ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
15 agosto 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo al formato tecnico di trasmissione delle statistiche europee sui vigneti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014. della Commissione, del 14 agosto 2014, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell'ambito del programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e del programma di operatore economico autorizzato ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza attiva metrobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

52

 

 

DECISIONI

 

 

2014/531/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 agosto 2014, relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  ( 1 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 887/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

relativo al formato tecnico di trasmissione delle statistiche europee sui vigneti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1337/2011 definisce il quadro giuridico per la produzione di statistiche europee comparabili sulle colture permanenti.

(2)

In vista della trasmissione dei dati statistici sui vigneti dovrebbero essere definiti la relativa struttura e il protocollo di scambio.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui vigneti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1337/2011 conformemente alla struttura esposta nelle definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. Essi trasmettono i dati alla Commissione europea (Eurostat) avvalendosi dei servizi del punto di accesso unico o provvedono a che i dati siano disponibili in modo da consentire alla Commissione europea (Eurostat) di recuperarli utilizzando i servizi del punto di accesso unico.

Articolo 2

La struttura dei dati statistici sui vigneti da trasmettere alla Commissione europea (Eurostat) è specificata nell'allegato.

Articolo 3

Sono comunicati i dati riferiti a tutte le singole variabili obbligatorie e a tutti gli aggregati.

Articolo 4

I dati sono espressi in ettari e in numero di aziende.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.


ALLEGATO I

Struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche sui vigneti

Informazioni da includere nei file di trasmissione:

Tabella 1

Aziende viticole per tipo di produzione

Numero

Campo

Osservazioni

1.

Regione/Paese

Codici NUTS 0/NUTS 2 così come definiti nel regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 324 del 18.12.2013).

2.

Anno

Anno di riferimento dei dati (2015, 2020 ecc.)

3.

Tipo di produzione

Le variabili sono elencate nella tabella 5

4.

Valore dell'osservazione

Numerico (superficie con 2 decimali)

5.

Unità

Le variabili sono elencate nella tabella 11

6.

Status dell'osservazione

Elenco dei codici standard

7.

Status di riservatezza

Elenco dei codici standard


Tabella 2

Aziende viticole per classe di dimensione (e tipo di produzione aggregata) a livello nazionale

Numero

Campo

Osservazioni

1.

Paese

Codici NUTS 0 così come definiti nel regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 324 del 18.12.2013).

2.

Anno

Anno di riferimento dei dati (2015, 2020 ecc.)

3.

Tipo di produzione aggregata

Le variabili sono elencate nella tabella 6

4.

Classe di dimensione della superficie totale coltivata a vite

Le variabili sono elencate nella tabella 7

5.

Valore dell'osservazione

Numerico (superficie con 2 decimali)

6.

Unità

Le variabili sono elencate nella tabella 11

7.

Status dell'osservazione

Elenco dei codici standard

8.

Status di riservatezza

Elenco dei codici standard


Tabella 3

Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione a livello nazionale

Numero

Campo

Osservazioni

1.

Paese

Codici NUTS 0 così come definiti nel regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 324 del 18.12.2013).

2.

Anno

Anno di riferimento dei dati (2015, 2020 ecc.)

3.

Specializzazione

Le variabili sono elencate nella tabella 8

4.

Classe di dimensione della superficie totale coltivata a vite

Le variabili sono elencate nella tabella 7

5.

Valore dell'osservazione

Numerico (superficie con 2 decimali)

6.

Unità

Le variabili sono elencate nella tabella 11

7.

Status dell'osservazione

Elenco dei codici standard

8.

Status di riservatezza

Elenco dei codici standard


Tabella 4

Principali varietà di viti per classe d'età

Numero

Campo

Osservazioni

1.

Regione/Paese

Codici NUTS 0/NUTS 2 così come definiti nel regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 342 del 18.12.2013).

2.

Anno

Anno di riferimento di richiesta dei dati (2015, 2020 ecc.)

3.

Principali varietà di uva

Le variabili sono elencate nella tabella 10

4.

Classi d'età

Le variabili sono elencate nella tabella 9

5.

