ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 777/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 778/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o settembre 2014 al 30 novembre 2014

15

 

 

DECISIONI

 

 

2014/465/EU

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2014 della Commissione del 15 luglio 2014 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014( GU L 209 del 16.7.2014 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e sottopone ad autorizzazione le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti.

(2)

Gli elenchi delle merci sottoposte ad autorizzazione e a divieto sono stati riesaminati in consultazione con un gruppo di esperti.

(3)

È generalmente accettato che le manette normali possano essere utilizzate come strumenti di contenzione nell'applicazione della legge e che rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti vietano l'impiego di catene e ceppi quali strumenti di contenzione e stabiliscono che le manette e gli altri strumenti di contenzione non devono mai essere usati a scopo punitivo. L'impiego di strumenti di contenzione diversi dalle catene e dai ceppi è consentito soltanto per determinati scopi specifici, in particolare per impedire l'evasione del detenuto durante la traduzione oppure per porre il detenuto in condizione di non nuocere a sé o ad altri.

(4)

Le manette serradita e serrapollici e i collari di contenzione sono considerati inammissibili all'impiego nell'applicazione della legge, mentre l'uso di congegni per il ritegno degli arti inferiori non è considerato in genere ammissibile. Se di tipo chiodato, le manette serradita e serrapollici, le viti schiacciapollici e schiacciadita, le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori presentano maggiori probabilità di provocare, date le loro caratteristiche, dolori o sofferenze forti rispetto a strumenti analoghi di altro tipo.

(5)

La probabilità di provocare dolori o sofferenze forti è maggiore se è usata una combinazione di congegni meccanici di contenzione, ad esempio se le manette e le cavigliere sono collegate tra loro dietro la schiena. Tali tecniche di contenzione comportano spesso un rischio di asfissia, soprattutto se impiegano collari.

(6)

È pertanto necessario vietare il commercio di manette serradita e serrapollici, di viti schiacciapollici e schiacciadita, di combinazioni di cavigliere e barre e di pesi per il ritegno degli arti inferiori. Poiché l'impiego di anelli e manette di altro tipo, diverse dalle manette normali, può essere giustificato in casi eccezionali, le esportazioni di tali strumenti dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione.

(7)

È altresì opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di bracciali o anelli singoli, quali collari di contenzione o anelli di ritegno degli arti inferiori.

(8)

La definizione di manette normali dovrebbe offrire maggiore chiarezza quanto alla gamma di manette le cui esportazioni non sono sottoposte ad autorizzazione, precisando le dimensioni dei singoli bracciali.

(9)

L'impiego di congegni di contenzione meccanici, quali manette, per legare il detenuto ad un oggetto fisso conficcato nel pavimento, nella parete o nel soffitto non è una tecnica di contenzione accettabile. Occorre pertanto vietare il commercio delle manette destinate a tale scopo.

(10)

Al pari delle combinazioni di congegni di contenzione meccanici, anche i dispositivi di contenzione multipunto presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto, per esempio, alle manette normali. Le sedie, i tavoli e i letti di contenzione limitano i movimenti del detenuto molto più dell'applicazione simultanea di, ad esempio, manette e cavigliere. L'applicazione di tale tecnica di contenzione per periodi prolungati ne acuisce il rischio intrinseco di tortura o trattamento inumano. Occorre pertanto vietare il commercio di sedie, tavoli e letti di contenzione.

(11)

È opportuno esentare dal divieto le sedie, i tavoli e i letti muniti unicamente di cinghie o cinture, perché il loro impiego per un breve periodo di tempo può essere giustificato in determinate situazioni, ad esempio per porre il paziente agitato in condizione di non nuocere a sé o ad altri. L'applicazione al paziente di cinghie, cinture o altri congegni di contenzione non ha tuttavia alcuna giustificazione terapeutica o medica.

(12)

I letti gabbia e i letti retati non sono mezzi adeguati di contenzione di pazienti o di detenuti. Ne deve quindi essere vietato il commercio.

(13)

Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo.

(14)

È generalmente accettato che i manganelli e gli sfollagente rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e che gli scudi siano strumenti ordinari di difesa. Vige già il divieto di commercio dei cosiddetti «manganelli chiodati», perché presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto ai manganelli ordinari. Applicando la stessa logica occorre vietare il commercio di scudi chiodati.

(15)

Le punizioni corporali come la flagellazione costituiscono un atto di tortura o altra pena crudele, inumana o degradante. I flagelli e le altre fruste a code multiple sono destinati alla punizione degli esseri umani mediante flagellazione e non hanno alcun impiego legittimo, così come non lo hanno le fruste a coda singola munita di chiodi, spine o oggetti analoghi, in cui è insito il rischio di provocare dolori o sofferenze forti. È pertanto necessario vietare il commercio di tali fruste. Non si dovrebbe invece vietare il commercio delle fruste a coda singola liscia, che agli impieghi non legittimi affiancano impieghi legittimi.

(16)

Quanto alle armi e ai dispositivi a scarica elettrica, di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, voci 2.1 dell'allegato II e 2.1 dell'allegato III, è opportuno sopprimere la condizione della scarica a 10 000 volt, affinché il divieto di commercio e l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione le esportazioni non possano essere elusi con armi e dispositivi che, pur avendo una tensione a vuoto lievemente inferiore a tale limite, sono comunque in grado di somministrare scariche elettriche.

(17)

È parimenti indispensabile estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione oltre alle armi portatili, che già vi rientrano, includendovi le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio delle armi a scarica elettrica portatili di provocare dolori o sofferenze forti.

(18)

Riguardo alle armi e ai dispositivi portatili di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti, è opportuno estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione includendovi le armi e i dispositivi di diffusione di sostanze chimiche irritanti qualificabili come agenti chimici antisommossa.

(19)

Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si pone nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi.

(20)

Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma comporta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione.

(21)

È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. È opportuno precisare che, se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti comprendono l'oleoresina di capsicum e le miscele d'interesse che la contengono.

(22)

È opportuno sostituire con altro codice il codice dell'oleoresina di capsicum della nomenclatura combinata e aggiungere una serie di codici agli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1236/2005.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regime comune applicabile alle esportazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

1)

l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

(2)   GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1.

(3)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ ex ”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.

Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice NC

Descrizione

 

1.

Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Forche e ghigliottine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

 

2.

Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note

1.

Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2.

Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

 

3.

Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

ex 9304 00 00

3.1.

Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Scudi con chiodi di metallo

 

4.

Fruste

ex 6602 00 00

4.1.

Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

ex 6602 00 00

4.2.

Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code»


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC

Descrizione

 

1.

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Anelli e sistemi di catene

Note

1.

Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

 

2.

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

l'unità che produce la scarica elettrica,

l'interruttore, telecomandato o no,

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

 

3.

Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.

Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3.

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

 

4.

Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale

ex 2933 53 90

[da a) a f)]

ex 2933 59 95

[g) e h)]

4.1.

Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)

secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Nota

Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.

 

5.

Componenti di merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 8208 90 00

5.1.

Lame di ghigliottina»


(1)  Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).

(2)  Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


17.7.2014   

IT

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L 210/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3)

Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori di zucchero e di isoglucosio dell'Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio unionale. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell'Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(4)

Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(5)

Le esportazioni di zucchero dall'Unione verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti unionali un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

(6)

In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l'isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

1.   Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .

2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo (3), Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia;

b)

territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.

Articolo 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .

2.   Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Esso scade il 30 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244 e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


17.7.2014   

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L 210/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 777/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

69,6

TR

67,1

ZZ

68,4

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

119,4

BO

89,3

CL

123,3

EG

75,0

TR

155,1

UY

124,0

ZA

100,9

ZZ

112,4

0808 10 80

AR

213,3

BR

115,4

CL

115,0

NZ

131,0

US

143,9

ZA

142,3

ZZ

143,5

0808 30 90

AR

163,1

CL

132,2

NZ

191,9

ZA

92,2

ZZ

144,9

0809 10 00

BA

82,8

TR

226,4

XS

87,6

ZZ

132,3

0809 29 00

TR

340,2

ZZ

340,2

0809 30

MK

70,6

TR

148,2

XS

50,2

ZZ

89,7

0809 40 05

BA

71,9

ZZ

71,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.7.2014   

IT

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L 210/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 778/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o settembre 2014 al 30 novembre 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di luglio 2014 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di luglio 2014 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

 

 

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

 

 

Importatori tradizionali

09.4105

54,563852 %

Nuovi importatori

09.4100

0,424206 %

Altri paesi terzi

 

 

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


DECISIONI

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/465/EU)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 ottobre 2013 il fornitore DENSO Corporation (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il richiedente ha comunicato le informazioni il 30 gennaio 2014. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 31 gennaio 2014.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)

La domanda fa riferimento all'alternatore efficiente DENSO per le classi di corrente 150 A, 180 A, e 210 A. L'alternatore ha un'efficienza minima del 77 per cento, come determinato in conformità al metodo VDA descritto al punto 5.1.2 dell'allegato I alle linee guida tecniche. Tale approccio fa riferimento alla metodologia di prova specificata dalla norma internazionale ISO 8854:2012 (4). L'alternatore del richiedente presenta un'efficienza maggiore rispetto all'alternatore di base in quanto riduce le seguenti tre perdite: perdite di rettificazione mediante ottimizzazione della stessa con il modulo «MOSFET», ossia l'uso di un transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore; perdite di ferro nello statore grazie all'uso di un nucleo a laminato sottile di acciaio magnetico e perdite di rame nello statore grazie all'uso di un «conduttore a segmenti», con un fattore spaziale più elevato e una testa della bobina più corta. Questa tecnologia è sostanzialmente diversa dal Valeo Efficient Generation Alternator approvato come innovazione ecocompatibile con decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (5).

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda in questione non superava il 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009).

(6)

Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l'alternatore efficiente DENSO è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.

(7)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

La Commissione osserva che il richiedente nella sua metodologia ha impiegato una formula per calcolare la deviazione standard del valore dell'efficienza dell'alternatore che aumenta l'accuratezza del risultato rispetto alla formula (1) della metodologia specificata nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. La metodologia di prova del richiedente e le formule impiegate per calcolare la riduzione di emissioni di CO2 sono, sotto ogni altro aspetto, identiche alla metodologia specificata nella decisione di esecuzione. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno usare la metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 dovute dall'uso dell'alternatore efficiente DENSO. Tuttavia, ai fini di una maggiore accuratezza dovuta al calcolo della deviazione standard proposto da DENSO, è opportuno adeguare la formula (1) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE. È necessario che l'adeguamento non incida sulla riduzione di emissioni di CO2 certificate con la metodologia stabilita nella decisione di esecuzione 2013/341/UE precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione.

(9)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(10)

La Commissione sottolinea il fatto che la riduzione di emissioni generate dalla tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrata nel normale ciclo di prova e che la riduzione finale complessiva da certificare sia quindi determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(11)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(12)

Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

(13)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione.

(14)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso una riduzione di emissioni di CO2 dovuta dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione di esecuzione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione di esecuzione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'alternatore efficiente DENSO, provvisto di un'efficienza minima del 77 per cento grazie alla riduzione di tre diverse perdite e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE.

3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

4.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «6».

Articolo 2

Modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE

1.   Alla sezione 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE la formula (1) è sostituita dalla seguente formula:

«

Formula
»

2.   La modifica non incide sulle certificazioni effettuate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento UNI EN ISO 8854:2012(E).

(5)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(6)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


Rettifiche

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/20


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2014 della Commissione del 15 luglio 2014 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209 del 16 luglio 2014 )

A pagina 53, il punto 1 va letto come segue:

«1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

189,58

116,10

Premio sul Golfo

23,74

Premio sui Grandi Laghi

66,61


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].»