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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2014/500/PESC |
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2014/501/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica gli allegati della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Costa Rica e la decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative al Brasile e alla Costa Rica nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2014) 5166] ( 1 ) |
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2014/502/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2014, relativa a determinate misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania [notificata con il numero C(2014) 5417] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/503/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 812/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 92/2011 (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Salame Piacentino» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).
(3) Regolamento (UE) n. 92/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)] (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 17).
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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 813/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa Piacentina (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 894/2011 (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Coppa Piacentina» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 894/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa Piacentina (DOP)] (GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 3).
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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 814/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta Piacentina (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1170/2010 (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pancetta Piacentina» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per la Commissione
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).
(3) Regolamento (UE) n. 1170/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta Piacentina (DOP)] (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 26).
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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 815/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2014
recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque delle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
15/TQ43 |
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Stato membro |
Francia |
|
Stock |
ANF/8C3411 |
|
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
|
Zona |
VIIIc, IX e X e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
|
Data di chiusura |
7.7.2014 |
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 816/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
|
0702 00 00 |
TR |
44,1 |
|
XS |
56,8 |
|
|
ZZ |
50,5 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
48,7 |
|
TR |
81,4 |
|
|
ZZ |
65,1 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
93,7 |
|
ZZ |
93,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
122,5 |
|
BO |
98,4 |
|
|
CL |
123,3 |
|
|
NZ |
145,2 |
|
|
TR |
74,0 |
|
|
UY |
143,2 |
|
|
ZA |
127,1 |
|
|
ZZ |
119,1 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
154,3 |
|
CL |
81,7 |
|
|
EG |
176,8 |
|
|
MA |
152,9 |
|
|
TR |
162,9 |
|
|
ZZ |
145,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
191,5 |
|
BR |
88,5 |
|
|
CL |
117,6 |
|
|
NZ |
126,3 |
|
|
US |
145,0 |
|
|
ZA |
144,8 |
|
|
ZZ |
135,6 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
69,5 |
|
CL |
71,9 |
|
|
NZ |
163,0 |
|
|
ZA |
86,4 |
|
|
ZZ |
97,7 |
|
|
0809 10 00 |
MK |
106,1 |
|
TR |
236,2 |
|
|
ZZ |
171,2 |
|
|
0809 29 00 |
CA |
344,6 |
|
TR |
286,0 |
|
|
US |
344,6 |
|
|
ZZ |
325,1 |
|
|
0809 30 |
MK |
72,6 |
|
TR |
138,8 |
|
|
ZZ |
105,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
42,5 |
|
MK |
53,5 |
|
|
TR |
171,1 |
|
|
ZZ |
89,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 817/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2014
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
|
(2) |
Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 e 09.4154, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
|
(5) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166. |
|
(6) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2014 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
a)
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:|
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 014 |
Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 (in kg) |
|
Stati Uniti |
09.4127 |
— (1) |
23 456 153 |
|
Thailandia |
09.4128 |
— (1) |
916 392 |
|
Australia |
09.4129 |
— (1) |
115 620 |
|
Altre origini |
09.4130 |
— (2) |
0 |
b)
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:|
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014 |
Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014 (in kg) |
|
Tutti i paesi |
09.4148 |
— (3) |
1 634 000 |
c)
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:|
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014 |
|
Thailandia |
09.4149 |
— (4) |
|
Australia |
09.4150 |
— (4) |
|
Guyana |
09.4152 |
— (4) |
|
Stati Uniti |
09.4153 |
— (5) |
|
Altre origini |
09.4154 |
— (5) |
d)
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:|
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014 |
Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 (in kg) |
|
Thailandia |
09.4112 |
— (6) |
8 150 |
|
Stati Uniti |
09.4116 |
— (6) |
2 095 495 |
|
India |
09.4117 |
— (6) |
232 127 |
|
Pakistan |
09.4118 |
— (6) |
27 202 |
|
Altre origini |
09.4119 |
— (6) |
122 761 |
|
Tutti i paesi |
09.4166 |
0,676881 % |
0 |
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(4) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(5) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(6) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
DECISIONI
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/14 |
DECISIONE ATALANTA/4/2014 del COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 luglio 2014
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/1/2004
(2014/500/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»). |
|
(2) |
Il 18 marzo 2014 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2014 (2), con la quale il contrammiraglio (LH) Jürgen zur MÜHLEN è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
|
(3) |
Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Guido RANDO nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al contrammiraglio (LH) Jürgen zur MÜHLEN. |
|
(4) |
Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione. |
|
(5) |
La decisione Atalanta/1/2014 dovrebbe pertanto essere abrogata. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Guido RANDO è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 agosto 2014.