Valore dell'osservazione

Numerico (superficie con 2 decimali)

6.

Unità

Le variabili sono elencate nella tabella 11

7.

Status dell'osservazione

Elenco dei codici standard

8.

Status di riservatezza

Elenco dei codici standard


Tabella 5

Designazione delle variabili per tipo di produzione

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Superficie vitata totale (in produzione/non ancora in produzione)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Viti in produzione — Totale

Σ 3, 7, 8

3.

Viti in produzione — Uve da vino — Totale

Σ 4, 5, 6

4.

Viti in produzione — Uve da vino per la produzione di vini DOP

 

5.

Viti in produzione — Uve da vino per la produzione di vini IGP

 

6.

Viti in produzione — Uve da vino per la produzione di vini non DOP o IGP

 

7.

Viti in produzione — Uve a duplice attitudine

 

8.

Viti in produzione — Uve per la produzione di uva passa

 

9.

Viti non ancora in produzione — Totale

Σ 10, 14, 15

10.

Viti non ancora in produzione — Uve da vino — Totale

Σ 11, 12, 13

11.

Viti non ancora in produzione — Uve da vino per la produzione di vini DOP

 

12.

Viti non ancora in produzione — Uve da vino per la produzione di vini IGP

 

13.

Viti non ancora in produzione — Uve da vino per la produzione di vini non DOP o IGP

 

14.

Viti non ancora in produzione — Uve a duplice attitudine

 

15.

Viti non ancora in produzione — Uve per la produzione di uva passa

 

16.

Viti destinate alla produzione di materiale di propagazione della vite

 

17.

Altre viti non classificate altrove (n.c.a.)

 


Tabella 6

Designazione delle variabili per tipo di produzione aggregata

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Superficie vitata totale

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Viti per uve da vino — Totale

Σ 3, 4, 5

3.

Viti per la produzione di vini DOP

 

4.

Viti per la produzione di vini IGP

 

5.

Viti per la produzione di vini non DOP o IGP

 

6.

Viti per la produzione di uve a duplice attitudine

 

7.

Viti per la produzione di uva passa

 

8.

Altre viti non classificate altrove (n.c.a.)

 


Tabella 7

Designazione delle variabili per classe di dimensione della superficie totale coltivata a vite

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Totale

Σ 2 — 8

2.

Fino a 0,10 ha

 

3.

Da 0,10 a 0,49 ha

 

4.

Da 0,50 a 0,99 ha

 

5.

Da 1 a 2,9 ha

 

6.

Da 3 a 4,9 ha

 

7.

Da 5 a 9,9 ha

 

8.

10 ha o più

 


Tabella 8

Designazione delle variabili per grado di specializzazione

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Aziende con superfici vitate — Totale

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola

Σ 3, 7, 8

3.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP

Σ 4, 5, 6

4.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di soli vini DOP

 

5.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di soli vini IGP

 

6.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di soli vini DOP e IGP

 

7.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o non IGP

 

8.

Aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini

 

9.

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa

 

10.

Aziende con altre superfici vitate

 

11.

Aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione

 


Tabella 9

Designazione delle variabili per classe d'età

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Totale

Σ 2 — 5

2.

Meno di 3 anni

 

3.

Dai 3 ai 9 anni

 

4.

Dai 10 ai 29 anni

 

5.

30 anni o più

 


Tabella 10

Designazione delle variabili per le principali varietà di uve

Numero

Variabile

Osservazioni

1.

Totale delle principali varietà di uve

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Totale delle principali varietà di uve rosse (R)

Σ 3–169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Babeasca neagra (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Feteasca neagra (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvedre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Altre principali varietà di uve rosse (R)

 

169.

Altre principali varietà miste di uve rosse (R)

 

170.

Totale delle principali varietà di uve bianche (B)

Σ 171–374

171.

Airen (B)

 

172.

Alarije (B)

 

173.

Albana (B)

 

174.

Albariño (B)

 

175.

Albillo (B)

 

176.

Albillo Mayor (B)

 

177.

Alicante Branco (B)

 

178.

Aligote (B)

 

179.

