ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2014/535/UE |
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Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa all'aiuto di stato SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Ristrutturazione di NLB — Slovenia a cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore di Nova Ljubljanska banka d.d. [notificata con il numero C(2013) 9632] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2014
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7,
dopo avere consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 29 novembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («il paese interessato»), pubblicando l'avviso di apertura dell'inchiesta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
Alla stessa data la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), delle misure definitive antidumping applicate alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («Cina») mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(3) |
La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito della denuncia presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione. La denuncia conteneva indizi non manifestamente infondati dell'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio conseguente, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. |
1.2. Parti interessate
(4) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità indonesiane, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'avvio dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della direzione generale («DG») del Commercio. |
(6) |
Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di far conoscere i loro punti di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito dall'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere ascoltate. |
a) Campionamento
(7) |
Dato il numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato e di importatori non collegati interessati al procedimento, e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di voler limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato e gli importatori non collegati da sottoporre all'inchiesta, scegliendo un campione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»). |
1) Campionamento degli importatori non collegati
(8) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori non collegati a manifestarsi e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(9) |
Quattordici importatori non collegati hanno fornito le informazioni richieste e acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume rappresentativo delle importazioni nell'Unione e alla loro ubicazione geografica nell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati sulla selezione del campione. Non sono stati formulati commenti al riguardo. |
(10) |
Successivamente, solo una delle tre società selezionate nel campione ha collaborato presentando la propria risposta al questionario. |
2) Campionamento dei produttori esportatori in Indonesia
(11) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori in Indonesia a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(12) |
Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del ridotto numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. |
b) Risposte al questionario e collaborazione
(13) |
La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai quattro produttori esportatori inclusi nel campione, ai tre importatori non collegati inclusi nel campione e a trentatré utilizzatori individuati nell'Unione. |
(14) |
Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei tre importatori non collegati inclusi nel campione, da un operatore commerciale, da tre dei quattro produttori esportatori noti e da cinque utilizzatori. |
(15) |
L'inchiesta ha rivelato che il produttore esportatore incluso nel campione che non ha collaborato era collegato ad un altro produttore esportatore incluso nel campione, che ha collaborato presentando la risposta al questionario. |
(16) |
Il produttore esportatore che ha collaborato, menzionato al considerando 15, ha sostenuto che non fosse corretto considerarlo collegato al produttore esportatore che non aveva collaborato, in quanto nessuna delle due società poteva influire sul processo decisionale dell'altra. Tale produttore esportatore ha sostenuto altresì di non poter costringere la società che non aveva collaborato a rispondere al questionario. L'inchiesta ha riscontrato che entrambe le società appartenevano agli stessi azionisti. Esse sono state quindi considerate collegate ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario («il codice doganale»). |
(17) |
Un terzo produttore esportatore ha sostenuto che esistesse in Indonesia un altro produttore del prodotto in esame appartenente al gruppo menzionato al considerando 16, che però non si era manifestato. Sebbene tale produttore esista effettivamente, l'inchiesta non ha trovato prove, in base ai dati Eurostat e ad altre fonti disponibili, che tale produttore abbia esportato nell'Unione nel periodo in esame. Tale società non è pertanto stata invitata a manifestarsi o a fornire le informazioni chieste nei questionari destinati ai produttori esportatori. Inoltre, come descritto al considerando 48, per tutti i produttori del paese interessato che non hanno collaborato è stata stabilita un'aliquota del dazio residuo. Il dazio residuo si basa sull'articolo 18 del regolamento di base e si applica a «tutte le altre società». |
c) Visite di verifica
(18) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. |
(19) |
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 presso le sedi delle seguenti società:
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1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(20) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti al fine di valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame») (5). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(21) |
Il prodotto in esame è glutammato monosodico originario dell'Indonesia, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 («il prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. |
(22) |
Si produce principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero). |
2.2. Prodotto simile
(23) |
Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Indonesia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi fondamentali. |
(24) |
Una parte interessata ha sostenuto l'esistenza di una significativa differenza qualitativa tra il glutammato monosodico prodotto in Indonesia e quello prodotto nell'Unione. A quanto affermato, grazie a tale differenza qualitativa il glutammato monosodico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e quello importato dall'Indonesia non erano intercambiabili e non avrebbero dovuto essere considerati prodotti simili. Tale affermazione non è stata suffragata da prove e non concorda con i risultati dell'inchiesta, che non hanno rivelato alcuna differenza qualitativa tra il glutammato monosodico prodotto in Indonesia e quello prodotto nell'Unione. Di fatto, numerosi utilizzatori acquistavano glutammato monosodico sia dall'industria dell'Unione sia dall'Indonesia e lo usavano nelle stesse applicazioni o in applicazioni simili. L'argomento è stato pertanto respinto. |
(25) |
In base alle considerazioni esposte, il prodotto in esame, quello prodotto e venduto sul mercato nazionale indonesiano e quello prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono quindi in questa fase considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
(26) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno per ogni produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite nazionali sono considerate rappresentative se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresenta per ogni produttore esportatore almeno il 5 % del totale delle vendite in esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Nelle condizioni date, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative. |
(27) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione. |
(28) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile per l'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno dell'Indonesia effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentative rispetto alle quantità di prodotto in esame esportato nell'Unione dagli stessi produttori esportatori. |
(29) |
La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore potessero considerarsi eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata per ciascun tipo di prodotto nel corso del PI la proporzione di vendite con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno. |
(30) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, purché
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(31) |
Nel caso in questione le vendite sul mercato interno di tutti i produttori esportatori erano remunerative e il prezzo di vendita medio ponderato era superiore al costo di produzione di tutti i tipi di prodotto. Per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. |
3.2. Prezzo all'esportazione
(32) |
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure per il tramite di società collegate, site nell'Unione e al di fuori dell'Unione. |
(33) |
Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(34) |
Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate per il tramite di società collegate, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati effettuati adeguamenti per rispecchiare i profitti realizzati (cfr. considerando 35) e per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprensivi delle spese generali, amministrative e di vendita. |
(35) |
Nel caso specifico non si è potuto utilizzare il margine di profitto realizzato dalle società collegate, ritenuto inattendibile. Un importatore non collegato ha collaborato, ma il suo margine di profitto costituiva un'informazione riservata e non poteva essere rivelato a terzi. Quindi, in assenza di altre informazioni, si è adottato un margine di profitto del 5 % per determinare il prezzo all'esportazione. Tale margine è stato ritenuto ragionevole in quanto è già stato usato in un procedimento precedente che riguardava un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile (6). |
(36) |
I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che i prezzi all'esportazione praticati ai loro primi acquirenti collegati dipendessero unicamente da considerazioni di mercato e che la determinazione del prezzo all'esportazione avrebbe quindi dovuto fondarsi sui prezzi di vendita nella transazione tra il produttore esportatore in Indonesia e il primo acquirente collegato, piuttosto che su un prezzo all'esportazione costruito. La loro argomentazione era che i loro prezzi di vendita praticati ai primi acquirenti collegati erano allo stesso livello dei prezzi agli acquirenti non collegati nell'Unione. |
(37) |
L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i livelli di prezzo fossero simili, i prezzi di trasferimento tra le società collegate non avrebbero consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione. Non si poteva peraltro escludere che fossero stati sostenuti altri costi tra le società collegate e che avesse avuto luogo una compensazione incrociata mediante altri prodotti. In base a ciò è stato concluso che il prezzo interno di trasferimento non rifletteva il valore di mercato adeguato del prodotto in esame, se confrontato alle vendite ad acquirenti indipendenti. |
(38) |
Pertanto il prezzo di trasferimento tra le società collegate non può essere considerato dipendente unicamente da considerazioni di mercato e le relative argomentazioni sono state respinte. I prezzi all'esportazione di entrambi i produttori esportatori che hanno operato per il tramite di parti collegate sono stati quindi costruiti in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, come descritto ai precedenti considerando 34 e 35. |
3.3. Confronto
(39) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica. |
(40) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(41) |
Sono stati pertanto applicati adeguamenti per rispecchiare gli oneri all'importazione, gli sconti, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori, di imballaggio, del credito, le spese bancarie e le commissioni, in tutti i casi in cui è stato dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. |
(42) |
Un produttore esportatore ha esportato glutammato monosodico per il tramite di un operatore commerciale sito al di fuori dell'Unione che ha rivenduto il prodotto ad un importatore collegato nell'Unione, il quale a sua volta ha venduto il prodotto ad acquirenti non collegati nell'Unione. Per tali vendite si è proceduto a un adeguamento per tenere conto della maggiorazione applicata dall'operatore commerciale sito al di fuori dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
(43) |
Un produttore esportatore ha sostenuto la necessità di applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto di incentivi e sconti promozionali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. L'inchiesta ha però accertato che tali costi non erano direttamente collegati alle singole transazioni sul mercato interno e che quindi non era possibile dimostrare che essi incidessero sulla comparabilità dei prezzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(44) |
Due produttori esportatori hanno sostenuto la necessità di applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto dei costi di nolo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. I costi di nolo sul mercato interno erano stati calcolati comprendendo i costi per la movimentazione delle merci dalla fabbrica al magazzino. Questi costi sono stati però considerati costi di logistica sul mercato interno e quindi non ammissibili ai fini di adeguamento del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. |
(45) |
Una parte interessata ha affermato che il glutammato monosodico venduto nell'Unione come additivo alimentare deve possedere determinati requisiti di purezza (≥ 99 %) definiti dalla direttiva 2008/84/CE della Commissione (7). La parte interessata ha sostenuto che se il glutammato monosodico esportato nell'Unione era soggetto a detti requisiti, essi non erano però applicabili ai prodotto venduto sul mercato interno in Indonesia, e che fosse quindi giustificato applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche e chimiche a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. |
(46) |
La parte interessata non ha però quantificato la propria asserzione, in quanto non ha fornito alcuna stima ragionevole del valore di mercato di tale pretesa differenza, di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) del regolamento di base. Inoltre, effettuando il confronto, la Commissione ha potuto tenere conto di tutte le potenziali differenze in materia di purezza nella definizione dei tipi di prodotto. Il confronto è stato fatto quindi tra tipi di prodotti aventi livelli di purezza uguali o simili, tanto esportati sul mercato dell'Unione quanto venduti sul mercato interno dell'Indonesia. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento e l'argomentazione è stata respinta. |
3.4. Margine di dumping
(47) |
Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(48) |
Per tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia, la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Va comunque osservato che uno dei produttori esportatori noti ha deliberatamente omesso di collaborare all'inchiesta, come indicato sopra nel considerando 15. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato basso. In conformità all'articolo 18, paragrafo 6, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato in relazione ad un volume rappresentativo di esportazioni di uno dei produttori esportatori che hanno prestato piena collaborazione e sono stati oggetto di verifica, tenendo conto anche, su una base media ponderata, del margine di dumping stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato, che era collegato al produttore esportatore che non ha collaborato. |
(49) |
In base a ciò i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(50) |
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da un solo produttore dell'Unione, che costituisce l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(51) |
Dal momento che l'industria comunitaria comprende un solo produttore, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza. |
4.2. Consumo dell'Unione
(52) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione addizionando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno alle importazioni dall'Indonesia e da altri paesi terzi in base a informazioni di Eurostat e alle risposte al questionario. |
(53) |
È stato sostenuto che il produttore dell'Unione che ha collaborato avrebbe dovuto essere escluso dal novero dell'industria dell'Unione, in quanto era collegato ad un produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, e che l'inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa. In questo caso però non vi è alcuna necessità di escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione, nonostante sia collegato al produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, perché tale unico produttore dell'Unione ha collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta ed è stato sottoposto ad una verifica completa. Inoltre l'omessa collaborazione del produttore esportatore indonesiano non ha avuto alcuna incidenza sull'affidabilità dei dati presentati dal produttore dell'Unione. Di conseguenza l'argomento dovrebbe essere respinto. |
(54) |
Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo di glutammato monosodico nell'Unione (in tonnellate)
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(55) |
Il consumo dell'Unione è diminuito tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma risalito leggermente nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta. Complessivamente, il consumo è calato del 2 % durante il periodo in esame. La diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente ad una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, causata da un calo della produzione nello stesso periodo (cfr. considerando 68). Le importazioni sono rimaste a livelli simili in entrambi gli esercizi. L'aumento del consumo nell'esercizio 2012/2013 è dovuto quasi esclusivamente ad un aumento delle importazioni, in quanto le vendite dell'industria dell'Unione sono rimaste pressappoco allo stesso livello. Infine, durante il periodo dell'inchiesta, mentre le vendite dell'industria dell'Unione diminuivano nuovamente, sono aumentati considerevolmente i volumi delle importazioni, in particolare dall'Indonesia (cfr. considerando 57). |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
(56) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati di Eurostat e alle risposte al questionario. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato nel considerando 52. |
(57) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate)
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(58) |
Il volume delle importazioni dall'Indonesia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. L'aumento, continuo e significativo, è pari al 182 %, da 8 638 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 24 385 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. |
(59) |
La corrispondente quota di mercato è quasi triplicata nel corso del periodo in esame, aumentando del 187 % nonostante un calo complessivo del consumo (– 2 %). |
4.3.2.
(60) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati di Eurostat e alle risposte al questionario. |
(61) |
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate)
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(62) |
Il prezzo medio all'importazione del glutammato monosodico originario dell'Indonesia è leggermente aumentato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, prima di diminuire nell'esercizio 2012/2013, con un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi medi di importazione del prodotto proveniente dall'Indonesia sono diminuiti complessivamente del 6 % durante il periodo in esame. |
(63) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
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(64) |
Come indicato sopra al considerando 46, un produttore esportatore ha affermato che il glutammato monosodico venduto nell'Unione come additivo alimentare deve possedere certi requisiti di purezza imposti dalla legislazione dell'Unione. Tale produttore esportatore ha sostenuto che tali requisiti non si applicassero ai prodotti importati dall'Indonesia per l'uso nel settore non alimentare e che pertanto poteva essere necessario un adeguamento per tenere conto delle caratteristiche fisiche o chimiche prima di effettuare il confronto con il prodotto venduto sul mercato dell'Unione. Tale produttore esportatore non ha però quantificato la propria asserzione. Inoltre, nel corso del confronto, la Commissione ha potuto tenere conto di tutte le potenziali differenze in materia di purezza nella definizione dei tipi di prodotto. Sono stati quindi confrontati tra loro tipi di prodotti aventi livelli di purezza uguali o simili, considerando da un lato i prodotti esportati sul mercato dell'Unione e dall'altro quelli venduti dall'industria dell'Unione sul mercato interno. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento e l'argomentazione è stata respinta. |
(65) |
Una parte interessata ha sostenuto che si sarebbe dovuto tenere conto dell'effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio nel calcolare la sottoquotazione delle importazioni provenienti dall'Indonesia. Di fatto, l'effetto verosimile delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria dell'Unione è accertato essenzialmente stabilendo, tra l'altro, la sottoquotazione dei prezzi. Nel caso attuale sono stati confrontati i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'Unione. I prezzi delle esportazioni usati per il calcolo del pregiudizio erano stati però convertiti in EUR in modo da operare con elementi paragonabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio nel caso in questione garantisce che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(66) |
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato tra 0 % e 5 % per le importazioni dall'Indonesia verso il mercato dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1.
(67) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato. |
4.4.2.
(68) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti
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(69) |
La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, è poi aumentata tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, raggiungendo il livello più basso durante il periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha mostrato che le oscillazioni sono state dovute principalmente alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate ogni 15 mesi dall'industria dell'Unione, e alle cattive condizioni atmosferiche nell'inverno 2010/2011, che hanno pregiudicato le forniture di una delle materie prime principali (l'ammoniaca). Durante il periodo dell'inchiesta la chiusura per operazioni di manutenzione è stata prolungata nel tentativo di ridurre le abbondanti scorte. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 9 % durante il periodo in esame. |
(70) |
La capacità produttiva è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame. |
(71) |
In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità produttiva invariata il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, diminuendo inizialmente nell'esercizio 2011/2012 per poi aumentare nell'esercizio 2012/2013 e diminuire nuovamente nel periodo dell'inchiesta. Il tasso di utilizzo degli impianti risulta diminuito complessivamente del 9 % nel periodo in esame, in parallelo al calo del volume della produzione. |
4.4.3.
(72) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(73) |
Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % nel periodo considerato, principalmente tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, rimanendo invece stabile negli anni seguenti. La diminuzione del volume delle vendite, contemporaneamente al calo del consumo e all'aumento delle importazioni dall'Indonesia, ha comportato una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, pari complessivamente al 15 % durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, in coincidenza con un aumento della quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia nello stesso periodo. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a diminuire con regolarità, mentre aumentavano notevolmente i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia. |
4.4.4.
(74) |
Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, che ha significato una perdita di quote di mercato pari al 15 %. |
4.4.5.
(75) |
L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(76) |
L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata continuamente, con un incremento complessivo pari all'8 % nel periodo in esame. L'aumento si deve principalmente all'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e all'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione. |
(77) |
La produttività è diminuita a causa dell'effetto combinato dell'aumento dell'occupazione e del calo della produzione indicato dalla tabella 4 del considerando 68. |
4.4.6.
(78) |
Tutti i margini di dumping sono notevolmente superiori al livello de minimis. L'entità degli attuali margini di dumping incide in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
(79) |
L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sotto forma di importazioni dello stesso prodotto originarie dalla Cina. Le misure relative alla situazione di cui sopra sono attualmente oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato nel considerando 2. |
4.4.7.
(80) |
I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti non collegati dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Prezzo medio di vendita
|
(81) |
Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti non collegati è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Era dapprima aumentato del 7 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma da allora ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta. L'aumento del prezzo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 può essere considerato una conseguenza degli aumenti dei costi nello stesso periodo, sebbene l'aumento dei costi sia stato più pronunciato rispetto all'aumento dei prezzi. Allo stesso tempo le importazioni dall'Indonesia sono aumentate e hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 % tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, nonché di un ulteriore 4 % tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta. |
(82) |
Il costo unitario della produzione è aumentato del 30 % nel periodo in esame. Si è assistito a un aumento continuo a partire dall'esercizio 2011/2012, dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro. Come menzionato sopra, tale aumento di costi non ha potuto essere compensato da un aumento equivalente dei prezzi a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia. |
4.4.8.
(83) |
Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente: Tabella 8 Costo medio del lavoro per addetto
|
(84) |
Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 24 %. Ciò si spiega principalmente con un maggiore sforzo dell'industria dell'Unione di migliorare il rendimento dei propri operai e del proprio personale al fine di ottimizzare il processo produttivo. |
4.4.9.
(85) |
Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente: Tabella 9 Scorte
|
(86) |
Le scorte finali sono aumentate complessivamente del 43 % nel periodo in esame. Tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013 le scorte sono aumentate a causa di un aumento della produzione, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono rimaste praticamente stabili. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a seguito della decisione di ridurre la produzione nel tentativo di far decrescere gli elevati livelli delle scorte. |
(87) |
Le scorte finali in percentuale sulla produzione sono diminuite tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 ma sono quasi raddoppiate tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013. Sono aumentate ulteriormente tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta. Nel complesso sono aumentate del 56 % nel periodo in esame. L'aumento nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta va esaminato alla luce dell'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, mentre le vendite nell'Unione sono rimaste quasi stabili durante lo stesso periodo. |
4.4.10.
(88) |
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(89) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 la redditività è diminuita notevolmente, restando però positiva. A partire dall'esercizio 2012/2013 la redditività è diventata negativa. È diminuita ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta. In generale la redditività è diminuita del 180 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dall'Indonesia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping e non hanno permesso all'industria dell'Unione di allineare i propri prezzi all'aumento dei costi. |
(90) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia una diminuzione continua nel periodo in esame, con risultati negativi a partire dall'esercizio 2012/2013. Tale tendenza si è accentuata durante il periodo dell'inchiesta. Complessivamente il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 119 % durante il periodo in esame. |
(91) |
Gli investimenti sono aumentati del 97 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la manutenzione e la conformità ai requisiti legali in materia di sicurezza. L'industria dell'Unione si stava riprendendo dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping ad opera di produttori esportatori cinesi, avvenute prima del periodo in esame; aveva iniziato a migliorare la propria situazione ed era redditizia all'inizio del periodo in esame, fino all'esercizio 2011/2012. In tali circostanze è stato effettuato un certo numero di investimenti che non potevano essere ulteriormente rimandati, il che spiega l'aumento notevole degli investimenti nell'esercizio 2011/2012 e negli anni successivi. |
(92) |
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dall'esercizio 2012/2013, rispecchiando l'andamento negativo della redditività. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 210 % durante il periodo in esame. |
(93) |
Considerati la diminuzione della redditività e del flusso di cassa, ha subito ripercussioni negative anche la capacità della società di reperire capitali. |
4.4.11.
