ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
23 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/733/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

1

 

 

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1118/2014 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

41

 

*

Regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) n. 1120/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante divieto di pesca del merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera spagnola

75

 

*

Regolamento (UE) n. 1121/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola

77

 

*

Regolamento (UE) n. 1122/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

79

 

*

Regolamento (UE) n. 1123/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ( 1 )

81

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

87

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

89

 

 

DECISIONI

 

 

2014/734/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

91

 

 

2014/735/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee

97

 

 

2014/736/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 ottobre 2014, che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

102

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

(2014/733/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo») che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.

(2)

In esito ai negoziati, l'accordo e il protocollo sono stati siglati il 25 aprile 2014.

(3)

L'accordo abroga il precedente accordo concluso tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese (1), entrato in vigore il 1o giugno 1981.

(4)

L'articolo 17 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo prevedono, rispettivamente, l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.

(5)

È opportuno firmare l'accordo e il relativo protocollo.

(6)

Per garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare a titolo provvisorio l'accordo e il relativo protocollo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione è autorizzata, con riserva della loro conclusione.

I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 17, a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. LUPI


(1)  Accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17).

(2)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

(3)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


23.10.2014   

IT

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L 304/3


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione», e

LA REPUBBLICA DEL SENEGAL, in appresso «il Senegal»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Senegal, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo sugli stock ittici transzonali del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la loro conservazione a lungo termine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del Senegal coinvolgendo gli attori della società civile, e in particolare gli operatori della pesca,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi e per il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità senegalesi», il ministero della pesca della Repubblica del Senegal;

b)

«autorità dell'Unione», la Commissione europea;

c)

«attività di pesca», attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

d)

«peschereccio», qualsiasi nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata o di tipo normalmente utilizzato per attività di pesca conformemente alla legislazione senegalese;

e)

«peschereccio dell'Unione», qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

f)

«acque senegalesi», le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

g)

«accordo», l'accordo e il protocollo, con l'allegato e le appendici;

h)

«forza maggiore», eventi improvvisi, imprevedibili e inevitabili che possano pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nelle acque senegalesi.

Articolo 2

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a)

le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca sulle risorse eccedentarie disponibili nelle acque senegalesi;

b)

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle acque senegalesi e lo sviluppo del settore alieutico senegalese;

c)

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque senegalesi, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 3

Principi

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque senegalesi in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

2.   Il Senegal si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nelle proprie acque le cui navi presentino le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.

3.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.

4.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5.   La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

6.   Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Accesso alle acque senegalesi

1.   I pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque senegalesi soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo; nessuna attività di pesca può essere esercitata dai pescherecci dell'Unione al di fuori di tale contesto.

2.   Le autorità senegalesi rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente in virtù del presente accordo; nessuna autorizzazione, segnatamente nella forma di licenze private, può essere rilasciata ai suddetti pescherecci al di fuori di tale contesto.

Articolo 5

Diritto applicabile e attuazione

1.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le attività di pesca da esso disciplinate sono soggette alla legislazione senegalese.

2.   Le autorità senegalesi notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione. La legislazione senegalese sarà applicabile ai suddetti pescherecci a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione.

3.   Il Senegal si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle misure di controllo delle attività di pesca previste dal presente accordo. I pescherecci dell'Unione cooperano con le autorità senegalesi preposte al controllo della pesca.

4.   L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, delle disposizioni del presente accordo e della legislazione senegalese pertinente.

5.   Le autorità dell'Unione notificano alle autorità senegalesi qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6

Contropartita finanziaria

1.   Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede al Senegal una contropartita finanziaria destinata a:

a)

finanziare parte dei costi per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle risorse alieutiche senegalesi, a prescindere dalla quota dei costi di accesso a carico degli armatori;

b)

rafforzare la capacità del Senegal di elaborare e attuare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2.   Il contributo finanziario destinato al sostegno settoriale è dissociato dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Tale contributo è subordinato alla realizzazione degli obiettivi della politica settoriale senegalese in materia di pesca secondo le modalità previste nel protocollo del presente accordo al termine di una programmazione annuale e pluriennale.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo. L'ammontare di tale contropartita può essere modificato nei casi seguenti:

a)

forza maggiore;

b)

riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

revisione delle condizioni per la concessione del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

sospensione dell'applicazione del presente accordo in virtù dell'articolo 13 dello stesso;

f)

denuncia del presente accordo in virtù dell'articolo 14 dello stesso.

Articolo 7

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e del Senegal, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Tale commissione può inoltre adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

2.   Nel sorvegliare l'attuazione dell'accordo, la commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 6, paragrafo 2;

b)

assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.

3.   La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b)

le modalità del sostegno settoriale;

c)

le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione.

Le decisioni sono adottate per consenso e figurano nell'allegato del verbale della riunione.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate delle organizzazioni regionali per la pesca.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Senegal e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 8

Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 9

Cooperazione in campo scientifico

1.   Le parti promuovono la cooperazione scientifica ai fini di un più efficace monitoraggio dello stato delle risorse biologiche marine nelle acque senegalesi.

2.   Le parti si consultano, in particolare, nell'ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 10

Cooperazione tra organizzazioni professionali della pesca, settore privato e società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse possono consultarsi per facilitare e coordinare le azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Ove opportuno, esse incoraggiano la costituzione di società miste.

Articolo 11

Ambito di applicazione geografico

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, al Senegal.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Articolo 13

Sospensione

1.   L'attuazione del presente accordo può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:

a)

forza maggiore;

b)

controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo;

c)

violazione, ad opera di una delle parti, delle disposizioni del presente accordo, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 3, concernente il rispetto dei diritti umani.

2.   La sospensione dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Non appena ricevuta la notifica della sospensione, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di tre (3) mesi. La consultazione può protrarsi dopo che la sospensione è divenuta effettiva. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:

a)

forza maggiore;

b)

degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;

c)

sottoutilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione;

d)

violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Non appena ricevuta la notifica della denuncia, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di sei (6) mesi. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Abrogazione

L'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1o giugno 1981, è abrogato.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 17

Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Senegal


PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT):

a)

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione

b)

8 tonniere con lenze e canne

pesci demersali di profondità:

c)

2 pescherecci da traino.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

2.   Le possibilità di pesca previste al primo comma riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche figurano in allegato.

