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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e sottopone ad autorizzazione le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti. |
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(2) |
Gli elenchi delle merci sottoposte ad autorizzazione e a divieto sono stati riesaminati in consultazione con un gruppo di esperti. |
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(3) |
È generalmente accettato che le manette normali possano essere utilizzate come strumenti di contenzione nell'applicazione della legge e che rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti vietano l'impiego di catene e ceppi quali strumenti di contenzione e stabiliscono che le manette e gli altri strumenti di contenzione non devono mai essere usati a scopo punitivo. L'impiego di strumenti di contenzione diversi dalle catene e dai ceppi è consentito soltanto per determinati scopi specifici, in particolare per impedire l'evasione del detenuto durante la traduzione oppure per porre il detenuto in condizione di non nuocere a sé o ad altri. |
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(4) |
Le manette serradita e serrapollici e i collari di contenzione sono considerati inammissibili all'impiego nell'applicazione della legge, mentre l'uso di congegni per il ritegno degli arti inferiori non è considerato in genere ammissibile. Se di tipo chiodato, le manette serradita e serrapollici, le viti schiacciapollici e schiacciadita, le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori presentano maggiori probabilità di provocare, date le loro caratteristiche, dolori o sofferenze forti rispetto a strumenti analoghi di altro tipo. |
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(5) |
La probabilità di provocare dolori o sofferenze forti è maggiore se è usata una combinazione di congegni meccanici di contenzione, ad esempio se le manette e le cavigliere sono collegate tra loro dietro la schiena. Tali tecniche di contenzione comportano spesso un rischio di asfissia, soprattutto se impiegano collari. |
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(6) |
È pertanto necessario vietare il commercio di manette serradita e serrapollici, di viti schiacciapollici e schiacciadita, di combinazioni di cavigliere e barre e di pesi per il ritegno degli arti inferiori. Poiché l'impiego di anelli e manette di altro tipo, diverse dalle manette normali, può essere giustificato in casi eccezionali, le esportazioni di tali strumenti dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione. |
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(7) |
È altresì opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di bracciali o anelli singoli, quali collari di contenzione o anelli di ritegno degli arti inferiori. |
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(8) |
La definizione di manette normali dovrebbe offrire maggiore chiarezza quanto alla gamma di manette le cui esportazioni non sono sottoposte ad autorizzazione, precisando le dimensioni dei singoli bracciali. |
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(9) |
L'impiego di congegni di contenzione meccanici, quali manette, per legare il detenuto ad un oggetto fisso conficcato nel pavimento, nella parete o nel soffitto non è una tecnica di contenzione accettabile. Occorre pertanto vietare il commercio delle manette destinate a tale scopo. |
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(10) |
Al pari delle combinazioni di congegni di contenzione meccanici, anche i dispositivi di contenzione multipunto presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto, per esempio, alle manette normali. Le sedie, i tavoli e i letti di contenzione limitano i movimenti del detenuto molto più dell'applicazione simultanea di, ad esempio, manette e cavigliere. L'applicazione di tale tecnica di contenzione per periodi prolungati ne acuisce il rischio intrinseco di tortura o trattamento inumano. Occorre pertanto vietare il commercio di sedie, tavoli e letti di contenzione. |
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(11) |
È opportuno esentare dal divieto le sedie, i tavoli e i letti muniti unicamente di cinghie o cinture, perché il loro impiego per un breve periodo di tempo può essere giustificato in determinate situazioni, ad esempio per porre il paziente agitato in condizione di non nuocere a sé o ad altri. L'applicazione al paziente di cinghie, cinture o altri congegni di contenzione non ha tuttavia alcuna giustificazione terapeutica o medica. |
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(12) |
I letti gabbia e i letti retati non sono mezzi adeguati di contenzione di pazienti o di detenuti. Ne deve quindi essere vietato il commercio. |
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(13) |
Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo. |
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(14) |
È generalmente accettato che i manganelli e gli sfollagente rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e che gli scudi siano strumenti ordinari di difesa. Vige già il divieto di commercio dei cosiddetti «manganelli chiodati», perché presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto ai manganelli ordinari. Applicando la stessa logica occorre vietare il commercio di scudi chiodati. |
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(15) |
Le punizioni corporali come la flagellazione costituiscono un atto di tortura o altra pena crudele, inumana o degradante. I flagelli e le altre fruste a code multiple sono destinati alla punizione degli esseri umani mediante flagellazione e non hanno alcun impiego legittimo, così come non lo hanno le fruste a coda singola munita di chiodi, spine o oggetti analoghi, in cui è insito il rischio di provocare dolori o sofferenze forti. È pertanto necessario vietare il commercio di tali fruste. Non si dovrebbe invece vietare il commercio delle fruste a coda singola liscia, che agli impieghi non legittimi affiancano impieghi legittimi. |
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(16) |
Quanto alle armi e ai dispositivi a scarica elettrica, di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, voci 2.1 dell'allegato II e 2.1 dell'allegato III, è opportuno sopprimere la condizione della scarica a 10 000 volt, affinché il divieto di commercio e l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione le esportazioni non possano essere elusi con armi e dispositivi che, pur avendo una tensione a vuoto lievemente inferiore a tale limite, sono comunque in grado di somministrare scariche elettriche. |
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(17) |
