ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
13 settembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza lufenuron ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

6

 

*

Regolamento (UE) n. 969/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2014/663/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, dell'11 settembre 2014, che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) N. 966/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008

(2)

Tali specifiche possono venire aggiornate secondo la procedura comune di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 10 settembre 2013 è stata presentata una domanda per modificare le specifiche riguardanti l'additivo alimentare propionato di calcio (E 282). La domanda è stata messa a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Le specifiche vigenti per il propionato di calcio (E 282) stabiliscono un livello massimo di fluoruri di 10 mg/kg, il quale pone difficoltà per la fornitura di materie prime e la produzione dell'additivo in questione. Il propionato di calcio (E 282) è ottenuto da ossido di calcio (E 529), sostanza per la quale è stabilito un livello massimo di fluoruri pari a 50 mg/kg. Per rispettare il livello massimo di fluoruri attualmente stabilito nella produzione di propionato di calcio i costruttori devono utilizzare ossido di calcio con livelli massimi di fluoruri di 33 mg/kg, ossia inferiore al livello massimo attualmente autorizzato. Di conseguenza la presenza sul mercato europeo di ossido di calcio idoneo alla produzione di propionato di calcio è quasi nulla. Perché i quantitativi di ossido di calcio risultino sufficienti alla produzione di propionato di calcio si dovrebbe aumentare il livello massimo di fluoruri per il propionato di calcio da 10 a 20 mg/kg.

(5)

Il nuovo livello massimo di 20 mg/kg resta ben al di sotto dei livelli massimi di fluoruri attualmente vigenti per altri additivi alimentari. L'ulteriore esposizione a fluoruri basata sul nuovo livello massimo dovrebbe rimanere limitata e non dovrebbe portare a un aumento dell'assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare la modifica delle specifiche relative al propionato di calcio (E 282).

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Non risulta quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare giacché l'aggiornamento in questione non è atto a produrre effetti sulla salute umana.

(7)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.).


ALLEGATO

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa all'additivo «E 282 propionato di calcio» la specifica per la purezza riguardante la presenza di fluoruri è sostituita dalla seguente:

«Fluoruri

Non più di 20 mg/kg»


13.9.2014   

IT

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L 272/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 967/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lufenuron»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per il lufenuron nei salmonidi.

(4)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di stabilire LMR per il lufenuron per i salmonidi, applicabili a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».

(5)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(6)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare gli LMR per il lufenuron dai salmonidi ad altre specie di pesci.

(7)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe quindi essere modificato per includere la sostanza lufenuron per pesci.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Una voce relativa alla seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Lufenuron

(isomeri RS)

Lufenuron

(isomeri RS)

Pesci

1 350 μg/kg

Muscolo e pelle in proporzioni naturali

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


13.9.2014   

IT

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L 272/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia (1), in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con il punto 4 della sezione 3, lettera a), dell'allegato IV,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (2) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione (3) ha prorogato i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 per quanto riguarda la determinazione delle eccedenze di zucchero in considerazione del tempo necessario per procedere a un'analisi approfondita delle informazioni trasmesse dalla Croazia e per condurre discussioni con tale Stato membro, nonché per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dalla Croazia, la proroga dei termini stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 non risulta sufficiente ed è dunque necessario prorogare ulteriormente tali termini.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue:

1)

all'articolo 7, paragrafo 1, la data del 30 settembre 2014 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2014;

2)

all'articolo 9, paragrafo 1, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

3)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

b)

la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016;

4)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data del 30 settembre 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015;

b)

al paragrafo 2, quarto comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

5)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2015 è sostituita dalla data del 31 gennaio 2016;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

ii)

al secondo comma, la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016;

iii)

al terzo comma, la data del 31 dicembre 2015 è sostituita dalla data del 31 marzo 2016.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 11).


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/8


REGOLAMENTO (UE) N. 969/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Una domanda di autorizzazione relativa all'impiego di alginato di sodio (E 401) e di ascorbato di calcio (E 302) come agenti di rivestimento in taluni ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo è stata presentata il 12 novembre 2012 e resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Vi è una domanda crescente di ortofrutticoli tagliati freschi, dovuta principalmente alla loro comodità come cibi pronti e ai benefici per la salute associati al consumo di frutta e verdura.

(5)

Gli ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo consistono di frutta e verdura fresca che viene lavata per poi essere sbucciata e/o tagliata e/o depicciolata, confezionata e conservata al freddo mediante refrigerazione. Alcuni costituenti degli ortofrutticoli sono soggetti a rischio di degrado a causa dell'esposizione all'ossigeno o alla luce che può verificarsi mentre i prodotti vengono sbucciati e/o tagliati e/o depicciolati. I danni ai tessuti della frutta e degli ortaggi inducono in questi alimenti una serie di disturbi fisiologici quali l'ossidazione, l'annerimento ecc., che ne riducono la qualità nutrizionale e devono essere ridotti al minimo.

(6)

Esiste una necessità tecnologica per l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in determinati ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo. Tali additivi sono utilizzati in combinazione per formare un gel commestibile che viene poi applicato sulla superficie degli ortofrutticoli, creando un sottile rivestimento protettivo che agisce come una barriera fisica all'ossigeno e all'umidità e ne riduce l'essudazione e l'essiccazione superficiale. In questo modo le reazioni fisiologiche di degradazione sono ridotte, contribuendo così a preservare la qualità nutrizionale degli ortofrutticoli. Il gel consente pertanto una conservazione migliore e più duratura degli ortofrutticoli in questione.

(7)

L'impiego di ascorbato di calcio (E 302) e di alginato di sodio (E 401) come agenti di rivestimento contribuirebbe a migliorare la qualità degli ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo durante il loro periodo di conservabilità, agevolandone così la disponibilità e incrementando l'accesso al mercato di frutta e verdura tagliata fresca e pronta per il consumo.

(8)

L'ascorbato di calcio (E 302) e l'alginato di sodio (E 401) appartengono al gruppo di additivi per i quali non è stata specificata la dose giornaliera ammissibile (3). Ciò significa che l'impiego di tali additivi ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato non presenta rischi per la salute.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'impiego di ascorbato di calcio (E 302) e di alginato di sodio (E 401) come agenti di rivestimento in ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo comporta un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso di ascorbato di calcio (E 302) è già autorizzato per «solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate» nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati».

(11)

È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di alginato di sodio (E 401) come agente di rivestimento per la categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, a un livello massimo di 2 400 mg/kg, e soltanto in combinazione con ascorbato di calcio (E 302) a un livello massimo di 800 mg/kg, al fine di formare un gel commestibile.

(12)

Date tali premesse occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea [COM(2001) 542 definitivo].


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 333 è aggiunta la seguente voce:

 

«E 401

Alginato di sodio

2 400

(82)

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, destinati alla vendita al consumatore finale

(82):

Può essere impiegato soltanto in combinazione con l'additivo E 302 come agente di rivestimento e con un livello massimo di 800 mg/kg di E 302 nell'alimento finale.»


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 551/2004 dispone che le funzioni di rete abbiano lo scopo di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e di sostenere iniziative a livello nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (3), quest'ultima era tenuta a rivedere l'efficacia delle misure di attuazione delle funzioni di rete entro il 31 dicembre 2013, prendendo in debita considerazione i periodi di riferimento per il sistema di prestazioni. Una prima revisione ha evidenziato la necessità di migliorare alcuni aspetti del quadro normativo contestuale, in particolare la governance e la dotazione finanziaria del gestore della rete e i rapporti con i paesi terzi.

(3)

I compiti assegnati al gestore della rete richiedono un programma di lavoro pluriennale e una dotazione finanziaria pertinente, accordi di collaborazione fra il gestore della rete e il gestore della realizzazione e attività ad hoc per l'individuazione dei rischi per la sicurezza a livello di rete. Occorre pertanto adottare disposizioni adeguate in tal senso.

(4)

È opportuno tenere nel debito conto gli obiettivi strategici del Piano strategico della rete nei piani di attività dei soggetti operativi interessati. È inoltre necessario chiarire la procedura di adozione del Piano strategico.

(5)

È opportuno che i direttori esecutivi dei soggetti operativi interessati forniscano consulenza al Consiglio di gestione della rete sugli aspetti operativi.

(6)

È auspicabile che il Consiglio di gestione della rete adotti definitivamente il programma di lavoro pluriennale del gestore della rete e il piano di prestazioni della rete, sulla base di progetti elaborati dal gestore della rete. Successivamente, il piano di prestazioni della rete deve essere presentato alla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4). È altresì opportuno che il Consiglio di gestione della rete esprima un parere in merito alle funzioni supplementari che potrebbero eventualmente essere affidate al gestore della rete e agli accordi di cooperazione con paesi terzi.

(7)

È opportuno che, al fine di mitigare l'impatto di un'eventuale crisi della rete, la Cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (EACCC) si coordini con una rete di punti di contatto nazionali e svolga esercizi di simulazione per prepararsi all'eventualità di una crisi di rete.

(8)

È auspicabile che la dotazione finanziaria del gestore della rete consenta a quest'ultimo di raggiungere gli obiettivi specificati nel sistema di prestazioni e di realizzare il proprio programma di lavoro. Occorre che tale dotazione sia chiaramente distinta dal resto del bilancio dell'organismo designato quale gestore della rete ove detto organismo svolga anche altre attività.

(9)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 677/2011.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 677/2011 è modificato come segue:

1)

l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

sostenere i diversi soggetti operativi interessati per quanto concerne gli obblighi loro spettanti e relativi alla messa a disposizione dei sistemi e delle procedure di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea (ATM/ANS) in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master Plan), in particolare i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(5)  Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).»"

b)

sono aggiunte le seguenti lettere da l) a q):

«l)

elaborare e gestire un programma di lavoro e la relativa dotazione finanziaria a favore di una dimensione pluriennale;

m)

contribuire alla realizzazione di SESAR in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, lettera a);

n)

eseguire il programma di lavoro e il bilancio annuale;

o)

elaborare un piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

p)

individuare rischi operativi per la sicurezza a livello di rete e valutare il rischio di sicurezza di rete associato;

q)

dotare la Commissione di un sistema di allerta o di allarme basato sull'analisi dei piani di volo, al fine di controllare l'osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e/o di altre misure di sicurezza.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1)."

(7)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).»"

;

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il piano strategico della rete si basa sul modello indicativo di cui all'allegato IV. È adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, previa approvazione del progetto di piano strategico della rete da parte del Consiglio di gestione della rete.»

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   I soggetti operativi interessati tengono nel debito conto il piano strategico della rete.»

;

3)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete.»

;

4)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

approvazione del piano strategico della rete;»

ii)

al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«o)

approvazione del programma di lavoro di cui alla lettera l) dell'articolo 4, paragrafo 1, e controllo della sua esecuzione;

p)

approvazione del Piano di prestazioni della rete di cui alla lettera o) dell'articolo 4, paragrafo 1;

q)

formulazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;

r)

approvazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 22.»

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il Consiglio di gestione della rete adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), g), i), l), m) e da o) a r) a maggioranza semplice dei membri.»

;

5)

all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I membri permanenti dell'EACCC sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'Agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.»

;

6)

l'articolo 19, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sostegno all'attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;»

b)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

organizzazione, facilitazione e/o esecuzione di un programma concordato di esercizi di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all'eventualità di una crisi della rete.»

;

7)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Relazioni con i paesi terzi

1.   I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete.

2.   Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.

3.   Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'ICAO, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.»

;

8)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Finanziamento e bilancio del gestore della rete

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.

2.   In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete:

a)

consente al gestore della rete di raggiungere i propri obiettivi di prestazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

b)

consente al gestore della rete di attuare il proprio programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento;

c)

è contabilizzata separatamente ove l'organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all'articolo 4.

3.   Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(3)  Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).


13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 971/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

62,5

TR

65,0

ZZ

63,8

0707 00 05

TR

123,9

ZZ

123,9

0709 93 10

TR

131,2

ZZ

131,2

0805 50 10

AR

173,7

CL

171,3

UY

144,8

ZA

169,4

ZZ

164,8

0806 10 10

BR

167,3

EG

159,7

MA

157,9

MK

16,0

TR

125,7

ZZ

125,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

64,6

CL

81,4

NZ

111,4

ZA

98,3

ZZ

81,3

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,8

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,5

0809 30

TR

128,3

ZZ

128,3

0809 40 05

MK

39,2

ZZ

39,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


RACCOMANDAZIONI

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/17


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2014

che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/663/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (1) ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti.

(2)

È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali.

(3)

I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano.

(4)

Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3).

(5)

La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

(2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente);

b)

per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF;

c)

per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

ALIMENTI

LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) (1)

LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) (1)

Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

 

 

bovini e ovini

pollame

suini

Grassi misti

1,75 pg/g di grasso (3)

1,25 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

1,00 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

0,50 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura

1,50 pg/g di peso umido

2,50 pg/g di peso umido

Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

1,75 pg/g di grassor (3)

2,00 pg/g di grasso (3)

Uova di galline e ovoprodotti (2)

1,75 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

Argille come integratori alimentari

0,50 pg/g di peso umido

0,50 pg/g di peso umido

Cereali e semi oleosi

0,50 pg/g di peso umido

0,35 pg/g di peso umido

Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) (4)

0,30 pg/g di peso umido

0,10 pg/g di peso umido


(1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

(4)  Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»