Articolo 2

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 3

Contropartita finanziaria

1.   Il valore totale stimato del protocollo per il periodo di cui all'articolo 2 ammonta a 13 930 000 EUR. Tale importo è ripartito come segue:

1.1.

8 690 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende:

1)

un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse, pari a 1 058 000 EUR per il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000 EUR per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate all'anno di specie altamente migratorie;

2)

un importo specifico annuo di 750 000 EUR per un periodo di cinque (5) anni, destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;

1.2.

5 240 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo.

3.   Il Senegal sorveglia l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1.1, punto 1, per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura per le specie demersali, quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo, tenendo conto dello stato degli stock e di eventuali eccedenze disponibili. Nell'ambito di tale sorveglianza, il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nelle zone di pesca senegalesi abbia raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura di specie demersali. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa senza indugio gli Stati membri.

4.   Una volta raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura fissato per le specie demersali, il Senegal assicura una sorveglianza, su base mensile, delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale sorveglianza è effettuata su base giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati (ERS) di cui al capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente protocollo. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena sia stato raggiunto il quantitativo di riferimento o il totale ammissibile di cattura di cui sopra. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri.

5.   Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1.1, punto 1, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.

6.   Il totale ammissibile di cattura di specie demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il totale ammissibile, il canone indicato nella suddetta scheda, unicamente a carico degli armatori, è maggiorato del 50 % per le catture eccedenti.

7.   Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.1, punto 1. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superano i quantitativi corrispondenti al doppio del suddetto importo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

8.   Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.1, punto 1, relativa all'accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.

9.   La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto 1, è versata sul conto del Tesoro pubblico del Senegal. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (2), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della Pesca marittima su un conto di deposito presso il Tesoro pubblico. Le autorità senegalesi comunicano ogni anno le coordinate dei conti alla Commissione europea.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.   Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:

1)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2;

2)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;

3)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   La commissione mista identifica gli obiettivi e procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal.

3.   Ogni anno il Senegal presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Senegal provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.

4.   Il pagamento del contributo finanziario specifico destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, del presente protocollo:

4.1.

se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

4.2.

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

5.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

Articolo 5

Cooperazione scientifica

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace).

2.   Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

3.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.

Articolo 6

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1, è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1.

Articolo 7

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   L'autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

3.   A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può autorizzare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

Articolo 8

Sospensione

L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 9

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.   Il Senegal e l'Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.   Il Senegal e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

1.   Il Senegal e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Senegal


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) in relazione a un'autorità competente designa:

per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal;

per la Repubblica del Senegal: il ministero della pesca e degli affari marittimi.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione senegalese.

3.   Zone di pesca

Sono definite come zone di pesca senegalesi le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo.

3.1.

Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.2.

Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.3.

Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

3.4.

Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate dal Senegal per informazione alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

4.   Riposo biologico

I pescherecci dell'Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese.

5.   Designazione di un agente raccomandatario

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Senegal devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Senegal.

6.   Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Senegal comunica all'UE le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui vanno versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

7.   Contatti

Le informazioni di contatto del ministero della pesca e degli affari marittimi e quelle della Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) del Senegal sono riportate nell'appendice 7.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

1.

Le autorità competenti dell'UE presentano per via elettronica al ministero della pesca e degli affari marittimi del Senegal, con copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno venti (20) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'UE alla Direzione della pesca marittima per il tramite della delegazione dell'UE.

2.

Le domande sono presentate alla Direzione della pesca marittima su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.

3.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

una fotografia a colori della nave, presa di profilo.

4.

La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.   Canone forfettario/anticipi

1.

L'importo del canone per le specie demersali è indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica.

2.

Il canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Senegal, è fissato nel modo seguente:

 

55 EUR per il primo anno di applicazione;

 

60 EUR per il secondo e il terzo anno di applicazione;

 

65 EUR per il quarto anno di applicazione;

 

70 EUR per il quinto anno di applicazione.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

Per le tonniere con reti a circuizione:

13 750 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;

15 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;

16 250 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;

17 500 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.

Per le tonniere con lenze e canne:

8 250 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;

9 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;

9 750 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;

10 500 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.

3.

L'importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.

Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta.

4.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

1.

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.

2.

Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

3.

L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Senegal può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'UE.

4.

Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca.

5.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalla Direzione della pesca marittima agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'UE in Senegal entro venti (20) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2.3.

6.

Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.

7.

L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 della presente sezione.

5.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

1.

L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

2.

Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

3.

In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

4.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Direzione della pesca marittima tramite la delegazione dell'UE in Senegal.

5.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata alla Direzione della pesca marittima. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Senegal.

6.   Durata di validità dell'autorizzazione di pesca

1.

Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.

2.

Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

3.

Per determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per

—   periodo annuale: nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

—   periodo trimestrale: all'entrata in applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo.

7.   Navi ausiliarie

1.

Su domanda dell'UE, il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie.

2.

Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

3.

Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

4.

Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta al capo II, nella misura in cui è applicabile.

5.

Il Senegal redige l'elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di una licenza di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all'appendice 2.

Le navi tonniere rispettano tutte le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Regime di dichiarazione delle catture

1.   Giornale di pesca

1.

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 3a e 3b del presente allegato.

2.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.

3.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

4.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

5.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

6.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

1.

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Senegal i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle zone di pesca senegalesi.

2.

Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i.

in caso di passaggio in un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Senegal, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii.

in caso di uscita dalla zona di pesca senegalese senza passare preliminarmente per un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato

a)

mediante scansione per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Senegal. Il Senegal conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica

o, eccezionalmente

b)

via fax, al numero comunicato dal Senegal, o

c)

entro 14 giorni dall'arrivo in porto, e comunque entro 45 giorni dall'uscita della zona senegalese, mediante plico postale inviato al Senegal.

3.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE. Nel caso delle navi tonniere, il comandante trasmette inoltre copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement),

ii.

IEO (Instituto Español de Oceanografía) o

iii)

INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) nonché al

iv)

CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4.

