ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/835/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1266/2014 della Commissione, del 25 novembre 2014, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1267/2014 della Commissione, del 25 novembre 2014, recante divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 per le navi battenti bandiera danese

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1268/2014 della Commissione, del 25 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2014 della Commissione, del 27 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2014/836/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

11

 

 

2014/837/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina talune conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

17

 

 

2014/838/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

19

 

 

2014/839/UE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

22

 

 

2014/840/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8921]

25

 

 

2014/841/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8922]

27

 

 

2014/842/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2005/818/CE, Euratom che autorizza la Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8923]

29

 

 

2014/843/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il documento C(2014) 8924]

31

 

 

2014/844/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8925]

33

 

 

2014/845/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2005/817/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8926]

35

 

 

2014/846/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2005/819/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8927]

37

 

 

2014/847/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8928]

39

 

 

2014/848/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/4/UE, Euratom che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8929]

41

 

 

2014/849/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8931]

43

 

 

2014/850/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/5/UE, Euratom che autorizza l'Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8932]

44

 

 

2014/851/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 96/565 Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2014) 8933]

46

 

 

2014/852/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2014) 8934]

48

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2014

riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia

(2014/835/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2001 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, a negoziare degli accordi con la Norvegia e l'Islanda relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione è stata modificata con decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002. La presidenza, assistita dalla Commissione, ha negoziato un accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

(2)

In conformità della decisione 2006/697/CE del Consiglio del 27 giugno 2006 (2), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia («l'accordo») è stato firmato il 28 giugno 2006, con riserva della sua conclusione.

(3)

L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l'Unione deve seguire al fine di concludere l'accordo sono previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4)

È opportuno approvare l'accordo.

(5)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. GIACOMELLI


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 170.

(2)  GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1.

(3)  Decisione 2006/697/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

71/TQ43

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

COD/N3M

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Data di chiusura

12.11.2014


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1267/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

recante divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 per le navi battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

76/TQ43

Stato membro

Danimarca

Stock

PRA/N1GRN.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

Data di chiusura

12.11.2014


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1268/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

134,2

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

145,6

157,2

0

0

AR

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

318,9

234,7

344,5

275,5

0

20

0

7

AR

BR

CL

TH

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

205,1

2

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

137,1

2

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

360,3

458,1

0

0

BR

CL

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

255,2

9

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

66,1

IL

45,2

MA

85,9

ZZ

65,7

0707 00 05

AL

57,9

JO

203,0

TR

135,3

ZZ

132,1

0709 93 10

MA

34,9

TR

126,9

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

84,1

ZZ

84,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

PE

74,4

TR

67,3

ZZ

66,9

0805 50 10

TR

70,4

ZZ

70,4

0808 10 80

BR

52,9

CL

84,8

NZ

111,2

US

93,6

ZA

172,4

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

93,1

US

163,9

ZZ

128,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2014

che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

(2014/836/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36») allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del protocollo n. 36, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accettava le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, introdotte dal trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore di tale trattato.

(2)

Con lettera in data 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato al Consiglio di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1o dicembre 2014.

(3)

Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.

(4)

Il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di notificare che desidera partecipare ad alcuni di tali atti.

(5)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Consiglio dovrebbe determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito dovrebbe farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione a tali atti.

(6)

Si dovrebbero evitare interruzioni nell'attuazione e nell'applicazione degli atti ai quali il Regno Unito ha chiesto di riassociarsi. Tali atti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi al Regno Unito per un limitato periodo transitorio, in attesa delle decisioni con cui il Consiglio e la Commissione autorizzeranno la produzione di effetti della partecipazione del Regno Unito.

(7)

Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (1) e 2008/616/GAI (2) e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (3) («decisioni di Prüm»), tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1o dicembre 2014. In conseguenza della cessazione dell'applicazione di tali atti e fintantoché non si riassocerà alle decisioni di Prüm, al Regno Unito dovrebbe essere impedito di accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, il Regno Unito dovrebbe procedere tuttavia, in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust, a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie e i risultati di tale esame dovrebbero essere pubblicati entro il 30 settembre 2015.