Articolo 2
La decisione Atalanta/1/2014 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2014.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione Atalanta/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/3/2013 (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 8).
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2014
che modifica gli allegati della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Costa Rica e la decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative al Brasile e alla Costa Rica nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2014) 5166]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/501/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone, tra l'altro, che siano unicamente autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi provenienti da paesi terzi indenni da due anni da encefalomielite equina venezuelana e da sei mesi da morva. |
|
(2) |
La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati, provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. |
|
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea nonché le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, stabilendo altresì le condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi. |
|
(4) |
L'area metropolitana di San José (Costa Rica) figura nell'elenco dell'allegato I della decisione n. 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni in conformità della decisione 93/195/CEE della Commissione (5). |
|
(5) |
I casi più recenti di encefalomielite equina venezuelana sono stati segnalati in Costa Rica nell'agosto 2012 ad Alajuela, a circa 20 km da San José, e nel novembre 2012 in Guanacaste, nella zona nord-occidentale del paese, a circa 200 km da San José. Entrambi i focolai sono stati tenuti sotto controllo mediante vaccinazione. Secondo i rapporti ufficiali, tali focolai non hanno interessato l'area metropolitana di San José. È pertanto possibile autorizzare per un periodo di tempo limitato l'ammissione temporanea di cavalli registrati, provenienti dalla suddetta parte del territorio della Costa Rica e qualificati per i Giochi equestri mondiali in Francia. Trattandosi di cavalli allenati per prove di «endurance», tuttavia, è opportuno comprovare l'assenza di infezione in tali cavalli vaccinati mediante ulteriori test per l'encefalomielite equina venezuelana ed esigere che essi siano posti al riparo da insetti vettori dal momento in cui sono stati prelevati i campioni per i test necessari sino alle operazioni di carico dei cavalli stessi. |
|
(6) |
Negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolare in Costa Rica. È quindi opportuno comprovare l'assenza di infezione in tali cavalli mediante test obbligatori per la stomatite vescicolare. |
|
(7) |
Occorre dunque adattare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 92/260/CEE al fine di inserire un requisito relativo ai test per l'encefalomielite equina venezuelana nell'allegato II, lettera D, e di modificare la voce relativa alla Costa Rica nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
|
(8) |
Con lettera del 4 luglio 2014 il Brasile ha informato la Commissione che gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono indenni da morva da sei mesi. |
|
(9) |
La voce riguardante il suddetto territorio del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza. |
|
(10) |
L'allegato I e l'allegato II, lettera D, della decisione 92/260/CEE e l'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I e l'allegato II, lettera D, della decisione 92/260/CEE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(4) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(5) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
ALLEGATO I
La decisione 92/260/CEE è così modificata:
|
1) |
nell'allegato I, il gruppo sanitario D è sostituito dal seguente: « Gruppo sanitario D (1) Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3) (BR), Cile (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3) (MX), Perù (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)» . |
|
2) |
al certificato sanitario di cui all'allegato II, lettera D, sezione III, è aggiunto il seguente testo:
|
ALLEGATO II
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
|
1) |
la riga riguardante il Brasile è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
la riga riguardante la Costa Rica è sostituita dalla seguente:
|
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2014
relativa a determinate misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania
[notificata con il numero C(2014) 5417]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/502/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3;
considerando quanto segue:
|
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
|
(2) |
In caso di focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o di loro prodotti. |
|
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di zone di protezione e di sorveglianza nel caso della comparsa di focolai di tale malattia, zone nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
|
(4) |
La Lituania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
|
(5) |
Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione delle zone sottoposte a restrizioni a causa della peste suina africana in Lituania, le quali rappresentano le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»). |
|
(6) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, occorre elencare le zone di restrizione in Lituania nell'allegato della presente decisione e fissare la durata della regionalizzazione. |
|
(7) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lituania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree descritte nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 15 agosto 2014.