(94) |
Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio riportano un andamento negativo. Ad esempio il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti di circa il 9 % e il volume delle vendite del 17 % durante il periodo in esame. Nel tentativo di compensare le perdite in termini di volume delle vendite e quote di mercato, i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono stati ridotti del 3 % durante il periodo in esame, mentre i costi di produzione aumentavano del 30 %. Di conseguenza la redditività, che era positiva all'inizio del periodo in esame, è diminuita ed è diventata negativa nell'esercizio 2012/2013, continuando a diminuire durante il periodo dell'inchiesta. Si sono osservate tendenze negative simili per il flusso di cassa e per l'utile sul capitale investito. |
(95) |
L'occupazione è aumentata dell'8 % nel periodo in esame. L'aumento durante il periodo in esame si spiega principalmente con l'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e con l'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione. Anche gli investimenti hanno riportato un andamento positivo; sono stati finalizzati principalmente alle misure di prevenzione e ai requisiti in materia di sicurezza, ma non all'aumento della capacità. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio. |
(96) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(97) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse. Tali fattori sono:
|
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(98) |
Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione la Commissione ha analizzato il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta e in quale misura queste hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
(99) |
L'inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dall'Indonesia è aumentato del 182 %, il che ha comportato un aumento della quota di mercato di circa il 187 % nello stesso periodo. Ciò ha coinciso con la perdita, da parte dell'industria dell'Unione, del 17 % in termini di volume delle vendite e del 15 % in termini di quota di mercato. Ha causato altresì una riduzione del 71 % della quota di mercato detenuta complessivamente dalle importazioni da altri paesi. |
(100) |
Allo stesso tempo i prezzi delle importazioni indonesiane sono diminuiti dell'8 %. Le importazioni dall'Indonesia hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione, con la conseguenza che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata all'aumento dei costi ma, al contrario, ha dovuto ridurre i propri prezzi durante il periodo in esame. Ciò ha causato una notevole riduzione della redditività e l'insorgenza di perdite a partire dall'esercizio 2012/2013, accentuatesi poi durante il periodo dell'inchiesta. |
(101) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping originarie dell'Indonesia e che le importazioni dall'Indonesia sono state determinanti per determinare il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1.
(102) |
Le importazioni provenienti dalla Cina sono attualmente soggette a dazi antidumping. Il volume delle importazioni è aumentato del 65 % con un aumento corrispondente della quota di mercato nella misura del 68 % durante il periodo in esame. Tuttavia sia il volume sia la quota di mercato sono rimasti a livelli modesti durante il periodo in esame. Durante lo stesso periodo i prezzi cinesi sono diminuiti notevolmente, nella misura del 20 %. Tenuto conto dei dazi antidumping in essere, tali importazioni non hanno avuto prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. |
(103) |
Date le circostanze, le importazioni provenienti dalla Cina non possono essere ritenute concause del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tabella 11 Importazioni provenienti dalla Cina
|
5.2.2.
(104) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi
|
(105) |
Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente da 10 268 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 2 894 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, ossia del 72 % nel periodo in esame. Il mercato corrispondente è diminuito del 71 % nello stesso periodo. Durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi ha rappresentato solo circa un quarto del livello durante l'esercizio 2010/2011. I prezzi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati complessivamente del 10 % durante il periodo in esame. |
(106) |
Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni totali, comprese quelle dall'Indonesia, fossero rimaste stabili durante il periodo in esame. |
(107) |
Tale affermazione era in contraddizione con le statistiche disponibili sulle quali si basano i risultati dell'inchiesta, riportati nella tabella 13 in appresso. Le importazioni totali nell'Unione sono aumentate complessivamente del 46 % nel periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Tabella 13 Totale delle importazioni
|
(108) |
In base alle considerazioni esposte, si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti da altri paesi terzi non hanno inficiato il nesso di causalità tra l'effetto delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e il grave pregiudizio causato all'industria dell'Unione. |
5.2.3.
(109) |
Il consumo dell'Unione ha riportato solo una modesta diminuzione del 2 % durante il periodo in esame, non sufficiente a spiegare la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione nella misura del 17 % e la riduzione del 15 % della sua quota di mercato. Si è quindi provvisoriamente concluso che l'andamento del consumo non è una concausa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.4.
(110) |
Le esportazioni dell'industria dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame l'andamento seguente: Tabella 14 Esportazioni dell'industria dell'Unione
|
(111) |
Il volume delle esportazioni realizzate dall'industria dell'Unione è aumentato nell'esercizio 2011/2012 per poi diminuire leggermente negli anni successivi fino al periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame è praticamente raddoppiato. I prezzi delle esportazioni nello stesso periodo sono leggermente diminuiti (del 5 %). L'aumento delle vendite all'esportazione ha parzialmente compensato la perdita di vendite e di quota di mercato nell'Unione. Di fatto, in una situazione caratterizzata da una forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, se le vendite in esportazione non fossero aumentate, sarebbero state ancora maggiori le perdite in termini di economie di scala e di incidenza sui costi unitari della produzione dell'industria dell'Unione. Pertanto l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha potuto incidere negativamente sulla situazione pregiudizievole. |
(112) |
Alcune tra le parti interessate hanno sostenuto che la riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione fosse dovuta alle esportazioni di glutammato monosodico dall'Unione verso una società di trasformazione di prodotti alimentari in Turchia, collegata e recentemente acquisita. Tale argomentazione non è stata suffragata da prove. Inoltre l'inchiesta ha accertato che l'industria dell'Unione ha acquisito la società di trasformazione di prodotti alimentari solo dopo il periodo dell'inchiesta. Tale elemento non avrebbe quindi potuto avere alcuna incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo d'inchiesta. In base a ciò si è concluso che le vendite dell'industria dell'Unione alla società collegata in Turchia non hanno inficiato il nesso di causalità. |
5.2.5.
(113) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato da inefficienze inerenti al processo produttivo di tale industria. Tale parte interessata non ha però presentato alcun esempio specifico di inefficienza e l'affermazione non è stata suffragata da prove. Anche l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna inefficienza potenziale dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. In base a ciò si è concluso che le presunte inefficienze dell'industria dell'Unione non hanno inficiato il nesso di causalità. |
5.2.6.
(114) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che la causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione vada ricercata nella crisi finanziaria. Il mercato del glutammato monosodico nell'Unione non ha però presentato volatilità, essendo stato colpito solo marginalmente dalla crisi finanziaria mondiale. Se così non fosse stato, e se davvero le perdite dell'industria dell'Unione fossero state causate dalla crisi finanziaria mondiale, lo stesso effetto avrebbe dovuto verificarsi per tutti gli altri concorrenti sul mercato del glutammato monosodico. Risulta invece che i produttori di glutammato monosodico indonesiani sono riusciti ad aumentare i propri volumi di vendita sul mercato dell'Unione nonostante la crisi finanziaria mondiale. Non vi è quindi motivo di supporre che l'industria dell'Unione avrebbe dovuto risentire della crisi finanziaria mondiale in maggior misura dei suoi equivalenti in Asia. L'argomentazione dev'essere pertanto respinta. In base a ciò si è concluso che gli effetti della crisi finanziaria non hanno inficiato il nesso di causalità. |
5.2.7.
(115) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto ai notevoli investimenti necessari per conformarsi alle norme in materia di sicurezza in vigore nell'Unione. |
(116) |
L'inchiesta ha però accertato che gli investimenti collegati agli obblighi in materia di sicurezza imposti dall'Unione erano rimasti ad un livello modesto rispetto ad altri investimenti nel corso del periodo in esame. Una parte significativa degli investimenti realizzati dall'industria dell'Unione riguardava la manutenzione preventiva. L'aumento più importante degli investimenti si è verificato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012. Tale aumento si spiega con il fatto che l'industria dell'Unione, ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping relative alle importazioni cinesi, aveva dovuto rimandare gli investimenti nella manutenzione preventiva fino a dopo la fine del periodo di perdite operative. Dopo che i dazi sulle importazioni cinesi avevano iniziato a produrre effetti sul mercato, l'industria dell'Unione ha potuto riprendere a realizzare profitti e tornare a livelli normali di investimento. Nei periodi successivi gli investimenti sono rimasti ad un livello simile, continuando a riguardare principalmente la manutenzione. Non sono stati fatti investimenti mirati all'ampliamento della capacità, che è rimasta stabile durante il periodo in esame. In base a ciò si è concluso che gli investimenti dell'industria dell'Unione non hanno inficiato il nesso di causalità. |
5.2.8.
(117) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto al notevole rincaro delle materie prime principali, ossia zucchero industriale, ammoniaca, soda caustica e acido solforico. |
Zucchero industriale
(118) |
Lo zucchero industriale rappresenta uno dei principali fattori di costo per la produzione dell'industria dell'Unione. È vero, come indicato nel considerando 81, che il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato durante il periodo in esame, compreso il costo dello zucchero industriale. In base alle statistiche disponibili (9) il prezzo medio dello zucchero industriale nell'Unione, malgrado un leggero aumento a partire dall'esercizio 2010/2011 e fino a metà 2012, è rimasto inferiore al prezzo sul mercato mondiale. In seguito, tanto il prezzo nell'Unione quanto il prezzo sul mercato mondiale sono diminuiti per assestarsi ad un livello simile. Pertanto l'argomentazione secondo la quale la causa del pregiudizio consisterebbe nei prezzi dello zucchero è infondata e dev'essere respinta. |
Sostanze chimiche
(119) |
I costi dell'industria dell'Unione per l'acquisto di ammoniaca, soda caustica e acido solforico sono aumentati durante il periodo in esame, analogamente ai prezzi internazionali di tali prodotti. Tali aumenti di prezzo non hanno riguardato quindi unicamente l'industria dell'Unione ma hanno colpito anche gli operatori dei paesi terzi. In base a ciò l'aumento dei prezzi dell'ammoniaca, della soda caustica e dell'acido solforico non può essere considerato di per sé causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
Altri fattori
(120) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto ai maggiori costi per l'energia, il lavoro e gli imballaggi. Per quanto l'inchiesta abbia accertato che tali fattori di costo sono effettivamente aumentati durante il periodo in esame (cfr. considerando 81 e 83), la Commissione ha stabilito altresì che l'industria dell'Unione non ha potuto riversare nemmeno in parte tali aumenti sui prezzi di vendita, data la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'Indonesia. L'aumento del costo di tali fattori non può quindi essere considerato di per sé la causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(121) |
L'analisi precedente indica un aumento importante del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie dell'Indonesia tra l'esercizio 2010/2011 e il periodo dell'inchiesta e una diminuzione dei prezzi all'importazione durante il periodo in esame. |
(122) |
Tale aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo originarie dell'Indonesia ha coinciso con un calo significativo della quota di mercato dell'industria dell'Unione e ha comportato, in associazione con la pressione al ribasso sui prezzi, perdite sostanziose all'industria dell'Unione. |
(123) |
D'altro lato, l'esame degli altri fattori suscettibili di aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione ha mostrato che nessuno di essi aveva potuto avere un impatto negativo significativo. |
(124) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori non hanno inficiato il nesso di causalità. |
(125) |
La Commissione ha compiuto una distinzione netta tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Le importazioni provenienti dalla Cina e da altri paesi terzi, l'andamento del consumo e delle esportazioni dell'industria dell'Unione, le presunte inefficienze dell'industria dell'Unione, la crisi finanziaria, gli investimenti e gli obblighi in materia di sicurezza imposti dall'UE, il costo delle materie prime e i costi di altra natura hanno inciso limitatamente sull'evoluzione negativa della situazione dell'industria dell'Unione. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
6.1. Osservazione preliminare
(126) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori di materie prime. |
6.2. Interesse dell'industria dell'Unione
(127) |
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo; in particolare il volume della produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività sono peggiorati durante il periodo in esame. È stato riscontrato un andamento negativo anche per altri indicatori relativi ai risultati finanziari, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. Nello stesso periodo sono aumentate le scorte. |
(128) |
Si prevede che, a seguito dell'imposizione di misure, i prezzi all'importazione aumenteranno e l'industria dell'Unione potrà sottrarsi alla pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione sarà quindi in grado di aumentare i propri prezzi in modo che essi rispecchino l'aumento dei costi e si portino gradualmente a livelli remunerativi. Si avrà in tal modo anche un impatto positivo sui volumi di produzione e di vendita. In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Sono molto verosimili perdite ulteriori in termini di volume delle vendite e quota di mercato, in quanto continuerà la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e l'industria dell'Unione sarà costretta ad uniformarsi ai bassi livelli di prezzi correnti nell'Unione. In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione continuerà a subire perdite significative. Non è escluso che, a causa del calo delle vendite e del volume di produzione nonché delle forti perdite, l'industria dell'Unione possa essere costretta a medio termine a cessare del tutto la produzione, con la conseguente perdita di posti di lavoro nell'Unione. Ciò renderebbe inoltre l'Unione dipendente dalle importazioni da paesi terzi. |
(129) |
Si è concluso pertanto in questa fase che l'imposizione di dazi antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione. |
6.3. Interesse degli importatori/operatori commerciali
(130) |
Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura si sono manifestate quattordici società. Tre importatori non collegati sono stati inclusi nel campione e hanno ricevuto questionari, ma uno solo ha risposto. Questa società è stata oggetto di verifica in loco. |
(131) |
Le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia costituivano meno del 15 % del fatturato di tale importatore. La Commissione ha ritenuto che, sebbene l'attività avente ad oggetto il glutammato monosodico possa risentire negativamente dell'imposizione di dazi, la società nel suo complesso rimarrebbe redditizia. |
(132) |
Un operatore commerciale nell'Unione, che esercita la rivendita del glutammato monosodico sul mercato dell'Unione e su altri mercati, si è manifestato durante l'inchiesta. Tale operatore acquistava glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione ma anche da importatori di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e di altri paesi terzi. Nell'ambito dell'attività complessiva di tale operatore le operazioni relative al glutammato monosodico avevano carattere marginale. Per tali motivi si è ritenuto che qualsiasi impatto delle misure antidumping sulla sua situazione sarebbe stato di ordine irrilevante. |
6.4. Interesse degli utilizzatori
(133) |
Gli utilizzatori appartengono prevalentemente al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, nel quale il prodotto è usato per la produzione di miscugli di spezie, zuppe e cibi pronti. Il glutammato monosodico è usato altresì in applicazioni specifiche estranee al settore alimentare, ad esempio nella produzione di detergenti. |
(134) |
Trentatré società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Cinque società hanno collaborato all'inchiesta inviando le risposte al questionario. Quattro di esse appartenevano al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, una ad un settore diverso. Due delle società che hanno collaborato, una attiva nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e l'altra nella produzione di detergenti, sono state sottoposte a verifiche in loco. |
Settore dei prodotti alimentari e delle bevande
(135) |
L'inchiesta ha rivelato che, in media, il glutammato monosodico costituiva circa il 5 % del costo totale per i prodotti che lo contenevano, fabbricati dalle società che hanno collaborato, le quali hanno fornito i dati necessari. |
(136) |
Due delle società che hanno collaborato acquistavano il glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione e importavano dall'Indonesia quantitativi modesti o pari a zero. Nel caso di queste due società, l'attività relativa ai prodotti contenenti glutammato monosodico costituiva circa un terzo della loro attività complessiva. Durante il periodo dell'inchiesta le società sono risultate redditizie. Alla luce di tali risultati è verosimile che le misure proposte nei confronti dell'Indonesia avranno un impatto limitato su tali società. |
(137) |
Le altre due società acquistavano dall'Indonesia quantitativi superiori di glutammato monosodico, ma la loro attività connessa al glutammato monosodico era relativamente trascurabile rispetto alla loro attività complessiva. Inoltre in base alle informazioni ricevute tali due società erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta. È quindi verosimile che una misura a carico del glutammato monosodico proveniente dall'Indonesia avrà un impatto irrilevante su tali società. |
Settore non alimentare
(138) |
Una delle società che hanno collaborato usava glutammato monosodico per la produzione di detergenti; tale prodotto costituiva tra il 15 % e il 20 % del costo di produzione dei prodotti interessati. Durante il periodo dell'inchiesta la società ha acquistato glutammato monosodico prevalentemente dall'industria dell'Unione, ma lo ha anche importato dall'Indonesia e, in misura inferiore, dalla Corea. Solo una parte modesta della sua attività riguardava prodotti che contenevano glutammato monosodico al confronto con l'attività complessiva che, per di più, risultava fonte di margini di profitto tra il 5 % e il 10 % durante il periodo dell'inchiesta. |
(139) |
In base a ciò, per quanto non si possa escludere che l'imposizione di misure nei confronti dell'Indonesia possa avere ripercussioni negative su tale società, la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento e la redditività dell'attività relativa al glutammato monosodico sembrano indicare che l'effetto possibile delle misure su tale società sarebbe limitato. |
(140) |
La parte interessata ha sostenuto che, poiché il quadro normativo dell'UE vieta l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo (10), è verosimile che il glutammato monosodico venga usato in quantitativi sempre maggiori per sostituire i fosfati e gli altri composti del fosforo nella produzione dei detergenti. Si prevede quindi che la domanda di glutammato monosodico nell'Unione aumenterà sostanzialmente e che eventuali dazi antidumping sulle importazioni avranno un effetto negativo sull'andamento di tale nuovo mercato. |
(141) |
È però difficile in questa fase prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo sul mercato dell'Unione e se, o in qual misura, esso stimolerà la produzione di detergenti a base di glutammato monosodico e inciderà quindi sulla domanda di glutammato monosodico nell'Unione. La parte interessata non ha peraltro fornito alcuna prova in merito alla portata dell'effetto negativo di un eventuale dazio antidumping. Va osservato al riguardo che lo scopo di un dazio antidumping è ripristinare parità di condizioni sul mercato dell'Unione. Le importazioni dall'Indonesia potranno quindi continuare ad approvvigionare il mercato dell'Unione, ma a prezzi equi. L'inchiesta ha inoltre rivelato un certo numero di fonti alternative di approvvigionamento, quali il Brasile, il Vietnam e la Corea. |
(142) |
In ogni caso, alla luce dei risultati dell'inchiesta, la redditività della società in questione, relativamente all'attività in cui si fa uso di glutammato monosodico, rimarrebbe positiva anche se l'intero fabbisogno di tale sostanza venisse importato dall'Indonesia. Tale ipotesi più sfavorevole non tiene conto della possibilità di riversare almeno parzialmente il costo del dazio sui consumatori finali. |
6.5. Interesse dei fornitori
(143) |
Quattro fornitori di materie prime dell'Unione si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Le loro vendite di materie prime all'industria dell'Unione rappresentavano solo una piccola parte del loro fatturato complessivo. Pertanto l'assenza di misure non inciderebbe sulla situazione dei fornitori. |
6.6. Altre argomentazioni
(144) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione avesse una posizione dominante sul mercato dell'Unione e che le misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia avrebbero rafforzato tale posizione, cosa contraria all'interesse dell'Unione. |
(145) |
L'inchiesta ha chiaramente dimostrato che l'unico produttore dell'Unione non era in grado di mantenere il proprio volume di vendita nell'Unione, in quanto aveva perso quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia. Inoltre l'industria dell'unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata rispetto all'aumento dei costi delle materie prime, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, e ha subito perdite significative durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha altresì notato che esiste concorrenza ad opera delle importazioni originarie di un certo numero di altri paesi terzi, i quali traggono beneficio dal libero accesso al mercato dell'Unione. Vi erano pertanto prove insufficienti di una pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione e l'argomentazione ha dovuto essere respinta. |
(146) |
Alcune delle parti interessate hanno altresì sostenuto che non vi sarebbero alternative alle importazioni dall'Indonesia, in quanto i livelli di prezzo delle importazioni da altri paesi terzi sono troppo elevati. |
(147) |
Va ricordato che nell'esercizio 2010/2011 la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è stata consistente. Anche le importazioni da paesi terzi hanno subito la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e hanno perso notevoli volumi di vendita e quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia. L'imposizione di dazi nei confronti delle importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia dovrebbe permettere a paesi terzi come il Brasile, la Corea e il Vietnam di riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. In merito ai prezzi, lo scopo delle misure antidumping dovrebbe essere ripristinare condizioni di parità nell'Unione, permettendo in tal modo alle importazioni di entrare nell'Unione a prezzi equi. L'inchiesta ha indicato che non si prevede un effetto significativo sulla situazione dell'industria a valle a seguito dell'imposizione di dazi. L'affermazione secondo la quale non esisterebbero fonti alternative di approvvigionamento è stata quindi respinta. |
6.7. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(148) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha stabilito che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure provvisorie sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia in questa fase dell'inchiesta. |
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(149) |
Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(150) |
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(151) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Poiché la Commissione ha riscontrato che le importazioni oggetto di dumping hanno iniziato a produrre effetti durante il terzo anno del periodo in esame, il margine di profitto è stato stabilito in riferimento ai primi due anni dello stesso periodo, in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha considerato opportuno usare il margine di profitto medio ponderato stabilito al considerando 89. È stato stabilito un margine di profitto tra il 5 % e il 15 %. Il margine di profitto non può essere divulgato con maggiore precisione per motivi di riservatezza. In base a ciò, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, addizionando il margine di profitto così calcolato al costo della produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori dell'Indonesia che hanno collaborato, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione. I margini di pregiudizio, calcolati applicando rispettivamente un profitto pari al 5 % e al 15 %, sono riportati nella tabella al considerando 154. |
(152) |
Come già ricordato al considerando 64, un produttore esportatore ha sostenuto che il livello di purezza del glutammato monosodico importato nell'Unione e di quello prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione potessero essere diversi e che fosse quindi necessario un opportuno adeguamento. Per i motivi indicati nel considerando citato non è stato apportato nessun adeguamento e tale argomentazione ha dovuto essere respinta. |
7.2. Misure provvisorie
(153) |
È opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, in conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
(154) |
In base alle considerazioni esposte, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(155) |
Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente al prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote antidumping individuali. |
(156) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote antidumping individuali se essa cambia denominazione o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (11) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: modifiche delle attività della società relative alla produzione, vendite sul mercato interno e all'estero correlate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o al cambiamento relativo ai soggetti che effettuano la produzione e la vendita. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvede ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano aliquote individuali del dazio antidumping. |
(157) |
Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
(158) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
8. DISPOSIZIONI FINALI
(159) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio entro una precisa data limite. |
(160) |
I risultati in materia di imposizione di dazi stabiliti ai fini del presente regolamento sono provvisori e può risultare necessario riesaminarli ai fini di qualunque misura definitiva, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell'Indonesia.
2) Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società |
Dazio antidumping provvisorio % |
Codice addizionale TARIC |
PT. Cheil Jedang Indonesia |
7,0 |
B961 |
PT. Miwon Indonesia |
13,3 |
B962 |
Tutte le altre società |
28,4 |
B999 |
3) L'applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4) L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5) Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1) Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:
a) |
chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; |
b) |
presentare osservazioni scritte alla Commissione; e |
c) |
chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio. |
2) Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5).
(3) GU C 349 del 29.11.2013, pag. 14.
(4) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Coincidente con gli esercizi finanziari (da aprile a marzo) dell'unico produttore dell'Unione: esercizio 2010/2011, esercizio 2011/2012, esercizio 2012/2013, PI.
(6) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6.
(7) Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).
(8) I prezzi medi non comprendono i dazi antidumping in vigore.
(9) http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/price-reporting_en.pdf
(10) Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori (GU L 9 del 30.3.2012, pag. 16).
(11) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
— |
nome e cognome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, |
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di glutammato monosodico venduto per l'esportazione nell'Unione europea cui si riferisce la seguente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Indonesia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
Data e firma
21.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 905/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0707 00 05 |
TR |
81,4 |
ZZ |
81,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
100,7 |
ZZ |
100,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
179,3 |
TR |
82,0 |
|
UY |
126,7 |
|
ZA |
158,1 |
|
ZZ |
136,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
182,9 |
EG |
206,5 |
|
MA |
170,3 |
|
TR |
141,2 |
|
ZZ |
175,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
62,2 |
BR |
85,7 |
|
CL |
90,7 |
|
CN |
120,3 |
|
NZ |
123,8 |
|
PE |
21,0 |
|
US |
131,0 |
|
ZA |
100,7 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
35,0 |
CL |
88,7 |
|
TR |
132,4 |
|
ZA |
99,6 |
|
ZZ |
88,9 |
|
0809 30 |
MK |
60,4 |
TR |
125,7 |
|
ZZ |
93,1 |
|
0809 40 05 |
BA |
41,0 |
ZA |
207,0 |
|
ZZ |
124,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
21.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativa all'aiuto di stato SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Ristrutturazione di NLB — Slovenia a cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore di Nova Ljubljanska banka d.d.
[notificata con il numero C(2013) 9632]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/535/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli Stati membri e le altre parti interessate a formulare osservazioni a norma delle disposizioni di cui sopra (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 14 gennaio 2011 le autorità slovene hanno notificato una ricapitalizzazione di 250 milioni di EUR a favore di Nova Ljubljanska banka d.d. (in prosieguo «NLB d.d.»). |
(2) |
Con decisione del 7 marzo 2011 (2) (in prosieguo la «decisione relativa al primo salvataggio»), la Commissione europea ha autorizzato un primo aiuto alla ricapitalizzazione a favore di NLB d.d. per un periodo di sei mesi, autorizzazione subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione. |
(3) |
Le autorità slovene hanno notificato un piano di ristrutturazione il 22 luglio 2011, aggiornato successivamente il 6 settembre 2011 e il 26 marzo 2012. |
(4) |
Il 16 maggio 2012 le autorità slovene hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di procedere a una seconda ricapitalizzazione di NLB. La misura è stata notificata il 6 giugno 2012. |
(5) |
Con decisione del 2 luglio 2012 (in prosieguo la «decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento»), la Commissione ha approvato la seconda ricapitalizzazione di NLB d.d. e, nel contempo, ha avviato un'indagine approfondita esprimendo riserve circa la capacità di NLB d.d. di ripristinare la propria redditività, nonché circa l'esistenza di una ripartizione degli oneri sufficiente e di misure per limitare le distorsioni della concorrenza in base al piano di ristrutturazione presentatole. |
(6) |
Il 22 novembre 2012 la decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le parti interessate sono state invitate a formulare le proprie osservazioni (3). Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
(7) |
A seguito della decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento, il 7 gennaio 2013, le autorità slovene hanno notificato un piano di ristrutturazione rivisto, di cui una versione modificata è stata presentata il 25 marzo 2013. Successivamente, nel dicembre 2013, le autorità slovene hanno inviato un'ulteriore versione modificata. Nella presente decisione, la versione del piano trasmessa alla Commissione nel dicembre 2013 è denominata «piano di ristrutturazione». |
(8) |
Su richiesta della Commissione, le autorità slovene hanno fornito ulteriori informazioni tra il 2 luglio 2012 e il 9 dicembre 2013. |
(9) |
Il 10 aprile 2013 la Commissione ha concluso, nell'ambito della procedura relativa agli squilibri macroeconomici («PSM»), che in Slovenia erano presenti eccessivi squilibri economici. Nel quadro della PSM, la Slovenia ha dovuto svolgere uno stress test di tipo bottom-up e top-down e una verifica della qualità delle attività del settore bancario sloveno (Asset Quality Review, in prosieguo «AQR/ST»), che sono stati condotti da consulenti indipendenti e i cui risultati sono incorporati nel piano di ristrutturazione. |
(10) |
Per motivi di urgenza, la Repubblica di Slovenia accetta, in via del tutto eccezionale, che la presente decisione sia adottata in lingua inglese. |
2. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E FONTE DEI SUOI PROBLEMI
(11) |
NLB d.d., con le sue controllate, (in prosieguo «NLB» o la «banca») è il più grande gruppo bancario e finanziario sloveno. Al 30 settembre 2012, il gruppo comprendeva NLB d.d. e 47 banche, società, filiali e uffici di rappresentanza all'estero. NLB è un importante operatore bancario in Slovenia e nell'Europa sudorientale. Al 30 settembre 2012 NLB rappresentava circa il 30 % del settore bancario sloveno in termini di attività totali e si classificava tra le prime tre banche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Kosovo e Republika Srpska e tra le prime sei della Bosnia-Erzegovina. NLB opera principalmente nel settore bancario, sebbene fornisca anche altri servizi finanziari quali assicurazione, gestione patrimoniale, leasing, factoring e forfaiting. |
(12) |
NLB è stata classificata negativamente da Moody's (Caa2) e da Fitch BB. Entrambi i rating sono stati declassati nel 2013, essenzialmente a causa della concentrazione e dell'ulteriore deterioramento del portafoglio di crediti e della situazione patrimoniale e finanziaria modesta della banca nel contesto dell'attuale mercato. |
(13) |
In Slovenia NLB offre una gamma completa di servizi bancari a privati e imprese, ponendo l'accento sul mercato dei servizi bancari al dettaglio. NLB opera inoltre nei settori bancari privato, impresee investimenti. |
(14) |
Al 30 giugno 2013 la struttura del capitale di NLB era la seguente: la Repubblica di Slovenia deteneva il 77,51 % delle azioni di NLB, Kapitalska družba, d.d. il 6,23 %, Slovenska Odškodninska Družba il 5,58 % e Poteza borzno posredniška družba, d.d. (in fallimento) il 2,24 %. |
(15) |
Al 31 dicembre 2012, NLB disponeva di attività totali pari a 14,3 miliardi di EUR e depositi totali per circa 9,1 miliardi di EUR, costituiti da depositi di famiglie (6,5 miliardi di EUR), depositi di imprese (2 miliardi di EUR) e depositi di Stato (0,6 miliardi di EUR). Inoltre, NLB aveva 112 miliardi di EUR di titoli di debito in emissione. Alla stessa data, il portafoglio di prestiti totale di NLB era pari all'incirca a 9,5 miliardi di EUR. Il rapporto prestiti/depositi corrispondeva al 104 % (rispetto al 105 % nel 2011 e al 127 % nel 2010). |
(16) |
I problemi di NLB derivano principalmente dall'aumento dei prestiti in sofferenza, passati da 0,6 miliardi di EUR nel 2008 (3,8 % del volume totale di prestiti) a 3,7 miliardi di EUR nel dicembre 2012 (28,2 % del volume totale di prestiti). Questi risultati negativi hanno coinciso con una notevole pressione sull'adeguatezza patrimoniale di NLB, dovuta al deterioramento della qualità del suo portafoglio di attività, ai maggiori rapporti patrimoniali imposti dal legislatore e attesi dagli investitori, nonché alla minore disponibilità di capitale e finanziamento mediante cessione di crediti, in particolare di provvista all'ingrosso. |
(17) |
Prima dell'inizio della crisi finanziaria nel 2008, la strategia di crescita di NLB era alimentata da condizioni economiche favorevoli. Tra il 2002 e il 2009, il portafoglio di prestiti di NLB (prestiti netti) è aumentato del 15 % annuo e i depositi dell'8 %, una crescita elevata attribuibile soprattutto ai prestiti concessi al settore imprese. |
(18) |
Oltre a tale crescita organica, NLB è cresciuta grazie all'acquisizione di diverse controllate bancarie in europea sudorientale, nonché grazie alla crescita organica e alla costituzione di nuovi soggetti in segmenti come leasing, factoring/forfaiting, fondi pensionistici/assicurazione vita e gestione patrimoniale. |
(19) |
La tabella 1 riporta l'evoluzione delle attività di NLB in Slovenia ed Europa sudorientale tra il 31 dicembre 2006 e il 30 settembre 2012. Tabella 1 Quote di mercato delle attività totali di NLB
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(20) |
Nel periodo 2003-2008 NLB è stata in attivo. Dal 2009, ha invece generato perdite al netto delle imposte per un totale di 87 milioni di EUR di perdite nel 2009, 202 milioni di EUR nel 2010, 239 milioni di EUR nel 2011 e 273,5 milioni di EUR nel 2012. Quanto al primo semestre del 2013, NLB ha registrato perdite al netto delle imposte pari a 91,2 milioni di EUR. Sempre nel 2009 il portafoglio di prestiti di NLB ha iniziato a deteriorarsi e i prestiti in sofferenza sono passati dal 3,8 % nel 2008 al 28,2 % alla fine del 2012. |
(21) |
Al 30 giugno 2013 il capitale regolamentare di NLB era pari a 1 074,3 milioni di EUR. Il suo coefficiente di capitale di classe 1 ai sensi del regolamento dell'Unione europea sui requisiti patrimoniali (4) (Capital Requirements Regulation, in prosieguo «regolamento CRR») era dell'8,5 %. |
(22) |
Il 4 dicembre 2013, i risultati dell'AQR/ST hanno rivelato che NLB aveva un disavanzo patrimoniale di 1,8 miliardi di EUR (5) in base allo scenario sfavorevole. |
3. MISURE DI AIUTO
(23) |
Sinora NLB ha ricevuto i seguenti aiuti di Stato:
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(24) |
Oltre alle suddette due ricapitalizzazioni, la Slovenia intende dare esecuzione a due ulteriori misure a favore di NLB:
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3.1. PRIMA RICAPITALIZZAZIONE DI NLB
(25) |
Nel 2009 e nel 2010 NLB ha registrato perdite dopo diversi anni di utili, soprattutto a causa del progressivo deterioramento del contesto economico. La debole crescita economica e il costante aumento della disoccupazione hanno ridotto la domanda di prestiti e provocato un incremento notevole delle perdite di valore dei prestiti. Il coefficiente di capitale primario di NLB, ai sensi del regolamento CRR, è diminuito dal 6,9 % nel 2009 al 6 % nel 2010. Nel luglio 2010, la Banca di Slovenia ha chiesto a NLB di rafforzare la sua situazione patrimoniale, e NLB ha quindi deciso di reperire altro capitale. |
(26) |
NLB doveva reperire 250 milioni di EUR di capitale proprio, pari all'1,6 % delle sue attività ponderate per il rischio (in prosieguo «RWA»), tramite un'offerta pubblica di azioni proprie. L'aumento di capitale ha avuto luogo in due fasi. Nella prima fase è stata offerta la sottoscrizione di azioni ai titolari di quote esistenti (l'importo totale sottoscritto è stato pari a 89,2 milioni di EUR e lo Stato ha esercitato appieno i suoi diritti di prelazione). Nella seconda fase sono state offerte al pubblico le azioni restanti. Tuttavia, per mancanza di interesse da parte del pubblico, alla fine le azioni sono state tutte sottoscritte dalla Slovenia. |
(27) |
Tale prima ricapitalizzazione è stata approvata dalla Commissione il 7 marzo 2011 a titolo di aiuto di salvataggio temporaneo con la decisione relativa al primo salvataggio. La Commissione ha segnalato che avrebbe valutato più dettagliatamente l'aspetto della ripartizione degli oneri durante la valutazione del piano di ristrutturazione che la Slovenia si era impegnata a presentarle (6). |
3.2. SECONDA RICAPITALIZZAZIONE DI NLB
(28) |
Nel maggio 2011 la Banca di Slovenia ha chiesto un ulteriore rafforzamento della situazione patrimoniale di NLB. |
(29) |
In assenza di una soluzione con investitori privati, la Slovenia ha messo a disposizione di NLB 382,9 milioni di EUR sotto forma di strumenti convertibili contingenti (in prosieguo «CoCos»), considerati strumenti di capitale di classe 1 a norma dei regolamenti applicabili. NLB ha convertito i CoCos in proprie azioni ordinarie nel marzo 2013 secondo il termine dell'accordo che disciplina i CoCos. |
(30) |
Tale seconda ricapitalizzazione è stata approvata dalla Commissione con la seconda decisione di salvataggio e avvio di indagine (7). |
3.3. TERZA RICAPITALIZZAZIONE DI NLB
(31) |
A seguito dei risultati dell'AQR/ST e visto il contenuto del piano di ristrutturazione, tra cui la dismissione di attività e la cessione di alcune attività deteriorate a BAMC, NLB ha un disavanzo patrimoniale di 1,8 miliardi di EUR. Dopo aver tenuto conto dell'effetto della prevista riduzione del debito subordinato (che ridurrà il fabbisogno patrimoniale di NLB di 250 milioni di EUR), lo Stato metterà a disposizione di NLB altro capitale per 1,558 miliardi di EUR sotto forma di obbligazioni di Stato e liquidità per consentire alla banca di ripristinare la propria redditività. |
3.4. CESSIONE DI ATTIVITÀ DETERIORATE A BAMC
(32) |
La legge slovena sulla stabilità delle banche, entrata in vigore nel dicembre 2012, stabilisce un quadro per l'emissione di garanzie al fine di finanziare la cessione di attività accumulate in passato dalle banche a BAMC o a una società veicolo. La legge consente anche che le ricapitalizzazioni coprano le perdite di tali banche risultanti dalla cessione di attività al loro valore economico a lungo termine. |
(33) |
Nel maggio 2013 la Slovenia ha elaborato un programma nazionale di riforma volto ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese formulatele dall'Unione europea. Il programma nazionale di riforma include la cessione di attività deteriorate a BAMC da parte delle tre principali banche slovene, tra cui NLB. Le attività da cedere a BAMC comprendono società fallite, crediti da ristrutturare, crediti con garanzie reali immobiliari, holding finanziarie e altri prestiti in sofferenza. |
(34) |
Il 17 maggio 2013 la Slovenia ha fornito alla Commissione un elenco preliminare di attività che NLB cederà a BAMC per un importo di 1,9 miliardi di EUR. Da allora, tale elenco è stato ulteriormente aggiornato e il portafoglio di attività da cedere attualmente ammonta a 2,2 miliardi di EUR (importo nominale) per i prestiti e 94 milioni di EUR (valore di mercato) per i titoli di capitale. |
4. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E IMPEGNI
(35) |
Le autorità slovene hanno presentato un piano di ristrutturazione che copre il periodo di ristrutturazione dal 2013 al 31 dicembre 2017. |
(36) |
I principali pilastri del piano di ristrutturazione sono un governo societario e una gestione del rischio rafforzati, un riorientamento verso i mercati primari della banca, una riduzione dei prestiti in sofferenza e un programma di riduzione dei costi. Il piano di ristrutturazione contiene proiezioni finanziarie per NLB fino al 31 dicembre 2017 in uno scenario di base e tiene conto anche conto dello scenario sfavorevole sviluppato nell'ambito dell'AQR/ST. |
(37) |
La Slovenia ha assunto una serie di impegni illustrati nell'allegato alla presente decisione. Per garantire che gli impegni assunti siano attuati, sarà nominato un fiduciario di controllo. Le attività del fiduciario copriranno l'intero periodo di ristrutturazione. |
4.1. RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE
(38) |
I due aspetti principali del ripristino della redditività di NLB sono: i) la realizzazione di strutture e meccanismi di governo societarioaggiornati per garantire che le decisioni di NLB siano improntate a una corretta ottica aziendale; e ii) la revisione delle politiche di credito e dei processi di gestione del rischio della banca, soprattutto per quanto concerne la gestione del rischio di credito. |
(39) |
I cambiamenti a livello di governo societarioenumerati nell'allegato saranno attuati entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione, conformemente alla direttiva dell'Unione europea sui requisiti patrimoniali (8) e alla legislazione interna slovena. Le conseguenti modifiche dello statuto e del regolamento interno di NLB intendono garantire che il consiglio di amministrazione di NLB abbia responsabilità e poteri esclusivi di gestione dell'attività ordinaria di NLB in maniera indipendente e nel solo interesse della banca. Al rapporto tra la banca e i suoi azionisti, in particolare la Repubblica di Slovenia, si applicherà pertanto il principio delle condizioni di mercato. Al riguardo, la Slovenia si impegna a non intervenire nella nomina di dirigenti e membri del consiglio di vigilanza, se non esercitando i diritti che le sono concessi dal diritto societario comune sloveno in quanto azionista. NLB assegnerà a esperti indipendenti due terzi delle cariche e dei diritti di voto in seno al consiglio di vigilanza e ai suoi comitati. NLB predisporrà i meccanismi necessari per garantire una funzione di audit interno obiettiva e indipendente. NLB, attuando le misure previste, seguirà una politica aziendale prudente e sana, improntata alla sostenibilità. Inoltre, NLB rivedrà ulteriormente le proprie politiche in materia di incentivi e retribuzioni per garantire che non incoraggino un'irragionevole assunzione di rischi, siano rivolte verso obiettivi sostenibili e a lungo termine e siano trasparenti e conformi agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi alle politiche e alle pratiche in materia retributiva del 10 dicembre 2010. Fino al 31 dicembre 2017, NLB porrà un tetto alla retribuzione complessiva di qualunque membro del consiglio di amministrazione e dipendente con mansioni particolari in linea con le corrispondenti norme previste dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 (9). La retribuzione annua variabile dei membri del consiglio di amministrazione e dei dipendenti con mansioni particolari assegnati alle funzioni di front office si limiterà a cinque mensilità. La retribuzione variabile dei dipendenti con mansioni particolari assegnati ad altre funzioni si limiterà a tre mensilità. Inoltre, il pagamento perlomeno del 50 % della retribuzione variabile sarà differito di un periodo di tre anni. Pertanto, fino al 31 dicembre 2017, tale retribuzione non supererà di 15 volte la retribuzione media nazionale slovena o di 10 volte la retribuzione media di NLB, a seconda di quale delle due risulti essere maggiore. |
(40) |
NLB rivedrà i propri processi interni di tariffazione e gestione del rischio attuando una serie di norme e misure elencate nell'allegato alla presente decisione. In particolare, la tariffazione di nuovi prestiti sarà ritenuto adeguato nel caso in cui il nuovo prestito dovesse contribuire all'ottenimento di una redditività del capitale proprio positiva (in prosieguo «RoE») perlomeno pari a […] (10) % nel 2014, del […] % nel 2015, […] % nel 2016 e […] % nel 2017 sull'insieme dei servizi e dei prodotti sottoscritti da un cliente (in appresso «rapporto cliente»), secondo i termini ulteriormente specificati nell'allegato. |
(41) |
Le attività di NLB saranno ripartite tra un'unità primaria (circa 10,6 miliardi di EUR) e un'unità non primaria (circa 2 miliardi di EUR). Nel contesto di una misura riguardante le attività deteriorate, un pool di tali attività costituito da prestiti in sofferenza (per un importo nominale di 2,3 miliardi di EUR) e da una serie di titoli di capitale (aventi un valore di mercato di 94 milioni di EUR) sarà ceduto a BAMC. NLB ridurrà il totale del bilancio patrimoniale del gruppo da circa 17,9 miliardi di EUR nel 2010 a [10-20] miliardi di EUR entro il 31 dicembre 2017. |
(42) |
Oltre agli aiuti di Stato ricevuti nel marzo 2011 e nel luglio 2012, il piano di ristrutturazione prevede un ulteriore apporto di capitale di 1,558 miliardi di EUR da parte dello Stato. La terza ricapitalizzazione porterà immediatamente il coefficiente di capitale di classe 1 di NLB, ai sensi del regolamento CRR, al 15 %, coprendo anche le perdite ipotizzate, per cui garantirà che NLB rispetti i requisiti patrimoniali di vigilanza per tutto il periodo di ristrutturazione. |
(43) |