(9)

In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito dovrebbe decidere, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. Il Regno Unito ha segnalato che l'adozione di una decisione in tal senso è subordinata al voto favorevole del Parlamento nazionale.

(10)

La decisione 2014/837/UE del Consiglio (5) disciplinerà le conseguenze finanziarie derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm.

(11)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, ma è da essa vincolato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli atti elencati nell'allegato continuano ad applicarsi al Regno Unito fino al 7 dicembre 2014.

Articolo 2

1.   Entro 10 giorni a decorrere dal 30 novembre 2014, il Regno Unito avvia il processo di esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici del Regno Unito di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie.

In tale processo il Regno Unito opera in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con gli altri Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust.

2.   Il Regno Unito pubblica i risultati dell'esame dei risvolti economici e attuativi di cui al paragrafo 1 entro il 30 settembre 2015.

3.   In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito decide, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36. La notifica è effettuata entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Fino alla produzione di effetti della decisione che conferma la partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm, il Regno Unito non può accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013.

Articolo 4

Se entro quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015 il Regno Unito non notifica al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti della non partecipazione del Regno Unito a tali decisioni.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 30 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. GIACOMELLI


(1)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(3)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/837/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985: articolo 39, articolo 40, articoli 42 e 43 (nella misura in cui riguardano l'articolo 40), articolo 44, articolo 46, articolo 47 (tranne il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4), articoli da 54 a 58, articolo 59, articoli da 61 a 69, articolo 71, articolo 72, articoli da 126 a 130 (nella misura in cui riguardano le disposizioni della convenzione di Schengen cui partecipa il Regno Unito) e atto finale — Dichiarazione n. 3 (relativa all'articolo 71, paragrafo 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)

2.

Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7, e dell'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)

3.

Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37)

4.

Azione comune 97/827/GAI, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7)

5.

Atto del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1)

6.

Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4)

7.

Decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1)

8.

Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1)

9.

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4)

10.

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1)

11.

Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44)

12.

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14)

13.

Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1)

14.

Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76)

15.

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1)

16.

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)

17.

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

18.

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16)

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

19.

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59)

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

20.

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89)

21.

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (terzo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29)

22.

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63)

23.

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103)

24.

Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60)

25.

Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32)

26.

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27)

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24)

27.

Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130)

28.

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23)

29.

Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33)

30.

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37)

31.

Decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6)

32.

Decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 14)

33.

Decisione 2009/968/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 17)

34.

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20)

35.

Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20)


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2014

che determina talune conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

(2014/837/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie («protocollo n. 36») allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del protocollo n. 36, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accettava le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, introdotte dal trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore di tale trattato.

(2)

Con lettera in data 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato al Consiglio di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1o dicembre 2014.

(3)

Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.

(4)

Il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di notificare che desidera partecipare ad alcuni di tali atti.

(5)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo n. 36, il Consiglio dovrebbe determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito dovrebbe farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione a tali atti.

(6)

Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (1) e 2008/616/GAI (2) e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (3) («decisioni di Prüm»), tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1o dicembre 2014. Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, con la decisione 2014/836/UE (4) il Consiglio ha tuttavia deciso che il Regno Unito deve procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie, e che i risultati di tale esame devono essere pubblicati entro il 30 settembre 2015. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36.

(7)

Al Regno Unito sono stati assegnati fondi in base al programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», istituito dalla decisione 2007/125/GAI del Consiglio (5), per due progetti collegati alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, relativi, il primo, all'attuazione da parte del Regno Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 961 019 EUR destinato al ministero dell'Interno, e, il secondo, alla valutazione del Regno Unito delle impronte digitali in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 547 836 EUR destinato al ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1 508 855 EUR.

(8)

Qualora non rispettasse uno dei termini fissati all'articolo 2 della decisione 2014/836/UE, ovvero decidesse di non partecipare alle decisioni di Prüm, il Regno Unito dovrebbe restituire, a titolo di conseguenza finanziaria diretta derivante necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della partecipazione alle decisioni di Prüm, gli importi effettivamente erogati dalla Commissione come contributo del bilancio generale dell'Unione all'attuazione di tali decisioni.

