ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/733/UE |
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Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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Regolamento (UE) n. 1123/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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DECISIONI |
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2014/734/UE |
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2014/735/UE |
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2014/736/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione
(2014/733/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo») che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca. |
(2) |
In esito ai negoziati, l'accordo e il protocollo sono stati siglati il 25 aprile 2014. |
(3) |
L'accordo abroga il precedente accordo concluso tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese (1), entrato in vigore il 1o giugno 1981. |
(4) |
L'articolo 17 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo prevedono, rispettivamente, l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma. |
(5) |
È opportuno firmare l'accordo e il relativo protocollo. |
(6) |
Per garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare a titolo provvisorio l'accordo e il relativo protocollo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione è autorizzata, con riserva della loro conclusione.
I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 17, a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
(1) Accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17).
(2) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
(3) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/3 |
ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL
L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione», e
LA REPUBBLICA DEL SENEGAL, in appresso «il Senegal»,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Senegal, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo sugli stock ittici transzonali del 1995,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri,
CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la loro conservazione a lungo termine,
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del Senegal coinvolgendo gli attori della società civile, e in particolare gli operatori della pesca,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi e per il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tali acque,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
«autorità senegalesi», il ministero della pesca della Repubblica del Senegal; |
b) |
«autorità dell'Unione», la Commissione europea; |
c) |
«attività di pesca», attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca; |
d) |
«peschereccio», qualsiasi nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata o di tipo normalmente utilizzato per attività di pesca conformemente alla legislazione senegalese; |
e) |
«peschereccio dell'Unione», qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; |
f) |
«acque senegalesi», le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal; |
g) |
«accordo», l'accordo e il protocollo, con l'allegato e le appendici; |
h) |
«forza maggiore», eventi improvvisi, imprevedibili e inevitabili che possano pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nelle acque senegalesi. |
Articolo 2
Oggetto
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
a) |
le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca sulle risorse eccedentarie disponibili nelle acque senegalesi; |
b) |
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle acque senegalesi e lo sviluppo del settore alieutico senegalese; |
c) |
la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque senegalesi, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
Articolo 3
Principi
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque senegalesi in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.
2. Il Senegal si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nelle proprie acque le cui navi presentino le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.
3. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.
4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
6. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
Articolo 4
Accesso alle acque senegalesi
1. I pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque senegalesi soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo; nessuna attività di pesca può essere esercitata dai pescherecci dell'Unione al di fuori di tale contesto.
2. Le autorità senegalesi rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente in virtù del presente accordo; nessuna autorizzazione, segnatamente nella forma di licenze private, può essere rilasciata ai suddetti pescherecci al di fuori di tale contesto.
Articolo 5
Diritto applicabile e attuazione
1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le attività di pesca da esso disciplinate sono soggette alla legislazione senegalese.
2. Le autorità senegalesi notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione. La legislazione senegalese sarà applicabile ai suddetti pescherecci a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione.
3. Il Senegal si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle misure di controllo delle attività di pesca previste dal presente accordo. I pescherecci dell'Unione cooperano con le autorità senegalesi preposte al controllo della pesca.
4. L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, delle disposizioni del presente accordo e della legislazione senegalese pertinente.
5. Le autorità dell'Unione notificano alle autorità senegalesi qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
Articolo 6
Contropartita finanziaria
1. Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede al Senegal una contropartita finanziaria destinata a:
a) |
finanziare parte dei costi per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle risorse alieutiche senegalesi, a prescindere dalla quota dei costi di accesso a carico degli armatori; |
b) |
rafforzare la capacità del Senegal di elaborare e attuare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale. |
2. Il contributo finanziario destinato al sostegno settoriale è dissociato dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Tale contributo è subordinato alla realizzazione degli obiettivi della politica settoriale senegalese in materia di pesca secondo le modalità previste nel protocollo del presente accordo al termine di una programmazione annuale e pluriennale.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo. L'ammontare di tale contropartita può essere modificato nei casi seguenti:
a) |
forza maggiore; |
b) |
riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
c) |
aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
d) |
revisione delle condizioni per la concessione del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti; |
e) |
sospensione dell'applicazione del presente accordo in virtù dell'articolo 13 dello stesso; |
f) |
denuncia del presente accordo in virtù dell'articolo 14 dello stesso. |
Articolo 7
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e del Senegal, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Tale commissione può inoltre adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2. Nel sorvegliare l'attuazione dell'accordo, la commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) |
controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 6, paragrafo 2; |
b) |
assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca; |
c) |
funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo. |
3. La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:
a) |
la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria; |
b) |
le modalità del sostegno settoriale; |
c) |
le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione. |
Le decisioni sono adottate per consenso e figurano nell'allegato del verbale della riunione.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate delle organizzazioni regionali per la pesca.
5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Senegal e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.
Articolo 8
Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Le parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.
Articolo 9
Cooperazione in campo scientifico
1. Le parti promuovono la cooperazione scientifica ai fini di un più efficace monitoraggio dello stato delle risorse biologiche marine nelle acque senegalesi.
2. Le parti si consultano, in particolare, nell'ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.
Articolo 10
Cooperazione tra organizzazioni professionali della pesca, settore privato e società civile
1. Le parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse possono consultarsi per facilitare e coordinare le azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Ove opportuno, esse incoraggiano la costituzione di società miste.
Articolo 11
Ambito di applicazione geografico
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, al Senegal.
Articolo 12
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.
Articolo 13
Sospensione
1. L'attuazione del presente accordo può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:
a) |
forza maggiore; |
b) |
controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo; |
c) |
violazione, ad opera di una delle parti, delle disposizioni del presente accordo, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 3, concernente il rispetto dei diritti umani. |
2. La sospensione dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Non appena ricevuta la notifica della sospensione, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di tre (3) mesi. La consultazione può protrarsi dopo che la sospensione è divenuta effettiva. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 14
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:
a) |
forza maggiore; |
b) |
degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone; |
c) |
sottoutilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione; |
d) |
violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
2. La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Non appena ricevuta la notifica della denuncia, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di sei (6) mesi. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 15
Abrogazione
L'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1o giugno 1981, è abrogato.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 17
Applicazione provvisoria
La firma del presente accordo da parte delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Senegal
PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione sono stabilite come segue:
— |
specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT):
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— |
pesci demersali di profondità:
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Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.
2. Le possibilità di pesca previste al primo comma riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche figurano in allegato.
