ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
1 ottobre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2014 della Commissione, del 30 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

 

2014/688/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)

22

 

 

2014/689/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia [notificata con il numero C(2014) 6868]  ( 1 )

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ( GU L 201 del 10.7.2014 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1034/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un nuovo autoveicolo a motore di tipo «pick-up», azionato da motore a pistone a combustione interna con accensione per compressione, con cilindrata di 2 179  cm3, cambio manuale a cinque marce e una retromarcia. Il peso lordo è di circa 2 950  kg e la capacità di carico totale è di circa 1 000  kg. L'interasse ha una lunghezza di 3 150  mm.

L'autoveicolo consta di due zone distinte:

una cabina a quattro porte munite di finestrino e cinque sedili, compreso quello del guidatore, disposti su due file (due sedili anteriori e tre posteriori). La cabina ha un allestimento interno standard, con aria condizionata manuale, sedili standard muniti di cinture regolabili a tre punti, poggiatesta anteriori regolabili, piantone dello sterzo regolabile e illuminazione per il lato passeggero. L'autoveicolo è equipaggiato di radio,

un vano di carico aperto di lunghezza pari a 1 429  mm, munito di attacchi per assicurare il carico.

8703 32 19

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703 , 8703 32 e 8703 32 19 .

È esclusa la classificazione nella voce 8704 come veicolo per il trasporto di merci in quanto l'uso previsto, come appare dall'insieme delle sue caratteristiche obiettive e dall'aspetto generale, è quello di veicolo costruito principalmente per il trasporto di persone. L'assenza di finiture interne di lusso non ne preclude la classificazione come autoveicolo adibito al trasporto di persone. Il veicolo possiede due file di sedili e la lunghezza interna massima dello spazio destinato al trasporto di merci è inferiore al 50 % della lunghezza dell'interasse (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 8703 ).

Il veicolo va pertanto classificato nel codice NC 8703 32 19 come autoveicolo a motore nuovo costruito principalmente per il trasporto di persone.


1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Rotore di turbina in lega di nichel composto da pale disposte a raggiera e da un mozzo centrale, destinato a essere montato sull'albero di un turbocompressore a gas di scarico.

Il rotore è l'elemento della turbina che trasforma l'energia del gas di scarico proveniente dal motore in un movimento rotatorio per azionare la girante del compressore del turbocompressore.

 (*1) Cfr. figura 1

8411 99 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8411 e 8411 99 00 .

La classificazione alla voce 8414 come parte di compressore è esclusa in quanto il rotore è una parte idonea all'uso esclusivamente o principalmente in una turbina a gas della voce 8411 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8414 , esclusione a) e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8414 90 00 ].

Il rotore va quindi classificato al codice NC 8411 99 00 come parte di turbina a gas.

2.

Una cassa di turbina in metallo di base che consiste in un vano per il rotore, un'apertura per il condotto di alimentazione del gas di scarico e un'apertura per il condotto di uscita del gas di scarico.

La cassa è l'elemento della turbina che ne contiene il rotore che consente di trasformare l'energia del gas di scarico proveniente dal motore in un movimento rotatorio per azionare la girante del compressore del turbocompressore.

 (*1) Cfr. figura 2

8411 99 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8411 e 8411 99 00 .

La classificazione alla voce 8414 come parte di compressore è esclusa in quanto la cassa è una parte idonea all'uso esclusivamente o principalmente in una turbina a gas della voce 8411 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8414 , esclusione a) e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8414 90 00 ].

La cassa della turbina va quindi classificata al codice NC 8411 99 00 come parte di turbina a gas.


Figura 1

Figura 2

Image 1

Image 2


(*1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.


1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un assiemaggio con circuito stampato presentato per essere integrato in un apparecchio ricevente per la televisione comprensivo di uno schermo LCD e un apparecchio per la videoriproduzione.

L'assiemaggio è munito delle seguenti interfacce di connessione con apparecchi esterni:

ingresso VGA,

ingressi HDMI (HDCP supportato),

ingressi video RGB (connettori SCART),

ingresso componente video,

ingresso e uscita video CVBS,

ingresso e uscita audio,

uscita altoparlante,

presa USB.

L'assiemaggio comprende inoltre diverse interfacce interne, per esempio un'interfaccia LVDS (low-voltage differential signalling) per connettere uno schermo LCD e un'interfaccia per l'alimentazione interna.

