ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
19 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/369/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2014 del Consiglio, del 5 giugno 2014, che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

4

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

17

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna

23

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

26

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

62

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

66

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 671/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

68

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

70

 

*

Regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26)

72

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 20/14/COL del 29 gennaio 2014, che modifica per la novantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

77

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 21/14/COL del 29 gennaio 2014, che modifica per la novantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2014/369/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 1563/2006 (1).

(2)

L'Unione europea ha negoziato con l'Unione delle Comore un nuovo protocollo di tale accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque comoriane.

(3)

Tale nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione n. 2013/786/UE del Consiglio (2) ed è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2014.

(4)

È nell'interesse dell'Unione europea attuare l'accordo di partenariato per mezzo di un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la corrispondente contropartita finanziaria e definisca le condizioni di promozione di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque comoriane.

(5)

L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(6)

È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («protocollo») è approvato a nome dell'Unione europea (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista all'articolo 14 del protocollo.

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione europea, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

(2)  Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349, del 21.12.2013, pag. 4).

(3)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 349, del 21.12.2013, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione europea nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con l'Unione delle Comore e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo;

c)

applicazione del protocollo e dei suoi allegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di partenariato, l'Unione europea:

a)

agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;

b)

è in linea con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione europea tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione europea, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione europea è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione europea proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione europea, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.


REGOLAMENTI

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 663/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2014

che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), di tale regolamento e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

(2)

Il 5 febbraio 2013 la Lituania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e C di tale regolamento.

(3)

L'11 marzo 2013 l'Irlanda ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e C di tale regolamento.

(4)

Il 25 marzo 2013 la Grecia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento.

(5)

Il 25 marzo 2013 il Lussemburgo ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento.

(6)

Il 26 aprile 2013 la Polonia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e B di tale regolamento.

(7)

Il 22 maggio 2013 il Portogallo ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento.

(8)

Il 5 febbraio 2014 l'Italia ha notificato al Consiglio, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento. Tale notificazione è stata successivamente modificata il 10 aprile 2014.

(9)

Il 12 febbraio 2014 Cipro ha notificato al Consiglio, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento. Tale notificazione è stata successivamente modificata il 10 aprile 2014.

(10)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, in virtù dell'articolo 45 di tale regolamento, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dai testi che figurano, rispettivamente, negli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2104

Per il Consiglio

Il presidente

N. DENDIAS


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Company examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

ESPAÑA

Concurso,

FRANCE

Sauvegarde,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto byla,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f'każ tà negozjant,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Postępowanie naprawcze,

Upadłość obejmująca likwidację,

Upadłość z możliwością zawarcia układu,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

SLOVENIJA

Stečajni postopek,

Skrajšani stečajni postopek,

Postopek prisilne poravnave,

Prisilna poravnava v stečaju,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso,

FRANCE

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου,

Πτώχευση,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

LUXEMBOURG

Faillite,

Régime spécial de liquidation du notariat,

Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás,

MALTA

Stralċ volontarju,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment inkluż il-ħruġ tà mandat tà qbid mill-Kuratur f'każ tà negozjant fallut,

NEDERLAND

Het faillissement,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

POLSKA

Upadłość obejmująca likwidację,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

ROMÂNIA

Procedura falimentului,

SLOVENIJA

Stečajni postopek,

Skrajšani stečajni postopek,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

SVERIGE

Konkurs,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Bankruptcy or sequestration.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administradores concursales,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f'każ tà proċeduri tà falliment,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

PORTUGAL

Administrador de insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator judiciar,

Lichidator,

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave,

Stečajni upravitelj,

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave,

Sodišče, pristojno za stečajni postopek,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Judicial factor.»


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito i regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2006, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2) e (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Per garantire il funzionamento corretto dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. Le nuove norme devono sostituire le modalità di applicazione rispettive dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, che erano stabilite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), e (CE) n. 1216/2007, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5).

(2)

Per tener conto del carattere specifico, in particolare dei vincoli fisici e materiali, della produzione di prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta, nel disciplinare di tali prodotti è necessario prevedere deroghe riguardanti la provenienza dei mangimi. Tali deroghe non devono in alcun modo influire sul legame tra l'ambiente geografico e la qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente dovute a tale ambiente.

(3)

Per tener conto della specificità di alcuni prodotti, nel caso delle indicazioni geografiche protette è necessario consentire che nel relativo disciplinare siano disposte restrizioni per quanto riguarda la provenienza delle materie prime. Occorre che tali restrizioni siano giustificate alla luce di criteri oggettivi, che siano conformi ai principi generali del regime delle indicazioni geografiche protette e che rafforzino ulteriormente la coerenza dei prodotti con gli obiettivi del regime.

(4)

Affinché al consumatore siano comunicate le informazioni appropriate è necessario stabilire i simboli dell'Unione intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite.

(5)

Per assicurare che i disciplinari delle specialità tradizionali garantite forniscano unicamente informazioni pertinenti e succinte e per evitare che le domande di registrazione o le domande di approvazione di una modifica a un disciplinare di una specialità tradizionale garantita siano eccessivamente voluminose, occorre fissare un limite alla lunghezza dei disciplinari.

(6)

Per facilitare la procedura di domanda occorre stabilire norme supplementari sulle procedure nazionali di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale. Poiché il diritto di opposizione deve essere garantito su tutto il territorio dell'Unione, è necessario prevedere l'obbligo di effettuare procedure nazionali di opposizione in tutti gli Stati membri interessati dalle domande comuni.

(7)

Al fine di determinare con maggior chiarezza le fasi della procedura di opposizione è necessario precisare gli obblighi procedurali cui è sottoposto il richiedente qualora le consultazioni appropriate che fanno seguito alla presentazione di una dichiarazione di opposizione motivata portino a un accordo.