La futura strategia aziendale di NLB si concentra sui mercati primari, ossia i clienti privati, le PMI e alcune grandi imprese selezionate. NLB ipotizza una riduzione notevole del suo portafoglio di partecipazioni, coerentemente con la sua strategia che punta a orientarsi essenzialmente verso la sua attività primaria nelle regioni principali. Al riguardo, il piano di ristrutturazione prevede una notevole riduzione dell'attività non primaria di NLB, che comprende la vendita di tutte le attività di leasing e factoring/forfaiting e dell'attività di gestione immobiliare, nonché la temporanea sospensione dell'attività non primaria consistente nel mettere nuovi crediti a disposizione di clienti imprese all'estero. |
(44) |
NLB ridurrà la propria attività di credito in Slovenia nei seguenti settori (riduzione media pari a […] % delle RWA tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2017): i) imprese clienti nel settore industriale della costruzione (RWA da […] milioni di EUR al 31 dicembre 2013 a […] milioni di EUR al 31 dicembre 2017); ii) imprese clienti nel settore industriale dei trasporti (RWA da […] milioni di EUR al 31 dicembre 2013 a […] milioni di EUR al 31 dicembre 2017; iii) le holding finanziarie (RWA da […] milioni di EUR al 31 dicembre 2013 a […] milioni di EUR al 31 dicembre 2017). |
(45) |
A seguito dell'attuazione del piano di ristrutturazione e, in particolare, della cessione di attività deteriorate a BAMC, le attività totali di NLB diminuiranno da 14,5 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 a [10-20] miliardi di EUR al 31 dicembre 2017 e le RWA da 11,1 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 a [5-10] miliardi di EUR al 31 dicembre 2017. |
(46) |
L'attuale portafoglio di NLB è interamente finanziato fino alla scadenza contrattuale. Per il futuro, NLB intende riorientarsi fortemente verso i depositi della clientela al dettaglio, che rappresentano la sua base di finanziamento storica, ma intende anche disporre di una base di finanziamento all'ingrosso diversificata. Il rapporto prestiti/depositi miglioreranno dal 105 % nel 2012 al [70-80] % al 31 dicembre 2017. |
(47) |
NLB sta inoltre pianificando un lungimirante programma di riduzione e controllo dei costi. Le spese di esercizio di NLB ammontavano, a livello di gruppo, a 368 milioni di EUR nel 2012. NLB ridurrà le spese di esercizio a livello di gruppo (escluse le spese straordinarie una tantum che non hanno natura ricorrente, ossia le spese di ristrutturazione) a [300-350] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2014, [300-350] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2015, [250-300] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2016 e [200-250] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2017. |
(48) |
Al 31 dicembre 2017, secondo le proiezioni, NLB dovrebbe raggiungere una RoE al netto delle imposte del [5-10] %. Il piano di ristrutturazione contiene proiezioni finanziarie per il periodo 2013-2017 che indicano un coefficiente di capitale di classe 1 ai sensi del regolamento CRR del [10-20] % al 31 dicembre 2017. Gli utili al netto delle imposte di NLB ammonteranno, nel 2017, a [100-150] milioni di EUR. |
(49) |
Infine, entro il […], la Slovenia procederà a una riduzione della propria partecipazione in NLB portandola al […] (in prosieguo «[…]»). Qualora la Slovenia non dovesse aver stipulato contratti di compravendita vincolanti per la vendita della propria partecipazione in NLB, eccezion fatta per […], la Slovenia e NLB concederanno al fiduciario per le dismissioni mandato esclusivo per la vendita […], […], […], […],[…] e […]. |
4.2. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI
(50) |
Il piano di ristrutturazione prevede un divieto di pagamento di cedole e versamento di dividendi e utili per tutta la sua durata fino al 31 dicembre 2017. |
(51) |
La Slovenia si impegna a far sì che, durante il periodo di ristrutturazione, NLB si astenga dall'effettuare pagamenti su strumenti di capitale, a meno che tali pagamenti non derivino da un'obbligazione giuridica. La Slovenia si impegna inoltre a far sì che NLB non richiami o riacquisti detti strumenti senza la preliminare approvazione della Commissione. Le cedole sugli strumenti di capitale detenuti dallo Stato possono invece essere pagate, a meno che tali pagamenti non comportino pagamenti di cedole ad altri investitori che altrimenti non sarebbero obbligatori. L'impegno di non pagare cedole durante il periodo di ristrutturazione non vale per gli strumenti di nuova emissione (ovverosia gli strumenti emessi dopo l'adozione della presente decisione da parte della Commissione), a condizione che l'eventuale pagamento di cedole su tali nuovi strumenti non crei l'obbligazione giuridica di effettuare pagamenti di cedole su titoli di NLB esistenti al momento dell'adozione della presente decisione. |
(52) |
Gli azionisti esistenti di NLB sono già stati notevolmente diluiti in ragione della prima e della seconda ricapitalizzazione nel marzo 2011 e nel luglio 2012. I titoli subordinati restanti di NLB ammontano attualmente a 250 milioni di EUR. La Slovenia si impegna a far sì che prima che vengano concessi aiuti di Stato (ossia la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC), NLB svaluti per intero il suo patrimonio netto e i debiti subordinati esistenti. In tal modo, lo Stato diventerà l'unico azionista di NLB rispetto al 33,1 % di azioni detenute prima che fosse effettuata la prima ricapitalizzazione di Stato nel marzo 2011. |
(53) |
La Slovenia si impegna a vendere le partecipazioni di NLB nelle società elencate nel paragrafo 3 dell'allegato, che al 31 dicembre 2012 rappresentavano un valore di inventario totale di [100-150] milioni di EUR, nonché le partecipazioni nelle controllate non primarie elencate nel paragrafo 4 dell'allegato, che al 31 dicembre 2012 rappresentavano un valore di inventario totale di [950-1 000] milioni di EUR. NLB venderà altresì tutte le proprie partecipazioni in imprese miste di cui al paragrafo 5 dell'allegato. Inoltre, NLB chiuderà […] entro il […]. |
(54) |
Eventuali ricapitalizzazioni da parte di NLB di proprie controllate attraverso apporti di capitale proprio saranno sottoscritte con i) uno sconto del 25 % sul prezzo delle azioni, dopo un aggiustamento che tenga conto dell'«effetto di diluizione» quantificato utilizzando tecniche di mercato generalmente accettate (11) subito prima dell'annuncio dell'apporto di capitale; o ii) al prezzo più basso al quale altri azionisti di dette controllate contribuiscono alla ricapitalizzazione. Per i soggetti non quotati in borsa, il valore di mercato delle azioni sarà stabilito utilizzando una metodologia di valutazione basata sul mercato appropriata e generalmente accettata. Se un siffatto apporto di capitale dovesse assumere la forma di strumenti ibridi, tali strumenti prevedranno un meccanismo alternativo di pagamento delle cedole e una disposizione che stabilisca il tasso di conversione dello strumento ibrido in capitale proprio con uno sconto del 25 % sul TERP (calcolato in modo analogo al caso dell'apporto di capitale proprio). |
4.3. MISURE RELATIVE ALLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA
(55) |
Per limitare le distorsioni della concorrenza, NLB intende ridurre le proprie attività in Slovenia. NLB ridurrà il totale del bilancio patrimoniale da circa 17,9 miliardi di EUR nel 2010 a [10-20] miliardi di EUR entro il 31 dicembre 2017. |
(56) |
Tra gli impegni assunti da NLB, vi è la vendita di partecipazioni bancarie in mercati primari. NLB venderà […] entro il […]. Tale vendita ridurrà l'influenza di NLB […]. Inoltre, NLB dismetterà completamente la propria partecipazione in […] entro il […]. |
(57) |
NLB restringerà le proprie attività di credito nel settore della costruzione, dei trasporti e delle holding finanziarie in Slovenia riducendo in media le RWA del […] % in detti settori dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2017. NLB non applicherà più la strategia aziendale consistente nel mettere nuovi crediti a disposizione di imprese all'estero. |
(58) |
NLB sospenderà tutte le attività di leasing, factoring e forfaiting dismettendo le controllate in Slovenia e all'estero. |
(59) |
NLB rispetterà un divieto di pagamento di cedole e versamento di dividendi, un divieto di acquisizione e un divieto di pubblicità e pratiche commerciali aggressive secondo i termini specificati nei corrispondenti paragrafi dell'allegato. |
(60) |
È previsto un meccanismo di rimborso del capitale secondo cui NLB pagherà i dividendi da distribuire al proprio azionista nel 2015, nel 2016 e 2017 (12). Per gli esercizi 2015 e 2016, NLB verserà i) il 50 % del capitale in eccesso rispetto ai requisiti in materia di capitale regolamentare applicabili a norma del diritto europeo e sloveno (compresi i pilastri 1 e 2) più una riserva di capitale di 100 punti base; o ii) i proventi netti dell'esercizio corrispondente, a seconda di quale dei due risulti essere minore. Per l'esercizio 2017, NLB verserà i) il 100 % del capitale in eccesso rispetto ai requisiti in materia di capitale regolamentare applicabili a norma del diritto europeo e sloveno (compresi i pilastri 1 e 2) più una riserva di capitale di 100 punti base; o ii) i proventi netti dell'esercizio corrispondente, a seconda di quale dei due risulti essere minore. Ferme restando le competenze della Banca di Slovenia in veste di autorità di vigilanza bancaria di NLB, la distribuzione dei dividendi sarà sospesa se dovesse pregiudicare la solvibilità della banca negli anni successivi. |
4.4. DESCRIZIONE DELLA MISURA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DETERIORATE
a. Obiettivo
(61) |
NLB beneficerà di una misura relativa alle attività deteriorate cedendo attività a BAMC. L'obiettivo di tale misura è quello di eliminare l'incertezza rispetto al valore futuro del suo portafoglio di attività più problematico e garantire che NLB si concentri sull'attuazione del piano di ristrutturazione. |
b. Struttura e caratteristiche
(62) |
La Slovenia ha istituito la società a partecipazione statale BAMC per sostenere la stabilità del settore bancario. |
(63) |
L'obiettivo generale di tale società è la gestione e la dismissione ordinata delle attività che riceve per massimizzarne il realizzo. Svolgendo tale funzione, BAMC contribuisce alla ristrutturazione del sistema finanziario, riducendo contestualmente al minimo l'uso di fondi pubblici ed evitando, per quanto possibile, di falsare la concorrenza. |
(64) |
BAMC può acquisire o coprire rischi, in particolare quelli risultanti da attività, titoli, derivati, diritti e obbligazioni di garanzie o prestiti approvati con le relative garanzie reali. BAMC corrisponderà a NLB il valore stabilito per la cessione tramite titoli di debito garantiti dallo Stato emessi da BAMC. Il valore di cessione delle attività trasferite a BAMC sarà uguale o inferiore al loro valore economico reale (in prosieguo «VER») stabilito dagli esperti della Commissione in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. |
c. Ambito della cessione di prestiti e attività deteriorate
(65) |
La cessione riguarda le seguenti categorie di attività:
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(66) |
Il 17 maggio 2013 la Slovenia ha inviato alla Commissione un elenco preliminare di attività che NLB cederà a BAMC per un importo di 1,9 miliardi di EUR. Da allora, l'elenco è stato ulteriormente aggiornato. Il portafoglio da cedere attualmente ammonta a 2,3 miliardi di EUR di valore nominale per i prestiti e 94 milioni di EUR di valore di mercato per i titoli di capitale. |
(67) |
A seguito della cessione di attività, le RWA di NLB si ridurranno di 1,4 miliardi di EUR, da cui una diminuzione complessiva del fabbisogno patrimoniale di 112 milioni di EUR. Tali cifre sono state riportate nell'elenco di attività da cedere a BAMC inviato alla Commissione il 14 novembre 2013. |
d. Metodologia utilizzata per il calcolo del valore di cessione
(68) |
Il valore di cessione è stato preliminarmente stabilito dalla Banca di Slovenia in linea con la metodologia prevista dalla normativa che istituisce BAMC, che si basa sulla valutazione del valore attuale netto dei futuri flussi di cassa. Per le grandi esposizioni, si è proceduto a una valutazione individuale dei futuri flussi di cassa, mentre per le piccole esposizioni è stato applicato un approccio semplificato basato sulle probabilità di inadempimento dei prestiti e sulle caratteristiche delle perdite in caso di inadempimento. Inoltre, per il calcolo del valore di cessione, si sono utilizzate come riferimento le perdite previste dallo scenario di base dello stress test. La metodologia adottata per la valutazione è stata avallata da un gruppo dedicato composto da autorità slovene e, in veste di osservatori, dalla Commissione, dalla BCE e dall'Autorità bancaria europea. |
(69) |
Per le società fallite e i prestiti in sofferenza, i futuri flussi di cassa sono stati stabiliti in base al valore di mercato di garanzie reali e personali. Per determinare il valore di tali garanzie reali, ci si è avvalsi dei rapporti stilati da esperti indipendenti negli ultimi 12 mesi. |
(70) |
Si è poi calcolato il valore attuale netto dei futuri flussi di cassa utilizzando un tasso di interesse privo di rischio. |
e. Valore di cessione
(71) |
Il valore di cessione delle attività di NLB stabilito dalla Slovenia ammonta a 617 milioni di EUR per i prestiti (pari al 27 % del loro valore contabile lordo) e a 94 milioni di EUR per i titoli di capitale. La Slovenia si è impegnata a far sì che il valore di cessione delle attività trasferite a BAMC sia uguale o inferiore al loro VER stabilito dagli esperti della Commissione in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. |
(72) |
Le autorità slovene hanno fornito un'analisi della Banca di Slovenia comprovante i risultati dettagliati e gli effetti finanziari della cessione di attività a BAMC da parte di NLB. |
f. Prezzo di mercato
(73) |
La Slovenia non ha stabilito il valore di mercato del portafoglio. |
g. Parere fornito alla Commissione da esperti indipendenti
(74) |
La Commissione si è affidata a esperti indipendenti affinché la assistessero nella valutazione della metodologia proposta e del prezzo di cessione rispetto al VER delle attività cedute, nonché nella quantificazione del prezzo di mercato di dette attività, come previsto dalla comunicazione sulle attività deteriorate (13), che funge da quadro di riferimento per la misura. |
5. MOTIVAZIONI DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI INDAGINE FORMALE
(75) |
Il 2 luglio 2012, la Commissione ha avviato la procedura di indagine formale sulle misure di ricapitalizzazione e la versione del piano di ristrutturazione presentata dalla Slovenia per quanto concerne la loro compatibilità con il mercato interno in quanto aiuti di Stato. |
(76) |
All'epoca, la Commissione nutriva dubbi quanto al fatto che la versione del piano di ristrutturazione NLB pervenutole garantisse il ripristino della redditività a lungo termine, un'adeguata ripartizione degli oneri e misure per evitare distorsioni della concorrenza (14). Per quel che riguarda i vari aspetti della redditività, la Commissione nutriva dubbi circa il fatto che il processo decisionale di NLB fosse in linea con le norme del mercato e, in particolare, con i possibili problemi di governo societariolegati all'intervento dello Stato in veste di principale azionista della banca nella gestione dell'attività ordinaria (15). |
6. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(77) |
In merito alla procedura di indagine formale non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. |
7. POSIZIONE DELLA SLOVENIA
(78) |
La Slovenia concorda sul fatto che la prima ricapitalizzazione, la seconda ricapitalizzazione, la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Slovenia è inoltre del parere che tali misure siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
(79) |
La Slovenia sostiene che il piano di ristrutturazione rispetta tutte le condizioni previste dalla comunicazione sulla ristrutturazione (16), integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(80) |
In particolare, la Slovenia è dell'avviso che il piano di ristrutturazione garantisca il ripristino della redditività a lungo termine di NLB senza risorse statali, fornisca un sufficiente contributo proprio ai costi di ristrutturazione e limiti le distorsioni della concorrenza. Per assicurare processi decisionali prudenti nella gestione delle attività della banca, la Slovenia si è impegnata a rafforzarne il governo societario. |
(81) |
L'elenco degli impegni assunti dalla Slovenia è riportato nell'allegato alla presente decisione. Per garantire che gli impegni siano attuati, sarà nominato un fiduciario di controllo. La Slovenia si è inoltre impegnata a rispettare un termine prestabilito per le dismissioni previste. Se il termine fissato per una dismissione non dovesse essere rispettato, sarà nominato un apposito fiduciario. |
8. VALUTAZIONE
8.1. ESISTENZA E AMMONTARE DEGLI AIUTI
(82) |
La Commissione ha già concluso (17) che la prima e la seconda ricapitalizzazione di NLB costituiscono aiuti di Stato, conclusione che non è stata contestata dalla Slovenia. Pertanto, nella presente sezione, la Commissione valuterà soltanto se le due nuove misure (la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC) costituiscano aiuti di Stato. |
(83) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(84) |
Poiché la terza ricapitalizzazione di 1,558 miliardi di EUR sarà messa a disposizione direttamente dalla Repubblica di Slovenia, la Commissione conclude che la misura deriva da risorse statali. |
(85) |
La terza ricapitalizzazione consente a NLB di ottenere capitale in una situazione di crisi finanziaria ed economica in cui, a causa della notevole incertezza che circonda il settore bancario sloveno, sarebbe impossibile reperire tale capitale sul mercato. La Commissione ritiene, pertanto, che la terza ricapitalizzazione non sarebbe stata messa a disposizione da un investitore in economia di mercato. Si deve dunque ritenere che la terza ricapitalizzazione assicuri un vantaggio a NLB. Il vantaggio è inoltre selettivo poiché va a beneficio di una sola banca. |
(86) |
Considerato che NLB opera e opererà nel settore finanziario, settore aperto a un'intensa concorrenza internazionale, qualunque vantaggio derivante alla banca da risorse statali potrebbe incidere sugli scambi all'interno dell'Unione e falsare la concorrenza. La terza ricapitalizzazione costituisce, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(87) |
La componente di aiuto della terza ricapitalizzazione ammonta a 1,558 miliardi di EUR. |
(88) |
Per quanto concerne la cessione di attività deteriorate a BAMC, la Commissione ritiene che la misura coinvolga risorse statali. La Slovenia ha creato la società a partecipazione statale BAMC per sostenere la stabilità del settore bancario, aiutando le banche in difficoltà a trasferire attività a rischio fuori bilancio a un prezzo superiore al loro valore di mercato corrente. Dette cessioni di attività da NLB a BAMC limiteranno la perdita di cui la banca dovrebbe altrimenti farsi carico per risanare il proprio bilancio patrimoniale e attuare il suo piano di ristrutturazione. |
(89) |
Per valutare l'esistenza di aiuti nella cessione di attività deteriorate a BAMC, gli esperti della Commissione hanno calcolato in maniera indipendente l'attuale valore di mercato del portafoglio da cedere e il VER, che al tempo stesso costituirà il prezzo al quale le attività saranno cedute. Poiché il valore di cessione del portafoglio è superiore all'attuale valore di mercato, la misura costituisce un vantaggio per NLB. |
(90) |
Tale vantaggio rafforza la posizione di NLB rispetto a quella dei suoi concorrenti in Slovenia e in altri Stati membri che non stanno beneficiando dello stesso sostegno statale. È dunque necessario ritenere che la misura possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, considerando anche che NLB opera e opererà nel settore finanziario, che è aperto a un'intensa concorrenza internazionale. |
(91) |
Per quel che riguarda l'ammontare dell'aiuto concesso nel quadro della cessione di attività deteriorate a BAMC, va notato che la nota 2 al punto 20, lettera a), della comunicazione sulle attività deteriorate definisce l'ammontare dell'aiuto in una misura di sostegno ad attività deteriorate come la differenza tra il prezzo di cessione delle attività e il loro prezzo di mercato. Il prezzo di cessione corrisponde a 617 milioni di EUR, mentre il prezzo di mercato è stimato pari a 486 milioni di EUR. L'aiuto concesso a NLB a seguito della cessione di attività deteriorate a BAMC ammonta dunque a 130 milioni di EUR. |
(92) |
Di conseguenza, gli aiuti complessivamente concessi a NLB a seguito della prima, della seconda e della terza ricapitalizzazione nonché della cessione di attività deteriorate a BAMC ammonta a 2,321 miliardi di EUR, pari al 20 % delle RWA di NLB registrate nel dicembre 2012. |
8.2. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI
8.2.1. BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ
(93) |
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE autorizza la Commissione a concludere che un aiuto è compatibile con il mercato interno se l'aiuto è destinato «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria globale può creare un grave turbamento nell'economia di uno Stato membro e che le misure a sostegno delle banche sono atte a porre rimedio a tale turbamento. Tale concetto è stato successivamente precisato e sviluppato nelle sei comunicazioni sulla crisi (18) e nella comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(94) |
