ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 834/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2014
che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 110, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune (PAC). Per l'applicazione di questo quadro, è necessario stabilire norme che assicurino una valutazione esaustiva e periodica dei progressi compiuti, dell'efficacia e dell'efficienza della politica agricola comune in relazione agli obiettivi. Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di istituire un quadro coerente di monitoraggio e valutazione, è opportuno stabilire una serie di indicatori comuni quali previsti all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(2) |
Gli indicatori devono essere correlati alla struttura e agli obiettivi della PAC e basarsi su elementi misurabili. Pertanto, al fine di consentire la valutazione della PAC a tutti i livelli è opportuno stabilire diversi tipi di indicatori. Gli indicatori di impatto devono rispecchiare i principali obiettivi comuni della PAC come stabilito dall'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per ciascuno dei principali obiettivi comuni è possibile identificare obiettivi più specifici, per i quali devono stabilirsi indicatori di risultato. Gli obiettivi specifici comprendono i redditi agricoli e le fluttuazioni del reddito agricolo, il miglioramento della competitività del settore agricolo, la stabilità del mercato, le aspettative dei consumatori, la fornitura di beni pubblici e la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e il mantenimento di un'agricoltura diversificata, nonché gli obiettivi specifici definiti per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vale a dire le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Inoltre, l'attuazione degli strumenti della PAC deve essere monitorata sulla base degli indicatori di prodotto che sono in grado di rispecchiare tale livello operativo della PAC. |
(3) |
È importante garantire che il quadro di monitoraggio e valutazione possa essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione in modo efficiente e in tempo utile. Pertanto, è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC entro i termini stabiliti dai regolamenti pertinenti. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione deve, nei limiti del possibile, utilizzare le informazioni già a sua disposizione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori
Gli indicatori che consentono di valutare il progresso, l'efficienza e l'efficacia della politica agricola comune (PAC) in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere misurabili. Tali indicatori comprendono:
a) |
indicatori di impatto, come specificato nella sezione 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i settori per i quali si prevede un'influenza della PAC; |
b) |
indicatori di risultato, come specificato nella sezione 2 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i principali risultati del:
|
c) |
indicatori di prodotto, come specificato nella sezione 3 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano l'attuazione dei relativi strumenti della PAC; |
d) |
indicatori di contesto, come specificato nella sezione 4 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali legate al contesto che potrebbero influire sull'attuazione, sui risultati e sulle prestazioni della PAC. |
Gli indicatori di risultato, di prodotto e di contesto rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni della PAC entro i termini di presentazione delle relazioni e di comunicazione delle informazioni relative al funzionamento degli strumenti della PAC previsti nei regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. Tali informazioni sono precise e affidabili.
2. Ai fini dell'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione, la Commissione utilizza, per quanto possibile, le informazioni seguenti, che sono già state rese disponibili dagli Stati membri mediante gli strumenti per lo scambio di informazioni esistenti:
a) |
informazioni, comunicazioni e relazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'attuazione degli strumenti che operano nell'ambito della PAC e all'attuazione della legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale; |
b) |
informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti; |
c) |
informazioni rese disponibili a Eurostat. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).
ALLEGATO
Indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC
1. Indicatori di impatto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a)
1. |
Reddito di impresa agricola |
2. |
Reddito dei fattori in agricoltura |
3. |
Produttività totale dei fattori in agricoltura |
4. |
Fluttuazione dei prezzi delle merci dell'UE |
5. |
Evoluzione dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari |
6. |
Bilancia commerciale agricola |
7. |
Emissioni di origine agricola |
8. |
Indice degli uccelli presenti sui terreni agricoli |
9. |
Agricoltura ad elevata valenza naturale |
10. |
Estrazione idrica in agricoltura |
11. |
Qualità dell'acqua |
12. |
Materia organica del suolo nei terreni a seminativo |
13. |
Erosione del suolo per azione dell'acqua |
14. |
Tasso di occupazione rurale |
15. |
Grado di povertà rurale |
16. |
PIL pro capite rurale |
2. Indicatori di risultato di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b)
1. |
Percentuale del sostegno diretto al reddito agricolo |
2. |
Fluttuazioni del reddito agricolo
|
3. |
Valore aggiunto dei produttori primari nella catena alimentare |
4. |
Esportazioni agricole dell'UE
|
5. |
Intervento pubblico: % del volume dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per l'ammasso sulla produzione totale dell'UE |
6. |
Ammasso privato: % del volume dei prodotti oggetto di ammasso privato sulla produzione totale dell'UE |
7. |
Restituzioni all'esportazione: % del volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione sulla produzione totale dell'UE |
8. |
Prezzi delle merci dell'UE rispetto ai prezzi mondiali (ripartiti per tipo di prodotto) |
9. |
Valore della produzione oggetto dei regimi di qualità dell'UE rispetto al valore totale della produzione agricola e alimentare |
10. |
Importanza dell'agricoltura biologica
|
11. |
Diversificazione delle colture
|
12. |
Percentuale di prati sul totale della SAU |
13. |
Percentuale di aree di interesse ecologico (AIE) in terreni agricoli |
14. |
Percentuale di superficie coltivata secondo pratiche di inverdimento |
15. |
Emissioni nette di gas serra provenienti dai terreni agricoli |
16. |
Diversità strutturale
|
17. |
Indicatori di risultato supplementari di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione. |
3. Indicatori di prodotto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c)
Pagamenti diretti
Regime del pagamento di base
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Regime di pagamento unico per superficie
