ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 212

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
18 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 780/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 782/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari

9

 

 

DECISIONI

 

 

2014/466/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EUFOR RCA/4/2014, del 10 luglio 2014, relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)

11

 

 

2014/467/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate

12

 

 

2014/468/UE

 

*

Decisione del Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 17 luglio 2014, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

15

 

 

2014/469/UE

 

*

Decisione del Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 17 luglio 2014, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

16

 

 

2014/470/UE

 

*

Decisione del Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 17 luglio 2014, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

17

 

 

2014/471/UE

 

*

Decisione del Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, del 17 luglio 2014, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

18

 

 

2014/472/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2014, che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento della Repubblica di Moldova nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2014) 4953]  ( 1 )

19

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/473/UE

 

*

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 9 luglio 2014, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

21

 

 

2014/474/UE

 

*

Decisione n. 43/2014 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 15 aprile 2014, concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173 del 12.6.2014 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/1


REGOLAMENTO (UE) N. 779/2014 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2014

che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 43, paragrafo 3 del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ogni stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(5)

In base al parere preliminare del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nel 2014 la biomassa dello stock riproduttivo di acciuga nel Golfo di Biscaglia al momento della riproduzione è stimata a 66 158 tonnellate. Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Sulla base di tale proposta, per la campagna di pesca 2014/2015 è opportuno fissare un TAC di 20 100 tonnellate, corrispondente a un aumento approssimativo del 18 % rispetto al TAC precedente.

(6)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (2), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(7)

A decorrere dal 1o gennaio 2015, la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia sarà soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, in base alle condizioni specificate in tale regolamento, le catture di acciughe praticate nell'ambito di tale attività di pesca devono essere portate e mantenute a bordo e devono essere registrate, sbarcate e imputate ai relativi contingenti.

(8)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2014/15 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione e che si applichi a decorrere dal 1o luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia

Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che decorre dal 1o luglio 2014 fino al 30 giugno 2015 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stabilito come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM:

VIII

(ANE/08)

Spagna

18 090

TAC analitico

Francia

2 010

UE

20 100

TAC

20 100

Articolo 2

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Ai sensi dell'articolo 1, la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (4);

c)

le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (5);

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

f)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 43/2014 del Consiglio (6).

Articolo 3

Gestione annuale

Lo stock di cui all'articolo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 4

Sbarco delle catture e delle catture accessorie anteriormente al 1o gennaio 2015

Dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il pesce proveniente da stock di cui all'articolo 1 sarà conservato a bordo o sbarcato solo se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di acciughe catturate ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock «ANE/08».

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(6)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 780/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

69,6

TR

67,1

ZZ

68,4

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,3

ZZ

59,5

0709 93 10

TR

89,2

ZZ

89,2

0805 50 10

AR

123,4

BO

89,3

CL

123,3

EG

75,0

TR

155,1

UY

124,8

ZA

119,2

ZZ

115,7

0808 10 80

AR

224,3

BR

106,8

CL

121,9

NZ

129,8

PE

57,3

US

144,6

ZA

146,0

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

196,8

CL

90,9

NZ

191,9

ZA

86,8

ZZ

141,6

0809 10 00

BA

82,8

TR

233,1

XS

79,4

ZZ

131,8

0809 29 00

TR

324,5

ZZ

324,5

0809 30

MK

70,6

TR

147,0

XS

50,2

ZZ

89,3

0809 40 05

BA

69,3

MK

53,5

ZZ

61,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 781/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4 A, 6 A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5 A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(4)

Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4 A, 6 A, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2014 relativamente al gruppo 5 A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2014 al 31.12.2014

(%)

1

09.4211

0,40918

2

09.4212

3,207957

4 A

09.4214

09.4251

0,651441

0,95511

6 A

09.4216

09.4260

0,460618

0,984255


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2014 al 31.12.2014

(%)

5 A

09.4215

09.4254

09.4255

0,620782

1,508297

3,215439


18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 782/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 luglio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4325.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d'ordine 09.4325,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/2014 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dall'1.7.2014 al 7.7.2014

Numero d'ordine

Paese

Ulteriori domande

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

Sospese

09.4321

India

Sospese


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dall'1.7.2014 al 7.7.2014

Numero d'ordine

Paese

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

Sospese

09.4326

Serbia

 

09.4327

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 


Misure transitorie, «Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dall'1.7.2014 al 7.7.2014

Numero d'ordine

Tipo

Ulteriori domande

09.4367

Misure transitorie (Croazia)

Sospese

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 


DECISIONI

18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/11


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EUFOR RCA/4/2014

del 10 luglio 2014

relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA)

(2014/466/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

(2)

A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE EUFOR RCA relativa a un contributo della Turchia e del parere del Comitato militare dell'Unione europea, il contributo della Turchia all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo della Turchia a EUFOR RCA è accettato e considerato significativo.

