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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1102/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC. |
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(2) |
Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2174 (2014), che proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e che modifica la portata dell'embargo sulle armi di cui al punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) e ai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013). |
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(3) |
Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/727/PESC (3), conformemente all'UNSCR 2174 (2014). |
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(4) |
Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, quindi, in particolare al fine di garantirne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
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1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
; |
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2) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011) o al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014).» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(2) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale).
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. |
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(2) |
Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
Le voci di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle seguenti:
DORDA, Abu Zayd Umar
Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.
Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).
AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah
Titolo: Colonnello
Data di nascita: 1949
Luogo di nascita: Sudan
Alias: Ould Ahmed, Abdoullah
Numero di passaporto: B0515260
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali
Data di rilascio: 10.1.2012
Luogo di rilascio: Bamako, Mali
Data di scadenza: 10.1.2017
Alias: Ould Ahmed, Abdoullah
Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE
Luogo di nascita: Anefif, Mali
Data di rilascio: 6.12.2011
Luogo di rilascio: Essouck, Mali.
Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.
Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1104/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010. |
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(2) |
Il 23 e 24 settembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha approvato l'aggiunta di due persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi sottoposte a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
I.
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010.
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8
I. Persone
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14. |
Maalim Salman (alias a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman)
Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 23 settembre 2014. Maalim Salman è stato scelto dal leader di al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese. Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, Salman risiede notoriamente in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Oltre ad altri attentati terroristici, al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone. |
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15. |
Ahmed Diriye (alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)
Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 24 settembre 2014. Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah. |
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(4) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio (3) laddove inseriva il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
I.
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE) del Consiglio.A. Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri) |
Data di nascita: 1977. |
Ministro dell'economia e del commercio estero dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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2. |
Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini) |
Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro dell'istruzione superiore dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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3. |
Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali) |
Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
|
4. |
Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro delle risorse idriche dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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5. |
Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri) |
Data di nascita: 9.2.1960; |
Ministro dello sviluppo amministrativo dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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6. |
Mohammad Walid Ghazal |
Data di nascita: 1951. Luogo di nascita: Aleppo. |
Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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7. |
Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah) |
Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: Deir Ezzor |
Ministro del lavoro dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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8. |
Nizar Wahbeh Yazaji (alias Nizar Wehbe Yazigi) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro della Sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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9. |
Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye) |
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Latakia |
Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
|
10. |
Issam Khalil |
Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Banias |
Ministro della Cultura dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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11. |
Mohammad Mouti' Mouayyad (alias. Mohammad Muti'a Moayyad) |
Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ariha (Idlib) |
Ministro aggiunto dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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12. |
Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Latakia |
Ministro dei Trasporti dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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13. |
Maggiore Generale Ghassan Ahmed Ghannan (alias Maggore Generale Ghassan Ghannan, alias. Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem) |
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Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di almeno 25 missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013. Associato a Maher al-Assad. |
21.10.2014 |
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14. |
Colonnello Mohammed Bilal (alias Tenente colonnello Mohammed Bilal) |
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Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È altresí associato al Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco. |
21.10.2014 |
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15. |
Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) |
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Vicepresidente delle finanze e dell'amministrazione presso Tri-Ocean Energy, che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio perché trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, è pertanto associato ad un'entità inserita in elenco. Data la posizione di spicco nella Tri-Ocean Energy, è responsabile delle attività dell'entità volte a rifornire di petrolio il regime. |
21.10.2014 |
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16. |
Abdelhamid Khamis Abdullah (alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) |
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Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività |
21.10.2014 |
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Pangates International Corp Ltd (alias Pangates) |
|
Pangates agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco. |
21.10.2014 |
|||
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2. |
Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group) |
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Società madre della Pangates con controllo operativo di essa. In quanto tale sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco. |
21.10.2014 |
II.
