ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
||
|
|
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario) ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
DIRETTIVE |
|
|
* |
Direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia ( 1 ) |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2014/822/UE |
|
|
* |
||
|
|
||
|
|
2014/823/UE |
|
|
* |
||
|
|
2014/824/UE |
|
|
* |
||
|
|
||
|
|
2014/825/UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/1 |
DECISIONE 2014/821/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 novembre 2014
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1). |
(2) |
Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza l'avvio dei negoziati con l'Ucraina ai fini della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione dell'Unione europea in ambito politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in Ucraina. |
(3) |
È stato negoziato un accordo tra l'Unione e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) («l'accordo»). |
(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione europea» o «l'UE»,
da una parte, e
L'UCRAINA, in seguito denominata «Ucraina» o «lo Stato ospitante»,
dall'altra,
in seguito insieme denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
— |
della lettera datata 11 luglio 2014 inviata dal ministro degli Affari esteri dell'Ucraina all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, |
— |
della decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), |
— |
che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Il presente accordo si applica alla missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina (EUAM Ucraina) e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dell'Ucraina.
3. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «EUAM Ucraina» o «la missione»: la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina, istituita dalla decisione 2014/486/PESC del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUAM Ucraina;
b) «capomissione»: il capomissione dell'EUAM Ucraina, nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
c) «Unione europea (UE)»: gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale assunto localmente;
d) «personale dell'EUAM Ucraina»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUAM Ucraina, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUAM Ucraina, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione e il personale in missione per uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali o il personale locale;
e) «quartier generale»: il quartier generale principale dell'EUAM Ucraina a Kiev;
f) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o lo Stato terzo che ha distaccato personale presso la missione;
g) «locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale della missione;
h) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dell'Ucraina o che vi risiede in modo permanente;
i) «corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all'EUAM Ucraina e alle sue funzioni;
j) «mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina»: tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che l'EUAM Ucraina detiene o noleggia;
k) «beni dell'EUAM Ucraina»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari alle attività dell'EUAM Ucraina.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L'EUAM Ucraina e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUAM Ucraina.
2. L'EUAM Ucraina è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUAM Ucraina.
3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUAM Ucraina presenti nel territorio dello Stato ospitante.
Articolo 3
Identificazione
1. L'elenco del personale dell'EUAM Ucraina, completo delle date di arrivo e di partenza dello stesso, è fornito al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina per la durata della missione e aggiornato se necessario. Il personale dell'EUAM Ucraina è munito di tessere di riconoscimento rilasciate dal ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e che confermano lo status di personale dell'EUAM Ucraina.
2. I mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina possono recare contrassegni d'identificazione distintivi dell'EUAM Ucraina, di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti dello Stato ospitante, nonché targhe fornite per le missioni diplomatiche in Ucraina.
3. L'EUAM Ucraina è autorizzata a esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUAM Ucraina possono essere esposte nei locali della missione, sui mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina e sulle uniformi, su decisione del capomissione.
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio ucraino
1. Il personale, i beni e i mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina attraversano le frontiere dello Stato ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale, dei beni e dei mezzi di trasporto dell'EUAM Ucraina. Il personale dell'EUAM attraversa i confini nazionali dell'Ucraina con passaporti in corso di validità. All'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUAM Ucraina in possesso della tessera di riconoscimento della missione o di una prova provvisoria della partecipazione all'EUAM Ucraina non è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di controlli doganali, di visti e di immigrazione e a qualsiasi forma di controllo dell'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.
3. Il personale dell'EUAM Ucraina è esonerato dall'applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
4. L'EUAM Ucraina importa nel territorio doganale dello Stato ospitante o esporta dal territorio doganale dell'Ucraina beni, incluse attrezzature di trasporto fornite per uso ufficiale in Ucraina, godendo dell'esenzione dai controlli doganali. Tali beni, inclusi i veicoli, sono dichiarati conformemente alla normativa doganale dello Stato ospitante applicabile alle missioni diplomatiche.
5. Il personale dell'EUAM Ucraina è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EUAM Ucraina.
6. L'EUAM Ucraina e il relativo personale, nonché i veicoli e ogni altro mezzo di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo, nel rispetto della legislazione ucraina.
Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.
7. Ai fini dei viaggi in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale dell'EUAM Ucraina e il personale assunto in loco sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EUAM Ucraina non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.
Articolo 5
Privilegi e immunità dell'EUAM Ucraina concessi dallo Stato ospitante
1. I locali sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.
2. I locali, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EUAM Ucraina, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale totale.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUAM Ucraina sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale è inviolabile.
6. L'EUAM Ucraina è esonerata dal pagamento di qualsiasi diritto, tassa e onere di natura analoga nazionale, regionale e comunale, per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUAM Ucraina ai fini della missione stessa. L'EUAM Ucraina non è esonerata dal pagamento di diritti, tasse o oneri percepiti in retribuzione di servizi resi.
7. Lo Stato ospitante consente l'ingresso degli oggetti richiesti ai fini dell'EUAM Ucraina e ne concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.
Articolo 6
Privilegi e immunità del personale dell'EUAM Ucraina concessi dallo Stato ospitante
1. Il personale dell'EUAM Ucraina non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell'EUAM Ucraina godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.
3. Il personale dell'EUAM Ucraina gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. I privilegi concessi al personale dell'EUAM e l'immunità dalla giurisdizione penale ucraina non lo esentano dalla giurisdizione dello Stato d'origine o delle istituzioni dell'UE. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità per il personale dell'EUAM Ucraina dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
4. I membri del personale dell'EUAM Ucraina godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUAM Ucraina dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUAM Ucraina nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento civile o amministrativo non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUAM Ucraina che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
5. Il personale dell'EUAM Ucraina non è tenuto a rendere testimonianza.
6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUAM Ucraina, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUAM Ucraina, certificati dal capo missione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell'EUAM Ucraina non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
7. L'immunità dei membri del personale dell'EUAM Ucraina dalla giurisdizione dello Stato ospitante non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d'origine.
8. Il personale dell'EUAM Ucraina, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUAM Ucraina, è esentato dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.
9. I membri del personale dell'EUAM Ucraina sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUAM Ucraina o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante.
10. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUAM Ucraina e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante può altresì autorizzare l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUAM Ucraina è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.
11. I membri del personale dell'EUAM Ucraina sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EUAM Ucraina interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUAM Ucraina.
Articolo 7
Personale assunto in loco
Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità esclusivamente nella misura consentita dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUAM Ucraina.
Articolo 8
Giurisdizione penale
Le autorità competenti dello Stato d'origine, in consultazione con le autorità ucraine competenti, hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine sui membri del personale dell'EUAM Ucraina nel territorio dello Stato ospitante.
Articolo 9
Sicurezza
1. Lo Stato ospitante, con i propri mezzi, garantisce la sicurezza del personale dell'EUAM Ucraina.
2. Ai fini del paragrafo 1 lo Stato ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, sicurezza e incolumità dell'EUAM Ucraina e del suo personale. Qualsiasi disposizione specifica proposta dallo Stato ospitante sarà concordata con il capomissione prima di essere attuata. Lo Stato ospitante permette e sostiene lo svolgimento di attività riguardanti l'evacuazione per ragioni mediche del personale dell'EUAM Ucraina.
Se necessario, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 10
Uniformi
1. Il personale dell'EUAM Ucraina può indossare l'uniforme nazionale o abiti civili con un'identificazione distintiva EUAM Ucraina.
2. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole emanante dal capomissione.
Articolo 11
Cooperazione e accesso all'informazione
1. Lo Stato ospitante assicura piena cooperazione e sostegno all'EUAM Ucraina e al suo personale. Se del caso, si farà ricorso alle disposizioni previste nell'accordo del 13 giugno 2005 tra Ucraina e Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
Se richiesto ai fini del primo comma, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 18.
2. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano periodicamente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUAM Ucraina.
Articolo 12
Supporto dello Stato ospitante e contratti
1. Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l'EUAM Ucraina a trovare locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione, a titolo gratuito, locali di sua proprietà. L'EUAM Ucraina è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le strutture in funzione delle necessità operative. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo per le costruzioni, variazioni o modifiche di dette strutture.
I locali di proprietà di enti privati, nella misura in cui siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUAM Ucraina, sono forniti sulla base di idonei accordi contrattuali.
3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all'esecuzione e al supporto dell'EUAM Ucraina, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUAM Ucraina.
Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.
4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUAM Ucraina, almeno alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
5. Conformemente alla legislazione dello Stato ospitante, l'EUAM Ucraina ha la necessaria capacità giuridica per svolgere la sua missione, in particolare per aprire conti bancari e acquisire beni o disporre degli stessi e per essere parte di procedimenti giudiziari.
6. La legge applicabile ai contratti conclusi dall'EUAM Ucraina nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni di tali contratti.
7. I contratti conclusi dall'EUAM Ucraina possono disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione dei contratti.
Articolo 13
Decesso di membri del personale dell'EUAM Ucraina
1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUAM Ucraina, nonché dei suoi effetti personali e di adottare le opportune misure a tal fine nel rispetto della legislazione dell'Ucraina.
2. Sulla salma dei membri del personale dell'EUAM Ucraina non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUAM Ucraina e/o di un rappresentante dello Stato interessato.
3. Lo Stato ospitante e l'EUAM Ucraina si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUAM Ucraina.
Articolo 14
Comunicazioni
1. Nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, l'EUAM Ucraina può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee.
2. L'EUAM Ucraina ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno dei locali dell'EUAM Ucraina e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra per l'EUAM Ucraina, nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante.
3. All'interno dei propri locali l'EUAM Ucraina può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata a, e spedita da, l'EUAM Ucraina e/o il suo personale.
Articolo 15
Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite
1. L'EUAM Ucraina e il suo personale, l'UE e gli Stati d'origine non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUAM Ucraina.
2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUAM Ucraina, sono trasmesse all'EUAM Ucraina tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUAM Ucraina.
3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUAM Ucraina e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.
4. Se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, la controversia è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo che superano tale importo, la controversia è sottoposta a un'istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.
5. L'istanza arbitrale di cui al paragrafo 4 è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUAM Ucraina e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUAM Ucraina. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUAM Ucraina non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. L'EUAM Ucraina e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.
Articolo 16
Collegamenti e controversie
1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUAM Ucraina e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.
Articolo 17
Disposizioni varie
1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto, da parte delle autorità competenti ucraine, dei privilegi, immunità e diritti dell'EUAM Ucraina e del relativo personale, come previsto dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUAM Ucraina.
Articolo 18
Modalità di attuazione
Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.
Articolo 19
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta riguardante l'espletamento, a opera delle parti, delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUAM Ucraina, secondo quanto notificato dall'EUAM Ucraina.
2. Il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.
3. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilaquattordici in lingua inglese ed ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per l'Ucraina
REGOLAMENTI
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Westfälischer Pumpernickel (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Westfälischer Pumpernickel» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Westfälischer Pumpernickel» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Westfälischer Pumpernickel» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 196 del 26.6.2014, pag. 20.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 97, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, le autorità di gestione degli Stati membri sono tenute a fornire alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso. |
(2) |
Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, è necessario stabilire specifiche tecniche e norme comuni per la presentazione di tali dati cumulativi. A tale scopo è opportuno fare riferimento alla struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione (2). |
(3) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le autorità di gestione si conformano alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, attenendosi ai formulari e alle tabelle che figurano negli allegati del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre ….
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
3 |
Denominazione dell'intervento |
5 |
Codice NUTS |
6 |
Beneficiario |
7 |
Genere del beneficiario |
8 |
Dimensione dell'impresa |
9 |
Stato di avanzamento dell'intervento |
10 |
Costo totale ammissibile |
11 |
Costo pubblico totale ammissibile |
12 |
Sostegno del FEAMP |
13 |
Data di approvazione |
14 |
Spesa totale ammissibile |
15 |
Spesa pubblica totale ammissibile |
16 |
Spesa ammissibile a titolo del FEAMP |
17 |
Data del pagamento finale al beneficiario |
18 |
Misura in questione |
19 |
Indicatore di risultato |
ALLEGATO II
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre ….
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
4 |
Numero della nave — «numero del registro della flotta comunitaria» (CFR) |
ALLEGATO III
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione all'attuazione del progetto secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre ….
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
20 |
Dati relativi all'attuazione dell'intervento |
21 |
Valore dei dati relativi all'attuazione |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire per ciascun intervento nei seguenti campi in relazione agli indicatori di risultato secondo la struttura della banca dati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1243/2014
Dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre ….
Campo |
Contenuto del campo |
1 |
CCI |
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
22 |
Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento |
23 |
Risultato indicativo atteso dal beneficiario |
24 |
Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'attuazione |
ALLEGATO V
Tabelle di riferimento
Tabella 1 — Dati relativi all'attuazione del progetto
Codice della misura |
Misure nell'ambito del FEAMP |
Dati relativi all'attuazione del progetto |
Codice dei dati relativi all'attuazione |
Valore possibile e tipo di valore |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) obbligatorio (sì o no) |
||
Colonna 18 |
Colonna 20 |
Colonna 21 |
|||||
Capo I — Sviluppo sostenibile della pesca |
|||||||
I.1 |
Articolo 26 e articolo 44, paragrafo 3 Innovazione |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.2 |
Articolo 27 e articolo 44, paragrafo 3 Servizi di consulenza |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
I.3 |
Articolo 28 e articolo 44, paragrafo 3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
I.4 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — formazione, collegamento in rete, dialogo sociale, sostegno ai coniugi e ai conviventi |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
I.5 |
Articolo 29, paragrafo 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — tirocinanti a bordo di pescherecci per la pesca costiera artigianale |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.6 |
Articolo 30 e articolo 44, paragrafo 4 Diversificazione e nuove forme di reddito |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.7 |
Articolo 31 e articolo 44, paragrafo 2 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
I.8 |
Articolo 32 e articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Salute e sicurezza |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.9 |
Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca |
|
1 |
Numerico |
Sì |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
I.10 |
Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca |
|
1 |
Numerico |
Sì |
||
I.11 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — creazione del fondo |
|
1 |
Stringa |
No |
||
I.12 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — compensazioni versate |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
Sì |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
I.13 |
Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
I.14 |
Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.15 |
Articolo 38 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.16 |
Articolo 39 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.17 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina — raccolta di rifiuti |
|
1 |
Numerico |
Sì |
||
I.18 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i), e articolo 44, paragrafo 6 Protezione e ripristino della biodiversità marina — contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, preparazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione spaziale, gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
I.19 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina — regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli |
|
1 |
Numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
I.20 |
Articolo 41, paragrafo 1, lettere da a) a c), e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — investimenti a bordo, audit e regimi di efficienza energetica, studi |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima (unicamente per l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a)] |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
I.21 |
Articolo 41, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — sostituzione o ammodernamento del motore |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
|
6 |
Numerico |
|||||
|
7 |
Numerico |
|||||
I.22 |
Articolo 42 e articolo 44, paragrafo 1, lettera e). Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
I.23 |
Articolo 43, paragrafi 1 e 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca, investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 2, numerico |
Sì, se l'intervento verte sulla pesca marittima |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 5, numerico |
|||||
|
3 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
I.24 |
Articolo 43, paragrafo 2 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 5, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
Capo II — Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura |
|||||||
II.1 |
Articolo 47 Innovazione |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
II.2 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
II.3 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo sistemi che riducono al minimo l'utilizzo di acqua |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
II.4 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — aumento dell'efficienza energetica, energie rinnovabili; |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
II.5 |
Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
II.6 |
Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
II.7 |
Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
II.8 |
Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile |
|
1 |
Numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
II.9 |
Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
II.10 |
Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
II.11 |
Articolo 55 Misure sanitarie |
|
1 |
Numerico |
No |
||
II.12 |
Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|||||
II.13 |
Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli |
|
1 |
Numerico |
No |
||
Capo III — Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura |
|||||||
III.1 |
Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
No |
||
III.2 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale selezione di FLAG (1) |
|
1 |
Numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Numerico |
|||||
|
5 |
Numerico |
|||||
|
6 |
Numerico |
|||||
III.3 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale Progetti finanziati dai FLAG (comprese le spese di gestione e animazione) |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
III.4 |
Articolo 64 Attività di cooperazione |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
Capo IV — Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione |
|||||||
IV.1 |
Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione |
|
1 |
Numerico |
No |
||
IV.2 |
Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio |
|
1 |
Numerico |
No |
||
IV.3 |
Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
|
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
IV.4 |
Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
Capo V — Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche |
|||||||
V.1 |
Articolo 70 Regime di compensazione |
|
1 |
Numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
Capo VI — Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente |
|||||||
VI.1 |
Articolo 76 Controllo ed esecuzione |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
Sì, se gli investimenti a bordo |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
VI.2 |
Articolo 77 Raccolta dei dati |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
No |
||
Capo VII — Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
|||||||
VII.1 |
Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
Capo VIII — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata |
|||||||
VIII.1 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
VIII.2 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera b) Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Numerico |
|||||
|
3 |
Numerico |
|||||
|
4 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
|||||
VIII.3 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino |
|
1 |
Cfr. codice nella tabella 3, numerico |
No |
||
|
2 |
Cfr. codice nella tabella 4, numerico |
Tabella 2 — Tipo di pesca
Codice |
Descrizione |
1 |
Pesca marittima |
2 |
Pesca nelle acque interne |
3 |
Entrambi i tipi di pesca |
Tabella 3 — Tipi di intervento
Codice |
Descrizione |
Corrispondente al codice della(e) misura(e) |
1 |
Prodotti e attrezzature |
I.1 |
2 |
Processi e tecniche |
I.1 |
3 |
Sistemi di gestione e organizzativi |
I.1 |
4 |
Studi di fattibilità e servizi di consulenza |
I.2 |
5 |
Consulenza professionale |
I.2 |
6 |
Strategie aziendali |
I.2 |
7 |
Reti |
I.3 |
8 |
Accordo di partenariato o associazione |
I.3 |
9 |
Raccolta e gestione dei dati |
I.3 |
10 |
Studi |
I.3 |
11 |
Progetti pilota |
I.3 |
12 |
Diffusione di conoscenze |
I.3 |
13 |
Seminari |
I.3 |
14 |
Buone pratiche |
I.3 |
15 |
Formazione e apprendimento |
I.4, I.5 |
16 |
Collegamento in rete |
I.4 |
17 |
Dialogo sociale |
I.4 |
18 |
Investimenti a bordo |
I.6 |
19 |
Turismo legato alla pesca sportiva |
I.6 |
20 |
Ristorazione |
I.6 |
21 |
Servizi ambientali |
I.6 |
22 |
Attività pedagogiche |
I.6 |
23 |
Investimenti a bordo |
I.8 |
24 |
Attrezzature individuali |
I.8 |
25 |
Evento climatico avverso |
I.12 |
26 |
Emergenza ambientale |
I.12 |
27 |
Costi di salvataggio |
I.12 |
28 |
Ideazione |
I.13, I.14 |
29 |
Sviluppo |
I.13, I.14 |
30 |
Monitoraggio |
I.13, I.14 |
31 |
Valutazione |
I.13 |
32 |
Gestione |
I.13 |
33 |
Partecipazione delle parti interessate |
I.14 |
34 |
Ripopolamento diretto |
I.14 |
35 |
Selettività degli attrezzi |
I.15 |
36 |
Riduzione dei rigetti in mare o gestione delle catture indesiderate |
I.15 |
37 |
Eliminazione degli impatti sugli ecosistemi e sui fondali marini |
I.15 |
38 |
Protezione degli attrezzi e delle catture da mammiferi e uccelli |
I.15 |
39 |
Dispositivi di concentrazione dei pesci nelle regioni ultraperiferiche |
I.15 |
40 |
Sviluppo di nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti |
I.16 |
41 |
Introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti |
I.16 |
42 |
Sviluppo di nuove conoscenze tecniche o organizzative per un uso sostenibile delle risorse |
I.16 |
43 |
Introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative per un uso sostenibile delle risorse |
I.16 |
44 |
Investimenti in elementi strutturali |
I.18 |
45 |
Gestione delle risorse |
I.18 |
46 |
Piani di gestione destinati a siti Natura 2000 e a zone di protezione speciale |
I.18 |
47 |
Gestione di siti Natura 2000 |
I.18 |
48 |
Gestione di zone di protezione speciale |
I.18 |
49 |
Miglioramento della consapevolezza |
I.18 |
50 |
Altre azioni volte a favorire la biodiversità |
I.18 |
51 |
Attrezzature a bordo |
I.20 |
52 |
Attrezzi da pesca |
I.20 |
53 |
Audit e regimi di efficienza energetica |
I.20 |
54 |
Studi |
I.20 |
55 |
Sostituzione del motore |
I.21 |
56 |
Ammodernamento |
I.21 |
57 |
Investimenti che valorizzino i prodotti |
I.22 |
58 |
Investimenti a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca |
I.22 |
59 |
Qualità |
I.23 |
60 |
Controllo e tracciabilità |
I.23 |
61 |
Efficienza energetica |
I.23 |
62 |
Protezione dell'ambiente |
I.23 |
63 |
Sicurezza e condizioni di lavoro |
I.23 |
64 |
Sviluppo delle conoscenze |
II.1 |
65 |
Introduzione di nuove specie |
II.1 |
66 |
Studi di fattibilità |
II.1 |
67 |
Investimenti produttivi |
II.2 |
68 |
Diversificazione |
II.2 |
69 |
Ammodernamento |
II.2 |
70 |
Salute degli animali |
II.2 |
71 |
Qualità dei prodotti |
II.2 |
72 |
Recupero |
II.2 |
73 |
Attività complementari |
II.2 |
74 |
Ambiente e risorse |
II.3 |
75 |
Utilizzo e qualità dell'acqua |
II.3 |
76 |
Sistemi a circuito chiuso |
II.3 |
77 |
Efficienza energetica |
II.4 |
78 |
Energie rinnovabili |
II.4 |
79 |
Creazione di servizi di gestione |
II.5 |
80 |
Acquisto di servizi di consulenza aziendale |
II.5 |
81 |
Servizi di sostituzione e di consulenza (incentrati sull'osservanza della normativa ambientale) |
II.5 |
82 |
Servizi di sostituzione e di consulenza (incentrati sulla valutazione dell'impatto ambientale) |
II.5 |
83 |
Servizi di sostituzione e di consulenza (incentrati sull'osservanza della legislazione in materia di benessere degli animali e salute pubblica e sulle norme in materia di salute e sicurezza) |
II.5 |
84 |
Servizi di sostituzione e di consulenza (incentrati sulle strategie aziendali e di mercato) |
II.5 |
85 |
Formazione professionale |
II.6 |
86 |
Apprendimento permanente |
II.6 |
87 |
Diffusione di conoscenze |
II.6 |
88 |
Nuove competenze professionali |
II.6 |
89 |
Miglioramento delle condizioni di lavoro e promozione della sicurezza sul lavoro |
II.6 |
90 |
Collegamento in rete e scambio di esperienze |
II.6 |
91 |
Identificazione delle zone |
II.7 |
92 |
Miglioramento delle strutture di sostegno e delle infrastrutture |
II.7 |
93 |
Prevenzione di danni gravi |
II.7 |
94 |
Azioni a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie |
II.7 |
95 |
Conversione all'acquacoltura biologica |
II.9 |
96 |
Partecipazione a EMAS |
II.9 |
97 |
Acquacoltura in zone Natura 2000 |
II.10 |
98 |
Azioni di conservazione ex situ e di riproduzione |
II.10 |
99 |
Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità |
II.10 |
100 |
Controllo ed eradicazione delle malattie |
II.12 |
101 |
Buone pratiche e codici di condotta |
II.12 |
102 |
Riduzione della dipendenza dai farmaci veterinari |
II.12 |
103 |
Studi veterinari o farmaceutici e buone pratiche |
II.12 |
104 |
Gruppi di difesa sanitaria |
II.12 |
105 |
Compensazione dei molluschicoltori |
II.12 |
106 |
Valorizzazione |
III.3 |
107 |
Diversificazione |
III.3 |
108 |
Ambiente |
III.3 |
109 |
Azioni socio-culturali |
III.3 |
110 |
Governance |
III.3 |
111 |
Spese di gestione e di animazione |
III.3 |
112 |
Sostegno preparatorio |
III.4 |
113 |
Progetti all'interno di uno stesso Stato membro |
III.4 |
114 |
Progetti con altri Stati membri |
III.4 |
115 |
Progetti con partner di paesi terzi |
III.4 |
116 |
Creazione di organizzazioni di produttori, associazioni o organizzazioni intersettoriali |
IV.3 |
117 |
Reperimento di nuovi mercati e miglioramento delle condizioni di commercializzazione (con particolare attenzione alle specie con un potenziale di mercato) |
IV.3 |
118 |
Reperimento di nuovi mercati e miglioramento delle condizioni di commercializzazione (con particolare attenzione alle catture indesiderate) |
IV.3 |
119 |
Reperimento di nuovi mercati e miglioramento delle condizioni di commercializzazione (con particolare attenzione ai prodotti a basso impatto ambientale o ai prodotti dell'acquacoltura biologica); |
IV.3 |
120 |
Promozione della qualità e del valore aggiunto (con particolare attenzione alla certificazione e alla promozione di prodotti sostenibili) |
IV.3 |
121 |
Promozione della qualità e del valore aggiunto (con particolare attenzione ai sistemi di qualità) |
IV.3 |
122 |
Promozione della qualità e del valore aggiunto (con particolare attenzione alla commercializzazione diretta) |
IV.3 |
123 |
Promozione della qualità e del valore aggiunto (con particolare attenzione all'imballaggio dei prodotti) |
IV.3 |
124 |
Trasparenza della produzione |
IV.3 |
125 |
Tracciabilità e marchi di qualità ecologica |
IV.3 |
126 |
Contratti-tipo |
IV.3 |
127 |
Campagne di comunicazione e promozione |
IV.3 |
128 |
Risparmio di energia o riduzione dell'impatto sull'ambiente |
IV.4 |
129 |
Miglioramento della sicurezza, dell'igiene, della salute e delle condizioni di lavoro |
IV.4 |
130 |
Trasformazione delle catture non destinate al consumo umano |
IV.4 |
131 |
Sottoprodotti della trasformazione |
IV.4 |
132 |
Trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica |
IV.4 |
133 |
Prodotti nuovi o migliorati, processi o sistemi di gestione |
IV.4 |
134 |
Acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie |
VI.1 |
135 |
Sviluppo, acquisto e installazione dei componenti necessari per garantire la trasmissione dei dati |
VI.1 |
136 |
Sviluppo, acquisto e installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità |
VI.1 |
137 |
Attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati |
VI.1 |
138 |
Ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza |
VI.1 |
139 |
Acquisto di altri mezzi di controllo |
VI.1 |
140 |
Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e progetti pilota |
VI.1 |
141 |
Programmi di formazione e di scambio |
VI.1 |
142 |
Analisi costi/benefici e valutazioni degli audit |
VI.1 |
143 |
Seminari e sussidi mediali |
VI.1 |
144 |
Costi operativi |
VI.1 |
145 |
Attuazione di un piano d'azione |
VI.1 |
146 |
Attuazione del programma operativo |
VII.1 |
147 |
Sistemi informatici |
VII.1 |
148 |
Miglioramento della capacità amministrativa |
VII.1 |
149 |
Attività di comunicazione |
VII.1 |
150 |
Valutazione |
VII.1 |
151 |
Studi |
VII.1 |
152 |
Controllo e audit |
VII.1 |
153 |
Rete di FLAG |
VII.1 |
154 |
Altro |
VII.1 |
155 |
Contributo alla sorveglianza marittima integrata |
VIII.1 |
156 |
Contributo al CISE |
VIII.1 |
157 |
Zone marine protette (ZMP) |
VIII.2 |
158 |
NATURA 2000 |
VIII.2 |
159 |
Messa a punto di programmi di monitoraggio |
VIII.3 |
160 |
Messa a punto di programmi di misure nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino |
VIII.3 |
Tabella 4 — Tipi di beneficiario
Codice |
Descrizione |
1 |
Ente pubblico |
2 |
Persona giuridica |
3 |
Persona fisica |
4 |
Organizzazione di pescatori |
5 |
Organizzazioni di produttori |
6 |
ONG |
7 |
Centro di ricerca/università |
8 |
Misto |
Tabella 5 — Categorie di investimento
Codice |
Descrizione |
Corrispondente al codice della(e) misura(e) |
1 |
Porti di pesca |
I.23, I.24 |
2 |
Luoghi di sbarco |
I.23, I.24 |
3 |
Sale per la vendita all'asta |
I.23, I.24 |
4 |
Ripari di pesca |
I.23, I.24 |
(1) Informazioni da fornire unicamente in caso di selezione del FLAG
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tale regolamento impone alle autorità di gestione degli Stati membri di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singole operazioni. |
(2) |
L'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (3) reca l'elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ciascuna operazione nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito da ogni Stato membro. |
(3) |
Ai fini del funzionamento del sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono necessarie disposizioni supplementari in materia di registrazione e trasmissione dei dati. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, tali disposizioni dovrebbero specificare le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, ottimizzando nel contempo la sinergia con altri potenziali fonti di dati, quali l'elenco dei dati da registrare e conservare come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(4) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in regime di gestione concorrente.
Articolo 2
Elenco dei dati e struttura della base di dati
1. Ciascuno Stato membro registra nella propria base di dati di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e trasmette alla Commissione un elenco di dati contenenti le informazioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, strutturato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
Articolo 3
Inserimento delle informazioni nella base di dati
I dati di cui all'articolo 2 sono inseriti nella base di dati nelle seguenti due fasi:
a) |
al momento dell'approvazione dell'intervento; |
b) |
al completamento dell'intervento. |
Articolo 4
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento
Le informazioni di cui all'allegato I, parte D (Dati relativi all'esecuzione dell'intervento) sono basate sui campi di cui all'allegato II.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
ALLEGATO I
STRUTTURA DELLA BASE DI DATI
PARTE A
Informazioni di carattere amministrativo
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
||||||||||||
1 |
CCI |
Codice comune di identificazione del programma operativo. |
Campo di dati 19 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (1) |
||||||||||||
2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
Richiesta per tutti gli interventi finanziati dal Fondo. |
Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
||||||||||||
3 |
Denominazione dell'intervento |
Se disponibile e se il campo 2 è un numero. |
Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
||||||||||||
4 |
Numero della nave «Numero del registro della flotta comunitaria» (CFR (2)) |
Se pertinente. |
Specifico FEAMP |
||||||||||||
5 |
Codice NUTS (3) |
Indicare il livello NUTS più pertinente (valore di default = livello III). |
Specifico FEAMP |
||||||||||||
6 |
Beneficiario |
Nome del beneficiario (solo per persone giuridiche e per le persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro). |
Campo di dati 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
||||||||||||
7 |
Genere del beneficiario |
Se pertinente (valori possibili: 1: maschio, 2: femmina, 3: altro). |
Specifico FEAMP |
||||||||||||
8 |
Dimensioni dell'impresa |
Se pertinente (4) (valori possibili: 1: micro, 2: piccola, 3: media, 4: grande). |
Specifico FEAMP |
||||||||||||
9 |
Stato di avanzamento dell'intervento |
1 cifra:
|
Specifico FEAMP |
PARTE B
Previsioni di spesa (nella valuta applicabile all'intervento)
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
10 |
Costo totale ammissibile |
Importo del costo totale ammissibile dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Campo di dati 41 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
11 |
Costo pubblico totale ammissibile |
Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
Campo di dati 42 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
12 |
Sostegno del FEAMP |
Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Specifico FEAMP |
13 |
Data di approvazione |
Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Campo di dati 12 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
PARTE C
Esecuzione finanziaria dell'intervento (in EUR)
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
14 |
Spesa totale ammissibile |
Spesa ammissibile dichiarata alla Commissione, stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. |
Campo di dati 53 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
15 |
Spesa pubblica totale ammissibile |
Spesa pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione stabilita sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. |
Campo di dati 54 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
16 |
Spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP |
Spesa FEAMP corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione. |
Specifico FEAMP |
17 |
Data del pagamento finale al beneficiario |
|
Campo di dati 45 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (unicamente data del pagamento finale al beneficiario) |
PARTE D
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
18 |
Misura in questione |
Codice della misura (cfr. allegato II) |
Specifico FEAMP |
19 |
Indicatore di output |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
20 |
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento |
Cfr. allegato II |
Specifico FEAMP |
21 |
Valore dei dati relativi all'esecuzione |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
PARTE E
Indicatori di risultato
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
22 |
Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento |
Numero di codice dell'indicatore di risultato (5) |
Specifico FEAMP |
23 |
Risultato indicativo atteso dal beneficiario |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
24 |
Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'esecuzione |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
(1) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
(2) Allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4) In conformità all'articolo 2, paragrafo 28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) per le PMI.
(5) Stabilito in conformità all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.
ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
Codice della misura |
Misure di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione |
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento |
||||||||||||||
Capo I — Sviluppo sostenibile della pesca |
||||||||||||||||
I.1 |
Articolo 26 e articolo 44, paragrafo 3 Innovazione |
|
||||||||||||||
I.2 |
Articolo 27 e articolo 44, paragrafo 3 Servizi di consulenza |
|
||||||||||||||
I.3 |
Articolo 28 e articolo 44, paragrafo 3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori |
|
||||||||||||||
I.4 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — formazione, collegamento in rete, dialogo sociale, sostegno ai coniugi e ai partner |
|
||||||||||||||
I.5 |
Articolo 29, paragrafo 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — tirocinanti a bordo di pescherecci per la pesca costiera artigianale |
|
||||||||||||||
I.6 |
Articolo 30 e articolo 44, paragrafo 4 Diversificazione e nuove forme di reddito |
|
||||||||||||||
I.7 |
Articolo 31 e articolo 44, paragrafo 2 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori |
|
||||||||||||||
I.8 |
Articolo 32 e articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Salute e sicurezza |
|
||||||||||||||
I.9 |
Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca |
|
||||||||||||||
I.10 |
Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca |
|
||||||||||||||
I.11 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — creazione del fondo |
|
||||||||||||||
I.12 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — compensazioni versate |
|
||||||||||||||
I.13 |
Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca |
|
||||||||||||||
I.14 |
Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale |
|
||||||||||||||
I.15 |
Articolo 38 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie |
|
||||||||||||||
I.16 |
Articolo 39 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine |
|
||||||||||||||
I.17 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina — raccolta di rifiuti |
|
||||||||||||||
I.18 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i), e articolo 44, paragrafo 6 Protezione e ripristino della biodiversità marina — contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, preparazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione spaziale, gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici |
|
||||||||||||||
I.19 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina — regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli |
|
||||||||||||||
I.20 |
Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — investimenti a bordo, regimi di audit e di efficienza energetica, studi |
|
||||||||||||||
I.21 |
Articolo 41, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — sostituzione o ammodernamento del motore |
|
||||||||||||||
I.22 |
Articolo 42 e articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate |
|
||||||||||||||
I.23 |
Articolo 43, paragrafi 1 e 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca; investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori |
|
||||||||||||||
I.24 |
Articolo 43, paragrafo 2 Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture |
|
||||||||||||||
Capo II — Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura |
||||||||||||||||
II.1 |
Articolo 47 Innovazione |
|
||||||||||||||
II.2 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura |
|
||||||||||||||
II.3 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura — uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua |
|
||||||||||||||
II.4 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — aumento dell'efficienza energetica, energie rinnovabili |
|
||||||||||||||
II.5 |
Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole |
|
||||||||||||||
II.6 |
Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete |
|
||||||||||||||
II.7 |
Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura |
|
||||||||||||||
II.8 |
Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile |
|
||||||||||||||
II.9 |
Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica |
|
||||||||||||||
II.10 |
Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura |
|
||||||||||||||
II.11 |
Articolo 55 Misure sanitarie |
|
||||||||||||||
II.12 |
Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali |
|
||||||||||||||
II.13 |
Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli |
|
||||||||||||||
Capo III — Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura |
||||||||||||||||
III.1 |
Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo — sostegno preparatorio |
|
||||||||||||||
III.2 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale — selezione di FLAG (1) |
|
||||||||||||||
III.3 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale — progetti finanziati dai FLAG (comprese le spese di gestione e animazione) |
|
||||||||||||||
III.4 |
Articolo 64 Attività di cooperazione |
|
||||||||||||||
Capo IV — Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione |
||||||||||||||||
IV.1 |
Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione |
|
||||||||||||||
IV.2 |
Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio |
|
||||||||||||||
IV.3 |
Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione |
|
||||||||||||||
IV.4 |
Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
|
||||||||||||||
Capo V — Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche |
||||||||||||||||
V.1 |
Articolo 70 Regime di compensazione |
|
||||||||||||||
Capo VI — Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente |
||||||||||||||||
VI.1 |
Articolo 76 Controllo ed esecuzione |
|
||||||||||||||
VI.2 |
Articolo 77 Raccolta dei dati |
|
||||||||||||||
Capo VII — Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
||||||||||||||||
VII.1 |
Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
|
||||||||||||||
Capo VIII — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata |
||||||||||||||||
VIII.1 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata |
|
||||||||||||||
VIII.2 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera b) Protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere |
|
||||||||||||||
VIII.3 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino |
|
(1) Informazioni da fornire unicamente in caso di selezione del FLAG.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1244/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 375/2014, la Commissione dovrebbe stabilire norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e di accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di assistenza umanitaria in paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 375/2014 dispone che tali norme vengano adottate tramite atti delegati e stabilisce le procedure da adottare tramite atti di esecuzione. |
(2) |
Tutti i soggetti chiamati in causa dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i volontari e le organizzazioni di invio e di accoglienza, dovrebbero essere incoraggiati a identificarsi collettivamente con l'iniziativa. |
(3) |
È importante che i candidati volontari siano individuati e selezionati nell'ambito di una procedura non discriminatoria, equa e trasparente, basata sul partenariato tra organizzazioni di invio e di accoglienza, che risponda ai bisogni reali espressi a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. |
(4) |
Sia le organizzazioni di accoglienza e che quelle di invio dovrebbero mettere a punto un approfondito programma di inserimento al fine di evitare malintesi circa ruoli e aspettative e fornire ai volontari una preparazione adeguata e pratica in vista dell'incarico da ricoprire. Verrebbero così gettate le basi per un clima di fiducia e accettazione nella comunità di accoglienza, tenendo pienamente conto delle specificità culturali rilevanti. |
(5) |
La formazione è un elemento essenziale della preparazione pre-mobilitazione e dovrebbe essere fornita a tutti i candidati volontari attraverso un programma strutturato di corsi obbligatori e facoltativi. Inoltre ai giovani professionisti dovrebbero essere concesso, se necessario mediante un apprendistato, di sviluppare ulteriormente le loro competenze e di acquisire nuove conoscenze e capacità specifiche nel settore umanitario. Tutto ciò dovrebbe essere in linea con la natura delle attività e con il contesto in cui operano le organizzazioni di invio e di accoglienza. |
(6) |
Le organizzazioni di invio e di accoglienza dovrebbero dotarsi di un sistema di supervisione e gestione adeguato che permetta di supervisionare e valutare congiuntamente i risultati e le realizzazioni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e di fornire un feedback sui loro compiti e obbiettivi. Ciò contribuirà a migliorare la rendicontabilità dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
(7) |
Il tutoraggio dovrebbe integrare la supervisione e la gestione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e fornire loro un ulteriore supporto prima, durante e dopo la mobilitazione. |
(8) |
Durante la mobilitazione in paesi terzi, è opportuno stabilire un canale di comunicazione sempre aperto e un ulteriore supporto da parte dell'organizzazione di invio. Alla fine dell'incarico è auspicabile fornire un debriefing (resoconto post-mobilitazione) e un supporto a tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
(9) |
È necessario provvedere a condizioni di lavoro e di vita consone per consentire ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di espletare i propri compiti in un ambiente sicuro e igienicamente adeguato, che soddisfi i loro bisogni elementari senza privazioni personali, pur rispettando lo spirito di un tenore di vita modesto e non pretenzioso che si addice a un volontario. Le indennità di soggiorno e gli altri compensi versati ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non vanno intesi alla stregua di un salario corrisposto per un lavoro regolare. Gli importi di tali pagamenti non dovrebbero essere stabiliti sulla base dell'esperienza professionale, delle competenze o dei risultati conseguiti dal volontario rispetto ai compiti assegnati, in quanto mirano unicamente a coprire le spese di vitto e alloggio durante la mobilitazione. Per garantire un livello elevato e omogeneo di protezione, tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero essere coperti da una polizza assicurativa multirischio specificamente concepita al fine di proteggerli nel corso dell'intera mobilitazione nei paesi terzi o durante altri periodi che la precedono o la seguono. |
(10) |
L'obbligo di diligenza, della massima importanza, è una responsabilità condivisa. Le organizzazioni di invio e di accoglienza dovrebbero, nella misura del possibile, tutelare la salute, la protezione, la sicurezza e il benessere dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sviluppare procedure adeguate in materia di sicurezza, salute e protezione. Sul luogo di lavoro, i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero inoltre fare tutto il possibile per garantire salute, protezione e sicurezza a sé stessi e agli altri. |
(11) |
Le prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero essere monitorate e valutate continuamente, per tutta la durata dell'incarico, sulla base di un sistema di supervisione e gestione delle prestazioni che dimostri, dati alla mano, in quale misura la prestazione individuale del Volontario dell'Unione per aiuto umanitario contribuisce agli obiettivi del progetto e all'intera iniziativa, a livello di effetti e di impatto. |
(12) |
Occorre un solido dispositivo di certificazione che garantisca che le organizzazioni di invio e di accoglienza rispettino le norme previste nel regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 e le procedure previste nel presente regolamento. Tale dispositivo di certificazione dovrebbe basarsi su principi di semplificazione e di non duplicazione, di differenziazione tra le organizzazioni di invio e di accoglienza, di efficacia dei costi, di trasparenza e di imparzialità, incoraggiando la diversità e l'accessibilità. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 375/2014. |
(14) |
Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza in quanto stabilisce le disposizioni in base alle quali le organizzazioni esecutive mobilitano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nei paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 375/2014 per quanto riguarda gli ambiti elencati all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 6, e riportati di seguito:
a) |
le procedure da seguire per l'individuazione, la selezione e la necessaria preparazione pre-mobilitazione dei candidati volontari incluso, se del caso, l'apprendistato; |
b) |
le disposizioni relative al programma di formazione e alla procedura di valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione; |
c) |
le disposizioni relative alla mobilitazione e alla gestione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario inclusi, tra l'altro, il controllo sul campo, la fornitura di un sostegno continuo sotto forma di orientamento, tutoraggio e formazioni supplementari, le necessarie condizioni di lavoro e il sostegno post-mobilitazione; |
d) |
la copertura assicurativa e le condizioni di vita dei volontari, inclusa la copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di viaggio come pure di altre spese rilevanti; |
e) |
le procedure da seguire prima, durante e dopo la mobilitazione per garantire l'obbligo di diligenza e misure di protezione e sicurezza adeguate, tra cui protocolli di evacuazione medica e piani di sicurezza relativi all'evacuazione di emergenza dai paesi terzi, incluse le necessarie procedure di collegamento con le autorità nazionali; |
f) |
le procedure relative al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
g) |
un dispositivo di certificazione che garantisca che le organizzazioni di invio dei volontari rispettino le norme e le procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 375/2014, e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni di accoglienza. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 375/2014 e le definizioni stabilite dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «quadro delle competenze»: un quadro ai sensi del regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014;
b) «piano di apprendimento e sviluppo»: un piano ai sensi del regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014;
c) «formatore»: la persona assunta da chi eroga la formazione per impartire uno o più moduli di formazione o facilitare lo svolgimento di esercitazioni di simulazione, basate sui possibili scenari, e di valutare le competenze dei candidati volontari;
d) «tutore formatore»: il formatore, assunto da chi eroga la formazione, che svolge un ruolo di coordinamento e valuta l'ammissibilità del candidato volontario alla mobilitazione. Il tutore è responsabile di un gruppo di candidati volontari; coordina la valutazione delle loro competenze sulla base dei riscontri forniti da altri formatori; esamina e valuta, insieme a ciascun candidato volontario, l'autovalutazione e la valutazione individuale fornita dai formatori;
e) «tutoraggio»: il processo di trasmissione informale di conoscenze, capitale sociale e supporto psicosociale che riguardano lavoro, carriera o sviluppo professionale. Il tutoraggio comporta una comunicazione informale, che avviene solitamente faccia a faccia e per un periodo prolungato, tra, da un lato, una persona individuata dall'organizzazione di accoglienza quale tutore e che si ritiene disponga di conoscenze, competenze ed esperienza significative, e, dall'altro, il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario;
f) «debriefing»: (resoconto post-mobilitazione) il processo che fornisce alle organizzazioni di invio e di accoglienza e al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario informazioni chiare sui risultati dell'incarico, le prestazioni dei Volontari, oltre a raccomandazioni o insegnamenti derivanti dalla loro esperienza, nonché capitalizzazione, lezioni apprese e l'occasione di concludere l'incarico in termini professionalmente proficui.
CAPO 2
PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DEI CANDIDATI VOLONTARI
Articolo 3
Procedura di individuazione e selezione
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza stabiliscono congiuntamente la procedura di individuazione e selezione. Ruoli, responsabilità e processi sono definiti in modo da garantire un processo di reclutamento trasparente, equo ed efficace, nel rispetto delle norme sulla parità di trattamento, sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, come previsto dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014.
2. La procedura di individuazione e selezione si fonda su un partenariato tra le organizzazioni di invio e di accoglienza e garantisce una comunicazione tempestiva e continuativa. L'organizzazione di invio si assicura che l'organizzazione di accoglienza sia costantemente coinvolta nell'intero processo di reclutamento.
3. La procedura di individuazione e selezione convenuta si applica a tutte le fasi del processo di reclutamento.
4. La procedura di individuazione e selezione comprende, come minimo:
a) |
la definizione dei compiti assegnati, del profilo delle competenze e dei criteri di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, secondo quanto previsto all'articolo 4; |
b) |
l'annuncio e il modulo di candidatura, secondo quanto previsto all'articolo 5; |
c) |
la valutazione, la preselezione e la selezione finale dei candidati, secondo quanto previsto all'articolo 6; |
d) |
la selezione, secondo quanto previsto all'articolo 7. |
Articolo 4
Definizione dei compiti assegnati, del profilo delle competenze e dei criteri di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sulla base di una valutazione dei bisogni svolta in conformità del regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014, l'organizzazione di accoglienza propone, conformemente ai requisiti di cui al punto 1 dell'allegato I, i compiti da assegnare al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi degli elementi di flessibilità che consentano di tenere conto del contributo del volontario una volta assunto.
2. L'organizzazione di invio riesamina i compiti assegnati e li modifica, se necessario, al fine di assicurare una corrispondenza realistica e adeguata che tenga conto delle competenze che i Volontari europei per l'aiuto umanitario dovranno vantare, della capacità di assorbimento e dei bisogni dell'organizzazione di accoglienza.
3. Sulla base dei compiti assegnati e del quadro delle competenze, le organizzazioni di invio e di accoglienza definiscono un profilo delle competenze del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e i criteri di selezione, con i requisiti minimi da applicare nel corso del processo di reclutamento. Il profilo delle competenze indica anche se il volontario è un giovane professionista o un professionista esperto e se sia necessario un apprendistato.
Articolo 5
Annuncio e modulo di candidatura
1. L'annuncio dell'incarico da ricoprire compete all'organizzazione di invio. Questa, con il contributo dell'organizzazione di accoglienza, elabora e allega all'annuncio un pacchetto informativo per far conoscere l'iniziativa e attrarre candidati volontari.
2. L'annuncio è redatto come minimo in inglese, in un linguaggio chiaro, concreto e accessibile, e fornisce informazioni circa la posizione offerta al candidato volontario conformemente ai requisiti di cui al punto 2 dell'allegato I.
3. L'annuncio è pubblicato per un minimo di un mese sulla piattaforma centrale dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, utilizzando eventualmente altri mezzi promozionali per attirare candidati verso la piattaforma. In circostanze debitamente giustificate, per incarichi in risposta a crisi umanitarie, l'annuncio può essere pubblicato per un periodo inferiore a un mese ma non inferiore a una settimana.
4. Il candidato propone la propria candidatura compilando un modulo standard e un curriculum vitae dettagliato. Il candidato compila inoltre un questionario di autovalutazione standard in cui valuta le proprie competenze, quali previste dal quadro delle competenze, e la propria adattabilità al compito assegnato e alle condizioni di vita e di lavoro riportate nell'annuncio. Il candidato deve acconsentire a queste condizioni.
Articolo 6
Procedura di valutazione, preselezione e selezione finale
1. L'organizzazione di invio valuta il candidato in base alle informazioni fornite nel modulo di domanda e nel questionario di autovalutazione, alla lettera in cui motiva la sua partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e all'incarico specifico, e testando la sua capacità di analizzare uno scenario rilevante per gli aiuti umanitari, tramite una prova scritta, una composizione o prove analoghe.
2. Sulla base della valutazione, l'organizzazione di invio presenta all'organizzazione di accoglienza una prima preselezione dei candidati, per poi selezionare insieme una rosa ristretta di candidati da invitare al colloquio.
3. I candidati inclusi nella rosa ristretta sono invitati a un colloquio strutturato in funzione del quadro delle competenze. Il colloquio si svolge di persona oppure, ove possibile, utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione, con la partecipazione dell'organizzazione di accoglienza. Ulteriori metodi di valutazione possono includere centri di valutazione, attività di gruppo ed esercizi di simulazione.
4. Se necessario, l'organizzazione di invio può verificare le referenze personali e professionali prima di procedere alla selezione finale. L'annuncio contiene informazioni circa il processo di screening, in modo da farne partecipi i candidati sin dall'inizio.
Articolo 7
Selezione
1. La decisione finale sulla selezione del candidato volontario spetta all'organizzazione di accoglienza, che la conferma all'organizzazione di invio la quale, a sua volta, ha il compito di offrire la posizione e organizzare la fase propedeutica. Per ciascuna posizione è possibile selezionare volontari di riserva che prendano il posto del candidato in caso quest'ultimo rassegni le dimissioni o non sia più disponibile.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza devono essere in grado di documentare e giustificare la loro decisione in merito alla selezione nel rispetto dei principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione durante l'intero processo di individuazione e selezione.
3. La procedura di selezione si conclude in un arco di tempo ragionevole. L'organizzazione di invio informa tutti i candidati circa la decisione di selezione presa e circa la possibilità di chiedere chiarimenti in proposito. Essa invita il candidato volontario selezionato a confermare per iscritto l'interesse a partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
4. L'organizzazione di invio si assicura che la documentazione sul processo di individuazione e selezione sia tracciabile e conservata nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014.
Articolo 8
Procedura di valutazione delle esigenze di apprendimento
1. Basandosi sui risultati del reclutamento, sui bisogni dell'organizzazione di accoglienza e sulla prevista mobilitazione, l'organizzazione di invio, di concerto con l'organizzazione di accoglienza e il candidato volontario, valuta le esigenze di apprendimento e individua i moduli del programma di formazione ai quali partecipare sulla base dei seguenti criteri:
a) |
l'anzianità, consentendo ai professionisti esperti di concentrarsi sui moduli obbligatori e scegliere il livello di formazione sulla gestione del progetto a loro più consono e moduli specialistici facoltativi; |
b) |
i bisogni di specifiche competenze dell'organizzazione di accoglienza, da soddisfare attraverso la partecipazione del candidato volontario a moduli facoltativi; |
c) |
le competenze generali del candidato volontario, da completare attraverso la partecipazione a moduli facoltativi. |
2. L'organizzazione di invio compila il piano di apprendimento e sviluppo previsto dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 e individua le competenze dei candidati volontari prescelti e le loro esigenze di apprendimento, trasmettendole agli erogatori dei servizi di formazione.
CAPO 3
PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELL'INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 9
Programma di formazione
1. Gli erogatori dei servizi di formazione elaborano un programma di formazione per tutti i candidati volontari prescelti avvalendosi, ove opportuno, del contributo delle organizzazioni di invio e di accoglienza e di ex-volontari.
2. Il programma di formazione si basa sul quadro delle competenze ed è adattabile alle esigenze sia dei giovani professionisti che dei professionisti esperti.
3. Il programma consiste in una combinazione di formazione a distanza e in presenza.
4. I moduli obbligatori per tutti i candidati volontari comprendono:
a) |
un'introduzione generale all'Unione europea, alle sue relazioni esterne e al suo sistema di risposta alle crisi; |
b) |
un'introduzione all'azione umanitaria, alla politica di assistenza umanitaria dell'Unione e all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
c) |
la gestione della protezione, della sicurezza e della salute personali; |
d) |
la gestione del progetto; |
e) |
la sensibilizzazione alla dimensione interculturale (e a tematiche trasversali); |
f) |
un'esercitazione di simulazione nel quale i candidati volontari dovranno dimostrare le competenze acquisite. |
5. I moduli facoltativi comprendono i seguenti elementi:
a) |
sensibilizzazione e comunicazione; |
b) |
primo soccorso psicologico; |
c) |
formazione dei moltiplicatori; |
d) |
gestione dei volontari; |
e) |
sviluppo organizzativo; |
f) |
moduli su misura, se necessario, destinati in particolare ad adattare le competenze tecniche dei candidati volontari al contesto degli aiuti umanitari. |
6. I candidati volontari partecipano a tutti i moduli obbligatori e possono partecipare a uno o più moduli facoltativi da selezionare in conformità dell'articolo 8.
7. Il curriculum di formazione, con informazioni su ciascun modulo — status, destinatari, calendario, competenze e relativi risultati dell'apprendimento — viene elaborato conformemente all'allegato II.
Articolo 10
Valutazione dei candidati volontari durante e dopo la formazione
1. Durante la formazione e al suo completamento, la preparazione alla mobilitazione dei candidati volontari viene valutata sulla base del quadro di competenze.
2. La valutazione è organizzata congiuntamente dai formatori e il ruolo di coordinamento principale viene svolto dal tutore del candidato volontario nel periodo di formazione.
3. Per valutarne le competenze, i formatori si basano su conoscenze, competenze e attitudine del candidato volontario, tra cui:
a) |
un'autovalutazione compilata dal candidato volontario dopo l'esercitazione di simulazione; |
b) |
le osservazioni sul candidato che i formatori forniranno dopo ciascun modulo e dopo l'esercitazione di simulazione; |
c) |
la valutazione del tutore formatore, che fornisce un'analisi critica dell'autovalutazione e osservazioni in esito a una sessione di tutoraggio individuale con il candidato volontario, basata sul feedback fornito dai formatori. |
4. La valutazione di tutte le competenze viene inclusa nel piano di apprendimento e sviluppo del candidato volontario, che sarà aggiornato al completamento della formazione indicando i corsi seguiti e i risultati ottenuti.
