ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
2014/717/UE |
|
|
* |
||
|
|
2014/718/UE |
|
|
* |
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti ( 1 ) |
|
|
* |
||
|
* |
Regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2014/719/PESC |
|
|
* |
||
|
|
2014/720/UE |
|
|
* |
||
|
|
2014/721/UE |
|
|
* |
||
|
|
2014/722/UE |
|
|
* |
||
|
|
2014/723/UE |
|
|
* |
||
|
|
RACCOMANDAZIONI |
|
|
|
2014/724/UE |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/717/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia («atto di adesione»), l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), deve essere approvata mediante conclusione di un protocollo allegato all'accordo («protocollo»). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 21 maggio 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/718/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia («l'atto di adesione»), l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («l'accordo»), deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo («il protocollo»). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica delle Filippine si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 16 gennaio 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
REGOLAMENTI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1096/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze carbaril, procimidone e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per quanto riguarda le tre sostanze, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione (2), stabilisce LMR provvisori per le erbe fresche e le infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tali sostanze nei prodotti in questione. L'Associazione europea dei produttori di infusioni a base di erbe (EHIA — European Herbal Infusions Association) ha presentato alla Commissione tali dati, indicanti che nei summenzionati prodotti non sono più presenti residui di dette sostanze, ad eccezione del profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, prorogare la validità degli LMR provvisori per il profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa e ridurre gli LMR provvisori ai limiti di determinazione (LOD) pertinenti per tutte le altre combinazioni di antiparassitari e di prodotti nell'ambito dei gruppi di erbe fresche e di infusioni di erbe. |
(3) |
Tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(7) |
È opportuno prevedere prima dell'applicazione degli LRM modificati un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 7 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dimetipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozene, tolilfluanide, triclorfon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
la parte B dell'allegato III è così modificata:
|
3) |
nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza procimidone: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Profenofos (F)
(+) |
Ai Peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 3 mg/kg.
|
(+) |
Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nelle erbe aromatiche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe aromatiche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(***) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Carbaril (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Profenofos (F)
(+) |
Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nelle erbe aromatiche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe aromatiche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nei petali di rosa. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nei petali di rosa. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(****) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di orgine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Procimidone (R)
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina. |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte o cren» |
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 151, terzo comma, e l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1o aprile 2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e gli Stati membri lo comunicano alla Commissione. Nel regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (2) si dovrebbero pertanto fissare regole sulla periodicità di tali dichiarazioni e comunicazioni. |
(2) |
Le comunicazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 479/2010 si riferiscono ad aiuti che non sono più in vigore e che occorre pertanto sopprimere. |
(3) |
L'obbligo di ricorrere ai sistemi di informazione nel regolamento (UE) n. 479/2010, ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (3), è stato introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione (4), tranne per quanto riguarda le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 del regolamento (UE) n. 479/2010. Gli adeguamenti del sistema d'informazione necessari a trattare tali comunicazioni saranno portati a termine entro il 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato:
1) |
il capo I è soppresso; |
2) |
è inserito il seguente capo I bis: «CAPO I bis CONSEGNE DI LATTE CRUDO AI PRIMI ACQUIRENTI Articolo 1 bis 1. A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal 1o maggio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. Il quantitativo complessivo di latte vaccino crudo è espresso in chilogrammi e fa riferimento al tenore effettivo di materie grasse del latte. 2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, ai fini di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 1.» ; |
3) |
all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le parole «se è disponibile» sono soppresse; |
4) |
all'articolo 4, il riferimento alla sezione K è sostituito da un riferimento alla sezione J; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*). 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono effettuate dagli Stati membri con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a loro disposizione. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o delle autorità competenti, secondo i casi. (*) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»" |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2014.
Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).
(3) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 8).
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/41 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1098/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli o sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4. |
(3) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità» ha portato a termine la valutazione di 8 sostanze attualmente figuranti nell'elenco quali sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.21rev4 (3) (sostanze n. FL 15.054, 15.055, 15.086 e 15.135), valutazione FGE.24rev2 (4) (sostanza 14.085), valutazione FGE.77rev1 (5) (sostanza n. FL 14.041) e valutazione FGE.93rev1 (6) (sostanze n. FL 15.010 e FL-15.128). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. |
(4) |
Nel quadro della sua valutazione l'Autorità ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle seguenti sostanze: numero FL: 15.054 e 15.055. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco. |
(5) |
È opportuno inserire nell'elenco dell'Unione le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2, 3 o 4 nelle pertinenti voci dell'elenco. |
(6) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2013;11(11):3451.
(4) EFSA Journal 2013;11(11):3453.
(5) EFSA Journal 2014;12(2):3586.
(6) EFSA Journal 2013;11(11):3452.
