ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
24 settembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 995/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone II e IV per le navi battenti bandiera irlandese

11

 

*

Regolamento (UE) n. 996/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

13

 

*

Regolamento (UE) n. 997/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

15

 

*

Regolamento (UE) n. 998/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera irlandese

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

52

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 136 bis, paragrafo 3 e l'articolo 140 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4), entro il 1o agosto 2013 Spagna, Lussemburgo, Malta e Regno Unito hanno comunicato l'intenzione di trasferire definitivamente, in tutto o in parte, la dotazione dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui all'allegato X ter del suddetto regolamento, al fine di aumentare i rispettivi massimali nazionali dei pagamenti diretti per l'anno di domanda 2014 e gli anni successivi. Di conseguenza, l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato modificato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione (5). Occorre inserire tali trasferimenti definitivi anche negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(2)

A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Francia, Lettonia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per gli anni civili 2014-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013. A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Malta, Polonia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2015-2020, previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 vanno quindi modificati di conseguenza.

(3)

A norma dell'articolo 57 bis, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 l'estensione di terreni che sono stati sminati e restituiti ad usi agricoli nel 2013. La comunicazione includeva anche la corrispondente dotazione di bilancio per l'anno di domanda 2014 e gli anni successivi. A norma del suddetto articolo, la Croazia ha comunicato alla Commissione i terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate per l'esercizio 2013 e restituiti ad usi agricoli tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato pertanto modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013. In base allo schema degli incrementi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre modificare di conseguenza gli allegati II, III e VI del medesimo regolamento.

(4)

L'importo per l'esercizio finanziario 2014 risultante dall'aggiustamento volontario dei pagamenti diretti applicato nel Regno Unito per l'anno civile 2013 a norma dell'articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 136 e 136 ter del suddetto regolamento per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere aggiunti alla ripartizione annua del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica solo dal 1o gennaio 2015. Le modifiche al suddetto regolamento si devono quindi applicare solo a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, recante modifica dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune (GU L 255 del 27.9.2013, pag. 5).


ALLEGATO I

Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 sono così modificati:

1)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

nella tabella I, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:

Stato membro

«2014

Belgio

544 047

Danimarca

926 075

Germania

5 178 178

Grecia

2 047 187

Spagna

4 833 647

Francia

7 358 751

Irlanda

1 216 547

Italia

3 953 394

Lussemburgo

33 662

Paesi Bassi

793 319

Austria

693 716

Portogallo

557 667

Finlandia

523 247

Svezia

696 487

Regno Unito

3 166 774»

b)

nella tabella 2, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:

Stato membro

«2014

Bulgaria

642 103

Repubblica ceca

875 305

Estonia

110 018

Croazia

164 005

Cipro

51 344

Lettonia

156 279

Lituania

393 226

Ungheria

1 272 786

Malta

5 240

Polonia

3 361 883

Romania

1 428 531

Slovenia

138 980

Slovacchia

435 115»

(*)

Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli incrementi di cui all'articolo 121.

c)

nella tabella 3, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:

Stato membro

«2014

Croazia

164 005»

(*)

Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli incrementi di cui all'articolo 121.

2)

l'allegato VIII quater è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII quater

Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 6e all'articolo 125 bis, paragrafo 5

(migliaia di EUR)

Belgio

505 266

Bulgaria

796 292

Repubblica ceca

872 809

Danimarca

880 384

Germania

5 018 395

Estonia

169 366

Irlanda

1 211 066

Grecia

1 931 177

Spagna

4 893 433

Francia

7 189 541

Croazia

316 245

Italia

3 704 337

Cipro

48 643

Lettonia

280 154

Lituania

517 028

Lussemburgo

33 432

Ungheria

1 269 158

Malta

5 244

Paesi Bassi

732 370

Austria

691 738

Polonia

3 450 512

Portogallo

599 355

Romania

1 903 195

Slovenia

134 278

Slovacchia

451 659

Finlandia

524 631

Svezia

699 768

Regno Unito

3 205 243»


ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE 2014-2020

Belgio

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Repubblica ceca

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Germania

1 221 378 847

1 219 851 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 303 051 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlanda

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grecia

605 051 830

604 533 693

604 004 906

603 465 245

602 915 722

602 337 071

601 652 326

4 223 960 793

Spagna

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Francia

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Croazia

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Cipro

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Lettonia

138 327 376

150 968 424

153 001 059

155 030 289

157 056 528

159 093 589

161 099 517

1 074 576 782

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Lussemburgo

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 175 590 560

1 174 010 059

1 172 398 238

1 170 756 130

1 169 026 987

1 166 981 202

8 598 280 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

213 101 979

212 815 053

212 522 644

212 225 447

211 912 203

211 540 943

1 545 272 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

257 858 535

258 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 763 315 250

Regno Unito

667 773 873

752 322 030

752 139 156

751 939 938

751 702 511

751 876 113

752 375 870

5 180 129 491

Totale UE -28

13 970 049 060

13 796 873 677

13 773 017 488

13 775 753 697

13 778 486 509

13 781 886 137

13 785 415 797

96 661 482 365

 

Assistenza tecnica

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Totale

14 004 179 759

13 831 005 654

13 807 150 767

13 809 888 305

13 812 622 473

13 816 023 483

13 819 554 553

96 900 424 994»


ALLEGATO III

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati come segue:

1)

gli allegati II e III sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(migliaia di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Repubblica ceca

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

872 809

Danimarca

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

880 384

Germania

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

5 018 395

Estonia

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

169 366

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grecia

2 023 122

1 999 116

1 975 083

1 953 129

1 931 177

1 931 177

Spagna

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francia

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croazia (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipro

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituania

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Lussemburgo

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungheria

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Paesi Bassi

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portogallo

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romania

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovacchia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlandia

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Svezia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Regno Unito

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(milioni di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

505,3

Bulgaria

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

798,9

Repubblica ceca

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

872,8

Danimarca

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

880,4

Germania

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

5 018,4

Estonia

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

169,4

Irlanda

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

1 211,1

Grecia

2 211,0

2 187,0

2 162,9

2 141,0

2 119,0

2 119,0

Spagna

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

4 954,4

Francia

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croazia (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Italia

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

3 704,3

Cipro

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

48,6

Lettonia

181,0

205,8

230,4

255,3

280,2

302,8

Lituania

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Lussemburgo

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungheria

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Paesi Bassi

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polonia

3 378,6

3 395,3

3 411,9

3 431,2

3 450,5

3 061,5

Portogallo

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

599,5

Romania

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovacchia

438,3

441,5

444,6

448,2

451,7

394,4

Finlandia

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Svezia

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

699,8

Regno Unito

3 173,3

3 179,9

3 186,3

3 195,8

3 205,2

3 591,7

»

2)

l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19

A.

Importo in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a):

380 599 000 EUR

B.

Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

(migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

247 390

228 360

190 300

152 240

114 180

76 120

38 060»


(1)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 342 539 000 EUR e per il 2022 a 380 599 000 EUR.

(2)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 342 539 000 EUR e per il 2022 è pari a 380 599 000 EUR.


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/11


REGOLAMENTO (UE) N. 995/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2014

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone II e IV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

29/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

BLI/24-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

Data di chiusura

28.8.2014


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/13


REGOLAMENTO (UE) N. 996/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2014

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

30/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

BLI/5B67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

Data di chiusura

28.8.2014


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/15


REGOLAMENTO (UE) N. 997/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2014

recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

31/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

RED/51214D

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data di chiusura

28.8.2014


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/17


REGOLAMENTO (UE) N. 998/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2014

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

27/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

PLE/7FG.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIf e VIIg

Data di chiusura

28.8.2014


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 999/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 (4), ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia. Successivamente la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (5), è stato istituito un dazio antidumping definitivo per un importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20.

(2)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e un secondo riesame parziale intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio (6) ha mantenute le misure in vigore. Il dazio non è stato modificato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem (7) per il quale il dazio è pari a un importo compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.

(3)

La Commissione europea («la Commissione»), con decisione 2008/577/CE (8), ha accettato gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding «Acron» (denominati collettivamente «Acron»), e dal gruppo EuroChem. Con decisione 2012/629/UE (9), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem, a causa dell'impraticabilità dell'anzidetto impegno.

(4)

Con sentenza del 10 settembre 2008 (10), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (11), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat («Kirovo»), parte di OJSC UCC UralChem («UralChem»). Con regolamento (CE) n. 989/2009 (12), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (EUR 47,07 per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (13) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 28 marzo 2013 da un'associazione di produttori dell'Unione di concimi, «Fertiliser Europe» («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame.

(6)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto verosimilmente condurre alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(7)

Dopo la comunicazione delle informazioni, l'associazione russa dei produttori di concimi (RFPA) ha obiettato che la domanda di riesame era sostenuta soltanto da una parte di produttori dell'Unione di concimi contenenti nitrato di ammonio (FGAN — Fertiliser Grade Ammonium Nitrate) e che il volume di concimi a qualunque tenore di nitrato di ammonio o di altri concimi a base di nitrato di ammonio prodotto dai produttori dell'Unione è il triplo di quello del richiedente. Tale obiezione è tuttavia infondata, in quanto il richiedente e i sostenitori della domanda producono sia FGAN sia altri prodotti oggetto del presente riesame in previsione della scadenza. La domanda, quindi, non era sostenuta solo da produttori di FGAN, ma anche da produttori di altri tipi del prodotto in esame e la soglia quantitativa per avviare un riesame era stata raggiunta.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)

Dopo aver sentito il comitato consultivo è stato stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza; il 12 luglio 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso (di apertura) (14) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)

L'associazione RFPA ha presentato alcune osservazioni in merito alle misure in vigore e ha contestato la loro legittimità prima dell'apertura dell'inchiesta. La medesima parte ha inoltre affermato che nulla giustificava l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, visti gli elementi comunicati alla Commissione, prima dell'apertura, in merito alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(10)

I servizi della Commissione hanno risposto a tale parte interessata che la Commissione esamina nel dettaglio i pareri espressi da parti diverse dal richiedente soltanto dopo l'apertura dell'inchiesta.

(11)

La stessa parte interessata ha inoltre richiesto di poter accedere alla domanda di riesame in previsione della scadenza nella versione presentata il 28 marzo 2013, come indicato nell'avviso di apertura, come pure alla lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata dai servizi della Commissione ai richiedenti in merito alla loro domanda di un riesame in previsione della scadenza affinché fossero in grado di esercitare più efficacemente il loro diritto di difesa. I servizi della Commissione hanno informato l'interessato che la decisione di avviare un'inchiesta si basava esclusivamente sulla versione consolidata della domanda che integrava la risposta alla lettera in cui si chiedevano maggiori informazioni. Le versioni iniziali e le minute non sono rilevanti. Pertanto il rifiuto di consentire l'accesso alla versione iniziale e alla lettera non viola il diritto di difesa della parte interessata. La parte interessata ha chiesto al consigliere-auditore della DG Commercio di intervenire in merito alla presupposta violazione del diritto di difesa. Il 4 marzo 2014 il consigliere-auditore ha accolto la posizione dei servizi della Commissione.

(12)

La parte interessata ha inoltre richiesto l'accesso alle domande di riesame in previsione della scadenza relative ad altri due diversi procedimenti. La parte in questione ha sostenuto che tali domande erano state respinte in quanto prive di fondamento e che l'accesso a tali documenti avrebbe consentito di confrontare le circostanze dei due casi con la revisione in corso, di comprendere l'analisi della Commissione dell'adeguatezza della domanda in ciascun caso e quindi di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa. I servizi della Commissione hanno fornito alla parte in questione tutte le precisazioni necessarie e il 4 marzo 2014 il consigliere-auditore ha accolto la posizione dei servizi della Commissione.

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(13)

L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2013 («periodo in esame»).

(14)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, l'RFPA ha sostenuto che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 661/2008, vi è stato un cambiamento metodologico ingiustificato poiché il periodo in esame era più lungo.

(15)

La Commissione ritiene che la circostanza asserita dall'RFPA non si configura come un cambiamento metodologico nel senso di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In ogni caso, va osservato quanto segue. Secondo la prassi della Commissione il periodo in esame normalmente comprende il PIR e i tre anni civili precedenti, a meno che il PIR stesso non comprenda una parte considerevole dell'anno civile precedente. In quest'ultimo caso potrebbero essere presi in considerazione in via eccezionale quattro anni civili. Ciò è avvenuto nel precedente riesame in previsione della scadenza. Tale obiezione è perciò respinta.

1.4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(16)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia («paese interessato»), gli importatori noti, gli utilizzatori e i fornitori, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta invitandoli a partecipare.

