ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1086/2014 della Commissione, del 14 ottobre 2014, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1087/2014 della Commissione, del 14 ottobre 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera danese

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1088/2014 della Commissione, del 14 ottobre 2014, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1091/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) n. 1093/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati ( 1 )

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1094/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2014 al 28 febbraio 2015

27

 

 

DECISIONI

 

 

2014/716/UE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2014/648/UE, Euratom

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 16 del 21.1.2014 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2014

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

49/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

ANF/8ABDE.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

13.9.2014


17.10.2014   

IT

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L 299/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1087/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2014

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

55/TQ43

Stato membro

Danimarca

Stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Data di chiusura

21.9.2014


17.10.2014   

IT

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L 299/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2014

recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

50/TQ43

Stato membro

Belgio

Stock

LEZ/8ABDE.

Specie

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

13.9.2014


17.10.2014   

IT

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L 299/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 (2) della Commissione stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 (3) e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Francia, Lettonia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per gli anni civili 2014-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione (6).

(3)

A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Malta, Polonia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2015-2020, come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 994/2014.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (7), il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale stabilito nell'allegato I dello stesso regolamento è adattato in base agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento in seguito ai trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 14 e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, figurano in allegato del presente regolamento.»

;

2)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Mauel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


ALLEGATO

«ALLEGATO

(milioni di EUR — prezzi correnti)

Esercizio finanziario

Importi messi a disposizione del FEASR

Importi trasferiti dal FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

2014

296,3

51,6

 

4,0

 

 

43 778,1

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

648,733

498,894

44 474,161

2017

 

 

 

4,000

650,434

498,389

44 706,955

2018

 

 

 

4,000

652,110

497,873

44 730,763

2019

 

 

 

4,000

654,405

497,320

44 754,915

2020

 

 

 

4,000

656,699

496,647

44 776,948»


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Detto elenco comprende la permetrina.

(2)

La permetrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 7 dicembre 2010 l'Irlanda, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione corredate di raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

L'8 aprile 2014 il comitato permanente sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, tenuto conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 8 e 18 e contenenti permetrina possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare la permetrina destinata a essere utilizzata nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, non è opportuno che le approvazioni comprendano tali materiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La permetrina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Permetrina

Denominazione IUPAC:

3-fenossibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

N. CE: 258-067-9

N. CAS: 52645-53-1

Il rapporto cis-trans è 25:75.

930 g/kg

1o maggio 2016

30 aprile 2026

8

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

2)

Sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua. In particolare le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

3)

Non possono essere autorizzati prodotti per il legno che sarà frequentemente esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 19 e dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

4)

Non devono essere autorizzati prodotti per il trattamento di costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non siano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione: Se un articolo è stato trattato con permetrina o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio della permetrina nell'ambiente nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale articolo provvede a che l'etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

18

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

2)

Sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare tali misure richieste. In particolare, i prodotti autorizzati per l'applicazione su fibre tessili o altri materiali al fine di controllare i danni causati dagli insetti indicano che le fibre appena trattate e gli altri materiali idonei devono essere stoccati in modo da prevenire perdite dirette nel suolo o in acqua e che eventuali perdite dovute all'applicazione del prodotto sono raccolte per essere riutilizzate o smaltite.

Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione:

Se un articolo è stato trattato con permetrina o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio della permetrina nell'ambiente nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale articolo provvede a che l'etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 luglio 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva tralopyril nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva.

(2)

Il 14 maggio 2000 il tralopyril non era presente sul mercato come sostanza attiva di un biocida.

(3)

Il 1o settembre 2009 il Regno Unito ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 aprile 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti tralopyril possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il tralopyril destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tralopyril è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Tralopyril

Denominazione IUPAC:

4-bromo-2-(4-clorofenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3-carbonitrile

N. CE: n. p.

N. CAS: 122454-29-9

975 g/kg

1o aprile 2015

31 marzo 2025

21

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Qualora i prodotti contenenti tralopyril fossero quindi autorizzati per l'uso in prodotti antincrostazione non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tralopyril destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

(3)

le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tralopyril devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.

(4)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 24 aprile 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale categoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio (3). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell'allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi).

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l'impiego degli edulcoranti aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme da spalmare analoghe a base di frutta come prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

(6)

L'estensione dell'impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo in modo simile a quanto avviene con le confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico.

(7)

Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi sono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l'impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un'ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego di aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).


ALLEGATO

All'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi», le voci relative a E 951, E 961 ed E 962 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 951

Aspartame

1 000

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 961

Neotame

32

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta essiccata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5) e dopo averne esaminato la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie alimentari alle quali essi possono essere aggiunti.

(4)

A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso di coloranti alimentari autorizzati in alcuni prodotti alimentari è stato escluso dall'elenco poiché all'epoca non erano disponibili informazioni riguardanti l'uso e la necessità d'uso di coloranti alimentari nei formaggi stagionati aromatizzati, ad esempio nei formaggi al pesto verde e al pesto rosso, nel formaggio al wasabi e nel formaggio marmorizzato verde alle erbe.

