ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 703/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze etossichina e flusilazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze quinoclamine e warfarin non sono stati stabiliti LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che esse non sono incluse nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Riguardo all'acibenzolar-s-metile, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 dello stesso regolamento (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le banane e i pomodori e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per le mele, le pere e i manghi e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
La non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stabilita dalla decisione 2011/143/UE della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti etossichina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III dovrebbero quindi essere soppressi, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai CXL basati sugli impieghi nei paesi terzi, a condizione che tali livelli siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza per i consumatori. Analogamente, non si applica nei casi in cui gli LMR sono stati fissati in modo specifico come tolleranze all'importazione. |
(4) |
Riguardo all'etossichina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti i CXL per le pere e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per le pere è stato constatato un rischio per i consumatori e quindi è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha constatato alcune incertezze per quanto concerne i valori di riferimento tossicologici per l'etossichina. Dato che non può essere escluso un rischio per i consumatori a livelli di residui inferiori agli attuali LMR, per le pere si dovrebbe applicare il valore di 0,05 mg/kg a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(5) |
Il periodo di iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE previsto dalla decisione 2006/133/CE della Commissione (6) è scaduto il 30 giugno 2008. Dato che il flusilazolo non è più riconosciuto come sostanza attiva e tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari che lo contengono sono state revocate, è opportuno sopprimere gli LMR stabiliti per tale sostanza attiva nell'allegato III, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. |
(6) |
Riguardo al flusilazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (7). Esso ha constatato un rischio per i consumatori per quanto concerne i CXL per mele, pere, uve da tavola, pesche, fegato, rene, carni e grasso di bovini e carni e grasso di ovini e di suini. Questo rischio per i consumatori è constatato per le pesche a livelli di residui inferiori agli attuali LMR. Per le pesche dovrebbe perciò essere applicato Il valore di 0,01 mg/kg a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo all'isoxaflutole, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per il granturco dolce, la granella di mais e la canna da zucchero. L'Autorità ha riscontrato la mancanza di informazioni concernenti gli LMR per i semi di papavero e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per i semi di papavero l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Riguardo al molinate, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (9). Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per il riso e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, occorre fissare l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Riguardo al propoxycarbazone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (10). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. |
(10) |
Riguardo al piraflufen-etile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (11). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, frutta a nocciolo, uve da tavola e da vino, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, bacche di sambuco, olive da tavola, patate, colza, olive da olio, grano, orzo, segale, avena, frumento e luppolo e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha riscontrato la mancanza di informazioni concernenti gli LMR per i semi di cotone e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per i semi di cotone dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Riguardo al quinoclamine, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (12). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine sono limitate alle colture non commestibili. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(12) |
Riguardo al warfarin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (13). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti warfarin sono limitate al solo impiego come rodenticida e non prevedono l'applicazione diretta su colture commestibili. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(13) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili i LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda alcune sostanze, tali laboratori hanno concluso che per vari prodotti lo sviluppo tecnico richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(15) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(17) |
Per consentire la commercializzazione, la trasformazione e il consumo normali dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR, per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(18) |
È opportuno accordare un periodo di tempo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati, al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(19) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio in merito ai nuovi LMR e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 16 gennaio 2015:
1) |
per quanto riguarda le sostanze attive acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in e su tutti i prodotti, |
2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva etossichina in e su tutti i prodotti escluse le pere, |
3) |
per quanto riguarda la sostanza attiva flusilazolo in e su tutti i prodotti escluse le pesche. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3122. [41 pp.].
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Decisione 2011/143/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, concernente la non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 71).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3231. [25 pagg.].
(6) Direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 27).
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3186. [62 pagg.]
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3123. [30 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3140. [27 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3164. [30 pagg.].
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3142. [37 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(3):3141. [11 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(2):3124. [8 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II le colonne relative ad acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III le colonne relative ad acibenzolar, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile sono soppresse; |
3) |
l'allegato V è così modificato:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa in acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Isoxaflutole (somma di isoxaflutole e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa in isoxaflutole)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Molinate
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazone, espressa in propoxycarbazone)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per 2-idrossi-propoxycarbazone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen, espressa in piraflufen-etile)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per piraflufen. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa in acibenzolar-s-metile)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Isoxaflutole (somma di isoxaflutole e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa in isoxaflutole)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Molinate
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazone, espressa in propoxycarbazone)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per 2-idrossi-propoxycarbazone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen, espressa in piraflufen-etile)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per piraflufen. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Quinoclamine
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
0840040 Barbaforte o cren |
Warfarin
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
0840040 Barbaforte o cren» |
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Etossichina (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flusilazolo (F) (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Flusilazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 ([bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 704/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 211/2013 relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (2) fissa le prescrizioni in tema di certificazione dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione. |
(2) |
Durante recenti audit effettuati dai servizi d'ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario) in paesi terzi, sono emerse una serie di carenze. Esse riguardano la capacità delle autorità competenti di certificare che i semi destinati alla produzione di germogli siano prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e in particolare delle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del medesimo. |
(3) |
Per mantenere il più elevato livello di tutela dei consumatori e dar tempo ai paesi terzi di adottare i correttivi necessari per rendere più solido il sistema di certificazione, è opportuno permettere che il paese d'origine abbia l'alternativa di sostituire la certificazione relativa alle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria con un esame microbiologico dei semi destinati alla produzione di germogli prima dell'esportazione verso l'Unione. A tal fine, occorre modificare anche il modello di certificato di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 211/2013. |
(4) |
Questo provvedimento dovrebbe essere limitato nel tempo fino a quando i paesi terzi non possano garantire che le carenze sono state eliminate. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 211/2013 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Prescrizioni in tema di certificazione 1. Le partite di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità al modello stabilito nell'allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che soddisfano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 (4); che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione (5) e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. Il certificato ed, eventualmente, i risultati delle prove microbiologiche sulle enterobatteriacee di cui al paragrafo 4 del presente articolo, devono essere redatti nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e dello Stato membro in cui avviene l'importazione nella UE o essere accompagnati da una traduzione conforme in tali lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede, il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione giurata nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua. 2. L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale indicata nel certificato. 3. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato. 4. Tuttavia, in deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1 di attestare ufficialmente che i semi sono stati prodotti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 852/2004 e fino alla data del 1o luglio 2015, le partite di semi per germogli destinati a essere esportati verso l'Unione devono essere sottoposte, prima dell'esportazione, a un esame microbiologico sulle enterobatteriacee per verificare il rispetto delle condizioni igieniche di produzione. I risultati di tali prove microbiologiche non devono superare le 1000 ufc/g. 5. Gli operatori del settore alimentare che producono germogli con semi importati devono mettere il certificato e i risultati delle prove a disposizione delle autorità competenti, qualora esse lo richiedano. (4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16)." (5) Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68, del 12.3.2013, pag. 24)» ." |
2) |
L'articolo 4 è soppresso. |
3) |
Il modello di certificato per l'importazione di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli riportato nell'allegato è sostituito dal testo allegato al presente regolamento." |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 26).
