ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
29 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 818/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 819/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (UE) n. 820/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

 

2014/504/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 luglio 2014, recante applicazione della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello utilizzato per fornire le informazioni relative alla pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [notificata con il numero C(2014) 5180]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/1


REGOLAMENTO (UE) N. 818/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

18/TQ43

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3M

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data di chiusura

10.7.2014


29.7.2014   

IT

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L 223/3


REGOLAMENTO (UE) N. 819/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

16/TQ43

Stato membro

Francia

Stock

LIN/1/2.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

Data di chiusura

7.7.2014


29.7.2014   

IT

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L 223/5


REGOLAMENTO (UE) N. 820/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione,

A nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

17/TQ43

Stato membro

Francia

Stock

LIN/05EI.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

Data di chiusura

7.7.2014


29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 10, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'elaborazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (i «fondi SIE»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per agevolare una visione completa e l'accesso a tali disposizioni, è opportuno che queste ultime siano riunite in un unico atto di esecuzione.

(2)

Per rendere più flessibile la mobilitazione del sostegno agli strumenti finanziari proveniente da diverse fonti gestite dall'autorità di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario chiarire le modalità di trasferimento e di gestione dei contributi del programma. Occorre in particolare chiarire le circostanze in cui uno strumento finanziario può ricevere contributi da più programmi o da più assi prioritari o misure dello stesso programma, nonché le condizioni alle quali i contributi nazionali, pubblici o privati, effettuati a livello di destinatari finali a sostegno degli strumenti finanziari, possono essere presi in considerazione a titolo di risorse nazionali di cofinanziamento.

(3)

È necessario stabilire un modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione al fine di garantire che le autorità di gestione forniscano le informazioni richieste all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 in maniera coerente e comparabile. Il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari è necessario anche per consentire alla Commissione di fornire sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari.

(4)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, è opportuno stabilire le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.

(5)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione relative alle infrastrutture e agli interventi di costruzione nel settore della politica di coesione dell'Unione, occorre stabilire le caratteristiche tecniche dei cartelloni e delle targhe permanenti per le infrastrutture e gli interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR per ogni singola operazione.

(6)

Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario definire le specifiche tecniche del sistema di registrazione e memorizzazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, le attività di verifica e di audit.

(7)

Ai fini di un'efficace attuazione dell'articolo 122, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario provvedere affinché le specifiche tecniche del sistema di registrazione e memorizzazione dei dati garantiscano la piena interoperabilità con il sistema di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del medesimo regolamento, a livello tecnico, semantico e di architettura.

(8)

È opportuno che le specifiche tecniche dettagliate del sistema di registrazione e memorizzazione dei dati siano sufficientemente documentate da garantire la disponibilità di una pista di controllo che permetta di verificare la conformità ai requisiti di legge.

(9)

È inoltre opportuno che il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati comprenda funzioni di informazione e strumenti di ricerca adeguati che permettano di reperire e aggregare facilmente le informazioni in esso memorizzate a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifiche ed audit.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODALITÀ DETTAGLIATE PER IL TRASFERIMENTO E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA E PER LA PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 1

Trasferimento e gestione dei contributi del programma

[Articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Qualora a sostegno di uno strumento finanziario vengano effettuati contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso programma, l'organismo di attuazione di tale strumento finanziario mantiene una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell'attività di audit.

2.   Qualora a sostegno degli strumenti finanziari vengano effettuati contributi nazionali, pubblici o privati, a livello dei destinatari finali in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi di attuazione di tali strumenti finanziari gestiscono in conformità ai paragrafi da 3 a 6 i contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati a livello di destinatari finali.

3.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari conservano prove documentali dei seguenti elementi:

a)

accordi giuridici conclusi con soggetti privati o pubblici concernenti i contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale che tali soggetti devono fornire a livello di destinatari finali;

b)

trasferimento effettivo ai destinatari finali delle risorse che costituiscono il cofinanziamento nazionale da parte di soggetti privati o pubblici;

c)

contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati da soggetti privati o pubblici, comunicati all'organismo di attuazione dello strumento finanziario.

