ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
20 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

74

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 43, paragrafo 12, l’articolo 44, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafi 5 e 6, l’articolo 46, paragrafo 9, l’articolo 50, paragrafo 11, l’articolo 52, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, paragrafo 5, l’articolo 59, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce un nuovo quadro giuridico che prevede un nuovo regime di sostegno diretto, comprensivo di un pagamento di base per gli agricoltori e di altri regimi di sostegno. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Per ridurre l’onere amministrativo, si dovrebbe trattare di norme semplici e facili da controllare. Tali atti dovrebbero sostituire le norme stabilite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1120/2009 (3) e (CE) n. 1121/2009 (4).

(2)

È opportuno che il presente regolamento integri tale quadro per quanto riguarda talune disposizioni generali, il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il pagamento per i giovani agricoltori che iniziano l’attività agricola, il sostegno accoppiato facoltativo, il pagamento specifico per il cotone e le comunicazioni necessarie per ciascun regime di sostegno.

(3)

Al fine di garantire la corretta applicazione degli adeguamenti dei pagamenti diretti con riguardo alla disciplina finanziaria, è necessario stabilire norme generali sulla sequenza del calcolo di tali riduzioni in relazione alle riduzioni a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(4)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (6), è opportuno precisare che gli Stati membri, nell’adottare le misure di esecuzione del diritto dell’Unione, devono esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto di taluni principi, tra cui in particolare il principio di non discriminazione.

(5)

Il sostegno diverso dal sostegno accoppiato dovrebbe rispettare i requisiti per essere considerato sostegno disaccoppiato del reddito ai sensi della «scatola verde» dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (7), e il sostegno accoppiato dovrebbe rispettare i requisiti per essere considerato incluso nella «scatola blu» di tale accordo.

(6)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, un’«attività agricola» non impone la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli. Gli agricoltori possono infatti mantenere una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari oppure possono svolgere una determinata attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Poiché le due attività suddette richiedono entrambe un preciso intervento dell’agricoltore, conviene creare un quadro di riferimento unionale all’interno del quale gli Stati membri dovranno stabilire i criteri ulteriori che disciplinano tali attività.

(7)

Per ragioni ambientali, la definizione di «prato permanente» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende anche specie non erbacee, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti sulla superficie in oggetto. È pertanto necessario un criterio per stabilire in quali casi l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti.

(8)

La definizione di «prato permanente» permette agli Stati membri di considerare prati permanenti anche i terreni pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora sulle superfici destinate al pascolo non siano tradizionalmente predominanti l’erba e le altre piante erbacee da foraggio. A tale scopo è necessario stabilire i criteri in base ai quali possono essere definite tali pratiche locali tradizionali.

(9)

Secondo l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono considerare prato permanente i terreni pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora sulle superfici destinate al pascolo non siano tradizionalmente predominanti l’erba e le altre piante erbacee da foraggio. A tali prati permanenti si può applicare un coefficiente di riduzione a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Al fine di garantire l’applicazione proporzionata di tale disposizione, è opportuno prevedere la possibilità di distinguere tra le diverse categorie di superfici in modo da potervi applicare coefficienti di riduzione diversi.

(10)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri. A tal fine è necessario stabilire quando tali superfici siano da considerare la parte principale della superficie agricola dell’agricoltore e precisare l’ambito di applicazione di tale disposizione.

(11)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i soggetti che rientrano nell’ambito del cosiddetto elenco negativo devono essere considerati agricoltori in attività se sono in grado di dimostrare che soddisfano uno dei criteri elencati in tale disposizione. Uno di questi criteri consiste nel dimostrare che l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. È pertanto necessario adottare disposizioni volte a stabilire se i proventi derivano da attività agricole o non agricole.

(12)

Inoltre, occorre adottare norme relative alle modalità di determinazione dell’importo annuo dei pagamenti diretti ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se del caso, dell’articolo 9, paragrafo 3, nonché ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che esonera determinati agricoltori dall’applicazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania, in cui i pagamenti diretti sono soggetti all’introduzione progressiva, in tali Stati membri l’importo annuo dei pagamenti diretti dovrebbe essere basato sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

(13)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e, ove applicabile, dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono essere esclusi dal sostegno qualora le loro attività agricole siano insignificanti o la loro attività principale o il loro oggetto sociale non sia l’esercizio di un’attività agricola. È necessario stabilire criteri precisi al riguardo, offrendo nel contempo agli Stati membri la possibilità di stabilire criteri alternativi per quanto riguarda le attività agricole che sono solo marginali.

(14)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede varie possibilità per l’assegnazione dei diritti all’aiuto agli agricoltori. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire che, in caso di successione effettiva o anticipata o di successione anticipata revocabile, fusione o scissione di un’azienda, il numero e il valore dei diritti all’aiuto da ricevere siano fissati alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. È inoltre necessario stabilire norme sulle modalità di fissazione del numero di diritti all’aiuto da assegnare nel caso di aziende risultanti da una scissione quando dette aziende sono situate in Stati membri che applicano l’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In considerazione delle legittime aspettative degli agricoltori, le modifiche della forma giuridica di un agricoltore non dovrebbero ripercuotersi sul numero o sul valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore può ricevere qualora mantenga il controllo dell’azienda in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

(15)

Ai fini della certezza del diritto e onde garantire la corretta gestione dei diritti all’aiuto, è necessario chiarire che solo gli ettari ammissibili determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (8) vanno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei diritti all’aiuto.

(16)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (9), i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale e assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta tale assegnazione. È opportuno chiarire che questo principio si applica in particolare nei casi in cui un ettaro ammissibile è oggetto di una domanda di diritti all’aiuto da parte di più di un agricoltore.

(17)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell’altitudine, e con altri vincoli naturali. Per garantire l’applicazione proporzionata di tale disposizione è opportuno stabilire un quadro per l’applicazione di tale coefficiente di riduzione, in particolare per quanto riguarda i limiti della riduzione.

(18)

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sancisce il principio basilare secondo cui soltanto gli agricoltori in attività possono ricevere pagamenti diretti. Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 9, del suddetto regolamento consente agli Stati membri di stabilire una dimensione minima per azienda ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto. È opportuno tenere conto anche di tali disposizioni nel contesto della determinazione del valore dei diritti all’aiuto.

(19)

Quando il sostegno concesso per l’anno civile 2014 è preso in considerazione a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, è opportuno precisare che gli Stati membri possono decidere di non tener conto di tutte le misure elencate in tale disposizione. Per evitare penalizzazioni indebite a carico degli agricoltori, gli importi di riferimento pertinenti ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto non dovrebbero includere eventuali riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009. È opportuno precisare in che modo tale sostegno debba essere preso in considerazione e stabilire gli altri criteri necessari per rispettare la natura disaccoppiata di alcuni regimi che possono essere presi in considerazione.

(20)

Inoltre, per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, è necessario chiarire che all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 i diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore comprendono anche i diritti all’aiuto che sono ceduti in affitto ad un altro agricoltore alla data di presentazione della domanda del locatore per il 2014.

(21)

Onde permettere agli agricoltori di prevedere l’aiuto al reddito di cui beneficeranno è opportuno fissare una scadenza entro la quale gli Stati membri devono stabilire e comunicare agli agricoltori il valore e il numero definitivi dei diritti all’aiuto laddove gli agricoltori siano stati informati in base a dati provvisori.

(22)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 o dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore è stato interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali nel corso dell’anno di riferimento di cui a tali articoli, è opportuno stabilire il valore dei diritti all’aiuto sulla base dell’ultimo anno di riferimento non interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di stabilire una soglia in termini di impatto degli eventi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali sul sostegno diretto ricevuto nell’anno di riferimento al fine di ridurre l’onere amministrativo.

(23)

Per la vendita o l’affitto di un’azienda o di parte di essa che hanno avuto luogo nel periodo precedente la data di presentazione della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere che gli agricoltori possono, per contratto, trasferire insieme con l’azienda o parte di essa i diritti all’aiuto da assegnare. In virtù di detta clausola di contratto privato, i diritti all’aiuto dovrebbero essere assegnati, rispettivamente, al venditore o al locatore e direttamente trasferiti, rispettivamente, all’acquirente o al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore o il locatore, rispettivamente, hanno percepito per il 2014 o del valore dei diritti che il venditore o il locatore hanno posseduto nel 2014 conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto. È altresì opportuno chiarire che l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve applicarsi a tali trasferimenti.

(24)

Per quanto riguarda il calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto, è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre, la possibilità di ripartire i diritti all’aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché la possibilità di fondere diritti e frazioni.

(25)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare un termine per la definizione delle regioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(26)

Conviene adottare disposizioni specifiche ai fini della gestione delle riserve nazionali o regionali.

(27)

È necessario stabilire i criteri e le percentuali massime per l’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per evitare che qualsiasi riduzione ai sensi di tale disposizione determini un ostacolo significativo o un divieto al trasferimento di diritti all’aiuto.

(28)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire la determinazione dell’importo che può essere riversato alla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 28 o dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 all’atto di stabilire i diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

(29)

L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede casi di assegnazione obbligatoria e facoltativa di diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o regionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura e stabilire che le priorità di cui all’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento non siano compromesse dalle decisioni che gli Stati membri sono autorizzati a prendere a norma dell’articolo 30, paragrafi 7 e 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Parimenti, l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere coerente con l’articolo 24, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento e con le norme riguardanti le situazioni di difficoltà di cui al presente regolamento. Per assicurare la natura disaccoppiata del regime di pagamento di base, il calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito della riserva nazionale o regionale non dovrebbe basarsi su criteri settoriali dopo la data fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (10) per l’anno di domanda 2013.

(30)

Ai fini della certezza del diritto e onde garantire la parità di trattamento degli agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, è opportuno chiarire il concetto di «agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola» di cui all’articolo 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(31)

Nei casi in cui gli Stati membri assegnano diritti all’aiuto a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore di tali diritti dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 25 o all’articolo 40 dello stesso regolamento.

(32)

L’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concede agli Stati membri varie possibilità di limitare il numero di diritti all’aiuto da assegnare agli agricoltori. Di conseguenza, alcuni agricoltori possono avere un’elevata proporzione di ettari ammissibili che non sono coperti da diritti all’aiuto, il che può determinare situazioni di difficoltà poiché alcuni regimi di sostegno accessori al regime di pagamento di base, in particolare il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, si basano sugli ettari ammissibili dichiarati ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono assegnare diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o regionale quando un agricoltore è interessato in maniera significativa dalle limitazioni di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché talune superfici non sono soggette a obblighi di inverdimento o comportano soltanto costi limitati per conformarsi a tale obbligo, è inoltre opportuno che gli Stati membri, quando determinano le situazioni di difficoltà, siano autorizzati a decidere di non includere tali superfici.

(33)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore (in proprietà o in affitto) che superano il numero di ettari ammissibili a sua disposizione scadono. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno precisare l’ordine di priorità della scadenza di tali diritti all’aiuto e definire ulteriori modalità di applicazione. Inoltre è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di tenere conto di tale disposizione anche nel contesto della determinazione del valore dei diritti all’aiuto.

(34)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che il pagamento di base possa, in alcuni Stati membri, essere attuato sotto forma di regime di pagamento unico per superficie fino al 2020 al più tardi. Tenuto conto del fatto che il pagamento unico per superficie per ettaro è calcolato ogni anno e che l’ammissibilità al pagamento di base è un prerequisito per accedere alla maggior parte degli altri regimi di pagamento diretto e quindi è intrinsecamente collegato ad essi, è necessario precisare che soltanto gli ettari ammissibili, che sono determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 devono essere presi in considerazione ai fini dei regimi interessati.

(35)

Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento di base a decorrere dal 1o gennaio 2018 al più tardi possono differenziare il regime di pagamento unico per ettaro tenendo conto di taluni pagamenti concessi per l’anno civile 2014. Ai fini di tale differenziazione, è opportuno precisare in che modo tali pagamenti dovrebbero essere presi in considerazione e stabilire altri criteri necessari al fine di rispettare la natura disaccoppiata di alcuni regimi. Inoltre, se un agricoltore è stato interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali per l’anno civile 2014, è opportuno stabilire la differenziazione sulla base dell’ultimo anno non interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di stabilire una soglia in termini di impatto degli eventi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali sul sostegno diretto ricevuto nell’anno di riferimento al fine di ridurre l’onere amministrativo. Inoltre, per motivi di certezza del diritto, è opportuno prevedere norme in caso di successione effettiva o anticipata.

(36)

Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa le condizioni per la concessione di un pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (il pagamento di «inverdimento»). I requisiti collegati al pagamento di inverdimento stabiliti nell’atto di base sono generalizzati (ossia applicabili secondo le stesse modalità a tutti i beneficiari) e prevedono attività non contrattuali, per garantire globalmente che l’agricoltura dell’Unione europea si fondi su pratiche che vanno oltre gli obblighi di condizionalità. È necessario tener conto di questi principi, stabiliti dall’atto di base, nell’ambito della definizione delle modalità dettagliate relative alle pratiche di «inverdimento».

(37)

Per raggiungere un livello appropriato di garanzia per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 con riguardo alle pratiche equivalenti contemplate da sistemi di certificazione nazionali o regionali, conviene fissare i criteri applicabili alla designazione delle autorità di certificazione pubbliche o private.

(38)

Per rispettare il principio del divieto del doppio finanziamento occorre stabilire le norme per il calcolo dei pagamenti relativi a taluni impegni specifici riferiti alle pratiche di cui all’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché i suddetti impegni riguardano pratiche equivalenti che permettono agli agricoltori di assumere tali impegni per soddisfare uno o più degli obblighi necessari per beneficiare del pagamento di «inverdimento» di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno ridurre l’importo dei pagamenti per tali impegni, rispetto al pagamento ordinario di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), di un importo calcolato in base al livello del pagamento di inverdimento nella regione o nello Stato membro interessati o, in casi particolari, in base al pagamento di inverdimento individuale dell’agricoltore.

(39)

L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce gli obblighi relativi al numero di colture e alla ripartizione delle stesse sui seminativi. Occorre stabilire norme in merito al calcolo preciso delle quote delle diverse colture.

