ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
26 agosto 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101) ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 920/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Ai fini della classificazione come «filetti e altra carne di pesce» della voce 0304 della nomenclatura combinata, i pezzi di carne di pesce devono poter essere identificati in quanto pezzi ottenuti da filetti di pesce.

(3)

Nella nomenclatura combinata il termine «loins» è usato come sinonimo di filetti di pesci di grandi dimensioni. Poiché la voce 1604 della nomenclatura combinata, che comprende preparazioni o conserve di pesci, fa già riferimento a «filetti detti “loins”», tale riferimento dovrebbe essere introdotto anche nel capitolo 3 della nomenclatura combinata riguardante i pesci.

(4)

Tenuto conto dell'anatomia di pesci di grandi dimensioni quali il tonno (del genere Thunnus), il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin, il pesce vela e il pesce lancia (della famiglia Istiophoridae), nonché gli squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isurida), è possibile ottenere per ogni pesce al massimo quattro filetti relativamente grandi (ricavati dalle parti sinistra e destra, superiore e inferiore del pesce).

(5)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, alla voce 0304 è opportuno chiarire la classificazione dei filetti di pesce detti «loins» (interi o in pezzi) ottenuti da pesci di grandi dimensioni.

(6)

Una nota complementare dovrebbe pertanto essere inserita nel capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2:

«2.

Ai fini delle sottovoci della NC di cui al terzo comma, il termine “filetti” comprende anche i “loins”, vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).

La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:

a)

tonno (del genere Thunnus) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 87 00,

b)

pesce spada (Xiphias gladius) delle sottovoci NC 0304 45 00 e 0304 84 00,

c)

marlin, pesce vela e pesce lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 90,

d)

squali oceanici (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famiglia Alopiidae; Rhincodon typus; famiglia Carcharhinidae; famiglia Sphyrnidae; famiglia Isuridae) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 59.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 921/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/125/CE della Commissione (2) ha incluso il tebuconazolo come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) per l'uso come fungicida, a condizione che gli Stati membri interessati vigilino affinché gli autori della notifica su richiesta dei quali il tebuconazolo è stato iscritto in tale allegato forniscano informazioni complementari di conferma sotto forma di studi sui rischi per gli uccelli e i mammiferi.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

In data 8 aprile 2010 uno dei notificanti su richiesta dei quali il tebuconazolo è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo affinché ne fossero autorizzati senza restrizioni gli usi come fitoregolatore. La domanda era corredata da informazioni relative all'uso aggiuntivo come fitoregolatore, richiesto e supportato dal notificante, nella colza. Essa è stata presentata alla Danimarca, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (5).

(4)

La Danimarca ha valutato le informazioni fornite dal notificante. Il 23 luglio 2012 essa ha presentato la sua valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).

(5)

La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha espresso il suo parere circa la valutazione dei rischi del tebuconazolo in data 9 dicembre 2013 (6). Il progetto di relazione di valutazione, l'addendum e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati l'11 luglio 2014 nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul tebuconazolo.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame sul tebuconazolo.

(7)

La Commissione è giunta alla conclusione che autorizzare senza restrizioni gli usi come fitoregolatore non causa alcun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati nell'approvazione del tebuconazolo e nel rapporto di riesame della Commissione concernente tale sostanza.

(8)

È opportuno estendere l'approvazione del tebuconazolo agli usi come fitoregolatore senza restrizioni. Tuttavia, per tenere conto del sussistere di incertezze riguardo al potenziale di esposizione delle acque sotterranee al metabolita 1,2,4-triazolo per gli usi rappresentativi tramite nebulizzazione sui cereali, come trattamento per le sementi di orzo e sulle uve, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita 1,2,4-triazolo.

(9)

Nel gennaio 2014 la Danimarca ha portato a termine la valutazione delle informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio per gli uccelli e i mammiferi. Il comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi concorda sul fatto che, in base ai risultati attuali, il rischio per gli uccelli e i mammiferi è accettabile. Le conclusioni della valutazione iniziale del rischio non sono pertanto sostanzialmente modificate dalla valutazione dei dati di conferma presentati. Un ulteriore riesame da parte dell'Autorità non è stato ritenuto necessario.

(10)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 78).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva tebuconazolo come antiparassitario). EFSA Journal 2014;12(1):3485, 98 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3485.


