ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 211

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 luglio 2014


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 2/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 3/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 4/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 6/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 8/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 9/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 10/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 11/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 12/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 13/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 14/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 15/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 16/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 17/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 18/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 19/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 20/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 21/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 22/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 24/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 25/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 26/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 27/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 28/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 29/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 30/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 32/2014 del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

41

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi pagina 44)

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 64/98, del 14 luglio 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ( GU L 100 del 15.4.1999 )

45

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 52/2007, dell'8 giugno 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE ( GU L 266 dell'11.10.2007 )

45

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 55/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ( GU L 232 del 3.9.2009 )

45

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 103/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ( GU L 270 del 4.10.2014 )

46

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE ( GU L 136 del 24.5.2011 )

46

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE ( GU L 270 del 4.10.2012 )

46

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 107/2001, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ( GU L 322 del 6.12.2001 )

47

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 154/2012, del 28 settembre 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ( GU L 341 del 13.12.2012 )

47

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 74/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ( GU L 291 del 31.10.2013 )

47

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 92/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE ( GU L 291 del 31.10.2013 )

48

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE ( GU L 291 del 31.10.2013 )

48

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 121/2012, del 15 giugno 2012, che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE ( GU L 270 del 4.10.2012 )

49

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 12/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ( GU L 161 del 21.6.2012 )

49

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/261/UE della Commissione, del 3 giugno 2013, che autorizza un laboratorio in Ucraina ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 4.2, al punto 97 (decisione di esecuzione 2011/396/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«98.

32013 D 0261: Decisione di esecuzione 2013/261/UE della Commissione, del 3 giugno 2013, che autorizza un laboratorio in Ucraina ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 50).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/261/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 50.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1).

(2)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (4).

(5)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 94 (regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:

«95.

32013 R 0374: Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

96.

32013 R 0445: Regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21).

97.

32013 R 0774: Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30).

98.

32013 R 0775: Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32).

99.

32013 R 0787: Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 374/2013, (UE) n. 445/2013, (UE) n. 774/2013, (UE) n. 775/2013 e (UE) n. 787/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

(2)  GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21.

(3)  GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30.

(4)  GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32.

(5)  GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

IT

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L 211/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all'autorizzazione dell'acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione (5) che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 99 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«100.

32013 R 0795: Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 1).

101.

32013 R 0796: Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4).

102.

32013 R 0797: Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 6).

103.

32013 R 0803: Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all'autorizzazione dell'acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 17).»

2.

Il testo del punto 1zv [Regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 795/2013, (UE) n. 796/2013, (UE) n. 797/2013 e (UE) n. 803/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 224 del 22.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

(3)  GU L 224 del 22.8.2013, pag. 6.

(4)  GU L 225 del 23.8.2013, pag. 17.

(5)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0045: Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20).»

2.

Al punto 18 [Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione] della parte 2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0763: Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 16).»

3.

Al punto 55 (Direttiva 2009/145/CE della Commissione) della parte 2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 L 0045: Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 e della direttiva di esecuzione 2013/45/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 16.

(2)  GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi (1).

(2)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 6.1, al punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0786: Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14)».

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0913: Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 786/2013 e (UE) n. 913/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 220 del 17.8.2013, pag. 14.

(2)  GU L 252 del 24.9.2013, pag. 11.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1230: Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012 (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).»

2.

Dopo il punto 45zzt (Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«45zzu

32012 R 1230: Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1230/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo III è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

2.

Ai punti 6 (Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 6a (Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VIII è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

3.

Al punto 27 (Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

4.

Al punto 27b (Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

5.

Al punto 7a (Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo X è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

6.

Il testo del punto 2 (Decisione 87/95/CEE del Consiglio) del capitolo XVIII è soppresso.

7.

Al punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

8.

Il testo del punto 2 (soppresso) del capitolo XIX è sostituito da quanto segue:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 2, paragrafo 7, i termini “all'articolo 57 TFUE” sono sostituiti da “all'articolo 37 dell'accordo SEE”.»

9.

Al punto 1 (Direttiva 89/686/CEE del Consiglio) del capitolo XXII è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

10.

Ai punti 1 (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) e 4 (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

11.