4.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari assumono la responsabilità generale dell'investimento a favore dei destinatari finali, compreso il successivo monitoraggio dei contributi dei programmi conformemente agli accordi di finanziamento.

5.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari provvedono affinché le spese coperte dai contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale siano ammissibili prima di dichiararle all'autorità di gestione.

6.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari mantengono la pista di controllo dei contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale, fino al livello dei destinatari finali.

Articolo 2

Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

[Articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Per la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità di gestione utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD

[Articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 3

Istruzioni per la creazione dell'emblema e per la definizione dei colori standard

L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato II.

Articolo 4

Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni

1.   L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.

2.   L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.

3.   Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:

a)

quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;

b)

il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.

4.   Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

5.   Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Articolo 5

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti

1.   Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.

2.   Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente.

CAPO III

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI

[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 6

Disposizioni generali

Il sistema di registrazione e di memorizzazione dei dati relativi alle operazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli da 7 a 11.

Articolo 7

Protezione e conservazione dei dati, dei documenti e loro integrità

1.   L'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene soppresso quando non è più necessario.

2.   Il sistema tiene traccia di tutte le attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e documenti.

3.   Il sistema non consente di modificare il contenuto dei documenti recanti una firma elettronica. Una validazione temporale non modificabile, atta a certificare il deposito del documento recante una firma elettronica, viene generata e allegata al documento. La cancellazione di tali documenti viene registrata conformemente al paragrafo 2.

4.   Vengono effettuati regolari backup dei dati memorizzati. Il backup contenente una copia dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di emergenza.

5.   L'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua integrità. Tale protezione comprende la protezione fisica contro temperature e livelli di umidità non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus informatici, hacker e altre forme di accesso non autorizzato.

6.   Il sistema prevede la migrazione dei dati, del formato e dell'ambiente informatico ad intervalli regolari, in modo da garantire la leggibilità e l'accessibilità dei dati e dei documenti fino alla fine del periodo pertinente di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 8

Interoperabilità

1.   Il sistema è interoperabile con i sistemi di scambio elettronico dei dati con i beneficiari di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

All'occorrenza, il sistema facilita la verifica della veridicità e della completezza dei dati forniti dai beneficiari prima che tali dati siano memorizzati in modo sicuro.

2.   Il sistema è interoperabile con altri sistemi pertinenti informatizzati del quadro nazionale di interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Il sistema è interoperabile a livello tecnico e semantico. Le specifiche sono compatibili con formati standard di scambio dei dati e garantiscono che tali formati possano essere riconosciuti e scambiati anche tra sistemi eterogenei.

Articolo 9

Funzioni di ricerca e di informazione

Il sistema include:

a)

strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e metadati;

b)

una funzione di informazione che consente la produzione di relazioni sulla base di criteri predefiniti, in particolare per i dati di cui al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (4);

c)

la possibilità di salvare, esportare o stampare le relazioni di cui alla lettera b), o un collegamento a un programma esterno che permetta tale possibilità.

Articolo 10

Documentazione relativa al sistema

L'autorità di gestione fornisce una documentazione funzionale e tecnica completa e aggiornata sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del programma, della Commissione e della Corte dei conti europea.

La documentazione di cui al primo comma fornisce la prova dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 negli Stati membri interessati.

Articolo 11

Sicurezza dello scambio di informazioni

Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei documenti e alla protezione dei sistemi informativi e dei dati personali. Tali misure sono conformi alle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale.

Le misure di sicurezza di cui al primo comma proteggono le reti e i mezzi di trasmissione in cui il sistema interagisce con altri moduli e sistemi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

(3)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).


ALLEGATO I

Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

N.

Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario

I.   Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1

Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1

Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE

2

Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

3

Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

4

Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1

Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

II.   Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5

Nome dello strumento finanziario

6

Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

7

Modalità di attuazione

7.1

Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE

7.1.1

Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione

7.2

Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8

Tipo di strumento finanziario

8.1

Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi

8.2

Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi

8.2.1

Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli strumenti finanziari

9

Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.1

Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2

Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

10

Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

III.   Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

11

Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1

Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

11.1.1

Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1.2

Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

12

Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

12.1

Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

13

Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario

IV.   Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

14

Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)

14.1

di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)

15

Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)

15.1

di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

15.1.1

di cui FESR (in EUR)

15.1.2

di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3

di cui FSE (in EUR)

15.1.4

di cui FEASR (in EUR)

15.1.5

di cui FEAMP (in EUR)

15.2

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

15.2.1

di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

15.2.2

di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

16

Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)

17

Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)

17.1

di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2

di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18

Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

19

Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20

Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)

21

Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V.   Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

22

Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

23

Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario

24

Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1

di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25

Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1

di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25.1.1

di cui FESR (in EUR)

25.1.2

di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3

di cui FSE (in EUR)

25.1.4

di cui FEASR (in EUR)

25.1.5

di cui FEAMP (in EUR)

25.2

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

25.3

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

26

Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

27

Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

28

Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

29

Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario

29.1

di cui grandi imprese

29.2

di cui PMI

29.2.1

di cui microimprese

29.3

di cui persone fisiche

29.4

di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

29.4.1

descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti

VI.   Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

30

Data di completamento della valutazione ex ante

31

Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

31.1

numero di procedure di selezione già avviate

31.2

numero di accordi di finanziamento già firmati

32

Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

32.1

Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione

33

Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

34

Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

VII.   Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

35

Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

36

Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1

di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2

di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

37

Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

37.1

di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

37.2

di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

VIII.   Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

38

Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1

Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

38.2

Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1

di cui contributi pubblici (in EUR)

38.2.2

di cui contributi privati (in EUR)

38.3

Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

38.3.1

di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2

di cui contributi privati (in EUR)

39

Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1

Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2

Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

40

Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)

IX.   Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

41

Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1

Valore obiettivo dell'indicatore di output.

41.2

Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output


(1)  Comprende la dotazione specifica dell'IOG e il corrispondente sostegno dell'FSE.


ALLEGATO II

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Image

Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Image

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

Image

29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 822/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2014, l'Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (4) definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Lo stesso regolamento prevede la possibilità di concedere, in circostanze ben definite, deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari dell'SPG. Le disposizioni in materia di cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013, che ha precisato che il cumulo regionale si applica solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG. Tali modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Il 15 maggio 2013 la Cambogia ha presentato una richiesta di periodo transitorio, secondo la quale l'industria delle biciclette cambogiana, per determinare l'origine delle biciclette della voce 8712 del SA nelle esportazioni della Cambogia verso l'Unione, continuerebbe ad essere autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia e di Singapore come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG dal 1o gennaio 2014, data in cui si applicano le disposizioni modificate in materia di cumulo regionale.

(4)

Il settore delle biciclette in Cambogia è in crescita, ma rimane fragile e dipende in ampia misura dalla fornitura di parti originarie dei paesi vicini che erano paesi beneficiari dell'SPG e appartenevano allo stesso gruppo di cumulo regionale, in particolare Singapore e la Malaysia.

(5)

Con lettera del 9 agosto 2013, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 26 settembre 2013 la Cambogia ha trasmesso la risposta: con questa il fascicolo è stato considerato completo.

(6)

Dal 1o gennaio 2014, Singapore non è più beneficiario dell'SPG né ammissibile al sistema di preferenze generalizzate, pertanto cessa di esistere la possibilità di cumulo con gli altri paesi del gruppo di cumulo regionale I. Dal 1o gennaio 2014 la Malaysia non è più beneficiaria dell'SPG, ma rimane nell'elenco dei paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate.

(7)

Di conseguenza, dal 1o gennaio 2014, le parti di biciclette originarie di Singapore e della Malaysia non possono considerarsi originarie della Cambogia ai sensi del cumulo regionale, il che impedisce alla Cambogia di soddisfare la norma di origine applicabile ai paesi meno sviluppati per tale prodotto (voce 8712 del SA). In realtà, benché tale norma consenta di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari, la percentuale di materiali non originari di alcune biciclette assemblate in Cambogia supererebbe tale limite.

