ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 agosto 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 882/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Torrone di Bagnara (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 883/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Serón (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 ( 1 )

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2014 della Commissione, dell 13 agosto 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

DECISIONI

 

 

2014/529/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 agosto 2014, relativa a un provvedimento adottato dal Belgio a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, che richiama dagli utilizzatori finali un tipo di dispositivi di protezione dell'udito [notificata con il numero C(2014) 5670]

29

 

 

2014/530/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 5915]  ( 1 )

31

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 305/13/COL del 10 luglio 2013, sulla ricapitalizzazione della società di assicurazione Sjóvá (Islanda)

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 882/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Torrone di Bagnara (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Torrone di Bagnara» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Torrone di Bagnara» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Torrone di Bagnara» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Ferdinando NELLI FEROCI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 89 del 28.3.2014, pag. 62.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 883/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Serón (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jamón de Serón» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jamón de Serón» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jamón de Serón» (IGP) è stata registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XIdel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 101 del 5.4.2014, pag. 10.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 884/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2014

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (2) deve essere modificato in modo sostanziale e il campo di applicazione deve essere esteso ai mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati alimenti provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti dei tenori massimi di aflatossine. Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nell'Unione e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello di Unione.

(3)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa livelli massimi consentiti di aflatossina B1 nei mangimi per tutelare la salute pubblica e degli animali. In determinati mangimi provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti dei livelli massimi di aflatossina B1. Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello di Unione.

(4)

Ai fini della tutela della salute pubblica e degli animali è importante che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino anche i mangimi e gli alimenti composti che contengono i mangimi e gli alimenti contemplati da questo stesso regolamento in quantità significativa. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE dei controlli dei mangimi e degli alimenti trasformati e composti, è opportuno stabilire una soglia minima. È inoltre opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali. Il campionamento e l'analisi delle partite devono essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione.

(5)

Le disposizioni relative al campionamento e all'analisi per il controllo delle aflatossine sono stabilite dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (5) per gli alimenti per animali e dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6) per i prodotti alimentari.

(6)

È opportuno disciplinare in un unico regolamento i mangimi e i gli alimenti per i quali vengono imposte condizioni particolari a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in considerazione del fatto che le disposizioni sull'applicazione di condizioni particolari per l'importazione da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine sono analoghe per i mangimi e per gli alimenti. È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni relative alle arachidi provenienti da India e Ghana e ai semi di melone provenienti dalla Nigeria di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione (7). Il regolamento (UE) n. 91/2013 dovrebbe essere contemporaneamente sostituito da un nuovo regolamento che stabilisca le disposizioni in materia di gombo e di foglie di curry dall'India.

(7)

Sulla base dei risultati dei controlli e degli esiti degli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) sono opportune le seguenti modifiche in relazione ai prodotti da sottoporre a condizioni particolari e/o in relazione alla frequenza dei controlli:

soppressione delle condizioni particolari per l'importazione di mandorle dagli Stati Uniti in ragione dei risultati favorevoli dei controlli e dell'esito favorevole dell'audit di ispezione dell'UAV;

riduzione della frequenza di campionamento per le nocciole provenienti dalla Turchia in ragione dei risultati favorevoli dei controlli e dell'esito favorevole dell'audit di ispezione dell'UAV;

riduzione della frequenza di campionamento per le noci del Brasile con guscio originarie del Brasile in ragione dell'assenza di non conformità, collegata anche all'entità limitata delle importazioni del prodotto nell'UE.

(8)

Il sistema di controllo previsto per i mangimi e gli alimenti disciplinati dal presente regolamento è applicato da molti anni ed è stato costantemente migliorato sulla base delle esperienze acquisite. Una completa armonizzazione dei controlli sulle importazioni di alimenti di origine non animale non è possibile perché è impossibile svolgere tutti i necessari controlli materiali sulle aflatossine al punto di entrata designato. Il controllo della presenza di aflatossine in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006 richiede tempo e necessita di uno scarico della partita. Inoltre, molti prodotti disciplinati dal presente regolamento sono trasportati in imballaggi sotto vuoto e la distruzione di tali imballaggi dovuta al campionamento potrebbe comportare perdite di qualità nel caso in cui la partita debba essere trasportata per lunghe distanze dopo il controllo materiale. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno armonizzare il più possibile i documenti amministrativi relativi ai controlli sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale. Pertanto, sebbene le condizioni per l'importazione dei mangimi e degli alimenti di cui al presente regolamento non siano identiche a quelle per i mangimi e gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (8), è opportuno utilizzare lo stesso documento comune di entrata (DCE) ai fini di una semplificazione amministrativa per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Tuttavia per l'applicazione di tale documento ai fini del presente regolamento è necessario aggiungere delle note esplicative alle note orientative per tener conto delle differenze nei sistemi di controllo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9), il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti alimenti e mangimi, di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati nell'allegato I:

a)

Noci del Brasile con guscio e miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti noci del Brasile con guscio (alimenti) originari o provenienti dal Brasile;

b)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dalla Cina;

c)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'Egitto;

d)

Pistacchi con guscio o sgusciati, pistacchi altrimenti preparati o conservati (alimenti) originari o provenienti dall'Iran;

e)

I seguenti alimenti originari della Turchia o da essa provenienti:

i)

fichi secchi;

ii)

nocciole (Corylus sp.) con guscio o sgusciate;

iii)

pistacchi con guscio e sgusciati;

iv)

miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole;

vi)

nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli;

vii)

farine, semolini e polveri di nocciole e pistacchi;

viii)

nocciole tritate, affettate e spezzate;

ix)

olio di nocciole;

f)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Ghana;

g)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'India;

h)

Semi di melone e prodotti derivati (alimenti) originari o provenienti dalla Nigeria.

2.   Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a)

per «punto designato per l'importazione (PDI)» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente attraverso il quale è consentito importare nell'Unione i mangimi e gli alimenti di cui all'articolo 1;

b)

per «punto di entrata designato (PED)» si intende il punto di entrata quale definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e (CE) n. 152/2009.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 (nel seguito «mangimi e alimenti») possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Ciascuna partita di mangimi e alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità con la legislazione dell'Unione sui livelli massimi di aflatossine.

2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi e al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Ciascuna partita è inoltre accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

Le autorità competenti dei paesi di origine sono:

a)

il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per gli alimenti provenienti dal Brasile;

b)

l'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Cina;

c)

il ministero egiziano dell'Agricoltura, per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Egitto;

d)

il ministero iraniano della Sanità, per gli alimenti provenienti dall'Iran;

e)

la direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia;

f)

la Ghana Standards Authority per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Ghana;

g)

l'Export Inspection Council of India del ministero del Commercio e dell'industria per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'India;

h)

la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) per gli alimenti provenienti dalla Nigeria.

3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di alimenti e di mangimi è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano in anticipo alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico di mangimi e alimenti e la natura della partita.

2.   Ai fini di tale notifica preventiva essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3.   Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato III.

4.   Nel caso in cui il PDI sia diverso dal PED l'operatore del settore alimentare e dei mangimi informa l'autorità competente del PDI almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. La notifica è effettuata mediante l'invio da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi di una copia del DCE completato per quanto riguarda il controllo documentale da parte dell'autorità competente del PED.

5.   Il DCE è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 8

Punti designati per l'importazione (PDI)

Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la conformità dei PDI ai seguenti requisiti:

a)

la presenza di personale qualificato per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulle partite di mangimi e alimenti;

b)

la disponibilità di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto disposto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti;

c)

la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nei casi in cui, con l'accordo dell'autorità competente, la partita debba essere trasportata in un luogo nelle immediate vicinanze del PDI per il prelevamento dei campioni, deve essere possibile porre la partita di mangimi e alimenti sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal PDI;

d)

la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite di mangimi e alimenti trattenute in attesa dei risultati delle analisi;

e)

la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate;

f)

la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito.

Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei PDI. Gli Stati membri comunicano tale elenco alla Commissione.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantiscono che della partita di mangimi e alimenti venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.

Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 9

Controlli ufficiali

1.   Tutti i controlli ufficiali che precedono la compilazione del DCE sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata per l'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il PDI.

2.   Le partite di mangimi e alimenti possono entrare nell'Unione esclusivamente attraverso il PED. L'autorità competente del punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di mangimi e alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Ai fini del presente regolamento possono essere designati punti d'entrata autorizzati unicamente a svolgere i controlli documentali. Tali PED non devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 669/2009.

3.   Se una partita di mangimi e alimenti non è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario o se i risultati del campionamento e delle analisi o il certificato sanitario non sono conformi alle disposizioni del regolamento, tale partita non può entrare nell'Unione per l'importazione nell'Unione e deve invece essere rispedita nel paese di origine o distrutta.

4.   L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dall'originale del certificato, dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e dal DCE. L'autorità competente del PED informa immediatamente l'autorità competente del PDI dell'invio della partita e l'operatore deve informare l'autorità competente del PDI dell'arrivo della partita almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. Nel caso in cui l'operatore decida di cambiare DPI dopo che la spedizione ha lasciato il PED, i documenti devono essere ripresentati all'autorità competente del PED per accettazione e per le necessarie modifiche al DCE; l'autorità competente del PED informa quindi il PDI pertinente di tali modifiche.

5.   L'autorità competente del PDI effettua un controllo di identità e un controllo materiale prelevando un campione per l'analisi dell'aflatossina B1 per i mangimi o dell'aflatossina B1 e della contaminazione da aflatossine totali per gli alimenti da alcune partite, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento prima dell'autorizzazione all'immissione in libera pratica nell'Unione. Il campionamento è effettuato conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti.

6.   Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato III.

7.   L'originale del certificato sanitario di cui all'articolo 5, i risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e il DCE accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto all'articolo 9.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 11

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 12

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 13

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate;

il numero di partite da cui sono stati prelevati campioni per l'analisi;

i risultati dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

Articolo 14

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento e a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è abrogato.

Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(4)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(5)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall'India, di gombo e di foglie di curry dall'India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 1152/2009 della Commissione (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 2).

(8)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Mangimi e alimenti oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese d'origine o paese di provenienza

Frequenza dei controlli materiali e di identità (%) al momento dell'importazione

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Brasile (BR)

Casuale

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti noci del Brasile con guscio.

ex 0813 50

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Cina (CN)

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Egitto (EG)

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 o 2007 99

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

(Alimenti)

 

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

ex 0813 50

Pasta di fichi

ex 2007 10 o 2007 99

Fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 99

ex 2008 97

(Alimenti)

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Casuale

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti nocciole

ex 0813 50

Pasta di nocciole

ex 2007 10 o 2007 99

Nocciole, preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

Nocciole tritate, affettate e spezzate

ex 0802 22 00; 2008 19

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

(Alimenti)

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Turchia (TR)

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 o 2007 99

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India = IN

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (GN)

50

(Alimenti)

 


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

Note orientative per il DCE in caso di mangimi e alimenti importati da taluni paesi terzi a causa della contaminazione da aflatossine di tali prodotti, in applicazione del presente regolamento

Nota generale

Ai fini dell'impiego del DCE in applicazione del presente regolamento, le occorrenze del termine «PED» vanno intese come «punto di entrata designato» o «punto designato per l'importazione», secondo quanto precisato nelle note relative a ciascuna casella. Le occorrenze del termine «punto di controllo» vanno intese come «punto designato per l'importazione».

Compilare il documento in stampatello. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I

Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Casella I.1.

Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.2.

Tutti e tre i campi di questa casella vanno compilati dalle autorità del PDI quale definito all'articolo 2. Nel primo campo inserire il numero di riferimento del DCE. Il numero di riferimento del DCE può essere compilato dalle autorità del PED. Indicare il nome e il numero del PDI rispettivamente nella seconda e nella terza casella.

Casella I.3.

Destinatario: indicare nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.4.

Responsabile della partita (comprende anche l'agente, il dichiarante o l'operatore del settore alimentare e dei mangimi): indicare nome e indirizzo completo della persona responsabile della partita al momento della presentazione al PED che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.5.

Paese di origine: indicare il paese di origine della merce o il paese in cui essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6.

Paese di spedizione: indicare il paese in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per la spedizione nell'Unione.