(17)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

1.4.3.   Campionamento

(18)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che essa avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(19)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La selezione del campione è stata condotta sulla base della produzione nell'Unione e dei volumi di vendita sul mercato dell'Unione del prodotto simile durante il PIR. Tale campione era composto da quattro produttori dell'Unione ubicati in Francia, Lituania, Polonia e Regno Unito (15), che rappresentano circa il 42 % della produzione dell'Unione e il 41 % delle vendite dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio.

(20)

Una delle parti interessate ha sostenuto che il campione provvisorio di produttori dell'Unione avrebbe dovuto comprendere soltanto i produttori di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, come originariamente previsto dal regolamento (CE) n. 2022/95, escludendo i produttori di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, attualmente classificati ai codici NC ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 e ex 3105 90 20, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 945/2005.

(21)

L'obiezione è stata motivata sostenendo che la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-348/05, di cui al considerando 4, ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 che ampliava la definizione del prodotto rispetto all'inchiesta iniziale.

(22)

Tale obiezione è infondata. La sentenza di cui trattasi ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 solo per quanto riguarda un produttore esportatore russo. Per tutti gli altri produttori russi la definizione del prodotto applicabile è quella specificata nel regolamento (CE) n. 945/2005. In ogni caso, tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione producono nitrato di ammonio, attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. I concimi solidi classificati ad altri codici NC sono prodotti dall'industria dell'Unione e sono semplicemente il risultato di ulteriori attività chimiche o di miscelazione volte a creare concimi composti, denominati anche «concimi stabilizzati» o «miscugli», a condizione che il titolo di azoto sia superiore al 28 % in peso o il titolo di nitrato di ammonio sia superiore all'80 % in peso.

(23)

Di conseguenza, il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori

(24)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(25)

Nessun importatore indipendente ha risposto al questionario per il campionamento e quindi il campionamento non è stato necessario.

c)   Campionamento dei produttori esportatori in Russia

(26)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori in Russia di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione permanente della Russia presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(27)

Otto produttori esportatori nel paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Durante il PIR le importazioni nell'UE sono state in generale effettuate secondo gli impegni accettati. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tali produttori rappresentavano il maggior volume totale di vendite all'esportazione e comprendevano le due società le cui vendite all'esportazione nell'Unione erano state effettuate durante il PIR secondo gli impegni assunti. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione pertanto ha confermato il campione proposto e tutte le parti interessate sono state informate di conseguenza in merito al campione selezionato.

(28)

Nel campione selezionato dalla Commissione figuravano le quattro società seguenti:

Acron,

EuroChem,

UralChem,

OJSC SBU Azot («SBU Azot»).

(29)

Il campione rappresentava l'88 % del volume totale di esportazioni (dalla Russia verso l'Unione e verso i paesi terzi) durante il PIR, sulla base delle risposte ai questionari per il campionamento.

1.4.4.   Risposte al questionario e visite di verifica

(30)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori russi che ne hanno fatto richiesta, nonché ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, agli utilizzatori e alle associazioni di categoria che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(31)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori esportatori russi e i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione. Un'associazione di categoria che rappresentava gli utilizzatori, segnatamente la National Farmers' Union of England and Wales (NFU), ha fornito una risposta parziale.

(32)

Per quanto riguarda i produttori esportatori russi, solo Acron ha risposto in modo completo al questionario. Le altre tre società inserite nel campione (EuroChem, UralChem e SBU Azot) hanno fornito solo risposte parziali, limitandosi a dati sulla capacità, a dati aggregati relativi alle vendite a livello franco fabbrica e ad alcune informazioni sui loro costi di produzione. Tali risposte parziali non hanno consentito alla Commissione di verificare in modo esauriente le informazioni relative alle vendite e ai costi di produzione.

(33)

La Commissione ha informato i tre produttori esportatori interessati inseriti nel campione circa la sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le informazioni non fornite; i produttori hanno esercitato il loro diritto ad essere sentiti dal consigliere-auditore. Nelle comunicazioni inviate specificatamente a ciascuno dei tre produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha inoltre indicato i dati che aveva utilizzato nella sua analisi e i dati forniti da ciascuna società che, considerati carenti, aveva sostituito con i «dati disponibili» a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha utilizzato in particolare i dati relativi alle vendite aggregate a livello franco fabbrica anziché dati dettagliati ricavati dagli elenchi delle singole transazioni.

(34)

Un'associazione europea che rappresenta gli importatori, l'European Fertilisers Import Association («EFIA»), ha chiesto di vedersi riconosciuto lo status di parte interessata a nome dei suoi aderenti e ha presentato osservazioni scritte. Tre singoli importatori hanno indicato di aver sospeso tutte le importazioni di concimi originari della Russia.

(35)

Sono inoltre pervenute osservazioni scritte da varie associazioni di utilizzatori, in particolare dal Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA)/Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla National Farmers' Union e da associazioni francesi AFCOME (Association française de commercialisation et de mélange d'engrais) e AGPB (Association générale des producteurs de blé et autres céréales).

(36)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

AB 'ACHEMÀ, Jonolaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Lituania,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe «Puławy» S.A, Polonia,

Grow How UK limited, Ince, Regno Unito,

YARA France SA, Francia.

Produttori esportatori in Russia

JSC Acron, JSC Dorogobuzh, operatore commerciale collegato ZAO Agronova — Bryansk (Acron),

EuroChem MMC OJSC, OJSC Nevinnomyssky Azot e OJSC Novomoskowskaya Joint-Stock Company Azot (EuroChem),

OJSC UCC UralChem, Berezniki Azot e Kirovo-Chepetsk Chemical works (UralChem),

Kemerovo JSC «Azot» e LLC «Angarsk Nitrogent Fertilizer Plant» (SBU Azot).

Importatore collegato

Agronova Europe AG, Svizzera (collegato a Acron).

1.5.   Comunicazione delle informazioni

(37)

Il 13 giugno 2014 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intendeva proporre il mantenimento delle misure antidumping in vigore e ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione.

(38)

L'RFPA, in seguito alla comunicazione delle informazioni, ha ribadito che a sua presunzione durante il riesame si sarebbe verificata una serie di vizi procedurali, osservando che la Commissione aveva rifiutato di concedere l'accesso alla versione iniziale della domanda presentata dal richiedente il 28 marzo 2013 e asserendo che essa aveva concesso di accedere alle informazioni non riservate in modo intempestivo.

(39)

Per quanto riguarda la richiesta di accedere alla domanda iniziale di riesame, i servizi della Commissione hanno spiegato più volte per iscritto e oralmente, anche nell'ambito di riunioni presiedute dal consigliere-auditore, le ragioni per cui, nel rispetto del quadro normativo applicabile, la richiesta non poteva essere accolta.

(40)

Per quanto riguarda la presunta concessione intempestiva dell'accesso alle informazioni non riservate, la Commissione ritiene che, anche qualora tale affermazione sia giustificata, il diritto di difesa dell'RFPA non sia stato pregiudicato. In primo luogo la Commissione ha tempestivamente comunicato all'RFPA i fatti essenziali sulla base dei quali intendeva proseguire le misure, concedendo alla stessa RFPA tempo sufficiente per agire. In secondo luogo, prima della suddetta comunicazione, era stato concesso all'RFPA l'accesso all'intero fascicolo non riservato.

(41)

L'RFPA ha inoltre affermato che «contrariamente alla prassi consueta», le riunioni tenutesi a maggio e ad aprile 2014 tra i servizi della Commissione e il richiedente non erano state incluse nelle informazioni non riservate e che dati riservati presentati dal richiedente a maggio 2014 non erano accompagnati da un'adeguata sintesi non riservata.

(42)

È prassi normale che le parti interessate che chiedono di essere sentite presentino il loro punto di vista oralmente unitamente ad osservazioni scritte. Le versioni non riservate di tali osservazioni fanno parte delle informazioni consultabili e messe a disposizione di altre parti interessate. Tali documenti rendono conto delle riunioni e delle audizioni tenute dai servizi della Commissione. L'obiezione è pertanto respinta poiché risulta di fatto infondata.

(43)

Per quanto riguarda la seconda obiezione, la versione non riservata dei dati riservati presentati a maggio 2014 non poteva essere altrimenti presentata senza divulgare segreti commerciali dei produttori dell'Unione. Anche tale obiezione non può pertanto essere accolta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(44)

Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è il medesimo di quello definito al regolamento (CE) n. 661/2008, vale a dire i concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, attualmente classificati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20, originari della Russia (nel seguito «NA» oppure «il prodotto in esame»). Per quanto riguarda il NA prodotto da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo), tuttavia, conformemente al regolamento (CE) n. 989/2009, solo il NA attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 è oggetto di riesame.

(45)

La principale materia prima utilizzata per la produzione di NA è il gas, che rappresenta tra il 70 % e l'80 % dei costi totali di produzione. L'ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 mirava a includere anche il nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici, poiché era stato constatato che tali miscugli presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse proprietà agronomiche.

(46)

Va osservato che i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 (rispettivamente, nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore a 28 % in peso) possono comprendere un NA utilizzato per scopi industriali (come la produzione di esplosivi) nonché quello utilizzato in agricoltura. Entrambi i tipi hanno le medesime caratteristiche chimiche e tecniche, possono essere facilmente intercambiabili e sono considerati come prodotto in esame.

(47)

In seguito alla comunicazione delle informazioni i rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che l'ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 è in contraddizione con l'accordo antidumping dell'OMC in quanto non sarebbero stati determinati né dumping, né pregiudizio, né nesso di causalità riguardo ai prodotti oggetto dell'ampliamento del 2005.

(48)

La presente obiezione è infondata per le ragioni già menzionate al considerando 22 ed è quindi respinta.

2.2.   Prodotto simile

(49)

Come nelle precedenti inchieste, si è constatato che il NA prodotto e venduto sul mercato interno russo e il NA esportato dalla Russia nell'Unione presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta, essi sono prodotti simili nei termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(50)

Il NA prodotto dall'industria dell'Unione è un prodotto simile al NA esportato dalla Russia nell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(51)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(52)

Come indicato nel considerando 32, soltanto un produttore esportatore inserito nel campione (Acron) ha collaborato pienamente all'inchiesta. Tuttavia, come chiarito al considerando 3, nel 2008 la Commissione ha accettato da Acron un impegno sui prezzi che durante il PIR era ancora in vigore. I prezzi all'esportazione di Acron durante il PIR erano determinati dall'anzidetto impegno in vigore che fissava un prezzo minimo all'importazione. Di conseguenza tali prezzi all'esportazione non sono stati ritenuti un elemento attendibile per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping qualora le misure antidumping fossero scadute.

(53)

Dopo la comunicazione delle informazioni l'RFPA ha sostenuto che ciò significa che la Commissione non ha constatato in realtà l'esistenza di dumping. Ciò non è esatto. Poiché i produttori esportatori russi inseriti nel campione, ad eccezione di Acron, non hanno pienamente collaborato, la Commissione non disponeva di dati sufficienti per effettuare i calcoli del dumping sulla base dei dati delle società. Relativamente ad Acron si sarebbe potuto effettuare un calcolo, ma, come spiegato al considerando 52, la Commissione ha ritenuto che i dati non fossero attendibili ai fini del riesame in previsione della scadenza.

(54)

Acron ha sostenuto che l'argomentazione della Commissione, secondo la quale i suoi prezzi effettivi all'UE erano inattendibili a causa dell'esistenza di un impegno sui prezzi, e quindi non potevano essere utilizzati per determinare un prezzo all'esportazione, era illegittima. Ciò non è tuttavia quanto la Commissione ha sostenuto. La Commissione non ha sostenuto che i prezzi all'esportazione non potevano, in quanto tali, essere utilizzati a causa dell'impegno sui prezzi, ma ha concluso che tali prezzi all'esportazione erano considerati un elemento inattendibile nell'analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nelle circostanze specifiche dell'inchiesta. La Commissione non ritiene che i prezzi all'esportazione determinati da un impegno sui prezzi siano un indicatore significativo nell'analisi del futuro comportamento dei produttori esportatori, in assenza di misure e di impegni sui prezzi.

(55)

Contrariamente a quanto sostenuto da Acron, i suoi prezzi all'esportazione all'UE non possono essere considerati esclusivamente come il risultato delle normali condizioni di mercato. Durante l'intero PIR, Acron è stato il solo produttore esportatore russo ad aver beneficiato di un impegno sui prezzi, tutti gli altri produttori esportatori russi erano soggetti ai dazi. Questi elementi hanno certamente influito sulla posizione concorrenziale di Acron quale unico fornitore russo del mercato dell'UE.

3.3.   Rischio di reiterazione del dumping

(56)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 52 a 55, la Commissione ha esaminato se esistessero prove della probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure e ha analizzato i seguenti fattori: i prezzi all'esportazione dalla Russia ad altre destinazioni, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata complessivamente in Russia, l'attrattiva del mercato dell'Unione e di altri mercati di paesi terzi.