(3) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
«MODELLO DI CERTIFICATO PER L'IMPORTAZIONE DI GERMOGLI O DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che fissa il dazio all'importazione applicabile alle rotture di riso
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra l'Unione europea e la Thailandia (2) per quanto riguarda il riso, approvato con decisione n. 2005/953/CE del Consiglio (3), prevede che, per le rotture di riso, l'Unione applichi un dazio all'importazione di 65 EUR per tonnellata. |
(2) |
Al fine di attuare l'accordo tra l'Unione e la Thailandia, l'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4) del Consiglio stabilisce che il dazio all'importazione per le rotture di riso è di EUR 65 per tonnellata. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto concerne i dazi all'importazione, l'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite, tra l'altro, da un accordo internazionale concluso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(4) |
Al fine di rispettare sempre le disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Thailandia, è opportuno fissare il dazio all'importazione applicabile alle rotture di riso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nonostante l'aliquota dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26).
(3) Decisione del Consiglio 2005/953/CE, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 relativo al dazio all'importazione applicabile al riso Basmati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra l'Unione europea e l'India (2), per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (3), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell'India sia pari a zero. |
(2) |
L'accordo tra l'Unione europea e il Pakistan (4), per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (5), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero. |
(3) |
Per l'attuazione di tali accordi, l'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6) ha stabilito che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi dovessero beneficiare di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. Tali condizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (7). |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto concerne i dazi all'importazione, l'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite, tra l'altro, da un accordo internazionale concluso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(5) |
Al fine di continuare a rispettare le disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'India nonché quelle dell'accordo tra l'Unione e il Pakistan, è opportuno che il regolamento (CE) n. 972/2006 stabilisca che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi beneficino di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 972/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, delle seguenti varietà:
— |
Basmati 217 |
— |
Basmati 370 |
— |
Basmati 386 |
— |
Kernel (Basmati) |
— |
Pusa Basmati |
— |
Ranbir Basmati |
— |
Super Basmati |
— |
Taraori Basmati (HBC-19) |
— |
Tipo-3 (Dehradun) |
Nonostante le aliquote dei dazi all'importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati semigreggio della varietà di cui al primo comma beneficia di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19).
(3) Decisione del Consiglio 2004/617/EC, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17).
(4) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25).
(5) Decisione 2004/618/EC del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).
(6) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
viste le richieste presentate da Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) ha riconosciuto alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire informazioni esaustive necessarie a dimostrare l'assenza di manifestazioni dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di prodigare ogni sforzo per eradicare tale organismo. |
(2) |
Alcune parti del territorio del Portogallo erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Bemisia tabaci è ormai insediato a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Madera, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta del Portogallo nei confronti del Bemisia tabaci. |
(3) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Dendroctonus micans Kugelan. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Dendroctonus micans dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(4) |
L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, l'Irlanda ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016. |
(5) |
Il Portogallo ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2010 e il 2013, il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Portogallo dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016. |
(6) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016. |
(7) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Gilpinia hercyniae (Hartig). È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Gilpinia hercyniae dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(8) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Gonipterus scutellatus Gyll. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(9) |
Il territorio della Corsica (Francia) era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus Eichhof. La Francia ha chiesto la revoca della sua zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus vista l'assenza della sua principale specie ospite in Corsica. Il territorio della Corsica (Francia), pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus Eichhof. |
(10) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Ips amitinus Eichhof. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(11) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che l'Ips cembrae Heer non è più presente nel suo territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips cembrae dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(12) |
Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Ips duplicatus Sahlberg. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips duplicatus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(13) |
L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea L. Sulla base di indagini svolte tra il 2011 e il 2013, l'Irlanda ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2016. |
(14) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea L., ad eccezione delle seguenti autorità amministrative locali: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, distretto di Elmbridge, distretto di Epsom and Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, distretto di Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, distretto di Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth e West Berkshire. Sulla base di indagini svolte tra il 2007 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, ad eccezione di tali unità amministrative locali, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di tali unità amministrative locali, dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2016. |
(15) |
Alcune parti del territorio della Spagna erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nelle comunità autonome di Aragona, Castiglia La Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, nella provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), nelle comarche di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e nelle municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunità Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Le comunità autonome di Aragona, Castiglia La Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le comarche di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e le municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunità Valenciana), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Spagna nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(16) |
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Sondrio (Lombardia). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Sondrio (Lombardia), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta dell'Italia nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(17) |
L'intero territorio dell'Irlanda era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. L'Irlanda ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediato nella città di Galway. Le misure adottate tra il 2005 e il 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. La città di Galway, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Irlanda nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(18) |
L'intero territorio della Lituania era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nelle municipalità di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Le municipalità di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Lituania nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(19) |
Alcune parti del territorio della Slovenia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediato nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava, pertanto, non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Slovenia nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(20) |
Alcune parti del territorio della Slovacchia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovacchia ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nei comuni di Čenkovce, Topoln'íky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. I comuni di Čenkovce, Topol'níky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Slovacchia nei confronti dell'Erwinia amylovora. |
(21) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sulla base di indagini svolte tra il 2010 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che gli organismi nocivi in questione non sono presenti nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al loro insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2016. |
(22) |
Il Regno Unito ha chiesto che il suo intero territorio, compresa l'Isola di Man, sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nell'Isola di Man, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. La zona protetta del Regno Unito nei confronti dell'organismo nocivo Cryphonectria parasitica dovrebbe pertanto essere riconosciuta, in relazione all'Isola di Man, solo fino al 30 aprile 2016. |
(23) |
Alcune parti del territorio della Grecia erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Citrus tristeza virus. La Grecia ha fornito informazioni da cui risulta che il Citrus tristeza virus è ormai insediato nell'unità regionale di Chania. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. L'unità regionale di Chania, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta della Grecia nei confronti del Citrus tristeza virus. |
(24) |
Il territorio della Corsica (Francia) era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dei ceppi europei del Citrus tristeza virus. La Francia ha fornito informazioni da cui risulta che ceppi europei del Citrus tristeza virus sono ormai insediati in Corsica e non possono essere eradicati. Il territorio della Corsica (Francia), pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dei ceppi europei del Citrus tristeza virus. |
(25) |
La Francia ha chiesto che alcune parti del «vignoble Champenois», vale a dire la Picardie (dipartimento dell'Aisne) e l'Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne), siano riconosciute come parti della zona protetta della Francia nei confronti dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Tali parti erano state oggetto delle indagini nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO, condotte nel «vignoble Champenois», senza essere state elencate come parti della zona protetta perché non appartenevano in senso stretto all'area amministrativa della Champagne. La zona protetta della Francia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO dovrebbe pertanto essere riconosciuta anche in relazione alla Picardie (dipartimento dell'Aisne) e all'Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne). |
(26) |
L'Italia ha chiesto che la Puglia sia riconosciuta come parte della sua zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Sulla base di indagini svolte nel 2013, l'Italia ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente in Puglia, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. La Puglia dovrebbe pertanto essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Italia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO solo fino al 30 aprile 2016. |
(27) |
Dalle informazioni fornite dall'Italia risulta che il territorio della Sardegna continua ad essere indenne da Grapevine flavescence dorée MLO. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento del territorio della Sardegna come parte della zona protetta dell'Italia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016. |
(28) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(29) |
Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le zone protette riconosciute fino al 31 marzo 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2014. |
(30) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:
1) |
la lettera a) è così modificata:
|
2) |
alla lettera b), il punto 2. è sostituito dal seguente:
|
3) |
alla lettera c), il punto 01 è sostituito dal seguente:
|
4) |
alla lettera d), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
MK |
67,9 |
TR |
91,6 |
|
ZZ |
79,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,7 |
TR |
74,4 |
|
ZZ |
51,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
107,4 |
ZZ |
107,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
103,5 |
BO |
130,6 |
|
TR |
118,4 |
|
ZA |
125,0 |
|
ZZ |
119,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
125,9 |
BR |
84,9 |
|
CL |
100,6 |
|
NZ |
134,6 |
|
US |
147,8 |
|
ZA |
125,6 |
|
ZZ |
119,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