Articolo 2
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.
Articolo 3
Contropartita finanziaria
1. Il valore totale stimato del protocollo per il periodo di cui all'articolo 2 ammonta a 13 930 000 EUR. Tale importo è ripartito come segue:
1.1. |
8 690 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende:
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1.2. |
5 240 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3. |
2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo.
3. Il Senegal sorveglia l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1.1, punto 1, per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura per le specie demersali, quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo, tenendo conto dello stato degli stock e di eventuali eccedenze disponibili. Nell'ambito di tale sorveglianza, il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nelle zone di pesca senegalesi abbia raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura di specie demersali. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa senza indugio gli Stati membri.
4. Una volta raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura fissato per le specie demersali, il Senegal assicura una sorveglianza, su base mensile, delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale sorveglianza è effettuata su base giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati (ERS) di cui al capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente protocollo. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena sia stato raggiunto il quantitativo di riferimento o il totale ammissibile di cattura di cui sopra. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri.
5. Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1.1, punto 1, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.
6. Il totale ammissibile di cattura di specie demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il totale ammissibile, il canone indicato nella suddetta scheda, unicamente a carico degli armatori, è maggiorato del 50 % per le catture eccedenti.
7. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.1, punto 1. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superano i quantitativi corrispondenti al doppio del suddetto importo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
8. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.1, punto 1, relativa all'accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.
9. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto 1, è versata sul conto del Tesoro pubblico del Senegal. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (2), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della Pesca marittima su un conto di deposito presso il Tesoro pubblico. Le autorità senegalesi comunicano ogni anno le coordinate dei conti alla Commissione europea.
Articolo 4
Sostegno settoriale
1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:
1) |
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2; |
2) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico; |
3) |
i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. |
2. La commissione mista identifica gli obiettivi e procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal.
3. Ogni anno il Senegal presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Senegal provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.
4. Il pagamento del contributo finanziario specifico destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, del presente protocollo:
4.1. |
se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; |
4.2. |
se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata. |
Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.
5. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.
Articolo 5
Cooperazione scientifica
1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace).
2. Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.
3. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.
Articolo 6
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.
2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1, è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1.
Articolo 7
Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale
1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. L'autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
3. A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può autorizzare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
Articolo 8
Sospensione
L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.
Articolo 9
Denuncia
Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.
Articolo 10
Informatizzazione degli scambi
1. Il Senegal e l'Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.
3. Il Senegal e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.
Articolo 11
Riservatezza dei dati
1. Il Senegal e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
Articolo 12
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Senegal
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) in relazione a un'autorità competente designa:
— |
per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal; |
— |
per la Repubblica del Senegal: il ministero della pesca e degli affari marittimi. |
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione senegalese.
3. Zone di pesca
Sono definite come zone di pesca senegalesi le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo.
3.1. |
Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo. |
3.2. |
Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo. |
3.3. |
Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca. |
3.4. |
Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate dal Senegal per informazione alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione. |
4. Riposo biologico
I pescherecci dell'Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese.
5. Designazione di un agente raccomandatario
Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Senegal devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Senegal.
6. Domiciliazione dei pagamenti degli armatori
Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Senegal comunica all'UE le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui vanno versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
7. Contatti
Le informazioni di contatto del ministero della pesca e degli affari marittimi e quelle della Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) del Senegal sono riportate nell'appendice 7.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili
Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel quadro dell'accordo.
2. Domanda di autorizzazione di pesca
1. |
Le autorità competenti dell'UE presentano per via elettronica al ministero della pesca e degli affari marittimi del Senegal, con copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno venti (20) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'UE alla Direzione della pesca marittima per il tramite della delegazione dell'UE. |
2. |
Le domande sono presentate alla Direzione della pesca marittima su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1. |
3. |
Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
|
4. |
La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento del canone. |
3. Canone forfettario/anticipi
1. |
L'importo del canone per le specie demersali è indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica. |
2. |
Il canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Senegal, è fissato nel modo seguente:
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:
|
3. |
L'importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi. |
4. |
Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta. |
4. Rilascio dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare
1. |
Entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare. |
2. |
Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE. |
3. |
L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Senegal può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'UE. |
4. |
Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca. |
5. |
Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalla Direzione della pesca marittima agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'UE in Senegal entro venti (20) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2.3. |
6. |
Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale. |
7. |
L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 della presente sezione. |
5. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
1. |
L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. |
2. |
Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. |
3. |
In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi. |
4. |
L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Direzione della pesca marittima tramite la delegazione dell'UE in Senegal. |
5. |
La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata alla Direzione della pesca marittima. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Senegal. |
6. Durata di validità dell'autorizzazione di pesca
1. |
Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale. |
2. |
Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili. |
3. |
Per determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per — periodo annuale: nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo. — periodo trimestrale: all'entrata in applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo. |
7. Navi ausiliarie
1. |
Su domanda dell'UE, il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie. |
2. |
Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture. |
3. |
Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. |
4. |
Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta al capo II, nella misura in cui è applicabile. |
5. |
Il Senegal redige l'elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE. |
CAPO III
MISURE TECNICHE
Le misure tecniche applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di una licenza di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all'appendice 2.
Le navi tonniere rispettano tutte le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT.
CAPO IV
CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
SEZIONE 1
Regime di dichiarazione delle catture
1. Giornale di pesca
1. |
Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 3a e 3b del presente allegato. |
2. |
Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese. |
3. |
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. |
4. |
Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. |
5. |
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. |
6. |
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. |
2. Dichiarazione delle catture
1. |
Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Senegal i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle zone di pesca senegalesi. |
2. |
Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:
|
3. |
Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE. Nel caso delle navi tonniere, il comandante trasmette inoltre copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:
|
4. |
Se la nave torna nella zona di pesca del Senegal nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture. |
5. |
In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. |
6. |
Il Senegal informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto. |
3. Dichiarazione trimestrale delle catture per i pescherecci da traino
Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, la Commissione europea notifica alla Direzione della pesca marittima, entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, i quantitativi catturati dai pescherecci da traino nel corso del trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell'appendice 3c del presente allegato.
4. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)
Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.
