ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
8 novembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1201/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adegua, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, dal 1o luglio 2012 e dal 1o luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1203/2014 della Commissione, del 5 novembre 2014, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1204/2014 della Commissione, del 5 novembre 2014, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone IV e VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2014 della Commissione, del 7 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2014 della Commissione, del 7 novembre 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/775/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga la decisione 2014/73/PESC relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)

17

 

*

Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

19

 

 

2014/777/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2014, relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania

24

 

 

2014/778/UE

 

*

Decisione di esecuzione della commissione, del 6 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2014) 8390]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ( GU L 306 del 23.11.2011 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1201/2014 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che adegua, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, dal 1o luglio 2012 e dal 1o luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è consentire alle istituzioni dell'Unione di adottare i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in modo da ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico.

(2)

Come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie e al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2013 nella causa C-63/12 (3), Commissione contro Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) n. 422/2014 (4) e (UE) n. 423/2014 (5), che adeguano le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea con effetto dal 1o luglio 2011 e dal 1o luglio 2012. Tali adeguamenti necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013.

(3)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. Tenendo conto di tale valutazione e in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato XII dello statuto, l'aliquota del contributo necessaria per mantenere un equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11 % dal 1o luglio 2011, al 10 % dal 1o luglio 2012 e al 10,9 % dal 1o luglio 2013.

(4)

Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, è pertanto opportuno portare con effetto retroattivo l'aliquota del contributo all'11 % dello stipendio base a partire dal 1o luglio 2011, al 10 % dello stipendio base a partire dal 1o luglio 2012 e al 10,9 % dello stipendio di base a partire dal 1o luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata:

all'11 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011;

al 10 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012;

al 10,9 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(3)  Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.

(4)  Regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 5).

(5)  Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 12).


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2014 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

Il Consiglio ritiene opportuno modificare i motivi relativi all'inserimento di un'entità nell'elenco che figura all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(5)

Le informazioni identificative relative a quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).


ALLEGATO

I.

La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

45.

Babak Zanjani

Data di nascita: 12 marzo 1971

Babak Zanjani ha sostenuto il finanziamento di transazioni in petrolio greggio iraniano condotte dal ministero del petrolio dell'Iran, designato dall'UE. Ha inoltre aiutato la Banca centrale dell'Iran e la National Iranian Oil Company (NIOC), anch'esse designate dall'UE, nell'elusione delle misure restrittive dell'UE.

È stato un facilitatore per le transazioni petrolifere iraniane e ha provveduto al trasferimento di fondi connessi con i prodotti petroliferi, segnatamente attraverso la Naftiran Intertrade Company (NICO) e l'Intertrade di Hong Kong, società controllate dal governo iraniano e anch'esse designate dall'UE.

Ha altresì fornito servizi essenziali al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) agevolando trasferimenti di fondi a favore della Khatam al-Anbiya, società posseduta dall'IRGC e soggetta a sanzioni dell'ONU e dell'UE.

8.11.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Roud 9, Teheran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Tehran)

Indirizzo alternativo per la succursale di Kish Island: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Indirizzi alternativi per la succursale di Dubai: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel.: 09347695504 (succursale di Kish Island)

09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai)

09347695504 (succursale di Teheran)

E-mail: INFO@SCTBankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. è controllata da Babak Zanjani, designato perché offre sostegno finanziario al governo iraniano facilitando i pagamenti relativi a prodotti petroliferi per conto di quest'ultimo.

8.11.2014

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161

E-mail: info@sharif.ir

La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di cooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall'ONU e/o dall'UE le quali operano in campo militare, o ad esso correlato, specie nel settore della produzione e dell'approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l'Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall'UE, per la produzione, tra l'altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell'IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell'università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica.

La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa; la SUT impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati (UAV) che sono stati ideati, tra gli altri, dal ministero della scienza. Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato, che costituisce un sostengo al governo dell'Iran.

8.11.2014

II.

Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

8.

Sina Bank

No. 187, Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran

Tel.: +9821 88532434 -7, +9821 88532434 -6

E-mail: infor@sinabank.ir

Sito web: http://www.sinabank.ir/

La Sina Bank è controllata dalla Mostazafan Foundation, importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida suprema, che possiede l'84 % di azioni della Sina Bank. Offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, la Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran attraverso la Mostazafan Foundation.

26.7.2010

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, dopo Hemmat Bridge, Abbaspour St. (in precedenza Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (designate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

26.7.2010

132.