(5)

Il 2 aprile 2013 è stata presentata una domanda di rettifica dell'elenco UE per continuare a utilizzare complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), estratto di paprica, capsantina, capsorubina (E 160c) e per autorizzare l'impiego di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nonché annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati aromatizzati. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(6)

L'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati è attualmente autorizzato. La stessa necessità tecnologica è stata individuata anche per l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160b) in formaggi al pesto verde e rosso.

(7)

Le attuali autorizzazioni all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E160b) tengono conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) stabilite dal comitato scientifico dell'alimentazione umana rispettivamente nel 1983 e nel 1979.

(8)

I formaggi al pesto rosso e verde rappresentano una quota esigua del mercato complessivo dei formaggi. Non si prevede che l'autorizzazione all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso avrà effetti significativi sull'esposizione totale alle due sostanze coloranti.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4)  Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

(5)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 01.7.2 «Formaggio stagionato» è modificata come segue:

1)

la voce relativa a E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

125

(83)

Solo formaggio marmorizzato rosso e formaggio al pesto rosso»

2)

la voce relativa a E 141 è sostituita dalla seguente:

 

«E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby, formaggio al pesto rosso e verde, formaggio al wasabi e formaggio marmorizzato verde alle erbe»

3)

la prima voce relativa a E 160b, che specifica la quantità massima di 15 mg/l o mg/kg, è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b

Annatto, bissina, norbissina

15

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde»

4)

la voce relativa a E 160c è sostituita dalla seguente:

 

«E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso»


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

59,9

MA

141,8

MK

63,3

ZZ

88,3

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

TR

142,8

ZZ

142,8

0805 50 10

AR

82,0

CL

106,8

TR

113,9

UY

109,1

ZA

101,1

ZZ

102,6

0806 10 10

BR

200,4

MK

34,4

TR

143,7

ZZ

126,2

0808 10 80

BA

36,3

BR

49,0

CL

84,1

CN

117,9

NZ

147,6

US

192,1

ZA

137,5

ZZ

109,2

0808 30 90

CN

75,7

TR

116,3

ZA

80,2

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2014 al 28 febbraio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2014 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2014 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

 

 

Importatori tradizionali

09.4104

100 %

Nuovi importatori

09.4099

100 %

Cina

 

 

Importatori tradizionali

09.4105

52,561008 %

Nuovi importatori

09.4100

0,407882 %

Altri paesi terzi

 

 

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


DECISIONI

17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente eletto della Commissione,

del 15 ottobre 2014

relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione 2014/648/UE, Euratom

(2014/716/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2013/272/UE del Consiglio europeo, del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato della Commissione nominata mediante la decisione 2010/80/UE del Consiglio europeo (2) scade il 31 ottobre 2014.

(2)

Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe essere nominata fino al 31 ottobre 2019.

(3)

Il Consiglio europeo ha designato il sig. Jean-Claude JUNCKER come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo lo ha eletto presidente della Commissione alla seduta plenaria del 15 luglio 2014.

(4)

Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo, con l'accordo del presidente eletto della Commissione, ha nominato la sig.ra Federica MOGHERINI alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

(5)

Con la decisione 2014/648/UE, Euratom (3) il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione fino al 31 ottobre 2019.

(6)

Di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, la decisione 2014/648/UE, Euratom dovrebbe essere abrogata prima che l'elenco contenuto in essa sia soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo e dovrebbe essere sostituita dalla presente decisione.

(7)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente eletto della Commissione, il Consiglio propone di nominare membri della Commissione, fino al 31 ottobre 2019, le seguenti personalità:

 

sig. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

 

sig. Andrus ANSIP

 

sig. Miguel ARIAS CAÑETE

 

sig. Dimitris AVRAMOPOULOS

 

sig.ra Elżbieta BIEŃKOWSKA

 

sig.ra Violeta BULC

 

sig.ra Corina CREȚU

 

sig. Valdis DOMBROVSKIS

 

sig.ra Kristalina GEORGIEVA

 

sig. Johannes HAHN

 

sig. Jonathan HILL

 

sig. Phil HOGAN

 

sig.ra Věra JOUROVÁ

 

sig. Jyrki KATAINEN

 

sig.ra Cecilia MALMSTRÖM

 

sig. Neven MIMICA

 

sig. Carlos MOEDAS

 

sig. Pierre MOSCOVICI

 

sig. Tibor NAVRACSICS

 

sig. Günther OETTINGER

 

sig. Maroš ŠEFČOVIČ

 

sig. Christos STYLIANIDES

 

sig.ra Marianne THYSSEN

 

sig. Frans TIMMERMANS

 

sig. Karmenu VELLA

 

sig.ra Margrethe VESTAGER

oltre a:

 

sig.ra Federica MOGHERINI, nominata Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

La decisione 2014/648/UE, Euratom è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 98.

(2)  Decisione 2010/80/UE del Consiglio europeo, del 9 febbraio 2010, recante nomina della Commissione europea (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 7).

(3)  Decisione 2014/648/UE, Euratom del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 5 settembre 2014, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione (GU L 268 del 9.9.2014, pag. 5).


Rettifiche

17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/32


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 21 gennaio 2014 )

Pagina 4, allegato:

anziché:

«All'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, la voce n. 210 è sostituita dalla seguente:»

leggi:

«All'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, la voce n. 199 è sostituita dalla seguente:»

pagina 4, allegato, tabella, prima colonna:

anziché:

«210.»

leggi:

«199.»