5. Computo dei canoni per le navi tonniere
1. Dichiarazione annuale
1.1. |
Una dichiarazione annuale delle catture basata sui giornali di pesca e sulle informazioni trasmesse dal comandante è inviata per convalida agli istituti scientifici summenzionati. |
1.2. |
Una volta convalidata, la dichiarazione è trasmessa a fini di verifica alla Direzione della pesca, alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca e al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). |
1.3. |
Il Senegal comunica rapidamente all'UE il risultato di tale verifica. |
1.4. |
Qualora siano necessari chiarimenti, l'UE consulta i propri istituti scientifici e comunica al Senegal i risultati di tale consulenza. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica. |
1.5. |
Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico. |
1.6. |
Se necessario vengono avviate ulteriori discussioni sul processo di verifica, se del caso nell'ambito di una riunione con la partecipazione di tutti gli istituti scientifici. |
2. Computo definitivo
2.1. |
L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dal centro e dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. |
2.2. |
L'UE comunica questo computo finale al Senegal e all'armatore entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. |
2.3. |
Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Senegal entro il 30 agosto dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore. |
SEZIONE 2
Entrate e uscite dalle acque senegalesi
1. |
I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi. |
2. |
Fatte salve le disposizioni della sezione 2 dell'appendice 6, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica o fax agli indirizzi che figurano nell'appendice 7. |
3. |
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legge nazionale. |
4. |
L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all'autorizzazione di pesca. |
SEZIONE 3
Trasbordi e sbarchi
1. |
Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi; esse possono vendere tali catture alle imprese locali al prezzo del mercato internazionale definito sulla base di una contrattazione tra operatori. |
2. |
I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione nella rada del porto di Dakar, previa autorizzazione dalla competente autorità senegalese. |
3. |
Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità senegalesi competenti, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
|
4. |
Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque senegalesi. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità del Senegal le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque senegalesi. |
5. |
Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore. |
SEZIONE 4
Sistema di controllo via satellite (VMS)
1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
1. |
Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera. |
2. |
Ciascun messaggio di posizione
|
3. |
La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice «EXI». |
4. |
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni. |
2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
1. |
Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. |
2. |
In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle zone di pesca del Senegal. |
3. |
Le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.2, punto i), della presente sezione. |
3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal
1. |
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi. |
2. |
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto. |
3. |
Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca senegalesi. |
4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
1. |
Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. |
2. |
In caso di controversie viene adita la commissione mista. |
3. |
Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione senegalese. |
5. Modifica della frequenza dei messaggi di posizione
1. |
Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a un'ora l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. |
2. |
Detti elementi di prova sono trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. |
3. |
Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta. |
4. |
Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure. |
6. Validità del messaggio VMS in caso di controversia
In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.
SEZIONE 5
Osservatori
1. Osservazione delle attività di pesca
1.1. |
Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo. |
1.2. |
Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico). |
2. Navi e osservatori designati
2.1. |
Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. |
2.2. |
Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco il Senegal comunica all'UE e all'armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati. |
2.3. |
Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal. |
2.4. |
Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni. |
3. Contropartita finanziaria forfettaria
3.1. |
All'atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e delle tonniere con lenze e canne versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 400 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione. |
3.2. |
All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 100 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione. |
4. Retribuzione dell'osservatore
La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.
5. Condizioni di imbarco
5.1. |
Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal. |
5.2. |
All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave. |
5.3. |
Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore. |
5.4. |
Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. |
5.5. |
L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti. |
6. Obblighi dell'osservatore
6.1. |
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore: |
6.2. |
prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; |
6.3. |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; |
6.4. |
rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. |
7. Imbarco e sbarco dell'osservatore
7.1. |
L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore. |
7.2. |
L'armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore. |
7.3. |
Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. |
7.4. |
Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Senegal nel più breve termine. |
8. Compiti dell'osservatore
L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
8.1. |
osserva l'attività di pesca della nave; |
8.2. |
verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca; |
8.3. |
procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico; |
8.4. |
prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; |
8.5. |
verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi riportati nel giornale di bordo; |
8.6. |
verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti; |
8.7. |
comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo. |
9. Rapporto dell'osservatore
9.1. |
Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore. |
9.2. |
L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore. |
SEZIONE 6
Ispezione in mare e in porto
1. Ispezione in mare
1.1. |
L'ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca. |
1.2. |
Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. |
1.3. |
Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico. |
1.4. |
Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore. |
1.5. |
Il comandante del peschereccio dell'UE facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal. |
1.6. |
Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione. |
1.7. |
Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione. |
2. Ispezione in porto
2.1. |
L'ispezione in porto dei pescherecci dell'UE che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati. |
2.2. |
L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico. |
2.3. |
Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore. |
2.4. |
Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal. |
2.5. |
Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione. |
2.6. |
Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione. |
SEZIONE 7
Infrazioni
1. Trattamento delle infrazioni
1.1. |
Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera. |
1.2. |
La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata. |
2. Fermo della nave — Riunione di informazione
2.1. |
Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar. |
2.2. |
Il Senegal notifica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata. |
2.3. |
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell'UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione. |
3. Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva
3.1. |
La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore. |
3.2. |
Se la risoluzione dell'infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l'UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo della nave. |
3.3. |
Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE. |
4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria
4.1. |
Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. |
4.2. |
La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
|
4.3. |
Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza. |
5. Rilascio della nave e dell'equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.
SEZIONE 8
Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN
1. Obiettivo
Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.
2. Procedura
2.1. |
Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. |
2.2. |
I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato. |
2.3. |
La Commissione europea trasmette questa informazione al Senegal. |
3. Reciprocità
Il Senegal trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.
CAPO V
IMBARCO DI MARITTIMI
1. |
Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
|
2. |
Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal. |
3. |
La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. |
4. |
I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia all'Agenzia nazionale degli affari marittimi e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
5. |
Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. |
6. |
I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. |
Appendici
1 — |
Domanda di autorizzazione di pesca |
2 — |
Scheda tecnica |
3 — |
Modelli di giornali di pesca e di dichiarazione delle catture |
4 — |
Coordinate geografiche delle zone di pesca |
5 — |
Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal — formato dei dati VMS — rapporto di posizione |
6 — |
Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS) |
7 — |
Informazioni di contatto del Senegal |
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA
Appendice 2
SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ
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Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli) |
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La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi (1):
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|
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Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7 % di cefalopodi,7 % di crostacei e 15 % di altri pesci demersali di profondità. Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae). Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Quantitativo di catture autorizzato |
2 000 tonnellate all'anno |
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Canone |
90 EUR/tonnellata |
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. |
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|
2 unità |
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Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda |
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|
20 % dell'equipaggio |
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Dal 1o maggio al 30 giugno (3) |
(1) Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.
