ISSN 1977-0707 | ||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308 | |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1145/2014 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2014
che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/742/PESC del Consiglio del 28 ottobre 2014 che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio (2) tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I di tale regolamento. |
(2) |
Con decisione 2014/742/PESC, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC (3). Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato della posizione comune non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia. |
(3) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. L. GALLETTI
(1) Cfr. pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 2488/2000, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19).
(3) Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1146/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone e imazamox i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze benfluralin e propanil gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze antrachinone, bromuro di metile e acido solforico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Riguardo all'antrachinone, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento (2). La non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari è prevista dalla decisione 2008/986/CE della Commissione (3). Considerando che l'uso dell'antrachinone non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Riguardo al benfluralin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per lattuga, scarola, rucola, cicoria Witloof, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, orzo in chicchi, frumento in chicchi e radici di cicoria. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per aglio, pomodori, cetrioli, meloni e semi di arachide mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Riguardo al bentazone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, scalogni, erbe aromatiche, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), semi di arachide, miglio, galli e galline (carne, grasso e fegato) e uova di volatili. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per patate, porri, infusioni di erbe (essiccate, foglie), suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha inoltre concluso che, per quanto concerne gli LMR per cipollette, cetrioli, semi di papavero e semi di soia mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Riguardo al bromoxynil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, mais dolce, asparagi, porri e semi di lino, di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne l'LMR per il luppolo, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Riguardo al clorotalonil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, uva da tavola e da vino, fragole, uva spina, banane, papaie, patate, carote, sedani-rapa, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, foglie di sedano, prezzemolo, fagioli (freschi con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche), asparagi, sedano, porri, funghi coltivati, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di arachide, orzo in chicchi, avena in chicchi, frumento in chicchi, segale in chicchi, luppolo, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo al famoxadone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (8). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per l'avena in chicchi. L'Autorità ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per semi di colza, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Riguardo all'imazamox, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, semi di soia, granturco, riso, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Riguardo al bromuro di metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (10). La non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/753/CE della Commissione (11) e confermata dalla decisione 2011/120/UE della Commissione (12). Non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi. Per il bromuro di metile gli LMR di base non possono essere quantificati dai laboratori di controllo e non è quindi opportuno fissare LMR per tale sostanza. Il bromuro di metile è tuttavia naturalmente trasformato in ione bromuro, per il quale gli LMR quantificabili dai laboratori di controllo sono già stati stabiliti. |
(10) |
Riguardo al propanil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (13). La non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/769/CE della Commissione (14) e confermata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione (15). Considerando che l'uso del propanil non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR fissati per il propanil nell'allegato III dovrebbero pertanto essere soppressi in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
(11) |
Riguardo all'acido solforico, l'Autorità ha presentato un parere motivato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (16). La non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/937/CE della Commissione (17). Considerando la bassa tossicità dell'acido solforico, l'Autorità ha raccomandato di non fissare alcun LMR. È pertanto opportuno iscrivere l'acido solforico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(13) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(16) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(17) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 18 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 18 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di antrachinone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(6):2761. [6 pagg.].
(3) Decisione 2008/986/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 48).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di benfluralin esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3278. [33 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bentazone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2822. [65 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromoxynil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(8):2861. [41 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(10):2940. [87 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di famoxadone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2835. [53 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di imazamox esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3282. [34 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromuro di metile esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(7):3339. [29 pagg.].
(11) Decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68).
(12) Decisione 2011/120/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 19).
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di propanil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3280. [22 pagg.].
(14) Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
(16) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di acido solforico esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(1):2556. [9 pagg.].
(17) Decisione 2008/937/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 88).
ALLEGATO
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
Nell'allegato III, le colonne relative alle sostanze benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox e propanil sono soppresse. |
3) |
Nell'allegato IV, è aggiunta la voce «acido solforico» secondo l'ordine alfabetico. |
4) |
Nell'allegato V, sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze antrachinone e propanil: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R).
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Bentazone — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:
somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone.
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Clorotalonil (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Clorotalonil — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:
2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-hydroxyptalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Famoxadone (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Somma di imazamox e suoi sali, espressa come imazamox
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Benfluralin (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Benfluralin (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Antrachinone (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Propanil
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codece 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate. |
(2) |
L'8 ottobre 2014 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione relativa al paragrafo 13 della risoluzione 2153(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con cui si pone fine alle misure che vietano a tutti gli Stati di importare diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio. La comunicazione del presidente del processo di Kimberley chiedeva a tutti i partecipanti di riprendere il commercio di diamanti grezzi con la Costa d'Avorio. Occorre quindi rivedere l'elenco dei partecipanti di cui all'allegato II. |
(3) |
Occorre inoltre aggiornare l'indirizzo del punto di contatto della Cambogia di cui all'allegato II. |
(4) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 deve pertanto essere opportunamente modificato. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Catherine ASHTON
Vicepresidente
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
C.P # 1260 |
Luanda |
Angola |
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery |
Ministry of Trade and Economic Development |
M. Mkrtchyan 5 |
Yerevan |
Armenia |
AUSTRALIA
Department of Foreign Affairs and Trade |
Trade Development Division |
R.G. Casey Building |
John McEwen Crescent |
Barton ACT 0221 |
Australia |
BANGLADESH
Export Promotion Bureau |
TCB Bhaban |
1, Karwan Bazaar |
Dhaka |
Bangladesh |
BIELORUSSIA
Ministry of Finance |
Department for Precious Metals and Precious Stones |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Republic of Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRASILE
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar |
70065 — 900 Brasilia — DF |
Brazil |
CAMBOGIA
Ministry of Commerce |
Export-Import Department |
#19-61, MOC Road (1138 Road) |
Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok, |
Phnom Penh |
Cambodia |
CAMERUN
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process |
Ministry of Mines, Industry and Technological Development |
Intek Building |
Navik Street |
P.O. Box 8390 |
Yaoundé |
Cameroon |
CANADA
International:
Department of Foreign Affairs, Trade and Development |
Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH |
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2 |
Canada |
For General Enquiries at Natural Resources Canada:
Kimberley Process Office |
Minerals and Metals Sector (MMS) |
Natural Resources Canada (NRCan) |
580 Booth Street, 10th floor |
Ottawa, Ontario |
Canada K1 A 0E4 |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing 100088 |
People's Republic of China |
COSTA D'AVORIO
Ministère de l'Industrie et des Mines |
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI) |
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II |
Abidjan |
Côte d'Ivoire |
HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
China |
CONGO, Repubblica democratica del
Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC) |
3989, av des cliniques, |
Kinshasa/Gombe |
Democratic Republic of Congo |
CONGO, Repubblica del
Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC) |
BP 2787 |
Brazzaville |
Republic of Congo |
UNIONE EUROPEA
European Commission |
Service for Foreign Policy Instruments |
Office EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Belgium |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House, |
Kinbu Road, |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINEA
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDIA
Department of Commerce |
Ministry of Commerce & Industry |
Udyog Bhawan |
Maulana Azad Road |
New Delhi 110 011 |
India |
INDONESIA
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAELE
Ministry of Industry, Trade and Labor |
Office of the Diamond Controller |
3 Jabotinsky Road |
Ramat Gan 52520 |
Israel |
GIAPPONE
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8919 Tokyo, Japan |
Japan |
KAZAKISTAN
Ministry of Economy and Budget Planning |
Orynbor str., 8, entrance 7 |
Administrative building 'The house of ministries' |
010000 Astana |
Kazakhstan |
COREA, Repubblica di
Export Control Policy Division |
Ministry of Knowledge Economy |
Government Complex |
Jungang-dong 1, Gwacheon-si |
Gyeonggi-do 427-723 |
Seoul |
Korea |
LAOS, Repubblica popolare democratica del
Department of Import and Export |
Ministry of Industry and Commerce |
Vientiane |
Laos |
LIBANO
Ministry of Economy and Trade |
Lazariah Building |
Down Town |
Beirut |
Lebanon |
LESOTHO
Department of Mines |
Corner Constitution and Parliament Road |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
LIBERIA
Government Diamond Office |
Ministry of Lands, Mines and Energy |
Capitol Hill |
P.O. Box 10-9024 |
1000 Monrovia 10 |
Liberia |
MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry |
Trade Cooperation and Industry Coordination Section |
Block 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MALI
Ministère des Mines |
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts |
Zone Industrielle Ex. DNGM |
Bamako |
République du Mali |
MAURIZIO
Import Division |
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives |
4th Floor, Anglo Mauritius Building |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
MESSICO
Secretaría de Economía |
Dirección General de Política Comercial |
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. |
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. |
Mexico |
NAMIBIA
Diamond Commission |
Directorate of Diamond Affairs |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
1st Aviation Road (Eros Airport) |
Windhoek |
Namibia |
NUOVA ZELANDA
Certificate Issuing authority:
Middle East and Africa Division |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
Private Bag 18 901 |
Wellington |
New Zealand |
Import and Export Authority:
New Zealand Customs Service |
PO Box 2218 |
Wellington |
New Zealand |
NORVEGIA
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norway |
PANAMA
General Direction of International Economic Affairs |
Ministry of Foreign Affairs |
San Felipe, Calle 3 |
Palacio Bolívar, Edificio 26 |
Panamá 4 |
Republic of Panama |
FEDERAZIONE RUSSA
International:
Ministry of Finance |
9, Ilyinka Street, |
109097 Moscow |
Russia |
Import and Export Authority:
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources |
Gold and Diamond Office (GDO) |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#09-01, The Treasury, |
Singapore 179434 |
SUDAFRICA
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
SA Diamond Centre |
251 Fox Street |
Johannesburg 2000 |
South Africa |
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority |
25, Galleface Terrace |
Colombo 03 |
Sri Lanka |
SWAZILAND
Office for the Commissioner of Mines |
Ministry of Natural Resources and Energy |
Mining department |
Lilunga House (3rd floor, Wing B) |
Somhlolo Road |
PO Box 9, |
Mbabane H100 |
Swaziland |
SVIZZERA
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
Sanctions Unit |
Holzikofenweg 36 |
CH-3003 Berne/Switzerland |
TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato
Export/Import Administration Division |
Bureau of Foreign Trade |
Ministry of Economic Affairs |
1, Hu Kou Street |
Taipei, 100 |
Taiwan |
TANZANIA
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAILANDIA
Department of Foreign Trade |
Ministry of Commerce |
44/100 Nonthaburi 1 Road |
Muang District, Nonthaburi 11000 |
Thailand |
TOGO
Ministry of Mine, Energy and Water |
Head Office of Mines and Geology |
216, Avenue Sarakawa |
B.P. 356 |
Lomé |
Togo |
TURCHIA
Foreign Exchange Department |
Undersecretariat of Treasury |
T.C. Bașbakanlık Hazine |
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 |
06510 Emek — Ankara |
Turkey |
Import and Export Authority:
Istanbul Gold Exchange |
Rıhtım Cad. No:81 |
34425 Karaköy — İstanbul |
Turkey |
UCRAINA
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev 04119 |
Ukraine |
EMIRATI ARABI UNITI
U.A.E Kimberley Process Office |
Dubai Multi Commodities Center |
Dubai Airport Free Zone |
Emirates Security Building |
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
P.O. Box 48800 |
Dubai |
United Arab Emirates |
STATI UNITI D'AMERICA
United States Kimberley Process Authority |
11 West 47 Street 11th floor |
New York, NY 10036 |
United States of America |
U.S. Department of State |
Room 4843 EB/ESC |
2201 C Street, NW |
Washington D.C. 20520 |
United States of America |
VIETNAM
Ministry of Industry and Trade |
Import Export Management Department |
54 Hai Ba Trung, |
Hoan Kiem |
Hanoi |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe» |
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/66 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le regole che disciplinano la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni. Tali regole si basano sulla norma internazionale stabilita dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel codice sanitario per gli animali terrestri («il codice»). Nel capitolo dedicato alla BSE della versione 2013 del codice, l'espressione «valutazione del rilascio» è stata sostituita da «valutazione dell'ingresso» e la tabella contenente gli obiettivi in punti di un paese o di una regione è stata considerevolmente modificata per soddisfare meglio le esigenze dei paesi con una popolazione bovina piccola o molto piccola. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato II. |
(3) |
Il punto 2.2.1 del capitolo B dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 fa riferimento ai metodi e ai protocolli definiti nell'allegato X. La formulazione di questo punto dovrebbe essere modificata per rispecchiare le modifiche dell'allegato X introdotte dal presente atto. |
(4) |
Il capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi, sperma ed embrioni, compresa l'esenzione degli embrioni omozigoti ovini ARR da qualsiasi altra prescrizione relativa alla scrapie classica negli scambi all'interno dell'Unione. Il 24 gennaio 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi di trasmissione della scrapie classica mediante il trasferimento degli embrioni ottenuti in vivo negli ovini (2), nel quale ha concluso che il rischio di trasmissione della scrapie classica mediante l'impianto di embrioni ovini ARR omozigoti o eterozigoti potrebbe essere considerato trascurabile, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni e le procedure dell'OIE relative al trasferimento di embrioni. Le pertinenti disposizioni di cui all'allegato VIII dovrebbero essere pertanto modificate, al fine di esonerare anche gli scambi all'interno dell'Unione di embrioni ovini eterozigoti ARR da qualsiasi altra prescrizione relativa alla scrapie classica. |
(5) |