Alvarinho (B)

 

180.

Ansonica (B)

 

181.

Antão Vaz (B)

 

182.

Arany sárfehér (B)

 

183.

Arinto/Pedernã (B)

 

184.

Arneis (B)

 

185.

Asirtiko (B)

 

186.

Athiri (B)

 

187.

Auxerrois (B)

 

188.

Avesso (B)

 

189.

Azal (B)

 

190.

Bacchus (B)

 

191.

Baco blanc (B)

 

192.

Beba (B)

 

193.

Bellone (B)

 

194.

Bianca (B)

 

195.

Biancame (B)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (B)

 

197.

Blanca Cayetana (B)

 

198.

Bombino bianco (B)

 

199.

Borba (B)

 

200.

Bourboulenc (B)

 

201.

Calagraño (B)

 

202.

Cariñena blanco (B)

 

203.

Cataratto lucido (B)

 

204.

Catarratto commune (B)

 

205.

Cayetana blanca (B)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (B)

 

207.

Chasan (B)

 

208.

Chasselas (B)

 

209.

Chenin (B)

 

210.

Clairette (B)

 

211.

Cococciola (B)

 

212.

Coda di volpe bianca (B)

 

213.

Côdega do Larinho (B)

 

214.

Colombard (B)

 

215.

Cortese (B)

 

216.

Cramposie selectionata (B)

 

217.

Cserszegi fűszeres (B)

 

218.

Diagalves (B)

 

219.

Dimyat (B)

 

220.

Doña Blanca (B)

 

221.

Elbling, Weißer (B)

 

222.

Ezerfürtű (B)

 

223.

Ezerjó (B)

 

224.

Falanghina (B)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (B)

 

226.

Feteasca alba (B)

 

227.

Feteasca regala (B)

 

228.

Fiano (B)

 

229.

Folle blanche (B)

 

230.

Francusa (B)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (B)

 

232.

Furmint (B)

 

233.

Galbena de Odobesti (B)

 

234.

Garganega (B)

 

235.

Garnacha blanca (B)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (B)

 

237.

Godello (B)

 

238.

Gouveio (B)

 

239.

Gouveio Real (B)

 

240.

Grasa de Cotnari (B)

 

241.

Grecanino dorato (B)

 

242.

Grechetto (B)

 

243.

Greco (B)

 

244.

Greco bianco (B)

 

245.

Grenache blanc (B)

 

246.

Grillo (B)

 

247.

Gros Manseng blanc (B)

 

248.

Gutedel, Weißer (B)

 

249.

Hárslevelű (B)

 

250.

Huxelrebe (B)

 

251.

Iordana (B)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (B)

 

253.

Jacquere (B)

 

254.

Kerner (B)

 

255.

Királyleányka (B)

 

256.

Kövidinka (B)

 

257.

Kunleány (B)

 

258.

Lakhegyi mézes (B)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (B)

 

260.

Len de l'El (B)

 

261.

Listan blanca (B)

 

262.

Loureiro (B)

 

263.

Macabeu/Macabeo (B)

 

264.

Malvasia (B)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (B)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (B)

 

267.

Malvasia bianca lunga (B)

 

268.

Malvasia Branca (B)

 

269.

Malvasia del Lazio (B)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (B)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (B)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija (B)

 

273.

Malvasia Rei (B)

 

274.

Mantua/Chelva (B)

 

275.

Marisancho (B)

 

276.

Marsanne (B)

 

277.

Mauzac (B)

 

278.

Melon (B)

 

279.

Messeguera (B)

 

280.

Misket cherven (B)

 

281.

Monemvasia (B)

 

282.

Montepulciano bianco (B)

 

283.

Montua (B)

 

284.

Moscatel de Alejandría (B)

 

285.

Moscatel de grano menudo (B)

 

286.

Moscatel de Malaga (B)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/Tamaioasa romaneasca (B)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (B)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (B)

 

290.

Moscato giallo (B)

 

291.

Moschato (B)

 

292.

Müller — Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (B)

 

293.

Muscadelle (B)

 

294.

Muscat Alexandrie (B)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (B)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (B)

 

297.