228,9 |
ZZ |
228,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
298,4 |
ZZ |
298,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/64 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/83/UE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
Determinate parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che la Bemisia tabaci è attualmente insediata a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Madera non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta portoghese per quanto riguarda la Bemisia tabaci. È opportuno che l'allegato I, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(2) |
Determinate parti del territorio della Spagna sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella comunità autonoma di Aragona, nelle Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante e nei comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. La Comunità autonoma di Aragona, le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta spagnola per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(3) |
L'intero territorio dell'Irlanda è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlanda ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella città di Galway. Tra il 2005 e il 2013 sono state adottate misure al fine di eradicare tale organismo nocivo ma queste si sono rivelate prive di efficacia. La città di Galway non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta irlandese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(4) |
L'intero territorio della Lituania è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta lituana per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(5) |
Determinate parti del territorio della Slovenia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dall'autostrada H4) e di Lendava non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta slovena per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(6) |
Determinate parti del territorio della Slovacchia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nel comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Il comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda) non dovrebbe pertanto essere più considerato parte della zona protetta slovacca per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(7) |
È opportuno modificare la denominazione scientifica dell'organismo nocivo Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter secondo la denominazione scientifica riveduta ed è necessario riferirsi a tale organismo con il nome di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno allineare gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE. |
(8) |
Il Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è ora notoriamente presente in Svizzera. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, e l'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(9) |
Alla luce delle evoluzioni in tema di conoscenza scientifica si deve ritenere che la scortecciatura, per quanto concerne il legname del Platanus L., non elimina il rischio fitosanitario associato al Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE sia modificato di conseguenza. |
(10) |
Tenendo conto del rischio rappresentato dal Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vi sono giustificazioni tecniche per includere tale organismo nocivo nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, al fine di proteggere la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali in talune aree a rischio. |
(11) |
Il Regno Unito ha richiesto il riconoscimento del proprio territorio quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. In base a indagini svolte tra il 2010 e il 2013 il Regno Unito ha presentato elementi atti a provare che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale luogo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe quindi essere riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis Platani solo fino al 30 aprile 2016. È pertanto opportuno che l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. Analogamente è opportuno che l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A.II, della direttiva 2000/29/CE siano modificati per introdurre prescrizioni relative all'introduzione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 30 settembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati forniscono immediatamente i testi di tali disposizioni alla Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
ALLEGATO
1) |
Nell'allegato I, alla parte B, voce a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
L'allegato II è così modificato:
|
3) |
L'allegato III è così modificato:
|
4) |
l'allegato IV è così modificato:
|
5) |
l'allegato V è così modificato:
|
DECISIONI
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/72 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2014
che abroga la decisione 2010/283/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio
(2014/393/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/283/UE (1), che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2009 era pari al 5,9 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo pari al 97,6 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 5,6 % del PIL e al 95,7 % del PIL. |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Belgio una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 21 giugno 2013, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, che il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 di correggere il proprio disavanzo eccessivo entro il 2012 e ha deciso, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, di intimare al Belgio di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Al Belgio è stato intimato di presentare entro il 15 settembre una relazione sulle misure adottate per conformarsi a tale decisione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il 15 novembre 2013 la Commissione ha concluso che il Belgio aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione e che quindi non era necessario adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. |
(4) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (3). |
(5) |
Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (4). |
(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dal Belgio prima del 1o aprile 2014, il programma di stabilità 2014 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:
|
(7) |
A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Belgio è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio OMT, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(8) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(9) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo del Belgio sia stato corretto e che la decisione 2010/283/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Belgio è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/283/UE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. A. HARDOUVELIS
(1) Decisione 2010/283/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Belgio (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 34).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(4) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Si veda: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
(5) Decisione 2013/370/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che intima al Belgio di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 87).
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/75 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di decisioni in sede di Consiglio di associazione in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, al regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e al codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, all'elenco dei membri del collegio e all'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile
(2014/394/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con l'America centrale. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato. |
(2) |
I negoziati si sono conclusi al vertice UE–America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010. |
(3) |
L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1) («accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. |
(4) |
Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo relativa al commercio è stata applicata a titolo provvisorio a decorrere dal 1o agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1o ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1o dicembre 2013 da Guatemala. |
(5) |
L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che deve vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione. |
(6) |
L'articolo 6 dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione deve avere il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. |
(7) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno. |
(8) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il regolamento interno del comitato di associazione. |
(9) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare i regolamenti interni dei sottocomitati. |
(10) |
A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione deve approvare un elenco di diciassette esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali. |
(11) |
A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione deve compilare un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie. |
(12) |
L'articolo 328, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio di associazione deve adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo. |
(13) |
L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare con riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo, del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile si basa sui progetti di decisione del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del Consiglio di associazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 306 del 15.12.2012, pag. 3.
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del … 2014
che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di associazione
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo relativa al commercio è stata applicata a decorrere dal 1o agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1o ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1o dicembre 2013 da Guatemala. |
(2) |
È opportuno porre in essere quanto prima il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione. |
(3) |
Salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo, il Consiglio di associazione è incaricato di vigilare sull'attuazione dell'accordo e di adottare il proprio regolamento interno nonché quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono adottati i regolamenti interni del Consiglio di associazione, del comitato di associazione e dei sottocomitati che figurano rispettivamente negli allegati A e B.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, 2014.
Per il Consiglio di associazione
Per le repubbliche della parte AC
Per la parte UE
ALLEGATO A
Regolamento interno del Consiglio di associazione
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo») adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo, nonché delle altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
2. Conformemente agli articoli 5 e 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascuna delle repubbliche della parte AC, al livello ministeriale appropriato, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare in una determinata seduta. Se del caso e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato e di governo.
3. A norma dell'articolo 345 dell'accordo, il Consiglio di associazione, quando svolge esclusivamente o principalmente i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da rappresentanti della parte UE e da ministri di ciascuna delle repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio.
4. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo, le repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale all'interno del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
5. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e da un rappresentante a livello ministeriale della parte AC. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Il Consiglio di associazione si riunisce ad intervalli regolari, non superiori a due anni. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, ove le parti siano d'accordo, riunioni straordinarie.
2. Ogni riunione del Consiglio di associazione si svolge in un luogo e a una data concordata dalle parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici come la videoconferenza.
Articolo 4
Rappresentanza
1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 5
Delegazioni
1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato tramite il segretariato della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il Consiglio di associazione, previo accordo tra le parti, può invitare non membri a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori oppure al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.
Articolo 6
Segretariato
Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della parte AC svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.
Articolo 7
Corrispondenza
1. La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al segretariato della parte UE o delle repubbliche della parte AC, che a sua volta informa il segretariato dell'altra parte.
2. Il segretariato assicura la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la diffusione agli altri membri del Consiglio di associazione.
3. Il segretariato trasmette la corrispondenza al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alle ambasciate delle repubbliche della parte AC stabilite a Bruxelles (Belgio), con copia, a seconda del caso, ai ministeri responsabili degli affari esteri o ai ministeri competenti per le questioni attinenti al commercio.