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, che figurano nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE), sono sostituite dalle seguenti.A. Persone
|
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
6. |
Muhammad ( (alias Mohammed Dib Zeitoun) |
Data di nascita: 20 maggio 1951; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto diplomatico n. D000001300 |
Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.10.2014 |
|
33. |
Ayman ( (alias Jaber) |
Luogo di nascita: Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. Partecipa inoltre al finanziamento del regime. |
21.10.2014 |
|
50. |
Tarif ( (alias Al Akhras) |
Data di nascita: 2 giugno 1951; Luogo di nascita: Homs, Siria; Passaporto siriano n. 0000092405 |
Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). |
21.10.2014 |
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|||||||
|
17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
|
La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf. |
21.10.2014 |
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2014
recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
51/TQ43 |
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Stato membro |
Belgio |
|
Stock |
NEP/8ABDE. |
|
Specie |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
|
Zona |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
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Data di chiusura |
13.9.2014 |
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21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1107/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2014
recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
56/TQ43 |
|
Stato membro |
Francia |
|
Stock |
HER/5B6ANB |
|
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
|
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
|
Data di chiusura |
22.9.2014 |
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1108/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un nuovo impiego di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno delle richieste. |
|
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
L'impiego del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 930/2009 della Commissione (2) e alle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione (3). |
|
(5) |
Nel suo parere del 4 marzo 2014 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. Essa ha concluso inoltre che l'additivo è in grado di migliorare la resa dei tacchini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa ai tacchini allevati per la riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
Dalla valutazione del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato Clostridium butyricum FERM-BP 2789 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10).
(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||
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4b1830 |
Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. |
Clostridium butyricum FERM BP-2789 |
Composizione dell'additivo Preparato di Clostridium butyricum FERM BP-2789 contenente in forma solida un minimo di 5 × 108 UFC/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vive di Clostridium butyricum FERM BP-2789. Metodo di analisi (1) Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate) in base alla norma ISO 15213. Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Tacchini da ingrasso Tacchini da riproduzione |
— |
1,25 × 108 |
— |
|
10 novembre 2024 |
||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1109/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 è stato autorizzato in conformità alla direttiva 70/524/CEE a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ai vitelli e ai bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (3) e alle vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione (4). Tale preparato è stato iscritto in seguito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il preparato è stato autorizzato per i cavalli per un periodo di dieci anni dal regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione (5). |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Nel suo parere dell'8 aprile 2014 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. Essa ha anche concluso che l'impiego del preparato può aumentare la produzione lattifera delle vacche da latte e che la sua efficacia può essere estrapolata alle specie secondarie di ruminanti da latte. L'Autorità ha concluso inoltre che l'impiego del preparato può aumentare la produzione di bovini allevati per l'ingrasso e che questa efficacia può essere estrapolata alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Dalla valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
I regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
|
(7) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni d'autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è soppressa la voce relativa all'E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, che si riferisce ai bovini da ingrasso.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1811/2005
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1811/2005 è soppressa la voce relativa all'E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94.
Articolo 4
Misure transitorie
Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 10 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 10 novembre 2014 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).
(4) Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66).