Muskateller (B)

 

298.

Mustoasa de Maderat (B)

 

299.

Neuburger (B)

 

300.

Nuragus (B)

 

301.

Ondarrabi Zuri (B)

 

302.

Ortega (B)

 

303.

Ortrugo (B)

 

304.

Palomino fino (B)

 

305.

Palomino superior (B)

 

306.

Pardina (B)

 

307.

Parellada (B)

 

308.

Passerina (B)

 

309.

Pecorino (B)

 

310.

Pedro Ximenez (B)

 

311.

Perruno (B)

 

312.

Petit Manseng (B)

 

313.

Pignoletto (B)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (B)

 

315.

Piquepoul blanc (B)

 

316.

Planta nova (B)

 

317.

Prosecco lungo (B)

 

318.

Rabigato (B)

 

319.

Rabo de Ovelha (B)

 

320.

Rebula (B)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (B)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (B)

 

323.

Rkatsiteli (B)

 

324.

Rompola (B)

 

325.

Roussanne (B)

 

326.

Sarba (B)

 

327.

Sardone (B)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (B)

 

329.

Savagnin Blanc (B)

 

330.

Savvatiano (B)

 

331.

Scheurebe (B)

 

332.

Seara Nova (B)

 

333.

Semillon (B)

 

334.

Šipon (B)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (B)

 

336.

Soultanina (B)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (B)

 

338.

Szürkebarát (B)

 

339.

Terret blanc (B)

 

340.

Tocai friulano (B)

 

341.

Torrontes (B)

 

342.

Tortosina (B)

 

343.

Trajadura/Treixadura (B)

 

344.

Tramini (B)

 

345.

Trebbiano abruzzese (B)

 

346.

Trebbiano di Soave (B)

 

347.

Trebbiano giallo (B)

 

348.

Trebbiano romagnolo (B)

 

349.

Trebbiano toscano (B)

 

350.

Treixadura (B)

 

351.

Ugni blanc (B)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (B)

 

353.

Verdeca (B)

 

354.

Verdejo blanco (B)

 

355.

Verdicchio bianco (B)

 

356.

Verdoncho (B)

 

357.

Verduzzo friulano (B)

 

358.

Verduzzo trevigiano (B)

 

359.

Vermentino (B)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (B)

 

361.

Vilana (B)

 

362.

Viogner (B)

 

363.

Viognier (B)

 

364.

Viosinho (B)

 

365.

Vital (B)

 

366.

Welschriesling (B)

 

367.

Xarello blanco (B)

 

368.

Xinisteri (B)

 

369.

Zalagyöngye (B)

 

370.

Zalema (B)

 

371.

Zenit (B)

 

372.

Zibibbo (B)

 

373.

Altre principali varietà di uve bianche (B)

 

374.

Altre principali varietà miste di uve bianche (B)

 

375.

Totale delle principali varietà di uve di altro colore (A)

Σ 376–386

376.

Babeasca gri (A)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (A)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (A)

 

379.

Grenache gris (A)

 

380.

Grenas Rose (A)

 

381.

Moschofilero (A)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (A)

 

383.

Roditis (A)

 

384.

Sauvignon gris (A)

 

385.

Altre principali varietà di uve di altro colore (A)

 

386.

Altre principali varietà miste di uve di diversi colori (A)

 

387.

Totale delle principali varietà di colore non specificato

 


Tabella 11

Designazione delle variabili per unità

Numero

Variabile

1.

Numero di aziende

2.

Ettari


15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 888/2014. DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di esemplari di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2)

L'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione è stato da ultimo stabilito nel giugno 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013 della Commissione (3).

(3)

La Croazia è entrata a far parte dell'Unione il 1o luglio 2013. È quindi opportuno eliminare tutti i riferimenti a tale Stato membro dall'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione.