3.3.1.   Le esportazioni provenienti dalla Russia verso altre destinazioni

(57)

La Commissione ha stabilito che il prezzo all'esportazione medio ponderato franco fabbrica applicato da Acron a mercati di paesi terzi quali il Brasile, la Colombia e il Perù durante il PIR era inferiore al prezzo franco fabbrica medio sul mercato interno effettivamente pagato o pagabile durante il PIR. Acron quindi ha praticato prezzi di dumping sui mercati dei paesi terzi, in particolare in Brasile, indiscutibilmente il principale mercato di esportazione tra i paesi terzi.

(58)

Per gli altri tre produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha accertato anche che la media ponderata dei prezzi di vendita franco fabbrica praticati ai paesi terzi come il Brasile, il Perù, la Colombia, l'Ucraina e il Kazakistan, per ciascuno dei tre, era inferiore al prezzo medio franco fabbrica pagato o pagabile sul mercato interno, durante il PIR e quindi anch'essi praticavano prezzi di dumping. Tale constatazione si è basata su dati verificati forniti dai produttori esportatori russi, che rappresentavano circa l'80 % delle esportazioni verso paesi terzi. Di conseguenza, la Commissione non ha avuto la necessità di ricorrere alle statistiche del commercio estero russe, come suggerito dall'RFPA. Le vendite all'esportazione di tutti e quattro i produttori esportatori inseriti nel campione verso i paesi terzi sono avvenute a un livello di prezzi sostenibile durante il PIR.

(59)

L'RFPA ha affermato che i dati disponibili nel documento informativo suggeriscono che, per quanto riguarda EuroChem, non vi è alcuna pratica di dumping o, quanto meno, di dumping de minimis. L'argomentazione è mal posta. Lo scopo dell'analisi non era tanto calcolare esattamente il margine di dumping di EuroChem, quanto stabilire se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping da parte della Russia qualora le misure fossero scadute. In tale contesto, l'inchiesta ha rivelato che, anche nel caso di EuroChem, i prezzi medi franco fabbrica praticati ai paesi terzi erano inferiori ai prezzi medi franco fabbrica praticati sul mercato interno e pertanto le vendite avvenivano a prezzi di dumping. La politica dei prezzi praticata da EuroChem nei confronti di paesi terzi (prezzi all'esportazione inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno) è stato considerato un fattore pertinente per determinare in modo generale che il dumping nei confronti dell'UE si sarebbe probabilmente reiterato se le misure fossero scadute.

(60)

L'RFPA ha sostenuto che non sono stati utilizzati metodi adeguati nei calcoli del dumping. Come spiegato, la Commissione non ha calcolato i margini di dumping ma ha semplicemente confrontato i prezzi medi franco fabbrica praticati sul mercato interno con i prezzi franco fabbrica all'esportazione sulla base dei dati trasmessi dalle società inserite nel campione. In un'analisi della probabilità di reiterazione del dumping non è necessario calcolare margini di dumping precisi, pertanto non vi era alcun motivo di usare valori cif, come suggerito dall'RFPA.

(61)

L'RFPA ho obiettato che la Commissione non ha confrontato i prezzi per tipo di prodotto e non ha effettuato un adeguamento per tener conto dei differenti stadi commerciali. La Commissione ha esaminato l'obiezione e ha constatato che si sarebbe pervenuti a un'analoga differenza di prezzo anche se il confronto fosse stato eseguito per tipo di prodotto. Gli adeguamenti relativi allo stadio commerciale non potevano, comunque, essere effettuati, poiché le società inserite nel campione, ad eccezione di Acron, hanno collaborato solo parzialmente e non hanno fornito dati sufficientemente dettagliati, in particolare non hanno fornito elenchi per tipo di transazione. L'obiezione di cui sopra è quindi respinta.

(62)

I prezzi all'esportazione praticati all'Unione durante il PIR non potevano essere utilizzati per determinare il comportamento futuro degli altri tre produttori esportatori inseriti nel campione e ciò per i seguenti motivi. Durante il PIR EuroChem, come Acron, ha esportato solo in base all'impegno sui prezzi. Le vendite di EuroChem all'Unione sono avvenute solo durante il periodo in cui l'impegno sui prezzi era in vigore, mentre sono state interrotte quando l'11 ottobre 2012 la Commissione ha revocato l'impegno con la decisione 2012/629/UE. SBU Azot e UralChem, invece, non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il PIR.

(63)

La Commissione non ha ritenuto necessario stabilire se le vendite sul mercato interno avvenissero nell'ambito di normali operazioni commerciali. In effetti già i prezzi realmente praticati sul mercato interno indicano che i prezzi all'esportazione praticati sui mercati dei paesi terzi sono oggetto di dumping. Pertanto, un esame della redditività delle vendite effettuate sul mercato interno, che probabilmente avrebbe richiesto la determinazione del valore normale (sulla base dei costi e di un ragionevole utile) se tali vendite fossero risultate in perdita, avrebbe portato solo a un aumento del valore normale e quindi del margine di dumping riscontrato sulle vendite effettuate sui mercati dei paesi terzi.

(64)

Nel contesto di un riesame in previsione della scadenza e dell'analisi della probabilità di reiterazione del dumping, è sufficiente stabilire che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare la redditività delle vendite effettuate sul mercato interno e pertanto non ha valutato l'attendibilità dei costi di produzione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(65)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione conclude che i produttori esportatori russi vendono attualmente il prodotto in esame a prezzi di dumping a paesi terzi dell'America latina, dell'Europa orientale, dell'Africa e dell'Asia. Durante il PIR il prezzo medio franco fabbrica all'esportazione dei quattro produttori esportatori inseriti nel campione è stato di 201 EUR/tonnellata a paesi terzi, mentre il prezzo medio franco fabbrica sul mercato interno è stato di 221 EUR/tonnellata. La Commissione pertanto ritiene che se le misure in vigore fossero abrogate, probabilmente i produttori esportatori russi praticherebbero prezzi di dumping anche sul mercato dell'Unione.

(66)

L'RFPA ha sostenuto che un confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione praticati dalla Russia ai paesi terzi non ha senso. La Commissione, tuttavia, ritiene, a tale riguardo, che questi prezzi sono un indicatore importante nella valutazione della probabile evoluzione delle esportazioni verso l'Unione qualora le misure scadessero, visto che le esportazioni russe verso la maggior parte dei paesi terzi non sono soggette a dazi antidumping. In particolare, in mancanza di dati attendibili sulle esportazioni russe verso l'Unione durante il PIR, come chiarito al considerando 52, i prezzi all'esportazione praticati ai paesi terzi sono un elemento importante in questa valutazione globale.

(67)

A tal proposito il governo russo e Acron hanno sostenuto che la proroga delle misure è già illegittima in quanto tali misure sono state istituite, con regolamento (CE) n. 661/2008, utilizzando in primo luogo il metodo, presunto illegittimo, dell'adeguamento del prezzo del gas, per calcolare il valore normale.

(68)

Come indicato al considerando 63, nell'inchiesta in parola, la Commissione non ha ritenuto necessario stabilire se le vendite sul mercato interno avvenissero nell'ambito di normali operazioni commerciali, cosa che probabilmente avrebbe richiesto la determinazione del valore normale. Come Acron ha giustamente sottolineato nelle sue osservazioni presentate dopo la comunicazione delle informazioni, ciò non impedirà in future inchieste di determinare il valore normale, compresi i necessari adeguamenti, se ciò fosse ritenuto opportuno.

3.3.2.   Capacità inutilizzate

(69)

La Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata dei produttori russi noti sulla base degli elementi seguenti. I dati sulla capacità inutilizzata per le quattro società inserite nel campione sono stati tratti dalle loro risposte al questionario e corretti, se del caso, dopo le visite di verifica. Per gli impianti che producono sia nitrato di ammonio usato come concime sia nitrato di ammonio per scopi industriali (come la produzione di esplosivi), il cosiddetto «nitrato di ammonio a bassa densità», anch'esso prodotto in esame, come indicato al considerando 46, è stata presa in considerazione la capacità inutilizzata totale. Nella stessa ottica, è stata presa in considerazione anche la capacità inutilizzata degli impianti che producono solo nitrato di ammonio utilizzato per scopi industriali. Inoltre è stata inclusa nel calcolo la capacità inutilizzata complessiva di Kirovo poiché la capacità inutilizzata per altri tipi di nitrato di ammonio, attualmente esclusi dall'applicazione delle misure antidumping (16), può essere facilmente utilizzata per la produzione di nitrato di ammonio, attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(70)

Dei restanti cinque produttori russi una società ha fornito alla Commissione una risposta individuale sulla sua capacità inutilizzata. Per il resto, i dati sono stati forniti dall'RFPA.

(71)

Nei casi in cui i dati effettivi di produzione presentati dai produttori russi non inseriti nel campione erano superiori alla capacità dichiarata, è stata presa, come base per determinare la capacità reale, la produzione effettiva. In tali casi la capacità dichiarata si riferiva alla capacità nominale (ossia la capacità prevista degli impianti) che non è stata corretta in seguito a un ammodernamento degli impianti che si è tradotto in un aumento della loro capacità.

(72)

Su tale base, la Commissione ha appurato che durante il PIR i produttori esportatori russi disponevano di una capacità totale di 9 592 000 tonnellate, mentre la produzione effettiva (compreso il nitrato di ammonio utilizzato a scopi industriali e altri tipi di nitrato di ammonio, attualmente esclusi dall'applicazione delle misure antidumping (17)) è stata pari a 8 519 105 tonnellate.

(73)

Di conseguenza, e contrariamente a quanto asserito dall'RFPA, secondo la quale la capacità installata era pienamente utilizzata, durante il PIR i produttori esportatori disponevano di 1,07 milioni di tonnellate di capacità inutilizzata che corrispondono al 16,9 % del consumo dell'Unione (in base a un consumo di 6,35 milioni di tonnellate stabilito durante il PIR, cfr. il punto 5.1).

(74)

La Commissione, tuttavia, ha inoltre stabilito nel contesto della sua analisi previsionale che, dopo il PIR, la capacità sarebbe ulteriormente aumentata di circa 472 000 tonnellate dato che alcuni dei produttori esportatori inseriti nel campione avevano installato nuove capacità. La capacità inutilizzata totale ammonta pertanto al 24,3 % del consumo dell'Unione.

(75)

Dopo la comunicazione delle informazioni l'RFPA ha asserito che non esistono capacità inutilizzate o, perlomeno, che la Commissione dovrebbe considerare il fatto che non esistono capacità nominali inutilizzate. L'RFPA non concordava inoltre sul fatto che dopo il PIR si sarebbero costituite nuove capacità.

(76)

L'RFPA e i produttori esportatori russi hanno comunicato la loro capacità installata sulla base della capacità nominale teorica, che in alcuni casi non teneva conto di ammodernamenti recenti. Tale fatto è apparso evidente alla Commissione in occasione delle visite di verifica ed è stato preso in debita considerazione. Come correttamente osservato dall'RFPA nella documentazione inviata dopo la comunicazione delle informazioni, è stata accettata la capacità nominale dichiarata per i produttori russi non inseriti nel campione che producevano meno della capacità dichiarata. Per gli altri produttori non inseriti nel campione, nei casi in cui i valori della produzione effettiva dichiarati erano superiori alla capacità dichiarata, è stato presa come base per determinare la capacità reale, la produzione effettiva. Per tre produttori non inseriti nel campione, che non hanno presentato alcun dato sulla capacità e la produzione, sono stati utilizzati i dati forniti dall'RFPA.

(77)

La Commissione ritiene che per stabilire la capacità di produzione totale dei produttori russi del prodotto in esame tale approccio sia chiaro e coerente. Contrariamente a quanto asserito, a tutti i produttori è stato applicato il medesimo metodo. Se la produzione effettiva era superiore alla capacità nominale, ad esempio per un ammodernamento degli impianti di produzione, la Commissione non vede per quale motivo tali capacità supplementari non possano di fatto essere prese in considerazione dal momento che è evidente che la capacità nominale non è corretta. L'argomentazione secondo la quale tale metodo non sarebbe di prassi sul mercato, come asserito, non è una ragione per trascurare i dati relativi alla produzione effettiva. D'altro canto, il metodo di calcolo della capacità dell'industria dell'Unione, proposto dall'RFPA, non è pertinente ai fini della determinazione della capacità di produzione totale dei produttori russi.