(8)

Per facilitare il trattamento delle domande di modifica di un disciplinare occorre stabilire norme complementari in materia di esame delle domande di modifica e di presentazione e valutazione delle modifiche minori. A causa del loro carattere urgente, le modifiche temporanee devono essere esentate dalla procedura normale e non devono formare oggetto di approvazione formale da parte della Commissione. Occorre tuttavia che la Commissione sia tenuta pienamente informata del contenuto e della giustificazione di tali modifiche.

(9)

Per garantire che tutte le parti abbiano la possibilità di difendere i loro diritti e legittimi interessi è necessario stabilire norme complementari sulla procedura di cancellazione. Tale procedura deve essere allineata alla procedura di registrazione normale di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Occorre inoltre precisare che gli Stati membri sono tra le persone giuridiche che possono avere un interesse legittimo a presentare una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

(10)

Per tutelare gli interessi legittimi dei produttori o delle parti interessate occorre prevedere che i documenti unici riguardanti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006, e per le quali un documento unico non è ancora stato pubblicato, possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati.

(11)

L'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabiliscono che, per i prodotti originari dell'Unione che sono commercializzati come denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o specialità tradizionale garantita, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti debbano figurare sull'etichettatura e le indicazioni o abbreviazioni pertinenti possano figurare sull'etichettatura. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione. Tali disposizioni saranno applicabili solo a decorrere dal 4 gennaio 2016. Tuttavia i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, abrogati dal regolamento (UE) n. 1151/2012, prevedevano l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione il simbolo o l'indicazione completa e concedevano la possibilità di utilizzare l'indicazione «specialità tradizionale garantita» sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione. Per garantire la continuità tra i due regolamenti abrogati e il regolamento (UE) n. 1151/2012 è necessario considerare l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione i simboli dell'Unione o l'indicazione rispettiva e la possibilità di utilizzare l'indicazione «specialità tradizionale garantita» sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione come implicitamente stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e già applicabili. Per garantire la certezza del diritto e tutelare i diritti e i legittimi interessi dei produttori o delle parti interessate, è necessario che le condizioni di utilizzo dei simboli e delle indicazioni sull'etichettatura, come prescritto nei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, continuino ad essere applicate fino al 3 gennaio 2016.

(12)

A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

1.   Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata.

Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

2.   Tutte le restrizioni all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 2

Simboli dell'Unione

I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono stabiliti in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Limitazione del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

Il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è conciso e non supera 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Articolo 4

Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni

Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 5

Obbligo di notifica degli accordi nelle procedure di opposizione

Quando le parti interessate raggiungono un accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda notificano alla Commissione tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o di altre persone fisiche o giuridiche che hanno fatto opposizione.

Articolo 6

Modifica di un disciplinare

1.   La domanda di modifica non minore di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene una descrizione esaustiva e le motivazioni specifiche di ciascuna modifica. La descrizione confronta in modo dettagliato, per ciascuna modifica, il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta.

Tale domanda è completa in se stessa. Essa contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione.

Una domanda di modifica non minore che non è conforme al primo e al secondo comma non è ricevibile. Se la domanda è considerata irricevibile, la Commissione informa il richiedente.

L'approvazione, da parte della Commissione, di una domanda di modifica non minore di un disciplinare riguarda unicamente le modifiche incluse nella domanda stessa.

2.   Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le domande di modifica minore di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Se la domanda di modifica minore di un disciplinare non proviene dal gruppo che aveva presentato la domanda di registrazione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro concede a tale gruppo, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalle disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatte, lo Stato membro può trasmettere alla Commissione un fascicolo di domanda di modifica minore. Le domande di modifica minore di un disciplinare riguardante prodotti originari di paesi terzi possono essere presentate da un gruppo avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo.

La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione.

Le modifiche minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa.

La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica alle modifiche riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Tali modifiche sono comunicate alla Commissione, insieme alle relative motivazioni, entro le due settimane successive alla loro approvazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo avente un interesse legittimo o dalle autorità di tale paese terzo. Gli Stati membri pubblicano le modifiche temporanee del disciplinare. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta gli Stati membri indicano unicamente il riferimento alla pubblicazione. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una specialità tradizionale garantita essi inviano la modifica temporanea del disciplinare quale pubblicata. Nelle comunicazioni riguardanti prodotti originari di paesi terzi, le modifiche temporanee del disciplinare approvate sono trasmesse alla Commissione. Sia gli Stati membri che i paesi terzi forniscono, in tutte le comunicazioni relative alle modifiche temporanee, prove delle misure sanitarie e fitosanitarie e una copia dell'atto che riconosce le calamità naturali o le condizioni meteorologiche sfavorevoli. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Articolo 7

Cancellazione

1.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma, di detto regolamento.

2.   Gli Stati membri sono autorizzati a presentare di loro iniziativa una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   Le richieste di cancellazione sono pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

4.   Le dichiarazioni di opposizione motivate relative alla cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato della denominazione registrata da parte di un terzo interessato.

Articolo 8

Norme transitorie

1.   Con riguardo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un documento unico trasmesso dal suddetto Stato membro. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.

2.   Fino al 3 gennaio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, è accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

b)

per i prodotti ottenuti al di fuori dell'Unione, è facoltativo apporre sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite l'indicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007 sono abrogati.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5 si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Simbolo dell'Unione di «Denominazione di origine protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Indicazione geografica protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Specialità tradizionale garantita»

Image

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. Esso stabilisce le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti deroghe di tali condizioni d'uso in casi debitamente giustificati, anche per tener conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione nelle zone di montagna. Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale termine.