(4)

Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto vietare l'introduzione di esemplari delle seguenti nuove specie:

Loxodonta africana (trofei di caccia) dal Camerun;

Manis tricuspis dalla Guinea;

Balearica pavonina dal Sud Sudan;

Balearica regulorum dal Ruanda e dalla Tanzania;

Calumma tarzan dal Madagascar;

Trioceros perreti e Trioceros serratus dal Camerun;

Cordylus rhodesianus dal Mozambico;

Uroplatus sameiti dal Madagascar;

Candoia carinata dall'Indonesia;

Python bivittatus dalla Cina;

Kinixys erosa dalla Repubblica democratica del Congo;

Pandinus imperator dal Benin (esemplari selvatici) e dal Togo (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività).

(5)

Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

Gopherus agassizii dal Messico;

Stigmochelys pardalis dal Mozambico (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) e dallo Zambia (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività e esemplari con codice F)

Ornithoptera urvillianus (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) dalle Isole Salomone;

Nardostachys grandiflora dal Nepal.

(6)

Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione.

(7)

In occasione della 16a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura (separazione di specie e rinominazione di generi) delle specie animali, i quali dovrebbero essere ripresi nella legislazione dell'Unione. Inoltre è opportuno depennare la specie Euphyllia picteti, in quanto tale specie non è stata riconosciuta nei riferimenti della nomenclatura standard concordati in occasione della CoP 16.

(8)

È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione e, a fini di chiarezza, sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013.

(9)

È stato consultato il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d'origine

In base all'art. 4, par. 6, lettera:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Selvatica

Trofei di caccia

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Selvatica

Trofei di caccia

Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Selvatica

Trofei di caccia

Canada (Columbia britannica), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Selvatica

Trofei di caccia

Russia

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Selvatica

Trofei di caccia

Camerun

a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

Selvatica

Tutti

Bahrein

a)

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d'origine

In base all'art. 4, par. 6, lettera:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Saiga borealis

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Camerun, Gambia, Mozambico, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Russia

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Selvatica

Tutti

Etiopia

b)

Profelis aurata

Selvatica

Tutti

Tanzania, Togo

b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Selvatica

Tutti

Groenlandia

b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b)

Zaglossus bruijni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b)

Manis tricuspis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles belzebuth

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles fusciceps

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles geoffroyi

Selvatica

Tutti

Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama

b)

Ateles hybridus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix lagotricha

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix lugens

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix poeppigii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus erythrotis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus hamlyni

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus mona

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (sinonimo C. lhoesti preussi )

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Selvatica

Tutti

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (sinonimo Cercocebus albigena)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Macaca sylvanus

Selvatica

Tutti

Algeria, Marocco

b)

Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus pallidus)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Galago matschiei (sinonimo G. inustus)

Selvatica

Tutti

Ruanda

b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Sciurus carolinensis

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Sciurus niger

Tutti

Vivi

Tutti

d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aquila rapax

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Gyps indicus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Gyps rueppellii

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Hieraaetus ayresii

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Lophaetus occipitalis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Selvatica

Tutti

Camerun, Sudan, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali, Sud Sudan, Sudan

b)

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sud Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Selvatica

Tutti

Sud Africa, Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Agapornis nigrigenis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Coracopsis vasa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Leptosittaca branickii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Poicephalus gulielmi

Selvatica

Tutti

Camerun, Costa d'Avorio, Congo, Guinea

b)

Poicephalus robustus

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Selvatica

Tutti

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Pyrrhura subandina

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo lacteus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo poensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Glaucidium capense

Selvatica

Tutti

Ruanda

b)

Glaucidium perlatum

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Scotopelia peli

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Selvatica

Tutti

Algeria, Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Selvatica

Tutti

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma guibei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma linota

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma tarzan

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Selvatica

Tutti

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo senegalensis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer angeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Trioceros camerunensis

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros deremensis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros eisentrauti

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros feae

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b)

Trioceros fuelleborni

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros montium

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros perreti

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros serratus

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros werneri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus rhodesianus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus tropidosternum

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus vittifer

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Phelsuma dubia

Selvatica

Tutti

Comore, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Phelsuma malamakibo

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Uroplatus ebenaui

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus sameiti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti)

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus ornatus

Selvatica

Tutti

Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus spinulosus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