(9)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo n. 36, il Regno Unito partecipa all'adozione della presente decisione ed è da essa vincolato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito, qualora non rispetti uno dei termini fissati all'articolo 2 della decisione 2014/836/UE, ovvero decida di non partecipare alle decisioni di Prüm, restituisce al bilancio generale dell'Unione gli importi fino a concorrenza di 1 508 855 EUR ricevuti in base al programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. GIACOMELLI


(1)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(3)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(4)  Decisione 2014/836/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).


28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

(2014/838/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), le istituzioni sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Devono altresì mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'articolo 11, paragrafo 3, del TUE, la Commissione è tenuta ad effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo.

(2)

A norma dell'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

(3)

La Commissione si impegna a migliorare la trasparenza nei contatti tra il suo personale e le organizzazioni o i liberi professionisti.

(4)

I cittadini hanno già il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La presente decisione non riguarda l'accesso ai documenti né l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(5)

Il 25 novembre 2014 la Commissione, facendo seguito agli orientamenti politici elaborati il 15 luglio 2014 dal suo presidente, ha adottato la decisione 2014/839/UE, Euratom (2) che prescrive ai membri della Commissione di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione.

(6)

È possibile che i direttori generali della Commissione tengano riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti per fini analoghi a quelli delle riunioni cui la richiamata decisione fa riferimento. È pertanto opportuno applicare obblighi di trasparenza analoghi per tali riunioni.

(7)

È pertanto opportuno che i direttori generali della Commissione rendano pubbliche le informazioni sulle riunioni che essi stessi tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti riguardo a questioni relative al processo decisionale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

(8)

Le riunioni con i rappresentanti delle altre istituzioni od organi dell'Unione nell'ambito delle normali relazioni interistituzionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri esulano dall'applicazione della presente decisione, giacché tali autorità perseguono l'interesse generale e contribuiscono ai lavori della Commissione conformemente al principio di leale cooperazione. Al fine di tutelare le relazioni internazionali dell'Unione, le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

(9)

Al fine di rispettare la natura specifica del dialogo con le parti sociali previsto all'articolo 154 del TFUE e del dialogo con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che le riunioni svolte in tali contesti siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(10)

In considerazione del ruolo specifico riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, del TUE ai partiti politici e tenuto conto che ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (3) il registro non si applica ai partiti politici, è opportuno che anche le riunioni con i rappresentanti dei partiti politici siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(11)

È opportuno omettere la la pubblicazione delle informazioni sulle riunioni in determinati casi specifici, in cui essa potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela della vita, dell'integrità e della vita privata dell'individuo, della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, della stabilità del mercato, delle informazioni commerciali riservate, del corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i nomi dei direttori generali della Commissione che partecipano alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti possono essere resi pubblici; gli altri individui devono aver manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

(13)

La presente decisione non pregiudica gli obblighi o impegni di maggior trasparenza derivanti dalla legislazione dell'Unione o da accordi internazionali conclusi dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I direttori generali della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2.   Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del direttore generale, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «direttore generale»: un direttore generale o capo servizio della Commissione;

b)   «riunione»: l'incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un'organizzazione o di un libero professionista oppure di un direttore generale per discutere una questione riguardante l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli incontri che hanno luogo nel contesto di procedure amministrative istituite dai trattati o da atti dell'Unione, gli incontri di natura meramente privata o sociale e gli incontri casuali esulano da tale nozione;

c)   «organizzazione o libero professionista»: qualunque organizzazione o persona fisica, indipendentemente dal suo stato giuridico, che svolga attività intese ad influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono effettuate e dal canale o mezzo di comunicazione utilizzato.

Tale nozione non comprende i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione, i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dei paesi terzi e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Essa tuttavia include qualunque associazione o rete istituita per rappresentare collettivamente regioni o altre autorità pubbliche subnazionali.

