ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
29 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1145/2014 del Consiglio, del 28 ottobre 2014, che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

61

 

*

Regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

66

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1149/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

80

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ( 1 )

82

 

 

DECISIONI

 

 

2014/739/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

88

 

 

2014/740/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

93

 

 

2014/741/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2014, sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici

97

 

*

Decisione 2014/742/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2014, che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

99

 

 

2014/743/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

100

 

 

2014/744/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

102

 

 

2014/745/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 marzo 2014, che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2014) 1920]

104

 

 

2014/746/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero C(2014) 7809]  ( 1 )

114

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1145/2014 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2014

che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/742/PESC del Consiglio del 28 ottobre 2014 che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio (2) tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I di tale regolamento.

(2)

Con decisione 2014/742/PESC, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC (3). Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato della posizione comune non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.

(3)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  Cfr. pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 2488/2000, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19).

(3)  Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1146/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2014

che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone e imazamox i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze benfluralin e propanil gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze antrachinone, bromuro di metile e acido solforico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

Riguardo all'antrachinone, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento (2). La non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari è prevista dalla decisione 2008/986/CE della Commissione (3). Considerando che l'uso dell'antrachinone non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Riguardo al benfluralin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per lattuga, scarola, rucola, cicoria Witloof, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, orzo in chicchi, frumento in chicchi e radici di cicoria. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per aglio, pomodori, cetrioli, meloni e semi di arachide mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Riguardo al bentazone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, scalogni, erbe aromatiche, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), semi di arachide, miglio, galli e galline (carne, grasso e fegato) e uova di volatili. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per patate, porri, infusioni di erbe (essiccate, foglie), suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha inoltre concluso che, per quanto concerne gli LMR per cipollette, cetrioli, semi di papavero e semi di soia mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Riguardo al bromoxynil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, mais dolce, asparagi, porri e semi di lino, di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne l'LMR per il luppolo, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)

Riguardo al clorotalonil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, uva da tavola e da vino, fragole, uva spina, banane, papaie, patate, carote, sedani-rapa, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, foglie di sedano, prezzemolo, fagioli (freschi con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche), asparagi, sedano, porri, funghi coltivati, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di arachide, orzo in chicchi, avena in chicchi, frumento in chicchi, segale in chicchi, luppolo, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(7)

Riguardo al famoxadone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (8). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per l'avena in chicchi. L'Autorità ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per semi di colza, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(8)

Riguardo all'imazamox, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, semi di soia, granturco, riso, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(9)

Riguardo al bromuro di metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (10). La non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/753/CE della Commissione (11) e confermata dalla decisione 2011/120/UE della Commissione (12). Non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi. Per il bromuro di metile gli LMR di base non possono essere quantificati dai laboratori di controllo e non è quindi opportuno fissare LMR per tale sostanza. Il bromuro di metile è tuttavia naturalmente trasformato in ione bromuro, per il quale gli LMR quantificabili dai laboratori di controllo sono già stati stabiliti.

(10)

Riguardo al propanil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (13). La non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/769/CE della Commissione (14) e confermata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione (15). Considerando che l'uso del propanil non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR fissati per il propanil nell'allegato III dovrebbero pertanto essere soppressi in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(11)

Riguardo all'acido solforico, l'Autorità ha presentato un parere motivato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (16). La non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/937/CE della Commissione (17). Considerando la bassa tossicità dell'acido solforico, l'Autorità ha raccomandato di non fissare alcun LMR. È pertanto opportuno iscrivere l'acido solforico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(13)

In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(16)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(17)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 18 maggio 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 18 maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di antrachinone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(6):2761. [6 pagg.].

(3)  Decisione 2008/986/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 48).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di benfluralin esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3278. [33 pagg.].

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bentazone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2822. [65 pagg.].

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromoxynil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(8):2861. [41 pagg.].

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(10):2940. [87 pagg.].

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di famoxadone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2835. [53 pagg.].

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di imazamox esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3282. [34 pagg.].

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromuro di metile esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(7):3339. [29 pagg.].

(11)  Decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68).

(12)  Decisione 2011/120/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 19).

(13)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di propanil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3280. [22 pagg.].

(14)  Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).

(16)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di acido solforico esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(1):2556. [9 pagg.].

(17)  Decisione 2008/937/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 88).


ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative alle sostanze bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone e imazamox sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R)

Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil

Clorotalonil (R)

Famoxadone (F)

Somma di imazamox e suoi sali, espressa come imazamox

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,03 (1)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0110000

i)

Agrumi

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0120010

Mandorle

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

 

2 (+)

0,01 (1)

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

 

 

0,01 (1)

 

0140010

Albicocche

 

 

1 (+)

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

0,01 (1)

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

1 (+)

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,01 (1)

 

 

0140990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

3 (+)

2

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

4 (+)

0,01 (1)

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0,01 (1)

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

0,01 (1)

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

 

0,01 (1)

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

0,01 (1)

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

15 (+)

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

0,01 (1)

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

0,01 (1)

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

0,01 (1)

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

0,01 (1)

 

 

0154990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

 

0,01 (1)

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

0,01 (1)

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0,01 (1)

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Passiflore

 

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

 

 

 

0162050

Melastelle

 

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

0,01 (1)

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

15 (+)

 

 

0163030

Manghi

 

 

0,01 (1)

 

 

0163040

Papaie

 

 

15 (+)

 

 

0163050

Melagrane

 

 

0,01 (1)

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

0,01 (1)

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

0,01 (1)

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,01 (1)

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0,01 (1)

 

 

0163100

Durian

 

 

0,01 (1)

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0,01 (1)

 

 

0163990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0211000

a)

Patate

0,2 (+)

 

0,01 (1) (+)

0,02

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

0,03 (1)

 

 

0,01 (1)

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0,01 (1)

 

 

0213020

Carote

 

 

0,3 (+)

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

1 (+)

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

0,3 (+)

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0,01 (1)

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0,3 (+)

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0,3 (+)

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

0,01 (1)

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0,3 (+)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0,01 (1)

 

 

0213110

Rape

 

 

0,3 (+)

 

 

0213990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

 

(+)

0,01 (1)

0,05 (1)

0220010

Aglio

0,06

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

0,1

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0220030

Scalogni

0,06

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

0,03 (1)

0,05

10

 

 

0220990

Altri

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0,05 (1)

0231000

a)

Solanacee

0,03 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

6 (+)

2

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

6 (+)

1.5

 

0231040

Okra, gombo

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0231990

Altri

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,03 (1)

0,01 (1)

5 (+)

0,2

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,03 (1)

0,01 (1)

1 (+)

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

0,7

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

0,01 (1)

 

0233990

Altri

 

 

 

0,01 (1)

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

0,3

0,04

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0240000

iv)

Cavoli

0,03 (1)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0,1

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

0,01 (1)

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

2 (+)

 

 

0241990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0,01 (1)

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

3 (+)

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0,6 (+)

 

 

0242990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

 

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

 

 

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

 

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

 

 

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

 

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

 

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

0251070

Senape nera

 

 

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

 

 

 

0251990

Altri

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

f)

Erbe aromatiche

10

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (1)

0256010

Cerfoglio

 

 

0,02 (1)

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0,02 (1)

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

5 (+)

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

5 (+)

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

0,02 (1)

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0,02 (1)

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

0,02 (1)

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

 

0,02 (1)

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

0,02 (1)

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

0,02 (1)

 

 

0256990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

 

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0,3

 

5 (+)

 

(+)

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0,05

 

3 (+)

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0,3

 

5 (+)

 

(+)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0,05

 

1 (+)

 

 

0260050

Lenticchie

0,05

 

0,6 (+)

 

 

0260990

Altri

0,03 (1)

 

0,01 (1) (+)

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0270010

Asparagi

0,03 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270030

Sedani

0,03 (1)

 

10 (+)

0,01 (1)

 

0270040

Finocchi

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270060

Porri

0,15 (+)

 

8 (+)

2

 

0270070

Rabarbaro

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270080

Germogli di bambù

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270090

Cuori di palma

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0270990

Altri

0,03 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0280000

viii)

Funghi

0,03 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

0,5 (+)

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0,01 (1)

 

 

0280990

Altri

 

 

0,01 (1)

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

 

0,01 (1)

(+)

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0,1

 

3

 

(+)

0300020

Lenticchie

0,03 (1)

 

0,2

 

(+)

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

1

 

1

 

(+)

0300040

Lupini

0,03 (1)

 

0,2

 

 

0300990

Altri

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1) (+)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,2

 

0,01 (1)

 

 

0401020

Semi di arachide

0,05

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Semi di papavero

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401050

Semi di girasole

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

0,03 (1)

 

0,01 (1)

(+)

 