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

a)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481

E-mail: info@naftiran.com

b)

Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK

Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera

Tel.: +41 213106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

E-mail: nico.finance@naftiran.ch

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1203/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2014

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

66/TQ43

Stato membro

Svezia

Stock

COD/2A3AX4

Specie

Merluzzo bianco (Gadus Morhua)

Zona

Zona IV, acque dell'Unione della zona IIa e parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

Data di chiusura

20.10.2014


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2014

recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone IV e VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

69/TQ43

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

HER/2A47DX

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

Data di chiusura

16.10.2014


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1205/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

66,6

MA

83,4

MK

65,0

ZZ

71,7

0707 00 05

AL

79,4

JO

194,1

MK

74,3

TR

126,7

ZZ

118,6

0709 93 10

MA

61,1

TR

136,9

ZZ

99,0

0805 20 10

MA

125,8

TR

61,9

ZZ

93,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

MK

74,3

TR

65,8

ZZ

70,1

0805 50 10

AR

78,7

MA

52,7

TR

91,2

ZZ

74,2

0806 10 10

BR

277,0

LB

284,9

PE

229,1

TR

146,8

US

303,6

ZA

133,6

ZZ

229,2

0808 10 80

AR

153,3

BA

46,1

BR

53,5

CA

136,0

CL

92,0

CN

68,5

NZ

141,9

US

193,3

ZA

164,7

ZZ

116,6

0808 30 90

CN

85,5

ZA

57,4

ZZ

71,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1206/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione (2) il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dall'8 novembre 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 novembre 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro da seme

0,00

1001 19 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

di qualità media, diverso da quello da seme

0,00

di qualità bassa, diverso da quello da seme

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

SEGALA da seme

0,00

1002 90 00

SEGALA non destinata alla semina

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina

0,00

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

180,57

115,23

Premio sul Golfo

28,18

Premio sui Grandi Laghi

71,30

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam

14,53 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam

47,16 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/17


DECISIONE 2014/775/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che proroga la decisione 2014/73/PESC relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014) che autorizza l'Unione europea a schierare una forza nella Repubblica centrafricana.

(2)

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC (1) secondo cui un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) dovrebbe cessare di produrre effetti al più tardi sei mesi dopo aver raggiunto la piena capacità operativa.

(3)

Il 10 settembre 2014 il presidente ad interim della Repubblica centrafricana ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) con la quale chiedeva la proroga di EUFOR RCA.

(4)

Occorre garantire una transizione fluida dall'EUFOR RCA alla Missione di stabilizzazione multidimensionale integrata nella Repubblica centrafricana delle Nazioni Unite (MINUSCA), come stabilito dalla risoluzione 2149 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, finché quest'ultima non sia in grado assumere la piena responsabilità per la sicurezza nella zona di Bangui.

(5)

Il 21 ottobre 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2181 (2014), che autorizza la proroga di EUFOR RCA sino al 15 marzo 2015.

(6)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/73/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/73/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, le parole «entro un temine da quattro a sei mesi» sono sostituite da «entro un termine di nove mesi»;

2)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari a 25,9 milioni di EUR. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari a 5,7 milioni di EUR.

La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari al 50 %. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari al 0 %.»

;

3)

all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   EUFOR RCA cessa di produrre effetti il 15 marzo 2015.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 59).


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/19


DECISIONE 2014/776/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(3)

È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (3), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(5)

È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(6)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(7)

Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(8)

Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Causa T-67/12 Sina Bank c. Consiglio, sentenza del 4 giugno 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).

(3)  Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).

(4)  Causa C-280/12 P Consiglio c. Fulmen e Fereydoun Mahmoudian, sentenza del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella raccolta).


ALLEGATO

I.

La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

45.

Babak Zanjani

Data di nascita: 12 marzo 1971

Babak Zanjani ha sostenuto il finanziamento di transazioni in petrolio greggio iraniano condotte dal ministero del petrolio dell'Iran, designato dall'UE. Ha inoltre aiutato la Banca centrale dell'Iran e la National Iranian Oil Company (NIOC), anch'esse designate dall'UE, nell'elusione delle misure restrittive dell'UE.

È stato un facilitatore per le transazioni petrolifere iraniane e ha provveduto al trasferimento di fondi connessi con i prodotti petroliferi, segnatamente attraverso la Naftiran Intertrade Company (NICO) e l'Intertrade di Hong Kong, società controllate dal governo iraniano e anch'esse designate dall'UE.

Ha altresì fornito servizi essenziali al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) agevolando trasferimenti di fondi a favore della Khatam al-Anbiya, società posseduta dall'IRGC e soggetta a sanzioni dell'ONU e dell'UE.

8.11.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

8.