(6) EFSA Journal 2014; 12(5):3666.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
|
UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||
|
4a1704 |
ALLTECH France |
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 |
Composizione dell'additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 contenente un minimo di: 1 × 109 CFU/g di additivo in forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94. Metodo di analisi (1) Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar estratto di lievito glucosio cloramfenicolo. Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR). |
Vacche da latte e specie secondarie di ruminanti da latte |
— |
1 × 107 |
— |
|
10 novembre 2024 |
||||
|
Bovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso |
1 × 108 |
||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1110/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
57,3 |
|
MA |
115,8 |
|
|
MK |
55,7 |
|
|
XS |
78,2 |
|
|
ZZ |
76,8 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
28,7 |
|
TR |
165,1 |
|
|
ZZ |
96,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
133,7 |
|
ZZ |
133,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
105,8 |
|
CL |
106,8 |
|
|
TR |
107,0 |
|
|
UY |
48,6 |
|
|
ZA |
96,2 |
|
|
ZZ |
92,9 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
219,0 |
|
PE |
323,0 |
|
|
TR |
148,4 |
|
|
ZZ |
230,1 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
|
BR |
52,6 |
|
|
CL |
82,9 |
|
|
CN |
117,9 |
|
|
NZ |
155,8 |
|
|
US |
192,1 |
|
|
ZA |
157,5 |
|
|
ZZ |
113,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
75,7 |
|
TR |
112,1 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
|
(4) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
|
(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015 |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015 |
|
|
|
(%) |
(in kg) |
|
1 |
09.4211 |
0,401123 |
— |
|
2 |
09.4212 |
1,311645 |
— |
|
4A |
09.4214 09.4251 09.4252 |
11,793242 0,716093 — |
— — 7 247 253 |
|
6A |
09.4216 09.4260 |
0,452286 1,059327 |
— — |
|
7 |
09.4217 |
— |
37 034 400 |
|
8 |
09.4218 |
— |
9 276 800 |
PARTE B
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio — 31 marzo 2015 |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015 |
|
|
|
(%) |
(in kg) |
|
5A |
09.4215 09.4254 09.4255 09.4256 |
0,60308 4,241146 4,464306 — |
— — — 4 745 003 |
DECISIONI
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2014
che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
(2014/725/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2014 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. |
|
(2) |
Con lettera del 13 dicembre 2013 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. |
|
(3) |
La riduzione di imposta che la Svezia intende applicare mira a continuare a promuovere un uso più generalizzato dell'energia elettrica erogata da impianti di terra quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibili bunker a bordo, per il soddisfacimento del fabbisogno energetico delle navi ormeggiate in porto. |
|
(4) |
Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso a energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, vale a dire il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. La misura dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima. |
|
(5) |
La concessione dell'autorizzazione alla Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che la misura determini significative distorsioni della concorrenza nel periodo in cui è applicata e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno. |
|
(6) |
Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione debba essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da consentire un'adeguata valutazione della misura e, dall'altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni. |
|
(7) |
Al fine di fornire la certezza giuridica agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, che potrebbe derivare dalle variazioni dell'aliquota di accisa prelevata sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Svezia possa applicare senza interruzioni l'attuale riduzione d'imposta oggetto della presente decisione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2014, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio. |
|
(8) |
La presente decisione dovrebbe cessare di essere applicata alla data in cui norme generali relative ai vantaggi fiscali sull'energia elettrica erogata da impianti di terra diventano applicabili mediante un futuro atto legislativo dell'Unione. |
|
(9) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 26 giugno 2014 fino al 25 giugno 2020.
Articolo 3
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) Decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 36).
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/29 |
DECISIONE 2014/726/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC (1) che modifica la decisione 2012/389/PESC (2) e che proroga la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) fino al 12 dicembre 2016. |
|
(2) |
La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 15 ottobre 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 880 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015 è pari a 17 900 000 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 ottobre 2014.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 39).
(2) Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/30 |
DECISIONE 2014/727/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1). |
|
(2) |
Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC. |
|
(3) |
Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2174 (2014), che estende l'applicazione delle misure relative al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011). |
|
(4) |
Inoltre l'UNSCR 2174 (2014) modifica la portata dell'embargo sulle armi imposto dal punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), dal punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) nonché dai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013). È quindi necessario modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di chiarire ulteriormente la portata dell'embargo sulle armi. |
|
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC. |
|
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune di queste modifiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
|
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'articolo 1 non si applica:
2. L'articolo 1 non si applica:
autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”). 3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria. 5. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. 6. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.» |
|
2) |
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
|
3) |
all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
. |
Articolo 2
Gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).
ALLEGATO
Le voci di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC relative alle persone riportate di seguito sono sostituite dalle seguenti:
|
|
DORDA, Abu Zayd Umar Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011). |
|
|
AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Titolo: Colonnello Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di passaporto: B0515260 Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali Data di rilascio: 10.1.2012 Luogo di rilascio: Bamako, Mali Data di scadenza: 10.1.2017 Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE Luogo di nascita: Anefif, Mali Data di rilascio: 6.12.2011 Luogo di rilascio: Essouck, Mali. Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011). |
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/33 |
DECISIONE 2014/728/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1). |
|
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2015. |
|
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
|
|
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2015. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/729/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1), in particolare gli articoli 7 e 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC. |
|
(2) |
Il 23 e 24 settembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha approvato l'aggiunta di due persone all'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
I.