Selvatica

Tutti

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Selvatica

Tutti

Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja kaouthia

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja siamensis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Python bivittatus

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Python natalensis

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Mozambico

b)

Python regius

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

Selvatica

Tutti

Malaysia (peninsulare)

b)

Python sebae

Selvatica

Tutti

Mauritania

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Trachemys scripta elegans

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cuora amboinensis

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b)

Cuora galbinifrons

Selvatica

Tutti

Cina, Laos

b)

Heosemys annandalii

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys grandis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys spinosa

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Leucocephalon yuwonoi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Malayemys subtrijuga

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Notochelys platynota

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Siebenrockiella crassicollis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Podocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Selvatica

Tutti

Stati Uniti

b)

Gopherus berlandieri

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Indotestudo travancorica

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Kinixys belliana

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Mozambico

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 5 cm

Benin

b)

Kinixys erosa

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Manouria impressa

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Selvatica

Tutti

Kazakhstan

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Chitra chitra

Selvatica

Tutti

Malaysia

b)

Pelochelys cantorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Ranitomeya variabilis

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella cowani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella expectata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella viridis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

Tutti

Vivi

Tutti

d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus comes

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus erectus

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Hippocampus histrix

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kelloggi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kuda

Selvatica

Tutti

Cina, Indonesia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Isole Salomone

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Selvatica

Tutti

Figi, Nuova Caledonia, Filippine, Palau, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Marshall, Micronesia, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Selvatica

Tutti

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Selvatica

Tutti

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Euphyllia cristata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia divisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia fimbriata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paraancora

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paradivisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Plerogyra spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Cynarina lacrymalis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti

Figi

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

FLORA

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina

b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Barlia robertiana

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Corea del Nord, Giappone, Corea del Sud

b)

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Corea del Sud, Russia

b)

Cypripedium margaritaceum

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Dactylorhiza romana

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Dendrobium bellatulum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Selvatica

Tutti

Belize

b)

Ophrys holoserica

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Ophrys pallida

Selvatica

Tutti

Algeria

b)

Ophrys tenthredinifera

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Ophrys umbilicata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis coriophora

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Orchis italica

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis mascula

Selvatica/ Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Albania

b)

Orchis morio

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis pallens

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Orchis punctulata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis purpurea

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis simia

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia

b)

Orchis tridentata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis ustulata

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Phalaenopsis parishii

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Serapias cordigera

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Serapias parviflora

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Serapias vomeracea

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen mirabile

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen pseudibericum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen trochopteranthum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)


15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell'ambito del programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e del programma di operatore economico autorizzato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Sia nel settore delle dogane che nel settore della sicurezza aerea, le rispettive normative, in particolare il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), permettono che le entità rispondenti a talune condizioni e requisiti possano essere certificate per garantire e consolidare la sicurezza della catena di approvvigionamento.

(2)

La normativa vigente in materia di dogane e di aviazione prevede un certo livello di riconoscimento delle certificazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, in particolare per quanto riguarda gli esami relativi alla sicurezza effettuati per ciascuno di essi. L'articolo 14 duodecies, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 14 duodecies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) dispone che se il richiedente la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) è già un agente regolamentato, il criterio relativo all'adeguatezza delle norme di sicurezza si considera soddisfatto in relazione ai locali per i quali l'operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato. I punti 6.3.1.2 e 6.4.1.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (4) dispongono che l'autorità competente, o un validatore indipendente che agisce a suo nome, deve considerare se il richiedente la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto sia titolare o meno di un certificato AEO.

(3)

L'attuazione pratica della normativa doganale che disciplina la qualifica di AEO e della normativa in materia di aviazione che disciplina la qualifica di agente regolamentato e di mittente conosciuto ha dimostrato che il livello di riconoscimento esistente tra i programmi non è sufficiente a garantire le massime sinergie possibili tra i rispettivi programmi di sicurezza. I requisiti di sicurezza per il programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e per il programma di operatore economico sono a tal punto equivalenti che i due programmi possono essere ulteriormente allineati.