4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dal segretariato e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati al paragrafo 3.
Articolo 8
Riservatezza
1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al Consiglio di associazione informazioni in via riservata, l'altra parte tratta tali informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione. Tuttavia, tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari prima della data di trasmissione dello stesso ordine del giorno.
2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso delle parti.
3. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
a) |
la documentazione presentata al Consiglio di associazione, |
b) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione, e |
c) |
le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni, tra gli altri. |
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i 45 giorni di calendario successivi ad ogni riunione del Consiglio di associazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che sono firmate dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
2. Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle repubbliche della parte AC.
3. Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo gli atti del Consiglio di associazione recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del Consiglio di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono autenticate dai due segretari.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ogni destinatario di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
6. Ciascuna delle parti può decidere di ordinare la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 12
Lingue
1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue facenti fede dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.
Articolo 13
Costi
1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del Consiglio di associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento interno, sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 14
Comitato di associazione
1. A norma dell'articolo 7 dell'accordo, il Consiglio di associazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato di associazione. Il comitato è composto da rappresentanti della parte UE, da un lato, e da rappresentanti della parte AC, dall'altro, al livello stabilito dall'accordo.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione (1), dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di associazione può autorizzare il comitato di associazione a prendere decisioni in suo nome.
3. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di una consultazione, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.
Articolo 15
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.
(1) Per quanto riguarda la parte IV dell'accordo, tale funzione è adempiuta dal comitato di associazione in stretta collaborazione con i coordinatori designati a norma dell'articolo 347 dell'accordo.
ALLEGATO B
Regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 7 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti conformemente all'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale dell'accordo.
2. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 346 dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascuna delle repubbliche della parte AC, a livello di alti funzionari che hanno le competenze in materia delle questioni specifiche da affrontare in una determinata seduta.
3. A norma dell'articolo 346 dell'accordo, il Consiglio di associazione, quando svolge i compiti ad esso assegnati a norma della parte IV dell'accordo, è composto da rappresentanti della Commissione europea e da ministri di ciascuna delle repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio. Un rappresentante della parte che esercita la presidenza del comitato di associazione svolge la funzione di presidente.
4. A norma dell'articolo 352, paragrafo 3, dell'accordo, le repubbliche della parte AC agiscono collettivamente nel processo decisionale all'interno del quadro istituzionale dell'accordo; l'adozione di decisioni e raccomandazioni richiede il loro consenso.
5. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 352 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La parte UE e la parte AC si alternano nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione ogni 12 mesi. Il presidente è un membro del comitato di associazione. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, ove le parti siano d'accordo, riunioni straordinarie
2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dal presidente dello stesso a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato di associazione ai membri almeno 28 giorni prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Ogniqualvolta sia possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con un anticipo utile rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
4. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati.
Articolo 4
Rappresentanza
1. Ciascuna parte notifica alle altre parti l'elenco dei suoi rappresentanti nel comitato di associazione («membri») per le diverse questioni all'esame. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato di associazione.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente per una determinata riunione notifica per iscritto alle altre parti del comitato di associazione il nome del suo supplente prima della riunione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 5
Delegazioni
I membri del comitato di associazione possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
Articolo 6
Segretariato
Un funzionario della parte UE e un funzionario di una delle repubbliche della parte AC, designato a turno conformemente alle direttive stabilite a tal fine dalle repubbliche della parte AC, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione.
Articolo 7
Corrispondenza
1. La corrispondenza destinata al comitato di associazione è inviata al segretario della parte UE o della repubblica della parte AC, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dal presidente del comitato di associazione è trasmessa alle parti dal segretariato e diffusa, se del caso, quale documentazione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento interno.
Articolo 8
Documenti
1. Qualora le deliberazioni del comitato di associazione siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato ai membri.
2. Ogni segretario è responsabile della trasmissione dei documenti ai membri del comitato di associazione della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.
Articolo 9
Riservatezza
1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica informazioni in via riservata al comitato di associazione, ai sottocomitati, ai gruppi di lavoro o a altri organismi, l'altra parte tratta tali informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 336, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 10
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del comitato di associazione stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, al presidente e ai membri del comitato di associazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione, quale documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno da una parte, insieme ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
4. Il presidente della riunione del comitato di associazione può, previo accordo, invitare, in casi specifici, osservatori o esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il presidente della riunione del comitato di associazione d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 11
Verbali
1. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale contiene, di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
a) |
la documentazione presentata al comitato di associazione, |
b) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato di associazione, e |
c) |
le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni e le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni in merito a voci specifiche, tra gli altri. |
3. Nel verbale figurano anche l'elenco dei membri del comitato o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, l'elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e l'elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Il verbale è approvato per iscritto da tutte le parti entro 28 giorni di calendario dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari del comitato di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuna delle parti.
5. Salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotta un piano d'azione che rifletta le misure concordate nel corso della riunione, piano la cui attuazione sarà esaminata nella riunione successiva.
Articolo 12
Decisioni e raccomandazioni
1. Nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di prendere decisioni o in cui tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di associazione, il comitato di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti, che saranno firmate dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE durante le riunioni.
2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 8. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata in modo indipendente e successivamente dai rappresentanti della parte UE e di ciascuna delle repubbliche della parte AC.
3. Gli atti del comitato di associazione recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione indica la data della sua entrata in vigore ed è firmata dalle repubbliche della parte AC e dalla parte UE.
Articolo 13
Relazioni
Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione sulle sue attività e su quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi a ogni riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
Articolo 14
Lingue
1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono lo spagnolo e un'altra delle lingue facenti fede dell'accordo concordata dalle parti.
2. Salvo decisione contraria, il comitato di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 15
Costi
1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da o in spagnolo e dall'altra o nell'altra lingua ufficiale del comitato di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento interno, sono sostenute dalla parte ospitante la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 16
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.
Articolo 17
Sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati
1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di creare sottocomitati o gruppi di lavoro specializzati diversi da quelli previsti dall'accordo che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati o gruppi di lavoro oppure definire o modificare le condizioni del loro mandato. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato di associazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento internoè applicato mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro specializzato, con i seguenti adattamenti:
a) |
ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti l'elenco dei partecipanti a tali organismi e le loro rispettive funzioni. Il segretariato del comitato di associazione gestisce tali elenchi; |
b) |
la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto sono trasmesse simultaneamente anche al segretariato del comitato di associazione; |
c) |
salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate dalle parti, i sottocomitati o i gruppi di lavoro possono solo formulare raccomandazioni. |
PROGETTO
DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del …2014
che adotta il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 319, 325 e 328,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
(2) |
A norma dell'articolo 328, paragrafo 1, nella sua prima riunione, il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono adottati il regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo e il codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, che figurano rispettivamente negli allegati A e B.
