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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
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28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/1 |
DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2014
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella sua comunicazione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione ha illustrato misure per migliorare la competitività e garantire la sicurezza energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle risorse. |
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(2) |
Il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» ha esortato a ridurre la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. È necessario conseguire tale obiettivo attraverso una serie di iniziative strategiche, ivi incluso mediante l'elaborazione di una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Il Libro bianco della Commissione ha proposto inoltre una riduzione del 60 % rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire entro il 2050. |
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(3) |
La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha fissato un obiettivo del 10 % per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto. |
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(4) |
Sulla base della consultazione delle parti interessate e degli esperti nazionali e delle competenze acquisite, confluite nella comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2013, intitolata «Energia pulita per il trasporto, una strategia europea in materia di combustibili alternativi», l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL) sono stati identificati, attualmente, come i principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo termine in termini di alternativa al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato mediante, ad esempio, sistemi che impiegano la tecnologia a doppia alimentazione. |
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(5) |
Per fonti di energia si intendono tutte le fonti energetiche alternative per i trasporti, quali l'elettricità e l'idrogeno, che non sono state generate da combustione o ossidazione in assenza di combustione. |
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(6) |
I combustibili sintetici, che sostituiscono diesel, benzina e jet fuel, possono essere prodotti a partire da diverse materie prime, convertendo biomassa, gas, carbone o rifiuti di plastica in combustibili liquidi, metano e dimetiletere (DME). I combustibili diesel sintetici paraffinici, quali oli vegetali idrotrattati (HVO) e diesel Fischer-Tropsch, sono fungibili e possono essere miscelati con combustibili fossili diesel ad un tasso di miscelazione molto alto o possono essere usati puri in tutti i veicoli diesel esistenti o futuri. Questi combustibili possono pertanto essere distribuiti, stoccati e usati con le infrastrutture esistenti. I combustibili sintetici che sostituiscono la benzina, come il metanolo e altri alcol, possono essere miscelati con la benzina e tecnicamente usati con l'attuale tecnologia dei veicoli apportando lievi adattamenti. Il metanolo può essere usato anche per la navigazione interna e per il trasporto marittimo a corto raggio. I combustibili sintetici e paraffinici possono ridurre il ricorso alle fonti di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto. |
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(7) |
Il GPL è un combustibile alternativo derivato dal trattamento del gas naturale e della raffinazione del petrolio, con una minore impronta di carbonio e emissioni inquinanti significativamente minori rispetto ai combustibili convenzionali. Il bio GPL ottenuto da varie fonti di biomassa dovrebbe emergere come tecnologia economicamente valida a medio lungo termine. Il GPL può essere usato per il trasporto stradale (autovetture e autocarri) per tutti i tipi di distanze. Può essere usato anche per la navigazione interna e per il trasporto marittimo a corto raggio. L'infrastruttura GPL è relativamente ben sviluppata ed esiste già nell'Unione un numero significativo di stazioni di rifornimento (circa 29 000). Tuttavia, la distribuzione di tali stazioni di rifornimento è disomogenea, con una scarsa penetrazione in un certo numero di paesi. |
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(8) |
Fatto salvo l'elenco dei combustibili alternativi della presente direttiva, è opportuno sottolineare che esistono altri tipi di combustibili puliti che possono rappresentare potenziali alternative ai combustibili fossili. Nella selezione di nuovi tipi di combustibili alternativi, è opportuno tenere conto dei promettenti risultati delle attività di ricerca e sviluppo. È opportuno che le norme e la legislazione siano elaborate senza privilegiare alcun particolare tipo di tecnologia, in modo da non ostacolare l'ulteriore sviluppo di combustibili e vettori energetici alternativi. |
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(9) |
La relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 ha indicato che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente. Nella sua comunicazione dell'8 novembre 2012, intitolata «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», la Commissione ha fatto proprie le principali raccomandazioni del gruppo di alto livello CARS 21 e ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime. La presente direttiva costituisce una delle azioni principali riguardante l'infrastruttura per i combustibili alternativi preannunciate dalla Commissione. |
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(10) |
È opportuno evitare la frammentazione del mercato interno dovuta all'introduzione non coordinata sul mercato di combustibili alternativi. Il coordinamento dei quadri strategici di tutti gli Stati membri dovrebbe garantire, pertanto, la sicurezza a lungo termine necessaria per favorire gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie dei veicoli e dei carburanti e per la costruzione dell'infrastruttura, al fine di perseguire il duplice obiettivo di rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale dei trasporti. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri elaborino quadri strategici nazionali in cui illustrano i propri obiettivi nazionali e le relative azioni di supporto, in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo della necessaria infrastruttura da realizzare, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e con il settore interessato, tenendo altresì conto delle esigenze delle piccole e medie imprese. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero cooperare con gli altri Stati membri confinanti a livello regionale o macroregionale, mediante consultazioni o quadri strategici comuni, soprattutto quando ciò sia necessario per garantire la continuità della copertura infrastrutturale per i combustibili alternativi sui due lati dei confini nazionali o per la costruzione di nuove infrastrutture in prossimità dei confini nazionali, comprese diverse opzioni di accesso non discriminatorio per i punti di ricarica e di rifornimento. Il coordinamento dei quadri strategici nazionali citati e la loro coerenza a livello di Unione dovrebbe essere sostenuto mediante la cooperazione fra Stati membri e la valutazione e informazione da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe adottare orientamenti non vincolanti al fine di agevolare le relazioni degli Stati membri sulle informazioni di cui all'allegato I. |
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(11) |
È necessario un approccio coordinato al fine di soddisfare le necessità energetiche a lungo termine di tutti i modi di trasporto. Più specificamente, le politiche dovrebbero basarsi sul ricorso ai combustibili alternativi, prestando particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascun modo di trasporto. Nell'elaborazione dei quadri strategici nazionali sarebbe opportuno tenere conto delle necessità dei differenti modi di trasporto esistenti sul territorio dello Stato membro interessato, inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative limitate ai combustibili fossili. |
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(12) |
Lo sviluppo e l'attuazione dei quadri strategici nazionali degli Stati membri dovrebbero essere facilitati dalla Commissione attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi tra gli Stati membri. |
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(13) |
Al fine di promuovere i combustibili alternativi e di sviluppare la pertinente infrastruttura, i quadri strategici nazionali possono consistere di diversi piani, strategie o altra documentazione sulla pianificazione elaborata separatamente o in modo integrato, ovvero in altra forma e a livello amministrativo, a seconda delle decisioni degli Stati membri. |
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(14) |
È opportuno che i combustibili ripresi nei piani strategici nazionali siano ammessi a beneficiare delle misure di sostegno unionali e nazionali destinate all'infrastruttura per i combustibili alternativi allo scopo di far confluire il sostegno pubblico verso uno sviluppo coordinato del mercato interno che consenta di realizzare in tutta l'Unione una mobilità basata su veicoli e imbarcazioni che utilizzano combustibili alternativi. |
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(15) |
La presente direttiva non mira a imporre ulteriori oneri finanziari agli Stati membri o alle autorità regionali e locali. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri attuare la presente direttiva utilizzando un'ampia gamma di incentivi e misure regolamentari e non regolamentari, in stretta collaborazione con gli attori del settore privato, che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. |
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(16) |
In conformità del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), lo sviluppo di nuove tecnologie e dell'innovazione, soprattutto a favore della decarbonizzazione dei trasporti, è ammissibile al finanziamento dell'Unione. Detto regolamento prevede inoltre la concessione di un ulteriore finanziamento per le azioni che sfruttano le sinergie tra almeno due dei settori da esso contemplati (trasporti, energia e telecomunicazioni). Infine, la Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) nel coordinamento dei programmi di lavoro al fine di consentire l'adozione di inviti a presentare proposte multisettoriali onde sfruttare al massimo le possibili sinergie tra questi settori. Il CEF contribuirebbe pertanto alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. |
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(17) |
Inoltre, il programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), sosterrà la ricerca e l'innovazione per quanto riguarda i veicoli alimentati con combustibili alternativi e le relative infrastrutture, specialmente attraverso la sfida sociale «Trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati». È opportuno che tale fonte specifica di finanziamento contribuisca anche allo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che sia presa pienamente in considerazione come un'opportunità supplementare per garantire un mercato della mobilità sostenibile in tutta l'Unione. |
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(18) |
Per stimolare gli investimenti nei trasporti sostenibili e per sostenere la realizzazione, nell'Unione, di una rete continua di infrastrutture per i combustibili alternativi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tale settore. Dovrebbero incoraggiare lo scambio di migliori prassi nella realizzazione e gestione delle infrastrutture per i combustibili alternativi tra le iniziative di sviluppo locali e regionali e, promuovere, a tal fine, il ricorso ai Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione. |
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(19) |
Le misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi dovrebbero essere applicate nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri possono ritenere necessario fornire un sostegno agli operatori interessati dalla presente direttiva conformemente alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Ogni eventuale misura di sostegno nazionale all'infrastruttura per i combustibili alternativi, notificata alla Commissione, dovrebbe essere valutata senza indugi. |
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(20) |
Gli orientamenti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) riconoscono che i combustibili alternativi servono, almeno in parte, da sostituto delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, contribuiscono alla sua decarbonizzazione e migliorano le prestazioni ambientali nel settore dei trasporti. Gli orientamenti TEN-T prescrivono, in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, che le TEN-T consentano la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso l'efficienza energetica e l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la fornitura dell'infrastruttura corrispondente. Gli orientamenti TEN-T prescrivono inoltre che i porti interni e marittimi, gli aeroporti e le strade della rete centrale, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («rete centrale TEN-T») prevedano la disponibilità di combustibili alternativi. Nel CEF, lo strumento di finanziamento della TEN-T rende ammissibile alle sovvenzioni la realizzazione nella rete centrale TEN-T di tali nuove tecnologie e innovazioni, compresa l'infrastruttura per combustibili puliti alternativi. Inoltre, la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili puliti alternativi nella rete globale potrà beneficiare dell'assistenza finanziaria del CEF in forma di appalti e strumenti finanziari, quali le obbligazioni per il finanziamento di progetti. |
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(21) |
I biocarburanti, quali definiti nella direttiva 2009/28/CE, con una quota del 4,7 % del totale dei carburanti consumati nel settore dei trasporti dell'Unione nel 2011, costituiscono oggi la tipologia principale di combustibile alternativo. Essi possono anche contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni globali di CO2, purché siano prodotti in modo sostenibile. I biocarburanti potrebbero garantire energia pulita a tutte le forme di trasporto. |
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(22) |
L'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire nuove reti infrastrutturali, ad esempio per l'elettricità, il gas naturale (gas naturale liquefatto (GNL) e gas naturale compresso (GNC) e, se del caso, l'idrogeno. È importante riconoscere le diverse fasi di sviluppo di ciascuna tecnologia dei combustibili e delle relative infrastrutture, tra cui la maturità dei modelli di business per gli investitori privati, la disponibilità dei combustibili alternativi e la loro accettazione da parte degli utenti. È opportuno garantire la neutralità tecnologica e i quadri strategici nazionali dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di sostenere lo sviluppo commerciale di combustibili alternativi. È opportuno inoltre che la densità demografica e le caratteristiche geografiche siano prese in considerazione nell'elaborazione dei quadri strategici nazionali. |
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(23) |
L'elettricità può aumentare l'efficienza energetica dei veicoli stradali e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. È una fonte di energia indispensabile per la diffusione dei veicoli elettrici, compresi i veicoli della categoria L di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che siano creati punti di ricarica accessibili al pubblico in quantità tale da garantire una copertura adeguata, al fine di consentire ai veicoli elettrici di circolare almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica dovrebbe essere stabilito tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020 in ciascuno Stato membro. A titolo indicativo, il numero medio adeguato di punti di ricarica dovrebbe essere equivalente ad almeno un punto di ricarica per 10 autovetture, anche tenuto conto del tipo di autovettura, della tecnologia di ricarica e dei punti di ricarica privati disponibili. Un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico dovrebbe essere installato, in particolare, nelle stazioni di trasporto pubblico, come terminali portuali per passeggeri, aeroporti o stazioni ferroviarie. I proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in larga misura dall'accesso ai punti di ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e zone commerciali. È opportuno che le autorità pubbliche adottino misure per assistere gli utilizzatori di tali veicoli, garantendo che i progettisti e i gestori dei siti citati mettano a disposizione l'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli elettrici. |
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(24) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti per la fornitura di elettricità ai veicoli a motore. Al fine di stabilire il numero appropriato di punti di ricarica accessibili al pubblico nei rispettivi piani strategici nazionali, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri di tener conto del numero di punti di ricarica accessibili al pubblico esistenti nel proprio territorio e delle relative specifiche, e di decidere se concentrare gli sforzi di introduzione su punti di ricarica di potenza standard o elevata. |
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(25) |
L'elettromobilità è un settore in rapido sviluppo. Le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica includono connettori per cavi ma devono anche essere prese in considerazione le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie. La normativa deve assicurarsi che l'innovazione tecnologica sia agevolata. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere aggiornata, se del caso, per tener conto delle norme future per le tecnologie come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie. |
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(26) |
Un punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico può includere ad esempio punti o dispositivi privati di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico a mezzo di carte di registrazione o pagamento di oneri, punti di ricarica o di rifornimento per sistemi di auto condivisa che consentono l'accesso di utenti terzi mediante abbonamento, o punti di ricarica o di rifornimento nei parcheggi pubblici. I punti di ricarica o di rifornimento che consentono agli utenti privati di accedere fisicamente mediante autorizzazione o abbonamento dovrebbero essere considerati punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico. |
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(27) |
L'elettricità e l'idrogeno sono fonti di energia idonee in particolare per favorire la diffusione dei veicoli elettrici/a celle a combustibile, compresi i veicoli della categoria L negli agglomerati urbani/suburbani e in altre aree densamente popolate con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico. L'elettromobilità contribuisce in maniera rilevante al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia per il 2020. In effetti la direttiva 2009/28/CE, recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010, fissa obiettivi obbligatori per tutti gli Stati membri in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili allo scopo di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo dell'Unione di una quota del 20 % almeno di energia da fonti rinnovabili e di una quota del 10 % di energia rinnovabile specificamente nel settore dei trasporti. |
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(28) |
La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica, ove tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, dovrebbe avvalersi di sistemi di misurazione intelligenti per contribuire alla stabilità della rete elettrica ricaricando le batterie in periodi di domanda generale di elettricità ridotta e consentire una gestione sicura e flessibile dei dati. A lungo termine ciò può consentire anche ai veicoli elettrici di reimmettere nella rete l'elettricità contenuta nelle batterie in fasi di elevata domanda generale di elettricità. I sistemi di misurazione intelligenti quali definiti alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) forniscono dati in tempo reale necessari per garantire la stabilità della rete e per incoraggiare un uso razionale dei servizi di ricarica. I sistemi di misurazione intelligenti forniscono informazioni precise e trasparenti sul costo e la disponibilità dei servizi di ricarica, incoraggiando in tal modo la ricarica in periodi non di punta, il che significa in periodi di scarsa domanda generale di elettricità e prezzi dell'energia bassi. Il ricorso ai sistemi di misurazione intelligente ottimizza la ricarica, con vantaggi per la rete elettrica e i per consumatori. |
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(29) |
Per quanto riguarda i punti di ricarica per veicoli elettrici che non sono accessibili a tutti, è opportuno che gli Stati membri mirino a esplorare la fattibilità tecnica e finanziaria delle sinergie grazie a piani di diffusione di contatori intelligenti in ottemperanza agli obblighi di cui all'allegato I.2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Gli operatori dei sistemi di distribuzione svolgono un ruolo importante in relazione ai punti di ricarica. Nello sviluppo delle loro mansioni, i gestori dei sistemi di distribuzione, alcuni dei quali possono far parte di un'impresa verticalmente integrata che possiede o gestisce i punti di ricarica, dovrebbero cooperare in modo non discriminatorio con qualsiasi altro proprietario o operatore di punti di ricarica, in particolare fornendo loro le informazioni necessarie per un accesso e un utilizzo efficienti del sistema. |
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(30) |
Nel predisporre l'infrastruttura per i veicoli elettrici l'interazione di tale infrastruttura con la rete elettrica come pure la politica dell'Unione in materia di energia elettrica dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nel quadro della direttiva 2009/72/CE. La creazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica. |
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(31) |
L'accesso dei fornitori di energia elettrica dell'Unione ai punti di ricarica dovrebbe lasciare impregiudicate le deroghe previste all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE. |
