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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Avviso ai lettori |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (4). |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 1zq [Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Dopo il punto 2zzt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 84/2014, (UE) n. 101/2014, (UE) n. 107/2014 e (UE) n. 121/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30.
(2) GU L 34 del 5.2.2014, pag. 1.
(3) GU L 36 del 6.2.2014, pag. 7.
(4) GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 53.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 114/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (3). |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1) |
dopo il punto 2zzx [Regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
; |
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2) |
al punto 14c (Direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 5/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1365/2013 e (UE) n. 1404/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31.
(2) GU L 349 del 21.12.2013, pag. 88.
(3) GU L 2 del 7.1.2014, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 115/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 85 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
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— |
32014 R 0131: Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014 (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 116/2014
del 27 giugno 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
dopo il punto 149 [Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è inserito il seguente punto:
; |
|
2) |
al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 0209: Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 209/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 68 del 12.3.2013, pag. 19.
(2) GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 117/2014
del 27 giugno 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 e al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).» |
Articolo 2
Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 1086/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 118/2014
del 27 giugno 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, clorantraniliprolo, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb, pyriofenone e quinoxifen in o su determinati prodotti (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti (5). |
|
(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(7) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32013 R 1317: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0051: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13), |
|
— |
32014 R 0061: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0079: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32013 R 1317: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0051: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13), |
|
— |
32014 R 0061: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0079: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) n. 1317/2013, (UE) n. 36/2014, (UE) n. 51/2014, (UE) n. 61/2014 e (UE) n. 79/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1.
(2) GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1.
(3) GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13.
(4) GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1.
(5) GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 119/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
Al punto 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Ai punti 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zzl [Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
3. |
Al punto 45zzk [Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 133/2014 e (UE) n. 136/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.
(2) GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 120/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1), rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16. |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1 (Direttiva 75/324/CEE del Consiglio) del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 L 0010: Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20), rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16.» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2013/10/UE, rettificata dalla GU L 91 del 3.4.2013, pag. 16, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 121/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014, del 31 gennaio 2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 (7). |
|
(8) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12nl [Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«12nm. |
32014 R 0088: Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3). |
|
12nn. |
32014 R 0089: Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6). |
|
12no. |
32014 R 0090: Regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 9). |
|
12np. |
32014 R 0091: Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 13). |
|
12nq. |
32014 R 0092: Regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 16). |
|
12nr. |
32014 R 0093: Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 19). |
|
12ns. |
32014 R 0094: Regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 23).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 88/2014, (UE) n. 89/2014, (UE) n. 90/2014, (UE) n. 91/2014, (UE) n. 92/2014, (UE) n. 93/2014 e (UE) n. 94/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3.
(2) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6.
(3) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 9.
(4) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 13.
(5) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 16.
(6) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 19.
(7) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 122/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) (9). |
|
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali (10). |
|
(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 (11). |
|
(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini (12). |
|
(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili (13). |
|
(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (14). |
|
(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore (15). |
|
(16) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) (16). |
|
(17) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 L 0001: Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45), |
|
— |
32014 L 0002: Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47), |
|
— |
32014 L 0003: Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49), |
|
— |
32014 L 0004: Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51), |
|
— |
32014 L 0005: Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53), |
|
— |
32014 L 0006: Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55), |
|
— |
32014 L 0007: Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57), |
|
— |
32014 L 0008: Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59), |
|
— |
32014 L 0009: Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61), |
|
— |
32014 L 0010: Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63), |
|
— |
32014 L 0011: Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65), |
|
— |
32014 L 0012: Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67), |
|
— |
32014 L 0013: Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69), |
|
— |
32014 L 0014: Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71), |
|
— |
32014 L 0015: Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73), |
|
— |
32014 L 0016: Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75).» |
Articolo 2
I testi delle direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45.
(2) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47.
(3) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49.
(4) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51.
(5) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53.
(6) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55.
(7) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57.
(8) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59.
(9) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61.
(10) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63.
(11) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65.
(12) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67.
(13) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69.
(14) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71.
(15) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73.
(16) GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 123/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 12zf [Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 848/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5.
(2) GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 124/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 0487: Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013 (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 487/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 125/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 658/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Dopo il punto 1aa (Decisione di esecuzione 2013/674/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 655/2013 e (UE) n. 658/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 31.