È parimenti indispensabile estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione oltre alle armi portatili, che già vi rientrano, includendovi le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio delle armi a scarica elettrica portatili di provocare dolori o sofferenze forti. |
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(18) |
Riguardo alle armi e ai dispositivi portatili di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti, è opportuno estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione includendovi le armi e i dispositivi di diffusione di sostanze chimiche irritanti qualificabili come agenti chimici antisommossa. |
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(19) |
Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si pone nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi. |
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(20) |
Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma comporta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione. |
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(21) |
È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. È opportuno precisare che, se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti comprendono l'oleoresina di capsicum e le miscele d'interesse che la contengono. |
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(22) |
È opportuno sostituire con altro codice il codice dell'oleoresina di capsicum della nomenclatura combinata e aggiungere una serie di codici agli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1236/2005. |
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(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regime comune applicabile alle esportazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:
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1) |
l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; |
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2) |
l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(2) GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1.
(3) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ ex ”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
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1. |
Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica. |
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2. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
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Codice NC |
Descrizione |
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ex 4421 90 97 ex 8208 90 00 |
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ex 8543 70 90 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
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ex 9406 00 38 ex 9406 00 80 |
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ex 8413 81 00 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 84 |
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ex 8543 70 90 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 20 80 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
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ex 9304 00 00 |
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ex 3926 90 97 ex 7326 90 98 |
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ex 6602 00 00 |
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ex 6602 00 00 |
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ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle merci di cui all'articolo 5
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
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1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
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2. |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi. |
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Codice NC |
Descrizione |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
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ex 6505 00 10 ex 6505 00 90 ex 6506 91 00 ex 6506 99 10 ex 6506 99 90 |
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ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
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ex 8543 90 00 ex 9305 99 00 |
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ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
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ex 2924 29 98 |
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ex 3301 90 30 |
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ex 2924 29 98 ex 2939 99 00 ex 3301 90 30 ex 3302 10 90 ex 3302 90 10 ex 3302 90 90 ex 3824 90 97 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 |
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ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
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ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] |
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ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3824 90 97 |
Nota Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia. |
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ex 8208 90 00 |
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(1) Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).
(2) Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione. |
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(2) |
Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione. |
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(3) |
Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori di zucchero e di isoglucosio dell'Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio unionale. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell'Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali. |
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(4) |
Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. |
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(5) |
Le esportazioni di zucchero dall'Unione verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti unionali un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine. |
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(6) |
In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l'isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
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a) |
paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo (3), Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia; |
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b) |
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
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c) |
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra. |
Articolo 2
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota
1. Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
2. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.