ALLEGATO

Il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 268, tebuconazolo, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo);

al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita 1,2,4-triazolo;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi;

alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove.»


26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2014

che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2), la direttiva 91/414/CEE del Consiglio continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il metaflumizone le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2006/517/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 29 marzo 2005 il Regno Unito ha ricevuto da BASF SE la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 29 marzo 2005 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) il 5 luglio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. La valutazione dei dati supplementari a cura del Regno Unito è stata presentata sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornata l'8 giugno 2012.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 13o settembre 2013 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva metaflumizone come antiparassitario (5). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed sono stati approvati nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014 sotto forma di relazione di riesame della Commissione per il metaflumizone.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti metaflumizone possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza metaflumizone.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.

(8)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 si applicheranno comunque le disposizioni riportate in appresso. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l'approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti metaflumizone. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni uso cui è destinato in conformità ai principi uniformi.

(9)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva metaflumizone, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o revocano, a norma del regolamento (CE) 1107/2009, entro il 30 giugno 2015, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti metaflumizone come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metaflumizone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 dicembre 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente metaflumizone come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente metaflumizone come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso-a si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/517/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(10):3373. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.)

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Metaflumizone

Numero CAS 139968-49-3

Numero CIPAC 779

(EZ)-2′-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etiliden]-4-(trifluorometossi)carbanilidrazide

≥ 945 g/kg

(90-100 % E-isomero

(10-0 % Z-isomero

Le seguenti impurità non devono superare una determinata soglia:

 

Idrazina ≤ 1 mg/kg

 

4-(trifluorometossi)fenilisocinato ≤100 mg/kg

 

Toluene: ≤ 2 g/kg

1 gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaflumizone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per i pesci e per gli organismi presenti nei sedimenti

b)

al rischio per gli uccelli che si nutrono di lumache e lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specificazione tecnica proposta;

2)

le informazioni concernenti le potenzialità di bioaccumulo del metaflumizone negli organismi acquatici e di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e di cui al punto 2) entro il 31 dicembre 2016.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

'78

Metaflumizone

Numero CAS 139968-49-3

Numero CIPAC 779

(EZ)-2′-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etiliden]-4-(trifluorometossi)carbanilidrazide

≥ 945 g/kg

(90-100 % E-isomero

(10-0 % Z-isomero

Le seguenti impurità non devono superare una determinata soglia:

 

Idrazina ≤ 1 mg/kg

 

4-(trifluorometossi)fenilisocinato ≤100 mg/kg

 

Toluene: ≤ 2 g/kg

1 gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaflumizone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per i pesci e per gli organismi presenti nei sedimenti

b)

al rischio per gli uccelli che si nutrono di lumache e lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specificazione tecnica proposta;

2)

le informazioni concernenti le potenzialità di bioaccumulo del metaflumizone negli organismi acquatici e di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e di cui al punto 2) entro il 31 dicembre 2016.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO (UE) N. 923/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche possono venire aggiornati avvalendosi della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda (3).

(4)

Nel proprio parere del 22 maggio 2008 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») raccomandava di diminuire la dose settimanale tollerabile (TWI) di alluminio portandola a 1 mg/kg di peso corporeo alla settimana. L'Autorità riteneva peraltro che in gran parte dell'Unione la dose settimanale tollerabile così riveduta venisse generalmente superata dai forti consumatori, bambini in particolare. Le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti coloranti di alluminio, sono state modificate dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione (5) al fine di impedire che si superi la dose settimanale tollerabile riveduta.

(5)

Il regolamento (UE) n. 380/2012 dispone che i pigmenti coloranti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nel regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte B, tabella 1, siano autorizzati fino al 31 luglio 2014. Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nel regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte A, tabella 3, e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E di tale allegato, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

(6)

Le domande di autorizzazione relative all'impiego di pigmenti di alluminio di riboflavine (E 101) e all'estensione dell'uso di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) sono state presentate nel corso del 2013 e messe a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. Pur prendendo in considerazione tali domande si è dedicata particolare attenzione a un'eventuale esposizione all'alluminio al fine di non compromettere l'efficacia del regolamento (UE) n. 380/2012.

(7)

Nei pigmenti di alluminio dei coloranti la tintura viene resa insolubile e funziona differentemente rispetto al proprio colorante equivalente (si hanno ad esempio un miglioramento della stabilità luminosa, del pH e termica, impedendo lo spargimento del colore e donando una tonalità ai colori per tinture) cosicché rende la forma del pigmento adatta a specifiche applicazioni tecniche.

