ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 341

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
27 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1262/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Crotonese (DOP)]

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 408/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione ( 1 )

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1265/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2014/831/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128 sul nuovo regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici e su una modifica della Mutual Resolution n. 1

11

 

 

2014/832/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile

15

 

 

2014/833/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2014) 9126]  ( 1 )

16

 

 

2014/834/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2014) 9127]  ( 1 )

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 263 del 3.9.2014 )

31

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario POR-X e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa ( GU L 34 del 5.2.2013 )

31

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( GU L 181 del 29.6.2013 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1262/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Crotonese (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino Crotonese» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino Crotonese» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pecorino Crotonese» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 205 del 2.7.2014, pag. 22.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1263/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. L'embargo ha colpito in particolare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, che sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso la Russia. Nel 2013 questi tre Stati membri hanno esportato oltre il 15 % della produzione di latte verso la Russia e tali esportazioni verso la Russia hanno rappresentato oltre il 60 % del totale delle loro esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi.

(2)

Nei mesi di agosto e settembre, i prezzi del latte franco azienda sono nettamente diminuiti in Estonia, Lettonia e Lituania, a fronte di una media dell'Unione rimasta relativamente stabile. Rispetto all'anno scorso, i prezzi del latte franco azienda a settembre risultano inferiori del 26-27 % in Estonia e Lettonia e del 33 % in Lituania, mentre la media dell'Unione è scesa solo di circa il 5 %. I prezzi del latte nei tre Stati membri baltici sono quelli che più si avvicinano ai livelli d'intervento nell'Unione.

(3)

Il calo dei prezzi del latte franco azienda a livelli non sostenibili mette in pericolo il settore della produzione lattiera nei tre Stati baltici, che nel 2014 stavano riuscendo a conquistare una posizione di mercato sostenibile. I prodotti lattiero-caseari fabbricati negli Stati membri baltici, inoltre, erano in gran parte legati alle esigenze e ai gusti del mercato russo. Al settore occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda.

(4)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei tre Stati membri baltici è in gran parte orientato su prodotti diversi dal burro e dal latte scremato in polvere; tali prodotti non rientrano pertanto nel regime di intervento pubblico e non beneficiano di aiuti all'ammasso privato.

(5)

Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le attuali perturbazioni del mercato causate da un significativo calo dei prezzi è dunque opportuno concedere ai tre Stati membri baltici un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano di conseguenza a far fronte a problemi di liquidità.

(6)

La dotazione finanziaria disponibile per ciascuno di questi tre Stati membri dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 all'interno delle quote nazionali. Al fine di garantire un sostegno mirato per i produttori colpiti dall'embargo tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, questi Stati membri dovrebbero ripartire l'importo nazionale sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(7)

Poiché la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno di questi tre Stati membri compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, è opportuno autorizzare tali Stati membri a concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.

(8)

Poiché la dotazione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Lituania nella sua moneta nazionale. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(10)

Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

(11)

Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza.

(12)

Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania un aiuto pari a un importo totale di 28 661 259 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri interessati tengono conto dell'entità degli effetti dell'embargo russo sui produttori interessati.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania effettuano tali pagamenti al massimo entro il 30 aprile 2015.

2.   Per quanto riguarda la Lituania, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1 entro i limiti degli importi stabiliti in allegato per ciascuno di questi tre Stati e alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione, evitando distorsioni della concorrenza.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania versano il sostegno supplementare al massimo entro il 30 aprile 2015.

Articolo 3

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

quanto prima e al massimo entro il 31 marzo 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;

b)

entro il 30 giugno 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

Stato membro

Milioni di EUR

Estonia

6,868253

Lettonia

7,720114

Lituania

14,072892


27.11.2014   

IT

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L 341/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 408/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sugli usi agricoli dei pesticidi.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve adottare.