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(32) |
Nel 2010, la Commissione ha assegnato un mandato (M468) agli organismi europei di normazione al fine di definire nuove norme o di riesaminare quelle esistenti allo scopo di garantire l'interoperabilità e la connettività tra i punti di fornitura di elettricità e i caricatori dei veicoli elettrici. Il CEN/CENELEC ha costituito un gruppo di riflessione che ha pubblicato una relazione nell'ottobre 2011. Per quanto la relazione contenesse una serie di raccomandazioni, non è stato raggiunto un accordo sulla scelta di un'interfaccia standard. Sono pertanto necessari ulteriori interventi strategici al fine di individuare una soluzione non proprietaria per garantire l'interoperabilità nell'Unione. |
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(33) |
L'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici potrebbe comprendere diverse prese fisse o connettori per veicoli, nella misura in cui uno di essi sia conforme alle specifiche tecniche di cui alla presente direttiva, in modo da consentire la ricarica multistandard. Tuttavia, la scelta effettuata dalla presente direttiva dei connettori comuni a livello di Unione per i veicoli elettrici (tipo 2 e Combo 2), non dovrebbe andare a scapito degli Stati membri che abbiano già investito nella diffusione di altre tecnologie standardizzate per i punti di ricarica e non dovrebbe influire sui punti di ricarica esistenti introdotti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. I veicoli elettrici già in circolazione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero poter essere ricaricati, anche se sono stati progettati per essere ricaricati in punti di ricarica non conformi alle specifiche tecniche stabilite nella presente direttiva. La scelta di apparecchiature per punti di ricarica di potenza standard ed elevata dovrebbe rispettare i requisiti specifici in materia di sicurezza in vigore a livello nazionale. |
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(34) |
I punti di rifornimento di elettricità situati lungo le coste possono garantire una fornitura di energia pulita per il trasporto marittimo e per le vie navigabili interne, in particolare nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna con livelli scadenti di qualità dell'aria o elevati di inquinamento acustico. La rete elettrica situata lungo le coste può contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle navi adibite alla navigazione marittima e delle navi adibite alla navigazione interna. |
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(35) |
La standardizzazione della fornitura di elettricità lungo le coste non dovrebbe impedire l'utilizzo dei sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri dovrebbero consentire la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi esistenti al fine di assicurare un loro utilizzo efficiente lungo tutto il ciclo di vita, senza richiedere la piena conformità alle specifiche tecniche stabilite nella presente direttiva. |
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(36) |
La fornitura di energia elettrica destinata agli aerei in stazionamento negli aeroporti può ridurre il consumo di carburante e l'inquinamento acustico, migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'impatto sul cambiamento climatico. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che sia presa in considerazione, nei rispettivi quadri strategici nazionali, la necessità di dotare gli aeroporti di collegamenti con la rete elettrica. |
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(37) |
I veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i veicoli della categoria L alimentati a idrogeno, presentano al momento tassi di penetrazione del mercato molto ridotti; la costruzione di una sufficiente infrastruttura di rifornimento per l'idrogeno è pertanto essenziale per rendere possibile una diffusione su larga scala dei veicoli a motore alimentati a idrogeno. |
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(38) |
Gli Stati membri che decidono di includere punti di rifornimento per l'idrogeno nei loro quadri strategici nazionali dovrebbero garantire la costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti per il rifornimento dei veicoli a motore a idrogeno, garantendo la circolazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno su tutte le reti stabilite dagli Stati membri. Se del caso, dovrebbero essere presi in considerazione collegamenti transfrontalieri in modo che i veicoli a motore alimentati a idrogeno possano circolare in tutta l'Unione. |
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(39) |
Nell'Unione sono attualmente operativi circa 3 000 punti di rifornimento per i veicoli che funzionano a gas naturale. È possibile creare altri punti di rifornimento e alimentarli grazie alla rete di distribuzione capillare del gas naturale esistente nell'Unione, a condizione che la qualità del gas sia adeguato per l'uso nei veicoli a gas di tecnologia attuale e avanzata. L'attuale rete di distribuzione del gas naturale potrebbe essere integrata con punti di rifornimento locali che utilizzano biometano prodotto localmente. |
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(40) |
Un'infrastruttura comune per il gas naturale richiede specifiche tecniche comuni per il suo hardware come pure per la qualità del gas. La qualità del gas naturale utilizzato nell'Unione dipende dall'origine, dai componenti, per esempio il biometano miscelato nel gas naturale, e dal modo in cui il gas naturale è trattato lungo la catena di distribuzione. Pertanto, caratteristiche tecniche molto ampie potrebbero impedire l'uso ottimale dei motori e ridurre la loro efficienza energetica. A tale riguardo, il comitato tecnico CEN/TC 408 — comitato di progetto sta elaborando una serie di specifiche di qualità del gas naturale utilizzato nei trasporti e per l'iniezione di biometano nella rete del gas naturale. |
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(41) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire, attraverso i loro quadri strategici nazionali, la costruzione di un adeguato numero di punti di rifornimento accessibili al pubblico per la fornitura di GNC o biometano compresso ai veicoli a motore, in modo da garantire che i veicoli a motore alimentati a GNC possano circolare negli agglomerati urbani/suburbani e in altre aree densamente popolate come pure in tutta l'Unione, almeno lungo la rete centrale esistente della TEN-T. Nel creare le loro reti per la fornitura di GNC ai veicoli a motore, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di punti di rifornimento accessibili al pubblico, tenendo conto dell'autonomia minima dei veicoli a motore alimentati a GNC. A titolo indicativo, la distanza media necessaria tra i punti di rifornimento dovrebbe essere approssimativamente di 150 km. Per garantire il funzionamento e l'interoperabilità del mercato, tutti i punti di rifornimento di GNC per veicoli a motore dovrebbero fornire gas della qualità necessaria per l'uso nei veicoli alimentati a GNC di tecnologia attuale e avanzata. |
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(42) |
Il GNL costituisce un combustibile alternativo attraente per consentire alle navi di soddisfare i requisiti di riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, che interessano la metà delle navi che operano nel trasporto marittimo europeo a corto raggio, come stabilito dalla direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). È opportuno che entro la fine rispettivamente del 2025 e del 2030 sia disponibile una rete centrale di punti di rifornimento per il GNL per le navi che operano nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna. I punti di rifornimento per il GNL includono, fra l'altro, terminali, serbatoi e container mobili di GNL nonché navi e chiatte cisterna. L'obiettivo iniziale di creare una rete centrale non dovrebbe tuttavia escludere che il GNL sia disponibile, in una prospettiva di lungo termine, anche in porti al di fuori di tale rete, in particolare in quelli che rivestono importanza per le navi che non effettuano operazioni di trasporto. È opportuno basare la decisione sull'ubicazione dei punti di rifornimento per il GNL nei porti su un'analisi costi-benefici, incluso una valutazione dei benefici per l'ambiente. Si dovrebbe tener conto anche delle disposizioni applicabili relative alla sicurezza. È opportuno che la realizzazione dell'infrastruttura per il GNL di cui alla presente direttiva non ostacoli lo sviluppo di altri combustibili alternativi che potrebbero essere introdotti in un prossimo futuro ed essere efficienti sul piano energetico. |
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(43) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di modificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, quale modificato (ADN), per consentire il trasporto su vasta scala di GNL sulle vie navigabili interne. Le modifiche richieste a tal fine dovrebbero essere rese applicabili a tutti i trasporti nel territorio dell'Unione adeguando l'allegato III, sezione III.1 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La direttiva 2006/87/CE (14) dovrebbe pertanto essere modificata, se del caso, per consentire un uso efficace e sicuro del GNL per la propulsione delle navi sulle vie navigabili interne. Le modifiche proposte non dovrebbero porsi in conflitto con le disposizioni dell'ADN applicabile nel territorio dell'Unione a norma dell'allegato III, sezione III.1 della direttiva 2008/68/CE. |
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(44) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire un sistema di distribuzione adeguato tra gli stabilimenti di stoccaggio e i punti di rifornimento per il GNL. Per quanto riguarda il trasporto su strada, la disponibilità e l'ubicazione geografica dei punti di carico per i veicoli cisterna di GNL sono essenziali per lo sviluppo di una mobilità basata sul GNL economicamente sostenibile. |
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(45) |
Il GNL, incluso il biometano liquefatto, può inoltre costituire una tecnologia efficiente ed economica per consentire ai veicoli pesanti di rispettare i rigorosi limiti in materia di emissioni inquinanti previsti dalle norme Euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
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(46) |
La rete centrale della TEN-T dovrebbe costituire la base per lo sviluppo dell'infrastruttura per il GNL, in quanto coincide con i principali flussi di traffico e garantisce i benefici derivanti dalla rete. Nel creare le loro reti per la fornitura di GNL ai veicoli pesanti alimentati a GNL, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di punti di rifornimento accessibili al pubblico, almeno lungo la rete centrale della TEN-T in un raggio di distanze adeguate tenendo conto dell'autonomia minima dei veicoli pesanti alimentati a GNL. A titolo indicativo, la distanza media necessaria tra i punti di rifornimento dovrebbe essere approssimativamente di 400 km. |
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(47) |
La realizzazione dei punti di rifornimento per il GNL e per il GNC dovrebbe essere adeguatamente coordinata con l'attuazione della rete centrale della TEN-T. |
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(48) |
Entro il 31 dicembre 2025 dovrebbe essere predisposto un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL e per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale della TEN-T esistente a tale data e, successivamente a tale data, sulle altre parti della rete centrale della TEN-T resi accessibili ai veicoli. |
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(49) |
Alla luce della crescente diversità dei combustibili utilizzati per i veicoli a motore e la crescita costante della mobilità stradale dei cittadini all'interno dell'Unione, è necessario fornire agli utilizzatori dei veicoli informazioni chiare e facilmente comprensibili sui combustibili disponibili alle stazioni di rifornimento e sulla compatibilità dei loro veicoli con i differenti combustibili o punti di ricarica nel mercato dell'Unione, fatta salva la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di attuare tali azioni di informazione anche per i veicoli in circolazione. |
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(50) |
In assenza di una norma europea per un dato combustibile alternativo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare altre norme in materia di informazioni agli utenti ed etichettatura. |
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(51) |
Informazioni semplici e facilmente confrontabili sui prezzi dei diversi combustibili potrebbero avere un ruolo importante nel consentire agli utilizzatori di veicoli di valutare meglio il costo relativo dei singoli combustibili disponibili sul mercato. Pertanto, quando nelle stazioni di rifornimento sono affissi i prezzi dei combustibili, specie per il gas naturale e l'idrogeno, dovrebbe essere possibile il raffronto dei prezzi unitari rispetto ai combustibili convenzionali, ad esempio «al litro equivalente benzina», da indicare per informazione. |
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(52) |
Alla luce della crescente diversificazione del tipo di carburanti per i veicoli a motore, è necessario fornire agli utilizzatori di veicoli dati riguardanti l'ubicazione geografica dei punti di rifornimento e ricarica accessibili al pubblico di combustibili alternativi contemplati dalla presente direttiva. Pertanto, se le società o i siti internet forniscono tali informazioni, le stesse dovrebbero essere accessibili a tutti gli utenti su base aperta e non discriminatoria. |
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(53) |
Ciò riveste particolare importanza per il processo decisionale a tutti i livelli, basato sui fatti, volto a mettere insieme migliori prassi e dati coordinati tramite attività di monitoraggio, come il portale Clean Vehicle e l'Osservatorio europeo per l'elettromobilità. |
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(54) |
Nell'ambito del sistema di trasporto intelligente, i servizi di informazione sul traffico e la mobilità dovrebbero includere, se opportuno, le informazioni chiave concernenti la disponibilità dei punti di rifornimento e ricarica e qualsiasi altra informazione necessaria alla mobilità in tutta l'Unione. |
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(55) |
Al fine di garantire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva all'andamento del mercato e al progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le specifiche tecniche dei punti di rifornimento e ricarica e le norme pertinenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(56) |
L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) elabora, nel settore dei trasporti marittimi, norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente uniformi e riconosciute a livello internazionale. È opportuno evitare conflitti con le norme internazionali considerata la natura globale dei trasporti marittimi. Pertanto l'Unione europea dovrebbe garantire la coerenza delle specifiche tecniche per i trasporti marittimi adottate in conformità della presente direttiva con le norme internazionali adottate dall'IMO. |
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(57) |
È opportuno che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano stabilite da norme europee o internazionali. È opportuno che gli organismi europei di normazione adottino le norme europee in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che le norme in parola siano basate su norme internazionali attualmente in vigore o, se del caso, sul lavoro di normazione in corso a livello internazionale. Nel caso di norme non ancora adottate, è opportuno che i lavori si basino su norme in fase di sviluppo: «Linee guida per sistemi ed impianti per l'approvvigionamento di GNL come combustibile alle navi» (ISO/DTS 18683), «Stazioni di rifornimento di gas naturale — Stazioni di rifornimento GNL per veicoli» (ISO/DIS 16924) e «Stazioni di rifornimento di gas naturale — Stazioni di rifornimento GNC per veicoli» (ISO/DIS 16923). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di aggiornare, mediante atti delegati, i riferimenti alle specifiche tecniche contenuti nelle norme europee o internazionali. |
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(58) |
Nell'applicazione della direttiva è opportuno che la Commissione svolga consultazioni con i pertinenti gruppi di esperti, incluso almeno il gruppo europeo di esperti sui carburanti da trazione del futuro, composto da esperti del settore industriale e della società civile come pure il gruppo congiunto di esperti «Trasporti e ambiente», che riunisce esperti degli Stati membri. |
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(59) |
La Commissione ha istituito un gruppo di esperti, denominato «Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile» (ESSF) per assisterla nell'attuazione delle attività dell'Unione nel settore della sostenibilità dei trasporti marittimi. In seno all'ESSF è stato istituito un sottogruppo sul GNL marino, con il mandato di proporre allo stesso ESSF l'elaborazione di norme o regole per il GNL marino come combustibile navale che contemplino gli aspetti tecnici, operativi, di sicurezza, di formazione e ambientali del bunkeraggio di GNL marino. Parimenti, è stato istituito un comitato europeo per la creazione di norme tecniche (CESTE) che si occupa di norme tecniche nel settore della navigazione interna. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi l'ESSF e il CESTE prima di adottare atti delegati sui requisiti in materia di bunkeraggio di GNL, inclusi i relativi aspetti di sicurezza. |
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(60) |
La commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) è un'organizzazione internazionale che tratta tutte le questioni inerenti alla navigazione interna. La Commissione del Danubio è un'organizzazione intergovernativa internazionale che garantisce la libera navigazione sul Danubio. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi il CCNR e la Commissione del Danubio prima di adottare atti delegati sulla navigazione interna. |
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(61) |
Ogniqualvolta esperti, svolgendo in tal modo il ruolo di gruppi di esperti, esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere tutte le informazioni e la documentazione, nonché, se del caso, l'invito a partecipare alle pertinenti riunioni. |
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(62) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa definire procedure e specifiche comuni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). |
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(63) |
Per garantire che i combustibili alternativi per i trasporti abbiano la qualità necessaria per essere utilizzati nei motori prodotti secondo la tecnologia attuale e futura e che offrano un alto livello di prestazioni ambientali per quanto concerne le emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti, la Commissione dovrebbe monitorarne l'introduzione sul mercato. A tal fine la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre i provvedimenti giuridici necessari per garantire un livello elevato di qualità dei carburanti in tutta l'Unione. |
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(64) |
Per pervenire all'utilizzo più vasto possibile di carburanti alternativi per i trasporti, pur garantendo la neutralità tecnologica, e promuovere una mobilità elettrica sostenibile in tutta l'Unione, la Commissione dovrebbe, se lo considera appropriato, prendere misure adeguate come l'adozione di un piano d'azione per l'attuazione della strategia illustrata nella comunicazione intitolata «Energia pulita per il trasporto, una strategia europea in materia di combustibili alternativi». A questo fine la Commissione potrebbe tener conto delle esigenze e degli sviluppi del mercato propri ai vari Stati membri. |
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(65) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la promozione dello sviluppo di un ampio mercato dei combustibili alternativi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente ma, essendo necessaria un'azione volta a soddisfare la domanda relativa al raggiungimento di una massa critica di veicoli alimentati con combustibili alternativi e allo sviluppo di progetti con un buon rapporto costo-efficacia da parte delle imprese europee del settore, nonché a motivo della necessità di garantire la mobilità in tutta l'Unione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «combustibili alternativi»: combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti. Essi comprendono, tra l'altro:
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elettricità, |
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idrogeno, |
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biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, punto i), della direttiva 2009/28/CE, |
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combustibili sintetici e paraffinici, |
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gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) e |
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gas di petrolio liquefatto (GPL); |
2) «veicolo elettrico»: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente;
3) «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;
4) «punto di ricarica di potenza standard»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico;
5) «punto di ricarica di potenza elevata»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW;
6) «fornitura di elettricità lungo le coste»: la fornitura di alimentazione elettrica lungo le coste alle navi adibite alla navigazione marittima o alle navi adibite alla navigazione interna ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia standardizzata;
7) «punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico»: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento;
8) «punto di rifornimento»: un impianto di rifornimento per la fornitura di qualsiasi combustibile, ad eccezione del GNL, mediante un'installazione fissa o mobile;
9) «punto di rifornimento per il GNL»: un impianto di rifornimento per la fornitura di GNL, consistente in un impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro sistema.
