ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1170/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2014
recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,
vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica le direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella versione linguistica slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (4) la frase «tutte le forme, compresa la VEE» è errata, ragion per cui si rende necessaria la rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 504/2008. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del Comitato permanente della zootecnia, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È interessata unicamente la versione in lingua slovena.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.
(3) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.
(4) Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per i veicoli nuovi. La direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli fabbricati in più fasi, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima. |
(2) |
È necessario integrare i requisiti dell'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE relativi alla procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi al fine di rendere tale procedura pienamente operativa. Anche gli allegati I, III e IX della direttiva 2007/46/CE devono essere modificati per consentire di collegare tra loro le diverse fasi di fabbricazione di un veicolo fabbricato in più fasi. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha disposto l'abrogazione di una serie di direttive e la loro sostituzione con i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Poiché la maggior parte di tali direttive è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 è opportuno aggiornare, a decorrere dal 1o novembre 2014, le voci pertinenti dell'allegato VI della direttiva 2007/46/CE. |
(4) |
È opportuno rettificare l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, al fine di dare coerenza alla numerazione usata nei vari modelli di certificato di conformità per le voci relative alla massa in ordine di marcia e alla massa effettiva. È inoltre necessario chiarire nell'allegato XI che i poggiatesta sono obbligatori solo sui veicoli appartenenti alla categoria M1. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE. |
(6) |
Occorre dare ai fabbricanti tempo sufficiente per adattare i veicoli ai nuovi requisiti della procedura di omologazione in più fasi e per modificare il certificato di conformità, come richiesto dal presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli allegati I, III, VI, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
L'omologazione dei nuovi tipi di veicoli è rilasciata ai sensi della direttiva 2007/46/CE quale modificata dal presente regolamento.
I fabbricanti rilasciano i certificati di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, quale modificata dal presente regolamento, per tutti i veicoli nuovi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Può essere applicato prima di tale data su richiesta dei fabbricanti all'autorità di omologazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1) |
L'allegato I è così modificato:
|
2) |
L'allegato III è così modificato:
|
3) |
L'allegato VI è così modificato:
|
4) |
L'allegato IX è così modificato:
|
5) |
L'allegato XI è modificato come segue:
|
(1) In conformità all'allegato IV della presente direttiva»
ALLEGATO II
ALLEGATO XVII
PROCEDURE CUI ATTENERSI NEL CORSO DELL'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI
1. OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
1.1. |
Perché la procedura di omologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l'omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di omologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un sistema o sull'omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto. |
1.2. |
Nel corso di una procedura di omologazione CE in più fasi, ogni fabbricante è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Il fabbricante della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione. |
1.3. |
Alla procedura in più fasi può ricorrere anche un fabbricante unico. Non è tuttavia consentito utilizzare la procedura in più fasi per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. In particolare, i veicoli in tal modo omologati non si considerano fabbricati in più fasi ai sensi del paragrafo 3.4. del presente allegato e degli articoli 22, 23 e 27 della presente direttiva (piccole serie e limiti di fine serie). |
2. OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
2.1. |
L'autorità di omologazione deve:
|
2.2. |
Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 2.1., lettera d), deve permettere l'opportuno controllo delle varie combinazioni da omologare in relazione allo stato di completamento del veicolo e ai seguenti criteri:
|
3. REQUISITI APPLICABILI
3.1. |
Le omologazioni CE di cui al presente allegato sono rilasciate in funzione della fase di fabbricazione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate a fasi precedenti. |
3.2. |
Per l'omologazione globale di un veicolo, la normativa (in particolare, i requisiti di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui agli allegati IV e XI della presente direttiva) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al fabbricante del veicolo di base. |
3.2.1. |
Se il tipo di sistema/componente di un veicolo non è stato modificato, resta valida la precedente omologazione del sistema/componente fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo. |
3.2.2. |
Se, nella fase successiva, il tipo di sistema di un veicolo è stato modificato in misura tale da dover essere di nuovo provato ai fini dell'omologazione, la prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche. |
3.2.3. |
Se, nella fase successiva, il fabbricante ha modificato un tipo di sistema di un veicolo o l'omologazione globale di un tipo di veicolo ma, a parte il nome del costruttore, tale tipo può considerarsi invariato, si può continuare ad applicare il requisito applicabile ai tipi esistenti fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo. |
3.2.4. |
Se viene cambiata la categoria di appartenenza di un veicolo, occorre che siano soddisfatti i pertinenti requisiti della nuova categoria. Si possono accettare i certificati di omologazione della precedente categoria se i requisiti soddisfatti dal veicolo sono analoghi o più rigorosi rispetto a quelli della nuova categoria. |
3.3. |
Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un veicolo rilasciata al fabbricante della fase successiva se l'estensione rilasciata alla fase precedente del veicolo lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 0.2.2. del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata alla/e fase/i precedente/i del veicolo. |
3.4. |
Se un altro fabbricante modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
|
4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
4.1. |
Il numero di identificazione del veicolo di base (Vehicle Identification Number — VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (1) si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di-omologazione per garantirne la tracciabilità. |
4.2. |
Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo. Essa indicherà, in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate:
Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve soddisfare i requisiti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 19/2011. |
Appendice
MODELLO DELLA TARGHETTA AGGIUNTIVA DEL FABBRICANTE
L'esempio che segue è dato unicamente a titolo informativo.
NOME DEL FABBRICANTE (fase 3) e2*2007/46*2609 Fase 3 WD9VD58D98D234560 1 500 kg 2 500 kg 1 – 700 kg 2 – 810 kg |
(1) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1172/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
62,5 |
MA |
74,2 |
|
MK |
57,9 |
|
ZZ |
64,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
74,3 |
MK |
80,7 |
|
TR |
126,5 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
64,8 |
TR |
135,9 |
|
ZZ |
100,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,8 |
TR |
89,7 |
|
UY |
29,5 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
292,6 |
MD |
36,9 |
|
PE |
376,1 |
|
TR |
147,9 |
|
US |
400,6 |
|
ZZ |
250,8 |
|
0808 10 80 |
BR |
53,2 |
CA |
88,6 |
|
CL |
87,4 |
|
NZ |
145,6 |
|
US |
207,7 |
|
ZA |
169,6 |
|
ZZ |
125,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
68,8 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
84,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2014
che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 7517]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/768/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione (2) stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») per la raffinazione del petrolio e del gas. Le conclusioni sulle BAT 57 e 58, stabilite da tale decisione, consentono agli Stati membri di utilizzare una tecnica di gestione integrata per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO2) provenienti da determinate unità tecniche. |
(2) |
Le raffinerie di petrolio e di gas rappresentano una fonte significativa di emissioni di inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa e ossidi di azoto. L'uso di una tecnica di gestione integrata delle emissioni da parte delle raffinerie costituirebbe il principale fattore che determina le prestazioni ambientali di tali raffinerie. |
(3) |
È necessario stabilire requisiti specifici in materia di comunicazione delle informazioni per consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione delle BAT 57 e 58 e più in particolare per verificare che la tecnica di gestione integrata delle emissioni sia concepita, attuata e gestita in modo da conformarsi ai principi del risultato ambientale equivalente, come indicato nelle relative conclusioni sulle BAT. |
(4) |
Il tipo di informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri in relazione all'attuazione di tecniche di gestione integrata delle emissioni di cui alle BAT 57 e 58 dovrebbe essere definito e dovrebbe comprendere la descrizione delle principali caratteristiche di progettazione delle tecniche attuate, i relativi valori limite fissati per le emissioni, nonché il relativo sistema di controllo e i suoi risultati. |
(5) |
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili in formato elettronico. Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi dovrebbero utilizzare il formato elettronico per la comunicazione elaborato a tale scopo dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Relazioni presentate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di esecuzione 2014/738/UE.
Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione in conformità all'allegato e si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 2019. Tali informazioni sono messe a disposizione per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell'aria di ossidi di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2).
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 utilizzando il formato elettronico di comunicazione, previsto a tal fine.
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(2) Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per la raffinazione del petrolio e del gas (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38).
ALLEGATO
Tipo di informazioni sulle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate alle raffinerie di petrolio e gas che devono essere messe a disposizione della Commissione
1. Informazioni generali
1.1. |
Identificativo unico dell'installazione: identificativo unico dell'installazione ai fini della direttiva 2010/75/UE. |
1.2. |
Nome dell'installazione. |
1.3. |
Nome del gestore. |
1.4. |
Indirizzo dell'installazione: via, città, codice postale e Stato. |
2. Informazioni relative al campo di applicazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni e ai valori limite applicabili alle emissioni
2.1. |
Elenco e descrizione delle unità di processo e di combustione interessate dalle tecniche di gestione integrata delle emissioni di NOx e SO2, in particolare:
|
2.2. |
Valori limite applicabili delle emissioni di NOx e SO2 nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni, in particolare:
|
3. Informazioni sul sistema di monitoraggio
3.1. |
Descrizione del sistema di monitoraggio usato per determinare le emissioni nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni. |
3.2. |
Dettagli sui parametri misurati e calcolati, il tipo (diretto e indiretto) e i metodi di misurazione utilizzati, i fattori di calcolo utilizzati (e la loro giustificazione) e la frequenza del monitoraggio. |
4. Informazioni sui risultati del monitoraggio
Panoramica dei risultati del monitoraggio al fine di dimostrare che i BAT-AEL applicabili stabiliti dalla BAT 57 e dalla BAT 58 sono stati rispettati e che le conseguenti emissioni sono pari o inferiori alle emissioni prodotte quando si applicano i BAT-AEL e i BAT-AEPL a livello di singola unità, compresi almeno i seguenti elementi:
a) |
la concentrazione media delle emissioni in tutte le unità interessate (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno); |
b) |
il totale delle emissioni mensili in tutte le unità interessate (tonnellate/mese); |
a) |
la concentrazione media delle emissioni per ciascuna unità interessata (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno); |
d) |
portata del gas di combustione per ciascuna unità interessata (Nm3/ora, tutte le medie mensili durante un anno). |
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2014
che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 7863]
(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/769/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare oppure modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità all'articolo 4 del regolamento. |
(2) |
Per gli anni civili 2012 e 2013 gli obiettivi per le emissioni specifiche non sono vincolanti, pertanto occorre che la Commissione stabilisca degli obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi indicativi serviranno da indicatori dell'impegno richiesto ai costruttori per conseguire l'obiettivo vincolante nel 2014, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per il 2012 e il 2013 conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 e tenere conto del 70 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati in tali anni. |
(3) |
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri. |
(4) |
Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione a più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base. In attesa di poter applicare, dal 1o gennaio 2014, la procedura di determinazione delle emissioni di CO2 per questa categoria di veicoli conformemente alle disposizioni dell'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), è opportuno che quest'ultima calcoli l'obiettivo per le emissioni specifiche per i costruttori del veicolo di base utilizzando la massa in ordine di marcia del veicolo completo come definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 510/2011 e che utilizzi le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, di tale regolamento. |
(5) |
Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Croazia) hanno trasmesso i dati del 2013 alla Commissione entro il 28 febbraio 2014, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti. |
(6) |
Va osservato che diversi Stati membri nel quadro dei loro attuali sistemi di monitoraggio non sono stati in grado di distinguere tra veicoli commerciali leggeri completi e completati. Di conseguenza occorre che i dati del 2013 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi siano considerati incompleti in relazione al monitoraggio dei veicoli oggetto di omologazione in più fasi. Al fine di affrontare tale questione, è opportuno adeguare i sistemi di monitoraggio a livello di Unione e di Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(7) |
Il 21 maggio 2014 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori sui veicoli commerciali leggeri e ha notificato a 58 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2013 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 25 costruttori hanno notificato errori. |
(8) |
Nel caso dei 33 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche. |
(9) |
La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi. |
(10) |
Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati.- Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati. |
(11) |
Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche sottratti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche. |
(12) |
Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2013 conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.
I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:
(1) |
Alke srl
|
(2) |
Audi AG
|
(3) |
Automobiles Citroen
|
(4) |
Automobiles Peugeot
|
(5) |
AVTOVAZ JSC Rappresentato nell'Unione da:
|
(6) |
Bayerische Motoren Werke AG
|
(7) |
BMW M GmbH
|
(8) |
Chrysler Group LLC Rappresentato nell'Unione da:
|
(9) |
Automobile Dacia S.A.
|
(10) |
Daimler AG
|
(11) |
Dongfeng Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
(12) |
DR Motor Company SpA
|
(13) |
Fiat Group Automobiles SpA
|
(14) |
Ford Motor Company of Australia Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(15) |
Ford Motor Company
|
(16) |
Ford Werke GmbH
|
(17) |
Fuji Heavy Industries Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(18) |
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
(19) |
GM Korea Company
|
(20) |
GAC Gonow Auto Co., Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(21) |
Great Wall Motor Company Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(22) |
Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(23) |
Honda of the UK Manufacturing Ltd
|
(24) |
Hyundai Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
(25) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentato nell'Unione da:
|
(26) |
Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
|
(27) |
Hyundai Motor India Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(28) |
Isuzu Motors Limited Rappresentato nell'Unione da:
|
(29) |
IVECO SpA
|
(30) |
Jaguar Land Rover Limited
|
(31) |
KIA Motors Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
(32) |
KIA Motors Slovakia S.r.o.
|
(33) |
LADA Automobile GmbH
|
(34) |
LADA France S.A.S.
|
(35) |
Magyar Suzuki Corporation Ltd
|
(36) |
Mahindra & Mahindra Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(37) |
Maruti Suzuki India Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
(38) |
Mazda Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
(39) |
Mia Electric S.A.S.
