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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1262/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Crotonese (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino Crotonese» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino Crotonese» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Pecorino Crotonese» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 205 del 2.7.2014, pag. 22.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1263/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. L'embargo ha colpito in particolare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, che sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso la Russia. Nel 2013 questi tre Stati membri hanno esportato oltre il 15 % della produzione di latte verso la Russia e tali esportazioni verso la Russia hanno rappresentato oltre il 60 % del totale delle loro esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi. |
|
(2) |
Nei mesi di agosto e settembre, i prezzi del latte franco azienda sono nettamente diminuiti in Estonia, Lettonia e Lituania, a fronte di una media dell'Unione rimasta relativamente stabile. Rispetto all'anno scorso, i prezzi del latte franco azienda a settembre risultano inferiori del 26-27 % in Estonia e Lettonia e del 33 % in Lituania, mentre la media dell'Unione è scesa solo di circa il 5 %. I prezzi del latte nei tre Stati membri baltici sono quelli che più si avvicinano ai livelli d'intervento nell'Unione. |
|
(3) |
Il calo dei prezzi del latte franco azienda a livelli non sostenibili mette in pericolo il settore della produzione lattiera nei tre Stati baltici, che nel 2014 stavano riuscendo a conquistare una posizione di mercato sostenibile. I prodotti lattiero-caseari fabbricati negli Stati membri baltici, inoltre, erano in gran parte legati alle esigenze e ai gusti del mercato russo. Al settore occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda. |
|
(4) |
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei tre Stati membri baltici è in gran parte orientato su prodotti diversi dal burro e dal latte scremato in polvere; tali prodotti non rientrano pertanto nel regime di intervento pubblico e non beneficiano di aiuti all'ammasso privato. |
|
(5) |
Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le attuali perturbazioni del mercato causate da un significativo calo dei prezzi è dunque opportuno concedere ai tre Stati membri baltici un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano di conseguenza a far fronte a problemi di liquidità. |
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(6) |
La dotazione finanziaria disponibile per ciascuno di questi tre Stati membri dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 all'interno delle quote nazionali. Al fine di garantire un sostegno mirato per i produttori colpiti dall'embargo tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, questi Stati membri dovrebbero ripartire l'importo nazionale sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. |
|
(7) |
Poiché la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno di questi tre Stati membri compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, è opportuno autorizzare tali Stati membri a concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. |
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(8) |
Poiché la dotazione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Lituania nella sua moneta nazionale. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(9) |
Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
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(10) |
Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato. |
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(11) |
Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza. |
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(12) |
Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania un aiuto pari a un importo totale di 28 661 259 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri interessati tengono conto dell'entità degli effetti dell'embargo russo sui produttori interessati.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania effettuano tali pagamenti al massimo entro il 30 aprile 2015.
2. Per quanto riguarda la Lituania, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1 entro i limiti degli importi stabiliti in allegato per ciascuno di questi tre Stati e alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione, evitando distorsioni della concorrenza.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania versano il sostegno supplementare al massimo entro il 30 aprile 2015.
Articolo 3
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania comunicano alla Commissione quanto segue:
|
a) |
quanto prima e al massimo entro il 31 marzo 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza; |
|
b) |
entro il 30 giugno 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
|
Stato membro |
Milioni di EUR |
|
Estonia |
6,868253 |
|
Lettonia |
7,720114 |
|
Lituania |
14,072892 |
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 408/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sugli usi agricoli dei pesticidi. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve adottare. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione (2) non stabilisce il formato di trasmissione delle statistiche sull'uso dei pesticidi, la cui trasmissione è prevista per il 2015, e pertanto dovrebbe essere modificato. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 408/2011 è così modificato:
|
1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui pesticidi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando le definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. I dati sono forniti alla Commissione (Eurostat) mediante i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente. Articolo 2 La struttura dei dati relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato I. La struttura dei dati relativi agli usi agricoli dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato II.» |
|
2) |
l'allegato del regolamento (UE) n. 408/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Struttura dei dati statistici relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi
La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:
|
Numero |
Campo |
Osservazioni |
|
1 |
Paese |
per esempio Francia |
|
2 |
Anno |
Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010) |
|
3 |
Gruppo principale |
Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 |
|
4 |
Categorie di prodotti |
|
|
5 |
Classe chimica |
|
|
6 |
Sostanza attiva |
|
|
7 |
Valore dell'osservazione (quantità venduta) |
in kg di sostanza |
|
8 |
Per i campi 3, 4, 5 e 6, il contrassegno di riservatezza |
Contrassegno |
«ALLEGATO II
Struttura dei dati statistici relativi agli usi agricoli dei pesticidi