(2)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno chiarire l'uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale. Per i prodotti forniti da animali, come il latte e le uova, la produzione dovrebbe avere luogo nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna.

(3)

La transumanza, compresa la transumanza tra pascoli di montagna e territori non montani, è praticata in molte zone dell'Unione per sfruttare la disponibilità stagionale dei pascoli. Essa garantisce la conservazione dei pascoli in quota che non sono adatti per il pascolo permanente e dei paesaggi tradizionali creati dall'uomo nelle aree montane. La transumanza presenta inoltre benefici ambientali diretti, riducendo ad esempio il rischio di erosione e di valanghe. Per favorire la continuazione della pratica della transumanza, dovrebbe essere inoltre consentito applicare il termine «prodotto di montagna» ai prodotti derivanti da animali transumanti che trascorrono almeno un quarto della loro vita nei pascoli di montagna.

(4)

Per assicurare che i mangimi per gli animali di allevamento provengano essenzialmente da zone di montagna è opportuno chiarire che, in linea di massima, almeno metà della loro dieta animale annuale, espressa in percentuale di materia secca, dovrebbe consistere di mangimi provenienti da zone di montagna.

(5)

Poiché i mangimi disponibili per i ruminanti nelle zone montane rappresentano oltre la metà della loro dieta annuale, tale percentuale dovrebbe essere più elevata nel loro caso.

(6)

In considerazione dei vincoli naturali e del fatto che i mangimi prodotti in zone di montagna sono principalmente destinati ai ruminanti, solo una piccola percentuale dei mangimi per suini proviene attualmente dalle zone di montagna. Per trovare il necessario equilibrio tra i due obiettivi del termine «prodotto di montagna» enunciati nel considerando 45 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e garantire che la produzione suinicola nelle zone di montagna possa proseguire e quindi preservare il tessuto rurale, la proporzione di mangimi per suini provenienti da tali zone dovrebbe rappresentare meno della metà della dieta annuale degli animali.

(7)

Dovrebbero essere applicate restrizioni per quanto riguarda i mangimi degli animali transumanti finché si trovano nelle zone di montagna.

(8)

Poiché la transumanza si applica anche agli alveari, è necessario chiarire l'applicazione del termine «prodotto di montagna» ai prodotti dell'apicoltura. Tuttavia, poiché lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non proviene solitamente da zone di montagna, le restrizioni relative ai mangimi non dovrebbero applicarsi alle api.

(9)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, il termine «prodotto di montagna» dovrebbe essere utilizzato per i prodotti di origine vegetale soltanto se le piante vengono coltivate in zone di montagna.

(10)

È opportuno consentire che i prodotti trasformati contengano, tra i loro ingredienti, materie prime come lo zucchero, il sale o le erbe aromatiche che non possono essere prodotte nelle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti.

(11)

Nelle zone di montagna di alcune parti dell'Unione non vi sono sufficienti impianti di produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da latte crudo, di macellazione degli animali e di sezionamento e disossamento delle carcasse, nonché di spremitura dell'olio d'oliva. I vincoli naturali pregiudicano la disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone montane e rendono difficile e poco redditizia la trasformazione. La trasformazione effettuata altrove, in prossimità delle zone di montagna, non altera la natura dei prodotti di tale trasformazione per quanto riguarda la loro provenienza da zone di montagna. Dovrebbe pertanto essere consentito applicare il termine «prodotto di montagna» a tali prodotti quando sono trasformati al di fuori delle zone di montagna. Tenuto conto dell'ubicazione degli impianti di trasformazione in alcuni Stati membri e dell'esigenza di soddisfare le aspettative dei consumatori, le operazioni di trasformazione devono avvenire entro un raggio di 30 km dalla zona di montagna in questione.

(12)

Inoltre, affinché gli impianti di produzione di latte e prodotti lattiero-caseari esistenti possano continuare la loro attività, soltanto quelli in funzione alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il termine «prodotto di montagna». Considerato che la disponibilità di tali infrastrutture nelle zone di montagna varia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti più rigorosi in materia di distanza o a eliminare del tutto questa possibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prodotti di originale animale

1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.

2.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.

3.   In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Articolo 2

Mangimi

1.   Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Articolo 3

Prodotti dell'apicoltura

1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.

2.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

Articolo 4

Prodotti di originale vegetale

In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 5

Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui agli articoli 1 e 4, i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

a)

prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;

b)

erbe, spezie e zucchero.

Articolo 6

Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

1.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

a)

operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;

b)

macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;

c)

spremitura dell'olio di oliva.

2.   Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/26


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 666/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è indispensabile per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio (2), del relativo protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio (3), e del cosiddetto «pacchetto clima ed energia», l'insieme di atti legislativi dell'Unione adottato nel 2009.

(2)

La decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto definisce le linee guida che le parti dovrebbero applicare ai propri sistemi nazionali. Per conformarsi alla suddetta decisione, è pertanto opportuno precisare le norme sul sistema di inventario dell'Unione in modo da garantire che la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra al segretariato dell'UNFCCC avvenga in modo tempestivo, trasparente, accurato, coerente, comparabile e completo.

(3)

Per garantire la qualità del sistema di inventario dell'Unione, è necessario definire ulteriori norme sul programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

(4)

Per garantire la completezza dell'inventario dell'Unione in conformità delle linee guida per la preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra, è necessario stabilire le metodologie e i dati che la Commissione deve utilizzare all'atto di elaborare le stime dei dati mancanti dai singoli inventari degli Stati membri, in consultazione e in stretta cooperazione con ciascuno di essi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013.

(5)

Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi dell'Unione sanciti dal protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è necessario definire i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Unione durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito UNFCCC.