(2) Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un anno di applicazione.
(3) Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo scientifico congiunto, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.
Appendice 3a
Appendice 3b
Appendice 3c
Appendice 4
COORDINATE GEOGRAFICHE
Zone di pesca e zone vietate alla pesca in Senegal
Le coordinate delle zone di pesca e delle zone vietate alla pesca e alla navigazione in Senegal saranno comunicate dalla parte senegalese prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Appendice 5
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL SENEGAL FORMATO DEI DATI VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Contenuto |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione |
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
Stato di bandiera |
FS |
O |
Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) |
Indicativo di chiamata (IRCS) |
RC |
O |
Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) |
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) |
Latitudine |
LT |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) |
Longitudine |
LG |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) |
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione |
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
|
I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. |
|
Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione. |
|
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//). |
|
Un'unica barra (/) separa il codice dal dato. |
|
Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio. |
|
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio. |
Appendice 6
LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)
1. Disposizioni generali
(1) |
Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque senegalesi. |
(2) |
Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nelle acque del Senegal per svolgervi attività di pesca. |
(3) |
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca del Senegal. |
(4) |
Lo Stato membro di bandiera e il Senegal si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre (3) anni. |
(5) |
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway). |
(6) |
Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.
|
2. Compilazione e comunicazione dei dati ERS
(1) |
Il peschereccio dell'Unione:
|
2) |
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. |
3) |
Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Senegal. |
4) |
Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate. |
3. Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera
1) |
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera. |
2) |
Lo Stato di bandiera informa il Senegal in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. |
3) |
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni. Nel caso in cui effettui uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave potrà riprendere le attività di pesca nelle acque senegalesi solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Senegal.
|
4) |
Le navi dell'UE che operano nelle acque del Senegal con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Senegal. |
5) |
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Senegal tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Senegal con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che è possibile che i termini di trasmissione normalmente applicabili non vengano rispettati. |
6) |
Se il CCP del Senegal non riceve i dati ERS di una nave per tre (3) giorni consecutivi, il Senegal può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. |
4. Problemi operativi dei CCP — mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Senegal
1) |
Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. |
2) |
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. |
3) |
Quando il CCP del Senegal segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Senegal e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato. |
4) |
Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Senegal ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5. |
5) |
Il Senegal informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Senegal in seguito a un problema operativo di uno dei CCP. |
5. Manutenzione di un CCP
1) |
Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile. |
2) |
Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione. |
3) |
Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5. |
4) |
Il Senegal informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP. |
Appendice 7
INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SENEGAL
1. DPM — Direzione della pesca marittima
Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar |
E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com |
Telefono: + 221 338230137 |
Fax + 221 338214758 |
2. Per le domande di autorizzazione di pesca
Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar |
E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com |
Telefono: + 221 338230137 |
Fax + 221 338214758 |
3. Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e uscita
Nome del CCP (codice di chiamata): Papa Sierra
Radio:
|
VHF: F1 canale 16; F2 canale 71; |
|
HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ; |
Indirizzo:
E-mail: crrsdpsp@gmail.com
E-mail: (alternativo): surpeche@hotmail.com
Telefono: + 221 338602465
Fax + 221 338603119
4. CRODT — Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye
Indirizzo: Polo di ricerca di Hann presso il Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV) |
BP 2241 Dakar |
E-mail: massal.fall@gmail.com |
Telefono: + 221 773339289/776483936 |
Fax + 221 338328265 |
REGOLAMENTI
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1118/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo») che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca. |
(2) |
L'8 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/733/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (1). |
(3) |
È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo. |
(4) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. |
(5) |
Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del protocollo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) |
tonniere con reti a circuizione:
|
b) |
navi tonniere con lenze e canne:
|
c) |
pescherecci da tra:
|
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo.
3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/43 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1119/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2014
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
fino ad oggi, non sono stati fissati livelli massimi specifici di residui (LMR) per il benzalconio cloruro (BAC) e per il cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) e tali sostanze non sono state iscritte nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Il BAC non è una sostanza attiva autorizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). IL DDAC è stato autorizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari per l'uso su colture ornamentali, ma tutte le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio sono state revocate in seguito al ritiro dell'autorizzazione (3). Entrambe le sostanze sono usate come biocidi per la disinfezione. Tale uso può comportare residui rilevabili nei prodotti alimentari. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto informazioni da parte degli Stati membri e degli operatori del settore che dimostrano la presenza di BAC e di DDAC in o su determinati prodotti, che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto all'LMR di base, pari a 0,01 mg/kg, fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha raccolto i dati di monitoraggio nel 2012 e nel 2013 al fine di verificare la presenza di residui di BAC e di DDAC nei prodotti alimentari. Tali dati, provenienti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare, hanno dimostrato che dette sostanze sono presenti in concentrazioni che variano a seconda della fonte e del prodotto, ma che spesso superano l'LMR di base di 0,01 mg/kg. Tali risultati hanno comprovato l'inevitabile presenza di BAC e DDAC in o su determinati prodotti. |
(5) |
L'Autorità ha trasmesso una relazione tecnica sulla valutazione statistica dei dati raccolti (4). Essa ha valutato se gli LMR provvisori proposti dai servizi della Commissione tutelano sufficientemente i consumatori per quanto riguarda la possibile esposizione a residui dovuta all'uso nei biocidi e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (5). Essa ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri la relazione e il parere e li ha resi pubblici. |
(6) |
Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che, mentre la valutazione del rischio è soggetta ad un elevato grado di incertezza a causa delle informazioni disponibili limitate, gli LMR provvisori proposti dovrebbero tutelare sufficientemente i consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle valutazioni sanitarie effettuate dal Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (6) (7) sul BAC e sul DDAC. Né l'esposizione in vita alle sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il BAC. |
(7) |
È opportuno fissare LMR provvisori per il BAC e il DDAC, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili e del parere motivato dell'Autorità. Tali LMR provvisori dovrebbero essere riveduti entro cinque anni, al fine di valutare i nuovi dati e le nuove informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili. |
(8) |
Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Evaluation of monitoring data on residues of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA supporting publication 2013:EN-483, 30 pagg.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (MRLs) of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA Journal 2014;12(4):3675, 23 pagg.
(6) Bundesinstitut für Risikobewertung; Gesundheitliche Bewertung der Rückstände von Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) in Lebensmitteln. Parere n. 027/2012 del BfR, del 9 luglio 2012, modificato il 21 gennaio 2013, 16 pagg.
