ISSN 1977-0707 | ||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305 | |
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche | |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1125/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2014
che integra la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE, gli intermediari del credito devono essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione. |
(2) |
Sebbene sia una novità nella normativa dell'Unione, l'obbligo per gli intermediari del credito nel comparto ipotecario di essere in possesso dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia vige sul piano nazionale in taluni Stati membri. Di fatto le giurisdizioni in cui vige tale obbligo presentano le percentuali più elevate di vendite di credito ipotecario tramite intermediazione di tutta l'Unione e vantano storicamente una penetrazione rilevante del mercato da parte degli intermediari del credito; di conseguenza, seguono anche un'impostazione più specifica alla regolamentazione del comparto. Per stabilire l'impostazione più adatta per il calcolo dell'importo minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia, le norme dell'Unione in materia dovrebbero quindi basarsi sull'esperienza maturata in tali giurisdizioni. |
(3) |
Detta impostazione sarebbe adeguata per l'Unione nel suo complesso, anche per le giurisdizioni con mercati dei mutui ipotecari di dimensioni più contenute. I sinistri che implicano la responsabilità degli intermediari del credito non sono infatti correlati all'ammontare dei crediti ipotecari sottostanti, che può variare sensibilmente all'interno dell'Unione, ma si fondano sui casi di negligenza professionale, dai quali derivano danni molto più omogenei. |
(4) |
L'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, della direttiva 2014/17/UE obbliga a riesaminare l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia a intervalli regolari. In futuro potrebbero quindi delinearsi altre opzioni o metodologie più adatte per determinare il livello di tali obblighi degli intermediari del credito, in particolare se si renderanno disponibili ulteriori dati storici e se sarà stata maturata una maggiore esperienza di vigilanza sul funzionamento dell'assicurazione della responsabilità civile professionale. |
(5) |
Al fine di determinare con chiarezza l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia e di armonizzare maggiormente l'impostazione seguita in tutta l'Unione, sarebbe opportuno precisare l'applicazione di tale importo minimo per sinistro e per anno. La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede l'obbligo di un importo minimo, per anno e per sinistro, dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia. Quest'impostazione è pertanto nota alla maggior parte degli intermediari che effettuano intermediazione assicurativa, e ai loro assicuratori, ed è quindi opportuno instaurare un sistema analogo per gli intermediari del credito. Inoltre, la medesima impostazione è seguita anche dalla maggior parte degli Stati membri la cui normativa nazionale impone agli intermediari del credito di essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale. Pertanto, anche le norme sull'assicurazione della responsabilità civile professionale per gli intermediari del credito dovrebbero proporre tale distinzione dell'importo per anno e per sinistro. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della direttiva 2014/17/UE, ammonta a:
a) |
460 000 EUR per singolo sinistro; |
b) |
750 000 EUR per anno civile, globalmente per tutti i sinistri. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
(2) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1126/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze asulam, cianamide, dicloran e propisochlor sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze flumiossazina, flupirsulfuron metile e picolinafen sono stati fissati LMR nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
La non iscrizione dell'asulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione (2). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva asulam sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(3) |
La non iscrizione del cianamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/745/CE della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cianamide sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(4) |
La non iscrizione del dicloran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2011/329/CE della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicloran sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai limiti del Codex (CXL) basati sugli impieghi nei paesi terzi, purché essi siano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui gli LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione. |
(5) |
Riguardo al dicloran, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha constatato un rischio per i consumatori per quanto concerne i CXL per pesche, uve da tavola, uve da vino e carote. È quindi opportuno fissare tali LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, come previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto concerne il CXL per le cipolle, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, l'LMR per questo prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Riguardo alla flumiossazina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, frutta a nocciolo, patate, carote, pastinaca, piselli (senza baccello), semi di girasole, semi di soia, mais in chicchi, avena in chicchi, sorgo in chicchi e frumento in chicchi e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Per quanto concerne l'LMR per le cipolle, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, l'LMR per questo prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo al flupirsulfuron metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, orzo in chicchi, frumento in chicchi, avena in chicchi e segale in chicchi mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Poiché la Francia ha comunicato la disponibilità delle informazioni mancanti, non sarà inserita alcuna nota per richiedere la presentazione di tali informazioni. |
(8) |
Riguardo al picolinafen, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, carni bovine, grasso, fegato e reni, carni ovine, grasso, fegato, reni e latte, carni caprine, grasso, fegato, reni, latte e latte vaccino, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
La non iscrizione del propisochlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione di esecuzione 2011/262/CE della Commissione (9). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propisochlor sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(10) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili CXL, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare certi limiti di determinazione. Per quanto riguarda alcune sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che per determinati prodotti lo sviluppo della tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione. |
(12) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima del 13 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
(3) Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45).