Articolo 3
Quadri strategici nazionali
1. Ciascuno Stato membro adotta un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura. Esso comprende quantomeno i seguenti elementi:
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una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e dello sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando, se del caso, la continuità transfrontaliera, |
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gli obiettivi nazionali a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e, ove applicabile, dell'articolo 5, paragrafo 1, per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi. Questi obiettivi nazionali sono stabiliti e possono essere riveduti sulla base di una valutazione della domanda nazionale, regionale o a livello di Unione, pur garantendo il rispetto dei requisiti minimi dell'infrastruttura illustrati nella presente direttiva, |
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le misure necessarie per assicurare che siano raggiunti gli obiettivi nazionali contenuti nel rispettivo quadro strategico nazionale, |
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le misure che possono promuovere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico, |
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la designazione degli agglomerati urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, saranno dotati di punti di ricarica accessibili al pubblico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, |
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— |
la designazione degli agglomerati urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, saranno dotati di punti di rifornimento per il GNC conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, |
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la valutazione della necessità di installare punti di rifornimento per il GNL nei porti all'esterno della rete centrale della TEN-T, |
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la valutazione della necessità di installare fornitura di elettricità negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento. |
2. Gli Stati membri garantiscono che i quadri strategici nazionali tengano conto delle necessità dei differenti modi di trasporto esistenti sul proprio territorio, inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative limitate ai combustibili fossili.
3. I quadri strategici nazionali tengono conto, ove opportuno, degli interessi delle autorità regionali e locali, nonché di quelli delle parti interessate.
4. Se necessario, gli Stati membri cooperano tra di loro mediante consultazioni o quadri strategici comuni, per garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della presente direttiva siano coerenti e coordinate.
5. Le misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi sono applicate nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel TFUE.
6. I quadri strategici nazionali sono in linea con la vigente normativa dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e del clima.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 2016.
8. Sulla base dei quadri strategici nazionali, la Commissione pubblica e aggiorna periodicamente le informazioni sugli obiettivi nazionali presentate da ciascuno Stato membro in relazione ai seguenti aspetti:
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numero di punti di ricarica accessibili al pubblico, |
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punti di rifornimento per il GNL nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, |
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punti di rifornimento per il GNL accessibili al pubblico per i veicoli a motore, |
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punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico per i veicoli a motore. |
Se del caso, sono pubblicate anche le informazioni riguardanti i seguenti aspetti:
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numero di punti di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico, |
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infrastruttura per la fornitura di elettricità lungo le coste nei porti marittimi e interni, |
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infrastruttura per la fornitura di elettricità per gli aerei in stazionamento. |
9. La Commissione assiste gli Stati membri nella presentazione di relazioni sui quadri strategici nazionali tramite gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, valuta la coerenza dei quadri strategici nazionali a livello di Unione e assiste gli Stati membri nel processo di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 4
Fornitura di elettricità per il trasporto
1. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto, fra l'altro, del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020, indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali, nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione. Se del caso, si tiene conto delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.
2. La Commissione valuta l'applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta volta a modificare la presente direttiva, tenendo conto dello sviluppo del mercato dei veicoli elettrici, per garantire che un ulteriore numero di posti di ricarica accessibili al pubblico sia realizzato in ciascuno Stato membro entro il 31 dicembre 2025, almeno sulla rete centrale della TEN-T, negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate.
3. Gli Stati membri possono inoltre adottare, nei loro quadri strategici nazionali, misure volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.
4. Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017 siano almeno conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017 siano almeno conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 1.2.
5. Gli Stati membri assicurano che sia valutata nei rispettivi quadri strategici nazionali la necessità di fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e le navi adibite alla navigazione marittima nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna. Tale fornitura di elettricità lungo le coste è installata, entro il 31 dicembre 2025, quale priorità nei porti della rete centrale della TEN-T, e negli altri porti, a meno che non vi sia alcuna domanda e i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici ambientali.
6. Gli Stati membri assicurano che le installazioni per la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate a decorrere dal 18 novembre 2017 siano almeno conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 1.7.
7. La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti, quali definiti all'articolo 2, punto 28, della direttiva 2012/27/UE ed è conforme ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva.
8. Gli Stati membri assicurano che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano liberi di acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione, ove questi accetti. Gli operatori dei punti di ricarica sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.
9. Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono, inoltre, modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati.
10. Gli Stati membri assicurano che i prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori.
11. Gli Stati membri assicurano che gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico.
12. Gli Stati membri assicurano che il quadro giuridico preveda la possibilità che la fornitura di energia elettrica a un punto di ricarica formi oggetto di un contratto con fornitori diversi rispetto all'entità fornitrice dell'abitazione o della sede in cui sono ubicati detti punti di ricarica.
13. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1025/2012, l'Unione persegue l'elaborazione da parte degli organismi di normazione competenti di norme europee contenenti specifiche tecniche dettagliate, per i punti di ricarica senza fili e la sostituzione di batterie per i veicoli a motore, e per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L e per gli autobus elettrici.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 al fine di:
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a) |
integrare il presente articolo e l'allegato II, punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.8, al fine di esigere il rispetto, da parte dell'infrastruttura da installare o rinnovare, delle specifiche tecniche contenute nelle norme europee che saranno elaborate ai sensi del paragrafo 13 del presente articolo, se i competenti organismi europei di normazione hanno raccomandato un'unica soluzione tecnica con specifiche tecniche come descritto nella pertinente norma europea; |
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b) |
aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 1, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi di normazione. |
È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
Tali atti delegati prevedono periodi transitori di almeno 24 mesi prima che le specifiche tecniche ivi contenute o le loro versioni modificate diventino vincolanti in relazione all'infrastruttura da installare o rinnovare.
Articolo 5
Fornitura di idrogeno per il trasporto stradale
1. Gli Stati membri che decidono di includere nei propri quadri strategici nazionali punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico assicurano, entro il 31 dicembre 2025, la disponibilità di un numero adeguato di tali punti, per consentire la circolazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, nelle reti stabilite da detti Stati membri, inclusi, se del caso, collegamenti transfrontalieri.
2. Gli Stati membri assicurano che i punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico per i veicoli a motore introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017 siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche stabilite nell'allegato II, punto 2, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi di normazione.
È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
Tali atti delegati prevedono periodi transitori di almeno 24 mesi prima che le specifiche tecniche ivi contenute o le loro versioni modificate diventino vincolanti in relazione all'infrastruttura da installare o rinnovare.
Articolo 6
Fornitura di gas naturale per il trasporto
1. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. Gli Stati membri cooperano, se del caso, con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.
2. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2030, nei porti della navigazione interna sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. Gli Stati membri cooperano se del caso con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.
3. Gli Stati membri designano nei quadri strategici nazionali i porti marittimi e nei porti della navigazione interna che garantiscono l'accesso ai punti di rifornimento per il GNL di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto anche delle reali necessità del mercato.
4. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale della TEN-T per assicurare la circolazione in tutta l'Unione dei veicoli pesanti alimentati a GNL, a condizione che esista una domanda, a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente.
5. La Commissione valuta l'applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 e, se del caso, presenta, entro il 31 dicembre 2027, una proposta volta a modificare la presente direttiva, tenuto conto del mercato dei veicoli pesanti alimentati a GNL, per garantire la realizzazione di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL accessibili al pubblico in ciascuno Stato membro.
6. Gli Stati membri garantiscono che un sistema di distribuzione adeguato per la fornitura di GNL sia disponibile nel loro territorio, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna di GNL, al fine di rifornire i punti di rifornimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 4. A titolo di deroga, gli Stati membri confinanti, nell'ambito del loro quadro strategico nazionale, possono formare un raggruppamento al fine di ottemperare alla presente prescrizione. Tali accordi sono soggetti agli obblighi di rendicontazione degli Stati membri, a norma della presente direttiva.
7. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto trattino, la circolazione dei veicoli alimentati a GNC negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri.
8. Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurano la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale esistente della TEN-T per assicurare la circolazione in tutta l'Unione dei veicoli alimentati a GNC.
9. Gli Stati membri assicurano che i punti di rifornimento per il GNC per i veicoli a motore introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 3.4.
10. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1025/2012, l'Unione persegue l'elaborazione da parte dei competenti organismi europei o internazionali di normazione di norme, comprese specifiche tecniche dettagliate, per:
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a) |
i punti di rifornimento di GNL per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne; |
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b) |
i punti di rifornimento di GNL e GNC per i veicoli a motore. |
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 al fine di:
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a) |
integrare il presente articolo e l'allegato II, punti 3.1, 3.2 e 3.4, al fine di esigere il rispetto, da parte dell'infrastruttura da installare o rinnovare, delle specifiche tecniche contenute nelle norme elaborate ai sensi del presente articolo, paragrafo 10, lettere a) e b), qualora i competenti organismi europei di normazione abbiano raccomandato un'unica soluzione tecnica con specifiche tecniche come descritto in una norma europea pertinente, compatibile con le relative norme internazionali, ove applicabili; |
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b) |
aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche stabilite o da stabilire all'allegato II, punto 3, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi europei o internazionali di normazione. |
È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
Tali atti delegati prevedono periodi transitori di almeno 24 mesi prima che le specifiche tecniche ivi specificate o le loro versioni modificate diventino vincolanti in relazione all'infrastruttura da installare o rinnovare.
12. In assenza di una norma contenente le specifiche tecniche dettagliate per i punti di rifornimento di GNL per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne, di cui al paragrafo 10, lettera a), e in particolare in assenza di quelle specifiche relative al bunkeraggio di GNL, alla Commissione è conferito il potere, tenuto conto dei lavori in corso in seno all'IMO, alla CCNR, alla Commissione del Danubio e agli altri pertinenti consessi internazionali, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 che definiscono:
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— |
i requisiti concernenti le interfacce di trasferimento nelle operazioni di bunkeraggio di GNL per il trasporto marittimo e lungo le vie navigabili interne, |
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— |
i requisiti inerenti agli aspetti di sicurezza dello stoccaggio terrestre e della procedura di bunkeraggio del GNL nel trasporto marittimo e per vie navigabili interne. |
È di particolare importanza che, prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con i pertinenti gruppi di esperti del trasporto marittimo e del trasporto per vie navigabili interne, compresi gli esperti provenienti dalle autorità nazionali della navigazione marittima o interna.
Articolo 7
Informazioni per gli utenti
1. Fatta salva la direttiva 2009/30/CE, gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda i veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica. Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore ubicati sul loro territorio. Tale prescrizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
2. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura per quando riguarda la conformità dei combustibili alle norme degli organismi europei di normazione che definiscono le specifiche tecniche dei combustibili. Qualora tali norme riguardino una rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, la rappresentazione grafica è semplice e facile da comprendere, e collocata in maniera chiaramente visibile:
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a) |
sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato; |
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b) |
sui tappi dei serbatoi di carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli a motore raccomandati e compatibili con tale combustibile e nei manuali dei veicoli a motore, quando tali veicoli a motore sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. |
3. Ove opportuno, e in particolare per il gas naturale e l'idrogeno, quando nelle stazioni di rifornimento sono affissi i prezzi dei combustibili, è indicato a scopo informativo il raffronto tra i relativi prezzi unitari. L'indicazione di tali informazioni non induce in errore o ingenera confusione nell'utente.
Per accrescere la consapevolezza dei consumatori e prevedere la trasparenza riguardo ai prezzi dei combustibili in modo coerente in tutta l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi.
4. Qualora le norme degli organismi europei di normazione che definiscono le specifiche tecniche di un combustibile non includano disposizioni in materia di etichettatura per quanto riguarda la conformità alle norme in questione, se le disposizioni in materia di etichettatura non riguardano una rappresentazione grafica, inclusi sistemi cromatici di codifica, o se le disposizioni in materia di etichettatura non sono idonee al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, la Commissione può, ai fini dell'esecuzione uniforme dei paragrafi 1 e 2, incaricare gli organismi europei di normazione di elaborare specifiche concernenti l'etichettatura sulla compatibilità o adottare atti di esecuzione per definire la rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, della compatibilità per i combustibili introdotti sul mercato dell'Unione che, sulla base di una valutazione della Commissione, raggiungano l'1 % del volume totale delle vendite in più di uno Stato membro.
5. Se le disposizioni in materia di etichettatura delle rispettive norme degli organismi europei di normazione sono aggiornate o se sono adottati atti delegati riguardo all'etichettatura o sono elaborate, ove necessario, nuove norme degli organismi europei di normazione per i combustibili alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel territorio degli Stati membri dopo 24 mesi dal rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri assicurano che, ove disponibili, i dati riportanti l'ubicazione geografica dei punti di rifornimento e ricarica accessibili al pubblico di combustibili alternativi contemplati dalla presente direttiva sono accessibili a tutti gli utenti su base aperta e non discriminatoria. Per i punti di ricarica i dati, ove disponibili, possono includere informazioni sull'accessibilità in tempo reale e informazioni sulla ricarica storiche e in tempo reale.
Articolo 8
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 5 e 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 novembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 5 e 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 10
Relazioni e riesame
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del quadro strategico nazionale entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, con cadenza triennale. Tali relazioni comprendono le informazioni elencate all'allegato I e, se del caso, includono una giustificazione pertinente concernente il livello di conseguimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Entro il 18 novembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali e della loro coerenza a livello di Unione, compresa una valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza triennale a decorrere dal 18 novembre 2020.
La relazione della Commissione contiene i seguenti elementi:
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— |
una valutazione degli interventi attuati dagli Stati membri, |
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— |
una valutazione degli effetti della presente direttiva sullo sviluppo del mercato per quanto riguarda l'infrastruttura per i combustibili alternativi e del suo contributo al mercato dei combustibili alternativi per il trasporto nonché il suo impatto sull'economia e l'ambiente, |
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— |
informazioni sul progresso tecnico e lo sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la relativa infrastruttura di cui alla presente direttiva e di qualsiasi altro combustibile alternativo. |
La Commissione ha la facoltà di illustrare esempi di migliori prassi e di formulare raccomandazioni adeguate.
La relazione della Commissione verifica anche i requisiti e le date di cui alla presente direttiva in relazione alla realizzazione dell'infrastruttura e all'applicazione delle specifiche, tenendo conto degli sviluppi a livello tecnico, economico e di mercato dei rispettivi combustibili alternativi ed è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
4. La Commissione adotta orientamenti concernenti le relazioni degli Stati membri sugli elementi elencati all'allegato I.
5. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta intesa a modificarla mediante nuove specifiche tecniche comuni per un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Se lo ritiene opportuno, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione adotta un piano d'azione per l'attuazione della strategia illustrata nella comunicazione intitolata «Energia pulita per il trasporto, una strategia europea in materia di combustibili alternativi» al fine di pervenire al più ampio uso possibile di combustibili alternativi per i trasporti, garantendo al contempo la neutralità tecnologica, e promuovere una mobilità elettrica sostenibile in tutta l'Unione. A tal fine, la Commissione potrebbe tener conto delle esigenze e degli sviluppi del mercato propri ai vari Stati membri.
Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
B. DELLA VEDOVA
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 111.
(2) GU C 280 del 27.9.2013, pag. 66.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.
(4) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(6) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(10) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(11) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(12) Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).
(13) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(14) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(16) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).
(17) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(18) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO I
RELAZIONE
La relazione contiene la descrizione delle misure adottate in uno Stato membro a sostegno della creazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. La relazione include almeno gli elementi seguenti:
1. Misure giuridiche
Le informazioni sulle misure giuridiche, che possono consistere in misure legislative, regolamentari o amministrative a sostegno della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali licenze edilizie, licenze per la costruzione di parcheggi, certificazione ambientale delle imprese e concessioni per le stazioni di rifornimento.
2. Misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico nazionale
Le informazioni su tali misure includono i seguenti elementi:
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— |
incentivi diretti per l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi, o per la costruzione dell'infrastruttura, |
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— |
disponibilità di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi e l'infrastruttura pertinente, |
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— |
uso di appalti pubblici a sostegno dei combustibili alternativi, compresi gli appalti congiunti, |
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— |
incentivi non finanziari sul versante della domanda: ad esempio, accesso preferenziale ad aree a circolazione limitata, politica dei parcheggi, corsie dedicate, |
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— |
valutazione della necessità di punti di rifornimento di jet fuel rinnovabile negli aeroporti della rete centrale della TEN-T, |
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— |
procedure tecniche e amministrative e normativa in relazione all'autorizzazione della fornitura di combustibili alternativi al fine di agevolarne il processo autorizzativo. |
3. Misure a sostegno della realizzazione e della produzione
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati alla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e per modo di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo).
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno degli impianti di produzione delle tecnologie per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e per modo di trasporto.
Valutazione di eventuali esigenze particolari durante la fase iniziale della realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.
4. Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sui combustibili alternativi, ripartiti per combustibile e per modo di trasporto.
5. Obiettivi
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— |
stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi previsti entro il 2020, 2025 e 2030, |
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— |
livello di conseguimento degli obiettivi nazionali per la diffusione dei combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo), |
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— |
livello di conseguimento degli obiettivi nazionali, anno per anno, per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto, |
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— |
informazione sulla metodologia applicata per tener conto dell'efficienza di ricarica dei punti di ricarica di potenza elevata. |
6. Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi
Evoluzione della domanda (capacità effettivamente utilizzata) e dell'offerta (capacità supplementare dell'infrastruttura).