0401070

Semi di soia

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401080

Semi di senape

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401090

Semi di cotone

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401110

Cartamo

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401130

Semi di camelina

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401140

Semi di canapa

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401150

Semi di ricino

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0401990

Altri

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

0,03 (1)

 

0,01 (1)

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

 

 

 

 

0,05 (1)

0500010

Orzo

0,1

0,05

0,4 (+)

0,2

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0500030

Granturco

0,2

0,1

0,01 (1)

0,01 (1)

(+)

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

0,08

0,1

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0500050

Avena

0,1

0,05

0,4 (+)

0,1

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0,1

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

(+)

0500070

Segale

0,1

0,05

0,1 (+)

0,05

 

0500080

Sorgo

0,1

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0,1

0,05

0,1 (+)

0,1

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,1 (1)

0610000

i)

 

 

 

0,05 (1)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

 

0,05 (1)

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

2

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie

(+)

 

 

0,05 (1)

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0,05 (1)

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

 

0,05 (1)

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

 

0,05 (1)

 

0650000

v)

Carruba

 

 

 

0,05 (1)

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,1 (1)

0,05 (1) (+)

60 (+)

0,05 (1)

0,1 (1)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

 

 

 

0810000

i)

Semi

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0820010

Pimenti

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0840020

Zenzero

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0840030

Curcuma

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0850000

v)

Germogli

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,03 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

(+)

(+)

1010000

i)

Tessuto

 

 

 

 

0,01 (1)

1011000

a)

Suini

 

 

(+)

 

 

1011010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,02

0,05

 

1011020

Grasso

0,15 (+)

0,05 (1)

0,07

0,5

 

1011030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011040

Rene

0,05 (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011050

Frattaglie commestibili

0,15 (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,15

0,05

 

1012020

Grasso

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1012030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1012040

Rene

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1012050

Frattaglie commestibili

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1012990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,15

0,05

 

1013020

Grasso

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1013030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1013040

Rene

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1013050

Frattaglie commestibili

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1013990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,15

0,05

 

1014020

Grasso

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1014030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1014040

Rene

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1014050

Frattaglie commestibili

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1014990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,15

0,05

 

1015020

Grasso

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1015030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1015040

Rene

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1015050

Frattaglie commestibili

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1015990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1) (+)

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

0,01 (1)

 

1016020

Grasso

 

 

 

0,01 (1)

 

1016030

Fegato

 

 

 

0,05 (1)

 

1016040

Rene

 

 

 

0,05 (1)

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

0,05 (1)

 

1016990

Altri

 

 

 

0,05 (1)

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,02 (1) (+)

0,05 (1)

0,15

0,05

 

1017020

Grasso

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1017030

Fegato

0,02 (1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1017040

Rene

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1017050

Frattaglie commestibili

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1017990

Altri

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1020000

ii)

Latte

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,1

0,03

0,01 (1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1) (+)

0,02 (1)

0,01 (1)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

b)

è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza benfluralin:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Benfluralin (F)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,02 (3)

0110000

i)

Agrumi

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Altri

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

iii)

Pomacee

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

iv)

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Altri

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

0154990

Altri

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

0162050

Melastelle

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Panassa (Jack)

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,02 (3)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,02 (3)

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

0,02 (3)

0213020

Carote

0,02 (3)

0213030

Sedani-rapa

0,02 (3)

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

0,02 (3)

0213050

Topinambur (Crosne)

0,02 (3)

0213060

Pastinaca

0,02 (3)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,02 (3)

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

0,02 (3)

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

0,05

0213100

Rutabaga

0,02 (3)

0213110

Rape

0,02 (3)

0213990

Altri

0,02 (3)

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,02 (3)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

0220990

Altri

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,02 (3)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra, gombo

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

iv)

Cavoli

0,02 (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,02 (3)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

0251050

Crescione inglese

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Senape nera

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,02 (3)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,02 (3)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,02 (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,02 (3)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,05 (3)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

0256990

Altri

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,02 (3)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,02 (3)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

viii)

Funghi

0,02 (3)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

0280990

Altri

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,02 (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,05 (3)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02 (3)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

0401110

Cartamo

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Semi di camelina

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

0,02 (3)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

0500030

Granturco

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,1 (3)

0610000

i)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

0650000

v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,1 (3)

0800000

8.

SPEZIE

 

0810000

i)

Semi

0,1 (3)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810050

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,1 (3)

0820010

Pimenti

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

iii)

Corteccia

0,1 (3)

0830010

Cannella (Cassia)

 

0830990

Altri

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,1 (3)

0840020

Zenzero

0,1 (3)

0840030

Curcuma

0,1 (3)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

0840990

Altri

0,1 (3)

0850000

v)

Germogli

0,1 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,1 (3)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

vii)

Arillo

0,1 (3)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02 (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0900020

Canna da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

i)

Tessuto

0,02 (3)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

ii)

Latte

0,02 (3)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,02 (3)

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05 (3)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,02 (3)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,02 (3)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,02 (3)

2)

Nell'allegato III, le colonne relative alle sostanze benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox e propanil sono soppresse.

3)

Nell'allegato IV, è aggiunta la voce «acido solforico» secondo l'ordine alfabetico.

4)

Nell'allegato V, sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze antrachinone e propanil:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)

Antrachinone (F)

Propanil

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

i)

Agrumi

0,01 (5)

0,01 (5)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

0110040

Limette

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

0,02 (5)

0,02 (5)

0120010

Mandorle

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

iii)

Pomacee

0,01 (5)

0,01 (5)

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

iv)

Drupacee

0,01 (5)

0,01 (5)

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Altri

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

0,01 (5)

0,01 (5)

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

0,01 (5)

0,01 (5)

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

0162030

Passiflore

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

0162050

Melastelle

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melagrane

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (5)

0,01 (5)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01 (5)

0,01 (5)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,01 (5)

0,01 (5)

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra, gombo

 

 

0231990

Altri

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01 (5)

0,01 (5)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,01 (5)

0,01 (5)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Senape nera

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01 (5)

0,01 (5)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01 (5)

0,01 (5)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01 (5)

0,01 (5)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01 (5)

0,01 (5)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02 (5)

0,02 (5)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (5)

0,01 (5)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01 (5)

0,01 (5)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi

 

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

viii)

Funghi

0,01 (5)

0,01 (5)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0280990

Altri

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01 (5)

0,01 (5)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (5)

0,01 (5)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0401110

Cartamo

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,01 (5)

0,01 (5)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

0500030

Granturco

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,02 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,02 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

0810000

i)

Semi

0,02 (5)

0,05 (5)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,02 (5)

0,05 (5)

0820010

Pimenti

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,02 (5)

0,05 (5)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,02 (5)

0,05 (5)

0840020

Zenzero

0,02 (5)

0,05 (5)

0840030

Curcuma

0,02 (5)

0,05 (5)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,02 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

Germogli

0,02 (5)

0,05 (5)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,02 (5)

0,05 (5)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,02 (5)

0,05 (5)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (5)

0,01 (5)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,01 (5)

0,01 (5)

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

1015990

Altri

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

1017990

Altri

 

 

1020000

ii)

Latte

0,01 (5)

0,01 (5)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,01 (5)

0,01 (5)

1030010

Galli e galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,02 (5)

0,05 (5)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,01 (5)

0,01 (5)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01 (5)

0,01 (5)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,01 (5)

0,01 (5)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R).

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

Bentazone — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:

somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

0270060

Porri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0632000

b)

Foglie

0632010

Foglie di fragola

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1012010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili

1013010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1013020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili

1014010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1014020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili

1015010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1015020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili

1017010

Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1017020

Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Clorotalonil (R)

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

Clorotalonil — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:

2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130000

iii)

Pomacee

0130010

Mele (Mela selvatica)

0130020

Pere (Nashi)

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0140010

Albicocche

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

0163040

Papaie

0211000

a)

Patate

0213020

Carote

0213030

Sedani-rapa

0213040

Barbaforte o cren (Radice di anelica, radice di levistico, radice di genziana)

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-hydroxyptalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulo, cipolle argentate)

0220030

Scalogni

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

0220990

Altri

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechenghi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangolo/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0233010

Meloni (Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0256040

Prezzemolo (Foglie di prezzemolo a radice)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270010

Asparagi

0270030

Sedani

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270060

Porri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

0300040

Lupini

0300990

Altri

0401020

Semi di arachide

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1011990

Altri

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili

1016990

Altri

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Famoxadone (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000

i)

Tessuto

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1011990

Altri

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili

1012990

Altri

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili

1013990

Altri

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili

1014990

Altri

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili

1015990

Altri

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili

1016990

Altri

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

1017010

Muscolo

1017020

Grasso

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili

1017990

Altri

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

1060000

vi)

Gasteropodi

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

Somma di imazamox e suoi sali, espressa come imazamox

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0401000

i)

Semi oleaginosi

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

0401070

Semi di soia

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030

Granturco

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000

i)

Tessuto

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1011990

Altri

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili

1012990

Altri

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili

1013990

Altri

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili

1014990

Altri

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili

1015990

Altri

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili

1016990

Altri

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

1017010

Muscolo

1017020

Grasso

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili

1017990

Altri

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

1060000

vi)

Gasteropodi

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)= Liposolubile

Benfluralin (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Benfluralin (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»

(5)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(6)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Antrachinone (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Propanil

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codece 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.