(4) Decisione di esecuzione 2011/329/UE della Commissione, del 1o giugno 2011, concernente la non iscrizione del dicloran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 194).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(6):3274. [30 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3225. [35 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3226. [28 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3222. [34 pagg.].
(9) Decisione di esecuzione 2011/262/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, concernente la non iscrizione del propisochlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 19).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III sono soppresse le colonne relative alle sostanze asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor; |
3) |
nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze asulam, cianamide e propisochlor: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Flumiossazina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flupirsulfuron metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Picolinafen
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e allo studio sull'alimentazione dei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Flumiossazina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flupirsulfuron metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Picolinafen
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e allo studio sull'alimentazione dei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Dicloran
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare evidenzia che non è stato preso in considerazione il metabolita DCHA e che quindi ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se saranno presentate entro il 24.10.2016 o, se le informazioni non saranno presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dicloran
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare evidenzia che non è stato preso in considerazione il metabolita DCHA e che quindi ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se saranno presentate entro il 24.10.2016 o, se le informazioni non saranno presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Asulam
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Cianamide compresi i sali espressi in cianamide
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propisochlor
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/47 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1127/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Riguardo alle sostanze amitrolo, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato i livelli massimi di residui (LMR) sono stati stabiliti nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze dinocap e fipronil gli LMR sono stati stabiliti nell'allegato III di, parte A, di detto regolamento. |
(2) |
Riguardo all'amitrolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, pomacee, drupacee, uve da tavola e da vino, ribes a grappoli, uva spina, olive da tavola e olive da olio, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Riguardo al dinocap, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap sono state revocate. È pertanto opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o agli LMR del Codex che siano sicuri per i consumatori dell'Unione. È inoltre opportuno modificare la definizione del residuo. |
(4) |
L'Autorità ha segnalato che i vigenti LMR di dinocap per uve da vino e meloni possono destare preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Riguardo al fipronil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per cavoli a infiorescenza e a testa, grasso e fegato di suini, bovini, ovini e caprini, reni di suini, fegato e uova di volatili (galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. |
(6) |
Il 10 febbraio 2012, in conformità all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Germania ha informato la Commissione riguardo all'autorizzazione temporanea di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil, motivata dallo scoppio di un'epidemia di specie di Elateridae, un pericolo che non si poteva limitare efficacemente con alcun altro mezzo ragionevole. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Germania ha quindi informato anche gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità in merito alla propria richiesta di aumentare l'LMR nel grasso di volatili, dato che le patate contenenti residui di fipronil conformi all'LMR vigente per le patate potrebbero essere somministrate ai polli, portando i residui nel grasso di volatili a una quantità maggiore dell'LMR attualmente vigente. |
(7) |
La Germania ha presentato alla Commissione un'adeguata valutazione dei rischi per i consumatori in base alla quale ha proposto LMR temporanei. |
(8) |
L'Autorità ha valutato i dati forniti e ha presentato un parere motivato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6), riguardo alla sicurezza degli LMR temporanei proposti. Essa ha concluso che non si possono escludere potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori. |
(9) |
Poiché l'esposizione a residui provenienti da diversi prodotti ha contribuito al crearsi di potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori, le autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci sono state ritirate su richiesta del titolare dell'autorizzazione. |
(10) |
Il regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione (7) è entrato in vigore il 1o aprile 2013, modificando in tal modo l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
La Commissione europea ha chiesto all'Autorità di ricalcolare i livelli di residui previsti di fipronil in prodotti di origine animale e l'esposizione del consumatore risultante da tali livelli di residui, tenendo in considerazione il ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci nonché la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8) l'Autorità ha presentato un parere motivato riguardo alla modifica degli LMR in seguito al ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci. Essa ha concluso che i dati forniti giustificano adeguatamente gli LMR proposti e che non è stato individuato alcun rischio per i consumatori. |
(12) |
Riguardo al flufenacet, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per il fegato di suini, bovini, ovini, caprini e volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per fragole, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(13) |
Riguardo al pendimetalin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (10). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per carote, legumi (freschi), legumi da granella, semi di arachidi, semi di girasole, semi di soia, semi di cotone, muscolo e grasso di suini, bovini, ovini, caprini e volatili, latte e uova di volatili. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le carote, nell'allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005, al livello attuale. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. |
(14) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per fragole, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile e non, carciofi, porri, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, nonché fegato di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(15) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per cicoria Witloof, semi di colza, infusioni di erbe (essiccate, fiori) e spezie (frutta e bacche) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per barbaforte o cren, pastinaca e prezzemolo a grossa radice, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania, Lettonia e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(17) |
Quanto al pendimetalin nella salsefrica, nelle infusioni di erbe (essiccate, radici), nelle spezie (semi) e nel carvi, l'autorità ha presentato un parere sugli LMR riguardo a tali prodotti (11). |
(18) |
Riguardo al propizamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (12), e ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di diminuire gli LMR per uve da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina, bacche di sambuco, salsefrica, cicoria Witloof, rabarbaro, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, barbabietola da zucchero e radici di cicoria. Per gli altri prodotti ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. |