ALLEGATO II
SPECIFICHE TECNICHE
1. Specifiche tecniche per i punti di ricarica
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1.1. |
Punti di ricarica di potenza standard per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici. |
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1.2. |
Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3. |
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1.3. |
Punti di ricarica senza fili per veicoli a motore |
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1.4. |
Sostituzione di batterie per veicoli a motore |
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1.5. |
Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L |
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1.6. |
Punti di ricarica per autobus elettrici |
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1.7. |
Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione marittima
Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione marittima, nonché la progettazione, il montaggio e le prove dei sistemi, sono conformi alle specifiche tecniche della norma IEC/ISO/IEEE 80005-1. |
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1.8. |
Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna. |
2. Specifiche tecniche dei punti di rifornimento di idrogeno per veicoli a motore
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2.1. |
I punti di rifornimento di idrogeno in zone aperte che forniscono idrogeno allo stato gassoso usato come carburante nei veicoli a motore sono conformi alle specifiche tecniche della norma ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come combustibile. |
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2.2. |
La purezza dell'idrogeno fornito nei punti di rifornimento è conforme alle specifiche tecniche della norma ISO 14687-2. |
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2.3. |
I punti di rifornimento di idrogeno utilizzano algoritmi per i carburanti e apparecchiature conformi alla norma ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come combustibile. |
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2.4. |
I connettori per veicoli a motore per l'alimentazione con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma ISO 17268 relativa ai connettori per il rifornimento dei veicoli a motore alimentati con idrogeno allo stato gassoso. |
3. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale
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3.1. |
Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNL per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima |
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3.2. |
Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNL per veicoli a motore |
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3.3. |
Specifiche tecniche per i connettori/serbatoi per GNC
I connettori/serbatoi per GNC devono essere conformi al regolamento n. 110 dell'UNECE (che fa riferimento alle parti I e II della norma ISO 14469). |
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3.4 |
Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNC per veicoli a motore |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1134/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2014
recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
21/TQ43 |
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Stato membro |
Belgio |
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Stock |
HAD/7X7A34 |
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Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
|
Zona |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
|
Data di chiusura |
30.7.2014 |
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1135/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2014
relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione conformemente a detto regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità nazionale trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità». |
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(3) |
In seguito alla ricezione di una domanda, l'Autorità ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione ed esprime un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
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(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
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(5) |
In seguito a una domanda presentata dalla Rank Nutrition Ltd. in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante «l'aumento dello stato di folato materno mediante l'assunzione integrativa di folato e la riduzione del rischio di difetti del tubo neurale» (numero della domanda EFSA-Q-2013-00265) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «L'assunzione integrativa di acido folico aumenta il folato nei globuli rossi materni. Un basso livello di folato nei globuli rossi materni costituisce un fattore di rischio per i difetti del tubo neurale nello sviluppo del feto». |
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(6) |
Nel suo parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 26 luglio 2013, l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'aumento dello stato del folato materno derivante dall'assunzione integrativa di folato e la riduzione del rischio di difetti del tubo neurale (NTD). Un'indicazione sulla salute che rifletta tale conclusione può quindi essere considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione. |
|
(7) |
L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che un parere favorevole all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute riporta determinati dettagli. È quindi opportuno che tali dettagli siano indicati nell'allegato del presente regolamento riguardo all'indicazione autorizzata, e comprendano, se del caso, la formulazione riveduta dell'indicazione, le condizioni d'impiego specifiche dell'indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e al parere dell'Autorità. |
|
(8) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che la loro formulazione e presentazione siano prese nella dovuta considerazione. Pertanto, se la formulazione di un'indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, perché dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'uso indicate nell'allegato del presente regolamento. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti immessi sul mercato dell'Unione conformemente alle condizioni fissate nell'allegato stesso.
2. L'indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal 2013; 11(7):3328.
ALLEGATO
INDICAZIONE SULLA SALUTE CONSENTITA
|
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Richiedente — Indirizzo |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d'impiego dell'indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Riferimento del parere dell'EFSA |
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), indicazione sulla riduzione dei rischi di malattia |
Rank Nutrition Ltd, Long Barn, Etchden Court, Bethersden, Kent TN26 3DP, Regno Unito |
Acido folico |
L'assunzione integrativa di acido folico aumenta lo stato del folato materno. Un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto. |
L'indicazione può essere utilizzata solo per gli integratori alimentari che apportano almeno 400 μg di acido folico per porzione giornaliera. I consumatori devono essere informati che la popolazione bersaglio è costituita da donne in età fertile e che l'effetto benefico è ottenuto con un'assunzione integrativa giornaliera di acido folico di 400 μg per almeno un mese prima e fino a tre mesi dopo il concepimento. |
|
Q-2013-00265 |
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28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1136/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (2) ha abrogato il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione (3) e ha stabilito nuovi requisiti relativi ai dati per le sostanze attive. |
|
(2) |
Per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi requisiti, il regolamento (UE) n. 283/2013 stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda sia la presentazione di dati per le domande di approvazione, rinnovo dell'approvazione o modifica dell'approvazione delle sostanze attive sia la presentazione di dati per le domande di autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione o modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. |
|
(3) |
Al fine di consentire, in determinati casi, la presentazione di dati relativi alle sostanze attive nelle domande di autorizzazione o di modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in conformità ai requisiti per i dati in vigore al momento dell'approvazione o del rinnovo delle sostanze, è opportuno modificare le disposizioni transitorie per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Tale modifica è volta ad impedire l'insorgere di disparità nella valutazione dei dati generati, in conformità ai nuovi requisiti per i dati, da parte di Stati membri appartenenti a zone diverse e a mantenere di conseguenza un approccio uniforme e armonizzato nella valutazione di tali dati tramite la loro valutazione a livello dell'Unione. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 283/2013 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti prodotti fitosanitari che contengono una o più sostanze attive per le quali siano stati presentati i fascicoli a norma dell'articolo 3 o per le quali l'autorizzazione non sia stata ancora rinnovata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (*1), il regolamento (UE) n. 544/2011 continua ad applicarsi per la presentazione dei dati relativi a tale/i sostanza/e attiva/e.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26)» "
.Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare il rispetto di requisiti specifici per l'ulteriore manipolazione di frattaglie quali stomachi di ruminanti e zampe di ungulati. |
|
(2) |
In conformità all'allegato III di tale regolamento prima di essere trasportati ad altri stabilimenti le zampe di ungulati destinate a ulteriori manipolazioni devono essere scuoiate o scottate e depilate e gli stomachi devono essere sbiancati o puliti nel macello. |
|
(3) |
Le attrezzature necessarie per eseguire la scuoiatura o la scottatura e la depilazione richiedono investimenti elevati. Non è pertanto possibile, in particolare per i macelli piccoli e medi, realizzare in modo efficiente dal punto di vista dei costi la manipolazione delle zampe destinate al consumo umano. |
|
(4) |
Anche se gli sviluppi tecnologici consentono di valorizzare le zampe degli ungulati utilizzandole come cibo e riducendo così gli sprechi alimentari i macelli, in particolare quelli piccoli e medi, devono affrontare la questione dal punto di vista pratico, e tale valorizzazione incontra degli ostacoli. |
|
(5) |
Il caglio, che viene raffinato per la produzione del formaggio, è ottenuto da stomachi di giovani ruminanti in stabilimenti dedicati. Sbiancare o pulire gli stomachi riduce in maniera sostanziale la resa del caglio ottenuto da questi stomachi senza però contribuire alla sicurezza del caglio, che è altamente raffinato in seguito. |
|
(6) |
Al fine di promuovere una migliore regolamentazione e la competitività è necessario mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare offrendo al tempo stesso agli operatori condizioni uniformi che siano sostenibili anche per i macelli di medie e piccole dimensioni. |
|
(7) |
Gli stomachi di ruminanti e le zampe di ungulati sono incluse nella definizione delle frattaglie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. I requisiti per la manipolazione delle frattaglie nel suddetto regolamento, compresi quelli relativi alla temperatura durante il magazzinaggio e il trasporto, garantiscono che tali prodotti siano manipolati e trasportati in modo sicuro agli stabilimenti esterni al macello, raccolti da differenti macelli e valorizzati. Il trasporto a un altro stabilimento di zampe di ungulati non scuoiate, non scottate e non depilate dovrebbe pertanto essere consentito dall'autorità competente. |
|
(8) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, alla sezione I, capitolo IV, il punto 18 è sostituto da quanto segue:
|
«18. |
Se sono destinati a ulteriore trasformazione:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi, prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(2) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(3) |
Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo- 1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 è stato autorizzato per dieci anni per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione (2). |
|
(4) |
Nel suo parere del 20 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
L'Autorità ha inoltre constatato che i risultati della metanalisi dimostrano che l'integrazione della dieta delle scrofe con l'additivo alla dose consigliata ha comportato una minore perdita di peso corporeo delle scrofe statisticamente significativa durante l'allattamento, senza pregiudicare gli altri parametri valutati. Dato che il basso livello della riduzione di peso, messo in dubbio dall'Autorità per la mancanza di una pertinenza biologica/fisiologica, è stato giudicato un parametro zootecnico significativo, si è ritenuto che gli studi in vivo forniti soddisfino le condizioni per la dimostrazione dell'efficacia per le scrofe in lattazione. |
|
(6) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 per l'impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 84).
(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3722.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
|
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||
|
4a1604i |
Adisseo France S.A.S. |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Composizione dell'additivo Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 con un'attività minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536. Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi:
Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:
|
Scrofe |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 1 500 UV Endo-1,4-beta-xilanasi 1 100 UV |
— |
|
17 novembre 2024 |
||||||||||||||
(1) 1 UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente, beta-glucano d'orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C e con pH 5,5.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili sul seguente sito del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1139/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
|
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2011, 2012 e 2013, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le clementine, i mandarini e satsuma dal 1o novembre 2014, per le arance dal 1o dicembre 2014 e per le zucchine, i limoni, le mele e le pere dal 1o gennaio 2015. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (in tonnellate) |
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre — 31 maggio |
445 127 |
|
78.0020 |
1o giugno — 30 settembre |
27 287 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio — 31 ottobre |
12 678 |
|
78.0075 |
1o novembre — 30 aprile |
12 677 |
||
|
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre — 30 giugno |
7 421 |
|
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio — 31 dicembre |
263 359 |
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre — 31 maggio |
251 798 |
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre — fine febbraio |
81 399 |
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre — fine febbraio |
101 160 |
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno — 31 dicembre |
302 950 |
|
78.0160 |
1o gennaio — 31 maggio |
41 410 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio — 20 novembre |
69 907 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio — 31 agosto |
558 203 |
|
78.0180 |
1o settembre — 31 dicembre |
464 902 |
||
|
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio — 30 aprile |
184 269 |
|
78.0235 |
1o luglio — 31 dicembre |
235 468 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno — 31 luglio |
5 630 |
|
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio — 10 agosto |
32 371 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno — 30 settembre |
3 146 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno — 30 settembre |
16 404 » |
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1140/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
|
MA |
105,2 |
|
|
MK |
84,3 |
|
|
ZZ |
81,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
|
MK |
80,7 |
|
|
TR |
133,3 |
|
|
ZZ |
91,3 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
99,6 |
|
TR |
108,6 |
|
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
|
TR |
99,7 |
|
|
UY |
86,1 |
|
|
ZA |
84,3 |
|
|
ZZ |
87,2 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
278,9 |
|
MD |
39,0 |
|
|
PE |
350,2 |
|
|
TR |
147,0 |
|
|
ZZ |
203,8 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
53,3 |
|
CL |
86,3 |
|
|
CN |
117,7 |
|
|
MD |
27,7 |
|
|
NZ |
148,8 |
|
|
US |
191,0 |
|
|
ZA |
157,5 |
|
|
ZZ |
111,8 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
106,3 |
|
TR |
114,2 |
|
|
ZZ |
110,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
28.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2014
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
[notificata con il numero C(2014) 7155]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/738/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques — BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni riguarda in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, il consumo e la natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, l'uso dell'energia e la produzione di rifiuti e le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b) della stessa direttiva. |
|
(3) |
Le «conclusioni sulle BAT», definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. |
|
(4) |
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva. |
|
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l'autorità competente fissa valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva stessa. |
|
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede delle deroghe alla prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali a motivo dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. |
|
(7) |
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo specificate nell'autorizzazione e menzionate nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), si basano sulle conclusioni del controllo descritte nelle conclusioni sulle BAT. |
|
(8) |
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni concernenti le conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. |
|
(9) |
Con decisione del 16 maggio 2011 che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (2), la Commissione ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. |
|
(10) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 20 settembre 2013 la Commissione ha ottenuto il parere del forum istituito con decisione del 16 maggio 2011 in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas e lo ha reso pubblico. |
|
(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA RAFFINAZIONE DI PETROLIO E DI GAS
| AMBITO DI APPLICAZIONE | 41 |
| CONSIDERAZIONI GENERALI | 43 |
| Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni nell'atmosfera e condizioni di riferimento | 43 |
| Conversione della concentrazione delle emissioni a livello dell'ossigeno di riferimento | 44 |
| Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni in acqua e condizioni di riferimento | 44 |
| DEFINIZIONI | 44 |
|
1.1. |
Conclusioni generali sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas | 46 |
|
1.1.1. |
Sistemi di gestione ambientale | 46 |
|
1.1.2. |
Efficienza energetica | 47 |
|
1.1.3. |
Stoccaggio e movimentazione dei materiali solidi | 48 |
|
1.1.4. |
Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo | 48 |
|
1.1.5. |
Funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico | 49 |
|
1.1.6. |
Monitoraggio delle emissioni nell'acqua | 50 |
|
1.1.7. |
Emissioni in acqua | 50 |
|
1.1.8. |
Produzione e gestione dei rifiuti | 52 |
|
1.1.9. |
Rumore | 53 |
|
1.1.10. |
Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle raffinerie | 53 |
|
1.2. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di alchilazione | 54 |
|
1.2.1. |
Processo di alchilazione con acido fluoridrico | 54 |
|
1.2.2. |
Processo di alchilazione con acido solforico | 54 |
|
1.3. |
Conclusioni sulle BAT per i processi di produzione di oli di base lubrificanti | 54 |
|
1.4. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di produzione del bitume | 55 |
|
1.5. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di cracking catalitico a letto fluido | 55 |
|
1.6. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di reforming catalitico | 59 |
|
1.7. |
Conclusioni sulle BAT per i processi di coking | 60 |
|
1.8. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di dissalazione | 62 |
|
1.9. |
Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione | 62 |
|
1.10. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di eterificazione | 68 |
|
1.11. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di isomerizzazione | 69 |
|
1.12. |
Conclusioni sulle BAT per la raffinazione di gas naturale | 69 |
|
1.13. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di distillazione | 69 |
|
1.14. |
Conclusioni sulle BAT per il processo di trattamento dei prodotti | 69 |
|
1.15. |
Conclusioni sulle BAT per i processi di stoccaggio e di movimentazione di idrocarburi liquidi | 70 |
|
1.16. |
Conclusioni sulle BAT per il visbreaking e altri processi termici | 71 |
|
1.17. |
Conclusioni sulle BAT per il recupero dello zolfo dei gas di scarico | 72 |
|
1.18. |
Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia | 72 |
|
1.19. |
Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle emissioni | 73 |
| GLOSSARIO | 75 |
|
1.20. |
Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni atmosferiche | 75 |
|
1.20.1. |
Polveri | 75 |
|
1.20.2. |
Ossidi di azoto (NOX) | 76 |
|
1.20.3. |
Ossidi di zolfo (SOX) | 77 |
|
1.20.4. |
Tecniche combinate (SOx, NOx e polveri) | 79 |
|
1.20.5. |
Monossido di carbonio (CO) | 79 |
|
1.20.6. |
Composti organici volatili (COV) | 79 |
|
1.20.7. |
Altre tecniche | 81 |
|
1.21. |
Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni nell'acqua | 82 |
|
1.21.1. |
Pretrattamento delle acque reflue | 82 |
|
1.21.2. |
Trattamento delle acque reflue | 82 |
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) concernono alcune attività industriali indicate al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 2010/75/CE, ovvero: «1.2 Raffinazione di petrolio e di gas».