(2)

L'8 ottobre 2014 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione relativa al paragrafo 13 della risoluzione 2153(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con cui si pone fine alle misure che vietano a tutti gli Stati di importare diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio. La comunicazione del presidente del processo di Kimberley chiedeva a tutti i partecipanti di riprendere il commercio di diamanti grezzi con la Costa d'Avorio. Occorre quindi rivedere l'elenco dei partecipanti di cui all'allegato II.

(3)

Occorre inoltre aggiornare l'indirizzo del punto di contatto della Cambogia di cui all'allegato II.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Export-Import Department

#19-61, MOC Road (1138 Road)

Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

Phnom Penh

Cambodia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

COSTA D'AVORIO

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques,

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

UNIONE EUROPEA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KAZAKISTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building 'The house of ministries'

010000 Astana

Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Block 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Zone Industrielle Ex. DNGM

Bamako

République du Mali

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MESSICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

NAMIBIA

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

PANAMA

General Direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panamá 4

Republic of Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Russia

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/66


REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le regole che disciplinano la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni. Tali regole si basano sulla norma internazionale stabilita dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel codice sanitario per gli animali terrestri («il codice»). Nel capitolo dedicato alla BSE della versione 2013 del codice, l'espressione «valutazione del rilascio» è stata sostituita da «valutazione dell'ingresso» e la tabella contenente gli obiettivi in punti di un paese o di una regione è stata considerevolmente modificata per soddisfare meglio le esigenze dei paesi con una popolazione bovina piccola o molto piccola. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato II.

(3)

Il punto 2.2.1 del capitolo B dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 fa riferimento ai metodi e ai protocolli definiti nell'allegato X. La formulazione di questo punto dovrebbe essere modificata per rispecchiare le modifiche dell'allegato X introdotte dal presente atto.

(4)

Il capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi, sperma ed embrioni, compresa l'esenzione degli embrioni omozigoti ovini ARR da qualsiasi altra prescrizione relativa alla scrapie classica negli scambi all'interno dell'Unione. Il 24 gennaio 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi di trasmissione della scrapie classica mediante il trasferimento degli embrioni ottenuti in vivo negli ovini (2), nel quale ha concluso che il rischio di trasmissione della scrapie classica mediante l'impianto di embrioni ovini ARR omozigoti o eterozigoti potrebbe essere considerato trascurabile, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni e le procedure dell'OIE relative al trasferimento di embrioni. Le pertinenti disposizioni di cui all'allegato VIII dovrebbero essere pertanto modificate, al fine di esonerare anche gli scambi all'interno dell'Unione di embrioni ovini eterozigoti ARR da qualsiasi altra prescrizione relativa alla scrapie classica.

(5)

In talune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 999/2001 vi è un'incoerenza terminologica tra i punti 1.2 e 1.3 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento ed il resto del testo. Per motivi di coerenza, nelle versioni linguistiche in questione si dovrebbe usare lo stesso termine.

(6)

Il punto 2 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro. Il 4 luglio 2013, l'Austria ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Dato l'esito favorevole della valutazione di questa domanda da parte della Commissione, l'Austria dovrebbe essere elencata come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica.

(7)

Il punto 3.2 della sezione A del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Considerando che l'Austria dovrebbe essere elencata come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica, essa dovrebbe simultaneamente essere soppressa dall'elenco degli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica, dato che tale qualifica offre garanzie superiori rispetto a quelle offerte nel programma di controllo.

(8)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa, nel capitolo H, regole relative all'importazione nell'Unione di sperma ed embrioni di ovini e caprini. Tali norme di importazione devono essere aggiornate per riflettere le modifiche dell'allegato VIII introdotte dal presente atto.

(9)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i metodi di laboratorio per accertare la presenza della TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Occorre rivedere tale allegato per aggiornare le informazioni sui laboratori designati, adeguare il riferimento a vari orientamenti, armonizzare alcuni termini tecnici e chiarire il processo di test discriminatori nei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini, tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti e delle prassi attuali nell'Unione.

(10)

Il punto 4 del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene gli elenchi dei test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il 18 settembre 2013 la società IDEXX ha presentato una domanda di modifica del nome del kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA in HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories). Il nuovo foglietto illustrativo del suddetto test è stato approvato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE il 2 maggio 2013. Inoltre il 6 dicembre 2013 il gruppo Enfer ha comunicato di aver cessato la fabbricazione della versione 3 del kit diagnostico Enfer TSE e di avere chiesto la cancellazione di tale kit dall'elenco dei test rapidi approvati per la sorveglianza della BSE negli animali della specie bovina. Gli elenchi di cui al punto 4 del capitolo C dell'allegato X devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(11)

Affinché gli Stati membri dispongano del tempo necessario per adeguare le loro procedure di certificazione relative alla scrapie per gli embrioni ovini, alcune modifiche introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le lettere a), b), ed e) del punto 3 e il punto 4 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11 (2): 3080.


ALLEGATO

Gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

i punti 1 e 2 del capitolo B sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Struttura dell'analisi del rischio

Le analisi del rischio comprendono una valutazione dell'ingresso e una dell'esposizione.

2.   Valutazione dell'ingresso (sfida esterna)

2.1.

La valutazione dell'ingresso consiste nello stimare la probabilità che l'agente della BSE sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari potenzialmente contaminati da un agente della BSE o sia già presente nel paese o regione.

Si tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

a)

la presenza o l'assenza dell'agente della BSE nel paese o nella regione e, se l'agente è presente, la sua prevalenza stimata in base ai risultati delle attività di sorveglianza;

b)

la produzione di farine di carne e ossa o di ciccioli dalla popolazione indigena di ruminanti;

c)

le farine di carne e ossa e i ciccioli importati;

d)

i bovini, ovini e caprini importati;

e)

i mangimi per animali e gli ingredienti per mangimi importati;

f)

i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati al consumo umano che potrebbero aver contenuto tessuti elencati al punto 1 dell'allegato V ed essere stati somministrati ai bovini;

g)

i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati all'utilizzo nei bovini vivi.

2.2.

Nell'effettuare la valutazione dell'ingresso occorre tener conto dei sistemi speciali di eradicazione, della sorveglianza e di altre indagini epidemiologiche (soprattutto della sorveglianza della BSE effettuata sulla popolazione bovina) pertinenti per quanto riguarda i fattori di rischio elencati al punto 2.1.»

b)

al punto 3 del capitolo D, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Obiettivi in punti per le diverse dimensioni delle popolazioni di bovini adulti in un certo paese o regione

Obiettivi in punti per i paesi o regioni

Dimensioni della popolazione di bovini adulti

(24 mesi e più)

Sorveglianza di tipo A

Sorveglianza di tipo B

> 1 000 000

300 000

150 000

900 001-1 000 000

214 600

107 300

800 001-900 000

190 700

95 350

700 001-800 000

166 900

83 450

600 001-700 000

143 000

71 500

500 001-600 000

119 200

59 600

400 001-500 000

95 400

47 700

300 001-400 000

71 500

35 750

200 001-300 000

47 700

23 850

100 001-200 000

22 100

11 500

90 001-100 000

19 900

9 950

80 001-90 000

17 700

8 850

70 001-80 000

15 500

7 750

60 001-70 000

13 000

6 650

50 001-60 000

11 000

5 500

40 001-50 000

8 800

4 400

30 001-40 000

6 600

3 300

20 001-30 000

4 400

2 200

10 001-20 000

2 100

1 050

9 001-10 000

1 900

950

8 001-9 000

1 600

800

7 001-8 000

1 400

700

6 001-7 000

1 200

600

5 001-6 000

1 000

500

4 001-5 000

800

400

3 001-4 000

600

300

2 001-3 000

400

200

1 001-2 000

200

100»

2)

all'allegato VII, capitolo B, il primo paragrafo del punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«Ove non sia possibile escludere la BSE in seguito ai risultati dell'analisi molecolare secondaria effettuata in conformità dei metodi e dei protocolli di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) ii), l'abbattimento e la distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.»

