ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
11 settembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 958/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

 

2014/657/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO (UE) N. 957/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Gli esteri dell'acido montanico (E 912) sono cere autorizzate come agenti di rivestimento per il trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaie, manghi, avocado e ananassi, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede che tutti gli additivi alimentari autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(5)

A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) istituisce un programma per la nuova valutazione degli additivi alimentari. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010, la nuova valutazione degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, taluni additivi alimentari, compresi gli esteri dell'acido montanico (E 912), hannomaggiore priorità e dovrebbero essere valutati anteriormente a tale scadenza.

(6)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 257/2010, l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e qualsiasi altra parte interessata presentano i dati connessi alla nuova valutazione di un additivo alimentare entro la scadenza prevista dall'Autorità nel proprio invito a presentare dati.

(7)

Il 15 febbraio 2012 l'Autorità ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici sugli esteri dell'acido montanico (E 912) (4) nel quale invitava le parti interessate a presentare i dati richiesti o a fornire informazioni entro il 1o giugno 2012.

(8)

Il 7 giugno 2013 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) come additivi alimentari (5). Il parere afferma che non sono disponibili dati sulla tossicocinetica e sulla tossicità degli esteri dell'acido montanico per la riproduzione e nella fase dello sviluppo. I dati disponibili sulla tossicità a breve termine e subcronica, sulla genotossicità e sulla tossicità cronica e sulla cancerogenicità degli esteri dell'acido montanico erano limitati. Non sono stati presentati dati sull'uso. Sulla base di tali limitazioni, l'Autorità ha concluso che non è stato possibile valutare gli esteri dell'acido montanico come additivo alimentare.

(9)

L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 257/2010 stabilisce che, nei casi in cui l'operatore d'impresa interessato e qualsiasi altra parte interessata non presentano le informazioni necessarie allo svolgimento della nuova valutazione di un determinato additivo alimentare entro il termine fissato, l'additivo alimentare in questione può essere cancellato dall'elenco dell'Unione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Analogamente, le specifiche di tale additivo alimentare dovrebbero essere cancellate anche dal regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati deve essere modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(12)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati cancellando gli esteri dell'acido montanico (E 912) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, a causa dell'assenza di dati scientifici recenti, la loro inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli alimenti contenenti esteri dell'acido montanico (E 912) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)   The EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa;

2)

nella parte E, nella categoria alimentare 4.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi», la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa.


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa.


11.9.2014   

IT

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L 270/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 958/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

65,0

TR

64,5

ZZ

64,8

0707 00 05

TR

127,2

ZZ

127,2

0709 93 10

TR

129,7

ZZ

129,7

0805 50 10

AR

192,2

BR

100,4

CL

207,8

IL

182,0

UY

169,8

ZA

173,9

ZZ

171,0

0806 10 10

BR

171,0

EG

167,7

TR

121,9

ZZ

153,5

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,1

CL

105,4

NZ

131,8

US

129,1

ZA

135,3

ZZ

102,9

0808 30 90

TR

134,1

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,6

0809 30

TR

136,3

ZZ

136,3

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.9.2014   

IT

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L 270/6


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2014

relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE

(2014/657/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 25 del regolamento antisovvenzioni di base,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 settembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (RPC). (3) L'8 novembre 2012 la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni per quanto concerne tali importazioni (4).

(2)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (5) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (6) la Commissione ha accettato un'offerta di impegno sui prezzi di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (7), la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche necessarie conseguenti all'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno da parte di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive.

(5)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (9), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese che non rientrano nell'impegno.

(6)

Con il regolamento (UE) n. 1239/2013 (10), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (RPC), che non rientrano nell'impegno.

B.   IMPEGNO

1.   Attuazione dell'impegno

(7)

A seguito dell'adozione della decisione di esecuzione 2013/707/UE, EU ProSun, l'associazione che ha presentato la denuncia antidumping e la denuncia antisovvenzioni, ha contestato l'attuazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi dell'impegno. EU ProSun ha ritenuto di non aver potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa poiché la versione non riservata del testo dell'impegno non precisa esplicitamente che le serie dei prezzi internazionali Bloomberg che sono alla base degli adeguamenti del prezzo «sono espresse in euro». Contrariamente alla prima interpretazione dei servizi della Commissione e dei produttori esportatori, in collaborazione con la CCCME, EU ProSun ha ritenuto che i prezzi internazionali a pronti, forniti dalla banca dati Bloomberg, non avrebbero dovuto essere convertiti da USD in EUR. Tali opinioni sono state espresse anche in occasione di audizioni con il consigliere-auditore per la Direzione generale per il Commercio (DG Commercio) il 10 aprile 2014 e il 14 maggio 2014.

(8)

Altre questioni sollevate erano legate all'attuazione dell'impegno relativamente al prezzo e al livello annuale di adeguamento per le celle, nonché alla cifra di riferimento del consumo per l'anno 2013, utilizzata nei calcoli che sono all'origine del primo adeguamento del livello annuale. Tali punti sono stati nel frattempo chiariti tra EU ProSun e i servizi della Commissione.