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività:
|
Attività |
Sottoattività o processi ricompresi nell'attività |
|
Alchilazione |
Tutti i processi di alchilazione: acido idrofluoridrico (HF), acido solforico (H2SO4) e solidi-acidi |
|
Produzione di olio di base |
Deasfaltazione, estrazione aromatica, estrazione della paraffina, e trattamenti di rifinitura all'idrogeno degli oli lubrificanti («hydrofinishing») |
|
Produzione di bitume |
Tutte le tecniche dallo stoccaggio agli additivi del prodotto finale |
|
Cracking catalitico |
Tutti i tipi di unità di cracking catalitico quali cracking catalitico a letto fluido |
|
Reforming catalitico |
Reforming catalitico continuo, ciclico e semi-rigenerativo |
|
Produzione di coke |
Processi di cokizzazione ritardata e a letto fluido. Calcinazione del coke |
|
Raffreddamento |
Tecniche di raffreddamento applicate nelle raffinerie |
|
Desalinizzazione |
Desalinizzazione del petrolio greggio |
|
Unità di combustione per la produzione di energia |
Unità di combustione che bruciano combustibili di raffineria, escluse le unità che utilizzano esclusivamente combustibili convenzionali o commerciali |
|
Eterificazione |
Produzione di sostanze chimiche (ad esempio, alcoli, eteri (quali MTBE, ETBE, TAME) utilizzate come additivi per carburanti per motori |
|
Separazione dei gas |
Separazione delle frazioni leggere del petrolio greggio (ad esempio gas di raffineria, (RFG), gas di petrolio liquefatto, (GPL) |
|
Processi che consumano idrogeno |
Idrocracking, idroraffinazione, idrotrattamenti, idroconversione, idrotrasformazione e processi di idrogenazione |
|
Produzione di idrogeno |
Ossidazione parziale, reforming con vapore, reforming riscaldato con gas e purificazione dell'idrogeno |
|
Isomerizzazione |
Isomerizzazione di idrocarburi C4, C5 e C6 |
|
Impianti di gas naturale |
Trattamento del gas naturale (GN), compresa la liquefazione del gas naturale |
|
Polimerizzazione |
Polimerizzazione, dimerizzazione e condensazione |
|
Distillazione primaria |
Distillazione atmosferica e sottovuoto |
|
Trattamenti dei prodotti |
Addolcimento e trattamenti del prodotto finale |
|
Stoccaggio e movimentazione dei prodotti di raffineria |
Stoccaggio, miscelazione, carico e scarico |
|
Riduzione della viscosità (visbreaking) e altre conversioni termiche |
Trattamenti termici, quali il visbreaking o i processi termici di trattamento del petrolio o di gas |
|
Trattamento dei gas di scarico |
Tecniche di riduzione o abbattimento delle emissioni nell'atmosfera |
|
Trattamento delle acque reflue |
Tecniche di trattamento delle acque reflue prima del rilascio |
|
Gestione dei rifiuti |
Tecniche che prevengono o riducono la produzione di rifiuti |
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività o processi:
|
— |
Prospezione e produzione di petrolio greggio e di gas naturale; |
|
— |
trasporto di petrolio greggio e di gas naturale; |
|
— |
commercializzazione e distribuzione di prodotti. |
Altri documenti di riferimento che possono essere pertinenti ai fini delle attività contemplate dalle presenti BAT.
|
Documento di riferimento |
Oggetto |
|
Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica [Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW)] |
Gestione e tecniche di trattamento delle acque reflue |
|
Sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems (ICS)] |
Processi di raffreddamento |
|
Effetti economici e incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects (ECM)] |
Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche |
|
Emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage (EFS)] |
Stoccaggio, miscelazione, carico e scarico |
|
Efficienza energetica (Energy Efficiency (ENE)] |
Efficienza energetica e gestione integrata delle raffinerie |
|
Grandi Impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP)] |
Combustione di combustibili convenzionali e commerciali |
|
Prodotti chimici inorganici fabbricati in grande quantità — Industrie produttrici di ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC-AAF) |
Reforming con vapore e purificazione dell'idrogeno |
|
Sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC) |
Processi di eterificazione (produzione di MTBE, ETBE e TAME) |
|
Incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration (WI)] |
Incenerimento dei rifiuti |
|
Trattamento dei rifiuti (Waste Treatments Industries (WT)] |
Trattamento dei rifiuti |
|
Principi generali di monitoraggio (General Principles of Monitoring (MON)] |
Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua |
CONSIDERAZIONI GENERALI
Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.
Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni nell'atmosfera e condizioni di riferimento
Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni, espresse in termini di massa della sostanza emessa per volume di gas di scarico alle condizioni standard seguenti: gas secco, temperatura di 273,15 K, pressione di 101,3 kPa.
|
In caso di misurazioni continue |
I BAT-AEL si riferiscono a valori medi mensili, corrispondenti alla media di tutti i valori medi orari validi misurati nell'arco di un mese |
|
In caso di misurazioni periodiche |
I BAT-AEL si riferiscono al valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata di almeno 30 minuti |
Per le unità di combustione, i processi di cracking catalitico e le unità di recupero dello zolfo dei gas di scarico, le condizioni di riferimento per l'ossigeno sono riportate nella Tabella 1.
Tabella 1
Condizioni di riferimento per i BAT-AEL relativi alle emissioni atmosferiche
|
Attività |
Unità |
Condizioni di riferimento per l'ossigeno |
|
Unità di combustione che utilizza combustibili liquidi o gassosi ad eccezione delle turbine e dei motori a gas |
mg/Nm3 |
3 % ossigeno in volume |
|
Unità di combustione che utilizza combustibili solidi |
mg/Nm3 |
6 % ossigeno in volume |
|
Turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — CCGT) e motori |
mg/Nm3 |
15 % ossigeno in volume |
|
Processo di cracking catalitico (rigeneratore) |
mg/Nm3 |
3 % ossigeno in volume |
|
Unità di recupero dello zolfo dei gas di scarico (1) |
mg/Nm3 |
3 % ossigeno in volume |
Conversione della concentrazione delle emissioni a livello dell'ossigeno di riferimento
La formula per calcolare la concentrazione delle emissioni al livello dell'ossigeno di riferimento è riportata di seguito (cfr.: Tabella 1).
Dove:
|
ER (mg/Nm3) |
: |
concentrazione delle emissioni riferita al livello dell'ossigeno di riferimento OR |
|
OR (vol %) |
: |
livello dell'ossigeno di riferimento |
|
EM (mg/Nm3) |
: |
concentrazione delle emissioni riferita al livello di ossigeno misurato OM |
|
OM (vol %) |
: |
livello di ossigeno misurato. |
Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni in acqua e condizioni di riferimento
Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) relativi alle emissioni in acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono a valori di concentrazione (massa delle sostanze emesse per volume d'acqua) espressi in mg/l.
Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL sono definiti come segue:
|
MEDIA giornaliera |
MEDIA su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione composito proporzionale al flusso o, se è dimostrata una sufficiente stabilità del flusso, di un campione proporzionale al tempo. |
|
MEDIA annua/mensile |
MEDIA di tutti i valori medi giornalieri ottenuta nell'arco di un anno/mese, ponderata in ragione dei flussi giornalieri |
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni che seguono:
|
Termine impiegato |
Definizione |
|
Unità |
Un segmento/parte dell'installazione in cui è svolta una specifica operazione di processo |
|
Nuova unità |
Unità autorizzata per la prima volta sul sito dell'installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un'unità sulle fondamenta esistenti dell'installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT |
|
Unità esistente |
Unità non nuova |
|
Gas generato dal processo |
Il gas generato da un processo che è raccolto e deve essere trattato, ad esempio, in un'unità di trattamento dei gas acidi e un'unità di recupero dello zolfo (SRU) |
|
Effluenti gassosi |
Il gas di scarico che esce da un'unità dopo una fase di ossidazione, generalmente di combustione (ad esempio rigeneratore, unità Claus) |
|
Gas di coda |
Nome comune dei gas di scarico provenienti da un'unità SRU (in genere, trattamento Claus) |
|
COV |
Composti organici volatili quali definiti all'articolo 3, paragrafo 45, della direttiva 2010/75/UE |
|
NMCOV |
Composti organici volatili escluso il metano |
|
Emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) |
Emissioni non convogliate di COV non rilasciate attraverso specifici punti di emissione quali i camini. Esse possono derivare da fonti diffuse (ad esempio serbatoi) o fonti puntuali (per esempio, flange di tubazioni) |
|
NOX espresso come NO2 |
La somma dell'ossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2 |
|
SOX espresso come SO2 |
La somma del biossido di zolfo (SO2) e del triossido di zolfo (SO3) espressa come SO2 |
|
H2S |
Acido solfidrico. Il solfuro di carbonile e il mercaptano non sono inclusi |
|
Acido cloridrico espresso come HCl |
Tutti i cloruri gassosi espressi come HCl |
|
Acido fluoridrico espresso come HF |
Tutti i fluoruri gassosi espressi come HF |
|
Unità FCC |
Cracking catalitico fluido: un processo di conversione per idrocarburi pesanti, che utilizza il calore e un catalizzatore per scindere le grandi molecole di idrocarburi in molecole più leggere |
|
SRU |
Unità di recupero dello zolfo. Cfr. la definizione di cui alla sezione 1.20.3. |
|
Combustibile di raffineria |
Materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, quali ad esempio il gas di raffineria (RFG), il gas di sintesi e gli oli di raffineria, il coke di petrolio |
|
RFG |
Gas di raffineria: gas generati dalle unità di distillazione e di conversione utilizzati come combustibile |
|
Unità di combustione |
Unità di combustione che bruciano combustibili di raffineria soli o assieme ad altri combustibili destinate alla produzione di energia presso la raffineria, quali caldaie (escluse caldaie a CO), forni e turbine a gas. |
|
Misurazione in continuo |
Misurazione tramite un sistema di «misurazione automatica» (AMS) o di un «sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni» (CEMS) installati in modo permanente nel sito. |
|
Misurazione periodica |
Determinazione del misurando a definiti intervalli temporali con metodi manuali o automatici. |
|
Monitoraggio indiretto delle emissioni atmosferiche |
Stima della concentrazione negli effluenti gassosi di un inquinante, ottenuta attraverso un'adeguata combinazione di misurazioni di parametri alternativi (ad esempio, tenore di O2, zolfo o azoto nella carica di alimentazione/combustibili), i calcoli e le misurazioni periodiche ai camini. L'uso di coefficienti di emissione basati sul contenuto di zolfo nel combustibile è un esempio di un controllo indiretto. Un altro esempio di monitoraggio indiretto è l'uso di PEMS |
|
Sistema predittivo del monitoraggio delle emissioni (Predictive Emissions monitoring system — PEMS) |
Sistema per determinare la concentrazione delle emissioni di un inquinante basato sul suo rapporto con una serie di caratteristici parametri di processo soggetti a monitoraggio continuato (ad esempio consumo di gas combustibile, rapporto aria/combustibile) e dati qualitativi dei combustibili o dell'alimentazione (ad esempio il tenore di zolfo) di una fonte di emissione |
|
Composti di idrocarburi liquidi volatili |
Derivati del petrolio con una pressione di vapore Reid (RVP) superiore a 4 kPa, quali nafta e aromatici |
|
Percentuale di recupero |
Percentuale di NMVOC recuperati dai flussi gassosi convogliati in un'unità di recupero dei vapori (VRU) |
1.1. Conclusioni generali sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas
Le conclusioni sulle BAT specifiche per i processi comprese nelle sezioni da 1.2 a 1.19 si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla presente sezione.
1.1.1. Sistemi di gestione ambientale
|
BAT 1. |
Per migliorare la prestazione ambientale complessiva degli impianti di raffinazione di petrolio e di gas, la BAT prevede l'attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:
|
L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sarà di norma adeguato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.
1.1.2. Efficienza energetica
|
BAT 2. |
Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. Stoccaggio e movimentazione dei materiali solidi
|
BAT 3. |
Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di polveri derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione di materie polverose, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione:
|
1.1.4. Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo
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BAT 4. |
La BAT consiste nel monitorare le emissioni atmosferiche, mediante l'utilizzo delle tecniche di monitoraggio almeno alle frequenze minime indicate di seguito e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT applica le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
|
BAT 5. |
La BAT consiste nel monitorare i parametri di processo pertinenti collegati alle emissioni di inquinanti, nelle unità di cracking catalitico e unità di combustione mediante l'utilizzo di tecniche adeguate applicate almeno alla frequenza indicata di seguito.
|
|
BAT 6. |
La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse nell'atmosfera di COV dall'intero sito, utilizzando tutte le seguenti tecniche:
|
Lo screening e la quantificazione delle emissioni dal sito mediante campagne periodiche con tecniche ottiche basate sull'assorbimento, quali la tecnica a radar ottico ad assorbimento differenziale (DIAL) o il metodo dell'occultazione solare del flusso (SOF) costituiscono un'utile tecnica complementare.
Cfr. sezione 1.20.6.
1.1.5. Funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico
|
BAT 7. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'aria, la BAT consiste nel garantire il funzionamento delle unità di trattamento dei gas acidi, di recupero dello zolfo e di tutti gli altri sistemi di trattamento dei gas di scarico con una alta disponibilità di utilizzo e alla capacità ottimale. |
Per condizioni di funzionamento diverse da quelle normali possono essere definite procedure speciali, in particolare:
|
i. |
durante le operazioni di avvio e di arresto; |
|
ii. |
in altre circostanze che possono compromettere il corretto funzionamento dei sistemi (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e operazioni di pulizia delle unità e/o del sistema di trattamento dei gas di scarico); |
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iii. |
nel caso in cui il flusso o la temperatura di gas di scarico risultino insufficienti e impediscano l'utilizzo del sistema di trattamento dei gas di scarico a piena capacità. |
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BAT 8. |
Al fine di prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca (NH3) nell'atmosfera quando si applicano tecniche di riduzione catalitica selettiva (SCR) o tecniche di riduzione non catalitica selettiva (SNCR), la BAT consiste nel mantenere condizioni di funzionamento idonee dei sistemi SCR o SNCR di trattamento dei gas di scarico, allo scopo di limitare le emissioni di NH3 non reagita.
Livelli di emissione associati alla BAT Cfr. Tabella 2. Tabella 2 Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di ammoniaca (NH3) nell'atmosfera da un'unità di combustione o unità di processo in cui sono utilizzate le tecniche SCR o SNCR
|
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BAT 9. |
Al fine di prevenire e ridurre le emissioni nell'atmosfera in caso di utilizzo di un'unità di stripping di acqua acida con vapore, la BAT consiste nell'inviare i gas acidi emessi da tale unità ad una unità SRU o a qualsiasi altro sistema equivalente di trattamento dei gas acidi.
L'incenerimento diretto di gas di stripping di acque acide non trattate non è considerata una BAT. |
1.1.6. Monitoraggio delle emissioni nell'acqua
|
BAT 10. |
La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua, mediante l'utilizzo delle tecniche di monitoraggio almeno alle frequenze indicate nella Tabella 3 e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. |
1.1.7. Emissioni in acqua
|
BAT 11. |
Per ridurre il consumo idrico e il volume delle acque contaminate, la BAT consiste nell'applicare tutte le tecniche riportate di seguito.
|
|
BAT 12. |
Al fine di ridurre il carico inquinante negli scarichi di acque reflue nel corpo idrico ricevente, la BAT consiste nell'eliminare le sostanze inquinanti solubili e insolubili utilizzando tutte le tecniche riportate di seguito.
|
Livelli di emissione associati alla BAT Cfr. Tabella 3.
|
BAT 13. |
Se è necessario rimuovere ulteriori sostanze organiche o azoto, la BAT consiste nel ricorso ad una fase supplementare di trattamento, illustrato alla sezione 1.21.2.
Tabella 3: Livelli di emissione associati alla BAT per gli scarichi diretti di acque reflue provenienti dalla raffinazione di petrolio e di gas e frequenze di monitoraggio associate alla BAT (13)
|
1.1.8. Produzione e gestione dei rifiuti
|
BAT 14. |
Al fine di prevenire o, se ciò non è praticabile, di ridurre la produzione di rifiuti, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione dei rifiuti che assicura che i rifiuti siano preparati, in ordine di priorità, per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero o lo smaltimento. |
|
BAT 15. |
Al fine di ridurre la quantità di fanghi destinati al trattamento o allo smaltimento, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.
|
|
BAT 16. |
Per ridurre la produzione di rifiuti di catalizzatori esausti solidi, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.
|
1.1.9. Rumore
|
BAT 17. |
Per prevenire o ridurre il rumore, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.
|
1.1.10. Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle raffinerie
|
BAT 18. |
Per prevenire o ridurre le emissioni diffuse di COV, la BAT consiste nell'applicare le tecniche riportate di seguito.
|
1.2. Conclusioni sulle BAT per il processo di alchilazione
1.2.1. Processo di alchilazione con acido fluoridrico
|
BAT 19. |
Al fine di prevenire le emissioni di acido fluoridrico (HF) nell'atmosfera derivanti dal processo di alchilazione con acido fluoridrico, la BAT consiste nel ricorrere alla tecnica del lavaggio a umido con soluzione alcalina per trattare i flussi di gas incondensabili prima del loro convogliamento verso la torcia. |
Cfr. sezione 1.20.3.
La tecnica è generalmente applicabile. Data la pericolosità dell'acido fluoridrico, occorre tenere conto degli aspetti legati alla sicurezza.
|
BAT 20. |
Per ridurre le emissioni in acqua dal processo di alchilazione con acido fluoridrico, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.
|
1.2.2. Processo di alchilazione con acido solforico
|
BAT 21. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua prodotte dal processo di alchilazione con acido solforico, la BAT consiste nel ridurre l'uso di acido solforico mediante rigenerazione dell'acido esausto e nel neutralizzare le acque reflue prodotte da tale processo prima di inviarle al trattamento delle acque reflue. |
1.3. Conclusioni sulle BAT per i processi di produzione di oli di base lubrificanti
|
BAT 22. |
Per prevenire e ridurre le emissioni di sostanze pericolose nell'atmosfera e nell'acqua provenienti da processi di produzione di oli di base, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.
|
1.4. Conclusioni sulle BAT per il processo di produzione del bitume
|
BAT 23. |
Al fine di prevenire e ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dal processo di produzione del bitume, la BAT consiste nel trattare i gas di testa ricorrendo ad una delle tecniche riportate di seguito.
|
1.5. Conclusioni sulle BAT per il processo di cracking catalitico a letto fluido
|
BAT 24. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NOx nell'atmosfera provenienti dal processo di cracking catalitico (rigeneratore), la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
||||||||||||||||||||||
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle, quali:
|
Livelli di emissione associati alla BAT Cfr. Tabella 4.