3)

all'allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:

a)

al punto 1.2 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

possono essere introdotti soltanto i seguenti embrioni/ovuli ovini e caprini:

i)

embrioni/ovuli di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli embrioni/ovuli;

ii)

embrioni/ovuli ovini aventi almeno un allele ARR.»

b)

al punto 1.3 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

possono essere introdotti soltanto i seguenti embrioni/ovuli ovini e caprini:

i)

embrioni/ovuli di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli embrioni/ovuli;

ii)

embrioni/ovuli ovini aventi almeno un allele ARR.»

c)

al punto 2 è aggiunto il seguente punto 3:

«2.3.

Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:

Austria.»

d)

il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:

Danimarca,

Finlandia,

Svezia.»

e)

al punto 4.2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nel caso degli embrioni ovini, essi hanno almeno un allele ARR.»

4)

all'allegato IX, capitolo H, il punto 2 ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

nel caso degli embrioni ovini, essi hanno almeno un allele ARR.»

5)

l'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

LABORATORI DI RIFERIMENTO, CAMPIONAMENTO E METODI DI LABORATORIO

CAPITOLO A

Laboratori nazionali di riferimento

1.

Il laboratorio nazionale di riferimento designato:

a)

dispone di strutture ed addetti che consentano di individuare in ogni momento, in particolare alla prima comparsa della malattia in questione, il tipo e il ceppo dell'agente patogeno delle TSE e di confermare i risultati ottenuti dai laboratori diagnostici ufficiali; se non è in grado di identificare il ceppo dell'agente patogeno, avvia una procedura che affidi al laboratorio UE di riferimento l'identificazione del ceppo;

b)

verifica i metodi diagnostici utilizzati nei laboratori diagnostici ufficiali;

c)

è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici nello Stato membro; a tal fine:

può fornire reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici ufficiali,

controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati nello Stato membro,

organizza periodicamente prove comparative,

detiene isolati o tessuti corrispondenti di agenti patogeni, o contenenti agenti patogeni della malattia in questione, provenienti da casi constatati nello Stato membro,

garantisce la conferma dei risultati ottenuti nei laboratori diagnostici,

d)

collabora con il laboratorio UE di riferimento, anche partecipando alle prove comparative periodiche organizzate da tale laboratorio. Qualora un laboratorio di riferimento nazionale dovesse non superare una prova comparativa organizzata dal laboratorio UE di riferimento, esso adotta immediatamente tutte le misure correttive necessarie a porre rimedio alla situazione, a sostenere nuovamente la prova comparativa e a superarla oppure a superare la prossima prova comparativa organizzata dal laboratorio UE di riferimento.

2.

Tuttavia, in deroga al punto 1, gli Stati membri che non hanno un laboratorio di riferimento nazionale utilizzano i servizi del laboratorio UE di riferimento o dei laboratori di riferimento nazionali di altri Stati membri o di paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

3.

I laboratori nazionali di riferimento sono:

Austria:

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen

Robert Koch Gasse 17

A-2340 Mödling

Belgio:

CERVA-CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Bulgaria:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ‘Проф. Д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ‘Tрансмисивни спонгиформни енцефалопатии’

бул. ‘Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ‘Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Croazia:

Hrvatski veterinarski institut,

Savska Cesta 143

10000 Zagreb

Cipro:

State Veterinary Laboratories

Veterinary Services

CY-1417 Athalassa

Nicosia

Repubblica ceca:

Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava)

National Reference Laboratory for BSE and Animal TSEs

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Danimarca:

Veterinærinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Bülowsvej 27

DK-1870 Frederiksberg C

(National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, 27, Bülowsvej, DK — 1870 Frederiksberg C)

Estonia:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Estonian Veterinary and Food Laboratory)

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

Finlandia:

Finnish Food Safety Authority Evira

Research and Laboratory Department

Veterinary Virology Research Unit — TSEs

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

Francia:

ANSES-Lyon, Unité MND

31, avenue Tony Garnier

69 364 LYON Cedex 07

Germania:

Friedrich-Loeffler-Institut

Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases at the Friederich-Loeffler-Institut

Federal Research Institute for Animal Health

Suedufer 10

D-17493 Greifswald Insel Riems

Grecia:

Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larissa

6th km of Larissa — Trikala Highway

GR-41110 Larissa

Ungheria:

Veterinary Diagnostic Directorate, National Food Chain Safety Office (VDD NFCSO)

Tábornok u. 2

1143 Budapest

Irlanda:

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture, Food and the Marine

Backweston Campus

Celbridge

Co. Kildare

Italia:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta — CEA

Via Bologna, 148

I-10154 Torino

Lettonia:

Institute of Food Safety, Animal Health and Environment (BIOR)

Lejupes Str. 3

Riga LV 1076

Lituania:

National Food and Veterinary Risk Assessment Institute

J. Kairiūkščio str. 10

LT-08409 Vilnius

Lussemburgo:

CERVA-CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Malta:

Veterinary Diagnostic Laboratory

Department of Food Health and Diagnostics

Veterinary Affairs and Fisheries Division

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Albert Town Marsa

Paesi Bassi:

Central Veterinary Instutute of Wageningen UR

Edelhertweg 15

8219 PH Lelystad

P.O. Box 2004

NL-8203 AA Lelystad

Polonia:

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)

24-100 Puławy

al. Partyzantów 57

Portogallo:

Setor diagnóstico EET

Laboratório de Patologia

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Rua General Morais Sarmento

1500-311 Lisboa

Romania:

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

Department of Morphology

Strada Dr. Staicovici nr. 63, 5

București 050557

Slovacchia:

State Veterinary Institute Zvolen

Pod dráhami 918

SK-960 86, Zvolen

Slovenia:

University of Ljubljana, Veterinary faculty

National Veterinary Institute

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Spagna:

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)

Ctra. M-106 pk 1,4

28110 Algete (Madrid)

Svezia:

National Veterinary Institute

SE-751 89 Uppsala

Regno Unito:

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB

CAPITOLO B

Laboratorio UE di riferimento

1.

Il laboratorio UE di riferimento per le TSE è:

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Regno Unito

2.

Il laboratorio di riferimento comunitario ha le funzioni e i compiti seguenti:

a)

coordinare, di concerto con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare le encefalopatie spongiformi trasmissibili, e la determinazione del genotipo della proteina prionica, in particolare:

conservando e fornendo i corrispondenti tessuti contenenti gli agenti patogeni delle TSE, ai fini della preparazione o dell'esecuzione delle analisi diagnostiche e della tipizzazione dei ceppi degli agenti patogeni delle TSE,

fornendo i sieri standard e altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento, al fine di uniformare i metodi analitici e i reagenti utilizzati negli Stati membri,

creando e mantenendo una collezione di tessuti corrispondenti contenenti gli agenti e i ceppi patogeni delle TSE,

organizzando periodicamente prove comparative delle procedure per la diagnosi delle TSE e per la determinazione del genotipo della proteina prionica negli ovini a livello dell'UE,

raccogliendo e confrontando dati e informazioni sui metodi di diagnosi utilizzati e sui risultati delle analisi effettuate nell'UE,

caratterizzando isolati dell'agente patogeno delle TSE con i metodi più aggiornati, per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia,

seguendo gli orientamenti prevalenti a livello mondiale in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE,

avvalendosi delle competenze disponibili con riguardo alle malattie da prioni per consentire una rapida diagnosi differenziale,

acquisendo una conoscenza approfondita della preparazione e dell'uso dei metodi diagnostici applicati per il controllo e l'eradicazione delle TSE,

b)

collaborare attivamente alla diagnosi dei focolai di TSE negli Stati membri, esaminando campioni di animali affetti da TSE per diagnosi di conferma, caratterizzazione e studi epidemiologici;

c)

incentivare la formazione o l'aggiornamento professionale di esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche nell'UE.

CAPITOLO C

Campionamento e analisi di laboratorio

1.   Campionamento

Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una TSE deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell'ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) (di seguito “il manuale”). Oltre a, o in assenza di, metodi e protocolli dell'OIE e affinché vi sia materiale sufficiente, l'autorità competente deve garantire l'uso di metodi e protocolli di campionamento in conformità degli orientamenti emessi dal laboratorio UE di riferimento.

In particolare l'autorità competente deve raccogliere i tessuti appropriati, conformemente ai pareri scientifici disponibili e alle linee guida del laboratorio UE di riferimento, al fine di garantire l'individuazione di tutti i ceppi noti di TSE nei piccoli ruminanti e deve conservare almeno la metà dei tessuti raccolti al fresco, ma non congelati, finché il test rapido non risulti negativo. Qualora il risultato sia positivo o non conclusivo, i tessuti residui devono essere sottoposti a esami di verifica e successivamente devono essere trattati conformemente alle linee guida del laboratorio UE di riferimento sui test di differenziazione e la classificazione — “TSE strain characterisation in small ruminants (Caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti:): A technical handbook for National Reference Laboratories in the EU (Manuale tecnico per i laboratori nazionali di riferimento nell'UE)”.