Esso scade il 30 settembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244 e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
|
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 777/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
69,6 |
|
TR |
67,1 |
|
|
ZZ |
68,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
74,4 |
|
MK |
27,7 |
|
|
TR |
76,0 |
|
|
ZZ |
59,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
90,3 |
|
ZZ |
90,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
119,4 |
|
BO |
89,3 |
|
|
CL |
123,3 |
|
|
EG |
75,0 |
|
|
TR |
155,1 |
|
|
UY |
124,0 |
|
|
ZA |
100,9 |
|
|
ZZ |
112,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
213,3 |
|
BR |
115,4 |
|
|
CL |
115,0 |
|
|
NZ |
131,0 |
|
|
US |
143,9 |
|
|
ZA |
142,3 |
|
|
ZZ |
143,5 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
163,1 |
|
CL |
132,2 |
|
|
NZ |
191,9 |
|
|
ZA |
92,2 |
|
|
ZZ |
144,9 |
|
|
0809 10 00 |
BA |
82,8 |
|
TR |
226,4 |
|
|
XS |
87,6 |
|
|
ZZ |
132,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
340,2 |
|
ZZ |
340,2 |
|
|
0809 30 |
MK |
70,6 |
|
TR |
148,2 |
|
|
XS |
50,2 |
|
|
ZZ |
89,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
71,9 |
|
ZZ |
71,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 778/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1o settembre 2014 al 30 novembre 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
|
(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina. |
|
(3) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di luglio 2014 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007. |
|
(4) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2014 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di luglio 2014 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
ALLEGATO
|
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione |
||
|
Argentina |
|
|
||
|
09.4104 |
X |
||
|
09.4099 |
X |
||
|
Cina |
|
|
||
|
09.4105 |
54,563852 % |
||
|
09.4100 |
0,424206 % |
||
|
Altri paesi terzi |
|
|
||
|
09.4106 |
— |
||
|
09.4102 |
— |
|
«X» |
: |
per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione |
|
«—» |
: |
alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
DECISIONI
|
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/465/EU)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 ottobre 2013 il fornitore DENSO Corporation (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il richiedente ha comunicato le informazioni il 30 gennaio 2014. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 31 gennaio 2014. |
|
(2) |
La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3). |
|
(3) |
La domanda fa riferimento all'alternatore efficiente DENSO per le classi di corrente 150 A, 180 A, e 210 A. L'alternatore ha un'efficienza minima del 77 per cento, come determinato in conformità al metodo VDA descritto al punto 5.1.2 dell'allegato I alle linee guida tecniche. Tale approccio fa riferimento alla metodologia di prova specificata dalla norma internazionale ISO 8854:2012 (4). L'alternatore del richiedente presenta un'efficienza maggiore rispetto all'alternatore di base in quanto riduce le seguenti tre perdite: perdite di rettificazione mediante ottimizzazione della stessa con il modulo «MOSFET», ossia l'uso di un transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore; perdite di ferro nello statore grazie all'uso di un nucleo a laminato sottile di acciaio magnetico e perdite di rame nello statore grazie all'uso di un «conduttore a segmenti», con un fattore spaziale più elevato e una testa della bobina più corta. Questa tecnologia è sostanzialmente diversa dal Valeo Efficient Generation Alternator approvato come innovazione ecocompatibile con decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (5). |
|
(4) |
La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
|
(5) |
Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda in questione non superava il 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009). |
|
(6) |
Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l'alternatore efficiente DENSO è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo. |
|
(7) |
Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
|
(8) |
La Commissione osserva che il richiedente nella sua metodologia ha impiegato una formula per calcolare la deviazione standard del valore dell'efficienza dell'alternatore che aumenta l'accuratezza del risultato rispetto alla formula (1) della metodologia specificata nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. La metodologia di prova del richiedente e le formule impiegate per calcolare la riduzione di emissioni di CO2 sono, sotto ogni altro aspetto, identiche alla metodologia specificata nella decisione di esecuzione. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno usare la metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 dovute dall'uso dell'alternatore efficiente DENSO. Tuttavia, ai fini di una maggiore accuratezza dovuta al calcolo della deviazione standard proposto da DENSO, è opportuno adeguare la formula (1) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE. È necessario che l'adeguamento non incida sulla riduzione di emissioni di CO2 certificate con la metodologia stabilita nella decisione di esecuzione 2013/341/UE precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione. |
|
(9) |
Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km. |
|
(10) |
La Commissione sottolinea il fatto che la riduzione di emissioni generate dalla tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrata nel normale ciclo di prova e che la riduzione finale complessiva da certificare sia quindi determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
|
(11) |
La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda. |
|
(12) |
Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione. |
|
(13) |
Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione. |
|
(14) |
Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso una riduzione di emissioni di CO2 dovuta dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione di esecuzione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione di esecuzione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'alternatore efficiente DENSO, provvisto di un'efficienza minima del 77 per cento grazie alla riduzione di tre diverse perdite e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. I risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE.
3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
4. Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «6».
Articolo 2
Modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE
1. Alla sezione 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE la formula (1) è sostituita dalla seguente formula:
«
2. La modifica non incide sulle certificazioni effettuate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf
(4) ISO 8854. Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento UNI EN ISO 8854:2012(E).
(5) Decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).
(6) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
Rettifiche
|
17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/20 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2014 della Commissione del 15 luglio 2014 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209 del 16 luglio 2014 )
A pagina 53, il punto 1 va letto come segue:
|
«1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
||||||||||||||||||
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].»