La comunicazione sul settore bancario del 2013 vale per le misure di aiuto di Stato notificate a partire dal 1o agosto. Nel caso di NLB, la Slovenia ha notificato ulteriori aiuti di Stato sotto forma di apporti di capitale e sostegno al capitale dopo il 1o agosto 2013. Pertanto, per valutare la compatibilità del piano di ristrutturazione di NLB, vanno applicate le disposizioni della comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(95) |
La varie approvazioni da parte della Commissione delle misure intraprese dalle autorità slovene per combattere la crisi finanziaria (19) confermano la presenza di un grave turbamento nell'economia slovena. Pertanto, la base giuridica per la valutazione della compatibilità di tutte le misure coperte dal piano di ristrutturazione (segnatamente la prima, la seconda e la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC) è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE. |
(96) |
Per quanto concerne specificamente la compatibilità della cessione di attività deteriorate a BAMC, la Commissione valuta la misura rispetto alla comunicazione sulle attività deteriorate, adeguata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(97) |
Per quel che riguarda la compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione fornito a NLB, la Commissione la valuta sulla base del piano di ristrutturazione rispetto alla comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
8.2.2. Compatibilità con la comunicazione sulle attività deteriorate, adeguata e integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013
(98) |
Quanto alla compatibilità dell'aiuto fornito a NLB sotto forma di cessione di attività deteriorate a BAMC, è necessario che la Commissione valuti tale misura in base alla comunicazione sulle attività deteriorate, adeguata e integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. La comunicazione sulle attività deteriorate definisce sostegno ad attività deteriorate qualunque misura che «esoneri[no] la banca beneficiaria dalla (o compensi[no] la) necessità di registrare una perdita o una riserva per un'eventuale perdita sulle sue attività deteriorate e/o liberi[no] capitale obbligatorio per altri usi» e stabilisce i criteri per la compatibilità di tali misure con il mercato interno. Tali criteri comprendono: i) ammissibilità delle attività; ii) trasparenza e informativa in merito al deterioramento delle attività; iii) gestione delle attività; iv) approccio corretto e coerente in materia di valutazione delle attività; e v) adeguatezza della remunerazione e della ripartizione degli oneri. |
(99) |
Per quanto concerne l'ammissibilità delle attività, la sezione 5.4 della comunicazione sulle attività deteriorate indica che, per garantire la compatibilità, il sostegno ad attività deteriorate richiede una chiara identificazione delle attività deteriorate e l'applicazione di determinati limiti in relazione all'ammissibilità. |
(100) |
Tuttavia, la comunicazione sulle attività deteriorate stabilisce anche che occorre ricercare l'equilibrio tra l'intenzione di raggiungere l'obiettivo dell'immediata stabilità finanziaria e la necessità di garantire il ritorno al normale funzionamento del mercato, il che farebbe propendere a favore della flessibilità nell'identificazione delle categorie di attività. In particolare, sebbene la comunicazione sulle attività deteriorate citi tra le attività ammissibili quelle determinate dalla crisi finanziaria (facendo espressamente riferimento ai titoli americani assistiti da garanzie ipotecarie), è anche prevista la possibilità di estendere l'ammissibilità a «categorie di attività ben definite corrispondenti alla minaccia sistemica, con le debite giustificazioni e senza restrizioni quantitative». |
(101) |
Nella fattispecie, la misura riguardante le attività deteriorate si rivolge ad attività in sofferenza relative soprattutto a società di costruzione, società di trasporti e holding finanziarie o attività in sofferenza assistite da garanzie reali costituite da immobili residenziali. Tali settori sono stati quelli che maggiormente hanno generato le difficoltà di NLB, visti i consistenti portafogli di prestiti in sofferenza (41 % di prestiti in sofferenza per le holding finanziarie e 74 % di prestiti in sofferenza per le società di costruzione). Il portafoglio da cedere rappresenta oltre metà dei deterioramenti contabilizzati da NLB d.d. al 31 dicembre 2012. Tali attività sono pertanto in linea con i criteri di ammissibilità della comunicazione sulle attività deteriorate. |
(102) |
Per quanto concerne la trasparenza e l'informativa, la sezione 5.1 della comunicazione sulle attività deteriorate richiede, da parte delle banche ammissibili, la totale trasparenza e informativa ex ante rispetto alle attività deteriorate che saranno oggetto delle misure di sostegno, sulla base di un'adeguata valutazione, certificata da esperti indipendenti riconosciuti e convalidata dall'autorità di vigilanza competente. La comunicazione sulle attività deteriorate impone che l'informativa e la valutazione abbiano luogo prima dell'intervento del governo. |
(103) |
La Banca di Slovenia ha eseguito una valutazione iniziale delle attività. In primo luogo, il 10 maggio 2013, la Banca di Slovenia ha anche reso noto uno stress test indicante gli impatti patrimoniali della cessione di attività da parte delle tre principali banche slovene a BAMC. In secondo luogo, il 4 dicembre 2013, sono stati resi noti i risultati dell'AQR/ST, svolta da esperti indipendenti, indicanti il disavanzo patrimoniale delle banche slovene in uno scenario di stress. Le categorie di attività da cedere sono state chiaramente identificate e la cessione sarà effettuata unicamente sulla base della metodologia di valutazione approvata dalla Banca di Slovenia. Lo Stato membro ha pertanto assicurato una trasparenza e un'informativa sufficienti sulla totalità delle attività deteriorate di NLB da cedere a BAMC. In particolare, l'AQR/ST in cui si identifica il disavanzo patrimoniale della banca è stata svolta da esperti esterni. |
(104) |
Per quel che riguarda la gestione delle attività, la sezione 5.6 della comunicazione sulle attività deteriorate stabilisce la necessità di garantire una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività, segnatamente per quel che riguarda la loro gestione, il loro personale e la loro clientela. La comunicazione dispone al riguardo che i meccanismi adottati devono consentire alla banca di concentrarsi sul ripristino della redditività, evitando possibili conflitti di interesse. |
(105) |
Le attività saranno gestite da BAMC, che è completamente indipendente da NLB. È pertanto possibile concludere che la gestione patrimoniale separata è in linea con i requisiti della comunicazione sulle attività deteriorate. |
(106) |
La sezione 5.5 della comunicazione sulle attività deteriorate osserva che un approccio corretto e coerente alla valutazione riveste un'importanza fondamentale per evitare di falsare indebitamente la concorrenza. Il principale scopo della valutazione è stabilire il VER delle attività. Tale valore costituisce il livello di riferimento, nel senso che una cessione di attività deteriorate effettuata a detto valore è garanzia della compatibilità dell'aiuto poiché, pur creando un effetto di sostegno in quanto superiore all'attuale valore di mercato, consente comunque di contenere l'ammontare dell'aiuto al minimo necessario. |
(107) |
La Banca di Slovenia ha valutato il portafoglio e la Commissione ha esaminato, con l'ausilio di esperti esterni, la valutazione e la metodologia generale soggiacente per assicurare un approccio coerente a livello di Unione. |
(108) |
Le conclusioni sono le seguenti:
|
(109) |
Considerati tali elementi, la Commissione ha valutato il VER del portafoglio. Per tale valutazione, la Commissione ha distinto due categorie di prestiti: prestiti a imprese in continuità operativa da un lato e prestiti a ristrutturazioni di crediti e prestiti in sofferenza dall'altro. Il VER dei titoli di capitale è stato valutato separatamente. |
(110) |
Per i prestiti a imprese in continuità operativa, la Commissione ha applicato un approccio basato sul rating, secondo quanto raccomandato dagli esperti esterni. Sulla base dell'attuale rating di NLB e di informazioni finanziarie aggiornate in merito all'esposizione, la Commissione ha calcolato una probabilità di inadempimento, dopodiché ha valutato la perdita in caso di inadempimento alla luce di un'analisi dettagliata delle garanzie reali alla luce della documentazione esistente in merito ai crediti o di precedenti esercizi di verifica della qualità dei crediti. |
(111) |
Per i prestiti a ristrutturazioni di crediti ed esposizioni in sofferenza, la Commissione si è concentrata sull'analisi delle garanzie reali al fine di accertare il valore realizzabile in uno scenario di liquidazione, applicando ipotesi prudenti per quanto concerne il valore delle garanzie reali e tenendo conto dei risultati dell'AQR/ST. |
(112) |
Per i titoli di capitale, la Commissione ha analizzato varie relazioni di valutazione presentate dalla Slovenia al fine di appurare se i valori di mercato indicati fossero in linea con le quotazioni di mercato delle società quotate in borsa e se la metodologia di valutazione impiegata per le società non quotate in borsa fosse conforme agli standard di mercato. |
(113) |
La Commissione conclude che il VER del portafoglio di prestiti è pari a 617 milioni di EUR per un importo nominale di 2,3 miliardi di EUR e che il VER del portafoglio di titoli di capitale è pari a 94 milioni di EUR. Il piano di ristrutturazione prevede la cessione di attività a BAMC al VER. |
(114) |
Quanto al valore di mercato, la Commissione utilizza un metodo di diversificazione della copertura per accertare il valore di mercato attuale al momento della cessione. Su tale base, il valore di mercato del portafoglio è stimato pari a 486 milioni di EUR per i prestiti e 94 milioni di EUR per i titoli di capitale. |
(115) |
L'ammontare dell'aiuto corrisponde, pertanto, alla differenza tra il valore di cessione e il valore di mercato, ovverosia 130 milioni di EUR. |
(116) |
Per quel che riguarda la ripartizione degli oneri, la sezione 5.2 della comunicazione sulle attività deteriorate ribadisce il principio generale secondo cui le banche dovrebbero farsi carico delle perdite associate alle attività deteriorate nella massima misura possibile in modo da garantire una ripartizione degli oneri e una responsabilità equivalente degli azionisti. Di conseguenza, le attività dovrebbero essere trasferite a un prezzo che sia uguale o inferiore al loro VER. |
(117) |
La Slovenia si impegna a far sì che il prezzo di cessione delle attività sia uguale o inferiore al VER e l'operazione sia quindi in linea con la comunicazione sulle attività deteriorate. |
(118) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cessione di attività deteriorate a BAMC risponda a tutti i requisiti e le condizioni della comunicazione sulle attività deteriorate, adeguata e integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
8.2.3. Compatibilità con la comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013
(119) |
Conformemente al punto 31 della comunicazione sul settore bancario del 2013, qualunque piano di ristrutturazione che comporti aiuti alla ristrutturazione, eccezion fatta per i requisiti in materia di reperimento di capitali e ripartizione degli oneri, continua a essere valutato in base alla comunicazione sulla ristrutturazione. |
(120) |
Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione e la comunicazione sul settore bancario del 2013, in primo luogo, è necessario che il piano di ristrutturazione dimostri che il processo di ristrutturazione al quale è sottoposto un beneficiario di aiuti di Stato sia idoneo a ripristinare la sua redditività a lungo termine. In secondo luogo, l'ammontare dell'aiuto deve limitarsi al minimo necessario e sia gli azionisti sia i creditori subordinati devono contribuire a ridurre il più possibile il disavanzo patrimoniale. In terzo luogo, è necessario che esistano misure per limitare le distorsioni della concorrenza generate sostenendo artificialmente il potere di mercato del beneficiario e garantire la competitività del settore bancario. Infine, è necessario affrontare la questione della sorveglianza e la questione procedurale. |
i)
(121) |
Come disposto dalla comunicazione sulla ristrutturazione, è necessario che lo Stato membro presenti un piano di ristrutturazione completo che dimostri come sarà ripristinata la redditività a lungo termine del beneficiario senza aiuti di Stato entro un lasso di tempo ragionevole e, comunque, entro e non oltre cinque anni. La redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di competere sul mercato dei capitali per meriti propri conformemente ai requisiti normativi applicabili. Affinché una banca si trovi in una siffatta condizione, è necessario che sia in grado di coprire tutti i suoi costi assicurando un'adeguata redditività del capitale proprio, tenuto conto del suo profilo di rischio. Il ripristino della redditività dovrebbe derivare principalmente da misure interne e fondarsi su un piano di ristrutturazione credibile. |
(122) |
Il piano di ristrutturazione per NLB, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2017, dimostra un ripristino della redditività al termine del periodo di ristrutturazione. Il principale fattore è rappresentato dal previsto miglioramento della qualità del portafoglio e dal minor bisogno di ulteriori deterioramenti e accantonamenti. Il ripristino della redditività sarà altresì conseguito grazie al risanamento del bilancio patrimoniale di NLB risultante dalla prevista cessione di attività in sofferenza a BAMC. NLB beneficerà inoltre di una maggiore efficienza operativa derivante da misure di riduzione dei costi e dalla stabilizzazione dei proventi. Per garantire la redditività della banca dopo aver tenuto conto della cessione di attività in sofferenza a BAMC, il piano di ristrutturazione si basa sull'ipotesi di una ricapitalizzazione da parte dello Stato di 1,558 miliardi di EUR nel 2013 e di una totale cancellazione dal bilancio di obbligazioni subordinate e patrimonio netto per un importo di 250 milioni di EUR. |
(123) |
Il punto 10 della comunicazione sulla ristrutturazione richiede che le misure di ristrutturazione proposte pongano rimedio alle debolezze del soggetto in questione. Il piano di ristrutturazione spiega, in primo luogo, le cause delle difficoltà di NLB. Il portafoglio di prestiti di NLB è stato duramente colpito durante la crisi e ha generato ingenti perdite dovute a deterioramenti. |
(124) |
La crescita del portafoglio di prestiti è stata finanziata dal mercato all'ingrosso, il che ha comportato un forte rialzo rapporti prestiti/depositi (dal 74 % nel 2002 al 137 % nel 2009). Nel contempo, la banca non ha sufficientemente rafforzato la propria base patrimoniale, facendo notevole affidamento su strumenti ibridi prima dell'inizio della crisi. |
(125) |
Prima della crisi, NLB ha accumulato esposizioni nei confronti del settore delle costruzioni, del settore immobiliare e delle holding finanziare, ma la qualità della gestione del rischio associato non ha seguito il ritmo dell'aumento. L'accumulo di prestiti in sofferenza si è rivelato disastroso nel momento in cui è iniziata la crisi e si è registrato un rallentamento dell'economia. Il programma nazionale di costruzione della rete viaria si è concluso nel 2008 e la domanda immobiliare interna è calata drasticamente. La maggior parte delle società slovene era notevolmente indebitata e si è trovata stretta nella morsa di una flessione dell'economia, una svalutazione di attività e scorte e un minor accesso al credito. La concomitanza tra una grave flessione dell'economia e un quadro di gestione del rischio inadeguato ha portato all'aumento dei prestiti in sofferenza. Infatti, i prestiti in sofferenza hanno raggiunto il 29 % dei prestiti lordi per NLB al 30 settembre 2012, e il peggior record è stato registrato per il settore delle costruzioni (74 %). Di conseguenza, le perdite al netto delle imposte sono ammontate a 87 milioni di EUR nel 2009, 202 milioni di EUR nel 2010, 240 milioni di EUR nel 2011 e 273 milioni di EUR nel 2012. |
(126) |
Norme deboli a livello di governo societario e la conseguente influenza dello Stato nella gestione dell'attività ordinaria di NLB sono state anch'esse uno dei motivi che hanno generato i problemi della banca. |
(127) |
Pertanto, per ripristinare la redditività a lungo termine, è necessario affrontare cinque aspetti principali. In primo luogo, è necessario migliorare il governo societario della banca per garantire che vengano prese decisioni aziendali economicamente giustificate solo dalla direzione della banca e che lo Stato non influisca sull'attività ordinaria. In secondo luogo, la banca deve migliorare le sue politiche di tariffazione e il suo quadro di gestione del rischio in modo da preservare i margini e ridurre al minimo le perdite. In terzo luogo, è necessario che NLB risani il proprio bilancio patrimoniale e riduca la propria esposizione a settori problematici, attraverso una politica corretta di accantonamento e dismissione delle attività problematiche o attraverso una cessione dei prestiti problematici a BAMC. In quarto luogo, la banca deve risanare la struttura del proprio bilancio patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione e il rafforzamento della base di depositi o la riduzione del rapporto di capitalizzazione. Infine, è necessario che la banca migliori la propria efficienza operativa per garantire un livello di redditività sufficiente. |
a. Rafforzamento del quadro in materia di governo societario
(128) |
Gli impegni garantiranno l'indipendenza del consiglio di amministrazione e della direzione nella fissazione dei criteri di prestito. Tali impegni assicureranno che la tariffazione dei prestiti si basi su una corrispondente politica che stabilisca norme minime di RoE per tutti i prestiti, limitando in tal modo la possibilità che la banca presti denaro a un prezzo inferiore a quello di mercato a seguito di influenze esterne. |
(129) |
Gli impegni sembrano affrontare correttamente i principali punti deboli del governo societariodi NLB e porvi rimedio poiché stabiliscono garanzie adeguate per evitare conflitti di interesse, assicurare che la strategia e le decisioni siano improntate a una corretta ottica aziendale e non siano distorte da obiettivi diversi dalla massimizzazione del valore né soggette un'influenza esterna impropria. I previsti cambiamenti a livello di governo societariorenderanno la banca meno vulnerabile all'influenza esterna e, nel contempo, introdurranno maggiore disciplina attraverso un migliore controllo e una maggiore trasparenza delle decisioni a livello di gestione. |
(130) |
NLB esaminerà ulteriormente le proprie politiche in materia di incentivi e retribuzioni per garantire che non incoraggino un'irragionevole assunzione di rischi e siano rivolte verso obiettivi sostenibili e a lungo termine. Inoltre, la retribuzione totale corrisposta a qualunque membro del consiglio di amministrazione e dipendente che svolga mansioni particolari sarà soggetta a un tetto, fino al 31 dicembre 2017, in linea con i punti da 37 a 39 della comunicazione sul settore bancario del 2013, il che agevolerà la puntuale esecuzione del piano di ristrutturazione. |
(131) |
La Slovenia si impegna altresì a dismettere la propria partecipazione in NLB a un investitore indipendente e non collegato alla Repubblica di Slovenia, portandola al […] % entro il […], dismissione che ridurrà notevolmente l'influenza esterna nelle attività commerciali e di gestione della banca. |
b. Rafforzamento delle politiche di tariffazione e del quadro di gestione del rischio
(132) |
NLB migliorerà le proprie politiche di tariffazione e il quadro di gestione del rischio, in particolare attraverso una serie di norme e misure volte a tutelare al meglio l'interesse dell'attività della banca. Tra tali misure vi sono la formazione del personale, la valutazione della qualità dei clienti, la tariffazione dei nuovi prodotti e la verifica del processo relativo al rischio di credito. |
(133) |
In particolare, la tariffazione dei nuovi prestiti porterà, entro il 31 dicembre 2017, a una RoE positiva perlomeno del […] % su ogni rapporto cliente. Tale tariffazione sarà progressivamente introdotta partendo da una RoE del […] % su ogni rapporto cliente nel 2014 per giungere a una RoE del […] % entro il 31 dicembre 2017. |
(134) |
Il conseguente miglioramento delle politiche di tariffazione di NLB e del suo quadro di gestione del rischio è appropriato e necessario per applicare politiche di credito più rigorose ai nuovi prestiti e una politica di accantonamento più conservativa. Tali riforme affrontano la debolezza di NLB che ha condotto a una scarsa qualità del suo portafoglio di prestiti, un livello eccessivo di prestiti in sofferenza e un costo elevato del credito. Affrontando tali cause di bassa redditività, le suddette misure contribuiscono alla redditività a lungo termine di NLB. |
(135) |
Il piano di ristrutturazione prevede altresì una separazione organizzativa tra attività primaria e attività non primaria della banca. La riorganizzazione consentirà a NLB di semplificare le proprie attività primarie e la separazione le permetterà anche di attuare un approccio più specializzato alla dismissione delle sue attività non primarie e di gestire le attività in sofferenza in maniera da massimizzarne il valore di realizzo. |
c. Riequilibrio della gestione aziendale optando per attività meno rischiose
(136) |