(78)

Contrariamente a quanto asserito dall'RFPA il non utilizzo in alcuni casi dei dati relativi alla capacità nominale dichiarata e la loro sostituzione con dati relativi alla produzione reale, per lo più verificati, non significa che la Commissione abbia applicato la nozione delle migliori informazioni disponibili nei termini dell'articolo 18 del regolamento di base. Per quanto riguarda la capacità, la Commissione ha utilizzato appieno i dati forniti dai produttori russi stessi, ma ha applicato un metodo per calcolare la capacità di produzione totale in cui, non solo la capacità nominale, ma anche la capacità e la produzione effettive sono state prese in considerazione. Tale metodo è stato descritto nel documento di informazione generale, e il risultato della sua applicazione, per ciascuna società e anche per ciascun impianto, è stato comunicato alle società interessate. Di conseguenza, nella determinazione della capacità totale di produzione, la Commissione ha utilizzato esclusivamente i dati forniti dai produttori russi e dall'RFPA. Tutti i dati pertinenti erano stati forniti e non vi era alcuna necessità di ricorrere ad altre fonti di dati al riguardo.

(79)

In generale, per quanto riguarda i produttori non ispezionati, sono stati utilizzati i dati dichiarati relativi alla loro produzione e capacità. L'RFPA ha formulato osservazioni sul calcolo della capacità di alcune società e di alcuni impianti sostenendo che per quanto riguarda il produttore Uralchem Kirovo, il volume di produzione durante il PIR, come indicato nel documento di comunicazione delle informazioni, non era corretto. La Commissione ha accettato questa obiezione e ha invece utilizzato il volume di produzione indicato nelle osservazioni successive alla comunicazione delle informazioni. È stata inoltre presa in considerazione la relazione tecnica sulla capacità, fornita in occasione della visita dell'impianto, che riguardava la produzione di NA massima raggiunta dall'impianto in questione, come è giustamente rilevato dall'RFPA. Per quanto riguarda il produttore Uralchem Berezniki, nel calcolo della capacità sono stati presi in conto dieci giorni per la manutenzione così come indicato dalla società stessa nel corso della visita di verifica. Le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle informazioni circa altri arresti degli impianti non erano comprovate e sembravano essere fondate su dati di un'altra società. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

(80)

Parimenti, le osservazioni relative ad alcune strozzature nel processo di produzione di altri impianti, non comprovate, non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione. Per quanto riguarda un impianto in particolare, la strozzatura sembrava riguardare la produzione di acido nitrico. Tuttavia, anche prendendo in considerazione la presunta capacità massima di produzione di acido nitrico, la capacità indicata dalla Commissione potrebbe ancora essere raggiunta, tenendo presente il fatto che per produrre una tonnellata di NA è necessaria meno di una tonnellata di acido nitrico.

(81)

Per quanto riguarda l'aumento di capacità dopo il PIR, l'RFPA ha sostenuto che per un produttore che aveva investito in una nuova linea di produzione, l'aumento di capacità era stato sovrastimato. La Commissione ha basato la capacità prevista sulla traduzione in inglese di una relazione tecnica relativa a tale nuova linea di produzione, fornita dalla società nel corso della visita di verifica presso la sede della società, e pertanto considerata attendibile.

(82)

Acron ha sostenuto di non disporre di una capacità inutilizzata significativa principalmente a causa di difficoltà di accesso alle materie prime. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che le materie prime non erano utilizzate solo per produrre il prodotto in esame, ma anche altri prodotti. Visto tale esteso utilizzo e, di conseguenza, la possibilità di spostare facilmente le materie prime alla produzione del prodotto in esame, le difficoltà asserite non sono state considerate un elemento in grado di limitare la capacità di produzione totale del prodotto in esame.

(83)

L'uso del metodo descritto nei precedenti considerando ha indotto la Commissione a concludere che esiste una notevole sovraccapacità. Le argomentazioni addotte da RFPA e Acron non hanno potuto essere motivate e sono respinte.

(84)

La Commissione ritiene che, se le misure in vigore fossero abrogate, almeno una parte di tale capacità inutilizzata potrebbe essere utilizzata e orientata verso i mercati dell'Unione per i seguenti motivi.

(85)

In primo luogo, alcuni dei mercati di esportazione del NA potenzialmente più importanti a livello mondiale (come gli Stati Uniti d'America e l'Australia) continuano ad essere protetti dalle esportazioni russe mediante misure antidumping. Il mercato cinese d'altronde continua a restare chiuso alle importazioni di NA, pertanto i produttori russi sono poco inclini o impossibilitati ad esportare su tali mercati.

(86)

Il 22 maggio 2014 il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato i risultati preliminari di un riesame amministrativo del dazio antidumping (18) in cui proponeva che ad Acron ed EuroChem non fosse applicato alcun dazio per le loro esportazioni di nitrato di ammonio verso gli Stati Uniti. Tuttavia, anche se la proposta dovesse essere confermata, i dazi attualmente in vigore continueranno ad applicarsi a tutti gli altri produttori esportatori dalla Russia. Inoltre, a norma della sezione 751(a)(2) della legge degli Stati Uniti sulle tariffe doganali del 1930, quale modificata, la soppressione dei dazi per Acron ed EuroChem sarà applicabile soltanto per un anno e sarà successivamente oggetto di un altro riesame amministrativo annuale, che potrebbe, in base al suo esito, ripristinare i dazi antidumping. In secondo luogo il mercato statunitense del nitrato di ammonio utilizzato come concime ha subito una contrazione nell'ultimo decennio a causa di prescrizioni sempre più severe in materia di sicurezza e della riluttanza dei rivenditori a manipolare il nitrato di ammonio (19). Oltre a ciò, grazie all'estrazione del gas di scisto iniziata in anni recenti, i produttori di NA degli Stati Uniti dispongono di gas a minor prezzo. Di conseguenza, è probabile che Acron ed EuroChem debbano far fronte in futuro ad una forte concorrenza e potrebbero non essere in grado di acquisire una quota di mercato importante negli Stati Uniti.

(87)

L'RFPA ha sostenuto che, rispetto al 2012, le altre principali destinazioni delle esportazioni russe di nitrato di ammonio, come l'America latina (soprattutto il Brasile), l'Egitto e la Turchia cresceranno notevolmente fino al 2017 e ha citato una relazione che prevede un aumento complessivo del 15 % della domanda di NA di Brasile, Egitto, Turchia, Perù, Ecuador e Colombia, considerati complessivamente. Tale aumento è pari a 749 000 tonnellate (vale a dire da 4,851 milioni di tonnellate nel 2012 a 5,6 milioni di tonnellate nel 2017), il che rappresenta un aumento medio di 149 800 tonnellate l'anno. Esso rappresenta tuttavia solo il 9,7 % della capacità inutilizzata annua stimata dei produttori russi. Il richiedente sostiene che l'aumento del consumo in tali paesi potrebbe essere in parte ripreso dalla futura produzione interna in quanto i paesi in questione avrebbero una serie di progetti per lo sviluppo delle loro capacità di produzione di nitrato di ammonio o di altri concimi a base di azoto. Indipendentemente dal fatto che tali progetti siano o meno realizzati e che possano o no, almeno in parte, rispondere all'aumento del consumo, la Commissione ritiene che la previsione del consumo nei paesi in questione è ad un livello che consentirebbe soltanto un parziale assorbimento delle capacità inutilizzate dei produttori russi.

(88)

Dopo la comunicazione delle informazioni, l'RFPA ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto di un aumento del consumo di NA russo in altri mercati di paesi terzi in particolare nella regione dell'ex Unione Sovietica. Tuttavia, anche in uno dei principali mercati di tale regione, l'Ucraina, i dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio sono in vigore. A luglio 2014 i dazi sono stati estesi per un periodo di cinque anni e la loro aliquota è stata sensibilmente aumentata, perciò la realtà è che tale mercato è ancor più chiuso alle importazioni russe di nitrato di ammonio.

(89)

Inoltre, il livello dei prezzi in altri mercati, come ad esempio in Kazakistan, è tale che sarebbe più interessante per i produttori esportatori russi indirizzare le loro esportazioni verso l'Unione. Questi mercati, poi, sono di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelli dell'Unione. Ad esempio, il consumo in Kazakistan rappresenta meno del 4 % di quello dell'Unione.

(90)

È anche stato sostenuto che la crescita prevista di altre importanti destinazioni delle esportazioni non è stata calcolata correttamente. I dati utilizzati, tuttavia, sono stati tratti dalla relazione indipendente citata nel considerando 87. Anche se questi dati dovessero risultare sottostimati come asserito, la crescita prevista della domanda potrebbe ancora essere facilmente soddisfatta utilizzando solo una parte della capacità inutilizzata dei produttori russi.

(91)

In secondo luogo, il mercato interno non è in grado di assorbire le capacità inutilizzate. L'RFPA ha sostenuto che, secondo la stessa relazione, anche il consumo in Russia rimane sostenuto, dovrebbe aumentare in futuro e i produttori russi vorranno in primo luogo soddisfare il mercato interno. L'RFPA ha riproposto la stessa argomentazione anche dopo la comunicazione delle informazioni. Tuttavia durante il PIR le vendite sul mercato interno hanno rappresentato il 53 % delle vendite totali dei produttori russi e il previsto aumento del 3 % annuo per i prossimi 5 anni (in media circa 120 000 tonnellate l'anno) potrebbe essere facilmente coperto mediante le capacità inutilizzate che i produttori russi hanno già a disposizione. Il previsto aumento annuo costituisce meno del 7,8 % della capacità inutilizzata annua stimata dei produttori russi dopo il PIR. Il futuro aumento del consumo, inoltre, è solo una previsione e potrebbe non verificarsi o verificarsi ad un ritmo più lento visto che, come afferma la stessa relazione, non vi sono state variazioni significative nel consumo interno negli ultimi cinque anni rispetto al consumo dell'Unione o dei paesi terzi (20).

(92)

In terzo luogo, l'Unione rimane il mercato più importante di NA del mondo, dato che rappresenta circa il 18 % del consumo mondiale. La sua vicinanza geografica con la Russia, nonché il fatto che alcuni esportatori russi abbiano sviluppato solidi canali di distribuzione nell'Unione facilita le esportazioni dal punto di vista logistico.

(93)

In seguito alla comunicazione delle informazioni l'RFPA ha sostenuto che si doveva tenere conto dei presunti ostacoli tecnici agli scambi riguardanti l'ingresso nell'Unione del nitrato di ammonio russo, vale a dire il divieto di vendita (in Germania) o le severe normative in vigore in alcuni altri Stati membri per lo stoccaggio del nitrato di ammonio. Tuttavia, contrariamente alle affermazioni dell'RFPA, tali limiti si applicano sia agli esportatori dei paesi terzi sia ai produttori dell'Unione in modo non discriminatorio e non incidono in modo sproporzionato sulle importazioni. Inoltre, tali limitazioni non hanno avuto un impatto sull'attrattiva complessiva del mercato dell'Unione che rimane pur sempre uno dei più grandi mercati al mondo in termini di consumi. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

(94)

La Commissione conclude pertanto che i produttori russi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che potrebbe essere utilizzata per un aumento sostanziale delle esportazioni verso l'Unione, qualora le misure non venissero prorogate.

3.3.3.   Incentivi a riorientare i volumi di vendita verso l'Unione

(95)

Il livello dei prezzi è attualmente molto più elevato nell'Unione che nei principali paesi terzi attualmente forniti dalla Russia e nel mercato interno russo. Durante il PIR il prezzo medio franco fabbrica all'esportazione (201 EUR/tonnellata) praticato ai paesi terzi e il prezzo medio di vendita franco fabbrica praticato sul mercato interno (221 EUR/tonnellata) dai quattro produttori esportatori inseriti nel campione erano inferiori rispettivamente del 34 % e del 27 % rispetto ai prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione (303 EUR/tonnellata) (cfr. tavola 7) ed erano inferiori anche rispetto al prezzo medio franco fabbrica delle importazioni nell'Unione provenienti dalla Russia (cfr. tabella 2) e dai paesi terzi (cfr. tabella 3).

(96)

Se le misure venissero abrogate, i prezzi dell'Unione probabilmente calerebbero a causa di un maggior volume di importazioni a prezzi più bassi. Tuttavia, tenuto conto del notevole divario tra i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori russi verso i paesi terzi e i prezzi praticati durante il PIR sul mercato dell'Unione da parte dei produttori esportatori russi, dei produttori esportatori dei paesi terzi e dei produttori dell'Unione, sembra improbabile che i prezzi praticati sul mercato dell'Unione scenderanno ai livelli attualmente osservati sui mercati dei paesi terzi nei quali i produttori russi esportano. I produttori esportatori tenteranno pertanto di conseguire un più elevato margine di profitto sul mercato dell'Unione. Ne consegue che i produttori esportatori saranno incentivati a riorientare una parte delle loro attuali esportazioni destinate a paesi terzi (pari a circa 3,4 milioni di tonnellate nel PIR, il che equivale a oltre il 50 % del consumo dell'Unione) verso l'Unione (21).

