ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
21 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1102/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1104/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1106/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

12

 

*

Regolamento (UE) n. 1107/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France) ( 1 )

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

24

 

 

DECISIONI

 

 

2014/725/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

27

 

*

Decisione 2014/726/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

29

 

*

Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

30

 

*

Decisione 2014/728/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

33

 

*

Decisione di esecuzione 2014/729/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

34

 

*

Decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1102/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.

(2)

Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2174 (2014), che proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e che modifica la portata dell'embargo sulle armi di cui al punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) e ai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013).

(3)

Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/727/PESC (3), conformemente all'UNSCR 2174 (2014).

(4)

Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, quindi, in particolare al fine di garantirne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche;»

;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011) o al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014).»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale).


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che attua l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.

(2)

Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle seguenti:

DORDA, Abu Zayd Umar

Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Titolo: Colonnello

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Sudan

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di passaporto: B0515260

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali

Data di rilascio: 10.1.2012

Luogo di rilascio: Bamako, Mali

Data di scadenza: 10.1.2017

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE

Luogo di nascita: Anefif, Mali

Data di rilascio: 6.12.2011

Luogo di rilascio: Essouck, Mali.

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1104/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2)

Il 23 e 24 settembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha approvato l'aggiunta di due persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi sottoposte a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

I.   

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010.

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8

I.   Persone

14.

Maalim Salman (alias a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman)

Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 23 settembre 2014.

Maalim Salman è stato scelto dal leader di al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese.

Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, Salman risiede notoriamente in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM).

Oltre ad altri attentati terroristici, al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone.

15.

Ahmed Diriye (alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 24 settembre 2014.

Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.


21.10.2014   

IT

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L 301/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(4)

Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio (3) laddove inseriva il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicata.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 1).


ALLEGATO

I.   

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE) del Consiglio.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Houmam Jaza'iri

(alias Humam al-Jazaeri)

Data di nascita: 1977.

Ministro dell'economia e del commercio estero dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(alias Mohammad Amer Mardini)

Data di nascita: 1959.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro dell'istruzione superiore dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data di nascita: 1969.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(alias Kamal al-Sheikha)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro delle risorse idriche dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(alias Hassan al-Nouri)

Data di nascita: 9.2.1960;

Ministro dello sviluppo amministrativo dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Data di nascita: 1951.

Luogo di nascita: Aleppo.

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data di nascita: 1960.

Luogo di nascita: Deir Ezzor

Ministro del lavoro dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro della Sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(alias Hassan Safiye)

Data di nascita: 1949.

Luogo di nascita: Latakia

Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Data di nascita: 1965.

Luogo di nascita: Banias

Ministro della Cultura dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(alias. Mohammad Muti'a Moayyad)

Data di nascita: 1968.

Luogo di nascita: Ariha (Idlib)

Ministro aggiunto dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Latakia

Ministro dei Trasporti dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

13.

Maggiore Generale Ghassan Ahmed Ghannan

(alias Maggore Generale Ghassan Ghannan, alias. Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)

 

Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di almeno 25 missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013. Associato a Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Colonnello Mohammed Bilal

(alias Tenente colonnello Mohammed Bilal)

 

Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È altresí associato al Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(alias Muhammad Farahat)

 

Vicepresidente delle finanze e dell'amministrazione presso Tri-Ocean Energy, che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio perché trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, è pertanto associato ad un'entità inserita in elenco.

Data la posizione di spicco nella Tri-Ocean Energy, è responsabile delle attività dell'entità volte a rifornire di petrolio il regime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività

21.10.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

P.O. Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Emirati Arabi Uniti

Pangates agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco

Siria

Società madre della Pangates con controllo operativo di essa. In quanto tale sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

II.   

Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, che figurano nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE), sono sostituite dalle seguenti.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

6.

Muhammad (

Image 1
) Dib (
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) Zaytun (
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)

(alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data di nascita: 20 maggio 1951;

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. D000001300

Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

21.10.2014

33.

Ayman (

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) Jabir (
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)

(alias Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. Partecipa inoltre al finanziamento del regime.

21.10.2014

50.

Tarif (

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) Akhras (
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,
Image 8
)

(alias Al Akhras)

Data di nascita: 2 giugno 1951;

Luogo di nascita: Homs, Siria;

Passaporto siriano n. 0000092405

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).

21.10.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco — Siria;

Tel.: +963-11-5327266;

numero di telefono cellulare: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax.:+963-11-5316396

e-mail: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf.

21.10.2014


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

51/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

13.9.2014


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1107/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

56/TQ43

Stato membro

Francia

Stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Data di chiusura

22.9.2014


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1108/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un nuovo impiego di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno delle richieste.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 930/2009 della Commissione (2) e alle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione (3).

(5)

Nel suo parere del 4 marzo 2014 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. Essa ha concluso inoltre che l'additivo è in grado di migliorare la resa dei tacchini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa ai tacchini allevati per la riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10).