(6)

Si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti apportati ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida, concordate a livello internazionale, sugli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi, in conformità delle relative decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(7)

Per garantire la coerenza con l'attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   L'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra è la somma delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi degli Stati membri, riferito al territorio dell'Unione europea di cui all'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e stilato sulla base degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, per l'insieme delle serie storiche degli anni di inventario.

2.   Il presente regolamento fissa i requisiti del sistema di inventario dell'Unione, precisando ulteriormente le norme in materia di preparazione e gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, comprese le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione degli inventari effettuato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, che devono essere utilizzati dagli Stati membri e dalla Commissione all'atto di determinare e comunicare l'inventario dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

1.   Per la preparazione e la gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, la Commissione si adopera per garantire:

a)

la completezza dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presenti in modo trasparente i dati nazionali aggregati delle emissioni di gas a effetto serra e dell'assorbimento tramite pozzi e rifletta in modo chiaro il contributo degli Stati membri, in termini di emissioni e assorbimento, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

c)

che il totale delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi dell'Unione per un determinato anno sia uguale alla somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi degli Stati membri comunicati a norma dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 per l'anno in questione;

d)

che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra contenga serie storiche coerenti delle emissioni e degli assorbimenti tramite pozzi per tutti gli anni per i quali è stata effettuata la comunicazione.

2.   La Commissione e gli Stati membri si adoperano per migliorare la comparabilità degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri.

Articolo 3

Programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

1.   Il programma di assicurazione e controllo della qualità attuato dall'Unione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, letteraa), del regolamento (UE) n. 525/2013, integra i programmi di assicurazione e controllo della qualità attuati dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati relativi alle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri utilizzati per i rispettivi inventari nazionali dei gas ad effetto serra, anche mediante l'applicazione degli articoli 6 e 7.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente tutte le informazioni pertinenti provenienti dai loro archivi istituiti e gestiti conformemente al paragrafo 16, lettera a), dell'allegato alla decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, qualora ne sorga la necessità nel corso della revisione in ambito UNFCCC dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 4

Completamento dei dati

1.   Le stime elaborate dalla Commissione relative ai dati mancanti nell'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, si fondano sui metodi e sui dati seguenti:

a)

se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato, per la categoria di fonti interessata, una serie storica coerente di stime che non abbia subito adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e si verifica una delle seguenti situazioni:

i)

per l'anno X – 1 lo Stato membro ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, che include le stime dei dati mancanti, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dei gas a effetto serra;

ii)

per l'anno X – 1 lo Stato membro non ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, ma l'Unione ha stimato le emissioni approssimative dei gas a effetto serra per l'anno X – 1 per gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra;

iii)

per le stime mancanti nel settore dell'energia, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano sui dati ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

iv)

per le stime mancanti nei settori non energetici, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano su quelle ricavate applicando gli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;

b)

se in anni precedenti la stima per la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo di adattamento di base utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione e indicato negli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;

c)

se in anni precedenti la stima per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 525/2013 e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica;

d)

se non è disponibile una serie storica coerente di stime per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti non è stata oggetto di adattamenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, le stime si fondano sugli orientamenti tecnici per gli adattamenti, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi.

2.   La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell'anno di comunicazione in consultazione con lo Stato membro interessato.

3.   Per garantire la coerenza tra l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e gli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri, lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la comunicazione dei dati nazionali al segretariato della convenzione UNFCCC da effettuare entro il 15 aprile.

Articolo 5

Tempi per la cooperazione e il coordinamento durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito UNFCCC

1.   Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione UNFCCC entro il 27 maggio trasmette prima detto inventario alla Commissione entro l'8 maggio. Le informazioni comunicate alla Commissione non sono diverse da quelle trasmesse al segretariato della convenzione UNFCCC.

2.   Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione UNFCCC dopo il 27 maggio, con informazioni diverse da quelle già comunicate alla Commissione, comunica dette informazioni alla Commissione al massimo una settimana dopo averle trasmesse nuovamente al segretariato della convenzione UNFCCC.

3.   Lo Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le indicazioni ricevute dal gruppo di esperti incaricati della revisione dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra in merito a qualsiasi problema potenziale inerente ai requisiti di carattere vincolante, che potrebbe rendere necessario un adattamento o sollevare una questione di attuazione (il cosiddetto «Saturday paper»), al massimo una settimana dopo aver ricevuto le informazioni dal segretariato dell'UNFCCC;

b)

le correzioni delle stime delle emissioni di gas a effetto serra concordate tra lo Stato membro e il gruppo di esperti incaricati della revisione e apportate all'inventario dei gas a effetto serra presentato nel corso del processo di revisione, contenute nella risposta alle indicazioni di cui alla lettera a), al massimo una settimana dopo aver trasmesso detta risposta al segretariato dell'UNFCCC;

c)

il progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario contenente gli aggiustamenti delle stime delle emissioni di gas a effetto serra oppure la questione riguardante l'attuazione qualora lo Stato membro non abbia risolto il problema sollevato dal gruppo di esperti incaricati della revisione, al massimo una settimana dopo aver ricevuto la relazione dal segretariato della convenzione UNFCCC;

d)

la risposta dallo Stato membro al progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario nel caso in cui l'adattamento proposto non sia accettato, corredata di una sintesi nella quale lo Stato membro indica se accetta o respinge uno degli adattamenti proposti, al massimo una settimana dopo aver trasmesso la risposta al segretariato dell'UNFCCC;

e)

la relazione individuale definitiva sulla revisione dell'inventario, al massimo una settimana dopo averla ricevuta dal segretariato dell'UNFCCC;

f)

qualsiasi questione riguardante l'attuazione che sia stato presentata al comitato per il controllo dell'adempimento del protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su una questione riguardante l'attuazione e tutti i risultati preliminari e le decisioni che il comitato e i suoi organi abbiano adottato riguardo allo Stato membro, al massimo una settimana dopo avere ricevuto detta notifica dal segretariato dell'UNFCCC.