ALLEGATO
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:
1) |
la voce relativa al n. FL 14.041 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al n. FL 14.085 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce relativa al n. FL 15.010 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la voce relativa al n. FL 15.054 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la voce relativa al n. FL 15.055 è sostituita dalla seguente:
|
6) |
la voce relativa al n. FL 15.086 è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la voce relativa al n. FL 15.128 è sostituita dalla seguente:
|
8) |
la voce relativa al n. FL 15.135 è sostituita dalla seguente:
|
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
63,0 |
MA |
116,8 |
|
MK |
54,2 |
|
ZZ |
78,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
36,9 |
TR |
158,2 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
143,2 |
ZZ |
143,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
105,8 |
CL |
106,8 |
|
TR |
106,9 |
|
UY |
76,0 |
|
ZA |
96,2 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
203,9 |
MK |
34,4 |
|
PE |
341,9 |
|
TR |
147,3 |
|
ZZ |
181,9 |
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
BR |
53,2 |
|
CL |
85,1 |
|
CN |
117,9 |
|
NZ |
148,3 |
|
US |
192,1 |
|
ZA |
140,1 |
|
ZZ |
110,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
75,7 |
TR |
112,1 |
|
ZZ |
93,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2015 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2015. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2015. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
(4) |
Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States» |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativi disponibili per il 2015 (in kg) |
Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1 |
Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908 877 |
0,3350820 |
|
16-Uruguay |
3 446 000 |
0,1897723 |
|
||
7 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350 000 |
0,0910273 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050 000 |
0,2367531 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100 000 |
0,2110757 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025 000 |
0,1326998 |
|
22 |
Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
|
4,9125750 |
22-Uruguay |
380 000 |
|
12,6666666 |
||
25 |
Swiss or Emmentaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
|
1,6433382 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
|
2,0166666 |
DECISIONI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/49 |
DECISIONE EUTM MALI/3/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 ottobre 2014
relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione EUTM MALI/1/2014
(2014/719/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. |
(2) |
Il 18 marzo 2014 il CPS ha adottato la decisione EUTM MALI/1/2014 (2) relativa alla nomina del generale di brigata Marc RUDKIEWICZ quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali. |
(3) |
Il 26 settembre 2014 la Spagna ha proposto la nomina del generale di brigata Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL come nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata Marc RUDKIEWICZ. |
(4) |
Il 30 settembre 2014 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL quale comandante della missione dell'UE in sostituzione del generale di brigata Marc RUDKIEWICZ. |
(5) |
La decisione EUTM MALI/1/2014 dovrebbe essere abrogata. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM MALI) a decorrere dal 24 ottobre 2014.
Articolo 2
La decisione EUTM MALI/1/2014 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.
(2) Decisione EUTM MALI/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2014, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM MALI) (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 30).
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2014
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici riveduto
(2014/720/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 novembre 2013 il Montenegro ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»). |
(2) |
Gli impegni assunti dal Montenegro in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP riveduto il 18 luglio 2014. |
(3) |
L'offerta finale del Montenegro rispecchia l'elenco dell'Unione corrispondente al campo di applicazione di cui all'appendice I dell'AAP riveduto ed è quindi soddisfacente e accettabile. Le condizioni di adesione del Montenegro, figuranti nell'allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione del Montenegro. |
(4) |
Si prevede che l'adesione del Montenegro all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici. |
(5) |
L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP riveduto. |
(6) |
Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP riveduto in merito all'adesione del Montenegro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
ALLEGATO
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DEL MONTENEGRO ALL'AAP RIVEDUTO (1)
Al momento dell'adesione del Montenegro all'AAP riveduto, il punto 2 della sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE») dell'allegato 1 dell'appendice I riferita all'Unione europea è così modificato:
«2. |
Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Israele e Montenegro, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale.» |
Al momento dell'adesione del Montenegro all'AAP riveduto, la sezione 2 dell'allegato 6 è così modificato:
«2. |
Gli appalti di concessioni di lavori, se aggiudicati dagli enti di cui agli allegati 1 e 2, rientrano nel regime di trattamento nazionale per i prestatori di servizi edili di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi per conto di Aruba, Svizzera e Montenegro, purché il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP, e per i prestatori di servizi edili della Corea, purché il loro valore sia pari o superiore a 15 000 000 DSP.» |
(1) La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto è stata modificata dal segretariato dell'OMC d'intesa con le parti dell'AAP riveduto. La numerazione utilizzata nel presente allegato corrisponde a quella dell'ultima copia autentica certificata degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto, che è stata trasmessa dall'OMC alle parti dell'AAP riveduto mediante notifica ufficiale ed è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto pubblicata nella GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, è obsoleta.
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/53 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2014
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto
(2014/721/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 settembre 2012 la Nuova Zelanda ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»). |
(2) |
Gli impegni assunti dalla Nuova Zelanda in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP riveduto il 21 luglio 2014. |
(3) |
Sebbene esauriente, la copertura offerta dalla Nuova Zelanda non è completa. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per la Nuova Zelanda alla copertura dell'Unione. Queste eccezioni specifiche, come indicato nell'allegato alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione della Nuova Zelanda. |
(4) |
Si prevede che l'adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici. |
(5) |
L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP. |
(6) |
Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione della Nuova Zelanda, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
ALLEGATO
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELLA NUOVA ZELANDAALL'AAP RIVEDUTO (1)
Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, il punto 3 della sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE») dell'allegato 1 dell'appendice I riferita all'Unione europea è così modificato:
«3. |
Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Cina, Singapore, Corea, Armenia e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu, Taiwan e Nuova Zelanda, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.» |
Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alla nota 1 delle note all'allegato 2 dell'appendice I riferita all'Unione europea sono aggiunte le lettere seguenti dopo la lettera e):
«f. |
gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici locali [amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (e successive modificazioni)] per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi della Nuova Zelanda; |
g. |
gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni) per quanto riguarda beni, servizi e fornitori di beni e prestatori di servizi della Nuova Zelanda, salvo se i loro appalti sono oggetto dell'allegato 3 riferito all'UE.» |
Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alla nota 6 delle note all'allegato 3 dell'appendice I riferita all'Unione europea sono aggiunti i punti seguenti dopo la lettera n):
«o. |
gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda; |
p. |
gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore impianti aeroportuali ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda; |
q. |
gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda; |
r. |
gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali che operano nei settori oggetto del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda, a eccezione degli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 1 e 2 [di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 e successive modificazioni] che operano nel settore dei trasporti per ferrovia urbana, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.» |
(1) La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto è stata modificata dal segretariato dell'OMC d'intesa con le parti dell'AAP riveduto. La numerazione utilizzata nel presente allegato corrisponde a quella dell'ultima copia autentica certificata degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto, che è stata trasmessa dall'OMC alle parti dell'AAP riveduto mediante notifica ufficiale ed è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto pubblicata nella GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, è obsoleta.