Casella I.7.

Importatore: indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.8.

Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.9.

Arrivo al PED (data prevista): indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10.

Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11.

Mezzo di trasporto: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto all'arrivo.

Identificazione: indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto. Per il trasporto aereo indicare il numero di volo. Per il trasporto marittimo indicare il nome della nave. Per il trasporto stradale: indicare il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio. Per il trasporto ferroviario: indicare il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Casella I.12.

Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata della merce utilizzando la terminologia dell'articolo 1.

Casella I.13.

Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Casella I.14.

Peso lordo: precisare il peso complessivo in chilogrammi o tonnellate. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

Peso netto: precisare il peso del prodotto in chilogrammi o tonnellate, escluso l'imballaggio. Esso è pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15.

Numero di colli: precisare il numero dei colli che compongono la partita.

Casella I.16.

Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

Casella I.17.

Tipo di imballaggio: identificare il tipo di imballaggio del prodotto.

Casella I.18.

Merce certificata per: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se la merce è destinata al consumo umano senza preventiva selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione ulteriore» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19.

Numero del sigillo e numero del container: indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20.

Per il trasporto verso punto di controllo: qualora la partita sia destinata all'importazione (cfr. casella I.22) e l'operatore si avvalga della possibilità di far effettuare i controlli materiali e di identità presso uno specifico PDI, apporre una crocetta in questa casella e indicare il PDI.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata all'importazione.

Casella I.23.

Non pertinente.

Casella I.24.

Mezzo di trasporto al punto di controllo: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto verso il PDI.

Parte II

Questa parte deve essere completata dall'autorità competente.

Nota generale

La casella II.1 deve essere compilata dall'autorità competente del PDI. Le caselle da II. 2 a II. 9, ad eccezione del punto II. 4 devono essere compilate dalle autorità doganali o dalle autorità competenti per il controllo documentale. Le caselle da II.10 a II.21 devono essere compilate dalle autorità competenti del PDI.

Casella II.1.

Numero di riferimento del DCE: utilizzare lo stesso numero di riferimento del DCE inserito nella casella I.2.

Casella II.2.

Riferimento del documento doganale: casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.

Casella II.3.

Controlli documentali: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4.

Partita selezionata per controlli materiali: non applicabile nel quadro del presente regolamento.

Casella II.5.

IDONEO per il trasferimento: qualora a seguito di un controllo documentale soddisfacente la partita risulti idonea per il trasferimento verso un PDI, l'autorità competente del PED appone una crocetta su questa casella e indica verso quale PDI avverrà il trasferimento della partita in vista di un possibile controllo materiale (sulla base delle informazioni di cui alla casella I.20).

Il presente regolamento non si applica al trasporto successivo.

Casella II.6.

NON IDONEO: qualora, a seguito dell'esito non soddisfacente dei controlli documentali, la partita non sia idonea per il trasferimento verso un PDI, l'autorità competente del PED seleziona questa casella e precisa chiaramente i provvedimenti da adottare a seguito del rifiuto della partita. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base ad esempio della casella II.6 («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini»).

Casella II.8.

Identificazione completa del PED e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del PED e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

Casella II.9.

Ispettore ufficiale: firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.

Casella II.10.

Non pertinente.

Casella II.11.

Controllo d'identità: apporre una crocetta in una delle caselle corrispondenti, per indicare se siano stati effettuati, e con quali risultati, i controlli di identità.

Casella II.12.

Controlli materiali: indicare in questa casella i risultati dei controlli materiali se sono stati effettuati.

Casella II.13.

Esami di laboratorio: apporre una crocetta nella casella corrispondente, per indicare se la partita sia stata selezionata ai fini del campionamento e delle analisi.

Per la ricerca di: indicare per quali sostanze (aflatossina B1 e/o aflatossine totali) e con quale metodo di analisi vengano eseguiti gli esami di laboratorio.

Risultati: indicare quali siano stati i risultati degli esami di laboratorio selezionando la casella corrispondente.

Casella II.14.

IDONEO per l'immissione in libera pratica: apporre una crocetta in questa casella qualora la partita sia destinata a essere immessa in libera pratica nell'Unione.

Apporre una crocetta in una delle caselle: «consumo umano», «trasformazione ulteriore», «mangimi» o «altri», per indicare a quale ulteriore uso è destinata la merce.

Casella II.15.

Non pertinente.

Casella II.16.

NON IDONEO: apporre una crocetta in questa casella nel caso di partita rifiutata a causa del risultato non soddisfacente dei controlli di identità o materiali.

Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in questo caso, selezionando una delle caselle previste («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini»). L'indirizzo dello stabilimento di destinazione va indicato nella casella II.18.

Casella II.17.

Motivo del rifiuto della partita: apporre una crocetta nella casella corrispondente. Da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti.

Casella II.18.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base delle informazioni di cui alla casella II.16.

Casella II.19.

Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'atto dell'apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20.

Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del PDI e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

Casella II.21.

Ispettore ufficiale: inserire la data di rilascio del documento, il nome e cognome (in stampatello) e la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PDI.

Parte III

Questa parte deve essere completata dall'autorità competente.

Casella III.1.

Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o del PDI precisa — non appena noti — il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione.

Casella III.2.

Follow up: indicare l'unità dell'autorità locale competente cui compete, se del caso, la supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica qui i risultati dell'arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3.

Ispettore ufficiale: in caso di «rispedizione» firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PDI. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 15

Regolamento (CE) n. 1152/2009

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1 e allegato I

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Allegato I

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 16

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III


14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2014

che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

(3)

Tra l'altro, da oltre due anni sono in vigore controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di foglie di curry e da quasi due anni sulle importazioni di gombo dall'India, per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(4)

I risultati di tali controlli più frequenti indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nella legislazione dell'Unione e in alcuni casi si sono registrati livelli molto elevati. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti costituisce un rischio per la salute umana. Dopo tale periodo di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione. Dalle autorità indiane non è inoltre pervenuto alcun piano d'azione concreto e soddisfacente, volto a porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

(5)

Per tutelare la salute umana nell'Unione è stato necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti originari dell'India. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione (4) ha pertanto disposto che tutte le partite di foglie di curry e di gombo provenienti dall'India siano accompagnate da un certificato attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di residui di antiparassitari e sono risultati conformi alla legislazione dell'Unione.

(6)

Al fine di garantire un'organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all'importazione a livello di Unione, per rilevare la presenza di aflatossine in determinati mangimi e alimenti provenienti da taluni paesi terzi, è opportuno che, a causa della presenza di aflatossine, tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi siano subordinati a condizioni specifiche in un unico regolamento. Le disposizioni riguardanti le arachidi provenienti dall'India e dal Ghana e i semi di melone dalla Nigeria dovrebbero pertanto essere integrate in un unico regolamento con le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (5).

(7)

Al fine di garantire un'organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all'importazione a livello di Unione, nel presente regolamento è opportuno prevedere procedure di controllo, per il controllo fisico dei residui di antiparassitari sulle foglie di curry e sul gombo dall'India, che siano equivalenti alle misure in vigore di cui al regolamento (CE) n. 669/2009.

(8)

Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni relative al campionamento per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (7).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle partite dei seguenti alimenti di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati all'allegato I:

a)

gombo (alimenti, freschi e congelati) originario o proveniente dall'India;

b)

foglie di curry (alimenti, erbe aromatiche) originarie o provenienti dall'India.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, destinati a privati solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui alla direttiva 2002/63/CE.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento.

Le partite di tali alimenti possono entrare nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED).

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Le partite degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %.

2.   Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

Articolo 6

Identificazione

Ad ogni partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore degli alimenti o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, alle autorità competenti al PED, nonché la natura delle partite.

2.   Ai fini della notifica preventiva, essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente al PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore degli alimenti tengono conto, per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %, delle note esplicative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali su ogni partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.

2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché dei relativi alimenti composti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono effettuati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

4.   Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica, la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4. Per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore degli alimenti o di un loro rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole in tal senso dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente completa la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate,

il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni,

i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento ed a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico dell'operatore del settore degli alimenti.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall'India, di gombo e di foglie di curry dall'India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 1152/2009 (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40).

(6)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).


ALLEGATO I

Alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(utilizzo previsto)

Codice NC (1)

Suddi-visione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%) al momento dell'impor-tazione

Gombo

(Alimenti — freschi e congelati)

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

20

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — erbe aromatiche — fresche, essiccate e congelate)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (3)

20


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Certificazione del paese di origine e controllo all'importazione da parte degli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Certificazione del paese di origine e controllo all'importazione da parte dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005, segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.


ALLEGATO II

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14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 886/2014 DELLA COMMISSIONE

dell 13 agosto 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 50 10

AR

158,9

CL

209,1

TR

74,0

UY

129,8

ZA

144,7

ZZ

143,3

0806 10 10

BR

184,0

EG

209,1

MA

171,3

MX

246,5

TR

156,9

ZZ

193,9

0808 10 80

AR

89,3

BR

96,2

CL

107,3

CN

120,6

NZ

117,6

US

142,8

ZA

113,5

ZZ

112,5

0808 30 90

AR

217,5

CL

84,2

TR

142,5

ZA

84,6

ZZ

132,2

0809 30

MK

67,3

TR

134,9

ZZ

101,1

0809 40 05

BA

43,4

MK

49,3

TR

127,6

ZA

204,6

ZZ

106,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2014

relativa a un provvedimento adottato dal Belgio a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, che richiama dagli utilizzatori finali un tipo di dispositivi di protezione dell'udito

[notificata con il numero C(2014) 5670]

(2014/529/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 2013 le autorità del Belgio hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento che ordina il richiamo dagli utilizzatori finali di dispositivi di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile), fabbricati da Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat n. 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Spagna. In base ai documenti presentati alla Commissione questo dispositivo di protezione individuale era stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità prevista all'articolo 11, punto A della direttiva, attestata dal certificato di omologazione CE del tipo rilasciato dall'organismo notificato spagnolo «Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo» (organismo notificato n. 0159), con riferimento alle clausole pertinenti della norma armonizzata EN 352-2: 1993.

(2)

Il prodotto era stato notificato dalle autorità del Belgio nel sistema RAPEX nel gennaio 2013 (notifica n. A12/0039/13).

(3)

Le autorità del Belgio giustificano il provvedimento in base alla non conformità del prodotto alle clausole 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 e 6 della norma armonizzata EN 352-2: 1993 Protettori auricolari — Requisiti di sicurezza e prove — parte 2: Inserti auricolari, con riferimento ai seguenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE:

1.4. Nota informativa del fabbricante: le istruzioni non sono nelle lingue ufficiali del Belgio,

3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore: il laboratorio presso il quale il prodotto è stato sottoposto a test per le autorità del Belgio non è stato in grado di convalidare le prove relative al livello di protezione dichiarato a causa di una scarsa omogeneità della produzione (differenze di diametro dei dispositivi di protezione). La variazione non è irrilevante e la protezione dell'utilizzatore ne è compromessa.

(4)

Le autorità del Belgio hanno concluso che, siccome non è stato possibile determinare il livello di protezione, i prodotti dovevano essere considerati pericolosi in quanto il loro impiego avrebbe potuto arrecare un pregiudizio violando così i requisiti relativi ai dispositivi di protezione individuale (categorie di rischio: danni all'udito).

(5)

La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante e il distributore del Belgio a comunicare le loro osservazioni circa il provvedimento adottato dalle autorità del Belgio. Il fabbricante, nella sua risposta, ha comunicato che, dopo aver ricevuto la relazione delle autorità del Belgio e una visita di un ispettore dell'«Agència Catalana del Consum» (un organismo pubblico che dipende dal governo regionale della Catalogna, Spagna) che ha posto sotto sequestro le scorte rimanenti del prodotto in questione, il medesimo è stato ritirato dal mercato nazionale e internazionale. I clienti hanno quindi ricevuto le istruzioni del caso. Intrapresa tale azione, le scorte rimanenti del prodotto sono state distrutte.

(6)

Le autorità spagnole, rispondendo alla notifica delle autorità del Belgio, hanno comunicato che era stato adottato un provvedimento di ritiro del prodotto dal mercato e che la società Productos Climax, SA aveva annunciato il ritiro del prodotto dal mercato.