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a …,
Per il Consiglio di associazione
Per le repubbliche della parte AC
Per la parte UE
ALLEGATO A
Regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo
DISPOSIZIONI GENERALI
1. |
Ogni riferimento fatto nel presente regolamento a un articolo o titolo è un riferimento all'articolo o al titolo pertinente dell'accordo oppure al titolo X «Risoluzione delle controversie» dell'accordo nella sua interezza. |
2. |
Ai fini del titolo e a norma del presente regolamento si intende per:
|
3. |
Salvo diverso accordo delle parti, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Tuttavia, le parti della controversia condividono le spese connesse agli aspetti organizzativi, comprese le spese dei membri del collegio e le spese di traduzione. |
PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI, NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
4. |
Le parti della controversia e il collegio trasmettono ogni richiesta, notifica, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma, posta elettronica, web link o altro mezzo di telecomunicazione che consenta di registrare l'avvenuto invio o ricevimento. Per quanto riguarda la parte che presenta il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di spedizione. Per quanto riguarda la parte che riceve il documento, la data di consegna è la data indicata nella registrazione di ricevimento del documento. Il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non deve essere preso in considerazione nel calcolo dei periodi di tempo procedurali. (2) |
5. |
Una parte della controversia trasmette simultaneamente una copia delle sue comunicazioni scritte all'altra parte della controversia all'ufficio di cui al punto 67, nonché a ciascun membro del collegio. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico. Analogamente, le parti della controversia e il collegio forniscono, se prescritto dal titolo, una copia di tutte le comunicazioni al comitato di associazione. |
6. |
Tutte le notifiche effettuate dal collegio sono indirizzate agli uffici competenti delle parti della procedura. |
7. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
8. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo di una delle parti della procedura o se l'ufficio competente è chiuso in quel giorno per cause di forza maggiore, il documento può essere trasmesso a tale parte il giorno feriale successivo. |
APERTURA DELLA PROCEDURA DEL COLLEGIO
9. |
Quando un membro del collegio è nominato in conformità dell'articolo 312, il membro nominato dispone di un termine di 10 giorni per accettare la sua nomina. La sua accettazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione iniziale di cui al codice di condotta. |
10. |
Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le persone che hanno agito in qualità di Mediatore o hanno esercitato qualsiasi altra funzione attinente alla risoluzione delle controversie non possono fungere da membri del collegio in una controversia successiva riguardante lo stesso oggetto. |
11. |
Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, esse comunicano con il collegio o lo incontrano entro 7 giorni dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 6, al fine di decidere le questioni che le parti della controversia o il collegio ritengano opportune, tra cui anche l'onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio e di altre persone conformemente ai punti 63, 64 e 65. |
COMUNICAZIONI INIZIALI
12. |
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. |
LAVORI DEL COLLEGIO
13. |
Il collegio adotta il proprio calendario di lavoro, consentendo alle parti della controversia un periodo di tempo appropriato per adempiere a tutte le fasi del procedimento. Il calendario di lavoro stabilisce date e periodi di tempo precisi per la presentazione di ogni comunicazione e documento pertinente, nonché di eventuali altri documenti e audizioni del collegio. Nel rispetto del punto 19 il collegio può modificare il calendario di lavoro di propria iniziativa o previa consultazione delle parti e deve in ogni caso informare senza indugio le parti della controversia di eventuali modifiche del calendario di lavoro. |
14. |
Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
15. |
Il collegio può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, spedizione postale raccomandata, corriere, telex, telegramma, posta elettronica, videoconferenza o web link, salvo disposizioni contrarie nella parte IV dell'accordo o altrove. Al momento di decidere quali mezzi usare, il collegio garantisce che i mezzi non riducano il diritto di una parte di partecipare pienamente ed efficacemente al procedimento. |
16. |
Solo i membri del collegio possono partecipare alle sue deliberazioni. Tuttavia, il collegio può autorizzare i suoi assistenti, interpreti o traduttori a presenziare alle discussioni. |
17. |
L'adozione di qualsiasi decisione di procedura, compresa la decisione del collegio in merito, è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata. |
18. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo o del presente regolamento di procedura, un collegio potrà adottare per quella particolare controversia qualsiasi procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
19. |
Il collegio, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 317, paragrafo 3, non possono essere modificati, salvo in circostanze eccezionali. |
SOSTITUZIONE
20. |
In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio, viene designato un sostituto conformemente all'articolo 312. |
21. |
Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta o non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 325 e che per questo motivo vada sostituito, detta parte può richiedere la rimozione di tale membro del collegio informando l'altra parte della controversia entro 10 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte del membro del collegio. |
22. |
Se una parte della controversia ritiene che un membro del collegio diverso dal presidente abbia violato il codice di condotta, le parti della controversia si consultano entro 10 giorni e, di comune accordo, sostituiscono detto membro del collegio designando un sostituto conformemente all'articolo 312. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva. Se il presidente conclude che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, viene designato un sostituto. La selezione del sostituto è effettuata conformemente al paragrafo pertinente di cui all'articolo 312, in base al quale il membro da sostituire era stato inizialmente selezionato. In assenza della selezione di un sostituto conformemente al paragrafo pertinente dell'articolo 312 entro 10 giorni dalla comunicazione del presidente alle parti riguardante la violazione del codice di condotta da parte di un membro del collegio, il presidente sceglie il nuovo membro del collegio. Tale selezione avviene entro 5 giorni ed è comunicata senza indugio alle parti della controversia. |
23. |
Se una parte della controversia ritiene che il presidente del collegio abbia violato il codice di condotta, entro 10 giorni le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente conformemente alle disposizioni dell'articolo 312. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno degli altri membri selezionati per esercitare le funzioni di presidente a norma dell'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Il suo nominativo è sorteggiato dal presidente del comitato di associazione o da un suo delegato, entro 5 giorni dalla data della richiesta, in presenza delle parti della controversia che lo desiderino. La decisione riguardante la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona conclude che il presidente in carica abbia violato il codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, del titolo. Tale selezione è effettuata entro 5 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente in presenza delle parti della controversia che lo desiderino. |
24. |
Qualora si ritenga che un membro del collegio abbia violato il codice di condotta, quest'ultimo può dimettersi senza che le dimissioni implichino l'accettazione dei motivi addotti per la richiesta della sua sostituzione. |
25. |
Alla nomina del sostituto il collegio decide, a sua completa discrezione, se la totalità o una parte delle audizioni debba essere ripetuta. |
26. |
I procedimenti del collegio sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 20, 21, 22, 23 e 24. |
AUDIZIONI
27. |
Dopo aver sentito le parti della controversia e gli altri membri del collegio, il presidente fissa la data, il luogo e l'ora dell'audizione (3) e notifica tali informazioni per iscritto alle parti della controversia. Se l'audizione è pubblica, tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico dalla parte della controversia incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Il collegio può decidere di non convocare un'audizione, salvo disaccordo delle parti. |
28. |
Salvo accordi diversi delle parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte convenuta è l'Unione europea o nella capitale dell'America centrale interessata se la parte convenuta è una repubblica della parte AC. |
29. |
Il collegio può organizzare ulteriori audizioni con l'accordo delle parti della controversia. |
30. |
Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata delle audizioni in modo tale da garantire l'efficace risoluzione della controversia e la validità delle azioni, decisioni e sentenze del collegio. |
31. |
Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio. |
32. |