5. I candidati volontari che mostrano carenze in una qualsiasi competenza trasversale o specifica sono scartati. I formatori e il tutore formatore devono essere in grado di spiegare e giustificare, se necessario, una tale valutazione e decisione.
CAPO 4
PROCEDURE PER LA PREPARAZIONE PRE-MOBILITAZIONE DEI CANDIDATI VOLONTARI
Articolo 11
Programma di inserimento
1. Il processo di inserimento permette al candidato o al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario di familiarizzarsi con la cultura, le politiche e le pratiche delle organizzazioni di invio e di accoglienza e con le aspettative sui compiti assegnati.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza elaborano congiuntamente un programma di inserimento. Il programma definisce ruoli e responsabilità basandosi, ove possibile, sul contributo di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di rientro dalle missioni, così da beneficiare della loro esperienza diretta e degli insegnamenti tratti. Il programma comprende:
a) |
un programma propedeutico alla mobilitazione, messo a punto dall'organizzazione di invio, come previsto dall'articolo 12; |
b) |
un programma di inserimento nel paese di mobilitazione, messo a punto dall'organizzazione di accoglienza, come previsto dall'articolo 18; |
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza organizzano, ove opportuno, sessioni congiunte che coinvolgono l'insieme dei candidati o dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 12
Programma propedeutico alla mobilitazione
1. Le organizzazioni di invio garantiscono che tutti i candidati volontari partecipino a un programma propedeutico da impartire in loro presenza, prima della mobilitazione. Il programma include, come minimo:
a) |
la struttura gestionale e organizzativa e i relativi processi, le squadre che partecipano al progetto (compreso il responsabile del progetto, l'addetto alla gestione delle crisi, le risorse umane), la missione e gli obiettivi organizzativi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
informazioni esaustive sul contesto del progetto in cui il candidato volontario opererà, i compiti assegnati e la valutazione dei bisogni soggiacente; le condizioni di vita e di lavoro di cui all'articolo 22 e agli articoli da 24 a 27; |
c) |
il quadro normativo di riferimento cui il volontario è soggetto, secondo quanto previsto dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014; |
d) |
le norme e le procedure rilevanti per il volontario, incluse quelle in materia disciplinare e di conciliazione, lotta antifrode e anticorruzione, tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e codice di condotta, come previsto dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014; |
e) |
istruzioni obbligatorie in materia di sicurezza specifiche al contesto e istruzioni in materia di salute e protezione (compreso un controllo medico prima della partenza), di cui agli articoli 28 e 30; |
f) |
il sistema e la procedura di supervisione e di gestione e i meccanismi di supporto a disposizione, compreso il tutoraggio e le altre forme di supporto previste agli articoli 19, 20 e 21; |
g) |
il piano di apprendimento e sviluppo; |
h) |
informazioni riguardanti la rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e il modo in cui sostiene i volontari prima, durante e dopo la mobilitazione; |
i) |
informazioni circa le attività di comunicazione e visibilità previste dal progetto, basate sul piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014, comprese le informazioni per contattare il responsabile regionale dell'informazione della Commissione; |
j) |
il debriefing di cui all'articolo 23. |
2. Nel contesto del programma di inserimento, l'organizzazione di invio rende inoltre noto l'ufficio locale per gli aiuti umanitari della Commissione responsabile per il paese di mobilitazione, mettendolo altresì al corrente dell'imminente mobilitazione dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. L'organizzazione di invio garantisce che tutte le informazioni fornite durante il programma di inserimento vengano lette e comprese dai candidati volontari e siano sempre facilmente accessibili durante la loro partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 13
Apprendistato per giovani professionisti
1. Ai candidati volontari che ricadono nella categoria «giovani professionisti» può essere chiesto di partecipare, oltre al programma di formazione, anche a un apprendistato presso l'organizzazione di invio per approfondire sul campo procedure, etica e ambito delle attività umanitarie, in vista di una migliore preparazione alla futura mobilitazione come Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. La durata dell'apprendistato è limitata a un periodo massimo di sei mesi, con una possibilità di proroga limitata in casi eccezionali debitamente giustificati.
2. Di concerto con l'organizzazione di accoglienza e il volontario in apprendistato, e in funzione di ciò che prevede l'incarico di apprendista, l'organizzazione di invio riesamina e aggiorna le esigenze di apprendimento contenute nel piano di apprendimento e sviluppo. Il piano di apprendimento e sviluppo specifica in particolare:
a) |
i risultati di apprendimento che il volontario dovrà raggiungere nel periodo di apprendistato; |
b) |
i compiti che il volontario in apprendistato dovrà svolgere in quanto parte del processo di apprendimento e le risorse da mettere a disposizione; |
c) |
gli obiettivi e i risultati che il volontario dovrà raggiungere al termine dell'apprendistato. |
3. I seguenti articoli del presente regolamento si applicano mutatis mutandis all'apprendistato, con i relativi obblighi per le organizzazioni di invio che ospitano i volontari in apprendistato:
a) |
l'articolo 19, paragrafi 4, 5, 6 e 9, gli articoli 21 e 22; |
b) |
l'articolo 24, ad eccezione del paragrafo 5. I candidati volontari provenienti da paesi dell'UE o dai paesi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 375/2014 e alle condizioni ivi previste, che sono coperti dal proprio regime nazionale di sicurezza sociale o dal regime assicurativo del paese di residenza e che intraprendono l'apprendistato nei suddetti paesi, hanno diritto unicamente a una copertura complementare. Ciò significa che la loro copertura assicurativa si limita ai costi che superano la copertura prevista dal regime nazionale di sicurezza sociale o dal regime assicurativo. Le spese sostenute sono coperte al 100 % in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, se il regime nazionale di sicurezza sociale o il regime assicurativo coprono solo in parte o per niente le spese di cui all'articolo 24, paragrafo 5; |
c) |
l'articolo 25, ad eccezione del paragrafo 6, l'articolo 26 e l'articolo 27, paragrafo 1, se rilevante; |
d) |
l'articolo 28, paragrafi 1, 8 e 14, e l'articolo 30, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7. |
Articolo 14
Valutazione dei candidati volontari dopo l'apprendistato
1. Al termine dell'apprendistato, il volontario compila un'autovalutazione basata sul quadro delle competenze e sul piano di apprendimento e sviluppo.
2. L'autovalutazione viene esaminata dal superiore diretto all'interno dell'organizzazione di invio che, in consultazione con l'organizzazione di accoglienza, valuta il volontario in apprendistato in modo da:
a) |
misurarne le prestazioni rispetto agli obiettivi posti; |
b) |
verificare se i risultati concordati sono stati conseguiti; |
c) |
stabilire l'esito dell'apprendimento. |
3. I candidati volontari che mostrano carenze in una qualsiasi competenza trasversale o specifica sono scartati e non sono ammissibili al ruolo di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il superiore diretto all'interno dell'organizzazione di invio deve essere in grado di spiegare e giustificare, se necessario, una tale valutazione e decisione.
Articolo 15
Ulteriore formazione pre-mobilitazione
Fatta salva la partecipazione del volontario candidato al programma di formazione o a un apprendistato, l'organizzazione di invio può fornire un'ulteriore formazione pre-mobilitazione, ad esempio per adeguare le competenze tecniche dei candidati volontari ai bisogni dell'organizzazione di accoglienza o per offrire la formazione linguistica necessaria nel paese di mobilitazione ecc.
Articolo 16
Contratto con il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. L'organizzazione di invio, di concerto con l'organizzazione di accoglienza, conferma la valutazione finale di ammissibilità del candidato volontario ad essere mobilitato in qualità di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, sulla base dei risultati del programma propedeutico alla mobilitazione e, se opportuno, dell'apprendistato e degli altri corsi di formazione pre-mobilitazione di cui agli articoli da 13 a 15.
2. L'organizzazione di invio e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario che ha ottenuto una valutazione positiva, sottoscrivono un contratto di mobilitazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Il contratto, da definire in stretta consultazione con le organizzazioni di accoglienza, stabilisce le specifiche condizioni di mobilitazione nonché i diritti e gli obblighi del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il contratto specifica la legge applicabile e il foro competente a norma del regolamento delegato (UE) della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014, e contempla come minimo gli elementi di seguito:
a) |
indicazioni specifiche riguardo a ruolo, titolo, durata e luogo dell'incarico di Volontario dell'Unione per gli aiuti umanitari, e i compiti da eseguire come definiti al momento dall'assegnazione, inclusi gli elementi derivanti dal piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014; |
b) |
durata del contratto, con la data di inizio e di fine; |
c) |
gestione delle prestazioni, tra cui:
|
d) |
condizioni di lavoro, tra cui orario lavorativo e ferie; |
e) |
i diritti e gli obblighi finanziari del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, comprese le disposizioni necessarie a che vengano erogati:
|
f) |
disposizioni pratiche:
|
g) |
riservatezza; |
h) |
condotta del volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, da allegare al contratto, tra cui integrità e codice di condotta, tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali; |
i) |
politica disciplinare e revoca dello status di volontario; |
j) |
meccanismo di mediazione per la risoluzione di problemi, controversie e questioni disciplinari; |
k) |
responsabilità e politiche applicabili alla gestione della sicurezza, e in materia di protezione e salute; |
l) |
apprendimento e sviluppo:
|
4. In caso di controversie tra l'organizzazione di invio o di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, quest'ultimo ha diritto a un ricorso effettivo, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili all'organizzazione di invio.
Articolo 17
Inserimento nella banca dati
Dopo aver ottenuto l'esplicito consenso del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'organizzazione di invio ne inserisce i dati nella banca dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 375/2014 («la banca dati»). Il trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014. Il trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati da parte della Commissione è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 (2).
CAPO 5
PROCEDURE PER LA MOBILITAZIONE E LA GESTIONE DEI VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 18
Programma di inserimento nel paese di mobilitazione
1. Al loro arrivo nel paese di mobilitazione, le organizzazioni di accoglienza garantiscono che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario seguano un programma di inserimento dettagliato e adeguato, che comprende almeno le informazioni elencate di seguito:
a) |
la struttura gestionale e organizzativa e i relativi processi; le squadre che partecipano al progetto (compreso il responsabile del progetto, la squadra operativa e tecnica, l'addetto alla gestione delle crisi, le squadre di supporto quali quelle addette alle risorse umane e finanziarie); il o i siti del progetto; la missione e gli obiettivi organizzativi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
informazioni esaustive su missione, mandato e progetti dell'organizzazione di accoglienza; comunità interessate; contesto operativo; aspettative su realizzazioni e risultati rispetto ai compiti assegnati ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e alla valutazione dei bisogni soggiacenti; |
c) |
il rilevante quadro giuridico locale applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
d) |
istruzioni obbligatorie in materia di sicurezza specifiche al contesto e in materia di protezione e salute, di cui agli articoli 28 e 30; |
e) |
il sistema e la procedura di supervisione e di gestione delle prestazioni e i meccanismi di supporto a disposizione, compreso il tutoraggio e le altre forme di supporto previste agli articoli 19, 20 e 21; |
f) |
introduzione alla cultura del paese, della regione e della località di mobilitazione, incluse indicazioni sul comportamento più appropriato; |
g) |
debriefing sul campo, di cui all'articolo 23. |
2. L'organizzazione di accoglienza garantisce che tutte le informazioni fornite durante il programma di inserimento nel paese di mobilitazione vengano lette e comprese dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e siano sempre facilmente accessibili durante la loro partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 19
Supervisione e gestione delle prestazioni
1. Per misurare i progressi e la qualità del lavoro svolto dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rispetto ai compiti assegnati, le organizzazioni di invio e di accoglienza elaborano congiuntamente un sistema di gestione delle prestazioni basato sulla definizione degli obiettivi delle prestazioni e sulla previsione di realizzazioni e risultati.
2. La procedura di gestione delle prestazioni precisa i ruoli e le responsabilità rispettivi delle organizzazioni di invio e di accoglienza per quanto riguarda la supervisione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. Nel corso del programma di inserimento le organizzazioni di invio e di accoglienza stabiliscono, insieme ai Volontari, gli obiettivi delle prestazioni e offrono ai volontari l'opportunità di esprimersi sugli elementi di flessibilità dei compiti assegnati.
4. L'organizzazione di accoglienza designa il superiore diretto che supervisiona l'operato di ciascun Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e che incontra il Volontario ad intervalli ragionevoli e pratici.
5. Se opportuno, a seconda della durata dell'incarico, l'organizzazione di invio, il superiore diretto appartenente all'organizzazione di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario procedono a una verifica intermedia per valutare formalmente il processo di integrazione e i progressi compiuti in relazione agli obiettivi, nonché per ricalibrare obiettivi, compiti assegnati e piano di apprendimento e sviluppo.
6. Se la verifica intermedia giunge alla conclusione che il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario presenta carenze in una qualsiasi competenza trasversale o specifica, l'organizzazione di accoglienza, d'accordo con quella di invio, può decidere di interrompere anticipatamente la mobilitazione del Volontario. Le organizzazioni devono essere in grado di spiegare e giustificare, se necessario, una tale valutazione e decisione.
7. L'organizzazione di invio, il superiore diretto nell'organizzazione di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario svolgono una valutazione finale delle prestazioni per stimare i risultati ottenuti dal Volontario al termine dell'incarico rispetto agli obiettivi stabiliti per i compiti assegnati e al piano di apprendimento e sviluppo.
8. I risultati della valutazione delle prestazioni vengono integrati nel piano di apprendimento e sviluppo del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario.
9. L'organizzazione di invio conserva i documenti relativi alla valutazione delle prestazioni conformemente alle norme sulla protezione dei dati di cui al regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 e conferma nella banca dati la positiva conclusione dell'incarico oppure, in caso di conclusione negativa, ne fornisce i motivi.
Articolo 20
Supporto continuativo da parte delle organizzazioni di invio
1. Prima della mobilitazione, l'organizzazione di invio designa un referente che sarà disponibile per la durata della missione e intratterrà regolari contatti con il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario:
a) |
offrendo al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario un supporto nella fase di sistemazione e transizione; |
b) |
fornendo al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e all'organizzazione di accoglienza il necessario supporto supplementare; |
c) |
partecipando alle valutazioni intermedia e finale e ad altre riunioni, se necessario; |
d) |
offrendo sostegno come mediatore, in caso di disaccordo tra l'organizzazione di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
2. Se, nel corso della mobilitazione, la persona di contatto designata non è più in grado di svolgere questo ruolo, viene designato quanto prima possibile un sostituto al fine di garantire la continuità del supporto.
Articolo 21
Tutoraggio
1. L'organizzazione di accoglienza designa uno o più tutori che assistano il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nei seguenti ambiti:
a) |
sviluppo di competenze professionali e miglioramento delle prestazioni e delle conoscenze; |
b) |
integrazione culturale e acclimatazione; |
c) |
orientamento in merito ai compiti attribuiti; |
d) |
gestione di aspetti psicosociali. |
2. Il o i tutori designati prendono visione del piano di apprendimento e sviluppo e dei compiti assegnati al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, sui quali basano il loro supporto. Il o i tutori incontrano periodicamente il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario per riflettere sui progressi raggiunti e aiutandolo a risolvere problemi di servizio o personali.
3. Il tutoraggio tiene conto delle realtà locali e, ove possibile, si adatta anche ai volontari locali.
4. L'organizzazione di invio facilita il tutoraggio lavorando in partenariato con l'organizzazione di accoglienza, al fine di fornire supporto alle capacità analitiche, alla formazione e allo sviluppo delle capacità, e identificando all'interno delle proprie reti e strutture addetti adeguatamente qualificati e dotati di capacità complementari, in caso di scarsa disponibilità di competenze locali.
5. Se appropriato, è possibile ricorrere al tutoraggio a distanza, in particolare utilizzando la rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 22
Condizioni di lavoro
1. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario lavorano in condizioni adeguate, tali da consentire loro di svolgere soddisfacentemente l'incarico e da garantire benessere, motivazione, salute e sicurezza. Le condizioni rispettano le pertinenti disposizioni della direttiva 89/391/CE (3) e della direttiva 2003/88/CE (4).
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza collaborano per definire condizioni di lavoro adeguate in funzione dei contesti operativi locali e nazionali.
3. L'organizzazione di accoglienza fornisce le informazioni necessarie e propone condizioni di lavoro, la cui idoneità e adeguatezza sono valutate dall'organizzazione di invio in modo da garantirne la coerenza con il dovere di diligenza che incombe ad entrambe e con le politiche e prassi generali dell'organizzazione di invio.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono congiuntamente che i rischi per la sicurezza, la protezione e la salute siano evitati, gestiti e mitigati e che le condizioni di lavoro proposte seguano le procedure convenute in materia sicurezza, protezione e salute di cui agli articoli 28, 29 e 30, e siano conformi ai requisiti su orario di lavoro, ferie, periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, e spazi di lavoro, di cui al punto 3 dell'allegato I.
Articolo 23
Sostegno di fine dell'incarico e post-mobilitazione
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza concordano il contenuto e le modalità del debriefing previsto per tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, anche quelli che rientrano prima del previsto.
2. L'organizzazione di accoglienza fornisce al volontario dell'Unione un debriefing personale o di gruppo che comprende la valutazione finale delle prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, e, se del caso, nell'ottica di garantire la sostenibilità e la continuità del progetto, prevede un passaggio di consegne alla squadra o alle controparti che continueranno le attività svolte dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. Al suo rientro, l'organizzazione di invio fornisce tempestivamente al volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario un debriefing personale o di gruppo e debriefing operativi o sul progetto, sulla base del feedback fornito dall'organizzazione di accoglienza e della finalizzazione del piano di apprendimento e sviluppo.
4. Al rientro del volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'organizzazione di invio agevola un controllo medico post-mobilitazione e offre una o più sessioni di debriefing psicosociale e di counselling di sostegno, alle quali il Volontario, se desidera, può partecipare.
5. Le organizzazioni di invio e di accoglienza orientano il volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario su come rimanere in contatto con le tematiche umanitarie e della cittadinanza europea attiva, anche promuovendo e impegnandosi nella rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
6. L'organizzazione di invio invita i volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che sono rientrati a fornire un feedback costruttivo sull'iniziativa, ad esempio spiegando come il loro contributo possa servire ad orientare futuri incarichi.