A seguito del piano di ristrutturazione, le RWA di NLB diminuiranno da 11,1 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 a [5-10] miliardi di EUR al 31 dicembre 2017. La riduzione delle RWA, in particolare nei settori più problematici della banca, ovverosia le holding finanziarie, le società di trasporti e le società di costruzione, garantisce la diminuzione del rischio associato a tali esposizioni nell'arco del periodo di ristrutturazione. |
(137) |
NLB cederà un portafoglio di 2,3 milioni di EUR di prestiti deteriorati a BAMC, il che le permetterà di concentrarsi sulla gestione dei prestiti non in sofferenza, liberando nel contempo risorse per intervenire sui restanti prestiti in sofferenza. |
(138) |
La futura strategia di NLB riorienterà le attività verso una gestione aziendale più conservativa basata su segmenti primari di servizi bancari, ossia dettaglio, PMI e alcune grandi imprese selezionate in Slovenia. Tale sviluppo sarà conseguito tramite sostanziali dismissioni e riduzioni di attività non primarie, liberando in tal modo risorse per le attività primarie. |
d. Risanamento della struttura del bilancio patrimoniale
(139) |
NLB ha già ricevuto iniezioni di capitale da parte dello Stato nel marzo 2011 e nel luglio 2012. Con l'ulteriore terza ricapitalizzazione, NLB è in grado di conformarsi ai requisiti patrimoniali della Banca di Slovenia, per cui di ripristinare la sua redditività. |
(140) |
L'importo della terza ricapitalizzazione tiene conto del fabbisogno della banca risultante dall'AQR/ST. Dopo tale ricapitalizzazione, il coefficiente di capitale di classe 1 della banca ai sensi del regolamento CRR raggiungerà immediatamente il 15 % e sarà dell'ordine del [10-20] % entro il 31 dicembre 2017, ossia ampiamente superiore al requisito patrimoniale fissato dalla Banca di Slovenia, pari a un coefficiente di capitale di classe 1 del 9 % ai sensi del regolamento CRR. |
(141) |
Inoltre, NLB risanerà il suo bilancio patrimoniale tramite la cessione di un consistente portafoglio di attività deteriorate e in sofferenza a BAMC. |
(142) |
NLB migliorerà il proprio profilo di finanziamento riducendo il finanziamento infragruppo delle controllate, dismettendo le attività non primarie e riorientandosi verso la sua base di finanziamento storica, ossia i depositi di clienti al dettaglio. Il rapporto prestiti/depositi migliorerà, passando dal 105 % nel 2012 al [70-80] % al 31 dicembre 2017. |
e. Ripristino della redditività a lungo termine
(143) |
Il ripristino della redditività a lungo termine deriverà dal riposizionamento strategico della banca sulla sua attività bancaria di base, ossia le attività rivolte a clienti privati, alle PMI e ad alcune grandi imprese selezionate in Slovenia, il che permetterà alla banca di conseguire i suoi obiettivi in materia di RoE. |
(144) |
La banca migliorerà il suo margine di interesse netto garantendo un'adeguata tariffazione dei nuovi prestiti. In particolare, la tariffazione dei nuovi prestiti contribuirà al raggiungimento di una RoE positiva perlomeno del […] % nel 2014, del […] % nel 2015, del […] % nel 2016 e del […] % nel 2017 su ogni rapporto cliente. |
(145) |
NLB documenterà inoltre tutte le decisioni di ristrutturazione, inserendo nella documentazione un raffronto con soluzioni alternative, come l'esecuzione di garanzie reali e la risoluzione dell'impegno, dimostrando in tal modo di aver optato per la soluzione che massimizza il valore attuale netto per la banca. |
(146) |
NLB sta altresì ipotizzando un lungimirante programma di riduzione dei costi attraverso un notevole consolidamento della propria sede di attività e della rete di filiali e una riduzione del personale, oltre che il miglioramento dell'efficienza operativa, il perseguimento di una politica di acquisizione di clienti orientata verso la redditività e adeguata al rischio, nonché l'ottimizzazione della liquidità e di altri costi. Di conseguenza, il piano di ristrutturazione prevede una riduzione del rapporto costi/ricavi a meno del 60 %, livello paragonabile a quelli raggiunti dalla banca prima della crisi. Entro il 31 dicembre 2017, NLB raggiungerà una RoE al netto delle imposte del [5-10] % e un coefficiente di capitale di classe 1 ai sensi del regolamento CRR del [10-20] %. Nel 2017, l'utile al netto delle imposte di NLB ammonterà a [100-150] milioni di EUR. |
(147) |
È previsto che il flusso di deterioramenti diminuisca con il passare del tempo, man mano che viene progressivamente attuato il piano di ristrutturazione. Con la cessione di attività deteriorate a BAMC, gli impegni assunti in materia di gestione del rischio di credito e la ristrutturazione dei prestiti in sofferenza restanti nei suoi portafogli per ottimizzarne il valore attuale netto per la banca, nonché con altre misure di miglioramento del suo quadro di gestione del rischio, la banca avrà un profilo di rischio di credito più solido. |
(148) |
La Commissione ritiene, pertanto, che il piano di ristrutturazione sia atto a ripristinare la redditività a lungo termine di NLB. |
ii)
(149) |
La comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, indica che è necessario un contributo appropriato da parte del beneficiario per limitare l'aiuto al minimo e affrontare la questione delle distorsioni della concorrenza e del rischio morale. A tal fine, la comunicazione dispone che i) sia i costi di ristrutturazione sia l'ammontare dell'aiuto debbano essere limitati; e che ii) vi sia una ripartizione degli oneri massima tra gli azionisti e i creditori subordinati esistenti. |
(150) |
Una volta che le perdite sono assorbite dal capitale proprio, un'adeguata ripartizione degli oneri prevede generalmente contributi da parte dei titolari di capitali ibridi e dei titolari di debiti subordinati. I titolari di capitali ibridi e i titolari di debiti subordinati devono contribuire riducendo il più possibile il disavanzo patrimoniale. Tali contributi possono assumere la forma di conversione in capitale primario di classe 1 (20) o svalutazione del solo capitale degli strumenti. In ogni caso, occorre evitare nella massima misura consentita dalla legge le uscite di cassa dal beneficiario ai titolari di tali titoli. |
(151) |
Il piano di ristrutturazione non contiene elementi atti a suggerire che l'aiuto superi i mezzi necessari per coprire i costi risultanti dal ripristino della redditività di NLB. Il disavanzo patrimoniale da coprire con la terza ricapitalizzazione è stato calcolato sulla base di un'AQR/ST. Tale stima dell'apporto di capitale si basa, in particolare, su una valutazione delle attività in cui si indica che detto livello è necessario e sufficiente per sostenere una situazione di stress. L'AQR/ST ha fornito ulteriore certezza sul livello di capitale necessario. L'importo della terza ricapitalizzazione consente alla banca di rispettare i propri requisiti in materia di capitale regolamentare e le aspettative del mercato. Esisterà, inoltre, un meccanismo di rimborso del capitale per evitare l'accumulo di capitale in eccesso presso NLB, in virtù del quale la banca dovrà versare dividendi per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 calcolati in base alla percentuale crescente del capitale in eccesso. Il meccanismo di rimborso del capitale garantisce che il capitale in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali normativi minimi non permetta alla banca di avviare nuove attività prima di aver rimborsato lo Stato. |
(152) |
Nonostante il divieto di pagamento di dividendi, per consentire a NLB d.d. di ottenere dividendi dalle proprie controllate ed evitare l'accumulo di liquidità presso queste ultime, le controllate potranno versare dividendi. I versamenti di dividendi da parte delle controllate potranno avvenire se NLB d.d. dovesse essere, direttamente o indirettamente, l'azionista di maggioranza e tutti gli azionisti esterni dovessero detenere, insieme, meno del 15 % delle quote e dei diritti di voto della corrispondente società. La Commissione ritiene che la possibilità per le controllate di effettuare tali versamenti di dividendi a NLB d.d. contribuisca a mantenere l'importo dell'aiuto al minimo necessario, possa consentire un grado appropriato di flessibilità per la gestione efficiente del capitale e della liquidità consolidati di NLB e possa agevolare il rimborso dell'aiuto. Il fatto che, conseguentemente, anche gli azionisti di minoranza delle controllate ricevano parte dei dividendi rappresenta un effetto di ricaduta proporzionato rispetto ai succitati vantaggi, considerato in particolare l'importo relativamente contenuto di dividendi eventualmente dovuti a tutti gli azionisti che non siano NLB d.d., importo che non sarà superiore di più di un decimo all'importo dei dividendi eventualmente dovuti a NLB d.d. |
(153) |
In primo luogo, gli impegni relativi alla ripartizione degli oneri tra gli azionisti e i titolari di debiti subordinati sono conformi alla comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(154) |
Al proposito, la Slovenia si è impegnata affinché NLB svaluti completamente il suo patrimonio netto e i debiti subordinati in essere prima che le vengano concessi aiuti di Stato (ossia la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC), in modo da garantire il rispetto dei requisiti della comunicazione sul settore bancario del 2013. La Commissione osserva positivamente che il contributo dei titolari di debiti subordinati viene raggiunto nella massima misura possibile, garantendo pertanto un'adeguata ripartizione degli oneri. Gli apporti di capitale da parte dello Stato avverranno soltanto dopo la completa svalutazione dei titoli di debito subordinati. Tale sequenza garantisce che tutti i titolari di debiti subordinati esistenti siano obbligati a contribuire pienamente ai costi di ristrutturazione della banca prima dell'intervento dello Stato. Dopo la terza ricapitalizzazione, lo Stato deterrà quindi il 100 % delle azioni della banca rispetto al 33,1 % detenuto antecedentemente al primo apporto di capitale da parte dello Stato. |
(155) |
In secondo luogo, il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione dispone che un'adeguata remunerazione del capitale dello Stato sia anch'essa un mezzo per ottenere un'adeguata ripartizione degli oneri. |
(156) |
Per quanto concerne la prima e la seconda ricapitalizzazione, la Commissione osserva che sono state condotte a prezzi compatibili con i principi relativi alla ripartizione degli oneri (21). Quanto alla terza ricapitalizzazione prevista dal piano di ristrutturazione, lo Stato possiederà il 100 % della banca dopo la ricapitalizzazione, massimizzando in tal modo la ripartizione degli oneri. La Commissione ha già accertato che la cessione di attività deteriorate a BAMC è remunerata in modo appropriato. |
(157) |
In terzo luogo, per quanto concerne i costi di ristrutturazione derivanti dal piano di ristrutturazione attraverso misure interne assunte da NLB, la banca attuerà misure di taglio dei costi che comporteranno una riduzione delle spese di esercizio da 368 milioni di EUR al 31 dicembre 2012 a [250-300] milioni di EUR al 31 dicembre 2017 in uno scenario esemplificativo di base. Il piano di ristrutturazione prevede altresì la dismissione perlomeno del [80-90] % delle attività non bancarie di NLB. Inoltre, viene creato un meccanismo di rimborso del capitale che consente di versare dividendi allo Stato per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nella massima misura possibile senza pregiudicare il rispetto dei requisiti in materia di patrimonio regolamentare da parte della banca. |
(158) |
In quarto luogo, in aggiunta alle suddette misure strutturali, la Slovenia si è anche impegnata a rispettare un divieto di pagamento di cedole, un divieto di acquisizione e un divieto di pubblicità e pratiche commerciali aggressive. |
(159) |
La Commissione rileva che l'impegno assunto di non pagare cedole non si applica agli strumenti di capitale di nuova emissione, purché eventuali pagamenti di cedole su tali nuovi strumenti non crei un'obbligazione giuridica di pagamento di cedole su titoli di NLB esistenti al momento dell'adozione della presente decisione (22). La Commissione accetta tale limitazione del divieto di pagamento di cedole per consentire al gruppo di reperire capitale ibrido fresco sul mercato, in linea con il punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione. L'emissione di titoli subordinati dopo la data di adozione della presente decisione permetterà alla banca di reperire ulteriori fondi e capitale ibrido senza che ciò comporti il pagamento di cedole sui titoli esistenti, in particolare debiti subordinati. In virtù della limitazione del divieto di pagamento di cedole, la banca sarà pertanto in grado di emettere ulteriore capitale Tier 1 ai sensi del regolamento CRR, che potrebbe potenzialmente ridurre il suo fabbisogno patrimoniale sotto forma di capitale proprio. Al riguardo, va ricordato che le cedole devono essere facoltative e non obbligatorie affinché gli strumenti di debito possano definirsi capitale di classe 1 ai sensi del regolamento CRR. Infine, nella fattispecie, è anche possibile notare che, dopo la svalutazione completa del patrimonio netto e dei debiti subordinati in essere di NLB, alla banca non resterà alcun patrimonio netto né alcun debito subordinato. La limitazione del divieto di pagamento di cedole non pregiudica l'effetto utile di un siffatto divieto contemplato dalla comunicazione sulla ristrutturazione perché l'impegno assunto da NLB, ovvero il fatto che il pagamento di cedole su nuovi strumenti non creerà un'obbligazione giuridica di pagare cedole su titoli esistenti di NLB, eviterà qualunque uscita inutile di capitale. |
(160) |
Di conseguenza, la ripartizione degli oneri tra titolari di capitale proprio, capitale ibrido e debiti subordinati, le riduzioni di costi, le dismissioni e un'adeguata remunerazione dell'aiuto rappresentano un contributo proprio sufficiente da parte di NLB ai costi della sua ristrutturazione. |
(161) |
Per tali motivi, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione prevede un contributo proprio e una ripartizione degli oneri adeguati. |
iii)
(162) |
Infine, la sezione 4 della comunicazione sulla ristrutturazione richiede che il piano di ristrutturazione contenga misure per limitare le distorsioni della concorrenza. Tali misure devono essere personalizzate per affrontare le distorsioni sui mercati su cui opera la banca beneficiaria dopo la ristrutturazione. La natura e la forma di tali misure dipendono da due criteri: in primo luogo, l'ammontare dell'aiuto e le condizioni e le circostanze in cui è stato concesso e, in secondo luogo, le caratteristiche dei mercati sui cui opererà il beneficiario. È inoltre necessario che la Commissione tenga conto dell'entità del contributo proprio del beneficiario e della sua ripartizione degli oneri nell'arco del periodo di ristrutturazione. |
(163) |
NLB ha ricevuto aiuti di Stato sotto forma di iniezioni di capitale e misure relative ad attività deteriorate dell'ordine di 2,321 miliardi di EUR, pari al 20 % delle RWA di NLB (23). L'adeguata remunerazione dell'aiuto e l'indispensabile attuazione di misure per limitare le potenziali distorsioni della concorrenza sono necessarie soprattutto alla luce dell'ammontare relativamente consistente dell'aiuto. |
(164) |
Una prima misura che limiterà le distorsioni della concorrenza è la dismissione delle partecipazioni di NLB in […]. La dismissione della sua […] ridurrà la quota di mercato di NLB […]. La dismissione della […] di NLB contribuirà anch'essa a limitare la quota di mercato di NLB, aprendo il mercato ai concorrenti. |
(165) |
La riduzione della presenza sul mercato di NLB nei prestiti alle imprese nel settore della costruzione e dei trasporti e alle holding finanziarie è ottenuta grazie alle limitazioni annuali delle RWA in tali settori. |
(166) |
Inoltre, NLB cesserà le attività di leasing, factoring e forfaiting, nonché le attività non primarie in Slovenia e all'estero, in modo da contribuire ulteriormente a limitare il possibile effetto di ricaduta dell'aiuto di Stato ricevuto su attività che non siano le sue attività bancarie primarie. |
(167) |
NLB continuerà a operare in condizioni tali da limitare le distorsioni della concorrenza. Come banca monolinea con migliori politiche di governance e gestione del rischio e una politica di prestito più efficiente con una tariffazione migliore che consentirà di ottenere una RoE del [10-20] % sui nuovi prestiti al 31 dicembre 2017, la banca si asterrà dall'offrire condizioni eccessivamente vantaggiose ai propri clienti. Tali elementi contribuiscono alla redditività di NLB, ma limitano anche le distorsioni della concorrenza. |
(168) |
La Slovenia si è impegnata a rispettare un divieto di acquisizioni, garantendo che NLB non utilizzerà l'aiuto di Stato ricevuto per acquisire nuove attività. Inoltre, viene creato un meccanismo di rimborso del capitale che consente alla banca di versare dividendi allo Stato per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nella massima misura possibile senza pregiudicare il rispetto dei requisiti patrimoniali normativi da parte della banca. Tale meccanismo di rimborso del capitale garantisce che il capitale in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali normativi o a qualunque altro requisito normativo non permetta al banca di intraprendere nuove attività prima di aver rimborsato lo Stato. |
(169) |
Oltre alle suddette misure strutturali, la Slovenia si è anche impegnata a rispettare una serie di vincoli di condotta che evitano di falsare la concorrenza. La Commissione accoglie con favore un divieto di pubblicità del sostegno dello Stato e di attuazione di pratiche commerciali aggressive, poiché impedisce a NLB di utilizzare l'aiuto per una condotta di mercato anticoncorrenziale. |
(170) |
Considerando tale mix di misure e impegni, esistono garanzie sufficienti che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate, vista l'entità dell'aiuto concesso a NLB. |
8.2.4. Sorveglianza del piano di ristrutturazione
(171) |
A norma della sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, sono necessarie relazioni periodiche per consentire alla Commissione di verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato in modo corretto. La Slovenia nominerà un fiduciario di controllo che fornirà alla Commissione relazioni di sorveglianza semestrali. |
(172) |
Per assicurare la corretta attuazione del piano di ristrutturazione per l'intera durata, le autorità slovene adotteranno tutte le misure necessarie affinché NLB rispetti gli impegni riportati nell'elenco delle condizioni. |
(173) |
Inoltre, la corretta attuazione del piano di ristrutturazione e il pieno e corretto assolvimento di tutti gli impegni contenuti nell'elenco delle condizioni riportato nell'allegato alla presente decisione saranno continuamente sorvegliati da un fiduciario di controllo indipendente e sufficientemente qualificato. Tale fiduciario avrà accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie per sorvegliare l'attuazione della decisione. La Commissione o il fiduciario potrà richiedere a NLB spiegazioni e chiarimenti. La Slovenia e NLB sono chiamate a collaborare appieno con la Commissione e il fiduciario per quanto concerne le richieste di informazioni relative alle attività di sorveglianza. |
8.2.5. Conclusione e chiusura dell'indagine sul piano di ristrutturazione
(174) |
La Commissione rileva che il piano di ristrutturazione presentato dalla Slovenia affronta adeguatamente gli aspetti della sostenibilità (compresa la corporate governance), della ripartizione degli oneri e della distorsione della concorrenza ed è conforme ai requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. |
(175) |
La Commissione scioglie dunque le riserve formulate nella seconda decisione di salvataggio e avvio di indagine rispetto ai dubbi che nutriva circa la compatibilità del piano di ristrutturazione. |
9. CONCLUSIONE
(176) |
La Commissione conclude che la prima, la seconda e la terza ricapitalizzazione di Stato di NLB e la cessione di attività deteriorate a BAMC rappresentano un aiuto alla ristrutturazione a favore di NLB. |
(177) |
La Commissione conclude che le misure di ristrutturazione consistenti nella prima, nella seconda e nella terza ricapitalizzazione e nella cessione di attività deteriorate a BAMC sono atte a permettere a NLB di ripristinare la propria redditività a lungo termine, adeguate per quanto concerne la ripartizione degli oneri e proporzionate per compensare gli effetti di distorsione del mercato delle misure di aiuto in questione. La Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione presentato soddisfi i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, e della comunicazione sulle attività deteriorate, adeguata e integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. Le misure di ristrutturazione possono dunque considerarsi compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La prima, la seconda e la terza ricapitalizzazione e la cessione di attività deteriorate a BAMC possono quindi essere approvate conformemente al piano di ristrutturazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti alla ristrutturazione erogati a NLB dalla Repubblica di Slovenia, consistenti nella prima ricapitalizzazione pari a 250 milioni di EUR, nella seconda ricapitalizzazione pari a 382,9 milioni di EUR, nella terza ricapitalizzazione pari a 1 558 milioni di EUR e nella cessione di attività deteriorate a BAMC con una componente di aiuto di 130 milioni di EUR, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Alla luce del piano di ristrutturazione e degli impegni enunciati nell'allegato, detti aiuti alla ristrutturazione sono compatibili con il mercato interno.