2.   La Turchia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 59.


18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2014

che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate

(2014/467/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2011/492/UE (4) del Consiglio sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell'allegato di tale decisione.

(2)

Con decisione 2013/385/UE (5) del Consiglio la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata modificata prorogando il periodo di applicazione delle misure appropriate di un anno, fino al 19 luglio 2014.

(3)

Gli elementi essenziali menzionati nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE continuano a essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. È quindi opportuno prorogare di un anno la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio.

(4)

Tenendo tuttavia in considerazione lo svolgimento di elezioni pacifiche, libere e credibili il 13 aprile 2014 e il 18 maggio 2014, che rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità, e per impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare le istituzioni democratiche, conciliare la società e promuovere lo sviluppo socioeconomico della Guinea-Bissau, le misure appropriate definite nell'allegato della decisione 2011/492/UE del Consiglio dovrebbero essere sospese.

(5)

La presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sei mesi dopo l'entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2011/492/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 19 luglio 2015. È tuttavia sospesa l'applicazione delle misure appropriate.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Guinea-Bissau dovesse aggravarsi severamente. Tali misure sono comunque riesaminate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La lettera di cui all'allegato alla presente decisione è trasmessa alle autorità della Guinea-Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).

(4)  Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).

(5)  Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 6).


ALLEGATO

 

Signor presidente della Repubblica di Guinea-Bissau,

Signor Primo ministro della Repubblica di Guinea-Bissau,

Signori ambasciatori,

in seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, il 18 luglio 2011 l'Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l'Unione europea.

Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata prorogata di un anno ed è valida fino al 19 luglio 2014.

Negli ultimi dodici mesi, durante i quali erano in carica le autorità ad interim, non sono stati compiuti i progressi in termini di rispetto dei diritti umani, lotta contro l'impunità, riforma del settore sicurezza o lotta al traffico illegale, in particolare di stupefacenti, che erano previsti dal programma di impegni reciproci per la ripresa della cooperazione con l'Unione europea.

L'Unione europea trova tuttavia incoraggiante lo svolgimento, il 13 aprile 2014 e il 18 maggio 2014, di elezioni legislative e presidenziali libere, pacifiche e credibili che hanno rappresentato un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità nel paese. L'Unione europea ha quindi deciso di sospendere le misure applicate a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, quali definite nella decisione 2011/492/UE del Consiglio, al fine di potersi impegnare nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare, riconciliare e sviluppare il paese, in collaborazione con altri partner internazionali.

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, dato che il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto sono la base fondamentale su cui poggiano le relazioni fra l'Unione europea e la Guinea-Bissau. L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea-Bissau.

Le sfide politiche e socioeconomiche che il paese deve affrontare sono significative ma l'Unione europea è fiduciosa che la Guinea-Bissau si adopererà per adottare, nell'ambito di un dialogo con tutti i gruppi politici, le decisioni necessarie, a livello economico e finanziario oltre che nei settori fondamentali della riforma del settore della sicurezza e della lotta contro l'impunità.

L'Unione europea mantiene il suo fermo impegno nei confronti del partenariato con il popolo della Guinea-Bissau. La presente decisione dell'Unione europea di sospendere l'applicazione delle misure appropriate e di riprendere il dialogo e la cooperazione con le legittime autorità mira a dare nuovo impulso alle relazioni tra l'UE e la Guinea-Bissau al fine di normalizzare le relazioni bilaterali. Gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau nell'ambito delle consultazioni a titolo dell'articolo 96 restano tuttavia applicabili e l'Unione europea si aspetta che il governo del paese prenda i provvedimenti necessari per realizzarli in via prioritaria.

L'Unione europea invita tutte le parti a cogliere l'occasione per assicurare la transizione del paese verso la stabilità democratica, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo socioeconomico.

Vogliate gradire, signor presidente della Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio

C. ASHTON

Alta rappresentante

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Commissario


18.7.2014   

IT

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L 212/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione,

del 17 luglio 2014

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

(2014/468/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/80/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Con lettera del 18 giugno 2014, il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. Olli REHN ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dal 30 giugno 2014.

(3)

Conformemente all'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Jyrki KATAINEN membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 16 luglio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 7.


18.7.2014   

IT

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L 212/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione,

del 17 luglio 2014

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

(2014/469/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/80/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Con lettera del 18 giugno 2014, il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. Janusz LEWANDOWSKI ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dal 30 giugno 2014.

(3)

Conformemente all'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Jacek DOMINIK membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 16 luglio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 7.


18.7.2014   

IT

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L 212/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione,

del 17 luglio 2014

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

(2014/470/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/80/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Con lettera del 18 giugno 2014, il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. Antonio TAJANI ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dal 30 giugno 2014.

(3)

Conformemente all'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Ferdinando NELLI FEROCI membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 16 luglio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 7.


18.7.2014   

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L 212/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione,

del 17 luglio 2014

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

(2014/471/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/80/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Con lettera del 18 giugno 2014, il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che la sig.ra Viviane REDING ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dal 30 giugno 2014.