(19) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per dolcetta, lattughe, scarola, crescione, rucola, foglie e germogli di Brassica spp., erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie, piselli (secchi), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini nonché latte di ruminanti, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(20) |
L'Autorità ha altresì concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per porri e luppolo, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(21) |
Quanto al propizamide nelle infusioni di erbe (essiccate), l'Autorità ha presentato un parere sugli LMR per tali prodotti (13). |
(22) |
Riguardo al piridato, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (14). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per salsefrica, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli di rapa, erba cipollina, asparagi, porri, lupini, semi di papavero, semi di colza, mais, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, radici), spezie (semi), spezie (frutta e bacche), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, per muscolo, grasso e fegato di volatili, latte di ruminanti nonché uova di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(23) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di piridato in carciofi, orzo, riso e frumento, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(24) |
Quanto al piridato nelle foglie di sedano (foglie di aneto), l'Autorità ha presentato un parere sull'LMR per tale prodotto (15). |
(25) |
Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e non sono disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(26) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(27) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(29) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(30) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del13 maggio 2015:
(1) |
amitrole: tutti i prodotti |
(2) |
dinocap: tutti i prodotti eccetto uve da vino e meloni, |
(3) |
fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato: tutti i prodotti. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di amitrolo vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(6):2763. [35 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di dinocap vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2011;9(8):2340. [33 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di fipronil vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2688. [44 pagg.].
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fipronil nel grasso di volatili). EFSA Journal 2012;10(5):2707. [32 pagg.].
(7) Regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 30).
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage [parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di fipronil in seguito al ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli ricci e cappucci]. EFSA Journal 2014;12(1):3543. [37 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di flufenacet vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2689. [52 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di pendimentalin vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2683. [57 pagg.].
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di pendimetalin in diversi prodotti. EFSA Journal 2013;11(5):3217. [27 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di propizamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2690. [54 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions (parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di propizamide per foglie, fiori e radici di infusi di erbe). EFSA Journal 2013;11(9):3378. [28 pagg.].
(14) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di piridato vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2687. [47 pagg.].
(15) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves) [parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di piridato nelle foglie di sedano (foglie di aneto)]. EFSA Journal 2012;10(9):2892. [25 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III le colonne relative alle sostanze amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato sono soppresse. |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Amitrole
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Propizamide (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3- fenilpiridazina)e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Amitrole
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Propizamide (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3- fenilpiridazina)e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei relativi fenoli corrispondenti espressa in dinocap) (F) (nei casi in cui siano rilevati solo il meptildinocap o il relativo fenolo corrispondente e nessun altro dei componenti che costituiscono il dinocap (inclusi i relativi fenoli corrispondenti), sono da applicarsi gli LMR e la definizione del residuo del meptildinocap.)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Fipronil (somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil) (F)
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,006, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,008, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/100 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1128/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
132,6 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
138,8 |
0 |
AR |
149,3 |
0 |
BR | ||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
303,3 |
0 |
AR |
222,6 |
23 |
BR | ||
335,3 |
0 |
CL | ||
270,9 |
9 |
TH | ||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
198,7 |
4 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
123,6 |
6 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
356,6 |
0 |
BR |
305,2 |
0 |
CL | ||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
259,6 |
8 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/102 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2014
recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
58/TQ43 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
HAD/5BC6 A |
Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
Data di chiusura |
26.9.2014 |
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/104 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1130/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2015 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, del 14 maggio 1973 (3), («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10. |
(3) |
L'applicazione del dazio nullo per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia, dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) (nel seguito «l'accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2013 della Commissione (6) dispone che la sospensione temporanea del regime di franchigia non si applichi alle importazioni nell'Unione delle suddette acque e bevande dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014, consentendo pertanto a tali merci l'accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione. |
(5) |
Il contingente tariffario per tali acque e bevande per il 2015 deve essere aperto conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione (7).Poiché per l'anno 2014 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2015 al medesimo livello del 2013. |
(6) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito secondo tali norme. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 il contingente tariffario esente da dazio fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, del 14 maggio 1973.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(4) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2013 della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per il 2014 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 68).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2013 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (GU L 322 del 21.11.2012, pag. 2).
