ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
20 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

 

2014/811/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/Carsid, presentata dal Belgio)

9

 

 

2014/812/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León, presentata dalla Spagna)

11

 

 

2014/813/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

13

 

 

2014/814/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/002 NL/costruzione in Gelderland-Overijssel, presentata dai Paesi Bassi)

15

 

 

2014/815/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona, presentata dalla Spagna)

17

 

 

2014/816/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal, presentata dalla Spagna)

19

 

 

2014/817/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/006 FR/PSA, presentata dalla Francia)

21

 

 

2014/818/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)] [notificata con il numero C(2014) 8425]

23

 

 

2014/819/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jihočeská Niva (IGP)] [notificata con il numero C(2014 8391]

24

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/820/UE

 

*

Decisione n. 1/2014 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, del 24 ottobre 2014, istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 184 e 187,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra (qui di seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2013.

(2)

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2) (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 25 giugno 2014. La sua firma a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri è stata autorizzata dalla decisione 2014/517/UE del Consiglio (3) e la sua conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea dell'energia atomica dalla decisione 2014/518/Euratom del Consiglio (4). Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1o agosto 2014.

(3)

L'articolo 7 e l'allegato III del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Serbia a decorrere dal 1o agosto 2014.

(4)

A norma dell'articolo 11 del protocollo, per il 2014 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base definiti nel protocollo, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o agosto 2014.

(5)

Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario adeguare il regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione (5).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 59/2011.

(7)

Poiché il protocollo si applica dal 1o agosto 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 59/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.

(3)  Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 1).

(4)  Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).

(5)  Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia (GU L 22 del 26.1.2011, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Serbia importati nell'Unione

Numero d'ordine

Codice N (1)

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente 2014 (in hl)

Volume del contingente annuo per il 2015 e per gli anni successivi (in hl) (2)

Dazio applicabile

09.1526

2204 10 93

 

Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

53 833

55 000

Esenzione

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 e 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 e 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 e 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 e 51

09.1527

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

10 958

12 300

Esenzione

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 e 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 e 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 e 51


(1)  Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

(2)  Su richiesta di una delle parti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).»


20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica stabilita, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica. Ai fini dell'attuazione uniforme di tale disposizione, è opportuno adottare modalità di applicazione per quanto riguarda l'uso dei sistemi di informazione nella trasmissione di tali schede tra gli Stati membri e la Commissione.

(2)

Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita nell'uso dei sistemi di informazione disposti in passato dalla Commissione, occorre applicare i principi generali stabiliti con il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2), che riguarda in particolare la convalida dei diritti di accesso da parte delle autorità competenti o delle persone autorizzate a trasmettere notifiche, l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e la protezione dei dati personali.

(3)

Come primo passo verso l'uniformazione, nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla gestione della protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha sviluppato sistemi d'informazione che consentono la presentazione elettronica delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008. Ai fini di una gestione efficiente delle schede, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentarle avvalendosi dei sistemi di informazione a disposizione.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008, non precisa le modalità di trasmissione delle schede tecniche: occorre quindi modificarlo di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Presentazione e ricevimento delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite

1.   Le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, avvalendosi dei sistemi d'informazione di cui all'allegato VI.

Le schede sono considerate presentate il giorno in cui sono ricevute dalla Commissione.

2.   La Commissione accusa ricevuta delle schede tecniche alle autorità competenti degli Stati membri tramite i sistemi di informazione di cui all'allegato VI. Essa attribuisce un numero a ciascuna scheda.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il numero della scheda;

b)

la denominazione interessata e

c)

la data di ricevimento.

La Commissione notifica e mette a disposizione informazioni e osservazioni relative alle schede tecniche avvalendosi dei sistemi di informazione di cui all'allegato VI.

3.   Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano mutatis mutandis alla notifica e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 792/2009 sono effettuate nei dieci giorni successivi alla data di applicazione del presente regolamento.»