In talune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 999/2001 vi è un'incoerenza terminologica tra i punti 1.2 e 1.3 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento ed il resto del testo. Per motivi di coerenza, nelle versioni linguistiche in questione si dovrebbe usare lo stesso termine. |
(6) |
Il punto 2 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro. Il 4 luglio 2013, l'Austria ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Dato l'esito favorevole della valutazione di questa domanda da parte della Commissione, l'Austria dovrebbe essere elencata come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica. |
(7) |
Il punto 3.2 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Considerando che l'Austria dovrebbe essere elencata come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica, essa dovrebbe simultaneamente essere soppressa dall'elenco degli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica, dato che tale qualifica offre garanzie superiori rispetto a quelle offerte nel programma di controllo. |
(8) |
L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa, nel capitolo H, regole relative all'importazione nell'Unione di sperma ed embrioni di ovini e caprini. Tali norme di importazione devono essere aggiornate per riflettere le modifiche dell'allegato VIII introdotte dal presente atto. |
(9) |
L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i metodi di laboratorio per accertare la presenza della TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Occorre rivedere tale allegato per aggiornare le informazioni sui laboratori designati, adeguare il riferimento a vari orientamenti, armonizzare alcuni termini tecnici e chiarire il processo di test discriminatori nei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini, tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti e delle prassi attuali nell'Unione. |
(10) |
Il punto 4 del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene gli elenchi dei test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il 18 settembre 2013 la società IDEXX ha presentato una domanda di modifica del nome del kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA in HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories). Il nuovo foglietto illustrativo del suddetto test è stato approvato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE il 2 maggio 2013. Inoltre il 6 dicembre 2013 il gruppo Enfer ha comunicato di aver cessato la fabbricazione della versione 3 del kit diagnostico Enfer TSE e di avere chiesto la cancellazione di tale kit dall'elenco dei test rapidi approvati per la sorveglianza della BSE negli animali della specie bovina. Gli elenchi di cui al punto 4 del capitolo C dell'allegato X devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Affinché gli Stati membri dispongano del tempo necessario per adeguare le loro procedure di certificazione relative alla scrapie per gli embrioni ovini, alcune modifiche introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le lettere a), b), ed e) del punto 3 e il punto 4 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) The EFSA Journal 2013; 11 (2): 3080.
ALLEGATO
Gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
all'allegato VII, capitolo B, il primo paragrafo del punto 2.2.1 è sostituito dal seguente: «Ove non sia possibile escludere la BSE in seguito ai risultati dell'analisi molecolare secondaria effettuata in conformità dei metodi e dei protocolli di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) ii), l'abbattimento e la distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.» |
3) |
all'allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:
|
4) |
all'allegato IX, capitolo H, il punto 2 ii) è sostituito dal seguente:
|
5) |
l'allegato X è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X LABORATORI DI RIFERIMENTO, CAMPIONAMENTO E METODI DI LABORATORIO CAPITOLO A Laboratori nazionali di riferimento
CAPITOLO B Laboratorio UE di riferimento
CAPITOLO C Campionamento e analisi di laboratorio 1. Campionamento Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una TSE deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell'ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) (di seguito “il manuale”). Oltre a, o in assenza di, metodi e protocolli dell'OIE e affinché vi sia materiale sufficiente, l'autorità competente deve garantire l'uso di metodi e protocolli di campionamento in conformità degli orientamenti emessi dal laboratorio UE di riferimento. In particolare l'autorità competente deve raccogliere i tessuti appropriati, conformemente ai pareri scientifici disponibili e alle linee guida del laboratorio UE di riferimento, al fine di garantire l'individuazione di tutti i ceppi noti di TSE nei piccoli ruminanti e deve conservare almeno la metà dei tessuti raccolti al fresco, ma non congelati, finché il test rapido non risulti negativo. Qualora il risultato sia positivo o non conclusivo, i tessuti residui devono essere sottoposti a esami di verifica e successivamente devono essere trattati conformemente alle linee guida del laboratorio UE di riferimento sui test di differenziazione e la classificazione — “TSE strain characterisation in small ruminants (Caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti:): A technical handbook for National Reference Laboratories in the EU (Manuale tecnico per i laboratori nazionali di riferimento nell'UE)”. I campioni vanno contrassegnati correttamente, in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento. 2. Laboratori Ogni esame di laboratorio per accertare la presenza di una TSE è condotto in laboratori diagnostici ufficiali debitamente autorizzati dall'autorità competente. 3. Metodi e protocolli 3.1. Analisi di laboratorio per accertare la presenza di BSE nei bovini a) I campioni di bovini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:
Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica. I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare dei casi sospetti sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio UE di riferimento — “OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid test) by using a second rapid test [Regole OIE per la conferma ufficiale della BSE nei bovini (in base ad un risultato iniziale reattivo in un test rapido approvato) tramite ricorso ad un secondo test rapido]” e purché:
Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di BSE. b) I campioni di bovini da analizzare in laboratorio, a norma delle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte I, sono sottoposti a test rapido. Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il campione è immediatamente sottoposto a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:
Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica. I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio UE di riferimento — “OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid test) by using a second rapid test [Regole OIE per la conferma ufficiale della BSE nei bovini (in base ad un risultato iniziale reattivo in un test rapido approvato) tramite ricorso ad un secondo test rapido]” e purché:
Un animale è considerato un caso positivo di BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e almeno uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del secondo comma è positivo c) I campioni di tutti i casi positivi di BSE devono essere trasmessi a un laboratorio designato dall'autorità competente che abbia partecipato con successo alle più recenti prove valutative organizzate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i test discriminatori dei casi confermati di BSE per essere sottoposti a ulteriori esami conformemente ai metodi e ai protocolli descritti nel metodo del laboratorio UE di riferimento per la classificazione degli isolati bovini delle TSE (un metodo two-blot per la classificazione provvisoria degli isolati bovini delle TSE). 3.2. Analisi di laboratorio per accertare la presenza di BSE negli ovini e nei caprini a) I campioni di ovini e caprini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:
Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica. I test rapidi possono essere utilizzati per uno screening preliminare dei casi sospetti. A tali test non è possibile ricorrere per una successiva verifica. Ove il risultato del test rapido utilizzato per lo screening preliminare dei casi sospetti sia positivo o non conclusivo, il campione è esaminato effettuando uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a iv), del primo comma. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica. Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE e vengono sottoposti a ulteriori esami conformemente alla lettera c). b) I campioni provenienti da ovini e caprini e inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza negli ovini e nei caprini), sono sottoposti a test rapido al fine di garantire l'individuazione di tutti i ceppi noti di TSE. Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, i campioni di tessuti sono immediatamente inviati a un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante istopatologia, immunoistochimica, Western blotting o dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica, come indicato alla lettera a). Se il risultato dell'esame di verifica è negativo o non conclusivo, si procede a ulteriori esami mediante immunoistochimica o Western blotting. Se il risultato di uno degli esami di verifica è positivo, l'animale è considerato un caso positivo di TSE e viene sottoposto a ulteriori esami conformemente alla lettera c). c) i) Analisi molecolare iniziale con metodo discriminatorio Western blotting I campioni provenienti da casi clinici sospetti e da animali sottoposti a test in conformità dell'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3, considerati casi positivi di TSE, ma non casi di scrapie atipica, in base agli esami di cui alle lettere a) o b), o che presentano caratteristiche che, secondo il laboratorio che esegue i test, richiedono maggiori accertamenti, sono esaminati mediante un metodo discriminatorio Western blotting elencato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento da un laboratorio diagnostico ufficiale designato dall'autorità competente, che abbia partecipato con successo alle più recenti prove valutative organizzate dal laboratorio UE di riferimento in relazione all'impiego di tale metodo. ii) Analisi molecolare secondaria con ulteriori metodi di analisi molecolare I casi di TSE in cui la presenza della BSE non può essere esclusa secondo gli orientamenti emessi dal laboratorio UE di riferimento mediante l'analisi molecolare iniziale di cui al punto i), devono essere immediatamente inoltrati al laboratorio UE di riferimento, accompagnati da tutte le informazioni pertinenti disponibili. I campioni devono essere sottoposti ad ulteriori analisi e verifiche mediante almeno un metodo alternativo, che differisca sotto il profilo immunochimico dal metodo molecolare iniziale, a seconda del volume e della natura del materiale inoltrato, come illustrato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento. Le suddette analisi ulteriori devono essere effettuate dai laboratori seguenti autorizzati per il metodo di competenza:
I risultati sono interpretati dal laboratorio UE di riferimento, assistito da un gruppo di esperti denominato Strain Typing Expert Group, STEG (gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi), comprendente un rappresentante del competente laboratorio nazionale di riferimento. La Commissione è informata immediatamente dei risultati dell'interpretazione. iii) Biotest sui topi I campioni che indicano la presenza di BSE e i campioni non conclusivi in seguito all'analisi molecolare secondaria sono ulteriormente analizzati con biotest sui topi per ottenere una conferma definitiva. La natura o la quantità del materiale disponibile possono influire sulla struttura del biotest che sarà approvato dal laboratorio UE di riferimento assistito dallo STEG caso per caso. I biotest saranno effettuati dal laboratorio UE di riferimento oppure da laboratori da questo designati. I risultati sono interpretati dal laboratorio UE di riferimento, assistito dallo STEG. La Commissione è informata immediatamente dei risultati dell'interpretazione. 3.3. Analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE in specie diverse da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 Qualora siano definiti metodi e protocolli per i test effettuati al fine di confermare la presenza di una TSE in specie diverse dai bovini, ovini e caprini, questi comprendono almeno un esame istopatologico del tessuto cerebrale. L'autorità competente può richiedere inoltre test di laboratorio, quali immunoistochimica, Western blotting, dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica oppure altri metodi atti a individuare la forma della proteina prionica associata alla patologia. Almeno un altro esame di laboratorio deve essere comunque condotto qualora l'esame istopatologico iniziale sia negativo o non conclusivo. Nel caso della prima comparsa della malattia, devono essere eseguiti almeno tre esami diversi. In particolare, laddove si sospetti la BSE in una specie diversa dai bovini, i casi devono essere inoltrati al laboratorio UE di riferimento, assistito dallo STEG, per un'ulteriore caratterizzazione. 4. Test rapidi Per eseguire i test rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini solo i seguenti metodi:
Per eseguire i test rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini solo i seguenti metodi:
Per tutti i test rapidi il campione di tessuto utilizzato deve risultare conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante. I produttori dei test diagnostici rapidi devono essersi dotati di un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio UE di riferimento ed essere in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. I produttori devono fornire i protocolli del test al laboratorio UE di riferimento. I test diagnostici rapidi e i relativi protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio UE di riferimento e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test rapido. Tale conclusione va comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento. 5. Test alternativi (Da definire)» |
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1149/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) | ||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
MA |
92,7 | |
MK |
54,3 | |
ZZ |
67,4 | |
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
MK |
80,7 | |
TR |
121,5 | |
ZZ |
87,4 | |
0709 93 10 |
MA |
82,8 |
TR |
136,0 | |
ZZ |
109,4 | |
0805 50 10 |
AR |
72,8 |
TR |
94,2 | |
UY |
29,5 | |
ZA |
84,3 | |
ZZ |
70,2 | |
0806 10 10 |
BR |
295,5 |
MD |
39,0 | |
PE |
357,1 | |
TR |
145,3 | |
ZZ |
209,2 | |
0808 10 80 |
BR |
55,5 |
CL |
76,1 | |
MD |
27,7 | |
NZ |
164,1 | |
US |
191,0 | |
ZA |
178,7 | |
ZZ |
115,5 | |
0808 30 90 |
CN |
68,8 |
TR |
114,2 | |
ZZ |
91,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/82 |
DIRETTIVA 2014/100/UE DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2014
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La competitività del trasporto marittimo europeo può essere agevolata mediante un uso più efficiente delle risorse e un migliore utilizzo delle informazioni elettroniche. |
(2) |
Al fine di massimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi, è necessario basarsi su piattaforme nazionali e dell'Unione e soluzioni tecniche già esistenti, nonché sulla normalizzazione, sfruttando anche i benefici degli investimenti in sistemi già effettuati. |
(3) |
Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, consente lo scambio, in conformità alla legislazione dell'Unione, di informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. |
(4) |
Per consentire un risparmio sui costi, evitare di creare molteplici gruppi di esperti di alto livello e approfittare dell'esperienza dell'HLSG, i principi di gestione di SafeSeaNet e le mansioni a esso assegnate dovrebbero essere adeguati per estendersi agli ulteriori ambiti disciplinati dalla direttiva. |
(5) |
La direttiva 2002/59/CE prevede che gli Stati membri e la Commissione collaborino per sviluppare e aggiornare il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, sulla base dell'esperienza acquisita circa il funzionamento del sistema, il suo potenziale e le sue funzioni, al fine di migliorarlo ulteriormente, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. |
(6) |
Sono state acquisite esperienze e sono stati compiuti progressi tecnologici, in particolare in materia di sviluppo di un sistema di scambio di dati interoperabili in grado di combinare le informazioni di SafeSeaNet con le informazioni di altri sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti nell'Unione (CleanSeaNet, Centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e THETIS) nonché di altri sistemi esterni (ad esempio, satellite AIS), facilitando ulteriormente l'integrazione dei servizi marittimi. Sono state avviate diverse iniziative via satellite AIS, anche da parte degli Stati membri, il che conferma i vantaggi operativi dell'accesso ai dati SAT-AIS. |
(7) |
I sistemi e le applicazioni accettati dall'EMSA sono in grado di fornire alle autorità degli Stati membri e agli organismi dell'Unione informazioni complete relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi, all'inquinamento ecc. Essi possono altresì fornire servizi di sostegno in ambiti quali il controllo delle coste, le operazioni antipirateria e le statistiche, nel rispetto dei diritti di accesso attribuiti in conformità al documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD), elaborato e aggiornato a norma dell'articolo 22 bis e dell'allegato III della direttiva. |
(8) |
La gestione del sistema e i suoi miglioramenti tecnologici vengono regolarmente discussi con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (HLSG), istituito mediante la decisione 2009/584/CE della Commissione (2). Anche i miglioramenti apportati che consentono l'integrazione tecnica di diversi sistemi e applicazioni sviluppati vengono discussi da tale gruppo. Tali miglioramenti e la sperimentazione di un ambiente integrato di dati marittimi da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno dato luogo a sinergie e a un miglioramento dei servizi e delle specificità dei sistemi. |
(9) |
L'allegato III della direttiva 2002/59/CE deve pertanto essere modificato per tenere conto dei progressi tecnici compiuti alla luce dell'esperienza acquisita con SafeSeaNet. |
(10) |
L'allegato III alla direttiva sui sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, che riguarda il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi e fa riferimento ad altre normative pertinenti dell'Unione, dovrebbe essere reso più esplicito, specificando gli atti dell'Unione nell'ambito dei quali SafeSeaNet è attualmente utilizzato, come la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per quanto riguarda i citati atti giuridici, l'uso di SafeSeaNet può agevolare ulteriormente lo scambio e la condivisione di informazioni e dovrebbe agevolare ulteriormente l'utilizzo del sistema, del sistema di informazione integrato e di una piattaforma per assicurare la convergenza e l'interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni marittimi, comprese le tecnologie spaziali. |