Tabella 4
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera provenienti dal rigeneratore nel processo di cracking catalitico
|
Parametro |
Tipo di unità/modalità di combustione |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
NOX, espresso come NO2 |
Nuova unità/tutte le modalità di combustione |
< 30 – 100 |
|
Unità esistente/modalità di combustione completa |
< 100 – 300 (19) |
|
|
Unità esistente/modalità di combustione parziale |
100 – 400 (19) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 25. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e metalli provenienti dal processo di cracking catalitico (rigeneratore), la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle, quali:
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 5.
Tabella 5
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di polveri nell'atmosfera provenienti dal rigeneratore nel processo di cracking catalitico
|
Parametro |
Tipo di unità |
BAT-AEL (media mensile) (20) mg/Nm3 |
|
Polveri |
Nuova unità |
10 – 25 |
|
Unità esistente |
10 – 50 (21) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 26. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di SOx nell'atmosfera provenienti dal processo di cracking catalitico (rigeneratore), la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle, quali:
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 6.
Tabella 6
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di SO2 nell'atmosfera provenienti dal rigeneratore nel processo di cracking catalitico
|
Parametro |
Tipo di unità/modalità |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
SO2 |
Nuove unità |
≤ 300 |
|
Unità esistenti/combustione completa |
< 100 – 800 (22) |
|
|
Unità esistenti/combustione parziale |
100 – 1 200 (22) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 27. |
Al fine di ridurre le emissioni di monossido di carbonio (CO) nell'atmosfera provenienti dal processo di cracking catalitico (rigeneratore), la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 7.
Tabella 7
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di monossido di carbonio nell'atmosfera provenienti dal rigeneratore nel processo di cracking catalitico nella modalità di combustione parziale
|
Parametro |
Modalità di combustione |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
Monossido di carbonio, espresso come CO |
Modalità di combustione parziale |
≤ 100 (23) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
1.6. Conclusioni sulle BAT per il processo di reforming catalitico
|
BAT 28. |
Al fine di ridurre le emissioni di policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) nell'atmosfera provenienti dall'unità di reforming catalitico, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7. Conclusioni sulle BAT per i processi di coking
|
BAT 29. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dai processi di coking, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione:
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
|
BAT 30. |
Al fine di ridurre le emissioni atmosferiche di NOX provenienti dal processo di calcinazione di coke di petrolio, la BAT consiste nell'utilizzare la riduzione selettiva non catalitica (SNCR). |
Cfr. sezione 1.20.2.
L'applicabilità della tecnica SNCR (soprattutto in relazione ai tempi di permanenza e all'intervallo di temperatura) può essere limitata a causa della specificità del processo di calcinazione.
|
BAT 31. |
Al fine di ridurre le emissioni di SOX nell'atmosfera provenienti dal processo di calcinazione del coke di petrolio, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
|
BAT 32. |
Al fine di ridurre le emissioni di polveri nell'atmosfera provenienti dal processo di calcinazione del coke di petrolio, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche tra quelle riportate di seguito.
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 8.
Tabella 8
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di polveri nell'atmosfera provenienti da un'unità di calcinazione del coke di petrolio
|
Parametro |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
Polveri |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
1.8. Conclusioni sulle BAT per il processo di dissalazione
|
BAT 33. |
Al fine di ridurre il consumo idrico e le emissioni in acqua provenienti dal processo di dissalazione, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
1.9. Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione
|
BAT 34. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NOx nell'atmosfera provenienti dalle unità di combustione, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle, quali:
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 9, Tabella 10 e Tabella 11.
Tabella 9
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera da una turbina a gas
|
Parametro |
Tipo di attrezzatura |
BAT-AEL (26) (media mensile) mg/Nm3 al 15 % O2 |
|
NOX espresso come NO2 |
Turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — CCGT) e turbine a ciclo combinato di gassificazione integrata (IGCC) |
40 – 120 (turbina esistente) |
|
20 – 50 (turbina nuova) (27) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
Tabella 10
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera da un'unità di combustione a gas, ad eccezione delle turbine a gas
|
Parametro |
Tipo di combustione |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
NOX, espresso come NO2 |
Alimentazione a gas |
30 – 150 Per le unità esistenti (28) |
|
30 – 100 per nuove unità |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
Tabella 11
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera da un'unità di combustione multicombustibile, ad eccezione delle turbine a gas
|
Parametro |
Tipo di combustione |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
NOX, espresso come NO2 |
Unità di combustione a multicombustibile |
30 – 300 |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 35. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di polveri e di metalli nell'atmosfera provenienti dalle unità di combustione, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o relative al processo, quali:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle, quali:
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 12.
Tabella 12
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di polveri nell'atmosfera da un'unità di combustione multicombustibile, ad eccezione delle turbine a gas
|
Parametro |
Tipo di combustione |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
Polveri |
Combustione a multicombustibile |
5 – 50 |
|
5 – 25 per nuove unità < 50 MW |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 36. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di SOX nell'atmosfera provenienti dalle unità di combustione, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione. |
|
I. |
Tecniche primarie o di processo basate su una selezione o un trattamento del combustibile, quali:
|
|
II. |
Tecniche secondarie o di trattamento a valle:
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 13 e Tabella 14.
Tabella 13
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di SO2 nell'atmosfera da un'unità di combustione alimentata con combustibili gassosi di raffineria (RFG), ad eccezione delle turbine a gas
|
Parametro |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
SO2 |
5 – 35 (33) |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
Tabella 14
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di SO2 nell'atmosfera da un'unità di combustione multicombustibile, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas fissi
Questi BAT-AEL si riferiscono alla media ponderata delle emissioni provenienti da unità di combustione multicombustibile all'interno della raffineria, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas fissi.
|
Parametro |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
SO2 |
35 – 600 |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
|
BAT 37. |
Al fine di ridurre le emissioni di monossido di carbonio (CO) nell'atmosfera dall'unità di combustione, la BAT consiste nel ricorrere ad un controllo delle operazioni di combustione. |
Cfr. sezione 1.20.5.
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 15.
Tabella 15
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di monossido di carbonio nell'atmosfera da un'unità di combustione
|
Parametro |
BAT-AEL (media mensile) mg/Nm3 |
|
Monossido di carbonio, espresso come CO |
≤ 100 |
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 4.
1.10. Conclusioni sulle BAT per il processo di eterificazione
|
BAT 38. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera derivanti dal processo di eterificazione, la BAT consiste nel garantire l'adeguato trattamento dei gas generati dal processo convogliandoli verso il circuito dei gas di raffineria. |
|
BAT 39. |
Al fine di evitare di alterare il biotrattamento, la BAT consiste nell'utilizzo di una serbatoio di stoccaggio e di un'adeguata gestione del piano di produzione dell'unità per controllare il tenore di componenti tossiche disciolte (ad esempio: metanolo, acido formico, eteri) del flusso di acque reflue prima del trattamento finale. |
1.11. Conclusioni sulle BAT per il processo di isomerizzazione
|
BAT 40. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti clorurati, la BAT consiste nell'ottimizzare l'uso dei composti organici clorurati utilizzati per mantenere la attività catalitica quando tale processo è in atto o nell'utilizzare sistemi catalitici non clorurati. |
1.12. Conclusioni sulle BAT per la raffinazione di gas naturale
|
BAT 41. |
Al fine di ridurre le emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera dall'impianto di gas naturale, la BAT consiste nell'applicare la BAT 54. |
|
BAT 42. |
Al fine di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOX) nell'atmosfera dall'impianto di gas naturale, la BAT consiste nell'applicare la BAT 34. |
|
BAT 43. |
Al fine di prevenire le emissioni di mercurio, se presente nel gas naturale grezzo, la BAT consiste nel rimuovere il mercurio e recuperare i fanghi contenenti mercurio al fine dello smaltimento dei rifiuti. |
1.13. Conclusioni sulle BAT per il processo di distillazione
|
BAT 44. |
Al fine di prevenire o ridurre la produzione del flusso di acque reflue provenienti dal processo di distillazione, la BAT consiste nel fare uso di pompe a vuoto ad anello liquido o di condensatori di superficie. |
Può non essere applicabile in alcuni casi di retrofitting. Per le nuove unità, possono essere necessarie le pompe da vuoto, in combinazione o meno con eiettori a vapore, per raggiungere un vuoto spinto (10 mm Hg). Inoltre, una pompa di riserva dovrebbe essere disponibile in caso di fuori esercizio di una pompa da vuoto.
|
BAT 45. |
Allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento idrico causato dal processo di distillazione, la BAT consiste nel far convogliare le acque acide verso l'unità di stripping |
|
BAT 46. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti da unità di distillazione, la BAT consiste nel garantire il trattamento appropriato dei gas generati dal processo, in particolare i gas incondensabili, rimuovendo i gas acidi prima di qualsiasi riutilizzo. |
Generalmente applicabile per unità di distillazione del greggio e di distillazione sottovuoto. Può non essere applicabile per raffinerie indipendenti di bitume e di lubrificanti con emissioni di composti dello zolfo inferiori a 1 t/giorno. Nelle raffinerie con specifiche configurazioni, l'applicabilità può essere limitata, a causa della necessità, ad esempio, di grandi tubazioni, compressori o capacità supplementare di trattamento amminico.
1.14. Conclusioni sulle BAT per il processo di trattamento dei prodotti
|
BAT 47. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei processi di trattamento dei prodotti, la BAT consiste nell'assicurare il corretto smaltimento dei gas, generati dal processo soprattutto l'aria esausta odorigena proveniente dalle unità di addolcimento, convogliandoli verso le unità di termodistruzione, ad esempio mediante incenerimento. |
Generalmente applicabile ai processi di trattamento dei prodotti quando i flussi di gas possono essere trattati in sicurezza nelle unità di termodistruzione. Potrebbe non essere applicabile alle unità di addolcimento, per motivi di sicurezza.
|
BAT 48. |
Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e acque reflue prodotti in caso di processo di trattamento dei prodotti che utilizza sostanze caustiche, la BAT consiste nell'utilizzo di una soluzione caustica e nel ricorrere a una gestione globale delle sostanze caustiche esauste, incluso il riciclaggio dopo adeguato trattamento, ad esempio tramite stripping. |
1.15. Conclusioni sulle BAT per i processi di stoccaggio e di movimentazione di idrocarburi liquidi
|
BAT 49. |
Al fine di ridurre le emissioni di COV nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'utilizzo di serbatoi a tetto galleggiante dotati di sistemi di tenuta ad elevata efficienza o di serbatoi a tetto fisso collegati ad un sistema di recupero dei vapori. |
I sistemi di tenuta ad alta efficienza sono dispositivi specifici per limitare le perdite di vapori, ad esempio tenute primarie di migliore qualità, tenute multiple (secondarie o terziarie) aggiuntive (in base alle quantità emesse).
L'applicabilità dei sistemi di tenuta ad alta efficienza può essere limitata in caso di retrofitting di tenute terziarie nei serbatoi esistenti.
|
BAT 50. |
Al fine di ridurre le emissioni COV nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
|
BAT 51. |
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni nel suolo o nelle falde freatiche provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.
|
|
BAT 52. |
Per evitare o ridurre le emissioni di COV nell'atmosfera durante le operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione per ottenere una efficienza di recupero pari almeno al 95 %.
|
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 16.
Tabella 16
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di NMCOV e benzene nell'atmosfera dalle operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi liquidi volatili
|
Parametro |
BAT-AEL (media oraria) (36) |
|
NMCOV |
|
|
Benzene (38) |
< 1 mg/Nm3 |
1.16. Conclusioni sulle BAT per il visbreaking e altri processi termici
|
BAT 53. |
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua prodotte dal visbreaking e altri processi termici, la BAT consiste nel garantire il corretto trattamento dei flussi di acque reflue applicando le tecniche indicate nella BAT 11. |
1.17. Conclusioni sulle BAT per il recupero dello zolfo dei gas di scarico
|
BAT 54. |
Al fine di ridurre le emissioni di zolfo nell'atmosfera provenienti dai gas generati dal processo contenenti acido solfidrico (H2S), la BAT consiste nell'usare tutte le tecniche riportate di seguito.
|
Livelli di prestazioni ambientali associati alle BAT (BAT-AEPL):. Cfr. Tabella 17.
Tabella 17
Livelli di prestazioni ambientali associati alle BAT per un sistema di recupero dello zolfo (H2S) dai gas di scarico
|
|
Livello di prestazione ambientale associato alla BAT (media mensile) |
|
Rimozione dei gas acidi |
Rimuovere l'acido solfidrico (H2S) contenuto nel gas di raffineria trattato al fine di soddisfare i BAT-AEL per la combustione a gas indicata nella BAT 36 |
|
Efficienza di recupero dello zolfo (40) |
Nuova unità: 99,5 – > 99,9 % |
|
Unità esistenti: ≥ 98,5 % |
Il monitoraggio associato è descritto in BAT 4
1.18. Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia
|
BAT 55. |
Al fine di prevenire le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorso alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.). |
|
BAT 56. |
Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nell'usare le tecniche riportate di seguito.
|
1.19. Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle emissioni
|
BAT 57. |
Per conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di NOx nell'atmosfera dalle unità di combustione e dalle unità di cracking catalitico a letto fluido (FCC), la BAT consiste nell'applicare una tecnica di gestione integrata delle emissioni come alternativa all'applicazione delle BAT 34 e BAT 24. |
La tecnica consiste nel gestire in modo integrato le emissioni di NOx provenienti da alcune o tutte le unità di combustione e dalle unità FCC che si trovano nel sito di una raffineria, mediante l'attuazione e l'esercizio della combinazione più idonea di BAT tra le diverse unità interessate nonché il monitoraggio della loro efficacia, in modo che le risultanti emissioni totali siano pari o inferiori alle emissioni corrispondenti ai BAT-AEL che risulterebbero dall'applicazione per ogni singola unità delle tecniche indicate nelle BAT 24 e BAT 34.
Questa tecnica è particolarmente adatta per le raffinerie di petrolio caratterizzate da:
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— |
una riconosciuta complessità del sito, molteplicità delle unità di combustione e di processo interdipendenti in termini di alimentazione e fornitura di energia; |
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— |
frequenti adeguamenti di processo necessari in funzione della qualità del greggio ricevuto; |
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— |
la necessità tecnica di utilizzare una parte dei residui di processo come combustibili interni, con frequenti adeguamenti del mix di combustibili, in accordo con le esigenze del processo. |
Livelli di emissione associati alla BAT: Cfr. Tabella 18.
Inoltre, per ogni nuova unità di combustione o nuove unità FCC incluse nel sistema di gestione integrato delle emissioni, rimangono applicabili i BAT-AEL stabiliti per la BAT 24 e la BAT 34.
Tabella 18
Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera quando si applica BAT 57
Il BAT-AEL per le emissioni di NOx provenienti dalle unità interessate dalla BAT 57, espresso in mg/Nm3 come valore medio mensile, è pari o inferiore alla media ponderata delle concentrazioni di NOx (espresse in mg/Nm3 come media mensile) che sarebbe ottenuta applicando in pratica a ciascuna di tali unità le tecniche che consentirebbero loro di rispettare quanto segue:
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a) |
per le unità di processo di cracking catalitico (rigeneratori): l'intervallo dei BAT-AEL stabilito nella Tabella 4 (BAT 24); |
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b) |
per le unità di combustione che bruciano combustibili di raffineria soli o assieme ad altri combustibili: gli intervalli dei BAT-AEL riportati nelle Tabelle 9, 10 e 11 (BAT 34). |
Questo BAT–AEL è espresso dalla seguente formula:
Note:
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1. |
Le condizioni di riferimento applicabili per l'ossigeno sono quelle indicate nella Tabella 1. |
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2. |
La ponderazione dei livelli di emissione delle singole unità viene effettuata sulla base della portata del flusso degli effluenti gassosi delle unità in questione, espresso come valore medio mensile (in Nm3/ora) che è rappresentativo per il normale funzionamento di quella unità all'interno dell'installazione di raffinazione (applicando le condizioni di riferimento di cui alla nota 1). |
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3. |
In caso di modifiche sostanziali e strutturali del combustibile che incidono sui BAT-AEL applicabili per un'unità o altre modifiche sostanziali e strutturali della natura o del funzionamento dell'unità in questione, o in caso di loro sostituzione o estensione o aggiunta di unità di combustione o unità FCC, i BAT-AEL definiti nella Tabella 18 devono essere adeguati di conseguenza. |
Monitoraggio associato alla BAT 57
La BAT per il monitoraggio delle emissioni di NOx nell'ambito di una tecnica di gestione integrata delle emissioni è quella indicata nella BAT 4, integrata dagli elementi seguenti:
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— |
un piano di monitoraggio che comprenda una descrizione dei processi monitorati, un elenco delle fonti di emissione e dei flussi (prodotti, gas di scarico) monitorati per ciascun processo e una descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate e i livelli di confidenza associati; |
|
— |
un monitoraggio continuo delle portate dei flussi degli effluenti gassosi delle unità in questione, mediante misurazione diretta o metodo equivalente; |
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— |
un sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione di tutti i dati di monitoraggio necessari per determinare le emissioni dalle fonti contemplate dalla tecnica di gestione integrata delle emissioni. |
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BAT 58. |
Per conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di SO2 nell'atmosfera dalle unità di combustione, dalle unità di cracking catalitico a letto fluido (FCC) e dalle unità di recupero dello zolfo, la BAT consiste nell'applicare una tecnica di gestione integrata delle emissioni come alternativa all'applicazione delle BAT 26, BAT 36 e BAT 54. |
La tecnica consiste nel gestire in modo integrato le emissioni di SO2 provenienti da alcune o tutte le unità di combustione, unità FCC e dalle unità di recupero dello zolfo nel sito di una raffineria, mediante l'attuazione e l'esercizio della combinazione più idonea di BAT tra le diverse unità interessate e il monitoraggio della loro efficacia, in modo che le risultanti emissioni totali siano pari o inferiori alle emissioni corrispondenti ai BAT-AEL che risulterebbero dall'applicazione per ogni singola unità delle tecniche indicate nelle BAT 26 e BAT 36, così come dall'applicazione dei BAT-AEPL indicati nella BAT 54.