3.4.   Conclusioni

(97)

Alla luce delle considerazioni enunciate alla sezione 3.3, la Commissione conclude che esiste il rischio di reiterazione del dumping e di un significativo aumento delle quantità esportate verso l'Unione, qualora le misure in vigore vengano lasciate scadere.

4.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(98)

L'industria dell'Unione è stata definita come l'insieme dei produttori noti di nitrato di ammonio nell'Unione durante il periodo in esame.

(99)

Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di quattro società. Tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno collaborato, hanno inviato le risposte al questionario entro i termini previsti e sono stati visitati durante l'inchiesta. Oltre a ciò la Fertilizers Europe ha fornito altri dati relativi a capacità, produzione e vendite dei produttori non inseriti nel campione che hanno collaborato nonché le stime relative ai produttori restanti. Quando possibile, la Commissione ha svolto un confronto incrociato tra i dati forniti da altre parti interessate e/o i dati disponibili al pubblico.

(100)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, l'RFPA ha obiettato che il campione scelto dalla Commissione non era rappresentativo dell'industria dell'Unione in quanto, sosteneva, gli stessi indicatori economici, in particolare la redditività, relativi alle società inserite nel campione e relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso erano differenti.

(101)

Tale obiezione non può essere accettata. Le quattro società inserite nel campione sono state selezionate in modo obiettivo sulla base del loro volume di produzione e di vendite nell'Unione del prodotto in esame, secondo le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Lo scopo del campionamento consiste nel consentire ai servizi della Commissione di esaminare dettagliatamente alcuni fattori di pregiudizio per una parte rappresentativa dell'industria dell'Unione nel periodo di tempo disponibile. Il fatto che alcuni indicatori di pregiudizio relativi alle società inserite nel campione e quelli relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso possano variare non compromette la rappresentatività del campione. Dal momento che i dati dei produttori inseriti nel campione sono stati verificati in loco presso le sedi delle società in questione, si ritiene che siano attendibili. In ogni caso, come specificato al considerando 145, l'industria dell'Unione durante il PIR non risultava essere in situazione pregiudizievole.

(102)

L'RFPA ha altresì sostenuto che alcune delle società inserite nel campione non hanno cooperato con la Commissione fornendo solo dati parziali o errati od omettendo di fornirli. L'RFPA ha chiesto, di conseguenza, di non trarre da tali dati conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione o che invece si traessero conclusioni sfavorevoli vista l'omessa collaborazione da parte dell'industria dell'Unione o si utilizzassero gli indicatori relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso.

(103)

Tale obiezione non può essere accettata. La Commissione ritiene soddisfacenti i dati forniti dalle società inserite nel campione, che sono stati verificati in loco presso le sedi delle società in questione e costituiscono una parte attendibile della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione.

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

5.1.   Consumo dell'Unione

(104)

La Commissione ha calcolato il consumo apparente dell'Unione in base ai seguenti fattori: i) il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ricavato dai dati forniti dal richiedente e ii) le importazioni dai paesi terzi calcolate in base ai dati estratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 (22).

(105)

L'evoluzione del consumo dell'Unione si configura nel modo seguente:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (tonnellate metriche)

 

2010

2011

2012

PIR

Consumo totale dell'Unione

7 174 863

6 674 500

6 698 722

6 356 761

Indice (2010 = 100)

100

93

93

89

Fonte: Dati forniti dal richiedente, dati verificati e dati estratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(106)

Tra il 2010 e il PIR il consumo di NA dell'Unione è diminuito dell'11 %, sebbene la produzione agricola non sia altrettanto diminuita. Tale diminuzione è attribuibile a tre fattori principali. In primo luogo, le attrezzature e le tecniche di spargimento sono migliorate riducendo le necessità di concimi per metro quadrato di terreno. In secondo luogo, la diminuzione del consumo di nitrato di ammonio è compensata dall'uso di altri concimi quali il nitrato ammonico di calcio o di concimi composti. In terzo luogo, l'attenzione per la sicurezza e le norme severe applicate alla produzione e allo stoccaggio del nitrato di ammonio scoraggiano l'uso di questo prodotto.

(107)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, l'RFPA ha chiesto altre informazioni sulle fonti dei dati sul consumo comunicati dalla Commissione e il 26 giugno 2014 si è tenuta un'audizione presieduta dal consigliere-auditore. Successivamente l'RFPA ha sostenuto che i dati forniti dal richiedente erano stati presentati in una fase troppo avanzata della procedura, non erano stati verificati ed erano incoerenti rispetto ai dati forniti in precedenza dal richiedente medesimo. L'RFPA ha altresì sostenuto che molto probabilmente i dati anzidetti non comprendevano quelli relativi al nitrato di ammonio tecnico e ai miscugli di nitrato di ammonio con altre sostanze fertilizzanti o non fertilizzanti, dal momento che essi si discostavano da dati analoghi a disposizione del richiedente e diffusi tra i suoi aderenti. Pertanto tali dati non avrebbero dovuto essere considerati riferendosi invece a fattori disponibili migliori.

(108)

Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente relativi alle vendite nell'UE dopo averli sottoposti a un controllo incrociato con i dati verificati dei produttori inseriti nel campione. A queste cifre sono stati aggiunti i dati relativi alle importazioni per determinare il consumo nell'Unione. Si ritiene pertanto che tali dati siano attendibili.

(109)

L'RFPA ha sostenuto inoltre che la base del calcolo del consumo totale dell'Unione eseguito dalla Commissione è sottostimata, e che, sulla base di una relazione pubblicata da un analista di mercato indipendente, il consumo è in aumento e non in diminuzione. Più specificatamente, i dati desunti da tale relazione concernente la domanda dell'Unione di FGAN e di EGAN (Explosive Grade Ammonium Nitrate) per il 2010 corrispondano ai dati della Commissione nell'ordine di 7,1 milioni di tonnellate, ma per gli anni successivi la relazione indicava un aumento anziché una diminuzione.

(110)

Tale argomentazione è infondata poiché la Commissione ha utilizzato i dati reali forniti dal richiedente che sono stati in parte verificati e i dati statistici disponibili. La Commissione ritiene che siano attendibili.

5.2.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla Russia

(111)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Russia del prodotto in esame hanno seguito l'andamento delineato nella tabella seguente.

Tabella 2

Volume delle importazioni (tonnellate metriche), quota di mercato e prezzi

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

164 658

134 060

200 542

199 604

Indice

100

81

122

121

Quota di mercato

2,3 %

2 %

3 %

3,1 %

Indice

100

88

130

137

Prezzo cif medio (EUR/tonnellata)

201

258

262

264

Indice

100

128

130

131

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(112)

Il volume delle importazioni dalla Russia è aumentato di oltre il 20 % durante il periodo in esame, mentre la loro quota di mercato ha subito un incremento superiore al 30 %, passando dal 2,3 % nel 2010 al 3,1 % nel PIR. Nel periodo in esame i prezzi cif sono passati da 201 a 264 EUR/tonnellata. Confrontando i prezzi medi cif all'esportazione praticati dalla Russia all'Unione e i prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori dell'Unione durante il PIR, risulta che i prezzi russi sono notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione. Il prezzo medio di vendita franco fabbrica praticato dai produttori dell'Unione inseriti nel campione a acquirenti indipendenti dell'Unione durante il PIR è stato di 303 EUR/tonnellata. Tuttavia, come indicato nella sezione 3, quasi tutti i produttori esportatori che vendevano il prodotto in esame durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da tali impegni che fissavano prezzi minimi all'importazione. Tali prezzi all'esportazione, di conseguenza, non possono essere considerati un indicatore valido per effettuare un calcolo significativo e attendibile della sottoquotazione dei prezzi.

(113)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, l'RFPA ha osservato che il calcolo della sottoquotazione dei prezzi e il calcolo relativo alle vendite sottocosto effettuati dalla Commissione non sono corretti in quanto necessitano di vari aggiustamenti (per i dazi doganali ordinari, per i costi successivi all'importazione, per le differenze a livello di prodotto nonché per l'imballaggio e per la fase commerciale). L'RFPA ha altresì osservato che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza svolto nel 2002, vi è stato un cambiamento metodologico concernente l'uso degli aggiustamenti. L'RFPA suggeriva inoltre che per il calcolo della sottoquotazione si sarebbe dovuto ricorrere ai prezzi delle vendite all'esportazione nell'Unione di un produttore russo non soggetto ad impegni e ai prezzi all'esportazione di un produttore russo non soggetto a dazi antidumping.

(114)

A tal proposito è sufficiente ricordare che la Commissione non ha effettuato calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi né relativi a vendite sottocosto per i motivi di cui al considerando 112. Pertanto, tali obiezioni sono infondate.

5.3.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(115)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame è indicato nella tabella seguente. Le tendenze seguenti relative a volumi e prezzi si basano anche in questo caso su dati di Eurostat.

Tabella 3

Volume delle importazioni (tonnellate metriche), quota di mercato e prezzi

 

 

2010

2011

2012

PIR

Altri paesi terzi

Volume in tonnellate

348 100

312 043

295 139

285 962

 

Indice

100

90

85

82

 

Quota di mercato

4,85 %

4,68 %

4,41 %

4,50 %

 

Indice

100

96

91

93

 

Prezzo medio (cif)

201

270

279

275

 

Indice

100

134

139

137

Fonte: Eurostat

(116)

Il nitrato di ammonio è importato principalmente da Georgia, Ucraina e Serbia. Le misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina sono scadute nel 2012. Il volume totale delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Russia è diminuito mentre la loro quota di mercato è rimasta sostanzialmente stabile nel corso del periodo in esame, e superiore alla quota di mercato delle importazioni russe. Questo può essere spiegato con il calo del consumo nello stesso periodo. Nel complesso i prezzi medi all'importazione praticati dagli altri paesi hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi russi e dei prezzi dell'Unione.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(117)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(118)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata sulla base degli indicatori macroeconomici (produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) e degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali). I primi si basano sui dati forniti dal richiedente nella domanda iniziale di riesame e nelle successive comunicazioni nonché sulle statistiche e si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. I secondi si basano sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificati durante l'inchiesta.

5.4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(119)

L'attuale riesame in previsione della scadenza ha confermato le conclusioni delle precedenti inchieste secondo le quali la raccolta di dati accurati e attendibili sulle capacità e la produzione del prodotto in esame è un esercizio complesso. Il concime solido è prodotto nelle torri di prilling dopo aver ottenuto nitrato di ammonio fuso/liquido mediante un processo di sintesi chimica. L'elemento fuso/liquido può essere utilizzato per produrre il prodotto solido ma anche altri prodotti derivati, come il nitrato ammonico di calcio. Il prodotto solido, a sua volta, può essere utilizzato come concime, ma anche a scopi industriali. Possono verificarsi distorsioni statistiche dovute all'esistenza di impianti polivalenti, che possono passare rapidamente dalla produzione di un concime all'altro. Un basso tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame è pertanto un indicatore meno significativo della situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione.

(120)

Tenendo conto di tali riserve, la produzione totale dell'Unione, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato, nel periodo in esame, l'andamento seguente:

Tabella 4

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PIR

Volume della produzione (in tonnellate)

6 963 753

6 877 806

7 143 611

6 911 630

Indice

100

99

103

99

Capacità di produzione (in tonnellate)

15 132 238

15 292 512

15 499 487

15 475 487

Indice

100

101

102

102

Utilizzo degli impianti

46 %

45 %

46 %

45 %

Indice

100

98

100

98

Fonte: Informazioni fornite dal richiedente, risposte al questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

(121)

Tra il 2010 e il PIR la produzione dell'industria dell'Unione del prodotto in esame è rimasta relativamente stabile, nell'ordine di 7 milioni di tonnellate.

(122)

Anche la capacità di produzione è rimasta sostanzialmente stabile in tutto il periodo. La capacità di produzione dichiarata dall'industria dell'Unione tiene conto della capacità di produzione totale di NA, non solo per il prodotto in esame, ma anche per altri prodotti. In effetti l'utilizzo reale della capacità di NA è notevolmente più elevato quando si considerano altri prodotti. Per esempio, in base ai dati verificati forniti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, l'indice di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame è stato superiore di circa 20 punti percentuali (dal 72 % nel 2010 al 68 % durante il PIR).

5.4.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(123)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

6 662 106

6 228 396

6 203 041

5 871 195

Indice

100

93

93

88

Quota di mercato

92,9 %

93,3 %

92,6 %

92,4 %

Indice

100

100

100

99

Fonte: Informazioni fornite dal richiedente, risposte al questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

(124)

Il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito del 12 % durante il PIR rispetto al volume delle vendite nel 2010. Questa flessione coincide con la tendenza generale al calo del consumo sul mercato dell'Unione, per i motivi illustrati nel considerando 106.

(125)

Poiché nel periodo in esame hanno registrato un calo sia le vendite sia il consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta sostanzialmente stabile e pertanto non vi è stata alcuna crescita di tale industria.