(8)

La Cambogia, nella domanda alla Commissione, ha presentato i propri piani volti a incentivare i fabbricanti di parti di biciclette a investire nel paese nei prossimi tre anni, per orientare il settore verso una maggiore indipendenza nelle forniture e la creazione di un'industria locale che fornisca materiali originari per la fabbricazione di biciclette. Nel frattempo, secondo quanto afferma la Cambogia, affinché il settore rimanga vitale a breve termine, i fabbricanti cambogiani sono ancora costretti ad utilizzare parti di biciclette ai sensi delle norme sul cumulo regionale, ai fini dell'esportazione verso l'UE nell'ambito dell'SPG.

(9)

Pertanto, la Cambogia sollecita una deroga di tre anni in modo da aver tempo sufficiente per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine.

(10)

Alla luce delle spiegazioni fornite dalla Cambogia, al fine di consentire al paese di consolidare realmente il settore della fabbricazione di parti di biciclette, si ritiene che non sia necessaria una deroga illimitata. È pertanto necessario prevedere una limitazione dei quantitativi di biciclette originarie della Cambogia ed esportate, nell'ambito della presente deroga, sotto forma di contingente, i cui quantitativi dovrebbero diminuire nel corso dei tre anni di applicazione della deroga. I quantitativi sono stati definiti in base ai modelli di biciclette per i quali il paese ha bisogno della deroga per soddisfare il predetto limite del 70 % e devono essere gestiti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(11)

Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è opportuno prevedere l'obbligo per le autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga.

(12)

La deroga deve riguardare prodotti della voce 8714 del SA originari della Malaysia.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Cambogia è autorizzata ad utilizzare parti di biciclette della voce 8714 del SA originarie della Malaysia conformemente alle norme di origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, nell'ambito del cumulo dell'origine, per la produzione di biciclette della voce 8712 del SA.

2.   Le prove dell'origine per tali parti sono redatte secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica alle biciclette della voce 8712 del SA esportate dalla Cambogia e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 29 luglio 2014 al 31 dicembre 2016, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia ai sensi del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione»

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità con l'articolo 1 e l'articolo 4 del presente regolamento, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della presente deroga e della cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi che con gli Stati membri come previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(4)  Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Anno

Quantitativo (in unità)

09.8094

8712

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  A decorrere dal 29 luglio 2014.


29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 823/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

recante applicazione della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello utilizzato per fornire le informazioni relative alla pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

[notificata con il numero C(2014) 5180]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/504/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1082/2013/UE stabilisce meccanismi e strutture per coordinare le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui una pianificazione della preparazione e della risposta.

(2)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri e la Commissione si consultano con il comitato per la sicurezza sanitaria (HSC) in merito alla pianificazione della preparazione e della risposta, con l'intenzione di condividere le migliori prassi ed esperienze, promuovendo l'interoperabilità della pianificazione nazionale della preparazione, analizzando la dimensione intersettoriale a livello di Unione, e da ultimo sostenendo l'attuazione di requisiti relativi alle capacità fondamentali di sorveglianza e di risposta di cui al regolamento sanitario internazionale (2005) (RSI).

(3)

L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE fornisce le informazioni sulla pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale e dispone che gli Stati membri forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 7 novembre 2014 e successivamente ogni tre anni.

(4)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE gli Stati membri informano la Commissione in merito a sostanziali revisioni della loro pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.

(5)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 1082/2013/UE la Commissione analizza le informazioni ricevute dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e prepara una relazione di sintesi o tematica sui progressi compiuti. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione avvia tempestivamente la discussione in sede di CSS e, all'occorrenza, in base alla relazione in questione.

(6)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione n. 1082/2013/UE la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli che gli Stati membri devono usare per fornire informazioni in merito alla propria pianificazione della preparazione e della risposta, come stabilito dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, al fine di garantirne la pertinenza rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, nonché la comparabilità.