(7) Bundesinstitut für Risikobewertung; Health assessment of benzalkonium chloride residues in food. Parere n. 032/2012 del BfR, del 13 luglio 2012, 14 pagg.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
Nella parte A, sono aggiunte le seguenti colonne relative alle voci benzalconio cloruro e cloruro di didecildimetilammonio:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) |
Benzalconio cloruro (miscela di cloruri di alchilbenzildimetilammonio con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10, C12, C14, C16 e C18) |
Cloruro di didecildimetilammonio (miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10 e C12) |
||
0100000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0110000 |
|
|
|
||
0110010 |
Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi] |
|
|
||
0110020 |
Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) |
|
|
||
0110030 |
Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)] |
|
|
||
0110040 |
Limette |
|
|
||
0110050 |
Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)] |
|
|
||
0110990 |
Altri |
|
|
||
0120000 |
|
|
|
||
0120010 |
Mandorle |
|
|
||
0120020 |
Noci del Brasile |
|
|
||
0120030 |
Noci di anacardi |
|
|
||
0120040 |
Castagne e marroni |
|
|
||
0120050 |
Noci di cocco |
|
|
||
0120060 |
Nocciole (Nocciola di Dalmazia) |
|
|
||
0120070 |
Noci del Queensland |
|
|
||
0120080 |
Noci di pecàn |
|
|
||
0120090 |
Pinoli |
|
|
||
0120100 |
Pistacchi |
|
|
||
0120110 |
Noci comuni |
|
|
||
0120990 |
Altri |
|
|
||
0130000 |
|
|
|
||
0130010 |
Mele (Mela selvatica) |
|
|
||
0130020 |
Pere (Nashi) |
|
|
||
0130030 |
Cotogne |
|
|
||
0130040 |
Nespolo |
|
|
||
0130050 |
Nespolo del Giappone |
|
|
||
0130990 |
Altri |
|
|
||
0140000 |
|
|
|
||
0140010 |
Albicocche |
|
|
||
0140020 |
Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) |
|
|
||
0140030 |
Pesche (Nettarine e ibridi simili) |
|
|
||
0140040 |
Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)] |
|
|
||
0140990 |
Altri |
|
|
||
0150000 |
|
|
|
||
0151000 |
|
|
|
||
0151010 |
Uve da tavola |
|
|
||
0151020 |
Uve da vino |
|
|
||
0152000 |
|
|
|
||
0153000 |
|
|
|
||
0153010 |
More di rovo |
|
|
||
0153020 |
More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus) |
|
|
||
0153030 |
Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] |
|
|
||
0153990 |
Altri |
|
|
||
0154000 |
|
|
|
||
0154010 |
Mirtilli (Mirtilli) |
|
|
||
0154020 |
Mirtilli rossi [Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)] |
|
|
||
0154030 |
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
|
|
||
0154040 |
Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) |
|
|
||
0154050 |
Rose canine (cinorrodonti) |
|
|
||
0154060 |
Gelso (Bacche di corbezzolo) |
|
|
||
0154070 |
Azzeruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)] |
|
|
||
0154080 |
Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) |
|
|
||
0154990 |
Altri |
|
|
||
0160000 |
|
|
|
||
0161000 |
|
|
|
||
0161010 |
Datteri |
|
|
||
0161020 |
Fichi |
|
|
||
0161030 |
Olive da tavola |
|
|
||
0161040 |
Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)] |
|
|
||
0161050 |
Carambole (Bilimbi) |
|
|
||
0161060 |
Kaki |
|
|
||
0161070 |
Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)] |
|
|
||
0161990 |
Altri |
|
|
||
0162000 |
|
|
|
||
0162010 |
Kiwi |
|
|
||
0162020 |
Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak) |
|
|
||
0162030 |
Passiflore |
|
|
||
0162040 |
Fichi d'India (fichi di cactus) |
|
|
||
0162050 |
Melastelle |
|
|
||
0162060 |
Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa) |
|
|
||
0162990 |
Altri |
|
|
||
0163000 |
|
|
|
||
0163010 |
Avocado |
|
|
||
0163020 |
Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune) |
|
|
||
0163030 |
Manghi |
|
|
||
0163040 |
Papaie |
|
|
||
0163050 |
Melagrane |
|
|
||
0163060 |
Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza) |
|
|
||
0163070 |
Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)] |
|
|
||
0163080 |
Ananas |
|
|
||
0163090 |
Panassa (Jack) |
|
|
||
0163100 |
Durian |
|
|
||
0163110 |
Annona (guanabana) |
|
|
||
0163990 |
Altri |
|
|
||
0200000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0210000 |
|
|
|
||
0211000 |
|
|
|
||
0212000 |
|
|
|
||
0212010 |
Manioca (Dasheen, taro, tannia) |
|
|
||
0212020 |
Patate dolci |
|
|
||
0212030 |
Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) |
|
|
||
0212040 |
Maranta |
|
|
||
0212990 |
Altri |
|
|
||
0213000 |
|
|
|
||
0213010 |
Bietole rosse |
|
|
||
0213020 |
Carote |
|
|
||
0213030 |
Sedani-rapa |
|
|
||
0213040 |
Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) |
|
|
||
0213050 |
Topinambur (Crosne) |
|
|
||
0213060 |
Pastinaca |
|
|
||
0213070 |
Prezzemolo a grossa radice |
|
|
||
0213080 |
Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)] |
|
|
||
0213090 |
Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore) |
|
|
||
0213100 |
Rutabaga |
|
|
||
0213110 |
Rape |
|
|
||
0213990 |
Altri |
|
|
||
0220000 |
|
|
|
||
0220010 |
Aglio |
|
|
||
0220020 |
Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate) |
|
|
||
0220030 |
Scalogni |
|
|
||
0220040 |
Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili) |