La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:
|
Numero |
Campo |
Osservazioni |
|
1 |
Paese |
per esempio Francia |
|
2 |
Anno |
Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010) |
|
3 |
Coltivazione |
Disaggregazione per singola coltivazione |
|
4 |
Sostanza attiva |
Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 |
|
5 |
Valore dell'osservazione: quantità di sostanza utilizzata per la coltivazione |
in kg di sostanza |
|
6 |
Valore dell'osservazione: superficie di coltivazione trattata con tale sostanza |
in ettari |
|
7 |
Contrassegno di riservatezza |
Contrassegno |
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1265/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
67,7 |
|
IL |
45,2 |
|
|
MA |
85,4 |
|
|
ZZ |
66,1 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
57,9 |
|
JO |
203,0 |
|
|
TR |
134,1 |
|
|
ZZ |
131,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
36,3 |
|
TR |
129,5 |
|
|
ZZ |
82,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
84,2 |
|
ZZ |
84,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
59,1 |
|
PE |
74,4 |
|
|
TR |
68,5 |
|
|
ZZ |
67,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
82,2 |
|
ZZ |
82,2 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
203,7 |
|
BR |
52,4 |
|
|
CL |
86,3 |
|
|
NZ |
96,9 |
|
|
US |
93,0 |
|
|
ZA |
148,1 |
|
|
ZZ |
113,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
93,1 |
|
US |
201,1 |
|
|
ZZ |
147,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128 sul nuovo regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici e su una modifica della Mutual Resolution n. 1
(2014/831/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). |
|
(2) |
Ai sensi della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). |
|
(3) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione di tale direttiva i regolamenti UN hanno sostituito progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE. |
|
(4) |
Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128. |
|
(5) |
Al fine di armonizzare le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore, è opportuno adottare il nuovo regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici. Occorre, inoltre, approvare una modifica della Mutual Resolution n. 1 per tener conto del progresso tecnico. |
|
(6) |
È pertanto necessario definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dall'11 al 14 novembre 2014 è quella di votare a favore degli atti dell'UN elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
|
Proposta di supplemento 18 del regolamento n. 4 (Dispositivi di illuminazione della targa posteriore) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/54 |
|
Proposta di supplemento 26 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6 (Indicatori di direzione) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/55 |
|
Proposta di serie di modifiche 04 da apportare al regolamento n. 11 (Serrature e cardini delle porte) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/71 |
|
Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/45/Rev.1 |
|
Proposta di supplemento 16 del regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/46/Rev.1 |
|
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori) |
ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Rev.1 |
|
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 25 (Poggiatesta) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/72 |
|
Proposta di serie di modifiche 03 da apportare al regolamento n. 34 (Prevenzione dei rischi di incendio) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/65 WP.29-164-06 |
|
Proposta di supplemento 43 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a incandescenza) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/56 |
|
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/66 |
|
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/67 |
|
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/73 |
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Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/57 |
|
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/58 |
|
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/59 |
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Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli appartenenti alla categoria L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/60 |
|
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 70 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/61 |
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Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento UN n. 96 (Emissioni dei motori diesel dei trattori agricoli) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/75 |
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Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas) |
ECE/TRANS/WP.29/2013/90/Rev.1 |
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Proposta di supplemento 8 del regolamento n. 104 (Contrassegni retroriflettenti ) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/62 |
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Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 105 (Veicoli ADR) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/68 |
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Proposta di supplemento 11 del regolamento n. 106 (Pneumatici per i veicoli agricoli) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/50/Rev.1 |
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Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/69 |
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Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/70 |
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Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico) |
ECE/TRANS/WP.29/2013/92/Rev.1 |
|
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/63 |
|
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico) |
ECE/TRANS/WP.29/2013/93/Rev.1 |
|
Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori) |
ECE/TRANS/WP.29/2012/30 ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1 |
|
Proposta di supplemento 3 del regolamento n. 128 (Sorgenti luminose a LED) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/64 |
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Proposta di nuovo progetto di RTM relativo agli pneumatici |
ECE/TRANS/WP.29/2013/63 ECE/TRANS/WP.29/2014/83 ECE/TRANS/WP.29/2013/122 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/15 WP.29-164-04 |
|
Proposta di modifiche della Mutual Resolution n. 1 (M.R.l.) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/89 |
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile
(2014/832/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). |
|
(2) |