(8)

L'autorizzazione per pigmenti coloranti di alluminio di Riboflavine fornisce un'alternativa ai pigmenti coloranti di alluminio di altre tinture di giallo in alimenti nei quali si autorizza l'impiego di pigmenti coloranti di alluminio. I livelli di utilizzo richiesti per i pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio sono bassi e l'estensione dell'uso è limitata a prodotti di nicchia o impiegati da bambini. Per quanto riguarda le uova di pesce pastorizzate si rende necessario un livello di utilizzo più elevato a causa del trattamento termico, così da garantire la stabilità del colore per il periodo di conservazione del prodotto. Non sembra che il fatto di autorizzare i pigmenti coloranti di alluminio di Riboflavine ed estendere l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio possa produrre ripercussioni di rilievo sull'esposizione complessiva all'alluminio.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine e dell'estensione dell'uso di pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio comporta aggiornamenti di tale elenco che non hanno un potenziale effetto sulla salute umana, non si rende necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(10)

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 autorizza l'impiego di coloranti sotto forma di pigmenti di alluminio solo nei casi espressamente indicati. Per poter autorizzare pigmenti di alluminio di riboflavine (E 101) si rende quindi necessario modificare le specifiche di tale additivo alimentare di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake, [The EFSA Journal (2008) 754, pag. 1].

(5)  Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

(1)

Nella parte A, tabella 3, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 100, si inserisce la seguente voce:

«E 101

Riboflavine»

(2)

La parte E è così modificata:

a)

nella categoria 01.7.2 «Formaggio stagionato»:

i)

la voce relativa all'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(125)

(83)

solo formaggio marmorizzato rosso»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(83)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 3,2 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

b)

nella categoria 08.1.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004»:

i)

la voce riguardante l'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(66)

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici e pljeskavice»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

c)

nella categoria 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(84)

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»

ii)

la prima voce relativa all'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(35) (85)

Solo pasta di pesce e crostacei»

iii)

Si aggiungono le seguenti note:

 

 

«(84)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 4 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i succedanei del salmone è di 5,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

 

 

(85)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 2 mg/kg solo in pasta di pesce. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

d)

nella categoria 09.3 «Uova di pesce»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(300)

(86)

Tranne uova di storione (caviale)»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(86)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 3 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i prodotti pastorizzati è di 50 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

e)

nella categoria 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti (precedute dal nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

f)

nella categoria 14.2.7.1 «Vini aromatizzati»:

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(26) (27) (87)

Solo americano, bitter vino»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

g)

nella categoria 14.2.7.2 «Bevande aromatizzate a base di vino»:

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(28) (87)

Solo bitter soda»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

h)

nella categoria 14.2.7.3 «Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)»

 

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

i)

Nella categoria 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta aromatizzati), nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve aromatizzati), napój winny owocowy lub miodowy (bevande a base di vino di frutta o idromele), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (bevande aromatizzate a base di vino di frutta o idromele), wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta di grado alcolico ridotto) e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta aromatizzati a basso tasso alcolico)»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

(1)

alla fine della voce relativa all'additivo E 101(i) RIBOFLAVIN si inserisce la seguente frase:

«i pigmenti coloranti di tale colore possono essere utilizzati.»

(2)

alla fine della voce relativa all'additivo E 101(ii) RIBOFLAVIN-5′-PHOSPHATE si inserisce la seguente frase:

«i pigmenti coloranti di tale colore possono essere utilizzati.»


26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

105,1

ZZ

105,1

0805 50 10

AR

174,9

TR

83,0

UY

161,7

ZA

185,3

ZZ

151,2

0806 10 10

BR

181,8

CL

73,7

EG

200,2

MA

170,3

TR

133,7

ZA

315,5

ZZ

179,2

0808 10 80

AR

83,7

BR

64,4

CL

93,8

CN

120,5

NZ

125,0

PE

21,0

US

131,3

ZA

87,8

ZZ

90,9

0808 30 90

AR

40,6

CL

77,3

TR

124,4

ZA

62,6

ZZ

76,2

0809 30

MK

68,0

TR

121,2

ZZ

94,6

0809 40 05

BA

36,8

ZA

206,3

ZZ

121,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».