L'assiemaggio non comprende un cosiddetto «sintonizzatore» munito di circuiti a radiofrequenza (modulo RF), circuiti di frequenza intermedia (modulo IF) e circuiti di demodulazione (modulo DEM), per la ricezione di segnali televisivi digitali.

Lo schermo LCD non è accluso alla presentazione.

L'assiemaggio esegue diverse funzioni, come per esempio la conversione analogico-digitale, la decodifica (per esempio MPEG4), il potenziamento, la decodifica audio, l'amplificazione audio, la ricezione HDMI e la trasmissione LVDS in uscita per uno schermo LCD.

Oltre ai segnali standard video o televisivi, il demoltiplicatore è anche in grado di elaborare diverse risoluzioni in entrata di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (fino a 1 920 × 1 080 pixel) nella risoluzione nativa di uno schermo LCD.

L'assiemaggio è in grado di riprodurre immagini e suoni provenienti da una memoria USB.

8529 90 65

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8529 , 8529 90 e 8529 90 65 .

L'assiemaggio non solo è munito di componenti elettronici che effettuano la funzione di riproduzione di immagini, bensì contiene anche componenti che eseguono funzioni supplementari, come la trasmissione LVDS in uscita per uno schermo LCD e il demoltiplicatore che, grazie alla sua capacità di elaborare automaticamente diverse risoluzioni di tipo per l'elaborazione dell'informazione, è progettato specificamente per un apparecchio ricevente per la televisione con schermo LCD integrato. Poiché l'assiemaggio contiene un numero maggiore di componenti (funzionalità) rispetto a quanto disciplinato dalla voce 8521 , è esclusa la classificazione in tale voce come apparecchio per la riproduzione di immagini.

Poiché lo schermo LCD non è accluso, è esclusa la classificazione alla sottovoce 8528 72 40 come apparecchio ricevente per la televisione con dispositivo di visualizzazione.

L'assiemaggio va pertanto classificato al codice NC 8529 90 65 come assiemaggio elettronico per un apparecchio della voce 8528 .


1.10.2014   

IT

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L 287/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Componente semiconduttore (cosiddetto «modulo LED») comprendente un chip LED collegato in parallelo con un diodo di protezione Zener, presentato in alloggiamento di materia plastica con copertura a cupola di plastica trasparente, avente dimensioni di circa 7 × 7 × 5 mm, senza piastre di connessione.

Per il modo in cui è costruito il componente risulta indivisibile. Sebbene infatti alcuni elementi in teoria possano essere rimossi e sostituiti, tale operazione sarebbe lunga e delicata, oltre che antieconomica in condizioni normali di fabbricazione.

Il modulo LED è progettato per essere montato su circuiti stampati utilizzando, ad esempio, tecniche di saldatura SMD (Surface-Mount Device).

È destinato ad essere utilizzato in applicazioni di illuminazione quali ad esempio flash di telefoni cellulari, dispositivi d'illuminazione dei veicoli a motore, proiettori, semafori ed elettrodomestici.

 (*1) Cfr. figura 1.

8541 40 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8541 , 8541 40 e 8541 40 10 .

Poiché il chip LED e il diodo di protezione sono combinati in modo praticamente indivisibile e il diodo di protezione ha l'unica funzione di proteggere il chip LED dalla sovratensione, le caratteristiche e le proprietà del modulo che lo contraddistinguono come diodo emettitore di luce della voce 8541 non risultano alterate in modo significativo. È pertanto esclusa la classificazione del componente alla voce 9405 a norma della nota 8 del capitolo 85, ultimo paragrafo.

Il componente deve pertanto essere classificato nel codice NC 8541 40 10 come diodo emettitore di luce.

2.

Componente semiconduttore comprendente un modulo LED montato mediante saldatura su un circuito stampato con anima in metallo, avente un'altezza di circa 7 mm e un diametro di circa 21 mm.

Il modulo LED include un chip LED collegato in parallelo con un diodo di protezione Zener, presentato in alloggiamento di materia plastica con copertura a cupola di plastica trasparente.

Il circuito stampato con anima in metallo è specificamente progettato come dissipatore di calore; contiene piastre di saldatura per collegare l'alimentazione elettrica ed è concepito per un utilizzo finale in articoli per l'illuminazione.

È destinato ad essere utilizzato in applicazioni di illuminazione quali ad esempio flash di telefoni cellulari, dispositivi d'illuminazione dei veicoli a motore, proiettori, semafori ed elettrodomestici.