(40)

È opportuno stabilire norme concernenti la determinazione del periodo da considerare per il calcolo delle quote relative delle colture, tenendo conto del calendario delle attività agricole e della necessità di semplificare l’amministrazione.

(41)

Per fare in modo che agricoltori e Stati membri abbiano accesso a informazioni chiare e contribuire alla salvaguardia degli elementi paesaggistici all’interno dei seminativi, è necessario chiarire la situazione riguardo alla superficie occupata da elementi caratteristici del paesaggio.

(42)

Al fine di calcolare le quote delle diverse colture, è inoltre necessario stabilire norme supplementari per i casi specifici delle coltivazioni miste in filari distinti, della sottosemina e dell’utilizzo di miscugli di sementi.

(43)

L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa obblighi finalizzati a preservare le superfici investite a prato permanente che contribuiscono maggiormente alla tutela ambientale, in particolare per quanto concerne il sequestro del carbonio, la biodiversità e l’erosione del suolo. Tali prati permanenti, che costituiscono zone di elevato interesse ambientale, sono ubicati sia all’esterno che all’interno della rete Natura 2000. Per garantire una tutela efficace dei prati permanenti situati all’esterno è necessario istituire un quadro per la loro designazione da parte degli Stati membri che consenta di tenere conto delle condizioni locali specifiche e di sfruttare le sinergie con le politiche ambientali esistenti.

(44)

Per proteggere tali superfici investite a prato permanente nel corso degli anni è opportuno definire norme sulla riconversione delle stesse in caso di violazione del regime di rigorosa tutela da parte dell’agricoltore.

(45)

L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede la protezione della quota di prato permanente rispetto alla superficie agricola totale. Per conseguire tale obiettivo è opportuno che gli Stati membri monitorino l’evoluzione di tale quota. Dovrebbero essere autorizzati a istituire un sistema di autorizzazione preventiva. Si dovrebbero prevedere singole riconversioni e il divieto di ulteriori conversioni se la diminuzione supera il 5 %. Per motivi di chiarezza e per garantire un’attuazione proporzionata, è opportuno definire norme per gli agricoltori e le zone interessati dalle autorizzazioni e dalle riconversioni.

(46)

Al fine di assicurare un utilizzo efficace della procedura di autorizzazione per la conversione del prato permanente, si dovrebbe concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare, sulla base di criteri oggettivi, le zone o i gruppi di agricoltori prioritari ai fini della concessione dell’autorizzazione.

(47)

È opportuno definire norme relative al metodo da utilizzare per determinare il rapporto tra prato permanente e superficie agricola, al fine di evitare che le superfici investite a prato permanente vengano conteggiate due volte a causa dei lunghi tempi di rotazione cui sono generalmente soggette e di impedire che le conversioni eseguite dai piccoli agricoltori e dagli agricoltori che utilizzano metodi di produzione biologici, esenti dall’obbligo di riconvertire i propri terreni, abbiano un impatto diretto sugli obblighi di riconversione degli altri agricoltori. Conviene che gli Stati membri abbiano la facoltà di adattare la rispettiva quota di riferimento in casi giustificati.

(48)

L’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 elenca gli elementi caratteristici e le aree che gli Stati membri possono considerare aree di interesse ecologico. Occorre fissare ulteriori criteri che permettono di definire tali elementi caratteristici e aree come aree di interesse ecologico. Per conseguire l’obiettivo relativo alla biodiversità, è opportuno che tali criteri garantiscano la protezione e il miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole. Tali criteri dovrebbero tener conto anche degli sforzi già compiuti dagli agricoltori.

(49)

Per i terreni lasciati a riposo, il divieto di produzione, che implica la limitazione dell’impiego di pesticidi e fertilizzanti, non dovrebbe escludere operazioni facoltative come la semina di fiori selvatici misti allo scopo di accrescere i vantaggi della biodiversità. È opportuno chiarire che i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per rispettare l’obbligo di costituire un’area di interesse ecologico devono rimanere terreni a seminativo e non rientrano nella definizione di prati permanenti.

(50)

Per le terrazze, dati i loro diversi tipi di costruzione nell’Unione, è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di definire condizioni dettagliate in funzione delle specificità nazionali o regionali, tenendo conto del loro valore ai fini della biodiversità.

(51)

Per chiarezza, conviene stilare un elenco degli elementi caratteristici del paesaggio che valgono come aree di interesse ecologico e chiarire il nesso con gli elementi caratteristici già protetti dagli Stati membri nell’ambito della condizionalità. Per certi elementi caratteristici è opportuno fissare una dimensione minima o massima onde facilitarne l’identificazione e contribuire a garantire che la superficie sia prevalentemente agricola.

(52)

Le fasce tampone da costituire lungo i bordi dei terreni a seminativo, lungo i corsi d’acqua o all’interno dei campi sulla sommità di un pendio, sono utili per ridurre il dilavamento di inquinanti nelle acque superficiali. Per conseguire i vantaggi della biodiversità è opportuno stabilire che tutte le aree considerate aree di interesse ecologico non possano essere utilizzate per la produzione, il che permette anche di evitare l’impiego di pesticidi e limitare l’impiego di fertilizzanti. Per rafforzare ulteriormente i vantaggi della biodiversità non si dovrebbero escludere operazioni facoltative come la semina di fiori selvatici misti. È opportuno che spetti agli Stati membri decidere se autorizzare o no il pascolo o lo sfalcio a scopo di foraggio sulle fasce tampone.

(53)

Per quanto riguarda gli ettari agroforestali è opportuno chiarire che le superfici da prendere in considerazione sono le superfici a seminativo situate in una zona compresa in un sistema agroforestale che continua a soddisfare le condizioni che consentono o hanno consentito di beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale. Gli Stati membri che selezionano tali superfici per soddisfare l’obbligo relativo alle aree di interesse ecologico dovrebbero tener conto dell’obiettivo della biodiversità nello stabilire le condizioni supplementari per poter beneficiare, nell’ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale, del sostegno per l’allestimento di sistemi agroforestali.

(54)

Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi delle foreste, è opportuno che spetti agli Stati membri decidere se imporre o no un divieto di coltivazione, che permette di evitare l’uso di mezzi di produzione agricoli su determinate fasce adiacenti alla foresta in modo da creare una zona tampone fino al bordo forestale. Tale divieto conferirà maggior valore all’area di interesse ecologico; per questo è opportuno differenziare il valore del fattore di ponderazione per questo tipo di aree.

(55)

L’impiego limitato dei mezzi di produzione necessari per la coltivazione di bosco ceduo a rotazione rapida comporta benefici indiretti per la biodiversità. A tal fine è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le condizioni applicabili a questo tipo di area di interesse ecologico specificando l’elenco delle specie arboree che si possono utilizzare e le norme relative all’uso dei mezzi di produzione.

(56)

Per permettere un’attuazione adatta alle condizioni nazionali e per sfruttare in modo ottimale la capacità delle colture intercalari e del manto vegetale di assorbire efficacemente l’azoto residuo, e onde evitare che il terreno resti nudo e che l’inquinamento si diffonda nelle acque sotterranee, gli Stati membri dovrebbero fissare le date di semina di tali coperture vegetali. Le colture intercalari o il manto vegetale dovrebbero essere costituiti mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba in modo da ottimizzare i risultati agronomici e ambientali ai fini della biodiversità. Gli Stati membri possono stabilire nell’ambito della BCAA 4 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 le date dopo le quali è consentita la distruzione meccanica delle colture intercalari e del manto vegetale.

(57)

Per quanto riguarda le superfici con colture azotofissatrici, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le norme intese ad evitare che la coltivazione di tali colture sulle aree di interesse ecologico comporti un aumento della lisciviazione dell’azoto e un deterioramento della qualità delle acque, che non sarebbero compatibili con gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (12) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e comprometterebbero l’obiettivo connesso alla biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere l’elenco delle colture azotofissatrici che si ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.

(58)

Per massimizzare i vantaggi della creazione di un’area di interesse ecologico su terreni a seminativi e garantire che tale area copra la percentuale di terreno prevista dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre stabilire chiaramente, nell’interesse di una gestione efficiente, che una parcella o un elemento caratteristico del paesaggio non può essere conteggiato due volte nello stesso anno ai fini del rispetto dell’obbligo relativo all’area di interesse ecologico.

(59)

L’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 autorizza gli Stati membri ad applicare a livello regionale fino al 50 % delle aree di interesse ecologico individuali. Per garantire che tale applicazione regionale sia più vantaggiosa dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contribuisca all’attuazione della strategia per le infrastrutture verdi (14), è opportuno stabilire norme in merito agli elementi caratteristici che si possono usare per costituire aree di interesse ecologico adiacenti. Conviene stabilire norme anche in merito alla designazione delle aree allo scopo di creare sinergie nell’attuazione delle politiche agricola e ambientale dell’Unione.

(60)

Per quanto riguarda la decisione che gli Stati membri devono adottare per consentire agli agricoltori di attuare collettivamente metà dell’obbligo riguardante la loro area individuale di interesse ecologico, quale previsto all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno prevedere norme analoghe a quelle relative all’attuazione regionale in merito agli elementi caratteristici che si possono usare per costituire aree di interesse ecologico adiacenti, in modo da aumentare il valore ambientale e contribuire al potenziamento delle infrastrutture verdi. Le norme relative ai criteri che devono essere rispettati dagli agricoltori dovrebbero prevedere che le loro aziende siano situate nelle immediate vicinanze, pur lasciando agli Stati membri un margine per tener conto delle diverse strutture amministrative. Per motivi di chiarezza giuridica conviene stabilire le norme sul contenuto dell’accordo scritto che gli agricoltori partecipanti devono concludere per stabilire i rispettivi diritti e obblighi.

(61)

Per quanto riguarda la possibilità, per alcuni Stati membri, di esentare gli agricoltori situati in aree densamente boschive dall’obbligo di costituire aree di interesse ecologico, è opportuno stabilire norme che chiariscano i metodi e i dati da usare per il calcolo del rapporto tra terreni forestali e superficie totale di terreno e tra terreni forestali e terreni agricoli.

(62)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce le condizioni di ammissibilità al pagamento per i giovani agricoltori. In particolare, il pagamento è subordinato alla condizione che il giovane agricoltore si insedi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, o che si sia già insediato in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima domanda di pagamento, e che non abbia più di 40 anni nell’anno di presentazione della prima domanda di pagamento. Nel caso delle persone giuridiche si ritiene appropriato stabilire che queste condizioni debbano essere soddisfatte da tutte le persone fisiche che esercitano un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (15). È inoltre necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dalla persona giuridica e dalla o dalle persone fisiche che esercitano il controllo su tale persona giuridica.

(63)

Per evitare che le condizioni di applicabilità del pagamento per i giovani agricoltori non siano rispettate, è opportuno prevedere che il pagamento sia erogato a una persona giuridica solo fintantoché almeno una delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica nel primo anno di domanda di partecipazione al regime continua a detenere tale controllo. Per la determinazione del periodo massimo del pagamento a norma dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è necessario stabilire regole per i casi in cui una persona giuridica sia controllata da più di una persona fisica.

(64)

Per evitare discriminazioni tra persone giuridiche e un’associazione di persone fisiche che chiedano di beneficiare del regime per i giovani agricoltori, è necessario applicare norme equivalenti all’associazione di persone fisiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel caso in cui le domande di pagamento di base e di pagamento per i giovani agricoltori siano presentate dall’associazione e non individualmente dai suoi membri.

(65)

Il titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede la possibilità di concedere un sostegno accoppiato facoltativo agli agricoltori. È opportuno stabilire le condizioni di concessione del sostegno di cui a tale capo.

(66)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali si trovano in difficoltà. Inoltre, a norma dell’articolo 52, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni o nei settori interessati. Tale sostegno dovrebbe assumere la forma di un pagamento annuo ed essere concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi. Per garantire che le misure previste nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo siano mirate e gestite correttamente e permettere al contempo che gli Stati membri definiscano il sostegno accoppiato facoltativo secondo le loro esigenze, è opportuno affidare agli Stati membri la responsabilità di stabilire le regioni e/o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno nonché di fissare i limiti quantitativi e il livello consono di sostegno. Per evitare distorsioni del mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale ai loro agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

(67)

In conformità al memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nell’ambito del GATT (16), è necessario fissare una superficie di base distinta per i produttori che beneficiano dei pagamenti per i semi oleaginosi di cui all’allegato dello stesso memorandum d’intesa. Poiché tali prodotti sono compresi nell’elenco dei settori e delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato facoltativo, è appropriato inserire in questo regime di sostegno una superficie massima a livello dell’Unione per i semi oleaginosi di cui al predetto memorandum d’intesa allo scopo di garantire l’osservanza di tale impegno internazionale. In caso di superamento di tale superficie massima gli Stati membri dovrebbero adeguare la superficie comunicata applicando un coefficiente di riduzione calcolato e comunicato loro dalla Commissione.

(68)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che il sostegno accoppiato facoltativo concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure unionali di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per l’ordinata gestione dei regimi e per evitare doppi finanziamenti conviene evitare che misure analoghe siano finanziate due volte nell’ambito del regime del sostegno accoppiato facoltativo e di altri regimi di sostegno unionali. Date le diverse possibilità a disposizione degli Stati membri per l’applicazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno che spetti a loro il compito di garantire la coerenza nel quadro fissato dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e in conformità con le condizioni fissate dal presente regolamento.

(69)

A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve approvare la decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 4 o, se del caso, all’articolo 53, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, se è dimostrato che nel settore o nella regione interessati esiste una delle esigenze indicate. Per garantire la corretta applicazione di tale articolo, conviene prevedere disposizioni che specifichino i criteri applicabili a tali esigenze.

(70)

Il titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno che la Commissione stabilisca le norme e le condizioni relative all’autorizzazione dei terreni agricoli e delle varietà. È inoltre opportuno stabilire le norme relative ai requisiti di ammissibilità. Un criterio oggettivo consiste nello stabilire che la semina debba essere eseguita in modo da realizzare una densità minima di impianto dei terreni, fissata dagli Stati membri in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche.

(71)

È opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. Conviene fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

(72)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura facente parte della stessa organizzazione.