(4)

Un ulteriore allineamento dei due programmi in termini di pari livello di riconoscimento, compreso lo scambio di informazioni richiesto, è necessario per ridurre l'onere amministrativo che grava sul settore economico interessato e sulle autorità pubbliche (dogane e aviazione civile) rafforzando ulteriormente, allo stesso tempo, il livello di sicurezza attuale.

(5)

È necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 per aggiornare i riferimenti alla legislazione vigente in materia di aviazione, includere il riconoscimento della qualifica di mittente conosciuto e riconoscerne la pertinenza anche per la qualifica di AEO, definire la portata del riconoscimento dei requisiti comuni tra i rispettivi programmi e consentire il necessario scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità aeronautiche.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l'articolo 14 duodecies è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

essere un agente regolamentato quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (“agente regolamentato”) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 (6)

(5)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72."

(6)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1»;"

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se la società aerea è un agente regolamentato, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il richiedente è stabilito nel territorio doganale della Comunità ed è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»;

2)

all'articolo 14 quatervicies è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   L'autorità doganale di rilascio comunica immediatamente all'appropriata autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime in suo possesso relative alla qualifica di operatore economico autorizzato:

a)

il certificato AEO — Sicurezza (AEOS) e il certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF), compreso il nome del titolare del certificato e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché le relative motivazioni;

b)

informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e lo scopo della visita (processo di autorizzazione, valutazione, monitoraggio);

c)

eventuali riesami dei certificati AEOS e AEOF e relativi esiti.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma non coperte dal sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro il 1o marzo 2015.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazionì.»;

3)

all'articolo 14 quinvicies è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Se del caso, in particolare se la qualifica di operatore economico autorizzato è considerata come requisito di base per la concessione dell'approvazione o di autorizzazioni o di agevolazioni previste da altre normative dell'Unione, l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 quatervicies, paragrafo 4, può essere concesso anche alla competente autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile.'»;

4)

l'allegato I quater è così modificato:

a)

il titolo della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente:

Image

b)

il titolo della nota esplicativa della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente:

«15.

Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3:»;

c)

la nota esplicativa della casella n. 15 è sostituita dal testo seguente:

«Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione.La procedura doganale va indicata con le lettere utilizzate come titoli delle colonne (da A a K) per identificare i regimi doganali nel modello riportato nell'allegato 37, titolo I, punto B.

Nei casi di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3, indicare la qualifica ottenuta:agente regolamentato o mittente conosciuto, e il numero del certificato.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 890/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

relativo all'approvazione della sostanza attiva metrobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il metobromuron, le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione (3).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 dicembre 2010 la Francia ha ricevuto da Belchim Crop Protection NV/SA una domanda di iscrizione della sostanza attiva metobromuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2011/253/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti della suddetta sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 10o gennaio 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4), il 13 maggio 2013 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. La valutazione dei dati aggiuntivi da parte della Francia è stata presentata nell'ottobre 2013 in forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornata.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 15 gennaio 2014 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva metobromuron (5) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e approvati l'11 luglio 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul metobromuron.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti metobromuron possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza metobromuron.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Prima dell'approvazione è opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della situazione specifica generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è tuttavia opportuno applicare le disposizioni riportate in appresso. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metobromuron. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità dei principi uniformi.

(9)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva metobromuron, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metobromuron come sostanza attiva entro il 30 giugno 2015.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metobromuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 dicembre 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente metobromuron come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente metobromuron come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell'acido S-Abscissico, del Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747, del Bacillus pumilus QST 2808 e dello Streptomyces lydicus WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  The EFSA Journal 2014; 12(2):3541. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento (CE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le modalità attuative della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.)