 (*1) Cfr. figura 2.

8541 40 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8541 , 8541 40 e 8541 40 10 .

Anche se il componente comprende un modulo LED e un circuito stampato che possono essere separati, la sua funzione resta la stessa di quella del modulo LED da solo. Il circuito stampato con anima in metallo ha soltanto la funzione di dissipare il calore (dissipatore di calore), dal momento che non fornisce interconnessioni con altri componenti ma consente unicamente un migliore trasferimento termico dal modulo LED al supporto circostante. Il componente deve pertanto essere classificato come modulo LED.

Poiché il chip LED e il diodo di protezione sono combinati in modo praticamente indivisibile e il diodo di protezione ha l'unica funzione di proteggere il chip LED dalla sovratensione, le caratteristiche e le proprietà del modulo che lo contraddistinguono come diodo emettitore di luce della voce 8541 non risultano alterate in modo significativo. È pertanto esclusa la classificazione del componente alla voce 9405 a norma della nota 8 del capitolo 85, ultimo paragrafo.

Il componente deve pertanto essere classificato con il codice NC 8541 40 10 come diodo emettitore di luce.

3.

Componente semiconduttore (cosiddetto «pacchetto LED») comprendente quattro chip LED, ognuno dei quali è collegato in parallelo con un diodo di protezione Zener, presentato in alloggiamento di materia plastica con finestra di vetro trasparente nella parte superiore e otto piastre di contatto nella parte inferiore, avente dimensioni di circa 6 × 5 × 1 mm.

Per il modo in cui è costruito il componente risulta indivisibile. Sebbene infatti alcuni elementi in teoria possano essere rimossi e sostituiti, tale operazione sarebbe lunga e delicata, oltre che antieconomica in condizioni normali di fabbricazione.

I chip LED non sono interconnessi. Le interconnessioni tra i chip LED e i diodi Zener sono realizzate mediante saldatura a filo.

Il pacchetto LED è progettato per essere montato su circuiti stampati utilizzando, ad esempio, tecniche di saldatura SMD.

È destinato ad essere utilizzato in applicazioni di illuminazione quali l'illuminazione di palchi e spettacoli, l'illuminazione d'atmosfera e l'illuminazione esterna e interna di edifici.

 (*1) Cfr. figura 3.

8541 40 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8541 , 8541 40 e 8541 40 10 .

Poiché i chip LED e i diodi di protezione sono combinati in modo praticamente indivisibile e i diodi di protezione hanno l'unica funzione di proteggere i chip LED dalla sovratensione, indipendentemente dal numero di chip LED, le caratteristiche e le proprietà del componente che lo contraddistinguono come diodo emettitore di luce della voce 8541 non risultano alterate in modo significativo. È pertanto esclusa la classificazione del componente alla voce 9405 a norma della nota 8 del capitolo 85, ultimo paragrafo.

Il componente deve pertanto essere classificato con il codice NC 8541 40 10 come diodo emettitore di luce.

4.

Componente semiconduttore (cosiddetto «array di LED») comprendente 156 chip LED presentati in un alloggiamento circolare di materia plastica con copertura di plastica trasparente e due piastre di contatto elettrico nella parte superiore e un dissipatore di calore metallico nella parte inferiore, avente un'altezza di circa 2 mm e un diametro di circa 49 mm.

Per il modo in cui è costruito il componente risulta indivisibile. Sebbene infatti alcuni elementi in teoria possano essere rimossi e sostituiti, tale operazione sarebbe lunga e delicata, oltre che antieconomica in condizioni normali di fabbricazione.

I chip LED sono interconnessi in un array in serie-parallelo con interconnessioni realizzate mediante saldatura a filo.

L'array di LED è progettato per essere montato avvitandolo sul prodotto finale.

L'articolo è destinato ad essere utilizzato in applicazioni di illuminazione generale, ad esempio per negozi e strutture ricettive, per locali commerciali e uffici, l'illuminazione residenziale e domestica, l'illuminazione industriale, stradale e per esterni e le lampade a retroadattamento.

 (*1) Cfr. figura 4.

8541 40 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8541 , 8541 40 e 8541 40 10 .

Poiché è costituito unicamente da chip LED combinati in modo praticamente indivisibile, indipendentemente dal numero di chip LED, il componente rientra nella voce 8541 . È pertanto esclusa la sua classificazione alla voce 9405 a norma della nota 8 del capitolo 85, ultimo paragrafo.

