ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
16 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 764/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 765/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 766/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

12

 

*

Regolamento (UE) n. 768/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

14

 

*

Regolamento (UE) n. 769/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

16

 

*

Regolamento (UE) n. 770/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014

51

 

 

DECISIONI

 

 

2014/462/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla nomina di membri titolari e di membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Ungheria

54

 

 

2014/463/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 luglio 2014, che autorizza l'immissione in commercio di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché abroga le decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE [notificata con il numero C(2014) 4670]

55

 

 

2014/464/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 luglio 2014, che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 119 del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce norme generali in materia di informazione e pubblicità da applicare a tutti i programmi operativi e le operazioni finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»). Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V del regolamento (UE) n. 508/2014.

(2)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, comprese le misure finanziate nell'ambito del FEAMP, è opportuno formulare istruzioni per la creazione dell'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Spetta agli Stati membri o alle autorità di gestione garantire che tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico rendano noto il sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a una determinata operazione visualizzando:

a)

l'emblema dell'Unione in conformità all'articolo 2 in combinazione con un rifermento all'Unione europea, in conformità all'articolo 3;

b)

un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o, in caso di operazione cofinanziata da più fondi, un riferimento ai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità all'articolo 4.

Articolo 2

Emblema dell'Unione

1.   L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato.

2.   L'emblema dell'Unione è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile. Una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.

3.   L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. L'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 1 cm. Per gli articoli promozionali di piccole dimensioni, l'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 5 mm.

4.   Quando è pubblicato su un sito web, l'emblema dell'Unione è reso visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.

5.   Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Si raccomanda di collocare il simbolo lontano dal logo dell'organizzazione terza.

Articolo 3

Riferimento all'Unione europea

1.   Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma e Verdana. Non sono ammessi corsivi, sottolineature ed effetti speciali.

2.   La posizione del testo in relazione all'emblema dell'Unione non è regolamentata, ma il testo non deve interferire in alcun modo con l'emblema dell'Unione.

3.   La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

Articolo 4

Riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Quando su un sito web compare un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o ai fondi strutturali e di investimento europei, esso deve essere visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1..


ALLEGATO

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard

Per informazioni e orientamenti completi si veda:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte inscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Image

Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

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RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

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16.7.2014   

IT

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L 209/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 764/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Il prodotto è presentato sotto forma di capsule incolori riempite di una polvere giallognola, condizionate per la vendita al dettaglio in una bottiglietta di plastica etichettata, con tappo a vite, che contiene 60 capsule. Ogni capsula contiene i seguenti componenti:

cloridrato di glucosamina (300 mg),

solfato di condroitina,

metil sulfonil metano,

piccole quantità di esteri dell'acido ascorbico (vitamina C).

L'etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano. La dose giornaliera raccomandata indicata sull'etichetta è di tre capsule.

2106 90 92

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

Alla luce della dose giornaliera raccomandata indicata sull'etichetta, il prodotto non presenta proprietà terapeutiche o profilattiche chiaramente definite. Pertanto non può essere classificato nella voce 3004 come farmaco.

Poiché il prodotto è una preparazione alimentare presentata in dosi prestabilite e destinata ad essere usata come integratore alimentare, i requisiti della nota complementare 5 del capitolo 21 sono soddisfatti.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.


16.7.2014   

IT

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L 209/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 765/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Miscela di frutta congelata costituita da (% in peso):

fragole

55

banane

20

ananassi

15

mirtilli

10

Il prodotto è confezionato in sacchetti contenenti la frutta congelata in pezzi pronta per essere miscelata in un frullatore.

0811 10 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 0811, 0811 10 e 0811 10 90.

Il prodotto è una miscela di vari frutti congelati. Il suo carattere essenziale è conferito dalle fragole poiché questo frutto costituisce la proporzione maggiore del prodotto.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 0811 10 90 come fragole.


16.7.2014   

IT

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L 209/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un prodotto presentato in forma liquida e condizionato per la vendita al minuto in flaconi da 200 ml, 500 ml o 1 000 ml.

Il prodotto consiste in:

cloruro di sodio (0,9 %),

acqua sterile.

Ciascun flacone monouso è munito di una vaschetta oculare ergonomica e di un tappo antipolvere.

Secondo l'etichetta, il prodotto è usato per il risciacquo degli occhi in caso di emergenza, al fine di rimuovere corpuscoli estranei e sostanze chimiche.

3307 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 2 della sezione VI, della nota 3 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.

Poiché il prodotto è condizionato per la vendita al minuto, adatto all'uso come prodotto cosmetico o per toeletta, è considerato un prodotto per profumeria o per toeletta. Si esclude pertanto la sua classificazione al capitolo 25 o al capitolo 30 [cfr. nota 2 d) del capitolo 25 e nota 1 e) del capitolo 30].

Il prodotto va pertanto classificato alla voce 3307 fra gli altri prodotti per profumeria o per toeletta, preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove.

2.

Un prodotto presentato in forma liquida e condizionato per la vendita al minuto in flaconi da 200 ml o 1 000 ml.

Il prodotto consiste in:

difosfato di sodio (1-5 %),

difosfato di potassio (1 %),

acqua sterile.

Ciascun flacone monouso è munito di una vaschetta oculare ergonomica e di un tappo antipolvere.

Secondo l'etichetta, il prodotto è usato per il risciacquo degli occhi in caso di emergenza, al fine di neutralizzare acidi e basi venuti a contatto con gli occhi.

3307 90 00

Classificazione a norma delle RGI 1 e 6, della nota 2 della sezione VI, della nota 3 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.

Poiché il prodotto non è un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente, se ne esclude la classificazione alla voce 2835 in quanto fosfato (cfr. nota 1 del capitolo 28).