Al più tardi 5 giorni prima della data dell'audizione, ciascuna parte della controversia trasmette al collegio l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno per suo conto con presentazioni o argomentazioni orali e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. Le parti della controversia non includono nelle loro delegazioni persone che, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse finanziario o personale in materia. Le parti della controversia possono opporsi alla presenza di qualsiasi persona sopra indicata, motivando tale obiezione. All'inizio dell'audizione il collegio decide in merito all'obiezione. |
33. |
Le audizioni dei collegi sono aperte al pubblico, purché le parti non convengano di svolgerle parzialmente o totalmente a porte chiuse. Tuttavia, il collegio si riunisce a porte chiuse se le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della controversia comprendono informazioni riservate sia di natura commerciale che non commerciale. |
34. |
Il collegio conduce l'audizione nel modo sotto indicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta: Argomentazione
Confutazione
|
35. |
Il collegio può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione. |
36. |
Il collegio predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti della controversia. |
37. |
Entro 10 giorni dalla data finale dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione. |
DOMANDE SCRITTE
38. |
Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande del collegio. |
39. |
Una parte della controversia fornisce una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio all'altra parte della controversia. Alle parti della controversia è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito a tale risposta dell'altra parte della controversia entro 5 giorni dalla data di ricevimento. |
ELEMENTI DI PROVA
40. |
Le parti della controversia presentano, per quanto possibile, gli elementi di prova con la comunicazione scritta iniziale e con la comunicazione scritta a sostegno delle argomentazioni. Le parti della controversia possono presentare ulteriori prove a sostegno delle argomentazioni nella propria comunicazione di confutazione e di controreplica. In via eccezionale le parti della controversia possono presentare ulteriori elementi di prova se tali elementi sono diventati disponibili o se una parte ne ha preso conoscenza dopo lo scambio di comunicazioni scritte oppure se il collegio considera che tali elementi di prova siano pertinenti e fornisce all'altra parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito. |
RISERVATEZZA
41. |
Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio che si svolgono parzialmente o totalmente a porte chiuse, come previsto al punto 33. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte della controversia in via riservata al collegio. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché essa non contenga informazioni commerciali riservate. |
CONTATTI UNILATERALI
42. |
Il collegio non si incontra né entra in contatto con una parte della controversia in assenza dell'altra parte. |
43. |
Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe in assenza degli altri membri del collegio. |
INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA
44. |
Se il collegio intende acquisire informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, esse devono essere richieste il più presto possibile e almeno 15 giorni prima della data dell'audizione finale, a meno che il collegio non possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali. |
45. |
Prima di richiedere tali informazioni o consulenze tecniche il collegio stabilisce e notifica alle parti della controversia le procedure che seguirà per ottenere le informazioni. Dette procedure includono:
|
46. |
Il collegio non può scegliere come consulente tecnico un individuo che ha un interesse finanziario o personale nell'oggetto del procedimento o il cui datore di lavoro, partner, associato o familiare abbia un interesse simile. In ogni caso le disposizioni dell'articolo 325, paragrafo 2, si applicano alla selezione di esperti, organismi o altre fonti. |
47. |
In caso di una richiesta di informazioni e consulenze tecniche a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, il collegio esamina se sia opportuno sospendere i periodi di tempo stabiliti in attesa del ricevimento di tali informazioni. |
MEMORIE A TITOLO DI AMICUS CURIAE
48. |
Salvo accordo diverso tra le parti della controversia, il collegio può ricevere memorie a titolo di amicus curiae dalle persone fisiche o giuridiche interessate, stabilite nel territorio delle parti della controversia, purché esse siano presentate entro 10 giorni dalla data di istituzione del collegio. |
49. |
Le memorie devono essere:
|
50. |
Le memorie sono accompagnate da una dichiarazione scritta che indichi chiaramente:
|
51. |
Le memorie sono indirizzate al presidente del collegio nelle lingue di cui al punto 49. |
52. |
Il collegio non prende in considerazione le memorie a titolo di amicus curiae non conformi alle disposizioni sopra indicate. |
53. |
Nel lodo il collegio elenca tutte le memorie a titolo di amicus curiae che ha ricevuto e che risultano conformi alle disposizioni sopra indicate. Il collegio non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette memorie. Le comunicazioni ricevute dal collegio a norma del presente regolamento di procedura sono comunicate alle parti della controversia per eventuali osservazioni. |
CASI URGENTI
54. |
Nei casi urgenti di cui all'articolo 313, paragrafo 3, il collegio adegua i termini fissati nel presente regolamento di procedura secondo il caso. |
LINGUA DEL PROCEDIMENTO, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE
55. |
Durante le consultazioni di cui all'articolo 310 e al più tardi entro la data della riunione di cui al punto 11, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua o più lingue di lavoro per i procedimenti dinanzi al collegio, vale a dire inglese, spagnolo o entrambi. |
56. |
Le pronunce del collegio, compreso il lodo sul merito, sono redatte e notificate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia. I costi della traduzione di tali pronunce del collegio sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia. |
57. |
Ciascuna parte della controversia sostiene i costi delle ulteriori traduzioni che essa ritiene necessarie. |
CALCOLO DEI TERMINI PROCEDURALI
58. |
Se conformemente al titolo, al presente regolamento di procedura o per decisione del collegio, qualsiasi azione, atto procedurale o audizione deve avvenire a una data specifica oppure prima o dopo tale data o un evento specifico, la data specificata o la data dell'evento non è inclusa nel calcolo dei termini indicati nel titolo o nel presente regolamento di procedura o stabiliti dal collegio. |
59. |
Tutti i termini stabiliti nel titolo e nel presente regolamento di procedura sono calcolati dal giorno successivo alla richiesta, alla notifica, alla comunicazione scritta o alla presentazione di altri documenti alla parte che riceve il documento. |
60. |
Conformemente al punto 4, il tempo che intercorre tra la data di trasmissione del documento e l'effettivo ricevimento non è preso in considerazione nel calcolo dei termini procedurali. |
61. |
Qualora una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento. |
62. |
Se un termine scade in un giorno festivo di una o entrambe le parti della controversia, tale termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. |
COSTI
63. |
Fatte salve circostanze eccezionali decise dal collegio, (4) la remunerazione dei membri del collegio, degli assistenti, degli esperti, degli organismi o di altre fonti di cui all'articolo 320, il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e di altre spese ammissibili, nonché le spese amministrative generali dei lavori del collegio sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia in base alla richiesta di rimborso spese presentata dal collegio. |
64. |
Ai fini della remunerazione e del rimborso delle spese i membri del collegio mantengono un registro completo e dettagliato delle spese sostenute e presentano una richiesta di rimborso all'ufficio designato dalle parti a norma del punto 67 del presente regolamento di procedura, insieme ai documenti giustificativi. Lo stesso si applica agli assistenti e alle persone designate conformemente all'articolo 320 nella misura in cui si tratti del loro ruolo specifico di assistenti di un membro del collegio o del collegio e agli esperti, agli organismi o ad altre fonti che forniscono informazioni e consulenza tecnica. |
65. |
Il Consiglio di associazione decide in merito a tutti i costi ammissibili per le suddette persone, nonché alle retribuzioni e alle indennità da versare che sono stabilite secondo le norme dell'OMC. |
66. |
I punti precedenti si applicano altresì a qualsiasi Mediatore nel quadro del meccanismo di mediazione. |
UFFICIO DESIGNATO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E AL MECCANISMO DI MEDIAZIONE
67. |
Ciascuna parte:
|
68. |
Tutte le notifiche e le consegne dei documenti di cui al titolo sulla composizione delle controversie, al regolamento di procedura e al titolo relativo al meccanismo di mediazione sono effettuate tramite tale ufficio. |
ALTRE PROCEDURE
69. |
Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 315, paragrafo 3, all'articolo 316, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 3, e all'articolo 318, paragrafo 2. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini di tali procedure. |
CONFORMITÀ AL TITOLO E AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
70. |
Le parti e il collegio garantiscono che i loro rappresentanti, consulenti, assistenti e altre persone che partecipano a qualsiasi parte di un procedimento a norma del titolo e del presente regolamento di procedura rispettino le disposizioni pertinenti nonché le eventuali norme supplementari concordate dalle parti o adottate dal collegio. |
(1) Sono inclusi i giorni festivi permanenti, compresi ma non limitati ai giorni festivi religiosi o storici, nonché eventuali altri giorni festivi istituiti su base non permanente.