(3)

Il regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione (2) non stabilisce il formato di trasmissione delle statistiche sull'uso dei pesticidi, la cui trasmissione è prevista per il 2015, e pertanto dovrebbe essere modificato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 408/2011 è così modificato:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui pesticidi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando le definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. I dati sono forniti alla Commissione (Eurostat) mediante i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.

Articolo 2

La struttura dei dati relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato I.

La struttura dei dati relativi agli usi agricoli dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato II.»

;

2)

l'allegato del regolamento (UE) n. 408/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 21).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Struttura dei dati statistici relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi

La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:

Numero

Campo

Osservazioni

1

Paese

per esempio Francia

2

Anno

Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010)

3

Gruppo principale

Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009

4

Categorie di prodotti

 

5

Classe chimica

 

6

Sostanza attiva

 

7

Valore dell'osservazione (quantità venduta)

in kg di sostanza

8

Per i campi 3, 4, 5 e 6, il contrassegno di riservatezza

Contrassegno

«ALLEGATO II

Struttura dei dati statistici relativi agli usi agricoli dei pesticidi

La struttura dei dati nei file di trasmissione è la seguente:

Numero

Campo

Osservazioni

1

Paese

per esempio Francia

2

Anno

Anno di riferimento per i dati (per esempio 2010)

3

Coltivazione

Disaggregazione per singola coltivazione

4

Sostanza attiva

Codici elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009

5

Valore dell'osservazione: quantità di sostanza utilizzata per la coltivazione

in kg di sostanza

6

Valore dell'osservazione: superficie di coltivazione trattata con tale sostanza

in ettari

7

Contrassegno di riservatezza

Contrassegno

»

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1265/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

67,7

IL

45,2

MA

85,4

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

57,9

JO

203,0

TR

134,1

ZZ

131,7

0709 93 10

MA

36,3

TR

129,5

ZZ

82,9

0805 20 10

MA

84,2

ZZ

84,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

59,1

PE

74,4

TR

68,5

ZZ

67,3

0805 50 10

TR

82,2

ZZ

82,2

0808 10 80

AU

203,7

BR

52,4

CL

86,3

NZ

96,9

US

93,0

ZA

148,1

ZZ

113,4

0808 30 90

CN

93,1

US

201,1

ZZ

147,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.11.2014   

IT

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L 341/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128 sul nuovo regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici e su una modifica della Mutual Resolution n. 1

(2014/831/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Ai sensi della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione di tale direttiva i regolamenti UN hanno sostituito progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

(4)

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128.

(5)

Al fine di armonizzare le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore, è opportuno adottare il nuovo regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici. Occorre, inoltre, approvare una modifica della Mutual Resolution n. 1 per tener conto del progresso tecnico.

(6)

È pertanto necessario definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dall'11 al 14 novembre 2014 è quella di votare a favore degli atti dell'UN elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Proposta di supplemento 18 del regolamento n. 4 (Dispositivi di illuminazione della targa posteriore)

ECE/TRANS/WP.29/2014/54

Proposta di supplemento 26 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6 (Indicatori di direzione)

ECE/TRANS/WP.29/2014/55

Proposta di serie di modifiche 04 da apportare al regolamento n. 11 (Serrature e cardini delle porte)

ECE/TRANS/WP.29/2014/71

Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2014/45/Rev.1

Proposta di supplemento 16 del regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2014/46/Rev.1

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Rev.1

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 25 (Poggiatesta)

ECE/TRANS/WP.29/2014/72

Proposta di serie di modifiche 03 da apportare al regolamento n. 34 (Prevenzione dei rischi di incendio)

ECE/TRANS/WP.29/2014/65

WP.29-164-06

Proposta di supplemento 43 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a incandescenza)

ECE/TRANS/WP.29/2014/56

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2014/66

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2014/67

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2014/73

Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2014/57

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2014/58

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2014/59

Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli appartenenti alla categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2014/60

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 70 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi)