Al punto 1 (Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXXI è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/46/UE della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzv (Direttiva 2006/141/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0046: Direttiva 2013/46/UE della Commissione, del 28 agosto 2013 (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/46/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 230 del 29.8.2013, pag. 16.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0816: Regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 816/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

IT

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L 211/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1068/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1068: Regolamento (UE) n. 1068/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 58).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1068/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 58.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 723/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 724/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative a una serie di polioli (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 738/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di taluni additivi nei surrogati di uova di pesce a base di alghe (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 739/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell'additivo alimentare «fitosteroli ricchi di stigmasterolo» (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0723: Regolamento (UE) n. 723/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013 (GU L 202 del 27.7.2013, pag. 8),

32013 R 0738: Regolamento (UE) n. 738/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 32),

32013 R 0739: Regolamento (UE) n. 739/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 35).»;

2)

al punto 69 [Regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0724: Regolamento (UE) n. 724/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013 (GU L 202 del 27.7.2013, pag. 11),

32013 R 0739: Regolamento (UE) n. 739/2013 della Commissione, del 30 luglio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 35).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 723/2013, (UE) n. 724/2013, (UE) n. 738/2013 e (UE) n. 739/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 202 del 27.7.2013, pag. 8.

(2)  GU L 202 del 27.7.2013, pag. 11.

(3)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 32.

(4)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 35.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione, del 12 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15za [Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0122: Regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione, del 12 febbraio 2013 (GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 122/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la durata del programma di lavoro per l'esame dei principi attivi biocidi esistenti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 613/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda ulteriori principi attivi di biocidi da valutare nel quadro del programma di riesame (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12n [Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0736: Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 25).»

2.

Al punto 12ze [Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0613: Regolamento (UE) n. 613/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 34).»

3.

Dopo il punto 12zzo (Decisione 2013/204/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«12zzp.

32013 R 0414: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, del regolamento (UE) n. 613/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 736/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 225/2013 del 13 dicembre 2014 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4.

(2)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 25.

(3)  GU L 173 del 26.6.2013, pag. 34.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  GU L 154 del 22.5.2014, pag. 22.


17.7.2014   

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L 211/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 86/529/CEE (1), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1991, per cui occorre eliminare il relativo riferimento dall'accordo SEE.

(2)

Le decisioni 96/630/CE (2) e 97/526/CE (3) della Commissione sono state abrogate dalla decisione 98/574/CE (4). Poiché tutte e tre le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo i riferimenti alle decisioni 96/630/CE e 97/526/CE.

(3)

La decisione 97/528/CE della Commissione (5) è stata abrogata dalla decisione 98/575/CE (6). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 97/528/CE.

(4)

La decisione 2000/638/CE della Commissione (7) è stata abrogata dalla decisione 2004/71/CE (8). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2000/638/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 1 (direttiva 86/529/CEE del Consiglio), 4o (decisione 96/630/CE della Commissione), 4u (decisione 97/526/CE della Commissione) e 4w (decisione 97/528/CE della Commissione) e del secondo trattino del punto 4zg (decisione 2000/638/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 311 del 6.11.1986, pag. 28.

(2)  GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 79.

(3)  GU L 215 del 7.8.1997, pag. 54.

(4)  GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30.

(5)  GU L 215 del 7.8.1997, pag. 60.

(6)  GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35.

(7)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52.

(8)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.

(9)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7.1 (decisione n. P1) dell'allegato VI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«7.2.

32013 D 0927(01): Decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11).»

Articolo 2

I testi della decisione n. R1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0047: Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/47/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 261 del 3.10.2013, pag. 29.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/463/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/861/CE, 2008/163/CE, 2008/164/CE, 2008/217/CE, 2008/231/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE e 2011/314/UE relative alle specifiche tecniche d'interoperabilità (4).

(5)

La decisione 2012/462/UE abroga la decisione 2002/730/CE della Commissione (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) e 37af (decisione 2002/735/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0462: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37aca.

32012 D 0462: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

3)

al punto 37ad (decisione 2002/733/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0462: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

4)

ai punti 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione), 37ag (decisione 2008/284/CE della Commissione), 37ah (decisione 2008/232/CE della Commissione), 37 dg (decisione 2011/275/UE della Commissione), 37dh (decisione 2011/274/UE della Commissione), 37 g (decisione 2011/229/UE della Commissione) e 37 m (decisione 2008/164/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0464: Decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).»;

5)

ai punti 37db (decisione 2008/163/CE della Commissione), 37di (decisione 2011/291/UE della Commissione) e 37 l (decisione 2006/861/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0464: Decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).»;

6)

dopo il punto 37 dl (decisione 2012/757/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37 dm.