4.   I servizi della Commissione forniscono a tutti gli Stati membri una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 3.

5.   I servizi della Commissione forniscono agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 3 applicando tale paragrafo, mutatis mutandis, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

6.   Le eventuali correzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), da apportare all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presentato sono effettuate in collaborazione con lo Stato membro interessato.

7.   Se nell'ambito del sistema di controllo della conformità del protocollo di Kyoto sono apportati adattamenti all'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, quest'ultimo concorda con la Commissione la propria risposta al processo di revisione in relazione agli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 525/2013, secondo il seguente calendario:

a)

entro i tempi previsti dal protocollo di Kyoto, qualora gli aggiustamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli aggiustamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportino un adattamento dell'inventario dell'Unione dei gas serra tale da causare un'inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 7 del protocollo di Kyoto;

b)

entro due settimane prima della presentazione dei seguenti documenti:

i)

la domanda, ai pertinenti organi del protocollo di Kyoto, di ripristino dell'ammissibilità;

ii)

la risposta alla decisione di procedere in merito a una questione riguardante l'attuazione o la risposta al risultato preliminare cui è giunto il comitato per il controllo dell'adempimento.

8.   Durante la settimana in cui è in corso la revisione dell'inventario dell'Unione condotta in ambito UNFCCC, gli Stati membri forniscono nel più breve tempo possibile le risposte alle domande poste dai revisori della convenzione UNFCCC in merito alle questioni di loro competenza a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 6

Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione determinano gli inventari dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai seguenti documenti:

a)

le linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories);

b)

la versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e degli orientamenti per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto, elaborata dall'IPCC (IPCC 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol);

c)

il supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guide IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories: Wetlands), per le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 525/2013;

d)

le linee guida della convenzione UNFCCC per la redazione delle comunicazioni nazionali cui sono tenute le parti che figurano nell'allegato I, parte I, della convenzione (Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, part I): linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione degli inventari annuali definite nella decisione 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC;

e)

le linee guida per la preparazione delle informazioni richieste dall'articolo 7 del protocollo di Kyoto (Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol), adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

Articolo 7

Potenziali di riscaldamento globale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale di cui all'allegato III della decisione 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 e l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

(3)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/31


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle persone che vi operano. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme organizzative dell'AESFEM di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tra cui, in particolare, la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti a comitati o gruppi di esperti interni, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini e del principio di collegialità che disciplina le operazioni dell'AESFEM.

(2)

Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all'adozione delle decisioni di esecuzione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) dovrebbe ascoltare i repertori di dati sulle negoziazioni o qualsiasi altra persona interessata. Alle persone oggetto delle indagini dovrebbe pertanto essere garantito il diritto di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini e dall'AESFEM, anche in caso di modifica importante della sintesi dei risultati iniziale.

(3)

Dopo che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, all'AESFEM dovrebbe essere presentato il fascicolo completo che le comprende. Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui il repertorio di dati sulle negoziazioni replica al funzionario incaricato delle indagini o all'AESFEM, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che il repertorio di dati debba precisarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ritiene di essere in presenza di tale circostanza, il repertorio di dati sulle negoziazioni o le persone oggetto delle indagini possono essere convocati affinché chiariscano gli elementi in questione nel corso di un'audizione.

(4)

Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 64, paragrafo 5, e dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 648/2012, le persone interessate dal procedimento dell'AESFEM hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dei propri dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3) stabilisce norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle ammende che la Commissione impone ad un'impresa a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche per i titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. È quindi opportuno basare le norme relative ai termini di prescrizione su caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell'Unione.

(6)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la fissazione dei termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell'Unione vigenti per gli atti del Consiglio e della Commissione, a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4).

(7)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, le sanzioni inflitte dall'AESFEM ai sensi degli articoli 65 e 66 del medesimo regolamento costituiscono titolo esecutivo e la loro applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio esse sono eseguite. Gli importi corrispondenti sono allocati al bilancio generale dell'Unione.

(8)

Ai fini dell'esercizio immediato ed efficace dell'attività di vigilanza e di esecuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell'AESFEM, comprese norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Articolo 2

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

1.   Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo all'AESFEM a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto delle indagini dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti di tali violazioni.

2.   La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

3.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un'audizione la persona oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare all'AESFEM include almeno i documenti seguenti:

copia della sintesi dei risultati trasmessa al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini,

copia delle osservazioni scritte trasmesse dal repertorio di dati sulle negoziazioni o dalla persona oggetto delle indagini,

verbale dell'eventuale audizione.

2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.

3.   Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alle persone oggetto delle indagini.

4.   Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto delle indagini.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.   Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM informa di conseguenza le persone oggetto delle indagini. L'informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

6.   Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 65, l'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Articolo 4

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM permette l'accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.

2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 6

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni

1.   La facoltà conferita all'AESFEM di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sui repertori di dati sulle negoziazioni è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3.   Qualsiasi atto compiuto dall'AESFEM ai fini di un'indagine o di un procedimento per una violazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'atto è notificato al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini o interessata dal procedimento in ordine a una violazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'AESFEM abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1.   La facoltà dell'AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni:

a)

una notifica con cui l'AESFEM segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altra persona interessata una decisione che varia l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

b)

un atto dell'AESFEM, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4.   Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

5.   Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:

a)

il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 8

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Tali importi non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali.

Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 9

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2) e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare determinate norme mediante tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), e dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5). Detti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (6).