(2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2014
che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
(2014/722/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio (2), la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2014 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. |
(2) |
Con lettera del 26 febbraio 2014 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. |
(3) |
La riduzione di imposta che la Germania intende applicare mira a continuare a promuovere un uso più generalizzato dell'energia elettrica erogata da impianti di terra quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibili bunker a bordo, per il soddisfacimento del fabbisogno energetico delle navi ormeggiate in porto. |
(4) |
Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso a energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. La misura dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima. |
(5) |
La concessione dell'autorizzazione alla Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che la misura determini significative distorsioni della concorrenza nel periodo in cui è applicata e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno. |
(6) |
Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione debba essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da consentire un'adeguata valutazione della misura e, dall'altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni. |
(7) |
Al fine di fornire la certezza giuridica agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, che potrebbe derivare dalle variazioni dell'aliquota di accisa prelevata sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Germania possa applicare senza interruzioni l'attuale riduzione d'imposta oggetto della presente decisione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 17 luglio 2014, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio. |
(8) |
La presente decisione dovrebbe cessare di essere applicata alla data in cui norme generali relative ai vantaggi fiscali sull'energia elettrica erogata da impianti di terra diventano applicabili mediante un futuro atto legislativo dell'Unione. |
(9) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza la Germania ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 17 luglio 2014 fino al 16 luglio 2020.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) Decisione di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 22).
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/57 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 settembre 2014
sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea
(BCE/2014/39)
(2014/723/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull'MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti. |
(2) |
L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di assolvere i compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi alla politica monetaria, né esserne determinati. Inoltre, i compiti in materia di vigilanza non dovrebbero interferire con quelli della BCE relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) né con qualsiasi altro compito ad essa conferito. La BCE è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le modalità con le quali ottempera a tale disposizione. I compiti in materia di vigilanza attribuiti alla BCE non possono incidere sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria. Inoltre, il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe essere separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. |
(3) |
L'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU impone alla BCE, ai fini dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, di adottare e pubblicare le necessarie norme interne, comprese quelle sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali. |
(4) |
L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di garantire che il Consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati. |
(5) |
Al fine di garantire la separazione tra la politica monetaria e i compiti in materia di vigilanza, l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU impone alla BCE di istituire un gruppo di esperti di mediazione per risolvere le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Esso includerà un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice e ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE è tenuta ad adottare e rendere pubblico il regolamento istitutivo del gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno; in questo contesto la BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/26) (2). |
(6) |
Il regolamento interno della BCE è stato modificato (3) allo scopo di adattare l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali ai nuovi obblighi imposti dal regolamento sull'MVU e di chiarire l'interazione degli organi coinvolti nel processo di preparazione e adozione delle decisioni di vigilanza. |
(7) |
Gli articoli da 13 octies a 13 undecies del regolamento interno della BCE disciplinano in modo dettagliato l'adozione di decisioni da parte del Consiglio direttivo in materie correlate al regolamento sull'MVU. In particolare, l'articolo 13 octies attiene all'adozione di decisioni finalizzate ad assolvere i compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU mentre l'articolo 13 novies concerne l'adozione di decisioni finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU. |
(8) |
L'articolo 13 duodecies del regolamento interno della BCE dispone che la BCE deve esercitare i compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. A tale riguardo, la BCE è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza. Al contempo, la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non esclude lo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC tra questi due settori funzionali. |
(9) |
L'articolo 13 terdecies del regolamento interno della BCE dispone che le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza abbiano luogo separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e abbiano distinti ordini del giorno. |
(10) |
In conformità all'articolo 13 quaterdecies del regolamento interno della BCE concernente la struttura interna della BCE in relazione ai compiti in materia di vigilanza, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza. L'articolo 13 quaterdecies dispone altresì che il segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo sia designato dal presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza. Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori. |
(11) |
Il considerando 66 del regolamento sull'MVU chiarisce che la separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari ai fini di una politica monetaria indipendente e garantire che l'esecuzione dei compiti in materia di vigilanza sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal regolamento sull'MVU. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza dovrebbe rispondere al presidente del Consiglio di vigilanza. In questo contesto, al fine di soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU (4), la BCE ha costituito una struttura composta da quattro Direzioni generali per l'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza e un segretariato del Consiglio di vigilanza, che sotto il profilo funzionale rispondono al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. La BCE ha ulteriormente identificato diversi settori operativi che, in quanto servizi condivisi, prestano supporto alle funzioni di politica monetaria e a quelle di vigilanza della BCE rispetto ai quali non insorgono conflitti di interesse tra gli obiettivi di vigilanza e quelli di politica monetaria. Nell'ambito di settori operativi che svolgono 'servizi condivisì sono state istituite divisioni dedicate a compiti di vigilanza. |
(12) |
L'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea impone ai membri degli organi decisionali della BCE e al personale della BCE e delle banche centrali nazionali l'obbligo del segreto professionale. Il considerando 74 del regolamento sull'MVU precisa che il Consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza dovrebbero essere vincolati a un segreto professionale appropriato. L'articolo 27 del regolamento sull'MVU estende il vincolo del segreto professionale ai membri del Consiglio di vigilanza e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza. |
(13) |
Lo scambio di informazioni tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza della BCE dovrebbe essere organizzato in stretta aderenza ai limiti imposti dal diritto dell'Unione (5), tenendo conto del principio di separazione. Trovano applicazione gli obblighi a tutela di informazioni riservate, imposti da leggi e regolamenti applicabili, come il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6) sulla raccolta di informazioni statistiche riservate e le disposizioni della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla condivisione di informazioni in materia di vigilanza. Fatte salve le condizioni dettate nella presente decisione, il principio di separazione si applica allo scambio di informazioni riservate tra la funzione di politica monetaria e quella di vigilanza. |
(14) |
Ai sensi del considerando 65 del regolamento sull'MVU, la BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'assolvimento dei compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Detti compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata dalla funzione di politica monetaria per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente ai propri obiettivi. Al contempo, l'effettiva separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non dovrebbe impedire, ove possibile e opportuno, di trarre i vantaggi che possono derivare dalla concentrazione di tali funzioni nella stessa istituzione, inclusa la possibilità di attingere all'ampia esperienza della BCE in questioni di stabilità macroeconomica e finanziaria e di limitare la duplicazione dell'attività nella raccolta delle informazioni. È necessario pertanto predisporre meccanismi che consentano un flusso adeguato di dati e altre informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
1. La presente decisione istituisce meccanismi in ottemperanza all'obbligo di separare la funzione di politica monetaria della BCE da quella di vigilanza (di seguito, congiuntamente, le «funzioni di politica economica»), con particolare riferimento al segreto professionale e allo scambio di informazione tra le due funzioni di politica economica.