(11) |
Gli sviluppi che si riflettono nella presente direttiva possono svolgere un ruolo centrale anche nella realizzazione dell'iniziativa/azione per un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per il settore marittimo, che rappresenta un processo di collaborazione volontaria nell'Unione europea inteso a rafforzare e promuovere la condivisione di informazioni pertinenti tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima. |
(12) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2002/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.
(2) Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).
(3) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(4) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
(5) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
(6) Direttiva 2010/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
MESSAGGI ELETTRONICI E SISTEMA DELL'UNIONE PER LO SCAMBIO DI DATI MARITTIMI (SAFESEANET)
1. Concetto generale e architettura
Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.
SafeSeaNet è un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.
Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in conformità alla presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet.
2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione
2.1. Responsabilità
2.1.1.
Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA).
L'NCA è responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei codici ONU/LOCODE, nonché l'istituzione e il mantenimento della necessaria infrastruttura informatica nazionale e delle procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.
Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'NCA e può essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni ai sensi della normativa comunitaria.
2.1.2.
La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, è responsabile:
— |
dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet; |
— |
dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici nonché del mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente direttiva di cui al punto 3. |
Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.
2.2. Principi di gestione
La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di:
— |
formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema, |
— |
fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema, |
— |
assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni del sistema, |
— |
fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al punto 3, |
— |
approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche, |
— |
adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in relazione alle autorità competenti designate dagli Stati membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della presente direttiva, |
— |
servire da collegamento con altri consessi lavorativi pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione. |
2.3. Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e documentazione tecnica
La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).
L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della conformità ai requisiti pertinenti dell'Unione.
L'IFCD include norme su:
— |
diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualità dei dati, |
— |
integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet, |
— |
procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri che definiscono i meccanismi di controllo per la qualità dei dati di SafeSeaNet, |
— |
specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati, |
— |
archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale. |
L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.
La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, l'interoperabilità con altri sistemi e applicazioni, i manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della rete e le banche dati di riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione, è elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.
3. Scambio e condivisione dei dati
Il sistema utilizza norme del settore ed è in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet.
La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilità e lo sviluppo delle funzionalità che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorità, debbano fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (2) dalla pertinente normativa dell'Unione. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo).
Gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica verso SafeSeaNet.
Il sistema centrale SafeSeaNet è utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui:
— |
direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3; |
— |
direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (4), in particolare l'articolo 10; |
— |
direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (5), in particolare l'articolo 24; |
— |
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, laddove di applica l'articolo 6. |
Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere.
Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute in conformità all'articolo 6 ter della presente direttiva.
4. Sicurezza e diritti di accesso
Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonché ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.
Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD.»
(1) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(2) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.
(3) GU L 322 del 28.12.2000, pag. 81.
DECISIONI
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/88 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2014/739/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1) («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»). |
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(3) |
L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012. |
(4) |
L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013. |
(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente debba adottare misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adotta a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA
del
che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (1), in particolare l'articolo 44,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Serbia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione. |
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(4) |
L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012. |
(5) |
L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013. |
(6) |
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3. |
(7) |
È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Fatto a …
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
(1) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
ALLEGATO
Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).
Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o la Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Serbia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dalla Serbia alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/93 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)
(2014/740/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In occasione del quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan, le parti dell'accordo di partenariato ACP-UE hanno sollecitato un coinvolgimento più diretto del settore privato che permetta di progredire nell'innovazione, di generare reddito e di creare occupazione, promuovendo le piccole e medie imprese e l'imprenditorialità, di mobilitare risorse nazionali e di sviluppare ulteriormente meccanismi innovativi di finanziamento. |
(2) |
Tenuto conto delle citate considerazioni e dell'evoluzione del contesto internazionale, segnatamente del numero consistente di soggetti e di modalità in grado di offrire al settore privato un effettivo sostegno, occorre dare esecuzione ai relativi programmi per il tramite di organizzazioni che abbiano dimostrato di essere capaci di offrire competenze di qualità elevata con un buon rapporto costo/efficacia. |
(3) |
Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, nonché di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie. |
(4) |
È opportuno, pertanto, che la posizione dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del CSI sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del CSI è stabilita ai sensi del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/…DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del
relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), e in particolare l'articolo 2 dell'allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione del CSI. |
(2) |
Il consiglio di amministrazione del CSI sorveglia le attività del CSI (articolo 2, paragrafo 7, lettera b)], adotta il programma e il bilancio del CSI (articolo 2, paragrafo 7, lettera c)] e presenta periodicamente al Comitato degli ambasciatori relazioni e valutazioni (articolo 2, paragrafo 7, lettera d)]. |
(3) |
Lo statuto e il regolamento interno del CSI, adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE («regolamento finanziario del CSI»), forniscono garanzie in termini di informazione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE e di supervisione da parte di quest'ultimo. |
(4) |
Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e a deciso di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie. |
(5) |
La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE («gruppo di lavoro congiunto») per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare, con effetto immediato, tutte le misure appropriate prodromiche alla chiusura del CSI.