CAPO 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E CONDIZIONI DI VITA
Articolo 24
Copertura assicurativa
1. Tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono coperti da una polizza assicurativa multirischio specificamente concepita per proteggerli durante l'intera durata della mobilitazione nei paesi terzi e durante altri periodi che la precedono o la seguono.
2. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, 24 ore su 24. Essa decorre dal giorno in cui il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario lascia il proprio domicilio per il paese terzo in cui viene mobilizzato, fino al giorno in cui il Volontario lascia il paese terzo e ritorna a casa («primo periodo di copertura»).
3. Se la copertura assicurativa supera le 12 settimane, il termine è prorogato di 8 settimane nel paese di residenza dell'assicurato, per coprire le cure mediche per malattie e lesioni incorse durante il primo periodo di copertura.
4. La polizza copre tutte le attività legate all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e le attività private dei Volontari durante il primo periodo di copertura.
5. Tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono coperti al 100 % (copertura totale) per:
a) |
cure mediche e odontoiatriche; |
b) |
gravidanza e parto; |
c) |
incidenti; |
d) |
rimpatrio; |
e) |
assicurazione vita; |
f) |
disabilità o incapacità permanenti e temporanee; |
g) |
responsabilità civile; |
h) |
perdita o furto di documenti, titoli di viaggio ed effetti personali; |
i) |
assistenza complementare. |
6. Al fine di garantire parità di trattamento e copertura a tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la Commissione può concludere contratti con uno o più assicuratori tramite procedura di aggiudicazione.
Articolo 25
Indennità di soggiorno e di nuova sistemazione
1. L'organizzazione di invio copre le spese di soggiorno dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in quanto persone non salariate, erogando importi forfettari tempestivi e costanti.
2. I pagamenti forfettari per le spese di soggiorno si basano su un paniere di prodotti di consumo che copre le spese ordinarie del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario per:
a) |
alimenti; |
b) |
articoli da toletta e prodotti per la casa; |
c) |
abbigliamento; |
d) |
trasporto locale e all'interno del paese; |
e) |
spese varie ritenute necessarie ad assicurare un adeguato tenore di vita e la partecipazione alla società locale (l'importo totale per gli elementi di cui alle lettere da a) a d) può essere maggiorato fino al 20 %, al fine di includere altri costi, ad esempio attività ricreative, parrucchiere, riviste e articoli di cancelleria); |
f) |
un importo per spese impreviste, per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che risiedono in zone in cui gli indici sono al di sopra della media nazionale (un massimo del 10 % per gli elementi di cui alle lettere da a) a d)). |
3. Le spese di alloggio non fanno parte delle somme forfettarie per l'indennità di soggiorno.
4. La Commissione pubblica informazioni sulle somme forfettarie per l'indennità di soggiorno nei paesi di mobilitazione sulla base degli indici nazionali. Oltre all'indennità giornaliera, possono essere rimborsate esigenze particolari legate a disabilità o altre circostanze eccezionali, debitamente giustificate.
5. I volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono informati tempestivamente in merito a eventuali modifiche degli indici e delle indennità di soggiorno durante l'incarico, in particolare nei paesi con elevati tassi di inflazione o deflazione.
6. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che rientrano dopo aver completato con successo la mobilitazione ricevono dall'organizzazione di invio un'indennità di nuova sistemazione regolarmente indicizzata pari a 100 EUR al mese, a seconda della durata della mobilitazione.
Articolo 26
Alloggio
1. L'organizzazione di invio si assicura che l'organizzazione di accoglienza fornisca al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario un alloggio adeguato a un costo ragionevole dato il contesto locale.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono congiuntamente che i rischi per la sicurezza, la protezione e la salute siano evitati, gestiti e mitigati e che l'alloggio proposto sia conforme alle procedure convenute in materia di sicurezza, protezione e salute di cui agli articoli 28, 29 e 30, e ai requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I.
3. Le spese di alloggio e riscaldamento e altre spese direttamente connesse sono sostenute direttamente dall'organizzazione di accoglienza, ove possibile. L'organizzazione di accoglienza si assume i rapporti contrattuali con i proprietari degli alloggi e adotta tutte le misure necessarie per informare gli ospiti e i proprietari degli alloggi in merito all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 27
Spese di viaggio e spese correlate
1. L'organizzazione di invio organizza il viaggio del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario verso e dal luogo di mobilitazione, anche nel caso di rimpatrio anticipato, e copre le spese di viaggio.
2. Su richiesta del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'organizzazione di invio organizza e copre i costi per ulteriori viaggi di ritorno nei seguenti casi:
a) |
per i congedi nel paese di origine dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario la cui mobilizzazione supera i 18 mesi; |
b) |
per il congedo parentale dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario con uno più figli a carico di età inferiore ai 12 anni, se il periodo di mobilitazione supera i 6 mesi; |
c) |
per un permesso speciale in caso di cerimonia funebre o malattia grave attestata da certificato medico di un parente ascendente o discendente diretto, del coniuge o del partner registrato, di un fratello o di una sorella. |
3. Le spese di viaggio possono basarsi sul costo reale di un biglietto di classe economica o di seconda classe, oppure possono equivalere a una somma forfettaria basata su una metodologia ragionevole per il calcolo della distanza.
4. L'organizzazione di invio fornisce informazioni e sostegno logistico per l'ottenimento del visto per il volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, mentre l'organizzazione di accoglienza sostiene la procedura di rilascio dei visti, come richiesto. L'organizzazione di invio copre le spese relative all'ottenimento dei visti, comprese le necessarie spese di viaggio.
CAPO 7
PROCEDURE PER GARANTIRE L'OBBLIGO DI DILIGENZA, LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA
Articolo 28
Gestione della sicurezza e valutazione del rischio
1. L'organizzazione di invio dispone di una propria politica di sicurezza e di procedure per la valutazione del rischio adeguate e applicabili ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario oppure, ove necessario, ad essi adattate.
2. Sulla base delle politiche di sicurezza dell'organizzazione di invio, le organizzazioni di invio e di accoglienza elaborano congiuntamente un piano di gestione della sicurezza e un piano di evacuazione per le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali piani soddisfano, come minimo, i requisiti di cui al punto 5 dell'allegato I.
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza elaborano congiuntamente una valutazione scritta dei rischi per la sicurezza, gli spostamenti e la salute nel paese di mobilitazione. La valutazione soddisfa, come minimo, i requisiti di cui al punto 6 dell'allegato I.
4. La valutazione del rischio di cui al paragrafo 3 va riesaminata e aggiornata regolarmente a seconda del contesto e, come minimo, prima della mobilitazione del volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. Se la valutazione del rischio porta a concludere che la mobilitazione avverrà in un contesto segnato da conflitti o da minacce di conflitti armati, internazionali o non internazionali, la mobilitazione non ha luogo oppure è annullata se il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è già stato selezionato.
5. La consapevolezza delle questioni di sicurezza e la condotta adeguata da assumere in relazione alla gestione del rischio e della sicurezza fanno parte della descrizione dei compiti assegnati e del processo di reclutamento.
6. Prima di mobilitare come Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario un cittadino di uno Stato membro o di altri paesi partecipanti conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 375/2014, l'organizzazione di invio informa le pertinenti autorità nazionali. Prima di mobilitare un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario che non è cittadino dell'Unione, l'organizzazione di invio verifica le norme in materia di tutela consolare fornite dal paese di cui il Volontario ha la cittadinanza o da un altro paese.
7. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che tutte le informazioni sulle procedure di sicurezza e protezione siano condivise e comprese dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. Durante il programma di inserimento, prima della partenza ed entro 24 ore dall'arrivo nel paese di mobilitazione, il Volontario riceve informazioni su questioni di sicurezza specifiche al contesto. Esse includono le risultanze della valutazione del rischio, i piani di evacuazione e di gestione della sicurezza, con la segnalazione degli incidenti di sicurezza, le procedure di evacuazione e di rimpatrio, i canali di comunicazione, il o i referenti per la gestione delle crisi e i recapiti di ambasciate, polizia, vigili del fuoco e ospedali.
8. L'organizzazione di invio si assicura che il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario sia coperto, come minimo, dall'assicurazione di cui all'articolo 24.
9. Oltre alla preparazione obbligatoria in materia di sicurezza nell'ambito del programma di formazione, l'organizzazione di invio offre ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ogni altra formazione rilevante in materia di sicurezza fornita al proprio personale internazionale.
10. Alla firma del contratto di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario conferma di essere a conoscenza e di rispettare le procedure di gestione della sicurezza, tra cui il dovere di tenersi informato e aggiornato sulla situazione di sicurezza corrente; la responsabilità personale di gestire la sicurezza propria, gli altri e l'organizzazione; il dovere di astenersi da comportamenti rischiosi. Le organizzazioni di invio e di accoglienza mettono il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario a conoscenza delle conseguenze di un'eventuale violazione delle procedure di sicurezza, in particolare quelle che pongono fine all'incarico in modo forzato e prematuro.
11. L'organizzazione di invio raccomanda ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di registrarsi, al momento dell'arrivo nel paese di mobilitazione, presso l'ambasciata o il consolato di appartenenza e li informa sulla possibilità di richiedere assistenza consolare. Se il paese di cui il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è cittadino non ha una rappresentanza consolare nel paese di mobilitazione, e se il Volontario è un cittadino dell'Unione, l'organizzazione di invio gli raccomanda di registrarsi presso un'ambasciata o un consolato di un altro Stato membro e lo informa sulla possibilità di chiedere assistenza consolare.
12. Sulla base di aggiornamenti forniti dall'organizzazione di accoglienza, le organizzazioni di invio e di accoglienza rivedono con regolarità il piano di evacuazione per garantirne in permanenza l'adeguatezza all'ambiente operativo. Sulla base della valutazione del rischio viene stabilita la frequenza di riesame del piano di evacuazione, e l'organizzazione di accoglienza può utilizzare i dati storici e gli aggiornamenti recenti per correggerlo, se necessario. Il piano di evacuazione è conservato in un luogo facilmente accessibile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
13. L'organizzazione di accoglienza garantisce che il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario sia aggiornato in merito a qualsiasi cambiamento dell'ambiente operativo e a eventuali conseguenti modifiche delle procedure e dei protocolli di sicurezza.
14. L'organizzazione di accoglienza è in grado di localizzare il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e ne conosce il recapito, in modo da poterlo raggiungere in ogni momento, anche se in congedo.
Articolo 29
Procedure da seguire in caso di incidente o di evacuazione
1. In caso si verifichi un incidente di sicurezza, il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario viene invitato quanto prima a un debriefing. A seconda della gravità dell'incidente e delle procedure previste dalle organizzazioni di invio e di accoglienza, il debriefing è impartito dal superiore diretto o dal tutore presso l'organizzazione di accoglienza, oppure dal referente per la gestione delle crisi presso l'organizzazione di invio, e può prevedere un sostegno psicologico professionale.
2. In caso di evacuazione, viene seguito l'apposito piano e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario vengono costantemente seguiti, applicando, se del caso, le procedure in vigore nei consolati o nelle ambasciate dove il Volontario risulta registrato a norma dell'articolo 28, paragrafo 11.
3. Al rientro, l'organizzazione di invio contatta i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e garantisce loro un adeguato accompagnamento, con sessioni di orientamento, sostegno medico e psicosociale.
4. La sicurezza rientra nel quadro di monitoraggio e valutazione delle organizzazioni di invio e di accoglienza e gli insegnamenti tratti da incidenti di sicurezza sono incorporati nel processo di revisione e miglioramento dei progetti.
Articolo 30
Salute e sicurezza
1. L'organizzazione di invio dispone di una propria politica di salute e sicurezza adeguata e applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario oppure, ove necessario, ad essi adattata, con orientamenti in materia di:
a) |
salute personale, ad esempio salute fisica (prevenzione delle malattie, consigli su alimentazione e sonno, consapevolezza dei rischi climatici e geografici, accesso alle cure); |
b) |
salute mentale (consigli sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, gestione dello stress, meccanismi di reazione e metodi per rilassarsi, persone cui rivolgersi per il sostegno psicosociale). |
2. Sulla base della politica sanitaria e di sicurezza dell'organizzazione di invio, le organizzazioni di invio e di accoglienza elaborano congiuntamente una serie completa di linee e orientamenti in materia di salute e sicurezza per adempiere al dovere di diligenza che incombe loro e assicurare il benessere emotivo e fisico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e prima di definire i compiti da assegnare, le organizzazioni di invio e di accoglienza valutano congiuntamente se l'incarico comporta condizioni di vita e di lavoro sicure e protette per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, sulla base degli indicatori di cui al punto 7 dell'allegato I.
4. L'organizzazione di invio si assicura che il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario goda, come minimo, di una copertura assicurativa sanitaria e di viaggio multirischio a norma dell'articolo 24.
5. Durante il programma di inserimento l'organizzazione di invio informa il volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario sulle politiche e gli orientamenti di salute e sicurezza di cui ai paragrafi 1 e 2, con informazioni su malattie, assistenza di primo soccorso, manutenzione di siti, veicoli e attrezzature, postazioni di lavoro, equilibrio tra vita professionale e privata, salute e incidenti di sicurezza, procedure di evacuazione medica.
6. L'organizzazione di invio si assicura che il volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario si sottoponga a un'accurata visita medica prima della partenza e fornisce i farmaci e i vaccini raccomandati contro i rischi presenti nel paese di mobilitazione, incluse attrezzature quali kit di pronto soccorso e antizanzare, se necessario.
7. L'organizzazione di accoglienza garantisce il rispetto dell'obbligo di diligenza nella gestione quotidiana dei volontari e, durante il programma di inserimento, fornisce al volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario:
a) |
informazioni aggiornate sulle risorse locali in materia di salute e sicurezza, ad esempio i recapiti di medici, ospedali, servizi paramedici; |
b) |
orientamenti sulle consuetudini e sulle norme locali, nel quadro delle informazioni specifiche sul paese, in modo da limitare i rischi per la sicurezza e facilitare l'integrazione. |
8. Al rientro del volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'organizzazione di invio agevola un controllo medico post-mobilitazione e offre una o più sessioni di debriefing psicosociale, o di counselling, nell'ambito del processo di debriefing. Le organizzazioni di invio e di accoglienza promuovono la rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario quale meccanismo di sostegno alternativo prima, durante e dopo la mobilitazione.
CAPO 8
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DEI VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 31
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sulla base della procedura di supervisione e gestione delle prestazioni, di cui all'articolo 19, le organizzazioni di invio e di accoglienza provvedono a monitorare e valutare le prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, misurandone i progressi, le realizzazioni e i risultati con riferimento ai compiti e agli obiettivi loro assegnati.
2. Il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rappresentano un processo continuo che ha luogo nel corso di tutto l'incarico, con verifiche specifiche da svolgersi, come minimo, nelle seguenti fasi:
a) |
se del caso, al termine dell'apprendistato di cui all'articolo 14; |
b) |
durante la valutazione finale delle prestazioni di cui all'articolo 19 e nel caso venga ritenuto appropriato svolgere una verifica intermedia; |
c) |
durante il debriefing di cui all'articolo 23. |
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza forniscono dati che dimostrano in quale misura le prestazioni individuali del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario contribuiscono — a livello di effetti e di impatto — agli obiettivi del progetto e dell'iniziativa nel suo complesso, alla luce degli indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 375/2014. I dati contengono informazioni circa la qualità delle realizzazioni e dei risultati del lavoro svolto dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, rese anonime e disponibili a fini di valutazione. I dati vengono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014.
4. Le organizzazioni di invio danno assistenza alle organizzazioni di accoglienza per sviluppare le capacità di misurare i progressi, le realizzazioni e i risultati del Volontario dell'Unione per gli aiuti umanitari rispetto ai compiti assegnati e ai relativi obiettivi.
CAPO 9
DISPOSITIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INVIO E DI ACCOGLIENZA
Articolo 32
Dispositivo di certificazione del le organizzazioni di accoglienza
1. Le organizzazioni di accoglienza che aspirano alla certificazione forniscono un'autovalutazione oggettiva e veritiera nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 dell'allegato III, valutando le proprie politiche e pratiche esistenti alla luce dalle norme e dalle procedure riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario stabilite nel presente regolamento e nel regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014.
2. L'organizzazione di accoglienza indica nell'autovalutazione eventuali lacune e settori che necessitano miglioramenti e che, per raggiungere il pieno livello di conformità, potrebbero richiedere lo sviluppo delle capacità.
3. Insieme all'autovalutazione l'organizzazione di accoglienza fornisce tre referenze, conformemente ai requisiti di cui al punto 1 dell'allegato III che impongono di fornire informazioni complete su tutte le norme e le procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Le referenze provengono da almeno due dei seguenti gruppi di soggetti interessati:
a) |
un'organizzazione di invio o di accoglienza con la quale l'organizzazione di accoglienza richiedente la certificazione ha già stretto partenariato (o prevede di farlo) per partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
un partner umanitario che ha concluso con la Commissione un accordo quadro (di partenariato) in corso nel campo degli aiuti umanitari, e con il quale l'organizzazione di accoglienza richiedente ha già lavorato con successo su un progetto di aiuti umanitari; |
c) |
un'organizzazione internazionale rilevante o un'organizzazione senza scopo di lucro o un ente di diritto pubblico a carattere civile con cui l'organizzazione di accoglienza richiedente ha lavorato con successo su un progetto di aiuti umanitari; |
d) |
un'organizzazione di accreditamento o di audit che ha certificato l'organizzazione di accoglienza richiedente in ambiti rilevanti per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nel qual caso è necessario fornire anche la relativa documentazione di accreditamento o di audit. |
4. L'autovalutazione compilata viene firmata dalla persona abilitata a rappresentare e a vincolare giuridicamente l'organizzazione di accoglienza e viene inviata, insieme con le referenze di cui al paragrafo 3, alla Commissione.
5. Sulla base dell'autovalutazione e delle referenze, la Commissione valuta la domanda e può giungere a una delle seguenti decisioni:
a) |
concedere la certificazione, nei casi in cui ritiene che l'organizzazione di accoglienza richiedente rispetti in pieno i requisiti derivanti dalle norme e dalle procedure; oppure |
b) |
non concedere la certificazione, nei casi in cui l'organizzazione di accoglienza richiedente non rispetta in pieno i requisiti derivanti dalle norme e dalle procedure. |
6. Entro sei mesi dal ricevimento della domanda, la Commissione comunica l'esito della certificazione all'organizzazione di accoglienza richiedente, precisando anche, le opportunità di sostegno per lo sviluppo delle capacità in vista di una nuova domanda. Nel caso in cui siano individuati bisogni che l'organizzazione di accoglienza richiedente è chiamata a soddisfare attraverso una strategia di sviluppo delle capacità, l'organizzazione è ammissibile a beneficiare in via prioritaria del sostegno per lo sviluppo delle capacità.