(2)

Per fare in modo che gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano in grado di leggere e comprendere le denominazioni e le diciture che figurano sui prodotti, è opportuno stabilire norme specifiche in merito ai caratteri linguistici da usare per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e alla traduzione delle diciture che accompagnano le specialità tradizionali garantite.

(3)

È opportuno che la zona geografica delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette sia delimitata nel disciplinare di produzione in modo chiaro e dettagliato così da non presentare ambiguità, per consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di basarsi su dati certi e affidabili.

(4)

Dovrebbe essere previsto l'obbligo di includere nei disciplinari dei prodotti di origine animale, i cui nomi sono registrati come denominazioni di origine protette, norme dettagliate sull'origine e sulla qualità dei mangimi, al fine di garantire una qualità uniforme del prodotto e armonizzare la redazione di tali norme.

(5)

Nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, come specificato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dette misure devono essere chiare e dettagliate per consentire la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, dei mangimi e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata.

(6)

Per quanto riguarda le domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti la stessa denominazione registrata sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per ottenere la denominazione di origine e l'indicazione geografica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano commercializzati con una denominazione registrata, è necessario dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.

(7)

Esigere che il confezionamento di un prodotto agricolo o alimentare o che le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo all'interno di una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali restrizioni devono essere motivate con argomenti specifici al prodotto.

(8)

Per il corretto funzionamento del sistema, è opportuno specificare le procedure relative alle domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione.

(9)

Per garantire l'uniformità e l'efficienza delle procedure, è opportuno fornire i moduli da utilizzare per le domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione, e i moduli per la pubblicazione dei documenti unici per le denominazioni registrate anteriormente al 31 marzo 2006.

(10)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare chiaramente i criteri per individuare la data di presentazione di una domanda di registrazione e di una domanda di modifica.

(11)

È opportuno fissare un limite alla lunghezza dei documenti unici per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione.

(12)

Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto e sul metodo di produzione. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione dovrebbe contenere solo elementi pertinenti e comparabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.

(13)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.

(14)

Ai fini della trasparenza, è opportuno che le informazioni relative alle domande di modifica e alle richieste di cancellazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano esaustive.

(15)

Per motivi di razionalizzazione e di semplificazione, la trasmissione delle domande, delle informazioni e dei documenti dovrebbe essere ammessa esclusivamente in forma elettronica.

(16)

È opportuno definire norme sull'uso dei simboli e delle indicazioni figuranti sui prodotti commercializzati come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

(17)

È opportuno chiarire le norme sull'uso delle denominazioni registrate in associazione con i simboli, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (EU) n. 1151/2012.

(18)

Al fine di garantire una protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui regimi di qualità dell'Unione, dovrebbero essere fissate norme sull'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario relativo ai prodotti ottenuti in conformità dei corrispondenti regimi di qualità.

(19)

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno adottare norme sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme specifiche relative alla denominazione

1.   Il nome di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

2.   Nel caso in cui la denominazione di una specialità tradizionale garantita è accompagnata dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e detta affermazione deve essere tradotta nelle altre lingue ufficiali, le traduzioni figurano nel disciplinare.

Articolo 2

Delimitazione della zona geografica

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Articolo 3

Norme specifiche relative ai mangimi

Il disciplinare di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta contiene norme dettagliate sull'origine e la qualità dei mangimi.

Articolo 4

Prova dell'origine

1.   Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2.   Gli operatori devono poter individuare:

a)

il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;

b)

il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;

c)

la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 5

Descrizione di più prodotti distinti

Se la domanda di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare la denominazione in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.

Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti la stessa denominazione registrata, sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.

Articolo 6

Procedura per le domande di registrazione

1.   Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento. Tale documento è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato. Il documento unico è conciso e non deve superare le 2 500 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.

2.   Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.

3.   La data di presentazione di una domanda di registrazione è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.

Articolo 7

Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione

1.   Il documento unico per la domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 identifica il prodotto mediante le definizioni e i criteri comunemente usati per quel prodotto.

La descrizione si concentra sulle specificità del prodotto che reca il nome da registrare, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.

2.   La descrizione del prodotto ai fini della registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali né, in particolare, le caratteristiche tecniche proprie a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici.

Le descrizione del metodo di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque.

Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.

Articolo 8

Domande di registrazione comuni

La domanda di registrazione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti specificati agli articoli 8 e 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono rispettati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi interessati.

Articolo 9

Norme relative alla procedura di opposizione

1.   Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, inizia a decorrere dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a trovare un accordo.

3.   La notifica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e le informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono trasmesse entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 10

Procedura di modifica di un disciplinare

1.   Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.

Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di specialità tradizionali garantite sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VI del presente regolamento. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il disciplinare modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo e secondo comma.

2.   Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.

Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.

Nelle domande presentate dagli Stati membri dell'Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. Nelle domande presentate da paesi terzi, il gruppo interessato o le autorità del paese terzo allegano la versione aggiornata del disciplinare. Le domande di modifica minore nei casi citati all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.

Le domande di approvazione di una modifica minore relativa a una specialità tradizionale garantita sono accompagnate dalla versione aggiornata del disciplinare, redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato II. Gli Stati membri includono una dichiarazione in cui affermano che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo comma.

3.   Le modifiche temporanee di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono comunicate alla Commissione utilizzando il modulo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento. La comunicazione è accompagnata dai documenti indicati all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

4.   La data di presentazione di una domanda di modifica è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.

Articolo 11

Cancellazione

1.   La richiesta di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Le richieste di cancellazione includono la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), oppure all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.   Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Articolo 12

Modalità di presentazione

Le domande, le informazioni e i documenti da presentare alla Commissione a norma degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, e 15 sono trasmessi per via elettronica.