Se la nave torna nella zona di pesca del Senegal nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

5.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

6.

Il Senegal informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.   Dichiarazione trimestrale delle catture per i pescherecci da traino

Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, la Commissione europea notifica alla Direzione della pesca marittima, entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, i quantitativi catturati dai pescherecci da traino nel corso del trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell'appendice 3c del presente allegato.

4.   Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)

Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

5.   Computo dei canoni per le navi tonniere

1.   Dichiarazione annuale

1.1.

Una dichiarazione annuale delle catture basata sui giornali di pesca e sulle informazioni trasmesse dal comandante è inviata per convalida agli istituti scientifici summenzionati.

1.2.

Una volta convalidata, la dichiarazione è trasmessa a fini di verifica alla Direzione della pesca, alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca e al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT).

1.3.

Il Senegal comunica rapidamente all'UE il risultato di tale verifica.

1.4.

Qualora siano necessari chiarimenti, l'UE consulta i propri istituti scientifici e comunica al Senegal i risultati di tale consulenza. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica.

1.5.

Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico.

1.6.

Se necessario vengono avviate ulteriori discussioni sul processo di verifica, se del caso nell'ambito di una riunione con la partecipazione di tutti gli istituti scientifici.

2.   Computo definitivo

2.1.

L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dal centro e dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

2.2.

L'UE comunica questo computo finale al Senegal e all'armatore entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

2.3.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Senegal entro il 30 agosto dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

SEZIONE 2

Entrate e uscite dalle acque senegalesi

1.

I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi.

2.

Fatte salve le disposizioni della sezione 2 dell'appendice 6, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica o fax agli indirizzi che figurano nell'appendice 7.

3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legge nazionale.

4.

L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all'autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1.

Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi; esse possono vendere tali catture alle imprese locali al prezzo del mercato internazionale definito sulla base di una contrattazione tra operatori.

2.

I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione nella rada del porto di Dakar, previa autorizzazione dalla competente autorità senegalese.

3.

Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità senegalesi competenti, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

3.1.

il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

3.2.

il nome del cargo vettore o del porto di sbarco;

3.3.

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

3.4.

la data del trasbordo o dello sbarco;

3.5.

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

4.

Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque senegalesi. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità del Senegal le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque senegalesi.

5.

Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

SEZIONE 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1.

Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

2.

Ciascun messaggio di posizione

i.

contiene le seguenti informazioni:

a)

l'identificazione della nave,

b)

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

c)

la data e l'ora di registrazione della posizione,

d)

la velocità e la rotta della nave;

ii.

è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.

3.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice «EXI».

4.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

1.

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

2.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle zone di pesca del Senegal.

3.

Le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.2, punto i), della presente sezione.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal

1.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

2.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

3.

Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca senegalesi.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

1.

Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

2.

In caso di controversie viene adita la commissione mista.

3.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione senegalese.

5.   Modifica della frequenza dei messaggi di posizione

1.

Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a un'ora l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave.

2.

Detti elementi di prova sono trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all'UE.

3.

Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

4.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure.

6.   Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

SEZIONE 5

Osservatori

1.   Osservazione delle attività di pesca

1.1.

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

1.2.

Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).

2.   Navi e osservatori designati

2.1.

Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave.

2.2.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco il Senegal comunica all'UE e all'armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

2.3.

Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.

2.4.

Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

3.1.

All'atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e delle tonniere con lenze e canne versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 400 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

3.2.

All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 100 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

4.   Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.

5.   Condizioni di imbarco

5.1.

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.

5.2.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

5.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

5.5.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell'osservatore

6.1.

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

6.2.

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

6.3.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

6.4.

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Senegal nel più breve termine.

8.   Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

8.1.

osserva l'attività di pesca della nave;

8.2.

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

8.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

8.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi riportati nel giornale di bordo;

8.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7.

comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

9.1.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

9.2.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

SEZIONE 6

Ispezione in mare e in porto

1.   Ispezione in mare

1.1.

L'ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

1.2.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

1.3.

Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

1.4.

Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

1.5.

Il comandante del peschereccio dell'UE facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.

1.6.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

1.7.

Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

2.   Ispezione in porto

2.1.

L'ispezione in porto dei pescherecci dell'UE che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.

2.2.

L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

2.3.

Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

2.4.

Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.

2.5.

Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

2.6.

Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

SEZIONE 7

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

1.1.

Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera.

1.2.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1.

Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.

2.2.

Il Senegal notifica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

2.3.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell'UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.   Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

3.1.

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.

3.2.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l'UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo della nave.

3.3.

Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1.

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3.

Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

SEZIONE 8

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Obiettivo

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.

2.   Procedura

2.1.

Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.2.

I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato.

2.3.

La Commissione europea trasmette questa informazione al Senegal.

3.   Reciprocità

Il Senegal trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.

2.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.

3.

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.

I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia all'Agenzia nazionale degli affari marittimi e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.

Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6.

I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

Appendici

1 —

Domanda di autorizzazione di pesca

2 —

Scheda tecnica

3 —

Modelli di giornali di pesca e di dichiarazione delle catture

4 —

Coordinate geografiche delle zone di pesca

5 —

Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal — formato dei dati VMS — rapporto di posizione

6 —

Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

7 —

Informazioni di contatto del Senegal

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

Image

Appendice 2

SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ

(1)

Specie bersaglio

Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)

(2)

Zona di pesca

La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi (1):

a)

ad ovest di 016° 53′ 42″ O tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40′ 00″ N;

b)

al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15° 40′ 00″ N e la latitudine 15° 15′ 00″ N;

c)

al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15° 15′ 00″ N alla latitudine 15° 00′ 00″ N;

d)

al di là di 8 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine 15° 00′ 00″ N alla latitudine 14° 32′ 30″ N;

e)

ad ovest di 017° 30′ 00″ O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32′ 30″ N e la latitudine 14° 04′ 00″ N;

f)

ad ovest di 017° 22′ 00″ O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04′ 00″ N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia;

g)

ad ovest di 017° 35′ 00″ O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia e la latitudine 12° 33′ 00″ N;

h)

a sud de l'azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33′ 00″ N; 017° 35′ 00″ O) fino all'intersezione con l'azimut di 220° tracciato a partire dal Cabo Roxo per tener conto dell'accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

(3)

Attrezzo autorizzato

Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

(4)

Catture accessorie (2)

7 % di cefalopodi,7 % di crostacei e 15 % di altri pesci demersali di profondità.

Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae).

Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

(5)

Totale ammissibile di catture/Canoni

Quantitativo di catture autorizzato

2 000 tonnellate all'anno

Canone

90 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Numero di navi autorizzate a pescare

2 unità

Tipo di navi autorizzate a pescare

Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda

Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP

20 % dell'equipaggio

Riposo biologico annuo

Dal 1o maggio al 30 giugno (3)


(1)  Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

(2)  Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un anno di applicazione.

(3)  Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo scientifico congiunto, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.

Appendice 3a

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Appendice 3b

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Appendice 3c

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Appendice 4

COORDINATE GEOGRAFICHE

Zone di pesca e zone vietate alla pesca in Senegal

Le coordinate delle zone di pesca e delle zone vietate alla pesca e alla navigazione in Senegal saranno comunicate dalla parte senegalese prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL SENEGAL FORMATO DEI DATI VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

 

Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione.

 

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

 

Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.

 

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

 

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 6

LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

1.   Disposizioni generali

(1)

Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque senegalesi.

(2)

Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nelle acque del Senegal per svolgervi attività di pesca.

(3)

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca del Senegal.

(4)

Lo Stato membro di bandiera e il Senegal si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre (3) anni.

(5)

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

(6)

Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

b)

I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

c)

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

2.   Compilazione e comunicazione dei dati ERS

(1)

Il peschereccio dell'Unione:

a)

comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque senegalesi;

b)

registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c)

per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, dichiara anche le catture pari a zero;

d)

identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui,

f)

registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registra nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque senegalesi, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

h)

trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente paragrafo 1, punto 4, al massimo entro le 23:59 UTC.

2)

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3)

Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Senegal.

4)

Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

3.   Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

1)

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

2)

Lo Stato di bandiera informa il Senegal in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3)

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni. Nel caso in cui effettui uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave potrà riprendere le attività di pesca nelle acque senegalesi solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Senegal.

a)

Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Senegal, oppure

b)

non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Senegal della sua decisione prima della partenza della nave.

4)

Le navi dell'UE che operano nelle acque del Senegal con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Senegal.

5)

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Senegal tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Senegal con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che è possibile che i termini di trasmissione normalmente applicabili non vengano rispettati.

6)

Se il CCP del Senegal non riceve i dati ERS di una nave per tre (3) giorni consecutivi, il Senegal può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

4.   Problemi operativi dei CCP — mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Senegal

1)

Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

2)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

3)

Quando il CCP del Senegal segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Senegal e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

4)

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Senegal ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5.

5)

Il Senegal informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Senegal in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

5.   Manutenzione di un CCP

1)

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

2)

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

3)

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5.

4)

Il Senegal informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Appendice 7

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SENEGAL

1.   DPM — Direzione della pesca marittima

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax + 221 338214758

2.   Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax + 221 338214758

3.   Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e uscita

Nome del CCP (codice di chiamata): Papa Sierra

Radio:

 

VHF: F1 canale 16; F2 canale 71;

 

HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ;

Indirizzo:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail: (alternativo): surpeche@hotmail.com

Telefono: + 221 338602465

Fax + 221 338603119

4.   CRODT — Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye

Indirizzo: Polo di ricerca di Hann presso il Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefono: + 221 773339289/776483936

Fax + 221 338328265


REGOLAMENTI

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1118/2014 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2014

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo») che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.

(2)

L'8 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/733/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (1).

(3)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(5)

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

navi tonniere con lenze e canne:

Spagna

7 unità

Francia

1 unità

c)

pescherecci da tra:

Spagna

2 unità

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo.

3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. LUPI


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/43


REGOLAMENTO (UE) N. 1119/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

fino ad oggi, non sono stati fissati livelli massimi specifici di residui (LMR) per il benzalconio cloruro (BAC) e per il cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) e tali sostanze non sono state iscritte nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Il BAC non è una sostanza attiva autorizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). IL DDAC è stato autorizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari per l'uso su colture ornamentali, ma tutte le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio sono state revocate in seguito al ritiro dell'autorizzazione (3). Entrambe le sostanze sono usate come biocidi per la disinfezione. Tale uso può comportare residui rilevabili nei prodotti alimentari.

(3)

La Commissione ha ricevuto informazioni da parte degli Stati membri e degli operatori del settore che dimostrano la presenza di BAC e di DDAC in o su determinati prodotti, che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto all'LMR di base, pari a 0,01 mg/kg, fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha raccolto i dati di monitoraggio nel 2012 e nel 2013 al fine di verificare la presenza di residui di BAC e di DDAC nei prodotti alimentari. Tali dati, provenienti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare, hanno dimostrato che dette sostanze sono presenti in concentrazioni che variano a seconda della fonte e del prodotto, ma che spesso superano l'LMR di base di 0,01 mg/kg. Tali risultati hanno comprovato l'inevitabile presenza di BAC e DDAC in o su determinati prodotti.

(5)

L'Autorità ha trasmesso una relazione tecnica sulla valutazione statistica dei dati raccolti (4). Essa ha valutato se gli LMR provvisori proposti dai servizi della Commissione tutelano sufficientemente i consumatori per quanto riguarda la possibile esposizione a residui dovuta all'uso nei biocidi e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (5). Essa ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri la relazione e il parere e li ha resi pubblici.

(6)

Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che, mentre la valutazione del rischio è soggetta ad un elevato grado di incertezza a causa delle informazioni disponibili limitate, gli LMR provvisori proposti dovrebbero tutelare sufficientemente i consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle valutazioni sanitarie effettuate dal Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (6)  (7) sul BAC e sul DDAC. Né l'esposizione in vita alle sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il BAC.

(7)

È opportuno fissare LMR provvisori per il BAC e il DDAC, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili e del parere motivato dell'Autorità. Tali LMR provvisori dovrebbero essere riveduti entro cinque anni, al fine di valutare i nuovi dati e le nuove informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili.