Il componente deve pertanto essere classificato con il codice NC 8541 40 10 come diodo emettitore di luce.


Figura 1

Figura 2

Image 3

Image 4

Figura 3

Figura 4

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Image 6


(*1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.


1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Tubo di plastica avente una lunghezza di 142 cm, munito di un palloncino di plastica a una delle estremità (cosiddetto «catetere a palloncino»).

La parte prossimale del catetere, costituita da un ipotubo, ha un diametro di 0,63 mm ed è rivestita di politetrafluoroetilene (PTFE).

La parte distale del catetere, costituita da polietere ammide a blocchi (PEBA), ha un diametro compreso tra 0,79 e 1,02 mm ed è rivestita di materiale idrofilo.

Il palloncino ha una lunghezza compresa tra 6 e 27 mm e un diametro di 2-5 mm.

Il tubo è munito di un attacco Luer, di una punta (flessibile) atraumatica e di due bande indicatrici in oro.

L'attacco Luer consente di collegare il tubo a un dispositivo utilizzato per gonfiare il palloncino.

La punta atraumatica consente di spingere il catetere attraverso una vena del corpo fino all'arteria coronaria. Una volta posizionato correttamente il catetere nell'arteria coronaria, il palloncino viene gonfiato in modo da schiacciare i depositi di grasso (placca aterosclerotica) contro la parete della vena. Comprimendo la placca, il diametro interno della vena aumenta.

Le bande indicatrici consentono di determinare l'esatta posizione della punta atraumatica nel corpo.

Al termine del trattamento, il catetere a palloncino viene estratto dal corpo e gettato.

L'articolo si presenta in una confezione ed è sterilizzato.

 (*1) Cfr. la figura 1.

9018 39 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione di un palloncino, di una punta atraumatica, delle bande indicatrici in oro e dell'attacco Luer, alla presentazione il tubo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90.

La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il tubo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento.

Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come catetere (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, NE del SA, relative alla voce 9018 , gruppo I).

2.

Tubo di plastica curvo (cosiddetto «catetere guida») avente un diametro interno compreso tra 1,47 e 2,29 mm e una lunghezza di 100 cm, munito di una banda indicatrice radiopaca e di una punta (flessibile) atraumatica.

L'articolo comprende una sezione piatta a doppia maglia intrecciata in acciaio inossidabile, incapsulata in materiale plastico [PEBA, poliftalammide (PPA), nylon], e ha un rivestimento lubrificante applicato alla superficie interna in silicone del catetere guida.

Il catetere guida consente l'accesso all'arteria coronaria attraverso una vena. Esso permette di guidare altri apparecchi verso l'arteria.

La banda indicatrice radiopaca consente di determinare l'esatta posizione della punta atraumatica nel corpo.

Al termine del trattamento, il catetere guida viene estratto dal corpo e gettato.

L'articolo si presenta in una confezione ed è sterilizzato.

 (*1) Cfr. la figura 2.

9018 39 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione della curva, della banda indicatrice radiopaca, della punta atraumatica e del rivestimento lubrificante, alla presentazione il tubo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90.

La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il tubo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento.

Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come catetere (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018 , gruppo I).

3.

Filo metallico flessibile (cosiddetto «filo guida») avente un diametro di 0,35 mm e una lunghezza di 180-300 cm, con due bande indicatrici radiopache e una punta arrotondata.

Il filo è costituito da una lega metallica per uso biomedico, con rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento distale in silicone o materiale idrofilo.

La banda indicatrice radiopaca consente di determinare l'esatta posizione del filo nel corpo.

Il filo è utilizzato per guidare e posizionare i dispositivi per gli interventi nell'arteria coronaria.

Al termine del trattamento, il filo guida viene estratto dal corpo e gettato.

L'articolo si presenta in una confezione ed è sterilizzato.

 (*1) Cfr. la figura 3.

9018 39 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione della forma e delle bande indicatrici radiopache, alla presentazione il filo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90.

La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il filo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento.

Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come filo guida (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018 , gruppo I).

4.

Dispositivo di gonfiaggio manuale in policarbonato ad alta resistenza, con manometro e scala volumetrica. È munito di un attacco per tubo flessibile ad alta pressione (di tipo Luer) e può pompare, con precise regolazioni della pressione, fino a 20 atmosfere (atm).