Articolo 13

Uso dei simboli e delle indicazioni

1.   I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e stabiliti dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono riprodotti conformemente all'allegato X del presente regolamento.

2.   Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all'interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, quali figurano nell'allegato X del presente regolamento.

3.   I simboli dell'Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli articoli 12 e 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, se figurano sull'etichetta di un prodotto, sono accompagnati dalla denominazione registrata.

4.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli possono essere usati in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione del regime di qualità o per pubblicizzare le denominazioni registrate.

5.   I prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 14

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite

1.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

a)

la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;

b)

la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;

c)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

d)

l'informazione che la denominazione è protetta in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

e)

il nome del paese o dei paesi di origine.

2.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le specialità regionali garantite, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

a)

la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;

b)

la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;

c)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

d)

il paese o i paesi del gruppo o dei gruppi richiedenti;

e)

se la decisione di registrazione stabilisce che il nome della specialità tradizionale garantita deve essere accompagnato dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

f)

se la registrazione è senza riserva d'uso del nome [solo per le domande ricevute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012].

3.   Quando approva una modifica al disciplinare di produzione che prevede una modifica delle informazioni contenute nei registri, la Commissione cancella i dati originali e registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che approva la modifica.

4.   La Commissione cancella la denominazione dal registro pertinente non appena la cancellazione acquista efficacia.

Articolo 15

Norme transitorie

La richiesta di pubblicazione del documento unico presentato da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 riguardante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta registrata anteriormente al 31 marzo 2006 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 9, paragrafo 1, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è iniziato.

L'articolo 9, paragrafo 3, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto.

La prima frase dell'allegato X, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatti salvi i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

(6)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

DOCUMENTO UNICO

[inserire il nome, come in 1 infra:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

[inserire il nome di cui è proposta la registrazione oppure la denominazione registrata nel caso di una domanda di approvazione di una modifica al disciplinare o di una richiesta di pubblicazione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

[riprendere gli elementi principali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Utilizzare le definizioni e i criteri generalmente impiegati per identificare il prodotto. Soffermarsi in particolare sulla specificità del prodotto, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo (articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento).]

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

[per le DOP: confermare che i mangimi e le materie prime sono originarie della zona. Nel caso di mangimi o di materie prime non originarie dell'area geografica, fornire una descrizione dettagliata dell'eccezione e specificarne i motivi. Le eccezioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

per le IGP: indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Le restrizioni devono essere giustificate. Le restrizioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo.]

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

[indicare la ragione di eventuali restrizioni o deroghe.]

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni specifiche al prodotto in caso di restrizioni.]

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni in caso di restrizioni.]

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

[se opportuno, inserire una cartina della zona.]

5.   Legame con la zona geografica

[per le DOP: specificare il legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano, compresi, se del caso, elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

Per le IGP: specificare il legame causale tra l'origine geografica e, se del caso, una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto.

Dichiarare esplicitamente su quali fattori (reputazione, data qualità, altre caratteristiche del prodotto) si basa il legame e fornire informazioni soltanto per quanto riguarda i fattori rilevanti, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.]

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)


ALLEGATO II

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

[inserire il nome, come in 1 infra:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

Stato membro o paese terzo «»

1.   Nome (nomi) da registrare

2.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

[spiegare]

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

[spiegare]

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

STG

1.   Denominazione del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

2.   Riferimento ufficiale

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

3.   Recapiti

Persona di contatto:

Titolo (Sig., sig.ra ecc.): ...

Nome: ...

Associazione/organizzazione/persona richiedente:

O autorità nazionale:

 

Servizio:

Indirizzo:

Telefono + …

Indirizzo di posta elettronica:

4.   Motivo dell'opposizione

Per le IGP:

mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012;

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (varietà vegetali o razze animali);

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazione omonima o parzialmente omonima);

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1151/2012 (marchio esistente);

la registrazione danneggerebbe l'esistenza di denominazioni, marchi o prodotti come precisato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012;

la denominazione proposta per la registrazione è generica; precisare gli elementi come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1151/2012.

Per le STG:

mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

la registrazione della denominazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 (articolo 21, paragrafo 1, lettera a)];

il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012).

5.   Elementi dell'opposizione

Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la domanda di opposizione.

Fornire inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.


ALLEGATO IV

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

STG

1.   Denominazione del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

2.   Riferimento ufficiale [quale figura nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

3.   Risultato delle consultazioni

3.1   È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare copia delle lettere che comprovano l'accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo (articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]

3.2   Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare le informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 1151/2012]

4.   Disciplinare e documento unico

4.1   Il disciplinare è stato modificato:

… Sì (1)

…No

4.2   Il documento unico è stato modificato (solo per le DOP e le IGP):

… Sì (2)

… No

5.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono:+]

[indirizzo di posta elettronica:]


(1)  In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

(2)  In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.


ALLEGATO V

Domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta/di un'indicazione geografica protetta

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

[specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del gruppo che propone la modifica (per i paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce selezionata al punto 3 fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. Il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale, devono essere comparati in modo approfondito con le versioni modificate proposte per ogni modifica. La domanda di modifica deve essere completa in se stessa. Le informazioni relative a questo punto devono essere esaustive (articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]


ALLEGATO VI

Domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di una specialità tradizionale garantita

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome del gruppo:

Indirizzo:

Telefono: +

Indirizzo di posta elettronica:

Fornire una dichiarazione che prova l'interesse legittimo del gruppo che propone la modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Metodo di produzione

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce contrassegnata al punto 3 fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. Il disciplinare originale deve essere comparato in modo approfondito con la versione modificata proposta per ogni modifica. La domanda di modifica deve essere completa in se stessa. Le informazioni relative a questo punto devono essere esaustive (articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]


ALLEGATO VII

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

STG

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

[specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del gruppo che propone la modifica (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce selezionata al punto precedente fornire una descrizione esauriente e una sintesi delle motivazioni di ciascuna modifica. Il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale, devono essere comparati con le versioni modificate proposte per ogni modifica. Fornire inoltre una chiara motivazione del perché, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo e/o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica è da considerarsi minore. La domanda di modifica minore deve essere completa in se stessa (articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

[solo nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]:

a)

in caso di domande presentate dagli Stati membri, inserire il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare;

b)

in caso di domande presentate da paesi terzi, inserire la versione aggiornata del disciplinare.]