2. La chiusura del CSI rispetta le competenze delle autorità di supervisione del CSI stabilite nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune del 20 giugno 2014.
Articolo 2
1. Il prima possibile, e comunque non oltre il 23 dicembre 2014, il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore che predisponga ed attui un piano di chiusura e gestisca il CSI durante il processo di chiusura.
2. Il piano di chiusura consente di chiudere il CSI in modo ordinato, rispettando i diritti di tutti i terzi coinvolti e garantendo che i progetti di sostegno al settore privato attualmente in corso siano terminati dallo stesso CSI o da un'entità cui poterne assegnare la gestione.
3. Il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione del CSI entro il 31 dicembre 2016. Il piano di chiusura e include il tempo necessario per effettuare i pagamenti,le relazioni finali e le revisioni finanziarie e legali in vista della liquidazione del CSI il 31 dicembre 2016.
Articolo 3
1. Conformemente alle procedure stabilite nell'accordo di partenariato ACP-UE, nello statuto del CSI e nel regolamento finanziario del CSI, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE riceve il piano di chiusura adottato dal consiglio di amministrazione del CSI.
2. Il consiglio di amministrazione del CSI presenta al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni trimestrali sui progressi compiuti nel processo di chiusura.
Articolo 4
Il consiglio di amministrazione del CSI consulterà il gruppo di lavoro congiunto in merito al progetto di mandato da conferire al curatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come pure in merito al progetto di piano di chiusura e al progetto di proposta di discarico.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a […], il […]
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
29.10.2014 |
IT |
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L 308/97 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2014
sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici
(2014/741/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 agosto 2001 è stata diffusa alle parti dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici del 1994 (l'«AAP del 1994») la notifica del Giappone, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, relativa alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company (le «tre società ferroviarie») dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'AAP del 1994. |
(2) |
Il 1o ottobre 2001 l'Unione ha mosso, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, un'obiezione alle proposte di modifiche notificate dal Giappone, adducendo la necessità, date le perplessità che la proposta aveva suscitato, di esaminare attentamente i motivi alla base della proposta cancellazione delle tre società ferroviarie dall'elenco. |
(3) |
Sebbene l'Unione e il Giappone abbiano proceduto a consultazioni, l'Unione, contrariamente a tutte le altre parti che avevano anch'esse formulato obiezioni, non ha ritirato la sua obiezione. |
(4) |
In occasione della revisione dell'AAP del 1994 si è tenuto conto dell'obiezione dell'Unione. Il Giappone non ha inserito nell'elenco dell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3 le tre società ferroviarie, ma ha aggiunto una nota in cui si precisa che esse sono da considerarsi incluse nell'allegato 3, impegni del Giappone, fintantoché l'Unione non ritirerà la sua obiezione alla loro cancellazione. |
(5) |
Nel contesto della perimetrazione di un accordo di libero scambio UE-Giappone e in considerazione delle discussioni sugli appalti pubblici relativamente a tale accordo, l'Unione si è detta disposta a ritirare la sua obiezione alla cancellazione delle tre società ferroviarie, in linea con l'approccio adottato dal Consiglio nella tabella di marcia sul trasporto ferroviario e urbano e lasciando impregiudicata la valutazione del livello di concorrenza presente sul mercato ferroviario giapponese. |
(6) |
Poiché il Giappone ha confermato l'intenzione di rivedere profondamente le disposizioni applicative della clausola sulla sicurezza operativa nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 2, nota 4, e allegato 3, nota 3, lettera a), e di promuovere la trasparenza e la non discriminazione nelle pratiche di appalto seguite dalle tre società ferroviarie, è opportuno che l'Unione ritiri l'obiezione alla loro cancellazione. |
(7) |
Il ritiro dell'obiezione dovrebbe lasciare impregiudicata la posizione dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa la decisione sui criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, in particolare quando si tratta di stabilire se il controllo o l'influenza da parte dello Stato siano effettivamente eliminati nei casi in cui gli enti interessati non operino in un contesto concorrenziale. |
(8) |
È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa il ritiro dell'obiezione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è che l'Unione ritira l'obiezione alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
29.10.2014 |
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L 308/99 |
DECISIONE 2014/742/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2014
che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/696/PESC (1). |
(2) |
La posizione comune 2000/696/PESC dava esecuzione alla disposizione, contenuta nella posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio (2), che prevedeva il mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate. |
(3) |
La posizione comune 2000/696/PESC, pertanto, rivedeva le misure restrittive previste nelle posizioni comuni 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) e 1999/318/PESC del Consiglio (5) al fine di mantenere solo le misure nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate. |
(4) |
Milosevic e le persone a lui collegate non rappresentano più una minaccia per il consolidamento della democrazia e non vi è pertanto motivo per continuare ad applicare tali misure restrittive. |
(5) |
Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC dovrebbero pertanto essere abrogate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC sono abrogate.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. L. GALLETTI
(1) Posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).
(2) Posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1).
(3) Posizione comune 98/240/PESC, del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1).
(4) Posizione comune 98/326/PESC, del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia (GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1).
(5) Posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1).
29.10.2014 |
IT |
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L 308/100 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2014
relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
(2014/743/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
Cipro ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
Cipro ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi. |
(7) |
A Cipro ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione rumeno/olandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/102 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2014
relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
(2014/744/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
L'Estonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
L'Estonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi. |
(7) |
In Estonia ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione olandese/finlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento
[notificata con il numero C(2014) 1920]
(2014/745/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. |
(2) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento, che sarà responsabile di alcuni compiti stabiliti in tale direttiva. Lo stesso articolo prevede inoltre che la Commissione elabori un elenco dei laboratori così designati. |
(3) |
L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui figura attualmente nell'allegato della decisione 98/536/CE della Commissione (2). |
(4) |
Alcuni Stati membri hanno designato laboratori nazionali di riferimento supplementari o sostituito i laboratori designati con altri. Inoltre, sono stati modificati i contatti e le categorie di residui controllate da alcuni laboratori attualmente figuranti nell'allegato della decisione 98/536/CE. Per motivi di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione è quindi opportuno aggiornare l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento di cui all'allegato della summenzionata decisione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/536/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 98/536/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(2) Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).