(73)

Al fine di controllare la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di valutare l’attuazione delle politiche, è necessario stabilire determinati obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne le informazioni che gli Stati membri devono comunicare in merito alle decisioni adottate ai sensi dei titoli da II a V di tale regolamento.

(74)

Più in particolare per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo, è necessario specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai fini della corretta applicazione delle norme relative a tale sostegno e ai fini dell’efficienza di tali comunicazioni, in modo da permettere alla Commissione di verificare che nell’elaborazione delle misure di sostegno gli Stati membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i relativi importi totali.

(75)

Gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti nazionali a determinate condizioni. Al fine di verificare che detti aiuti siano concessi entro i limiti stabiliti, è opportuno prevedere l’obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali su determinati dati relativi agli aiuti concessi.

(76)

La Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, di tutte le decisioni risultanti da un riesame delle decisioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013 o al presente regolamento, al fine di permetterle di controllare la corretta applicazione e l’impatto del suddetto riesame. È pertanto necessario stabilire norme sugli obblighi di comunicazione in materia.

(77)

L’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 contiene una tabella destinata a stabilire i fattori di conversione e di ponderazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del medesimo regolamento per i diversi tipi di aree di interesse ecologico. Al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 1307/2013 la tabella è stata lasciata in bianco. Occorre pertanto adattare tale allegato. I fattori di conversione dovrebbero tenere conto dell’esperienza acquisita in fatto di misurazione e delle specificità degli elementi caratteristici. I fattori di ponderazione dovrebbero constare di tre valori diversi, che rispecchiano le differenze in termini di importanza per la biodiversità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, i fattori di conversione e di ponderazione dovrebbero applicarsi anche agli elementi caratteristici contemplati da pratiche equivalenti nella misura in cui questi sono identici agli elementi caratteristici elencati in detto allegato.

(78)

A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e n. 1121/2009.

(79)

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all’anno civile 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

a)

le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;

b)

il regime di pagamento di base;

c)

il regime di pagamento unico per superficie;

d)

il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

e)

il pagamento per i giovani agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola;

f)

il sostegno accoppiato facoltativo;

g)

il pagamento specifico per il cotone;

h)

gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

1.   Gli Stati membri attuano il presente regolamento in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni cui è subordinato il sostegno, attuate in forza del presente regolamento, siano verificabili e controllabili.

3.   Gli Stati membri attuano il presente regolamento:

a)

con riguardo al sostegno diverso dal sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato 2, paragrafi 1, 5 e 6, dell’accordo sull’agricoltura, e

b)

con riguardo al sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo sull’agricoltura.

Articolo 3

Riduzioni dovute alla disciplina finanziaria

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 a cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l’applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti a norma del titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e prima dell’applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità a norma del titolo IV, capo II, del medesimo regolamento delegato.

SEZIONE 2

Disposizioni relative alle definizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4

Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

1.   Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità:

a)

gli Stati membri richiedono che l’agricoltore svolga almeno un’attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;

b)

gli Stati membri definiscono le caratteristiche che la superficie agricola deve avere per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

2.   Nello stabilire i criteri di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono distinguere tra diversi tipi di superfici agricole.

Articolo 5

Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’attività minima definita dagli Stati membri da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un’attività annuale svolta dall’agricoltore. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno.

Articolo 6

Predominanza di erba e altre piante erbacee da foraggio nei prati permanenti

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considera che l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti se coprono più del 50 % della superficie ammissibile a livello della parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 7

Pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche locali tradizionali sono le seguenti o una combinazione delle seguenti:

a)

pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici;

b)

pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Articolo 8

Coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Quando applicano l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche tradizionali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, gli Stati membri possono distinguere tra diverse categorie di superfici in modo da applicare coefficienti di riduzione diversi secondo le categorie.

Articolo 9

Produzione di canapa

Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (19). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (20).

SEZIONE 3

Agricoltore in attività

Articolo 10

Casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera che le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche che svolgono sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione un’attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 11

Proventi ottenuti da attività non agricole

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, dell’articolo 13 del presente regolamento, i proventi di attività agricole sono quelli che l’agricoltore ha ottenuto dall’attività agricola, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, svolta nella propria azienda, compreso il sostegno dell’Unione ricevuto nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché eventuali aiuti nazionali concessi per le attività agricole, ad eccezione dei pagamenti diretti nazionali integrativi a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I proventi della trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell’azienda sono considerati proventi di attività agricole a condizione che i prodotti trasformati restino di proprietà dell’agricoltore e che la trasformazione dia luogo a un altro prodotto agricolo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tutti gli altri proventi sono considerati proventi di attività non agricole.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «proventi» si intendono i proventi lordi prima della deduzione delle relative spese e tasse.

3.   Il sostegno dell’Unione di cui al paragrafo 1 è calcolato:

a)

in Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all’allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

in Croazia, per ogni anno indicato nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell’importo di cui all’allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.

Articolo 12

Importo dei pagamenti diretti di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento

1.   L’importo annuo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dell’applicazione dell’articolo 63 e dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l’anno fiscale più recente di cui al primo comma è il 2014 o anteriore, l’importo annuo dei pagamenti diretti è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli articoli 21 e 23 di tale regolamento.

2.   Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell’anno fiscale più recente di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri fissano l’importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno di cui al paragrafo 1, primo comma.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l’anno di cui al paragrafo 1, primo comma, è il 2014 o anteriore, il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma del presente paragrafo è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

3.   L’importo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima dell’applicazione dell’articolo 63 e dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno precedente.

Se l’anno di cui al primo comma è il 2014, l’importo dei pagamenti diretti è l’importo totale dei pagamenti diretti per il 2014 a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli articoli 21 e 23 di tale regolamento.

4.   Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno precedente in conformità al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri fissano l’importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 3, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno precedente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se l’anno precedente di cui al paragrafo 3, primo comma, è il 2014, gli Stati membri fissano l’importo annuo dei pagamenti diretti dell’agricoltore in questione moltiplicando il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati per il 2015 in conformità all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014 è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per il 2014 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per il 2014 nello Stato membro in questione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

5.   L’importo totale dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato:

a)

in Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all’allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

in Croazia, per ogni anno indicato nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell’importo di cui all’allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.

Articolo 13

Criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l’attività principale o l’oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le attività agricole non sono insignificanti se i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la soglia dei proventi totali ottenuti da attività agricole al di sotto di un terzo a condizione che tale soglia inferiore non consenta a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricole marginali di essere considerate agricoltori in attività.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi che consentono a un soggetto di dimostrare che le sue attività agricole non sono insignificanti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere che le attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle attività economiche complessive di una persona fisica o giuridica, o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, utilizzando i metodi seguenti:

a)

l’importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b)

l’importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a un terzo dell’importo totale dei proventi ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali le attività agricole devono essere considerate insignificanti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, laddove opportuno, dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento, un’attività agricola è considerata l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica se è registrata come attività principale od oggetto sociale nel registro delle imprese di uno Stato membro o in base ad altra prova ufficiale equivalente. Nel caso di una persona fisica, è richiesta una prova equivalente.

In assenza di registri, gli Stati membri si avvalgono di una prova equivalente.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono stabilire criteri alternativi in base ai quali un’attività agricola deve essere considerata l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), e, se del caso, dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

CAPO 2

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

SEZIONE 1

Modalità di applicazione del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Sottosezione 1

Prima assegnazione di diritti all’aiuto

Articolo 14

Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazionee fusioni o scissioni

1.   Se l’agricoltore ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per successione effettiva o anticipata, ha diritto di esigere, a proprio nome, il numero e il valore dei diritti all’aiuto da assegnare per l’azienda ricevuta, o per la parte di tale azienda, alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.

In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all’aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale alla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Un cambiamento della denominazione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.

Un cambiamento della forma giuridica non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare se l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari gestisce anche la nuova azienda.

3.   Una fusione o una scissione non hanno alcun impatto sul numero e sul valore dei diritti all’aiuto da assegnare.

In caso di scissione, qualora uno Stato membro applichi l’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all’aiuto da assegnare a ciascuna azienda risultante dalla scissione è stabilito moltiplicando il numero di ettari ammissibili di cui dispone la nuova azienda in questione per la riduzione media del numero di diritti cui l’azienda originaria sarebbe stato soggetta in conformità dell’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«fusione», la fusione di due o più agricoltori distinti, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;

b)

«scissione», la scissione di un agricoltore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 in:

i)

almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure

ii)

l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo.

Articolo 15

Determinazione degli ettari ammissibili ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Per stabilire il numero di diritti all’aiuto da assegnare a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 laddove non siano stati ravvisati eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   Se un ettaro ammissibile di cui al paragrafo 1 è oggetto di una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto da parte di due o più richiedenti, la decisione su chi sarà assegnatario del diritto all’aiuto si basa sul criterio di chi detiene il potere decisionale in merito alle attività agricole esercitate su tale ettaro e di chi assume i benefici e i rischi finanziari connessi a tali attività.

Articolo 16

Limitazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Qualsiasi riduzione a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve superare l’85 % del numero di diritti all’aiuto corrispondenti agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili.

2.   Ai fini dell’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, sulla base dei vincoli naturali di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, distinguere tra categorie di zone con condizioni climatiche difficili, al fine di applicare a tali categorie diversi coefficienti di riduzione.

Articolo 17

Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma degli articoli 26 e 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti o del valore dei diritti all’aiuto relativi all’anno 2014 di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti o del valore dei diritti all’aiuto degli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti, a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2015.

Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti relativi all’anno che precede l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti agli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’articolo 9 dello stesso regolamento nel primo anno di attuazione del regime di pagamento di base.

2.   Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme:

a)

il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione solo una o più misure attuate nell’ambito di tali misure di sostegno specifico;

b)

il sostegno concesso a un agricoltore per l’anno civile 2014 nel quadro di uno o più regimi di sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o delle esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicati dallo Stato membro interessato.

Nell’applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri non devono compromettere il carattere disaccoppiato del sostegno concesso a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.   Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno concesso per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, di tale regolamento.

4.   Il riferimento contenuto nell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore comprende anche i diritti all’aiuto che sono ceduti in affitto dall’agricoltore a un altro agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014.

Articolo 18

Fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all’aiuto

Se le informazioni agli agricoltori di cui all’articolo 25, paragrafo 10, o all’articolo 40, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basano su dati provvisori, il valore e il numero definitivi dei diritti all’aiuto sono stabiliti e comunicati loro dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in ogni caso entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 19

Determinazione del valore dei diritti all’aiuto in situazioni di difficoltà

1.   Se uno o più pagamenti diretti di cui all’articolo 26 o all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

2.   Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui i pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all’anno precedente l’attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %.

Articolo 20

Clausola dei contratti privati di vendita

1.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto.

Tale trasferimento richiede che il venditore si conformi alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che l’acquirente si conformi alle disposizioni dell’articolo 9 del medesimo regolamento.

Tale vendita non è considerata un trasferimento senza terra ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 21

Clausola dei contratti privati di affitto

1.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima del termine di cui all’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dare in affitto insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014 in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto.

Tale trasferimento richiede che il locatore si conformi alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che il locatario si conformi alle disposizioni dell’articolo 9 di tale regolamento e che il contratto di affitto scada dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base.

Tale affitto non è considerato un trasferimento senza terra ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis agli Stati membri che applicano il titolo III, capo 1, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 22

Beneficiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), punto i), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per «patate da consumo» e «patate da seme» si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.

Sottosezione 2

Attivazione e trasferimento dei diritti all’aiuto

Articolo 23

Calcolo del valore dei diritti all’aiuto

1.   L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato in un primo tempo con una precisione di tre decimali e successivamente arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo. Se il risultato del calcolo è un importo in cui il terzo decimale è 5, l’importo è arrotondato al secondo decimale.

2.   Se l’agricoltore trasferisce una frazione del diritto, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti appartenenti a un agricoltore. Il valore dei diritti così uniti è determinato per ognuno dei rimanenti anni pertinenti di cui agli articoli 25 o 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sommando il valore delle frazioni.

Articolo 24

Requisiti per l’attivazione dei diritti all’aiuto

1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati, ai fini del pagamento, soltanto una volta all’anno dall’agricoltore che li detiene (in proprietà o in affitto) entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica.

Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’agricoltore può dichiarare, ai fini del pagamento, anche i diritti all’aiuto che detiene (in proprietà o in affitto) alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati, ai fini del pagamento, da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

Se l’agricoltore acquisisce diritti all’aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente in conformità alle norme stabilite dalla Commissione sulla base dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini per la modifica della domanda unica fissati dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Se l’agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all’aiuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 espressi in numeri interi, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all’aiuto espresso in numeri interi che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Il diritto all’aiuto si considera interamente attivato ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Articolo 25

Trasferimento di diritti all’aiuto

1.   I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno.

2.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso definisce le regioni menzionate in tale disposizione nel primo anno di applicazione dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento.

Sottosezione 3

Riserve nazionali o regionali

Articolo 26

Riversamento alla riserva nazionale o regionale a causa della trattenuta sul trasferimento di diritti all’aiuto

Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso può decidere, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, di riversare alla riserva nazionale o regionale fino al 30 % dei valori unitari annuali di ciascun diritto all’aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere di riversare fino al 50 % del valore unitario annuale di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto di cui al primo comma nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento di base.

Articolo 27

Applicazione della clausola del guadagno insperato

Ai fini dell’articolo 28 e dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto menzionato in tali disposizioni è determinato confrontando il valore dei diritti all’aiuto dell’agricoltore derivante, rispettivamente, dall’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 4, e dell’articolo 26 o dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dopo la vendita o l’affitto di cui rispettivamente all’articolo 28 o all’articolo 40, paragrafo 5, del suddetto regolamento, con il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto.

Articolo 28

Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto).

Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

Tuttavia, negli Stati membri che applicano l’aumento di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del medesimo regolamento, l’aumento di cui al secondo comma del presente paragrafo è obbligatorio. Il livello di tale aumento dovrebbe corrispondere al livello di aumento massimo applicato ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Negli Stati membri che applicano l’articolo 24, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le limitazioni concernenti l’assegnazione di diritti all’aiuto previste in tali disposizioni possono essere applicate, mutatis mutandis, per l’assegnazione dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, dello stesso egolamento.r

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni di cui al primo comma restringe il numero totale di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già e riassegnati a partire dalla riserva ad un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili nell’anno in cui è chiesta l’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva, a tale agricoltore è assegnato un numero supplementare di diritti all’aiuto corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per tale anno conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 1306/2013.