(9)

Sulla base delle osservazioni trasmesse da EU ProSun, il 2 maggio 2014 la Commissione ha raccolto le opinioni dei produttori esportatori e della CCCME. Nella sua risposta del 13 maggio 2014, integrata il 16 giugno 2014, la CCCME ha espresso il parere che l'applicazione della conversione valutaria da USD in euro sia stata necessaria per l'attuazione dell'impegno. In un'audizione presso il consigliere-auditore per la (DG Commercio) il 12 giugno 2014, la CCCME ha ribadito tale tesi. In una lettera del 15 luglio 2014, EU ProSun ha commentato le osservazioni espresse dalla CCCME durante l'audizione. Il 13 giugno 2014, sulla base delle disposizioni dell'impegno, la Commissione ha chiesto consultazioni con i produttori esportatori e con la CCCME. La domanda riguardava la valuta da utilizzare per il meccanismo di adeguamento dei prezzi. La Commissione ha osservato che tale valuta non era stata esplicitata nell'impegno e che il meccanismo di adeguamento dei prezzi necessitava pertanto di un'ulteriore precisazione giuridica. Il 1o luglio 2014 i produttori esportatori, in collaborazione con la CCCME, hanno accettato la richiesta di consultazioni. Il 9 luglio 2014, al fine di chiarire tali questioni tecniche relative all'attuazione dell'impegno, si sono svolte le consultazioni tra la CCCME e la Commissione, conformemente alla pertinente clausola dell'impegno. Il 24 luglio 2014 i produttori esportatori, in collaborazione con la CCCME, hanno presentato una notifica («notifica CCCME») che propone di chiarire l'attuazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi completando la formulazione delle pertinenti disposizioni dell'impegno.

(10)

Tale notifica è stata messa a disposizione delle parti interessate, in modo da consentire loro di esercitare i propri diritti di difesa in relazione all'attuazione di talune clausole dell'impegno. EU ProSun ha espresso la propria opposizione alla proposta di chiarimento dell'impegno con lettere del 28 luglio e del 30 luglio 2014. La suddetta società ha inoltre richiesto l'intervento del consigliere-auditore per la DG Commercio e un'audizione ha avuto luogo il 31 luglio 2014. Il 4 agosto 2014 la Commissione ha informato le parti interessate dei principali elementi di fatto e di diritto in base ai quali intendeva accettare il chiarimento proposto. Essa ha invitato le parti interessate a esprimere il loro punto di vista. Il 6 agosto 2014, il 14 agosto 2014 e il 25 agosto 2014, con ritardo, EU ProSun ha reiterato la sua opposizione alla proposta di chiarimento.

2.   Valutazione

(11)

La Commissione deve ora decidere se è in grado di accogliere i chiarimenti proposti nella notifica CCCME. EU ProSun contesta tali chiarimenti sulla base di cinque argomentazioni. La presente decisione riguarda un chiarimento tecnico e non un riesame delle misure in vigore. Pertanto le argomentazioni di EU ProSun possono essere valutate solo nella misura in cui riguardano il campo di applicazione della presente decisione.

(12)

In primo luogo, EU ProSun ha contestato che si potesse interpretare l'impegno come favorevole alla conversione in euro delle serie di prezzi internazionali Bloomberg. Pertanto, a suo parere, l'accettazione della proposta di chiarimento dell'attuazione dell'impegno costituirebbe una modifica inammissibile dello stesso. La Commissione, sentite le parti, ribadisce che il testo dell'impegno è ambiguo, in quanto non prevede espressamente una conversione valutaria, né la esclude, e che di conseguenza un chiarimento risulta opportuno ai fini della certezza del diritto. Inoltre, l'interpretazione risultante dalla notifica CCCME è in linea con la logica e la struttura generale dell'impegno, come riflesso nell'interpretazione comune.

(13)

La Commissione sottolinea che la conversione dei prezzi internazionali Bloomberg in euro rientrava nell'interpretazione comune dell'impegno delle parti. Inoltre, la conversione in euro delle serie di prezzi internazionali Bloomberg è necessaria in quanto essi sono utilizzati come riferimento per adeguare il prezzo minimo all'importazione (PMI), che è espresso in euro. Il fatto che la conversione valutaria abbia luogo non implica di per sé un aumento o una diminuzione del dumping o delle sovvenzioni pregiudizievoli, dato che il tasso di cambio può fluttuare sia verso l'alto che verso il basso. Si tratta di un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi del primo PMI espresso in euro. In ogni caso il tasso di cambio è uno dei fattori che vengono presi in considerazione da vari operatori all'atto della vendita in un dato mercato, che nel caso in esame è il mercato dell'Unione.