(7)

Alla luce della documentazione disponibile, delle osservazioni delle parti interessate e delle azioni da loro intraprese, la Commissione ritiene che il dispositivo di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile) non sia conforme alle clausole 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 e 6 della norma armonizzata EN 352-2: 1993 con riferimento ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.4 e 3.5 di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, poiché potrebbe causare pregiudizio quando inserito nell'orecchio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalle autorità del Belgio che ordina il richiamo dagli utilizzatori finali dei dispositivi di protezione dell'udito del tipo Climax 13 (modello riutilizzabile), fabbricato da Productos Climax SA, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

Per la Commissione

Ferdinando NELLI FEROCI

Membro della Commissione


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.


14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2014

relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia

[notificata con il numero C(2014) 5915]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/530/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/EC prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana tra suini selvatici.

(4)

La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

(5)

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Lettonia, in collaborazione con lo Stato membro.

(6)

Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno indicare nell'allegato della presente decisione la zona identificata come infetta in Lettonia e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(7)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia garantisce che la zona infetta istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprende almeno l'area descritta nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Zona stabilita come zona infetta in Lettonia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Nel comune (novads) di Krustpils, la frazione (pagasts) di Varieši

Nel comune (novads) di Pļaviņas, la frazione (pagasts) di Aiviekste

Nel comune (novads) di Madona, le frazioni (pagasti) di Kalsnava e Ļaudona

15 settembre 2014


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/33


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 305/13/COL

del 10 luglio 2013

sulla ricapitalizzazione della società di assicurazione Sjóvá (Islanda)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della parte I nonché l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 13 della parte II,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1.   PROCEDIMENTO

(1)

L'Autorità è venuta a conoscenza dell'intervento dello Stato islandese in favore della società di assicurazione Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) nell'estate 2009 attraverso i media islandesi. Successivamente, l'Autorità ha iscritto questo caso all'ordine del giorno di una riunione annuale sui casi pendenti nel settore degli aiuti di Stato svoltasi il 5 novembre 2009 a Reykjavik tra l'Autorità e le autorità islandesi. Nel corso di tale riunione le autorità islandesi hanno fornito informazioni sommarie sul contesto e sugli antefatti del caso in esame. Durante la stessa riunione, a causa della complessità dell'intervento e delle relative circostanze, l'Autorità ha chiesto all'Islanda di fornire informazioni scritte dettagliate.

(2)

Il 7 giugno 2010 l'Autorità ha ricevuto una denuncia (doc. n. 559496) relativamente a presunti aiuti di Stato concessi durante l'intervento dello Stato in favore di Sjóvá.

(3)

Dopo avere inviato richieste scritte di informazioni e avere adottato un'ingiunzione di fornire informazioni sull'intervento dello Stato in favore di Sjóvá, e in seguito a uno scambio di corrispondenza, con lettera datata 22 settembre 2010 l'Autorità ha informato le autorità islandesi della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 riguardo alla ricapitalizzazione di Sjóvá.

(4)

La decisione dell'Autorità n. 373/10/COL di avviare il procedimento di indagine formale (decisione di avvio) del 22 settembre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE (1). L'Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo.

(5)

Le autorità islandesi, Sjóvá e Íslandsbanki hanno presentato le loro osservazioni con lettera datata 14 gennaio 2011 (doc. n. 583507). L'Autorità ha ricevuto osservazioni anche da due concorrenti di Sjóvá. Con lettera datata 31 gennaio 2011 (doc. n. 584930), l'Autorità ha inoltrato tali osservazioni alle autorità Islandesi, onde consentire loro di controbattere. La risposta è pervenuta con lettera datata 25 febbraio 2011 (doc. n. 588606).

(6)

Il 3 ottobre 2011 le autorità islandesi hanno presentato un primo piano di ristrutturazione per Sjóvá (doc. n. 610472), che è stato aggiornato il 13 aprile 2012 (doc. n. 631003) e il 28 maggio 2013 (doc. n. 673746) e hanno fornito informazioni supplementari il 6 marzo 2013 (doc. n. 665021). Ulteriori proposte di impegno sono pervenute il 25 giugno 2012 (doc. n. 641330), il 4 ottobre 2012 (doc. n. 648708), il 3 maggio 2013 (doc. n. 671655), il 28 maggio 2013 (doc. n. 673746) e il 2 luglio 2013 (doc. n. 677440).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Contesto

(7)

Nel 2005 il gruppo finanziario Moderna/Milestone Finance (Milestone) (2) ha comprato da Glitnir il 66,6 % delle azioni di Sjóvá acquisendo la piena proprietà dell'impresa dal 2006. In seguito, Milestone ha deciso in particolare di modificare le priorità di investimento di Sjóvá, indirizzandole verso progetti immobiliari esteri ad elevata leva finanziaria, e ha consentito gli scambi di attivi e la concessione di prestiti non garantiti agli azionisti a scapito della situazione finanziaria di Sjóvá. Secondo una relazione (3) dell'Autorità islandese di vigilanza finanziaria (FME), tali investimenti hanno causato gravi difficoltà finanziarie e non erano conformi alle prescrizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge n. 60/1994 sulle attività assicurative.

(8)

Dall'ottobre 2008 al settembre 2009 Sjóvá è stata sottoposta a una sorveglianza speciale da parte dell'FME ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 60/1994 sulle attività assicurative. Da allora, i creditori di Sjóvá hanno iniziato a gestire la società, finché Glitnir (il suo principale creditore) l'ha rilevata nel marzo 2009. Glitnir ha anche acquisito il controllo di Askar Capital, una banca di investimento islandese precedentemente controllata da Milestone, e della sua controllata Avant hf. (Avant), che operava sul mercato dei finanziamenti auto.

(9)

Nell'aprile 2009 Glitnir e Íslandsbanki, che era a sua volta uno dei principali creditori di Sjóvá, si sono rivolte allo Stato islandese per chiedere assistenza per il rifinanziamento e la ristrutturazione di Sjóvá, avendo esaurito tutte le soluzioni di mercato alternative per salvare la società.

(10)

Il 20 giugno 2009, Sjóvá da una parte e Glitnir, Íslandsbanki e SAT Eignarhaldsfélag hf. (una società di partecipazione finanziaria interamente detenuta da Glitnir, di seguito denominata «SAT Holding») per conto di SA tryggingar hf. dall'altra hanno firmato un accordo per il trasferimento di attivi, in base al quale tutte le attività e le passività di Sjóvá connesse al ramo assicurazioni della società, compreso il portafoglio assicurativo, erano trasferite a SA tryggingar hf., conformemente all'articolo 86 della legge n. 60/1994 sulle attività assicurative. I restanti attivi di Sjóvá erano conferiti a SJ Eignarhaldsfélag (SJE), una società di partecipazione finanziaria. SJE sarebbe poi stata liquidata nell'ambito di una normale procedura di insolvenza.

(11)

In seguito all'operazione la nuova società, SA tryggingar hf., è stata denominata Sjóvá. A norma del suo statuto, recante la data 20 giugno 2009, gli azionisti della nuova società (Glitnir, Íslandsbanki e SAT Holding) dovevano apportare nuovi capitali per un valore di circa 16 miliardi di ISK, necessari per proseguire le attività assicurative, come indicato di seguito (4):

Società

Importo

Forma di pagamento

Partecipazione azionaria

Glitnir

2,8 miliardi di ISK

Obbligazione emessa da Avant con un interesse del REIBOR maggiorato del 3,75 % con le seguenti garanzie:

4o rango (successivamente diventato 3o in linea con un'obbligazione emessa da Askar Capital, cfr. di seguito) nel portafoglio di Avant

1o rango nell'ambito del credito di Glitnir nei confronti di Milestone, pari al 54,9 % dei crediti complessivi vantati nei confronti di Milestone

17,67 %

Íslandsbanki

1,5 miliardi di ISK

Varie obbligazioni emesse da 10 società e amministrazioni comunali differenti

9,30 %

SAT Holding

11,6 miliardi di ISK

Obbligazione emessa da Askar Capital e obbligazione emessa da Landsvirkjun (Azienda elettrica nazionale) ottenute dallo Stato islandese (cfr. di seguito)

73,03 %

(12)

Nella stessa data, gli azionisti di Sjóvá hanno a loro volta convenuto di vendere le loro partecipazioni azionarie nella società nell'arco di 18 mesi e di utilizzare i proventi per ritrasferire agli azionisti gli attivi presentati come capitale sociale. Di conseguenza, all'inizio del 2010 è stata lanciata un'offerta di vendita pubblica per Sjóvá, con l'intenzione di firmare un accordo di compravendita alla fine di marzo 2010. Tuttavia, gli sforzi di vendita sono terminati nel novembre 2010, quando il miglior offerente ha ritirato la sua offerta.

(13)

L'Autorità ha fornito una descrizione più dettagliata degli eventi, dei fatti e degli sviluppi economici e politici relativi al fallimento e alla ricostruzione di Sjóvá nella decisione di avvio.

3.   DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA PARTE DELLO STATO

3.1.   Il beneficiario

(14)

Sjóvá è stata fondata nel 1918 e da allora ha svolto un ruolo fondamentale nel mercato assicurativo islandese. Rivolge le sue attività a privati e organizzazioni di ogni dimensione e offre una vasta gamma di prodotti tramite un'ampia rete di servizi attiva in tutto il paese. Sjóvá è una delle tre principali società di assicurazione islandesi e fornisce ai proprio clienti l'intera gamma di prodotti non vita e vita.

(15)

Sjóvá ha definito sei classi di prodotti: assicurazioni sui beni, assicurazione autoveicoli, infortuni e malattia, assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporto merci, responsabilità civile e assicurazioni vita. Tuttavia, l'attività della società è incentrata sulla fornitura di servizi assicurativi globali anziché di servizi specifici per prodotto.

(16)

Sjóvá detiene una controllata, Sjóvá LIFE. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 56/2010 sulle attività assicurative, le attività di assicurazione sulla vita non possono essere gestite all'interno della stessa società che si occupa di assicurazione primaria nel ramo non vita. Benché sia un'entità giuridica distinta da Sjóvá, con una contabilità e un bilancio separati, Sjóva LIFE, attraverso un accordo con Sjóvá, acquista tutte le operazioni giornaliere nonché l'accesso al supporto e ai sistemi informatici. I prodotti di Sjóvá LIFE sono integrati nella gamma di prodotti di Sjóvá.

(17)

Come precedentemente indicato, Sjóvá è attiva sui mercati assicurativi islandesi sia del ramo non vita che del ramo vita. Nel comparto assicurativo non vita, Sjóvá detiene una quota di mercato di circa il 28 %, mentre i suoi principali concorrenti hanno all'incirca le seguenti quote di mercato: Vátryggingafélag Íslands hf. (VIS) 35 %, Tryggingamiðstöðin hf. (TM) 26 % e Vörður tryggingar hf. 11 %. Nel comparto delle assicurazioni sulla vita, le quote di mercato detenute sono all'incirca le seguenti: Sjóvá LIFE 35 %, Okkar (Arion Bank) 27 %, LÍS (parte di VIS) 24 %, LM (parte di TM) 10 % e Vörður Lif 4 % (5).

3.2.   La ricapitalizzazione di Sjóvá

(18)

Lo Stato islandese ha adottato due misure per ricapitalizzare Sjóvá: ha contribuito direttamente alla ricapitalizzazione iniziale di Sjóvá nel 2009, trasferendo due obbligazioni a SAT Holding (cfr. i punti 19-22), e ha conferito ulteriori capitali, per una cifra compresa tra i 683 e i 739 milioni di ISK, a favore della stabilizzazione di Sjóvá nel 2010 (cfr. i punti 24 e 29-31).

(19)

L'aiuto di Stato per la ricapitalizzazione iniziale di Sjóvá è stato attuato tramite un accordo datato 8 luglio 2009 sul trasferimento a SAT Holding di obbligazioni (6) («Samningur um kröfukaup») detenute dallo Stato islandese.

(20)

A quel punto Sjóvá aveva un capitale proprio negativo di 13,5 miliardi di ISK. Secondo quanto prescritto dalla legge, avrebbe dovuto disporre di un capitale proprio positivo minimo di 2 miliardi di ISK. Per soddisfare i requisiti minimi di capitale proprio, era pertanto necessaria un'iniezione di capitale di almeno 15,5 miliardi di ISK.

