ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 342

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
27 novembre 2014


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2014, del 27 giugno 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2014, del 27 giugno 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2014, del 27 giugno 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 21 (sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) dell'accordo SEE

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2014, del 27 giugno 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2014, del 27 giugno 2014, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

63

 

 

Avviso ai lettori

 

*

Nota per il lettore (vedi pagina 65)

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1zq [Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0107: Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014 (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 7).»

2.

Dopo il punto 2zzt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«2zzu.

32014 R 0084: Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30).

2zzv.

32014 R 0101: Regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 34 del 5.2.2014, pag. 1).

2zzw.

32014 R 0107: Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 7).

2zzx.

32014 R 0121: Regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 53).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 84/2014, (UE) n. 101/2014, (UE) n. 107/2014 e (UE) n. 121/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30.

(2)   GU L 34 del 5.2.2014, pag. 1.

(3)   GU L 36 del 6.2.2014, pag. 7.

(4)   GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 53.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 2zzx [Regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zzy.

32013 R 1365: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31).

2zzz.

32013 R 1404: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 88).»

;

2)

al punto 14c (Direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0005: Regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 5/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1365/2013 e (UE) n. 1404/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31.

(2)   GU L 349 del 21.12.2013, pag. 88.

(3)   GU L 2 del 7.1.2014, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 85 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0131: Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014 (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 149 [Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è inserito il seguente punto:

«150.

32013 R 0702: Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3).»

;

2)

al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0209: Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0209: Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 209/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19.

(2)   GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 e al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1086/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, clorantraniliprolo, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb, pyriofenone e quinoxifen in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1317: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1),

32014 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1),

32014 R 0051: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13),

32014 R 0061: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1),

32014 R 0079: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1317: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1),

32014 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1),

32014 R 0051: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13),

32014 R 0061: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1),

32014 R 0079: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 1317/2013, (UE) n. 36/2014, (UE) n. 51/2014, (UE) n. 61/2014 e (UE) n. 79/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1.

(2)   GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1.

(3)   GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13.

(4)   GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1.

(5)   GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0136: Regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014 (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12).»

2.

Ai punti 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zzl [Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0133: Regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1),

32014 R 0136: Regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014 (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12).»

3.

Al punto 45zzk [Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0133: Regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 133/2014 e (UE) n. 136/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

(2)   GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1), rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 75/324/CEE del Consiglio) del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0010: Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20), rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/10/UE, rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014, del 31 gennaio 2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 (7).

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nl [Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nm.

32014 R 0088: Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3).

12nn.

32014 R 0089: Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6).

12no.

32014 R 0090: Regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 9).

12np.

32014 R 0091: Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 13).

12nq.

32014 R 0092: Regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 16).

12nr.

32014 R 0093: Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 19).

12ns.

32014 R 0094: Regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 88/2014, (UE) n. 89/2014, (UE) n. 90/2014, (UE) n. 91/2014, (UE) n. 92/2014, (UE) n. 93/2014 e (UE) n. 94/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3.

(2)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6.

(3)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 9.

(4)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 13.

(5)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 16.

(6)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 19.

(7)   GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) (16).

(17)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 L 0001: Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45),

32014 L 0002: Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47),

32014 L 0003: Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49),

32014 L 0004: Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51),

32014 L 0005: Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53),

32014 L 0006: Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55),

32014 L 0007: Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57),

32014 L 0008: Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59),

32014 L 0009: Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61),

32014 L 0010: Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63),

32014 L 0011: Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65),

32014 L 0012: Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67),

32014 L 0013: Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69),

32014 L 0014: Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71),

32014 L 0015: Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73),

32014 L 0016: Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75).»

Articolo 2

I testi delle direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45.

(2)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47.

(3)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49.

(4)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51.

(5)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53.

(6)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55.

(7)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57.

(8)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59.

(9)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61.

(10)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63.

(11)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65.

(12)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67.

(13)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69.

(14)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71.

(15)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73.

(16)   GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0848: Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5).»

2.

Al punto 12zf [Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0254: Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 848/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5.

(2)   GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0487: Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013 (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 487/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 658/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0658: Regolamento (UE) n. 658/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 38).»

2.

Dopo il punto 1aa (Decisione di esecuzione 2013/674/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1b.

32013 R 0655: Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 31).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 655/2013 e (UE) n. 658/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 31.

(2)   GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0088: Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/88/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 305 del 23.11.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (1).

(2)

La direttiva 2013/58/UE rinvia al 1o gennaio 2016 la data di abrogazione delle direttive 64/225/CEE (2), 73/239/CEE (3), 73/240/CEE (4), 78/473/CEE (5), 84/641/CEE (6), 87/344/CEE (7), 88/357/CEE (8) e 92/49/CEE (9) del Consiglio e delle direttive 98/78/CE (10), 2001/17/CE (11), 2002/83/CE (12) e 2005/68/CE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, che erano integrate nell'accordo SEE e sono state abrogate ai sensi del medesimo con la decisione del Comitato misto n. 78/2011 del 1o luglio 2011, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (14).

(3)

Occorre pertanto reintegrare nell'accordo SEE le direttive 64/225/CE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE e rinviare la loro abrogazione ai sensi dell'accordo SEE al 1o gennaio 2016.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0058: Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1).»

2.

Al punto 1a (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 364 L 0225: Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L'articolo 3 non si applica.»

3.

Al punto 2 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13),

384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21),

387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 72),

387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77),

388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e la fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1),

390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44),

392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1),

395 L 0026: Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7), modificata da:

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

32000 L 0026: Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65),

32002 L 0013: Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17),

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1),

32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 4 è aggiunto il seguente testo:

“f)

in Islanda

Viðlagatrygging Íslands.”

b)

All'articolo 8 è aggiunto il seguente testo:

“—

per quanto riguarda l'Islanda:

Hlutafélag.

per quanto riguarda il Liechtenstein:

‘Aktiengesellschaft’, ‘Genossenschaft’

per quanto riguarda la Norvegia:

Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.”

ba)

All'articolo 17 bis, il testo “indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri” è sostituito dal testo “indice SEE dei prezzi al consumo per tutte le parti contraenti”.

c)

L'articolo 29 non si applica; è applicabile la disposizione seguente:

Ogni parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle parti contraenti.

d)

Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano; è applicabile la disposizione seguente:

Le imprese di assicurazione non vita, delle quali l'Islanda e la Norvegia forniscono un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 16 e 17. La competente autorità di controllo esige che tali imprese si conformino alle disposizioni dei suddetti articoli al più tardi il 1o gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 16 e 17 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra parte contraente. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle norme della direttiva.

e)

Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui all'articolo 29 ter (cfr. articolo 4 della direttiva 90/618/CEE), si applicano le seguenti disposizioni:

1.

Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all'articolo 29 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 29 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le parti contraenti.

2.

Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le parti contraenti. Tuttavia,

a)

quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato EFTA o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato EFTA decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

b)

qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato EFTA a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

c)

le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una parte contraente.

3.

Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 29 ter, paragrafi 3 e 4, per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati EFTA.»

4.

Al punto 3 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano»

5.

Al punto 4 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 378 L 0473: Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L'articolo 9 non si applica.»

6.

Al punto 5 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21).»

7.

Al punto 6 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77).»

8.

Al punto 7 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da:

390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44),

392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1),

32000 L 0026: Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65),

32005 L 0014: Direttiva 2005/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).»

9.

Al punto 7a (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1), modificata da:

395 L 0026: Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7), modificata da:

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

32000 L 0064: Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27),

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1),

32007 L 0044: Direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

Gli articoli 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.

b)

All'articolo 48, anziché “notifica della presente direttiva” leggi “decisione del Comitato misto SEE di includere la presente direttiva nell'accordo SEE”.

c)

Il Liechtenstein può rinviare al 1o gennaio 1996 l'applicazione della presente direttiva all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 1995.»

10.

Al punto 7b (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1), modificata da:

32007 L 0044: Direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

Gli articoli 19, 19 bis e 20 non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.

b)

Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

“—

per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)’‘Genossenschaft’;

per quanto riguarda il Regno di Norvegia: ‘aksjeselskaper’, ‘allmennaksjeselskaper’, ‘gjensidige selskaper’;

per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda: ‘hlutafélög’, ‘gagnkvæm félög’.”»

11.

Dopo il punto 10 (soppresso) è inserito il seguente testo:

«iia) Assicurazione sulla vita»

12.

Al punto 11 (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1),

32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238),

32007 L 0044: Direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il testo della direttiva si intende modificato come segue:

a)

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente testo:

“—

per quanto riguarda l'Islanda:

Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.

per quanto riguarda il Liechtenstein:

Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung.

per quanto riguarda la Norvegia:

Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.”

b)

Gli articoli 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti.

c)

L'articolo 57 non si applica; è applicabile la disposizione seguente:

Ogni parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste agli articoli 51, 52 e da 54 a 56 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente.

Prima di concludere tali accordi le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente.

Le parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle parti contraenti.

d)

Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all'articolo 59, si applicano le seguenti disposizioni:

1.

Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all'articolo 59, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le parti contraenti.

2.

Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide ai sensi delle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le parti contraenti.

Tuttavia,

a)

quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato EFTA o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato EFTA decida altrimenti per quanto riguardo il suo territorio;

b)

qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato EFTA a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

c)

le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una parte contraente.

3.

Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati EFTA.

e)

All'articolo 30, paragrafo 1, il testo “indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri” è sostituito dal testo “indice SEE dei prezzi al consumo per tutte le parti contraenti”.»

13.

Al punto 12c (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 398 L 0078: Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1), modificata da:

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).»

14.

Al punto 13a (soppresso) è inserito il seguente testo:

« 32001 L 0017: Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).»

15.

Il testo dei punti 1a (Direttiva 64/225/CEE del Consiglio), 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 73/240/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 78/473/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 84/641/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 87/344/CEE del Consiglio), 7 (Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 7a (Direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 7b (Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12c (Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 13a (Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e il testo del punto 11 (Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), e relativo titolo, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/58/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1.

(2)   GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.

(3)   GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(4)   GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

(5)   GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

(6)   GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

(7)   GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

(8)   GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(9)   GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(10)   GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

(11)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

(12)   GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(13)   GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(14)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d'informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29ba [Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0759: Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 759/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 526/2013 abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5cp [Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32013 R 0526: Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come in appresso:

a)

se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

c)

all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.”

;

d)

all'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”

;

e)

all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

“12.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE si applicano mutatis mutandis.”

;

f)

all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dall'autorità di assunzione dell'Agenzia.”

;

g)

all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:

“Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e le regole applicabili adottate ai sensi di detto protocollo.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 526/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.

(2)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/794/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56jq (Decisione di esecuzione 2012/783/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«56jr.

32013 D 0794: Decisione di esecuzione 2013/794/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 105).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/794/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 349 del 21.12.2013, pag. 105.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17kd [Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«17ke.

32013 R 0305: Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37 h [Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0328: Regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14),

32013 R 0280: Regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013 (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 328/2012 e (UE) n. 280/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14.

(2)   GU L 84 del 23.3.2013, pag. 17.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0083: Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 83/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 66wm [Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«66wn.

32011 R 0677: Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

per “gestore della rete” si intende il gestore della rete che è stato nominato sia per gli Stati membri dell'UE che per gli Stati EFTA-SEE.

b)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.

c)

All'articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “decisione della Commissione in seguito alla consultazione con il comitato per il cielo unico in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 e” leggi “decisione del comitato permanente degli Stati EFTA” e anziché “Commissione” leggi “comitato permanente degli Stati EFTA”.

d)

All'articolo 4, paragrafo 4, dopo “della Commissione” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

e)

All'articolo 7, paragrafo 5, dopo “della Commissione” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

f)

All'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dopo “della Commissione” sono inserite le parole “e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

g)

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), non si applica agli Stati EFTA.

h)

All'articolo 18, paragrafo 2, dopo “Consiglio” sono inserite le parole “un rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA”.

i)

All'articolo 20, paragrafo 3, prima frase, dopo “alla Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA”.

j)

All'articolo 21, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “la Commissione” leggi “l'Autorità di vigilanza EFTA”.»