(7)

Per evitare di duplicare la rendicontazione nelle relazioni andrebbero utilizzate le informazioni già fornite dagli Stati membri all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in merito all'attuazione delle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 1082/2013/UE.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono usare per fornire informazioni in merito alla loro pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Modello che gli Stati membri devono usare per fornire informazioni in merito alla pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

Paese:

Nome e indirizzo del punto di contatto:

Data:

La selezione di un appropriato punto di contatto che risponda alle domande di cui sotto è a discrezione degli Stati membri. Sarebbe tuttavia utile se le risposte pervenissero in collaborazione con il punto nazionale di contatto relativo all'attuazione del Regolamento sanitario internazionale (RSI). Tutte le domande vanno completate. Si prega di rispondere a ciascuna domanda esclusivamente con una risposta appropriata (sì, no, non applicabile o non noto), se possibile, oppure fornire un breve testo esplicativo nel caso in cui la domanda richieda una risposta aperta. Nel caso in cui la domanda non sia applicabile al contesto nazionale si prega di indicarlo nello spazio per i commenti presente alla fine di ciascuna sezione, indicando altresì i motivi che giustificano tale dichiarazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), della decisione n. 1082/2013/UE l'obbligo di fornire le informazioni richieste nel capo II (interoperabilità) e nel capo III (continuità operativa) si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.

I.   Messa in opera delle capacità fondamentali RSI di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 1082/2013/UE

1

Si prega di fornire una copia dell'ultima risposta data al questionario OMS per monitorare i progressi relativi all'attuazione delle capacità fondamentali RSI negli Stati parte nonché, se possibile, la relazione sul profilo del paese presentata dall'OMS. Fornire inoltre le seguenti informazioni:

2.1

È stata completata la messa in opera delle capacità fondamentali RSI?

No

 

 

2.2

Se no, per quale motivo?

 

 

3

Ove opportuno, presentare suggerimenti in merito a future iniziative che la Commissione, le agenzie UE e gli Stati membri dovrebbero avviare per garantire che le capacità fondamentali RSI vengano mantenute e consolidate.

 

 

4

Ove opportuno, elencare commenti o chiarimenti alle risposte di cui sopra e, se necessario, qualunque attività rilevante svolta nel suo paese e non contemplata nel questionario (è possibile allegare ulteriori fogli).

 

 

II.   Interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE, l'obbligo di fornire le informazioni si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o sono previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.

Per strutture di coordinamento nazionale per incidenti transettoriali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione n. 1082/2013/UE si intendono strutture dotate di funzioni amministrative strategiche e decisionali, in particolare per quanto riguarda la catena di comando. Tale struttura può consistere in un ente, un comitato o un'unità operativa. Per centri operativi di emergenza nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione n. 1082/2013/UE si intendono strutture operative e/o meccanismi atti a svolgere funzioni logistiche e fornire strumenti, in particolare in ambito comunicativo, nell'eventualità di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

5.1

Vi sono altri settori coinvolti nelle attività di pianificazione della preparazione e della risposta del settore sanitario?

No

Non applicabile

Non noto

 

 

 

 

5.2

Se sì, per quali tipi di minacce rientranti nel campo di applicazione della decisione 1082/2013/UE?

5.2.1

minacce di origine biologica che consistono in:

5.2.1.1

malattie trasmissibili (specificare se possibile)

 

 

 

 

 

malattie di origine alimentare

 

 

 

 

 

malattie zoonotiche

 

 

 

 

 

malattie di origine idrica

 

 

 

 

 

altre malattie trasmissibili, specificare

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

resistenza antimicrobica e infezioni nosocomiali legate a malattie trasmissibili

 

 

 

 

5.2.1.3

biotossine o altri agenti biologici dannosi non correlati a malattie trasmissibili

 

 

 

 

5.2.2

minacce di origine chimica

 

 

 

 

5.2.3

minacce di origine ambientale

 

 

 

 

5.2.4

minacce di origine ignota

 

 

 

 

5.2.5

eventi che possono costituire o sono stati dichiarati emergenze di sanità pubblica a livello internazionale conformemente all'RSI, a condizione che rientrino nelle categorie di cui sopra

 

 

 

 


 

6

Quali tra i seguenti settori sono identificati dal suo paese quali fondamentali in caso di un'emergenza associata a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero?

7

Vi sono procedure operative standard (POS) per il coordinamento del settore sanitario con uno dei seguenti settori?