Questa tecnica è particolarmente adatta per le raffinerie di petrolio, caratterizzate da:
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— |
una riconosciuta complessità del sito, molteplicità delle unità di combustione e di processo interdipendenti in termini della loro alimentazione e della fornitura di energia; |
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— |
frequenti adeguamenti di processo necessari in funzione della qualità del greggio ricevuto; |
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— |
la necessità tecnica di utilizzare una parte dei residui di processo come combustibili interni, con frequenti adeguamenti del mix di combustibili, conformemente ai requisiti del processo. |
Livello di emissione associato alla BAT: Cfr. Tabella 19.
Inoltre, per ogni nuova unità di combustione, nuova unità FCC o nuova unità di recupero dello zolfo dei gas di scarico inclusa nel sistema di gestione integrato delle emissioni, restano applicabili i BAT-AEL indicati nelle BAT 26 e BAT 36 e i BAT-APEL indicati nella BAT 54.
Tabella 19
Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni di SO2 nell'atmosfera quando si applica la BAT 58
Il BAT-AEL per le emissioni di SO2 provenienti dalle unità interessate dalla BAT 58, espressi in mg/Nm3 come valore medio mensile, è pari o inferiore alla media ponderata delle concentrazioni di SO2 (espressa in mg/Nm3 come media mensile) che sarebbe raggiunta applicando a ciascuna di tali unità le tecniche che consentano alle unità interessate di rispettare quanto segue:
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a) |
per le unità di processo di cracking catalitico (rigeneratori): gli intervalli dei BAT-AEL stabiliti nella Tabella 6 (BAT 26); |
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b) |
per le unità di combustione che bruciano combustibili di raffineria soli o assieme ad altri combustibili: gli intervalli dei BAT-AEL stabiliti nella Tabella 13 e nella Tabella 14 (BAT 36); nonché |
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c) |
per le unità di recupero dello zolfo dei gas di scarico: gli intervalli dei BAT-AEPL stabiliti nella Tabella 17 (BAT 54). |
Questi BAT–AEL sono espressi dalla seguente formula:
Note:
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1. |
Le condizioni di riferimento applicabili per l'ossigeno sono quelle indicate nella Tabella 1. |
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2. |
La ponderazione dei livelli di emissione delle singole unità viene effettuata sulla base della portata del flusso degli effluenti gassosi delle unità in questione, espresso come valore medio mensile (in Nm3/ora), che è rappresentativo per il normale funzionamento di quella unità all'interno dell'installazione di raffinazione (applicando le condizioni di riferimento di cui alla nota 1). |
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3. |
In caso di modifiche sostanziali e strutturali del combustibile che incidono sull'applicazione dei BAT-AEL per un'unità o altre modifiche sostanziali e strutturali della natura o del funzionamento dell'unità in questione, o in caso di loro sostituzione o estensione o l'aggiunta di unità di combustione, unità FCC o unità di recupero dello zolfo, i BAT-AEL definiti nella Tabella 19 devono essere adeguati di conseguenza. |
Il monitoraggio associato alla BAT 58
La BAT per il monitoraggio delle emissioni di SO2 nell'ambito di una tecnica di gestione integrata delle emissioni è quella indicata nella BAT 4, integrata da quanto segue:
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— |
un piano di monitoraggio che comprenda una descrizione dei processi monitorati, un elenco delle fonti di emissione e dei flussi (prodotti, gas di scarico) monitorati per ciascun processo e una descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con le assunzioni ipotizzate e i livelli di confidenza associati; |
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— |
un monitoraggio continuo delle portate dei flussi degli effluenti gassosi delle unità in questione, mediante misurazione diretta o metodo equivalente; |
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— |
un sistema di gestione dei dati per la raccolta, il trattamento e la comunicazione di tutti i dati di monitoraggio necessari per determinare le emissioni dalle fonti contemplate dalla tecnica di gestione integrata delle emissioni. |
GLOSSARIO
1.20. Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni atmosferiche
1.20.1. Polveri
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Tecnica |
Descrizione |
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Precipitatore elettrostatico (ESP) |
I precipitatori elettrostatici (ESP) funzionano caricando e separando le particelle per mezzo di un campo elettrico e sono in grado di funzionare in un ampio intervallo di condizioni. La loro efficienza di abbattimento può dipendere dal numero di campi, dal tempo di permanenza (dimensioni), dalle proprietà catalitiche e dai dispositivi di rimozione di particelle a monte. Nelle unità FCC, sono comunemente usati gli ESP a 3 campi e a 4 campi. Gli ESP possono essere utilizzati a secco o con iniezione di ammoniaca per migliorare la raccolta delle particelle. Per la calcinazione del coke di petrolio, l'efficienza di cattura dell'ESP può essere ridotta a causa della difficoltà con cui le particelle di coke si caricano elettricamente. |
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Separatori a ciclone multistadio |
Dispositivo o sistema di raccolta ciclonico installato dopo le due fasi dei cicloni. La configurazione comune, nota generalmente come cicloni a tre stadi, consiste in un unico recipiente contenente numerosi cicloni convenzionali o dotati della tecnologia swirl-tube migliorata. Per le unità FCC, la prestazione dipende principalmente dalla concentrazione di particelle e dalla distribuzione delle polveri catalitiche a valle dei cicloni interni del rigeneratore |
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Separatori centrifughi |
I separatori centrifughi combinano il principio del ciclone e un contatto intensivo con l'acqua, ad esempio un lavatore Venturi |
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Filtro di terzo stadio a flusso inverso (blowback) |
I filtri a flusso inverso (blowback) di ceramica o di metallo sinterizzato dove, dopo essere trattenuti in superficie, i solidi sono rimossi mediante l'avvio del flusso inverso. Le particelle solide rimosse sono quindi evacuate dal sistema di filtrazione. |
1.20.2. Ossidi di azoto (NOX)
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Tecnica |
Descrizione |
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Modifiche della combustione |
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Combustione in più fasi |
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Ricircolazione degli effluenti gassosi |
Reiniezione di gas di scarico dal forno nella fiamma per ridurre il contenuto di ossigeno e pertanto la temperatura della fiamma. Bruciatori speciali che utilizzano la rimessa in circolo interna degli effluenti gassosi per raffreddare la radice delle fiamme e riducono il contenuto in ossigeno nella parte più calda delle fiamme |
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Utilizzo di bruciatori a basse emissioni di NOX (LNB) |
La tecnica (compresi i bruciatori a bassissime emissioni di NOX) si basa sui principi di riduzione delle temperature di picco delle fiamme, ritardando ma portando a termine la combustione e aumentando il trasferimento di calore (aumentata emissività della fiamma). La tecnica può essere associata alla modifica della progettazione della camera di combustione del forno. La progettazione di bruciatori a bassissime emissione di NOX (ULNB) comprende la fase di combustione in più fasi (aria/combustibile) e la ricircolazione degli effluenti gassosi di scarico. I bruciatori a basse emissione di NOX a secco (DLNB) sono utilizzati per le turbine a gas |
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Ottimizzazione della combustione |
Sulla base di un monitoraggio permanente dei pertinenti parametri di combustione (ad esempio tenore di O2, CO, rapporto aria (o ossigeno)/combustibile, componenti non combusti), la tecnica si avvale della tecnologia di controllo per realizzare le migliori condizioni di combustione |
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Iniezione di diluente |
I diluenti inerti, ad esempio effluenti gassosi, vapore acqueo, acqua, azoto aggiunti alle apparecchiature di combustione riducono la temperatura della fiamma e, di conseguenza, la concentrazione di NOx negli effluenti gassosi |
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Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
La tecnica è basata sulla riduzione dei NOx ad azoto in un letto catalitico mediante reazione con l'ammoniaca (in genere in soluzione acquosa) a una temperatura di funzionamento ottimale di circa 300 °C – 450 °C. Possono essere applicati uno o due strati di catalizzatore. Una riduzione più elevata di NOx è ottenuta mediante l'uso di quantità maggiori di catalizzatore (due strati) |
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Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Questa tecnica si basa sulla riduzione di NOx ad azoto mediante reazione ad alta temperatura con ammoniaca o urea. L'intervallo di temperatura di funzionamento deve essere mantenuto fra 900 °C e 1 050 °C per una reazione ottimale |
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Ossidazione di NOx a bassa temperatura |
Il processo di ossidazione a bassa temperatura inietta l'ozono negli effluenti gassosi a temperature ottimali al di sotto di 150 °C, per ossidare NO e NO2 insolubili in N2O5 altamente solubile. L'N2O5 è rimosso in un dispositivo di lavaggio a umido attraverso la formazione di acido nitrico diluito in acque reflue che possono essere utilizzate nei processi degli impianti o neutralizzate per smaltimento; può essere necessaria una ulteriore rimozione dell'azoto. |
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1.20.3. Ossidi di zolfo (SOX)
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Tecnica |
Descrizione |
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Trattamento dei gas di raffineria (RFG) |
Alcuni gas di raffineria possono essere privi di zolfo alla fonte (ad esempio quelli provenienti processi di reforming catalitico e di isomerizzazione) ma la maggior parte degli altri processi producono gas contenenti zolfo (ad esempio gas prodotti dall'unità di visbreaking, unità di idrotrattamento o di cracking catalitico). Questi flussi di gas richiedono un trattamento adeguato ai fini della desolforazione dei gas (ad esempio mediante rimozione dei gas acidi — cfr. infra — per eliminare H2S) prima di essere immessi nel sistema dei gas combustibili di raffineria |
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Desolforazione dell'olio combustibile di raffineria (RFO) mediante idrotrattamento |
Oltre alla selezione di greggio a basso tenore di zolfo, la desolforazione del combustibile è ottenuta mediante il processo di idrotrattamento (cfr. sotto) in cui avvengono le reazioni di idrogenazione che portano ad una riduzione del tenore di zolfo |
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Uso di gas in sostituzione dei combustibili liquidi |
Ridurre l'utilizzo di combustibili liquidi di raffineria (in genere olio combustibile pesante contenente azoto, zolfo, metalli ecc.) sostituendolo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas di raffineria (RFG) prodotti in loco o con carburante gassoso proveniente da un fornitore esterno (ad esempio gas naturale) con un basso tenore di zolfo e di altre sostanze indesiderabili. A livello delle singole unità di combustione, nella multicombustione, è necessario un livello minimo di alimentazione per garantire la stabilità della fiamma |
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Uso di additivi catalitici riduttori di SOX |
Uso di una sostanza (ad esempio catalizzatore a base di ossidi di metalli) che trasferisce nuovamente lo zolfo associato al coke dal rigeneratore al reattore. Esso opera in modo più efficiente in modalità di combustione completa anziché in modalità di combustione parziale spinta. NB: Gli additivi catalitici riduttori di SOX possono avere un effetto negativo sulle emissioni di polveri aumentando le perdite catalitiche dovute all'attrito e sulle emissioni di NOx partecipando alla promozione di CO, assieme all'ossidazione di SO2 in SO3 |
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Idrotrattamento |
Sulla base di reazioni di idrogenazione, l'idrotrattamento mira principalmente a produrre combustibili a basso tenore di zolfo (ad esempio benzina e diesel con 10 ppm) e ad ottimizzare la configurazione di processo (conversione dei residui pesanti e produzione di distillato medio). Riduce il tenore di zolfo, azoto e metalli contenuti nella carica. Atteso che l'idrogeno è necessario, bisogna disporre di una sufficiente capacità di produzione. Dal momento che la tecnica trasforma lo zolfo della carica in acido solfidrico (H2S) nel gas di processo, anche la capacità di trattamento (ad esempio unità Claus e unità amminiche) può costituire un ostacolo. |
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Rimozione dei gas acidi, ad esempio mediante trattamento amminico |
Separazione del gas acido (principalmente acido solfidrico) dai gas combustibili trasferendolo in un solvente chimico (assorbimento). Le ammine sono i solventi comunemente utilizzati. Questa è generalmente la prima fase di trattamento necessaria prima che lo zolfo elementare possa essere recuperato nella SRU |
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Unità di recupero dello zolfo (SRU) |
Unità specifica che consiste generalmente in un processo Claus per la rimozione dello zolfo dai flussi gassosi ricchi di acido solfidrico (H2S) dalle unità di trattamento dell'ammina e dagli estrattori (stripper) di acque acide. L'SRU è generalmente seguita da un'unità di trattamento del gas di coda (TGTU) per la rimozione del rimanente H2S |
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Unità di trattamento dei gas di coda (TGTU) |
Una famiglia di tecniche, che va ad aggiungersi alle SRU al fine di migliorare la rimozione dei composti dello zolfo. Esse possono essere suddivise in quattro categorie in base ai principi applicati:
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Lavaggio a umido |
Nel processo di lavaggio a umido, i composti gassosi sono dissolti in un liquido idoneo (acqua o soluzione alcalina). È possibile ottenere la rimozione simultanea dei composti liquidi e gassosi. A valle del dispositivo di lavaggio a umido, gli effluenti gassosi sono saturi di acqua ed è necessaria una separazione delle goccioline prima di procedere allo scarico di questi effluenti. Il liquido che ne risulta va trattato con un processo di depurazione delle acque reflue, raccogliendo la materia insolubile per sedimentazione o filtrazione. A seconda del tipo di soluzione di lavaggio, si può trattare di:
In base alle modalità di contatto, le varie tecniche possono richiedere, ad esempio:
Se i dispositivi di lavaggio sono destinati principalmente alla rimozione di SOx, è necessaria una adeguata progettazione che rimuova efficientemente anche le polveri. La tipica efficienza di rimozione indicativa di SOx si situa nell'intervallo 85-98 %. |
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Lavaggio non rigenerativo |
Una soluzione a base di sodio o magnesio viene impiegata come reagente alcalino per assorbire SOx generalmente come solfati. Le tecniche sono basate ad esempio su:
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Lavaggio con acqua di mare (seawater scrubbing) |
Un tipo specifico di lavaggio non rigenerativo che sfrutta l'alcalinità dell'acqua marina come solvente. In genere richiede un abbattimento a monte delle polveri |
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Lavaggio rigenerativo |
Utilizzo di uno specifico reagente ad assorbimento di SOx (ad esempio, soluzione assorbente) che consente, di regola, il recupero di zolfo come sottoprodotto durante un ciclo di rigenerazione in cui è riutilizzato il reagente. |
1.20.4. Tecniche combinate (SOx, NOx e polveri)
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Tecnica |
Descrizione |
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Lavaggio a umido |
Cfr. sezione 1.20.3. |
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Tecnica combinata SNOX |
Tecnica combinata per rimuovere SOx, NOx e polveri in una prima fase di rimozione della polvere (ESP), seguita da alcuni specifici processi catalitici. I composti dello zolfo sono recuperati come acido solforico concentrato di qualità commerciale, mentre i NOX sono ridotti in N2. Complessivamente la rimozione di SOX si situa nell'intervallo: 94 – 96,6 %. Complessivamente la rimozione di NOX si situa nell'intervallo: 87 – 90 % |
1.20.5. Monossido di carbonio (CO)
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Tecnica |
Descrizione |
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Controllo delle operazioni di combustione |
Un attento controllo dei parametri operativi permette di limitare l'aumento delle emissioni di CO dovuto all'applicazione di modifiche della combustione (tecniche primarie) per la riduzione delle emissioni di NOx |
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Catalizzatori contenenti promotori dell'ossidazione del monossido di carbonio (CO) |
Uso di una sostanza che favorisce in modo selettivo l'ossidazione di CO in CO2 (combustione) |
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Caldaia a monossido di carbonio (CO) |
Specifico dispositivo post-combustione in cui il CO presente negli effluenti gassosi è consumato a valle del rigeneratore catalitico al fine del recupero energetico. Viene usato di solito solo con unità FCC in modalità di combustione parziale. |
1.20.6. Composti organici volatili (COV)
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Recupero dei vapori |
Diverse tecniche consentono di ridurre le emissioni di composti organici volatili risultanti da operazioni di carico e scarico della maggior parte dei prodotti volatili, soprattutto quelli del petrolio greggio e di prodotti più leggeri, tra cui: — Assorbimento: le molecole di vapore si sciolgono in un adeguato liquido di assorbimento (ad esempio glicoli o frazioni di oli minerali come cherosene o prodotti di reforming). La soluzione di lavaggio arricchita viene desorbita mediante riscaldamento in una fase successiva. I gas desorbiti devono essere condensati, ulteriormente trattati, e inceneriti o riassorbiti in un adeguato flusso (ad esempio del prodotto che viene recuperato) — Adsorbimento: le molecole di vapore sono trattenute da siti attivati sulla superficie di materiali solidi adsorbenti, ad esempio carbone attivo (AC) o zeolite. L'adsorbente viene periodicamente rigenerato. La conseguente sostanza desorbita è quindi assorbita in un flusso circolante del prodotto che viene recuperato in una colonna di lavaggio a valle. Il gas residuale di una colonna di lavaggio viene sottoposto a ulteriore trattamento. — Separazione a membrana dei gas: le molecole di vapore sono trattate attraverso membrane selettive che separano il vapore/la miscela d'aria in una fase arricchita di idrocarburi (permeato), che è successivamente condensata o assorbita, e in una fase impoverita di idrocarburi (retentato). — Refrigerazione/condensazione in due fasi: il raffreddamento della miscela vapore/gas porta alla condensazione delle molecole di vapore, che si separano sotto forma liquida. Visto che l'umidità porta al congelamento dello scambiatore di calore, si rende necessario un processo di condensazione in due fasi che consenta operazioni alternate. — Sistemi ibridi: combinazioni delle tecniche disponibili.