(21)

L'accordo tra lo Stato e SAT Holding riguarda le seguenti due obbligazioni che erano di proprietà dello Stato, valutate da un esperto esterno il 16 giugno 2009:

Attività

Valore stimato

Descrizione e titoli

Credito nei confronti di Askar Capital

6 071 443 539 ISK

Un accordo di prestito indicizzato con un interesse del 3 %. Lo Stato era diventato titolare del prestito quando aveva rilevato la garanzia della Banca centrale nel 2008. Il prestito è garantito da:

garanzie reali di 3o rango nel portafoglio di Avant (in linea con un'obbligazione emessa da Avant a favore di Glitnir, il valore contabile del portafoglio era pari a 26 miliardi di ISK e la garanzia di 1o rango di Landsbanki Íslands era pari a 16 miliardi di ISK), e

garanzie reali di 1o rango nelle obbligazioni indicizzate emesse da Landsvirkjun (Azienda elettrica nazionale) del valore nominale di 4,7 miliardi di ISK.

Obbligazione emessa da Landsvirkjun (Azienda elettrica nazionale)

5 558 479 575 ISK

Emessa nel 2005, pagabile nel 2020, garantita dallo Stato, indicizzata e con un interesse del 3 %. Lo Stato aveva acquisito l'obbligazione a garanzia del prestito erogato dalla Banca centrale a Landsbanki Íslands.

(22)

Il prezzo di acquisto era di 11,6 miliardi di ISK e SAT Holding doveva pagare le obbligazioni entro 18 mesi, ossia prima della fine del 2010, senza addebito di interessi in quel periodo. A garanzia del pagamento del prezzo di acquisto delle obbligazioni, allo Stato è stata riconosciuta una garanzia di 1o rango nelle azioni di Sjóvá detenute da SAT Holding.

(23)

L'accordo prevedeva come opzione di pagamento la cessione allo Stato della partecipazione originaria del 73,03 % di SAT Holding in Sjóvá, che sarebbe stata considerata un pagamento integrale. SAT Holding poteva avvalersi di tale opzione senza previa autorizzazione dello Stato.

(24)

Inoltre, prima della creazione di SA tryggingar hf. (successivamente denominata Sjóvá) in data 20 giugno 2009, lo Stato islandese ha accettato di elevare la garanzia di Glitnir nell'obbligazione emessa da Avant dal 4o al 3o rango, in linea con il rango della garanzia nel portafoglio di Avant di cui era titolare lo Stato stesso. Si trattava di un'operazione necessaria affinché l'FME potesse accettare il contributo di Glitnir al capitale proprio di Sjóvá. In cambio, Glitnir ha ceduto allo Stato islandese il 12,5 % dei suoi crediti nei confronti di SJE, che deteneva il precedente portafoglio di investimenti di Sjóvá.

3.2.1.   Glitnir vende le azioni di Sjóvá di cui è titolare alla sua controllata SAT Holding

(25)

L'FME ha ritenuto che Glitnir, in moratoria e sottoposta a procedura di liquidazione, non fosse ammissibile a detenere una partecipazione qualificata in Sjóvá. Successivamente, il 16 settembre 2009, Glitnir ha venduto a SAT Holding la sua partecipazione azionaria del 17,67 % in Sjóvá. In seguito alla suddetta operazione, gli azionisti di Sjóvá erano:

Società

Proprietà (%)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

90,70

(26)

Il 22 settembre 2009 l'FME ha finalmente concesso a Sjóvá un'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa e ha revocato la sorveglianza speciale alla quale Sjóvá era sottoposta dall'ottobre 2008. Il portafoglio è stato trasferito il 1o ottobre 2009 (7).

3.2.2.   Lo Stato diventa il principale azionista di Sjóvá tramite un'opzione esercitata da SAT Holding

(27)

Alla fine del 2009 la gestione dei crediti di cui erano titolari il ministero delle Finanze e la Banca centrale d'Islanda (CBI) è stata unificata e trasferita a un nuovo soggetto, CBI asset management (ESI). Da allora, ESI (che è interamente controllata dallo Stato islandese) ha rilevato la gestione dei crediti nei confronti di SAT Holding.

(28)

Il 3 maggio 2010SAT Holding si è avvalsa dell'opzione di trasferire il 73,03 % delle azioni di Sjóvá allo Stato anziché ripagare il debito. A partire da quel momento, gli azionisti di Sjóvá erano:

Società

Proprietà (%)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

17,67

ESI (lo Stato)

73,03

(29)

Il 16 giugno 2010 la Corte suprema islandese ha stabilito che i prestiti concessi in corone islandesi ma collegati a un paniere di valute estere erano illegali. Tale pronuncia incideva sul valore delle obbligazioni emesse sia da Avant che da Askar Capital che erano state utilizzate per la ricapitalizzazione di Sjóvá. Al fine di salvaguardare il capitale di Sjóvá, il 28 luglio 2010 è stato firmato un accordo sul trasferimento di attivi tra Sjóvá da una parte e SAT Holding, ESI e Íslandsbanki dall'altra. In conseguenza di tale accordo (i) SAT Holding acquistava l'obbligazione di Avant per 2,1 miliardi di ISK (la differenza rispetto alla valutazione originale di 2,8 miliardi di ISK era coperta da Sjóvá) e (ii) ESI trasferiva a Sjóvá l'obbligazione di Landsvirkjun, che era stata utilizzata a garanzia dell'obbligazione emessa da Askar Capital.

(30)

Successivamente ESI ha acquistato l'obbligazione di Avant da SAT Holding per 880 milioni di ISK. Tale obbligazione aveva un valore nominale di 2 813 milioni di ISK, ma aveva un valore incerto poiché gli obbligazionisti di Avant prevedevano di recuperare solo il 5-7 % del valore dell'obbligazione dopo la liquidazione di Avant. In sostanza, il valore dell'obbligazione acquistata da ESI sarebbe stato compreso tra 141 milioni di ISK e 197 milioni di ISK. Di conseguenza, ESI ha conferito un importo supplementare compreso tra 683 e 739 milioni di ISK a favore della stabilizzazione di Sjóvá.

(31)

Nel dicembre 2010 i creditori di Avant hanno approvato un concordato con la società. A quel punto il portafoglio di Avant era valutato a circa 13 miliardi di ISK. Il credito di 1o rango sul portafoglio era pari a circa 15 miliardi di ISK. Pertanto, la garanzia di 3o rango nel portafoglio, detenuta congiuntamente da Glitnir ed ESI, era priva di valore.

3.2.3.   Vendita a SF1

(32)

Il 18 gennaio 2011 SF1 slhf (SF1), un fondo gestito da Stefnir hf., ha concordato di acquisire il 52,4 % di Sjóvá da ESI per 4,9 miliardi di ISK. In seguito all'approvazione dell'autorità di regolamentazione, l'operazione è stata effettuata il 1o luglio 2011.

(33)

Inoltre, a SF1 era concessa l'opzione di acquistare la rimanente partecipazione azionaria del 20,63 % da ESI per 2,4 miliardi di ISK. Tale opzione è stata esercitata nel luglio 2012.

(34)

Dopo tale operazione, la partecipazione azionaria in Sjóvá è la seguente:

Società

Proprietà (%)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

17,67

SF1

73,03

(35)

Le autorità islandesi sono pertanto riuscite a vendere la loro partecipazione azionaria in Sjóvá per un importo complessivo di 7,3 miliardi di ISK. Tale importo è da confrontare con il valore iniziale di 11,6 miliardi di ISK delle obbligazioni che l'Islanda ha utilizzato per contribuire alla ricapitalizzazione di Sjóvá.

4.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(36)

Nella decisione di avvio, l'Autorità ha concluso in via preliminare che la partecipazione dello Stato islandese alla ricapitalizzazione di Sjóvá costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, l'Autorità dubitava che tali misure fossero conformi all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, in combinato disposto con i requisiti indicati negli orientamenti dell'Autorità sulla crisi finanziaria.

(37)

In particolare, l'Autorità ha dichiarato che le autorità islandesi non avevano presentato informazioni volte a dimostrare che gli effetti sistemici che sarebbero potuti scaturire da un'eventuale bancarotta di Sjóvá avrebbero potuto produrre conseguenze tali da costituire «un grave turbamento dell'economia» islandese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE. L'Autorità ha altresì dichiarato che sono state fornite solo informazioni limitate riguardo alle attività di Sjóvá, alle cause delle difficoltà e alla ristrutturazione stessa. Tali informazioni erano insufficienti a consentire all'Autorità di valutare la misura in questione in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), nonché, in particolare, al capitolo sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione adottate nel settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (orientamenti sulla ristrutturazione) degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato (8).

5.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(38)

L'Autorità ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate indicate di seguito.

5.1.   Osservazioni di Sjóvá e Islandsbanki

(39)

Hanno presentato osservazioni all'Autorità sia Sjóvá, il beneficiario, che Islandsbanki, uno dei suoi azionisti.

(40)

Le osservazioni presentate da Sjóvá contengono essenzialmente informazioni sulle misure di ristrutturazione intraprese dalla nuova dirigenza della società, nonché dati finanziari sulle sue attività.

(41)

Nelle sue osservazioni Íslandsbanki sostiene che, partecipando alla ricapitalizzazione di Sjóvá, lo Stato islandese ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato. Se, tuttavia, la conclusione dell'Autorità è che l'operazione costituisce aiuto di Stato, Íslandsbanki dichiara che l'aiuto deve essere ritenuto compatibile ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE. Le osservazioni evidenziano in particolare l'importanza delle misure per il mercato finanziario islandese, il contributo dei soggetti privati (Glitnir e Íslandsbanki) alla ricapitalizzazione e il successo registrato finora dalla ristrutturazione di Sjóvá.

5.2.   Osservazioni dei concorrenti

(42)

L'Autorità ha ricevuto osservazioni anche da VIS e TM. Entrambe sono società di assicurazione islandesi nonché diretti concorrenti di Sjóvá.

(43)

Nelle sue osservazioni VIS sostiene che l'intervento dello Stato volto a consentire la ricapitalizzazione di Sjóvá debba essere considerato aiuto di Stato. In particolare, VIS rileva che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato non si applica all'intervento, alla luce sia dell'allora situazione economica di Sjóvá e, più in generale, dell'Islanda, che dei termini dell'intervento. Nessun investitore privato avrebbe partecipato alla ricapitalizzazione in tali circostanze. Inoltre, VIS sostiene che l'aiuto non dovrebbe essere dichiarato compatibile. In particolare, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE non è applicabile poiché il fallimento di Sjóvá non avrebbe causato un grave turbamento dell'economia islandese. Di conseguenza, l'aiuto non era necessario. In ogni caso, VIS sostiene che l'aiuto non è conforme agli orientamenti sulla ristrutturazione, a causa sia dell'assenza di un piano di ristrutturazione sia degli effetti distorsivi sulla concorrenza, tra cui il potenziale per una politica dei prezzi aggressiva da parte di Sjóvá.

(44)

Nelle sue osservazioni TM rileva che l'intervento delle autorità islandesi nella ricapitalizzazione di Sjóvá non è stato effettuato alle condizioni di mercato e di conseguenza deve essere considerato aiuto di Stato. Per quanto riguarda la compatibilità della misura, TM sostiene che al caso in esame non si applicano le deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere b) e c), dell'accordo SEE. Quanto all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, TM afferma che deve essere applicato in maniera restrittiva e che non può essere utilizzato per risolvere i problemi di una singola società. A parere di TM, inoltre, una società di assicurazione non dovrebbe essere considerata rilevante dal punto di vista sistemico e, pertanto, potrebbe essere liquidata senza rischi nell'ambito del quadro normativo esistente. In ogni caso, TM sostiene che l'aiuto a favore di Sjóvá non era necessario e nemmeno mirato o proporzionato, oltre a essere privo di un piano di ristrutturazione che prevedesse una sufficiente condivisione degli oneri nonché misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, riguardo in particolare alla politica dei prezzi di Sjóvá.