2.

Al punto 66xa [Regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0677: Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 677/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n 229/2013 del 13 dicembre 2013 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 154 del 22.5.2014, pag. 28.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 16jc (Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32013 L 0035: Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1je [Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1253: Regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1253/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/793/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/506/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2y (Decisione 2007/506/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0793: Decisione 2013/793/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013 (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 104).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/793/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 349 del 21.12.2013, pag. 104.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0033: Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/33/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 1359: Decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione n. 1359/2013/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 21alb (Decisione 2010/2/UE della Commissione) e 21alc (Decisione 2011/278/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 D 0009: Decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013 (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9).»

Articolo 2

I testi della decisione 2014/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ffb [Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«32ffc.

32013 R 0715: Regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 2, paragrafo 4, dopo le parole “territorio doganale dell'Unione” sono inserite le parole “o nel territorio degli Stati EFTA”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 715/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 201 del 26.7.2013, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, dopo il punto 18xa [Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18xb.

32014 R 0067: Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 67/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z3 [Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18z4.

32013 R 0141: Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 141/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 24c [regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«24d.

32009 R 1185: Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento.

24da.

32011 R 0408: Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21).

24db.

32011 R 0656: Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1185/2009 e dei regolamenti (UE) n. 408/2011 e (UE) n. 656/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21.

(3)   GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(4)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 21 (sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 21 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 [regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione] dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo 21 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1269: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 (2) e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

(2)

Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

nel titolo dell'articolo 5, «2013» è sostituito da «2013-2017»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32013 R 1383: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).»

;

3)

all'articolo 5, paragrafo 2, «31 dicembre 2013» è sostituito da «31 dicembre 2017»;

4)

il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.»

;

5)

il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2017.»

;

6)

il testo dell'articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

(2)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:

«13.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

linea di bilancio 04 03 01 03: “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.»

2.

Al paragrafo 5, le parole «e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite da «, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014».

3.

Ai paragrafi 6 e 7, le parole «paragrafi 8 e 12» sono sostituite da «paragrafi 8, 12 e 13».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (1).

(2)

Occorre, pertanto, modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunta la lettera seguente:

«d)

Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014:

32013 D 1313: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2014

del 27 giugno 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (1).

(2)

È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al paragrafo 2, dopo «paragrafo 1» è aggiunto «e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014»;

2)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente:

«—

32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alla componente EURES del programma.»

;

3)

Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2014

del 27 giugno 2014

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 651/2014 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2014, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o luglio 2014.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2014, il testo del punto 1 j [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32014 R 0651: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

anziché “articolo 107, paragrafo 1, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;

b)

anziché “articoli 107 e 108 del trattato” leggi “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”;

c)

anziché “articolo 107, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”;

d)

anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”;

e)

anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

g)

anziché “compatibili con il mercato interno” leggi “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”;

h)

anziché “Stato membro” leggi “Stato membro dell'UE o Stato EFTA”. Anziché “Stati membri” leggi “Stati membri dell'UE o Stati EFTA”;

i)

anziché “Commissione” leggi “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”;

j)

anziché “elencati nell'allegato I del trattato” leggi “elencati nell'appendice del presente allegato e che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE”;

k)

anziché “registri dell'Unione” leggi “registri nei territori in cui si applica l'accordo SEE”;

l)

anziché “finanziamenti dell'Unione” leggi “finanziamenti dell'Unione o del SEE”;

m)

anziché “diritto dell'Unione” leggi “accordo SEE”;

n)

i riferimenti alla normativa dell'Unione non implicano l'obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme dell'Unione non integrate nell'accordo.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 651/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(2)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Avviso ai lettori

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/65


NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 127/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.