2. La BCE assolve i propri compiti in materia di vigilanza senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza non interferiscono con quelli relativi alla politica monetaria, né ne sono determinati. I compiti della BCE in materia di vigilanza non interferiscono inoltre con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. I compiti della BCE in materia di vigilanza e il monitoraggio continuo della solidità finanziaria e della solvibilità delle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema sono organizzati in modo tale da evitare distorsioni nelle finalità dell'una o dell'altra funzione.
3. La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e quelle vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1) |
per informazioni riservate si intendono informazioni classificate come «ECB-CONFIDENTIAL» ovvero «ECB-SECRET» ai sensi del regime di riservatezza della BCE; altre informazioni riservate, incluse quelle disciplinate dalle norme in materia di protezione dei dati o dall'obbligo di segreto professionale, originate all'interno della BCE o ad essa trasmesse da altri organismi o persone fisiche; informazioni riservate comprese nell'ambito di applicazione delle norme in materia di segreto professionale dettate dalla direttiva 2013/36/UE; nonché informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98; |
2) |
per «necessità di conoscere» si intende la necessità di accedere a informazioni riservate necessarie per l'adempimento di una funzione o compito statutari della BCE che, in caso di informazioni recanti la classificazione «ECB-CONFIDENTIAL», sia sufficiente a consentire al personale di accedere a informazioni rilevanti per l'assolvimento dei suoi compiti e rilevare dai colleghi i compiti loro affidati con la massima tempestività; |
3) |
per «dati grezzi» si intendono i dati trasmessi da soggetti segnalanti successivamente al trattamento e alla validazione statistica, ovvero i dati generati dalla BCE nell'assolvimento delle sue funzioni; |
4) |
per «regime di riservatezza» della BCE si intende il regime della BCE che definisce le modalità di classificazione, trattamento e protezione di informazioni riservate della BCE. |
Articolo 3
Separazione organizzativa
1. La BCE mantiene le procedure decisionali relative alle funzioni di politica monetaria autonome da quelle in materia di vigilanza.
2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura.
3. Il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti di vigilanza è separato dal punto di vista organizzativo dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Il personale coinvolto nell'assolvimento di compiti in materia di vigilanza risponde al Comitato esecutivo per quanto concerne problemi organizzativi, relativi alle risorse umane e amministrativi, mentre risponde sul piano funzionale al presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, salvo quanto previsto al paragrafo 4.
4. La BCE può istituire servizi condivisi a supporto sia della funzione di politica monetaria sia di quella di vigilanza al fine di evitare la duplicazione di tali funzioni di supporto, contribuendo in tal modo ad assicurare un'efficiente ed efficace prestazione dei servizi. A tali servizi non si applica l'articolo 6 per quanto concerne lo scambio di informazioni con le funzioni di politica economica interessate.
Articolo 4
Segreto professionale
1. I membri del Consiglio di vigilanza, quelli del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura istituita dal Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni del tipo coperto dall'obbligo di segreto professionale.
2. I soggetti che hanno accesso ai dati contemplati dalla legislazione dell'Unione che impone un obbligo di segreto professionale sono tenuti a conformarsi a detta legislazione.
3. La BCE assoggetta coloro che direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, forniscono servizi connessi all'adempimento di compiti di vigilanza a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale mediante accordi contrattuali.
4. Ai soggetti specificati ai paragrafi da 1 a 3 si applicano le norme sul segreto professionale di cui alla direttiva 2013/36/UE. In particolare, le informazioni riservate che tali persone ricevono nello svolgimento dei loro compiti possono essere comunicate soltanto in forma sintetica o aggregata, in modo da impedire l'identificazione dei singoli enti creditizi, salvo nei casi contemplati dal diritto penale.
5. Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
6. Il presente articolo non preclude alla funzione di vigilanza della BCE di scambiare informazioni con altre autorità nazionali o dell'Unione in conformità al diritto dell'Unione applicabile. Le informazioni così scambiate sono soggette ai paragrafi da 1 a 5.
7. Il regime di riservatezza della BCE si applica ai membri del Consiglio di vigilanza della BCE, al personale della BCE e al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che esercitano compiti in materia di vigilanza, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Articolo 5
Principi generali in materia di accesso alle informazioni tra funzioni di politica economica e classificazione
1. In deroga all'articolo 4, è permesso lo scambio di informazioni tra funzioni di politica economica purché esso sia consentito dal pertinente diritto dell'Unione.
2. Le informazioni diverse dai dati grezzi sono classificate in conformità al regime di riservatezza della BCE dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni. I dati grezzi sono oggetto di classificazione separata. Lo scambio di informazioni riservate tra le due funzioni di politica economica è soggetto alle regole procedurali e di governance dettate a tale scopo, e al requisito della necessità di conoscere che deve essere dimostrato dalla funzione di politica economica della BCE che formula la richiesta.