6.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

(45)

Le autorità islandesi non contestano le conclusioni preliminari dell'Autorità, secondo cui la partecipazione dello Stato islandese alla capitalizzazione di Sjóvá costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. In particolare, esse non mettono in discussione la conclusione preliminare dell'Autorità secondo cui il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato non è applicabile. Analogamente, l'Islanda non contesta il fatto che il riacquisto dell'obbligazione di Avant da parte di ESI, tramite SAT Holding, possa aver comportato elementi di aiuto di Stato a favore di Sjóvá.

(46)

Le autorità islandesi sostengono che l'aiuto di Stato è comunque compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo stesso, poiché l'intervento era necessario per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte contraente. Esse illustrano la difficile situazione economica in cui si trovava l'Islanda all'epoca dell'adozione della misura. Dopo la pesante svalutazione della corona islandese, iniziata nel settembre 2008, e il fallimento delle tre banche principali nell'ottobre 2008, l'Islanda si era trovata ad affrontare la peggiore crisi economica della sua storia recente. Il governo islandese aveva dovuto intraprendere misure coraggiose per salvare il sistema finanziario nazionale dal collasso totale, con conseguenze imprevedibili per la società islandese. All'epoca della misura, il sistema finanziario islandese attraversava una fase turbolenta ed era caratterizzato da una generale mancanza di fiducia negli istituti finanziari.

(47)

Trattandosi di una delle tre principali società di assicurazione del paese, dal punto di vista sistemico Sjóvá risulta importante per il sistema finanziario islandese. Il fallimento di Sjóvá oltre a lasciare senza copertura assicurativa gran parte degli islandesi, che avrebbero inoltre perso i loro crediti in una situazione che era già fonte di grave disagio sociale per la popolazione, avrebbe anche minato ulteriormente la fiducia nelle istituzioni del sistema finanziario e diffuso il contagio della crisi finanziaria al settore assicurativo. La fiducia dei cittadini nel settore assicurativo islandese era già fortemente diminuita all'inizio del 2009 quando non solo Sjóvá, ma anche la proprietà delle altre due principali società di assicurazione è stata rilevata dai creditori delle loro rispettive società madri. Di conseguenza, il fallimento di Sjóvá avrebbe molto probabilmente determinato la diffusione della crisi del mercato finanziario dal settore bancario a quello assicurativo.

(48)

Quest'analisi è condivisa dall'FME, la quale osserva che la bancarotta di Sjóvá avrebbe avuto gravi conseguenze sull'economia del paese. La credibilità del mercato finanziario e dell'economia in generale era stata pesantemente danneggiata durante il collasso delle banche islandesi nell'ottobre 2008. I restanti istituti erano fragili, al pari della fiducia negli istituti finanziari. L'esistenza di Sjóvá era importante per il funzionamento del mercato finanziario islandese. Il suo fallimento avrebbe avuto effetti di ricaduta sui mercati delle assicurazioni vita e non vita in generale e avrebbe rallentato il lavoro messo in atto dalle autorità islandesi per ricostruire i mercati finanziari.

(49)

Per quanto riguarda la portata della necessaria ristrutturazione, le autorità islandesi sostengono che l'Autorità dovrebbe tenere presente che le difficoltà finanziarie di Sjóvá erano state determinate esclusivamente dall'irregolarità delle sue attività di investimento e dalle operazioni realizzate con il proprietario precedente, Milestone, che erano state possibili a causa della mancanza di un opportuno controllo dei rischi e di un adeguato governo societario. Non sono collegate alle attività assicurative quotidiane svolte tuttora da Sjóvá. La redditività delle attività assicurative di Sjóvá non risulta evidente solo dalle previsioni finanziarie del piano di ristrutturazione, ma è anche confermata dall'FME. Inoltre, l'intenzione di un investitore terzo privato di acquisire dallo Stato una quota maggioritaria nella società evidenzia che il mercato ritiene che Sjóvá sia redditizia. Grazie a questa operazione, inoltre, l'Islanda ha potuto inoltre recuperare la maggior parte dell'aiuto.

(50)

Le autorità islandesi sottolineano che i proprietari storici di Sjóvá hanno perso per intero il loro investimento e che sia Glitnir che Íslandsbanki hanno partecipato alla ricapitalizzazione. Inoltre, Sjóvá sta contribuendo alla ristrutturazione tagliando i costi e ricostituendo il suo capitale con gli utili non distribuiti. Si registra pertanto una sostanziale condivisione degli oneri da parte sia degli azionisti di Sjóvá che della società stessa.

(51)

Quanto alla necessità di misure compensative, le autorità islandesi sostengono che non dovrebbero essere necessarie ulteriori misure strutturali poiché la ristrutturazione ha già determinato una riduzione del bilancio di Sjóvá di circa il 70 % ed eventuali cessioni nei segmenti principali di attività comprometterebbero la redditività. Le autorità islandesi rilevano inoltre che Sjóvá è classificabile come PMI, caratteristica che riduce ulteriormente la necessità di misure compensative. Le autorità islandesi affermano infine che gli impegni proposti, riguardo sia al comportamento di Sjóvá che alle modifiche normative, sono adeguati al fine di ridurre al minimo eventuali distorsioni della concorrenza.

(52)

In risposta alle osservazioni presentate da VIS e TM, le autorità islandesi fanno principalmente riferimento alle comunicazioni precedenti e forniscono ulteriori dati economici.

7.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(53)

Il 3 ottobre 2011 le autorità islandesi hanno presentato un primo piano di ristrutturazione per Sjóvá, che è stato ulteriormente aggiornato il 13 aprile 2012 e il 28 maggio 2013.

(54)

Il piano di ristrutturazione affronta le questioni fondamentali della redditività, della condivisione degli oneri e della limitazione delle distorsioni della concorrenza. Secondo il piano di ristrutturazione, Sjóvá ridurrà il profilo di rischio generale del suo portafoglio investimenti, migliorerà sia le sue procedure di gestione dei rischi e degli investimenti che il governo societario e aumenterà la redditività.

7.1.   Previsioni finanziarie

(55)

Le autorità islandesi hanno presentato informazioni e previsioni finanziarie dettagliate per Sjóvá fino al 2016, compresi uno scenario di base e tre scenari di stress. Sebbene il periodo di ristrutturazione duri solo fino alla fine del 2014, le autorità islandesi hanno presentato dati aggiuntivi di previsione per il 2015 e il 2016. Queste informazioni aiutano l'Autorità in particolare nella valutazione degli scenari di stress, che tengono conto di eventi di stress specifici del mercato islandese con effetti che vanno oltre il periodo di ristrutturazione.

(56)

In tutti e quattro gli scenari sono state presentate ipotesi per il periodo 2013-2016 in termini di crescita del prodotto interno lordo (PIL), inflazione, evoluzione delle quote di mercato, rendimento dei titoli di Stato indicizzati, cash yield, premio e allocazione azionari nonché rapporti sinistri/premi e costi/premi di Sjóvá.

7.1.1.   Scenario di base

(57)

Nello scenario di base le previsioni finanziarie si fondano sulla previsione quinquennale di crescita del PIL e di inflazione in Islanda pubblicata da Statistics Iceland il 30 marzo 2012 e aggiornata il 28 maggio 2013 sulla base dei risultati effettivi di Sjóvá e dei dati reali relativi all'economia islandese registrati nel 2012. Lo scenario di base presuppone in particolare una crescita economica moderata, una riduzione dell'inflazione e una relativa stabilità dei tassi di interesse, nonché quote di mercato costanti per Sjóvá.

Scenario di base: ipotesi

 

2012

2013

2014

2015

2016

Crescita del PIL

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflazione

4,2 %

3,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Quota di mercato di Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titoli di Stato indicizzati

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Tasso reale del cash yield

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Premio azionario

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Allocazione azionaria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinistri/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(58)

La tabella riportata di seguito illustra il conto economico e lo stato patrimoniale previsti nello scenario di base.

Scenario di base: conto economico (in milioni di ISK)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Premi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Indennizzi dovuti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri proventi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese di esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Profitti/Perdite delle attività di assicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi da investimenti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili al lordo di imposte e ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento dell'avviamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili al lordo delle imposte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte sul reddito

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scenario di base: stato patrimoniale (in milioni di ISK)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Attività:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attività correnti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Avviamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altre attività immateriali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Deduzione fiscale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titoli

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attività riassicurative

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Conti crediti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tesoreria ed equivalenti di tesoreria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attività totali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Capitale proprio:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Capitale proprio all'inizio del periodo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile dell'esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dividendo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Capitale proprio totale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Passività:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Riserve tecniche

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Riserve tecniche relative al ramo vita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Conti debiti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Passività totali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Capitale proprio e passività

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(59)

La tabella riportata di seguito illustra i principali indici finanziari previsti nello scenario di base.

Scenario di base: principali indici finanziari

 

2012

2013

2014

2015

2016

Solvibilità corretta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Redditività del capitale proprio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(60)

Alla fine del periodo di ristrutturazione, nello scenario di base la redditività prevista del capitale proprio di Sjóvá sarà pari al […] % circa.

7.1.2.   Scenario di stress: «recessione a doppia V»

(61)

Le autorità islandesi hanno presentato una simulazione dello scenario che prevede una recessione a doppia V, le cui ipotesi sul PIL per il periodo 2013-2016 simulano un'ulteriore recessione e un'inflazione più elevata. Come ulteriore elemento di stress si suppone altresì che i tassi di interesse rimangano invariati e che il premio azionario diventi negativo. Lo scenario «recessione a doppia V» simula pertanto una profonda recessione associata a ulteriori elementi di stress.

Scenario di stress «recessione a doppia V»: ipotesi

 

2012

2013

2014

2015

2016

Crescita del PIL

1,6 %

1,2 %

-6,6 %

-4,0 %

2,6 %

Inflazione

4,2 %

12,4 %

12,0 %

5,4 %

4,0 %

Quota di mercato di Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titoli di Stato indicizzati

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Tasso reale del cash yield

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Premio azionario

5 %

5 %

-70 %

-7,9 %

5 %

Allocazione azionaria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinistri/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scenario di stress «recessione a doppia V»: indici finanziari (in milioni di ISK se non altrimenti specificato)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Profitti/Perdite delle attività di assicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili complessivi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvibilità corretta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Redditività del capitale proprio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.3.   Scenario di stress: «abolizione dei controlli sui movimenti di capitale»

(62)

Le autorità islandesi hanno presentato una simulazione dello scenario che prevede l'abolizione dei controlli sui movimenti di capitale. Nell'ambito di tale prova di stress si ipotizza che nel 2014 in Islanda siano aboliti i controlli sui movimenti di capitale. Di conseguenza, la corona islandese subisce un deprezzamento fino al suo attuale valore esterno, che è inferiore di circa il 30 % rispetto al tasso di cambio ufficiale. Tale situazione si traduce in un aumento del tasso di inflazione che a sua volta determina un aumento del tasso di perdita. Si suppone che i tassi di interesse reali aumentino fino al 6,5 % e che il premio di rischio azionario arrivi a – 50 % a causa della fuga di capitali.

Scenario di stress «abolizione dei controlli sui movimenti di capitale»: ipotesi

 

2012

2013

2014

2015

2016

Crescita del PIL

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflazione

4,2 %

3,4 %

2,5 %

10,5 %

5 %

Quota di mercato di Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titoli di Stato indicizzati

2,5 %

2,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

Tasso reale del cash yield

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Premio azionario

5 %

5 %

-50 %

5 %

5 %

Allocazione azionaria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinistri/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scenario di stress «abolizione dei controlli sui movimenti di capitale»: indici finanziari (in milioni di ISK se non altrimenti specificato)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Profitti/Perdite delle attività assicurative

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili complessivi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvibilità corretta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Redditività del capitale proprio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.4.   Scenario di stress: «due inverni rigidi successivi»

(63)

Le autorità islandesi hanno presentato una simulazione dello scenario che prevede due inverni rigidi successivi. Questo scenario modifica lo scenario di base ipotizzando il verificarsi di due inverni eccezionalmente rigidi. Ne consegue un considerevole aumento del numero dei sinistri (in particolare incidenti automobilistici) la cui entità è relativamente modesta e quindi non coperta dalla riassicurazione. Si presume che l'importo delle perdite sia pari al 100 % dei premi.