5.4.3.   Occupazione e produttività

(126)

Sulla base dei dati verificati dei quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PIR

Numero di dipendenti

1 253

1 110

1 128

1 105

Indice

100

89

90

88

Produttività (unità/dipendente)

2 390

2 616

2 648

2 579

Indice

100

109

110

107

Fonte: Risposte al questionario verificate

(127)

Durante il periodo in esame il numero di dipendenti nelle quattro società inserite nel campione è diminuito (del 12 % tra il 2010 e il PIR). Poiché tale diminuzione è stata superiore a quella della produzione, la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è aumentata del 7 % tra il 2010 e il PIR.

5.4.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(128)

Come indicato al considerando 52, la Commissione non ha stabilito l'attuale entità dei margini di dumping dal momento che i prezzi russi all'importazione erano basati su impegni sui prezzi minimi e, in quanto tali, non erano attendibili per procedere ad una valutazione pertinente del rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora si lasciassero scadere le misure antidumping.

(129)

Come dimostrato dagli attuali margini di profitto (tabella 10) e dall'elevata quota di mercato (tabella 5), l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

5.4.5.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato nazionale

(130)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzo di vendita unitario medio franco fabbrica nell'Unione (EUR/tonnellata)

204

291

305

303

Indice

100

143

149

149

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

180-195 (23)

200

216

225

Indice

 

100

108

113

Fonte: Dati verificati delle società inserite nel campione

(131)

Il prezzo di vendita netto medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato notevolmente tra il 2010 e il 2012, per poi diminuire lievemente durante il PIR.

(132)

Anche i costi medi di produzione sono aumentati, soprattutto a causa dell'incremento dei costi del gas, che costituisce il principale fattore produttivo.

5.4.6.   Costo del lavoro

(133)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2010

2011

2012

PIR

Salario medio per dipendente (in EUR)

31 909

37 764

40 938

41 736

Indice

100

118

128

131

Fonte: Dati verificati delle società inserite nel campione

(134)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente ha conosciuto un andamento al rialzo. L'aumento più significativo è stato registrato tra il 2010 e il 2011, mentre tra il 2012 e il PIR è stato di 3 punti percentuali.

5.4.7.   Scorte

(135)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

108 300

151 562

195 351

97 092

Indice

100

140

180

90

Scorte finali in percentuale sulla produzione

1,56 %

2,20 %

2,73 %

1,40 %

Indice

100

142

176

90

Fonte: Dati verificati delle società inserite nel campione

(136)

Le scorte finali sono prima aumentate in misura significativa nel 2011 e nel 2012 rispetto al 2010, per poi calare del 10 % durante il PIR rispetto al 2010. Rispetto al livello della produzione, le scorte finali hanno seguito lo stesso andamento tra il 2010 e il PIR.

5.4.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(137)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,7 %

20,8 %

17,6 %

14,4 %

Indice

100

178

150

123

Flusso di cassa (in EUR)

95 605 038

196 626 207

182 421 560

173 543 772

Indice

100

195

191

182

Investimenti (in EUR)

35 761 804

31 532 218

28 032 159

34 502 327

Indice

100

88

78

96

Utile sul capitale investito

28,1 %

61 %

53,3 %

44,7 %

Indice

100

217

190

159

Fonte: Dati verificati delle società inserite nel campione

(138)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(139)

Nel periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è passata dall'11,7 % nel 2010 al 14,4 % nel PIR. A tale riguardo il richiedente ha sostenuto che il profitto di riferimento utilizzato per l'analisi dovrebbe tenere conto della necessità di un'industria a così alta intensità di capitale di ottenere un utile soddisfacente sul capitale investito [Return On Capital Employed (ROCE)], come auspicato dagli investitori. Tale argomentazione non ha potuto essere accolta in quanto il profitto di riferimento utilizzato per l'analisi deve essere limitato al profitto che l'industria dell'Unione potrebbe verosimilmente realizzare in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(140)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato dell'82 % tra il 2010 e il PIR, anche se durante il PIR è stato leggermente inferiore rispetto al 2011 e al 2012 (rispettivamente di 13 e 5 punti percentuali).

(141)

Gli investimenti hanno registrato una tendenza al ribasso. Il calo è stato più marcato nel 2011 e nel 2012, ma è stato solo del 4 % durante il PIR rispetto al 2010. Gli investimenti hanno avuto principalmente lo scopo di garantire la conformità a requisiti ambientali sempre più rigorosi.

(142)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale valore ha sostanzialmente seguito l'andamento della redditività durante tutto il periodo in esame.

(143)

L'inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

5.5.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(144)

Il regolamento (CE) n. 661/2008 aveva concluso che la situazione economica dell'industria dell'Unione era non pregiudizievole e che tale situazione positiva era essenzialmente dovuta all'esistenza di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia.

(145)

Le conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza confermano quelle raggiunte nell'inchiesta precedente. Anche tra il 2010 e il PIR gli indicatori economici sono stati positivi. Benché il consumo dell'Unione sia diminuito e le importazioni dalla Russia siano aumentate, l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere una quota di mercato significativa e a rafforzare ulteriormente la propria redditività, anche se i profitti realizzati nel 2012 e nel PIR sono stati inferiori a quelli del 2011, indicando quindi una tendenza al ribasso. I costi di produzione sono aumentati, principalmente a causa dell'incremento dei prezzi del gas (la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto in esame), ma anche i prezzi di vendita sono aumentati, consentendo così all'industria dell'Unione di conseguire un buon livello di redditività.

(146)

Come spiegato nel considerando 119 e in quelli successivi, non è possibile basarsi sui dati relativi all'utilizzo degli impianti per trarre conclusioni decisive riguardo allo stato dell'industria dell'Unione. In linea generale si può concludere che, nel complesso, l'industria dell'Unione è in buone condizioni e non subisce alcun pregiudizio dalle esportazioni russe di nitrato di ammonio grazie all'esistenza delle misure antidumping.

(147)

Dopo la comunicazione delle informazioni l'RFPA e i rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che l'andamento positivo dell'industria dell'Unione, comprese le sue esportazioni verso paesi terzi, permette di concludere che non esiste un rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio. La Commissione ritiene tuttavia che l'attuale situazione economica positiva dell'industria dell'Unione, compreso il volume delle sue vendite all'esportazione verso paesi terzi, non escluda automaticamente che la situazione possa in futuro cambiare qualora si lascino scadere le misure in vigore.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(148)

Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure attualmente in vigore venissero lasciate scadere, l'impatto potenziale delle esportazione russe sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(149)

L'analisi ha riguardato in modo particolare le tendenze dei consumi sul mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata, i flussi commerciali, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la politica dei prezzi dei produttori russi.

6.1.   Consumo nell'Unione

(150)

Il consumo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito dell'11 % durante il PIR rispetto agli anni precedenti. Questo calo del consumo del prodotto in esame è dovuto all'impiego di altri concimi, a un uso più efficiente del nitrato di ammonio da parte degli agricoltori e a preoccupazioni per la protezione e la sicurezza. L'industria dell'Unione è quindi in concorrenza con i prodotti russi in un mercato in contrazione e questo, a sua volta, rischia di esercitare una pressione al ribasso sui prezzi.

(151)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, e come indicato al considerando 109, l'RFPA ha espresso disaccordo in merito alla conclusione che il consumo del prodotto in esame nell'UE è destinato in futuro a diminuire. La relazione richiamata dall'RFPA indica tuttavia solo un lieve recupero della domanda di concimi a base di azoto e non necessariamente un aumento del consumo del prodotto in esame. I requisiti ambientali e di sicurezza sempre più severi che si applicano allo stoccaggio e all'uso del nitrato di ammonio, insieme al livello di maturità raggiunto da alcuni mercati e alle tecniche di spargimento sempre più efficaci, indicano che, anche in caso di un aumento nel consumo di concimi, e in particolare di quelli a base di azoto, non vi sarà un incremento del consumo del prodotto in esame nel prossimo futuro. L'obiezione di cui sopra è quindi respinta.

6.2.   Capacità inutilizzata, flussi commerciali, attrattiva del mercato dell'Unione e politica dei prezzi

(152)

La Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata russa durante il PIR, pari a oltre il 16,9 % del consumo totale nell'Unione del prodotto in esame (cfr. considerando 73 e 74). Tale capacità è ulteriormente aumentata dopo il PIR ed è attualmente stimata a circa il 24,3 % del consumo dell'Unione.

(153)

In assenza di misure, questa capacità inutilizzata verrebbe con ogni probabilità utilizzata per produrre considerevoli quantità aggiuntive di nitrato di ammonio da esportare nell'Unione. I produttori russi esportano già la metà della loro produzione nei paesi terzi. In futuro il consumo interno russo è destinato ad aumentare annualmente solo del 3 %. I prezzi russi all'esportazione nei mercati dei paesi terzi sono sostanzialmente inferiori agli attuali prezzi dell'Unione. Se, scadute le misure, i prezzi sul mercato dell'Unione rimanessero a un livello sostanzialmente superiore a quello dei prezzi praticati sui mercati di tali paesi terzi, i produttori russi avrebbero un forte incentivo non solo ad usare la loro capacità inutilizzata per il mercato dell'Unione, ma anche a riorientare verso questo stesso mercato parte delle loro esportazioni attualmente dirette ai paesi terzi.

(154)

Esistono inoltre limiti ad un aumento delle esportazioni russe verso i paesi terzi. Alcuni dei mercati di esportazione potenzialmente più importanti per il nitrato di ammonio (Cina, Stati Uniti e Australia) sono inaccessibili alle esportazioni russe (cfr. considerando 85). L'eventuale fissazione per un anno, negli Stati Uniti, di dazi nulli per due produttori russi (cfr. considerando 86) difficilmente porterà a un cambiamento significativo delle esportazioni russe verso gli USA, poiché i prezzi del gas sul mercato interno statunitense sono diminuiti e dovrebbero rimanere bassi a causa delle crescenti attività di prospezione del gas di scisto e delle attuali restrizioni alle esportazioni di tale gas, che mantengono basso il prezzo del gas sul mercato interno degli USA (cfr. anche il considerando 86). Anche il mercato cinese continua ad essere chiuso alle importazioni di nitrato di ammonio. Il consumo di nitrato di ammonio negli attuali mercati russi di esportazione (principalmente America latina, in particolare Brasile) è destinato a crescere, ma l'attuale capacità inutilizzata della Russia è pari a più del doppio dell'aumento previsto del consumo in tali mercati, ed è improbabile che tale consumo supplementare venga assorbito (unicamente) dai produttori russi. Alcuni dei tradizionali mercati di esportazione della Russia, come Egitto, Turchia, Perù e Brasile, stanno inoltre sviluppando la propria capacità di produzione di nitrato di ammonio o di altri concimi a base di azoto (cfr. considerando 87).

(155)

In ogni caso il mercato dell'Unione presenta una maggiore attrattiva rispetto all'America latina a causa della vicinanza geografica come pure dell'esistenza di canali di distribuzione consolidati. Costi di trasporto nettamente inferiori consentono infatti profitti più elevati agli esportatori russi che, potendo scegliere, preferiranno vendere nell'Unione, a condizione che i livelli dei prezzi nell'Unione rimangano superiori a quelli dei paesi terzi.

(156)

La Commissione ha stabilito il prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione nel PIR, aggiungendo al costo di produzione (determinato in base ai dati verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione figuranti nella tabella 7), le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto di riferimento.

(157)

In base ai dati verificati dei quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, le spese generali, amministrative e di vendita rappresentano tra il 5 e l'8 % dei costi di produzione e il profitto di riferimento per questa industria è pari all'8 % come stabilito in un'inchiesta precedente (24).

(158)

Sulla base di questi dati, durante il PIR il prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione oscilla tra 257 EUR/t e 264 EUR/t.

(159)

La Commissione rileva che uno dei due produttori esportatori russi soggetti a un impegno sui prezzi durante il PIR ha venduto il prodotto in esame a un prezzo superiore al prezzo minimo all'importazione fissato nell'impegno. D'altro canto, il secondo produttore esportatore, che era soggetto all'impegno solo per un periodo di tempo limitato durante il PIR, ha venduto al di sotto del prezzo minimo all'importazione. In queste circostanze non è chiaro come questi produttori esportatori fisserebbero i loro prezzi se gli impegni dovessero scadere insieme ai dazi antidumping. Va inoltre osservato che i quantitativi venduti da questi due produttori esportatori non sono stati significativi durante il PIR. È inoltre opportuno tenere presente che, in assenza di misure, gli altri produttori russi rientreranno probabilmente sul mercato UE, il che accrescerà la pressione concorrenziale sui prezzi nel mercato, anche per i due produttori esportatori per i quali erano in vigore impegni durante il PIR.