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Aiuti nazionali transitori
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di unità alle quali sono concessi aiuti nazionali transitori (ettari/animali/altro) |
Pagamento ridistributivo
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Inverdimento
— |
Numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento |
— |
Numero totale di ettari dichiarati da questi agricoltori |
Esenzioni dall'obbligo di inverdimento
— |
Numero di agricoltori esenti dall'obbligo di inverdimento suddivisi tra: agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE |
— |
Numero di ettari dichiarati da questi agricoltori (agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE) |
Diversificazione delle colture
— |
Numero di agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture) |
— |
Numero di ettari di seminativi dichiarati dagli agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture) |
Prati permanenti
— |
Numero di agricoltori con prati permanenti che entrano nel calcolo del rapporto |
— |
Numero di ettari coperti da prati permanenti dichiarati dagli agricoltori che entrano nel calcolo del rapporto |
— |
Numero di agricoltori con prati permanenti in zone definite sensibili dal punto di vista ambientale |
— |
Numero di ettari coperti da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale dichiarati da questi agricoltori |
— |
Numero di ettari di prati permanenti definiti sensibili dal punto di vista ambientale (totale) |
Aree di interesse ecologico (AIE)
— |
Numero di agricoltori soggetti ai requisiti delle AIE |
— |
Numero di ettari di terreni a seminativo dichiarati dagli agricoltori soggetti alle AIE |
— |
Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori come AIE, ripartiti per tipo di AIE |
Equivalenza
— |
Numero di agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche) |
— |
Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche) |
Pagamento per i giovani agricoltori
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Regime dei piccoli agricoltori
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Sostegno accoppiato facoltativo
— |
Numero dei beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo (suddivisi per settore) |
— |
Quantitativi ammissibili (numero di ettari/numero di animali suddivisi per settore) |
— |
Numero di ettari |
— |
Numero di animali |
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Programmi nazionali per il settore del cotone
— |
Numero di agricoltori |
— |
Numero di ettari |
Misure di mercato
Intervento pubblico
— |
Volume |
— |
Durata |
Ammasso privato
— |
Volume |
— |
Durata |
Restituzioni all'esportazione
— |
Volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione |
Misure eccezionali di sostegno
— |
[secondo i casi] |
Organizzazioni di produttori
— |
% della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori |
Programmi nelle scuole
— |
Numero dei beneficiari finali del programma di distribuzione del latte nelle scuole |
— |
Numero dei beneficiari finali del programma «Frutta nelle scuole» |
Settore vitivinicolo
— |
Numero di ettari dei nuovi impianti viticoli |
— |
Numero di ettari dei vigneti ristrutturati |
— |
Numero dei progetti di promozione nel settore vitivinicolo |
— |
Numero dei progetti di investimento e delle misure innovatrici |
Questioni orizzontali
Condizionalità
— |
Numero di ettari soggetti alla condizionalità |
— |
Quota dei pagamenti della PAC soggetti alla condizionalità |
Politica della qualità
— |
Indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo |
— |
Numero delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite |
Agricoltura biologica
— |
Numero di ettari (totale e in fase di conversione) |
— |
Numero di operatori biologici certificati registrati |
Politica di promozione
— |
Numero di programmi (all'interno e all'esterno dell'UE) |
— |
Numero di nuove organizzazioni proponenti |
Sistema di consulenza aziendale
— |
Numero di agricoltori beneficiari |
Sviluppo Rurale
Gli indicatori di prodotto specificati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
4. Indicatori di contesto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera d)
Gli indicatori specificati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 835/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Филе Елена (File Elena) (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Филе Елена» (File Elena) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Филе Елена» (File Elena) deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 70 dell'8.3.2014, pag. 6.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
BULGARIA
Филе Елена (File Elena) (STG)
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 836/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 (2), in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2014 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane. |
(2) |
L'elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare per tre anni la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche. |
(3) |
L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente, in via eccezionale per gli anni civili 2012, 2013 e 2014, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole. |
(4) |
L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare in via eccezionale la possibilità di usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate per un periodo di tempo limitato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1) |
all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017»; |
(2) |
all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 837/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») (STG) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 89 del 28.3.2014, pag. 57.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 838/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
TR |
41,5 |
ZZ |
41,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
65,0 |
TR |
96,7 |
|
ZZ |
80,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
97,2 |
ZZ |
97,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
133,0 |
CL |
172,6 |
|
MGB |
99,6 |
|
UY |
146,9 |
|
ZA |
153,1 |
|
ZZ |
141,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
155,1 |
CL |
90,0 |
|
EG |
176,8 |
|
MA |
146,7 |
|
TR |
164,3 |
|
ZZ |
146,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
155,6 |
BR |
104,4 |
|
CL |
105,9 |
|
NZ |
134,3 |
|
US |
155,8 |
|
ZA |
125,7 |
|
ZZ |
130,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
59,5 |
CL |
90,3 |
|
NZ |
177,1 |
|
TR |
191,6 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
122,3 |
|
0809 29 00 |
CA |
324,1 |
TR |
394,7 |
|
US |
408,0 |
|
ZZ |
375,6 |
|
0809 30 |
MK |
60,3 |
TR |
140,2 |
|
ZZ |
100,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
42,8 |
MK |
126,8 |
|
TR |
141,2 |
|
ZZ |
103,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».