Sina Bank

No. 187, Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran

Tel.: +9821 88532434 -7, +9821 88532434 -6

E-mail: infor@sinabank.ir

Sito web: http://www.sinabank.ir/

La Sina Bank è controllata dalla Mostazafan Foundation, importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida suprema, che possiede l'84 % di azioni della Sina Bank. Offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, la Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran attraverso la Mostazafan Foundation.

8.11.2014

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Roud 9, Teheran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Tehran)

Indirizzo alternativo per la succursale di Kish Island: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Indirizzi alternativi per la succursale di Dubai: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel.:

09347695504 (succursale di Kish Island)

09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai)

09347695504 (succursale di Teheran)

E-mail: INFO@SCTBankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. è controllata da Babak Zanjani, designato perché offre sostegno finanziario al governo iraniano facilitando i pagamenti relativi a prodotti petroliferi per conto di quest'ultimo.

8.11.2014

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161

E-mail: info@sharif.ir

La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di coooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall'ONU e/o dall'UE le quali operano in campo militare, o ad esso correlato, specie nel settore della produzione e dell'approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l'Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall'UE, per la produzione, tra l'altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell'IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell'università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica.

La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa; la SUT impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati (UAV) che sono stati ideati, tra gli altri, dal ministero della scienza. Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato, che costituisce un sostengo al governo dell'Iran.

8.11.2014

II.

Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, dopo Hemmat Bridge, Abbaspour St. (in precedenza Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (designate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

26.7.2010

132.

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

a)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481

E-mail: info@naftiran.com

b)

Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK

Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera

Tel.: +41 213106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

E-mail: nico.finance@naftiran.ch

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

III.

L'entità indicata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

13.

a) Arya Niroo Nik


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2014

relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania

(2014/777/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio (2) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) stabilisce che, in caso di mancata utilizzazione, le possibilità di pesca per la categoria 8 «Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca» possono essere trasferite alla categoria 7 «Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica» secondo il criterio di ripartizione della medesima categoria.

(3)

Il 28 agosto 2014 l'Irlanda ha confermato alla Commissione che non intende fare pieno uso delle possibilità di pesca ad essa assegnate nella categoria 8.

(4)

Sono soddisfatte tutte le condizioni per la riassegnazione delle possibilità di pesca inutilizzate di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1259/2012,

DECIDE:

Articolo unico

Le possibilità di pesca della categoria 8 e, in particolare, il limite di cattura di 15 000 tonnellate, sono trasferiti e riassegnati ai seguenti Stati membri in base al criterio di ripartizione definito per la categoria 7 all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1259/2012 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 15 dicembre 2014, data di scadenza del protocollo vigente.

Germania

810 tonnellate

Francia

169 tonnellate

Lettonia

3 478 tonnellate

Lituania

3 719 tonnellate

Paesi Bassi

4 038 tonnellate

Polonia

1 685 tonnellate

Regno Unito

550 tonnellate

Irlanda

551 tonnellate

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(2)  Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006 (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 87).


8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2014

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2014) 8390]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/778/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

(8)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 22 dicembre 2014.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

Parte A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

 

 

17379

Heinrichswalde, Heinrichswalde

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mühlenhof

Parte B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

 

 

17098

Friedland

 

 

17099

Galenbeck, Friedrichshof

 

 

17099

Galenbeck, Galenbeck

 

 

17099

Galenbeck, Klockow

 

 

17099

Galenbeck, Kotelow

 

 

17099

Galenbeck, Rohrkrug

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Wittenborn

 

 

17309

Jatznick, Klein Luckow

 

 

17309

Jatznick, Waldeshöhe

 

 

17337

Groß Luckow, Groß Luckow

 

 

17337

Groß Spiegelberg, Groß Spiegelberg

 

 

17337

Schönhausen, Schönhausen

 

 

17337

Schönhausen

 

 

17349

Schönbeck, Schönbeck

 

 

17349

Voigtsdorf, Voigtsdorf

 

 

17379

Altwigshagen, Altwigshagen

 

 

17379

Altwigshagen, Demnitz

 

 

17379

Ferdinandshof, Ferdinandshof

 

 

17379

Heinrichsruh, Heinrichsruh

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Eichhof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Fleethof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Friedrichshagen

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mariawerth

 

 

Brandenburg

 

 

 

17337

Comune di Uckerland comprese le località Hansfelde e Wismar. L'area è delimitata a est, nord e ovest dal confine tra il Land Brandeburgo e il Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale e a sud dall'autostrada A 20.


Rettifiche

8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/30


Rettifica del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306 del 23 novembre 2011 )

Pagina 5, articolo 8, paragrafo 4, lettera c):

anziché:

«c)

alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende.»

leggi:

«c)

alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza e alle disposizioni relative ai termini e alla riscossione delle ammende di cui al paragrafo 1.»