|
(40) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC Rappresentato nell'Unione da:
|
(41) |
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
|
(42) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentato nell'Unione da:
|
(43) |
Nissan International SA Rappresentato nell'Unione da:
|
(44) |
Adam Opel AG
|
(45) |
Piaggio & C SpA
|
(46) |
Dr.Ing h.c.F.Porsche AG
|
(47) |
Quattro GmbH
|
(48) |
Renault S.A.S.
|
(49) |
Renault Trucks
|
(50) |
Seat SA
|
(51) |
Skoda Auto AS
|
(52) |
Ssangyong Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
(53) |
Suzuki Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
(54) |
Tata Motors Limited Rappresentato nell'Unione da:
|
(55) |
Toyota Motor Europe NV/SA
|
(56) |
Toyota Caetano Portugal SA
|
(57) |
Volkswagen AG
|
(58) |
Volvo Car Corporation
|
(59) |
Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH
|
(60) |
Raggruppamento per: Mitsubishi Motors
|
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Tabella 1
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di cui all'articolo 1
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Media di CO2 (70 %) corretta |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Media di CO2 (100 %) |
ALKE SRL |
|
3 |
0,000 |
176,767 |
– 176,767 |
– 176,767 |
1 725,00 |
0,000 |
AUDI AG |
|
956 |
126,447 |
167,776 |
– 41,329 |
– 41,329 |
1 628,32 |
139,872 |
AUTOMOBILES CITROEN |
|
130 216 |
132,088 |
165,747 |
– 33,659 |
– 33,659 |
1 606,51 |
153,024 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
129 301 |
131,800 |
166,577 |
– 34,777 |
– 34,777 |
1 615,43 |
153,742 |
AVTOVAZ JSC |
|
188 |
213,061 |
137,118 |
75,943 |
75,943 |
1 298,67 |
216,681 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
|
1 400 |
107,298 |
142,422 |
– 35,124 |
– 35,124 |
1 355,70 |
118,907 |
BMW M GmbH |
|
250 |
133,771 |
179,006 |
– 45,235 |
– 45,235 |
1 749,08 |
147,264 |
CHRYSLER GROUP LLC |
|
975 |
203,633 |
210,290 |
– 6,657 |
– 6,657 |
2 085,46 |
214,657 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
|
17 056 |
118,698 |
134,724 |
– 16,026 |
– 16,026 |
1 272,93 |
132,385 |
DAIMLER AG |
|
113 930 |
190,454 |
209,487 |
– 19,033 |
– 19,819 |
2 076,83 |
204,616 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION |
|
660 |
157,693 |
123,311 |
34,382 |
34,382 |
1 150,20 |
165,639 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
DMD |
2 |
163,000 |
|
|
|
1 395,00 |
169,000 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA |
|
113 326 |
141,438 |
170,671 |
– 29,233 |
– 29,233 |
1 659,45 |
157,488 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P1 |
8 306 |
213,047 |
218,129 |
– 5,082 |
– 5,788 |
2 169,75 |
227,220 |
FORD MOTOR COMPANY |
P1 |
231 |
209,820 |
216,776 |
– 6,956 |
– 6,956 |
2 155,20 |
223,377 |
FORD-WERKE GmbH |
P1 |
139 486 |
174,866 |
189,160 |
– 14,294 |
– 14,718 |
1 858,26 |
188,594 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD |
DMD |
12 |
151,250 |
|
|
|
1 617,50 |
158,083 |
MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION |
|
509 |
243,728 |
218,545 |
25,183 |
25,183 |
2 174,23 |
252,462 |
GM KOREA COMPANY |
|
190 |
132,797 |
167,210 |
– 34,413 |
– 34,413 |
1 622,24 |
146,321 |
GONOW AUTO CO LTD |
D |
81 |
201,536 |
156,933 |
44,603 |
44,603 |
1 511,73 |
217,111 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
D |
377 |
253,163 |
190,421 |
62,742 |
62,742 |
1 871,82 |
261,883 |
HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd |
DMD |
37 |
228,880 |
|
|
|
1 927,24 |
230,541 |
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD |
|
148 |
150,981 |
173,488 |
– 22,507 |
– 22,507 |
1 689,74 |
159,568 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
|
1 116 |
194,493 |
209,191 |
– 14,698 |
– 14,721 |
2 073,65 |
199,435 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
|
56 |
99,000 |
126,944 |
– 27,944 |
– 27,944 |
1 189,27 |
101,696 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
|
438 |
119,085 |
144,904 |
– 25,819 |
– 25,819 |
1 382,39 |
128,993 |
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
|
13 |
106,222 |
120,695 |
– 14,473 |
– 14,473 |
1 122,08 |
108,538 |
ISUZU MOTORS LIMITED |
|
9 591 |
194,209 |
208,343 |
– 14,134 |
– 14,211 |
2 064,53 |
203,406 |
IVECO SpA |
|
22 853 |
215,230 |
235,846 |
– 20,616 |
– 20,616 |
2 360,26 |
223,520 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
D |
11 351 |
268,105 |
204,771 |
63,334 |
63,304 |
2 026,12 |
276,175 |
KIA MOTORS CORPORATION |
|
618 |
105,928 |
133,172 |
– 27,244 |
– 27,244 |
1 256,24 |
117,519 |
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
|
195 |
120,110 |
149,191 |
– 29,081 |
– 29,081 |
1 428,48 |
131,487 |
LADA AUTOMOBILE GmbH |
|
24 |
225,000 |
134,817 |
90,183 |
90,183 |
1 273,92 |
225,000 |
LADA FRANCE SAS |
|
17 |
179,000 |
140,634 |
38,366 |
38,366 |
1 336,47 |
181,706 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
DMD |
48 |
117,485 |
|
|
|
1 293,85 |
124,208 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
137 |
214,484 |
|
|
|
2 110,26 |
222,307 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
DMD |
4 |
99,000 |
|
|
|
930,00 |
99,000 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
DMD |
393 |
156,295 |
|
|
|
1 857,95 |
179,527 |
MIA ELECTRIC SAS |
|
67 |
0,000 |
99,972 |
– 99,972 |
– 99,972 |
899,25 |
0,000 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P2/D |
7 682 |
201,514 |
192,934 |
8,580 |
8,580 |
1 898,84 |
207,294 |
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P2/D |
329 |
228,039 |
208,761 |
19,278 |
19,278 |
2 069,02 |
229,532 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P2/D |
3 332 |
202,931 |
201,498 |
1,433 |
1,433 |
1 990,92 |
206,960 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
37 487 |
170,623 |
190,191 |
– 19,568 |
– 19,568 |
1 869,34 |
191,780 |
ADAM OPEL AG |
|
67 369 |
164,033 |
176,676 |
– 12,643 |
– 12,655 |
1 724,02 |
177,764 |
PIAGGIO & C SpA |
D |
2 304 |
110,431 |
116,932 |
– 6,501 |
– 6,501 |
1 081,61 |
142,355 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
|
69 |
202,625 |
220,133 |
– 17,508 |
– 17,508 |
2 191,30 |
219,551 |
QUATTRO GmbH |
|
5 |
236,667 |
186,160 |
50,507 |
50,507 |
1 826,00 |
241,600 |
RENAULT SAS |
|
184 708 |
114,165 |
165,846 |
– 51,681 |
– 51,705 |
1 607,57 |
151,657 |
RENAULT TRUCKS |
|
3 845 |
211,847 |
220,438 |
– 8,591 |
– 8,591 |
2 194,58 |
221,365 |
SEAT SA |
|
1 132 |
99,999 |
128,148 |
– 28,149 |
– 28,201 |
1 202,21 |
105,428 |
SKODA AUTO AS |
|
4 591 |
122,491 |
133,043 |
– 10,552 |
– 18,894 |
1 254,85 |
130,964 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
753 |
199,178 |
209,424 |
– 10,246 |
– 10,246 |
2 076,15 |
205,681 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
DMD |
250 |
161,137 |
|
|
|
1 253,50 |
164,052 |
TATA MOTORS LIMITED |
|
260 |
192,176 |
202,295 |
– 10,119 |
– 10,119 |
1 999,49 |