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della decisione 2010/231/PESC.
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2
I. Persone
|
14. |
Maalim Salman (alias a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman)
Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 23 settembre 2014. Maalim Salman è stato scelto dal leader di al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese. Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, Salman risiede notoriamente in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Oltre ad altri attentati terroristici, al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone. |
|
15. |
Ahmed Diriye (alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)
Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 24 settembre 2014. Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah. |
|
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/730/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(3) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(4) |
A seguito della sentenza del 3 luglio 2014 del Tribunale nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar dovrebbe essere cancellato dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I.
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.A. Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
1. |
Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri) |
Data di nascita: 1977. |
Ministro dell'economia e del commercio estero dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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2. |
Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini) |
Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro dell'istruzione superiore dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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3. |
Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali) |
Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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4. |
Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro delle risorse idriche dal 27.8.2014 Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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5. |
Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri) |
Data di nascita: 9.2.1960 |
Ministro dello sviluppo amministrativo dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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6. |
Mohammad Walid Ghazal |
Data di nascita: 1951. Luogo di nascita: Aleppo. |
Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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7. |
Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah) |
Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: Deir Ezzor |
Ministro del lavoro dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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8. |
Nizar Wahbeh Yazaji (alias Nizar Wehbe Yazigi) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Damasco |
Ministro della Sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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9. |
Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye) |
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Latakia |
Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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10. |
Issam Khalil |
Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Banias |
Ministro della Cultura dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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11. |
Mohammad Mouti' Mouayyad (alias. Mohammad Muti'a Moayyad) |
Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ariha (Idlib) |
Ministro aggiunto dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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12. |
Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek) |
Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Latakia |
Ministro dei Trasporti dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
21.10.2014 |
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13. |
Maggiore Generale Ghassan Ahmed Ghannan (alias Maggore Generale Ghassan Ghannan, alias. Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem) |
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Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di almeno 25 missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013. Associato a Maher al-Assad. |
21.10.2014 |
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14. |
Colonnello Mohammed Bilal (alias Tenente colonnello Mohammed Bilal) |
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Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È altresí associato al Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco. |
21.10.2014 |
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15. |
Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) |
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Vicepresidente delle finanze e dell'amministrazione presso Tri-Ocean Energy, che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio perché trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, è pertanto associato ad un'entità inserita in elenco. Data la posizione di spicco nella Tri-Ocean Energy, è responsabile delle attività dell'entità volte a rifornire di petrolio il regime. |
21.10.2014 |
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16. |
Abdelhamid Khamis Abdullah (alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) |
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Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività |
21.10.2014 |
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Pangates International Corp Ltd (alias Pangates) |
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Pangates agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco. |
21.10.2014 |
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2. |
Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group) |
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Società madre della Pangates con controllo operativo di essa. In quanto tale sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco. |
21.10.2014 |
II.
Le voci relative alle persone elencate in appresso, che figurano nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, sono sostituite dalle seguenti.A. Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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6. |
Muhammad ( (alias Mohammed Dib Zeitoun) |
Data di nascita: 20 maggio 1951; Luogo di nascita: Damasco; Passaporto diplomatico n. D000001300 |
Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.10.2014 |
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33. |
Ayman ( (alias Jaber) |
Luogo di nascita: Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. Partecipa inoltre al finanziamento del regime. |
21.10.2014 |
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50. |
Tarif ( (alias Al Akhras) |
Data di nascita: 2 giugno 1951; Luogo di nascita: Homs, Siria; Passaporto siriano n. 0000092405 |
Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). |
21.10.2014 |
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
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La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf. |
21.10.2014 |
III.
La persona elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.|
118. |
Dr. Mohammad (
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