Poiché il prodotto è condizionato per la vendita al minuto, adatto all'uso come prodotto cosmetico o per toeletta è considerato un prodotto per profumeria o per toeletta preparato e altra preparazione cosmetica. Si esclude pertanto la classificazione nel capitolo 30 [cfr. nota 1 e) del capitolo 30].

Il prodotto va pertanto classificato alla voce 3307 fra gli altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove.


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto costituito da un blocco di tagliatelle (noodle) secche precotte (65 g circa), una bustina di condimento (3,4 g circa), una bustina di olio alimentare (2 g circa) e una bustina di ortaggi o legumi secchi (0,8 g circa).

Il prodotto è presentato come un assortimento (i cui elementi sono condizionati insieme) per la vendita al minuto ai fini della preparazione di un piatto a base di tagliatelle (noodle).

Secondo le istruzioni stampate sull'imballaggio, prima del consumo deve essere aggiunta acqua bollente.

1902 30 10

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 1902, 1902 30 e 1902 30 10.

Il prodotto è un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3 b). Il carattere essenziale del prodotto è dato dalle tagliatelle (noodle), poiché queste ne costituiscono la proporzione maggiore. La classificazione del prodotto alla voce 2104 come zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi è pertanto esclusa.

Il prodotto deve essere classificato alla voce 1902 come paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate.


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/14


REGOLAMENTO (UE) N. 768/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).


ALLEGATO

N.

08/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data di chiusura

17.5.2014


16.7.2014   

IT

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L 209/16


REGOLAMENTO (UE) N. 769/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

09/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

POK/56-14

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

Data di chiusura

23.6.2014


16.7.2014   

IT

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L 209/18


REGOLAMENTO (UE) N. 770/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

10/TQ43

Stato membro

Irlanda

Stock

ARU/34-C

Specie

Argentina (Argentina silus)

Zona

Acque dell'Unione delle zone III e IV

Data di chiusura

25.6.2014


16.7.2014   

IT

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L 209/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 771/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 3, l'articolo 98, paragrafo 2, e l'articolo 115, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 508/2014 è necessario adottare disposizioni volte a definire:

il modello per la presentazione di programmi operativi riguardanti misure che devono essere cofinanziate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»),

la struttura dei piani destinati a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE («piani di compensazione»),

il modello per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati finanziari relativi alla previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento,

gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante dei programmi operativi, nonché

i requisiti minimi applicabili ai piani di valutazione dei programmi operativi durante il periodo di programmazione.

(2)

Tali disposizioni sono strettamente collegate, in quanto vertono su vari aspetti del contenuto e della presentazione dei programmi operativi e dei piani di compensazione che gli Stati membri devono presentare nell'ambito del FEAMP. Al fine di garantire la necessaria coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e agevolarne l'applicazione da parte dell'autorità di gestione, è opportuno includerle nel presente regolamento.

(3)

Il modello per i programmi operativi dovrebbe consentire di armonizzare la presentazione dei dati in ogni sezione del programma operativo. Ciò è necessario per garantire che i dati siano coerenti, comparabili e, se necessario, aggregabili.

(4)

Il modello per i programmi operativi costituirà la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda i programmi operativi. Il modello dovrebbe quindi definire le modalità in base alle quali i dati relativi ai programmi operativi saranno inseriti nel sistema elettronico di scambio dei dati. Tuttavia esso non dovrebbe influire sulla presentazione finale dei programmi operativi, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema.

(5)

Il modello per la presentazione dei programmi operativi dovrebbe rispecchiare il contenuto del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni relative all'immissione dei dati, è opportuno che il modello stabilisca le specifiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. Il modello dovrebbe offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati, informazioni non strutturate sotto forma di allegati obbligatori o non obbligatori, per i quali non è necessario stabilire specifiche tecniche.

(6)

L'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che gli Stati membri interessati trasmettano alla Commissione un piano di compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche contemplate nell'articolo 349 TFUE.

(7)

A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014, detti piani di compensazione dovrebbero includere anche informazioni sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri a titolo di finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani stessi.

(8)

La struttura del piano di compensazione dovrebbe garantire la coerenza e la qualità delle informazioni, un minimo livello di dettaglio e un formato standardizzato. Essa dovrebbe inoltre consentire la comparabilità tra le regioni interessate nonché tra i vari anni di attuazione.

(9)

La struttura del piano di compensazione dovrebbe includere l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare della compensazione e le categorie di operatori ammissibili di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 508/2014, ripartiti per regione ultraperiferica.

(10)

La struttura del piano di compensazione dovrebbe inoltre includere il livello di compensazione calcolato in conformità dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(11)

L'articolo 98 del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

(12)

Il modello che gli Stati membri devono utilizzare per presentare tale previsione dovrebbe garantire alla Commissione di disporre di informazioni uniformi in tempo utile, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, creare le condizioni per un'attuazione efficace del programma e agevolare la gestione finanziaria.