(4)   EFSA Journal 2013; 11(1):3040.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

Composizione dell'additivo

Preparato di Clostridium butyricum FERM BP-2789 contenente in forma solida un minimo di 5 × 108 UFC/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive di Clostridium butyricum FERM BP-2789.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate) in base alla norma ISO 15213.

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tacchini da ingrasso

Tacchini da riproduzione

1,25 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l'impiego in mangimi contenenti (per la categoria animale) i coccidiostatici autorizzati: monesin sodico, robenidina, maduramicina ammonio, lasalocid sodico o diclazuril.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

10 novembre 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1109/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 è stato autorizzato in conformità alla direttiva 70/524/CEE a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ai vitelli e ai bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (3) e alle vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione (4). Tale preparato è stato iscritto in seguito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il preparato è stato autorizzato per i cavalli per un periodo di dieci anni dal regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione (5).

(3)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere dell'8 aprile 2014 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. Essa ha anche concluso che l'impiego del preparato può aumentare la produzione lattifera delle vacche da latte e che la sua efficacia può essere estrapolata alle specie secondarie di ruminanti da latte. L'Autorità ha concluso inoltre che l'impiego del preparato può aumentare la produzione di bovini allevati per l'ingrasso e che questa efficacia può essere estrapolata alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

I regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni d'autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è soppressa la voce relativa all'E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, che si riferisce ai bovini da ingrasso.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1811/2005

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1811/2005 è soppressa la voce relativa all'E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94.

Articolo 4

Misure transitorie

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 10 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 10 novembre 2014 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66).

(6)   EFSA Journal 2014; 12(5):3666.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4a1704

ALLTECH

France

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 contenente un minimo di:

1 × 109 CFU/g di additivo in forma solida.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar estratto di lievito glucosio cloramfenicolo.

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR).

Vacche da latte e specie secondarie di ruminanti da latte

1 × 107

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione

10 novembre 2024

Bovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso

1 × 108


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1110/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,3

MA

115,8

MK

55,7

XS

78,2

ZZ

76,8

0707 00 05

AL

28,7

TR

165,1

ZZ

96,9

0709 93 10

TR

133,7

ZZ

133,7

0805 50 10

AR

105,8

CL

106,8

TR

107,0

UY

48,6

ZA

96,2

ZZ

92,9

0806 10 10

BR

219,0

PE

323,0

TR

148,4

ZZ

230,1

0808 10 80

BA

34,8

BR

52,6

CL

82,9

CN

117,9

NZ

155,8

US

192,1

ZA

157,5

ZZ

113,4

0808 30 90

CN

75,7

TR

112,1

ZZ

93,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.10.2014   

IT

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L 301/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

 

 

(%)

(in kg)

1

09.4211

0,401123

2

09.4212

1,311645

4A

09.4214

09.4251

09.4252

11,793242

0,716093

7 247 253

6A

09.4216

09.4260

0,452286

1,059327

7

09.4217

37 034 400

8

09.4218

9 276 800

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

 

 

(%)

(in kg)

5A

09.4215

09.4254

09.4255

09.4256

0,60308

4,241146

4,464306

4 745 003


DECISIONI

21.10.2014   

IT

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L 301/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2014

che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2014/725/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2014 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera del 13 dicembre 2013 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(3)

La riduzione di imposta che la Svezia intende applicare mira a continuare a promuovere un uso più generalizzato dell'energia elettrica erogata da impianti di terra quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibili bunker a bordo, per il soddisfacimento del fabbisogno energetico delle navi ormeggiate in porto.

(4)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso a energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, vale a dire il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. La misura dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(5)

La concessione dell'autorizzazione alla Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che la misura determini significative distorsioni della concorrenza nel periodo in cui è applicata e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione debba essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da consentire un'adeguata valutazione della misura e, dall'altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni.

(7)

Al fine di fornire la certezza giuridica agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, che potrebbe derivare dalle variazioni dell'aliquota di accisa prelevata sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Svezia possa applicare senza interruzioni l'attuale riduzione d'imposta oggetto della presente decisione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2014, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio.

(8)

La presente decisione dovrebbe cessare di essere applicata alla data in cui norme generali relative ai vantaggi fiscali sull'energia elettrica erogata da impianti di terra diventano applicabili mediante un futuro atto legislativo dell'Unione.

(9)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 giugno 2014 fino al 25 giugno 2020.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 36).


21.10.2014   

IT

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L 301/29


DECISIONE 2014/726/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC (1) che modifica la decisione 2012/389/PESC (2) e che proroga la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) fino al 12 dicembre 2016.

(2)

La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 15 ottobre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 880 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015 è pari a 17 900 000 EUR.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 39).

(2)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).


21.10.2014   

IT

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L 301/30


DECISIONE 2014/727/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).