Articolo 33
Dispositivo di certificazione delle organizzazioni di invio
1. Le organizzazioni di invio che aspirano alla certificazione forniscono un'autovalutazione oggettiva e veritiera nel rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell'allegato III, valutando le proprie politiche e pratiche esistenti alla luce delle norme e delle procedure riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
2. L'organizzazione di accoglienza indica nell'autovalutazione oggettiva eventuali lacune e settori che necessitano miglioramenti e che, per raggiungere il pieno livello di conformità, potrebbero richiedere assistenza tecnica. Essa allega inoltre prove e strumenti che permettono di verificare l'attuazione delle politiche e delle pratiche previste da ciascuno dei requisiti stabiliti dalle norme e dalle procedure, in particolare per quanto riguarda i volontari.
3. L'autovalutazione oggettiva compilata viene firmata dalla persona abilitata a rappresentare e a vincolare giuridicamente l'organizzazione di invio e viene inviata alla Commissione insieme ai documenti di cui al paragrafo 2.
4. Sulla base dell'autovalutazione oggettiva e dei documenti allegati, la Commissione valuta la domanda e può giungere a una delle seguenti decisioni:
a) |
concedere la certificazione, nei casi in cui ritiene che l'organizzazione di invio richiedente rispetti in pieno i requisiti derivanti dalle norme e dalle procedure; oppure |
b) |
non concedere la certificazione, nei casi in cui l'organizzazione di invio richiedente non rispetta in pieno i requisiti derivanti dalle norme e dalle procedure. |
5. Entro sei mesi dal ricevimento della domanda, la Commissione comunica l'esito della certificazione all'organizzazione di invio richiedente, precisando anche le opportunità di assistenza tecnica, ove necessario. Nel caso in cui siano individuati bisogni che l'organizzazione di invio è chiamata a soddisfare attraverso una strategia di assistenza tecnica, l'organizzazione è ammissibile a beneficiare in via prioritaria del sostegno per l'assistenza tecnica.
Articolo 34
Mezzi di ricorso
1. In conseguenza alla decisione della Commissione di non concedere la certificazione e al rigetto della domanda, l'organizzazione interessata può ripresentare la domanda solo dopo dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione della decisione di rigetto. La decisione indica inoltre i mezzi di ricorso disponibili contro la decisione.
2. In forza degli articoli 256 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Tribunale è competente per atti della Commissione europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Analogamente, conformemente agli articoli 256, 268 e 340 del TFUE, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi relativi al risarcimento dei danni causati dalla Commissione europea in caso di responsabilità extracontrattuale.
Articolo 35
Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni
La valutazione della sostenibilità finanziaria e della capacità organizzativa delle organizzazioni di invio e di accoglienza certificate esula dal campo di applicazione della procedura di certificazione. Come condizione preliminare per ricevere assistenza finanziaria da parte dell'Unione, la sostenibilità e la capacità vengono valutate nella fase di presentazione della domanda che segue l'invito a presentare proposte.
Articolo 36
Validità della certificazione e verifiche periodiche
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza certificate sono soggette a una procedura di ri-certificazione dopo tre anni dalla ricezione della decisione con cui la Commissione ha concesso la certificazione, o in qualsiasi momento se intercorrono modifiche sostanziali alle norme o alle procedure per le questioni di interesse.
2. Se necessario, alle organizzazioni di invio e di accoglienza certificate può essere chiesto nel periodo di validità della certificazione di sottoporsi a controlli periodici da parte della Commissione.
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza certificate comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di carattere giuridico, finanziario, tecnico o organizzativo che potrebbe mettere in discussione la loro conformità con le norme e le procedure, o creare conflitti di interesse. Esse comunicano inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di denominazione, indirizzo o rappresentante legale.
Articolo 37
Sospensione e revoca della certificazione
1. Sulla base delle informazioni trasmesse dall'organizzazione di invio o di accoglienza certificata, nonché dei controlli periodici di cui all'articolo 36, paragrafo 2, o di informazioni ottenute con altri mezzi, la Commissione può ritenere che l'organizzazione di invio o di accoglienza non sia più conforme a una o più norme o procedure. Se ciò si verifica, la Commissione adotta le misure necessarie, compresa la sospensione o la revoca della certificazione, conformemente alla procedura di cui al punto 3 dell'allegato III.
2. L'organizzazione di invio o di accoglienza la cui certificazione è stata sospesa o revocata non invia né ospita Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario a decorrere dalla data di sospensione o revoca e non è ammissibile a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione a tal fine.
3. In funzione dei motivi della sospensione o della revoca della certificazione, soprattutto se riguardano la protezione e la sicurezza dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la Commissione può chiedere il rimpatrio dei Volontari mobilitati al momento della sospensione o della revoca.
4. L'organizzazione di invio o di accoglienza non ha diritto a chiedere risarcimenti per la sospensione o la revoca della certificazione.
Articolo 38
Responsabilità per danni
La Commissione non è responsabile per eventuali danni arrecati o subiti dall'organizzazione di invio o di accoglienza, o da terzi, in conseguenza dello status certificato dell'organizzazione di invio o di accoglienza.
CAPO 10
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) Direttiva 89/391/CE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(4) Direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
ALLEGATO I
1. Requisiti dei compiti assegnati
I compiti assegnati precisano, quanto meno, i seguenti elementi:
a) |
ruolo, titolo, descrizione della squadra e del superiore diretto, durata dell'incarico, luogo o luoghi della mobilitazione; |
b) |
descrizione dettagliata delle attività rilevanti in risposta ai bisogni, convalidate da o dalle organizzazioni di accoglienza; compiti del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, definiti con precisione, e che includono elementi tratti dal piano di comunicazione dell'iniziativa; |
c) |
competenze richieste per lo svolgimento dei compiti sulla base del quadro delle competenze; |
d) |
obiettivi delle prestazioni alla luce della durata e delle specificità dell'incarico del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, e ruoli appropriati a chi ricopre la posizione di volontario; |
e) |
indicatori di realizzazioni, risultati e, se possibile, esiti previsti per lo svolgimento dei compiti assegnati, da utilizzare per la gestione delle prestazioni dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
f) |
elementi di flessibilità che consentano al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, nella misura del possibile, di influenzare e adattare i compiti in base al proprio profilo e ai propri interessi; |
g) |
dettagli relativi a orario di lavoro, ferie, luogo di lavoro e tutoraggio; |
h) |
chiara suddivisione delle responsabilità tra organizzazioni di invio e di accoglienza per la gestione generale e la gestione della sicurezza; |
i) |
informazioni sulle questioni di sicurezza e la condotta adeguata da assumere in relazione alla gestione del rischio e della sicurezza, se del caso. |
2. Requisiti dell'annuncio
L'annuncio precisa, quanto meno, i seguenti elementi:
a) |
informazioni chiare e precise sull'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la natura umanitaria dell'iniziativa e gli scopi del volontariato; |
b) |
una descrizione del progetto, con dettagli sul contesto operativo e di sicurezza e/o precisazioni sull'eventuale natura confessionale delle organizzazioni di accoglienza e/o di invio; |
c) |
la descrizione dei compiti del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
d) |
la descrizione delle competenze e della motivazione richieste; |
e) |
(eventuali) criteri di ammissibilità e di eccezione per quanto riguarda i principi delle pari opportunità e della non discriminazione; |
f) |
i criteri di selezione e i requisiti minimi da utilizzare, se del caso, come criteri d'esclusione (livello di competenza, motivazione e altri criteri pertinenti quali esperienza, competenze linguistiche, idoneità fisica a viaggiare e lavorare in paesi in via di sviluppo, disponibilità) e un'indicazione dei profili richiesti (giovani professionisti o professionisti esperti); |
g) |
indicazioni sulla possibilità che la posizione richieda un apprendistato; |
h) |
le condizioni di servizio che precisino: durata della mobilitazione, opportunità di apprendimento, condizioni di lavoro e di vita, compresi alloggio e indennità di soggiorno, voli, copertura assicurativa, assistenza medica, vaccinazioni necessarie ecc.; |
i) |
il termine per la presentazione delle domande; |
j) |
i tempi di preselezione e colloqui; |
k) |
la procedura per i colloqui; |
l) |
la data prevista della decisione finale; |
m) |
il calendario previsto (eventuale formazione, apprendistato, preparazione pre-mobilitazione e programma di inserimento, mobilitazione e attività post-mobilitazione). |
3. Requisiti di orario di lavoro, indennità di congedo e spazi di lavoro
Elementi |
Requisiti generali |
Requisiti minimi |
||||||||||||||||||||
Orario di lavoro |
|
|
||||||||||||||||||||
Giorni di congedo |
|
|
||||||||||||||||||||
Quando prendere congedo |
|
|
||||||||||||||||||||
Spazi di lavoro |
|
|
4. Requisiti dell'alloggio
1. |
Ogni Volontario europeo per l'aiuto umanitario dispone di una stanza pulita, che possa essere chiusa a chiave, con accesso ad acqua potabile e strutture igienico-sanitarie. La stanza deve situarsi a una distanza ragionevole dal luogo di lavoro principale del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
2. |
I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario possono alloggiare in una stanza presso una famiglia ospitante, in alloggi individuali o in alloggi condivisi con altri Volontari. |
3. |
Nella misura del possibile l'alloggio agevola l'integrazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nelle comunità locali e l'interazione con la comunità degli espatriati. |
4. |
Nel valutare le opportunità di alloggio vanno presi in considerazione gli aspetti linguistici. |
5. |
I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario hanno accesso a mezzi di comunicazione per mettersi in contatto con le organizzazioni di accoglienza e di invio e con i familiari. |
5. Requisiti della gestione della sicurezza e del piano di evacuazione
La gestione della sicurezza e il piano di evacuazione devono contenere, quanto meno:
a) |
informazioni sul responsabile/la squadra di gestione delle crisi dell'organizzazione di invio e i loro estremi cui hanno accesso l'organizzazione di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
un organigramma di tutto il personale responsabile della gestione del rischio di sicurezza, sia dell'organizzazione di invio che di accoglienza, con gli estremi aggiornati; |
c) |
procedure chiare, ruoli e responsabilità in caso di emergenza; |
d) |
un meccanismo di segnalazione degli incidenti di sicurezza per le organizzazioni di invio e di accoglienza; |
e) |
un piano di evacuazione; |
f) |
disposizioni per l'evacuazione medica in linea con le disposizioni sulla copertura assicurativa di cui all'articolo 24; |
g) |
informazioni, orientamenti e norme specifiche al contesto previste dall'organizzazione di accoglienza; |
h) |
un meccanismo di riesame periodico da parte dell'organizzazione di invio, che tenga conto degli aggiornamenti trasmessi dall'organizzazione di accoglienza (come richiesto dal contesto specifico del paese); |
i) |
un'elaborazione degli scenari a cura dell'organizzazione di invio e di accoglienza che permetta di valutare potenziali situazioni sensibili per la sicurezza e testare la gestione della sicurezza e il piano di evacuazione; ove possibile, per garantire una buona cooperazione tra le organizzazioni di invio e di accoglienza in uno scenario di emergenza, sono organizzate esercitazioni di sicurezza; |
j) |
sostegno per la sicurezza fisica, materiale e psicologica dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario messo a disposizione dalle organizzazioni di invio e di accoglienza. |
6. Requisiti della valutazione del rischio
La valutazione del rischio copre, quanto meno, i seguenti elementi:
a) |
la situazione generale nel paese di mobilitazione (situazione economica, storia recente e cambiamenti annunciati — per stabilire i livelli di rischio e insicurezza in materia di instabilità e complessità politica, conflitti, disordini civili, dinamiche etniche e religiose ecc., e per mappare le minacce, l'eventualità che si verifichino e il probabile impatto); |
b) |
la mappatura del rischio di catastrofi naturali; |
c) |
l'atteggiamento a livello locale e l'accettazione dell'iniziativa/dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario da parte delle comunità e delle autorità locali; |
d) |
le altre agenzie operanti nello stesso luogo; |
e) |
piani emergenziali e di evacuazione; |
f) |
le infrastrutture (uffici e alloggi); |
g) |
i meccanismi di segnalazione e monitoraggio degli incidenti di sicurezza; |
h) |
la connettività e le comunicazioni disponibili, e le apparecchiature di comunicazione (compreso accesso e livello di affidabilità); |
i) |
la disponibilità di mezzi di trasporto e di mappe aggiornate, con informazioni sulla libertà di circolazione e la facilità di accesso. |
7. Indicatori per misurare il grado di protezione e salute delle condizioni di lavoro e di vita
I seguenti indicatori sono utilizzati per misurare il grado di protezione e salute delle condizioni di lavoro e di vita:
a) |
mappatura delle malattie prevalenti nella regione (veicolate dall'acqua, dalle zanzare, dall'uomo, oppure stagionali ecc.), compresi il livello di probabilità che si presentino e gli impatti; |
b) |
accessibilità e disponibilità di assistenza di pronto soccorso (internamente ed esternamente), servizi e personale antincendio, strutture e operatori sanitari (ospedali, infermieri, accesso ai farmaci); |
c) |
livello di manutenzione dei siti (uffici e alloggi); disponibilità di punti di accesso all'energia elettrica, illuminazione, ventilazione, impianti igienico-sanitari; |
d) |
livello di manutenzione dei veicoli, ispezione e manutenzione periodica, attrezzature adeguate (radio, kit di pronto soccorso, cinture di sicurezza, acqua, coperte); |
e) |
disponibilità e qualità di scrivanie, sedie, attrezzature informatiche; |
f) |
disposizioni su congedi e orari di lavoro; accesso ad attività ricreative e impianti sportivi, biblioteche, mercati ecc.; grado di isolamento; accesso a spazi privati, edifici religiosi; |
g) |
meccanismi di segnalazione degli incidenti sanitari e di sicurezza. |
(1) Direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
ALLEGATO II
Programma di formazione
Titolo del modulo |
Giorni di forma-zione in presenza |
Gruppo destinatario/status obbligatorio o facoltativo |
Principali risultati dell'apprendimento: i partecipanti sono in grado di … |
Principali competenze trattate |
||||||||||||||||||||||||
|
0,5 |
Tutti i gruppi/obbligatorio |
Comprendere e descrivere l'UE, i suoi principi e il funzionamento di base Comprendere e spiegare l'azione esterna dell'Unione, compresa la politica estera e di sicurezza comune, il sistema di risposta alle crisi, nonché l'approccio globale dell'UE alle crisi esterne Comprendere e spiegare il ruolo della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile, compresa la sua rete sul territorio |
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari |
||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
Tutti i gruppi/obbligatorio |
|
|
||||||||||||||||||||||||
La politica di assistenza umanitaria dell'Unione e l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario |
|
|
Capire l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (compreso il suo piano di comunicazione): come funziona e cosa possono fare i Volontari per continuare a farne parte Affrontare l'incarico con aspettative realistiche Agire in modo autonomo e creare la propria «esperienza di volontariato» Capire in che modo le azioni e la condotta pubbliche incidono sull'immagine dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sulla missione di cui fanno parte Capire «cosa fare e non fare» durante la mobilitazione riguardo a questioni come il rapporto con i mezzi di comunicazione, la pubblicazione di informazioni sui media sociali, la partecipazione a manifestazioni ecc. |
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari Autonomia Dimostrare capacità di leadership Gestire le proprie aspettative Avere la mentalità del volontario Comunicazione |
||||||||||||||||||||||||
Quadro generale dell'azione umanitaria |
|
|
Fornire definizioni degli aiuti umanitari Citare tre principi umanitari Comprendere e descrivere gli elementi fondamentali del sistema internazionale di riduzione del rischio e di risposta alle catastrofi, di ripristino e di aiuti umanitari Comprendere e descrivere i ruoli e le responsabilità dei principali attori del settore delle catastrofi, a monte e a valle Comprendere e spiegare il ruolo di coordinamento centrale e globale delle Nazioni Unite nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie Conoscere i meccanismi regionali di cooperazione in materia di gestione delle catastrofi Comprendere e spiegare i requisiti, i vincoli e gli obiettivi dei vari attori dell'azione umanitaria e le sfide del coordinamento tra di essi, collegando aiuti e riabilitazione e rafforzando la resilienza Capire i mutevoli paradigmi degli aiuti, dello sviluppo e dell'approccio alla resilienza Illustrare la nuova agenda internazionale post-2015 |
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari Rendicontabilità Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità Lavorare in gruppo |
||||||||||||||||||||||||
Diritto internazionale umanitario |
|
|
Citare i punti principali delle convenzioni di Ginevra I-IV, del 1949, e dei protocolli aggiuntivi del 1977 Comprendere il ruolo del diritto internazionale umanitario nel sistema umanitario internazionale e le sue applicazioni nelle situazioni concrete di emergenza Avere una conoscenza di base del diritto internazionale sulla risposta alle catastrofi e sui diritti umani Conoscere i principali punti del consenso europeo sull'aiuto umanitario e del consenso europeo sull'aiuto allo sviluppo |
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari Rendicontabilità |
||||||||||||||||||||||||
Introduzione ai settori dell'aiuto umanitario |
|
|
Conoscere e descrivere le esigenze specifiche dei seguenti settori dell'aiuto umanitario:
|
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari Dimostrare capacità di leadership |
||||||||||||||||||||||||
Codici di condotta e norme |
|
|
Conoscere e applicare le norme fondamentali e i principi di protezione del progetto SPHERE Conoscere e applicare il codice di buona pratica di People in Aid Conoscere e applicare la norma sulla rendicontabilità e sulla gestione della qualità del partenariato sulla rendicontabilità nel settore umanitario (Humanitarian Accountability Partnership, nel seguito HAP) Conoscere e applicare la carta sulla rendicontabilità delle organizzazioni non governative (International Non-Governmental Organisations Charter, nel seguito carta INGO) Conoscere e interpretare la definizione di rendicontabilità HAP Citare i tre parametri di riferimento stabiliti dall'HAP Citare i nove principi della carta INGO Comprendere e mettere in pratica la rendicontabilità nei confronti dei beneficiari finali dell'aiuto umanitario |
Comprendere i contesti umanitari e applicare i principi umanitari Rendicontabilità Dimostrare capacità di leadership |
||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
Tutti i volontari/obbligatorio |
Conoscere e seguire le strategie e le procedure di sicurezza Riconoscere l'importanza di seguire le procedure di sicurezza stabilite dall'organizzazione durante la mobilitazione Sapersi preparare prima della mobilitazione Individuare, prevenire e attenuare i rischi durante una missione Agire in presenza di una minaccia Possedere competenze di base di pronto soccorso Possedere competenze di base per la gestione dello stress e per il pronto soccorso psicologico |
Gestire la protezione, la salute e la sicurezza personali Consapevolezza di sé e resilienza Autonomia |
||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
Giovani professionisti |
Descrivere le fasi principali del ciclo del progetto e i principi specifici applicabili nel contesto dell'aiuto umanitario Sviluppare uno schema per una domanda inerente a un progetto di base Effettuare una valutazione delle esigenze di base, sotto la supervisione di un collega più esperto Elaborare un piano di attuazione per un semplice progetto insieme a colleghi più esperti, nel loro settore di competenza Sviluppare strumenti di base per la gestione finanziaria di un progetto Individuare i principali ruoli e compiti da attribuire alle altre persone richieste dal progetto Sviluppare un metodo per monitorare un progetto semplice Delineare un metodo per valutare un progetto semplice |