;

2)

è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Sistemi di informazione di cui all'articolo 8 bis

Per ottenere istruzioni sulle modalità d'accesso e d'uso dei sistemi di informazione messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, le autorità competenti degli Stati membri contattano la Commissione all'indirizzo seguente:

Casella di posta elettronica: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu»


20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1240/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

76,3

MA

78,7

MK

78,8

ZZ

77,9

0707 00 05

AL

66,6

JO

194,1

TR

124,6

ZZ

128,4

0709 93 10

MA

43,1

TR

129,9

ZZ

86,5

0805 20 10

MA

91,3

ZZ

91,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

69,7

ZZ

69,7

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0806 10 10

BR

327,8

LB

334,8

PE

312,0

TR

152,0

US

290,5

ZZ

283,4

0808 10 80

BR

53,7

CA

133,4

CL

87,4

MD

29,7

NZ

96,9

US

102,4

ZA

108,9

ZZ

87,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/9


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/Carsid, presentata dal Belgio)

(2014/811/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 2 aprile 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell'impresa Carsid SA, integrandola con informazioni complementari fino al 4 luglio 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 911 934 EUR.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo di 911 934 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/11


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León, presentata dalla Spagna)

(2014/812/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 5 dicembre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione al licenziamento dei lavoratori di tre imprese che operano nella divisione 16 NACE Rev. 2 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) nella regione NUTS II di Castilla y León (ES41), che ha integrato con informazioni complementari fino al 25 marzo 2014. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 700 000 EUR.

(4)

È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 700 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


20.11.2014   

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L 333/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/012 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

(2014/813/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come previsto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 23 dicembre 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa Ford-Werke GmbH e di dieci suoi fornitori, integrandola con informazioni complementari fino al 12 giugno 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 570 945 EUR.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 570 945 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


20.11.2014   

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L 333/15


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/002 NL/costruzione in Gelderland-Overijssel, presentata dai Paesi Bassi)

(2014/814/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

(3)

Il 20 febbraio 2014 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 89 imprese operanti nella divisione 41 della NACE Rev. 2 (Costruzione di edifici) (4) nelle regioni contigue di livello NUTS 2 di Gelderland e Overijssel e hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di importo pari a 1 625 781 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 625 781 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


20.11.2014   

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L 333/17


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona, presentata dalla Spagna)

(2014/815/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

(3)

Il 21 febbraio 2014 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti (5) in 661 imprese operanti nella divisione 56 della NACE Rev. 2 (Attività di servizi di ristorazione) (6) nella regione NUTS 2 di Aragona (ES24) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di importo pari a 960 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 960 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

(5)  Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento FEG.

(6)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


20.11.2014   

IT

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L 333/19


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal, presentata dalla Spagna)

(2014/816/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi le cui attività sono cessate in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, in conseguenza del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio (4), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

(3)

Il 25 marzo 2014 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 142 imprese operanti nella divisione 25 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») nella regione di livello NUTS 2 della Comunidad Valenciana (ES52) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione di un contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario di importo pari a 1 019 184 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 1 019 184 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.


20.11.2014   

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L 333/21


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/006 FR/PSA, presentata dalla Francia)

(2014/817/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati e lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale affrontato nel regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 25 aprile 2014 la Francia ha presentato domanda di mobilitazione del FEG a fronte dei licenziamenti decisi in tale paese dalla Peugeot Citroën Automobiles, integrandola con ulteriori informazioni come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

Il FEG dovrebbe pertanto essere mobilitato per erogare un contributo finanziario di importo pari a 12 704 605 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 12 704 605 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.


20.11.2014   

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L 333/23


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

[notificata con il numero C(2014) 8425]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/818/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, oltre al caso in cui i produttori del prodotto commercializzato con la denominazione registrata ne facciano richiesta, la Commissione può cancellare la registrazione di un'indicazione geografica protetta nel caso in cui non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare, oppure quando non sia stato immesso in commercio alcun prodotto con tale indicazione geografica protetta per almeno sette anni.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda di cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Zlatá Niva» presentata dalla Slovacchia il 20 settembre 2013 e ricevuta il 27 settembre 2013.