 

No

Non applicabile

Non noto

 

No

Non noto

energia

6.1

 

 

 

 

7.1

 

 

 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione

6.2

 

 

 

 

7.2

 

 

 

trasporti

6.3

 

 

 

 

7.3

 

 

 

servizi idrici per strutture sanitarie, produzioni farmaceutiche, servizi di igiene

6.4

 

 

 

 

7.4

 

 

 

agricoltura, incluso il settore veterinario

6.5

 

 

 

 

7.5

 

 

 

sicurezza alimentare

6.6

 

 

 

 

7.6

 

 

 

approvvigionamento alimentare

6.7

 

 

 

 

7.7

 

 

 

industria chimica

6.8

 

 

 

 

7.8

 

 

 

industria farmaceutica o relativa alla produzione di altri beni di consumo destinati al settore sanitario

6.9

 

 

 

 

7.9

 

 

 

forze dell'ordine regolari o per le emergenze, vigili del fuoco e servizi d'ambulanza

6.10

 

 

 

 

7.10

 

 

 

servizi locali in campo ambientale

6.11

 

 

 

 

7.11

 

 

 

servizi funerari

6.12

 

 

 

 

7.12

 

 

 

settore militare

6.13

 

 

 

 

7.13

 

 

 

protezione civile

6.14

 

 

 

 

7.14

 

 

 

amministrazione pubblica

6.15

 

 

 

 

7.15

 

 

 

strutture scientifiche

6.16

 

 

 

 

7.16

 

 

 

enti culturali e media

6.17

 

 

 

 

7.17

 

 

 

volontariato

6.18

 

 

 

 

7.18

 

 

 

altri settori, specificare

 

6.19

 

 

 

 

7.19

 

 

 


8.1

Quali sono i settori fondamentali per cui il settore sanitario del suo paese non ha predisposto disposizioni di coordinamento? (risposta facoltativa)

 

 

8.2

Quali sono i settori prioritari di cui bisognerebbe migliorare il coordinamento con il settore sanitario? Elencare in ordine di priorità. (risposta facoltativa)

 

 

9.1

Descrivere le disposizioni per le strutture di coordinamento strategico (normativa nazionale o procedure operative standard) attualmente in vigore atte a garantire l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori, incluso quello veterinario, identificati quali fondamentali in caso di emergenza. Elencare i settori che rientrano nel campo di tali strutture di coordinamento.

 

 

9.2

Che relazione sussiste tra la rappresentanza nazionale nel comitato per la sicurezza sanitaria e dette strutture?

 

 

10

Descrivere le disposizioni per i centri operativi (centri di crisi) (normativa nazionale o procedure operative standard) in vigore atte a garantire l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori, incluso quello veterinario, identificati quali fondamentali in caso di emergenza. Elencare i settori che rientrano nel campo di tali strutture di coordinamento.

 

 

11

L'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori è stata verificata a livello nazionale?

No

Non noto

 

 

 

12

Ove opportuno, elencare commenti o chiarimenti alle risposte di cui sopra e qualunque attività rilevante svolta nel suo paese, ad esempio connessa ad esercitazioni o conseguente a eventi reali (è possibile allegare ulteriori fogli):

 

 

III.   Piani per la continuità operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1082/2013/UE

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE, l'obbligo di fornire le informazioni si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o sono previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.

I piani per la continuità operativa si riferiscono ai processi di gestione e ai piani integrati che garantiscono la continuità dei processi fondamentali di un'organizzazione (quei processi che permettono alle imprese di fornire i servizi o i prodotti fondamentali) nel caso di un evento dirompente. La continuità operativa comprende tutti gli elementi di un'organizzazione che contribuiscono a sostenere i processi fondamentali, ossia persone, locali, fornitori, tecnologie, dati ecc. Un'analisi d'impatto sull'attività operativa (business impact analysis, BIA) prevede le conseguenze nel caso in cui si interrompa una funzione o un processo commerciale e raccoglie altresì informazioni necessarie a sviluppare strategie di recupero.

13.1

Sono in vigore a livello nazionale piani di continuità operativa, quali definiti dalla decisione 1082/2013/UE, atti a garantire i servizi e i prodotti fondamentali nel caso di un'emergenza associata a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero?

No

Non noto

 

 

 

13.2

Tali piani di continuità operativa nazionali sono generici (cfr. domanda 14) o specifici (domanda 15)?

 

 

14.1

Quali settori sanitari riguardano tali piani generici? Indicare di seguito.

No

Non noto

14.1.1

assistenza sanitaria primaria

 

 

 

14.1.2

ospedali

 

 

 

14.1.3

altri settori, specificare

 

 

 

 

 

14.2

Se sì, quali settori non sanitari considerati fondamentali riguardano tali piani?

14.2.1

energia

 

 

 

14.2.2

tecnologie dell'informazione e della comunicazione

 

 

 

14.2.3

trasporti

 

 

 

14.2.4

servizi idrici per strutture sanitarie, produzioni farmaceutiche, servizi di igiene

 

 

 

14.2.5

agricoltura, incluso il settore veterinario

 

 

 

14.2.6

sicurezza alimentare

 

 

 

14.2.7

approvvigionamento alimentare

 

 

 

14.2.8

industria chimica

 

 

 

14.2.9

industria farmaceutica o relativa alla produzione di altri beni di consumo destinati al settore sanitario

 

 

 

14.2.10

forze dell'ordine regolari o per le emergenze, vigili del fuoco e servizi d'ambulanza

 

 

 

14.2.11

servizi locali in campo ambientale

 

 

 

14.2.12

servizi funerari

 

 

 

14.2.13

settore militare

 

 

 

14.2.14

protezione civile

 

 

 

14.2.15

amministrazione pubblica

 

 

 

14.2.16

strutture scientifiche

 

 

 

14.2.17

enti culturali e media

 

 

 

14.2.18

volontariato

 

 

 

14.2.19

altri settori, specificare

 

 

 

 

 

14.3

Se sì, quali tra i seguenti elementi sono inclusi?

Se sì, specificare

No

Non noto

14.3.1

analisi di impatto sulle attività aziendali

 

 

 

 

14.3.2

organizzazione di servizi e ruoli critici in funzione degli obiettivi prioritari, mediante la valutazione dei rischi, in modo da aumentare l'efficacia degli interventi medici

 

 

 

 

14.3.3

formazioni, esercitazioni, valutazioni, aggiornamenti, convalide

 

 

 

 

14.3.4

identificazione del personale necessario ad assicurare le funzioni fondamentali, gestione dell'assenteismo del personale al fine di ridurne le ripercussioni sulle funzioni fondamentali

 

 

 

 

14.3.5

chiarezza in merito a strutture di comando, deleghe di potere e regole di successione

 

 

 

 

14.3.6

valutazione della necessità di procedere ad uno stoccaggio strategico di rifornimenti, materiali e impianti

 

 

 

 

14.3.7

identificazione di unità, dipartimenti o servizi che potrebbero essere ridotti o eliminati

 

 

 

 

14.3.8

assunzione e formazione di personale alternativo per i ruoli fondamentali

 

 

 

 

14.3.9

valutazione di modalità atte a ridurre i disagi sociali (ad esempio mediante telelavoro o lavoro da casa, minor numero di viaggi e riunioni che richiedono la presenza fisica)

 

 

 

 

14.3.10

pianificazione di un supporto sociale alle figure lavorative indispensabili

 

 

 

 

14.3.11

pianificazione di un supporto psicosociale per i lavoratori al fine di aiutarli a mantenere prestazioni lavorative efficienti

 

 

 

 

14.3.12

pianificazione di fasi di recupero

 

 

 

 

14.3.13

altri elementi, specificare

 

 

 

 

 

 

15.1

Quali gravi minacce specifiche per la salute a carattere transfrontaliero sono oggetti dei piani specifici? Indicare di seguito, in conformità all'articolo 2 della decisione n. 1082/2013/UE.

 

 

15.2

Quali settori riguardano tali piani? Indicare di seguito

No

Non noto

15.2.1

assistenza sanitaria primaria

 

 

 

15.2.2

ospedali

 

 

 

15.2.3

altri settori, specificare

 

 

 

 

 

15.3

Se sì, quali settori non sanitari considerati fondamentali riguardano tali piani?