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Distruzione dei vapori |
Quando il loro recupero non è facilmente realizzabile, la distruzione dei COV può essere realizzata, ad esempio, mediante l'ossidazione termica (incenerimento) o l'ossidazione catalitica. Per prevenire le esplosioni sono necessarie misure di sicurezza (ad esempio dispositivi di arresto delle fiamme). L'ossidazione termica avviene di norma in dispositivi ossidanti a camera singola e rivestimento refrattario, dotati di bruciatore a gas e di camino. In presenza di benzina, l'efficienza dello scambiatore di calore è limitata e le temperature di preriscaldamento sono mantenute al di sotto di 180 °C per ridurre il rischio di accensione. Le temperature di funzionamento si situano nell'intervallo 760 °C – 870 °C e i tempi di permanenza sono generalmente di 1 secondo. Quando a tal fine non è disponibile uno specifico inceneritore, può essere utilizzato un forno esistente per ottenere la temperatura e i tempi di permanenza necessari. L'ossidazione catalitica richiede un catalizzatore per accelerare la velocità di ossidazione mediante adsorbimento dell'ossigeno e dei COV sulla sua superficie. Il catalizzatore permette la reazione di ossidazione a temperatura inferiore a quella necessaria per l'ossidazione termica: tipicamente compresa fra 320 °C – 540 °C. Una prima fase di preriscaldamento (elettrica o a gas) serve a raggiungere la temperatura necessaria per avviare l'ossidazione catalitica dei COV. Una fase di ossidazione avviene quando l'aria è convogliata attraverso un letto di catalizzatori solidi. |
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Programma LDAR (programma di rilevamento e di riparazione delle perdite) |
Un programma LDAR (programma di rilevamento e di riparazione delle perdite) è un approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di COV mediante l'individuazione e la successiva riparazione o sostituzione dei componenti che presentano delle perdite. I metodi attualmente disponibili per individuare le perdite sono lo sniffing (descritto dalla norma EN 15446) e i metodi di imaging ottica. Metodo dello sniffing : Il primo passo consiste nell'individuazione mediante analizzatori portatili di COV che misurano la concentrazione in prossimità dell'attrezzatura (ad esempio tramite ionizzazione di fiamma o la fotoionizzazione). Il secondo passo consiste nel raccogliere i componenti per effettuare una misurazione diretta alla fonte delle emissioni. Questa seconda fase è talvolta sostituita da curve di correlazione matematica derivate dai risultati statistici ottenuti da un elevato numero di misurazioni effettuate in precedenza su componenti analoghi. Metodi di individuazione di gas mediante imaging ottica: L'imaging ottica utilizza piccole fotocamere portatili leggere che consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione video come «fumo», in aggiunta all'immagine normale del componente in questione, in modo da localizzare facilmente e rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi producono un'immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa sulla componente e l'ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle radiazioni infrarosse naturali dell'attrezzatura e dell'ambiente circostante. |
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Monitoraggio delle emissioni diffuse di COV |
Lo screening completo e la quantificazione delle emissioni dal sito possono essere effettuati mediante un'adeguata combinazione di metodi complementari, ad esempio il metodo dell'occultazione solare (SOF) o tecniche quali LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL). Questi risultati possono essere impiegati per seguire l'evoluzione nel tempo, fare un controllo incrociato e aggiornare/validare l'attuale programma LDAR. Metodo dell'occultazione solare (SOF): La tecnica si basa sulla registrazione e sull'analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno spettro a banda larga della luce solare visibile, degli infrarossi o degli ultravioletti lungo un determinato itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione del vento e attraversa i pennacchi di COV. LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL): DIAL è una tecnica laser che utilizza l'adsorbimento differenziale LIDAR (light detection and ranging), che è l'equivalente ottico del RADAR basato sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser nell'aerosol atmosferico, e sull'analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un telescopio. |
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Apparecchiature ad alta integrità |
Tra le apparecchiature ad alta integrità figurano ad esempio:
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1.20.7. Altre tecniche
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Tecniche per prevenire o ridurre le emissioni provenienti dalla combustione in torcia |
Corretta progettazione degli impianti: comprende una sufficiente capacità del sistema per il recupero dei gas inviati in torcia, l'uso di valvole di sicurezza al alta integrità ed altre misure che consentono di utilizzare la combustione in torcia solo come sistema di sicurezza per operazioni diverse da quelle ordinarie (avviamento, arresto, emergenza). Gestione degli impianti: comprende le misure organizzative e di controllo volte a ridurre i casi di combustione in torcia, equilibrando il sistema RFG, applicando sistemi avanzati di controllo dei processi ecc. Progettazione dei dispositivi per la combustione in torcia: comprende altezza, pressione, assistenza mediante vapore, aria o gas, tipo di beccucci dei bruciatori ecc. Essa mira a garantire un funzionamento affidabile e senza fumo così come un'efficiente combustione dei gas in eccesso in caso di ricorso alla combustione in torcia in condizioni operative straordinarie. Monitoraggio e relazioni: Il monitoraggio continuo (misurazione del flusso di gas e stima di altri parametri) del gas inviato alla combustione in torcia di gas e dei relativi parametri di combustione (ad esempio contenuto e potere calorifico della miscela gassosa, coefficiente di assistenza, velocità, percentuale del gas di spurgo, emissioni inquinanti). La redazione di relazioni concernenti i processi di combustione rende possibile utilizzare le percentuali di combustione in torcia come requisito incluso nell'EMS e prevenire future operazioni di combustione in torcia. Il controllo visivo a distanza della torcia può essere effettuato anche utilizzando monitor TV a colori durante le combustioni |
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Scelta del promotore catalitico per evitare la formazione di diossine |
Durante la rigenerazione dei catalizzatori di reforming, sono generalmente necessari i cloruri organici per un'efficace prestazione del catalizzatore di reforming (per ristabilire il corretto equilibrio di cloruri nel catalizzatore e assicurare la corretta dispersione dei metalli). La scelta dell'apposito composto clorurato condizionerà la possibilità di emissioni di diossine e furani. |
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Recupero dei solventi nei processi di produzione di olio di base |
L'unità di recupero del solvente consiste in una fase di distillazione, in cui i solventi sono recuperati dal flusso di olio, e in una fase di estrazione (con vapore o gas inerte) in un frazionatore. I solventi utilizzati possono essere una miscela (DiMe) di 1,2-dicloroetano (DCE) e diclorometano (DCM). Nelle unità di trattamento della paraffina, il recupero del solvente (ad esempio, DCE) è effettuato con due sistemi: uno per la paraffina deoliata e un altro per la paraffina morbida. Entrambi consistono di separatori istantanei ad integrazione termica e di una colonna di frazionamento sottovuoto. I flussi provenienti dagli oli deparaffinati e dai prodotti della paraffina sono sottoposti a stripping per rimuovere le tracce di solventi. |
1.21. Descrizione delle tecniche di prevenzione e di controllo delle emissioni nell'acqua
1.21.1. Pretrattamento delle acque reflue
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Pretrattamento dei flussi di acque acide, prima del loro riutilizzo o trattamento |
Consiste nel convogliare l'acqua acida generata (ad esempio, da distillazione, cracking, unità di coking) a un'adeguata unità di pretrattamento (ad esempio stripper) |
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Pretrattamento di altri flussi di acque reflue prima del trattamento |
Al fine di mantenere l'efficacia del trattamento, può essere richiesto un adeguato pretrattamento. |
1.21.2. Trattamento delle acque reflue
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Rimozione di sostanze insolubili mediante il recupero di oli |
Tali tecniche comprendono generalmente:
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Rimozione di sostanze insolubili mediante il recupero dei solidi in sospensione e degli oli dispersi |
Tali tecniche comprendono generalmente:
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Rimozione di sostanze solubili, compreso il trattamento biologico e la chiarificazione |
Le tecniche di trattamento biologico possono includere:
Uno dei sistemi a biomassa sospesa più comunemente utilizzati nei sistemi di trattamento acque nelle raffinerie (WWTP) è il processo a fanghi attivi. I sistemi a biomassa tesapossono includere un biofiltro o un filtro percolatore. |
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Fase di trattamento supplementare |
Un trattamento specifico delle acque reflue destinato ad integrare le precedenti fasi di trattamento, ad esempio per un'ulteriore riduzione dei composti dell'azoto o del carbonio. Generalmente utilizzato quando esistono specifiche esigenze locali per la preservazione dell'acqua. |
(1) In caso di applicazione della BAT 58.
(2) La misurazione in continuo delle emissioni di SO2 può essere sostituita dai calcoli basati su misurazioni del tenore di zolfo del combustibile o della carica, se può essere dimostrato che ciò porta a un livello equivalente di accuratezza.
(3) Per quanto riguarda SOX, solo SO2 è misurato in continuo, mentre SO3 è misurato soltanto periodicamente (ad esempio durante la calibrazione del sistema di monitoraggio del SO2).
(4) Si riferisce alla potenza termica nominale totale di tutte le unità di combustione connesse al camino da cui provengono le emissioni.
(5) Oppure monitoraggio indiretto di SOX.
(6) La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora, dopo un periodo di un anno, le serie di dati indicano chiaramente una sufficiente stabilità.
(7) Le misurazioni delle emissioni di SO2 dalla SRU possono essere sostituite da un bilancio continuo di materie o dal monitoraggio di altri pertinenti parametri di processo, a condizione che le adeguate misurazioni dell'efficienza della SRU siano basate su test periodici di prestazione dell'impianto (ad esempio una volta ogni 2 anni).
(8) L'antimonio (Sb) è controllato solo per le unità di cracking catalitico quando l'iniezione di Sb viene usata nel processo (ad esempio per la passivazione dei metalli).
(9) Ad eccezione delle unità di combustione alimentate solo con combustibili gassosi.
(10) Il monitoraggio di N e S nel combustibile o nella carica di alimentazione può non essere necessario quando le misurazioni in continuo delle emissioni di NOX e SO2 sono effettuate al camino.
(11) Il livello più elevato dell'intervallo è associato a concentrazioni più elevate di NOX in entrata, a tassi di riduzione di NOX più alti e all'invecchiamento del catalizzatore.
(12) Il livello più basso dell'intervallo è associato all'applicazione della tecnica SCR.
(13) Non tutti i parametri e le frequenze di campionamento sono applicabili agli effluenti delle raffinerie di gas.
(14) Si riferisce a un campione composito proporzionale al flusso prelevato su un periodo di 24 ore o, a condizione che sia dimostrata una sufficiente stabilità, a un campione proporzionale al tempo.
(15) Il passaggio dall'attuale metodo alla norma EN 9377-2 potrebbe richiedere un periodo di adattamento.
(16) Se è disponibile la correlazione in loco, la COD può essere sostituito dal TOC (carbonio organico totale). La correlazione tra COD e TOC deve essere stabilita caso per caso. Il monitoraggio del TOC dovrebbe essere l'opzione preferita, poiché non ricorre all'uso di composti molto tossici.
(17) L' azoto totale è la somma dell'azoto totale calcolato col metodo Kjeldahl (TKN), dei nitrati e dei nitriti.
(18) Quando si utilizza una nitrificazione/denitrificazione, possono essere raggiunti livelli inferiori a 15 mg/l.
(19) Quando si ricorre ad un'iniezione di antimonio (Sb) per la passivazione metallica, possono verificarsi livelli di NOX fino a 700 mg/Nm3. Utilizzando la tecnica SCR si possono raggiungere i valori del limite inferiore dell'intervallo
(20) È esclusa la soffiatura della fuliggine nelle caldaie CO e attraverso il dispositivo di raffreddamento del gas.
(21) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto con un ESP a 4 stadi.
(22) Se è possibile scegliere una carica di alimentazione a basso tenore di zolfo (e.g. < 0,5 % p/p) (o idrotrattamento) e/o applicare un lavaggio, per tutte le modalità di combustione: il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è ≤ 600 mg/Nm3.
(23) Questi livelli potrebbero non essere raggiungibili se la caldaia a CO non funziona a pieno carico.
(24) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto con un ESP a 4 stadi.
(25) Quando non è applicabile un ESP, possono i valori possono raggiungere 150 mg/Nm3.
(26) I BAT-AEL si riferiscono alle emissioni combinate della turbina a gas e della combustione supplementare nella caldaia di recupero, se presente.
(27) Per combustibili ad elevato tenore di H2 (cioè > 10 %), il limite superiore dell'intervallo è 75 mg/Nm3.
(28) Nel caso di una unità esistente con preriscaldamento dell'aria ad alta temperatura (vale a dire > 200 °C) o di un combustibile gassoso il cui contenuto di H2 è superiore al 50 %, il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL è 200 mg/Nm3.
(29) Nelle unità esistenti di potenza < 100 MW che utilizzano olio combustibile con tenore di azoto > 0,5 % (p/p) o per i quali la proporzione di calore fornito dal combustibile liquido è > 50 % o che fanno ricorso al preriscaldamento dell'aria, possono verificarsi valori fino a 450 mg/Nm3.
(30) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando la tecnica SCR.
(31) Il limite inferiore dell'intervallo è raggiungibile dalle unità che utilizzano tecniche di trattamento a valle.
(32) Il limite superiore dell'intervallo si riferisce alle unità che utilizzano un'alta percentuale di combustibile liquido e dove sono applicabili solo tecniche primarie.
(33) Nella configurazione specifica del trattamento del gas combustibile di raffineria con impianti di lavaggio a bassa pressione operativa e con rapporto molare H/C del gas combustibile di raffineria > 5, il valore superiore dell'intervallo BAT-AEL può arrivare a 45 mg/Nm3.
(34) Le tecniche ii e iii possono non essere applicabili in maniera generale quando i serbatoi sono destinati a prodotti la cui movimentazione allo stato liquido richiede calore (ad esempio, bitume), e quando le perdite sono rese improbabili dalla solidificazione.
(35) Un'unità di distruzione di vapori (ad esempio mediante incenerimento) può sostituire l'unità di recupero di vapori, se il recupero di vapori è pericoloso o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno.
(36) Valori orari in funzionamento continuo espressi e misurati conformemente alla direttiva 94/63/CE.
(37) Il valore inferiore può essere ottenuto con sistemi ibridi a due fasi, quello massimo con adsorbimento a fase singola o sistema a membrana.
(38) Il monitoraggio del benzene può non essere necessario quando le emissioni di NMCOV si posizionano al limite inferiore dell'intervallo.
(39) Può non essere applicabile alle raffinerie indipendenti di bitume o di lubrificanti le cui emissioni di composti di zolfo sono inferiori a 1 t/giorno
(40) L'efficienza di recupero dello zolfo è calcolata sull'intera catena di trattamento (includendo SRU e TGTU) intesa come la frazione di zolfo presente nelle cariche idrocarburiche di alimentazione che è recuperata nelle vasche di raccolta dello zolfo liquido.
Quando la tecnica applicata non include un recupero dello zolfo (ad esempio, mediante lavaggio con acqua di mare), l'efficienza di recupero dello zolfo si riferisce alla percentuale di zolfo rimosso dall'intera catena di trattamento.