Gestire progetti in contesti umanitari Rendicontabilità Dimostrare capacità di leadership Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità |
||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
Professionisti esperti |
Applicare le proprie esperienze sul ciclo del progetto al settore degli aiuti umanitari in cui si opera Comprendere e applicare i principi dell'aiuto umanitario al ciclo del progetto quando sono richieste la partecipazione delle comunità locali, la rendicontabilità e una particolare attenzione alle questioni di genere e ai gruppi vulnerabili Effettuare una valutazione dei bisogni per un progetto nel proprio settore di competenza Elaborare una domanda per un progetto Elaborare un piano di attuazione per un progetto nel proprio ambito di competenza Sviluppare strumenti per la gestione finanziaria di un progetto Individuare i principali ruoli e compiti da attribuire alle altre persone richieste dal progetto Individuare le esigenze in termini di briefing e di orientamento Procedere a una valutazione del rischio per il progetto Sviluppare un metodo per il monitoraggio del progetto Delineare un metodo per la valutazione del progetto Comprendere i principi fondamentali di una rendicontazione efficace Individuare i principali requisiti della rendicontazione finanziaria e amministrativa |
Gestire progetti in contesti umanitari Rendicontabilità Dimostrare capacità di leadership Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Tutti i volontari/obbligatorio |
Comprendere l'importanza di mostrarsi sensibile ai temi culturali Comprendere le possibili conseguenze negative di comportamenti stereotipati Spiegare cosa sono gli stereotipi e come vengono trasmessi Descrivere le diverse reazioni possibili a una nuova cultura (chiusura in sé stessi, risentimento, senso di superiorità, coinvolgimento eccessivo) Comprendere i tratti salienti di una cultura e come si traducono nella pratica Comprendere l'importanza della comunicazione non verbale Capire i diversi stili di comunicazione e adeguare il proprio Descrivere i principi fondamentali di un feedback costruttivo e metterlo in pratica Riconoscere l'importanza di sviluppare un atteggiamento sensibile alla dimensione di genere e metterlo in pratica Comprendere i principi salienti dell'integrazione delle tematiche di genere (mainstreaming) |
Sensibilità interculturale Lavorare in gruppo Comunicazione Gestire le proprie aspettative |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Tutti i volontari/obbligatorio |
Questa componente serve a valutare in che misura i partecipanti hanno acquisito gli elementi principali dei moduli precedenti e verificare la loro capacità di:
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Tutti i gruppi/obbligatorio |
Comprendere l'importanza delle considerazioni di natura etica nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione nel settore degli aiuti umanitari Dar prova di sensibilità culturale nelle azioni di comunicazione e sensibilizzazione Effettuare una mappatura dei soggetti interessati/beneficiari nel contesto degli aiuti umanitari e individuare i canali di comunicazione più adatti per raggiungerli Elaborare una strategia di comunicazione Esaminare criticamente le strategie di comunicazione per individuare margini di miglioramento |
Comunicazione Dimostrare capacità di leadership Sensibilità interculturale |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Tutti i gruppi/obbligatorio |
Individuare i quattro ambiti di espressione delle emozioni umane, attraverso il ciclo dello stress all'indomani di una catastrofe, di un'emergenza o di altro evento traumatico Definire due tipi di catastrofi ed emergenze di diversa portata Descrivere due tipi di reazione comportamentale alle catastrofi Dimostrare abilità in almeno tre delle competenze di PSP insegnate nella formazione Individuare le modalità con le quali si presta il PSP Individuare le popolazioni per le quali il PSP è appropriato |
Gestire la protezione, la salute e la sicurezza personali Consapevolezza e resilienza |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Volontari professionisti esperti/facoltativo |
Citare i principi fondanti dell'apprendimento adulto e applicarli Citare le fasi del ciclo di formazione e i requisiti fondamentali di ciascuna fase Formulare obiettivi e risultati dell'apprendimento dei corsi di formazione Conoscere e applicare un approccio incentrato sul discente durante la formazione Applicare diverse tecniche e competenze di formazione Selezionare i metodi, i materiali didattici e le risorse appropriate per la formazione sugli interventi umanitari Sviluppare strumenti di valutazione post-formazione |
Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità Comunicazione |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Volontari professionisti esperti/facoltativo |
Capire e attuare i quadri giuridici per la gestione dei volontari Pianificare il lavoro dei volontari locali nel paese di accoglienza Organizzare il reclutamento e la selezione dei volontari Creare e attuare sistemi di supervisione, sostegno e gestione regolare dei volontari Pianificare il programma di inserimento dei volontari e brevi sessioni di formazione, come necessario Istituire sistemi che garantiscano la protezione e la sicurezza dei volontari locali Garantire che i dirigenti dell'organizzazione locale assumano formalmente la responsabilità dei volontari, nominando un superiore diretto e attuando un adeguato sistema di rendicontazione Istituire e monitorare i sistemi |
Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità Dimostrare capacità di leadership Lavorare in gruppo Sensibilità interculturale |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Volontari professionisti esperti/facoltativo |
Citare alcune caratteristiche chiave del potenziamento delle capacità Citare e descrivere una serie di interventi a sostegno dello sviluppo organizzativo Descrivere i diversi elementi della valutazione organizzativa Valutare i punti forti e i punti deboli di un'organizzazione locale Svolgere una valutazione delle esigenze di potenziamento delle capacità Aiutare le organizzazioni locali a elaborazione nuove politiche Sviluppare indicatori di capacità per monitorare lo sviluppo organizzativo |
Realizzare e trasmettere i risultati dell'azione intrapresa e del potenziamento delle capacità Dimostrare capacità di leadership |
ALLEGATO III
1. Autovalutazione e referenze per le organizzazioni di accoglienza
1. |
L'autovalutazione da parte delle organizzazioni di accoglienza deve coprire l'insieme delle norme e delle procedure, nei casi in cui l'organizzazione richiedente deve disporre di una politica o di una prassi che assicuri il rispetto dei requisiti necessari riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. L'organizzazione deve dichiarare, per ciascun requisito inerente a ciascuna norma e procedura:
|
2. |
L'autovalutazione risponde inoltre alle domande elencate di seguito su protezione e sicurezza e gestione dei volontari:
|
3. |
Le referenze riguardano i requisiti che un'organizzazione di accoglienza deve soddisfare durante la mobilitazione del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e fanno affidamento sull'esperienza del referente, che gli consente di fornire informazioni in merito ai requisiti necessari inerenti a ciascuna norma e procedura. In particolare il referente:
|
4. |
Per promuovere la semplificazione, la Commissione individua le norme e le procedure che non necessitano alcuna azione da parte dell'organizzazione di accoglienza richiedente, se questa è già un partner umanitario che ha concluso con la Commissione un accordo quadro (di partenariato) in corso nel settore dell'aiuto umanitario. |
2. Autovalutazione delle organizzazioni di invio basata su elementi concreti
1. |
L'autovalutazione delle organizzazioni di invio, basata su elementi concreti, copre l'insieme delle norme e delle procedure, nei casi in cui l'organizzazione deve disporre di una politica o di una prassi che assicuri il rispetto dei requisiti necessari riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. L'organizzazione deve dichiarare, per ciascun requisito inerente a ciascuna norma e procedura:
|
2. |
Per giustificare le affermazioni riportate nell'autovalutazione, l'organizzazione di invio richiedente allega prove e strumenti che permettono di verificare l'attuazione delle politiche e delle pratiche previste da ciascuno dei requisiti stabiliti dalle norme e dalle procedure, in particolare per quanto riguarda i volontari. |
3. |
Per promuovere la semplificazione, la Commissione individua le norme e le procedure che non necessitano alcuna azione da parte dell'organizzazione di invio richiedente, se questa è già un partner umanitario che ha concluso con la Commissione un accordo quadro (di partenariato) in corso nel settore dell'aiuto umanitario. |
4. |
Se necessario, in qualsiasi momento del processo di certificazione la Commissione può chiedere all'organizzazione di invio richiedente di fornire prove supplementari. |
3. Procedura di sospensione o revoca della certificazione
1. |
Se la Commissione intende sospendere o revocare la certificazione, lo comunica formalmente e in anticipo all'organizzazione di invio o di accoglienza, specificando i motivi e invitando l'organizzazione a presentare osservazioni entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. |
2. |
Se in seguito all'esame delle osservazioni presentate dall'organizzazione di invio o di accoglienza la Commissione decide di cessare la procedura di interruzione o di revoca della certificazione, lo comunica formalmente all'organizzazione. |
3. |
Se non vengono presentate osservazioni o se, nonostante le osservazioni, la Commissione decide di proseguire la procedura di sospensione o revoca, rispettivamente:
|
4. |
La sospensione prende effetto alla data di ricevimento da parte dell'organizzazione di accoglienza o di invio della comunicazione di cui al punto 3, lettera a), o a una data successiva se così previsto dalla comunicazione. |
5. |
Tranne nei casi in cui la certificazione è stata revocata conformemente al punto 3, lettera b), la Commissione comunica formalmente l'interruzione della sospensione all'organizzazione di invio o di accoglienza non appena ritenga che non sussistano più i motivi della sospensione o dopo aver espletato le verifiche. |
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1245/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
76,3 |
MA |
76,7 |
|
MK |
78,8 |
|
ZZ |
77,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
68,7 |
JO |
194,1 |
|
TR |
137,4 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
40,4 |
TR |
132,7 |
|
ZZ |
86,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
113,2 |
ZZ |
113,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
PE |
74,4 |
TR |
70,6 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
79,2 |
ZZ |
79,2 |
|
0808 10 80 |
AU |
203,7 |
BR |
53,1 |
|
CA |
133,4 |
|
CL |
87,9 |
|
MD |
29,7 |
|
NZ |
155,4 |
|
US |
135,6 |
|
ZA |
138,6 |
|
ZZ |
117,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
73,0 |
US |
201,1 |
|
ZZ |
137,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/86 |
DIRETTIVA 2014/102/UE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
È opportuno inserire le tipologie pertinenti di imprese croate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) al fine di stabilire il pertinente ambito di applicazione nella Croazia delle misure di coordinamento previste dalla suddetta direttiva. È opportuno che l'ambito di applicazione degli adattamenti sia limitato agli adeguamenti tecnici necessari a motivo dell'adesione della Croazia. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2013/34/UE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 2016 o nel corso del 2016.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
ALLEGATO
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
1) |
nell'allegato I dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:
|
2) |
nell'allegato II dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:
. |
DECISIONI
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/88 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 ottobre 2014
sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012
(2014/822/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012, |
— |
vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio (1), |
— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
viste la sua decisione del 3 aprile 2014 (2) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2012 e la risoluzione che la accompagna, |
— |
visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 185, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 208, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (5), in particolare l'articolo 13, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), |
— |
visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 108, |
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, |
— |
vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0011/2014), |
1. |
concede il discarico al comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2012; |
2. |
esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). |
Il presidente
Martin SCHULZ
Il segretario generale
Klaus WELLE
(1) GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.
(2) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 353.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(7) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/90 |
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 ottobre 2014
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012, |
— |
vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio (1), |
— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
viste la sua decisione del 3 aprile 2014 (2) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2012 e la risoluzione che la accompagna, |
— |
visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 185, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 208, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (5), in particolare l'articolo 13, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), |
— |
visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 108, |
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, |
— |
vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0011/2014), |
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
1. |
prende atto del fatto che, al fine di ovviare alle carenze connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni, l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («l'Ufficio») ha introdotto nei suoi manuali finanziario e di contabilità procedure chiare e fasi e flussi di lavoro dettagliati ad uso di tutti gli attori finanziari; si compiace che i processi legati all'esercizio di riporto siano stati oggetto di un'attenzione particolare; |
Gestione finanziaria e di bilancio
2. |
constata, sulla base dei conti annuali definitivi dell'Ufficio, che sia il tasso di esecuzione del bilancio pari all'89,55 % che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento pari al 76,57 % registrano miglioramenti rispetto ai risultati del 2012; riconosce i provvedimenti presi al fine di migliorare i tassi di esecuzione del bilancio; ritiene cionondimeno che vi sia ancora margine per un miglioramento e invita l'Ufficio a intensificare, in futuro, gli sforzi in materia di controllo del bilancio; |
Impegni e riporti
3. |
si compiace delle misure prese dall'Ufficio per risolvere le questioni connesse agli impegni e ai riporti, quali ad esempio una migliore pianificazione di bilancio e un monitoraggio rigoroso dei pagamenti mensili e di fine anno; prende atto, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio, del fatto che quest'ultimo ha assicurato assunzioni su posti chiave con un impatto diretto sul circuito finanziario e ha migliorato la sua politica per quanto riguarda la presentazione e il rimborso tempestivi delle spese di missione dichiarate dagli esperti; |
4. |
rileva con preoccupazione che il tasso di annullamento degli stanziamenti impegnati riportati all'esercizio 2013 si attesta pur sempre al 28 %, sebbene sia stata registrata una diminuzione significativa rispetto al tasso dell'esercizio precedente, che era pari al 45 %; constata, sulla base della relazione della Corte dei conti, che tali riporti riguardavano perlopiù contratti firmati nella seconda metà del 2013 per attività previste per il 2013 e il 2014; |
5. |
prende atto del fatto che il tasso di stanziamenti inutilizzati è sceso dal 17 % del 2012 al 14,6 % del 2013, come anche il tasso di riporti al 2014, che è passato da 611 223 EUR (19 %) a 461 983 EUR (13 %); invita l'Ufficio a continuare a migliorare la pianificazione e lo svolgimento delle sue attività, e a ridurre ulteriormente i tassi di riporto; |
Procedure di appalto e di assunzione
6. |
prende atto dell'introduzione nel manuale finanziario dell'Ufficio di una checklist obbligatoria e dettagliata in materia di appalti, come anche della nomina di un responsabile per gli appalti e dell'organizzazione di una formazione generale in questo settore destinata a tutto il personale; si compiace che tali misure abbiano portato a una preparazione, a un'esecuzione, a una documentazione e a un coordinamento migliori delle procedure di appalto dell'Ufficio; |
7. |
accoglie con favore i cambiamenti e i miglioramenti introdotti a livello delle attuali procedure di assunzione al fine di rispondere alle richieste dell'autorità di discarico e di accrescere la trasparenza del processo di assunzione, e, in particolare, le seguenti misure:
|
8. |
valuta positivamente la riveduta politica di comunicazione dell'Ufficio, che garantisce che i telefoni cellulari siano assegnati al personale sulla base delle esigenze professionali, e i controlli interni effettuati per accertare il rispetto di detta politica; |
9. |
prende atto della conclusione di un nuovo contratto bancario per la liquidità di cassa dell'Ufficio con una banca il cui rating è «A+/A-1»; constata che nel manuale di contabilità dell'Ufficio sono stati inseriti orientamenti per la gestione della tesoreria; |
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
10. |
constata che le dichiarazioni annuali di interesse rese dal comitato dei regolatori, dal comitato di gestione e dal direttore amministrativo dell'Ufficio sono state messe a disposizione attraverso sezioni speciali del registro pubblico di documenti dell'Ufficio; osserva che la politica in materia di conflitti di interesse concernenti i membri del personale dell'Ufficio segue gli stessi principi, e che le dichiarazioni sui conflitti di interesse dei membri del personale sono anch'esse accessibili attraverso detto registro pubblico; |
11. |
constata che l'Ufficio non ha previsto un riesame della sua attuale politica in materia di conflitti di interesse e che esso ritiene che dal dicembre 2013 tutte le pertinenti politiche sui conflitti di interesse siano in linea con gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione; prende atto del fatto che l'Ufficio mira a sensibilizzare alla sua politica in materia di conflitti di interesse, come anche a quella del suo comitato, e che seguirà da vicino tutti i pertinenti cambiamenti che interverranno in questo settore; |
Audit interno
12. |
rileva che l'Ufficio ha soddisfatto tutti i requisiti formali per le norme di controllo interno (NCI) in materia di «informazione e comunicazione» (NCI n. 12); |
13. |
constata che l'Ufficio sta adattando i suoi processi di pianificazione e rendicontazione per includervi obiettivi misurabili al fine di applicare la NCI in materia di «obiettivi e indicatori di performance» (NCI n. 5); osserva che l'Ufficio ha completato i propri manuali di procedura e ha adottato una procedura interna dettagliata per la registrazione di tutti gli eventi non conformi al fine di applicare la NCI in materia di «processi e procedure» (NCI n. 8); prende atto del fatto che l'Ufficio ha aggiornato le sue procedure interne in materia di gestione dei documenti al fine di rispettare la norma sulla «gestione dei documenti» (NCI n. 11); |
14. |
rileva che l'Ufficio ha introdotto una procedura di inventario relativa alla registrazione e alla cessione delle immobilizzazioni, che è stata adottata come parte del suo manuale finanziario; osserva che un inventario fisico è stato effettuato nell'agosto 2013; accoglie con favore il fatto che, in base alle procedure dell'Ufficio, un inventario delle immobilizzazioni deve essere effettuato ogni anno; |
15. |
osserva che è previsto un riesame delle NCI da parte del Servizio di audit interno; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale riesame non appena essi saranno disponibili; |
Prestazioni
16. |
si compiace delle iniziative prese recentemente dall'Ufficio in vista di migliorare la comunicazione con i cittadini europei riguardo all'impatto della sua attività su di essi, concentrandosi in particolare su obiettivi misurabili e chiaramente definiti che consentono una migliore valutazione delle sue attività; |
17. |
osserva che l'Ufficio ha iniziato a rafforzare il proprio profilo quale organismo ufficiale dell'Unione caricando il logo di quest'ultima su alcune pagine del suo sito web e contando di poterlo estendere alla home page del BEREC e, in maniera sistematica, a tutte le sue comunicazioni, così da garantire visibilità al contributo che riceve dal bilancio dell'Unione. |
18. |
rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico, e che sono di natura orizzontale, alla sua risoluzione del 3 aprile 2014 (8) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie. |
(1) GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.