(160)

Uno dei fattori decisivi per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio è il livello dei prezzi a cui è probabile vengano effettuate tali esportazioni supplementari da parte di società non soggette a un impegno sui prezzi. Durante il PIR i prezzi russi all'esportazione verso i paesi terzi erano in media pari a 201 EUR/t, ossia inferiori del 34 % all'attuale prezzo medio delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato UE. Come indicato al considerando 58, questi prezzi russi all'esportazione sono a un livello sostenibile. È probabile che, in assenza di misure antidumping, le esportazioni russe da società non soggette a un impegno sui prezzi entrino nel mercato dell'Unione a un livello di prezzo medio inferiore a quello dei prezzi all'importazione dai paesi terzi e inferiore anche a quello delle importazioni dalla Russia nell'ambito dell'impegno, che si situano nella fascia più elevata del prezzo non pregiudizievole di riferimento dell'industria dell'Unione. Se non fosse così, non sarebbero in grado di acquisire ulteriori quote di mercato. Poiché l'attuale livello dei prezzi delle importazioni russe che rientrano nell'ambito dell'impegno sui prezzi per uno dei produttori esportatori corrisponde alla fascia superiore del livello di prezzo non pregiudizievole, la Commissione, sulla base delle informazioni attualmente a sua disposizione, ritiene probabile che tali importazioni supplementari saranno effettuate a un livello pregiudizievole. Malgrado l'attuale livello di profitto dell'industria dell'Unione, questi probabili prezzi metterebbero a rischio la capacità dell'industria dell'Unione di conseguire il profitto normalmente realizzabile in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(161)

Dopo la comunicazione delle informazioni l'RPFA ha affermato che il confronto tra i prezzi all'esportazione della Russia verso i paesi terzi e i prezzi dell'Unione non ha alcun senso e che andrebbe invece fatto un confronto fra le vendite agli stessi mercati, apportando opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi, dello stadio commerciale ecc.

(162)

Tale obiezione non può essere accettata. La Commissione non sostiene che, qualora si lasciassero scadere le misure, le esportazioni russe sarebbero inferiori del 34 % ai prezzi dell'Unione. La Commissione ritiene probabile che, in assenza di misure, i livelli dei prezzi delle esportazioni russe nell'Unione sarebbero inferiori ai costi di fabbricazione dell'Unione, maggiorati di un congruo margine di profitto, e quindi pregiudizievoli. Tali livelli di prezzo continuerebbero ad essere più attraenti per gli esportatori russi rispetto al livello attuale dei prezzi di vendita verso i mercati dei paesi terzi. È quindi verosimile una deviazione degli attuali flussi commerciali.

(163)

L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il costo attuale di produzione e quindi il prezzo non pregiudizievole attuale, non è destinato a calare nel breve termine, data la tendenza al rialzo del costo di produzione durante il periodo in esame (cfr. tabella 7). Dall'inchiesta non è infatti emersa alcuna indicazione di un probabile cambiamento di tale tendenza.

(164)

In seguito alla comunicazione delle informazioni l'RPFA ha sottolineato che il giorno prima di tale comunicazione aveva fornito informazioni in merito al calo dei costi del gas nell'Unione. L'RPFA ha citato in particolare i dati forniti da un'importante pubblicazione del mercato dei concimi, in cui, per i prezzi registrati negli hub dell'UE, è fatto riferimento ai prezzi del gas sul mercato neerlandese «Title Transfer Facility» (TTF) e non ai prezzi di Waidhaus, considerati non rappresentativi. L'RPFA ha inoltre citato i prezzi statunitensi del gas e la relazione di Yara International ai suoi investitori per il primo trimestre 2014, nella quale si indica che la società sta registrando un notevole calo dei costi del gas.

(165)

La Commissione osserva che nello studio economico presentato da alcune associazioni di agricoltori (cfr. la sezione 7 sull'interesse dell'Unione) si legge che i prezzi del gas naturale nell'Unione sono più elevati rispetto alla maggior parte delle altre regioni e dovrebbero aumentare nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il calo dei costi del gas annunciato da Yara International, si tratta di un caso a parte in quanto Yara è un gruppo multinazionale che ha accesso a varie fonti di gas a basso costo al di fuori dell'Unione. Altri produttori del prodotto in esame, in particolare quelli situati nelle regioni orientali dell'Unione, dipendono dal gas russo. La Commissione continua pertanto a ritenere che non vi siano prove convincenti del fatto che, nel prossimo futuro, i prezzi del gas diminuiranno significativamente per i produttori dell'Unione.

6.3.   Incidenza del volume di importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(166)

Poiché il nitrato di ammonio russo verrebbe esportato nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a un livello di prezzo pregiudizievole, i produttori dell'Unione sarebbero costretti a ridurre i propri prezzi per mantenere i volumi di vendita e le quote di mercato. Il nitrato di ammonio è infatti un prodotto di base per il quale la concorrenza tra i vari produttori si fonda prevalentemente sui prezzi.

(167)

In seguito alla comunicazione delle informazioni l'RFPA ha sostenuto che si doveva tenere conto dei presunti ostacoli tecnici agli scambi riguardanti l'ingresso nell'Unione del nitrato di ammonio russo, vale a dire il divieto di vendita (in Germania) o le severe normative in vigore in alcuni altri Stati membri per lo stoccaggio del nitrato di ammonio. Nella misura in cui tali limitazioni si applicano sia agli esportatori dei paesi terzi che ai produttori dell'Unione in modo non discriminatorio, la Commissione ritiene che tale obiezione debba essere respinta.

6.4.   Conclusioni

(168)

In base a quanto emerso dalle inchieste e considerate la capacità inutilizzata e la crescita modesta del consumo in Russia, le possibilità limitate di aumentare le esportazioni verso i paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia.

(169)

L'inchiesta ha inoltre mostrato che l'industria dell'Unione si trova attualmente in una situazione non pregiudizievole. Nessun elemento indica tuttavia che tale situazione positiva continuerebbe ad essere sostenibile se le misure venissero lasciate scadere. Dall'analisi di mercato fornita dal richiedente emerge, per contro, che i prezzi di mercato del nitrato di ammonio hanno ora raggiunto il loro valore massimo e l'apice del ciclo economico. Il ciclo economico e i prezzi sono ormai avviati a un ribasso. Più in particolare, i prezzi, dopo essere costantemente aumentati ogni anno a partire dal 2009, sembrano ora diminuire. Nel prossimo futuro il livello di prezzo e di profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame non potrà quindi più essere raggiunto. Parallelamente, i costi di produzione rimarranno stabili o aumenteranno ulteriormente, riducendo così il margine di profitto dell'industria dell'Unione. In tale scenario, e considerato anche il calo del consumo nell'Unione, un'impennata delle importazioni, in quantitativi importanti e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, eserciterà una forte pressione sui prezzi di vendita dell'industria e le farà perdere notevoli quote di mercato. Con ogni probabilità, questo determinerà inevitabilmente la reiterazione di un notevole pregiudizio.

(170)

In seguito alla comunicazione delle informazioni l'RFPA ha criticato il fatto che la Commissione si sia fondata sull'analisi di mercato presentata dal richiedente e ha osservato che i livelli di prezzo previsti per il periodo 2017-2018 saranno simili ai prezzi del 2010 e superiori a quelli degli anni precedenti. L'RFPA ha inoltre fatto notare che nel 2010 la redditività media dell'industria dell'Unione è stata superiore al profitto di riferimento (12,8 %) e che le prospettive indicate dalla relazione trimestrale di Yara International per il 2014 erano promettenti.

(171)

Dato il carattere previsionale di un riesame in previsione della scadenza, è difficile trarre conclusioni precise sulle proiezioni dei prezzi per il 2017 e oltre. Un'analisi di mercato indipendente indica tuttavia che i livelli di prezzo del prodotto in esame sono destinati a diminuire nei prossimi due anni. Questo, insieme all'aumento previsto dei costi di produzione, ridurrà assai probabilmente il profitto attualmente realizzato dall'industria dell'Unione. Questa potenziale conclusione resta valida malgrado il fatto che durante il PIR e il periodo in esame il livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione fosse superiore al profitto di riferimento dell'8 %, stabilito in un'inchiesta precedente. A tale riguardo, il fatto che il riesame in previsione della scadenza che ha portato all'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di urea originaria della Russia non abbia riscontrato alcun rischio di reiterazione del pregiudizio non è rilevante poiché ciascun caso deve essere valutato sulla base dei suoi meriti e delle sue specificità. Inoltre, la presentazione di Yara International ai suoi investitori per il primo trimestre 2014 non riguarda in modo specifico il prodotto in esame e non va quindi considerata come un indicatore delle aspettative dell'industria dell'Unione per il prodotto in esame. L'obiezione di cui sopra è quindi respinta.

(172)

L'RFPA e rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito prove certe a sostegno della conclusione secondo cui, in caso di scadenza delle misure in vigore, vi sarà una ripresa delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame che provocherà la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(173)

L'RFPA ha anche affermato che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra la revoca delle misure e il rischio di reiterazione del pregiudizio. Sarebbero invece gli elementi esterni citati nel documento informativo (diminuzione dei prezzi, calo del consumo, aumento dei costi di produzione, tasso modesto di utilizzo degli impianti) ad essere la causa della probabile reiterazione del pregiudizio.

(174)

La Commissione non conviene con questa valutazione. Il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure è giustificato principalmente dalla probabile ripresa delle esportazioni oggetto di dumping dalla Russia in volumi significativi e a prezzi che, pur essendo ancora redditizi per gli esportatori russi, saranno inferiori ai prezzi dell'Unione. Facendo riferimento ad alcuni elementi esterni nella sua valutazione complessiva, la Commissione ha semplicemente identificato altri fattori in grado di avere un impatto, nei prossimi anni, sul mercato dell'Unione e quindi sulla situazione dell'industria dell'Unione, ma questo non inficia la conclusione che esiste un rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di scadenza delle misure.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(175)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Russia fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(176)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(177)

Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che l'istituzione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Poiché questa inchiesta è un riesame e le misure sono in vigore dal 1995, l'analisi permette di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(178)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistevano validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(179)

Le misure in vigore hanno contribuito a ridurre notevolmente le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia e hanno alleggerito la pressione sull'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione è risultata trovarsi in una situazione economica favorevole, come dimostrato soprattutto dal persistere dei profitti. Va tuttavia osservato che i profitti di alcuni produttori dell'Unione sono già considerevolmente inferiori al profitto medio realizzato dall'industria dell'Unione e addirittura inferiori al profitto di riferimento dell'8 %.

(180)

Se si lasciassero scadere le misure, l'industria dell'Unione dovrebbe probabilmente far fronte a una crescente concorrenza sleale da parte dei produttori russi. L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni certezza un rapido deterioramento della sua situazione economica e non è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori

(181)

Nell'inchiesta precedente era stato accertato che l'istituzione di misure non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. L'EFIA si è manifestata come parte interessata e ha chiesto che le misure fossero lasciate scadere per i seguenti motivi:

le misure sono in vigore da quasi 20 anni e hanno raggiunto l'effetto auspicato di tutelare i produttori dell'Unione,

dato l'aumento del consumo interno in Russia, non vi è alcun rischio che i prodotti russi vengano reindirizzati verso l'Unione,

è nell'interesse degli utilizzatori avere accesso a varie fonti di approvvigionamento per ampliare la scelta.

(182)

Tali obiezioni vanno respinte. È vero che l'industria dell'Unione attualmente non subisce alcun pregiudizio notevole, ma in un riesame in previsione della scadenza la domanda da porsi è cosa potrebbe accadere in futuro se le misure fossero lasciate scadere. A questo proposito, l'attuale andamento dell'industria dell'Unione può essere utilizzato come un'indicazione decisiva di ciò che potrebbe verificarsi in futuro solo nella misura in cui permette di valutare il livello del prezzo non pregiudizievole.

(183)

Gli importatori e gli operatori commerciali nell'Unione hanno accesso a una serie di fonti di approvvigionamento all'interno e all'esterno dell'Unione, fra cui la Russia. La Russia è l'unico paese nei confronti del quale sono in vigore misure.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(184)

Varie associazioni di utilizzatori si sono manifestate. Alcune di queste hanno però semplicemente chiesto di essere riconosciute come parti interessate e non hanno preso una posizione specifica in merito all'interesse dell'Unione. Due associazioni nazionali hanno affermato che non era più nel loro interesse mantenere le misure esistenti, ormai in vigore da così tanti anni.