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambiente medico per il gonfiaggio e lo sgonfiamento di cateteri a palloncino.

Il manometro è utilizzato per controllare la pressione nel catetere a palloncino durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiamento e durante gli interventi chirurgici.

La scala volumetrica indica la quantità di liquido (20 ml al massimo) introdotta mediante pressione nel catetere, oltre alla quantità di liquido che defluisce liberamente quando il palloncino si sgonfia.

L'attacco Luer consente di collegare il dispositivo di gonfiaggio al catetere a palloncino.

Il dispositivo è monouso e viene gettato al termine del trattamento.

L'articolo si presenta in una confezione ed è sterilizzato.

 (*1) Cfr. la figura 4.

9018 90 84

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 , 9018 90 e 9018 90 84 .

Poiché nel catetere viene introdotta mediante pressione una piccola quantità di liquido, che tuttavia in un secondo momento defluisce liberamente, il dispositivo non solleva né sposta continuamente in altro modo volumi di liquidi (cfr. le NE del SA relative alla voce 8413 , primo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8413 come pompa per liquidi.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ossia la combinazione della forma, delle precise regolazioni della pressione, della piccola quantità di liquido utilizzata e dell'attacco Luer, alla presentazione l'articolo può essere identificato come strumento o apparecchio per uso medico del capitolo 90 (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018 , quinto paragrafo).

La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché l'articolo non viene tenuto in mano, portato sulla persona o impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità.

Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 90 84 come altro strumento o apparecchio per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria.

Figura 1

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Figura 2

Image 8

Figura 3

Image 9

Figura 4

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(*1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.


1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

168,9

MK

65,0

TR

76,0

XS

74,9

ZZ

96,2

0707 00 05

MK

29,8

TR

100,9

ZZ

65,4

0709 93 10

TR

110,4

ZZ

110,4

0805 50 10

AR

132,3

CL

136,0

IL

107,6

TR

108,6

UY

128,2

ZA

152,7

ZZ

127,6

0806 10 10

BR

167,5

MK

103,8

TR

121,9

ZZ

131,1

0808 10 80

BA

41,5

BR

56,4

CL

114,7

NZ

120,5

US

135,4

ZA

106,8

ZZ

95,9

0808 30 90

CN

104,2

TR

117,2

ZZ

110,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)

(2014/688/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina). Tale relazione è stata presentata alla Commissione e al Consiglio il 23 aprile 2014.

(2)

Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non erano state oggetto di valutazione a livello delle Nazioni Unite nel momento in cui la valutazione dei rischi è stata richiesta a livello dell'Unione, ma sono state valutate nel giugno 2014 dal comitato di esperti sulla farmacodipendenza dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3)

Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non hanno alcuna proprietà terapeutica accertata o riconosciuta (per uso umano o veterinario). A parte il loro utilizzo in materiali di riferimento nella chimica analitica e nella ricerca scientifica che ne studia le caratteristiche chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della loro comparsa sul mercato delle droghe — e, nel caso della molecola 25I-NBOMe, anche nel settore della neurochimica — non ci sono indicazioni di utilizzi di tali sostanze per altre finalità.

(4)

La sostanza 25I-NBOMe è un potente derivato sintetico della sostanza 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina (2C-I), un allucinogeno serotoninergico classico, che è stato oggetto di una valutazione del rischio, nonché di misure di controllo e sanzioni penali a livello di Unione dal 2003 mediante la decisione 2003/847/GAI del Consiglio (2).

(5)

Gli specifici effetti fisici della sostanza 25I-NBOMe sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali e il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati. Le osservazioni cliniche di persone che hanno assunto tale sostanza suggeriscono che essa abbia effetti allucinogeni e possa potenzialmente indurre stati gravi di agitazione, confusione, allucinazioni visive e uditive acute, aggressività, incidenti violenti e traumi autoindotti.

(6)

Quattro decessi associati alla sostanza 25I-NBOMe sono stati registrati in tre Stati membri. Una grave tossicità collegata al suo consumo è stata segnalata in quattro Stati membri, che hanno comunicato 32 casi non mortali di intossicazione. Se questa nuova sostanza psicoattiva diventasse più ampiamente disponibile e fosse consumata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati alla sostanza 25I-NBOMe.