|
|
||
0220990 |
Altri |
|
|
||
0230000 |
|
|
|
||
0231000 |
|
|
|
||
0231010 |
Pomodori [Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). Tamarillo] |
|
|
||
0231020 |
Peperoni (Peperoni piccanti) |
|
|
||
0231030 |
Melanzane Solanum melongena [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon)] |
|
|
||
0231040 |
Okra, gombo |
|
|
||
0231990 |
Altri |
|
|
||
0232000 |
|
|
|
||
0232010 |
Cetrioli |
|
|
||
0232020 |
Cetriolini |
|
|
||
0232030 |
Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi] |
|
|
||
0232990 |
Altri |
|
|
||
0233000 |
|
|
|
||
0233010 |
Meloni (Kiwano) |
|
|
||
0233020 |
Zucche (Zucca, zucca gigante) |
|
|
||
0233030 |
Cocomeri |
|
|
||
0233990 |
Altri |
|
|
||
0234000 |
|
|
|
||
0239000 |
|
|
|
||
0240000 |
|
|
|
||
0241000 |
|
|
|
||
0241010 |
Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese) |
|
|
||
0241020 |
Cavolfiori |
|
|
||
0241990 |
Altri |
|
|
||
0242000 |
|
|
|
||
0242010 |
Cavoletti di Bruxelles |
|
|
||
0242020 |
Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) |
|
|
||
0242990 |
Altri |
|
|
||
0243000 |
|
|
|
||
0243010 |
Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai) |
|
|
||
0243020 |
Cavolo nero [a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio] |
|
|
||
0243990 |
Altri |
|
|
||
0244000 |
|
|
|
||
0250000 |
|
|
|
||
0251000 |
|
|
|
||
0251010 |
Dolcetta (Gallinella carenata) |
|
|
||
0251020 |
Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana] |
|
|
||
0251030 |
Cicoria pan di zucchero [Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco] |
|
|
||
0251040 |
Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa) |
|
|
||
0251050 |
Crescione inglese |
|
|
||
0251060 |
Rucola [Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)] |
|
|
||
0251070 |
Senape nera |
|
|
||
0251080 |
Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa] |
|
|
||
0251990 |
Altri |
|
|
||
0252000 |
|
|
|
||
0252010 |
Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri) |
|
|
||
0252020 |
Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)] |
|
|
||
0252030 |
Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) |
|
|
||
0252990 |
Altri |
|
|
||
0253000 |
|
|
|
||
0254000 |
|
|
|
||
0255000 |
|
|
|
||
0256000 |
|
|
|
||
0256010 |
Cerfoglio |
|
|
||
0256020 |
Erba cipollina |
|
|
||
0256030 |
Foglie di sedano [Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum)] |
|
|
||
0256040 |
Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice) |
|
|
||
0256050 |
Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis) |
|
|
||
0256060 |
Rosmarino |
|
|
||
0256070 |
Timo (Maggiorana, origano) |
|
|
||
0256080 |
Basilico [Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya] |
|
|
||
0256090 |
Foglie di alloro (lauro) (Citronella) |
|
|
||
0256100 |
Dragoncello (Issopo) |
|
|
||
0256990 |
Altri |
|
|
||
0260000 |
|
|
|
||
0260010 |
Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar) |
|
|
||
0260020 |
Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) |
|
|
||
0260030 |
Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole) |
|
|
||
0260040 |
Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) |
|
|
||
0260050 |
Lenticchie |
|
|
||
0260990 |
Altri |
|
|
||
0270000 |
|
|
|
||
0270010 |
Asparagi |
|
|
||
0270020 |
Cardi (Gambi di borago officinalis) |
|
|
||
0270030 |
Sedani |
|
|
||
0270040 |
Finocchi |
|
|
||
0270050 |
Carciofi (Fiore di banane) |
|
|
||
0270060 |
Porri |
|
|
||
0270070 |
Rabarbaro |
|
|
||
0270080 |
Germogli di bambolo |
|
|
||
0270090 |
Cuori di palma |
|
|
||
0270990 |
Altri |
|
|
||
0280000 |
|
|
|
||
0280010 |
Funghi coltivati [Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative)] |
|
|
||
0280020 |
Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) |
|
|
||
0280990 |
Altri |
|
|
||
0290000 |
|
|
|
||
0300000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0300010 |
Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)] |
|
|
||
0300020 |
Lenticchie |
|
|
||
0300030 |
Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini) |
|
|
||
0300040 |
Lupini |
|
|
||
0300990 |
Altri |
|
|
||
0400000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0401000 |
|
|
|
||
0401010 |
Semi di lino |
|
|
||
0401020 |
Semi di arachide |
|
|
||
0401030 |
Semi di papavero |
|
|
||
0401040 |
Semi di sesamo |
|
|
||
0401050 |
Semi di girasole |
|
|
||
0401060 |
Semi di colza (Colza, ravizzone) |
|
|
||
0401070 |
Semi di soia |
|
|
||
0401080 |
Semi di senape |
|
|
||
0401090 |
Semi di cotone |
|
|
||
0401100 |
Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) |
|
|
||
0401110 |
Cartamo |
|
|
||
0401120 |
Boragine [Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)] |
|
|
||
0401130 |
Semi di camelina |
|
|
||
0401140 |
Semi di canapa |
|
|
||
0401150 |
Semi di ricino |
|
|
||
0401990 |
Altri |
|
|
||
0402000 |
|
|
|
||
0402010 |
Olive da olio |
|
|
||
0402020 |
Noci di palmisti (semi di palma) |
|
|
||
0402030 |
Frutti di palma |
|
|
||
0402040 |
Capoc |
|
|
||
0402990 |
Altri |
|
|
||
0500000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0500010 |
Orzo |
|
|
||
0500020 |
Grano saraceno (Amaranto, quinoa) |