La percentuale fissa di cui al secondo comma del presente articolo è calcolata secondo il metodo di cui all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al terzo comma del presente paragrafo e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella sua domanda per l’anno di cui al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente comma, per «diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore» si intendono i diritti all’aiuto già detenuti dall’agricoltore e riassegnati a partire dalla riserva.

Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.

Al fine di determinare la soglia di cui al secondo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.

4.   Ai fini del presente articolo, sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola.

Articolo 29

Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora siano assegnati nuovi diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento, questi sono assegnati secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e conformemente ai criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato.

2.   Se un agricoltore che non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

3.   Se un agricoltore che detiene diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 28, paragrafo 1, per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto).

Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.

Articolo 30

Altre norme relative alla fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale

1.   Nell’aumentare i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri aumentano il valore unitario dei diritti all’aiuto che l’agricoltore già detiene (in proprietà o in affitto) alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti a partire dalla riserva nazionale o regionale secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.

Articolo 31

Situazioni di difficoltà

1.   Se un agricoltore, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non ha potuto presentare una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, o all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, gli vengono assegnati diritti all’aiuto conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Gli Stati membri stabiliscono i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto da assegnare in conformità, rispettivamente, all’articolo 25 o all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle decisioni adottate dallo Stato membro per quanto riguarda le opzioni previste in detti articoli.

2.   Gli Stati membri possono decidere che, se l’applicazione di una o più limitazioni nell’assegnazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 restringe il numero dei diritti all’aiuto assegnati a un agricoltore a un livello inferiore a una percentuale fissa dei suoi ettari ammissibili, e se l’agricoltore presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale, si ritiene che tale agricoltore si trovi in una situazione di «svantaggio specifico» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. In tal caso, all’agricoltore in questione è assegnato un numero di diritti all’aiuto conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a una quota del numero totale dei suoi ettari ammissibili dichiarati nella sua domanda per il 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il numero totale di diritti all’aiuto assegnati nello Stato membro nel 2015 previa applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro nel 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La quota del numero totale di ettari ammissibili dell’agricoltore di cui al primo comma è calcolata come la metà della differenza in punti percentuali tra la percentuale fissa di cui al primo e al secondo comma e la quota di diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore in relazione ai suoi ettari ammissibili dichiarati nel 2015 conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono basare il metodo di calcolo di cui al secondo comma del presente paragrafo sul numero totale assegnato/dichiarato nel 2015 nella regione in questione.

Al fine di determinare la soglia di cui al primo comma, i terreni acquistati o presi in affitto dall’agricoltore dopo il 19 ottobre 2011 non sono presi in considerazione.

Sottosezione 4

Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 32

Attuazione negli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, le disposizioni della presente sezione si applicano agli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 33

Applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Al fine di stabilire quali diritti all’aiuto scadono conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è data la precedenza ai diritti all’aiuto aventi il valore più basso.

Se i diritti all’aiuto hanno un valore identico, il numero di diritti all’aiuto di proprietà e il numero di diritti all’aiuto in affitto sono ridotti nella stessa proporzione.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo e il secondo comma a livello regionale.

Articolo 34

Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, dello stesso regolamento

Per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, gli Stati membri che applicano l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono adeguare l’importo dei pagamenti per il 2014 di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del suddetto regolamento deducendo, prima dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni, l’importo proveniente dai diritti all’aiuto che sono scaduti conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 2

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 35

Ettari ammissibili negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie

Ai fini del regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo III, capo 1, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi tutti i riferimenti nel regolamento (UE) n. 1307/2013 agli ettari ammissibili dichiarati ai fini di tale regime, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Articolo 36

Applicazione dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Al fine di differenziare il pagamento unico per superficie come previsto all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme:

a)

il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione soltanto una o più misure attuate nell’ambito di tali misure di sostegno specifico;

b)

gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi applicati dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, e, se del caso, terzo comma, dello stesso regolamento. Tuttavia, allorché si tiene conto del sostegno concesso nell’ambito del regime pertinente nel 2014, l’importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie non può essere superiore al corrispondente importo concesso a un singolo agricoltore nell’ambito di tale regime nel 2014;

c)

allorché si tiene conto del sostegno concesso a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, siffatta differenziazione non compromette il carattere disaccoppiato di tali regimi.

Tale differenziazione è disponibile per gli agricoltori che hanno ricevuto nel 2014 il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. L’importo per ettaro è determinato ogni anno dividendo l’importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie disponibile per un singolo agricoltore per il numero degli ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Se l’importo del sostegno nell’ambito di uno o più regimi di sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativo al 2014 è inferiore all’importo o agli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da un caso di forza maggiore o da circostanze eccezionali, lo Stato membro tiene conto del sostegno concesso nell’ambito dei regimi di sostegno in questione nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

Gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del primo comma ai casi in cui i pagamenti diretti relativi al 2014 sono inferiori a una determinata percentuale degli importi corrispondenti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Tale percentuale non può essere inferiore all’85 %.

3.   Gli Stati membri possono decidere che, in caso di successione effettiva o anticipata, la differenziazione del pagamento unico per superficie è disponibile per l’agricoltore che ha ereditato l’azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime del pagamento unico per superficie.

Articolo 37

Produzione di canapa nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie

L’articolo 9 si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda il regime di pagamento unico per superficie.

CAPO 3

INVERDIMENTO

SEZIONE 1

Equivalenza

Articolo 38

Requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali

1.   Gli Stati membri che decidono di applicare le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 designano una o più autorità di certificazione, pubbliche o private, che attestano che l’agricoltore osserva, nella sua azienda, pratiche rispondenti alle disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.   Le autorità di certificazione pubbliche o private soddisfano le seguenti condizioni:

a)

possiedono l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti di certificazione;

b)

dispongono di personale, adeguatamente qualificato ed esperto, in numero sufficiente;

c)

sono imparziali ed esenti da conflitti di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti di certificazione.

Le autorità di certificazione private sono accreditate in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021 (Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione) o alla norma EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi) nel settore della produzione agricola. L’accreditamento è effettuato esclusivamente da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

3.   La designazione di un’autorità di certificazione pubblica o privata è revocata se tale autorità non adempie le condizioni stabilite nel paragrafo 2 per la sua designazione.

Articolo 39

Calcolo dell’importo di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

1.   Per gli agricoltori che decidono di osservare le pratiche indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed eventuali altre pratiche equivalenti aggiunte a tale allegato che richiedono un calcolo specifico per evitare doppi finanziamenti, come pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, gli Stati membri deducono dall’importo del sostegno per ettaro calcolato in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un importo corrispondente a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro nello Stato membro o nella regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale pratica.

Il pagamento di inverdimento medio per ettaro nello Stato membro o nella regione in questione è calcolato in base alla percentuale, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, della media dei massimali nazionali per gli anni dal 2015 al 2019 fissati nell’allegato II dello stesso regolamento e al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell’articolo 33 o dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri che decidono di applicare le pratiche di cui al primo comma del presente paragrafo già nel 2015 possono stimare il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 in base alle dichiarazioni effettuate nel 2014 in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che decidono di applicare l’articolo 43, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di applicare la deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo su base individuale, nella misura di un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro dell’agricoltore in questione.

Il pagamento di inverdimento medio dell’agricoltore è calcolato in base alla media del pagamento individuale calcolato in conformità all’articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli anni dal 2015 al 2019 e al numero di ettari ammissibili da lui dichiarati nel 2015 a norma dell’articolo 33 dello stesso regolamento.

SEZIONE 2

Diversificazione delle colture

Articolo 40

Calcolo delle quote delle diverse colture ai fini della diversificazione

1.   Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

Gli Stati membri comunicano in tempo utile tale periodo agli agricoltori. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un’azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda.

2.   Per il calcolo delle quote delle diverse colture, la superficie investita a una determinata coltura può comprendere elementi caratteristici del paesaggio facenti parte della superficie ammissibile conformemente all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3.   Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie.

Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale.

Le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura. Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale singola coltura è denominata «coltura mista». Ove sia possibile stabilire che le specie incluse nei diversi miscugli di sementi differiscono le une dalle altre, gli Stati membri possono riconoscere tali diversi miscugli di sementi come colture singole distinte, a condizione che tali diversi miscugli di sementi non siano utilizzati per la coltura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 3

Prato permanente

Articolo 41

Quadro per la designazione di ulteriori prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone Natura 2000

I prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE di cui all’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono designati come tali se soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

a)

si trovano su terreni organici ricchi di carbonio organico, come le torbiere e le zone umide;

b)

ospitano habitat elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE o protetti ai sensi della legislazione nazionale;

c)

ospitano specie vegetali elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE o protette ai sensi della legislazione nazionale;

d)

rivestono un’importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE;

e)

rivestono un’importanza significativa per le specie di fauna selvatica protette dalla direttiva 92/43/CEE o ai sensi della legislazione nazionale;

f)

comprendono prati permanenti di alto valore naturale, secondo quanto stabilito in base a criteri oggettivi fissati dallo Stato membro;

g)

coprono terreni ad elevato rischio di erosione;

h)

sono situati in una zona sensibile designata all’interno dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri possono decidere ogni anno di designare nuove zone e comunicano in tempo utile tale decisione agli agricoltori interessati.

Articolo 42

Riconversione in caso di non osservanza dell’obbligo concernente i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all’obbligo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente e può, secondi i casi, emanare istruzioni precise, che l’agricoltore è tenuto a rispettare, su come riparare il danno ambientale causato al fine di ripristinare lo status di zona sensibile sotto il profilo ambientale.

Dopo l’accertamento della violazione, l’agricoltore è informato senza indugio dell’obbligo di riconversione e del termine entro cui ottemperarvi. Tale data non può essere posteriore alla data di presentazione della domanda unica per l’anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, al 30 giugno dell’anno successivo.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, il terreno riconvertito è considerato prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione ed è soggetto all’obbligo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 43

Calcolo della proporzione di prato permanente

1.   Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, al pari delle unità di un’azienda dedite alla produzione biologica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale e della proporzione di riferimento di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Le superfici dichiarate dagli agricoltori nel 2012 come superfici a pascolo permanente convertite ad altri usi possono essere dedotte dal calcolo delle superfici investite a prato permanente a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fino al numero di ettari che gli agricoltori hanno destinato a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 e dichiarato nel 2015 a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale, a condizione che siano state rispettate le regole in vigore sul mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per il calcolo del numero di ettari destinati a pascolo permanente o a prato permanente dopo il 2012 di cui al primo comma sono presi in considerazione solo gli ettari di pascolo permanente o di prato permanente su una superficie agricola dichiarata nel 2012, 2013 o 2014 in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.   Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull’andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell’adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.

Articolo 44

Mantenimento della proporzione di prato permanente

1.   Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l’obbligo individuale di non convertire ad altri usi superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell’anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l’obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Il rilascio dell’autorizzazione può dipendere dall’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un’altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, tale superficie, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione oppure, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.

2.   Qualora si accerti una diminuzione della proporzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in misura superiore al 5 % rispetto alla proporzione di riferimento di cui al suddetto articolo, lo Stato membro in questione impone l’obbligo di riconvertire le superfici in superfici a prato permanente e stabilisce norme intese a evitare nuove conversioni di superfici investite a prato permanente.

Gli Stati membri individuano gli agricoltori soggetti all’obbligo di riconversione tra gli agricoltori:

a)

tenuti al rispetto degli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente non soggette alle disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento e

b)

che, sulla base delle domande presentate a norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 nei due anni civili precedenti o, nel 2015, nei tre anni civili precedenti, dispongono di superfici agricole convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente.

Se i periodi di cui al secondo comma, lettera b), comprendono anni civili precedenti al 2015, l’obbligo di riconversione si applica anche alle superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a pascolo permanente che erano soggette all’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 o all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel determinare quali agricoltori sono tenuti alla riconversione di superfici in superfici a prato permanente, gli Stati membri impongono l’obbligo in primo luogo agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente senza rispettare, se applicabile, l’obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tali agricoltori sono tenuti a riconvertire l’intera superficie precedentemente convertita ad altri usi.

3.   Se l’applicazione del paragrafo 2, quarto comma, non comporta un aumento della proporzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %, gli Stati membri impongono agli agricoltori che dispongono di superfici convertite ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente o a pascolo permanente durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo di riconvertire in superfici a prato permanente anche una percentuale di tali superfici convertite o di destinare a prato permanente un’altra superficie corrispondente alla stessa percentuale. Tale percentuale è calcolata sulla base della superficie convertita dall’agricoltore durante i periodi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo e della superficie necessaria per aumentare la proporzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al disopra della soglia del 5 %.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, gli Stati membri possono escludere dalla superficie convertita dall’agricoltore le superfici diventate prato permanente dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che effettuino controlli amministrativi incrociati delle superfici a prato permanente dichiarate annualmente nella domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali tramite un’intersezione spaziale con la superficie dichiarata come pascolo permanente nel 2015 e registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e a condizione che tali superfici non siano state investite a prato permanente in conseguenza dell’obbligo di riconvertire o di creare una superficie a prato permanente previsto dal paragrafo 2 o dal presente paragrafo. Gli Stati membri non possono tuttavia escludere tali superfici qualora l’esclusione non consenta di aumentare la proporzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al di sopra della soglia del 5 %.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al primo comma, le superfici a prato permanente o a pascolo permanente create dagli agricoltori nel quadro degli impegni assunti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (24) e del regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono considerate superfici convertite dall’agricoltore.

Gli agricoltori sono informati dell’obbligo individuale di riconversione e delle norme intese a evitare nuove conversioni di superfici a prato permanente senza indugio e in ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno in cui è accertata la riduzione superiore al 5 %. L’obbligo di riconversione deve essere rispettato prima della data di presentazione della domanda unica per l’anno successivo o, nel caso della Svezia e della Finlandia, del 30 giugno dell’anno successivo.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici riconvertite a prato permanente, o le nuove superfici create per tale uso, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione o della creazione. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione oppure, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.