3. L'accesso a informazioni riservate da parte della funzione di vigilanza o di quella di politica monetaria nei confronti dell'altra funzione di politica economica è consentito dalla funzione di politica economica della BCE che è in possesso delle informazioni in conformità al regime di riservatezza della BCE, salva diversa disposizione della presente decisione. In caso di conflitto tra le due funzioni di politica economica della BCE in merito all'accesso a informazioni riservate, l'accesso a informazioni riservate è deciso dal Comitato esecutivo nel rispetto del principio di separazione. Deve essere garantita la coerenza delle decisioni in materia di diritto di accesso e la loro adeguata registrazione.
Articolo 6
Scambio di informazioni riservate tra funzioni
1. Informazioni riservate sono comunicate da una funzione della BCE all'altra in forma di dati non anonimizzati relativi a segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP) (8) e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, previa approvazione del Comitato esecutivo, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione. Informazioni riservate sono comunicate dalla funzione di vigilanza della BCE alla funzione di politica monetaria in forma di dati anonimizzati COREP e FINREP e di altri dati grezzi a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere, salva diversa disposizione nel diritto dell'Unione.
2. Una funzione di politica economica della BCE non può comunicare all'altra informazioni riservate contenenti valutazioni o raccomandazioni di politica economica se non a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e assicurando che ciascuna funzione sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi, e con espressa autorizzazione del Comitato esecutivo.
Una funzione di politica economica della BCE può comunicare all'altra informazioni riservate in forma aggregata che non contengano informazioni su singole istituzioni bancarie né informazioni sensibili sul piano della politica economica connesse alla preparazione di decisioni da parte dell'altra funzione di politica economica, a seguito di richiesta formulata sulla base della necessità di conoscere e in modo tale da assicurare che ciascuna funzione di politica economica sia esercitata in conformità ai rispettivi obiettivi.
3. L'analisi delle informazioni confidenziali ricevute ai sensi del presente articolo sono condotte autonomamente dalla funzione di politica economica destinataria in conformità ai suoi obiettivi. Le successive decisioni saranno prese esclusivamente su tale base.
Articolo 7
Scambio di informazioni riservate riguardanti dati personali
Lo scambio di informazioni riguardanti dati personali è soggetto al pertinente diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 8
Scambio di informazioni riservate in situazioni di emergenza
In deroga all'articolo 6, in situazioni d'emergenza di cui all'articolo 114 della Direttiva 2013/36/UE, le funzioni di politica economica della BCE comunicano, senza indugio, informazioni riservate all'altra funzione di politica economica della BCE ove tali informazioni siano rilevanti per l'esercizio dei compiti di quest'ultima rispetto all'emergenza in atto.
Articolo 9
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 settembre 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26) (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 72).
(3) Decisione BCE/2014/1, del 22 gennaio 2014, che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 56).
(4) Cfr. il considerando O dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2013/694/UE) (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1); e il considerando G del Memorandum d'intesa tra il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico (MVU).
(5) Cfr. il considerando H dell'Accordo interistituzionale. Ai sensi del considerando 74 del regolamento sull'MVU, gli obblighi di scambio delle informazioni con il personale non coinvolto in attività di vigilanza non dovrebbe precludere alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia, anche con la Commissione ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e ai sensi del diritto dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.
(6) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.1.1998, pag. 8).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
ALLEGATO
ESTRATTO DAL REGIME DI RISERVATEZZA DELLA BCE
Ai documenti originati dalla BCE deve essere attribuita una delle cinque classificazioni di sicurezza sotto elencate.
I documenti ricevuti da parti esterne alla BCE devono essere trattati in conformità alla classificazione del documento. Se quel documento non reca una classificazione di sicurezza ovvero il destinatario la reputa di livello troppo basso, il documento deve essere riclassificato a un livello appropriato chiaramente indicato almeno sulla prima pagina. La classificazione può essere abbassata solo con il permesso scritto dell'organizzazione di origine.
Le cinque classificazioni di sicurezza della BCE ed i relativi diritti di accesso sono quelli di seguito elencati:
ECB-SECRET |
: |
Consentito l'accesso nell'ambito della BCE limitato a coloro che hanno assoluta necessità di conoscere, previa approvazione di un alto dirigente del settore operativo di origine del documento, o istanza superiore. |
ECB-CONFIDENTIAL |
: |
Consentito l'accesso nell'ambito della BCE limitato a coloro che hanno necessità di conoscere sufficiente da permettere al personale di accedere alle informazioni rilevanti per l'assolvimento dei suoi compiti e rilevare dai colleghi i compiti a questi ultimi affidati con la massima tempestività. |
ECB-RESTRICTED |
: |
Consentito l'accesso al personale della BCE e, ove opportuno, a quello del SEBC che vi abbia un interesse legittimo. |
ECB-UNRESTRICTED |
: |
Consentito l'accesso al personale della BCE e, ove opportuno, a quello del SEBC. |
ECB-PUBLIC |
: |
Consentita la divulgazione al pubblico. |
RACCOMANDAZIONI
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/63 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2014
relativa al modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti
(2014/724/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
le reti intelligenti favoriscono l'attuazione di politiche energetiche essenziali. Nell'ambito del quadro politico 2030, le reti intelligenti, in veste di colonna portante del futuro sistema energetico privo di carbonio, sono considerate uno strumento che facilita la trasformazione delle infrastrutture energetiche e consente loro di inglobare una quota maggiore di energie rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Le reti intelligenti rappresentano un'occasione per dare un impulso alla competitività dei fornitori europei di energia nonché una piattaforma che permette alle imprese tradizionali del settore energetico e ai nuovi operatori del mercato di sviluppare servizi e prodotti energetici innovativi connessi all'infrastruttura di rete e alle TIC, alla domotica e alle apparecchiature. |
(2) |
I sistemi di misurazione intelligenti costituiscono una pietra miliare verso le reti intelligenti e offrono gli strumenti che consentono ai consumatori di partecipare attivamente al mercato dell'energia e permettono la flessibilità del sistema attraverso regimi di risposta alla domanda e altri servizi innovativi. Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono invitati ad assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica e del gas. |