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Metobromuron

N. CAS 3060-89-7

N. CIPAC 168

3-(4-bromofenil)-1-metossi-1-metilurea

≥ 978 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metobromuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

b)

al rischio per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)

la valutazione tossicologica dei metaboliti CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 e 4-bromoanilina;

b)

l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili e i mammiferi.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«76

Metobromuron

N. CAS 3060-89-7

N. CIPAC 168

3-(4-bromofenil)-1-metossi-1-metilurea

≥ 978 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metobromuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

b)

al rischio per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)

la valutazione tossicologica dei metaboliti CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 e 4-bromoanilina;

b)

l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili e i mammiferi.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda l'aminopyralid, le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/778/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 22 aprile 2004 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences Ltd. una domanda di iscrizione della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, per gli usi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 22 agosto 2006 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) il 27 maggio 2011 il richiedente è stato inviato a presentare informazioni supplementari. La valutazione delle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito è stata presentata l'8 giugno 2012 sotto forma di un progetto aggiornato di relazione di valutazione.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»), che il 30 agosto 2013 ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di utilizzo della sostanza attiva aminopyralid come antiparassitario (5). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e la versione definitiva è stata adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'aminopyralid.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti aminopyralid possono essere considerati, in generale, conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'aminopyralid.

(6)

Prima dell'approvazione dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, contemplati nel regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica determinata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero tuttavia applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti aminopyralid. Gli Stati membri dovrebbero, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato in conformità ai principi uniformi.

(8)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva aminopyralid, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2015 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti aminopyralid come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente aminopyralid come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 dicembre 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente aminopyralid come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente aminopyralid come una di più sostanze attive, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/778/CE della Commissione, del 28 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'aminopyralid e del fluopicolide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(9):3352. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Aminopyralid

N. CAS 150114-71-9

N. CIPAC 771

4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

La seguente impurezza rilevante non supera una determinata soglia:

picloram ≤ 40 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aminopyralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche;

b)

al rischio per i macrofiti acquatici e per le piante terrestri non bersaglio;

c)

al rischio cronico per i pesci.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, è aggiunta la seguente voce:

Nu-mero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«77

Aminopyralid

N. CAS 150114-71-9

N. CIPAC 771

4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

La seguente impurezza rilevante non supera una determinata soglia:

picloram ≤ 40 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aminopyralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

a)

al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche;

b)

al rischio per i macrofiti acquatici e per le piante terrestri non bersaglio;

c)

al rischio cronico per i pesci.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 892/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/531/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a pubblicare i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/477/UE (2). La decisione precisa che, al fine di ridurre il rischio di strangolamento e asfissia interna, il modello delle tende interne per finestre (e delle coperture per finestre con corda) deve risultare intrinsecamente sicuro e che eventuali corde, catene, catene a sfere ed elementi analoghi, se accessibili, non dovranno poter formare un cappio pericoloso. Inoltre, se il modello del prodotto non elimina il rischio di formazione di un cappio pericoloso, il prodotto deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza appropriati per minimizzare il rischio di strangolamento. Gli eventuali dispositivi di sicurezza devono resistere all'azionamento da parte di bambini. Inoltre, essi non devono liberare componenti di piccole dimensioni atti a causare l'asfissia interna del bambino, non devono porre alcun rischio di lesione fisica ai bambini, dovuta, ad esempio, a spigoli vivi, schiacciamento delle dita o elementi sporgenti, devono superare prove di durata e di fatica (resistenza all'usura) e devono risultare resistenti all'invecchiamento dovuto alle condizioni atmosferiche.

(6)

Il 4 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/505 per l'elaborazione di norme europee mirate a gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il 19 febbraio 2014 il Comitato europeo di normalizzazione ha pubblicato per la prima volta le norme europee EN 16433:2014 e EN 16434:2014 e ha rivisto la norma europea EN 13120:2009+A1:2014, tutte relative alle tende interne.

(8)

Le norme europee EN 16433 e EN 16434, nonché alcune disposizioni della norma europea EN 13120+A1, soddisfano il mandato M/505 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

a)

EN 16433:2014 «Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di prova»;

b)

EN 16434:2014 «Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza»; e

c)

le clausole 8.2 e 15 della norma europea EN 13120:2009+A1:2014 «Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza».

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN 16433:2014 e EN 16434:2014 e delle clausole 8.2 e 15 della norma europea EN 13120:2009+A1:2014 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2011/477/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa alle prescrizioni in tema di sicurezza che le norme europee devono rispettare al fine di gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 21).