Articolo 2
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) Decisione della Commissione sul casoSA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) — Seconda ricapitalizzazione di NLB e SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) — Ristrutturazione di NLB — Slovenia (GU C 361 del 22.11.2012, pag. 18).
(2) Decisione della Commissione sul caso SA.32261 (11/N) Ricapitalizzazione di salvataggio a favore di NLB (GU C 189 del 29.6.2011, pag. 2).
(3) Cfr. nota 1.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Questo disavanzo patrimoniale comprende l'effetto patrimoniale della cessione di attività alla società a partecipazione statale Bank Asset Management Company (di seguito denominata «BAMC»).
(6) Cfr. descrizione dettagliata nei considerando da 16 a 22 della prima decisione di salvataggio.
(7) Cfr. tutti i dettagli nei considerando da 23 a 31 della decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento.
(8) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(9) Comunicazione della Commissione sull'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(10) Informazione riservata.
(11) Ad esempio, utilizzando il prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex-Rights Price, di seguito denominato «TERP»).
(12) Le proiezioni finanziarie di NLB inserite nel piano di ristrutturazione non tengono conto degli effetti di tale meccanismo di rimborso del capitale.
(13) Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).
(14) Cfr. considerando da 91 a 104 della seconda decisione di salvataggio e avvio di indagine del 2 luglio 2012.
(15) Cfr. considerando 97 della seconda decisione di salvataggio e avvio di indagine del 2 luglio 2012.
(16) Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2009, sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).
(17) Cfr. considerando da 34 a 41 della prima decisione di salvataggio e considerando da 61 a 66 della decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento.
(18) Comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale («comunicazione sul settore bancario del 2008») (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (comunicazione sulle attività deteriorate); comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (comunicazione sulla ristrutturazione); comunicazione sull'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329, 7.12.2010, pag. 7); comunicazione sull'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).
(19) Cfr., ad esempio, ricapitalizzazione di salvataggio a favore di NLB SA.32261 (11/N); seconda ricapitalizzazione di NLB e ristrutturazione di NLB SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N); ricapitalizzazione di NKBM SA.35709 (GU C 162 del 7.6.2013, pag. 5).
(20) Secondo la definizione dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(21) Cfr. considerando da 50 a 63 della prima decisione di salvataggio e considerando da 73 a 88 della seconda decisione di salvataggio e avvio di indagine.
(22) Altre decisioni fanno riferimento a impegni analoghi: cfr. considerando 218 della decisione della Commissione sul caso Ristrutturazione della Royal Bank of Scotland e partecipazione nell'Asset Protection Scheme C(2009) 10112 def. (GU C 119 del 7.5.2010, pag. 1), e considerando 165 della decisione della Commissione sul caso Ristrutturazione del Lloyds Banking Group C(2009) 9087 def. (GU C 46 del 24.2.2010, pag. 2).
(23) RWA al dicembre 2012.
ALLEGATO
IMPEGNI ASSUNTI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Repubblica di Slovenia (in prosieguo «Slovenia») garantisce che NLB d.d. e le sue affiliate (in prosieguo «NLB») attueranno il piano di ristrutturazione presentato il 7 gennaio 2013, modificato il 25 febbraio 2013 e, successivamente, nel novembre e nel dicembre 2013. Al riguardo, la Slovenia si impegna, in particolare, ad attuare le misure e le azioni e a conseguire gli obiettivi elencati più avanti (in prosieguo «impegni»), che fanno parte integrante del suddetto piano di ristrutturazione.
Gli impegni saranno validi dalla data di adozione della decisione della Commissione europea (in prosieguo «Commissione») che approva il piano di ristrutturazione.
Il periodo di ristrutturazione si concluderà il 31 dicembre 2017. Gli impegni valgono per tutto il periodo di ristrutturazione, a meno che il singolo impegno non specifici altro.
1) |
[riduzione del bilancio patrimoniale] Conformemente al contenuto del piano di ristrutturazione, NLB ridurrà il totale del bilancio patrimoniale del gruppo da circa 17,9 miliardi di EUR nel 2010 a [10-20] miliardi di EUR entro il 31 dicembre 2017 senza apportare alcuna modifica sostanziale alle condizioni generali che disciplinano il bilancio patrimoniale e al contesto giuridico rilevante per il totale del bilancio patrimoniale. |
2) |
[riduzione dei costi] Nel 2012, le spese di esercizio di NLB ammontavano, a livello di gruppo, a 368 milioni di EUR. NLB ridurrà le spese di esercizio a livello di gruppo (escluse le spese straordinarie una tantum che non hanno natura ricorrente, ossia le spese di ristrutturazione) per raggiungere un rapporto costi/ricavi inferiore al 55 % o, nel caso in cui il rapporto costi/ricavi dovesse essere superiore al [50-60] %, a [300-350] milioni di EUR entro la fine del 2014, [300-350] milioni di EUR entro la fine del 2015, [250-300] milioni di EUR entro la fine del 2016 e [250-300] milioni di EUR entro la fine del 2017. Qualora l'inflazione annua nel periodo 2013-2017 dovesse essere superiore al 2,5 %, gli obiettivi per quanto concerne le spese di esercizio saranno rettificati per tener conto della differenza tra le proiezioni del tasso di inflazione contenute nel piano di ristrutturazione e l'inflazione effettiva registrata nello specifico anno. |
3) |
[vendita di partecipazioni] NLB detiene, tra l'altro, partecipazioni nelle seguenti società:
Al 31 dicembre 2012 le partecipazioni oggetto di dismissione rappresentavano un valore di attività complessivo di [100-150] milioni di EUR. |
3.1) |
Le suddette partecipazioni dovranno essere vendute, direttamente o indirettamente, in modo che il valore di inventario delle partecipazioni si riduca perlomeno del [40-50] % (ossia almeno a [70-80] milioni di EUR) entro il 31 dicembre 2015 e perlomeno del [80-90] % (ossia almeno a [20-30] milioni di EUR) entro il 31 dicembre 2016. |
3.2) |
Si riterrà che la vendita di una partecipazione sia conclusa nel momento in cui NLB avrà stipulato un contratto di compravendita vincolante per la corrispondente partecipazione con uno o più acquirenti indipendenti e non collegati a NLB. |
3.3) |
Qualora NLB non dovesse raggiungere l'obiettivo di riduzione delle attività stabilito per il 2015, si dovranno tempestivamente attuare e notificare alla Commissione azioni correttive. |
3.4) |
Se NLB non dovesse raggiungere l'obiettivo di riduzione delle attività stabilito per il 2016, NLB d.d. dovrà concedere al fiduciario per le dismissioni (nominato conformemente al paragrafo 19) mandato esclusivo di vendita entro il […] delle suddette partecipazioni o di quelle restanti. |
3.5) |
In ogni caso, le partecipazioni dovranno essere vendute coerentemente con gli impegni assunti. |
4) |
[dismissione di controllate non primarie] NLB d.d. detiene, inoltre, partecipazioni nelle seguenti controllate non primarie:
Al 31 dicembre 2012, le partecipazioni non primarie rappresentavano un valore di attività complessivo di [950-1 000] milioni di EUR. |
4.1) |
Le suddette partecipazioni dovranno essere dismesse (ossia vendute, liquidate o sciolte), direttamente o indirettamente, in modo che il valore di inventario di tali partecipazioni si riduca perlomeno del [40-50] % (ossia almeno a [550-600] milioni di EUR) entro il 31 dicembre 2015 e perlomeno del [80-90] % (ossia almeno a [150-200] milioni di EUR) entro il 31 dicembre 2016. |
4.2) |
Si riterrà che la dismissione di una partecipazione sia conclusa nel momento in cui la corrispondente società sarà stata liquidata o sciolta o NLB d.d. avrà stipulato un contratto di compravendita vincolante per la corrispondente partecipazione con uno o più acquirenti indipendenti e non collegati a NLB. |
4.3) |
L'attività commerciale delle partecipazioni non dismesse entro i termini indicati alla precedente lettera i), ad esempio a causa di procedimenti legali pendenti o controversie con altri azionisti, sarà cessata a seconda della natura e della durata dell'attività sottostante. Non saranno svolte nuove attività (eccezion fatta per proroghe forzate di impegni esistenti). In tal caso, si riterrà che la corrispondente dismissione sia conclusa se le attività totali di una specifica partecipazione saranno state ridotte al 10 % rispetto alle attività totali della partecipazione al 31 dicembre 2012 o la procedura di liquidazione formale statutaria sarà stata avviata o i requisiti patrimoniali per le controllate interessate non supereranno un totale di 5 milioni di EUR a livello consolidato. |
4.4) |
Qualora NLB non dovesse raggiungere l'obiettivo di riduzione delle attività stabilito per il 2015, si dovranno tempestivamente attuare e notificare alla Commissione azioni correttive. |
4.5) |
Se NLB non dovesse raggiungere l'obiettivo di riduzione delle attività stabilito per il 2016, NLB d.d. dovrà concedere al fiduciario per le dismissioni (nominato conformemente al paragrafo 19) mandato esclusivo di vendita entro il […] delle suddette partecipazioni, o di quelle restanti, a uno i più acquirenti che rispondano ai requisiti riportati nel precedente paragrafo 4.2. |
4.6) |
In ogni caso, le partecipazioni dovranno essere dismesse coerentemente con gli impegni assunti. |
5) |
[vendita di partecipazioni in imprese miste] NLB d.d. venderà tutte le proprie partecipazioni in imprese miste rappresentate dalle seguenti società entro il […]:
|
5.1) |
Si riterrà che la vendita delle suddette partecipazioni in imprese miste sia conclusa nel momento in cui NLB i) avrà stipulato un contratto di compravendita vincolante per la corrispondente partecipazione con uno o più acquirenti indipendenti e non collegati a NLB o ii) avrà ridotto la sua proprietà delle imprese miste al […] %. |
5.2) |
Qualora NLB non dovesse aver stipulato contratti di compravendita vincolanti per ciascuna delle suddette partecipazioni o ridotto la sua proprietà al […] % entro il […], NLB d.d. dovrà concedere al fiduciario per le dismissioni (nominato conformemente al paragrafo 19) mandato esclusivo di vendita entro il […] delle partecipazioni, o di quelle restanti, a uno o più acquirenti che rispondano ai requisiti riportati nel precedente paragrafo 5.1. |
5.3) |
In ogni caso, le partecipazioni dovranno essere vendute coerentemente con gli impegni assunti. |
6) |
[vendita di partecipazioni in banche] NLB d.d. venderà le proprie partecipazioni in […] entro il […]. Si riterrà che la vendita di una partecipazione sia conclusa nel momento in cui NLB d.d. avrà stipulato un contratto di compravendita vincolante per la corrispondente partecipazione con uno o più acquirenti che rispondano ai seguenti requisiti: i) siano indipendenti e non collegati a NLB; ii) dispongano delle risorse finanziarie e di una comprovata competenza e siano motivati a mantenere in essere e sviluppare l'attività e/o le società acquisite come forza competitiva attiva e redditizia; iii) non destino, a una prima valutazione, preoccupazioni in materia di concorrenza né pongano il rischio che l'attuazione degli impegni possa essere ritardata; è inoltre ragionevole attendersi che gli acquirenti ottengano tutte le approvazioni necessarie dalle autorità normative competenti per l'acquisizione delle attività interessate. Qualora NLB d.d. non dovesse aver stipulato contratti di compravendita vincolanti relativi alle sue partecipazioni in […] entro il […], NLB d.d. dovrà concedere al fiduciario per le dismissioni (nominato conformemente al paragrafo 19) mandato esclusivo di vendita entro il […] di tali partecipazioni, o di quelle restanti, a uno o più acquirenti che rispondano ai requisiti riportati nel precedente paragrafo 6 senza alcun prezzo minimo. |
6.1) |
Inoltre, NLB dismetterà completamente la propria partecipazione in […] entro il […]. Qualora la partecipazione di NLB d.d. in […] non dovesse essere interamente dismessa entro il […], NLB d.d. proporrà di sua iniziativa e perfezionerà, sostenendola pienamente e votando a suo favore, qualunque misura, decisione o delibera degli azionisti necessaria per porre […] in stato di dismissione dal […] fino all'estinzione del suo portafoglio di prestiti (massimo 3 anni). In ogni caso, NLB d.d. proporrà di sua iniziativa e perfezionerà, sostenendola pienamente e votando a suo favore, qualunque misura, decisione o delibera degli azionisti necessaria affinché […] si astenga dal concedere nuovi prestiti entro il […]. |
7) |
[riduzione dell'attività di credito e chiusura di […]] NLB d.d. ridurrà la propria presenza sul mercato nei seguenti modi:
|
7.1) |
Se, in uno di questi tre settori, gli obiettivi di riduzione delle RWA previsti non dovessero essere raggiunti con uno scarto superiore al [10-20] %, NLB d.d. dovrà astenersi dall'intraprendere qualunque nuova attività di credito in Slovenia nel corrispondente settore fino a che il corrispondente obiettivo di riduzione delle RWA non sarà stato raggiunto. Inoltre, NLB dovrà prontamente presentare alla Commissione un piano di emergenza in cui dimostri la propria capacità di conseguire, entro il 31 dicembre 2017, l'uno o più obiettivi di riduzione delle RWA in questione. |
8) |
[attività con clienti esteri] NLB d.d. si asterrà dall'intraprendere qualunque nuova attività di credito con imprese costituite al di fuori della Slovenia e che non siano membri di gruppi la cui sede o il cui beneficiario finale è in Slovenia. NLB d.d. limiterà le proprie attività con tali clienti all'ordinata esecuzione e gestione di contratti di credito. Per chiarezza, il finanziamento di scambi ed esportazioni per società slovene in relazione a paesi esteri e le operazioni di tesoreria con banche estere non sono soggetti a tale limitazione. |
9) |
[ governo societario ] La Slovenia si impegna a realizzare strutture di governo societarioaggiornate per NLB secondo la direttiva sui requisiti patrimoniali dell'Unione europea e la legislazione interna slovena. Le necessarie modifiche corrispondenti dello statuto e del regolamento interno di NLB d.d. dovranno essere eseguite entro tre mesi dall'adozione della decisione della Commissione sul piano di ristrutturazione di NLB. In particolare: |
9.1) |
La Slovenia si impegna a osservare:
|
9.2) |
il consiglio di amministrazione di NLB d.d. avrà poteri e responsabilità esclusivi di gestione dell'attività ordinaria di NLB in maniera indipendente e nel solo interesse della banca. Né il consiglio di vigilanza né l'assemblea degli azionisti o rappresentanti di questi ultimi potranno impartire istruzioni al consiglio di amministrazione o interferire in altro modo con la gestione dell'attività ordinaria della banca; |
9.3) |
a prescindere dalla supervisione e dalla sorveglianza esercitate dal consiglio di vigilanza, nessun altro organo societario o unità potrà impartire istruzioni al consiglio di amministrazione; in particolare, al consiglio di amministrazione non saranno impartite istruzioni dirette o indirette da parte di azionisti o dello Stato. Ciò varrà anche per assemblee generali, la cui competenza in materia decisionale si limiterà al catalogo di decisioni previsto dalla legge e dallo statuto. Inoltre, soggetti che sfruttino la propria influenza su una società per indurre membri del consiglio di amministrazione ad agire in un modo che arrechi danni alla società o ai suoi azionisti dovranno risarcire alla società il danno conseguente; |
9.4) |
al rapporto tra la banca e i suoi azionisti, in particolare la Slovenia, si applicherà il principio delle condizioni di mercato; |
9.5) |
tutti i membri del consiglio di vigilanza dovranno supererà la «prova di idoneità», ovverosia dovranno essere affidabili e avvalersi delle necessarie competenze professionali per valutare e sorvegliare l'attività di NLB. La Slovenia non interverrà nella nomina di dirigenti e membri del consiglio di vigilanza al di là della nomina dei propri rappresentanti e se non esercitando i propri diritti sloveno in quanto azionista a norma del diritto societario comune; |
9.6) |
due terzi delle cariche e dei diritti di voto in seno al consiglio di vigilanza e ai suoi comitati saranno assegnati a esperti indipendenti, ossia persone che attualmente non sono alle dipendenze del governo sloveno, né lo sono stati per i 24 mesi antecedenti alla loro nomina, e che attualmente non rivestono una funzione di leader o dirigente di un partito politico sloveno, né l'hanno rivestita nei 24 mesi antecedenti alla loro nomina; |
9.7) |
NLB garantirà una funzione di audit interno efficace, indipendente e obiettiva. A tal fine, la funzione di audit interno riferirà e farà capo unicamente al consiglio di amministrazione e al comitato di audit del consiglio di vigilanza, al cui interno almeno un membro dovrà avere un'esperienza finanziaria recente e di rilievo. Inoltre, gli esiti e le raccomandazioni della funzione di audit interno saranno debitamente analizzate e discusse all'interno del comitato di audit/consiglio di amministrazione e seguite da un piano di azione appropriato per affrontare i problemi riscontrati. La decisione di non intervenire alla luce degli esiti della funzione di audit interno dovrà essere opportunamente motivata e, su richiesta, comunicata al fiduciario di controllo. |
9.8) |
NLB, attuando le misure previste, seguirà una politica di attività prudente e sana, improntata alla sostenibilità. NLB esaminerà ulteriormente i propri programmi di incentivi interni e la propria politica in materia retributiva compiendo i passi necessari per garantire che tali incentivi e politiche non incoraggino un'irragionevole assunzione di rischi, siano rivolte verso obiettivi sostenibili e a lungo termine e siano trasparenti. La retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione e dei dipendenti con mansioni particolari della banca dovrà, in particolare, tener conto del relativo contributo individuale alla situazione economica della banca e della necessità di livelli retributivi orientati verso il mercato in modo da poter assumere persone particolarmente idonee che possano concorrere a uno sviluppo aziendale sostenibile. Politiche e pratiche di NLB in materia retributiva saranno conformi agli orientamenti sulle politiche e le pratiche in materia retributiva dell'ABE pubblicati il 10 dicembre 2010. La retribuzione annua variabile sarà limitata come segue:
Il pagamento perlomeno del 50 % della retribuzione variabile sarà differito di un periodo di tre anni. |
9.9) |
Nonostante l'impegno di cui al precedente paragrafo 9.8, in ogni caso, per l'intero periodo di ristrutturazione la retribuzione totale di qualunque membro del consiglio di amministrazione e dipendente con mensili particolari sarà limitata a un livello appropriato. La retribuzione totale di ciascuno dei suddetti non supererà di 15 volte la retribuzione media nazionale in Slovenia o di 10 volte la retribuzione media di NLB d.d. Le limitazioni di cui sopra continueranno a valere sino al termine del periodo di ristrutturazione. |
9.9.1) |
Dopo aver informato il fiduciario di controllo, NLB potrà adeguare il suddetto limite massimo imposto alla retribuzione annua in linea con l'inflazione slovena. |
9.9.2) |
Nella massima misura consentita dalla legge, NLB dovrà retribuire i membri dei propri organi e comitati, dipendenti e agenti essenziali in linea con i seguenti principi:
|
9.10) |
La Slovenia garantirà che ogni banca a partecipazione statale resti un'unità economica distinta con poteri decisionali indipendenti a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni e della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale. In particolare, la Slovenia assicura che:
|
10) |
[politiche in materia di credito e gestione del rischio] NLB rivedrà il proprio processo di gestione del rischio e, in particolare, NLB d.d. e le sue affiliate bancarie primarie (5): |
10.1) |
stabiliranno la tariffazione di ogni nuovo prestito (considerando nuovo prestito qualunque nuova attività non correlata a operazioni esistenti) utilizzando un appropriato strumento interno di tariffazione (come il «Kreditni Kalkulator» attualmente utilizzato e la sua futura versione) o (nel caso di esposizioni verso PMI e clienti al dettaglio nel mercato di massa (6)) utilizzando appropriati orientamenti interni in materia di tariffazione. La tariffazione di nuovi prestiti sarà ritenuto adeguato nel caso in cui il nuovo prestito dovesse contribuire all'ottenimento di una redditività del capitale proprio al lordo delle imposte (in prosieguo «RoE») positiva perlomeno del […] % nel 2014, del […] % nel 2015, del […] % nel 2016 e del […] % nel 2017 per ogni singolo prestito o rapporto cliente. Il calcolo della RoE di un rapporto cliente può includere gli interessi attivi, le competenze, nonché altri prodotti abbinati dello stesso cliente. Il calcolo della RoE a livello di cliente e di tariffazione in base alla RoE minima deve essere eseguito entro il 30 giugno 2014 in modo indipendente ed entro il 31 dicembre 2014 per tutte le affiliate bancarie primarie.