(3)

Tale domanda non rientra in nessuno dei due casi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e non soddisfa pertanto le condizioni ivi stabilite.

(4)

Alla luce di quanto precede occorre respingere la domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Zlatá Niva» presentata dalla Slovacchia.

(5)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Zlatá Niva» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2014

relativa al rigetto di una domanda di cancellazione di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jihočeská Niva (IGP)]

[notificata con il numero C(2014 8391]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/819/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, oltre al caso in cui i produttori del prodotto commercializzato con la denominazione registrata ne facciano richiesta, la Commissione può cancellare la registrazione di un'indicazione geografica protetta nel caso in cui non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare, oppure quando non sia stato immesso in commercio alcun prodotto con tale indicazione geografica protetta per almeno sette anni.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda di cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» presentata dalla Slovacchia il 20 settembre 2013 e ricevuta il 27 settembre 2013.

(3)

Tale domanda non rientra in nessuno dei due casi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e non soddisfa pertanto le condizioni ivi stabilite.

(4)

Alla luce di quanto precede occorre respingere la domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» presentata dalla Slovacchia.

(5)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/26


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

del 24 ottobre 2014

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE

(2014/820/UE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»), in particolare l'articolo 232, paragrafo 2,

considerando che, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo e dell'impegno al relativo monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo, è opportuno determinare la partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il comitato consultivo CARIFORUM-UE («il comitato») è costituito da quaranta (40) rappresentanti permanenti di organizzazioni della società civile, ripartiti come segue:

a)

venticinque (25) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede negli Stati del CARIFORUM;

b)

quindici (15) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede nell'Unione europea.

2.   In ognuno dei due gruppi precedentemente indicati è presente una rappresentanza equilibrata di:

a)

organizzazioni dei datori di lavoro;

b)

organizzazioni sindacali;

c)

altre organizzazioni economiche, sociali e non governative, comprese quelle che operano nei settori dello sviluppo e dell'ambiente;

d)

ambienti accademici.

3.   I rappresentanti permanenti restano in carica per due anni. Sono assicurati il possesso di conoscenze pertinenti e un'ampia rappresentanza in senso geografico e settoriale.

4.   Ai fini della presente decisione, il termine «organizzazioni della società civile» include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.

5.   Un'organizzazione è considerata situata nel territorio di uno Stato del CARIFORUM o dell'Unione europea se ha la sua sede legale, la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, di uno Stato del CARIFORUM o dell'Unione europea.

Articolo 2

1.   Il comitato è composto dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionate a norma dell'articolo 1, rispettivamente dall'Unione europea e dagli Stati del CARIFORUM.

2.   Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE può anche modificare l'elenco dei membri, ove necessario.

3.   Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.

4.   La maggioranza dei membri selezionati dall'Unione europea e la maggioranza dei membri selezionati dagli Stati del CARIFORUM costituiscono il quorum del comitato.

Articolo 3

I rappresentanti permanenti possono ricevere un'assistenza finanziaria per l'espletamento delle proprie mansioni in seno al comitato.

Articolo 4

Qualsiasi organizzazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 1, dell'accordo può presenziare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.

Articolo 5

Il Comitato economico e sociale europeo funge da segretariato del comitato per un periodo iniziale, che termina il 31 dicembre 2014. Successivamente, fungerà da segretariato del comitato un'organizzazione o un'entità selezionata dagli Stati del CARIFORUM, seguita da un'organizzazione o un'entità selezionata dall'Unione europea, alternativamente per periodi di 12 mesi.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2014.

Fatto a Georgetown, il 24 ottobre 2014

Per gli Stati del CARIFORUM

C. RODRIGUES-BIRKETT

Per la parte UE

K. DE GUCHT