(3) |
La messa in opera di sistemi di misurazione intelligenti, e a fortiori ulteriori sviluppi di reti e apparecchiature intelligenti, presenta il potenziale per elaborare i dati relativi a una persona, ossia i dati personali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Nel parere 12/2011 (4) del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, si dichiara che le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti hanno il potenziale per elaborare quantità crescenti di dati personali e mettere a disposizione tali dati di un numero più ampio di destinatari rispetto alla situazione attuale, creando così nuovi rischi per gli interessati precedentemente sconosciuti nel settore energetico. |
(5) |
Nel parere 04/2013 (5) del gruppo di lavoro si dichiara che i sistemi di misurazione intelligenti e le reti intelligenti prefigurano l'imminente «Internet delle cose», e che i rischi potenziali associati alla raccolta di dati dettagliati relativi al consumo sono probabilmente destinati ad aumentare nel futuro, quando saranno combinati con dati provenienti da altre fonti, come i dati di geolocalizzazione, localizzazione e profilazione sulla rete nonché i sistemi di videosorveglianza e identificazione a radiofrequenza (RFID) (6). |
(6) |
L'aumento della consapevolezza per quanto riguarda le caratteristiche e i benefici sostanziali delle reti intelligenti dovrebbe contribuire alla realizzazione del pieno potenziale di questa tecnologia, riducendo nel contempo i rischi che venga utilizzata a danno dell'interesse pubblico, rendendola così più accettabile. |
(7) |
I diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono pienamente applicabili agli ambienti dei sistemi di misurazione intelligenti e delle reti intelligenti per quanto attiene all'elaborazione di dati personali. |
(8) |
Il pacchetto adottato dalla Commissione per riformare la direttiva 95/46/CE comprende una proposta di regolamento sulla protezione dei dati (8) che, quando sarà adottata, sarà applicabile si sistemi di misurazione intelligenti e delle reti intelligenti relativamente all'elaborazione dei dati personali. |
(9) |
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2011, dal titolo «Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione» (9) ha sottolineato come la protezione e la sicurezza dei dati costituiscano una delle cinque sfide alla diffusione delle reti intelligenti e ha individuato un certo numero di misure atte ad accelerare tale diffusione, tra le quali l'approccio «privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione)» e la valutazione della sicurezza e della resilienza della rete e delle informazioni. |
(10) |
L'Agenda digitale europea elenca una serie di azioni appropriate, concernenti in particolare la protezione dei dati nell'Unione, la sicurezza delle reti e dell'informazione e la lotta contro gli attacchi informatici. La «strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (10) e la proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione, del 7 febbraio 2013 (11), propongono misure giuridiche e incentivi per promuovere gli investimenti, la trasparenza e la consapevolezza degli utenti, al fine di rendere l'ambiente in linea nell'UE più sicuro. Gli Stati membri, in collaborazione con l'industria, la Commissione e altri soggetti interessati, devono adottare le opportune misure per assicurare un approccio coerente in materia di sicurezza e protezione dei dati personali. |
(11) |
I pareri del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE e il parere del garante europeo della protezione dei dati, dell'8 giugno 2012 (12), presentano orientamenti a tutela dei dati personali e a garanzia della sicurezza dei dati quando questi ultimi sono elaborati mediante sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti. Il parere 12/2011 del gruppo di lavoro sui sistemi di misurazione intelligenti raccomanda agli Stati membri di stilare i piani di attuazione che richiedono una valutazione d'impatto sulla vita privata. |
(12) |
Al fine di ottenere i vantaggi derivati dai sistemi di misurazione intelligenti, una condizione preliminare essenziale per l'uso di questa tecnologia è trovare soluzioni tecniche e giuridiche adeguate a tutela della privatezza della persona e a protezione dei dati fondamentali, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La raccomandazione 2012/148/UE della Commissione (13) stabilisce orientamenti specifici relativamente alla sicurezza dei dati trattati e alle misure di sicurezza per i sistemi di misurazione intelligenti e invita gli Stati membri e le parti interessate a monitorare tali sistemi e le applicazioni relative alle reti intelligenti ed assicurare che vengano rispettati i diritti e le libertà fondamentali delle persone. |
(13) |
La raccomandazione 2012/148/UE afferma che le valutazioni d'impatto relative alla protezione dei dati debbano rendere possibile l'identificazione dei rischi afferenti alla protezione dei dati nello sviluppo delle reti intelligenti fin dall'inizio, nel rispetto del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. La raccomandazione annuncia lo sviluppo da parte della Commissione di un modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti che sarà presentato al gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali per un parere. |
(14) |
La raccomandazione 2012/148/UE indica inoltre che il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe orientare i responsabili del trattamento dei dati nel condurre una valutazione approfondita dell'impatto sulla protezione dei dati che deve descrivere le operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le salvaguardie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alla direttiva 95/46/CE, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi delle persone in causa. |
(15) |
La «proposta di regolamento sulla protezione dei dati» che sostituisce la direttiva 95/46/CE, renderebbe obbligatorie a determinate condizioni le valutazioni d'impatto, in quanto strumento essenziale per rafforzare la responsabilità dei controllori del trattamento dei dati. A tal proposito il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti, anche se non obbligatorio, servirà allo scopo, in quanto strumento di valutazione e di decisione, di sostenere i responsabili del trattamento dei dati nel settore delle reti intelligenti nel conformarsi ad un futuro obbligo giuridico nell'ambito della suddetta proposta. |
(16) |
Un modello sviluppato a livello dell'Unione per effettuare le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati mira a garantire che le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della raccomandazione 2012/148/UE siano attuate in modo coerente in tutti gli Stati membri e che venga promossa una metodologia comune a disposizione dei responsabili del trattamento dei dati che garantisca un trattamento dei dati personali adeguato e armonizzato in tutta l'UE. |
(17) |