Scenario di stress «due inverni rigidi successivi»: ipotesi

 

2012

2013

2014

2015

2016

Crescita del PIL

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflazione

4,2 %

3,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Quota di mercato di Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titoli di Stato indicizzati

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Tasso reale del cash yield

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Premio azionario

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Allocazione azionaria

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinistri/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi/premi al netto della riassicurazione

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scenario di stress «due inverni rigidi successivi»: indici finanziari (in milioni di ISK se non altrimenti specificato)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Profitti/Perdite delle attività assicurative

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utili complessivi

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvibilità corretta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Redditività del capitale proprio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.5.   Scenari di stress: conclusione

(64)

In tutti e tre gli scenari di stress il coefficiente di solvibilità resta elevato nell'intero periodo di ristrutturazione e la redditività di Sjóvá sarebbe garantita ad eccezione di eventi di stress specifici in determinati anni. Tuttavia, conformemente ai dati aggiuntivi di previsione per il 2015 e il 2016, Sjóvá sarebbe successivamente in grado di ripristinare la propria redditività in tempi rapidi anche in presenza di tali circostanze.

7.2.   Descrizione delle misure di ristrutturazione

(65)

La ristrutturazione di Sjóvá è costituita da una serie di misure strutturali e comportamentali che sono descritte di seguito.

7.2.1.   Separazione delle attività di assicurazione e liquidazione degli investimenti

(66)

Come precedentemente indicato, i problemi principali all'origine delle difficoltà finanziarie di Sjóvá sono stati causati dagli investimenti e dai prestiti intragruppo decisi dal suo proprietario precedente, Milestone. Sjóvá ha di conseguenza incontrato gravi difficoltà riguardo al suo portafoglio investimenti. Fondamentali nella ristrutturazione di Sjóvá sono quindi stati il trasferimento, nell'estate del 2009, delle sue attività assicurative a una nuova società (successivamente denominata Sjóvá) e la liquidazione del suo vecchio portafoglio investimenti.

7.2.2.   Modifiche del governo societario e delle strutture di controllo

(67)

Nel 2010 in Islanda è entrata in vigore una nuova legge sulle attività assicurative, che prevede norme più rigide sul governo societario e altri meccanismi di controllo all'interno delle società di assicurazione.

(68)

Le pertinenti modifiche sono le seguenti:

l'amministratore di una società di assicurazione non può essere l'amministratore di un altro istituto finanziario o società di assicurazione. L'FME può prevedere deroghe nel caso delle controllate,

gli amministratori delegati e gli amministratori devono sostenere esami svolti dall'FME per la valutazione delle loro qualifiche e conoscenze. L'FME può negare alle persone che non superano tale valutazione il ruolo di amministratore o amministratore delegato di una società di assicurazione,

il consiglio di amministrazione deve definire norme di gestione, norme di ispezione interna, norme di audit interno, norme su attività e procedure finanziarie, norme e procedure su qualsiasi tipo di attività di prestito nonché norme e procedure sulle relazioni commerciali con parti correlate,

il consiglio di amministrazione deve definire norme in materia di scambio di strumenti finanziari da parte della società stessa e, a livello personale, da parte degli amministratori, dell'amministratore delegato e di taluni membri importanti del personale della società,

l'FME definisce norme applicabili a qualsiasi tipo di regime di premi che è parte integrante dei pacchetti salariali previsti dalle società di assicurazione,

il consiglio di amministrazione deve definire norme vincolanti speciali sulle procedure di investimento e sull'esecuzione di attività di investimento qualora la società intenda investire in strumenti finanziari non quotati in una borsa valori registrata,

il consiglio di amministrazione deve definire norme vincolanti sui beni immobili acquistati esclusivamente a scopo di investimento e non per uso proprio della società stessa,

tutte le norme interne previste dalla normativa quali illustrate in precedenza devono essere sottoposte all'esame e alla convalida dell'FME.

(69)

Sjóvá ha dato esecuzione alle pertinenti modifiche previste dalla legislazione. In linea con i nuovi obblighi di regolamentazione, il consiglio di amministrazione di Sjóvá ha decisole norme riguardanti gli investimenti, la modifica delle quali deve essere approvata dall'FME. Il 4 aprile 2011 il consiglio di amministrazione di Sjóvá ha stabilito e firmato le norme sul governo societario e le ha presentate all'FME. L'amministratore delegato ha inoltre stabilito e firmato le norme che definiscono e determinano la qualifica minima dei membri importanti del personale.

(70)

Inoltre, nell'aprile 2010 Sjóvá ha creato una nuova divisione, «Rischio e analisi». Questa divisione dipende direttamente dall'amministratore delegato, è diretta da un attuario abilitato ed è composta da altri sei dipendenti. Gli obiettivi della divisione sono i seguenti:

redigere e far applicare una procedura regolamentare e prudente di gestione del rischio nei segmenti assicurativi sia del ramo non vita che del ramo vita di Sjóvá,

analizzare i risultati di sottoscrizione assicurativa di tutti i rami trattati da Sjóvá,

fornire relazioni e proporre modifiche riguardo alla tariffazione,

definire tariffe adeguate per tutti i rami assicurativi,

assicurare il rispetto di tutte le procedure connesse alla gestione del rischio all'interno di Sjóvá,

analizzare periodicamente le riserve tecniche ed garantire l'accantonamento di riserve adeguate per i sinistri,

svolgere prove di stress nonché procedere alla valutazione interna del rischio e della solvibilità,

garantire l'attuazione della direttiva solvibilità II e il rispetto dei suoi requisiti da parte di Sjóvá,

fornire all'amministratore delegato e al consiglio di amministrazione relazioni periodiche su qualsiasi questione riguardante la gestione del rischio; e

comunicare e riferire all'Autorità di vigilanza finanziaria informazioni su tutte le questioni riguardanti la gestione del rischio nonché i risultati tecnici e le relazioni conformemente a quanto previsto dalla legge.

(71)

Infine, il consiglio di amministrazione ha istituito un comitato di audit interno conformemente a quanto previsto dalla legge.

7.2.3.   Altre misure di redditività

(72)

Sjóvá ha attuato misure volte ad aumentare il margine del comparto assicurativo e ridurre i costi. Tali misure comprendono tagli salariali, riduzioni delle spese di commercializzazione e di altri costi di esercizio nonché l'attuazione di norme rigorose per la quotazione delle offerte assicurative. Inoltre, attualmente non esistono regimi di premi a fini compensativi per i dipendenti. Infine, Sjóvá ha cessato le sue attività di riassicurazione, attraverso le quali in passato aveva acquisito un portafoglio internazionale di rischi assicurativi.

(73)

Tali misure sono in particolare volte a garantire che il rapporto combinato sia inferiore al 100 %, ossia che l'attività assicurativa sia sostenibile di per sé, senza l'assunzione di rischi indebiti nelle attività di investimento. A seguito di tali misure, Sjóvá è riuscita a migliorare il suo rapporto combinato passando dal 114,4 % del 2005 al 95,6 % del 2010. Secondo le previsioni dello scenario di base, il rapporto rimarrà al di sotto del 100 % fino al 2016.

7.3.   Impegni

(74)

Come indicato nell'allegato, il governo islandese e Sjóvá si sono impegnati a imporre restrizioni sui prezzi delle offerte assicurative per taluni clienti corporate, nonché a vietare talune acquisizioni e attività pubblicitarie.

(75)

Le autorità islandesi si sono altresì impegnate a introdurre talune modifiche normative al funzionamento del mercato assicurativo come indicato nell'allegato.

II.   VALUTAZIONE

1.   LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

(76)

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(77)

L'Autorità valuterà le misure indicate di seguito, quali illustrate al punto 18:

1.

la partecipazione dello stato islandese alla ricapitalizzazione di Sjóvá mediante il trasferimento a SAT Holding di due obbligazioni detenute dallo Stato del valore, secondo quanto stimato da un esperto esterno, di 11,6 miliardi di ISK (pari a circa 76 milioni di EUR) da utilizzare come capitale proprio di Sjóvá;

2.

il rafforzamento accordato dallo Stato islandese della garanzia di Glitnir nell'obbligazione emessa da Avant dal 4o al 3o rango al fine di consentire a Glitnir di contribuire al capitale di Sjóvá. Poiché l'obbligazione di Avant aveva perso la maggior parte del suo valore dopo la sentenza della Corte suprema islandese del 16 giugno 2010, lo Stato islandese (tramite ESI) ha firmato l'accordo sul trasferimento degli attivi datato 28 luglio 2010. In base a tale accordo ESI ha conferito un'ulteriore somma compresa tra 683 e 739 milioni di ISK a favore della stabilizzazione di Sjóvá tramite l'acquisizione dell'obbligazione di Avant da SAT Holding per 880 milioni di ISK.

(78)

Nel prosieguo tali misure saranno denominate «misure di ricapitalizzazione».

1.1.   Presenza di risorse statali

(79)

Come l'Autorità ha già concluso in via preliminare nella decisione di avvio, è evidente che la prima misura di ricapitalizzazione è stata finanziata mediante risorse statali fornite dallo Stato islandese.

(80)

Quanto alla seconda misura di ricapitalizzazione, anche il pagamento della successiva acquisizione dell'obbligazione di Avant da parte di SAT Holding è stato effettuato dallo Stato islandese mediante risorse statali. Inoltre, il rafforzamento della garanzia di Glitnir nell'obbligazione di Avant ha ridotto la probabilità per lo Stato di essere rimborsato dell'obbligazione e ha pertanto diminuito il valore del suo credito. Anche tale diminuzione ha interessato risorse statali.

(81)

L'Autorità conclude pertanto che sono state utilizzate risorse statali in entrambe le misure di ricapitalizzazione a favore di Sjóvá.

1.2.   Vantaggio per talune imprese o talune produzioni

(82)

Per essere considerata aiuto di Stato, una misura deve conferire un vantaggio selettivo a talune imprese o a talune produzioni.

(83)

L'obiettivo delle misure di ricapitalizzazione era garantire che Sjóvá potesse soddisfare i requisiti minimi di capitale stabiliti dalla legge, permettendo in tal modo alla società di continuare a esercitare le proprie attività assicurative.

(84)

Le autorità islandesi hanno confermato la partecipazione dello Stato alla ricapitalizzazione delle attività assicurative di Sjóvá poiché Glitnir e Íslandsbanki non avevano i fondi per fornire da sé il capitale necessario e non era stato possibile trovare alcun altro investitore privato intenzionato a farlo. Questo conferma la posizione espressa dall'Autorità nella decisione di avvio, secondo cui lo Stato islandese non ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato quando ha partecipato alla ricapitalizzazione di Sjóvá.

(85)

L'Autorità conclude pertanto che le misure di ricapitalizzazione hanno conferito un vantaggio a Sjóvá. Tale vantaggio è evidentemente selettivo, in quanto le misure erano destinate ad avvantaggiare esclusivamente Sjóvá.

(86)

L'elemento di aiuto di Stato corrisponde al capitale proprio che Sjóvá non avrebbe ricevuto senza la partecipazione dello Stato, ossia gli 11,6 miliardi di ISK erogati inizialmente dallo Stato islandese nonché l'ulteriore conferimento da parte di ESI di una somma compresa tra 683 e 739 milioni di ISK nell'ambito dell'accordo sul trasferimento degli attivi datato 28 luglio 2010. L'Autorità ritiene pertanto che l'elemento di aiuto di Stato sia pari a circa 12,3 miliardi di ISK.

1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti

(87)

Le misure di ricapitalizzazione rafforzano la posizione di Sjóvá rispetto ai concorrenti (o potenziali concorrenti) in Islanda e negli altri Stati del SEE. Sjóvá è un'impresa che, come precedentemente descritto, opera sul mercato delle assicurazioni, che è aperto alla concorrenza internazionale nel SEE. Benché attualmente i mercati finanziari islandesi siano piuttosto isolati, in particolare a causa dei controlli sui movimenti di capitale, esiste tuttora uno scambio transfrontaliero di servizi assicurativi, che aumenterà quando i controlli sui movimenti di capitale saranno aboliti. Pertanto, le misure di ricapitalizzazione falsano o minacciano di falsare la concorrenza in una maniera che incide sugli scambi fra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

1.4.   Conclusioni sulla presenza di aiuto di Stato

(88)

Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che le misure di ricapitalizzazione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2.   OBBLIGHI PROCEDURALI

(89)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, «all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(90)

Le autorità islandesi non hanno notificato all'Autorità le misure di ricapitalizzazione prima della loro esecuzione. L'Autorità conclude pertanto che l'Islanda non ha rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Tali aiuti sono dunque stati concessi illegalmente.