193,438 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
24 281 |
179,208 |
194,259 |
– 15,051 |
– 17,217 |
1 913,09 |
191,346 |
TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA |
DMD |
455 |
256,849 |
|
|
|
1 902,27 |
258,701 |
VOLKSWAGEN AG |
|
163 306 |
164,829 |
186,358 |
– 21,529 |
– 21,810 |
1 828,13 |
180,171 |
VOLVO CAR CORPORATION |
|
848 |
161,089 |
204,010 |
– 42,921 |
– 42,921 |
2 017,94 |
177,013 |
Tabella 2
Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti di cui all'articolo 1
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Media di CO2 (70 %) corretta |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Media di CO2 (100 %) |
FORD-WERKE GmbH |
P1 |
148 023 |
176,693 |
190,829 |
– 14,136 |
– 14,900 |
1 876,2 |
190,816 |
MITSUBISHI MOTORS |
P2 |
11 343 |
201,872 |
195,908 |
5,964 |
5,964 |
1 930,82 |
207,841 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto a decorrere dall'anno di monitoraggio 2014, vale a dire che non è utilizzato per il calcolo della prestazione nel 2013.
«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2013 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2013.
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi a massa o a CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.
Colonna D:
«Media di CO2 (70 %) corretta» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che presentano le emissioni più basse Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.
Colonna E:
«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.
Colonna F:
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie di CO2 sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G:
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1 |
= |
le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D); |
TG1 |
= |
l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E); |
AC2 |
= |
le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili; |
TG2 |
= |
l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili. |
Colonna I:
«Media di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2014
che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 7877]
(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/770/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell'articolo 4 del suddetto regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2013 sono calcolate conformemente al secondo comma del suddetto articolo e prendono in considerazione il 75 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato. |
(3) |
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l'anno civile precedente. |
(4) |
Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Croazia) hanno trasmesso i dati del 2013 alla Commissione entro il 28 febbraio 2014, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti. |
(5) |
Il 30 aprile 2014 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 84 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2013 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Cinque costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 42 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito. |
(6) |
Nel caso dei restanti 37 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche. |
(7) |
La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi. |
(8) |
Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati. |
(9) |
Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni medie sottratto dalle emissioni medie specifiche) calcolati includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche. |
(10) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore sarà imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre considerare che due costruttori superano i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2013. |
(11) |
Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2013, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione.
I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 443/2009, relativi a ciascun costruttore di autovetture e a ciascun raggruppamento di costruttori in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009.
1) |
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG
|
2) |
Aston Martin Lagonda Ltd
|
3) |
Audi AG
|
4) |
Audi Hungaria Motor Kft.
|
5) |
Automobiles Citroën
|
6) |
Automobiles Peugeot
|
7) |
AVTOVAZ JSC Rappresentata nell'UE da:
|
8) |
Bentley Motors Ltd.
|
9) |
Bayerische Motoren Werke AG
|
10) |
BMW M GmbH
|
11) |
Bugatti Automobiles S.A.S.
|
12) |
Caterham Cars Ltd.
|
13) |
CECOMP S.p.A.
|
14) |
Chevrolet Italia S.p.A.
|
15) |
Chrysler Group LLC Rappresentata nell'UE da:
|
16) |
CNG-Technic GmbH
|
17) |
Automobile Dacia SA
|
18) |
Daihatsu Motor Co Ltd.
|
19) |
Daimler AG
|
20) |
Donkervoort Automobielen BV
|
21) |
DR Motor Company S.p.A.
|
22) |
Ferrari S.p.A.
|
23) |
Fiat Group Automobiles S.p.A.
|
24) |
Fisker Automotive and Technology Group LLC
|
25) |
Ford Motor Company
|
26) |
Ford Werke GmbH
|
27) |
Fuji Heavy Industries Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
28) |
General Motors Company
|
29) |
GM Korea Company
|
30) |
Great Wall Motor Company Ltd Rappresentata nell'UE da:
|
31) |
Honda Automobile (China) Co., Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
32) |
Honda Motor Co., Ltd.
|
33) |
Honda Turkiye A.S. Rappresentata nell'UE da:
|
34) |
Honda of the UK Manufacturing Ltd.
|
35) |
Hyundai Motor Company Rappresentata nell'UE da:
|
36) |
Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
|
37) |
Hyundai Motor India Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
38) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentata nell'UE da:
|
39) |
Jaguar Land Rover Ltd.
|
40) |
Jiangling Motor Holding Co Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
41) |
KIA Motors Corporation
|
42) |
KIA Motors Slovakia S.r.o.
|
43) |
KTM-Sportmotorcycle AG
|
44) |
LADA Automobile GmbH
|
45) |
LADA France S.A.S.
|
46) |
Automobili Lamborghini S.p.A.
|
47) |
Lotus Cars Ltd.
|
48) |
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
|
49) |
Mahindra & Mahindra Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
50) |
Maruti Suzuki India Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
51) |
Maserati S.p.A.
|
52) |
Mazda Motor Corporation
|
53) |
McLaren Automotive Ltd.
|
54) |
Mercedes-AMG GmbH
|
55) |
MG Motor UK Ltd.
|
56) |
Mia Electric S.A.S.
|
57) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC
|
58) |
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
|
59) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentata nell'UE da:
|
60) |
Morgan Motor Co.,Ltd.
|
61) |
Nissan International SA
|
62) |
Adam Opel AG
|
63) |
PERODUA Manufacturing Rappresentata nell'UE da:
|
64) |
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG
|
65) |
Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd. Rappresentata nell'UE da:
|
66) |
Qoros Automotive Co., Ltd.