Tale modello dovrebbe agevolare l'applicazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione, poiché invita i responsabili dei dati a svolgere tempestivamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che a sua volta consenta loro di anticipare gli eventuali impatti sui diritti e le libertà degli interessati e adottare rigorose salvaguardie. Tali misure dovrebbero essere monitorate e riviste dal responsabile dei dati durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione o del sistema. |
(18) |
La relazione generata dall'attuazione del modello dovrebbe inoltre contribuire alle attività delle autorità nazionali per la protezione dei dati per quanto riguarda il monitoraggio e la supervisione della conformità del trattamento e, in particolare, dei rischi per la protezione dei dati personali. |
(19) |
Il modello dovrebbe non solo agevolare la risoluzione delle questioni emergenti relative alla protezione dei dati, della privatezza e della sicurezza nell'ambiente delle reti intelligenti, bensì anche contribuire a risolvere le sfide relative al trattamento dei dati connesso allo sviluppo del mercato dell'energia al dettaglio. In effetti una parte importante del valore del futuro mercato al dettaglio deriverà dai dati e da una maggiore integrazione delle TIC nel sistema energetico. La raccolta e l'organizzazione dell'accesso a tali dati sono essenziali per creare opportunità commerciali per i nuovi entranti, in particolare gli aggregatori, le società di servizi energetici o il settore delle TIC. La protezione dei dati, la privatezza e la sicurezza sono pertanto questioni che diventeranno sempre più importanti e che le società di servizi (utilities) dovranno affrontare. Questo modello contribuirà ad assicurare, specialmente nella fase iniziale dell'introduzione dei misuratori intelligenti, il monitoraggio delle applicazioni di sistemi di misurazione intelligente e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone siano rispettati, mediante l'identificazione dei rischi per la protezione dei dati negli sviluppi della rete fin dall'inizio. |
(20) |
In conseguenza della presentazione al gruppo di lavoro del modello, come è stato formulato dalle principali parti interessate del settore delle reti intelligenti tramite un processo monitorato dalla Commissione, per una consultazione formale, è stato emesso il parere 04/2013. In seguito alla presentazione di un modello riveduto sulla base del predetto parere, il gruppo di lavoro ha emesso il parere 07/2013 del 4 dicembre 2013 (14). Le raccomandazioni formulate in questi due pareri sono state prese in considerazione dalle parti interessate. |
(21) |
Il parere 07/2013 del gruppo di lavoro raccomanda di organizzare una fase di prova per attuare il modello, durante la quale ogni autorità nazionale per la protezione dei dati può fornire un contributo. Questa fase di prova dovrebbe contribuire ad assicurare che il modello offra alle persone una migliore protezione dei dati nell'ambito della diffusione delle reti intelligenti. |
(22) |
Alla luce dei benefici generati dal modello per il settore, i consumatori e le autorità nazionali per la protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero collaborare con il settore, le parti interessate della società civile e le autorità nazionali per la protezione dei dati onde promuovere e sostenere l'uso e la diffusione del modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in una fase iniziale della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. |
(23) |
La Commissione dovrebbe contribuire ad attuare la presente raccomandazione direttamente e indirettamente, agevolando il dialogo e la collaborazione fra le parti interessate, in particolare attraverso la centralizzazione e la diffusione delle informazioni pervenute durante la fase di prova fra il settore e le autorità nazionali per la protezione dei dati. |
(24) |
Alla luce delle conclusioni relative alla fase di prova e a seguito della revisione della direttiva 95/46/CE, la Commissione dovrebbe valutare l'esigenza di riesaminare e perfezionare la metodologia promossa nel modello. |
(25) |
La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Nella fattispecie, la presente raccomandazione mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta) e la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta). |
(26) |
Sentito il garante europeo della protezione dei dati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
La presente raccomandazione presenta orientamenti destinati agli Stati membri in merito alle misure da adottare al fine di diffondere, riconoscere e usare correttamente e ampiamente il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti (nel prosieguo, il «modello DPIA»), per aiutare a garantire i diritti fondamentali di protezione dei dati personali e della vita privata in occasione della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. Il modello DPIA è disponibile sul sito web della task force per le reti intelligenti (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm). |
II. DEFINIZIONI
2. |
Gli Stati membri sono invitati a prendere nota delle seguenti definizioni:
|
III. ATTUAZIONE
3. |
Al fine di garantire la protezione dei dati personali in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero invitare i responsabili del trattamento dei dati ad applicare il modello DPIA per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti e, così facendo, invitarli altresì a tener conto del parere del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare il parere 07/2013 (17). I pareri del gruppo di lavoro sono pubblicati sulla pagina web della task force per le reti intelligenti (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm). |
4. |
È necessario che gli Stati membri collaborino con il settore, i soggetti interessati della società civile, e le autorità nazionali per la protezione dei dati, al fine di promuovere e sostenere l'applicazione del modello DPIA sin dalle prime fasi della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. |
5. |
Gli Stati membri dovrebbero invitare i responsabili del controllo dei dati a tenere in considerazione, in via complementare al modello DPIA, le migliori pratiche applicabili che gli Stati membri, in collaborazione con il settore, la Commissione e le altre parti interessate, dovranno determinare per ciascuno dei requisiti funzionali comuni minimi relativamente alla misurazione intelligente dell'energia elettrica, come indicato al punto 42 della raccomandazione 2012/148/UE. |
6. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere i responsabili del controllo dei dati nell'elaborazione e nell'adozione di soluzioni relative alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione automatica dei dati. |
7. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i responsabili del controllo dei dati consultino le rispettive autorità nazionali per la protezione dei dati in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento. |
8. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i responsabili del controllo dei dati, a seguito dello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e, in conformità agli altri obblighi facenti loro capo ai sensi della direttiva 95/46/CE, adottino le opportune misure tecniche e organizzative intese a garantire la protezione dei dati personali nonché sottopongano a revisione la valutazione e la continua adeguatezza delle misure identificate per tutto il ciclo di vita dell'applicazione o del sistema. |
IV. FASE DI PROVA
9. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'organizzazione di una fase di prova (18) utilizzando casi reali, anche individuando e invitando i collaudatori dei settori delle reti intelligenti e dei sistemi di misurazione intelligenti a impegnarsi in detta fase di prova. |
10. |
Durante tale fase di prova gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni applicazione o sistema in causa applichi il modello nonché quanto suggerito (19) dal gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e le disposizioni di cui alla sezione III della presente raccomandazione, al fine di esercitare il migliore impatto sulla protezione dei dati e fornire i maggiori contributi possibili al conseguente riesame del modello. |
11. |
Gli Stati membri dovrebbero invitare e assistere le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati affinché offrano sostegno e orientamenti ai responsabili del controllo dei dati durante tutta la fase di prova (20). |
12. |
La Commissione intende contribuire direttamente all'attuazione e al monitoraggio della fase di prova agevolando il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate, in particolare mettendo a disposizione la piattaforma delle parti interessate (21) per organizzare riunioni di quest'ultime, compresi i collaudatori, il settore e i rappresentanti della società civile, le autorità nazionali per la protezione dei dati e i regolatori dell'energia. |
13. |
Gli Stati membri dovrebbero invitare i collaudatori a comunicare e a condividere i risultati della fase di prova con le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati e con le altre parti interessate nell'ambito della piattaforma di quest'ultime sulla scorta di tre categorie di criteri di valutazione:
La comunicazione in merito a tali criteri di valutazione dovrebbe incentrarsi prevalentemente sulle informazioni pertinenti all'applicazione della raccomandazione della Commissione e del modello a tutte le applicazioni o sistemi pertinenti. |
14. |
La Commissione intende assicurare la compilazione di un inventario delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate durante la fase di prova. Tale inventario sarà disponibile sulla pagina web della task force sulle reti intelligenti durante tutta la fase di prova e sarà periodicamente aggiornato al fine di promuovere un miglioramento continuo e immediato nell'applicazione del modello. |
V. RIESAME
15. |
Entro due anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione di valutazione che presenti le conclusioni salienti derivanti dalla fase di prova. |
16. |
Trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione intende valutare la necessità di un riesame del modello DPIA sulla base delle relazioni della fase di prova trasmesse dagli Stati membri e alla luce dei suddetti criteri di valutazione. La Commissione prenderà in considerazione l'organizzazione di un evento riservato alle parti interessate per uno scambio di opinioni in merito alla valutazione prima di procedere al riesame. |
17. |
Tale riesame dovrebbe contribuire ad assicurare che il modello DPIA offra una migliore protezione dei dati alle persone nell'ambito della diffusione delle reti intelligenti e rifletta adeguatamente quanto disposto dalla direttiva 95/46/CE riveduta nonché e il parere del gruppo di lavoro 07/2013. |
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(2) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Gruppo di lavoro articolo 29, Opinion 12/2011 on smart metering, 00671/11/EN, WP183, 4 aprile 2011.
(5) Gruppo di lavoro articolo 29, Opinion 04/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering Systems («DPIA Template») prepared by Expert Group 2 of the Commission's Smart Grid Task Force, 00678/13/EN, WP205, 22 aprile 2013.
(6) Ibid., e raccomandazione CM/Rec.(2010)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2010 agli Stati membri sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione.
(7) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(8) COM(2012) 11 final.
(9) COM(2011) 202 definitivo.
(10) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro», 7 febbraio 2013, JOIN(2013) 1 final.
(11) COM(2013) 48 definitivo.
(12) Parere del garante europeo della protezione dei dati, dell'8 giugno 2012, sulla raccomandazione della Commissione relativamente ai preparativi per l'introduzione delle misurazioni intelligenti: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-06-08_Smart_metering_EN.pdf
(13) Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).
(14) Gruppo di lavoro articolo 29, parere 07/2013 sul modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti («modello DPIA») preparato dal gruppo di esperti 2 della task force per le reti intelligenti della Commissione, 2064/13/EN, WP209, 4 dicembre 2013.
(15) Il modello DPIA, elaborato dalla task force europea per le reti intelligenti, definisce queste ultime come reti energetiche capaci di integrare efficientemente in termini di costi il comportamento di tutti gli utenti ad esse raccordati, al fine di assicurare un sistema di distribuzione economicamente efficiente, sostenibile, sicuro, caratterizzato da perdite limitate, alta qualità e sicurezza di approvvigionamento: http://ec.europa.eu/energy/gas_ electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
(16) Nota interpretativa concernente la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Mercati al dettaglio, pag. 7.
(17) Cfr. note 4, 5 e 14.
(18) Cfr. nota 14.
(19) Cfr. note 4, 5 e 14.
(20) Cfr. nota 14.
(21) La piattaforma delle parti interessate sarà costituita dalla task force per le reti intelligenti, creata nel 2009 dalla Commissione europea in veste di piattaforma strategica per discutere e consigliare la Commissione in merito agli orientamenti strategici e normativi e coordinare le prime fasi verso la diffusione delle reti intelligenti: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
Rettifiche
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/69 |
Rettifica della decisione 2014/313/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 3 giugno 2014 )
A pagina 77, allegato I, punto 1), relativo all'allegato della decisione 2011/263/UE
anziché:
«1) |
nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
leggi:
«1) |
nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
A pagina 78, allegato II, punto 1), relativo all'allegato della decisione 2011/264/UE
anziché:
«1) |
nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
leggi:
«1) |
nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*****) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(******) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(*******) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(********) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*********) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**********) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***********) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(************) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*************) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**************) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***************) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(****************) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»