SEZIONE 4

Area di interesse ecologico

Articolo 45

Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico

1.   Per qualificare come aree di interesse ecologico i tipi di aree elencate all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

2.   Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

3.   Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre terrazze. Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l’altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali.

4.   Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché i seguenti elementi:

a)

siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;

b)

alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;

c)

alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri;

d)

gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;

e)

bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;

f)

stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;

g)

fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;

h)

muretti di pietra tradizionali.

Gli Stati membri possono decidere di limitare l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di quelli elencati al primo comma, lettere da a) a h), se debitamente giustificato.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), gli Stati membri possono includere alberi con chiome di diametro inferiore a 4 metri che riconoscano come elementi paesaggistici di pregio.

Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri possono fissare una larghezza massima inferiore.

Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni e possono decidere di includere nella dimensione degli stagni una fascia con vegetazione ripariale lungo le rive larga fino a 10 metri. Essi possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie.

Ai fini del primo comma, lettera h), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all’altezza e alla larghezza.

5.   Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo.

6.   Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.   Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri.

8.   Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, tenendo presente l’obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.

9.   Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l’elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1o ottobre.

Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento.

10.   Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse ecologico. Tali norme tengono conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell’azoto in autunno. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione.

Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento.

11.   L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico.

Articolo 46

Norme per l’applicazione regionale delle aree di interesse ecologico

1.   Gli Stati membri che optano per l’applicazione regionale prevista all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 definiscono le regioni ai fini di tale articolo. Le regioni da definire sono costituite da un’area geografica unica e omogenea caratterizzata da condizioni agricole e ambientali simili. A tal fine, l’omogeneità si riferisce al tipo di terreno, all’altitudine e alla presenza di aree naturali e seminaturali.

2.   All’interno delle regioni definite, gli Stati membri designano le aree nelle quali vige l’obbligo di applicare fino a metà della percentuale dell’area di interesse ecologico prevista.

3.   Per le aree definite, gli Stati membri prevedono gli obblighi specifici degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Tali obblighi garantiscono la contiguità di struttura delle aree di interesse ecologico adiacenti. Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti comprendono l’obbligo che la superficie aziendale di ogni agricoltore partecipante, soggetta all’obbligo stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia situata per almeno il 50 % nella regione definita e risponda alle disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.

4.   Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti garantiscono che le aree di interesse ecologico contigue di cui al paragrafo 3 siano costituite da una o più aree di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere a), c), d) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.   Nel designare le aree e definire gli obblighi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri tengono conto, se pertinente, delle strategie nazionali o regionali esistenti in materia di biodiversità e/o mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, dei piani di gestione dei bacini idrografici o delle esigenze individuate per garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000, come previsto dall’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, o per contribuire all’attuazione della strategia per le infrastrutture verdi.

6.   Prima di imporre obblighi agli agricoltori, gli Stati membri consultano gli agricoltori o i gruppi di agricoltori interessati e le altre parti interessate. Dopo detta consultazione gli Stati membri stabiliscono un piano dettagliato finale relativo all’applicazione regionale e informano le parti interessate che hanno partecipato alla consultazione e gli agricoltori o i gruppi di agricoltori del piano che li riguarda, come pure della designazione delle aree e degli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti e, in particolare, della percentuale esatta che ogni agricoltore è tenuto ad applicare nella sua azienda. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni agli agricoltori entro e non oltre il 30 giugno dell’anno che precede l’anno in cui si procederà all’applicazione regionale oppure, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, in tempo utile per permettere agli agricoltori di presentare la relativa domanda.

Fatti salvi i pagamenti agli agricoltori previsti dall’articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri provvedono a stabilire le modalità relative alle compensazioni finanziarie tra agricoltori e alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza relativa alle aree di interesse ecologico contigue.

Articolo 47

Norme relative all’attuazione collettiva e ai criteri che le aziende devono osservare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze

1.   Gli Stati membri che decidono di autorizzare l’attuazione collettiva prevista all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 definiscono i criteri che le aziende devono osservare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze, tenendo conto:

a)

degli agricoltori la cui azienda si trova per l’80 % nello stesso comune;

b)

degli agricoltori la cui azienda si trova per l’80 % nel raggio di un numero di km, non superiore a 15, fissato dallo Stato membro.

2.   Gli Stati membri che scelgono di designare le aree in cui è possibile l’attuazione collettiva e di imporre obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti tengono conto delle strategie nazionali o regionali esistenti in materia di biodiversità e/o mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, dei piani di gestione dei bacini idrografici o delle esigenze individuate per garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000, come previsto dall’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, o per contribuire al potenziamento delle infrastrutture verdi.

3.   Gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti di cui al paragrafo 2 comprendono la condizione che le aree di interesse ecologico contigue siano costituite da una o più aree di cui all’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), c), d) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Gli agricoltori che partecipano all’attuazione collettiva concludono un accordo scritto che contiene i dettagli in merito alle modalità interne di compensazione finanziaria e alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza relativa all’area di interesse ecologico comune.

Articolo 48

Determinazione del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli

1.   Gli Stati membri che decidono di dare attuazione all’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissano la percentuale di terreni forestali rispetto alla superficie di terreno complessiva di cui al primo comma di tale paragrafo in base ai dati Eurostat disponibili. I dati forestali si riferiscono alla definizione applicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ed escludono la superficie coperta da altri terreni boschivi. La superficie di terreno complessiva esclude la superficie occupata da acque interne, come fiumi e laghi.

2.   Il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui all’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato usando i dati Eurostat disponibili. Se non sono disponibili dati Eurostat sui terreni forestali e i terreni agricoli al livello previsto per valutare il rapporto di terreni forestali a un livello equivalente al livello LAU2 o al livello di un’unità chiaramente delimitata che copra un’unica zona geografica contigua avente condizioni agricole simili, si possono usare altre fonti di dati.

Gli Stati membri dimostrano di aver usato dati aggiornati e coerenti sulla superficie occupata da foreste e da terreni agricoli in modo da rispecchiare, nella misura del possibile, la situazione reale.

3.   I dati e i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tre anni. Allo scadere di tale periodo, gli Stati membri che decidono di continuare ad applicare l’esenzione prevista dall’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni ricalcolano i rapporti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzando i dati più aggiornati disponibili.

In caso di modifiche dei confini amministrativi che incidano sul rapporto di cui al paragrafo 2, i dati e i calcoli sono riesaminati e le eventuali modifiche relative all’applicazione dell’esenzione sono comunicate alla Commissione.

CAPO 4

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 49

Accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori

1.   Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all’aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

b)

un giovane agricoltore ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari nel primo anno della domanda di pagamento della persona giuridica nell’ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori;

c)

almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un’altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

2.   Il pagamento di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è più concesso se tutti i giovani agricoltori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventualmente lettera c), hanno cessato di esercitare il controllo sulla persona giuridica.

3.   Ai fini del presente articolo:

a)

ogni riferimento ad «agricoltore» contenuto nell’articolo 50, paragrafi da 4 a 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla persona giuridica di cui al presente articolo;

b)

il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell’ambito dei regimi di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla prima domanda di pagamento presentata dalla persona giuridica per il regime a favore dei giovani agricoltori;

c)

fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, il riferimento all’«insediamento» di cui all’articolo 50, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all’insediamento dei giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo.

4.   Nel caso in cui più giovani agricoltori ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), abbiano acquisito il controllo sulla persona giuridica in momenti diversi, è considerata momento dell’insediamento ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, seconda frase del regolamento (UE) n. 1307/2013 la prima acquisizione del controllo.

Articolo 50

Accesso di un’associazione di persone fisiche al pagamento per i giovani agricoltori

L’articolo 49 si applica mutatis mutandis a un’associazione di persone fisiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 la quale rispetta, a livello di associazione, i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

CAPO 5

SOSTEGNO ACCOPPIATO

SEZIONE 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 51

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per «misure di sostegno accoppiato» si intendono le misure di attuazione del sostegno accoppiato facoltativo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 52

Principi generali

1.   Gli Stati membri definiscono le regioni di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale, oppure la struttura istituzionale o amministrativa. Tali regioni possono essere diverse da quelle stabilite nell’ambito di altri regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Nel definire i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati.

3.   Ai fini dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati «in difficoltà» se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l’altro, alla bassa redditività dell’attività svolta, con ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.

Articolo 53

Condizioni per la concessione del sostegno

1.   Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Le superfici, le rese e il numero di capi di cui all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati dagli Stati membri a livello regionale o a livello settoriale. Essi riflettono le rese massime, la superficie coltivata o il numero di capi registrati nella regione o nel settore considerati in almeno uno degli anni del quinquennio precedente l’anno di adozione della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso è il risultato del rapporto tra l’importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all’allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell’anno considerato, oppure la superficie o il numero di capi fissati a norma del primo comma del presente paragrafo.

3.   Se la misura di sostegno accoppiato riguarda i semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nell’ambito del GATT, il totale delle superfici massime che possono beneficiare del sostegno, conformemente a quanto comunicato dagli Stati membri, non può superare la superficie massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

In caso di superamento della superficie massima di cui al primo comma, gli Stati membri interessati sono tenuti ad adeguare la superficie comunicata applicando un coefficiente di riduzione ottenuto dal rapporto tra la superficie massima e il totale delle superfici comunicate ai fini del sostegno per i semi oleaginosi di cui al primo comma.

La Commissione fissa il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 71, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (26).

5.   Gli Stati membri possono non concedere un sostegno accoppiato per superficie alle superfici che non sono superfici ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato alla canapa, si applica la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 54

Coerenza e cumulo del sostegno

1.   Ai fini dell’articolo 52, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) sono considerate «altre misure e politiche dell’Unione».

2.   Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

a)

le misure di sostegno accoppiato e le misure attuate nell’ambito di altre misure e politiche dell’Unione;

b)

le diverse misure di sostegno accoppiato;

c)

le misure di sostegno accoppiato e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sostegno accoppiato non interferiscano con il corretto funzionamento delle altre misure indicate al primo comma.

3.   Se il sostegno nell’ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell’ambito di un’altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell’Unione, gli Stati membri garantiscono che l’agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato all’obiettivo di cui all’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esclusivamente nell’ambito di una sola misura.

Articolo 55

Criteri di approvazione da parte della Commissione

1.   Ai fini dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è mancanza di alternative nei seguenti casi:

a)

nella regione o nel settore interessati non può essere effettuata nessuna produzione diversa da quella soggetta alla misura di sostegno accoppiato oppure il proseguimento di tale produzione richiede modifiche considerevoli nelle strutture di produzione, oppure

b)

la conversione a un’altra produzione è gravemente limitata a causa della non disponibilità di terra o di infrastrutture adatte alla stessa produzione, della conseguente riduzione significativa del numero di aziende, del livello degli investimenti necessari a causa della conversione o per motivi analoghi.

2.   Ai fini dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è necessario fornire un approvvigionamento stabile all’industria di trasformazione locale qualora si preveda che una sospensione o riduzione della produzione nella regione o nel settore considerati abbia conseguenze negative sull’attività e sulla connessa redditività economica o sull’occupazione nelle imprese a valle che dipendono strettamente da questa produzione, come trasformatori di materie prime, macelli o industrie alimentari. Tali imprese a valle devono essere ubicate nella regione o dipendere in misura determinante dal settore per il proseguimento della loro attività.

3.   Ai fini dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è persistenza di perturbazioni sul relativo mercato quando gli agricoltori della regione o del settore considerati subiscono perdite economiche dovute in particolare a inquinamento, contaminazione o degrado nella qualità dell’ambiente verificatisi in seguito a un evento specifico di portata geografica limitata.

4.   Nel valutare il livello del sostegno accoppiato connesso alle misure comunicate dallo Stato membro per approvazione, la Commissione tiene conto del livello dei pagamenti diretti accoppiati concessi in almeno uno degli anni del periodo di riferimento 2010-2014, come previsto all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 56

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 57

Autorizzazione delle varietà destinate alla semina

Ai fini dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri autorizzano le varietà registrate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» previsto dalla direttiva 2002/53/CE rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 58

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 59

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 60

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Ogni anno gli Stati membri riconoscono, per un periodo di un anno che inizia non oltre il 1o marzo, le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che ne fanno richiesta e che:

a)

totalizzano una superficie complessiva di almeno 4 000 ettari stabilita dallo Stato membro che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’articolo 56 del presente regolamento;

b)

comprendono almeno un’impresa di sgranatura e

c)

hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e unionale.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza dei criteri. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 61

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l’obbligo di consegnare il cotone che produce esclusivamente a un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   L’adesione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

CAPO 6

COMUNICAZIONI

Articolo 62

Comunicazioni inerenti alle definizioni e alle relative disposizioni

Entro il 31 gennaio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

Articolo 63

Comunicazioni relative al coefficiente di riduzione a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Entro il 31 gennaio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’articolo 8. La comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

Articolo 64

Comunicazioni relative al pagamento di base

1.   Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 24, paragrafo 10, dell’articolo 29 e dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni. Inoltre, le decisioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 10, dell’articolo 29 e dell’articolo 40, paragrafo 4, del medesimo regolamento devono essere motivate, se del caso.

Quando uno Stato membro comunica alla Commissione le sue decisioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale comunicazione comprende i dettagli di tali decisioni, la loro motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate, in particolare i criteri utilizzati per la definizione delle regioni ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, i criteri utilizzati per la suddivisione dei massimali nazionali tra le regioni ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento e i criteri utilizzati per le modifiche annue progressive a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento.

2.   Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 30, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

In caso di revisione della decisione di cui all’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono comunicate alla Commissione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione riveduta.

3.   Se uno Stato membro decide di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione la sua decisione entro il 31 gennaio del primo anno di applicazione di siffatta decisione.

4.   Se uno Stato membro decide di avvalersi delle opzioni previste all’articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 40, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 31 luglio dell’anno precedente l’anno di prima applicazione di siffatta decisione i dettagli di tali decisioni, nonché le motivazioni e, se del caso, i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate.