(7)

Ventidue Stati membri e la Norvegia hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver individuato la sostanza 25I-NBOMe. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 25I-NBOMe, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in una vasta gamma di ambienti (a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica).

(8)

La sostanza 25I-NBOMe è liberamente commercializzata e venduta su Internet come «prodotto chimico utilizzato per la ricerca» e le informazioni provenienti da sequestri, campioni raccolti, siti web di consumatori e distributori su Internet fanno supporre che la sostanza sia venduta come droga in quanto tale e commercializzata come sostituto «legale» dell'LSD. L'OEDT ha individuato oltre 15 distributori su Internet che vendono tale sostanza, che possono essere stabiliti all'interno dell'Unione e in Cina.

(9)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 25I-NBOMe e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 25I-NBOMe a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi per la salute che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari casi di decesso, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente, e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 25I-NBOMe dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.

(10)

Poiché sei Stati membri controllano il 25I-NBOMe in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi che discendono dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri sette Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini contro i rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(11)

L'AH-7921 è un analgesico oppiaceo sintetico dalla struttura atipica, generalmente conosciuto come «doxylam» dai fornitori su Internet, i siti web di consumatori e i media. Può essere facilmente confuso con la dossilamina, un antistaminico con proprietà sedative ed ipnotiche che potrebbe comportare involontarie overdosi.

(12)

Gli specifici effetti fisici dell'AH-7921 sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici, comportamentali e il potenziale di dipendenza, nonché la limitata disponibilità di informazioni e dati. Stando a quanto riportato dai consumatori, gli effetti dell'AH-7921 sembrano essere analoghi a quelli degli oppiacei classici che inducono una sensazione di moderata euforia, prurito e rilassamento; la comparsa di nausea sembra essere un tipico effetto negativo. Oltre all'auto-sperimentazione e al «consumo ricreativo» dell'AH-7921, i consumatori hanno dichiarato di aver assunto di propria iniziativa tale nuova droga come antidolorifico o per alleviare i sintomi di astinenza dovuti alla disassuefazione da altri oppiacei. Ciò può indicare il potenziale dell'AH-7921 di diffondersi tra la popolazione che fa uso intravenoso di oppiacei.

(13)

Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso dell'AH-7921, ma le informazioni disponibili indicano che non è ampiamente utilizzata e, quando è utilizzata, è consumata in ambienti privati.

(14)

Tra dicembre 2012 e settembre 2013 sono stati registrati, in tre Stati membri, 15 decessi nei cui campioni post mortem è stata rilevata l'AH-7921, da sola o associata ad altre sostanze. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo dell'AH-7921 in tutti questi casi di mortalità, in alcuni tuttavia la sostanza è stata specificamente annoverata fra le cause del decesso. Uno Stato membro ha segnalato sei intossicazioni non mortali connesse all'AH-7921. Se questa nuova sostanza psicoattiva diventasse più ampiamente disponibile e fosse consumata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati all'AH-7921.

(15)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sull'AH-7921 e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'AH-7921 a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi per la salute che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari casi di decesso, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente, e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, l'AH-7921 dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.

(16)

Poiché uno Stato membro controlla l'AH-7921 in base alla propria legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini contro i rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(17)

L'MDPV è un derivato sintetico del catinone con sostituzione sull'anello aromatico, legato chimicamente al pirovalerone, entrambi oggetto di misure di controllo in base alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

(18)

Le informazioni sulla tossicità cronica e acuta del MDPV, nonché dei suoi effetti psicologici e comportamentali, e il rischio di dipendenza, non sono raccolte in modo uniforme in tutta l'Unione europea. Le informazioni provenienti da ricerche pubblicate, confermate da casi clinici, indicano che il profilo psicofarmacologico osservato dell'MDPV è simile a quello della cocaina e della metamfetamina, sebbene gli effetti della sostanza siano più potenti e duraturi. Inoltre, l'MDPV si è rivelato dieci volte più potente nell'indurre attivazione motoria, tachicardia e ipertensione.

(19)

I siti web di consumatori indicano che la tossicità acuta della sostanza può produrre effetti nocivi sugli esseri umani, simili a quelli di altri stimolanti. Tali effetti includono psicosi paranoide, tachicardia, ipertensione, diaforesi, problemi respiratori, grave agitazione, allucinazioni uditive e visive, ansia profonda, ipertermia e disfunzioni organiche multiple.

(20)

Tra settembre 2009 e agosto 2013 in otto Stati membri e in Norvegia sono stati registrati 108 decessi nel cui caso la sostanza MDPV è stata rilevata in campioni biologici post mortem o individuata come concausa del decesso. Otto Stati membri hanno registrato complessivamente 525 intossicazioni non mortali connessi all'MDPV. Se questa nuova sostanza psicoattiva diventasse più ampiamente disponibile e fosse consumata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

(21)

Dal 2009 quattro Stati membri hanno inoltre segnalato di aver individuato l'MDPV in campioni biologici prelevati a seguito di incidenti stradali mortali e non mortali o in casi di guida in stato di ebbrezza.

(22)

L'MDPV è disponibile sul mercato europeo delle droghe dal novembre 2008 e 27 Stati membri, Norvegia e Turchia ne hanno effettuato sequestri per diversi chili. L'MDPV è venduta come sostanza in quanto tale, ma è stata anche individuata in combinazione con altre sostanze, ed è ampiamente disponibile presso fornitori e distributori su Internet, negozi specializzati («head shops») e piccoli spacciatori di strada. Alcune indicazioni fanno pensare che esista un certo grado di organizzazione nella fabbricazione di compresse e nella distribuzione della sostanza nell'Unione.

(23)

La relazione di valutazione dei rischi sottolinea che sono necessari ulteriori lavori di ricerca per determinare i rischi sanitari e sociali che l'MDPV comporta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'MDPV a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi per la salute che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari casi di decesso, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente, e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, l'MDPV dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.

(24)

Poiché ventuno Stati membri controllano l'MDPV in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e quattro Stati membri controllano tale sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini contro i rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(25)

La metossietamina è una sostanza arilcicloesilamina chimicamente simile alla ketamina e alla fenciclidina (PCP), sostanza soggetta a controllo a livello internazionale. Analogamente alla ketamina e alla PCP, la metossietamina possiede proprietà dissociative.

(26)

Non esistono studi che valutino la tossicità cronica e acuta associata alla metossietamina, né i suoi effetti psicologici e comportamentali o il rischio di dipendenza che presenta. Le esperienze dichiarate dagli stessi consumatori nei loro siti web indicano che gli effetti negativi sono simili a quelli di un'intossicazione da ketamina. Tali effetti includono nausea e vomito, gravi difficoltà respiratorie, disorientamento, ansia, catatonia, aggressività, allucinazioni, paranoia e psicosi. Inoltre, l'intossicazione acuta da metossietamina può avere effetti stimolanti (agitazione, tachicardia e ipertensione) e provocare disordini cerebrali che non sono generalmente riscontrabili nei casi di intossicazione da ketamina.

(27)

Circa venti decessi collegati alla metossietamina sono stati segnalati da sei Stati membri, che l'hanno rilevata in campioni post mortem. Utilizzata da sola o in combinazione con altre sostanze, la metossietamina è stata individuata in venti casi di intossicazione non mortali segnalati da cinque Stati membri. Se questa nuova sostanza psicoattiva diventasse più ampiamente disponibile e fosse consumata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

(28)

Dal novembre 2010 ventitré Stati membri, la Turchia e la Norvegia hanno riferito di aver individuato la metossietamina. Le informazioni disponibili fanno supporre che la metossietamina sia venduta e utilizzata come sostanza in quanto tale, ma anche come sostituto «legale» di ketamina dai distributori su Internet, i negozi specializzati («head shops») e dai piccoli spacciatori di strada.

(29)

Numerosi chili di metossietamina in polvere sono stati sequestrati nell'Unione, ma non esistono informazioni su un possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali. La fabbricazione di metossietamina non richiede attrezzature sofisticate.

(30)

La prevalenza dei dati è limitata a studi non rappresentativi condotti in due Stati membri. Tali studi suggeriscono che la prevalenza del consumo di metossietamina è inferiore a quella di ketamina. Le informazioni disponibili indicano che il suo consumo può avvenire in una vasta gamma di ambienti (a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica).

(31)

La relazione di valutazione dei rischi sottolinea che sono necessari ulteriori lavori di ricerca per determinare i rischi sanitari e sociali che tale sostanza comporta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la metossietamina a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi per la salute che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari casi di decesso, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente, e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, la metossietamina dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.

(32)

Poiché nove Stati membri controllano la metossietamina in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e nove Stati membri controllano la sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini contro i rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(33)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina in tutta l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo:

a)

4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe);

b)

3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);

c)

3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV);

d)

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).

Articolo 2

Entro il 2 ottobre 2015, gli Stati membri sottopongono, secondo la loro legislazione interna, le nuove sostanze psicoattive di cui all'articolo 1 a misure di controllo e a sanzioni penali, come previsto dalle rispettive legislazioni in conformità degli obblighi che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).


1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia

[notificata con il numero C(2014) 6868]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/689/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(3)

L'afta epizootica è endemica in Libia ed è stata confermata in Tunisia sin dal 25 aprile 2014 e in Algeria dal 23 luglio 2014.

(4)

L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare mediante i prodotti derivati da animali infetti e da oggetti inanimati contaminati, inclusi i mezzi di trasporto degli animali vivi, come i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.

(5)

La presenza dell'afta epizootica in Algeria, Libia e Tunisia può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.

(6)

Sebbene l'afta epizootica non sia stata confermata in Marocco, tale paese terzo è un potenziale paese di transito per i veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e che sono diretti nell'Unione.

(7)

Il drastico peggioramento della situazione dell'afta epizootica in Libia e la sua propagazione verso e all'interno della Tunisia e dell'Algeria richiede l'adozione a livello europeo di talune misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle vie di trasmissione del virus.

(8)

I veicoli e le navi utilizzati per il trasporto di animali vivi verso l'Algeria, la Libia o la Tunisia potrebbero essere contaminati con il virus dell'afta epizootica in tali paesi e quindi rappresentano un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

(9)

La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.

(10)

È pertanto opportuno garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria, Libia o Tunisia siano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate nella dichiarazione presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di ingresso.

(11)

L'operatore o il conducente dovrebbe garantire che, per ogni veicolo o nave per bestiame, un certificato di pulizia e di disinfezione sia conservato per un periodo minimo di tre anni.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione e per i quali esiste un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

(13)

Inoltre sebbene le importazioni di animali vivi di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica non siano autorizzate da alcun paese in Africa, conformemente alla direttiva 2009/156/CE (3) del Consiglio è autorizzata l'importazione di talune categorie di equidi provenienti dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e conformemente alla decisione 2010/57/UE (4) del Consiglio è consentito il transito nell'Unione di equidi provenienti da tali paesi e destinati a un altro paese terzo. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti da tali paesi terzi a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che è o è stato adibito al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave adibito al trasporto di bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, dal Marocco, dalla Libia o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.

3.   L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione controlla a vista i veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Libia, Marocco o Tunisia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2.   L'autorità competente responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Algeria, Libia, Marocco o Tunisia di animali vivi da caricare a bordo delle navi controlla a vista le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima di caricare a bordo gli animali.

3.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:

a)

dispone che il veicolo o la nave per bestiame venga sottoposto a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;

b)

nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di ingresso o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposto a pulizia:

i)

rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o

ii)

effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non è stato adeguatamente pulito o disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).

5.   L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime in provenienza dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco o dalla Tunisia e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti dall'Algeria, dalla Libia o dalla Tunisia che saranno introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e nel caso di transito conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 1o ottobre 2015.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(4)  Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9.)


ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame proveniente dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame (1)

dichiara che:

il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh.mm)

 

 

 

 

dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] (2), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico;

la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh.mm)

 

 

 

 

il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (3):

il prossimo carico di animali si svolgerà in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh.mm)

 

 

 

 

Data

Luogo

Firma dell'operatore/conducente

 

 

 

Nome dell'operatore/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)


(1)  Indicare il numero di registrazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(3)  Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.


ALLEGATO II

Certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1.

i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/registrazione (1) in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] (2), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;

2.

le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione o in un'altra forma equivalente che comprende i punti di cui all'allegato I della decisione 2014/689/UE.

Data

Ora

Luogo

Autorità competente

Firma del funzionario (*1)

 

 

 

 

 

Timbro:

Nome in stampatello:


(1)  Indicare i numeri di immatricolazione/registrazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(*1)  Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.


Rettifiche

1.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/32


Rettifica della decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 201 del 10 luglio 2014 )

Pagina 29, articolo 1, punto 4), relativamente all'articolo 12, paragrafo 6:

anziché:

«6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 9 luglio 2014.»

leggi:

«6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2014.»