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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1164/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 è così modificato:
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(1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. Il contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è aperto dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
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(2) |
L'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto. 3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di carni bovine di cui ai codici CN 0201 o 0202 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento. 4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto. 6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8. I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.» |
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(4) |
L'articolo 4 è così modificato:
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(5) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è rispettato. 3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 4. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, è immediatamente svincolata, in proporzione. 5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione. 6. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. 7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
8. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 9. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 382/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015. (*1) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).» " |
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(6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.» |
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(7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.» |
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(8) |
L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 27).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
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Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo di importazione |
Quantitativo annuo in peso netto (t) |
Dazio applicabile EUR/t |
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09.4270 |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
Anno 2014 Anno 2015 |
12 000 12 000 |
0» |
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2014 della Commissione (4) per includere i contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (UE) n. 374/2014 che sono aperti fino al 31 ottobre 2014. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto stabilire le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 per l'anno 2015. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, la parte L è sostituita dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 49).
(5) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«I. L
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre
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Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione (1) |
Paese di origine |
Periodo di importazione |
Contingenti (quantità) (in tonnellate di prodotto) |
Contingenti (quantità) su base semestrale (in tonnellate di prodotto) |
Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
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09.4600 |
0401 |
Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide |
UCRAINA |
Anno 2014 Anno 2015 |
8 000 8 000 |
— 4 000 |
0 0 |
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0402 91 |
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0402 99 |
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0403 10 11 |
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0403 10 13 |
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0403 10 19 |
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0403 10 31 |
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0403 10 33 |
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0403 10 39 |
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0403 90 51 |
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0403 90 53 |
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0403 90 59 |
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0403 90 61 |
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0403 90 63 |
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0403 90 69 |
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09.4601 |
0402 10 |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove |
UCRAINA |
Anno 2014 Anno 2015 |
1 500 1 500 |
— 750 |
0 0 |
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0402 21 |
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0402 29 |
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0403 90 11 |
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0403 90 13 |
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0403 90 19 |
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0403 90 31 |
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0403 90 33 |
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0403 90 39 |
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0404 90 21 |
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0404 90 23 |
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0404 90 29 |
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0404 90 81 |
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0404 90 83 |
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0404 90 89 |
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09.4602 |
0405 10 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
UCRAINA |
Anno 2014 Anno 2015 |
1 500 1 500 |
— 750 |
0 0 |
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0405 20 90 |
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0405 90 |
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(1) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 (2), in particolare l'articolo 9, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
|
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (4) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 è così modificato:
|
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
|
|
2) |
il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014» ; |
|
3) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio. 4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 7. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione. 8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine. 9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.» |
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4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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5) |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.» |
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6) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» |
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7) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» |
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8) |
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).
(5) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
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Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo di importazione |
Quantitativo in tonnellate |
Dazio applicabile EUR/t |
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09.4275 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99 |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana |
Anno 2014 |
1 500 (espresso in equivalente uova in guscio) |
0 |
|
Anno 2015 |
1 500 (espresso in equivalente uova in guscio) |
||||
|
09.4276 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |
Anno 2014 |
3 000 (espresso in peso netto) |
0» |
|
Anno 2015 |
3 000 (espresso in peso netto) |
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 è così modificato:
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(1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015 e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
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(2) |
L'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg. 3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207 , 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 o 1602 39 21 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8. I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.» |
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(4) |
L'articolo 4 è così modificato:
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(5) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è rispettato. 2. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 3. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione. 4. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione. 5. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. 6. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
7. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 8. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015. (*1) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).» " |
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(6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
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(7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
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(8) |
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
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Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo di importazione |
Quantitativo annuo in peso netto (t) |
Dazio applicabile EUR/t |
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09.4273 |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus |
Anno 2014 Anno 2015 |
16 000 16 000 |
0 |
|
09.4274 |
0207 12 |
Carni e frattaglie commestibili, intere, congelate |
Anno 2014 Anno 2015 |
20 000 20 000 |
0 |
(1) Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.»
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1168/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
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2) |
L'articolo 3 è così modificato:
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3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8. I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.» |
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4) |
L'articolo 4 è così modificato:
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5) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è rispettato. 3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 4. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione. 5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione. 6. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. 7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
8. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 9. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015. (*1) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).» " |
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6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
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7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
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8) |
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 44).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
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Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione delle merci |
Periodo di importazione |
Quantitativo annuo in peso netto (t) |
Dazio applicabile (EUR/t) |
|
09.4271 |
0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
Anno 2014 Anno 2015 |
20 000 20 000 |
0 |
|
09.4272 |
0203 11 10 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 15 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 15 0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati |
Anno 2014 Anno 2015 |
20 000 20 000 |
0» |
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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»; |
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2) |
all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Non possono più essere presentate domande di titoli d'importazione:
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3) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Validità dei titoli d'importazione Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del sua rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014 per l'anno 2014 e il 31 dicembre 2015 per l'anno 2015.» |
|
4) |
L'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo in tonnellate |
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09.4306 |
1001 99 (00) |
spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
950 000 950 000 |
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1101 00 (15-90) |
farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato |
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1102 90 (90) |
farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo |
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1103 11 (90) |
semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta |
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1103 20 (60) |
pellet di frumento (grano) |
|||
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09.4307 |
1003 90 (00) |
orzo non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
250 000 250 000 |
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1102 90 (10) |
farina di orzo |
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ex 1103 20 (25) |
pellet di orzo |
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09.4308 |
1005 90 (00) |
granturco non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
400 000 400 000 » |
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1102 20 (10-90) |
farina di granturco |
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|
1103 13 (10-90) |
semole e semolini di granturco |
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1103 20 (40) |
pellet di granturco |
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1104 23 (40-98) |
cereali lavorati di granturco |