Articolo 3
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
|
Zone in Lituania |
Zone di restrizione di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
|
Zona di protezione |
Il sottodistretto di Kazitiskis nel distretto di Ignalina |
15 agosto 2014 |
|
Zona di sorveglianza |
Tutto il distretto di Ignalina non compreso nella zona di protezione |
15 agosto 2014 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/22 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE
del 21 maggio 2014
concernente l'adozione del suo regolamento interno
(2014/503/UE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è entrata in vigore il 1o dicembre 2012. |
|
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione istituisce un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014
Per il comitato misto
Il presidente
P.-J. LARRIEU
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE
Articolo 1
Composizione
1. Il comitato misto (in appresso «comitato») è composto dai rappresentanti:
|
— |
delle parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (in appresso la «convenzione») per le quali la convenzione è entrata in vigore, e |
|
— |
delle parti contraenti che hanno effettivamente aderito alla convenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della stessa, |
in appresso «le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore».
Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Esse dispongono di un voto per ciascuna parte contraente.
2. Le parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione per le quali la convenzione non è ancora entrata in vigore e i paesi terzi invitati dal comitato ad aderire alla convenzione sono rappresentati da osservatori nel comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9.
Tali parti contraenti, in appresso denominate «parti contraenti rappresentate da osservatori» non hanno diritto di voto. Esse tuttavia possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato e presentare proposte.
3. Anche i segretariati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell'accordo di Agadir e dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) hanno lo status di osservatore nel comitato. Questi osservatori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato e presentare proposte.
Se necessario, il comitato può decidere di invitare altri osservatori ad hoc, se nessuna parte contraente solleva obiezioni. Questi osservatori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare attivamente al forum di discussione del comitato.
4. Prima di ogni riunione del comitato, i membri del comitato di cui ai paragrafi 1-3 (in appresso «membri del comitato») informano per iscritto il segretariato in merito alla composizione della loro delegazione. Il numero di delegati, come regola generale, è limitato a tre per delegazione. Qualsiasi cambiamento nella composizione è notificato per iscritto al segretariato al più tardi sette giorni di calendario prima della riunione.
Articolo 2
Presidenza
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione europea (in appresso la «Commissione»).
Articolo 3
Segretariato
La Commissione svolge il ruolo di segretariato del comitato e, se necessario, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 13.
Articolo 4
Corrispondenza
1. La corrispondenza relativa al comitato è inviata alla Commissione, all'attenzione del presidente del comitato, in linea di principio per via elettronica.
2. La corrispondenza destinata ai membri del comitato è trasmessa loro dal segretariato, in linea di principio per via elettronica.
Articolo 5
Riunioni
1. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, sia per sua iniziativa, sia su richiesta di una parte contraente.
2. Le riunioni si svolgono a Bruxelles o, se nessuna parte contraente solleva obiezioni, in qualsiasi altro luogo.
3. Il presidente fa il possibile per evitare che le riunioni siano convocate durante i giorni festivi di una qualsiasi parte contraente. A tal fine, le parti contraenti possono comunicare al segretariato le date dei loro giorni festivi dell'anno successivo entro la fine di ogni anno civile.
4. Gli inviti a partecipare ad una riunione sono trasmessi a tutti i membri del comitato almeno un mese prima della riunione.
5. Salvo decisione contraria del comitato, le riunioni non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso a tutti i membri del comitato, in linea di principio almeno un mese prima della riunione.
3. È possibile includere nell'ordine del giorno ulteriori punti come punti principali se sono presentati al presidente almeno 15 giorni di calendario prima della riunione. Ulteriori punti possono essere inclusi all'ordine del giorno come «varie ed eventuali» se richiesti prima dell'adozione dell'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ciascuna riunione, se nessuna parte contraente solleva obiezioni.
Articolo 7
Verbali
1. Il verbale di ogni riunione è stilato sotto la responsabilità del presidente. Tale verbale illustra le raccomandazioni e le conclusioni del comitato in merito a ciascun punto dell'ordine del giorno e contiene, negli allegati, i documenti presentati alla riunione e un elenco dei partecipanti.
2. Il presidente invia la bozza del verbale ai membri del comitato senza indugio, al più tardi entro un mese dalla riunione.
I membri del comitato inviano al presidente per iscritto le loro eventuali osservazioni sulla bozza del verbale non oltre un mese dopo la sua trasmissione. In caso di disaccordo, la questione viene discussa dal comitato. Qualora il disaccordo persista, le osservazioni in questione vengono allegate al verbale definitivo.
Articolo 8
Attuazione e composizione delle controversie
1. Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore effettuano uno scambio di opinioni sulle esperienze e sui problemi riscontrati in sede di attuazione e applicazione della convenzione.
2. A norma dell'articolo 33 dell'appendice I della convenzione, il comitato cerca una soluzione comunemente accettabile alle controversie inerenti all'interpretazione della convenzione.