(2) GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 126/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a [Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32011 L 0088: Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2011/88/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 305 del 23.11.2011, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 128/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (1). |
|
(2) |
La direttiva 2013/58/UE rinvia al 1o gennaio 2016 la data di abrogazione delle direttive 64/225/CEE (2), 73/239/CEE (3), 73/240/CEE (4), 78/473/CEE (5), 84/641/CEE (6), 87/344/CEE (7), 88/357/CEE (8) e 92/49/CEE (9) del Consiglio e delle direttive 98/78/CE (10), 2001/17/CE (11), 2002/83/CE (12) e 2005/68/CE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, che erano integrate nell'accordo SEE e sono state abrogate ai sensi del medesimo con la decisione del Comitato misto n. 78/2011 del 1o luglio 2011, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (14). |
|
(3) |
Occorre pertanto reintegrare nell'accordo SEE le direttive 64/225/CE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE e rinviare la loro abrogazione ai sensi dell'accordo SEE al 1o gennaio 2016. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 1a (soppresso) è inserito il seguente testo: « 364 L 0225: Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: L'articolo 3 non si applica.» |
|
3. |
Al punto 2 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:
Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
|
4. |
Al punto 3 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20). Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano» |
|
5. |
Al punto 4 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 378 L 0473: Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25). Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: L'articolo 9 non si applica.» |
|
6. |
Al punto 5 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21).» |
|
7. |
Al punto 6 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77).» |
|
8. |
Al punto 7 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da:
|
|
9. |
Al punto 7a (soppresso) è inserito il seguente testo: « 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1), modificata da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
|
10. |
Al punto 7b (soppresso) è inserito il seguente testo: « 32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1), modificata da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
|
11. |
Dopo il punto 10 (soppresso) è inserito il seguente testo: «iia) Assicurazione sulla vita» |
|
12. |
Al punto 11 (soppresso) è inserito il seguente testo: « 32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:
Ai fini del presente accordo, il testo della direttiva si intende modificato come segue:
|
|
13. |
Al punto 12c (soppresso) è inserito il seguente testo: « 398 L 0078: Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1), modificata da:
|
|
14. |
Al punto 13a (soppresso) è inserito il seguente testo: « 32001 L 0017: Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).» |
|
15. |
Il testo dei punti 1a (Direttiva 64/225/CEE del Consiglio), 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 73/240/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 78/473/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 84/641/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 87/344/CEE del Consiglio), 7 (Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 7a (Direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 7b (Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12c (Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 13a (Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e il testo del punto 11 (Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), e relativo titolo, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2013/58/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1.
(2) GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.
(3) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
(4) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.
(5) GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.
(6) GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.
(7) GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.
(8) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.
(9) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.
(10) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.
(11) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.
(12) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
(13) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.
(14) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 45.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 129/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d'informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 29ba [Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 0759: Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 759/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 526/2013 abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5cp [Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32013 R 0526: Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come in appresso:
|
a) |
se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1; |
|
b) |
per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti; |
|
c) |
all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: “5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.” |
|
d) |
all'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo: “4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.” |
|
e) |
all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo: “12. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE si applicano mutatis mutandis.” |
|
f) |
all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo: “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dall'autorità di assunzione dell'Agenzia.” ; |
|
g) |
all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo: “Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e le regole applicabili adottate ai sensi di detto protocollo.” » |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 526/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.
(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 131/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/794/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 56jq (Decisione di esecuzione 2012/783/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«56jr. |
32013 D 0794: Decisione di esecuzione 2013/794/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 105).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2013/794/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 349 del 21.12.2013, pag. 105.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 132/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 17kd [Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«17ke. |
32013 R 0305: Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 133/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 37 h [Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32012 R 0328: Regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14), |
|
— |
32013 R 0280: Regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013 (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 17).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 328/2012 e (UE) n. 280/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14.
(2) GU L 84 del 23.3.2013, pag. 17.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 134/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66nf [Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0083: Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 83/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 135/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
dopo il punto 66wm [Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
|
|
2. |
Al punto 66xa [Regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 677/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n 229/2013 del 13 dicembre 2013 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 136/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 16jc (Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32013 L 0035: Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).»