I campioni vanno contrassegnati correttamente, in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento.

2.   Laboratori

Ogni esame di laboratorio per accertare la presenza di una TSE è condotto in laboratori diagnostici ufficiali debitamente autorizzati dall'autorità competente.

3.   Metodi e protocolli

3.1.   Analisi di laboratorio per accertare la presenza di BSE nei bovini

a)   Casi sospetti

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

i)

metodo immunoistochimico (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;

iv)

esame istopatologico;

v)

combinazione di test rapidi definiti nel terzo comma.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare dei casi sospetti sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio UE di riferimento — “OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid test) by using a second rapid test [Regole OIE per la conferma ufficiale della BSE nei bovini (in base ad un risultato iniziale reattivo in un test rapido approvato) tramite ricorso ad un secondo test rapido]” e purché:

i)

la verifica sia effettuata in un laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e

ii)

uno dei due test rapidi sia un Western blot; e

iii)

il secondo test rapido utilizzato:

preveda un controllo di tessuto negativo e un campione di bovino affetto da BSE come controllo di tessuto positivo,

sia di tipo diverso dal test utilizzato per lo screening preliminare; e

iv)

se come primo test è utilizzato un test rapido Western blot, il risultato venga documentato e l'immagine blot presentata al laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e

v)

ove il risultato dello screening preliminare non venga confermato dal test rapido successivo, il campione venga sottoposto ad esame mediante uno degli altri metodi di verifica; se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti siano sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di BSE.

b)   Sorveglianza della BSE

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio, a norma delle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte I, sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il campione è immediatamente sottoposto a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

i)

metodo immunoistochimico (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;

iv)

esame istopatologico;

v)

combinazione di test rapidi definiti nel quarto comma.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

I test rapidi possono essere utilizzati sia per uno screening preliminare sia, in caso di esito positivo o non conclusivo, per una successiva verifica, secondo gli orientamenti del laboratorio UE di riferimento — “OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid test) by using a second rapid test [Regole OIE per la conferma ufficiale della BSE nei bovini (in base ad un risultato iniziale reattivo in un test rapido approvato) tramite ricorso ad un secondo test rapido]” e purché:

i)

la verifica sia effettuata in un laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e

ii)

uno dei due test rapidi sia un Western blot; e

iii)

il secondo test rapido utilizzato:

preveda un controllo di tessuto negativo e un campione di bovino affetto da BSE come controllo di tessuto positivo,

sia di tipo diverso dal test utilizzato per lo screening preliminare; e

iv)

se come primo test è utilizzato un test rapido Western blot, il risultato venga documentato e l'immagine blot presentata al laboratorio di riferimento nazionale per le TSE; e

v)

ove il risultato dello screening preliminare non venga confermato dal test rapido successivo, il campione venga sottoposto ad esame mediante uno degli altri metodi di verifica; se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti siano sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Un animale è considerato un caso positivo di BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e almeno uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del secondo comma è positivo

c)   Ulteriore esame dei casi positivi di BSE

I campioni di tutti i casi positivi di BSE devono essere trasmessi a un laboratorio designato dall'autorità competente che abbia partecipato con successo alle più recenti prove valutative organizzate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i test discriminatori dei casi confermati di BSE per essere sottoposti a ulteriori esami conformemente ai metodi e ai protocolli descritti nel metodo del laboratorio UE di riferimento per la classificazione degli isolati bovini delle TSE (un metodo two-blot per la classificazione provvisoria degli isolati bovini delle TSE).

3.2.   Analisi di laboratorio per accertare la presenza di BSE negli ovini e nei caprini

a)   Casi sospetti

I campioni di ovini e caprini da analizzare in laboratorio a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, sono immediatamente sottoposti a esami di verifica ricorrendo ad almeno uno dei seguenti metodi e protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale:

i)

metodo immunoistochimico (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica;

iv)

esame istopatologico.

Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

I test rapidi possono essere utilizzati per uno screening preliminare dei casi sospetti. A tali test non è possibile ricorrere per una successiva verifica.

Ove il risultato del test rapido utilizzato per lo screening preliminare dei casi sospetti sia positivo o non conclusivo, il campione è esaminato effettuando uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a iv), del primo comma. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, i tessuti sono sottoposti a un ulteriore esame mediante uno degli altri metodi e protocolli di verifica.

Se il risultato di uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a v), del primo comma è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE e vengono sottoposti a ulteriori esami conformemente alla lettera c).

b)   Sorveglianza della TSE

I campioni provenienti da ovini e caprini e inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza negli ovini e nei caprini), sono sottoposti a test rapido al fine di garantire l'individuazione di tutti i ceppi noti di TSE.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, i campioni di tessuti sono immediatamente inviati a un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante istopatologia, immunoistochimica, Western blotting o dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica, come indicato alla lettera a). Se il risultato dell'esame di verifica è negativo o non conclusivo, si procede a ulteriori esami mediante immunoistochimica o Western blotting.

Se il risultato di uno degli esami di verifica è positivo, l'animale è considerato un caso positivo di TSE e viene sottoposto a ulteriori esami conformemente alla lettera c).

c)   Ulteriore esame dei casi positivi di TSE

i)   Analisi molecolare iniziale con metodo discriminatorio Western blotting

I campioni provenienti da casi clinici sospetti e da animali sottoposti a test in conformità dell'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3, considerati casi positivi di TSE, ma non casi di scrapie atipica, in base agli esami di cui alle lettere a) o b), o che presentano caratteristiche che, secondo il laboratorio che esegue i test, richiedono maggiori accertamenti, sono esaminati mediante un metodo discriminatorio Western blotting elencato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento da un laboratorio diagnostico ufficiale designato dall'autorità competente, che abbia partecipato con successo alle più recenti prove valutative organizzate dal laboratorio UE di riferimento in relazione all'impiego di tale metodo.

ii)   Analisi molecolare secondaria con ulteriori metodi di analisi molecolare

I casi di TSE in cui la presenza della BSE non può essere esclusa secondo gli orientamenti emessi dal laboratorio UE di riferimento mediante l'analisi molecolare iniziale di cui al punto i), devono essere immediatamente inoltrati al laboratorio UE di riferimento, accompagnati da tutte le informazioni pertinenti disponibili. I campioni devono essere sottoposti ad ulteriori analisi e verifiche mediante almeno un metodo alternativo, che differisca sotto il profilo immunochimico dal metodo molecolare iniziale, a seconda del volume e della natura del materiale inoltrato, come illustrato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento. Le suddette analisi ulteriori devono essere effettuate dai laboratori seguenti autorizzati per il metodo di competenza:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

31, avenue Tony Garnier

BP 7033

F-69342 Lyon Cedex

Commissariat à l'Energie Atomique

18, route du Panorama

BP 6

F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Regno Unito

I risultati sono interpretati dal laboratorio UE di riferimento, assistito da un gruppo di esperti denominato Strain Typing Expert Group, STEG (gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi), comprendente un rappresentante del competente laboratorio nazionale di riferimento. La Commissione è informata immediatamente dei risultati dell'interpretazione.

iii)   Biotest sui topi

I campioni che indicano la presenza di BSE e i campioni non conclusivi in seguito all'analisi molecolare secondaria sono ulteriormente analizzati con biotest sui topi per ottenere una conferma definitiva. La natura o la quantità del materiale disponibile possono influire sulla struttura del biotest che sarà approvato dal laboratorio UE di riferimento assistito dallo STEG caso per caso. I biotest saranno effettuati dal laboratorio UE di riferimento oppure da laboratori da questo designati.

I risultati sono interpretati dal laboratorio UE di riferimento, assistito dallo STEG. La Commissione è informata immediatamente dei risultati dell'interpretazione.

3.3.   Analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE in specie diverse da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2

Qualora siano definiti metodi e protocolli per i test effettuati al fine di confermare la presenza di una TSE in specie diverse dai bovini, ovini e caprini, questi comprendono almeno un esame istopatologico del tessuto cerebrale. L'autorità competente può richiedere inoltre test di laboratorio, quali immunoistochimica, Western blotting, dimostrazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica oppure altri metodi atti a individuare la forma della proteina prionica associata alla patologia. Almeno un altro esame di laboratorio deve essere comunque condotto qualora l'esame istopatologico iniziale sia negativo o non conclusivo. Nel caso della prima comparsa della malattia, devono essere eseguiti almeno tre esami diversi.

In particolare, laddove si sospetti la BSE in una specie diversa dai bovini, i casi devono essere inoltrati al laboratorio UE di riferimento, assistito dallo STEG, per un'ulteriore caratterizzazione.