Articolo 3

1.   La presente decisione non si applica alle riunioni che si tengono con le parti sociali a livello dell'Unione nell'ambito del dialogo politico né a quelle che si svolgono nell'ambito del dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

2.   La presente decisione non si applica alle riunioni con i rappresentanti dei partiti politici.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono pubblicate in formato standard sul sito Internet dei direttori generali della Commissione entro due settimane dalla riunione.

2.   La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

Articolo 5

I nomi degli individui (che agiscono a nome di organizzazioni o liberi professionisti) o dei funzionari della Commissione (diversi dai direttori generali) che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici, a meno che tali presone abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

Articolo 6

Le organizzazioni e i liberi professionisti sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, saranno rese pubbliche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)  Decisione 2014/839/UE, Euratom della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


28.11.2014   

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L 343/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

(2014/839/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), le istituzioni sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Devono altresì mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'articolo 11, paragrafo 3, del TUE, la Commissione è tenuta ad effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo.

(2)

A tal fine, i membri della Commissione e i membri dei loro gabinetti incontrano periodicamente le organizzazioni o i liberi professionisti per conoscere le difficoltà cui sono confrontati e le loro opinioni sulle politiche e sulla legislazione dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del TUE, al fine di facilitare la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell'Unione e garantire che le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile, è importante che i cittadini possano conoscere i contatti che i membri della Commissione e i membri dei loro gabinetti hanno con le organizzazioni o i liberi professionisti.

(4)

I cittadini hanno già il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La presente decisione non riguarda l'accesso ai documenti né l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(5)

In linea con gli orientamenti politici del 15 luglio 2014 elaborati dal presidente della Commissione, quest'ultima si impegna a migliorare la trasparenza nei contatti con i portatori d'interessi e i lobbisti.

(6)

Mentre non sono necessarie ulteriori misure per quanto riguarda la partecipazione dei membri della Commissione e dei membri dei loro gabinetti ad eventi pubblici, essendo tali informazioni già di dominio pubblico, la pubblicazione delle informazioni relative alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti migliora la trasparenza dell'azione della Commissione.

(7)

È pertanto opportuno che membri della Commissione rendano pubbliche le informazioni sulle riunioni che essi stessi o i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti riguardo a questioni relative al processo decisionale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

(8)

Le riunioni con i rappresentanti delle altre istituzioni od organi dell'Unione nell'ambito delle normali relazioni interistituzionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri esulano dall'applicazione della presente decisione, giacché tali autorità perseguono l'interesse generale e contribuiscono ai lavori della Commissione conformemente al principio di leale cooperazione. Al fine di tutelare le relazioni internazionali dell'Unione, le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. La presente decisione non si applica alle riunioni cui l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione partecipa in veste di Alto rappresentante.

(9)

Al fine di rispettare la natura specifica del dialogo con le parti sociali previsto all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del dialogo con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che le riunioni svolte in tali contesti siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(10)

In considerazione del ruolo specifico riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, del TUE ai partiti politici e tenuto conto che ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (2) il registro non si applica ai partiti politici è opportuno che anche le riunioni con i rappresentanti dei partiti politici siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(11)

È opportuno omettere la pubblicazione delle informazioni sulle riunioni in determinati casi specifici, nei quali essa può arrecare pregiudizio alla tutela della vita, dell'integrità e della vita privata dell'individuo, della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, della stabilità del mercato, delle informazioni commerciali riservate, del corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i nomi dei membri della Commissione e dei membri dei gabinetti che partecipano alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti possono essere resi pubblici; gli altri individui devono aver manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

(13)

La presente decisione non pregiudica gli obblighi o impegni di maggior trasparenza derivanti dalla legislazione dell'Unione o da accordi internazionali conclusi dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I membri della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2.   Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del membro della Commissione e/o del membro del gabinetto, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «riunione»: l'incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un'organizzazione o di un libero professionista oppure di un membro della Commissione e/o un membro del suo gabinetto per discutere una questione riguardante l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli incontri che hanno luogo nel contesto di procedure amministrative istituite dai trattati o da atti dell'Unione, gli incontri di natura meramente privata o sociale e gli incontri casuali esulano da tale nozione;

b)   «organizzazione o libero professionista»: qualunque organizzazione o persona fisica, indipendentemente dal suo stato giuridico, che svolga attività intese a influenzare direttamente o indirettamente la elaborazione o l'attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono effettuate e dal canale o mezzo di comunicazione utilizzato.