|
67) |
Quattro GmbH
|
68) |
Radical Motorsport Ltd.
|
69) |
Renault S.A.S.
|
70) |
Renault Trucks
|
71) |
Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
|
72) |
Seat S.A.
|
73) |
Secma S.A.S.
|
74) |
Skoda Auto A.S.
|
75) |
Ssangyong Motor Company Rappresentata nell'UE da:
|
76) |
Suzuki Motor Corporation Rappresentata nell'UE da:
|
77) |
Tata Motors Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
78) |
Tazzari GL S.p.A.
|
79) |
Tesla Motors Ltd. Rappresentata nell'UE da:
|
80) |
Toyota Motor Europe NV/SA
|
81) |
Vehicules Electriques Pininfarina Bollore S.A.S.
|
82) |
Volkswagen AG
|
83) |
Volvo Car Corporation
|
84) |
Wiesmann GmbH
|
85) |
Raggruppamento per: BMW Group BMW
|
86) |
Raggruppamento per: Daimler AG
|
87) |
Raggruppamento per: Fiat Group Automobiles S.p.A.
|
88) |
Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH
|
89) |
Raggruppamento per: General Motors
|
90) |
Raggruppamento per: Honda Motor Europe Ltd.
|
91) |
Raggruppamento per: Mitsubishi Motors
|
92) |
Raggruppamento Renault
|
93) |
Suzuki Pool
|
94) |
Raggruppamento per: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover
|
95) |
Raggruppamento per: Toyota -Daihatsu Group
|
96) |
Raggruppamento per: VW Group PC
|
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).
ALLEGATO
Tabella 1
Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Denominazione costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
MEDIA di CO2 (75 %) corretta |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo modificato |
Massa media |
Media di CO2 (100 %) |
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG |
DMD |
444 |
169,820 |
|
|
|
1 876,43 |
183,032 |
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
D |
1 579 |
313,688 |
318,000 |
– 4,312 |
– 4,312 |
1 813,29 |
326,017 |
AUDI AG |
P12 |
650 919 |
121,881 |
138,319 |
– 16,438 |
– 16,438 |
1 554,03 |
133,277 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P12 |
7 132 |
141,911 |
133,391 |
8,520 |
8,520 |
1 446,20 |
150,909 |
AUTOMOBILES CITROEN |
|
587 504 |
106,856 |
129,275 |
– 22,419 |
– 22,419 |
1 356,14 |
116,461 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
723 633 |
105,652 |
128,934 |
– 23,282 |
– 23,282 |
1 348,68 |
115,040 |
AVTOVAZ JSC |
D |
1 295 |
215,429 |
201,000 |
14,429 |
14,429 |
1 277,78 |
217,830 |
BENTLEY MOTORS LTD |
P12 |
1 952 |
288,711 |
181,440 |
107,271 |
107,151 |
2497,60 |
308,795 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
758 080 |
123,541 |
138,592 |
– 15,051 |
– 15,179 |
1 560,00 |
133,866 |
BMW M GMBH |
P1 |
4 307 |
239,855 |
153,566 |
86,289 |
85,498 |
1 887,67 |
253,097 |
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P12 |
11 |
539,000 |
161,670 |
377,330 |
377,330 |
2 065,00 |
544,182 |
CATERHAM CARS LIMITED |
DMD |
85 |
162,714 |
|
|
|
662,06 |
171,776 |
CECOMP S.P.A. |
|
566 |
0,000 |
123,282 |
– 123,282 |
– 123,282 |
1 225,00 |
0,000 |
CHEVROLET ITALIA SPA |
P5 |
746 |
112,021 |
119,423 |
– 7,402 |
– 7,402 |
1 140,56 |
117,095 |
CHRYSLER GROUP LLC |
P3 |
46 131 |
183,732 |
161,282 |
22,450 |
22,398 |
2 056,51 |
194,511 |
CNG-TECHNIK GMBH |
P4 |
85 |
19,235 |
137,855 |
– 118,620 |
– 118,620 |
1 543,89 |
64,165 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P8 |
289 149 |
119,365 |
122,143 |
– 2,778 |
– 2,779 |
1 200,08 |
126,644 |
DAIHATSU MOTOR CO. LTD |
P11 |
487 |
148,923 |
124,189 |
24,734 |
24,734 |
1 244,85 |
156,561 |
DAIMLER AG |
P2 |
661 318 |
119,834 |
139,386 |
– 19,552 |
– 19,570 |
1 577,38 |
136,551 |
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
DMD |
8 |
178,000 |
|
|
|
865,00 |
178,000 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
DMD |
424 |
125,075 |
|
|
|
1 202,23 |
134,627 |
FERRARI SPA |
D |
2 049 |
304,561 |
303,000 |
1,561 |
1,561 |
1 722,29 |
323,199 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA |
P3 |
646 554 |
110,620 |
119,633 |
– 9,013 |
– 9,026 |
1 145,15 |
116,263 |
FISKER AUTOMOTIVE INC |
|
90 |
47,650 |
181,778 |
– 134,128 |
– 134,128 |
2 505,00 |
49,867 |
FORD MOTOR COMPANY |
P4 |
2 |
194,000 |
164,526 |
29,474 |
29,474 |
2 127,50 |
194,000 |
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
891 562 |
111,513 |
128,620 |
– 17,107 |
– 17,109 |
1 341,80 |
121,603 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD |
ND |
26 962 |
151,086 |
164,616 |
– 13,530 |
– 13,530 |
1 564,99 |
159,492 |
GENERAL MOTORS COMPANY |
P5 |
2 301 |
82,392 |
149,866 |
– 67,474 |
– 67,474 |
1 806,71 |
194,112 |
GM KOREA COMPANY |
P5 |
135 377 |
124,192 |
131,530 |
– 7,338 |
– 7,338 |
1 405,47 |
135,875 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
448 |
164,583 |
|
|
|
1 180,63 |
165,531 |
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD |
P6 |
14 183 |
124,104 |
119,617 |
4,487 |
4,487 |
1 144,79 |
125,345 |
HONDA MOTOR CO LTD |
P6 |
61 983 |
122,335 |
130,626 |
– 8,291 |
– 8,291 |
1 385,70 |
133,795 |
HONDA TURKIYE AS |
P6 |
1 743 |
154,271 |
126,797 |
27,474 |
27,474 |
1 301,92 |
155,089 |
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD |
P6 |
53 052 |
134,040 |
137,886 |
– 3,846 |
– 3,846 |
1 544,57 |
145,122 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
|
44 551 |
134,693 |
143,242 |
– 8,549 |
– 8,549 |
1 661,77 |
146,184 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
|
220 348 |
130,549 |
132,489 |
– 1,940 |
– 1,940 |
1 426,46 |
138,081 |
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
|
72 184 |
108,201 |
114,154 |
– 5,953 |
– 5,953 |
1 025,25 |
111,015 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
|
62 241 |
110,201 |
117,953 |
– 7,752 |
– 7,752 |
1 108,38 |
112,343 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
P10/ND |
131 530 |
164,623 |
178,025 |
– 13,402 |
– 13,402 |
2 049,30 |
181,647 |
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD |
DMD |
23 |
140,000 |
|
|
|
1 378,48 |
143,652 |
KIA MOTORS CORPORATION |
|
285 334 |
117,620 |
127,633 |
– 10,013 |
– 10,013 |
1 320,21 |
127,981 |
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
|
53 230 |
131,814 |
132,382 |
– 0,568 |
– 0,568 |
1 424,13 |