(2) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 353.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(7) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
(8) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 359.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/93 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 ottobre 2014
sulla chiusura dei conti dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012
(2014/823/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012, |
— |
vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Ufficio (1), |
— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
viste la sua decisione del 3 aprile 2014 (2) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2012 e la risoluzione che la accompagna, |
— |
visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l'articolo 185, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 208, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (5), in particolare l'articolo 13, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), |
— |
visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 108, |
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, |
— |
vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0011/2014), |
1. |
approva la chiusura dei conti dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012; |
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). |
Il presidente
Martin SCHULZ
Il segretario generale
Klaus WELLE
(1) GU C 365 del 13.12.2013, pag. 9.
(2) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 353.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(7) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/94 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 ottobre 2014
sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio
(2014/824/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (1), |
— |
visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 (COM(2013) 570 — C7-0275/2013) (2), |
— |
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni (3), |
— |
vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
viste la sua decisione del 3 aprile 2014 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2012 e la risoluzione che la accompagna, |
— |
visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8), |
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, |
— |
vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0010/2014), |
1. |
rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2012; |
2. |
esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; |
3. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). |
Il presidente
Martin SCHULZ
Il segretario generale
Klaus WELLE
(2) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.
(3) GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.
(4) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.
(5) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 24.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(8) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/95 |
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 ottobre 2014
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (1), |
— |
visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2012 (COM(2013) 570 — C7-0275/2013) (2), |
— |
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni (3), |
— |
vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
viste la sua decisione del 3 aprile 2014 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2012 e la risoluzione che la accompagna, |
— |
visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147, |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8), |
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, |
— |
vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0010/2014), |
A. |
considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi che vengono ad esse affidati in quanto istituzioni dell'Unione; |
B. |
considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere soggetti a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione dal momento che sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea; |
C. |
considerando che il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione a essere eletta direttamente e che è responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea; |
1. |
evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento per quanto concerne il discarico del bilancio; |
2. |
sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario»), le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci; |
3. |
evidenzia il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di discarico quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli da 164 a 166; |
4. |
osserva che, conformemente all'articolo 94 del suo regolamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva)»; |
Parere della Corte dei conti sul Consiglio europeo e il Consiglio contenuto nella dichiarazione di affidabilità per l'esercizio 2012
5. |
evidenzia che, nella relazione annuale relativa all'esercizio 2012, la Corte dei conti ha formulato, per quanto attiene al Consiglio europeo e al Consiglio, osservazioni concernenti errori nella concezione delle procedure di appalto; osserva che un errore riguarda lo svolgimento di una procedura negoziata e un altro riguarda l'applicazione di un criterio di selezione; |
6. |
rileva la risposta del Consiglio, secondo cui «il Consiglio e il Consiglio europeo dispongono di un solido quadro centralizzato in materia di appalti che è stato adattato di recente al nuovo regolamento finanziario e alle relative modalità di applicazione e sarà rafforzato mediante l'elaborazione di nuovi modelli per contratti e inviti a presentare offerte e lo sviluppo di corsi di formazione specifici sul modo di definire e applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione»; |
7. |
condivide le raccomandazioni della Corte dei conti di provvedere affinché gli ordinatori del Consiglio europeo e del Consiglio migliorino la concezione, il coordinamento e lo svolgimento delle procedure di appalto, e attuino a tal fine le opportune verifiche e forniscano direttive migliori; |
8. |
osserva che il Consiglio non ha dato ulteriori risposte alle raccomandazioni della Corte dei conti; |
Questioni in sospeso
9. |
invita nuovamente il Consiglio a informare il Parlamento in merito all'avanzamento dei lavori di costruzione e alla proiezione dei costi definitivi dell'edificio «Europa»; |
10. |
invita il Consiglio a spiegare tutte le misure che sono state poste in atto durante la costruzione dell'edificio «Europa» al fine di migliorare l'esecuzione del progetto; |
11. |
rammenta al Consiglio l'invito del Parlamento a presentare una relazione sullo stato di avanzamento del progetto immobiliare del «Résidence Palace» e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute; |
12. |
sollecita il Consiglio a fornire per iscritto una spiegazione esaustiva che indichi in modo dettagliato l'importo totale degli stanziamenti utilizzati per l'acquisto dell'edificio «Résidence Palace», le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate finora versate, quelle rimanenti e la destinazione prevista per l'edificio; |
13. |
ribadisce al Consiglio il proprio invito a fornire informazioni riguardo al processo di ammodernamento amministrativo da esso avviato, in particolare riguardo alle misure concrete di attuazione di tale processo e all'impatto previsto sul bilancio di detta istituzione; |
14. |
si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di discarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 (9), del 25 ottobre 2011 (10), del 10 maggio 2012 (11), del 23 ottobre 2012 (12), del 17 aprile 2013 (13) e del 9 ottobre 2013 (14), e ha rinviato la propria decisione sul discarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2012 per i motivi esposti nella risoluzione del 3 aprile 2014; |
15. |
insiste sul fatto che un esercizio efficace di controllo dei bilanci richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella risoluzione del 3 aprile 2014; conferma che il Parlamento non è in grado di prendere una decisione informata sulla concessione del discarico; |
16. |
rammenta che, come risultato della sua decisione sul discarico approvata il 17 aprile 2013, il Parlamento ha trasmesso le domande del Consiglio alla Commissione e che quest'ultima ha risposto con lettera in data 23 gennaio 2014; ricorda al Consiglio il punto di vista espresso dalla Commissione secondo cui tutte le istituzioni partecipano pienamente al seguito da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e che tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico; |
17. |
osserva che nella lettera summenzionata la Commissione affermava che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio; |
18. |
deplora che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento; rammenta le conclusioni del seminario del Parlamento sul diritto di quest'ultimo di concedere il discarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012 e in occasione del quale gli esperti giuridici e accademici hanno ampiamente convenuto sul diritto del Parlamento di essere informato; fa riferimento, a tale riguardo, all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, il quale stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori; |
19. |
insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata così come lo è quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli scorsi anni, in particolare in quella del 23 ottobre 2012; |
20. |
sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e in particolare di concedere il discarico per ogni titolo del bilancio preso singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione; |
21. |
ritiene che la mancata presentazione al Parlamento dei documenti richiesti comprometta innanzitutto il diritto di informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione e divenga sintomo preoccupante di una certa antidemocraticità delle istituzioni di quest'ultima; invita pertanto il Consiglio a non valutare la richiesta del Parlamento sull'accesso alle informazioni quale tentativo di supremazia istituzionale, ma a mettere in primo piano il diritto dei cittadini a una piena informazione; |
22. |
ritiene che sia necessario prendere in considerazione diverse possibilità per l'aggiornamento delle regole sulla concessione del discarico stabilite dal TFUE; |
23. |
è del parere che il Parlamento e il Consiglio potrebbero cominciare col definire un modus vivendi che preveda un elenco di documenti da scambiarsi al fine di esercitare ciascuno il ruolo che gli è proprio nella procedura di discarico; incoraggia a tale proposito il Consiglio a ricercare una soluzione politica al discarico del Consiglio, indipendentemente dalle opinioni giuridiche contrastanti che le due istituzioni continuano a nutrire; |
24. |
ritiene che una buona cooperazione tra Parlamento, Consiglio europeo e Consiglio risultante da una procedura di dialogo aperto e formale possa costituire un segnale positivo da trasmettere ai cittadini dell'Unione. |
(2) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.
(3) GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.
(4) GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.
(5) GU L 266 del 5.9.2014, pag. 24.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(8) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(9) GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.
(10) GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.
(11) GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.
(12) GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.
(13) GU L 308 del 16.11.2013, pag. 22.
(14) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 97.
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/98 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
che istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete del partenariato europeo per l'innovazione e che abroga la decisione 2008/168/CE
(2014/825/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4 e l'articolo 53, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata istituita una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione. |
(2) |
In conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è stata istituita la rete del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») incaricata di sostenere il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento e consentire il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori. |
(3) |
Occorre pertanto adottare norme che definiscano la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale («RESR») e della rete PEI. |
(4) |
Per conseguire gli obiettivi del collegamento in rete nel settore rurale a livello europeo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e svolgere le attività previste all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento rispettivamente per la RESR e la rete PEI, occorre istituire un'Assemblea delle reti rurali e definirne i compiti e la struttura, in conformità del libro bianco della Commissione intitolato «La governance europea» (2), nonché della comunicazione del presidente alla Commissione dal titolo «Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register» (3) (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione). |
(5) |
L'Assemblea dovrebbe, in particolare, promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nei settori dello sviluppo rurale e dell'innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura. Dovrebbe garantire il coordinamento tra la RESR e la rete PEI e fornire il quadro strategico per le loro attività, comprese quelle tematiche, assicurandone una sorveglianza e una valutazione adeguate. Dovrebbe proporre altresì i membri del gruppo direttivo. |
(6) |
L'Assemblea dovrebbe essere composta da reti rurali nazionali, autorità di gestione, organismi pagatori, organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo rurale a livello di Unione, gruppi di azione locale Leader, prestatori di servizi di consulenza agricola che offrono servizi di sostegno all'innovazione legati a gruppi operativi e istituti di ricerca che svolgono attività nel campo dell'innovazione connesse a gruppi operativi. |
(7) |
Al fine di garantire una rappresentanza equilibrata, trasparente e aperta, i membri dell'Assemblea che sono organizzazioni attive nel settore dello sviluppo rurale a livello di Unione dovrebbero essere quelli nominati all'interno del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale in conformità della decisione 2013/767/UE (4) della Commissione (in appresso «gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale»). |
(8) |
Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle attività della RESR e della rete PEI, conformemente ai pareri dell'Assemblea, occorre istituire un gruppo direttivo delle reti rurali e definirne i compiti e la struttura. |
(9) |
Il gruppo direttivo dovrebbe in particolare preparare e realizzare le attività della RESR e della rete PEI e garantirne il follow-up. Dovrebbe altresì coordinare le attività tematiche delle reti e garantire il coordinamento dei lavori dell'Assemblea con quello di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito dello sviluppo rurale e dei fondi strutturali e di investimento europei. |
(10) |
Il gruppo direttivo dovrebbe essere composto da autorità di gestione e/o reti rurali nazionali, organizzazioni attive a livello di UE nel settore dello sviluppo rurale, autorità nazionali responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale, prestatori di servizi di consulenza agricola e/o istituti di ricerca agricola. |
(11) |
Al fine di mantenere uno scambio aperto e regolare tra la RESR, la rete PEI e il gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale, il presidente e i vicepresidenti del gruppo di dialogo civile dovrebbero poter partecipare alle riunioni del gruppo direttivo in veste di osservatori. |
(12) |
È opportuno stabilire norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri dell'Assemblea e del gruppo direttivo. |
(13) |
I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(14) |
La decisione 2008/168/CE (6) della Commissione, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
OGGETTO
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale («RESR») e della rete del partenariato europeo per l'innovazione a sostegno della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura («rete PEI») istituendo un'Assemblea e un gruppo direttivo dei quali prevede la composizione e i compiti e per i quali fissa le norme che ne disciplinano il funzionamento.
CAPO II
ASSEMBLEA DELLE RETI RURALI
Articolo 2
Assemblea delle reti rurali
È istituita l'Assemblea della RESR e della rete PEI, in appresso «Assemblea».
Articolo 3
Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ha, in particolare, il compito di:
a) |
promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nei settori dello sviluppo rurale e dell'innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura; |
b) |
garantire il coordinamento tra la RESR e la rete PEI; |
c) |
fornire il quadro strategico per le attività della RESR e della rete PEI, comprese le attività tematiche; |
d) |
garantire una sorveglianza e una valutazione adeguate delle attività della RESR e della rete PEI rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle attività previste all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 3, del medesimo regolamento; |
e) |
proporre al direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («direttore generale») i membri del gruppo direttivo. |
Articolo 4
Membri dell'Assemblea
1. L'Assemblea è composta dai seguenti membri:
a) |
reti rurali nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); |
b) |
autorità di gestione di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); |
c) |
organismi pagatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (un membro per ciascuno Stato membro); |
d) |
organizzazioni non governative a livello di UE, iscritte nel registro europeo comune per la trasparenza, che sono state nominate membri del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale a norma della decisione 2013/767/UE (in appresso «gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale») e che hanno espresso il proprio interesse a partecipare all'Assemblea (massimo 29 membri); |
e) |
organizzazioni a livello di UE che rappresentano le autorità regionali e/o locali attive nel settore dello sviluppo rurale, in particolare dei collegamenti tra zone rurali e urbane (massimo 3 membri); |
f) |
gruppi di azione locale Leader di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro); |
g) |
prestatori di servizi di consulenza agricola che offrono servizi di sostegno all'innovazione legati a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro); |
h) |
istituti di ricerca agricola che svolgono attività nel campo dell'innovazione connesse a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro). |
2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h) sono designati dai rispettivi Stati membri.
I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati dal direttore generale sulla base di un invito a presentare candidature.
3. Le autorità degli Stati membri designano i rappresentanti permanenti per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h).
Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) nominano i loro rappresentanti permanenti.
4. I nominativi dei membri dell'Assemblea sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro») e sui siti web della RESR e della rete PEI.
5. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca una riunione almeno una volta all'anno.
2. Di concerto con la Commissione, l'Assemblea può istituire sottogruppi incaricati di tematiche specifiche legate agli obiettivi e ai compiti della RESR e della rete PEI, compresi sottogruppi permanenti su:
a) |
innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura; |
b) |
Leader e sviluppo locale di tipo partecipativo; nonché |
c) |
valutazione dei programmi di sviluppo rurale. |
I sottogruppi svolgono attività tematiche sulla base di un mandato definito dall'Assemblea.
I sottogruppi non permanenti sono sciolti al termine del loro mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori esterni all'Assemblea, aventi competenze specifiche in merito a una questione iscritta all'ordine del giorno, a partecipare ai lavori dell'Assemblea o dei suoi sottogruppi in base a esigenze specifiche.
4. I membri dell'Assemblea, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (8). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni.
5. Le riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi si svolgono presso i locali della Commissione, salvo decisione contraria del presidente. La Commissione assume i compiti di segreteria. Alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati ai lavori.
6. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.
7. La Commissione pubblica tutti i documenti attinenti alle attività svolte dall'Assemblea (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web.
8. I lavori dell'Assemblea sono coordinati con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito del dialogo civile in materia di sviluppo rurale, nonché nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti specifici sui singoli fondi ai sensi di tale regolamento.
Articolo 6
Rimborso delle spese
1. I membri dell'Assemblea non sono retribuiti per i servizi prestati.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri dell'Assemblea per partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore presso quest'ultima.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
CAPO III
GRUPPO DIRETTIVO DELLE RETI RURALI
Articolo 7
Gruppo direttivo delle reti rurali
È istituito il gruppo direttivo della RESR e della rete PEI, in appresso «gruppo direttivo».
Articolo 8
Compiti del gruppo direttivo
Il gruppo direttivo ha, in particolare, il compito di:
a) |
preparare e realizzare le attività della RESR e della rete PEI e garantirne il follow-up, conformemente al quadro strategico stabilito dall'Assemblea; |
b) |
coordinare le attività tematiche conformemente al quadro stabilito dall'Assemblea e garantire il follow-up della loro realizzazione; |
c) |
valutare in modo continuo l'efficacia e l'efficienza delle attività della RESR e della rete PEI; |
d) |
garantire il coordinamento dei lavori dell'Assemblea con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito del dialogo civile in materia di sviluppo rurale, nonché nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici sui singoli fondi ai sensi di tale regolamento; |
e) |
riferire all'Assemblea in merito alle proprie attività. |
Articolo 9
Membri del gruppo direttivo
1. Il gruppo direttivo è composto dai seguenti membri dell'Assemblea:
a) |
autorità di gestione e/o reti rurali nazionali (un membro per ciascuno Stato membro); |
b) |
organizzazioni a livello di UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) (massimo 12 membri); |
c) |
autorità nazionali responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (massimo 4 membri); |
d) |
prestatori di servizi di consulenza agricola e/o istituti di ricerca agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h) (massimo 4 membri). |
2. I membri del gruppo direttivo sono nominati dal direttore generale su proposta dell'Assemblea tenendo conto della diversità geografica e tematica dei membri della RESR e della rete PEI e sulla base dell'impegno volontario dei membri proposti.
Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, l'Assemblea può proporre una rotazione dei membri del gruppo direttivo.
3. Un membro del gruppo direttivo può essere sostituito dal direttore generale, su proposta dell'Assemblea, qualora:
a) |
si ritiri dal gruppo direttivo; |
b) |
non designi regolarmente i rappresentanti per le riunioni del gruppo direttivo; |
c) |
non sia più in grado di contribuire efficacemente ai compiti del gruppo direttivo; |
d) |
non osservi l'obbligo di non divulgare informazioni protette dal segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
4. Il presidente e i vicepresidenti del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale possono partecipare in veste di osservatori alle riunioni del gruppo direttivo.
Articolo 10
Spese operative e delle riunioni del gruppo direttivo
Gli articoli 5 e 6 si applicano, mutatis mutandis, alle spese operative e alle spese sostenute per le riunioni del gruppo direttivo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2008/168/CE è abrogata.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) La governance europea — Un libro bianco della Commissione, COM(2001) 428 def. del 25.7.2001.
(3) Comunicazione del presidente alla Commissione del 10.11.2012, Framework for Commission Expert Groups: Horizontal Rules and Public Registers (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotta in italiano), C(2010)7649 final.
(4) Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Decisione 2008/168/CE della Commissione, del 20 febbraio 2008, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 31).
(7) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(8) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).