(2)

Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC.

(3)

Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2174 (2014), che estende l'applicazione delle misure relative al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011).

(4)

Inoltre l'UNSCR 2174 (2014) modifica la portata dell'embargo sulle armi imposto dal punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), dal punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) nonché dai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013). È quindi necessario modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di chiarire ulteriormente la portata dell'embargo sulle armi.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune di queste modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c)

alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale.

2.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c)

alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale,

autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”).

3.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

5.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

6.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.»

;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato I della presente decisione.»

;

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato III della presente decisione.»

.

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).


ALLEGATO

Le voci di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC relative alle persone riportate di seguito sono sostituite dalle seguenti:

 

DORDA, Abu Zayd Umar

Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

 

AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Titolo: Colonnello

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Sudan

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di passaporto: B0515260

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali

Data di rilascio: 10.1.2012

Luogo di rilascio: Bamako, Mali

Data di scadenza: 10.1.2017

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE

Luogo di nascita: Anefif, Mali

Data di rilascio: 6.12.2011

Luogo di rilascio: Essouck, Mali.

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).


21.10.2014   

IT

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L 301/33


DECISIONE 2014/728/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2015.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

 

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2015. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/34


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/729/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1), in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.

(2)

Il 23 e 24 settembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha approvato l'aggiunta di due persone all'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

I.   

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della decisione 2010/231/PESC.

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2

I.   Persone

14.

Maalim Salman (alias a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman)

Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 23 settembre 2014.

Maalim Salman è stato scelto dal leader di al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese.

Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, Salman risiede notoriamente in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM).

Oltre ad altri attentati terroristici, al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone.

15.

Ahmed Diriye (alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 24 settembre 2014.

Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.


21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/36


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/730/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(4)

A seguito della sentenza del 3 luglio 2014 del Tribunale nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar dovrebbe essere cancellato dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  Non ancora pubblicata.


ALLEGATO

I.   

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Houmam Jaza'iri

(alias Humam al-Jazaeri)

Data di nascita: 1977.

Ministro dell'economia e del commercio estero dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(alias Mohammad Amer Mardini)

Data di nascita: 1959.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro dell'istruzione superiore dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data di nascita: 1969.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(alias Kamal al-Sheikha)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro delle risorse idriche dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(alias Hassan al-Nouri)

Data di nascita: 9.2.1960

Ministro dello sviluppo amministrativo dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Data di nascita: 1951.

Luogo di nascita: Aleppo.

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data di nascita: 1960.

Luogo di nascita: Deir Ezzor

Ministro del lavoro dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro della Sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(alias Hassan Safiye)

Data di nascita: 1949.

Luogo di nascita: Latakia

Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Data di nascita: 1965.

Luogo di nascita: Banias

Ministro della Cultura dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(alias. Mohammad Muti'a Moayyad)

Data di nascita: 1968.

Luogo di nascita: Ariha (Idlib)

Ministro aggiunto dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Latakia

Ministro dei Trasporti dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

13.

Maggiore Generale Ghassan Ahmed Ghannan

(alias Maggore Generale Ghassan Ghannan, alias. Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)

 

Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di almeno 25 missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013. Associato a Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Colonnello Mohammed Bilal

(alias Tenente colonnello Mohammed Bilal)

 

Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È altresí associato al Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(alias Muhammad Farahat)

 

Vicepresidente delle finanze e dell'amministrazione presso Tri-Ocean Energy, che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio perché trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, è pertanto associato ad un'entità inserita in elenco.

Data la posizione di spicco nella Tri-Ocean Energy, è responsabile delle attività dell'entità volte a rifornire di petrolio il regime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah

alias Hamid Khamis

alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività

21.10.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

P.O. Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Emirati Arabi Uniti

Pangates agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco

Siria

Società madre della Pangates con controllo operativo di essa. In quanto tale sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

II.   

Le voci relative alle persone elencate in appresso, che figurano nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, sono sostituite dalle seguenti.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

6.

Muhammad (

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) Dib (
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) Zaytun (
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)

(alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data di nascita: 20 maggio 1951;

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. D000001300

Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

21.10.2014

33.

Ayman (

Image 12
) Jabir (
Image 13
)

(alias Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. Partecipa inoltre al finanziamento del regime.

21.10.2014

50.

Tarif (

Image 14
) Akhras (
Image 15
,
Image 16
)

(alias Al Akhras)

Data di nascita: 2 giugno 1951;

Luogo di nascita: Homs, Siria;

Passaporto siriano n. 0000092405

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).

21.10.2014

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco — Siria;

Tel.: +963-11-5327266;

numero di telefono cellulare: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax.:+963-11-5316396

e-mail: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf.

21.10.2014

III.   

La persona elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

118.

Dr. Mohammad (

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) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

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) Al-Shaar (

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) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).