Articolo 9
Amministrazione della convenzione
1. Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore notificano al comitato gli accordi di libero scambio conclusi fra di loro che fanno riferimento alla convenzione e informano il segretariato della data di applicazione della convenzione in relazione a tali accordi di libero scambio.
Il segretariato adotta le misure necessarie per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
2. Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore informano il comitato di qualsiasi modifica agli accordi di libero scambio tra le parti contraenti che possa influenzare le condizioni per l'applicazione del cumulo diagonale.
Articolo 10
Adesione di nuove parti contraenti
1. Il comitato esamina le domande scritte di adesione dei paesi terzi presentate dal depositario, di norma nel corso della riunione successiva al ricevimento di tale richiesta.
2. Il comitato valuta se sono previste disposizioni transitorie in attesa della conclusione degli accordi di libero scambio tra la parte contraente in via di adesione e le altre parti contraenti, in particolare al fine di evitare incertezze riguardanti il cumulo con la parte contraente in via di adesione.
Articolo 11
Modifiche al regolamento interno e alla convenzione
1. Il regolamento interno del comitato può essere rivisto su richiesta di qualsiasi parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore.
2. Se una disposizione particolare di cui all'appendice II della convenzione è modificata dalle parti contraenti interessate, o se tale disposizione è adottata da due parti contraenti, queste ultime comunicheranno al segretariato la modifica pertinente.
3. Il segretariato comunica al depositario e alle parti contraenti le modifiche alla convenzione, comprese le modifiche relative alle appendici, adottate dal comitato.
Articolo 12
Decisioni e raccomandazioni
1. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante votazione delle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato. Il quorum è costituito da almeno 2/3 di tali parti contraenti.
Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del comitato di atti che richiedono l'unanimità.
Una parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore può rappresentare non più di un'altra parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore. La parte contraente che si fa rappresentare ne informa il presidente per iscritto prima della riunione.
Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore tengono nella massima considerazione i pareri delle parti contraenti che hanno lo status di osservatori.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano un numero, la data di adozione e un titolo con riferimento al loro argomento.
3. Ciascuna parte contraente può pubblicare nella rispettiva lingua o lingue ufficiali e gazzetta o gazzette ufficiali, conformemente alle proprie norme interne, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato.
4. Nei casi in cui vi sia una questione urgente e non possa essere convocata una riunione, il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta se convenuto dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore. Il paragrafo 1 è applicabile alla suddetta procedura scritta.
In particolare, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per ottenere l'approvazione del comitato qualora il progetto di decisione o di raccomandazione sia già stato esaminato durante una riunione del comitato.
In questo caso, il presidente trasmette il progetto di proposta di decisione o di raccomandazione ai fini dell'approvazione, fissando un limite di tempo per presentare osservazioni e posizioni in funzione dell'urgenza della questione.
Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore notificano al segretariato il loro accordo o disaccordo riguardo all'adozione della decisione o raccomandazione pertinente entro il termine fissato. Si considera che qualsiasi parte contraente per la quale la convenzione è entrata in vigore che non si opponga al progetto di decisione o di raccomandazione entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di proposta di decisione o di raccomandazione in questione.
Il presidente comunica l'esito della procedura scritta alle parti contraenti senza indugio e non oltre 14 giorni di calendario dopo la scadenza del termine.
Articolo 13
Sottocomitati e gruppi di lavoro
1. Un sottocomitato o gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della convenzione può formulare raccomandazioni, preparare decisioni e svolgere qualsiasi altra funzione ad esso delegata dal comitato.
2. I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono regolarmente al comitato in merito alle proprie attività almeno un mese prima di ciascuna riunione del comitato stesso.
3. Le parti contraenti aventi lo status di osservatore e gli osservatori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, possono essere rappresentati con lo stesso status di osservatore in qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro.
Articolo 14
Lingua ufficiale
1. Le lingue di lavoro del comitato sono l'inglese e il francese.
2. I progetti di decisione presentati al comitato sono redatti sia in inglese sia in francese.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno dell'adozione.
Rettifiche
|
26.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/27 |
Verbale di rettifica dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, firmato a Lussemburgo e Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 6 agosto 2013 )
La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Bruxelles il 28 aprile 2014, con il Consiglio quale depositario.
A pagina 7, articolo 11, paragrafo 6
anziché:
«6. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti […]»
leggi:
«6. Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, la Corte dei conti […]»