ALLEGATO
«ALLEGATO
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
Stato membro |
Laboratori di riferimento |
Categorie di residui | ||||||||||
Belgio |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f e B3e | ||||||||||
|
B2c, B3a (pesticidi organoclorurati), B3b | |||||||||||
|
B3a (NDL-PCB) | |||||||||||
|
B3a (diossine e DL-PCB) | |||||||||||
|
B3c, B3d | |||||||||||
Bulgaria |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f | ||||||||||
Repubblica ceca |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d | ||||||||||
|
B3a, B3b | |||||||||||
|
B3c | |||||||||||
|
B1, B2 (tranne B2d), B3d, B3e | |||||||||||
Danimarca |
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Metodi chimici per le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6 | ||||||||||
|
Metodi chimici per le categorie B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f | |||||||||||
|
B3 | |||||||||||
Germania |
|
Tutte le categorie | ||||||||||
Estonia |
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A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e | ||||||||||
|
B2c, B3a, B3b | |||||||||||
|
B3d | |||||||||||
Irlanda |
|
A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2b (soltanto nitroimidazoli), B2d, B2e, B2f (corticosteroidi), B3d | ||||||||||
Veterinary Public Health Regulatory Laboratory Young's Cross |
A2, A5, A6 (tranne clorpromazina, nitrofurani e nitroimidazoli), B1, B2f (soltanto carbadox), B3c | |||||||||||
|
A6 (nitrofurani), B2a (antielmintici, tranne emamectina), B2b (coccidiostatici), B2c | |||||||||||
|
B2a (emamectina), B2f (teflubenzuron e diflubenzuron), B3e (MG & LMG) | |||||||||||
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B3a (pesticidi organoclorurati & 7 PCB), B3b, B3f | |||||||||||
Grecia |
(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres) |
A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a | ||||||||||
(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece) |
A2, A5, A6, (clorpromazina, nitroimidazoli), B1 (tranne miele), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e | |||||||||||
(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece) |
A6 (cloramfenicolo e nitrofurani), B2c | |||||||||||
(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece) |
B1 nel miele | |||||||||||
(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece) |
B3d | |||||||||||
Spagna |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicolo, nitrofurani e dapsone), B1, B2f (corticosteroidi, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f | ||||||||||
|
A2, A6 (nitroimidazoli), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (tranne corticosteroidi, carbadox e olaquindox), B3f | |||||||||||
|
B3c, B3f | |||||||||||
Francia |
|
A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoidi), B3a (PCB), B3f | ||||||||||
|
A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (tranne glucocorticoidi), B3e | |||||||||||
|
B2c, B3a (tranne PCB), B3b, B3c, B3d | |||||||||||
Croazia |
Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Croatian veterinary institute, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republic of Croatia |
Tutte le categorie | ||||||||||
Italia |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f | ||||||||||
|
B3a (PCB, diossine e DL-PCB) | |||||||||||
Cipro |
(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia) |
Tutte le categorie | ||||||||||
Lettonia |
(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment “BIOR”, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga) |
Tutte le categorie (tranne B3d acquacoltura) | ||||||||||
Lituania |
|
Tutte le categorie | ||||||||||
Lussemburgo |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f | ||||||||||
|
B3c | |||||||||||
Ungheria |
(National Food Chain Safety Office, Food and Feed Safety Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465) |
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (soltanto diossine e PCB), B3c, B3d, B3e, B3f | ||||||||||
(National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection and Soil Conservation, Budaörsi út 141-145, Hungary, H-1118, Budapest) |
B2c, B3a (tranne diossine e PCB), B3b | |||||||||||
Malta |
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Tutte le categorie tranne B3a (diossine, furani e PCB diossina-simili), B3c (elementi chimici) e B3d (micotossine) | ||||||||||
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B3a (diossine, PCB e PCB diossina-simili), B3c (elementi chimici) e B3d (micotossine) | |||||||||||
Paesi Bassi |
|
Tutte le categorie | ||||||||||
Austria |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoidi, carbadox e olaquindox) | ||||||||||
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B2c, B2f (amitraz), B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3f (neonicotinoidi) | |||||||||||
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B3a (diossine e PCB) | |||||||||||
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B3c | |||||||||||
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B3d | |||||||||||
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B3e | |||||||||||
Polonia |
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Tutte le categorie | ||||||||||
Portogallo |
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Tutte le categorie (tranne B3a diossine e B3c acquacoltura) | ||||||||||
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B3c (acquacoltura) | |||||||||||
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B3a (diossine) | |||||||||||
Romania |
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A1, A4, A6 (nitroimidazoli, nitrofurani), B1 (antibiotici), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticidi organoclorurati e ndl-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e | ||||||||||
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A2, A5, B2d | |||||||||||
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A3, A6 (cloramfenicolo) | |||||||||||
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A6 (dapsone), B1 (sulfonamidi) | |||||||||||
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B3a (diossine) | |||||||||||
Slovenia |
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A1, A3, A4, A5, A6 (tranne cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B1, B2a (avermectine), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (tranne mercurio nell'acquacoltura), B3d, B3e | ||||||||||
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A2, A6 (cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B2a (benzimidazoli), B2c, B3a, B3b (tranne nel miele), B3c (mercurio nell'acquacoltura) | |||||||||||
Slovacchia |
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A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoli), B2c, B2e, B3a, B3b | ||||||||||
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A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d | |||||||||||
|
A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f, B3e | |||||||||||
Finlandia |
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Tutte le categorie | ||||||||||
Svezia |
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Tutte le categorie | ||||||||||
Regno Unito |
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A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurani tranne nel miele, nitroimidazoli), B2b, (nicarbazina), B2f | ||||||||||
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A6 (cloramfenicolo, nitrofurani nel miele, dapsone). B1, B2a, B2b (ionofori) | |||||||||||
|
A6 (clorpromazina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e» |
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/114 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019
[notificata con il numero C(2014) 7809]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/746/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2). |
(2) |
L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3). |
(3) |
A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante. |
(4) |
Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4). |
(5) |
La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri. |
(6) |
Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE. |
(7) |
I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE. |
(8) |
I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE. |
(9) |
Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione. |
(10) |
Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione. |
(11) |
I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat |
(12) |
Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat. |
(13) |
Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(14) |
Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore. |
(15) |
Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019. |
(16) |
È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(17) |
I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi. |
(18) |
Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(19) |
Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015. |
(20) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Articolo 2
La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
(4) Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).
(5) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.