(185)

I motivi addotti sono stati i seguenti:

la notevole incidenza dei concimi sui costi di produzione degli agricoltori (tra il 7 % e il 42 % dei loro costi variabili, a seconda del tipo di colture),

la possibilità di acquistare concimi a un prezzo inferiore di circa 15 — 20 EUR rispetto al prezzo praticato dai produttori dell'Unione,

la possibilità di avere accesso a un prodotto leggermente diverso (i prills russi sarebbero leggermente più piccoli di quelli dell'Unione e quindi più adatti per certe produzioni), e

la possibilità di avere accesso a più fornitori, cosa che aumenta la concorrenza ed evita posizioni oligopolistiche e la fissazione dei prezzi.

(186)

Tali argomentazioni non possono essere accolte per le stesse ragioni indicate ai considerando 182 e 183. La Commissione non è a conoscenza di pratiche non concorrenziali fra i produttori dell'Unione, che operano in libera concorrenza sul mercato dell'Unione.

(187)

Nessun agricoltore ha risposto al questionario per gli utilizzatori. L'impatto preciso dei concimi nel loro complesso, e in particolare del nitrato di ammonio, sui costi di produzione degli agricoltori non ha quindi potuto essere verificato. Non è stato così possibile confermare il presunto impatto altamente positivo dei prezzi inferiori del nitrato di ammonio sui costi di produzione degli agricoltori. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, il nitrato di ammonio rappresenta solo il 21 % circa del consumo totale dell'Unione di tutti i concimi contenenti azoto (nitrato di ammonio, nitrato ammonico di calcio, urea, urea e nitrato di ammonio in soluzione, NPK/NP/NK ecc.) (25). Poiché esistono anche altri concimi (con livelli più elevati di potassio e fosfato), la percentuale di nitrato di ammonio in tutti i concimi usati dagli agricoltori dell'Unione dovrebbe essere addirittura inferiore al 21 %. È quindi ragionevole concludere che l'impatto sul complesso degli agricoltori dell'Unione delle misure attualmente in vigore non è significativo.

(188)

Inoltre, anche se nel brevissimo termine avere accesso a concimi meno costosi potrebbe sembrare nell'interesse degli agricoltori, nel breve/medio periodo è probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, con il rischio che alcuni dei produttori più vulnerabili situati in certe regioni dell'Unione siano costretti a cessare le loro attività. Ciò comporterebbe in futuro una scelta di fornitori ancora più ridotta per gli utilizzatori/agricoltori, i quali potrebbero allora diventare dipendenti dalle esportazioni russe, che probabilmente, in uno scenario del genere, subirebbero un incremento dei prezzi.

(189)

Un'associazione di utilizzatori ha presentato uno studio effettuato da un consulente economico indipendente in cui si legge che l'abrogazione delle misure in vigore determinerebbe un calo del prezzo dei concimi nell'Unione a vantaggio degli utilizzatori, un aumento limitato del volume delle importazioni e un lieve impatto negativo per i produttori dell'Unione, che sarebbe tuttavia compensato dai solidi margini di profitto di cui essi beneficiano attualmente. Va osservato, tuttavia, che alcuni dei presupposti sui quali si basa la valutazione di tale studio economico non corrispondono ai risultati dell'inchiesta. L'inchiesta ha stabilito che il prezzo del nitrato di ammonio esportato dalla Russia verso i paesi terzi è inferiore al prezzo stimato in questo studio economico. Analogamente, i valori della capacità russa stabilita e del potenziale consumo interno sono diversi da quelli utilizzati per le simulazioni dell'impatto dovuto all'abrogazione delle misure. Non è quindi possibile basarsi interamente sulla valutazione contenuta nello studio per trarre conclusioni decisive.

(190)

Dopo la comunicazione delle informazioni alcune associazioni di agricoltori hanno chiesto un'audizione presso la Commissione e hanno presentato una versione leggermente modificata dello studio di cui al precedente considerando, in cui si tiene conto dei dati forniti dalla Commissione nel documento informativo.

(191)

Lo studio rivisto sembra confermare la tesi della Commissione secondo cui il prezzo all'esportazione russo diminuirebbe a un livello vicino a quello del prezzo praticato sul mercato interno russo, che è di 221 EUR per tonnellata. Ciò costringerebbe i produttori dell'Unione a diminuire i loro prezzi per non perdere quote di mercato.

(192)

I rappresentanti degli agricoltori hanno spiegato la difficile situazione in cui si trovano: sono in concorrenza con i produttori di prodotti agricoli dei paesi terzi senza dazi antidumping che li proteggano, in contrasto con i produttori dell'Unione del prodotto in esame. Con la scadenza delle misure essi prevedono un calo del prezzo del prodotto in esame e che le conseguenze negative per i produttori dell'Unione sarebbero compensate dai vantaggi per gli agricoltori, una categoria di utilizzatori che impiega milioni di persone nell'Unione. I rappresentanti degli agricoltori hanno anche affermato che, se il prezzo del prodotto in esame dovesse diminuire, acquisterebbero il prodotto in esame invece che altri concimi meno costosi, ma più inquinanti, come l'urea o le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio. Ciò andrebbe a vantaggio dell'ambiente. Essi hanno suggerito che, in caso di mantenimento delle misure, queste andrebbero sospese (analogamente a quanto avvenuto in un'altra inchiesta relativa alle importazioni di silico-manganese originario della Cina, del Kazakstan e dell'Ucraina (26)).

(193)

La Commissione ha esaminato approfonditamente le argomentazioni presentate dalle associazioni di agricoltori. È incontestabile che gli agricoltori dell'Unione abbiano accesso al prodotto in esame fabbricato dai produttori dell'Unione e dai produttori di paesi terzi diversi dai produttori esportatori russi. Ma soprattutto, come confermato nel corso dell'audizione del 19 giugno 2014, e contrariamente alle ipotesi formulate nello studio economico, non vi è alcuna garanzia che qualsiasi possibile calo iniziale del prezzo del prodotto in esame (in caso di scadenza delle misure in vigore) verrebbe trasferito agli utilizzatori finali. Molto spesso, quando gli agricoltori acquistano il prodotto in esame, lo acquistano presso distributori senza essere neppure al corrente della sua origine, purché esso risponda alle loro esigenze (in termini di dimensioni dei prills o dei granuli ecc.). Di conseguenza, se le misure fossero lasciate scadere, la reiterazione del pregiudizio ai danni dei produttori dell'Unione del prodotto in esame sarebbe assai probabile, ma nulla garantisce che gli utilizzatori ne trarrebbero vantaggio.

(194)

Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame sono in vigore da molti anni senza costi sproporzionati per gli agricoltori tali da comprometterne l'esistenza. Nell'analizzare l'interesse dell'Unione si valuta la proporzionalità del mantenimento delle misure, tenendo conto dei vari interessi, a volte contrastanti tra loro. Il mantenimento delle misure è nell'interesse dei produttori dell'Unione in quanto molti di loro sarebbero costretti a cessare le loro attività in caso di abrogazione. Dal punto di vista della proporzionalità, poiché la Commissione non dispone di alcuna prova del fatto che gli agricoltori subiscano costi sproporzionati a causa delle misure, è quindi nell'interesse dell'Unione mantenere le misure. Gli agricoltori hanno in ogni caso riconosciuto che preferirebbero disporre di diverse fonti di approvvigionamento e che la scomparsa dell'industria dell'Unione non sarebbe nel loro interesse.

(195)

Infine, come indicato al considerando 193, niente dimostra che l'abrogazione delle misure porterebbe ad una diminuzione del prezzo del nitrato di ammonio che si trasferirebbe agli utilizzatori, comportando così il passaggio da altri concimi più inquinanti al nitrato di ammonio. Il presunto impatto positivo per l'ambiente non è quindi suffragato da elementi di prova. Ogni eventuale effetto positivo per l'ambiente non avrebbe comunque una portata tale da essere contrario all'interesse generale dell'Unione di mantenere le misure. Quanto alla proposta di sospendere le misure, questo non è possibile in quanto i requisiti giuridici di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base non sono soddisfatti nella fattispecie.

(196)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure non sarebbe nell'interesse degli utilizzatori o che, quantomeno, i vantaggi supplementari per gli utilizzatori non compenserebbero i costi aggiuntivi a carico dell'industria dell'Unione.

7.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(197)

In considerazione di quanto esposto nei considerando da 179 a 195, si conclude che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(198)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(199)

Dopo la comunicazione delle informazioni un produttore russo che non era stato selezionato per il campionamento ha chiesto alla Commissione di avviare negoziati per un impegno, proponendo un prezzo minimo e un limite quantitativo. Il regolamento di base non contiene tuttavia alcuna base giuridica per l'accettazione di un'offerta di impegno nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, dato che la forma delle misure non può essere modificata. Il produttore russo in questione potrebbe chiedere un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora ritenga che le condizioni per un tale riesame siano soddisfatte.

(200)

Dopo la comunicazione delle informazioni il gruppo Acron ha chiesto alla Commissione di chiudere il procedimento per quanto lo riguardava perché la sua situazione era diversa da quella degli altri produttori russi. Dal riesame è però risultato che Acron si trova nella stessa situazione degli altri produttori russi. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non fornisce inoltre una base giuridica che consenta di stabilire una distinzione tra i vari produttori esportatori.

(201)

Di conseguenza, e viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, le misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, istituite con il regolamento (CE) n. 661/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(202)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, attualmente classificati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20, originari della Russia.

2)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma di un importo fisso come precisato alle lettere a), b) e c):

a)

Per le merci prodotte da Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, o da Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, e vendute direttamente al primo acquirente indipendente nell'UE oppure da EuroСhem Trading GmbH, Zug, Svizzera, o attraverso Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroСhem», Mosca, Russia, o EuroСhem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'UE (codice addizionale TARIC A522):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,82

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 29 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 60 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 90 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 20

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 20

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 20

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 20

60

28,88

b)

Per le merci prodotte da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Per le merci di cui al paragrafo 1, prodotte da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.

c)

Per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 29 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 60 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 90 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 20

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 20

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 20

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 20

60

41,42

3)   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (27), il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4)   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

5)   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1)   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, quale modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione,

siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2)   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

(7)  Secondo la decisione 2008/577/CE di cui al punto successivo, il gruppo EuroChem è composto come segue: OJSC «Azot», Novomoskovsk, Russia, OJSC «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, OJSC Mineral and Chemical Company «EuroChem», Mosca, Russia e EuroChem Trading GmbH, Zug, Svizzera.

(8)  Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

(9)  Decisione 2012/629/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 277 dell'11.10.2012, pag. 8).

(10)  Causa T-348/05.

(11)  Causa T-348/05 INTP.

(12)  Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

(13)  GU C 349 del 15.11.2012, pag. 19.

(14)  GU C 200 del 12.7.2013, pag. 12.

(15)  AB Achema, Grupa Azoty Zakłady Azotowe, Grow How UK limited e YARA France SA.

(16)  Vale a dire il nitrato di ammonio di cui ai codici NC ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20.

(17)  Vale a dire il nitrato di ammonio di cui ai codici NC ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20.

(18)  http://enforcement.trade.gov/frn/summary/russia/2014-11886.txt

(19)  Inv. No. 731-TA-856 (seconda revisione), http://www.usitc.gov/publications/701_731/Pub4249.pdf, pag 11.

(20)  Ad esempio, tra il 2008 e il 2009, durante la crisi finanziaria, in Russia il consumo è diminuito del 33 % rispetto al 6 % circa nell'UE, mentre il Brasile, ad esempio, ha registrato un incremento di circa il 28 %.

(21)  Per una conclusione analoga, cfr., per esempio, il regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004 (glifosato — Cina) (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1), considerando 41; regolamento di esecuzione (UE) n. 512/2010 del Consiglio (nitrato di ammonio — Ucraina) (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 24), considerando 41-43.

(22)  Statistiche delle importazioni mensili basate sui dati reali forniti dalle autorità doganali negli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, per i prodotti soggetti a misure antidumping.

(23)  Il costo di produzione per il 2010 è espresso come intervallo di valori in quanto non copre l'intero campione.

(24)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, considerando 97-98 (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(25)  Fonte: http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/publications/statistics_publications/Stat_website.pdf

(26)  GU L 317 del 5.12.2007, pag. 5.

(27)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Nella fattura commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, che accompagna le vendite nell'Unione di merci soggette all'impegno, devono figurare le indicazioni seguenti:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione.

6.

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell'impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti all'NCP in questione,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell'Unione a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la [decisione 2008/577/CE]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


24.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1000/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

54,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,4

0707 00 05

MK

34,4

TR

95,4

ZZ

64,9

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

151,6

CL

165,2

IL

114,0

TR

127,3

UY

119,6

ZA

133,6

ZZ

135,2

0806 10 10

AR

128,7

BR

163,4

EG

160,1

MK

103,8

TR

119,3

ZZ

135,1

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

65,3

CL

123,1

NZ

125,1

US

160,3

ZA

134,3

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

218,6

CL

231,7

CN

105,0

TR

121,4

ZZ

169,2

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».