ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
4 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2014

che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 72 ter, paragrafo 2, l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125 ter, paragrafo 2, l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2014 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

(3)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 72 bis, o 125 bis, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui al capitolo 5 bis del titolo III e capitolo 2 bis del titolo V, dello stesso regolamento.

(4)

L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili nel 2014 per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 6,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

(5)

A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare nel 2014 conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(6)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2014 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 68 e 72 bis dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.

(7)

Per gli Stati membri che applicano nel 2014 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annuali, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(8)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(9)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(10)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.

4.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.

5.   I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.

6.   I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.

7.   Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.

8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.

9.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.

10.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

I.   MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

(in migliaia di EUR)

 

BE

ES

FR

HR

AT

PT

FI

Premio per pecora e per capra

 

 

 

1 431

 

20 128

550

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

140

 

6 605

183

Premio per vacca nutrice

68 632

237 965

453 582

3 537

65 126

72 353

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

17 156

23 691

 

 

91

8 699

 

II.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, O ALL'ARTICOLO 131, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

6 020

Bulgaria

52 929

Repubblica ceca

56 895

Danimarca

43 875

Estonia

3 870

Irlanda

25 000

Grecia

100 000

Spagna

226 622

Francia

642 300

Croazia

13 208

Italia

328 650

Cipro

3 337

Lettonia

10 158

Lituania

25 560

Ungheria

127 279

Paesi Bassi

35 330

Austria

12 826

Polonia

106 558

Portogallo

33 111

Romania

52 922

Slovenia

13 895

Slovacchia

28 000

Finlandia

52 325

Svezia

3 135

Regno Unito

29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico (in migliaia di EUR):

 

Grecia: 30 000

 

Slovenia: 5 587

III.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv), E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

3 123

Bulgaria

52 929

Repubblica ceca

56 895

Danimarca

14 695

Estonia

3 870

Irlanda

25 000

Grecia

70 000

Spagna

164 406

Francia

478 300

Croazia

13 208

Italia

159 650

Cipro

3 337

Lettonia

10 158

Lituania

25 560

Ungheria

44 548

Paesi Bassi

28 830

Austria

12 826

Polonia

106 558

Portogallo

20 210

Romania

52 922

Slovenia

8 308

Slovacchia

28 000

Finlandia

52 325

Svezia

3 135

Regno Unito

29 800

IV.   IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

6 020

Danimarca

23 250

Irlanda

23 900

Grecia

50 000

Spagna

144 390

Francia

86 000

Italia

144 900

Paesi Bassi

31 700

Austria

10 984

Portogallo

21 700

Slovenia

5 587

Finlandia

6 190

V.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO A NORMA DEGLI ARTICOLI 72 TER E 125 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

53 634

Germania

352 116

Lituania

39 323

VI.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

458 259

Danimarca

905 450

Germania

4 826 062

Irlanda

1 215 447

Grecia

2 027 187

Spagna

4 489 758

Francia

6 348 869

Croazia

145 689

Italia

3 769 644

Lussemburgo

33 662

Malta

5 240

Paesi Bassi

789 689

Austria

626 657

Portogallo

438 471

Slovenia

136 259

Finlandia

476 379

Svezia

693 352

Regno Unito

3 136 974

VII.   DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUALI PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

537 400

Repubblica ceca

773 751

Estonia

106 148

Cipro

48 007

Lettonia

146 121

Lituania

318 083

Ungheria

1 099 350

Polonia

3 078 178

Romania

1 367 527

Slovacchia

387 136

VIII.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

44 245

Lettonia

0

Lituania

10 260

Ungheria

41 010

Polonia

159 392

Romania

8 082

Slovacchia

19 289

IX.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

414

Ungheria

4 756

Polonia

6 715

Slovacchia

690

X.   IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

226

Ungheria

391

Polonia

11 040


4.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,9

MA

165,9

MK

71,7

TR

47,7

XS

74,9

ZZ

83,6

0707 00 05

TR

100,9

ZZ

100,9

0709 93 10

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 50 10

AR

126,1

CL

123,1

IL

102,2

TR

109,8

UY

102,0

ZA

140,3

ZZ

117,3

0806 10 10

BR

151,2

MK

30,3

TR

121,7

ZZ

101,1

0808 10 80

BA

41,5

BR

52,9

CL

117,7

NZ

139,3

ZA

135,2

ZZ

97,3

0808 30 90

CN

104,2

TR

123,2

ZZ

113,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».