(2) Nota del negoziatore: la parte AC studierà ulteriormente la necessità di una regola sussidiaria per i casi in cui non siano necessarie registrazioni dell'avvenuta trasmissione o dell'avvenuto ricevimento.
(3) Il risultato delle consultazioni di cui al presente punto non è vincolante per il collegio.
(4) Nota del negoziatore: I negoziatori concordano che tutti i costi connessi al collegio e ai lavori di quest'ultimo dovrebbero essere sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia. Le parti della controversia convengono inoltre che qualora una parte abbia deliberatamente cercato di ostacolare o di abusare del procedimento di risoluzione delle controversie, il collegio può decidere che tale parte debba sostenere una parte maggiore delle spese.
ALLEGATO B
Codice di condotta per i membri dei collegi e per i mediatori
DEFINIZIONI
1. |
Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
|
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROCEDURA
2. |
I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da preservare l'integrità e l'imparzialità del procedimento di risoluzione delle controversie e il dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi definiti nelle parti del presente codice di condotta relative agli obblighi degli ex membri e alla riservatezza. |
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE
3. |
Prima di accettare la nomina di membro del collegio a norma dell'accordo, ogni candidato prende in considerazione, e se del caso dichiara, l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o circostanza che possa influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
4. |
Senza limitare il carattere generale di quanto precede, ogni candidato deve dichiarare in buona fede:
|
5. |
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, tutti i candidati che sono stati selezionati come membri del collegio e hanno accettato la nomina devono compilare una dichiarazione iniziale di informativa. La dichiarazione e l'accettazione della nomina devono essere trasmesse alle parti a fini di esame. |
6. |
Dopo essere stato nominato, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o di altre circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e altre circostanze di tale natura in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni o altre circostanze informando le parti per iscritto e, a fini di esame, con copia al comitato di associazione. |
7. |
Ciascun membro è tenuto a comunicare al comitato di associazione solo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminati dalle parti. |
FUNZIONI DEI MEMBRI
8. |
In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza. |
9. |
Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale funzione. |
10. |
Ciascun membro prende tutti i provvedimenti necessari per garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza e ottemperino alle parti del presente codice di condotta riguardanti la responsabilità nei confronti della procedura, gli obblighi di informativa, l'indipendenza, l'imparzialità e i diritti dei membri, gli obblighi degli ex membri e la riservatezza. |
11. |
I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. |
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E DIRITTI DEI MEMBRI
12. |
Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali o di terzi, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
13. |
Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
14. |
Nessun membro può trarre vantaggio dalla propria posizione in seno al collegio per servire qualsiasi interesse personale o privato; ciascun membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che terzi si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
15. |
Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
16. |
Ciascun membro evita di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità. |
17. |
Nessun membro può limitare o privare gli altri membri del loro diritto e obbligo di partecipare pienamente a tutti gli aspetti pertinenti del procedimento. |
OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI
18. |
Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio. |
RISERVATEZZA
19. |
I membri o ex membri non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
20. |
I membri non divulgano il lodo del collegio né parti di esso prima della pubblicazione conformemente al titolo. |
21. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le deliberazioni del collegio, l'opinione di un membro, o qualsiasi altro aspetto non pubblico del procedimento. |
MEDIATORI
22. |
Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |
PROGETTO
DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del … 2014
che adotta l'elenco dei membri del collegio
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l'accordo l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 6 e 325,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
(2) |
A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È adottato l'elenco dei membri del collegio di cui all'allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,.
Per il Consiglio di associazione
Per le repubbliche della parte AC
Per la parte UE
ALLEGATO
Elenco dei membri del collegio
|
Membri proposti dalla Costa Rica
|
|
Membri proposti da El Salvador
|
|
Membri proposti dal Guatemala
|
|
Membri proposti dall'Honduras
|
|
Membri proposti dal Nicaragua
|
|
Membri proposti da Panama
|
|
Membri proposti dall'UE
|
|
Presidenti
|
PROGETTO
DECISIONE N. 4/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE
del … 2014
che adotta l'elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(«accordo»), in particolare gli articoli 6 e 297,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo. |
(2) |
A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione approva un elenco di diciassette esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È adottato l'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile di cui all'allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il Consiglio di associazione
Per le repubbliche della parte AC:
Per la parte UE
ALLEGATO
Elenco di esperti in commercio e sviluppo sostenibile
Esperti in diritto ambientale, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali
|
Elenco degli esperti nazionali
|
|
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
Esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali
|
Elenco degli esperti nazionali
|
|
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/103 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame
[notificata con il numero C(2014) 4062]
(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/395/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (2), è stato notificato l'uso del rame anche per i tipi di prodotti 2, 5 e 11, come definiti all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3). |
(2) |
Non è stato presentato nessun fascicolo completo entro le scadenze previste a supporto dell'inclusione del rame nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Conformemente alla decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il rame non deve più essere immesso sul mercato per l'uso nei tipi di prodotti 2, 5 o 11 a partire dal 1o febbraio 2013. |
(3) |
A norma dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato domande distinte alla Commissione per ottenere l'autorizzazione a consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per una serie di usi. |
(4) |
La Commissione ha pubblicato le domande per via elettronica. |
(5) |
Dalle domande pervenute emerge che la trasmissione della legionella è stata associata, in particolare, all'uso di acqua come acqua potabile, per usi igienico-sanitari nonché nelle torri di raffreddamento. Inoltre, si deduce che la legionella può avere conseguenze letali, soprattutto fra i gruppi più vulnerabili come i degenti di strutture ospedaliere. In base alle domande, la scelta di un idoneo sistema di controllo del rischio legionella è complessa e dipende da una serie di parametri quali le caratteristiche progettuali, l'età e la complessità del sistema nonché la composizione chimica dell'acqua. |
(6) |
Da alcune domande, risulta anche che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire la proliferazione di organismi nell'acqua delle piscine che possono causare numerose infezioni. |
(7) |
Inoltre, da alcune domande si deduce che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire la proliferazione di organismi nella presa d'acqua principale delle piattaforme offshore di petrolio e gas e di altri impianti marini e costieri, dove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell'afflusso di acqua destinata anche alla trasformazione e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi igienico-sanitari nonché all'estinzione di incendi, poiché l'interruzione del flusso poterebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell'impianto. |
(8) |
Infine, si evince da alcune delle domande, che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire la proliferazione di organismi nelle principali prese d'acqua delle navi, dove tale uso è essenziale per evitare di bloccare la presa dell'acqua utilizzata nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni della nave. Ciò comprende le parti interne di tutte le tubature, come il sistema di protezione antincendio, vitale per il funzionamento sicuro della nave. |
(9) |
Durante la consultazione pubblica non sono state formulate osservazioni in merito alle domande suddette. Gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per tenere sotto controllo la legionella o altri organismi nocivi e, in alcuni casi, ridurre il rischio di bloccare l'afflusso nella presa d'acqua principale degli impianti offshore, di altri impianti marini e costieri o delle navi. |
(10) |
Pertanto, è probabile che il divieto dell'uso di biocidi contenenti rame nel controllo della legionella o di altri organismi nocivi, oppure nei casi in cui possano essere utili per la prevenzione della proliferazione di organismi nelle prese d'acqua delle piattaforme offshore di petrolio e gas, di altri impianti marini e costieri o delle navi, costituisca un grave rischio per la salute pubblica negli Stati membri interessati. Inoltre, il costo logistico e pratico di disattivare o sostituire gli attuali sistemi a base di rame può rivelarsi proibitivo in molti casi. Se fattibile, la sostituzione può richiedere un certo periodo di tempo. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe richieste per usi essenziali. |
(11) |
Tuttavia, a meno che non sia presentata senza indugio una domanda completa per l'approvazione dell'uso del rame nei tipi di prodotti pertinenti, è auspicabile che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per il controllo della legionella o per la prevenzione della proliferazione di organismi. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l'effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6, n. CAS 7440-50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione.
