ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
31 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1164/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1167/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1168/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1164/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 è così modificato:

(1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   Il contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è aperto dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

(2)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(3)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.

3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di carni bovine di cui ai codici CN 0201 o 0202 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto.

6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8.   I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.»

(4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(5)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (5) è rispettato.

3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4.   Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, è immediatamente svincolata, in proporzione.

5.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 382/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»"

(6)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.»

(7)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per il periodo contingentale 2015;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.»

(8)

L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo di importazione

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Dazio applicabile

EUR/t

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Anno 2014

Anno 2015

12 000

12 000


31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2014 della Commissione (4) per includere i contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (UE) n. 374/2014 che sono aperti fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto stabilire le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 per l'anno 2015.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, la parte L è sostituita dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«I.   L

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

Numero del contingente

Codice NC

Designazione (1)

Paese di origine

Periodo di importazione

Contingenti (quantità)

(in tonnellate di prodotto)

Contingenti (quantità)

su base semestrale

(in tonnellate di prodotto)

Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)

09.4600

0401

Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide

UCRAINA

Anno 2014

Anno 2015

8 000

8 000

4 000

0

0

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

 

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

 

09.4601

0402 10

Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove

UCRAINA

Anno 2014

Anno 2015

1 500

1 500

750

0

0

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

 

09.4602

0405 10

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

UCRAINA

Anno 2014

Anno 2015

1 500

1 500

750

0

0

0405 20 90

 

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 

 


(1)  Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»


31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 (2), in particolare l'articolo 9, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (4) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

;

2)

il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

3)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

5.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

6.   La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

7.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

9.   I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

10.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.»

;

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 1 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;

5)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.»

;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.»

;

7)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingentale 2015;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.»

;

8)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo di importazione

Quantitativo in tonnellate

Dazio applicabile

EUR/t

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana

Anno 2014

1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)

0

Anno 2015

1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

Anno 2014

3 000 (espresso in peso netto)

Anno 2015

3 000 (espresso in peso netto)


31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 è così modificato:

(1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015 e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

(2)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Domanda di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014»;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(3)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.

3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8.   I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.»

(4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»;

b)

al paragrafo 9 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(5)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (5) è rispettato.

2.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione.

4.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

5.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

6.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

7.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

8.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»"

(6)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.»

(7)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.»

(8)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo di importazione

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Dazio applicabile

EUR/t

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

Anno 2014

Anno 2015

16 000

16 000

0

09.4274

0207 12

Carni e frattaglie commestibili, intere, congelate

Anno 2014

Anno 2015

20 000

20 000

0


(1)  Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.»


31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1168/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

.

2)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Domanda di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014»;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

3)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8.   I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.»

.

4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»;

b)

al paragrafo 9 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

5)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (5) è rispettato.

3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione.

5.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»"

6)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.»

.

7)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.»

.

8)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Periodo di importazione

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

Anno 2014

Anno 2015

20 000

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati

Anno 2014

Anno 2015

20 000

20 000


31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»;

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Non possono più essere presentate domande di titoli d'importazione:

a)

per l'anno 2014, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2014;

b)

per l'anno 2015, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2015.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Validità dei titoli d'importazione

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del sua rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014 per l'anno 2014 e il 31 dicembre 2015 per l'anno 2015.»

4)

L'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo in tonnellate

09.4306

1001 99 (00)

spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

Anno 2014

Anno 2015

950 000

950 000

1101 00 (15-90)

farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato

1102 90 (90)

farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo

1103 11 (90)

semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

1103 20 (60)

pellet di frumento (grano)

09.4307

1003 90 (00)

orzo non destinato alla semina

Anno 2014

Anno 2015

250 000

250 000

1102 90 (10)

farina di orzo

ex 1103 20 (25)

pellet di orzo

09.4308

1005 90 (00)

granturco non destinato alla semina

Anno 2014

Anno 2015

400 000

400 000»

1102 20 (10-90)

farina di granturco

1103 13 (10-90)

semole e semolini di granturco

1103 20 (40)

pellet di granturco

1104 23 (40-98)

cereali lavorati di granturco