Le prescrizioni standardizzate del progetto di nuovo regolamento UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile sono destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore e dei loro componenti tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli e componenti offrano un elevato livello di sicurezza e protezione. |
|
(3) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione del succitato progetto di regolamento UNECE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è votare a favore del progetto di nuovo regolamento UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile, così come esso è riportato nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/78.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2014
relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(2014) 9126]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/833/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
|
(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
|
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. |
|
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
|
(5) |
A seguito della notifica da parte dei Paesi Bassi, in data 16 novembre 2014, della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di galline ovaiole a Hekendorp nella provincia di Utrecht, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione (4). A scopo precauzionale, nonché per valutare la situazione e ridurre al minimo i rischi di una possibile ulteriore diffusione a partire dal focolaio confermato, le autorità dei Paesi Bassi hanno provvisoriamente vietato i movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio di tale Stato membro. |
|
(6) |
La decisione di esecuzione 2014/808/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/808/UE si applica fino al 22 dicembre 2014. |
|
(7) |
Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio a Hekendorp nei Paesi Bassi sono state riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi in data 20 novembre 2014. |
|
(8) |
Due ulteriori focolai sono stati confermati nei Paesi Bassi il 21 novembre 2014, in un'altra azienda di galline ovaiole a Ter Aar nella provincia di Zuid-Holland e in un'azienda di pollame riproduttore a Kamperveen nella provincia di Overijssel. Sono state immediatamente adottate le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. I Paesi Bassi hanno inoltre deciso di imporre nuovamente un divieto provvisorio dei movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio di tale Stato membro. |
|
(9) |
È opportuno che l'elenco delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/808/UE sia aggiornato per tenere conto dell'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza attorno ai due focolai di Ter Aar e Kamperveen dove si applicano le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE. |
|
(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
|
(11) |
Per maggiore chiarezza la decisione di esecuzione 2014/808/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/808/UE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(4) Decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 44).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, provincia di Utrecht Area comprendente: |
10.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia di Zuid-Holland Area comprendente: |
13.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, provincia di Overijssel Area comprendente: |
13.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, provincia di Utrecht Area comprendente: |
19.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia di Zuid-Holland Area comprendente: |
22.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, provincia di Overijssel Area comprendente: |
22.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2014
relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2014) 9127]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/834/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
|
(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
|
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. |
|
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
|
(5) |
A seguito della notifica da parte del Regno Unito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda di anatre da riproduzione nell'East Riding of Yorkshire, Inghilterra, in data 16 novembre 2014, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/807/UE della Commissione (4). |
|
(6) |
La decisione di esecuzione 2014/807/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/807/UE si applica fino al 22 dicembre 2014. |
|
(7) |
Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio nel Regno Unito sono state ora riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
|
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
|
(9) |
Per maggiore chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/807/UE. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/807/UE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(4) Decisione di esecuzione 2014/807/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel Regno Unito (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 41).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
|
UK |
Regno Unito |
Codice ADNS |
Area comprendente: |
12.12.2014 |
|
|
|
00053 |
La parte dell'East Riding of Yorkshire compresa all'interno di un cerchio del raggio di 3 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:100 000 . |
|
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|
UK |
Regno Unito |
Codice ADNS |
Area comprendente: |
21.12.2014 |
|
|
|
00053 |
L'area della parte dell'East Riding of Yorkshire al di là dell'area descritta nella zona di protezione e compresa all'interno di un cerchio del raggio di 10 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:100 000 . |
|
Rettifiche
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/31 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 3 settembre 2014 )
A pagina 5, considerando 3:
anziché:
«[…] classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 , originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).»,
leggi:
«[…] classificati ai codici ex NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 , originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).».
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/31 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 5 febbraio 2013 )
Alla pagina 8, nell'allegato, punto 2 c), parte 2 dell'allegato I modificato del regolamento (UE) n. 206/2010, modello POR-X, parte II, punto II.2. «Attestato di polizia sanitaria», punto II.2.4.C:
anziché:
«negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica»,
leggi:
«negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina».
|
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/31 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013 )
A pagina 19, articolo 2, punto 1:
anziché:
|
«1) |
“droit de propriété intellectuelle”» |
leggi:
|
«1) |
“diritto di proprietà intellettuale”.» |