3.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(91)

In via preliminare l'Autorità osserva che è indiscusso che Sjóvá sarebbe fallita senza l'intervento dello Stato poiché non sarebbe stata in grado di soddisfare i requisiti patrimoniali previsti dalla legge. Sjóvá era dunque un'impresa in difficoltà all'epoca della prima misura di ricapitalizzazione.

(92)

L'Autorità rileva altresì che le autorità islandesi sostengono che le misure di ricapitalizzazione a favore di Sjóvá rientrano nella deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE e soddisfano i requisiti degli orientamenti dell'Autorità in materia di ristrutturazione.

3.1.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità: articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE e degli orientamenti dell'Autorità in materia di ristrutturazione

(93)

Benché gli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà come Sjóvá siano di norma valutati ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE autorizza la concessione di aiuti di Stato per «porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)».

3.1.1.   Applicabilità dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE

(94)

Come precedentemente indicato, le autorità islandesi hanno fornito i finanziamenti iniziali necessari per la ricapitalizzazione di Sjóvá mediante un accordo sul trasferimento di obbligazioni datato 8 luglio 2009.

(95)

All'epoca l'economia islandese era ancora gravemente colpita dalla crisi finanziaria. In particolare, le principali banche commerciali erano state poste in amministrazione controllata, il governo aveva introdotto controlli sui movimenti di capitale, l'inflazione era notevolmente aumentata e l'Islanda aveva dovuto sottoporsi a un programma di austerità quale condizione del suo accordo di stand-by e del prestito erogato dall'FMI. In tale contesto specifico, l'FME ha fatto presenti le gravi conseguenze che avrebbero subito l'economia e la società islandesi in seguito al fallimento di Sjóvá, compreso il rischio di un effetto sistemico sui mercati finanziari (9).

(96)

L'Autorità osserva che di norma è più probabile che abbia un effetto sistemico il fallimento di una singola società operante nel settore bancario anziché in quello assicurativo. Nel caso in esame, tuttavia, l'impatto dell'eventuale fallimento di Sjóvá deve essere valutato nel contesto di una grave crisi finanziaria ed economica come quella che ha colpito l'Islanda nel 2008-2009.

(97)

L'Autorità condivide l'analisi delle autorità islandesi secondo cui, finché non è ripristinata la fiducia nel sistema finanziario, il potenziale impatto di tale crisi potrebbe non essere confinato solo a Sjóvá e nemmeno al sistema finanziario.

(98)

L'Autorità ritiene pertanto che la partecipazione dello Stato alla ricapitalizzazione nel luglio 2009 possa essere considerata come tesa a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia islandese.

3.1.2.   Applicazione degli orientamenti sulla ristrutturazione

(99)

Gli orientamenti dell'Autorità in materia di ristrutturazione stabiliscono le regole in materia di aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione degli istituti finanziari nel contesto della crisi finanziaria.

(100)

Secondo gli orientamenti sulla ristrutturazione, per essere compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto della crisi finanziaria deve:

condurre al ripristino della redditività della società,

prevedere un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri); e

comprendere misure sufficienti per limitare la distorsione della concorrenza.

(101)

Di seguito l'Autorità valuterà pertanto, sulla base del piano di ristrutturazione presentato per Sjóvá, se tali criteri sono stati soddisfatti e se le misure di aiuto precedentemente descritte costituiscono un aiuto alla ristrutturazione compatibile.

3.2.   Ripristino della redditività

(102)

L'Autorità ha ritenuto che le difficoltà di Sjóvá, da cui è scaturito l'intervento dello Stato, siano state determinate dalle cause indicate di seguito: (i) pratiche di investimento inadeguate, (ii) insufficiente gestione del rischio e governo societario carente e (iii) insufficiente redditività dei prodotti assicurativi.

(103)

Il piano di ristrutturazione affronta queste cause all'origine delle difficoltà, nonché altri fattori di rischio della società.

3.2.1.   Valutazione delle misure di ristrutturazione: separazione delle attività di assicurazione e liquidazione degli investimenti

(104)

Il trasferimento delle attività di assicurazione di Sjóvá a una nuova società aveva liberato il comparto assicurativo dai rischi derivanti dal vecchio portafoglio di investimenti. Tale misura aveva permesso a Sjóvá, dopo la ricapitalizzazione, di concentrarsi nuovamente sulle attività di assicurazione.

(105)

L'Autorità ritiene che, in seguito a tale trasferimento, Sjóvá non debba più far fronte a un rischio eccessivo derivante dal suo vecchio portafoglio di investimenti, che è liquidato in un soggetto distinto.

3.2.2.   Valutazione delle misure di ristrutturazione: miglioramento del governo societario e della gestione del rischio

(106)

L'Autorità osserva che Sjóvá ha attuato i requisiti della legge islandese sulle attività assicurative entrata in vigore nel 2010, che contiene norme più rigide sul governo societario e altri meccanismi di controllo. Tali modifiche rafforzano il governo societario di Sjóvá e prevedono una sorveglianza generale da parte dell'FME, anche riguardo alle politiche di investimento.

(107)

Inoltre, Sjóvá ha istituito sia la divisione «Rischio e analisi», dotata di considerevoli risorse per migliorare la gestione del rischio e la sorveglianza operativa, sia un comitato di audit interno. Ha anche formalizzato politiche essenziali, ad esempio in materia di definizione dei prezzi delle offerte assicurative nonché di investimenti. L'adesione a tali politiche da parte dei dipendenti è sottoposta a controlli periodici al fine di verificarne il rispetto.

(108)

L'Autorità rileva infine che l'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione nominati dal precedente azionista Milestone sono stati sostituiti nel 2009.

(109)

L'Autorità ritiene che le misure sopra indicate siano idonee a far fronte alle carenze nel governo societario e nella gestione del rischio che hanno contribuito alle difficoltà finanziarie di Sjóvá.

3.2.3.   Valutazione delle misure di ristrutturazione: misure di redditività

(110)

L'Autorità prende atto delle misure adottate da Sjóvá per aumentare la propria redditività, riguardo sia al miglioramento dei margini che alla riduzione dei costi. A seguito di tali misure, Sjóvá è riuscita migliorare considerevolmente il suo rapporto combinato e a gestire con profitto le sue attività di assicurazione. Il piano di ristrutturazione prevede ulteriori miglioramenti in termini di redditività.

(111)

L'Autorità ritiene che tali misure dovrebbero permettere di gestire con profitto le attività di assicurazione di Sjóvá e di ridurre la dipendenza dai rendimenti degli investimenti, consentendo in tal modo a Sjóvá di sostenere una politica di investimento più prudente. Al tempo stesso, le misure dovrebbero contribuire a rafforzare il capitale proprio di Sjóvá, in particolare in caso di sviluppi negativi, tra cui quelli simulati negli scenari di stress presentati.

3.2.4.   Valutazione delle previsioni finanziarie

(112)

Come stabilito al punto 13 degli orientamenti sulla ristrutturazione, le autorità islandesi hanno fornito previsioni finanziarie riguardanti sia uno scenario di base che tre scenari di stress.

(113)

Le previsioni finanziarie fornite nel piano di ristrutturazione poggiano, nello scenario di base, su ipotesi che sono sufficientemente prudenti e conservative. Nello scenario di base, Sjóvá genererebbe profitti e consoliderebbe il suo capitale proprio nell'intero periodo di programmazione. Il rendimento previsto del capitale proprio di Sjóvá sarebbe pari al […] % circa alla fine del periodo di ristrutturazione, dato che sembra in linea con gli attuali requisiti di mercato per l'industria. Inoltre, il rapporto combinato previsto di Sjóvá rimarrà al di sotto del 100 %, dato che dimostra che le attività di assicurazione continueranno a essere redditizie e che Sjóvá non dovrà affidarsi a una strategia di investimento eccessivamente rischiosa per creare rendimenti sufficienti.

(114)

L'Autorità non mette in dubbio che le ipotesi dello scenario di stress implichino un livello di stress sufficiente a valutare la capacità di Sjóvá di rimanere solvente. Secondo le previsioni finanziarie che ne derivano, Sjóvá rimarrebbe solvente per l'intero periodo di riferimento in tutti e tre gli scenari di stress. L'Autorità ritiene che avere fornito tre scenari di stress differenti, che vanno addirittura oltre il periodo di ristrutturazione, rafforzi la validità delle prove di stress. In particolare, gli scenari contemplano il caso di una recessione economica protratta, nonché altri fattori di stress prendendo espressamente in considerazione la situazione dell'Islanda (per esempio i controlli sui movimenti di capitale). I requisiti normativi di solvibilità sarebbero sempre rispettati durante il periodo oggetto di previsione nei tre scenari di stress.

(115)

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità conclude che le previsioni finanziarie di Sjóvá dimostrano il ripristino della redditività della società conformemente a quanto previsto dagli orientamenti sulla ristrutturazione. L'Autorità osserva inoltre che SF1, un investitore privato, ha concordato di acquistare una partecipazione di controllo in Sjóvá dallo Stato islandese. L'intenzione di un partecipante privato al mercato di effettuare un considerevole investimento nella società corrobora ulteriormente questa conclusione.

3.3.   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(116)

Gli orientamenti sulla ristrutturazione indicano che è necessario un adeguato contributo del beneficiario per limitare gli aiuti al minimo e ovviare alle distorsioni della concorrenza e all'azzardo morale. A tal fine, occorre innanzitutto limitare i costi di ristrutturazione e, in secondo luogo, limitare l'importo degli aiuti grazie a un significativo contributo proprio.

(117)

Per quanto riguarda la limitazione dei costi di ristrutturazione, gli orientamenti sulla ristrutturazione indicano al punto 23 che gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero limitarsi a coprire i costi necessari al ripristino della redditività. Inoltre, onde limitare gli aiuti al minimo, gli istituti finanziari dovrebbero innanzitutto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione. Di conseguenza, i costi connessi alla ristrutturazione non dovrebbero essere soltanto a carico dello Stato ma anche di coloro che hanno investito nell'istituto, assorbendo le perdite con il capitale disponibile e pagando una remunerazione adeguata per gli interventi statali.

3.3.1.   Limitazione dei costi di ristrutturazione

(118)

La ricapitalizzazione di Sjóvá è stata limitata a quanto necessario per soddisfare i requisiti minimi di capitale proprio e lo Stato islandese vi ha contribuito erogando esclusivamente la somma che i principali creditori di Sjóvá, Glitnir e Íslandsbanki, non erano stati in grado di fornire.

(119)

Il trasferimento delle attività di assicurazione a un nuovo soggetto ha permesso di limitare la ricapitalizzazione a quanto necessario per le attività di assicurazione senza coprire le perdite derivanti dal vecchio portafoglio di investimenti.

(120)

La limitazione della ricapitalizzazione al minimo necessario ha ridotto la capacità di Sjóvá di competere sul mercato. Inoltre, nessuno dei costi del piano di ristrutturazione è finalizzato all'entrata in nuovi mercati né a qualsivoglia espansione delle attività di Sjóvá.

(121)

Per questi motivi, l'Autorità ritiene che siano state adottate misure adeguate per limitare l'importo degli aiuti alla ristrutturazione.

3.3.2.   Condivisione degli oneri/contributo proprio

(122)

Come indicato al punto 24 degli orientamenti sulla ristrutturazione, le società dovrebbero utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione. Inoltre, l'Autorità esamina se la posizione finanziaria degli azionisti esistenti è stata completamente o parzialmente diluita a seguito dell'iniezione di capitale.

(123)

L'Autorità osserva che i proprietari storici di Sjóvá hanno contribuito ai costi della ristrutturazione. In particolare, Milestone ha perso la sua intera partecipazione nella società senza alcuna compensazione quando Glitnir ha rilevato Sjóvá. La liquidazione del vecchio portafoglio di investimenti attualmente detenuto da SJE comporterà ulteriori perdite per gli investitori. Queste misure contribuiscono alla condivisione degli oneri e riducono l'azzardo morale derivante dagli aiuti.