140,012 |
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG |
DMD |
31 |
187,652 |
|
|
|
896,77 |
189,290 |
LADA AUTOMOBILE GMBH |
DMD |
386 |
225,000 |
|
|
|
1 285,00 |
225,000 |
LADA FRANCE |
P8 |
13 |
179,000 |
129,452 |
49,548 |
49,548 |
1 360,00 |
179,000 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA |
P12 |
404 |
340,558 |
144,718 |
195,840 |
195,840 |
1 694,06 |
349,171 |
LOTUS CARS LIMITED |
D |
491 |
197,899 |
280,000 |
– 82,101 |
– 82,101 |
1 228,42 |
207,505 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P9/ND |
98 295 |
118,793 |
123,114 |
– 4,321 |
– 4,321 |
1 151,00 |
125,554 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
231 |
181,017 |
|
|
|
1 917,84 |
182,987 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P9/ND |
26 564 |
98,182 |
123,114 |
– 24,932 |
– 24,933 |
932,05 |
99,438 |
MASERATI SPA |
P3 |
1 356 |
266,367 |
158,264 |
108,103 |
105,464 |
1 990,46 |
289,532 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
ND |
133 180 |
126,281 |
129,426 |
– 3,145 |
– 3,145 |
1 421,75 |
134,115 |
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
D |
185 |
275,920 |
285,000 |
– 9,080 |
– 9,080 |
1 542,06 |
276,703 |
MERCEDES-AMG GMBH |
P2 |
1 930 |
177,115 |
147,147 |
29,968 |
28,048 |
1 747,20 |
212,777 |
MG MOTOR UK LIMITED |
D |
488 |
147,645 |
151,600 |
– 3,955 |
– 3,955 |
1 437,34 |
154,408 |
MIA ELECTRIC SAS |
|
257 |
0,000 |
108,278 |
– 108,278 |
– 108,278 |
896,68 |
0,000 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P7 |
54 367 |
89,125 |
140,783 |
– 51,658 |
– 51,658 |
1 607,95 |
128,371 |
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P7 |
6 648 |
118,295 |
121,228 |
– 2,933 |
– 2,933 |
1 180,06 |
126,313 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P7 |
9 816 |
93,898 |
110,407 |
– 16,509 |
– 16,509 |
943,26 |
97,292 |
MORGAN MOTOR CO LTD |
DMD |
426 |
168,746 |
|
|
|
1 104,34 |
189,455 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
411 671 |
115,711 |
131,240 |
– 15,529 |
– 15,529 |
1 399,14 |
130,854 |
ADAM OPEL AG |
P5 |
804 072 |
122,121 |
133,249 |
– 11,128 |
– 11,128 |
1 443,09 |
132,096 |
PERODUA MANUFACTURING SDN BHD |
DMD |
200 |
137,000 |
|
|
|
1 011,84 |
138,180 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
P12 |
41 854 |
190,087 |
150,634 |
39,453 |
39,453 |
1 823,52 |
200,960 |
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD |
D |
3 |
157,000 |
181,000 |
– 24,000 |
– 24,000 |
1 380,00 |
158,333 |
QOROS AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
12 |
146,000 |
|
|
|
1 485,00 |
146,000 |
QUATTRO GMBH |
P12 |
4 282 |
234,695 |
153,137 |
81,558 |
81,558 |
1 878,27 |
247,434 |
RADICAL MOTOSPORT LTD |
DMD |
4 |
229,000 |
|
|
|
850,00 |
229,000 |
RENAULT SAS |
P8 |
793 038 |
96,384 |
124,965 |
– 28,581 |
– 28,583 |
1 261,83 |
109,981 |
RENAULT TRUCKS |
DMD |
18 |
193,000 |
|
|
|
2 130,56 |
199,056 |
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
420 |
324,203 |
181,767 |
142,436 |
141,929 |
2 504,75 |
330,490 |
SEAT SA |
P12 |
280 310 |
111,316 |
123,574 |
– 12,258 |
– 12,361 |
1 231,39 |
118,771 |
SECMA SAS |
DMD |
39 |
131,000 |
|
|
|
658,00 |
131,000 |
SKODA AUTO AS |
P12 |
480 729 |
115,924 |
125,226 |
– 9,302 |
– 9,332 |
1 267,54 |
124,653 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
4 937 |
171,485 |
180,000 |
– 8,515 |
– 8,515 |
1 856,76 |
182,062 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P9/ND |
21 742 |
158,668 |
123,114 |
35,554 |
35,501 |
1 337,48 |
166,586 |
TATA MOTORS LIMITED |
P10/ND |
883 |
130,428 |
178,025 |
– 47,597 |
– 47,597 |
1 339,85 |
140,574 |
TAZZARI GL SPA |
DMD |
2 |
0,000 |
|
|
|
735,00 |
0,000 |
TESLA MOTORS LTD |
|
1 671 |
0,000 |
166,426 |
– 166,426 |
– 166,426 |
2 169,07 |
0,000 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
P11 |
512 761 |
102,194 |
127,386 |
– 25,192 |
– 25,724 |
1 314,81 |
116,431 |
VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE SAS |
|
72 |
0,000 |
123,282 |
– 123,282 |
– 123,282 |
1 225,00 |
0,000 |
VOLKSWAGEN AG |
P12 |
1 486 188 |
115,735 |
130,442 |
– 14,707 |
– 14,827 |
1 381,67 |
127,279 |
VOLVO CAR CORPORATION |
|
203 065 |
107,012 |
145,012 |
– 38,000 |
– 38,000 |
1 700,48 |
130,764 |
WIESMANN GMBH |
DMD |
37 |
281,815 |
|
|
|
1 440,81 |
286,459 |
Tabella 2
Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
MEDIA di CO2 (75 %) corretta |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo modificato |
Massa media |
Media di CO2 (100 %) |
BMW GROUP |
P1 |
762 807 |
123,685 |
138,700 |
– 15,015 |
– 15,141 |
1 562,37 |
134,648 |
DAIMLER AG |
P2 |
663 248 |
119,873 |
139,409 |
– 19,536 |
– 19,555 |
1 577,88 |
136,773 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA |
P3 |
694 041 |
111,31 |
122,477 |
– 11,167 |
– 11,197 |
1 207,38 |
121,803 |
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
891 649 |
111,492 |
128,621 |
– 17,129 |
– 17,130 |
1 341,82 |
121,598 |
GENERAL MOTORS |
P5 |
942 497 |
121,937 |
133,032 |
– 11,095 |
– 11,095 |
1 438,34 |
132,778 |
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
P6 |
130 961 |
126,154 |
132,324 |
– 6,170 |
– 6,170 |
1 422,85 |
137,752 |
MITSUBISHI MOTORS |
P7 |
70 831 |
89,973 |
134,738 |
– 44,765 |
– 44,765 |
1 475,67 |
123,871 |
RAGGRUPPAMENTO RENAULT |
P8 |
1 082 200 |
101,787 |
124,211 |
– 22,424 |
– 22,426 |
1 245,33 |
114,434 |
RAGGRUPPAMENTO SUZUKI |
P9/ND |
146 601 |
115,69 |
123,114 |
– 7,424 |
– 7,435 |
1 138,98 |
126,907 |
TATA MOTORS JAGUAR CARS LAND ROVER |
P10/ND |
132 413 |
164,303 |
178,025 |
– 13,722 |
– 13,722 |
2 044,57 |
181,373 |
TOYOTA -DAIHATSU GROUP |
P11 |
513 248 |
102,214 |
127,384 |
– 25,170 |
– 25,703 |
1 314,75 |
116,469 |
P7 |
P12 |
2 953 781 |
116,868 |
131,039 |
– 14,171 |
– 14,254 |
1 394,74 |
128,793 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 43/2009 con effetto per l'esercizio 2013;
«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 43/2009 con effetto per l'esercizio 2013;
«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2013 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2013.