|
|
||
0500030 |
Granturco |
|
|
||
0500040 |
Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato) |
|
|
||
0500050 |
Avena |
|
|
||
0500060 |
Riso [Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)] |
|
|
||
0500070 |
Segale |
|
|
||
0500080 |
Sorgo |
|
|
||
0500090 |
Frumento (Spelta, triticale) |
|
|
||
0500990 |
Altri [Scagliola/canaria (Phalaris canarienis)] |
|
|
||
0600000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0610000 |
|
|
|
||
0620000 |
|
|
|
||
0630000 |
|
|
|
||
0631000 |
|
|
|
||
0631010 |
Fiori di camomilla |
|
|
||
0631020 |
Fiori di ibisco |
|
|
||
0631030 |
Petali di rosa |
|
|
||
0631040 |
Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)] |
|
|
||
0631050 |
Tiglio |
|
|
||
0631990 |
Altri |
|
|
||
0632000 |
|
|
|
||
0632010 |
Foglie di fragola |
|
|
||
0632020 |
Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) |
|
|
||
0632030 |
Mate |
|
|
||
0632990 |
Altri |
|
|
||
0633000 |
|
|
|
||
0633010 |
Radici di valeriana |
|
|
||
0633020 |
Radici di ginseng |
|
|
||
0633990 |
Altri |
|
|
||
0639000 |
|
|
|
||
0640000 |
|
|
|
||
0650000 |
|
|
|
||
0700000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0800000 |
|
(+) |
(+) |
||
0810000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0810010 |
Anice verde |
|
|
||
0810020 |
Grano nero |
|
|
||
0810030 |
Semi di sedano (Levistico) |
|
|
||
0810040 |
Semi di coriandolo |
|
|
||
0810050 |
Semi di cumino |
|
|
||
0810060 |
Semi di aneto |
|
|
||
0810070 |
Semi di finocchio |
|
|
||
0810080 |
Semi di fieno greco |
|
|
||
0810090 |
Noci moscate |
|
|
||
0810990 |
Altri |
|
|
||
0820000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0820010 |
Pimenti |
|
|
||
0820020 |
Pepe di Sichuan |
|
|
||
0820030 |
Carvi |
|
|
||
0820040 |
Cardamomo |
|
|
||
0820050 |
Bacche di ginepro |
|
|
||
0820060 |
Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa) |
|
|
||
0820070 |
Baccelli di vaniglia |
|
|
||
0820080 |
Tamarindo |
|
|
||
0820990 |
Altri |
|
|
||
0830000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0830010 |
Cannella (Cassia) |
|
|
||
0830990 |
Altri |
|
|
||
0840000 |
|
|
|
||
0840010 |
Liquirizia |
0,1 |
0,1 |
||
0840020 |
Zenzero |
0,1 |
0,1 |
||
0840030 |
Curcuma |
0,1 |
0,1 |
||
0840040 |
Barbaforte o cren |
|
|
||
0840990 |
Altri |
0,1 |
0,1 |
||
0850000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0850010 |
Chiodi di garofano |
|
|
||
0850020 |
Capperi |
|
|
||
0850990 |
Altri |
|
|
||
0860000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0860010 |
Zafferano |
|
|
||
0860990 |
Altri |
|
|
||
0870000 |
|
0,1 |
0,1 |
||
0870010 |
Macis |
|
|
||
0870990 |
Altri |
|
|
||
0900000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
0900010 |
Barbabietola da zucchero |
|
|
||
0900020 |
Canna da zucchero |
|
|
||
0900030 |
Radici di cicoria |
|
|
||
0900990 |
Altri |
|
|
||
1000000 |
|
0,1 (+) |
0,1 (+) |
||
1010000 |
|
|
|
||
1011000 |
|
|
|
||
1011010 |
Muscolo |
|
|
||
1011020 |
Grasso |
|
|
||
1011030 |
Fegato |
|
|
||
1011040 |
Rene |
|
|
||
1011050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1011990 |
Altri |
|
|
||
1012000 |
|
|
|
||
1012010 |
Muscolo |
|
|
||
1012020 |
Grasso |
|
|
||
1012030 |
Fegato |
|
|
||
1012040 |
Rene |
|
|
||
1012050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1012990 |
Altri |
|
|
||
1013000 |
|
|
|
||
1013010 |
Muscolo |
|
|
||
1013020 |
Grasso |
|
|
||
1013030 |
Fegato |
|
|
||
1013040 |
Rene |
|
|
||
1013050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1013990 |
Altri |
|
|
||
1014000 |
|
|
|
||
1014010 |
Muscolo |
|
|
||
1014020 |
Grasso |
|
|
||
1014030 |
Fegato |
|
|
||
1014040 |
Rene |
|
|
||
1014050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1014990 |
Altri |
|
|
||
1015000 |
|
|
|
||
1015010 |
Muscolo |
|
|
||
1015020 |
Grasso |
|
|
||
1015030 |
Fegato |
|
|
||
1015040 |
Rene |
|
|
||
1015050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1015990 |
Altri |
|
|
||
1016000 |
|
|
|
||
1016010 |
Muscolo |
|
|
||
1016020 |
Grasso |
|
|
||
1016030 |
Fegato |
|
|
||
1016040 |
Rene |
|
|
||
1016050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1016990 |
Altri |
|
|
||
1017000 |
|
|
|
||
1017010 |
Muscolo |
|
|
||
1017020 |
Grasso |
|
|
||
1017030 |
Fegato |
|
|
||
1017040 |
Rene |
|
|
||
1017050 |
Frattaglie commestibili |
|
|
||
1017990 |
Altri |
|
|
||
1020000 |
|
|
|
||
1020010 |
Bovini |
|
|
||
1020020 |
Ovini |
|
|
||
1020030 |
Caprini |
|
|
||
1020040 |
Equini |
|
|
||
1020990 |
Altri |
|
|
||
1030000 |
|
|
|
||
1030010 |
Galli e galline |
|
|
||
1030020 |
Anatre |
|
|
||
1030030 |
Oche |
|
|
||
1030040 |
Quaglie |
|
|
||
1030990 |
Altri |
|
|
||
1040000 |
|
|
|
||
1050000 |
|
|
|
||
1060000 |
|
|
|
||
1070000 |
|
|
|
||
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Benzalconio cloruro (miscela di cloruri di alchilbenzildimetilammonio con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10, C12, C14, C16 e C18)
(+) |
Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.
|
Cloruro di didecildimetilammonio (miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10 e C12)
(+) |
Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.
|
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/75 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1120/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
recante divieto di pesca del merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
52/TQ43 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
WHG/7X7 A-C |
Specie |
Merlano (Merlangius merlangus) |
Zona |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk |
Data di chiusura |
16.9.2014 |
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/77 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1121/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
53/TQ43 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
SOL/8AB. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VIIIa e VIIIb |
Data di chiusura |
16.9.2014 |
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/79 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1122/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
57/TQ43 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
WHM/ATLANT |
Specie |
Marlin bianco (Tetrapturus albidus) |
Zona |
Oceano Atlantico |
Data di chiusura |
26.9.2014 |
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/81 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 si è chiesto alla Commissione di aggiungere all'elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE (2), il particolare fine nutrizionale «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» e di aggiungere i cani adulti quale specie destinataria nel particolare fine nutrizionale «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica». |
(2) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 si è inoltre chiesto alla Commissione di modificare le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per quanto riguarda «cani e gatti» e la «riduzione del rame nel fegato». |
(3) |
La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri tutte le domande in questione, complete dei relativi fascicoli. |
(4) |
Dopo aver valutato i fascicoli inclusi in tali domande il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («il comitato») ha riconosciuto che la composizione specifica di tali alimenti per animali è adeguata ai rispettivi fini nutrizionali particolari per essi previsti e che non produce effetti negativi sulla saluta animale, su quella umana, sull'ambiente o sul benessere degli animali. Le domande risultano pertanto valide. |
(5) |
In seguito alla valutazione da parte del comitato si dovrebbero aggiungere all'elenco degli usi previsti i particolari fini nutrizionali «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per cani adulti; si dovrebbero altresì modificare le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per quanto riguarda «cani e gatti» nonché il particolare fine nutrizionale «riduzione del rame nel fegato». Introducendo la nuova voce «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» il particolare fine nutrizionale «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico» non risulta più necessario e andrebbe pertanto soppresso. |
(6) |
Al fine di garantire il rispetto dei tenori massimi definiti quali «caratteristiche nutrizionali essenziali» in determinate sostanze nutritive, cosicché queste risultino rispondere ad alcuni particolari fini nutrizionali, si dovrebbero formulare i requisiti necessari per mettere in commercio i rispettivi mangimi dietetici in qualità di mangimi completi. Tale disposizione garantirebbe altresì un impiego sicuro del mangime in questione. |
(7) |
L'allegato I della direttiva 2008/38/CE modificata dal regolamento (UE) n. 5/2014 (3) della Commissione includeva additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in certi alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. In modo analogo tuttavia anche gli additivi per mangimi attualmente registrati nel gruppo «micro-organismi» e interessati dalla procedura di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 potrebbero essere incorporati in tali alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. In attesa del rinnovo dell'autorizzazione gli additivi per mangimi esistenti del gruppo «micro-organismi» dovrebbero pertanto figurare anche nell'allegato I della direttiva 2008/38/CE. |
(8) |
La direttiva 2008/38/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza. |
(9) |
Data l'assenza di motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche per i mangimi attualmente commercializzati legalmente si ritiene opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni. |
(10) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno espresso opposizione in merito ad essi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I mangimi inclusi nell'allegato del presente regolamento prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2015 e conformi alla direttiva 2008/38/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino a esaurimento delle scorte. Se destinati ad animali da compagnia, la data indicata nell'ultima frase riguardante tali mangimi è il 12 novembre 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).
(3) Regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
ALLEGATO
L'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE è modificato come segue:
a) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» è sostituita dalla seguente
|
b) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» è sostituita dalla seguente:
|
c) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rame nel fegato» è sostituita dalla seguente:
|
d) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» è sostituita dalla seguente:
|
e) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico» è sostituita dalla seguente:
|
f) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per la specie o categoria animale «Cani» è sostituita dalla seguente:
|
g) |
La riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione della digestione fisiologica» per la specie o categoria animale «Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale è autorizzato» è sostituita dalla seguente:
|
(1) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.
(2) Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.»
(3) Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference- differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti. [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol Other Strong Anions/l].»
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/87 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
56,9 |
MA |
97,6 |
|
MK |
63,6 |
|
XS |
78,2 |
|
ZZ |
74,1 |
|
0707 00 05 |
AL |
54,3 |
MK |
50,7 |
|
TR |
164,7 |
|
ZZ |
89,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
145,6 |
ZZ |
145,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
CL |
106,8 |
|
TR |
107,1 |
|
UY |
86,1 |
|
ZA |
96,2 |
|
ZZ |
95,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
237,9 |
MD |
39,0 |
|
PE |
346,9 |
|
TR |
150,1 |
|
ZZ |
193,5 |
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
BR |
51,3 |
|
CL |
87,1 |
|
CN |
117,7 |
|
NZ |
143,4 |
|
US |
191,0 |
|
ZA |
111,1 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0808 30 90 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/89 |
DIRETTIVA 2014/99/UE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2014
che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/126/CE prevede l'adeguamento degli articoli 4 e 5 della direttiva al progresso tecnico, laddove necessario, per garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN). |
(2) |
Il 25 settembre 2013 il CEN ha reso disponibili le norme EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013. La norma EN 16321-1:2013 specifica i metodi di prova per l'omologazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina da utilizzare nelle stazioni di servizio. La norma EN 16321-2:2013 specifica i metodi di prova da utilizzare nelle stazioni di servizio per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori. |
(3) |
Un adeguamento tecnico degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE è pertanto necessario, al fine di garantire la coerenza con tali norme. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2009/126/CE è così modificata:
(1) |
All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.» . |
(2) |
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013» . |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 maggio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.
DECISIONI
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/91 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2014/734/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). |
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(3) |
L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011. |
(4) |
L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012. |
(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
del
che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 40,
visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 40 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra («accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione. |
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 108 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(4) |
L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011. |
(5) |
L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione del'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012. |
(6) |
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti della convenzione all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 4. |
(7) |
È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal ….
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Il presidente
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
ALLEGATO
Protocollo n. 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo, quale modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2), continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/97 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee
(2014/735/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (1) («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»). |
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. Il Montenegro e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(3) |
L'Unione e il Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011. |
(4) |
L'Unione e il Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, in applicazione delll'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Montenegro rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2012. |
(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente debba adottare misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adotta a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO
del
che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (1), in particolare l'articolo 44,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, il Montenegro, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione. |
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. Il Montenegro e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. |
(4) |
L'Unione e il Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011. |
(5) |
L'Unione e il Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Montenegro rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2012. |
(6) |
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3. |
(7) |
È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
(1) GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
ALLEGATO
Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).
Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o il Montenegro notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Montenegro avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Montenegro.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dal Montenegro alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
23.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/102 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia
(2014/736/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (decisione sull'associazione d'oltremare) (1), in particolare l'allegato VI, articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
In tutte le versioni linguistiche della decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione (2), una parte del numero d'ordine indicato nella tabella dell'allegato di tale decisione per le merci oggetto della deroga alla decisione 2013/755/UE è stata omessa. Il numero d'ordine completo è 09.0691. |
(2) |
Gli operatori dell'Unione non possono avvalersi del contingente tariffario senza indicare il numero d'ordine esatto nella casella 39 del documento amministrativo unico di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), unitamente al codice del trattamento tariffario corrispondente della casella 36. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2014/461/UE è entrata in vigore il 15 luglio 2014 ma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Pertanto è opportuno che anche la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
(4) |
Al fine di evitare conseguenze economiche negative per gli operatori, è necessario garantire un'immediata entrata in vigore, affinché gli operatori dell'Unione possano avvalersi del contingente tariffario nel più breve tempo possibile. |
(5) |
È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/461/UE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella tabella dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE, il numero d'ordine «09.xxxx» è sostituito da «09.0691».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia (GU L 207 del 15.7.2014, pag. 20).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).