ALLEGATO
Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
1. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
1.1. Livello NACE-4
Codice NACE |
Descrizione |
Criteri soddisfatti |
0510 |
Estrazione di antracite |
C |
0610 |
Estrazione di petrolio greggio |
C |
0620 |
Estrazione di gas naturale |
C |
0710 |
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi |
C |
0729 |
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
C |
0891 |
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti |
C |
0893 |
Estrazione di sale |
A |
0899 |
Altre attività estrattive n.c.a. |
A, C |
1020 |
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi |
C |
1041 |
Produzione di oli e grassi |
C |
1062 |
Produzione di amidi e di prodotti amidacei |
A |
1081 |
Produzione di zucchero |
A |
1086 |
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
C |
1101 |
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici |
C |
1102 |
Produzione di vini da uve |
C |
1104 |
Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
A |
1310 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
C |
1320 |
Tessitura |
C |
1391 |
Fabbricazione di tessuti a maglia |
C |
1392 |
Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento |
C |
1393 |
Fabbricazione di tappeti e moquette |
C |
1394 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
C |
1395 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento |
C |
1396 |
Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale |
C |
1399 |
Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a. |
C |
1411 |
Confezione di abbigliamento in pelle |
C |
1412 |
Confezione di indumenti da lavoro |
C |
1413 |
Confezione di altro abbigliamento esterno |
C |
1414 |
Confezione di biancheria intima |
C |
1419 |
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori |
C |
1420 |
Confezione di articoli in pelliccia |
C |
1431 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
C |
1439 |
Fabbricazione di altri articoli di maglieria |
C |
1511 |
Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce |
C |
1512 |
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
C |
1520 |
Fabbricazione di calzature |
C |
1622 |
Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati |
C |
1629 |
Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio |
C |
1711 |
Fabbricazione di pasta-carta |
A, C |
1712 |
Fabbricazione di carta e di cartone |
A |
1724 |
Fabbricazione di carta da parati |
C |
1910 |
Fabbricazione di prodotti di cokeria |
A, C |
1920 |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
A |
2012 |
Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
C |
2013 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
A, C |
2014 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
A, C |
2015 |
Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati |
A, B |
2016 |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
C |
2017 |
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
C |
2020 |
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura |
C |
2042 |
Fabbricazione di profumi e cosmetici |
C |
2053 |
Fabbricazione di oli essenziali |
C |
2059 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. |
C |
2060 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
C |
2110 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
C |
2120 |
Fabbricazione di preparati farmaceutici |
C |
2211 |
Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
C |
2219 |
Fabbricazione di altri prodotti in gomma |
C |
2311 |
Fabbricazione di vetro piano |
A |
2313 |
Fabbricazione di vetro cavo |
A |
2314 |
Fabbricazione di fibre di vetro |
A/C (1) |
2319 |
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici |
C |
2320 |
Fabbricazione di prodotti refrattari |
C |
2331 |
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
A, C |
2341 |
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
C |
2342 |
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
C |
2343 |
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica |
C |
2344 |
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale |
C |
2349 |
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica |
C |
2351 |
Produzione di cemento |
B |
2352 |
Produzione di calce e gesso |
B |
2370 |
Taglio, modellatura e finitura di pietre |
C |
2391 |
Fabbricazione di prodotti abrasivi |
C |
2410 |
Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe |
A |
2420 |
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio |
C |
2431 |
Stiratura a freddo di barre |
C |
2441 |
Produzione di metalli preziosi |
C |
2442 |
Produzione di alluminio |
A, C |
2443 |
Produzione di piombo, zinco e stagno |
A |
2444 |
Produzione di rame |
C |
2445 |
Produzione di altri metalli non ferrosi |
C |
2446 |
Trattamento dei combustibili nucleari |
A, C |
2540 |
Fabbricazione di armi e munizioni |
C |
2571 |
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria |
C |
2572 |
Fabbricazione di serrature e cerniere |
C |
2573 |
Fabbricazione di utensileria |
C |
2594 |
Fabbricazione di articoli di bulloneria |
C |
2599 |
Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. |
C |
2611 |
Fabbricazione di componenti elettronici |
C |
2612 |
Fabbricazione di schede elettroniche integrate |
C |
2620 |
Fabbricazione di computer e unità periferiche |
C |
2630 |
Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni |
C |
2640 |
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo |
C |
2651 |
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
C |
2652 |
Fabbricazione di orologi |
C |
2660 |
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
C |
2670 |
Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
C |
2680 |
Fabbricazione di supporti ottici e magnetici |
C |
2711 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
C |
2712 |
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
C |
2720 |
Fabbricazione di batterie e accumulatori |
C |
2731 |
Fabbricazione di cavi a fibre ottiche |
C |
2732 |
Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici |
C |
2733 |
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio |
C |
2740 |
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
C |
2751 |
Fabbricazione di elettrodomestici |
C |
2752 |
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici |
C |
2790 |
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche |
C |
2811 |
Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli |
C |
2812 |
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche |
C |
2813 |
Fabbricazione di altre pompe e compressori |
C |
2814 |
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
C |
2815 |
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
C |
2821 |
Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie |
C |
2822 |
Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione |
C |
2823 |
Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) |
C |
2824 |
Fabbricazione di utensili portatili a motore |
C |
2825 |
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione |
C |
2829 |
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
C |
2830 |
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
C |
2841 |
Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli |
C |
2849 |
Fabbricazione di altre macchine utensili |
C |
2891 |
Fabbricazione di macchine per la metallurgia |
C |
2892 |
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
C |
2893 |
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
C |
2894 |
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio |
C |
2895 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone |
C |
2896 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma |
C |
2899 |
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. |
C |
2910 |
Fabbricazione di autoveicoli |
C |
2931 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli |
C |
3011 |
Costruzione di navi e di strutture galleggianti |
C |
3012 |
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive |
C |
3030 |
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi |
C |
3091 |
Fabbricazione di motocicli |
C |
3092 |
Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi |
C |
3099 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. |
C |
3109 |
Fabbricazione di altri mobili |
C |
3211 |
Conio di monete |
C |
3212 |
Fabbricazione di gioielli e articoli connessi |
C |
3213 |
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili |
C |
3220 |
Fabbricazione di strumenti musicali |
C |
3230 |
Fabbricazione di articoli sportivi |
C |
3240 |
Fabbricazione di giochi e giocattoli |
C |
3250 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
C |
3291 |
Fabbricazione di scope e spazzole |
C |
3299 |
Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
C |
1.2. A livello CPA o Prodcom
CPA o Prodcom |
Descrizione |
Criteri soddisfatti |
081221 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
C |
08122250 |
Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas |
C |
10311130 |
Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico) |
A |
10311300 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet |
A |
10391725 |
Concentrato di pomodoro |
C |
105121 |
Latte scremato in polvere |
C |
105122 |
Latte intero in polvere |
C |
105153 |
Caseina |
C |
105154 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
C |
10515530 |
Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti |
A, C |
108211 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
C |
108212 |
Burro, grasso e olio di cacao |
C |
108213 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
C |
10891334 |
Lieviti di panificazione |
C |
20111150 |
Idrogeno |
B |
20111160 |
Azoto |
B |
20111170 |
Ossigeno |
B |
203021 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro |
C |
239914 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati |
C |
23991910 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli |
A |
23991920 |
Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro) |
A |
25501134 |
Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio) |
A, C |
I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:
A |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE; |
B |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE; |
C |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. |
2. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
Codice NACE |
Descrizione |
1106 |
Fabbricazione di malto |
1330 |
Finissaggio dei tessili |
2332 |
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta |
2362 |
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia |
2451 |
Fusione di ghisa |
2453 |
Fusione di metalli leggeri |
(1) Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosettore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosettore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.