5.   Se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico per superficie a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione entro il 1o settembre di ogni anno, per l’anno di domanda in questione, il numero totale di ettari dichiarati dagli agricoltori a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 65

Comunicazioni relative all’inverdimento

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

entro il 15 dicembre 2014:

i)

se pertinente, la loro decisione di calcolare il pagamento di cui all’articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a norma del terzo comma di detto paragrafo;

ii)

se pertinente, la loro decisione di designare altri prati permanenti sensibili, a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

iii)

se pertinente, la loro decisione di applicare il pagamento di cui all’articolo 43, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a livello regionale come previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;

b)

entro il 15 dicembre dell’anno di cui trattasi, la decisione di designare nuovi prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, ai sensi dell’articolo 41, secondo comma, del presente regolamento;

c)

entro il 15 dicembre di ogni anno, per l’anno di domanda considerato:

i)

il numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento di cui all’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero totale di ettari da essi dichiarati;

ii)

il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori esonerati dall’obbligo di diversificazione delle colture e il numero di agricoltori esonerati dall’obbligo connesso all’area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati. Tali numeri non comprendono gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori;

iii)

il numero totale di agricoltori che applicano misure equivalenti, distinguendo gli agricoltori che applicano l’equivalenza a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati;

iv)

il numero totale di agricoltori tenuti alla diversificazione delle colture, ripartito per numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con due colture e numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con tre colture, insieme al numero rispettivo di ettari di seminativi da essi dichiarati;

v)

il numero totale di agricoltori presi in considerazione per il calcolo del rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale e il numero totale di ettari coperti da prati permanenti da essi dichiarati;

vi)

il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati e il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati;

vii)

il numero totale di agricoltori soggetti all’obbligo connesso all’area di interesse ecologico, il numero totale di ettari a seminativo da essi dichiarati e il numero totale di ettari dichiarati come area di interesse ecologico prima dell’applicazione dei fattori di ponderazione, ripartiti per tipo di area di interesse ecologico tra quelle elencate all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

viii)

il numero totale di agricoltori che applicano l’obbligo connesso all’area di interesse ecologico a livello regionale o collettivamente e il numero totale di ettari di seminativi da essi dichiarati;

d)

entro il 15 dicembre di ogni anno, la quota di riferimento e il rapporto annuale tra prati permanenti e superficie agricola totale, nonché le informazioni riguardanti gli obblighi stabiliti a livello dell’azienda in conformità all’articolo 45, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 44 del presente regolamento.

2.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto 2014 a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

le rispettive decisioni in merito alle aree da considerare come area di interesse ecologico tra quelle elencate all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che devono essere integrate, entro il 1o ottobre 2014, da informazioni dettagliate su tali decisioni, in particolare sulle condizioni applicabili a queste aree in virtù delle decisioni degli Stati membri;

b)

informazioni dettagliate sull’uso dei fattori di conversione e di ponderazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto dell’anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

per gli Stati membri che optano per l’applicazione regionale di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, informazioni riguardanti la definizione delle regioni, la designazione delle aree, le aree selezionate ai fini dell’articolo 46, paragrafo 4, del presente regolamento e informazioni che giustificano in che modo l’applicazione regionale supporta l’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità;

b)

per gli Stati membri che decidono di autorizzare l’attuazione collettiva di cui all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, informazioni riguardanti la designazione delle aree e le aree selezionate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento, se pertinente.

4.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto dell’anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri che soddisfano la condizione di cui all’articolo 46, paragrafo 7, dello stesso regolamento e che decidono di applicare l’esenzione prevista da tale disposizione comunicano alla Commissione i dettagli di tale decisione, compresi i dati e i calcoli che dimostrano il soddisfacimento di tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni di continuare ad applicare l’esenzione prevista dall’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni modifica dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 66

Comunicazioni relative al pagamento per i giovani agricoltori

1.   Lo Stato membro che decida di applicare l’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini del calcolo del pagamento per i giovani agricoltori comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, il metodo di calcolo prescelto e il limite massimo fissato in conformità all’articolo 50, paragrafo 9, di detto regolamento.

2.   Lo Stato membro che decida di definire criteri di ammissibilità a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di applicare il metodo di calcolo di cui all’articolo 50, paragrafo 10, di tale regolamento, comunica tale decisione alla Commissione entro il 31 gennaio 2015.

3.   Lo Stato membro che decida di avvalersi della facoltà di ricalcolare il numero fisso di ettari, prevista all’articolo 50, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica tale decisione alla Commissione entro il 1o agosto dell’anno a cui si applica tale nuovo calcolo fornendo la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali la decisione è stata adottata.

Articolo 67

Comunicazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo

1.   Le comunicazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprendono le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Per ciascuna misura di sostegno accoppiato e per ognuno dei determinati tipi di agricoltura o dei determinati settori agricoli interessati gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari, l’importo dei pagamenti erogati nonché la superficie totale e il numero totale di capi per i quali il sostegno è stato effettivamente versato. Le suddette comunicazioni sono trasmesse entro il 15 settembre dell’anno successivo all’anno per il quale sono concessi i pagamenti.

Articolo 68

Comunicazioni relative ai requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 69

Comunicazioni relative al pagamento ridistributivo

Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la comunicazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento comprende i dettagli di tale decisione, inclusi i dettagli e la giustificazione del calcolo del pagamento ridistributivo e, se del caso, informazioni sull’eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, di detto regolamento e su eventuali graduazioni all’interno del numero di ettari ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 70

Comunicazioni relative al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione adottata a norma dell’articolo 48 dello stesso regolamento. Tale comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, comprese, se del caso, informazioni sull’eventuale limitazione dei pagamenti a determinate zone ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sull’eventuale applicazione dei limiti massimi di cui all’articolo 48, paragrafo 4, di detto regolamento e sull’eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 71

Comunicazioni riguardanti il regime per i piccoli agricoltori

Lo Stato membro che decide di stabilire un regime per i piccoli agricoltori ai sensi del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione adottata a norma di detto titolo.

Siffatta comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, tra cui l’eventuale inclusione automatica di agricoltori ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il calcolo del pagamento a norma dell’articolo 63 di detto regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla decisione sul finanziamento di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza indugio, e comunque non oltre il 1o dicembre dell’anno civile a cui si riferisce il pagamento.

Articolo 72

Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 4, o dell’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche

Lo Stato membro che decide di applicare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 41, paragrafo 8, o l’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, i dettagli di tali decisioni.

Articolo 73

Riduzioni lineari dei pagamenti

Quando applicano le riduzioni lineari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 51, paragrafo 2, o all’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri informano la Commissione della percentuale di riduzione applicata senza indugio e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo all’anno civile in cui sono stati chiesti i pagamenti diretti oggetto della riduzione lineare.

Articolo 74

Richiesta di informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

Se necessario al fine di garantire la corretta applicazione delle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1307/2013 o nel presente regolamento, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere informazioni dettagliate sulle misure adottate ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di eventuali norme adottate dalla Commissione sulla base dello stesso regolamento.

Articolo 75

Relazioni

1.   Se la Bulgaria e la Romania decidono di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1307/2013, detti Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2016. Per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo la relazione riporta il numero di beneficiari, l’importo totale del pagamento diretto nazionale integrativo erogato, il numero di ettari per cui è stato erogato e il tasso di pagamento, se pertinente.

2.   Lo Stato membro che decida di concedere aiuti nazionali transitori ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presenta alla Commissione una relazione annuale entro il 15 settembre dell’anno successivo all’anno di applicazione di tale aiuto nazionale transitorio. La relazione riporta, per ciascun settore, il numero di beneficiari, l’importo dell’aiuto nazionale transitorio concesso nonché il numero di ettari, di capi o di altre unità per cui tale aiuto è stato concesso e il tasso di aiuto, se pertinente.

Articolo 76

Comunicazione delle decisioni risultati da un riesame

In caso di riesame di una decisione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 o del presente regolamento, la Commissione è informata della decisione risultante da tale riesame entro quattro settimane dalla sua adozione, salvo se nel regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato stabilito un termine diverso per tale comunicazione.

La comunicazione comprende i dettagli della decisione nonché, se del caso, la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali è stata adottata.

CAPO 7

MODIFICA, ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 77

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

L’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 78

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1121/2009 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni civili precedenti l’anno civile 2015.

Articolo 79

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all’anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(6)  Cfr. la sentenza della Corte del 25 novembre 1986 nelle cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch, Raccolta 1986, pag. 3477, punto 10.

(7)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Cfr. la sentenza della Corte del 14 ottobre 2010 nella causa C-61/09, Landkreis Bad Dürkheim, Racc. [2010] pag. I-09763, punto 50 e seguenti.

(10)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

(11)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(12)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14)  Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM(2013) 249 final del 6.5.2013.

(15)  Cfr. la sentenza della Corte del 25 ottobre 2012 nella causa C-592/11, Anssi Ketelae, non ancora pubblicata nella raccolta, punto 56.

(16)  GU L 147 del 18.6.1993, pag. 26.

(17)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(20)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(21)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(22)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(23)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(27)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 67, paragrafo 1

Le informazioni comprendono:

1)

l’importo totale fissato per il sostegno accoppiato e la relativa percentuale del massimale nazionale di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per ogni anno fino al 2020;

2)

il titolo di ciascuna misura di sostegno;

3)

una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:

a)

la regione o il settore interessati;

b)

i determinati tipi di agricoltura e/o i determinati settori agricoli selezionati e una descrizione delle difficoltà incontrate;

c)

la relativa importanza economica, sociale o ambientale;

d)

i criteri fissati per definire i settori e le produzioni contemplati all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e)

l’eventuale attuazione della deroga prevista all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f)

la sua durata;

g)

le condizioni di ammissibilità applicabili;

h)

l’importo unitario stimato del sostegno calcolato a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

i)

l’importo fissato per il finanziamento;

j)

il limite quantitativo applicabile, ossia le superfici e le rese fisse o il numero fisso di capi in conformità all’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

k)

se del caso, la superficie massima fissata ai fini dell’attuazione del sostegno per i semi oleaginosi di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del presente regolamento;

l)

eventuali misure vigenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno unionali o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa regione o nello stesso settore coperti dalla misura di sostegno accoppiato e, se del caso, i criteri e le regole amministrative miranti a garantire che il sostegno destinato al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia concesso anche nell’ambito di altri regimi di sostegno dell’Unione in conformità all’articolo 52, paragrafo 9, del medesimo regolamento;

4)

se del caso, la descrizione dettagliata della situazione particolare della regione o del settore interessati e delle caratteristiche dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli determinati che rendono la percentuale di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 insufficiente per far fronte alle difficoltà individuate e che giustificano un aumento del livello del sostegno a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

5)

se del caso, la dimostrazione dell’esistenza di una delle esigenze di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.


ALLEGATO II

«ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3 (1)

Elementi caratteristici

Fattore di conversione

(m/albero/m2)

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico

(se si applicano entrambi i fattori)

Terreni lasciati a riposo (per m2)

n.p.

1

1 m2

Terrazze (per metro lineare)

2

1

2 m2

Elementi caratteristici del paesaggio

 

 

 

 

Siepi/fasce alberate (per metro lineare)

5

2

10 m2

Alberi isolati (per albero)

20

1,5

30 m2

Alberi in filari (per metro lineare)

5

2

10 m2

Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

Bordi dei campi (per metro lineare)

6

1,5

9 m2

Stagni (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

Fossati (per metro lineare)

3

2

6 m2

Muretti di pietra tradizionali

(per metro lineare)

1

1

1 m2

Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce tampone (per metro lineare)

6

1,5

9 m2

Ettari agroforestali (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare)

 

 

 

 

 

Senza produzione

Con produzione

6

6

1,5

0,3

9 m2

1,8 m2

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2)

n.p.

1

1 m2

Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2


(1)  I fattori di conversione e di ponderazione si applicano anche agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate all’allegato IX, sezione III, che sono uguali agli elementi elencati nel presente allegato e specificati all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1), esclusivamente ai fini del calcolo dell’area di interesse ecologico dell’azienda di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento.»


20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/48


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 7, l’articolo 93, paragrafo 4, l’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 120,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 abroga e sostituisce, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1306/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare talune norme mediante tali atti, che dovrebbero sostituire in particolare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3).

(2)

In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito «sistema integrato»), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alle condizioni che consentono di beneficiare del sostegno ai sensi delle misure di sviluppo rurale istituite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché norme in materia di mantenimento dei pascoli permanenti e il calcolo delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità.

(3)

Per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato sono necessarie ulteriori definizioni che integrino le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1307/2013. È inoltre necessario definire taluni termini applicabili alle norme in materia di condizionalità.

(4)

L’applicazione di sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non deve ostare all’applicazione da parte degli Stati membri di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.

(5)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce taluni casi di forza maggiore e talune circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. È opportuno stabilire norme supplementari che consentano agli Stati membri di riconoscere i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali in riferimento ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. È opportuno fissare un termine entro cui il beneficiario deve comunicare tale situazione.

(6)

È opportuno inoltre stabilire norme supplementari relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG). È necessario chiarire i requisiti essenziali e gli obiettivi di qualità che il sistema deve soddisfare nonché le informazioni specifiche che devono essere disponibili nel SIG per garantire l’efficacia delle verifiche amministrative incrociate. È pertanto opportuno che il sistema di identificazione delle parcelle agricole venga aggiornato regolarmente in modo da escludere in modo inequivocabile elementi e superfici non ammissibili. Tuttavia, onde evitare l’instabilità del sistema, è opportuno concedere agli Stati membri una certa flessibilità affinché possano effettuare piccole modifiche della superficie massima ammissibile dovute alle incertezze della fotointerpretazione, in conseguenza fra l’altro della configurazione e delle condizioni delle parcelle di riferimento.

(7)

Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze nel sistema e di adottare ove necessario misure correttive, è opportuno che la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole sia valutata annualmente.

(8)

Ai fini di una corretta esecuzione del regime di pagamento di base e dei relativi pagamenti di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto che ne garantisca la tracciabilità e permetta di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento di base e i diritti all’aiuto di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto.

(9)

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di richieste multiple di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico di identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

(10)

L’esperienza ha dimostrato che alcuni elementi caratteristici del paesaggio dei campi, in particolare siepi, fossati e muretti di pietra, dovrebbero essere considerati parte della superficie ammissibile ai pagamenti diretti per superficie. È necessario definire la larghezza accettabile degli elementi caratteristici del paesaggio del campo. A fronte di specifiche esigenze ambientali, è opportuno offrire agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i limiti di cui si era tenuto conto in sede di fissazione delle rese regionali ai fini dei pagamenti per superficie per le colture precedentemente in vigore. Tuttavia, ove tale opzione non sia applicabile è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un metodo diverso per i prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi.

(11)

Data l’importanza che rivestono ai fini della sostenibilità dell’agricoltura, è opportuno considerare ammissibili gli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella superficie totale di una parcella agricola.

(12)

Per quanto riguarda le parcelle agricole occupate da seminativi o da prati permanenti contenenti alberi, è opportuno stabilire criteri relativi alla presenza degli alberi e al relativo impatto sull’ammissibilità di tali superfici. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire una densità massima di alberi, che sarà definita dagli Stati membri in base alle pratiche agricole tradizionali, alle condizioni naturali e alle ragioni ambientali.

(13)

Per motivi di semplificazione e per agevolare l’osservabilità e la controllabilità dei pagamenti diretti, è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un sistema proporzionale per stabilire la superficie ammissibile dei prati permanenti che contengono elementi sparsi non ammissibili, ad esempio elementi caratteristici del paesaggio e alberi, diversi dagli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La superficie ammissibile è determinata per ciascuna parcella di riferimento applicando le soglie prestabilite al livello di tipologia di copertura omogenea del terreno. Gli elementi sparsi che occupano fino a una determinata percentuale della parcella di riferimento possono essere considerati facenti parte della superficie ammissibile. Pertanto, è opportuno stabilire che non occorre effettuare alcuna detrazione per la superficie degli elementi sparsi nella prima categoria che rappresenta la percentuale più bassa delle superfici inammissibili.

(14)

È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.

(15)

È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, per la modifica delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di eventuali documenti giustificativi o contratti, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o degli altri documenti. È pertanto opportuno fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. Per incoraggiare i beneficiari a rispettare i termini, in caso di presentazione tardiva è opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo tranne qualora il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

(16)

La puntualità nella presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o, se del caso, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande dovrebbe essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

(17)

I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell’inadempienza, purché non siano stati informati dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non li abbia già informati dell’esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.

(18)

È opportuno stabilire norme supplementari per la base di calcolo dei regimi di aiuto connessi alla superficie e delle misure di sostegno connesse alla superficie, nonché del sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animali nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali.

(19)

È opportuno fissare le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per superficie o misure di sostegno per superficie per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi ovvero all’eventualità che il beneficiario possa non dichiarare la totalità delle sue superfici al fine di creare artificialmente le condizioni per essere esonerato dagli obblighi di inverdimento, tali sanzioni dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o misure di sostegno. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali.

(20)

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, è necessario stabilire l’obbligo per i beneficiari di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(21)

Ai fini della determinazione delle superfici ammissibili e del calcolo delle riduzioni applicabili, è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie dovrebbe essere presa in considerazione più volte se è dichiarata per ottenere aiuti nell’ambito di più regimi di aiuto o misure di sostegno. Ai fini dell’inverdimento, tuttavia, è necessario operare una distinzione tra gruppi di colture.

(22)

Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare che il calcolo si basi su diritti inesistenti, è opportuno prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario.

(23)

In relazione alle domande di aiuto e/o di pagamento per superficie, le inadempienze riguardano in genere una parte delle superfici. Le sovradichiarazioni con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con sottodichiarazioni relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. È opportuno prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le sanzioni amministrative si applichino soltanto alla parte che supera detto margine.

(24)

Inoltre, per quanto riguarda le domande di aiuto e/o di pagamento relative a pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto e/o di pagamento debba essere adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.

(25)

Date le peculiarità del regime di aiuti per il cotone è opportuno adottare disposizioni speciali per le sanzioni amministrative relative a tale regime.

(26)

È opportuno che le sanzioni amministrative per inadempienza, intenzionale o per negligenza, dei requisiti di ammissibilità siano fissate tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nei casi in cui il beneficiario che presenta domanda per il regime dei giovani agricoltori non rispetti i suoi obblighi.

(27)

È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o delle misure di sostegno. Le sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere fissate a un livello sufficientemente dissuasivo per scoraggiare la presentazione di sovradichiarazioni intenzionali.

(28)

Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze.

(29)

Come regola generale, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguato funzionamento del sistema integrato. È opportuno autorizzare gli Stati membri a imporre sanzioni nazionali supplementari, ove necessario.

(30)

La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento.

(31)

Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato.

(32)

Le sanzioni amministrative inerenti alle misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di sospendere temporaneamente il sostegno interessato dall’inadempienza. È opportuno stabilire norme per definire i casi in cui è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro un termine ragionevole.

(33)

L’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che per il 2015 e il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Va precisato a tale riguardo che gli Stati membri devono continuare ad ottemperare ai loro obblighi nel 2015 e 2016 secondo la proporzione stabilita nel 2014.

(34)

A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per la valutazione delle inadempienze e per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, occorre fornire indicazioni sul significato dei termini «ripetizione», «portata», «gravità» e «persistenza» di un’inadempienza. Inoltre occorre spiegare in quali condizioni un’inadempienza si considera accertata.

(35)

È opportuno stabilire le sanzioni amministrative relative alle inadempienze agli obblighi di condizionalità tenendo conto del principio di proporzionalità. Queste dovrebbero essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza e dovrebbero essere graduate secondo la gravità dell’inadempienza commessa.

(36)

In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le sanzioni amministrative in base al principio della proporzionalità, è opportuno disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come inadempienza intenzionale.

(37)

Inoltre, qualora in circostanze particolari uno Stato membro si avvalga della facoltà di non applicare sanzioni amministrative per le inadempienze, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, o dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire criteri riguardo alla riparazione delle relative inadempienze.

(38)

Per quanto riguarda in particolare il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, se il beneficiario non rispetta l’obbligo di adottare misure correttive, la riduzione si applica con effetto retroattivo in relazione all’anno in cui è stato applicato tale sistema. Ai fini del calcolo delle sanzioni amministrative occorre tenere conto anche della recidività dell’inadempienza in questione nell’anno del controllo successivo, se del caso. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, occorre stabilire un termine per l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative.

(39)

Occorre stabilire che il nuovo regime di controllo e di sanzioni amministrative si applica anche ai beneficiari delle operazioni pluriennali avviate nell’ambito di programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (6) che sono assoggettati agli obblighi di condizionalità, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità nazionali incaricate di verificarne la conformità e per garantire la semplificazione delle procedure.

(40)

Riguardo alle inadempienze relative agli obblighi di condizionalità per le quali non sono state applicate sanzioni amministrative in quanto rientravano nella norma de minimis di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 (7) o al regolamento (CE) n. 1698/2005, ma per le quali gli Stati membri dovevano garantire che i beneficiari ponessero rimedio all’inadempienza, è opportuno stabilire norme transitorie atte a garantire la coerenza tra l’obbligo di controllo vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le nuove disposizioni al riguardo previste da tale regolamento.

(41)

A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1122/2009. È inoltre opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (8).

(42)

Visto l’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applica alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

a)

le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno,

b)

la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre,

c)

la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa,

d)

le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica,

e)

le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato,

f)

gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari,

g)

gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto,

h)

la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi,

i)

norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno,

j)

il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità,

k)

la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,

l)

le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,

m)

aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«beneficiario», un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

2)

«inadempienza»:

a)

con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure

b)

con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

3)

«domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4)

«domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

5)

«altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

6)

«misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;

7)

«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (11), rispettivamente;

8)

«marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

9)

«banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

10)

«passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

11)

«registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

12)

«codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

13)

«regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;

14)

«misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;

15)

«domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

16)

«animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

17)

«animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;

18)

«animale accertato»:

a)

nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure

b)

nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;

19)

«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

20)

«regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

21)

«misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

22)

«uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

23)

«superficie determinata»:

a)

nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure

b)

nell’ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;

24)

«sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

25)

«parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

26)

«materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

2.   Ai fini del titolo IV del presente regolamento si applicano le definizioni del titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Articolo 3

Applicazione di sanzioni penali

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all’applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.

Articolo 4

Forza maggiore e circostanze eccezionali

1.   Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

CAPO I

REQUISITI DEL SISTEMA

Articolo 5

Identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

2.   Gli Stati membri garantiscono inoltre l’identificazione attendibile delle parcelle agricole dichiarate. Essi esigono, in particolare, che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano corredate di informazioni specifiche o accompagnate da documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella. Per ciascuna parcella di riferimento, gli Stati membri:

a)

determinano una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

determinano una superficie massima ammissibile ai fini delle misure connesse alla superficie di cui agli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

determinano l’ubicazione e le dimensioni delle aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che lo Stato membro ha deciso di considerare aree di interesse ecologico. A tale scopo gli Stati membri applicano, ove del caso, i fattori di conversione e/o di ponderazione di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)

determinano se si applicano le disposizioni per le zone di montagna, le zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone soggette a vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone Natura 2000, le zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aree designate dagli Stati membri per la costituzione, a livello regionale e/o collettivo, di aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici che sono state comunicate alla Commissione conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (15) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio (16) e le altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o le aree designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 48 del medesimo regolamento.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), sia quantificata correttamente, con una tolleranza massima del 2 %, per tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella di riferimento.

4.   Per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.

5.   Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.

Articolo 6

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale valutazione comprende due categorie di conformità.

La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole:

a)

la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;

b)

la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;

c)

la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici.

La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole:

a)

la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;

b)

il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento;

c)

la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni.

Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio.

2.   Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento che la Commissione seleziona e fornisce loro. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco.

3.   Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all’anno civile di cui trattasi.

Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

a)

il titolare;

b)

i valori annuali;

c)

la data di costituzione;

d)

la data dell’ultima attivazione;

e)

l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati);

f)

qualora si applichi l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione;

g)

se del caso, i limiti regionali.

2.   Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.

Articolo 8

Identificazione dei beneficiari

Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.

CAPO II

PARCELLE AGRICOLE CON ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E ALBERI

Articolo 9

Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi

1.   Laddove determinati elementi caratteristici del paesaggio, in particolare siepi, fossati e muretti, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo sulle superfici agricole di talune regioni, gli Stati membri possono decidere che la superficie corrispondente è considerata facente parte della superficie ammissibile di una parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che non superi una larghezza totale definita da ciascuno Stato membro. Tale larghezza corrisponde alla larghezza tradizionale nella regione interessata e non supera i due metri.

Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (18), può continuare ad applicarsi tale larghezza.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’articolo 10.

2.   Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione.

3.   Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e

b)

il numero di alberi per ettaro non supera la densità massima.

La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’articolo 10.

Articolo 10

Sistema proporzionale per i prati permanenti che contengono elementi caratteristici del paesaggio e alberi

1.   Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi, gli Stati membri possono decidere di applicare un sistema proporzionale per determinare la superficie ammissibile all’interno della parcella di riferimento.

Il sistema proporzionale di cui al primo comma è composto di varie categorie di copertura omogenea del terreno alle quali si applica un coefficiente di riduzione fisso basato sulla percentuale della superficie inammissibile. La categoria che rappresenta la percentuale più bassa non supera il 10 % della superficie inammissibile e non le si applica alcun coefficiente di riduzione.

2.   Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile.

3.   Il presente articolo non si applica ai prati permanenti contenenti alberi da frutto che producono raccolti ripetuti.

CAPO III

DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 11

Domanda unica

La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie.

Articolo 12

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (19), se il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Il primo comma si applica anche all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, di cui all’articolo 14, secondo comma.

Articolo 13

Presentazione tardiva

1.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

2.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, ove il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l’ultimo giorno utile di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo si applica una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

3.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.

Articolo 14

Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.

CAPO IV

CALCOLO DELL’AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO

SEZIONE 1

Norme generali

Articolo 15

Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative

1.   Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale.

Articolo 16

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

1.   Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell’ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell’importo dell’eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell’articolo 28, paragrafo 2.

2.   Per i beneficiari tenuti a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

3.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 2

Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 17

Principi generali

1.   Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:

a)

le superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;

b)

un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;

c)

le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

2.   Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Articolo 18

Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie

1.   Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, del regime per i piccoli agricoltori, del pagamento ridistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e, se applicabile, del regime per i giovani agricoltori, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;

b)

se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto.

2.   Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 50, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato da detto Stato membro in forza dell’articolo 50, paragrafo 9, del medesimo regolamento, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

3.   Nel caso del pagamento ridistributivo, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato dallo Stato membro in forza dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

4.   Nel caso del pagamento per superficie per le zone soggette a vincoli naturali e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il numero massimo di ettari fissato da detto Stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale numero.

5.   Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell’aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

6.   Fatte salve le sanzioni amministrative previste all’articolo 19, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Tuttavia, fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

7.   Ai fini del calcolo dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Articolo 19

Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione

1.   Se per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

2.   Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 18.

3.   Se l’importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Articolo 20

Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone

Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, qualora si constati che il beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (21), tale beneficiario perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, l’aiuto per il cotone, per ettaro ammissibile, a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione che il beneficiario avrebbe altrimenti ottenuto a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 21

Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

1.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell’importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Se l’importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

SEZIONE 3

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

Articolo 22

Principi generali

1.   Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:

a)

ogni gruppo di superfici dichiarate investite a una data coltura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

le superfici dichiarate come prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

le superfici diverse da quelle di cui alla lettera b) dichiarate come prati permanenti; e

d)

le superfici dichiarate come aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Una stessa superficie, se è dichiarata per più di un gruppo di colture, è presa in considerazione separatamente per ciascun gruppo di colture.

Articolo 23

Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie

1.   Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;

b)

se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

2.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento per le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente, in seguito «pagamento di inverdimento», si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

Articolo 24

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture

1.   Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie del gruppo principale di colture che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.

2.   Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie dei due gruppi principali di colture che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.

3.   Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata e che i due gruppi di colture principali non occupino più del 95 %, ma la superficie determinata per i gruppi di colture principali occupa più del 75 % e la superficie determinata per i due gruppi di colture principali occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza di cui al primo comma è la somma dei tassi di differenza calcolati a norma dei paragrafi 1 e 2. Tuttavia, il valore di tale tasso non può essere superiore a 1.

4.   Ove si constati per tre anni l’inadempienza di beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Articolo 25

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti

1.   Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

3.   I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Articolo 26

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico

1.   Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in seguito denominate «aree di interesse ecologico obbligatorie», si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

2.   Se l’area di interesse ecologico richiesta supera l’area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % della superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicata per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della differenza tra l’area di interesse ecologico richiesta e l’area di interesse ecologico determinata nell’area di interesse ecologico richiesta.

3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicato per il tasso di differenza.

Articolo 27

Riduzione massima del pagamento di inverdimento

1.   La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente agli articoli 24 e 26 non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

2.   Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative a norma dell’articolo 28, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell’articolo 23.

Articolo 28

Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento

1.   Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest’ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.

2.   Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli articoli 44, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento è ulteriormente ridotta del 10 %.

3.   A norma dell’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è divisa per 5 e limitata al 20 % dell’importo del pagamento di inverdimento a cui l’agricoltore interessato avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 23 per l’anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall’anno di domanda 2018.

4.   Se l’importo delle sanzioni amministrative calcolato in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Articolo 29

Norme applicabili alle pratiche equivalenti

La presente sezione si applica mutatis mutandis alle pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

SEZIONE 4

Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali

Articolo 30

Base di calcolo

1.   Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

2.   Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.

3.   Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

4.   Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

un bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;

b)

se un solo bovino presente nell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;

c)

se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.

5.   Un capo ovino o caprino presente nell’azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Articolo 31

Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali

1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

2.   Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:

a)

di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o

b)

di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all’anno di domanda considerato.

Se lo Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.

Articolo 32

Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali

Le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:

a)

il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure

b)

il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

Articolo 33

Sanzioni e misure supplementari

1.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nazionali supplementari applicabili agli intermediari che intervengono nella procedura volta a ottenere l’aiuto o il sostegno, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come il rispetto degli obblighi di comunicazione.

2.   Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, organizzazioni o enti diversi dalle autorità competenti, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza o intenzionalmente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni a norma della legislazione nazionale. Se tali inadempienze sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato, per un periodo minimo di un anno, del diritto di fornire prove ai fini del pagamento del sostegno.

Articolo 34

Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento si applica l’articolo 15.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

Articolo 35

Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi

1.   Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

2.   Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

a)

impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure

b)

se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

3.   Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

4.   In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

5.   Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

6.   Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

7.   Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Articolo 36

Sospensione del sostegno

L’organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell’inadempienza in questione.

L’organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

TITOLO IV

SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONDIZIONALITÀ

CAPO I

MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

Articolo 37

Obblighi in materia di pascoli permanenti

1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è diminuita nel 2014 a livello nazionale o regionale, lo Stato membro in questione può imporre ai beneficiari che presentano domanda di aiuti nel quadro dei regimi di pagamento diretto nel 2015 l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.

Ove si constati che tale proporzione è diminuita di oltre il 5 % nel 2014, lo Stato membro in questione impone tale obbligo.

Se l’autorizzazione di cui al primo e al secondo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (22), (CE) n. 1257/1999 (23) e (CE) n. 1698/2005.

3.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere nel 2014 all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 l’obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il primo comma si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi.

Il primo comma riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.

Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano soltanto durante il 2015.

5.   Gli Stati membri eseguono controlli nel 2015 e nel 2016 per garantire il rispetto del disposto dei paragrafi 1 e 3.

CAPO II

CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 38

Disposizioni generali relative alle inadempienze

1.   Per «ripetizione» di un’inadempienza si intende l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013.

2.   La «portata» di un’inadempienza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inadempienza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

3.   La «gravità» di un’inadempienza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.

4.   La «persistenza» di un’inadempienza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

5.   Ai fini del presente capo, un’inadempienza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

Articolo 39

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

1.   Se un’inadempienza è dovuta alla negligenza del beneficiario, si applica una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione della gravità dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo totale di cui al primo comma oppure, qualora le disposizioni relative alla condizione o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza accertata o nei casi in cui l’aiuto sia concesso conformemente all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, di non imporre alcuna riduzione.

2.   Qualora uno Stato membro decida, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di non applicare una sanzione amministrativa e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica la sanzione amministrativa.

Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.

3.   Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta precoce, se risulta che l’inadempienza non è stata sanata entro un periodo massimo di tre anni civili consecutivi a decorrere dall’anno della prima constatazione.

Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.

Un’inadempienza che è stata sanata dal beneficiario entro il termine fissato non è considerata inadempienza al fine di stabilire la ripetizione conformemente al paragrafo 4.

4.   Fatti salvi i casi di inadempienze intenzionali, la riduzione da applicare in relazione alla prima ripetizione della stessa inadempienza conformemente al paragrafo 1 è moltiplicata per tre.

In caso di ulteriori ripetizioni, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. Tuttavia, la riduzione massima non può superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa il beneficiario in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa inadempienza, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 40.

Articolo 40

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale

Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo totale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è di norma pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione della rilevanza dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o di aumentarla fino al 100 % di tale importo totale.

Articolo 41

Cumulo delle sanzioni amministrative

Se un caso di inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera b), costituisce anche un’ inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), le sanzioni amministrative sono applicate in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 77, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Norme transitorie in materia di condizionalità

1.   In relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   In ordine alle inadempienze agli obblighi di condizionalità che non sono state oggetto di sanzioni amministrative in quanto rientranti nel campo di applicazione della norma de minimis di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 ovvero all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applica l’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente all’obbligo per l’autorità di controllo di adottare i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all’inadempienza accertata.

Articolo 43

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi:

a)

alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1o gennaio 2015,

b)

alle domande di pagamento relative al 2014, e

c)

al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (24).

Articolo 44

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(8)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).

(9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(10)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(12)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(14)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(15)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(16)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(17)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).

(19)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(21)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

(23)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(24)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 39, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 13, l’articolo 45, paragrafo 7, l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 4 e l’articolo 67, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 (2) della Commissione, gli agricoltori possono firmare contratti con i quali trasferiscono diritti all’aiuto da assegnare, o il diritto di ricevere i diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto della loro azienda. È opportuno stabilire norme per queste circostanze specifiche, in particolare per quanto concerne le domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto in questi casi.

(2)

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 26 e dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario stabilire norme per calcolare il valore dei diritti all’aiuto da assegnare in caso di trasferimento dell’azienda per via ereditaria ad un altro agricoltore che intende proseguirne l’attività agricola e che a sua volta ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

(3)

Ai fini della corretta amministrazione del regime di pagamento di base, è opportuno stabilire norme relative alle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all’aiuto da parte degli agricoltori alle autorità nazionali.

(4)

In considerazione dell’alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali grazie ai diritti all’aiuto inutilizzati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 occorre prevedere una data dopo la quale i diritti all’aiuto inutilizzati, compresi quelli che non sono stati attivati o che non danno altrimenti luogo a pagamento, sono versati nella riserva.

(5)

A norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di applicare specifici impegni o sistemi di certificazione in quanto pratiche equivalenti benefiche per il clima e l’ambiente. Per assicurare una valutazione tempestiva ed efficace delle pratiche incluse in tali impegni o sistemi di certificazione, occorre stabilire norme sulla procedura di comunicazione e sulla valutazione della Commissione.

(6)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie a prato permanente è mantenuta in termini assoluti entro determinati limiti, l’obbligo di riconversione non sussiste a livello aziendale. È necessario fissare tali limiti.

(7)

A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le decisioni di cui all’articolo 53, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento sono subordinate all’approvazione da parte della Commissione. Occorre pertanto stabilire norme relative alla procedura di valutazione e approvazione della Commissione.

(8)

A norma dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione adotta norme relative alla procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. Conformemente al principio di sussidiarietà, dette norme dovrebbero limitarsi a fissare una data definitiva di completamento della procedura in questione, lasciando agli Stati membri la competenza di stabilire le modalità di applicazione.

(9)

È opportuno determinare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai produttori in relazione all’autorizzazione. È opportuno fissare una data definitiva per tali comunicazioni per garantire l’informazione tempestiva dei produttori.

(10)

Per controllare la corretta applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 1307/2013 in merito alla flessibilità tra i pilastri, è necessario specificare alcuni obblighi di comunicazione, in particolare per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sulle decisioni adottate in conformità all’articolo 14 del medesimo regolamento.

(11)

Per stabilire i massimali finanziari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e verificarne l’osservanza, occorre precisare determinati obblighi di comunicazione, segnatamente per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere sulle decisioni che hanno adottato a norma dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1 e dell’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

Ai fini dell’efficienza è opportuno prevedere che le comunicazioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento siano effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (3).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

a)

le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;

b)

il regime di pagamento di base;

c)

il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

d)

il sostegno accoppiato facoltativo;

e)

il pagamento specifico per il cotone;

f)

gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.

CAPO 2

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1

Prima assegnazione di diritti all’aiuto

Articolo 3

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto è presentata rispettivamente dall’acquirente o dal locatario. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di vendita o di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

le generalità dell’agricoltore che ha trasferito il diritto all’aiuto all’acquirente o al locatario, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (4).

Inoltre gli Stati membri richiedono all’acquirente o al locatario tutte le informazioni necessarie per verificare l’applicazione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 4

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di vendita con clausola contrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal venditore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;

c)

le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   Lo Stato membro può permettere all’acquirente di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del venditore. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore abbia autorizzato l’acquirente a presentare la domanda.

Articolo 5

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal locatore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;

c)

le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   Lo Stato membro può permettere al locatario di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del locatore. In tal caso lo Stato membro verifica che il locatore abbia autorizzato il locatario a presentare la domanda.

Articolo 6

Valore dei diritti all’aiuto in caso di successione

1.   Negli Stati membri che applicano l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 24 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato tenendo conto della somma dei dati per il 2014 relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.

2.   Negli Stati membri che applicano l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 39 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basa sulla somma dei dati per l’anno in questione relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.

SEZIONE 2

Attivazione e trasferimento dei diritti all’aiuto

Articolo 7

Attivazione dei diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o agli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la prima domanda d’aiuto dell’acquirente o del locatario nell’ambito del regime di pagamento di base è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   In caso di vendita con clausola contrattuale a norma dell’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’acquirente, nella prima domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di vendita con l’indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

3.   In caso di affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il locatario, nella prima domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di affitto con l’indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 8

Comunicazioni di trasferimento

1.   In caso di trasferimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferente ne dà comunicazione all’autorità competente entro un periodo che lo Stato membro deve stabilire.

2.   Il trasferimento ha luogo conformemente alla comunicazione salvo obiezione dell’autorità competente. L’autorità competente può obiettare al trasferimento solo se questo non è conforme al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento. L’autorità competente comunica prima possibile al trasferente la propria obiezione.

SEZIONE 3

Riserve nazionali o regionali

Articolo 9

Versamento nella riserva nazionale o regionale

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano versati nella riserva nazionale o regionale il giorno successivo alla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per la modifica della domanda unica nell’ambito del regime di pagamento di base nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Gli Stati membri che applicano le riserve regionali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicano le norme sul versamento dei diritti all’aiuto non utilizzati a livello regionale.

CAPO 3

INVERDIMENTO

Articolo 10

Procedura di comunicazione e di valutazione delle pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione

1.   Le comunicazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono effettuate entro il 1o agosto 2014 in caso di applicazione nel 2015 o entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione per gli anni successivi al 2015.

Le comunicazioni possono essere modificate una volta all’anno, previa notifica alla Commissione entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione della modifica.

2.   Per gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto dell’impegno e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino. Le comunicazioni includono un riferimento ai pertinenti impegni nell’ambito del programma di sviluppo rurale presentato alla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7).

3.   Per i sistemi di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto del sistema di certificazione e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino.

4.   Se nella valutazione la Commissione conclude che le pratiche oggetto di comunicazione incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione non sono contemplate nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, ne informa lo Stato membro interessato nei tre mesi successivi al ricevimento della comunicazione. Lo Stato membro può fornire informazioni supplementari entro un mese dal ricevimento dell’informazione della Commissione. L’atto di esecuzione di cui all’articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è adottato nei sette mesi successivi al ricevimento della comunicazione iniziale.

Articolo 11

Limiti del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti

I limiti da utilizzare ai fini della valutazione del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti di cui all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondono a una riduzione massima dello 0,5 % delle superfici a prato permanente stabilite a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

CAPO 4

SOSTEGNO ACCOPPIATO

SEZIONE 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 12

Procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni di cuiall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

La Commissione valuta la conformità delle decisioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al regolamento stesso, in particolare per quanto concerne la dimostrazione di una delle esigenze di cui all’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

La Commissione, se reputa che le informazioni trasmesse da uno Stato membro non le permettono di concludere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, chiede allo Stato membro di fornire informazioni supplementari o di riesaminare la sua decisione.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per approvare o respingere la decisione di uno Stato membro entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

SEZIONE 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 13

Procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà

La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è portata a termine entro il 31 gennaio di ogni anno per le semine dell’anno stesso.

Articolo 14

Comunicazioni ai produttori

1.   Anteriormente al 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone le informazioni seguenti per le semine dell’anno stesso:

a)

le varietà autorizzate per la semina;

b)

i criteri di autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone, che hanno stabilito a norma dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 58 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca dell’autorizzazione per una varietà, gli Stati membri ne informano i produttori anteriormente al 1o marzo per le semine dell’anno successivo.

CAPO 5

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Articolo 15

Comunicazioni relative alla flessibilità tra pilastri

1.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (8) sono le percentuali annue dei massimali nazionali annui di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni anno civile fino al 2019.

2.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono le percentuali annue degli importi assegnati annualmente per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni esercizio finanziario fino al 2020.

Articolo 16

Comunicazione relativa all’aumento del massimale del regime di pagamentodi base di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

Articolo 17

Dotazioni finanziarie nell’ambito del pagamento ridistribuivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e del pagamento a favore dei giovani agricoltori

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

Articolo 18

Applicazione del regolamento (CE) n. 792/2009

Le comunicazioni alla Commissione di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all’anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(7)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).