ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 ) |
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ORIENTAMENTI |
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2014/870/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2014
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato. |
(2) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(3) |
Secondo le informazioni fornite da Israele, la norma di produzione applicabile è stata modificata e il riconoscimento di uno degli organismi di controllo precedentemente riconosciuti è stato ritirato. |
(4) |
Secondo le informazioni fornite dalla Tunisia, il riconoscimento di un organismo di controllo, che ha cessato le proprie attività a seguito di una fusione, è stato ritirato, mentre l'altro organismo partecipante alla fusione è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia. Il riconoscimento di altri due organismi di controllo è stato ritirato. |
(5) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(6) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato le domande presentate dagli organismi di controllo ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, nonché le domande di modifica delle specifiche degli organismi di controllo inclusi nell'elenco. |
(7) |
È opportuno inserire nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 gli organismi di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti. È opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo elencati in tale allegato per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie sono soddisfatte. |
(8) |
La Commissione ha ricevuto informazioni in forma di relazioni annuali succinte, presentate entro il 31 marzo 2013 o il 28 febbraio 2014 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, e nell'ambito di comunicazioni con gli organismi di controllo. |
(9) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento, alla luce delle informazioni ricevute o a seguito del mancato ricevimento delle informazioni richieste, modificare le specifiche o sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento. Su tale base è opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non erano più soddisfatte. |
(10) |
Il 17 giugno 2014 IMOswiss AG, elencato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ha informato la Commissione di avere cessato le proprie attività in Cina. Inoltre, le informazioni complementari sulla relazione annuale del 2012 fornite da IMOswiss AG il 7 marzo 2014 contenevano la dichiarazione dell'organismo di valutazione Swiss Accreditation Service secondo cui il Brasile e il Suriname non erano compresi nella sua valutazione di IMOswiss AG. IMOswiss AG è stato invitato dalla Commissione a fornire un'altra relazione di valutazione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Questi paesi dovrebbero pertanto essere eliminati dalle specifiche di IMOswiss AG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(11) |
L'Organic Food Development Center rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la Cina. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla relazione annuale di Organic Food Development Center per quanto riguarda le attività di controllo svolte nel 2012. Inoltre, a seguito di residui multipli di pesticidi rilevati in campioni di prodotti biologici importati nell'Unione dalla Cina, la Commissione ha chiesto a Organic Food Development Center di intervenire e di applicare misure di controllo rafforzate nei confronti della Cina. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta a tali richieste entro i termini stabiliti. È pertanto opportuno sopprimere Organic Food Development Center dall'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(12) |
Le informazioni ricevute da IBD Certifications Ltd e Organska Kontrola, elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, indicano che gli indirizzi di questi organismi sono cambiati. |
(13) |
IMO Control Private Limited ha comunicato alla Commissione cambiamenti per quanto riguarda l'indirizzo Internet. |
(14) |
L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) e CCPB Srl hanno comunicato alla Commissione di avere fuso le loro attività dal 1o luglio 2014; l'IMC ha cessato le proprie attività, mentre CCPB srl resterà attivo. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. dovrebbe quindi essere soppresso dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(15) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può, in determinati casi, sopprimere dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 un organismo di controllo o un riferimento a una specifica categoria di prodotti o a uno specifico paese terzo correlati a detto organismo di controllo. Su tale base è opportuno sopprimere da detto elenco gli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non sono soddisfatte. |
(16) |
Bio Latina Certificadora rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora era stato invitato dalla Commissione a fornire i risultati delle sue indagini su sei casi di irregolarità notificati dalla Commissione, ma non ha risposto entro il termine fissato, né dopo un sollecito. I paesi e le categorie di prodotti interessati dovrebbero pertanto essere ritirati dal campo di applicazione del suo riconoscimento, indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora ha inoltre comunicato alla Commissione cambiamenti al proprio indirizzo che andrebbero riportati nel punto corrispondente di tale allegato. |
(17) |
Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications e Organic agriculture certification Thailand rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per «Birmania/Myanmar». In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, «Birmania/Myanmar» dovrebbe essere sostituito da «Myanmar/Birmania». |
(18) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (3), elenca Bioagricert S.r.l. quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti A. Poiché l'India è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e F, Bioagricert S.r.l non avrebbe potuto essere riconosciuto per l'India per tali categorie di prodotti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti A dovrebbe pertanto essere soppresso. Bioagricert S.r.l. è stato invitato dalla Commissione a non certificare prodotti che rientrano nella categoria di prodotti A sulla base dell'erroneo riferimento a tale categoria di prodotti. |
(19) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione (4), contiene un errore nel numero di codice dello Zambia per l'organismo di controllo Control Union Certifications. Tale errore dovrebbe essere rettificato. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(21) |
Al fine di assicurare una tempestiva proroga del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento ai fini della conformità a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, per consentire agli operatori di adeguarsi alle modifiche apportate agli elenchi di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, le disposizioni che modificano tali allegati dovrebbero essere applicabili soltanto dopo un periodo di tempo ragionevole. |
(22) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 ottobre 2015»; |
2) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, i punti 2) e 3) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
il testo relativo a Israele è così modificato:
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2) |
nel testo relativo alla Tunisia, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato e rettificato:
(1) |
Nel testo relativo a «Australian Certified Organic», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(2) |
Nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(3) |
Nel testo relativo a «BIOAGRIcert S.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(4) |
Il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è modificato come segue:
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(5) |
Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(6) |
Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(7) |
Nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(8) |
Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(9) |
Il testo relativo a «Ecoglobe» è modificato come segue:
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(10) |
Nel testo relativo a «IBD Certifications Ltd», il punto 1 è sostituito dal seguente:
. |
(11) |
Nel testo relativo a «IMOswiss AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(12) |
Nel testo relativo a «IMO Control Private Limited», il punto 2 è sostituito dal seguente:
. |
(13) |
Il testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» è soppresso. |
(14) |
Il testo relativo a «Letis S.A.» è modificato come segue:
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(15) |
Nel testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(16) |
Il testo relativo a «Organic Food Development Center» è soppresso. |
(17) |
Nel testo relativo a «Organska Kontrola», il punto 1 è sostituito dal seguente:
. |
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1288/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
95,4 |
IL |
114,8 |
|
MA |
90,6 |
|
TR |
116,2 |
|
ZZ |
104,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
53,8 |
JO |
206,0 |
|
MA |
170,1 |
|
TR |
129,7 |
|
ZZ |
139,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
53,5 |
TR |
125,5 |
|
ZZ |
89,5 |
|
0805 10 20 |
TR |
74,4 |
UY |
52,1 |
|
ZA |
46,1 |
|
ZW |
27,0 |
|
ZZ |
49,9 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,5 |
ZZ |
74,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
112,8 |
JM |
168,3 |
|
TR |
78,8 |
|
ZZ |
120,0 |
|
0805 50 10 |
AL |
64,4 |
TR |
75,3 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0808 10 80 |
BA |
18,0 |
BR |
54,7 |
|
CA |
134,8 |
|
CL |
80,2 |
|
MK |
38,0 |
|
NZ |
96,9 |
|
US |
119,1 |
|
ZA |
172,4 |
|
ZZ |
89,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
81,0 |
TR |
112,6 |
|
US |
163,9 |
|
ZZ |
119,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1289/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2014
recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2014/2015 (3), stabilisce il suddetto limite. |
(3) |
I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 24 al 28 novembre 2014, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 28 novembre 2014 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 24 al 28 novembre 2014 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 30,097818 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate l'1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2014 sono respinte.
3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dall'8 dicembre 2014 al 30 settembre 2015.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 210 del 17.7.2014, pag. 11.
ORIENTAMENTI
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/27 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 novembre 2014
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9
(BCE/2014/46)
(2014/870/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, 18.1 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo l'Indirizzo BCE/2014/31 (1), i requisiti minimi relativi alla soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema, come specificati nelle regole dettate dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per le attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (2), non si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dai governi di Stati membri dell'area dell'euro, purché ottemperino a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. |
(2) |
il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ritiene che la Repubblica ellenica ottemperi a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Gli strumenti di debito negoziabili che sono emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che soddisfano gli altri criteri di idoneità costituiscono pertanto garanzie idonee ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, soggette a una specifica tabella degli scarti di garanzia. |
(3) |
Alla luce del complessivo miglioramento della condizioni di mercato per le attività negoziabili greche, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di rivedere la tabella degli scarti di garanzia applicabile agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica. Tale tabella è inserita nell'Indirizzo BCE/2014/31. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare l'Indirizzo BCE/2014/31 di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all'allegato I all'Indirizzo BCE/2014/31
L'allegato I all'Indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dall'allegato al presente Indirizzo.
Articolo 2
Efficacia, attuazione e applicazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 10 dicembre 2014.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(2) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I all'indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
Titoli di stato greci |
Scadenza residua (in anni) |
Cedola a tasso fisso e variabile |
Zero coupon |
0-1 |
6,5 |
6,5 |
|
1-3 |
11,0 |
12,0 |
|
3-5 |
16,5 |
18,0 |
|
5-7 |
23,0 |
26,0 |
|
7-10 |
34,0 |
39,5 |
|
> 10 |
40,0 |
52,5 |
|
Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato |
Scadenza residua (in anni) |
Cedola a tasso fisso e variabile |
Zero coupon |
0-1 |
13,5 |
14,0 |
|
1-3 |
19,0 |
20,0 |
|
3-5 |
24,5 |
26,5 |
|
5-7 |
31,5 |
35,0 |
|
7-10 |
43,5 |
49,5 |
|
> 10 |
50,0 |
62,0» |
Rettifiche
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/30 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 settembre 2014 )
Alla pagina 124, sezione 1.7.2.1, dove la tecnica «Prevenzione ed eliminazione dei biofilm con metodi che minimizzano le emissioni di biocidi» è descritta come segue: «[…] Nel processo di disinfezione catalitica a perossido di idrogeno i biofilm e i germi liberi dell'acqua di processo e dei fanghi di cartiera sono eliminati senza l'uso di biocidi»,
anziché:
«senza l'uso di biocidi»,
leggi:
«con metodi che minimizzano le emissioni di biocidi».
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/30 |
Rettifica della decisione 2014/767/UE della Commissione, del 23 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323 del 7 novembre 2014 )
Nella copertina e a pagina 19:
anziché:
«Decisione 2014/767/UE della Commissione, del 23 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos»
leggi:
«Decisione 2014/767/UE della Commissione, del 24 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35062 (13/N-2) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore di Caixa Geral de Depósitos»
a pagina 32:
anziché:
«Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013»
leggi:
«Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013»