(13)

A norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri sono tenuti a effettuare valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma. L'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che tali valutazioni ex ante siano presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante a norma dell'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbero garantire la necessaria armonizzazione dei dati, per consentire alla Commissione di effettuare la sintesi delle relazioni ex ante a livello dell'Unione prevista all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(14)

A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione redige un piano di valutazione del programma operativo. L'articolo 18, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che il piano di valutazione sia incluso nei programmi operativi. I requisiti minimi applicabili al piano di valutazione dovrebbero consentire alla Commissione di verificare che le attività di valutazione e le risorse previste dal piano siano realistiche e che consentiranno agli Stati membri di rispettare i requisiti in materia di valutazione di cui all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(15)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione del contenuto dei programmi operativi

Il contenuto del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche

La struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 è definita nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modello per la trasmissione dei dati finanziari

Per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari in conformità dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 508/2014 gli Stati membri si avvalgono del modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Contenuto della valutazione ex ante

La valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è allegata al programma operativo nella forma di una relazione contenente i seguenti elementi:

a)

una sintesi redatta in lingua inglese;

b)

una sintesi redatta nella o nelle lingue dello Stato membro interessato;

c)

gli elementi specifici di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti minimi per il piano di valutazione

I requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano nell'allegato I, punto 10, del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


ALLEGATO I

Modello per i programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titolo

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versione

<0.3 type="N" input="G">

Primo anno

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Ultimo anno

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Ammissibile a decorrere da

<0.6 type="D" input="G">

Ammissibile fino a

<0.7 type="D" input="G">

Numero della decisione CE

<0.8 type="S" input="G">

Data della decisione CE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER

1.1.   Preparazione dei programmi operativi e partecipazione dei partner [in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014]

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Esito della valutazione ex ante [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 508/2014]

1.2.1.   Descrizione del processo di valutazione ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Sintesi delle raccomandazioni dei valutatori ex ante e descrizione sommaria del seguito ad esse riservato

Argomento [predefinito dalla COM]

Raccomandazione

Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

2.1.   Analisi SWOT e identificazione dei bisogni

La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Titolo della priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP <2.1 type="S" input="S">]

Punti di forza

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Punti deboli

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Opportunità

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Rischi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indicatori di contesto relativi alla situazione di partenza

La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Titolo della priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP <2.2 type="S" input="S">

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza

Anno di riferimento

Valore

Unità di misura

Fonte di informazione

Osservazioni/ giustificazione

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO A UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]

3.1.   Descrizione della strategia

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Obiettivi specifici e indicatori di risultato

La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Priorità dell'Unione

Titolo della priorità dell'Unione <3.2 type="S" input="S">

Obiettivo specifico

Titolo dell'obiettivo specifico <3.2 type="S" input="S">

Indicatore di risultato (obiettivo perseguito dallo Stato membro con il sostegno del FEAMP)

Titolo dell'indicatore di risultato e relativa unità di misura

Valore obiettivo per il 2023

Unità di misura

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Pertinenti misure e indicatori di output

La tabella che segue va compilata per ciascuno degli obiettivi specifici precedentemente selezionati della pertinente priorità dell'Unione

Priorità dell'Unione

Titolo della priorità dell'Unione <3.3 type="S" input="G">

Obiettivo specifico

Titolo dell'obiettivo specifico <3.3 type="S" input="G">

Titolo della misura pertinente selezionata

 

Indicatori di output per misura

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Obiettivo tematico al quale contribuisce la misura selezionata

Opportunità di includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati

Titolo dell'indicatore di output e relativa unità di misura

Valore obiettivo per il 2023

Unità di misura

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Descrizione della complementarità del programma con altri Fondi ESI

3.4.1.   Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi ESI e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Principali azioni programmate per la riduzione degli oneri amministrativi

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informazioni sulle strategie macroregionali o relative ai bacini marittimi (se del caso)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   REQUISITI CONCERNENTI SPECIFICHE MISURE DEL FEAMP

4.1.   Descrizione delle esigenze specifiche delle zone Natura 2000 e contributo del programma alla creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Descrizione del piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014]

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Descrizione del metodo di calcolo dei costi semplificati in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013  (4)

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Descrizione del metodo di calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, e degli articoli 53, 54, 55 e 67 del regolamento (UE) n. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Per quanto riguarda le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014, tale descrizione comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Va inoltre fornita una descrizione del metodo di calcolo del premio da concedere a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali [in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014]

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Descrizione del ricorso all'assistenza tecnica [in conformità all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 508/2014]

4.8.1.   Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Istituzione di reti nazionali

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO

5.1.   Informazioni sull'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Le informazioni devono vertere essenzialmente sul ruolo del CLLD nel PO del FEAMP, conformemente alle informazioni contenute nell'accordo di partenariato, evitando di ripetere informazioni in esso contenute.

5.1.1.   Descrizione della strategia per il CLLD [in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 508/2014]

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 508/2014]

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 508/2014]

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Descrizione chiara dei ruoli rispettivi dei FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo alle funzioni di esecuzione connesse alla strategia [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (UE) n. 508/2014]

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informazioni sugli anticipi versati ai FLAG [in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014]

Per la sezione relativa alle reti nazionali a favore dei FLAG si rimanda al punto 4.8.2 (assistenza tecnica)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informazioni sugli investimenti territoriali integrati (ITI) [in conformità all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013].

Se un ITI istituito nell'ambito dei Fondi strutturali è integrato da un sostegno finanziario del FEAMP si prega di compilare la seguente tabella:

Misure interessate FEAMP [selezionare dall'elenco a discesa]

Dotazione finanziaria indicativa assegnata dal FEAMP, in EUR

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]

6.1.   Identificazione delle condizionalità ex ante applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

6.1.1.   Tabella: condizionalità ex ante specifiche del FEAMP applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

Condizionalità ex ante

Priorità dell'Unione o priorità alle quali si applica la condizionalità

La condizionalità applicabile è rispettata?