ECE/TRANS/WP.29/2014/61

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento UN n. 96 (Emissioni dei motori diesel dei trattori agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2014/75

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)

ECE/TRANS/WP.29/2013/90/Rev.1

Proposta di supplemento 8 del regolamento n. 104 (Contrassegni retroriflettenti )

ECE/TRANS/WP.29/2014/62

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 105 (Veicoli ADR)

ECE/TRANS/WP.29/2014/68

Proposta di supplemento 11 del regolamento n. 106 (Pneumatici per i veicoli agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2014/50/Rev.1

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2014/69

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2014/70

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2013/92/Rev.1

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2014/63

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2013/93/Rev.1

Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori)

ECE/TRANS/WP.29/2012/30

ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1

Proposta di supplemento 3 del regolamento n. 128 (Sorgenti luminose a LED)

ECE/TRANS/WP.29/2014/64


Proposta di nuovo progetto di RTM relativo agli pneumatici

ECE/TRANS/WP.29/2013/63

ECE/TRANS/WP.29/2014/83

ECE/TRANS/WP.29/2013/122

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/15

WP.29-164-04


Proposta di modifiche della Mutual Resolution n. 1 (M.R.l.)

ECE/TRANS/WP.29/2014/89


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile

(2014/832/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Le prescrizioni standardizzate del progetto di nuovo regolamento UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile sono destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore e dei loro componenti tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli e componenti offrano un elevato livello di sicurezza e protezione.

(3)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione del succitato progetto di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è votare a favore del progetto di nuovo regolamento UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile, così come esso è riportato nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/78.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2014) 9126]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/833/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

A seguito della notifica da parte dei Paesi Bassi, in data 16 novembre 2014, della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di galline ovaiole a Hekendorp nella provincia di Utrecht, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione (4). A scopo precauzionale, nonché per valutare la situazione e ridurre al minimo i rischi di una possibile ulteriore diffusione a partire dal focolaio confermato, le autorità dei Paesi Bassi hanno provvisoriamente vietato i movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio di tale Stato membro.

(6)

La decisione di esecuzione 2014/808/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/808/UE si applica fino al 22 dicembre 2014.

(7)

Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio a Hekendorp nei Paesi Bassi sono state riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi in data 20 novembre 2014.

(8)

Due ulteriori focolai sono stati confermati nei Paesi Bassi il 21 novembre 2014, in un'altra azienda di galline ovaiole a Ter Aar nella provincia di Zuid-Holland e in un'azienda di pollame riproduttore a Kamperveen nella provincia di Overijssel. Sono state immediatamente adottate le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. I Paesi Bassi hanno inoltre deciso di imporre nuovamente un divieto provvisorio dei movimenti di pollame vivo e di taluni prodotti a base di pollame sull'intero territorio di tale Stato membro.

(9)

È opportuno che l'elenco delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/808/UE sia aggiornato per tenere conto dell'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza attorno ai due focolai di Ter Aar e Kamperveen dove si applicano le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(11)

Per maggiore chiarezza la decisione di esecuzione 2014/808/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/808/UE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 44).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, provincia di Utrecht

Area comprendente:

10.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio tra la N228 e Goverwellesingel, proseguendo su Goverwellesingel in direzione nord attraverso il tunnel Goverwelle fino ad Achterwillenseweg.

Achterwillenseweg in direzione est fino a Vlietdijk.

Vlietdijk in direzione nord, percorrendo Platteweg fino a Korssendijk.

Korssendijk in direzione nord, percorrendo Ree in direzione est fino a Nieuwenbroeksedijk.

Nieuwenbroeksedijk in direzione est fino a Kippenkade.

Kippenkade in direzione nord fino a Wierickepad.

Wierickepad in direzione nord-est fino a Kerkweg, che prosegue come Groendijk, e fino a Westeinde.

Westeinde in direzione nord, che prosegue come Oosteinde fino a Tuurluur.