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi a massa e/o a CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.
Colonna D:
«Emissioni medie di CO2 (75 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 75 % delle autovetture che emettono le emissioni più basse in conformità all'articolo 4, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.
Colonna E:
«Obiettivo per le emissioni speciali» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutte le autovetture attribuite a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.
Colonna F:
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportati nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G:
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1 |
= |
le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D); |
TG1 |
= |
l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E); |
AC2 |
= |
le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili; |
TG2 |
= |
l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili. |
Colonna I:
«Media di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
relativa all'identificazione dello Universal Business Language, versione 2.1, ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/771/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e di esperti del settore,
considerando quanto segue:
(1) |
La normazione svolge un ruolo importante di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi per garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione. |
(2) |
Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione intitolata «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (3) riconosce la specificità della normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), settore in cui le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC globali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema in base al quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organismi diversi dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione, la possibilità di usare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC consentirà l'interoperabilità, contribuirà ad evitare il lock-in delle pubbliche amministrazioni e incoraggerà la competitività nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili. |
(4) |
Le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione. |
(5) |
La decisione di identificare le specifiche delle TIC deve essere adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione (4), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore. |
(6) |
Il 22 maggio 2014 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato lo Universal Business Language versione 2.1 (UBL 2.1) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 ed ha espresso un parere positivo sulla sua identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione dell'UBL 2.1 è stata sottoposta successivamente per consultazione a esperti del settore, che hanno espresso anch'essi un parere positivo sulla sua identificazione. |
(7) |
L'UBL 2.1, sviluppato dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate, è una libreria non soggetta a royalty di documenti commerciali elettronici standard in formato XML (Extensible Markup Language — Linguaggio di marcatura estensibile). Progettato per essere direttamente integrato nelle attuali pratiche giuridiche e commerciali, di audit e di gestione degli archivi e per essere utilizzato in un contesto aziendale standard, quale ISO 15000 (ebXML), l'UBL fornisce un'infrastruttura completa, basata su norme, che può estendere i vantaggi degli attuali sistemi di scambio elettronico di dati (EDI) alle imprese di ogni dimensione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Lo Universal Business Language versione 2.1, sviluppato dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate, può essere utilizzato come riferimento negli appalti pubblici.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) COM(2010) 2020 def. del 3 marzo 2010.
(3) COM(2011) 311 def. del 1o giugno 2011.
(4) Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
del 16 maggio 2014
per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese
(2014/772/UE)
IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE («CMCD»),
visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese, sottoscritto l'8 dicembre 2004 («l'accordo»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c);
riconoscendo che l'Unione europea («l'Unione») e la Repubblica popolare cinese («la Cina») sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale fra loro, in conformità con il quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Cina;
affermando l'impegno dell'Unione e della Cina ad agevolare gli scambi e semplificare requisiti e formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
ribadendo che la sicurezza e la semplificazione della catena di approvvigionamento internazionale possono essere notevolmente accresciute mediante il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi in materia di operatori economici autorizzati («AEO»);
tenendo conto che tali programmi si fondano su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale, promosse dal quadro normativo SAFE adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane («il quadro normativo SAFE»);
considerando che il programma AEO nell'Unione europea e le misure del programma di gestione classificata delle imprese in Cina («i programmi») costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità e che una valutazione comune ha rivelato che le norme che li qualificano ai fini della sicurezza e della conformità sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;
considerando che il riconoscimento reciproco consente all'Unione e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e che sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi;
considerando la necessità di adottare, a tal fine, le modalità pratiche a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo,
DECIDE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente decisione riguarda i seguenti programmi ed entità:
a) |
il programma AEO dell'Unione, comprendente il certificato AEO «sicurezza» e il certificato AEO «sicurezza e semplificazioni doganali», come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), assieme al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2); |
b) |
le misure dell'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese in materia di gestione classificata delle imprese, decreto (GACC) n. 170, modificato dal decreto (GACC) n. 197, («programma MCME») che riguarda le imprese di classe AA; |
c) |
gli operatori economici in possesso di un certificato AEO, nell'Unione, di cui alla lettera a), e le imprese classificate a norma dell'MCME, in Cina, di cui alla lettera b) («membri del programma»). |
Articolo 2
Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione
1. I programmi dell'Unione e della Cina sono reciprocamente riconosciuti compatibili ed equivalenti. Le corrispondenti qualifiche di «membri del programma» concesse sono reciprocamente accettate.
2. Le autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera b), dell'accordo («le autorità doganali») sono competenti per l'applicazione della presente decisione. Esse adottano misure intese ad attuare la presente decisione.
Articolo 3
Compatibilità
1. Le autorità doganali mantengono la coerenza tra i programmi. Le norme applicate ai programmi devono rimanere compatibili per quanto riguarda:
a) |
la presentazione della domanda di adesione, |
b) |
la valutazione delle domande, e |
c) |
la concessione e la gestione della qualifica di membro. |
2. Le autorità doganali si accertano che i programmi operino nell'ambito del quadro normativo SAFE.
Articolo 4
Vantaggi
1. Ciascuna autorità doganale concede ai membri del programma vantaggi equivalenti conformemente al programma dell'altra autorità doganale.