(124)

Per quanto riguarda il contributo ai costi di ristrutturazione mediante le risorse interne di Sjóvá, l'Autorità osserva che Sjóvá ha attuato sia misure di redditività che di riduzione dei costi. Tali misure garantiscono che Sjóvá genererà utili sufficienti a rafforzare il suo capitale proprio nel tempo. L'Autorità osserva che il piano di ristrutturazione non prevede il versamento di dividendi fino al 2014.

(125)

Infine, lo Stato islandese è riuscito a vendere tutte le azioni di Sjóvá di cui era titolare a un investitore privato in un periodo di soli tre anni e a recuperare in tal modo quasi due terzi dei finanziamenti concessi come aiuti di Stato.

(126)

Alla luce delle misure precedentemente descritte, l'Autorità ritiene che il piano di ristrutturazione preveda una condivisione degli oneri sufficiente e un contributo proprio adeguato alla ristrutturazione.

3.4.   Misura volta a limitare le distorsioni della concorrenza

(127)

Il punto 31 degli orientamenti sulla ristrutturazione stabilisce che, nel valutare l'importo dell'aiuto e le distorsioni della concorrenza che ne derivano, l'Autorità deve prendere in considerazione l'importo dell'aiuto di Stato ricevuto sia in termini assoluti che relativi.

(128)

Come precedentemente indicato, Sjóvá ha ricevuto aiuti di Stato per un valore complessivo di circa 12,3 miliardi di ISK (intorno a 77 milioni di EUR), pari a quasi l'80 % dell'ammanco di capitale proprio all'epoca della ricapitalizzazione iniziale. Questo dato dimostra che l'importo dell'aiuto ricevuto da Sjóvá era relativamente elevato. Inoltre, Sjóvá sarebbe uscita dal mercato senza l'intervento dello Stato.

(129)

Sulla base di questi elementi, l'Autorità ha innanzitutto preso in considerazione le misure strutturali volte ad attenuare le distorsioni della concorrenza. In particolare, l'Autorità ha valutato la potenziale cessione delle attività di assicurazione sulla vita di Sjóvá svolte dalla controllata Sjóvá LIFE.

(130)

Le autorità islandesi hanno presentato informazioni dettagliate sull'importanza delle attività di assicurazione sulla vita per la redditività di Sjóvá. In particolare, hanno evidenziato l'integrazione di questo ramo assicurativo nell'offerta di prodotti di Sjóvá, la domanda da parte dei clienti di pacchetti assicurativi comprendenti prodotti assicurativi sia non vita che vita e la capacità dei principali concorrenti nel settore non vita di soddisfare questa domanda. Su questa base, l'Islanda ha sostenuto che l'Autorità dovrebbe applicare il principio secondo cui le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività, in linea con il punto 32 degli orientamenti sulla ristrutturazione.

(131)

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità conclude che non sarebbe opportuno esigere che Sjóvá ceda le sue attività di assicurazione sulla vita.

(132)

In assenza di misure strutturali, l'Autorità deve valutare le misure comportamentali.

(133)

L'Autorità rileva che la quota di mercato di Sjóvá è fortemente diminuita dall'inizio della crisi finanziaria. Le autorità islandesi hanno evidenziato in particolare l'effetto sulle quote di mercato del periodo di trasferimento di 30 giorni del settembre 2009, che aveva permesso ai concorrenti di proporre offerte competitive a tutti i clienti del ramo non vita di Sjóvá. Le autorità islandesi sostengono che questa misura di regolamentazione abbia ridotto le distorsioni della concorrenza.

(134)

L'Autorità osserva altresì che il piano di ristrutturazione non prevede una strategia aggressiva per accrescere la quota di mercato di Sjóvá e che le nuove politiche in materia di definizione dei prezzi e gestione del rischio sono volte a garantire che Sjóvá presenti offerte solo per settori sufficientemente redditizi.

(135)

Inoltre, le autorità islandesi e Sjóvá hanno assunto l'impegno, riportato nell'allegato, di imporre restrizioni sui prezzi delle offerte per taluni clienti corporate durante il periodo di ristrutturazione. Tale impegno è un'ulteriore garanzia contro un potenziale comportamento aggressivo sul mercato da parte di Sjóvá ed eventuali perdite nell'attività assicurativa derivanti dall'impegno assunto andranno a beneficio dei concorrenti di Sjóvá.

(136)

L'Autorità rileva che questo impegno riguarda solo alcuni tipi di attività assicurative. Tuttavia, alla luce degli elevati livelli di concentrazione del mercato islandese delle assicurazioni, l'Autorità ritiene che una più generale restrizione sui prezzi potrebbe comportare una diminuzione della concorrenza effettiva e sarebbe pertanto inadeguata.

(137)

L'Autorità accoglie con favore l'impegno delle autorità islandesi a introdurre talune modifiche normative al funzionamento del mercato assicurativo, come indicato nell'allegato. In linea con i punti 44-45 degli orientamenti sulla ristrutturazione, le modifiche proposte aumenterebbero la concorrenza effettiva oltre a favorire l'apertura del mercato e l'accesso di nuovi operatori. In particolare, agevolerebbero il passaggio dei clienti da una società di assicurazione all'altra contribuendo in tal modo a una maggiore concorrenza tra gli attori già presenti sul mercato.

(138)

Conformemente a quanto stabilito al punto 40 degli orientamenti sulla ristrutturazione, Sjóvá si impegna a rispettare il divieto di procedere ad acquisizioni per l'intera durata del periodo di ristrutturazione, come enunciato nell'allegato. Il divieto di procedere ad acquisizioni impedisce a Sjóvá di acquisire partecipazioni significative in altre imprese finanziarie, pur permettendole, se necessario di effettuare investimenti su piccola scala.

(139)

Infine, Sjóvá non utilizzerà gli aiuti ricevuti o i vantaggi da essi derivanti a fini pubblicitari.

(140)

L'Autorità conclude che la ristrutturazione prevede misure sufficienti per attenuare le distorsioni della concorrenza e garantire che gli aiuti di Stato non siano utilizzati a scapito di concorrenti che non godono di un analogo sostegno pubblico, conformemente a quanto stabilito al punto 39 degli orientamenti sulla ristrutturazione.

4.   CONCLUSIONE

(141)

L'Autorità conclude che le misure di ricapitalizzazione a favore di Sjóvá sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE.

(142)

L'Autorità conclude altresì che le autorità islandesi hanno dato illegalmente esecuzione agli aiuti di Stato in questione violando l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di ricapitalizzazione concesse a Sjóvá costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato concessi a Sjóvá sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, a condizione che siano rispettati gli impegni enunciati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  Decisione n. 373/10/COL, del 22 settembre 2010, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla ricapitalizzazione della società di assicurazione islandese Sjóvá (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 15, e supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 16.12.2010, pag. 2).

(2)  Moderna Finance AB era una società di partecipazione finanziaria svedese di proprietà della società islandese Milestone hf. Ulteriori informazioni su Sjóvá e Milestone e sui loro legami con Glitnir Bank sono contenute nella relazione della commissione speciale d'indagine (Special Investigation Commission, SIC) istituita dal parlamento islandese, disponibile agli indirizzi http://rna.althingi.is/ (versione islandese) e http://sic.althingi.is/ (estratti in inglese).

(3)  Risposta dell'FME riguardo all'intervento dello Stato nella ricapitalizzazione di Sjóvá Almennar tryggingar hf., datata 23 novembre 2010.

(4)  Fatta salva l'approvazione dell'FME, che è stata accordata il 22 settembre 2009.

(5)  Le stime delle quote di mercato si basano su una quota del reddito totale prodotto dai premi nel 2012. Prima della crisi finanziaria, Sjóvá deteneva una quota di mercato di oltre il 40 % nel comparto delle assicurazioni non vita.

(6)  Ai fini della presente decisione, gli attivi trasferiti dallo Stato a SAT Holding saranno denominati obbligazioni.

(7)  Al tempo stesso, l'FME ha pubblicato un avviso a norma degli articoli 86 e 87 della legge n. 60/1994 sulle attività assicurative, applicabile all'epoca, per ricordare a tutti i titolari di una polizza assicurativa che avevano la possibilità di disdire le loro polizze, indipendentemente dalla data di scadenza, nel corso di un periodo di trasferimento di 30 giorni.

(8)  Disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(9)  Cfr. la relazione dell'FME datata 29 giugno 2009.


ALLEGATO

Impegni comportamentali di Sjóvá

Le autorità islandesi assumono i seguenti impegni riguardo a Sjóvá:

1.

Sjóvá si impegna a imporre restrizioni alle sue offerte commerciali stimando i rischi assicurativi in maniera tale da non formulare offerte inferiori a […]. Per «offerte commerciali» si intendono preventivi che coprono il conto assicurativo complessivo del cliente (nel prosieguo «offerte commerciali»).

Questo impegno si applica alle offerte commerciali destinate ai soggetti commerciali con un volume annuo di premi superiore a […]ISK.

Questo impegno si applica alle offerte commerciali i cui documenti o altre informazioni relative alla sottoscrizione comprendono dati storici sulle perdite rimborsate o ancora da rimborsare su un periodo di almeno […] anni.

Nella valutazione dello storico delle perdite, Sjóvá può escludere dal suo calcolo le perdite individuali che superano di […] l'offerta di premio proposta, al fine di arrivare a una conclusione statistica sulle perdite più equa e stabile.

2.

Sjóvá si impegna a mantenere livelli di premio identici o più elevati al rinnovo dei singoli conti assicurativi qualora lo storico delle perdite (calcolo del tasso tecnico di perdita) superi il […] % dei premi.

Questo impegno si applica al rinnovo dei conti societari, ma lo storico delle perdite deve essere superiore a […] anni.

Nella valutazione dello storico delle perdite, Sjóvá può fissare un massimale di […] per le perdite individuali al fine di arrivare a una conclusione statistica sulle perdite più equa e stabile.

3.

Sjóvá non acquisirà più del […] % delle azioni degli istituti di credito, delle imprese di investimento (quali definite nella direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari) e delle società di assicurazione o di riassicurazione. Sjóvá può, previa autorizzazione dell'Autorità, acquisire altre imprese, in particolare laddove l'acquisizione sia necessaria a salvaguardare la stabilità finanziaria o a garantire una concorrenza effettiva.

4.

Sjóvá non utilizzerà a fini pubblicitari la ricapitalizzazione o eventuali vantaggi concorrenziali che potrebbero derivarne.

Questi impegni sono validi fino al 31 dicembre 2014.

Impegno normativo

Al fine di migliorare la mobilità dei consumatori nel mercato nazionale delle assicurazioni, le autorità islandesi assumono il seguente impegno:

il ministero islandese delle Finanze e dell'economia nominerà un gruppo di esperti incaricato di rivedere le disposizioni della legge n. 30/2004 sui contratti assicurativi che riguardano la mobilità dei clienti, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche alla legge norvegese sui contratti assicurativi (su cui si era basata la normativa islandese) e alla legge danese sulle attività finanziarie. Il gruppo di esperti presenterà le sue conclusioni al più tardi il 31 dicembre 2013 ed esaminerà le potenziali implicazioni della modifica delle disposizioni riguardanti la disdetta di contratti assicurativi da parte di privati quando decidono di cambiare assicurazione, al fine di facilitare il passaggio dei clienti da una società all'altra e promuovere la concorrenza nel mercato delle assicurazioni,

qualora dalle sue conclusioni emergesse che tali disposizioni gioverebbero al funzionamento del mercato islandese delle assicurazioni, il gruppo di esperti presenterà al ministro delle Finanze e dell'economia una modifica alla legge sui contratti assicurativi mediante una proposta di disegno di legge. Il ministero è favorevole alla promozione di una modifica che agevolerebbe ulteriormente la mobilità dei clienti nel mercato delle assicurazioni. Dopo aver ricevuto le conclusioni del gruppo di esperti, il ministro presenterà, salvo che non sia debitamente giustificato il contrario, un disegno di legge al parlamento islandese nel corso del 2014 basato sulle conclusioni del gruppo di esperti.