Tuurluur in direzione sud, proseguendo su Papekopperdijk.

Papekopperdijk in direzione sud, proseguendo su de Johan J Vierbergenweg, che prosegue come Zwier Regelinkstraat, fino alla N228.

N228 in direzione sud fino a Damweg.

Damweg in direzione sud fino a Zuidzijdseweg.

Zuidzijdseweg in direzione ovest, percorrendo Slangenweg fino a West-Vlisterdijk.

West-Vlisterdijk in direzione nord e poi in direzione ovest fino a Bredeweg, e in direzione nord percorrendo Grote Haven fino alla N228.

N228 in direzione ovest.

 

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia di Zuid-Holland

Area comprendente:

13.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio tra Provincialeweg e N207/Vriezekoop, da Vriezekoop in direzione est proseguendo su Bilderdam fino a Hoofdweg.

Hoofdweg in direzione nord, proseguendo poi in direzione nord-est fino a Noord-Zuidroute/N231.

Da Noord-Zuidroute/N231 fino a Achterweg/N231, proseguendo poi su Provincialeweg/N231 e poi in direzione sud fino a Zevenhovenseweg.

Zevenhovenseweg in a direzione ovest fino a Kortenaarseweg.

Kortenaarseweg in direzione sud fino a Noordeinde.

Noordeinde in direzione sud fino a Nieuwkoopseweg/N231.

Nieuwkoopseweg/N231 in direzione sud-ovest fino a Oostkanaalweg/N207.

Oostkanaalweg/N207 in direzione nord-est fino a Veldhuizenpad/N207.

Veldhuizenpad/N207 fino a Zegerbaan/N207, proseguendo poi in direzione ovest fino a Herenweg/N207.

Herenweg/N207 in direzione nord fino a Kruisweg/N446.

Kruisweg/N446 in direzione ovest fino a Boddens Hosangweg.

Boddens Hosangweg in direzione nord fino a Braassemermeer.

Da Braassemermeer a Zuideinde.

Zuideinde in direzione nord, proseguendo su Noordeinde fino a Langeweg.

Langeweg in direzione est, proseguendo su Plantage fino al traghetto di Braassemermeer.

Lungo il tragitto del traghetto di Braassemermeer in direzione est fino a Heiligegeestlaan.

Heiligegeestlaan in direzione est fino a Willem van der Veldenweg.

Willem van der Veldenweg in direzione nord fino a Vriezekoop.

Vriezekoop in direzione est fino all'incrocio Provincialeweg N207/Vriezekoop.

 

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, provincia di Overijssel

Area comprendente:

13.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio tra la N307 e Buitendijksweg, proseguendo su Buitendijksweg in direzione sud fino a Cellesbroeksweg.

Cellesbroeksweg in direzione est fino a Zwartendijk.

Zwartendijk in direzione sud fino a de Slaper.

De Slaper in direzione nord-est fino a Meester J.L.M. Niersallee.

Meester J.L.M. Niersallee in direzione nord-est fino alla N763.

N763 in direzione sud fino alla N308.

N308 in a direzione ovest fino a Polweg.

Polweg in direzione nord fino a Oosterbroekweg.

Oosterbroekweg in direzione ovest fino a Oosterseweg.

Oosterseweg in direzione nord fino a Zwarteweg.

Zwarteweg in direzione ovest, proseguendo su Oostendorperstraatweg fino a Weeren.

Weeren in direzione ovest fino a Oostelijke Rondweg.

Oostelijke Rondweg in direzione nord fino a Wijkerwoldweg.

Wijkerwoldweg in direzione nord, proseguendo poi in direzione ovest fino a Drontermeer.

Drontermeer in direzione nord fino alla N307.

N307 in direzione est fino a Buitendijkseweg.

 

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Hekendorp, comune di Oudewater, provincia di Utrecht

Area comprendente:

19.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio tra la N207 e la N11, proseguendo sulla N11 in direzione sud-est fino alla N458.