(8) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
Contingente tariffario esente da dazi per il 2015 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente | ||
09.0709 |
2202 10 00 |
|
17,303 milioni di litri | ||
ex 2202 90 10 |
|
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/107 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1131/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) | ||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
62,5 |
MA |
116,8 | |
MK |
65,0 | |
XS |
78,2 | |
ZZ |
80,6 | |
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
MK |
50,7 | |
TR |
121,6 | |
ZZ |
77,4 | |
0709 93 10 |
MA |
107,9 |
TR |
138,1 | |
ZZ |
123,0 | |
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
CL |
106,8 | |
TR |
107,3 | |
UY |
86,1 | |
ZA |
84,3 | |
ZZ |
92,6 | |
0806 10 10 |
BR |
252,0 |
MD |
39,0 | |
PE |
348,0 | |
TR |
150,9 | |
ZZ |
197,5 | |
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
BR |
52,6 | |
CL |
85,5 | |
CN |
117,7 | |
MD |
27,7 | |
NZ |
144,6 | |
US |
191,0 | |
ZA |
154,6 | |
ZZ |
101,1 | |
0808 30 90 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/109 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2014/737/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). |
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L'Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(3) |
L'Unione e l'Albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno 2011. |
(4) |
L'Unione e l'Albania hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione sia per l'Albania il 1o maggio 2012. |
(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
PROGETTO
DECISIONE N. DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA
del
che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (1), in particolare l'articolo 41,
visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 41 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra («accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («protocollo n. 4») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Albania, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea. |
(2) |
L'articolo 38 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 116 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(4) |
L'Unione europea e l'Albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno 2011. |
(5) |
L'Unione europea e l'Albania hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Albania il 1o maggio 2012. |
(6) |
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti della convenzione all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 4. |
(7) |
È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal ….
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania
Il presidente
(1) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
ALLEGATO
Protocollo n. 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Albania notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Albania avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Albania.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo, quale modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2), continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e l'Albania fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine
Rettifiche
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/115 |
Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )
Pagina 130, allegato V.7., tabella 5.7.1., voce relativa alla Spagna (España), colonna «Ente che rilascia il titolo di formazione», settimo trattino (come modificata dalla rettifica pubblicata nella GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28)
anziché:
«— |
Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;» |
,
leggi:
«— |
Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña» |
.
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/115 |
Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 21 ottobre 2014 )
A pagina 10, nell'allegato, parte II, «A. Persone», voce 6, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«9.5.2011»
a pagina 10, nell'allegato, parte II, «A. Persone», voce 33, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«1.8.2011»
a pagina 11, nell'allegato, parte II, «A. Persone», voce 50, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«2.9.2011»
a pagina 11, nell'allegato, parte II, «B. Entità», voce 17, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«23.9.2011»
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/116 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 21 ottobre 2014 )
Pagina 39, parte II, sezione A, «Persone», alla voce «6» quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«9.5.2011»
Pagina 39, parte II, sezione A, «Persone», alla voce «33» quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«1.8.2011»
Pagina 40, parte II, sezione A, «Persone», alla voce «50» quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«2.9.2011»
Pagina 40, parte II, sezione B, «Entità», alla voce «17» quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«21.10.2014»
leggi:
«23.9.2011»
24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/116 |
Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004, pag. 77 ; versione rettificata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 29 giugno 2004, pag. 35 )
I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 29 giugno 2004, pag. 35.
Pagina 45, articolo 27, paragrafo 1:
anziché:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, […]»
leggi:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, […]»