2. Se i fascicoli per l'approvazione del rame per i tipi di prodotti pertinenti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (5) nei casi in cui un principio è approvato o meno.
3. Nei casi diversi da quello di cui al paragrafo 2, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali essi garantiscano che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare metodi alternativi efficaci per i relativi fini.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
(2) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.
(3) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(4) GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 48.
(5) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
ALLEGATO
USI CHE GLI STATI MEMBRI ELENCATI DI SEGUITO POSSONO AUTORIZZARE, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
|
|
A |
B |
C |
N. |
Stato membro |
Tipo di prodotto 2 |
Tipo di prodotto 5 |
Tipo di prodotto 11 |
1 |
Irlanda |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari. |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile. |
— |
2 |
Estonia |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
3 |
Italia |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari. |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile. |
Per il controllo delle legionelle nelle torri di raffreddamento. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
4 |
Polonia |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
5 |
Francia |
Per il controllo delle legionelle e di altri organismi nocivi nell'acqua di piscine private. |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
6 |
Belgio |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari. |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile. |
Per il controllo delle legionelle nelle torri di raffreddamento Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
7 |
Regno Unito |
Per il controllo delle legionelle e di altri organismi nocivi nell'acqua per piscine e vasche per animali. |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
8 |
Germania |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
9 |
Lettonia |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
10 |
Finlandia |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
11 |
Lussemburgo |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
12 |
Svezia |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
13 |
Danimarca |
— |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
14 |
Malta |
Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari. |
— |
Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/108 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che autorizza l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificato con il numero C(2014) 4114]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2014/396/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 4 maggio 2012, la società Lallemand SAS ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV come nuovo ingrediente alimentare. Il lievito per panificazione trattato con raggi UV è destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pane e panini lievitati e di prodotti di panetteria fine, nonché negli integratori alimentari. |
(2) |
In data 31 agosto 2012, l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso conclude che il lievito per panificazione trattato con raggi UV soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(3) |
L'11 settembre 2012, la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
(4) |
Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(5) |
Il 14 aprile 2013, la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione del lievito per panificazione trattato con raggi UV come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
(6) |
Il 12 dicembre 2013, nel suo «parere scientifico sulla sicurezza del lievito per panificazione trattato con raggi UV e arricchito di vitamina D» (2), l'EFSA ha concluso che tale lievito, che presenta un maggiore contenuto di vitamina D2, è sicuro nelle condizioni d'impiego previste. |
(7) |
Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il lievito per panificazione trattato con raggi UV come nuovo ingrediente alimentare soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) recano disposizioni specifiche per l'impiego di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti e negli integratori alimentari. L'impiego del lievito per panificazione trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzato fatte salve tali disposizioni specifiche. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il lievito per panificazione trattato con raggi UV di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006.
Articolo 2
La designazione del lievito per panificazione trattato con raggi UV autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2».
Articolo 3
La presente decisione è indirizzata a Lallemand SAS, 19, rue des Briquetiers BP 59, 31702 Blagnac Cedex, Francia.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) The EFSA Journal 2014; 12 (1): 3520.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
ALLEGATO I
SPECIFICA DEL LIEVITO PER PANIFICAZIONE TRATTATO CON RAGGI UV
Definizione : Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae), è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 1 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (450-875 μg/g).
Descrizione : Granuli scorrevoli, di colore marrone chiaro.
Vitamina D2 :
Denominazione chimica |
(5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo |
Sinonimo |
Ergocalciferolo |
N. CAS |
50-14-6 |
Peso molecolare |
396,65 g/mol |
Criteri microbiologici del concentrato di lievito :
Coliformi |
Non più di 1 000/g |
Escherichia coli |
Non più di 10/g |
Salmonella spp. |
Assente in 25 g |
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DEL LIEVITO PER PANIFICAZIONE TRATTATO CON RAGGI UV
Categoria di prodotti alimentari |
Massimi livelli di uso |
Pane e panini lievitati |
5 μg di vitamina D2/100 g prodotto finito |
Prodotti da forno fini |
5 μg di vitamina D2/100 g prodotto finito |
Integratori alimentari |
5 μg di vitamina D2/die |
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/111 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/397/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I principi attivi difetialone e difenacum sono stati inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per poter essere utilizzati nei biocidi per tipo di prodotto 14 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva summenzionata. |
(2) |
La loro approvazione scadrà, rispettivamente, il 31 ottobre 2014 e il 31 marzo 2015. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, sono state presentate le domande di rinnovo dell'approvazione. |
(3) |
A causa dei rischi rilevati e delle caratteristiche del difetialone e del difenacum, che rendono questi principi attivi potenzialmente persistenti, bioaccumulabili e tossici, o molto persistenti e fortemente bioaccumulabili, il rinnovo dell'approvazione è subordinato alla valutazione di uno o più principi attivi alternativi. Inoltre, a causa di tali caratteristiche, l'approvazione dei suddetti principi attivi può essere rinnovata solo se è dimostrato che è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
La Commissione ha avviato uno studio sulle misure di mitigazione del rischio che possono essere applicate ai rodenticidi anticoagulanti, allo scopo di proporre le misure più adatte a ridurre i rischi associati alle proprietà di tali principi attivi. |
(5) |
Lo studio è tuttora in corso e si dovrebbe dare la possibilità a quanti richiedono il rinnovo dell'approvazione dei suddetti principi attivi di fare riferimento, nella loro domanda di rinnovo, alle conclusioni dello studio. Le conclusioni dello studio dovrebbero inoltre essere prese in considerazione al momento di decidere sul rinnovo dell'approvazione di tutti i rodenticidi anticoagulanti. |
(6) |
Per facilitare il riesame e il confronto dei rischi e dei benefici di tutti i rodenticidi anticoagulanti nonché delle misure di mitigazione del rischio da applicarsi, è opportuno rinviare la valutazione del difetialone e del difenacum per effettuarla dopo la presentazione dell'ultima domanda di rinnovo dell'ultimo rodenticida anticoagulante. Si prevede che le domande di rinnovo dell'approvazione degli ultimi rodenticidi anticoagulanti, ossia brodifacum, warfarin e warfarin sodico, saranno presentate entro il 31 luglio 2015. |
(7) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, l'approvazione del difetialone e del difenacum è probabile che scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione di questi principi attivi, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande. |
(8) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, le sostanze in oggetto dovrebbero rimanere approvate alle condizioni e specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è posticipata al 30 giugno 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).