32011 D 0633: Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).»;

7)

dopo il punto 37 g (decisione 2011/229/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37ga.

32012 D 0462: Decisione 2012/462/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1).»;

8)

dopo il punto 37i (decisione 2012/88/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37ia.

32012 D 0463: Decisione 2012/463/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 11).»;

9)

il testo del punto 37aa (decisione 2002/730/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/633/UE, e delle decisioni 2012/462/UE, 2012/463/UE e 2012/464/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1.

(2)  GU L 217 del 14.8.2012, pag. 1.

(3)  GU L 217 del 14.8.2012, pag. 11.

(4)  GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20.

(5)  GU L 245 del 12.9.2002, pag. 1.

(6)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 321/2013 abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 37 m (decisione 2008/164/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«37n.

32013 R 0321: Regolamento (UE) n 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile — carri merci” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

al punto 7.4 dell'allegato del regolamento, i termini “Finlandia e Svezia” sono sostituiti da “Finlandia, Svezia e Norvegia” e i termini “finlandese e svedese” sono sostituiti da “finlandese, svedese e norvegese”.»

2.

Il testo del punto 37l (decisione 2006/861/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 321/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca Grippa


(1)  GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1.

(2)  GU L 344 dell'8.12.2006, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 41b (direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«41c.

32010 R 0913: Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 913/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56b (direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 L 0038: Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/38/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la convalida della sicurezza dell'aviazione civile UE (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66he [Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 1082: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012 (GU L 324 del 22.11.2012, pag. 25),

32013 R 0654: Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1082/2012 e (UE) n. 654/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 324 del 22.11.2012, pag. 25.

(2)  GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/2045/UE della Commissione, del 17 aprile 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/4180/UE della Commissione, del 9 luglio 2013, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Aticolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 D 2045: Decisione di esecuzione 2013/2045/UE della Commissione, del 17 aprile 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE,

32013 D 4180: Decisione di esecuzione 2013/4180/UE della Commissione, del 9 luglio 2013, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0800: Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 800/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66qa [Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

agli articoli 8, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, lettera c), 16, paragrafi 6 e 7, 17, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 6, 19, paragrafo 3, 22, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, e all'articolo 23, i termini “la Commissione” sono sostituiti da “l'Autorità di vigilanza EFTA” per quanto riguarda gli Stati EFTA;

b)

all'articolo 21, paragrafo 1, i termini “o di un accordo tra gli Stati EFTA e il paese terzo” sono aggiunti dopo “accordo dell'Unione” e i termini “adattato ai fini dell'accordo SEE” sono aggiunti dopo “regolamento (CE) n. 216/2008”;

c)

all'articolo 21, paragrafo 2, i termini “o di un eventuale memorandum di cooperazione tra uno Stato EFTA e l'ICAO” sono aggiunti dopo “tra l'Unione e l'ICAO”.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46.

(2)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66ua [Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66ub.

32013 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 228/2013 del 13 dicembre 2013 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1.

(2)  GU L 154 del 22.5.2014, pag. 25.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1j [Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013 (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1224/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

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L 211/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2013/135/UE della Commissione, del 15 marzo 2013, che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) e 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0135: Decisione 2013/135/UE della Commissione, del 15 marzo 2013 (GU L 75 del 19.3.2013, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/135/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 75 del 19.3.2013, pag. 34.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


17.7.2014   

IT

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L 211/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell'8 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (7).

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ca (soppresso) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«32cb.

32007 R 1418: Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6), modificato da:

32008 R 0740: Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 36),

32009 R 0967: Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009 (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 12),

32010 R 0837: Regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010 (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 1),

32011 R 0661: Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell'8 luglio 2011 (GU L 181 del 9.7.2011, pag. 22),

32012 R 0674: Regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 12),

32013 R 0057: Regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1418/2007, (CE) n. 740/2008, (CE) n. 967/2009, (UE) n. 837/2010, (UE) n. 661/2011, (UE) n. 674/2012 e (UE) n. 57/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

(2)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 36.