/

NO

/

IN PARTE

Criteri

Criteri rispettati

(Sì/No)

Autovalutazione accompagnata da spiegazioni sul rispetto di ciascun criterio delle condizionalità ex ante applicabili

Riferimenti

(strategie, atti legali o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link internet o con accesso al testo completo)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criterio 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criterio 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabella: condizionalità ex ante generali applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Descrizione delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e del calendario di attuazione

6.2.1.   Tabella: azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante specifiche del FEAMP

Condizionalità ex ante

Criteri non soddisfatti

Azioni da adottare

Termine (data)

Organismi responsabili

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Azione 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organismo x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabella: azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante generali

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 22 E ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]

7.1.   Tabella: quadro di riferimento dei risultati

La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Priorità dell'Unione

 

Indicatore e unità di misura, ove pertinente [indicatori di output tra quelli precedentemente selezionati al punto 3.3 nell'ambito delle priorità dell'Unione da includere nel quadro di riferimento dei risultati]

Obiettivo intermedio per il 2018

Obiettivi per il 2023

[generati automaticamente a partire del capitolo del programma operativo relativo alla strategia del programma stesso]

Indicatore finanziario

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Indicatori di output 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Indicatore di output 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabella: motivazione della scelta degli indicatori di output da includere nel quadro di riferimento dei risultati

La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP

Priorità dell'Unione

 

Motivazioni della selezione degli indicatori di output inclusi nel quadro di riferimento dei risultati (5), compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50 % della dotazione finanziaria assegnata alla priorità

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PIANO DI FINANZIAMENTO [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ALL'ATTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

8.1.   Contributo totale del FEAMP previsto per ogni anno, in EUR

Anno

Dotazione principale del FEAMP  (6)

Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Totale

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Contributo del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell'Unione, l'assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)

 

 

Sostegno totale

Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione

Priorità dell'Unione

Misura(e) nell'ambito della priorità dell'Unione

Contributo del FEAMP

(compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)

Contropartita nazionale

(compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)

Tasso di cofinanziamento del FEAMP

Sostegno del FEAMP

Contropartita nazionale

Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP

Contropartita nazionale (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b 0150 g

f

g = b * (f/a)

h = f/a × 100

1.

Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Articolo 33, articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 1 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Favorire l'attuazione della PCP

Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d), e da f) a l)) (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettera e)) (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Aiuti al magazzinaggio (articolo 67) (articolo 13, paragrafo 6, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 5, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 5 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (articolo 13, paragrafo 7, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Assistenza tecnica (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Totale [calcolato automaticamente]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

N.A.

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

N.A.

8.3.   Contributo del FEAMP agli obiettivi tematici dei Fondi ESI

Obiettivo tematico

Contributo del FEAMP, in EUR

(3)

Rafforzare la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

<8.3 type="N" input="M">

9.   PRINCIPI ORIZZONTALI

9.1.   Descrizione delle azioni volte a tener conto dei principi enunciati agli articoli 5  (8) , 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.1.1.   Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione [articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Sviluppo sostenibile

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di cambiamento climatico [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014]

Misure del FEAMP che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico [pertinenti misure del FEAMP inserite dallo Stato membro nel capitolo del PO «Descrizione della strategia»]

Coefficiente  (9)

Contributo indicativo del FEAMP, in EUR [importo complessivo per misura]

Quota della dotazione totale del FEAMP destinata al programma operativo (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (9)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PIANO DI VALUTAZIONE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 56 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA j), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

Obiettivi e finalità del piano di valutazione

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

L'analisi SWOT e la valutazione ex ante devono determinare le esigenze di valutazione per il periodo considerato. Gli obiettivi e la finalità del piano di valutazione devono rispondere a tali esigenze e assicurare che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie per la gestione del programma, per le relazioni annuali di attuazione del 2017 e 2019 e per la valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari per le valutazioni del FEAMP.

Governance e coordinamento

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Descrizione succinta dei meccanismi di monitoraggio e valutazione, in cui figurino informazioni sul coordinamento con l'attuazione del PO del FEAMP. Identificazione dei principali organismi partecipanti e delle relative competenze. Informazioni sulla gestione della valutazione, comprese strutture organizzative quali un'unità di valutazione e/o un gruppo direttivo, il controllo della qualità, la semplificazione, ecc.

Temi e attività di valutazione

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informazioni sui temi e sulle attività di valutazione previsti, compreso, tra l'altro, l'adempimento dei requisiti dell'UE. Le informazioni riguardano le attività necessarie per valutare il contributo fornito da ogni priorità al conseguimento degli obiettivi, la determinazione del valore degli indicatori di risultato e degli impatti, l'analisi dell'effetto netto, questioni tematiche, questioni trasversali quali lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico e eventuali altre esigenze specifiche di valutazione.

Strategia in materia di dati e informazioni

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e trasmissione dei dati statistici relativi all'attuazione del PO e fornitura di dati di monitoraggio per la valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, lacune in termini di dati, potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e soluzioni proposte. Nella presente sezione occorre dimostrare che a tempo debito saranno operativi idonei sistemi di gestione dei dati.

Calendario

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Presentazione di un calendario indicativo delle attività per garantire che i risultati della valutazione saranno disponibili nel momento stabilito, in particolare per quanto riguarda le valutazioni obbligatorie previste nel regolamento recante disposizioni comuni, i dati necessari per le relazioni annuali di attuazione più dettagliate del 2017 e 2019 e la relazione di valutazione ex post.

Requisiti specifici per la valutazione del CLLD

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrizione del sostegno previsto per la valutazione a livello dei FLAG, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di metodi di autovalutazione, e orientamenti forniti ai FLAG per poter dimostrare i progressi complessivamente compiuti a livello del PO del FEAMP.