Tale nozione non comprende i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione, i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dei paesi terzi e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Essa tuttavia include qualunque associazione o rete istituita per rappresentare collettivamente regioni o altre autorità pubbliche subnazionali.

Articolo 3

1.   La presente decisione non si applica alle riunioni che si tengono con le parti sociali a livello dell'Unione nell'ambito del dialogo politico né a quelle che si svolgono nell'ambito del dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

2.   La presente decisione non si applica alle riunioni con i rappresentanti dei partiti politici.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono pubblicate in formato standard sul sito Internet dei membri della Commissione entro due settimane dalla riunione.

2.   La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

Articolo 5

I nomi degli individui (che agiscono a nome di organizzazioni o liberi professionisti) o dei funzionari della Commissione (diversi dai membri del gabinetto) che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici, a meno che tali presone abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

Articolo 6

Le organizzazioni e i liberi professionisti sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, saranno rese pubbliche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


28.11.2014   

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L 343/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2014) 8921]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(2014/840/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), il Belgio può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B di tale direttiva, se ha esentato tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), il Belgio ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Belgio ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Belgio deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/177/CEE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)370476.

(4)  Decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

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L 343/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2014) 8922]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2014/841/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 377 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), il Portogallo può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1989, le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 10 aprile 2014 alla lettera del 19 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), il Portogallo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere ad una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Portogallo ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Portogallo deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Il Portogallo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 relativi al 2011 per il calcolo dell'aliquota media ponderata dell'IVA per l'esercizio finanziario 2014. I dati più recenti desunti dai conti nazionali del SEC 95 con il necessario livello di disaggregazione risalgono al 2010, mentre i dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 che presentano il grado di disaggregazione necessario saranno disponibili a decorrere dal 2011 nel momento in cui il Portogallo dovrà presentare la sua dichiarazione della base delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2014. Di conseguenza, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 a decorrere dal 2011 ai fini del calcolo dell'aliquota media ponderata dell'IVA per l'esercizio finanziario 2014.

(4)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (SEC 2010), ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul SEC 2010, fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, nei casi in cui non siano disponibili i dati dettagliati SEC 95 richiesti. (5)

(5)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom della Commissione (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom è modificata come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

.

2)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

 

trasporto di persone (punto 10).»

3)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare lo 0,03 % della base intermedia per le seguenti operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.»

4)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche, Il Portogallo è autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 relativi al 2011 per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2014.»

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)405079.

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(6)  Decisione di esecuzione 2013/749/EU, Euratom della Commissione, del 10 dicembre 2013, che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 81).


28.11.2014   

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L 343/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2005/818/CE, Euratom che autorizza la Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8923]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2014/842/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 386 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Ungheria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere ad una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Ungheria ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Ungheria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/818/CE, Euratom della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/818/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Ungheria è autorizzata ad utilizzare lo 0,18 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 2

La Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)370675.

(4)  Decisione 2005/818/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Ungheria a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 39).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

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L 343/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il documento C(2014) 8924]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/843/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), il Regno Unito può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se ha esentato tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 22 aprile 2014 alla lettera del 4 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 7 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Regno Unito ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Regno Unito deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE:

 

le cessioni di terreni edificabili (punto 9).»

2)

dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 1 ter

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.»

3)

l'articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)261136.

(4)  Decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom della Commissione, del 10 dicembre 2013, che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 79).


28.11.2014   

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L 343/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2014) 8925]

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

(2014/844/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 387 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), Malta può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, continuare ad esentare le operazioni di cui ai punti 8 e 10 della parte B dell'allegato X della stessa direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 4 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione delle ispezioni sulle risorse proprie IVA (3), Malta ha chiesto l'autorizzazione della Commissione ad utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 8 e 10 della parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Malta ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Malta deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse in conformità della lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, Malta è autorizzata a utilizzare lo 0,40 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell'allegato X (erogazione di acqua), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, Malta è autorizzata a utilizzare l'1,06 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X, (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014) 261226.


28.11.2014   

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L 343/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2005/817/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8926]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2014/845/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 384 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Repubblica di Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Repubblica di Lettonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Repubblica di Lettonia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Repubblica di Lettonia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/817/CE Euratom (4) della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/817/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,04 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell'allegato X (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 1 ter

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,30 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)371249.

(4)  Decisione 2005/817/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lettonia a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 38).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

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L 343/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2005/819/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8927]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2014/846/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 385 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Repubblica di Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 29 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Lituania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Lituania ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Lituania deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/819/CE, Euratom della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/819/CE, Euratom è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare lo 0,10 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, concernente il regime uniforme definitive di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)371165.

(4)  Decisione 2005/819/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 40).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

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L 343/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2014) 8928]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2014/847/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Francia può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se le esentava al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera della Commissione del 26 febbraio 2014 riguardante la semplificazione dei controlli sulle risorse proprie IVA (3), la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo delle base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Francia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Francia deve quindi essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/176/Euratom, CEE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis eter:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2 (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 2 ter

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014) 507744.

(4)  Decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

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L 343/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2010/4/UE, Euratom che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8929]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2014/848/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è attualmente in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. Non è quindi più necessario autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno per gli esercizi finanziari successivi al 2013. L'articolo 1 dovrebbe pertanto avere una durata limitata al 31 dicembre 2013.

(2)

A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Bulgaria può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/4/UE, Euratom (3) della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/4/UE, Euratom è modificata come segue:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse proprie IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.»

2)

L'articolo 3 è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 3 del 3.1.2010, pag. 17).


28.11.2014   

IT

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L 343/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2014) 8931]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2014/849/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Germania può continuare ad applicare una riduzione decrescente dell'imposta se si è avvalsa della possibilità prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio (3); per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua lettera del 29 aprile 2014 (4), la Germania ha chiesto di sopprimere l'autorizzazione relativa alla riduzione decrescente dell'imposta poiché non accorda più tale riduzione alle piccole imprese.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/179/Euratom, CEE della Commissione (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, primo comma, della decisione 90/179/Euratom, CEE, i termini «le imposte non riscosse per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della sesta direttiva e» sono soppressi.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

(4)  Ares(2014) 1340946.

(5)  Decisione 90/179/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 28).


28.11.2014   

IT

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L 343/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2010/5/UE, Euratom che autorizza l'Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8932]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/850/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), l'Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva, se esentava tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua lettera del 28 aprile 2014 (3), l'Irlanda ha chiesto una proroga dell'autorizzazione della Commissione a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per alcune operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE fino all'esercizio finanziario 2018 incluso. È opportuno autorizzare l'Irlanda a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ricorrendo a talune valutazioni approssimative.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/5/UE, Euratom, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.»

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014) 1328060.

(4)  Decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza l'Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 19).


28.11.2014   

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L 343/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 96/565 Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2014) 8933]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2014/851/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA (3), la Svezia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 1, 9 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Svezia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Svezia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 96/565/Euratom, CE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 96/565/Euratom, CE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 della parte B dell'allegato X (diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive), della direttiva 2006/112/CE (5).

Articolo 2 ter

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2 quater

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Ares(2014)371039.

(4)  Decisione 96/565/CE, Euratom della Commissione, dell'11 settembre 1996, con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 41).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»


28.11.2014   

IT

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L 343/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2014) 8934]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/852/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 390 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, di tale direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nella sua risposta del 27 agosto 2014 alla lettera del 14 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA, la Repubblica slovacca ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Repubblica slovacca ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Repubblica slovacca deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/820/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare lo 0,16 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 41).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»