(3)

Conformemente all'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina la sig.ra Martine REICHERTS membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 16 luglio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 7.


18.7.2014   

IT

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L 212/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento della Repubblica di Moldova nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2014) 4953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/472/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori e possono pertanto essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

(4)

Il 30 gennaio 2013 l'autorità competente della Repubblica di Moldova ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione delle importazioni di caviale nell'Unione. Nella Repubblica di Moldova è stato effettuato un controllo dell'Unione che dimostra che l'autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni e delle garanzie disponibili la Repubblica di Moldova può essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE per il caviale.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE, la seguente voce è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa al Montenegro:

«MD

REPUBBLICA DI MOLDOVA

Unicamente caviale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.7.2014   

IT

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L 212/21


DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 9 luglio 2014

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2014/473/UE)

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo sul trasporto aereo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in appresso «l'accordo», in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato all'accordo a decorrere dal 15 agosto 2014.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Matthew BALDWIN

Il capo della delegazione svizzera

Peter MÜLLER


ALLEGATO

Ai fini dell'applicazione del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea,

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese,

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008,

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata da:

Direttiva 2000/34/CE

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

No 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

Regolamento (CE) n. 793/2004

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

Il regolamento n. 17/62 è stato abrogato dal regolamento n. 1/2003 ad esclusione dell'articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

(1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

(2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

(3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

(1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

(2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea (safety)

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009,

regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione.

L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 3.

Fermo restando l'adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità con l'appendice dell'allegato A.»;

d)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

Formula

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

A

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;

f)

all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g)

L'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c — [HB IDJ] — tipo CL600-2B19

 

A/c — [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — tipo Gulfstream G-IV

 

A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tipo Gulfstream G-V

 

A/c — [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 805/2011

Regolamento della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1178/2011

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione,

Regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:

regolamento (CE) n. 1899/2006,

regolamento (CE) n. 1900/2006,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 2004/36

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da:

direttiva 2008/49/CE della Commissione

N. 351/2008

Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

N. 768/2006

Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

N. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 12)

N. 1321/2007

Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1330/2007

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione,

Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 593/2007

Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2014 della Commissione (2)

N. 1332/2011

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

N. 646/2012

Regolamento della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 748/2012

Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

Regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione,

Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione

N. 965/2012

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione,

Regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione,

Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione

N. 2012/780

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

N. 139/2014

Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

4.   Sicurezza aerea (security)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione

N. 1254/2009

Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 185/2010

Regolamento della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, modificato da:

regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione

N. 2010/774

Decisione della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione C(2010)2604 della Commissione,

decisione C(2010)3572 della Commissione,

decisione C(2010)9139 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)5862 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)8042 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)9407 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)1228 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)5672 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)5880 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)1587 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)2045 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)4180 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)7275 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)1200 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)1635 della Commissione

N. 2013/511

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativa al controllo dei passeggeri e di persone diverse dai passeggeri attraverso apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con apparecchiature magnetiche portatili per la rivelazione dei metalli (HHMD)

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:

Regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, l'espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l'espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Fermo restando l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

Regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:

a)

L'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

Regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato da:

Regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione

N. 1794/2006

Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da:

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione

N. 482/2008

regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I, parte A, è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.

N. 691/2010

Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione

Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto

N. 2010/5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 176/2011

Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

N. 2011/121

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014

N. 677/2011

Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010

N. 2011/4130

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo

N. 1034/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

N. 1035/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche all'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell'Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli 1-8)

N. 2006/93

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(Articoli 1-10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Articoli 1-11)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

Regolamento (CE) n. 889/2002

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli 1-18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(2)  Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell'UE.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esentati da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. «I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.»

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non sono ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri:

a)

godono sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito alle controversie tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiscono d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Appendice

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: "il protocollo") deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest'ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996,relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (5).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/45


DECISIONE N. 43/2014 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO CONCLUSO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 15 aprile 2014

concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2014/474/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14;

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale;

DECIDE:

1.

Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in tale elenco degli organismi di valutazione della conformità figuranti nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa si applica a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per conto degli Stati Uniti d'America

James SANFORD

Firmato a Washington DC il 23 giugno 2014

Per conto della Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles il 1o luglio 2014


Allegato A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A.U.

ATN EC

Emilia Santiago & Jorge Berkowitsch

C/la Majada, 3

28760 — Tres Cantos (Madrid)

SPAGNA

M. DUDDE HOCHFREQUENZ-TECHNIK

Rottland 5a

51429 — Bergisch Gladbach

GERMANIA


Rettifiche

18.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/47


Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

A pagina 172, all'articolo 21 «Abrogazione», primo comma:

anziché:

«… 4 luglio 2019…»

leggi:

«… 4 luglio 2016…».