Comunicazione

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informazioni riguardanti la diffusione dei risultati della valutazione presso le parti interessate e i responsabili politici, meccanismi utilizzati per il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Risorse

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Descrizione delle risorse necessarie e previste per l'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie e delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

11.   MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA m), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

11.1.   Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi

Autorità/organismo

Nome dell'autorità/dell'organismo

Autorità di gestione (AG)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organismo intermedio dell'AG (se pertinente)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autorità di certificazione (se pertinente)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organismo intermedio dell'autorità di certificazione (se pertinente)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autorità di audit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Descrizione delle procedure di sorveglianza e di valutazione

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Composizione generale del comitato di sorveglianza

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Descrizione sommaria delle misure di informazione e pubblicità attuate

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO, ISPEZIONE ED ESECUZIONE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA o), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

12.1.   Organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione

Nome dell'autorità/dell'organismo

Organismo n. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organismo n. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Descrizione succinta delle risorse umane e finanziarie disponibili per l'attuazione del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nel settore della pesca

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Principali attrezzature disponibili, in particolare il numero di navi, aeromobili ed elicotteri

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Elenco dei tipi di operazioni selezionati

Tipo di operazione

Descrizione

Tipo di operazione selezionato

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Collegamento con le priorità definite dalla Commissione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del FEAMP

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   RACCOLTA DEI DATI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]

13.1.   Descrizione generale delle attività di raccolta dei dati previste per il periodo 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Descrizione delle modalità attuate per gestire la raccolta dei dati in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   STRUMENTI FINANZIARI [IN CONFORMITÀ ALLA PARTE II, TITOLO IV, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]

14.1.   Descrizione dell'uso previsto degli strumenti finanziari

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selezione delle misure del FEAMP di cui è prevista l'attuazione mediante gli strumenti finanziari

Misura del FEAMP [selezionare le misure da un elenco a discesa predefinito dalla COM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Importi indicativi di cui è previsto l'utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari

Importo totale del FEAMP per il periodo 2014-2020, in EUR

<14.3 type="N" input="M">

Allegati del programma

Elenco dei partner consultati

Relazione della valutazione ex ante accompagnata da una sintesi

Relazione sulla valutazione ambientale strategica (VAS)

Descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo (la descrizione sintetica deve anche spiegare in che modo è stato garantito il rispetto il principio di separazione delle funzioni e di indipendenza funzionale)

Piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche

Mappe che indichino le dimensioni e l'ubicazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'ubicazione dei principali porti pescherecci e siti di acquacoltura e l'ubicazione delle zone protette (GIZC, ZMP, Natura 2000).


(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

 

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano

 

input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema

 

«maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi

(2)  applicabile alla priorità n. 2 dell'Unione.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Gli indicatori di output sono definiti dalla scelta delle misure, ma il sottoinsieme degli indicatori utilizzati nel quadro di riferimento dei risultati dovrà essere giustificato.

(6)  Dotazione principale del FEAMP = Dotazione totale dell'Unione meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.

(7)  La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

(8)  L'articolo 5 è descritto nella sezione 1 del programma operativo «Preparazione del programma operativo e partecipazione dei partner»

(9)  Per alcune misure lo Stato membro può modificare la percentuale proposta dallo «0 %» al «40 %» come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.


ALLEGATO II

STRUTTURA DEL PIANO DI COMPENSAZIONE

1.   Identificazione dei prodotti o delle categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare della compensazione  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Categorie  (2)

Denomina-zione commerciale

Nome scientifico

Codice FAO

Presentazion  (3)

Codice NC

Quantità  (4)

1.

Crostacei

Gambero rosso

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

congelati

 

X tonnellate/anno

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identificazione degli operatori  (5)

#

(1)

(2)

Operatori o loro associazioni

Categorie di prodotti o prodotti

[in conformità alle colonne (1) o (2) della tabella 1]

1.

Pescatori

Crostacei (se il calcolo è effettuato per categoria)/gambero rosso (se il calcolo è effettuato per prodotto)

2.

Acquacoltori

 

 

3.   Livello di compensazione dei costi supplementari, calcolato per prodotto o categoria di prodotti

Prodotto o categoria di prodotti  (6)

Categoria e costi

Costo medio (7)/anno

Giustificazione dei costi supplementari

Costi sostenuti dall'operatore nella regione ultraperiferica

Costi sostenuti dall'operatore nella parte continentale del territorio dello Stato membro

Costo supplementare (8) (livello massimo di compensazione)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Categoria 1-A: Costi di produzione dei prodotti della pesca

Carburante

 

 

 

 

Lubrificante

 

 

 

 

Parti soggette ad usura

 

 

 

 

Manutenzione

(compreso il carenaggio)

 

 

 

 

Attrezzature di pesca, di navigazione e di sicurezza

 

 

 

 

Esche

 

 

 

 

Ghiaccio per le stive del pesce

 

 

 

 

Diritti d'uso delle infrastrutture portuali

 

 

 

 

Spese bancarie

 

 

 

 

Assicurazioni

 

 

 

 

Telecomunicazioni (internet, telefono, fax)

 

 

 

 

Servizi di consulenza

 

 

 

 

Costi connessi ad attività di commercializzazione di cui all'articolo 68 del FEAMP

 

 

 

 

Vitto dell'equipaggio

 

 

 

 

Spese di personale

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Importo totale dei costi supplementari  (8) per la categoria 1A

 

 

 

 

Categoria 1-B: Costi di produzione dei prodotti dell'acquacoltura

Avannotti

 

 

 

 

Mangimi (acquisto e conservazione)

 

 

 

 

Energia e ossigeno

 

 

 

 

Manutenzione (compresi trattamenti fitosanitari)

 

 

 

 

Piccolo materiale e parti di ricambio

 

 

 

 

Diritti d'uso delle infrastrutture portuali

 

 

 

 

Spese bancarie

 

 

 

 

Assicurazioni

 

 

 

 

Telecomunicazioni (internet, telefono, fax)

 

 

 

 

Servizi di consulenza

 

 

 

 

Costi connessi ad attività di commercializzazione di cui all'articolo 68 del FEAMP

 

 

 

 

Spese di personale

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Importo totale  (8) dei costi supplementari per la categoria 1B

 

 

 

 

Categoria 2: Costi di trasformazione

Materia prima

 

 

 

 

Trattamento dei rifiuti

 

 

 

 

Cernita e neutralizzazione delle specie tossiche o velenose

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Spese bancarie

 

 

 

 

Assicurazioni

 

 

 

 

Telecomunicazioni (internet, telefono, fax)

 

 

 

 

Servizi di consulenza

 

 

 

 

Costi connessi a investimenti di cui all'articolo 69 del FEAMP

 

 

 

 

Spese di personale

 

 

 

 

Confezionamento e imballaggio

 

 

 

 

Refrigerazione e congelazione

 

 

 

 

Costi connessi a misure pertinenti di cui all'articolo 69 del FEAMP

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Importo totale dei costi supplementari  (8) per la categoria 2

 

 

 

 

Categoria 3: Costi di commercializzazione

Imballaggio (compreso il ghiaccio per i prodotti freschi)

 

 

 

 

Trasporto fisico (via terra, mare e aria), compresi eventuali costi di assicurazione e di sdoganamento

 

 

 

 

Spese bancarie

 

 

 

 

Assicurazioni

 

 

 

 

Telecomunicazioni (internet, telefono, fax)

 

 

 

 

Servizi di consulenza

 

 

 

 

Costi finanziari connessi ai tempi di consegna

 

 

 

 

Spese di personale

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Importo totale dei costi supplementari  (8) per la categoria 3

 

 

 

 

Importo totale dei costi supplementari  (8) : somma dei costi supplementari della colonna (c)

 

 

 

 

Importo totale di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari  (9)

 

 

 

 

Ammontare complessivo della compensazione (totale dei costi supplementari + totale dell'intervento pubblico)

 

 

 

 

Informazioni supplementari

Se l'ammontare della compensazione è inferiore ai costi supplementari occorre illustrare il ragionamento seguito per determinare il livello di compensazione

 

4.   Identificazione delle autorità competenti

 

Nome dell'istituzione

Autorità di gestione

Nome dell'istituzione di cui al punto 11.1 «Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi» del programma operativo

5.   Finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione (aiuto di Stato)

Informazioni da comunicare per ogni regime/aiuto ad hoc di cui è prevista la concessione

Regione

Denominazione della regione (NUTS  (10))

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Indirizzo postale

Indirizzo internet

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Link al testo integrale della misura di aiuto

Tipo di misura

Regime

 

Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (11) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

Proroga

Modifica

Durata (12)

Regime

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione (13)

Aiuto ad hoc

gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

 

Limitato a settori specifici: specificare ai sensi della NACE Rev. 2  (14)

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grande impresa

 

Dotazione

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (15)

Valuta nazionale … (importo intero)

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (16)

Valuta nazionale … (importo intero)

Per le garanzie (17)

Valuta nazionale … (importo intero)

Strumento di aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Prestito/Anticipo rimborsabile

Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione (18))

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Misura per il finanziamento del rischio

Altro (specificare)

Motivazione

Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEAMP):

misura che non rientra nel programma operativo nazionale

definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma operativo nazionale

il finanziamento non è più disponibile nell'ambito del FEAMP

altro (precisare)


(1)  Per categoria di prodotti si intende un gruppo di prodotti per i quali è possibile utilizzare un metodo comune per il calcolo dei costi supplementari

(2)  Facoltativa se la compensazione è calcolata a livello di prodotti.

(3)  Fresco, congelato, preparato, conservato.

(4)  Espressa in tonnellate di peso vivo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  A norma dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 508/2014.

(6)  La tabella va compilata per ogni prodotto o categoria di prodotti.

(7)  Calcolo sulla base dei criteri definiti nel regolamento delegato (UE) n. …/2014 della Commissione.

(8)  I costi supplementari devono essere espressi in EUR per tonnellata di peso vivo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(9)  Conformemente all'articolo 71, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.

(10)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente la regione è specificata a livello 2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(11)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

(12)  Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto si può impegnare a concedere l'aiuto.

(13)  Per «data di concessione dell'aiuto» si intende la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'aiuto.

(14)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

(15)  Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(16)  Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

(17)  Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.

(18)  Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.


ALLEGATO III

Previsione dell'importo per il quale lo Stato membro prevede di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo

 

Contributo dell'Unione (in EUR)

[esercizio finanziario in corso]

[esercizio finanziario successivo]

gennaio — ottobre

novembre — dicembre

gennaio — dicembre

Programma operativo (CCI)

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ALLEGATO IV

Elementi che devono figurare nella relazione di valutazione ex ante

Sezione I: Introduzione

1.

Finalità e obiettivi della valutazione ex ante

2.

Descrizione delle fasi della valutazione ex ante

3.

Interazioni tra il valutatore ex ante, l'autorità di gestione e il valutatore VAS

Sezione II: Relazione di valutazione ex ante

1.   Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

2.   Strategia e struttura del programma operativo

2.1

Contributo alla strategia Europa 2020

2.2

Contributo all'attuazione della politica comune della pesca

2.3

Coerenza con il quadro strategico comune (QSC), l'accordo di partenariato, le raccomandazioni specifiche per paese e altri strumenti pertinenti

2.4

Logica di intervento del programma

2.5

Forme di sostegno proposte

2.6

Contributo previsto delle misure selezionate al conseguimento degli obiettivi

2.7

Coerenza della dotazione di bilancio con gli obiettivi

2.8

Disposizioni in materia di CLLD

2.9

Utilizzo dell'assistenza tecnica

2.10

Pertinenza e coerenza del programma

3.   Valutazione delle misure adottate per monitorare i progressi e i risultati del PO

3.1

Valori obiettivo quantificati per gli indicatori

3.2

Idoneità degli obiettivi intermedi per il quadro di riferimento dei risultati

3.3

Sistema proposto di monitoraggio e valutazione

3.4

Piano di valutazione

4.   Valutazione delle previste modalità di attuazione del PO

4.1

Adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma

4.2

Riduzione degli oneri amministrativi

5.   Valutazione dei temi orizzontali

5.1

Promozione delle pari opportunità e prevenzione della discriminazione

5.2

Promozione dello sviluppo sostenibile


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 95, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce regole generali in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile delle operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»).

(2)

In deroga al citato paragrafo 1, l'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce la possibilità di applicare punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto pubblico ai tipi specifici di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. Allo stesso tempo, al fine di non compromettere la sostenibilità della riforma della politica comune della pesca («PCP»), l'articolo 94, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 limitano il sostegno del FEAMP a determinati tipi di operazioni, imponendo un tasso di cofinanziamento ridotto. Tale logica trova riscontro inoltre nei differenti livelli dei punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. La conformità a determinate condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 può comportare pertanto una maggiorazione o una riduzione della percentuale dell'intensità dell'aiuto pubblico.

(3)

È pertanto necessario garantire che l'accumulazione di punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto in caso di conformità a diverse condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a un'operazione non comprometta gli obiettivi della PCP e non comporti una compensazione eccessiva o un'eccessiva distorsione delle regole di mercato nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

(4)

Pertanto, laddove un'operazione rispetti le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che consentono una maggiorazione supplementare dei punti percentuali dell'intensità dell'aiuto, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un'intensità dell'aiuto pubblico più elevata. Tuttavia, in caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 che consentono diverse maggiorazioni percentuali in relazione a un'unica operazione, l'eventuale aumento dovrebbe limitarsi alla maggiorazione più elevata. In caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che impongono riduzioni percentuali in relazione a un'unica operazione, la riduzione dovrebbe limitarsi alla riduzione più elevata.

(5)

Infine, per conformarsi all'obbligo di ridurre i punti percentuali per taluni tipi di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, quando un'operazione può beneficiare contemporaneamente di una o più maggiorazioni o di una o più riduzioni di punti percentuali in virtù della conformità a diversi criteri dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, le eventuali maggiorazioni dovrebbero essere ignorate, applicando esclusivamente la riduzione più elevata.

(6)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Intensità specifica dell'aiuto pubblico

Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti:

a)

qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;

b)

qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;

c)

qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 773/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 774/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione (2) il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 luglio 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro da seme

0,00

1001 19 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

di qualità media, diverso da quello da seme

0,00

di qualità bassa, diverso da quello da seme

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

SEGALA da seme

5,32

1002 90 00

SEGALA non destinata alla semina

5,32

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

5,32

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

5,32

1007 10 90

SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina

5,32

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina

5,32


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

 

 

Premio sul Golfo

 

Premio sui Grandi Laghi

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam

11,87 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi — Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla nomina di membri titolari e di membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Ungheria

(2014/462/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l'articolo 6,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, con decisioni del 2 dicembre 2013 (2), ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2016, ad eccezione di alcuni membri.

(2)

Il governo dell'Ungheria ha presentato le candidature per due seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membro titolare e membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo che si conclude il 30 novembre 2016:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membro

Membro supplente

Ungheria

Sig.ra Katalin KISSNÉ BENCZE

Sig.ra Mariann GÉHER

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(2)  GU C 358 del 7.12.2013, pag. 5.


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/55


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

che autorizza l'immissione in commercio di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché abroga le decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE

[notificata con il numero C(2014) 4670]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/463/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

con la decisione 2003/427/CE (2) la Commissione ha stabilito le caratteristiche riguardanti l'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. e ne ha autorizzato la commercializzazione quale ingrediente di diversi prodotti alimentari, specificandone altresì i livelli massimi d'impiego. Il primo ampliamento degli usi di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. è stato concesso mediante la decisione 2009/778/EC della Commissione (3).

(2)

Il 16 gennaio 2013 la società DSM Nutritional Products VML ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di ampliare gli usi di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare. Con contratto del 30 giugno 2012 la DSM Nutritional Products ha acquisito la società Martek Biosciences, destinataria delle precedenti decisioni.

(3)

In data 29 aprile 2013 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale. In essa l'ente conclude che l'ampliamento degli usi di tale olio di alghe soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4)

Il 9 luglio 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(5)

Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardanti gli elevati livelli di assunzione di acido docosaesaenoico (DHA). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 la Commissione deve prendere una decisione di esecuzione che tenga conto delle obiezioni presentate. Il richiedente ha conseguentemente modificato la richiesta per quanto riguarda il quantitativo massimo di DHA negli integratori alimentari. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno abbassato il livello di guardia soddisfacendo gli Stati membri e la Commissione.

(6)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce requisiti per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) reca disposizioni per quanto riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. La direttiva 96/8/CE della Commissione (7) stabilisce requisiti per quanto riguarda gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte a ridurre il peso corporeo. Fatte salve le prescrizioni di dette normative l'impiego di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. andrebbe pertanto autorizzato.

(7)

Ai fini della chiarezza del diritto le decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE andrebbero abrogate e sostituite dalla presente decisione.

(8)

Restano in vigore le notifiche presentate alla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 riguardanti l'immissione in commercio di un ingrediente in sostanza equivalente a olio di alghe quale autorizzato dalle decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. di cui all'allegato I può essere commercializzato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006 e dalla direttiva 96/8/CE.