(3)  GU L 271 del 16.10.2009, pag. 12.

(4)  GU L 250 del 24.9.2010, pag. 1.

(5)  GU L 181 del 9.7.2011, pag. 22.

(6)  GU L 196 del 24.7.2012, pag. 12.

(7)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 17.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2014 del 14 febbraio 2014 che integra nell'accordo il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione e i relativi atti modificativi, il regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, il regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione, il regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione, il regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, il regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione e il regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione

«Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione e i relativi atti modificativi riguardano l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi. L'integrazione di questi regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»


17.7.2014   

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NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 5/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.

La decisione del Comitato misto SEE n. 7/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.

La decisione del Comitato misto SEE n. 23/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.

La decisione del Comitato misto SEE n. 31/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.


Rettifiche

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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 64/98, del 14 luglio 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 100 del 15 aprile 1999 )

A pagina 52, negli articoli 1 e 2:

anziché:

«96/C 224/03»

leggi:

«96/C 224/02»;

a pagina 52, negli articoli 1 e 2:

anziché:

«96/C 224/05»

leggi:

«96/C 224/03».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 52/2007, dell'8 giugno 2007, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 dell'11 ottobre 2007 )

1.

A pagina 10, nel preambolo, al secondo considerando, e negli articoli 1 e 2:

anziché:

«1891/2006»

leggi:

«2038/2006»;

2.

a pagina 10, nell'articolo 1:

anziché:

«32006 R 1891»

leggi:

«32006 R 2038».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 55/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232 del 3 settembre 2009 )

A pagina 3, nell'allegato, al punto 5:

anziché:

«32008 D 0234»

leggi:

«32008 D 0234(01)».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 103/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 4 ottobre 2014 )

A pagina 2, articolo 1, il nuovo punto 149 introdotto al paragrafo 2:

anziché:

«Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011»,

leggi:

«Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011 )

A pagina 9, allegato I, punto 6:

anziché:

«12zd», «12ze» e «12zf»,

leggi:

«12zzd», «12zze» e «12zzf».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 4 ottobre 2012 )

A pagina 41, considerando 2:

anziché:

«Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo»,

leggi:

«Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 107/2001, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 322 del 6 dicembre 2001 )

A pagina 15, il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Il testo dell'adattamento (a) è sostituito da quanto segue:

all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

in islandese “geislað” o “meðhöndlað með jónandi geislun”,

in norvegese “bestrålt” o “behandlet med ioniserende stråling”.»


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 154/2012, del 28 settembre 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 13 dicembre 2012 )

A pagina 3 è aggiunto il seguente considerando:

«(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,»


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 74/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 31 ottobre 2013 )

A pagina 31, nell'articolo 3:

anziché:

«entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (2) [che integra la direttiva 2009/30/CE nell'accordo]»

leggi:

«entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/30/CE nell'accordo SEE».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 92/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 31 ottobre 2013 )

1.

A pagina 58, nell'articolo 3:

anziché:

«n. …/… del … (2) [che integra il regolamento (CE) n. 1070/2009 nell'accordo SEE]»

leggi:

«n. 228/2013 del 13 dicembre 2013 (2)» ;

2.

a pagina 58:

anziché:

«(2)

Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.»

leggi:

«(2)

GU L 154 del 22.5.2014, pag. 25


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 31 ottobre 2013 )

1.

A pagina 59, articolo 3:

anziché:

«n. …/… del … (2) [che integra il regolamento (CE) n. 1070/2009 nell'accordo]»

leggi:

«n. 228/2013 del 13 dicembre 2013 (2

2.

A pagina 59:

anziché:

«(2)

Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.»

leggi:

«(2)

GU L 154 del 22.5.2014, pag. 25


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 121/2012, del 15 giugno 2012, che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 4 ottobre 2012 )

A pagina 45, articolo 1, punto 1, lettera g):

anziché:

«sezioni 1 e 2 del capo 3 dell'accordo»

leggi:

«sezioni 1 e 2 del capo 3».


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Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 12/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 21 giugno 2012 )

A pagina 18, nel considerando 2 e all'articolo 1:

anziché:

«Regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio»

leggi:

«Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione».