ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
11 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005

1

 

*

Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina ( 1 )

91

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

98

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

100

 

*

Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO (UE) N. 747/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/31/PESC (2), che mantiene l'embargo sulle armi nei confronti del Sudan imposto dalla decisione 94/165/PESC del Consiglio (3). Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 131/2004 (4), che attua la posizione comune 2004/31/PESC.

(2)

Il 30 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione UNSCR 1556 (2004), che impone un embargo sulle armi nei confronti del Sudan. Il 29 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione UNSCR 1591 (2005), che impone determinate restrizioni nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell'intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l'embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi sulla regione del Darfur e al suo interno.

(3)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (5), che ha integrato in un unico atto giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC e le misure da attuare a norma della risoluzione UNSCR 1591(2005).

(4)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1184/2005 (6), che attua la posizione comune 2005/411/PESC e impone talune misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur.

(5)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (7) con la quale l'ambito di applicazione dell'embargo sulle armi è stato esteso al Sud Sudan.

(6)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC, che scorpora le misure relative al Sudan e le integra in un unico atto giuridico.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno separare le misure relative al Sudan da quelle relative al Sud Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 e il regolamento (CE) n. 1184/2005 dovrebbero quindi essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento per quanto riguarda il Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 dovrebbe inoltre essere sostituito del regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio (8) per quanto riguarda il Sud Sudan.

(8)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione in Sudan e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/450/PESC.

(9)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizi di intermediazione»,

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e include in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

c)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

d)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;

e)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

g)

«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del punto 3 della risoluzione UNSCR 1591 (2005);

j)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione collegati ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sudan o per un uso in Sudan;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria collegati ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sudan o per un uso in Sudan.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione connessi:

a)

all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA) e dell'Unione europea;

b)

al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

c)

alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento.

Articolo 4

L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I né destinato a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur, designati dal comitato per le sanzioni.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a)

l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di tale decisione e il comitato per le sanzioni l'abbia approvata.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

Articolo 8

1.   L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio la pertinente autorità competente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 7,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 9

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

a collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri interessati.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 11

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 12

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 13

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 14

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

3.   Qualora le Nazioni Unite decidano di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 16

L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti Internet elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti Internet elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 20

I regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 748/2014.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Cfr. pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55).

(3)  Decisione 94/165/PESC del Consiglio, del 15 marzo 1994, relativa a una posizione comune definita in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1).

(5)  Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC del 30 maggio 2005 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25).

(6)  Regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9).

(7)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

A.   Persone fisiche

1.

Cognome :

ELHASSAN

Nome(i) : Gaffar Mohammed

Pseudonimo : Gaffar Mohmed Elhassan

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 24 giugno 1952,

risiede a: El Waha, Omdurman, Sudan.

Passaporto/informazioni identificative/status : In pensione dall'esercito sudanese.

N. di carta di identificazione di ex militare: 4302.

Designazione/giustificazione : Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF).

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato queste funzioni in qualità di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni fornite dal gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 dell'UNSCR 1591 (2005) in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur senza autorizzazione due elicotteri da attacco Mi-24.

Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale. (Cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni dell'UNSCR 1591(2005) e risponde quindi ai criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

2.

Cognome :

ALNSIEM

Nome(i) : Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi : Sheikh) Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 01/01/1964 o 1959;

luogo di nascita: Kutum,

risiede a: Kabkabiya e la città di Kutum, Darfur settentrionale e ha risieduto a Khartoum.

Passaporto/informazioni identificative/status: : passaporto diplomatico N. D014433,

rilasciato il 21 febbraio 2013; scade il 21 febbraio 2015.

Certificato di cittadinanza N.: A0680623.

Membro dell'Assemblea nazionale del Sudan. Nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali.

Designazione/giustificazione : Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale.

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

3.

Cognome :

SHARIF

Nome(i) : Adam Yacub

Pseudonimi : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: intorno al 1976.

Passaporto/informazioni identificative/status : sarebbe deceduto il 7 giugno 2012.

Designazione/giustificazione : Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato, e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

4.

Cognome :

MAYU

Nome(i) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 1o gennaio 1967;

luogo di nascita: regione di Nile, El-Fasher, El-Fasher, Darfur settentrionale;

cittadinanza: sudanese di nascita;

risiede a: Tine, sul lato sudanese della frontiera con il Ciad.

Passaporto/informazioni identificative/status : Numero di identificazione nazionale:192-3238459-9;

certificato di cittadinanza acquisito alla nascita: N. 302581

Designazione/giustificazione : Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato l'UNSCR 1591 (2005) e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

B.   Persone giuridiche, entità e organismi


ALLEGATO II

SITI INTERNET CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/13


REGOLAMENTO (UE) N. 748/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (2) con la quale l'embargo sulle armi nei confronti del Sudan è stato esteso al Sud Sudan.

(2)

Il 24 novembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1215/2011 (3) con il quale l'ambito di applicazione dell'embargo sulle armi è stato esteso al Sud Sudan.

(3)

Il 10 luglio 2014 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC, che scorpora le misure relative al Sud Sudan, le integra in un unico atto giuridico e dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che ostacolano il processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan.

(4)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno separare le misure relative al Sud Sudan da quelle relative al Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio (4) dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente regolamento per quanto riguarda il Sud Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 dovrebbe inoltre essere sostituito del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio (5) per quanto riguarda il Sudan.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto di questi diritti.

(7)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione in Sud Sudan e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/449/PESC.

(8)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(9)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizi di intermediazione»,

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e include in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

c)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

d)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;

e)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

g)

«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

j)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione collegati ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria collegati ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione connessi:

a)

all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

b)

al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

c)

alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;

d)

al sostegno del processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.

Articolo 4

L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da personale dell'ONU o dell'IGAD, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I né destinato a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a esse associate.

4.   L'allegato I include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

5.   L'allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5 nell'elenco dell'allegato I, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in uno Stato membro dell'UE o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 5, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 9

1.   L'articolo 5, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo5 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 12

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 13

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 14

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 6 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 16

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4.   L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti Internet elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti Internet elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Cfr. pagina 100 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2011 del Consiglio, del 24 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) 1184/2005 (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Santino DENG

(pseudonimo: Santino Deng Wol)

Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA)

Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo di cessazione delle ostilità del 23 gennaio.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(pseudonimi: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Leader della milizia antigovernativa Nuer

Luogo di nascita: Mayom County Unity State

Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sudan meridionale, e di gravi violazioni dei diritti umani.

11.7.2014

B.   Persone giuridiche, entità e organismi


ALLEGATO II

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 7 e 8, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 sono indispensabili per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE (2) del Consiglio, del relativo protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE (3) del Consiglio, e l'insieme di atti legislativi dell'Unione adottati nel 2009, collettivamente designati come «pacchetto clima ed energia». Esse consentono anche la preparazione delle relazioni annuali dell'Unione in conformità con gli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(2)

La decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto definisce le linee guida per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra che le parti della convenzione dovrebbero applicare. Con la decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC sulla revisione delle linee guida in materia di comunicazione degli inventari annuali delle parti di cui all'allegato I alla convenzione UNFCCC, la conferenza delle parti della convenzione UNFCCC ha concordato l'uso delle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nonché l'uso dei nuovi valori del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC e della nuova versione delle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune riportati in un allegato della medesima decisione.

(3)

In seguito alla sostituzione della decisione n. 280/2004/CE (4) con il regolamento (UE) n. 525/2013, la decisione n. 2005/166/CE della Commissione (5), che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE deve essere aggiornata in modo da tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle linee guida concordate a livello internazionale e al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di tali disposizioni, che costituiscono una novità nel regolamento (UE) n. 525/2013 rispetto della decisione n. 280/2004/CE. Le disposizioni di esecuzione uniformi dovrebbero riguardare la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, delle informazioni sui sistemi delle politiche e misure e delle proiezioni e sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, e la comunicazione ai fini della decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla decisione n. 2005/166/CE è opportuno abrogarla e sostituirla.

(4)

Per garantire una verifica credibile, coerente, trasparente e tempestiva della conformità alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il regolamento (UE) n. 525/2013 stabilisce, a livello di Unione, un processo di revisione degli inventari dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri. È necessario determinare i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantire l'attuazione tempestiva ed efficace del processo di revisione.

(5)

Il regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 (8) della Commissione stabilisce le prescrizioni sostanziali del sistema di inventario dell'Unione al fine di adempiere gli obblighi della decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

(6)

Per garantire la certezza giuridica in ordine agli obblighi di comunicazione dell'Unione e degli Stati membri alla scadenza del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, è opportuno mantenere gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 della decisione n. 2005/166/CE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

a)

la presentazione da parte degli Stati membri degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra e delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni, nonché sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti a norma degli articoli 7, 8, 12, 13, 14 e 17 del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

la comunicazione da parte degli Stati membri ai fini della decisione n. 529/2013/UE;

c)

i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013;

d)

i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«tabella per la comunicazione secondo il formato comune», una tabella contenente le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di cui all'allegato II della decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione n. 24/CP.19) e all'allegato della decisione n. 6/CMP.9 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

(2)

«metodo di riferimento», il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), contenuto nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC, applicabili a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539.

(3)

«metodo 1», il metodo di base indicato nelle linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC o nelle linee guida sulle buone pratiche redatte nel 2003 dall'IPCC;

(4)

«categoria fondamentale», una categoria che ha un'influenza significativa sull'inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell'Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

(5)

«metodo settoriale», il metodo settoriale dell'IPCC contenuto nelle linee guida redatte nel 2006.

CAPO II

RELAZIONI PRESENTATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 alla Commissione, con copia all'Agenzia europea dell'ambiente completando, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 e delle disposizioni di cui al presente regolamento:

a)

le tabelle per la comunicazione secondo il formato comune, fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che contemplino la copertura geografica di tale Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

il formato elettronico standard per comunicare le unità previste dal protocollo di Kyoto e le relative istruzioni di comunicazione, adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

c)

gli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.

2.   La relazione completa sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 è redatta in base alla struttura stabilita nell'appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali di cui all'allegato I della decisione n. 24/CP.19 e in conformità alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni contenute nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato della relazione sull'inventario nazionale

1.   Gli Stati membri riportano le informazioni e i formati tabulari previsti agli articoli 6 e 7 e agli articoli da 9 a 16 nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, come specificato nell'allegato I.

2.   Nei casi in cui gli Stati membri possono scegliere se riportare le informazioni e i formati tabulari richiesti nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, gli Stati membri indicano chiaramente dove sono riportate le informazioni compilando l'allegato I.

Articolo 5

Procedure di comunicazione

Per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e da 12 a 17 del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 6

Relazioni sui sistemi nazionali di inventario

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui loro sistemi nazionali di inventario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 sotto forma di testo, specificando:

a)

il nome e i recapiti del soggetto nazionale avente la responsabilità generale dell'inventario nazionale dello Stato membro;

b)

i ruoli e le responsabilità delle diverse agenzie e soggetti in relazione alla pianificazione dell'inventario, alle procedure di preparazione e di gestione, nonché alle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali atte a preparare l'inventario;

c)

una descrizione della procedura di raccolta dei dati relativi alle attività, di selezione dei fattori di emissione e dei metodi e di sviluppo delle stime delle emissioni;

d)

una descrizione dei metodi utilizzati e dei risultati della determinazione delle categorie fondamentali;

e)

una descrizione delle procedure che determinano il momento in cui si procede ad un nuovo calcolo dei dati d'inventario già trasmessi;

f)

una descrizione del piano di assicurazione e controllo di qualità, della sua attuazione e degli obiettivi di qualità stabiliti, informazioni sulla valutazione interna ed esterna e sulle procedure di revisione, nonché i relativi risultati in conformità alle linee guida per i sistemi nazionali riportate nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

g)

una descrizione delle procedure per la valutazione e l'approvazione ufficiali dell'inventario.

2.   Gli Stati membri trasmettono una descrizione delle disposizioni atte a garantire che le autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui le informazioni sulle organizzazioni che forniscono le informazioni, la pianificazione periodica di accesso alle informazioni, il livello di disaggregazione e di completezza delle informazioni a cui si dà accesso.

Articolo 7

Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

1.   Gli Stati membri comunicano informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla coerenza dei dati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui:

a)

una breve valutazione della coerenza delle stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

le date di presentazione delle relazioni a norma della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, confrontate con le date delle notifiche a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

2.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali escluso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, rispettivamente, a norma della direttiva 2001/81/CE o della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per l'anno X – 2, lo Stato membro interessato presenta i dati relativi a tale inquinante atmosferico in conformità al formato tabulare riportato nell'allegato II del presente regolamento, oltre alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di comunicare soltanto informazioni testuali se la differenza superiore al +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, nonché da differenze nella copertura geografica o nell'ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.

Articolo 8

Comunicazione sui ricalcoli

Gli Stati membri indicano il motivo per ricalcolare l'anno o il periodo di riferimento e l'anno X – 3 di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 525/2013 nel formato tabulare riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazione sull'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

1.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascun aggiustamento e di ciascuna raccomandazione elencata nell'ultima relazione di revisione individuale della convenzione UNFCCC pubblicata, specificando in particolare le ragioni della mancata attuazione di una determinata raccomandazione, in conformità al formato tabulare di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascuna raccomandazione elencata nella relazione di revisione più recente a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo il formato tabulare di cui all'allegato IV.

Articolo 10

Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

1.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato V del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 11

Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati

Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando:

a)

una descrizione dei controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il grado di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni;

b)

una descrizione dei principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;

c)

informazioni indicanti se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 (11);

d)

qualora i controlli non siano stati effettuati, una spiegazione delle ragioni per le quali i controlli non sono stati considerati pertinenti.

Articolo 12

Comunicazione sulla coerenza con i dati sull'energia

1.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto iii), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano informazioni testuali sul confronto tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell'inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dell'allegato B del medesimo regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono informazioni quantitative e spiegazioni per le differenze superiori al +/– 2 % del consumo nazionale totale di combustibili fossili apparente, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l'anno X – 2, conformemente al formato tabulare di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull'inventario nazionale se non vi sono state modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali di inventario o dei loro registri nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera n) e lettera o), del regolamento (UE) n. 525/2013 dall'ultima trasmissione della relazione sull'inventario nazionale.

Articolo 14

Comunicazione relativa all'incertezza e alla completezza

1.   Ai fini della comunicazione relativa all'incertezza a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le stime dell'incertezza secondo il metodo 1 per quanto riguarda:

a)

i livelli e le tendenze di emissione e

b)

i dati relativi alle attività e i fattori di emissione o altri parametri di stima per il livello di categoria appropriato utilizzando il formato tabulare di cui all'allegato VII del presente regolamento.

2.   La valutazione generale della completezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013 comprende:

a)

una panoramica delle categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione delle linee guida della convenzione UNFCCC per la presentazione delle relazioni sugli inventari annuali dei gas serra inserite nell'allegato I della decisione 24/CP.19, nonché spiegazioni dettagliate circa l'uso di tale legenda, in particolare laddove le linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra;

b)

una descrizione della copertura geografica dell'inventario dei gas a effetto serra.

3.   Se uno Stato membro presenta inventari con diversa copertura geografica nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, da una parte, e del regolamento (UE) n. 525/2013 dall'altra, lo Stato membro in questione fornisce una breve descrizione dei principi e dei metodi applicati per distinguere le emissioni e gli assorbimenti comunicati per il territorio dell'Unione dalle emissioni e dagli assorbimenti comunicati per i territori non appartenenti all'Unione, in sede di compilazione dell'inventario dello Stato membro per il territorio dell'Unione.

Articolo 15

Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

1.   Per consentire la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per quelle categorie individuate come categorie fondamentali nell'Unione nei pertinenti file XML e nelle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione fornisce l'elenco delle più recenti categorie fondamentali dell'Unione entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla trasmissione dell'inventario.

3.   Gli Stati membri spiegano e interpretano le tendenze passate e le variazioni interannuali delle emissioni a livello aggregato per ogni settore, includendo il riferimento ai principali fattori identificati che possono avere un impatto significativo sulle tendenze. L'accento è posto sulla spiegazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno di inventario più recente rispetto al 1990 e sulla spiegazione delle variazioni interannuali significative per gli anni più recenti delle relazioni, in particolare dall'anno X – 3 e all'anno X – 2.

Articolo 16

Comunicazione sulle principali modifiche delle descrizioni metodologiche

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano le modifiche principali apportate alle descrizioni metodologiche nella relazione sull'inventario nazionale successivamente alla presentazione prevista il 15 aprile dell'anno precedente, nel formato tabulare di cui all'allegato VIII.

Articolo 17

Comunicazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente alla tabella per la comunicazione secondo il formato comune — tabella riassuntiva 2 come segue:

a)

a un livello di disaggregazione delle categorie di fonti che riflettono i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1;

b)

escludendo le emissioni e gli assorbimenti totali approssimativi di CO2 equivalente dovuti alle attività LULUCF;

c)

aggiungendo due colonne per comunicare in modo distinto le emissioni incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e le emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE per categorie di fonti, ove disponibili.

2.   Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche sui principali fattori delle tendenze delle emissioni riportati nella tabella riassuntiva 2 rispetto all'inventario già presentato. Tale spiegazione riflette soltanto le informazioni disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1.

Articolo 18

Calendario per la cooperazione e il coordinamento nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano per la preparazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull'inventario dell'Unione e rispettano i termini fissati nell'allegato IX.

Articolo 19

Comunicazione sulla determinazione della quantità assegnata

Tre mesi prima del termine per la presentazione della relazione all'UNFCCC gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni necessarie per agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente e della quantità assegnata dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, in conformità dell'allegato I della decisione 2/CMP.8 relativo a tale relazione.

Articolo 20

Comunicazione sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando:

a)

informazioni riguardanti le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali, tra cui la designazione del soggetto nazionale competente o dei soggetti cui è stata affidata la responsabilità generale per la valutazione delle politiche dello Stato membro interessato e per le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra;

b)

una descrizione delle pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all'interno di uno Stato membro per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra;

c)

una descrizione delle disposizioni e dei tempi delle procedure allo scopo di garantire l'accuratezza, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate in materia di politiche e misure e di proiezioni;

d)

una descrizione della procedura generale di raccolta e di utilizzo dei dati, nonché un'analisi che permetta di determinare se la valutazione delle politiche e misure e l'elaborazione delle proiezioni, così come i diversi settori oggetto delle proiezioni, si fondano su procedure coerenti di raccolta e di utilizzo dei dati;

e)

una descrizione della procedura di scelta delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli per la valutazione delle politiche e per l'elaborazione delle proiezioni delle emissioni di origine antropica;

f)

una descrizione delle attività di assicurazione e controllo della qualità e dell'analisi di sensibilità per le proiezioni effettuate.

Articolo 21

Comunicazione degli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano gli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando informazioni riguardanti:

a)

l'obiettivo e una breve descrizione dell'aggiornamento effettuato;

b)

lo status giuridico della strategia di sviluppo a basse emissioni e del suo aggiornamento;

c)

i cambiamenti e gli effetti attesi dall'aggiornamento relativo all'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

d)

il calendario e una descrizione dei progressi per l'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio e del suo aggiornamento e, ove disponibile, una valutazione dei costi e dei benefici connessi con l'aggiornamento previsti;

e)

il modo in cui l'informazione è messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 22

Comunicazione di politiche e misure

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle politiche e le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XI del presente regolamento e utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2.   In aggiunta al formato tabulare di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano in formato testuale le informazioni qualitative riguardanti i legami tra le varie politiche e misure notificate a norma del paragrafo 1 e il modo in cui tali politiche e misure contribuiscono ai diversi scenari di proiezione, compresa la valutazione del loro contributo alla realizzazione di una strategia di sviluppo a basse emissioni.

Articolo 23

Comunicazione delle proiezioni

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XII del presente regolamento, utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2.   Gli Stati membri forniscono informazioni supplementari, in formato testuale, per quanto riguarda:

a)

i risultati dell'analisi di sensibilità per il totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato, accompagnata da una breve spiegazione sui parametri che sono variati e su come;

b)

i risultati dell'analisi di sensibilità, separando le emissioni totali disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, le emissioni totali incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni totali del settore LULUCF, ove tali informazioni siano disponibili;

c)

l'anno dei dati di inventario (anno di base) e l'anno della relazione sull'inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;

d)

le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati.

3.   Nove mesi prima del termine per la trasmissione di una relazione sulle proiezioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013 e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione raccomanda valori armonizzati per i principali parametri determinati a livello sovranazionale, comprendenti i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione e i prezzi del petrolio e del carbone per le importazioni internazionali, al fine di assicurare la coerenza delle proiezioni aggregate dell'Unione.

Articolo 24

Comunicazione sull'uso dei proventi della vendita all'asta

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui proventi della vendita all'asta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 25

Comunicazione dei crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/CE

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/CE, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 26

Comunicazione sulle informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XV del presente regolamento.

2.   I servizi della Commissione elaborano e rendono disponibile, per via elettronica, una relazione di sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri su base annuale. La relazione fornisce soltanto dati aggregati e non divulga informazioni relative ai singoli Stati membri in materia di prezzi per unità di assegnazione annuale di emissioni.

CAPO III

REVISIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DA PARTE DI ESPERTI DELL'UNIONE

Articolo 27

Organizzazione delle revisioni

1.   Nell'effettuare le revisioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

2.   L'Agenzia europea dell'ambiente svolge la funzione di segretariato per le revisioni.

3.   La Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente selezionano un numero sufficiente di esperti in materia che coprano i pertinenti settori dell'inventario, al fine di garantire un'adeguata revisione degli inventari dei gas a effetto serra interessati entro il periodo di tempo disponibile.

4.   Gli esperti incaricati della revisione selezionati ai sensi del paragrafo 3 hanno esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e partecipano preferibilmente ai processi di revisione di tali inventari.

5.   I membri del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini dello Stato membro dell'inventario interessato, non partecipano alla revisione dell'inventario.

6.   La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente si adoperano per garantire che la revisione degli inventari dei gas a effetto serra sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri interessati e secondo criteri oggettivi, al fine di assicurare un elevato livello di qualità delle valutazioni tecniche risultanti.

7.   Le revisioni sono effettuate in loco o in modo centralizzato.

8.   Il segretariato può decidere di organizzare:

a)

una revisione in loco e centralizzata nello stesso anno;

b)

una visita nel paese in aggiunta alle revisioni in loco o centralizzate su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 28

Compiti del segretariato

I compiti del segretariato di cui all'articolo 27, paragrafo 2, comprendono:

a)

la predisposizione del piano di lavoro per la revisione;

b)

la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni necessarie al lavoro del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione;

c)

il coordinamento delle attività di revisione stabilite nel presente regolamento, inclusa la comunicazione tra il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e la persona o le persone di contatto designate dello Stato membro in questione, nonché l'organizzazione di altri aspetti pratici;

d)

la conferma dei casi in cui gli inventari dei gas a effetto serra dello Stato membro presentano problemi significativi ai sensi dell'articolo 31, in consultazione con la Commissione;

e)

la compilazione e la comunicazione delle relazioni di revisione intermedia e finale e la trasmissione allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 29

Prima fase della revisione annuale

I controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 525/2013, possono includere:

a)

una valutazione che consenta di stabilire se è dichiarato l'insieme delle categorie delle fonti di emissione e dei gas richiesti dal regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

una valutazione volta a determinare se le serie storiche dei dati sulle emissioni sono coerenti;

c)

una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell'IPCC per situazioni nazionali differenti;

d)

una valutazione dell'utilizzo dell'annotazione «non stimato» quando esistono metodologie di livello 1 dell'IPCC e quando il ricorso all'annotazione non è giustificato conformemente al paragrafo 37 delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali dei gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione n. 24/CP.19;

e)

un'analisi dei ricalcoli effettuati per la trasmissione dell'inventario, in particolare se i ricalcoli si basano su modifiche metodologiche;

f)

un confronto tra le emissioni verificate comunicate nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra dichiarate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, al fine di individuare i settori in cui i dati e le tendenze relativi alle emissioni comunicati dallo Stato membro interessato si discostano notevolmente da quelli di altri Stati membri;

g)

un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo di riferimento degli Stati membri;

h)

un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo settoriale degli Stati membri;

i)

una valutazione intesa a stabilire se le raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC cui non è stata data attuazione possano comportare una correzione tecnica;

j)

una valutazione volta a stabilire se esistono sovrastime o sottostime potenziali relative a una categoria fondamentale nell'inventario di uno Stato membro.

Articolo 30

Avvio della seconda fase della revisione annuale

Nel quadro della revisione annuale, qualora i controlli di cui all'articolo 29 facciano emergere problemi importanti ai sensi dell'articolo 31, su richiesta di uno Stato membro, in caso di presentazione tardiva dell'inventario che impedisca lo svolgimento dei controlli della prima fase della revisione nei termini fissati nell'allegato XVI o in assenza di risposta ai risultati della prima fase della revisione, vengono effettuati i controlli di cui all'articolo 32.

Articolo 31

Soglia di rilevanza

1.   La mancata attuazione di raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC costituisce un problema importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) del regolamento n. (UE) 525/2013 se la raccomandazione o la domanda riguarda sovrastime o sottostime dei dati inseriti nell'inventario dei gas a effetto serra che potrebbero comportare una correzione tecnica e se lo Stato membro non ha fornito spiegazioni soddisfacenti per la mancata attuazione di tale raccomandazione.

2.   Una sottostima o una sovrastima dei dati dell'inventario inferiore allo 0,05 percento delle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro, senza tenere conto delle attività LULUCF, per l'anno dell'inventario soggetto a revisione o non superiore a 500 kt di CO2 equivalente, a seconda di quale dei due valori sia più basso, non è ritenuta importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 32

Seconda fase della revisione annuale

1.   I controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono preparati in modo non coerente con le linee guida della convenzione UNFCCC o con le norme dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 possono includere:

a)

l'esame dettagliato delle stime dell'inventario, comprese le metodologie utilizzate dallo Stato membro per la preparazione degli inventari;

b)

l'analisi dettagliata dell'attuazione da parte dello Stato membro delle raccomandazioni relative al miglioramento delle stime dell'inventario figuranti nell'ultima relazione sulla revisione annuale dell'UNFCCC messa a disposizione dello Stato membro interessato prima della trasmissione dell'inventario esaminato o nella relazione di revisione finale ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2, del presente regolamento; qualora le raccomandazioni non siano state attuate, un'analisi dettagliata della motivazione fornita dallo Stato membro per non avervi dato seguito;

c)

una valutazione dettagliata della coerenza delle serie storiche delle stime relative alle emissioni di gas a effetto serra;

d)

una valutazione dettagliata volta a stabilire se i ricalcoli effettuati da uno Stato membro nell'inventario trasmesso rispetto a quello precedente sono comunicati in maniera trasparente ed eseguiti conformemente alle linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC per gli inventari nazionali di gas a effetto serra;

e)

il seguito dato ai risultati dei controlli di cui all'articolo 29 del presente regolamento e ad eventuali informazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro in risposta alle domande poste dal gruppo di esperti tecnici incaricato della revisione e altri controlli pertinenti.

2.   Uno Stato membro che desideri sottoporsi su richiesta ai controlli di cui al paragrafo 1, informa la Commissione entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello in cui ha luogo la revisione.

Articolo 33

Revisione completa

1.   La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 comprende i controlli previsti dagli articoli 29 e 32 del presente regolamento per l'intero inventario.

2.   La revisione completa può includere controlli intesi a stabilire se i problemi individuati per uno Stato membro nelle revisioni della convenzione UNFCCC o dell'Unione possono rappresentare un problema anche per altri Stati membri.

Articolo 34

Correzioni tecniche

1.   Una correzione tecnica è considerata necessaria, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 525/2013, se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di rilevanza di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Solo le correzioni tecniche ritenute necessarie sono incluse nella relazione di revisione finale di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento, corredate di una motivazione debitamente documentata.

2.   Qualora una correzione tecnica superi la soglia di rilevanza per almeno un anno dell'inventario oggetto della revisione, ma non per tutti gli anni delle serie storiche, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.

Articolo 35

Relazioni di revisione

1.   Entro il 20 aprile di ogni anno oggetto di una revisione annuale, il segretariato informa lo Stato membro interessato di tutti i problemi importanti di cui agli articoli 30 e 31 mediante una relazione di revisione intermedia. Tale relazione deve affrontare questioni sollevate entro il 31 marzo.

2.   Il segretariato informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione mediante una relazione di revisione finale:

a)

entro il 20 aprile nel caso in cui non sia stata inviata la relazione intermedia a norma del paragrafo 1;

b)

entro il 30 giugno al termine della seconda fase della revisione annuale;

c)

entro il 30 agosto al termine della revisione completa.

Articolo 36

Cooperazione con gli Stati membri

1.   Gli Stati membri:

a)

partecipano a tutte le fasi della revisione secondo il calendario fissato nell'allegato XVI;

b)

designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell'Unione;

c)

partecipano e contribuiscono all'organizzazione di una visita in loco, in stretta collaborazione con il segretariato, se necessario;

d)

forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni sulle relazioni di revisione, se del caso.

2.   Su richiesta degli Stati membri, le osservazioni in merito alle risultanze della revisione sono incluse nella relazione di revisione finale.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

Articolo 37

Calendario delle revisioni

La revisione completa e quella annuale sono effettuate secondo i calendari fissati nell'allegato XVI.

CAPO IV

COMUNICAZIONE AI FINI DELLA DECISIONE N. 529/2013/UE

Articolo 38

Prevenzione delle duplicazioni nella trasmissione dei dati

Nella misura in cui uno Stato membro inserisce, nella sua relazione sull'inventario nazionale e in conformità all'articolo 3 del presente regolamento, informazioni richieste anche a norma della decisione n. 529/2013/UE, si considera che esso abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono in forza di tale decisione.

Articolo 39

Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1.   Ove uno Stato membro non abbia inserito nella sua relazione sull'inventario nazionale le informazioni di cui all'articolo 38 del presente regolamento, esso riferisce informazioni testuali sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) della decisione n. 529/2013/UE, includendo i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali conforme alle prescrizioni del protocollo di Kyoto per i sistemi nazionali che figurano nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1, nonché conforme alle prescrizioni per i sistemi nazionali stabilite nelle linee guida della convenzione UNFCCC per gli inventari nazionali di gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione 24/CP.19;

b)

una descrizione del modo in cui i sistemi attuati sono coerenti con i requisiti metodologici della relazione elaborata dall'IPCC sulla versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e delle linee guida per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto (2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol), delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e, se del caso, dell'integrazione del 2013, relativa alle zone umide, delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2013 Supplement to 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands).

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 in una relazione distinta secondo il seguente calendario:

a)

la prima relazione nell'anno 2016 per l'anno di riferimento 2014, compresi tutti gli sviluppi a partire dal 1o gennaio 2013;

b)

la seconda relazione nell'anno 2017 per l'anno di riferimento 2015;

c)

la terza relazione nell'anno 2018 per l'anno di riferimento 2016.

3.   A partire dalla seconda relazione gli Stati membri concentrano l'attenzione sugli eventuali cambiamenti e sviluppi intervenuti nei loro sistemi rispetto alle informazioni contenute nella relazione precedente.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione in materia di stime annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1.   Gli Stati membri che non hanno scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto trasmettono le stime iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate o dei pascoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), della decisione n. 529/2013/UE, includendo le informazioni per l'anno o il periodo di riferimento di cui all'allegato VI di detta decisione.

2.   La prima relazione annuale è trasmessa nell'anno 2015 per l'anno di riferimento 2013.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentano stime annuali finali delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate o dei pascoli, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), della decisione n. 529/2013/UE, per tutti gli anni di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, includendo le informazioni finali per l'anno o il periodo di riferimento pertinente di cui all'allegato VI della decisione n. 529/2013/UE.

4.   Nel fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri si attengono alle seguenti prescrizioni:

a)

completano tutte le tabelle pertinenti nel formato comune di presentazione figuranti nell'allegato della decisione n. 6/CMP.9 per l'attività corrispondente nel quadro del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, ivi incluse le tabelle trasversali sulla copertura delle attività, la griglia sulla conversione dei terreni e il prospetto informativo sulla contabilizzazione;

b)

includono informazioni esplicative concernenti le metodologie e i dati utilizzati secondo quanto previsto nella relazione sull'inventario nazionale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 2/CMP.8 nell'ambito del protocollo di Kyoto e del suo allegato II.

Articolo 41

Obblighi specifici di comunicazione

1.   In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, qualora uno Stato membro, ai fini dell'obbligo di contabilizzazione imposto dal protocollo di Kyoto, comunichi informazioni conformemente alle disposizioni sulle piantagioni forestali di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione n. 2/CMP.7, esso presenta, ai fini dei suoi obblighi incombenti in forza della decisione n. 529/2013/UE, tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le attività di gestione delle foreste e di deforestazione, completate senza applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione 2/CMP.7.

2.   In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, nel caso in cui uno Stato membro che non ha scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto comunichi le informazioni relative alle attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide per la relativa contabilizzazione secondo tale protocollo, e qualora tale Stato membro applichi l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, esso trasmette tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le suddette attività in conformità a tale decisione.

Articolo 42

Trasmissione delle informazioni

1.   Le informazioni corrispondenti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione in un documento distinto, allegato alla relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

2.   Nella misura in cui l'articolo 38 del presente regolamento non si applica, gli Stati membri, per quanto concerne i loro obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, riferiscono in conformità all'articolo 3 del presente regolamento e includono le informazioni corrispondenti nell'allegato della relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 43

Trasmissione delle relazioni alla fine di un periodo contabile

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri trasmettono le informazioni a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del presente capo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Abrogazione e disposizione transitoria

La decisione n. 2005/166/CE è abrogata. Gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 sono mantenuti.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

(3)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(4)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57).

(6)  Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

(7)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 della Commissione che stabilisce requisiti sostanziali del sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(10)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(11)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(13)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).


ALLEGATO I

Tabella riepilogativa dei requisiti in materia di comunicazione e della trasmissione di questi dati

[Articolo del] presente regolamento

Informazioni da riportare nella relazione sull'inventario nazionale (National inventory report — NIR)

(barrare la casella corrispondente)

Informazioni che devono essere riportate in un allegato separato del NIR

(barrare la casella corrispondente)

Riferimento ad un capitolo del NIR o di un allegato separato

(specificare)

Articolo 6 Relazioni sui sistemi di inventario nazionali

Obbligatorio

Non pertinente

 

Articolo 7 Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Capitolo del NIR su «Garanzia della qualità, controllo della qualità e piano di verifica»

Articolo 9, paragrafo 1 Comunicazione sull'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

Obbligatorio

Non pertinente

Capitolo del NIR sui ricalcoli e i miglioramenti

Articolo 9, paragrafo 2 Comunicazione relativa all'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 10, paragrafo 1 Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 10, paragrafo 2 Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti del NIR

Articolo 11 Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati

Non applicabile

Obbligatorio

 

Articolo 12 Comunicazione sulla coerenza con i dati in materia di energia

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti del NIR

Articolo 13 Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Obbligatorio

Non applicabile

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 14 Comunicazione relativa all'incertezza e alla completezza

Obbligatorio

Non pertinente

Nella tabella 9 del FCR e nei rispettivi capitoli del NIR

Articolo 15 Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

Obbligatorio

Non pertinente

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 15, paragrafo 3 Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

Obbligatorio

Non pertinente

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 16 Relazioni sulle principali modifiche delle descrizioni metodologiche

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nel capitolo sui ricalcoli e i miglioramenti del NIR


ALLEGATO II

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati notificati per gli inquinanti atmosferici a norma dell'articolo 7

Inquinante:

CATEGORIE DI EMISSIONE

Emissioni dell'inquinante X riportate nell'inventario dei gas a effetto serra (GES) (in kt)

Emissioni dell'inquinante X riportate a norma della direttiva 2001/81/CE (NEC), versione X (in kt)

Differenza assoluta in kt  (1)

Differenza relativa in %  (2)

Emissioni dell'inquinante X riportate nell'inventario della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP), presentazione versione X (in kt)

Differenza assoluta in kt  (1)

Differenza relativa in %  (2)

Spiegazione delle differenze

Totale (emissioni nette)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili(metodo settoriale)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento di rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Emissioni riportate nell'inventario dei gas serra meno le emissioni riportate nell'inventario NEC/CLRTAP

(2)  Differenza in kt divisa per le emissioni riportate nell'inventario dei gas serra

(3)

Dati da riportare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %


ALLEGATO III

Modello per la comunicazione sui ricalcoli a norma dell'articolo 8

Anno ricalcolato

Per gas: CO2, N2O, CH4

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

Comunicazione precedente

(CO2-eq, kt)

Ultima comunicazione

(CO2-eq, kt)

Differenza

(CO2-eq, kt)

Differenza  (1)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali, escluse le attività LULUCF  (2)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali incluse le attività LULUCF  (3)

%

Spiegazione dei ricalcoli

Emissioni e assorbimenti nazionali totali

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

A.

Attività di combustione di carburanti

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio e gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

 

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (netti)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altro (come indicato nella tabella 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

Voci menzionate per memoria:

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeraggi internazionali

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 dalla biomassa

 

 

 

 

 

 

 

CO2, catturato

 

 

 

 

 

 

 

Stoccaggio a lungo termine di carbonio in siti di smaltimento dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

N2O indiretto

 

 

 

 

 

 

 

CO2 indiretta

 

 

 

 

 

 

 

Gas fluorurati: Emissioni totali effettive

 

 

 

 

 

 

 

Anno

Per gas:

HFC, PFC e SF6,mix non specificati di HFC e PFC, NF3

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

Comunicazione precedente

(CO2-eq, kt)

Ultima comunicazione

(CO2-eq, kt)

Differenza

(CO2-eq, kt)

Differenza  (1)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali, escluse le attività LULUCF  (2)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali incluse le attività LULUCF  (3)

%

Spiegazione dei ricalcoli

2.B.9.

Produzione fluorochimica

 

 

 

 

 

 

 

2.B.10.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.C.3.

Produzione di alluminio

 

 

 

 

 

 

 

2.C.4.

Produzione di magnesio

 

 

 

 

 

 

 

2.C.7.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.E.1.

Circuiti integrati o a semiconduttori

 

 

 

 

 

 

 

2.E.2.

TFT Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

 

 

 

 

 

 

 

2.E.3.

Fotovoltaico

 

 

 

 

 

 

 

2.E.4.

Fluido termovettore

 

 

 

 

 

 

 

2.E.5.

Altro (cfr. tabella 2(II)]

 

 

 

 

 

 

 

2.F.1.

Refrigerazione e condizionamento dell'aria

 

 

 

 

 

 

 

2.F.2.

Agenti espandenti per schiume

 

 

 

 

 

 

 

2.F.3.

Protezione antincendio

 

 

 

 

 

 

 

2.F.4.

Aerosol

 

 

 

 

 

 

 

2.F.5.

Solventi

 

 

 

 

 

 

 

2.F.6.

Altre applicazioni

 

 

 

 

 

 

 

2.G.1.

Apparecchiature elettriche

 

 

 

 

 

 

 

2.G.2.

SF6 e PFC provenienti dall'utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

2.G.4.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.H.

Altri (precisare):

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Variazione in percentuale da stimare a seguito dei ricalcoli rispetto alla comunicazione precedente (variazione in percentuale = 100 x [(UC-CP/CP)], dove UC = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente. Tutti i casi di ricalcolo della stima della categoria di fonti/pozzi devono essere menzionati e spiegati nel NIR.

(2)  Le emissioni totali si riferiscono alle emissioni totale aggregate di gas serra espresse in CO2 equivalente, ad esclusione dei gas serra provenienti dal settore LULUCF. L'impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali si calcola nel modo seguente: impatto del ricalcolo (%) = 100 x [(fonte (UC) — fonte (CP)/emissioni totali (UC)] dove UCN = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente.

(3)  Le emissioni totali si riferiscono alle emissioni totale aggregate di gas serra espresse in CO2 equivalente, ivi compresi i gas serra provenienti dal settore LULUCF. L'impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali si calcola nel modo seguente: Impatto del ricalcolo (%) = 100 x [(fonte (UC) — fonte (CP)/emissioni totali (UC)], dove UC = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente.

(4)  Emissioni/assorbimenti netti di CO2 da comunicare.


ALLEGATO IV

Modello per la comunicazione delle informazioni sull'attuazione di raccomandazioni o di aggiustamenti ai sensi dell'articolo 9

Categoria/tema del formato comune di comunicazione (CRF Common reporting format)

Raccomandazione della revisione

Relazione della revisione/paragrafo

Risposta dello Stato membro/stato di attuazione

Capitolo/sezione del NIR

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) ai sensi dell'articolo 10

Assegnazione delle emissioni verificate comunicate dagli impianti e dai gestori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti che figurano nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra

Stato membro

Anno di riferimento:

Base dei dati: emissioni ETS verificate e emissioni di gas serra, come riportate nell'inventario trasmesso per l'anno X -2

 

Emissioni totali (CO2-eq)

 

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

Emissioni di gas a effetto serra (emissioni totali senza attività LULUCF per l'inventario delle emissioni di gas serra e senza le emissioni del 1 A 3a «Aviazione civile», emissioni totali degli impianti ai sensi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

Emissioni di CO2 (emissioni totali di CO2 senza le attività LULUCF per l'inventario dei gas serra e senza le emissioni del punto 1A3a «Aviazione civile», emissioni totali dei impianti ai sensi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  (1)

Emissioni di CO2

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

1.A

Attività di combustione di combustibili, totale

 

 

 

 

1.A

Attività di combustione di combustibili, combustione fissa

 

 

 

 

1.A. 1

Industrie energetiche

 

 

 

 

1.A.1.a

Produzione di elettricità e di calore

 

 

 

 

1.a.1.b

Raffinazione del petrolio

 

 

 

 

1.A.1.c

Produzione di combustibili solidi e altre industrie energetiche

 

 

 

 

Ferro e acciaio (per l'inventario delle emissioni di gas serra, categorie combinate del CRF 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c e altre categorie pertinenti del CRF che comprendono le emissioni del settore siderurgico (ad esempio, 1A1a, 1B1) (4))

 

 

 

 

1.A.2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

1.A.2.a

Ferro e acciaio

 

 

 

 

1.a.2.b

Metalli non ferrosi

 

 

 

 

1.A.2.c

Prodotti chimici

 

 

 

 

1.A.2.d

Pasta per carta, carta e stampa

 

 

 

 

1.A.2.e

Trasformazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

 

 

 

1.A.2.f

Minerali non metalliferi

 

 

 

 

1.A.2.g.

Altri

 

 

 

 

1.A.3.

Trasporti

 

 

 

 

1.A.3.e

Altri modi di trasporto (trasporti mediante condotte)

 

 

 

 

1.A 4

Altri settori

 

 

 

 

1.A.4.a

Commerciale/istituzionale

 

 

 

 

1.A.4.c

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

1.b

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

1.C

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

1.C.1

Trasporto di CO2

 

 

 

 

1.C.2

Iniezione e stoccaggio

 

 

 

 

1.C.3

Altri

 

 

 

 

2.A

Prodotti minerali

 

 

 

 

2.A.1

Produzione di cemento

 

 

 

 

2.A.2

Produzione di calce

 

 

 

 

2.A.3

Produzione di vetro

 

 

 

 

2.A 4

Altri processi che utilizzano carbonati

 

 

 

 

2.B

Industria chimica

 

 

 

 

2.B.1

Produzione di ammoniaca

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico (CO2)

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 

2.B.5

Produzione di carburi

 

 

 

 

2.B.6

Produzione di biossido di titanio

 

 

 

 

2.B.7

Produzione di soda

 

 

 

 

2.B.8

Produzione petrolchimica e di nerofumo

 

 

 

 

2.C

Produzione di metallo

 

 

 

 

2.C.1

Produzione di ferro e acciaio

 

 

 

 

2.C.2

Produzione di ferroleghe

 

 

 

 

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 

2.C.4

Produzione di magnesio

 

 

 

 

2.C.5

Produzione di piombo

 

 

 

 

2.C.6

Produzione di zinco

 

 

 

 

2.C.7

Produzione di altri metalli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  (1)

Emissioni di N2O

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

2.B.2

Produzione di acido nitrico

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 

Categoria 1

Emissioni di PFC

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 


(1)  L'assegnazione di emissioni verificate alle categorie dell'inventario disaggregate a livello di quattro cifre deve essere comunicata per quelle categorie per le quali tale assegnazione è possibile e ci sono emissioni. Occorre utilizzare le legende seguenti:

NE= non esistente

CA= compreso altrove

C= confidenziale

trascurabile= una piccola quantità di emissioni verificate può verificarsi nella categoria CRF corrispondente, ma la sua quantità è inferiore a 5 % della categoria

(2)  La colonna «osservazioni» dovrebbe essere utilizzata per fornire una breve sintesi dei controlli effettuati e se uno Stato membro vuole fornire ulteriori spiegazioni in relazione all'assegnazione comunicata

(3)  Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %

(4)  Da compilare in funzione delle categorie combinate di CRF relative a «ferro e acciaio», da determinare individualmente da ciascun Stato membro; la formula è citata unicamente a fini illustrativi

Legenda: x = anno di riferimento


ALLEGATO VI

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza con i dati sull'energia a norma dell'articolo 12

TIPI DI COMBUSTIBILE

Consumo apparente comunicato nell'inventario delle emissioni di gas serra

Consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008

Differenza assoluta  (1)

Differenza relativa  (2)

Spiegazione delle differenze:

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

%  (3)

Fossili liquidi

Combustibili primari

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Liquidi di gas naturale

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Benzina

 

 

 

 

 

Kerosene per aeromobili

 

 

 

 

 

Altri tipi di cherosene

 

 

 

 

 

Olio di scisto

 

 

 

 

 

Gas/diesel

 

 

 

 

 

Olio combustibile residuo

 

 

 

 

 

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

 

 

 

 

 

Etano

 

 

 

 

 

Nafta

 

 

 

 

 

Bitume

 

 

 

 

 

Lubrificanti

 

 

 

 

 

Coke di petrolio

 

 

 

 

 

Materie prime di raffineria

 

 

 

 

 

Altri prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

Altri fossili liquidi

 

 

 

 

 

Fossili liquidi totali

 

 

 

 

 

Fossili solidi

Combustibili primari

Antracite

 

 

 

 

 

Carbone da coke

 

 

 

 

 

Altri carboni bituminosi

 

 

 

 

 

Carbone sub-bituminoso

 

 

 

 

 

Ligniti

 

 

 

 

 

Scisti bituminose e sabbie bituminose

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Mattonelle di lignite e agglomerati di carbon fossile

 

 

 

 

 

Coke da cokeria/coke da gas

 

 

 

 

 

Catrame di carbone

 

 

 

 

 

Altri fossili solidi

 

 

 

 

 

Fossili solidi totali

 

 

 

 

 

Fossili gassosi

Gas naturale (secco)

 

 

 

 

 

Altri fossili gassosi

 

 

 

 

 

 

Fossili gassosi totali

 

 

 

 

 

 

Rifiuti (frazione non derivante dalla biomassa)

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili

 

 

 

 

 

 

Torba

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  Consumo apparente comunicato nell'inventario dei gas serra meno il consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008

(2)  Differenza assoluta divisa per il consumo apparente comunicato nell'inventario delle emissioni di gas serra

(3)  Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %


ALLEGATO VII

Modello per la comunicazione delle informazioni sull'incertezza a norma dell'articolo 14

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Categoria IPCC

Gas

Emissioni o assorbimenti per l'anno di riferimento

Emissioni o assorbimenti per l'anno x

Incertezza dei dati sull'attività

Incertezza dei fattori di emissione/parametri di stima

Incertezza combinata

Contributo alla varianza per categoria per l'anno x

Sensibilità di tipo A

Sensibilità di tipo B

Incertezza delle tendenze delle emissioni nazionali introdotte dall'incertezza legata al fattore di emissione/parametro di stima

Incertezza delle tendenze delle emissioni nazionali introdotte con l'incertezza dei dati relativi alle attività

Incertezza introdotta nelle tendenze delle emissioni totali nazionali

 

 

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Nota A

Dati in ingresso

Nota A

Formula

Formula

Nota B

Formula

I * F

Nota C

J * E *Formula

Nota D

K2 + l2

 

 

Gg di equivalente CO2

Gg di equivalente CO2

%

%

%

 

%

%

%

%

%

Ad esempio, 1.A.1 Industrie energetiche combustibile 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio, 1.A.1. Industrie energetiche combustibile 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecc. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Formula

Formula

 

 

 

Formula

 

 

 

 

Formula

 

 

 

 

 

Percentuale di incertezza nell'inventario totale:

Formula

 

 

 

Incertezza delle tendenze:

Formula

Fonte: 2006 IPCC guidelines, Volume 1, Table 3.2 Approach 1 uncertainty calculation


ALLEGATO VIII

Modello per la comunicazione delle informazioni sulle principali modifiche apportate alle descrizioni metodologiche a norma dell'articolo 16

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

DESCRIZIONE DEI METODI

RICALCOLI

RIFERIMENTI

Si prega di barrare le categorie le cui descrizioni metodologiche includono modifiche importanti tra l'ultima relazione del NIR e quella dell'anno precedente

Si prega di barrare la caselle in cui queste modifiche si riflettono anche nei ricalcoli realizzati rispetto al CRF degli anni precedenti

Se del caso, indicare la sezione o le pagine corrispondenti del NIR e, se applicabile, maggiori informazioni, come la sottocategoria o il gas interessato per i quali la descrizione è stata modificata.

Totale (emissioni nette)

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

A.

Combustione di carburanti (metodo settoriale)

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e della costruzione

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

F.

Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

H.

Altri terreni

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

6.

Altro (come indicato nella tabella 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

LULUCF ai sensi del protocollo di Kyoto

 

 

 

Attività articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

Afforestazione/riforestazione

 

 

 

Deforestazione

 

 

 

Attività articolo 3, paragrafo 4

 

 

 

Gestione delle foreste

 

 

 

Gestione dei terreni coltivati (se del caso),

 

 

 

Gestione dei terreni destinati a pascolo (se del caso)

 

 

 

Rivegetazione (se del caso),

 

 

 

Drenaggio e riumidificazione delle zone umide (se del caso)

 

 

 


Capitolo del NIR

DESCRIZIONE

 

RIFERIMENTI

Si prega di barrare le categorie le cui descrizioni includono modifiche importanti tra l'ultima relazione del NIR e quella dell'anno precedente

 

Se del caso, fornire informazioni più dettagliate, ad esempio il riferimento alle pagine del NIR

Capo 1.2 Descrizione delle disposizioni dell'inventario nazionale

 

 

 


ALLEGATO IX

Procedure e calendario per la compilazione dell'inventario dei gas serra dell'Unione e della relazione sull'inventario

Elemento

Chi

Quando

Cosa

1.

Trasmissione degli inventari annuali (CRF debitamente compilato e elementi della relazione sull'inventario nazionale) da parte degli Stati membri

Stati membri

Ogni anno, entro il 15 gennaio

Elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/UE e all'articolo 3 del presente regolamento

2.

«Controlli iniziali» dei dati trasmessi dagli Stati membri

Commissione (comprese le DG ESTAT (Eurostat) e JRC) coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Per la trasmissione da parte dello Stato membro, dal 15 gennaio al 28 febbraio al più tardi

Controlli iniziali e controlli di coerenza (a carico dell'AEA). Confronto tra i dati sull'energia forniti dagli Stati membri nel CRF e i dati sull'energia di Eurostat (metodo settoriale e di riferimento) da Eurostat e l'AEA. Controllo degli inventari degli Stati membri nei settori dell'agricoltura e delle attività LULUCF da parte del JRC (in consultazione con gli Stati membri). I risultati dei controlli iniziali saranno documentati

3.

Compilazione del progetto di inventario dell'Unione e della relazione di inventario (elementi della relazione di inventario dell'Unione)

Commissione (compresi Eurostat e JRC) coadiuvata dall'AEA

Fino al 28 febbraio

Progetto di inventario dell'Unione e di relazione di inventario (compilazione delle informazioni degli Stati membri), sulla base degli inventari degli Stati membri e, se del caso, di informazioni aggiuntive (trasmesse entro il 15 gennaio).

4.

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune

Commissione coadiuvata dall'AEA

28 febbraio

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune e la messa a disposizione dei risultati

5.

Diffusione del progetto di inventario dell'Unione e del progetto di relazione d'inventario

Commissione coadiuvata dall'AEA

28 febbraio

Diffusione del progetto di inventario dell'Unione agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri.

6.

Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari e delle relazione complete sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri

Stati membri

entro il 15o marzo

Trasmissione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e delle relazioni complete sugli inventari nazionali.

7.

Osservazioni degli Stati membri a proposito del progetto di inventario

Stati membri

entro il 15o marzo

Se necessario, fornire dati corretti e osservazioni in relazione al progetto di inventario dell'Unione

8.

Risposte degli Stati membri ai «controlli iniziali»

Stati membri

Entro il 15o marzo,

Gli Stati membri danno seguito ai «controlli iniziali», se del caso.

9.

Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale

Commissione coadiuvata dall'AEA

31 marzo

Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale e messa a disposizione dei risultati

10.

Stime relativi ai dati mancanti negli inventari nazionali

Commissione coadiuvata dall'AEA

31 marzo

La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e comunica i dati agli Stati membri

12.

Osservazioni degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti

Stati membri

7 Aprile

Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto.

13.

Risposte degli Stati membri a seguito dei «controlli iniziali»

Stati membri

7 Aprile

Gli Stati membri forniscono risposte per dare seguito ai «controlli iniziali».

13 bis.

Trasmissione Comunicazione da parte degli Stati membri all'UNFCCC

Stati membri

15 Aprile

Comunicazione all'UNFCCC (con copia all'AEA)

14.

Inventario dell'Unione annuale definitivo (compresa la relazione sull'inventario dell'Unione)

Commissione coadiuvata dall'AEA

15 Aprile

Trasmissione all'UNFCCC. dell'inventario dell'Unione annuale definitivo.

15.

Eventuali ritrasmissioni da parte degli Stati membri

Stati membri

Entro l'8 maggio

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le ritrasmissioni i che inviano al segretariato dell'UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare la ritrasmissione da parte dell'Unione. Nella misura del possibile occorre evitare di ritrasmettere documenti.

Poiché anche la ritrasmissione di documenti da parte dell'Unione deve avvenire entro le scadenze indicate nelle linee guida di cui all'articolo 8 del protocollo di Kyoto, gli Stati membri devono trasmettere gli eventuali nuovi documenti alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto, a condizione che i nuovi invii correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell'inventario dell'Unione.

16.

Ritrasmissione dell'inventario dell'Unione in risposta alle ritrasmissioni da parte degli Stati membri

Commissione coadiuvata dall'AEA

27 Maggio

Se necessario, ritrasmissione all'UNFCCC dell'inventario annuale definitivo dell'Unione

17.

Trasmissione di eventuali altri documenti dopo la fase del controllo iniziale

Stati membri

In caso di ulteriori ritrasmissioni

Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altre ritrasmissioni (CRF o relazione sull'inventario nazionale) che trasmettono al segretariato dell'UNFCCC dopo la fase dei controlli iniziali


ALLEGATO X

Formato per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla decisione n. 406/2009/CE

A

 

X – 2

B

Emissioni di gas a effetto serra

kt CO2eq

C

Emissioni di gas serra totali senza le attività LULUCF (1)

 

D

Emissioni totali verificate provenienti da impianti fissi di cui alla direttiva 2003/87/CE (2)

 

E

Emissioni di CO2 dalla categoria 1.A.3.A «Aviazione civile»

 

F

Emissioni totali nell'ambito della ripartizione dello sforzo (ESD) (= C-D-E)

 


(1)  Emissioni totali di gas a effetto serra per la zona geografica dell'Unione, coerenti con le emissioni totali di gas serra senza le attività LULUCF comunicate nella tabella riassuntiva 2 del CRF per lo stesso anno.

(2)  2 Conformemente al campo di applicazione definito all'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE, le attività elencate nell'allegato I della medesima direttiva diverse dalle attività aeronautiche.

Legenda: x = anno di riferimento


ALLEGATO XI

Comunicazione delle informazioni relative alle politiche e alle misure a norma dell'articolo 22

Tabella 1: Settori e gas per la comunicazione in materia di politiche e misure e gruppi di misure, e tipo di strumento strategico

Numero di politica/misura

Nome della politica o della misura

Settore/settori interessati (1)

Gas serra interessati (2)

Obiettivo (3)

Obiettivo quantificato (4)

Breve descrizione (5)

Tipo di strumento strategico (6)

Politica dell'Unione che è sfociata nell'attuazione della politica/misura

Stato di attuazione (9)

Periodo di attuazione

Scenario di proiezioni tenendo conto della politica/misura

Soggetti responsabili dell'attuazione della politica (10)

Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel corso del tempo

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Osservazioni generali

Politica dell'Unione (7)

Altro (8)

Inizio

Fine

 

Tipo

Nome

descrizione

Valori (11)

[Anno]

[Anno]

[Anno]

[Anno]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Abbreviazioni: GHG = Gas a effetto serra LULUCF = Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura


Tabella 2: Risultati disponibili delle valutazioni ex ante e ex post degli effetti delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici  (12)

Politica, misura o gruppi di politiche e misure

Politica che incide sulle emissioni nell'ambito dell'ETS UE o dell'ESD (è possibile selezionare entrambe le opzioni)

Valutazione ex ante

Valutazione ex post

 

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t+5 (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzione delle emissioni di gas serra in t+10 (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzione delle emissioni di gas serra in t+15 (kt di CO2 equivalente per anno)

Anno cui si applica la riduzione

Riduzione media delle emissioni (kt CO2 equivalente per anno)

Spiegazione della base del calcolo della mitigazione stimata

Fattori interessati dalla politica/dalla misura

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link al sito Internet della relazione da cui sono tratte le cifre)

Sistema ETS dell'UE

ESD

LULUCF

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3: Costi e benefici previsti ed effettivi di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Politica o misura o gruppi di politiche e misure

Costi e benefici previsti

Costi e benefici effettivi

Costi in EUR per tonnellata di CO2eq ridotto/catturato

Costi assoluti per anno in EUR (precisare l'anno cui il calcolo si riferisce)

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)

Anno cui si riferisce il prezzo

Anno cui si riferisce il calcolo

Documentazione/fonte della stima dei costi

Costi in EUR per tonnellata di CO2eq ridotto/catturato

Anno cui si riferisce il prezzo

Anno cui si riferisce il calcolo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima)

Documentazione/fonte della stima dei costi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gli Stati membri sono tenuti a includere tutte le politiche e misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile.

Un beneficio deve essere riportato nel modello come un costo negativo.

Se disponibili, i costi e i benefici della stessa politica/misura o lo stesso gruppo di politiche/misure dovrebbero essere inseriti in due righe separate, mentre il loro costo netto dovrebbe essere inserito in una terza riga a parte. Se i costi dichiarati sono costi netti che coprono sia i costi positivi che i benefici (= costi negativi) occorre specificarlo.

Questionario: Informazioni indicanti in che misura l'azione dello Stato membro costituisce un elemento importante degli sforzi intrapresi a livello nazionale e in che misura l'uso previsto dell'attuazione congiunta, del meccanismo di sviluppo pulito e delle scambio internazionale di diritti di emissione è complementare all'azione interna.

Questionario sul ricorso ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto per il conseguimento degli obiettivi nel periodo 2013-2020

1.

Lo Stato membro intende utilizzare l'attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e lo scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET) previsti dal protocollo di Kyoto (i cosiddetti «meccanismi di Kyoto») per assolvere i propri impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma del protocollo di Kyoto? In caso affermativo, indicare i progressi registrati nell'adozione delle disposizioni di attuazione (programmi operativi, decisioni istituzionali) e di eventuali normative nazionali attinenti?

2.

Quali contributi, sotto il profilo quantitativo, all'assolvimento degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo X della decisione Y (decisione di ratifica) e del protocollo di Kyoto lo Stato membro prevede di ottenere dai meccanismi di Kyoto nel secondo periodo di impegno in materia di limitazione o riduzione delle emissioni (2013-2020)? (Si prega di utilizzare la tabella)

3.

Indicare il bilancio in euro previsto per l'utilizzo di tutti i meccanismi di Kyoto e, ove possibile, il bilancio ripartito per meccanismo e per iniziativa, programma o fondo, specificando il periodo di tempo nell'arco del quale verranno spesi gli stanziamenti di bilancio.

4.

Con quali paesi il suo Stato membro ha concluso accordi bilaterali o multilaterali o ha approvato memorandum d'intesa o contratti per la realizzazione di attività basate su progetti?

5.

Per ciascuna attività prevista, in corso e ultimata nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito e dell'attuazione congiunta alla quale partecipa lo Stato membro, fornire le informazioni seguenti:

a)

Denominazione del progetto e categoria (JI/CDM)

b)

Paese nel quale si svolgerà l'attività

c)

Finanziamento: descrivere sinteticamente qualsiasi intervento finanziario dello Stato e del settore privato, utilizzando categorie quali «privato», «pubblico», «partenariato pubblico-privato».

d)

Tipo di progetto: descrizione sintetica, ad esempio:

 

Energia ed elettricità: Passaggio a combustibili diversi, generazione di energia rinnovabile, aumento dell'efficienza energetica, riduzione delle emissioni fuggitive provenienti dai combustibili, altro (specificare)

 

Processi industriali: Sostituzione di materiali, cambiamento di processi o di attrezzature, trattamento, recupero o riciclaggio dei rifiuti, altro (specificare)

 

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura afforestazione, riforestazione/rimboschimento, gestione boschi/foreste, gestione terreni coltivati, gestione dei terreni destinati a pascolo, ricostituzione vegetale

 

Trasporti: passaggio a carburanti diversi, aumento dell'efficienza dei combustibili, altro (specificare)

 

Agricoltura: Gestione del letame, altro (specificare)

 

Rifiuti: gestione dei rifiuti solidi, recupero del metano delle discariche, trattamento delle acque reflue, altro (specificare)

 

Altro: descrivere sinteticamente gli altri tipi di progetto

e)

stato di avanzamento del progetto: utilizzare le categorie indicate di seguito:

proposto,

approvato (approvazione dei governi interessati e studi di fattibilità ultimati)

in via di realizzazione (fase di avvio o costruzione)

in funzione

completato,

sospeso.

f)

Durata di vita del progetto: fornire le seguenti informazioni:

data di approvazione ufficiale (ad esempio da parte del comitato esecutivo per i progetti del meccanismo di sviluppo pulito e da parte del paese ospitante per i progetti di attuazione congiunta),

data di avvio del progetto (inizio operazioni),

data prevista di conclusione del progetto (durata di vita),

periodo di credito (indicare gli anni nei quali verranno prodotte ERU o CER)

data(e) di rilascio delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) (da parte del paese ospitante) o delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) (da parte del comitato esecutivo del CDM).

g)

Procedura di approvazione di primo tipo (first track) e di secondo tipo (second track) (solo per i progetti di attuazione congiunta).

h)

Riduzioni delle emissioni totali e annue previste maturate fino alla fine del secondo periodo di impegno.

i)

Quantità di ERU o CER generate dal progetto che saranno acquisite dallo Stato membro.

j)

Crediti maturati fino alla fine dell'anno di riferimento: occorre fornire informazioni sul numero di crediti (totali e annui) ottenuti grazie ai progetti di attuazione congiunta, ai progetti del meccanismo di sviluppo pulito e i crediti risultanti dalle attività legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura

Tipo di unità

Quantitativo totale che dovrebbe essere utilizzato nel secondo periodo d'impegno

Quantità annua media prevista

Quantità utilizzata (unità acquisite e ritirate)

x – 1

Unità di quantità assegnata (AAU)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

 

 

 

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER)

 

 

 

Unità di assorbimento (RMU)

 

 

 

Nota: X è l'anno di riferimento.


(1)  Gli Stati membri devono scegliere tra i settori seguenti: approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili e la produzione di energia e di elettricità); il consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed elettricità da parte di utenti finali, quali usi domestici, servizi, industria e agricoltura), trasporti, processi industriali (ivi comprese attività industriali che trasformano fisicamente e chimicamente materiali che generano emissioni di gas serra, utilizzo di gas serra in prodotti e utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili) agricoltura, attività forestali/LULUCF, gestione dei rifiuti/rifiuti, attività trasversali, altri settori.

(2)  Gli Stati devono scegliere tra i gas serra seguenti (possono essere selezionati più gas serra): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PCF), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3).

(3)  Gli Stati membri devono scegliere tra i seguenti obiettivi (possono essere selezionati più obiettivi, gli obiettivi supplementari potrebbero essere aggiunti e specificati alla voce «Altri»):

 

Per l'approvvigionamento energetico — aumento delle energie rinnovabili; passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare); riduzione delle perdite; miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione; cattura e stoccaggio del carbonio; controllo delle emissioni fuggitive della produzione di energia; altre fonti di approvvigionamento energetico.

 

Per il consumo energetico — miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici; miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi; miglioramento dell'efficienza nei servizi/settore terziario, miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali (consumo finale); gestione/riduzione della domanda; consumo energetico di altro tipo.

 

Per i trasporti — miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli; passaggio verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati; combustibili a basso tenore di carbonio/veicoli elettrici; gestione/riduzione della domanda; miglioramento dei comportamenti; miglioramento dell'infrastruttura di trasporto; altri trasporti.

 

Per i processi industriali — installazione di tecnologie di abbattimento delle emissioni; riduzione delle emissioni di gas fluorurati; sostituzione dei gas fluorurati con altre sostanze; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive derivanti dai processi industriali; altri processi industriali.

 

Per la gestione dei rifiuti/i rifiuti — gestione/riduzione della domanda; rafforzamento del riciclaggio; miglioramento della raccolta e dell'uso del CH4 migliori tecnologie di trattamento; migliore gestione delle discariche; incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia; miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue; minor ricorso alla messa in discarica; altri rifiuti.

 

Per l'agricoltura — riduzione dell'uso di fertilizzanti/letame sui terreni coltivati; altre attività che migliorano la gestione dei terreni coltivati, miglioramento della gestione del bestiame; miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali; attività che migliorano la gestione dei terreni destinati a pascolo e dei prati, miglioramento della gestione dei suoli agricoli organici; altri attività agricole.

 

Per la silvicoltura/LULUCF — afforestazione e riforestazione; conservazione del carbonio delle foreste esistenti; rafforzamento della produzione nelle foreste esistenti, ampliamento del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; miglioramento della gestione delle foreste, prevenzione della deforestazione, rafforzamento della protezione contro le perturbazioni naturali, sostituzione delle materie prime dei materiali ad elevata intensità di gas-serra con prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; prevenzione del drenaggio e della riumidificazione delle zone umide, ripristino dei terreni degradati altre attività LULUCF.

 

Per le attività trasversali — politica quadro, politica multisettoriale, altre attività trasversali.

 

Per altri settori gli Stati membri sono tenuti a fornire una breve descrizione dell'obiettivo.

(4)  Gli Stati membri devono includere le cifre se l'obiettivo o gli obiettivi sono quantificati.

(5)  Gli Stati membri devono indicare nella descrizione se è prevista una politica o una misura al fine di limitare le emissioni di gas serra al di là degli impegni degli Stati membri ai sensi della decisione n. 406/2009/CE conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

(6)  Gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti politiche: economica; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazioni; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.

(7)  Politica dell'Unione attuata mediante la politica nazionale o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Lo Stato membro deve selezionare una politica da un elenco fornito nella versione elettronica del formato tabulare

(8)  Politica secondaria dell'Unione: lo Stato membro deve indicare le eventuali politiche dell'Unione non elencate nella colonna precedente o una politica aggiuntiva dell'Unione se la politica o misura nazionale si riferisce a più politiche dell'Unione.

(9)  Gli Stati membri devono scegliere tra le seguenti categorie: prevista; adottata; attuata; non più in vigore.

Le politiche e le misure non più in vigore devono essere comunicate utilizzando il modello solo se hanno un impatto o si presume che continuino ad avere un impatto sulle emissioni di gas a effetto serra

(10)  Gli Stati membri devono indicare i nominativi dei soggetti responsabili dell'attuazione della politica o delle misura sotto le voci pertinenti: governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati (si possono scegliere più soggetti).

(11)  Gli Stati membri devono precisare tutti gli indicatori e i loro valori che utilizzano per monitorare e valutare i progressi delle misure e delle politiche. Questi valori possono essere valori ex ante o ex post e gli Stati membri devono specificare l'anno cui il valore si riferisce.

(12)  — Gli Stati membri devono includere tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile.

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


ALLEGATO XII

Comunicazione relativa alle proiezioni ai sensi dell'articolo 23

Tabella 1: Proiezioni relative ai gas a effetto serra per gas e per categorie

Categoria  (1)  (3)

Per ogni gas a effetto serra (gruppo di gas) ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 525/2013/UE (kt)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2 -eq)

Emissioni ETS (kt CO2-eq)

Emissioni ESD (kt CO2-eq)

 

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Ano di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Totale escluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale incluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Produzione di elettricità e calore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinazione di petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produzione di combustibili solidi e altre industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Trasporti stradali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Trasporto ferroviario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigazione interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Altri trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Commerciale/Istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio del CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui la produzione di cemento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui la produzione di ferro e acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Suoli agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili per uso di bordo a livello internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 dalla biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 catturato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoccaggio a lungo termine di carbonio nei siti di smaltimento dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2O indiretto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviazione internazionale nel sistema di scambio di quote dell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


Tabella 2: Indicatori per monitorare e valutare i progressi previsti delle politiche e misure

Indicatore (4)/numeratore/denominatore

Unità

Orientamenti/definizioni (4)

Orientamenti/fonte

Con le misure vigenti

Con ulteriori misure

Anno di riferimento

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t

t+5

t+10

t+15

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


Tabella 3: Comunicazione dei parametri utilizzati per le proiezioni

Parametro utilizzato (8) (scenario «con le misure esistenti»)

Anno

Valori

Unità predefinita

Informazioni supplementari sull'unità (7)

Fonte dei dati

Anno di pubblicazione della fonte dei dati

Proiezioni settoriali per le quali viene utilizzato il parametro (6)

Commenti (a titolo indicativo)

Anno di base/di riferimento

Anno di base/di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

1.A.1

Industrie energetiche

1.A.2

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

1.A.3

Trasporti (escl. 1.A.3.a Aviazione interna)

1.A.4.a

Commerciale/istituzionale

1.A.4.b

Residenziale

1B

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

2

Processi industriali e utilizzo di prodotti

3

Agricoltura

4

Attività LULUCF

5.

Rifiuti

Aviazione internazionale nel sistema ETS dell'UE + 1.A 3.A Aviazione interna

Parametri generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto interno lordo (PIL)

Tasso di crescita reale

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi costanti

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Valore aggiunto lordo (VAL) dell'insieme del settore

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Tassi di cambio dell'euro (per i paesi al fuori della zona euro), se del caso

 

 

 

 

 

 

 

EUR/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Tassi di cambio del dollaro statunitense, se del caso

 

 

 

 

 

 

 

USD/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD t-10

Prezzo del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE

 

 

 

 

 

 

 

EUR/EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi (all'ingrosso) del combustibile per le importazioni internazionali

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Parametri energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi di vendita al dettaglio nazionali dei combustibili (imposte incluse)

Carbone, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Carbone, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gasolio da riscaldamento, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gasolio da riscaldamento, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Trasporto, benzina

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Trasporto, gasolio

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi di vendita al dettaglio nazionali dell'elettricità (tasse incluse)

Industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Consumo lordo interno (energia primaria)

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione lorda di elettricità

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importazioni nette di energia elettrica totali

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo finale lordo di energia

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo finale di energia

Industria

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore residenziale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura/Silvicoltura

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggero-chilometri (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometri di trasporto merci (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda finale di energia per il trasporto stradale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri dell'edilizia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di nuclei domestici

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione del nucleo domestico

 

 

 

 

 

 

 

Abitanti/nucleo domestico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri dell'agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiame

Bestiame da latte

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiame non da latte

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollame

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall'applicazione di letame

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto fissato dalle colture che fissano azoto

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto nei residui delle colture restituite alla terra

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie di suoli organici coltivati

 

 

 

 

 

 

 

Ha (ettari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri legati ai rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

 

 

 

 

 

 

 

tonnellata di RSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

 

 

 

 

 

 

 

tonnellata di RSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per altri parametri pertinenti  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4: Scheda informativa del modello

Nome del modello

 

Nome completo del modello

 

Versione e statuto del modello

 

Ultima data di revisione

 

Link URL alla descrizione del modello

 

Tipo di modello

 

Descrizione del modello

Sintesi

 

Campo di applicazione previsto

 

Descrizione delle principali categorie di fonti e di dati in ingresso

 

Convalida e valutazione

 

Quantità prodotte

 

Gas serra considerati

 

Copertura settoriale

 

Copertura geografica

 

Copertura temporale (ad esempio fasi temporali, periodi)

 

Interfaccia con altri modelli

 

Input da altri modelli

 

Struttura del modello (se sotto forma di diagramma si prega di aggiungerlo al modello)

 

Gli Stati membri possono riprodurre questa tabella per notificare i dettagli dei vari sottomodelli utilizzati per creare le proiezioni relative ai gas serra


(1)  Categorie IPCC conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas serra e alle tabelle riviste del CFR dell'UNFCCC per le relazioni di inventario

(2)  ODS — sostanze che riducono lo strato di ozono

(3)  Utilizzo di legende: per quanto concerne le condizioni di utilizzo definite negli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra (capitolo 8: linee guida per l'elaborazione delle relazioni e tabelle), le legende CA (compreso altrove), NV (non verificatesi), C (confidenziale) e NP (non pertinente) possono essere utilizzate, a seconda dei casi, quando le proiezioni non producono dati ad un livello di notifica specifico (cfr. Linee guida IPCC del 2006).

L'uso della legenda NS (non stimato) è limitata alle situazioni in cui sarebbe necessario uno sforzo sproporzionato per raccogliere dati per una categoria o un gas di una categoria specifica che non sarebbero significativi in termini di livello e tendenze generali delle emissioni nazionali. In tal caso gli Stati membri devono elencare tutte le categorie e i gas delle categorie escluse per tali motivi, con una giustificazione dell'esclusione con il livello di emissioni o di assorbimenti probabile e segnalare che la categoria è «Non stimata» utilizzando la legenda «NS» nelle tabelle di notifica.

(4)  Aggiungere una riga per indicatore utilizzato nelle proiezioni

(5)  Aggiungere una riga per parametro utilizzato nelle proiezioni. Va osservato che in questo caso è incluso il termine «variabili» perché alcuni dei parametri elencati possono essere delle variabili per taluni strumenti di proiezione utilizzati, a seconda dei modelli utilizzati.

(6)  Rispondere con «Sì» o «No»

(7)  Si prega di specificare i valori diversi aggiuntivi per i parametri utilizzati nei modelli di settori diversi

(8)  Utilizzo delle legende: se del caso si possono utilizzare le legende CA (compreso altrove), NV (non verificatesi), C (confidenziale), NP (non pertinente), e NS (non stimato/non usato). Occorre utilizzare la legenda NS (non stimato) per i casi in cui è il parametro suggerito non è utilizzato come vettore né comunicato con le proiezioni degli Stati membri.

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


ALLEGATO XIII

Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'articolo 24

Tabella 1 Proventi della vendita all'asta delle quote per l'anno X – 1

1

 

Importo per l'anno X- 1

2

 

1000 euro

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (1)

3

A

B

C

4

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote

Somma di B5 + B6

Somma di C5 + C6

5

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

 

 

6

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 3 quinquies , paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE

 

 

7

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni o l'equivalente in valore finanziario utilizzati per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

 

 

8

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

9

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 3 quinquies , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

10

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta o l'equivalente in valore finanziario impegnato negli anni precedenti l'anno X – 1, non utilizzato negli anni precedenti e riportato per esborso nell'anno X – 1

 

 

Note:


Tabella 2 Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta per finalità nazionali o dell'Unione a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

1

Finalità dell'utilizzo dei proventi

Breve descrizione

Importo per l'anno X-1

Stato  (3)

Proventi a norma di

[barrare la colonna pertinente]  (6)

Tipo di uso  (4)

Strumento finanziario  (5)

Agenzia responsabile dell'attuazione

2

(ad esempio, programma, legge, azione o titolo del progetto)

(incluso il riferimento alla fonte Internet per una descrizione più dettagliata, se disponibile)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (2)

Impegnato/esborsato

Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

Categorie di usi di cui alla direttiva 2003/87/CE

A scelta: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro

(ad esempio ministero competente)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Importo totale dei proventi o l'equivalente in valore finanziario utilizzato

 

Somma della colonna C

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 3: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta di quote per finalità internazionali

1

 

Quantità impegnata nell'anno X-1  (8)

Quantità esborsata nell'anno X-1  (8)

2

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA DI QUOTE o l'equivalente in valore finanziario PER FINALITÀ INTERNAZIONALI  (9)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (7)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (7)

3

A

B

C

D

E

4

Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

5

Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 4: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote al fine di sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali, in applicazione dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE  (14)  (17)

1

 

Importo per l'anno X -1

Stato  (10)

Tipo di sostegno  (16)

Strumento finanziario  (15)

Settore  (11)

2

 

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (13)

a scelta: impegno/esborso

a scelta: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

a scelta: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, altro, informazioni non disponibili

a scelta: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

3

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali

 

 

 

 

 

 

4

Parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali

 

 

 

 

 

 

5

Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

6

Fondo di adattamento nell'ambito dell'UNFCCC (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

7

Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

8

Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

9

Fondo per i paesi meno sviluppati

 

 

 

 

 

 

10

Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

11

Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+

 

 

 

 

 

 

12

Altri fondi multilaterali relative al clima (specificare)

 

 

 

 

 

 

13

Parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali

 

 

 

 

 

 

14

Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Fund)

 

 

 

 

 

 

15

Banca mondiale (12)

 

 

 

 

 

 

16

Società finanziaria internazionale (12)

 

 

 

 

 

 

17

Banca africana di sviluppo (12)

 

 

 

 

 

 

18

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (12)

 

 

 

 

 

 

19

Banca interamericana di sviluppo

 

 

 

 

 

 

20

Altre istituzioni finanziarie multilaterali o programma di sostegno (specificare) (12)

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 5 Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale a favore dei paesi in via di sviluppo  (22)  (24)

1

Titolo del programma/del progetto

Paese/regione beneficiario

Importo per l'anno X – 1.

Stato  (18)

Tipo di sostegno  (20)

Settore  (19)

Strumento finanziario  (23)

Agenzia esecutiva

2

 

 

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (21)

selezionare: impegnato/esborsato

selezionare: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali e altro

selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


(1)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

x: anno di riferimento

(2)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

(3)  Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, la categoria dovrebbe essere scelta per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

(4)  Categorie menzionate all'articolo 5 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:

finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione per ridurre le emissioni e ai fini dell'adattamento;

finanziamento delle iniziative nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione di utilizzare il 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio sicura e sostenibile;

sviluppo di tecnologie che contribuiscono al rispetto dell'impegno dell'Unione di rafforzare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020;

sequestro mediante la silvicoltura nell'Unione;

cattura e stoccaggio geologico del CO2 sicuro sotto il profilo ambientale;

incentivazione della transizione verso forme di trasporto pubblico e a basse emissioni di carbonio;

finanziamento delle ricerca e dello sviluppo nel settore dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;

misure destinate a rafforzare l'efficienza energetica e l'isolamento o a fornire sostegno finanziario al fine di trattare gli aspetti sociali nei nuclei familiari a basso/medio reddito;

copertura delle spese amministrative delle gestione del sistema ETS;

altre riduzioni delle emissioni di gas serra;

adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici

altri usi domestici.

Gli Stati membri devono evitare il doppio conteggio degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico rientra in più tipi di utilizzo è possibile sceglierne più d'uno. Tuttavia, l'importo indicato non deve essere moltiplicato ma le righe aggiuntive peri tipi di utilizzo specifici devono contenere un rinvio ad un campo di inserimento per l'importo in questione.

(5)  Si possono selezionare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

(6)  occorre riportare le informazioni in questa colonna, a meno che la comunicazione si basi sull'equivalente del valore finanziario di queste entrate.

(7)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato

(8)  Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

(9)  Gli Stati membri devono evitare i doppio conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(10)  Le informazioni sullo stato di avanzamento, devono, se possibile, essere disaggregate. Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati.

(11)  Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(12)  In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.

(13)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato

(14)  Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione

(15)  Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali e solo di rado si applicano altre categorie. Tuttavia sono utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con le prescrizioni di comunicazione relative alle relazioni biennali nell'ambito dell'UNFCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(16)  Da riportare se le informazioni sono disponibili per un fondo multilaterale o delle banche. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(17)  La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.

(18)  Le informazioni sullo stato devono essere riportate almeno nella tabella 3 e se possibile a livello disaggregato. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere tra gli importi impegnati ed esborsati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi comunicati.

(19)  Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(20)  In questa tabella è opportune riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.

(21)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

(22)  Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la quantità adeguata una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione..

(23)  Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(24)  La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.


ALLEGATO XIV

Comunicazioni concernenti i crediti di progetto utilizzati ai fini della conformità con la decisione n. 406/2009/CE, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento

1

Stato membro che trasmette la relazione

Unità trasferite al conto di adempimento della decisione sulla ripartizione degli sforzi nell'anno X-1

 

2

Tipo di informazioni

Paese di origine

ERU

CER

lCER

tCER

Altre unità  (1)

Giustificazione/spiegazione dei criteri qualitativi applicati ai crediti  (2)

 

A

 

B

C

D

E

F

G

3

Utilizzo totale dei crediti di progetto in tonnellate (= importo totale delle unità trasferite verso il conto di adempimento ESD)

 

 

 

 

 

 

 

4

Distribuzione geografica: paese di origine delle riduzioni di emissioni

è opportuno prevedere una riga per paese; le unità corrispondenti devono essere riportate nelle colonne.

 

 

 

 

 

 

 

5

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

6

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

7

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 5, della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

8

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

9

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3, della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti che non possono essere utilizzati dagli operatori nell'ambito del sistema ETS dell'UE (3)

 

 

 

 

 

 

 

Note:


(1)  Unità utilizzate conformemente all'articolo 5,paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE.

(2)  Gli Stati membri includono I criteri qualitative che sono applicati ai crediti utilizzati conformemente all'articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE.

(3)  Quando sono segnalati crediti provenienti da tipi di progetti che non possono essere utilizzati dai gestori nell'ambito del sistema ETS, occorre riportare nella colonna G una giustificazione dettagliata dell'utilizzo di questi crediti.

Legenda: x è l'anno di riferimento


ALLEGATO XV

Comunicazione relativa alle informazioni sintetiche relative ai trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 26

Informazioni sui trasferimenti realizzati per l'anno X – 1.

Numero di trasferimenti

 

Trasferimento 1 (1)

 

Quantità di unità assegnate per le emissioni annuali (AEA)

 

Stato membro che provvede al trasferimento

 

Stato membro acquirente

 

Prezzo per AEA

 

Data dell'accordo di trasferimento

 

Anno della transazione previsto nel registro

 

Altre informazioni (programmi di «ecologizzazione»)

 

Nota:


(1)  Ripetere per ogni trasferimento avvenuto nell'anno X – 1

X indica l'anno di riferimento


ALLEGATO XVI

Tabella 1: Calendario delle revisioni complete al fine di stabilire le quote di emissioni annuali degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi-1 o 2, della decisione n. 406/2009/CE

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima fase della revisione

Il segretariato esegue i controlli tesi a verificare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la comparabilità degli inventari degli Stati membri a norma dell'articolo 29 del presente regolamento.

Dal 15 gennaio al 15 marzo

Preparazione del materiale per il team di esperti tecnici incaricati della revisione (TERT)

Il segretariato prepara e organizza il materiale per il TERT.

15 marzo - 30 aprile

Esame dei documenti

Il TERT effettua i controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, prepara le domande iniziali sulla base del materiale ricevuto al 15 aprile, tenendo conto di eventuali dati ritrasmessi all'UNFCCC. Il segretariato comunica le domande agli Stati membri.

15 marzo - 30 aprile

Termine ultimo per le risposte dello Stato membro alle domande iniziali

Gli Stati membri rispondono alle domande — periodo di due settimane per rispondere alle domande

Dal 21 maggio al 4 giugno

Riunioni centralizzate dei valutatori esperti

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati da uno Stato membro all'altro, concordare delle raccomandazioni ecc. Nel corso di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comunicate agli Stati membri.

Dal 5 giugno al 29 giugno

Termine ultimo per le risposte degli Stati membri alle domande supplementari

Gli Stati membri rispondono alle domande.

Entro il 6 luglio

Preparazione delle bozze di relazione di revisione, se del caso con ulteriori quesiti da rivolgere agli Stati membri

Il TERT elabora le bozze di relazioni, ivi comprese le questioni non risolte trasmesse agli Stati membri, le bozze di raccomandazioni relative ai possibili miglioramenti che gli Stati membri potrebbero apportare ai loro inventari e, se del caso, la descrizione e la giustificazioni delle correzioni tecniche potenziali. Il segretariato trasmette le relazioni agli Stati membri.

Dal 29 giugno al 13 luglio

Termine ultimo per ricevere i commenti degli Stati membri sulla bozza di relazione di revisione

Gli Stati membri commentano le bozze di relazioni, rispondono sulle questioni ancora irrisolte e, se del caso, esprimono il loro accordo o disaccordo in relazione alle raccomandazioni del TERT.

Dal 13 luglio al 3 agosto

Termine ultimo per il completamento delle relazioni di revisione

Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up delle questioni non ancora risolte. Il TERT completa le relazioni che sono riesaminate e corrette dal segretariato.

Entro il 17 agosto

Relazioni di revisione definitive

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione definitive alla Commissione

Entro il 17 agosto


Tabella 2: Calendario delle revisioni complete ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/CE

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima tappa della revisione e comunicazione dei suoi risultati agli Stati membri

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della revisione agli Stati membri.

Dal 15 gennaio al 28 febbraio

Risposta ai risultati della prima fase della revisione

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della revisione.

Entro il 15o marzo

Seguito dato ai risultati della prima fase della revisione e comunicazione agli Stati membri dei risultati del follow-up

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione e trasmette i risultati di questa valutazione ed altre questioni ancora non risolte agli Stati membri.

dal 15 marzo al 31 marzo

Risposta ai risultati del follow-up

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui risultati del follow-up e su altre questioni in sospeso.

Entro il 7o aprile

Preparazione dei documenti per la revisione del TERT

Il segretariato prepara il materiale per la revisione completa in base ai documenti trasmessi dagli Stati membri al 15 aprile.

dal 15 aprile al 25 aprile

Valutazione dei documenti

Il TERT effettua controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, e prepara le domande preliminari da rivolgere agli Stati membri sulla base dei documenti trasmessi al 15 aprile.

Dal 25 aprile al 13 maggio

Trasmissione delle domande preliminari

Il segretariato invia le domande preliminari agli Stati membri.

Entro il 13o maggio

Risposta

Gli Stati membri rispondono alle domande preliminari del segretariato.

dal 13 maggio al 27 maggio

Riunioni centralizzate di esperti

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati tra gli Stati membri, concordare sulle raccomandazioni, preparare proposte di correzioni tecniche ecc. Nel corso di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comunicate agli Stati membri.

dal 28 maggio al 7 giugno

Risposta

Gli Stati membri forniscono al segretariato delle risposte alle domande e ai casi che potrebbero essere oggetto di correzioni tecniche in occasione della valutazione centralizzata.

dal 28 maggio al 7 giugno

Comunicazione delle correzioni tecniche

Il segretariato invia le proposte di correzioni tecniche agli Stati membri.

Entro l'8 giugno

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le proposte di correzioni tecniche.

Entro il 22 giugno,

Elaborazione delle bozze di relazione di revisione

Il TERT elabora bozze di relazione di revisione, includendovi le questioni in sospeso e le proposte di raccomandazioni e, se applicabile, dettagli e giustificazione delle bozze di correzioni tecniche.

dall'8 al 29 giugno:

Visita in loco potenziale

In casi eccezionali, qualora continuino ad esistere problemi significativi di qualità negli inventari comunicati dagli Stati membri o il TERT non sia in grado di risolvere delle questioni, potrà essere organizzata una visita ad hoc nel paese.

dal 29 giugno al 9 agosto:

Bozze di relazione di revisione

II segretariato trasmette le bozze di relazioni di revisione agli Stati membri.

Entro il 29o giugno

Osservazioni

Gli Stati membri trasmettono osservazioni in merito alle bozze di relazioni di revisione al segretariato, ivi comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nella relazione di revisione finale.

Entro il 9o agosto

Completamento delle relazioni di revisione

Il TERT completa le relazioni di revisione. Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up di eventuali problemi non risolti. Il segretariato verifica le relazioni di revisione.

dal 9 al 23 agosto:

Trasmissione delle relazioni di revisione finali

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri.

Entro il 30 agosto


Tabella 3: Calendario per la revisione annuale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/20013

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima fase delle revisione annuale

Prima fase della revisione e comunicazione dei risultati agli Stati membri

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della revisione e i potenziali problemi importanti agli Stati membri.

15 gennaio-28 febbraio

Risposta ai risultati della prima fase della revisione

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della revisione e ai potenziali problemi importanti.

Entro il 15 marzo,

Seguito dato ai risultati della prima fase della revisione e comunicazione agli Stati membri dei risultati di questo follow-up

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione, individua i problemi importanti che potrebbero dar luogo alla seconda fase della revisione annuale e trasmette i risultati di questa valutazione ed una lista dei potenziali problemi importanti agli Stati membri.

dal 15 marzo al 31 marzo

Risposta ai risultati del follow-up

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui potenziali problemi importanti.

Entro il 7 aprile

Revisione delle risposte degli Stati membri

Il TERT valuta le risposte degli Stati membri e individua gli Stati membri che potrebbero essere oggetto della seconda fase della revisione annuale. Gli Stati membri per i quali non sussistono potenziali problemi significativi sono avvertiti che non saranno oggetto della seconda fase ai sensi dell'articolo 35.

dal 7 aprile al 20 aprile

Problemi importanti non risolti

Il segretariato trasmette una relazione di revisione intermedia che illustra tutti i problemi importanti non risolti al termine dei controlli della prima fase agli Stati membri che sono oggetto della seconda fase della revisione annuale. Gli Stati membri che non sono oggetto della seconda fase delle revisione annuale ricevono una relazione di esame finale.

Entro il 20 aprile,

Seconda fase della revisione annuale

Preparazione dei documenti per la revisione

Il segretariato prepara i documenti per la seconda fase della revisione annuale in base ai documenti trasmessi il 15 marzo dagli Stati membri

dal 15 marzo- al 15 aprile

Seconda fase della revisione

Il TERT effettua i controlli a norma dell'articolo 32 del presente regolamento, individua e calcola le potenziali correzioni tecniche. Gli Stati membri dovrebbero essere disponibili a rispondere a delle questioni nel corso della seconda settimana della revisione.

dal 15 aprile al 28 aprile

Comunicazione di correzioni tecniche

Il segretariato trasmette le potenziali correzioni tecniche agli Stati membri.

Entro il 28 aprile

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni sulle potenziali correzioni tecniche.

Entro l'8°maggio

Bozze di relazioni di revisione

Il TERT elabora le bozze di relazioni di revisione, ivi comprese le bozze di raccomandazioni e la giustificazione delle potenziali correzioni tecniche.

dall'8 maggio al 31 maggio:

Comunicazione delle bozze di relazioni di revisione

Il segretariato invia le bozze di relazione di revisione agli Stati membri

Entro il 31o maggio

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni in merito alle bozze di relazione di revisione, comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nell'ultima relazione di revisione.

Entro il 15o giugno

Compilazione delle relazioni di revisione

Il TERT aggiorna le bozze di relazioni di revisione e chiarisce con gli Stati membri eventuali punti rimasti in sospeso.

Il segretariato verifica e se necessario modifica le relazioni di revisione

dal 15 giugno al 25 giugno

Trasmissione delle relazioni di revisione finali

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri.

Entro il 30o giugno


11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/91


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 750/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE prevede tra l'altro che, qualora una malattia o qualsiasi altro fenomeno atto a costituire una grave minaccia per la salute umana o degli animali si manifesti o si diffonda sul territorio di un paese terzo, o qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare senza indugio misure nonché stabilire condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio o parte del territorio del paese terzo interessato.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di cui alla parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.

(3)

Le prescrizioni di polizia sanitaria specificate nei modelli di certificati veterinari forniscono garanzie per quanto riguarda le malattie animali che possono compromettere la situazione zoosanitaria dell'Unione. Il rispetto di tali prescrizioni è pertanto essenziale al fine di proteggere l'Unione dalla comparsa di focolai di malattie esotiche.

(4)

Da una notifica effettuata dagli Stati Uniti all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (3) risulta che nel Nordamerica è emersa una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino. Il Canada ha informato la Commissione circa i risultati positivi dei test atti a rilevare la presenza sia dell'alfa- che del deltacoronavirus effettuati in aziende suinicole canadesi.

(5)

La diarrea epidemica del suino causata dagli alfacoronavirus emergenti e il nuovo deltacoronavirus suino possono costituire un rischio per la situazione zoosanitaria nell'Unione. La diarrea epidemica del suino colpisce i suini ed è più evidente nei suinetti, nei quali ha causato un'elevata percentuale di mortalità.

(6)

Pertanto è necessario rivedere le prescrizioni di polizia sanitaria per l'ingresso nell'Unione di partite di animali della specie suina provenienti dalle zone in cui la malattia causata da questi virus è presente, al fine di fornire le necessarie garanzie presso l'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus.

(7)

Considerata la necessità di proteggere la salute animale nell'Unione e la grave minaccia connessa all'introduzione nell'Unione di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di salvaguardia per le partite di tali animali provenienti dai paesi terzi interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno che le partite di tali animali siano accompagnate da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, che prevede in particolare specifiche garanzie in materia di diarrea epidemica del suino causata dall'alfacoronavirus emergente e dal nuovo deltacoronavirus suino.

(8)

Considerati i gravi rischi per la salute degli animali derivanti da tali partite, le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento e applicarsi per un periodo di 6 mesi.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, punto b) e all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, le partite di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione coperte dal modello di certificato veterinario «POR-X» figurante in tale allegato, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 12 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(3)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133


ALLEGATO I

CA — Canada

US — Stati Uniti


ALLEGATO II

Modello POR-X — PED

Image

Image

Image

Image

Image


11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

53,5

MK

67,1

TR

78,2

XS

47,9

ZZ

61,7

0707 00 05

AL

74,4

MK

31,3

TR

76,8

ZZ

60,8

0709 93 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0805 50 10

AR

116,4

TR

77,0

UY

123,5

ZA

127,0

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

108,4

BR

75,4

CL

100,0

NZ

132,9

ZA

129,7

ZZ

109,3

0808 30 90

AR

79,9

CL

108,3

NZ

184,8

ZA

95,4

ZZ

117,1

0809 10 00

BA

99,6

MK

85,8

TR

177,7

XS

59,5

ZZ

105,7

0809 29 00

TR

237,4

ZZ

237,4

0809 30

MK

63,3

TR

139,7

ZA

249,3

ZZ

150,8

0809 40 05

BA

70,3

ZZ

70,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/100


DECISIONE 2014/449/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (1).

(2)

Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha concluso che si dovrebbero considerare misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace nel Sud Sudan, a sostegno degli sforzi dell'Unione africana (UA) e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e in stretto coordinamento con i partner internazionali. Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha ribadito di essere pronto a considerare tali misure in relazione al Sud Sudan.

(3)

Il Consiglio continua a essere gravemente preoccupato riguardo alla situazione nel Sud Sudan. Dovrebbero pertanto essere imposte misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan.

(4)

A fini di chiarezza, le misure restrittive nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan o sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan e le misure restrittive già imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sud Sudan, dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   È inoltre vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'UA, dell'Unione europea o dell'IGAD, o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

f)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, dal personale dell'ONU o dell'IGAD, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, figuranti all'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 è considerato di applicazione anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse dall'Unione europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan.

7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 4

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nell'allegato.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato o destinarli a loro vantaggio.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità o organismo sono stati inseriti nell'elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 6

1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone interessate. Tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 12 luglio 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 3 e 4.

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Santino DENG

(pseudonimo: Santino Deng Wol)

Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA)

Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo di cessazione delle ostilità del 23 gennaio.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(pseudonimi: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Leader della milizia antigovernativa Nuer

Luogo di nascita: Mayom County Unity State

Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sudan meridionale, e di gravi violazioni dei diritti umani.

11.7.2014


11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/106


DECISIONE 2014/450/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (1), che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio (2) e le misure da attuare ai sensi della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

(2)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (3), con cui ha imposto misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan.

(3)

A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sudan, dovrebbero essere separate e integrate in un unico strumento giuridico.

(4)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/423/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   È inoltre vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sudan, del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU o dell'UA;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   L'articolo 1 parimenti non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan dal personale dell'ONU, dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 3

Conformemente all'UNSCR 1591 (2005), le misure restrittive di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005) («comitato delle sanzioni»).

L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle UNSCR pertinenti per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali persone o entità.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, delle attività finanziarie e delle risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 8

1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.

2.   L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

Articolo 9

Le misure di cui all'articolo 1 sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 10

La decisione 2011/423/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25).

(2)  Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55).

(3)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

(4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

1.

Cognome :

ELHASSAN

Nome(i) : Gaffar Mohammed

Pseudonimo : Gaffar Mohmed Elhassan

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 24 giugno 1952,

risiede a: El Waha, Omdurman, Sudan.

Passaporto/informazioni identificative/status : In pensione dall'esercito sudanese.

N. di carta di identificazione di ex militare: 4302.

Designazione/giustificazione : Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF).

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato queste funzioni in qualità di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni fornite dal gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 dell'UNSCR 1591 (2005) in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur senza autorizzazione due elicotteri da attacco Mi-24.

Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale. (Cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni dell'UNSCR 1591(2005) e risponde quindi ai criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

2.

Cognome :

ALNSIEM

Nome(i) : Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 01/01/1964 o 1959;

luogo di nascita: Kutum,

risiede a: Kabkabiya e la città di Kutum, Darfur settentrionale e ha risieduto a Khartoum.

Passaporto/informazioni identificative/status: : passaporto diplomatico N. D014433,

rilasciato il 21 febbraio 2013; scade il 21 febbraio 2015.

Certificato di cittadinanza N.: A0680623.

Membro dell'Assemblea nazionale del Sudan. Nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali.

Designazione/giustificazione : Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale.

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

3.

Cognome :

SHARIF

Nome(i) : Adam Yacub

Pseudonimi : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: intorno al 1976.

Passaporto/informazioni identificative/status : sarebbe deceduto il 7 giugno 2012.

Designazione/giustificazione : Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato, e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

4.

Cognome :

MAYU

Nome(i) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 1o gennaio 1967;

luogo di nascita: regione di Nile, El-Fasher, El-Fasher, Darfur settentrionale;

cittadinanza: sudanese di nascita;

risiede a: Tine, sul lato sudanese della frontiera con il Ciad.

Passaporto/informazioni identificative/status : Numero di identificazione nazionale:192-3238459-9;

certificato di cittadinanza acquisito alla nascita: N. 302581

Designazione/giustificazione : Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato l'UNSCR 1591 (2005) e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.