(14)

In secondo luogo, EU ProSun ha sostenuto che l'accettazione della proposta di chiarimento dell'attuazione dell'impegno condurrebbe ad una spirale discendente del prezzo minimo all'importazione. A questo proposito la Commissione osserva che il meccanismo di adeguamento esclude il rischio di una spirale dei prezzi verso il basso (o verso l'alto), garantendo un ritorno al primo PMI se la variazione di prezzo è inferiore a una certa percentuale in un determinato trimestre. Inoltre la Commissione osserva che le quotazioni dei prezzi rilevate da Bloomberg sono considerate rappresentative dei prezzi a livello mondiale di pannelli solari e si basano su un campione che comprende i prezzi osservati nei diversi mercati nazionali e praticati da produttori di diversi paesi. Nel 2013 il mercato europeo rappresentava circa il 28 % del consumo mondiale di pannelli solari (10 975 MW su 38 358 MW di nuova capacità installata), secondo l'Associazione europea dell'industria fotovoltaica («EPIA») (11). Le transazioni oggetto dell'impegno rappresentano una percentuale significativamente inferiore al 28 % di tutte le transazioni a livello mondiale, per cui la serie dei prezzi internazionali Bloomberg è rappresentativa. Di conseguenza, l'impatto di una variazione del prezzo minimo all'importazione sulla serie di prezzi internazionali Bloomberg è limitato. Quindi l'affermazione secondo cui il meccanismo di adeguamento del PIM condurrebbe ad una spirale al ribasso dei prezzi è errata.

(15)

In terzo luogo, EU ProSun ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la serie dei prezzi internazionali escludendo i prezzi cinesi. La Commissione ha osservato che questa opzione è citata nel testo dell'impegno come opzione secondaria non immediatamente operativa. Essa potrebbe essere presa in considerazione in futuro, seguendo le procedure del caso.

(16)

In quarto luogo, EU ProSun ha sostenuto che l'adeguamento del prezzo minimo all'importazione non elimina il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. La Commissione osserva che l'impegno ha riguardato fin dall'inizio il prezzo minimo all'importazione iniziale e l'adeguamento del prezzo. La valutazione contenuta nella decisione di esecuzione 2013/707/UE riguardo al rispetto dei requisiti per l'accettazione di impegni in base ai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base comprende pertanto l'adeguamento dei prezzi. L'adeguamento dei prezzi avviene automaticamente. Il prezzo minimo all'importazione e il meccanismo di adeguamento dei prezzi sono applicati in conformità ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento antidumping di base e all'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base.

(17)

In quinto luogo, EU ProSun ha obiettato che la notifica CCCME non sarebbe giustificata dal punto di vista economico. La prima argomentazione di carattere economico è che la base di dati Bloomberg è un indice, e non una quotazione di prezzo esplicita, in quanto i prezzi di diversi mercati sono standardizzati in USD. La Commissione osserva che l'impegno fa riferimento a «prezzi medi» e pertanto è basato sull'idea che la base dati Bloomberg contenga quotazioni di prezzi. Non si contesta il fatto che la base di dati Bloomberg sia una raccolta di prezzi, disponibile in USD. Tuttavia il PMI è espresso in euro. Di conseguenza risulta opportuno convertire le quotazioni di Bloomberg in euro, per sapere a quale prezzo in euro è possibile acquistare pannelli solari sul mercato mondiale. Dato che i contratti stipulati nell'Unione sono prevalentemente in euro, la Commissione ritiene che i prezzi medi in euro siano più pertinenti nella valutazione dell'impatto delle tendenze internazionali dei prezzi sulla situazione nell'Unione. La seconda argomentazione di carattere economico riguarda l'obiettivo del meccanismo di adeguamento e se esso sia analogo a quello di meccanismi di adeguamento applicati in altri impegni, basati sul prezzo delle materie prime. In primo luogo la Commissione osserva che, pur indicando il considerando 4 della decisione 2013/423/UE che l'obiettivo del meccanismo di adeguamento nel caso in questione è identico a quello di meccanismi di adeguamento applicati in impegni precedenti, per motivi tecnici nel caso in questione non è stato possibile utilizzare il prezzo delle materie prime. In secondo luogo il PMI non è basato sui costi di produzione dei produttori dell'Unione, comprendenti un profitto ragionevole, ma sulla metodologia descritta al considerando 7 della decisione 2013/423/UE e al considerando 22 della decisione di esecuzione 2013/707/UE.

3.   Accettazione della proposta di chiarimento dell'attuazione dell'impegno

(18)

La Commissione ritiene che la proposta di chiarimento rientri nel campo d'applicazione dell'impegno, quale accettato dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE.

(19)

In considerazione delle preoccupazioni espresse da terzi durante l'attuazione dell'impegno, è opportuno accettare la proposta di chiarimento dell'attuazione dell'impegno e chiudere le consultazioni con i produttori esportatori e con la CCCME. Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sui quali è basata la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di chiarimento riguardante l'attuazione dell'impegno accettato, presentata dai produttori esportatori elencati nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è accettata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)   GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.

(4)   GU C 340 dell'8.11.2012, pag. 13.

(5)   GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(6)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(7)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(8)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(10)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(11)   Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018, pag. 18.