4.   Test rapidi

Per eseguire i test rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini solo i seguenti metodi:

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),

immunodosaggio a “sandwich” per l'individuazione della PrPRes (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosaggio su micropiastra (ELISA) per l'individuazione della PrPRes resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),

immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell'antigene della BSE IDEXX HerdChek, EIA e kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA (Laboratori IDEXX)],

immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosaggio a “sandwich” con impiego di due diversi anticorpi monoclonali diretti contro due epitopi presenti in una PrPSc bovina in uno stato altamente dispiegato (kit per il test Roboscreen Beta Prion BSE EIA).

Per eseguire i test rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini solo i seguenti metodi:

immunodosaggio a “sandwich” per l'individuazione della PrPRes (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosaggio a “sandwich” per l'individuazione della PrPRes mediante il kit di individuazione TeSeE Sheep/Goat, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE Sheep/Goat (test rapido Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrPSc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP [kit per il test dell'antigene della BSE/scrapie HerdChek (Laboratori IDEXX)],

immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics — Check PrioSTRIP SR, protocollo di lettura visiva).

Per tutti i test rapidi il campione di tessuto utilizzato deve risultare conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante.

I produttori dei test diagnostici rapidi devono essersi dotati di un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio UE di riferimento ed essere in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. I produttori devono fornire i protocolli del test al laboratorio UE di riferimento.

I test diagnostici rapidi e i relativi protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio UE di riferimento e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test rapido. Tale conclusione va comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.

5.   Test alternativi

(Da definire)»


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1149/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MA

92,7

MK

54,3

ZZ

67,4

0707 00 05

AL

59,9

MK

80,7

TR

121,5

ZZ

87,4

0709 93 10

MA

82,8

TR

136,0

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

94,2

UY

29,5

ZA

84,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

295,5

MD

39,0

PE

357,1

TR

145,3

ZZ

209,2

0808 10 80

BR

55,5

CL

76,1

MD

27,7

NZ

164,1

US

191,0

ZA

178,7

ZZ

115,5

0808 30 90

CN

68,8

TR

114,2

ZZ

91,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/82


DIRETTIVA 2014/100/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La competitività del trasporto marittimo europeo può essere agevolata mediante un uso più efficiente delle risorse e un migliore utilizzo delle informazioni elettroniche.

(2)

Al fine di massimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi, è necessario basarsi su piattaforme nazionali e dell'Unione e soluzioni tecniche già esistenti, nonché sulla normalizzazione, sfruttando anche i benefici degli investimenti in sistemi già effettuati.

(3)

Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, consente lo scambio, in conformità alla legislazione dell'Unione, di informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

(4)

Per consentire un risparmio sui costi, evitare di creare molteplici gruppi di esperti di alto livello e approfittare dell'esperienza dell'HLSG, i principi di gestione di SafeSeaNet e le mansioni a esso assegnate dovrebbero essere adeguati per estendersi agli ulteriori ambiti disciplinati dalla direttiva.

(5)

La direttiva 2002/59/CE prevede che gli Stati membri e la Commissione collaborino per sviluppare e aggiornare il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, sulla base dell'esperienza acquisita circa il funzionamento del sistema, il suo potenziale e le sue funzioni, al fine di migliorarlo ulteriormente, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(6)

Sono state acquisite esperienze e sono stati compiuti progressi tecnologici, in particolare in materia di sviluppo di un sistema di scambio di dati interoperabili in grado di combinare le informazioni di SafeSeaNet con le informazioni di altri sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti nell'Unione (CleanSeaNet, Centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e THETIS) nonché di altri sistemi esterni (ad esempio, satellite AIS), facilitando ulteriormente l'integrazione dei servizi marittimi. Sono state avviate diverse iniziative via satellite AIS, anche da parte degli Stati membri, il che conferma i vantaggi operativi dell'accesso ai dati SAT-AIS.

(7)

I sistemi e le applicazioni accettati dall'EMSA sono in grado di fornire alle autorità degli Stati membri e agli organismi dell'Unione informazioni complete relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi, all'inquinamento ecc. Essi possono altresì fornire servizi di sostegno in ambiti quali il controllo delle coste, le operazioni antipirateria e le statistiche, nel rispetto dei diritti di accesso attribuiti in conformità al documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD), elaborato e aggiornato a norma dell'articolo 22 bis e dell'allegato III della direttiva.

(8)

La gestione del sistema e i suoi miglioramenti tecnologici vengono regolarmente discussi con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (HLSG), istituito mediante la decisione 2009/584/CE della Commissione (2). Anche i miglioramenti apportati che consentono l'integrazione tecnica di diversi sistemi e applicazioni sviluppati vengono discussi da tale gruppo. Tali miglioramenti e la sperimentazione di un ambiente integrato di dati marittimi da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno dato luogo a sinergie e a un miglioramento dei servizi e delle specificità dei sistemi.

(9)

L'allegato III della direttiva 2002/59/CE deve pertanto essere modificato per tenere conto dei progressi tecnici compiuti alla luce dell'esperienza acquisita con SafeSeaNet.

(10)

L'allegato III alla direttiva sui sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, che riguarda il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi e fa riferimento ad altre normative pertinenti dell'Unione, dovrebbe essere reso più esplicito, specificando gli atti dell'Unione nell'ambito dei quali SafeSeaNet è attualmente utilizzato, come la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per quanto riguarda i citati atti giuridici, l'uso di SafeSeaNet può agevolare ulteriormente lo scambio e la condivisione di informazioni e dovrebbe agevolare ulteriormente l'utilizzo del sistema, del sistema di informazione integrato e di una piattaforma per assicurare la convergenza e l'interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni marittimi, comprese le tecnologie spaziali.

(11)

Gli sviluppi che si riflettono nella presente direttiva possono svolgere un ruolo centrale anche nella realizzazione dell'iniziativa/azione per un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per il settore marittimo, che rappresenta un processo di collaborazione volontaria nell'Unione europea inteso a rafforzare e promuovere la condivisione di informazioni pertinenti tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima.

(12)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2002/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(2)  Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

(3)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

(4)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

(5)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(6)  Direttiva 2010/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

MESSAGGI ELETTRONICI E SISTEMA DELL'UNIONE PER LO SCAMBIO DI DATI MARITTIMI (SAFESEANET)

1.   Concetto generale e architettura

Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

SafeSeaNet è un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.

Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in conformità alla presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet.

2.   Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione

2.1.   Responsabilità

2.1.1.   Sistemi nazionali SafeSeaNet

Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA).

L'NCA è responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei codici ONU/LOCODE, nonché l'istituzione e il mantenimento della necessaria infrastruttura informatica nazionale e delle procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'NCA e può essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni ai sensi della normativa comunitaria.

2.1.2.   Sistema centrale SafeSeaNet

La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, è responsabile:

dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet;

dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici nonché del mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente direttiva di cui al punto 3.

Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

2.2.   Principi di gestione

La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di:

formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema,

fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema,

assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni del sistema,

fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al punto 3,

approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche,

adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in relazione alle autorità competenti designate dagli Stati membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della presente direttiva,

servire da collegamento con altri consessi lavorativi pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione.

2.3.   Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e documentazione tecnica

La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).

L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della conformità ai requisiti pertinenti dell'Unione.

L'IFCD include norme su:

diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualità dei dati,

integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet,

procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri che definiscono i meccanismi di controllo per la qualità dei dati di SafeSeaNet,

specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati,

archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale.

L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.

La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, l'interoperabilità con altri sistemi e applicazioni, i manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della rete e le banche dati di riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione, è elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

3.   Scambio e condivisione dei dati

Il sistema utilizza norme del settore ed è in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet.

La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilità e lo sviluppo delle funzionalità che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorità, debbano fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (2) dalla pertinente normativa dell'Unione. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo).

Gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica verso SafeSeaNet.

Il sistema centrale SafeSeaNet è utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui:

direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3;

direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (4), in particolare l'articolo 10;

direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (5), in particolare l'articolo 24;

direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, laddove di applica l'articolo 6.

Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute in conformità all'articolo 6 ter della presente direttiva.

4.   Sicurezza e diritti di accesso

Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonché ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD.»


(1)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(2)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 28.12.2000, pag. 81.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(5)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.


DECISIONI

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/88


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2014/739/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1) («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»).

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(3)

L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.

(4)

L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente debba adottare misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adotta a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ALFANO


(1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA

del

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Serbia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.

(5)

L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Fatto a …

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Serbia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dalla Serbia alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/93


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2014/740/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In occasione del quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan, le parti dell'accordo di partenariato ACP-UE hanno sollecitato un coinvolgimento più diretto del settore privato che permetta di progredire nell'innovazione, di generare reddito e di creare occupazione, promuovendo le piccole e medie imprese e l'imprenditorialità, di mobilitare risorse nazionali e di sviluppare ulteriormente meccanismi innovativi di finanziamento.

(2)

Tenuto conto delle citate considerazioni e dell'evoluzione del contesto internazionale, segnatamente del numero consistente di soggetti e di modalità in grado di offrire al settore privato un effettivo sostegno, occorre dare esecuzione ai relativi programmi per il tramite di organizzazioni che abbiano dimostrato di essere capaci di offrire competenze di qualità elevata con un buon rapporto costo/efficacia.

(3)

Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, nonché di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie.

(4)

È opportuno, pertanto, che la posizione dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del CSI sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del CSI è stabilita ai sensi del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ALFANO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/…DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del

relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), e in particolare l'articolo 2 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera d), dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione del CSI.

(2)

Il consiglio di amministrazione del CSI sorveglia le attività del CSI (articolo 2, paragrafo 7, lettera b)], adotta il programma e il bilancio del CSI (articolo 2, paragrafo 7, lettera c)] e presenta periodicamente al Comitato degli ambasciatori relazioni e valutazioni (articolo 2, paragrafo 7, lettera d)].

(3)

Lo statuto e il regolamento interno del CSI, adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE («regolamento finanziario del CSI»), forniscono garanzie in termini di informazione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE e di supervisione da parte di quest'ultimo.

(4)

Nel corso della 39a sessione svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e a deciso di delegare a tal fine al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di far progredire il fascicolo allo scopo di adottare le decisioni necessarie.

(5)

La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE («gruppo di lavoro congiunto») per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare, con effetto immediato, tutte le misure appropriate prodromiche alla chiusura del CSI.

2.   La chiusura del CSI rispetta le competenze delle autorità di supervisione del CSI stabilite nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune del 20 giugno 2014.

Articolo 2

1.   Il prima possibile, e comunque non oltre il 23 dicembre 2014, il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore che predisponga ed attui un piano di chiusura e gestisca il CSI durante il processo di chiusura.

2.   Il piano di chiusura consente di chiudere il CSI in modo ordinato, rispettando i diritti di tutti i terzi coinvolti e garantendo che i progetti di sostegno al settore privato attualmente in corso siano terminati dallo stesso CSI o da un'entità cui poterne assegnare la gestione.

3.   Il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione del CSI entro il 31 dicembre 2016. Il piano di chiusura e include il tempo necessario per effettuare i pagamenti,le relazioni finali e le revisioni finanziarie e legali in vista della liquidazione del CSI il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

1.   Conformemente alle procedure stabilite nell'accordo di partenariato ACP-UE, nello statuto del CSI e nel regolamento finanziario del CSI, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE riceve il piano di chiusura adottato dal consiglio di amministrazione del CSI.

2.   Il consiglio di amministrazione del CSI presenta al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni trimestrali sui progressi compiuti nel processo di chiusura.

Articolo 4

Il consiglio di amministrazione del CSI consulterà il gruppo di lavoro congiunto in merito al progetto di mandato da conferire al curatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come pure in merito al progetto di piano di chiusura e al progetto di proposta di discarico.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a […], il […]

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


29.10.2014   

IT

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L 308/97


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2014

sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici

(2014/741/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 agosto 2001 è stata diffusa alle parti dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici del 1994 (l'«AAP del 1994») la notifica del Giappone, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, relativa alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company (le «tre società ferroviarie») dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'AAP del 1994.

(2)

Il 1o ottobre 2001 l'Unione ha mosso, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, un'obiezione alle proposte di modifiche notificate dal Giappone, adducendo la necessità, date le perplessità che la proposta aveva suscitato, di esaminare attentamente i motivi alla base della proposta cancellazione delle tre società ferroviarie dall'elenco.

(3)

Sebbene l'Unione e il Giappone abbiano proceduto a consultazioni, l'Unione, contrariamente a tutte le altre parti che avevano anch'esse formulato obiezioni, non ha ritirato la sua obiezione.

(4)

In occasione della revisione dell'AAP del 1994 si è tenuto conto dell'obiezione dell'Unione. Il Giappone non ha inserito nell'elenco dell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3 le tre società ferroviarie, ma ha aggiunto una nota in cui si precisa che esse sono da considerarsi incluse nell'allegato 3, impegni del Giappone, fintantoché l'Unione non ritirerà la sua obiezione alla loro cancellazione.

(5)

Nel contesto della perimetrazione di un accordo di libero scambio UE-Giappone e in considerazione delle discussioni sugli appalti pubblici relativamente a tale accordo, l'Unione si è detta disposta a ritirare la sua obiezione alla cancellazione delle tre società ferroviarie, in linea con l'approccio adottato dal Consiglio nella tabella di marcia sul trasporto ferroviario e urbano e lasciando impregiudicata la valutazione del livello di concorrenza presente sul mercato ferroviario giapponese.

(6)

Poiché il Giappone ha confermato l'intenzione di rivedere profondamente le disposizioni applicative della clausola sulla sicurezza operativa nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 2, nota 4, e allegato 3, nota 3, lettera a), e di promuovere la trasparenza e la non discriminazione nelle pratiche di appalto seguite dalle tre società ferroviarie, è opportuno che l'Unione ritiri l'obiezione alla loro cancellazione.

(7)

Il ritiro dell'obiezione dovrebbe lasciare impregiudicata la posizione dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa la decisione sui criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, in particolare quando si tratta di stabilire se il controllo o l'influenza da parte dello Stato siano effettivamente eliminati nei casi in cui gli enti interessati non operino in un contesto concorrenziale.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa il ritiro dell'obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è che l'Unione ritira l'obiezione alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


29.10.2014   

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L 308/99


DECISIONE 2014/742/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2014

che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/696/PESC (1).

(2)

La posizione comune 2000/696/PESC dava esecuzione alla disposizione, contenuta nella posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio (2), che prevedeva il mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

(3)

La posizione comune 2000/696/PESC, pertanto, rivedeva le misure restrittive previste nelle posizioni comuni 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) e 1999/318/PESC del Consiglio (5) al fine di mantenere solo le misure nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

(4)

Milosevic e le persone a lui collegate non rappresentano più una minaccia per il consolidamento della democrazia e non vi è pertanto motivo per continuare ad applicare tali misure restrittive.

(5)

Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC dovrebbero pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC sono abrogate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  Posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).

(2)  Posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1).

(3)  Posizione comune 98/240/PESC, del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1).

(4)  Posizione comune 98/326/PESC, del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia (GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1).

(5)  Posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1).


29.10.2014   

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L 308/100


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2014

relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

(2014/743/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

Cipro ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

Cipro ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

A Cipro ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione rumeno/olandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


29.10.2014   

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L 308/102


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2014

relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

(2014/744/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

L'Estonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

L'Estonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

In Estonia ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione olandese/finlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


29.10.2014   

IT

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L 308/104


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento

[notificata con il numero C(2014) 1920]

(2014/745/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa.

(2)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento, che sarà responsabile di alcuni compiti stabiliti in tale direttiva. Lo stesso articolo prevede inoltre che la Commissione elabori un elenco dei laboratori così designati.

(3)

L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui figura attualmente nell'allegato della decisione 98/536/CE della Commissione (2).

(4)

Alcuni Stati membri hanno designato laboratori nazionali di riferimento supplementari o sostituito i laboratori designati con altri. Inoltre, sono stati modificati i contatti e le categorie di residui controllate da alcuni laboratori attualmente figuranti nell'allegato della decisione 98/536/CE. Per motivi di chiarezza e di coerenza del diritto dell'Unione è quindi opportuno aggiornare l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento di cui all'allegato della summenzionata decisione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/536/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/536/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).


ALLEGATO

«ALLEGATO

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Stato membro

Laboratori di riferimento

Categorie di residui

Belgio

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f e B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (pesticidi organoclorurati), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (NDL-PCB)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (diossine e DL-PCB)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgaria

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ‘Искърско шосе’ 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Repubblica ceca

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (tranne B2d), B3d, B3e

Danimarca

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Metodi chimici per le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Metodi chimici per le categorie B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

B3

Germania

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Tutte le categorie

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1 A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irlanda

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoli e clorpromazina), B2b (soltanto nitroimidazoli), B2d, B2e, B2f (corticosteroidi), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory Young's Cross

A2, A5, A6 (tranne clorpromazina, nitrofurani e nitroimidazoli), B1, B2f (soltanto carbadox), B3c

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofurani), B2a (antielmintici, tranne emamectina), B2b (coccidiostatici), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamectina), B2f (teflubenzuron e diflubenzuron), B3e (MG & LMG)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (pesticidi organoclorurati & 7 PCB), B3b, B3f

Grecia

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (clorpromazina, nitroimidazoli), B1 (tranne miele), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (cloramfenicolo e nitrofurani), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 nel miele

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

B3d

Spagna

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicolo, nitrofurani e dapsone), B1, B2f (corticosteroidi, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazoli), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (tranne corticosteroidi, carbadox e olaquindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Francia

LABERCA — ONIRIS

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoidi), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche — Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (tranne glucocorticoidi), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (tranne PCB), B3b, B3c, B3d

Croazia

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Croatian veterinary institute, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republic of Croatia

Tutte le categorie

Italia

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, diossine e DL-PCB)

Cipro

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Tutte le categorie

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment “BIOR”, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga)

Tutte le categorie (tranne B3d acquacoltura)

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT-08409 Vilnius

Tutte le categorie

Lussemburgo

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Institut scientifique de la Santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

B3c

Ungheria

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

(National Food Chain Safety Office, Food and Feed Safety Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (soltanto diossine e PCB), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hungary

H-1118

Budapest

(National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection and Soil Conservation, Budaörsi út 141-145, Hungary, H-1118, Budapest)

B2c, B3a (tranne diossine e PCB), B3b

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

National Veterinary Laboratory

Veterinary Regulation Directorate

Ministry for Sustainable Development the Environment and Climate change.

Albertown,Marsa MRS1123

Malta

Tutte le categorie tranne B3a (diossine, furani e PCB diossina-simili), B3c (elementi chimici) e B3d (micotossine)

Public Health Laboratory Evans Building

Lower Merchants Street

Valletta VLT1179

Malta

Food and Environment Research Agency

Sand Hutton

York YO41 1LZ

UK

B3a (diossine, PCB e PCB diossina-simili), B3c (elementi chimici) e B3d (micotossine)

Paesi Bassi

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Tutte le categorie

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoidi, carbadox e olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

A-6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3f (neonicotinoidi)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (diossine e PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polonia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Tutte le categorie

Portogallo

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Tutte le categorie (tranne B3a diossine e B3c acquacoltura)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Av. de Brasília, 6

1449-006 Lisboa

B3c (acquacoltura)

DRAL — Laboratório de Físico — Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22

Edifício F — 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (diossine)

Romania

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sect. 2,

021201 București

A1, A4, A6 (nitroimidazoli, nitrofurani), B1 (antibiotici), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticidi organoclorurati e ndl-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timișoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Șos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanța

A3, A6 (cloramfenicolo)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piața Mărăști nr. 1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsone), B1 (sulfonamidi)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr. 16E, sect. 3,

032125 București

B3a (diossine)

Slovenia

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (tranne cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B1, B2a (avermectine), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (tranne mercurio nell'acquacoltura), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (cloramfenicolo nell'urina e cloroformio nell'urina), B2a (benzimidazoli), B2c, B3a, B3b (tranne nel miele), B3c (mercurio nell'acquacoltura)

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoli), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoskova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f, B3e

Finlandia

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Tutte le categorie

Svezia

Statens Livsmedelsverk

Box 622

751 26 Uppsala

Tutte le categorie

Regno Unito

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurani tranne nel miele, nitroimidazoli), B2b, (nicarbazina), B2f

Food and Environment Research Agency (FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani nel miele, dapsone). B1, B2a, B2b (ionofori)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (clorpromazina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e»


29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/114


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2014

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

[notificata con il numero C(2014) 7809]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2).

(2)

L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3).

(3)

A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante.

(4)

Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4).

(5)

La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

(6)

Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE.

(7)

I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

(8)

I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE.

(9)

Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione.

(10)

Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione.

(11)

I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat

(12)

Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat.

(13)

Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(14)

Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore.

(15)

Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019.

(16)

È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(17)

I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi.

(18)

Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(19)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Articolo 2

La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

(4)  Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.


ALLEGATO

Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.1.   Livello NACE-4

Codice NACE

Descrizione

Criteri soddisfatti

0510

Estrazione di antracite

C

0610

Estrazione di petrolio greggio

C

0620

Estrazione di gas naturale

C

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

C

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

C

0891

Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

C

0893

Estrazione di sale

A

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

A, C

1020

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

C

1041

Produzione di oli e grassi

C

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

A

1081

Produzione di zucchero

A

1086

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

C

1101

Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

C

1102

Produzione di vini da uve

C

1104

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

A

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

C

1320

Tessitura

C

1391

Fabbricazione di tessuti a maglia

C

1392

Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

C

1393

Fabbricazione di tappeti e moquette

C

1394

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

C

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

C

1396

Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

C

1399

Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

C

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

C

1412

Confezione di indumenti da lavoro

C

1413

Confezione di altro abbigliamento esterno

C

1414

Confezione di biancheria intima

C

1419

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

C

1420

Confezione di articoli in pelliccia

C

1431

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

C

1439

Fabbricazione di altri articoli di maglieria

C

1511

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

C

1512

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

C

1520

Fabbricazione di calzature

C

1622

Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

C

1629

Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

C

1711

Fabbricazione di pasta-carta

A, C

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

A

1724

Fabbricazione di carta da parati

C

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

A, C

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

A

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

C

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

A, C

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

A, C

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

A, B

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

C

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

C

2020

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

C

2042

Fabbricazione di profumi e cosmetici

C

2053

Fabbricazione di oli essenziali

C

2059

Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

C

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

C

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

C

2120

Fabbricazione di preparati farmaceutici

C

2211

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

C

2219

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

C

2311

Fabbricazione di vetro piano

A

2313

Fabbricazione di vetro cavo

A

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

A/C (1)

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

C

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

C

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

A, C

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

C

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

C

2343

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

C

2344

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

C

2349

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

C

2351

Produzione di cemento

B

2352

Produzione di calce e gesso

B

2370

Taglio, modellatura e finitura di pietre

C

2391

Fabbricazione di prodotti abrasivi

C

2410

Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe

A

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

C

2431

Stiratura a freddo di barre

C

2441

Produzione di metalli preziosi

C

2442

Produzione di alluminio

A, C

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

A

2444

Produzione di rame

C

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

C

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

A, C

2540

Fabbricazione di armi e munizioni

C

2571

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

C

2572

Fabbricazione di serrature e cerniere

C

2573

Fabbricazione di utensileria

C

2594

Fabbricazione di articoli di bulloneria

C

2599

Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

C

2611

Fabbricazione di componenti elettronici

C

2612

Fabbricazione di schede elettroniche integrate

C

2620

Fabbricazione di computer e unità periferiche

C

2630

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

C

2640

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

C

2651

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

C

2652

Fabbricazione di orologi

C

2660

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

C

2670

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

C

2680

Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

C

2711

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

C

2712

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

C

2720

Fabbricazione di batterie e accumulatori

C

2731

Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

C

2732

Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

C

2733

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

C

2740

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

C

2751

Fabbricazione di elettrodomestici

C

2752

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

C

2790

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

C

2811

Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

C

2812

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

C

2813

Fabbricazione di altre pompe e compressori

C

2814

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

C

2815

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

C

2821

Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie

C

2822

Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

C

2823

Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

C

2824

Fabbricazione di utensili portatili a motore

C

2825

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

C

2829

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

C

2830

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

C

2841

Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli

C

2849

Fabbricazione di altre macchine utensili

C

2891

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

C

2892

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

C

2893

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

C

2894

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio

C

2895

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone

C

2896

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma

C

2899

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

C

2910

Fabbricazione di autoveicoli

C

2931

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

C

3011

Costruzione di navi e di strutture galleggianti

C

3012

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

C

3030

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

C

3091

Fabbricazione di motocicli

C

3092

Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

C

3099

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

C

3109

Fabbricazione di altri mobili

C

3211

Conio di monete

C

3212

Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

C

3213

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

C

3220

Fabbricazione di strumenti musicali

C

3230

Fabbricazione di articoli sportivi

C

3240

Fabbricazione di giochi e giocattoli

C

3250

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

C

3291

Fabbricazione di scope e spazzole

C

3299

Altre industrie manifatturiere n.c.a.

C

1.2.   A livello CPA o Prodcom

CPA o Prodcom

Descrizione

Criteri soddisfatti

081221

Caolino ed altre argille caoliniche

C

08122250

Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas

C

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)

A

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

A

10391725

Concentrato di pomodoro

C

105121

Latte scremato in polvere

C

105122

Latte intero in polvere

C

105153

Caseina

C

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

C

10515530

Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

A, C

108211

Pasta di cacao, anche sgrassata

C

108212

Burro, grasso e olio di cacao

C

108213

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

C

10891334

Lieviti di panificazione

C

20111150

Idrogeno

B

20111160

Azoto

B

20111170

Ossigeno

B

203021

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

C

239914

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati

C

23991910

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

A

23991920

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro)

A

25501134

Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)

A, C

I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:

A

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE;

B

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE;

C

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

2.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Codice NACE

Descrizione

1106

Fabbricazione di malto

1330

Finissaggio dei tessili

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2362

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2451

Fusione di ghisa

2453

Fusione di metalli leggeri


(1)  Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosettore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosettore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.