Articolo 2
I testi della direttiva 2013/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 137/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1je [Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 1253: Regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1253/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 138/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/793/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/506/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 2y (Decisione 2007/506/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 D 0793: Decisione 2013/793/UE della Commissione, del 19 dicembre 2013 (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 104).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2013/793/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 349 del 21.12.2013, pag. 104.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 139/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32012 L 0033: Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2012/33/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/48 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 140/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 D 1359: Decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della decisione n. 1359/2013/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 141/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 21alb (Decisione 2010/2/UE della Commissione) e 21alc (Decisione 2011/278/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 D 0009: Decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013 (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2014/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 142/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 32ffb [Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
|
«32ffc. |
32013 R 0715: Regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 14).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: all'articolo 2, paragrafo 4, dopo le parole “territorio doganale dell'Unione” sono inserite le parole “o nel territorio degli Stati EFTA”.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 715/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 143/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, dopo il punto 18xa [Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
«18xb. |
32014 R 0067: Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 67/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/52 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 144/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 18z3 [Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«18z4. |
32013 R 0141: Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 141/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 145/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (3). |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 24c [regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito quanto segue:
|
«24d. |
32009 R 1185: Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento. |
|
24da. |
32011 R 0408: Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21). |
|
24db. |
32011 R 0656: Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1185/2009 e dei regolamenti (UE) n. 408/2011 e (UE) n. 656/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21.
(3) GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/55 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 146/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 21 (sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 21 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 2 [regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione] dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo 21 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 1269: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/56 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 147/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il programma statistico SEE 2014-2017 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (UE) n. 1383/2013 (2) e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo. |
|
(2) |
Il programma statistico SEE 2003-2007 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
nel titolo dell'articolo 5, «2013» è sostituito da «2013-2017»; |
|
2) |
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
|
3) |
all'articolo 5, paragrafo 2, «31 dicembre 2013» è sostituito da «31 dicembre 2017»; |
|
4) |
il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.» ; |
|
5) |
il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2017.» ; |
|
6) |
il testo dell'articolo 2 è soppresso. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.
(2) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/58 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 148/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi. |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:
|
|
2. |
Al paragrafo 5, le parole «e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite da «, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014». |
|
3. |
Ai paragrafi 6 e 7, le parole «paragrafi 8 e 12» sono sostituite da «paragrafi 8, 12 e 13». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/59 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 149/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (1). |
|
(2) |
Occorre, pertanto, modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
|
«— |
32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33). Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/60 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 150/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 10, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunta la lettera seguente:
|
«d) |
Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/61 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 151/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (1). |
|
(2) |
È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
al paragrafo 2, dopo «paragrafo 1» è aggiunto «e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014»; |
|
2) |
al paragrafo 8 è aggiunto il seguente:
; |
|
3) |
Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014.» . |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/63 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 152/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 651/2014 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2014, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o luglio 2014. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A decorrere dal 1o luglio 2014, il testo del punto 1 j [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32014 R 0651: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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a) |
anziché “articolo 107, paragrafo 1, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”; |
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b) |
anziché “articoli 107 e 108 del trattato” leggi “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”; |
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c) |
anziché “articolo 107, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”; |
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d) |
anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”; |
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e) |
anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”; |
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f) |
per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”; |
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g) |
anziché “compatibili con il mercato interno” leggi “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”; |
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h) |
anziché “Stato membro” leggi “Stato membro dell'UE o Stato EFTA”. Anziché “Stati membri” leggi “Stati membri dell'UE o Stati EFTA”; |
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i) |
anziché “Commissione” leggi “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”; |
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j) |
anziché “elencati nell'allegato I del trattato” leggi “elencati nell'appendice del presente allegato e che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE”; |
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k) |
anziché “registri dell'Unione” leggi “registri nei territori in cui si applica l'accordo SEE”; |
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l) |
anziché “finanziamenti dell'Unione” leggi “finanziamenti dell'Unione o del SEE”; |
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m) |
anziché “diritto dell'Unione” leggi “accordo SEE”; |
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n) |
i riferimenti alla normativa dell'Unione non implicano l'obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme dell'Unione non integrate nell'accordo.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 651/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Avviso ai lettori
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/65 |
NOTA PER IL LETTORE
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La decisione del Comitato misto SEE n. 127/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste. |