I vantaggi comprendono in particolare:
a) |
che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza; |
b) |
che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; |
c) |
che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma; |
d) |
che ci si impegni a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma potrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali. |
2. In seguito al processo di revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ciascuna autorità doganale può concedere agevolazioni maggiori, ad esempio razionalizzare i processi e aumentare la prevedibilità riguardante lo svincolo delle merci, ove possibile, in cooperazione con altre autorità amministrative.
3. Ciascuna autorità doganale si riserva la facoltà di sospendere i vantaggi concessi agli aderenti al programma dell'altra autorità doganale conformemente alla presente decisione. Tale sospensione dei vantaggi da parte di un'autorità doganale è motivata e immediatamente comunicata all'altra autorità doganale per consultazione e un'adeguata valutazione.
4. Ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi da quest'ultima autorità doganale.
Articolo 5
Scambio di informazioni e comunicazione
1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse si scambiano informazioni e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi:
a) |
fornendosi reciprocamente informazioni sugli aderenti al programma, fatto salvo il paragrafo 4; |
b) |
trasmettendo aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei programmi; |
c) |
scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena di approvvigionamento e le sue tendenze; |
d) |
garantendo un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese, volta a rendere più efficienti le prassi di gestione dei rischi in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi. |
2. L'articolo 17 dell'accordo si applica a qualsiasi scambio di informazioni a norma della presente decisione.
3. Le informazioni e i relativi dati sono scambiati sistematicamente per via elettronica.
4. Le informazioni da scambiarsi sui membri dei rispettivi programmi sono limitate a:
a) |
nome del membro del programma; |
b) |
indirizzo del membro del programma; |
c) |
qualifica del membro del programma; |
d) |
data di convalida o di autorizzazione; |
e) |
sospensioni e revoche; |
f) |
numero di autorizzazione unico (ad esempio numero EORI o AEO); e |
g) |
altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie. |
Articolo 6
Trattamento dei dati
1. Tutte le informazioni, compresi i dati personali, scambiate a norma della presente decisione sono ottenute, utilizzate e trattate soltanto dalle autorità doganali e unicamente ai fini dell'attuazione della presente decisione.
2. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma della presente decisione sono di carattere riservato o a diffusione limitata, a seconda delle disposizioni applicabili da ognuna delle parti e sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio.
3. Le autorità doganali verificano che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate, e che siano state previste le opportune procedure di cancellazione. Qualora un'autorità doganale stabilisca che le informazioni trasmesse in virtù della presente decisione debbano essere modificate, l'autorità doganale che trasmette tali informazioni informa immediatamente delle modifiche l'autorità doganale destinataria. Le modifiche notificate sono immediatamente registrate dall'autorità doganale destinataria. Le informazioni non possono essere trattate e detenute più a lungo del necessario ai fini dell'attuazione della presente decisione.
4. Qualora informazioni contenenti dati personali siano scambiate in conformità agli articoli 4 e 5 della presente decisione, le autorità doganali adottano inoltre le misure necessarie per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati. Le autorità doganali garantiscono in particolare che:
a) |
siano previste misure di sicurezza (tra l'altro a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione e la loro utilizzazione unicamente ai fini della presente decisione; |
b) |
le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione, tranne nella misura necessaria per attuare il paragrafo 3; |
c) |
le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione non siano trasmesse ad altre parti, a paesi terzi, ad organismi internazionali o ad altre autorità governative della parte ricevente senza previo consenso scritto dell'autorità doganale che le ha fornite. Qualsiasi informazione trasmessa con previo consenso scritto sarà utilizzata conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e sarà sottoposta alle restrizioni stabilite dall'autorità che l'ha fornita; |
d) |
le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano archiviate ogni volta utilizzando sistemi elettronici e/o cartacei sicuri. Tutti gli accessi sono registrati o documentati, come anche il trattamento e l'uso delle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale. |
5. Per quanto concerne i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, un aderente a un programma può chiedere di accedere, modificare, bloccare o cancellare qualsiasi dato riguardante la sua persona che sia trattato da un'autorità doganale. Ciascuna autorità doganale informa i membri del proprio programma delle modalità per richiedere una prima volta l'accesso, la rettifica, il blocco o la cancellazione. L'autorità doganale interpellata rettifica i dati inesatti o incompleti.
6. Per quanto riguarda i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, i membri del programma hanno diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal paese di residenza. A tal proposito, ciascuna autorità doganale informa inoltre gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario.
7. Su richiesta dell'autorità doganale che trasmette i dati, l'autorità doganale destinataria è tenuta ad aggiornare, rettificare, bloccare o cancellare le informazioni ricevute in virtù della presente decisione qualora siano inesatte o incomplete o qualora la raccolta o il trattamento ulteriore delle stesse risultino in contrasto con la presente decisione o con l'accordo.
8. Ciascuna autorità doganale informa l'altra autorità doganale nel caso constati che le informazioni che ha trasmesso a quest'ultima, o ha da essa ricevute in virtù della presente decisione, sono inesatte o inattendibili o suscitano dubbi. Se un'autorità doganale constata inesattezze nelle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione, adotta tutte le misure che ritiene opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle stesse per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore.
9. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è oggetto di sorveglianza e revisione da parte della rispettiva autorità competente. Per l'Unione, tali autorità sono il garante europeo per la protezione dei dati e le autorità per la protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, e per la Cina, tale autorità l'amministrazione generale delle dogane. Tali autorità dispongono di un effettivo potere di controllo, di indagine, d'intervento e di riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini, se del caso, di un'azione giudiziaria. Garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.
10. Il CMCD riesamina il trattamento dei dati personali a norma della presente decisione. Tale revisione avviene su richiesta di ciascuna autorità doganale, o almeno ogni due anni. Ciascuna autorità doganale comunica le necessarie informazioni sulle misure adottate per garantire la conformità e assicurare l'accesso alla pertinente documentazione, al sistema e al personale e sospendere qualsiasi trattamento che sembri essere in violazione della presente decisione.
Articolo 7
Consultazione e revisione
1. Qualsiasi dubbio relativo all'attuazione della presente decisione è risolto mediante consultazioni tra le autorità doganali nell'ambito del CMCD.
2. Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Il processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
a) |
verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze nell'attuazione del riconoscimento reciproco; |
b) |
scambi di opinioni sulle informazioni da trasmettere e sui vantaggi, ivi compresi quelli futuri, da concedere agli operatori conformemente all'articolo 4, paragrafo 2; |
c) |
scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) o a seguito di questo, o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco; |
d) |
esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione; |
e) |
riesame dell'attuazione dell'articolo 6 della presente decisione. |
Articolo 8
Effetti e sospensione
1. La cooperazione in virtù della presente decisione decorre dal momento della firma.
2. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione ma è tenuta a comunicarlo per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo.
Fatto a Pechino, il 16 maggio 2014
Per il comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina
Per la Commissione europea
Algirdas ŠEMETA
Per l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese
YU Guangzhou
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).