N458 in direzione est fino a Buitenkerk.

Buitenkerk in direzione nord fino a Kerkweg.

Kerkweg in direzione est, proseguendo su Meije.

Meije in direzione nord-est fino a Middenweg.

Middenweg in direzione sud, proseguendo su Hoofdweg e su Zegveldse Uitweg fino alla N458.

N458 in direzione est, proseguendo su Rembrandtlaan fino a Westdam.

Westdam in direzione sud, proseguendo su Rijnstraat e su Oostdam fino a Oudelandseweg.

Oudelandseweg in direzione nord fino a Geestdorp.

Geestdorp in direzione est fino alla N198.

N198 in direzione est e poi in direzione sud, proseguendo in direzione est e successivamente in direzione sud fino a Strijkviertel.

Strijkviertel in direzione sud fino alla A12.

A12 in direzione est fino alla A2.

A2 in direzione sud fino alla N210.

N210 in direzione sud, proseguendo in direzione ovest e successivamente in direzione sud fino a S.L. van Alterenstraat.

S.L. van Alterenstraat in direzione sud fino al fiume Lek.

Proseguendo lungo il fiume Lek in direzione ovest fino a Bonevlietweg.

Bonevlietweg in direzione sud fino a Melkweg.

Melkweg in direzione sud, proseguendo su Peppelweg fino a Essenweg.

Essenweg in direzione nord, proseguendo su Graafland fino a Irenestraat.

Irenestraat in direzione ovest fino a Beatrixstraat.

Beatrixstraat in direzione nord fino a Voorstraat.

Voorstraat in direzione ovest, proseguendo su Sluis e poi su Opperstok e Bergstoep fino al traghetto Bergambacht-Groot Ammers.

Lungo il tragitto del traghetto in direzione nord fino a Veerweg.

Veerweg in direzione nord fino alla N210.

N210 in direzione ovest fino a Zuidbroekse Opweg.

Zuidbroekse Opweg in direzione nord fino a Oosteinde.

Oosteinde in direzione ovest fino a Kerkweg.

Kerkweg in direzione ovest fino a Graafkade.

Graafkade in direzione est fino a Wellepoort.

Wellepoort in direzione nord-ovest, proseguendo su Schaapjeshaven fino a Kattendijk.

Kattendijk in direzione est fino al traghetto che attraversa l'Hollandsche IJssel.

Lungo il tragitto del traghetto in direzione nord fino a Veerpad.

Veerpad in direzione nord, proseguendo su Kerklaan e su Middelweg fino alla N456.

N456 in direzione nord fino alla N207.

N207 in direzione nord fino alla N11.

 

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Ter Aar, comune di Nieuwkoop, provincia di Zuid-Holland

Area comprendente:

22.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio N207- N11 a Alphen aan de Rijn sulla N11 proseguendo in direzione est fino alla A4/E19.

A4/E19 in direzione nord fino alla N446.

N446 in direzione nord-ovest, proseguendo su Nieuweweg e poi su Langebrug e successivamente su Leidseweg fino a Vennemeer.

Vennemeer in direzione nord fino a Boekhorsterweg.

Boekhorsterweg in direzione nord, proseguendo su Waterloospolder.

Waterloospolder fino a Kagerplassen, attraversando fino a Nassaulaan.

Nassaulaan in direzione nord, proseguendo su Irenalaan fino a Beatrixlaan.

Beatrixlaan in direzione nord, proseguendo su Julianalaan con il traghetto a Huigsloterdijk.

Huigsloterdijk in direzione ovest, proseguendo su Lisserdijk fino a Lisserweg.

Lisserweg in direzione est fino a Ijweg.

Ijweg in direzione nord fino a Noordelijke Randweg.

Noordelijke Randweg in direzione est fino a Hoofdweg/N520.

Hoofdweg/N520 in direzione nord-est fino a Nieuwe Bennebroekerweg.

Nieuwe Bennebroekerweg in direzione est fino a Spoorlaan.