|
10.2) |
adegueranno il processo di rating del credito in modo da tener presente un'analisi dello stato finanziario e uno scoring del credito riportante perlomeno parametri di leverage e performance come la redditività del capitale proprio, la copertura degli interessi EBIT, il rapporto indebitamento/EBITDA, il rapporto indebitamento/(indebitamento+capitale proprio) ecc., prima di impegnarsi in una nuova esposizione di credito con qualunque cliente commerciale. Ogni cliente verso il quale NLB d.d. abbia un'esposizione superiore a 1 milioni di EUR dovrà essere rivalutato annualmente; |
10.3) |
documenterà tutte le decisioni di ristrutturazione, ossia tutte le nuove operazioni di credito con clienti corporate in sofferenza aventi un'esposizione superiore a 10 000 EUR e includerà nella documentazione un raffronto con soluzioni alternative come l'esecuzione di garanzie reali e la risoluzione dell'impegno per dimostrare di aver optato per la soluzione che massimizza il valore attuale netto per la banca. A meno che non possa essere ottenuta una RoE perlomeno del […] %, le decisioni di ristrutturazione dovranno consentire alla banca di risolvere l'impegno perlomeno ogni 12 mesi. Nel caso in cui non abbia il diritto esclusivo di accettare, proporre o approvare accordi di ristrutturazione o assumere decisioni di ristrutturazione, NLB d.d. eserciterà i propri diritti secondo i principi enunciati poc'anzi. Al fiduciario di controllo sarà periodicamente inviato un elenco di tutte le decisioni di ristrutturazione recenti (almeno ogni 6 mesi). Gli sarà inoltre fornita, su richiesta, la documentazione di qualunque decisione di ristrutturazione; |
10.4) |
garantiranno che tutti i funzionari incaricati di approvare crediti a PMI e clienti corporate abbiano partecipato a una formazione interna per acquisire familiarità con il processo di rating del credito e le metodologie di tariffazione consolidate entro il 30 giugno 2014; |
10.5) |
miglioreranno il processo di rating dei clienti per renderlo conforme a un sistema completamente interno basato su rating, approvato dalla Banca di Slovenia, entro il 31 dicembre 2014; |
10.6) |
qualora il fiduciario di controllo dovesse riscontrare l'inosservanza da parte di NLB di qualunque impegno di cui al presente paragrafo 10), NLB d.d. dovrà fornirgli un piano correttivo riportante le azioni che la banca ha già intrapreso o intende intraprendere per evitare una violazione nel trimestre successivo. Tale piano sarà presentato per tempo affinché il fiduciario di controllo possa riferire in merito nella successiva relazione semestrale alla Commissione. Se il piano correttivo non dovesse consentire di raggiungere i risultati e gli obiettivi previsti, NLB d.d. limiterà, per un periodo di dodici mesi a partire dal trimestre successivo alla segnalazione di tale violazione degli impegni, il volume di nuovi prestiti per periodo di rendicontazione al 66 % del volume di nuovi prestiti (7) del periodo di rendicontazione in cui l'impegno è stato violato. Ciò non vale per un'unica violazione di un impegno di cui ai paragrafi 10.1, 10.2 e 10.3, a condizione che ulteriori indagini condotte dal fiduciario di controllo rivelino che tale violazione può ritenersi un caso isolato di omissione o errore e che non vi sono prove del fatto che la violazione coinvolge un volume totale per cliente superiore a […] milioni di EUR di operazioni. |
11) |
[non discriminazione] Le società a partecipazione statale slovene non saranno trattate in alcun caso in modo più favorevole rispetto alle società non statali (non discriminazione). NLB d.d. dovrà rendere disponibile, durante tutto il periodo di ristrutturazione, una relazione annuale che raffronti le condizioni di prestito applicate alle società statali e ad analoghe società private. |
12) |
[impegni di condotta] La Slovenia si impegna a introdurre le seguenti garanzie di condotta rispetto alla ristrutturazione di NLB: |
12.1) |
[divieto di pubblicità e di strategie commerciali aggressive] si imporrà un divieto di pubblicità del sostegno offerto a NLB dallo Stato e della proprietà statale di NLB (o di qualunque vantaggio concorrenziale derivante, in qualsiasi modo, dall'aiuto concesso a NLB o dalla proprietà statale di NLB) e si eviterà che NLB adotti strategie commerciali aggressive che non sarebbero perseguite senza il sostegno dello Stato (divieto di pubblicità); |
12.2) |
[meccanismo di rimborso del capitale e divieto di distribuzione di dividendi] In base al bilancio di fine esercizio verificato, NLB d.d. corrisponderà ai suoi azionisti, sotto forma di distribuzione di dividendi, i seguenti importi:
|
12.2.1) |
Ferme restando le competenze della Banca di Slovenia in quanto autorità di vigilanza bancaria di NLB, la distribuzione di dividendi dovrà essere interamente o parzialmente sospesa se, sulla base di una richiesta motivata di NLB avallata dal fiduciario di controllo, si dovesse ritenere che metterebbe a repentaglio la solvibilità della banca negli esercizi successivi. |
12.2.2) |
Per gli esercizi 2013 e 2014 non sarà corrisposto alcun dividendo. |
12.2.3) |
Le filiali di NLB d.d. sono soggette a un divieto di distribuzione di dividendi che ricalca quanto precisato poc'anzi per NLB d.d. Nonostante tale divieto, le società del gruppo NLB potranno distribuire dividendi ai propri azionisti se NLB d.d. è, direttamente o indirettamente, l'azionista di maggioranza e tutti gli azionisti esterni, insieme, detengono meno del [10-20] % delle azioni e dei diritti di voto della corrispondente società. |
12.3) |
[divieto di pagamento di cedole] si garantirà che NLB si astenga, durante il periodo di ristrutturazione, dall'effettuare pagamenti su strumenti di capitale, nonché dal richiamare o riacquistare detti strumenti senza la preliminare approvazione della Commissione. Le cedole sugli strumenti di capitale detenuti dallo Stato potranno invece essere pagate, a meno che tali pagamenti non comportino pagamenti di cedole ad altri investitori che altrimenti non sarebbero obbligatori. Tale impegno di non pagare cedole durante il periodo di ristrutturazione non vale per gli strumenti di nuova emissione (ovverosia gli strumenti emessi dopo l'approvazione definitiva del piano di ristrutturazione da parte della Commissione), a condizione che eventuali pagamenti di cedole su tali nuovi strumenti non creino un'obbligazione giuridica di effettuare pagamenti di cedole su titoli di NLB esistenti al momento dell'adozione della decisione sulla ristrutturazione della Commissione (divieto di pagamento di cedole). |
12.4) |
[divieto di acquisizione] si garantirà che NLB non acquisisca partecipazioni in imprese. Ciò riguarda sia le imprese che hanno la forma giuridica di una società sia i pool di attività che costituiscono un'attività imprenditoriale. a) Deroga che richiede la preliminare approvazione della Commissione: nonostante tale divieto, NLB potrà, dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione, acquisire imprese se ciò avvenga in circostanze eccezionali necessarie per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire un'effettiva concorrenza (8); b) Deroga che non richiede la preliminare approvazione della Commissione: NLB potrà acquisire partecipazioni in imprese, a condizione che il prezzo di acquisto sia inferiore a 1,5 milioni di EUR (0,01 % delle attività totali di NLB al dicembre 2012) in ogni singolo caso e i prezzi di acquisto cumulativi corrisposti da NLB per tutte le suddette acquisizioni nell'arco del periodo di ristrutturazione sia inferiore a 3,75 milioni di EUR (0,025 % delle attività totali di NLB al dicembre 2012). c) Attività che non rientrano nel divieto di acquisizione: 1) acquisizioni che avvengano nel normale svolgimento dell'attività bancaria nell'ambito della gestione dei crediti esistenti verso imprese in difficoltà; 2) alienazioni e ristrutturazioni all'interno del gruppo NLB, tra cui acquisizioni di azionisti di minoranza e acquisizioni delle azioni restanti di NLB Vita da KBC. |
13) |
[ripartizione degli oneri] La Slovenia si impegna a far sì che, prima che venga concesso qualunque aiuto di Stato, il patrimonio netto e tutti i debiti subordinati esistenti siano interamente cancellati. |
14) |
[riduzione della partecipazione dello Stato e […]] La Slovenia ridurrà la propria partecipazione in NLB d.d. al […] (in prosieguo «[…]») entro il […]. Qualora la Slovenia non dovesse aver stipulato a) contratti di compravendita vincolanti per la vendita della propria partecipazione in NLB d.d. in eccesso rispetto al […] entro il […], la Slovenia e NLB d.d. dovranno concedere al fiduciario per le dismissioni (nominato conformemente al paragrafo 19) mandato esclusivo di vendita delle partecipazioni di NLB d.d. nelle seguenti […] a un prezzo minimo non inferiore al valore contabile di […]:
Il processo di vendita sarà condotto dal fiduciario per le dismissioni nominato conformemente al paragrafo 19. |
14.1) |
Qualora la Slovenia dovesse vendere la propria partecipazione in NLB d.d. in eccesso rispetto al […] entro il […] come termine ultimo, tutti gli impegni definiti nel presente documento cesseranno di essere applicabili a decorrere dal 31 dicembre 2016, eccezion fatta per l'impegno di limitare a un livello appropriato la retribuzione totale dei membri del consiglio di amministrazione e dei dipendenti con mansioni particolari di cui al paragrafo 9.9, che sarà applicabile e rispettato fino al 31 dicembre 2017. |
15) |
[cessione di attività a BAMC] Il valore di cessione delle attività trasferite a BAMC sarà uguale o inferiore al loro valore economico reale (VER) stabilito dagli esperti della Commissione in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. |
16) |
[ricapitalizzazione di filiali] A meno che altro non sia previsto dalla legislazione applicabile,
La disposizione di cui al punto 16 vale unicamente nei casi in cui altri azionisti di filiali di NLB detengano più del [5-10] % e non partecipino all'aumento di capitale o alla sottoscrizione di strumenti ibridi secondo le proporzioni delle partecipazioni esistenti. |
17) |
[rendicontazione] Fino al termine del periodo di ristrutturazione, la Slovenia si impegna a inviare alla Commissione una relazione semestrale sui progressi compiuti. La relazione dovrà sintetizzare i progressi compiuti nell'attuazione del piano di ristrutturazione e i dettagli delle alienazioni di partecipazioni azionarie, liquidazioni di filiali e riduzione di RWA. La relazione sarà presentata ogni sei mesi entro il 30 novembre per il primo semestre dell'anno ed entro il 31 maggio per il secondo semestre dell'anno |
18) |
[fiduciario di controllo] La completa e corretta attuazione di tutti gli impegni e obblighi di cui al presente catalogo sarà continuamente e attentamente sorvegliata e controllata da un fiduciario, denominato fiduciario di controllo, opportunamente qualificato che: i) sarà indipendente da NLB e dal governo della Slovenia; ii) possiederà le qualifiche necessarie per assolvere il suo mandato; iii) non sarà né diventerà esposto a conflitti di interesse. |
18.1) |
La Commissione avrà potere discrezionale sull'approvazione o sul rifiuto dei fiduciari proposti, nonché sull'approvazione del mandato proposto, che potrà essere oggetto di modifiche qualora ritenuto necessario affinché i fiduciari possano ottemperare ai propri obblighi. |
18.2) |
I fiduciari si faranno carico dei doveri specificamente affidati loro per garantire il rispetto degli impegni. La Commissione potrà impartire ordini o istruzioni al fiduciario per garantire l'osservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente decisione e agli impegni. |
18.3) |
La Slovenia (Ministero delle finanze) si impegna a far sì che NLB d.d. fornisca e faccia fornire al fiduciario di controllo ogni tipo di collaborazione, assistenza, diritti, poteri e informazioni di cui detto fiduciario possa ragionevolmente avere necessità o che possa ragionevolmente richiedere per il corretto assolvimento dei suoi compiti, doveri e obblighi. |
18.4) |
NLB d.d. e le sue affiliate bancarie primarie istituiranno un processo interno per incanalare verso il fiduciario di controllo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per sorvegliare l'attuazione degli impegni. NLB d.d. concederà al fiduciario di controllo, su sua richiesta, pieno e totale accesso a tutti i suoi libri, registri (compresi verbali del consiglio di amministrazione), documenti, dirigenti e altro personale, strutture, siti e informazioni tecniche necessari per l'assolvimento dei suoi doveri. NLB metterà a disposizione del fiduciario con compiti di vigilanza uno o più uffici presso la sede della banca e sarà disponibile per riunioni su sua richiesta. |
18.5) |
Per il corretto svolgimento dei suoi compiti, doveri e obblighi, il fiduciario di controllo avrà il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza di NLB d.d. in linea con la corrispondente legislazione e avere colloqui con dirigenti e membri del consiglio di vigilanza di NLB d.d. in merito al rispetto degli impegni, nonché di:
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19) |
[fiduciario per le dismissioni] Le seguenti disposizioni valgono per la nomina di un fiduciario per le dismissioni:
|
(1) La definizione si riferisce anche ai codici appropriati scritti in formato XX.X e XX.XX (ossia 64.200 si riferisce anche a 64.2 e 64.20).
(2) Vale lo stesso principio indicato per le holding finanziarie.
(3) Per i codici vale lo stesso principio indicato per le holding finanziarie e il settore delle costruzioni.
(4) I dipendenti con mansioni particolari, secondo la definizione della politica retributiva della banca, sono, oltre ai membri del consiglio di amministrazione: i) funzione commerciale — dipendenti del front office di NLB d.d.; responsabili diretti dell'assunzione dei rischi: direttori di secondo livello direzionale, direttori di uffici per i mercati finanziari, direttori di filiali al dettaglio, direttori di centri aziendali per clienti corporate (grandi aziende, piccole e medie imprese); ii) funzione — direttori di secondo e terzo livello direzionale; iii) funzione di vigilanza — direttori di secondo e terzo livello direzionale, dipendenti facenti parte del sistema di controllo interno (audit interno ecc.) e altre funzioni di controllo indipendenti (gestione del rischio ecc.), responsabile della sicurezza informatica a livello centrale (CISO); iv) altri dipendenti con reddito annuo complessivo superiore a 100 000 EUR lordi.
(5) NLB Razvojna banka, NLB Montenegrobanka, NLB Banka Tuzla, Tutunska banka, NLB Banka Priština e NLB Bank Beograd.
(6) Imprese di medie dimensioni: imprese con esposizione da 500 000 EUR a 10 milioni di EUR a livello di gruppo NLB o proventi da 2,5 milioni di EUR a 50 milioni di EUR in due anni consecutivi, imprese di piccole dimensioni: imprese con esposizione fino a 500 000 EUR a livello di gruppo NLB o proventi fino a 2,5 milioni di EUR in due anni consecutivi.
(7) Per «volume di nuovi prestiti per periodo di rendicontazione» si intende l'ammontare dei prestiti contrattualmente concordati in un determinato periodo di rendicontazione.
(8) Cfr. punto 41 della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).
Rettifiche
21.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/59 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 31 luglio 2014 )
Pagina 1, considerando 5:
anziché:
«(5) |
È altresì opportuno applicare restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti. Altri servizi finanziari, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento e i prestiti agli enti di cui al presente regolamento o presso tali enti, diversi da quelli di cui all'articolo 5, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.» |
leggi:
«(5) |
È altresì opportuno applicare restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti. Altri servizi finanziari, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento e i prestiti agli enti di cui al presente regolamento o presso tali enti, diversi da quelli di cui all'articolo 5, non rientrano nell'ambito di applicazione di tali restrizioni.» |
Pagina 4, articolo 4, paragrafo 4:
anziché:
«4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.»
leggi:
«4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.»