15.3.1

energia

 

 

 

15.3.2

tecnologie dell'informazione e della comunicazione

 

 

 

15.3.3

trasporti

 

 

 

15.3.4

servizi idrici per strutture sanitarie, produzioni farmaceutiche, servizi di igiene

 

 

 

15.3.5

agricoltura, incluso il settore veterinario

 

 

 

15.3.6

sicurezza alimentare

 

 

 

15.3.7

approvvigionamento alimentare

 

 

 

15.3.8

industria chimica

 

 

 

15.3.9

industria farmaceutica o relativa alla produzione di altri beni di consumo destinati al settore sanitario

 

 

 

15.3.10

forze dell'ordine regolari o per le emergenze, vigili del fuoco e servizi d'ambulanza

 

 

 

15.3.11

servizi locali in campo ambientale

 

 

 

15.3.12

servizi funerari

 

 

 

15.3.13

settore militare

 

 

 

15.3.14

protezione civile

 

 

 

15.3.15

amministrazione pubblica

 

 

 

15.3.16

strutture scientifiche

 

 

 

15.3.17

enti culturali e media

 

 

 

15.3.18

volontariato

 

 

 

15.3.19

altri settori, specificare

 

 

 

 

 

15.4

Se sì, quali tra i seguenti elementi sono inclusi?

Se sì, specificare

No

Non noto

15.4.1

analisi di impatto sulle attività aziendali

 

 

 

 

15.4.2

organizzazione di servizi e ruoli critici in funzione degli obiettivi prioritari, mediante la valutazione dei rischi, in modo da aumentare l'efficacia degli interventi medici

 

 

 

 

15.4.3

formazioni, esercitazioni, valutazioni, aggiornamenti, convalide

 

 

 

 

15.4.4

identificazione del personale necessario ad assicurare le funzioni fondamentali, gestione dell'assenteismo del personale al fine di ridurne le ripercussioni sulle funzioni fondamentali

 

 

 

 

15.4.5

chiarezza in merito a strutture di comando, deleghe di potere e regole di successione

 

 

 

 

15.4.6

valutazione della necessità di procedere ad uno stoccaggio strategico di rifornimenti, materiali e impianti

 

 

 

 

15.4.7

identificazione di unità, dipartimenti o servizi che potrebbero essere ridotti o eliminati

 

 

 

 

15.4.8

assunzione e formazione di personale alternativo per i ruoli fondamentali

 

 

 

 

15.4.9

valutazione di modalità atte a ridurre i disagi sociali (ad esempio mediante telelavoro o lavoro da casa, minor numero di viaggi e riunioni che richiedono la presenza fisica)

 

 

 

 

15.4.10

pianificazione di un supporto sociale alle figure lavorative indispensabili

 

 

 

 

15.4.11

pianificazione di un supporto psicosociale per i lavoratori al fine di aiutarli a mantenere prestazioni lavorative efficienti

 

 

 

 

15.4.12

pianificazione di fasi di recupero

 

 

 

 

15.4.13

altri elementi, specificare

 

 

 

 

 

 

16

Vi sono piani di continuità per i punti di ingresso come indicato nell'RSI?

No

Non noto

 

 

 

17

Ove opportuno, elencare commenti o chiarimenti alle risposte di cui sopra e qualunque attività rilevante svolta nel suo paese (è possibile allegare ulteriori fogli):

 

 

IV.   Revisioni della pianificazione della preparazione nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE

Il fine principale della presente sezione è quello di ottenere informazioni sulla situazione attuale negli Stati membri. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri forniscono informazioni mediante il presente modello nel caso in cui rivedano la pianificazione della preparazione nazionale su propria iniziativa e indipendentemente da qualunque altra richiesta presentata dalla Commissione.

18.1

Quando sono state apportate sostanziali revisioni al piano di preparazione nazionale?

 

 

Fornire informazioni dettagliate relative a sostanziali modifiche nel formato di cui ai capi I, II e III del presente allegato.