Spoorlaan in direzione nord, proseguendo su Van Heuven Goedhartlaan fino a N201/Kruisweg.

N201/Kruisweg in direzione est fino a Fokkerweg.

Fokkerweg in direzione nord/nord-est fino a Aalsmeerderdijk.

Aalsmeerderdijk in direzione nord fino a Pontweg.

Pontweg in direzione sud, proseguendo su Machineweg fino alla N231.

N231 in direzione sud fino a Randweg.

Randweg in direzione est fino a N521 Zijdelweg.

N521 Zijdelweg in direzione sud fino a N201/Provincialeweg.

N201/Provincialeweg in direzione est fino a N212/Ingenieur Enschedeweg.

N212/Ingenieur Enschedeweg in direzione sud fino a N198/Geestdorp.

N198/Geestdorp in direzione est fino alla rotonda Breeveld.

Breeveldina in direzione ovest fino a Geestdorp.

Geestdorp in direzione nord-ovest fino a N405/De Kruipin.

De Kruipin in direzione sud, proseguendo su Oudelandseweg fino a Oostdam.

Oostdam in direzione sud-ovest fino a Rijnstraat.

Rijnstraat in direzione ovest fino a Westdam.

Westdam in direzione ovest fino a Zandwijksingel.

Zandwijksingel in direzione nord, proseguendo su Rembrandtlaan.

Rembrandtlaan in direzione nord-ovest, proseguendo su Rietveld fino a Zegveldse Uitweg.

Zegveldse Uitweg in direzione nord, proseguendo su Hoofdweg fino a Meije.

Meije in direzione ovest fino a Buitenkerk.

Buitenkerk in direzione sud fino a N458/Burgermeester Crolesbrug.

N458/Burgermeester Crolesbrug in direzione ovest fino alla N11.

N11 in direzione nord-nord-ovest fino all'incrocio N207- N11 a Alphen aan de Rijn.

 

NL

Paesi Bassi

Codice postale/ADNS

Paese di Kamperveen, comune di Hardenberg, provincia di Overijssel

Area comprendente:

22.12.2014

 

 

 

Dall'incrocio N50/Noorddiepweg, seguendo Noorddiepweg in direzione sud-est fino a Kattewaardweg.

Kattewaardweg in direzione est fino a Frieseweg.

Frieseweg in direzione nord fino a Middendijk.

Middendijk in direzione est fino a Heultjesweg.

Heultjesweg in direzione est-sud-est fino a Nijlandsweg.

Nijlandsweg in direzione est fino a Stikkenpolderweg.

Stikkenpolderweg in direzione sud fino a Nesweg.

Nesweg in direzione nord-est fino a Brinkweg.

Brinkweg in direzione sud sino a Waterloop.

Waterloop in direzione est fino a Mandjeswaardweg.

Mandjeswaardweg in direzione sud fino a Provincialeweg N760.

Provincialeweg N760 in direzione est, proseguendo su Kamperzeedijk West fino a Schaapsteeg.

Schaapsteeg in direzione sud, proseguendo su Oude Wetering fino a Stadshagenallee.

Stadshagenallee in direzione est fino a Milligerlaan.

Milligerlaan in direzione sud fino a Mastenbroekerallee.

Mastenbroekerallee in direzione est fino a Hasselterdijk.

Hasselterdijk in direzione sud fino a Frankhuisweg.

Frankhuisweg in direzione sud fino a Hasselterweg.

Hasselterweg in direzione sud-ovest fino a Blaloweg.

Blaloweg in direzione sud fino a Westenholterallee.

Westerholterallee in direzione sud-est, proseguendo su IJselallee fino a linea ferroviaria Zwolle -Amersfoort.

Linea ferroviaria Zwolle –Amersfoort in direzione sud fino a IJssel.

IJssel in direzione sud fino a Jaagpad.

Jaagpad in direzione sud fino a Nieuweg.