Articolo 2

La presente decisione autorizza l'indicazione «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.» sull'etichetta dei prodotti alimentari contenenti olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Articolo 3

Le decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE vengono abrogate.

Articolo 4

La società DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, Stati Uniti, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Decisione 2003/427/CE della Commissione, del 5 giugno 2003, che autorizza l'immissione sul mercato di olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 12.6.2003, pag. 13).

(3)  Decisione 2009/778/CE della Commissione, del 22 ottobre 2009 relativa all'ampliamento degli usi dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 56).

(4)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(5)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(6)  Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

(7)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).


ALLEGATO I

INDICAZIONI RELATIVE ALL'OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Prova

Specifiche

Indice di acidità

Non superiore a 0,5 mg KOH/g

Indice di perossido (PV)

Non superiore a 0,5 meq/kg

Umidità e sostanze volatili

Non superiore all'0,05 %

Insaponificabili

Non superiore all'4,5 %

Acidi grassi trans

Non superiore all'1,0 %

Contenuto di DHA

Non inferiore al 32,0 %


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DI OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Categoria di prodotti alimentari

Livello massimo di impiego di DHA

Prodotti lattiero-caseari escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, bevande escluse

200 mg/100 g o per prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari

250 mg di DHA al giorno come raccomandato dal fabbricante per la popolazione normale

450 mg DHA al giorno come raccomandato dal fabbricante per le donne in fase di gravidanza e allattamento

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso come definiti dalla direttiva 96/8/CE

250 mg per porzione sostitutiva di un pasto

Altri prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE, esclusi alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

200 mg/100 g

Alimenti dietetici per scopi medici speciali

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati

Prodotti di panetteria (pane e panini), biscotti con aggiunta di dolcificanti

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande non alcoliche (compresi prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e bevande a base di latte)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/59


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2014

che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(2014/464/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

considerando quanto segue:

(1)

Per consentire agli Stati membri di elaborare i programmi operativi relativi alle misure finanziate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 è necessario definire le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo.

(2)

È opportuno che il sostegno dell'Unione sia concesso in via prioritaria alle azioni più atte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, tenendo conto dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 (2) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

(3)

Le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo dovrebbero comprendere:

l'attuazione di piani d'azione stabiliti a norma dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per eliminare le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro;

l'attuazione di azioni specifiche per l'adempimento di talune precondizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove le condizionalità ex ante (o precondizioni) applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, comprese le misure da finanziare;

l'attuazione di sistemi di convalida dei dati secondo il disposto dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare progetti volti a garantire l'interoperabilità dei rispettivi sistemi degli Stati membri, poiché un sistema completo e affidabile di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca costituisce uno strumento indispensabile per la gestione delle risorse di pesca dell'Unione;

l'attuazione e il controllo dell'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Questo nuovo obbligo, destinato a contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici, costituisce un'importante integrazione della nuova politica comune della pesca. La sua attuazione comporterà adeguamenti nei sistemi di controllo degli Stati membri, che daranno luogo a nuove spese;

l'attuazione e il controllo del sistema di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008. L'attuazione del sistema di certificazione delle catture è la chiave di volta della lotta contro le attività di pesca INN;

azioni efficaci volte ad attuare le limitazioni di capacità della flotta. Per fare in modo che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca, gli Stati membri devono garantire il rispetto dei limiti di capacità e attuare progetti per la certificazione, la verifica e la misurazione della potenza motrice, per i quali sono necessari opportuni finanziamenti;

l'attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione o del coordinamento dei controlli per un'attività di pesca o una zona non soggetta a un programma specifico di controllo e di ispezione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (6). Azioni di questo tipo contribuiscono ad affermare una cultura della legalità, a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e a creare sinergie tra i vari strumenti di controllo;

l'applicazione e il controllo dei requisiti di tracciabilità di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (7). A norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. A norma dell'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, gli operatori sono tenuti ad apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura; tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 ai prodotti provenienti da attività di pesca soggette a un piano pluriennale e a decorrere dal 1o gennaio 2015 agli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura. È opportuno che l'attuazione e il controllo dei requisiti di tracciabilità costituiscano una priorità dell'Unione. L'attuazione del sistema di tracciabilità è un elemento fondamentale della politica di controllo della pesca per garantire la trasparenza circa l'origine dei prodotti della pesca.

(4)

Le priorità dell'Unione dovrebbero essere applicate in modo flessibile in funzione dei punti di forza e di debolezza della politica di esecuzione e di controllo di ogni Stato membro. In linea di principio, uno Stato membro che abbia già affrontato determinate priorità dovrebbe concentrarsi su altre priorità.

(5)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo possono essere modificate ogni due anni mediante atti di esecuzione per tener conto dell'evoluzione delle esigenze di controllo.

(6)

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono le seguenti:

a)

attuazione di piani d'azione adottati a norma dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per eliminare le carenze del sistema di controllo di uno Stato membro;

b)

attuazione di azioni definite a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 volte a garantire che si disponga della necessaria capacità amministrativa per attuare un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione in conformità dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014;

c)

attuazione di sistemi di convalida dei dati di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, in particolare, attuazione di progetti che utilizzino formati standard comuni o migliorino l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri;

d)

controllo e applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi gli adeguamenti che la sua attuazione comporta per i sistemi di controllo degli Stati membri;

e)

controllo e applicazione del sistema di certificazione delle catture di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008, e

f)

attuazione di progetti per la certificazione, la verifica e la misurazione della potenza motrice;

g)

attuazione di programmi specifici di controllo ed ispezione stabiliti in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

h)

coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005;

i)

controllo e attuazione dei requisiti di tracciabilità, compresi sistemi di etichettatura per garantire informazioni affidabili ai consumatori, come disposto dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).