(8)

Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Evaluation of monitoring data on residues of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA supporting publication 2013:EN-483, 30 pagg.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (MRLs) of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA Journal 2014;12(4):3675, 23 pagg.

(6)  Bundesinstitut für Risikobewertung; Gesundheitliche Bewertung der Rückstände von Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) in Lebensmitteln. Parere n. 027/2012 del BfR, del 9 luglio 2012, modificato il 21 gennaio 2013, 16 pagg.

(7)  Bundesinstitut für Risikobewertung; Health assessment of benzalkonium chloride residues in food. Parere n. 032/2012 del BfR, del 13 luglio 2012, 14 pagg.


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

Nella parte A, sono aggiunte le seguenti colonne relative alle voci benzalconio cloruro e cloruro di didecildimetilammonio:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Benzalconio cloruro (miscela di cloruri di alchilbenzildimetilammonio con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10, C12, C14, C16 e C18)

Cloruro di didecildimetilammonio (miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10 e C12)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,1 (+)

0,1 (+)

0110000

i)

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

0110030

Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]

 

 

0110040

Limette

 

 

0110050

Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespolo

 

 

0130050

Nespolo del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

0140040

Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)]

 

 

0140990

Altri

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

0153030

Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

0154020

Mirtilli rossi [Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)]

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

0154070

Azzeruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

0162030

Passiflore

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

0162050

Melastelle

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melagrane

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

0163070

Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)]

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,1 (+)

0,1 (+)

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0213080

Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

 

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori [Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). Tamarillo]

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

0231030

Melanzane Solanum melongena [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon)]

 

 

0231040

Okra, gombo

 

 

0231990

Altri

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi]

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

iv)

Cavoli

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

0243020

Cavolo nero [a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio]

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

0251020

Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana]

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero [Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco]

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

0251060

Rucola [Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)]

 

 

0251070

Senape nera

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa [Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa]

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

 

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

0252020

Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)]

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico [Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica)]

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof

 

 

0256000

f)

Erbe aromatiche

 

 

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano [Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum)]

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

0256080

Basilico [Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya]

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

 

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

 

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi (Gambi di borago officinalis)

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi

 

 

0270050

Carciofi (Fiore di banane)

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambolo

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

viii)

Funghi

 

 

0280010

Funghi coltivati [Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative)]

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0280990

Altri

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

 

 

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,1 (+)

0,1 (+)

0300010

Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)]

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,1 (+)

0,1 (+)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0401110

Cartamo

 

 

0401120

Boragine [Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)]

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,1 (+)

0,1 (+)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

0500030

Granturco

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso [Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)]

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0500990

Altri [Scagliola/canaria (Phalaris canarienis)]

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,1 (+)

0,1 (+)

0610000

i)

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

0631040

Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)]

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,1 (+)

0,1 (+)

0800000

8.

SPEZIE

(+)

(+)

0810000

i)

Semi

0,1

0,1

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,1

0,1

0820010

Pimenti

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,1

0,1

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,1

0,1

0840020

Zenzero

0,1

0,1

0840030

Curcuma

0,1

0,1

0840040

Barbaforte o cren

 

 

0840990

Altri

0,1

0,1

0850000

v)

Germogli

0,1

0,1

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,1

0,1

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,1

0,1

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,1 (+)

0,1 (+)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,1 (+)

0,1 (+)

1010000

i)

Tessuto

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

1015990

Altri

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

1017990

Altri

 

 

1020000

ii)

Latte

 

 

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

 

 

1030010

Galli e galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

 

 

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

 

1060000

vi)

Gasteropodi

 

 

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

 

 

(*)

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Benzalconio cloruro (miscela di cloruri di alchilbenzildimetilammonio con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10, C12, C14, C16 e C18)

(+)

Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0110000

i)

Agrumi

0110010

Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030

Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]

0110040

Limette

0110050

Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

0110990

Altri

0120000

ii)

Frutta a guscio

0120010

Mandorle

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di acagiù

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di Pecan

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0120990

Altri

0130000

iii)

Pomacee

0130010

Mele (Mela selvatica)

0130020

Pere (Nashi)

0130030

Cotogne

0130040

Nespolo

0130050

Nespolo del Giappone

0130990

Altri

0140000

iv)

Drupacee

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

0140040

Prugne [Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)]

0140990

Altri

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

0153030

Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

0153990

Altri

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

0154020

Mirtilli rossi [Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)]

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

0154070

Azzeruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

0154990

Altri

0160000

vi)

Frutta varia

0161000

a)

Buccia commestibile

0161010

Datteri

0161020

Fichi

0161030

Olive da tavola

0161040

Fortunelle [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

0161050

Carambole (Bilimbi)

0161060

Kaki

0161070

Jambolan (susina di Giava) [Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)]

0161990

Altri

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0162010

Kiwi

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

0162030

Passiflore

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

0162050

Melastelle

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

0162990

Altri

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0163010

Avocado

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

0163030

Manghi

0163040

Papaie

0163050

Melagrane

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

0163070

Guava [Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)]

0163080

Ananas

0163090

Panassa (Jack)

0163100

Durian

0163110

Annona (guanabana)

0163990

Altri

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0211000

a)

Patate

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

0212020

Patate dolci

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

0212040

Maranta

0212990

Altri

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

0213010

Bietole rosse

0213020

Carote

0213030

Sedani rapa

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

0213050

Topinambur (Crosne)

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0213080

Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0213990

Altri

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

0220030

Scalogno

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

0220990

Altri

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0231000

a)

Solanacee

0231010

Pomodori [Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). Tamarillo]

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0231030

Melanzane Solanum melongena [Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon]

0231040

Okra, gombo

0231990

Altri

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine [Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi]

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0233010

Meloni (Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0240000

iv)

Cavoli

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0242000

b)

Cavoli a testa

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

0242990

Altri

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) [Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio]

0243990

Altri

0244000

d)

Cavoli rapa

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251020

Lattuga [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)]

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) [Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco]

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Barbarea

0251060

Rucola [Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)]

0251070

Senape nera

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)

0251990

Altri

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

0252990

Altri

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0255000

e)

Cicoria Witloof

0256000

f)

Erbe fresche

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

0256100

Dragoncello (Issopo)

0256990

Altri

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0270010

Asparagi

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

0270030

Sedano

0270040

Finocchio

0270050

Carciofi (Fiore di banane)

0270060

Porri

0270070

Rabarbaro

0270080

Germogli di bambolo

0270090

Cuori di palma

0270990

Altri

0280000

viii)

Funghi

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative))

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

0280990

Altri

0290000

ix)

Alghe marine

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

0300040

Lupini

0300990

Altri

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0401000

i)

Semi oleaginosi

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

0401070

Semi di soia

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

0401110

Cartamo

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

0401130

Semi di camelina

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0401990

Altri

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

0402010

Olive da olio

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

0402030

Frutti di palma

0402040

Capoc

0402990

Altri

0500000

5.

CEREALI

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0500030

Granturco

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

0500050

Avena

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0610000

i)

0620000

ii)

Chicchi di caffè

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

0631000

a)

Fiori

0631010

Fiori di camomilla

0631020

Fiori di ibisco

0631030

Petali di rosa

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

b)

Foglie

0632010

Foglie di fragola

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

c)

Radici

0633010

Radici di valeriana

0633020

Radici di ginseng

0633990

Altri

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

0650000

v)

Carruba

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0800000

8.

SPEZIE

0810000

i)

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero

0810030

Semi di sedano (Levistico)

0810040

Semi di coriandolo

0810050

Semi di cumino

0810060

Semi di aneto

0810070

Semi di finocchio

0810080

Semi di fieno greco

0810090

Noci moscate

0810990

Altri

0820000

ii)

Frutta e bacche

0820010

Pimenti

0820020

Pepe di Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

0820070

Baccelli di vaniglia

0820080

Tamarindo

0820990

Altri

0830000

iii)

Corteccia

0830010

Cannella (Cassia)

0830990

Altri

0840000

iv)

Radici o rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0840990

Altri

0850000

v)

Germogli

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0850990

Altri

0860000

vi)

Stigma del fiore

0860010

Zafferano

0860990

Altri

0870000

vii)

Arillo

0870010

Macis

0870990

Altri

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0900010

Barbabietola da zucchero

0900020

Canna da zucchero

0900030

Radici di cicoria

0900990

Altri

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000

i)

Tessuto

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1011990

Altri

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili

1012990

Altri

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili

1013990

Altri

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili

1014990

Altri

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili

1015990

Altri

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili

1016990

Altri

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

1017010

Muscolo

1017020

Grasso

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili

1017990

Altri

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

1060000

vi)

Gasteropodi

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

Cloruro di didecildimetilammonio (miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con catene alchiliche aventi una lunghezza di C8, C10 e C12)

(+)

Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0110000

i)

Agrumi

0110010

Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030

Limoni [Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)]

0110040

Limette

0110050

Mandarini [Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

0110990

Altri

0120000

ii)

Frutta a guscio

0120010

Mandorle

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di acagiù

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di Pecan

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0120990

Altri

0130000

iii)

Pomacee

0130010

Mele (Mela selvatica)

0130020

Pere (Nashi)

0130030

Cotogne

0130040

Nespolo

0130050

Nespolo del Giappone

0130990

Altri

0140000

iv)

Drupacee

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

0140990

Altri

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

0153990

Altri

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154000

Mirtilli (Mirtilli)

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

0154990

Altri

0160000

vi)

Frutta varia

0161000

a)

Buccia commestibile

0161010

Datteri

0161020

Fichi

0161030

Olive da tavola

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0161050

Carambole (Bilimbi)

0161060

Kaki

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

0161990

Altri

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0162010

Kiwi

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

0162030

Passiflore

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

0162050

Melastelle

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

0162990

Altri

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0163010

Avocado

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

0163030

Manghi

0163040

Papaie

0163050

Melagrane

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Panassa (Jack)

0163100

Durian

0163110

Annona (guanabana)

0163990

Altri

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0211000

a)

Patate

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

0212020

Patate dolci

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

0212040

Maranta

0212990

Altri

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

0213010

Bietole rosse

0213020

Carote

0213030

Sedani rapa

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

0213050

Topinambur (Crosne)

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0213990

Altri

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

0220030

Scalogno

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

0220990

Altri

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0231000

a)

Solanacee

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). tamarillo)

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

0231040

Okra, gombo

0231990

Altri

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0233010

Meloni (Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0240000

iv)

Cavoli

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0242000

b)

Cavoli a testa

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

0242990

Altri

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

0243990

Altri

0244000

d)

Cavoli rapa

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana))

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Barbarea

0251060

Rucola [Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)]

0251070

Senape nera

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)

0251990

Altri

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

0252990

Altri

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0255000

e)

Cicoria Witloof

0256000

f)

Erbe fresche

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

0256100

Dragoncello (Issopo)

0256990

Altri

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0270010

Asparagi

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

0270030

Sedano

0270040

Finocchio

0270050

Carciofi (Fiore di banane)

0270060

Porri

0270070

Rabarbaro

0270080

Germogli di bambolo

0270090

Cuori di palma

0270990

Altri

0280000

viii)

Funghi

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative))

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

0280990

Altri

0290000

ix)

Alghe marine

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

0300040

Lupini

0300990

Altri

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0401000

i)

Semi oleaginosi

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

0401070

Semi di soia

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

0401110

Cartamo

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

0401130

Semi di camelina

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0401990

Altri

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

0402010

Olive da olio

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

0402030

Frutti di palma

0402040

Capoc

0402990

Altri

0500000

5.

CEREALI

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0500030

Granturco

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

0500050

Avena

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0610000

i)

0620000

ii)

Chicchi di caffè

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

0631000

a)

Fiori

0631010

Fiori di camomilla

0631020

Fiori di ibisco

0631030

Petali di rosa

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

b)

Foglie

0632010

Foglie di fragola

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

c)

Radici

0633010

Radici di valeriana

0633020

Radici di ginseng

0633990

Altri

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

0650000

v)

Carruba

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0800000

8.

SPEZIE

0810000

i)

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero

0810030

Semi di sedano (Levistico)

0810040

Semi di coriandolo

0810050

Semi di cumino

0810060

Semi di aneto

0810070

Semi di finocchio

0810080

Semi di fieno greco

0810090

Noci moscate

0810990

Altri

0820000

ii)

Frutta e bacche

0820010

Pimenti

0820020

Pepe di Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

0820070

Baccelli di vaniglia

0820080

Tamarindo

0820990

Altri

0830000

iii)

Corteccia

0830010

Cannella (Cassia)

0830990

Altri

0840000

iv)

Radici o rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

Questi LMR saranno riveduti entro il 31 dicembre 2019. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0840990

Altri

0850000

v)

Germogli

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0850990

Altri

0860000

vi)

Stigma del fiore

0860010

Zafferano

0860990

Altri

0870000

vii)

Arillo

0870010

Macis

0870990

Altri

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0900010

Barbabietola da zucchero

0900020

Canna da zucchero

0900030

Radici di cicoria

0900990

Altri

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000

i)

Tessuto

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1011990

Altri

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili

1012990

Altri

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili

1013990

Altri

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili

1014990

Altri

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili

1015990

Altri

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili

1016990

Altri

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

1017010

Muscolo

1017020

Grasso

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili

1017990

Altri

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

1060000

vi)

Gasteropodi

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)»

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/75


REGOLAMENTO (UE) N. 1120/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante divieto di pesca del merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

52/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

WHG/7X7 A-C

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

Data di chiusura

16.9.2014


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/77


REGOLAMENTO (UE) N. 1121/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

53/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Data di chiusura

16.9.2014


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/79


REGOLAMENTO (UE) N. 1122/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

57/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

26.9.2014


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/81


REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2014

recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 si è chiesto alla Commissione di aggiungere all'elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE (2), il particolare fine nutrizionale «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» e di aggiungere i cani adulti quale specie destinataria nel particolare fine nutrizionale «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica».

(2)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 si è inoltre chiesto alla Commissione di modificare le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per quanto riguarda «cani e gatti» e la «riduzione del rame nel fegato».

(3)

La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri tutte le domande in questione, complete dei relativi fascicoli.

(4)

Dopo aver valutato i fascicoli inclusi in tali domande il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («il comitato») ha riconosciuto che la composizione specifica di tali alimenti per animali è adeguata ai rispettivi fini nutrizionali particolari per essi previsti e che non produce effetti negativi sulla saluta animale, su quella umana, sull'ambiente o sul benessere degli animali. Le domande risultano pertanto valide.

(5)

In seguito alla valutazione da parte del comitato si dovrebbero aggiungere all'elenco degli usi previsti i particolari fini nutrizionali «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per cani adulti; si dovrebbero altresì modificare le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per quanto riguarda «cani e gatti» nonché il particolare fine nutrizionale «riduzione del rame nel fegato». Introducendo la nuova voce «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» il particolare fine nutrizionale «stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico» non risulta più necessario e andrebbe pertanto soppresso.

(6)

Al fine di garantire il rispetto dei tenori massimi definiti quali «caratteristiche nutrizionali essenziali» in determinate sostanze nutritive, cosicché queste risultino rispondere ad alcuni particolari fini nutrizionali, si dovrebbero formulare i requisiti necessari per mettere in commercio i rispettivi mangimi dietetici in qualità di mangimi completi. Tale disposizione garantirebbe altresì un impiego sicuro del mangime in questione.

(7)

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE modificata dal regolamento (UE) n. 5/2014 (3) della Commissione includeva additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in certi alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. In modo analogo tuttavia anche gli additivi per mangimi attualmente registrati nel gruppo «micro-organismi» e interessati dalla procedura di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 potrebbero essere incorporati in tali alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. In attesa del rinnovo dell'autorizzazione gli additivi per mangimi esistenti del gruppo «micro-organismi» dovrebbero pertanto figurare anche nell'allegato I della direttiva 2008/38/CE.

(8)

La direttiva 2008/38/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Data l'assenza di motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche per i mangimi attualmente commercializzati legalmente si ritiene opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni.

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno espresso opposizione in merito ad essi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I mangimi inclusi nell'allegato del presente regolamento prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2015 e conformi alla direttiva 2008/38/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino a esaurimento delle scorte. Se destinati ad animali da compagnia, la data indicata nell'ultima frase riguardante tali mangimi è il 12 novembre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).


ALLEGATO

L'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE è modificato come segue:

a)

La riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» è sostituita dalla seguente

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica

Ridotto tenore di sodio: inferiore a 2,6 g/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

Cani e gatti

Magnesio

Potassio

Sodio

Inizialmente fino a 6 mesi

Il mangime viene commercializzato quale mangime completo.

Sull'etichetta indicare quanto segue:

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.»

b)

La riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (1)

Proteine di elevata qualità e ridotto tenore di

fosforo: massimo 5 g/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

proteina grezza: massimo 220 g/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

oppure

Cani

Fonte(i) proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Il mangime viene commercializzato quale mangime completo.

Digeribilità raccomandata di proteine: minimo 85 %.

Sull'etichetta indicare quanto segue:

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

“Si raccomanda acqua a volontà”.

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato

Cani adulti

Fonte(i) proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Carbonato di lantanio ottaidrato

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'etichetta indicare quanto segue: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

“Si raccomanda acqua a volontà”.

Proteine di elevata qualità e ridotto tenore di

fosforo: massimo 6,2 g/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

proteina grezza: massimo 320 g/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

oppure

Gatti

Fonte(i) proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Il mangime viene commercializzato quale mangime completo.

Digeribilità raccomandata di proteine: minimo 85 %.

Sull'etichetta indicare quanto segue:

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

“Si raccomanda acqua a volontà”.

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato

Gatti adulti

Fonte(i) proteiche

Calcio

Fosforo

Potassio

Sodio

Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

Carbonato di lantanio ottaidrato

Inizialmente fino a 6 mesi (2)

Sull'etichetta indicare quanto segue: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

Indicare nelle istruzioni per l'uso: “Si raccomanda acqua a volontà”.

c)

La riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rame nel fegato» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Riduzione del rame nel fegato

Ridotto tenore di rame: massimo 8,8 mg/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

Cani

Rame totale

Inizialmente fino a 6 mesi

Il mangime viene commercializzato quale mangime completo.

Sull'etichetta indicare quanto segue:

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.»

d)

La riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo

Ridotto livello di iodio: massimo 0,26 mg/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

Gatti

Iodio totale

Inizialmente fino a 3 mesi

Il mangime viene commercializzato quale mangime completo.

Sull'etichetta indicare quanto segue:

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.»

e)

La riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica

Soprattutto elettroliti: sodio, potassio e cloruri

Capacità di tamponamento (3): minimo 60 mmol per litro di liquido preparato per l'impiego

Carboidrati facilmente digeribili

Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri

Sodio

Potassio

Cloruri

Fonte(i) di carboidrati

Bicarbonati e/o citrati (se aggiunti)

Da 1 a 7 giorni

Concentrazione di elettroliti raccomandata per litro di liquido preparato per l'impiego:

Sodio: 1,7 g — 3,5 g

Potassio: 0,4 g — 2,0 g

Cloruri: 1 g — 2,8 g

Sull'etichetta indicare quanto segue:

(1)

“In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti”.

(2)

“Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

(1)

Dose raccomandata di liquido preparato mescolato e di latte, se del caso.

(2)

Nel caso in cui i bicarbonati e/o i citrati siano in quantità superiore a 40 mmol per litro di liquido preparato per l'impiego: “In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata”.

f)

La riga del particolare fine nutrizionale «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per la specie o categoria animale «Cani» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

 

«Il mangime complementare può contenere Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Cani

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415, quantità aggiunta inclusa.

Da 10 a 15 giorni

Le istruzioni per l'uso dei mangimi garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di stabilizzatore della flora intestinale//micro-organismo per i mangimi completi.

Sull'etichetta indicare quanto segue: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.»

g)

La riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione della digestione fisiologica» per la specie o categoria animale «Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale è autorizzato» è sostituita dalla seguente:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie animale o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

 

«Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale “Stabilizzatori della flora intestinale” della categoria “additivi zootecnici” di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo “micro-organismi”.

I mangimi complementari possono contenere additivi per mangimi del gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale/micro-organismi” in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale/micro-organismo è autorizzato

Denominazione e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale/micro-organismo

Fino a 4 settimane

Sull'etichetta del mangime indicare quanto segue:

(1)

“In caso di rischio di disturbi digestivi e periodi nei quali tali disturbi sono presenti”.

(2)

Se pertinente: “L'alimento contiene uno stabilizzatore per la flora intestinale/micro-organismo in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi”.

Le istruzioni per l'uso dei mangimi garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di stabilizzatore della flora intestinale/micro-organismo per i mangimi completi.»


(1)  Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.

(2)  Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.»

(3)  Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference- differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti. [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol Other Strong Anions/l].»


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

56,9

MA

97,6

MK

63,6

XS

78,2

ZZ

74,1

0707 00 05

AL

54,3

MK

50,7

TR

164,7

ZZ

89,9

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

78,7

CL

106,8

TR

107,1

UY

86,1

ZA

96,2

ZZ

95,0

0806 10 10

BR

237,9

MD

39,0

PE

346,9

TR

150,1

ZZ

193,5

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,3

CL

87,1

CN

117,7

NZ

143,4

US

191,0

ZA

111,1

ZZ

105,2

0808 30 90

TR

116,3

ZZ

116,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/89


DIRETTIVA 2014/99/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2014

che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/126/CE prevede l'adeguamento degli articoli 4 e 5 della direttiva al progresso tecnico, laddove necessario, per garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(2)

Il 25 settembre 2013 il CEN ha reso disponibili le norme EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013. La norma EN 16321-1:2013 specifica i metodi di prova per l'omologazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina da utilizzare nelle stazioni di servizio. La norma EN 16321-2:2013 specifica i metodi di prova da utilizzare nelle stazioni di servizio per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori.

(3)

Un adeguamento tecnico degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE è pertanto necessario, al fine di garantire la coerenza con tali norme.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/126/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.»

.

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013»

.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 maggio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.


DECISIONI

23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/91


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2014/734/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»).

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(3)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(4)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ALFANO


(1)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

del

che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 40,

visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 40 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra («accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 108 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 14 giugno 2012. Di conseguenza, in applicazione del'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o agosto 2012.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti della convenzione all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 4.

(7)

È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal ….

Fatto a

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il presidente


(1)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

ALLEGATO

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo, quale modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2), continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/97


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee

(2014/735/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (1) («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»).

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. Il Montenegro e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(3)

L'Unione e il Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(4)

L'Unione e il Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, in applicazione delll'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Montenegro rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2012.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente debba adottare misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adotta a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ALFANO


(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO

del

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, il Montenegro, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. Il Montenegro e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e il Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'Unione e il Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Montenegro rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2012.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Fatto a

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o il Montenegro notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Montenegro avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Montenegro.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dal Montenegro alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.


23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/102


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2014

che rettifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

(2014/736/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (decisione sull'associazione d'oltremare) (1), in particolare l'allegato VI, articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In tutte le versioni linguistiche della decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione (2), una parte del numero d'ordine indicato nella tabella dell'allegato di tale decisione per le merci oggetto della deroga alla decisione 2013/755/UE è stata omessa. Il numero d'ordine completo è 09.0691.

(2)

Gli operatori dell'Unione non possono avvalersi del contingente tariffario senza indicare il numero d'ordine esatto nella casella 39 del documento amministrativo unico di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), unitamente al codice del trattamento tariffario corrispondente della casella 36.

(3)

La decisione di esecuzione 2014/461/UE è entrata in vigore il 15 luglio 2014 ma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Pertanto è opportuno che anche la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(4)

Al fine di evitare conseguenze economiche negative per gli operatori, è necessario garantire un'immediata entrata in vigore, affinché gli operatori dell'Unione possano avvalersi del contingente tariffario nel più breve tempo possibile.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/461/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/461/UE, il numero d'ordine «09.xxxx» è sostituito da «09.0691».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/461/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia (GU L 207 del 15.7.2014, pag. 20).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).