Nieuweweg in direzione sud, proseguendo su Apeldoornseweg e successivamente su Groteweg fino a Molenweg.

Molenweg in direzione nord-ovest fino a Leemculenweg.

Leemculenweg in direzione ovest fino alla A50.

A50 in direzione sud fino all'uscita Nunspeet/Kamperweg.

Kamperweg in direzione nord fino a Nieuwe Zuidweg.

Nieuwe Zuidweg in direzione sud-ovest, proseguendo su Zuidweg fino a Elburgerweg.

Elburgerweg in direzione nord fino alla A28.

A28 in direzione sud-ovest fino a Beukenlaan e poi fino a Haerderweg.

Beukenlaan fino a Haerderweg in direzione nord-ovest fino a Bovenweg.

Bovenweg in direzione sud-ovest fino a Burgermeester Frieswijkweg.

Burgermeester Fieswijkweg in direzione nord fino a Grevensweg.

Grevensweg in direzione nord fino a Zuiderzeestraatweg West.

Zuiderzeestraatweg West in direzione sud fino a Mazenbergerweg.

Mazenbergerweg in direzione sud-ovest fino a Molenweg.

Molenweg in direzione sud fino a Kolmansweg.

Kolmansweg in direzione ovest fino a Hoge Bijssselse-Pad.

Hoge Bijssselse-Pad in direzione nord-ovest fino a Veluwemeer.

Veluwemeer verso Bremerbergweg.

Bremerbergweg in direzione nord, proseguendo su Oldebroekerweg fino a Baan/N710.

Baan/N710 in direzione nord-ovest, proseguendo su Swifterweg fino a Biddingringweg/N305.

Biddingringweg/N305 in direzione nord-est fino a Hanzeweg/N307.

Hanzeweg/N307 in direzione est fino a Ketelweg.

Ketelweg in direzione nord fino a Vossemeerdijk.

Vossemeerdijk attraverso Vossemeer fino alla foce di IJssel.

Foce di IJssel fino alla N50.

N50 in direzione nord fino all'incrocio N50/Noorddiepweg.

 


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2014) 9127]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/834/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

A seguito della notifica da parte del Regno Unito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda di anatre da riproduzione nell'East Riding of Yorkshire, Inghilterra, in data 16 novembre 2014, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/807/UE della Commissione (4).

(6)

La decisione di esecuzione 2014/807/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/807/UE si applica fino al 22 dicembre 2014.

(7)

Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio nel Regno Unito sono state ora riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Per maggiore chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/807/UE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/807/UE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/807/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel Regno Unito (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 41).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

UK

Regno Unito

Codice ADNS

Area comprendente:

12.12.2014

 

 

00053

La parte dell'East Riding of Yorkshire compresa all'interno di un cerchio del raggio di 3 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:100 000 .

 

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

UK

Regno Unito

Codice ADNS

Area comprendente:

21.12.2014

 

 

00053

L'area della parte dell'East Riding of Yorkshire al di là dell'area descritta nella zona di protezione e compresa all'interno di un cerchio del raggio di 10 chilometri con centro sulla coordinata TA0654959548. Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:100 000 .

 


Rettifiche

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/31


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 3 settembre 2014 )

A pagina 5, considerando 3:

anziché:

«[…] classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 , originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).»,

leggi:

«[…] classificati ai codici ex NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 , originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).».


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/31


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 5 febbraio 2013 )

Alla pagina 8, nell'allegato, punto 2 c), parte 2 dell'allegato I modificato del regolamento (UE) n. 206/2010, modello POR-X, parte II, punto II.2. «Attestato di polizia sanitaria», punto II.2.4.C:

anziché:

«negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica»,

leggi:

«negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina».


27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/31


Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013 )

A pagina 19, articolo 2, punto 1:

anziché:

«1)

“droit de propriété intellectuelle”»

leggi:

«1)

“diritto di proprietà intellettuale”.»