ALLEGATO VIII

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE

Comunicazione di una modifica temporanea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

STG

1.   Stato membro o paese terzo

2.   Modifica (modifiche)

[indicare la rubrica del disciplinare interessata dalla modifica temporanea. Fornire una descrizione dettagliata e le motivazioni di ciascuna modifica temporanea approvata, incluse la descrizione e la valutazione delle conseguenze di ogni modifica sui requisiti e i criteri secondo cui il prodotto rientra nel regime di qualità (articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le DOP e le IGP e articolo 18, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento per le STG). Fornire anche una descrizione dettagliata delle misure che giustificano le modifiche temporanee (misure sanitarie e fitosanitarie, riconoscimento formale di calamità naturali o di avversità atmosferiche ecc.) e le motivazioni per l'adozione di tali misure. Descrivere inoltre il rapporto tra tali misure e la modifica temporanea approvata.]


ALLEGATO IX

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Richiesta di cancellazione ai sensi dell'artico 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012

[nome registrato:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

IGP

DOP

SGT

1.   Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

4.   Persona o organismo che presenta la richiesta

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona fisica o giuridica o dei produttori di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 che chiedono la cancellazione (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione.]

5.   Tipo di cancellazione e relative motivazioni

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

lettera a)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

lettera b)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]


ALLEGATO X

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI DELL'UNIONE E INDICAZIONI PER LE DOP IGP STG

1.   Simboli dell'Unione a colori

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli dell'Unione in Pantone:

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Simboli dell'Unione in quadricromia:

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Contrasto con colori dello sfondo

Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo:

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2.   Simboli dell'Unione in bianco e nero

L'impiego dei simboli in bianco e nero è ammesso solo se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati sull'imballaggio.

Se usati in bianco e nero, i simboli dell'Unione sono riprodotti come segue:

Image Image Image

Simboli dell'Unione in bianco e nero in negativo

Se lo sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo come segue:

Image Image Image

3.   Tipografia

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

4.   Riduzione

La dimensione minima dei simboli dell'Unione è di 15 mm di diametro; tuttavia in caso di imballaggi o prodotti di piccole dimensioni, il diametro può essere ridotto a 10 mm.

5.   «Denominazione di origine protetta» (DOP) e sue abbreviazioni nelle lingue UE

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta tà oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   «Indicazione geografica protetta» (IGP) e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   «Specialità tradizionale garantita» e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ALLEGATO XI

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato.

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Classe 1.3. Formaggi

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

2.   Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012:

I.   Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Classe 2.1. Birra

Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.5. Pasta alimentare

Classe 2.6. Sale

Classe 2.7. Gomme e resine naturali

Classe 2.8 Pasta di mostarda

Classe 2.9. Fieno

Classe 2.10 Oli essenziali

Classe 2.11. Sughero

Classe 2.12. Cocciniglia

Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali

Classe 2.14. Cotone

Classe 2.15. Lana

Classe 2.16. Vimini

Classe 2.17 Lino stigliato

Classe 2.18. Cuoio

Classe 2.19. Pellame

Classe 2.20. Piume

II.   Specialità tradizionali garantite

Classe 2.21 Piatti pronti

Classe 2.22. Birra

Classe 2.23. Cioccolato e prodotti derivati

Classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.25. Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.26. Pasta alimentare

Classe 2.27. Sale


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2014

relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il calcio D-pantotenato e il D-pantenolo sono stati autorizzati a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanze appartenenti al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate due domande di rivalutazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e, in conformità all'articolo 7 di detto regolamento, per la modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la loro utilizzazione attraverso l'acqua potabile. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate nonché dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri dell'11 ottobre 2011 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il calcio D-pantotenato e il D-pantenolo non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il calcio D-pantotenato e il D-pantenolo sono considerati efficaci fonti di acido pantotenico e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, occorre prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti degli additivi nonché delle premiscele e dei mangimi composti che li contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al Parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Le sostanze specificate nell'allegato e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 9 gennaio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 9 luglio 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2409 ed EFSA Journal 2011; 9(11):2410.


ALLEGATO

Numero di identifica-zione dell'additi-vo

Nome del titolare dell'au-torizza-zione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massi-ma

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizza-zione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o mg/l d'acqua.

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

3a841

Calcio D- pantotenato

Composizione dell'additivo

Calcio D-pantotenato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Calcio D-pantotenato

Ca[C9H16NO5]2

Numero CAS: 137-08-6

Calcio D-pantotenato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

1.

Min. 98 % (su base anidra)

2.

Max. 0,5 % acido 3-amminopropionico.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del calcio D-pantotenato: titolazione potenziometrica con acido perclorico e identificazione per potere rotatorio specifico (Farmacopea europea, monografia 0470).

Per la determinazione del calcio D-pantotenato nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa associata a rilevatore selettivo di massa a quadripolo unico (RP-HPLC-MS).

Tutte le specie animali.

1.

Può essere somministrato anche nell'acqua da bere.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

19 giugno 2014

3a 842

D-pantenolo

Composizione dell'additivo

D-pantenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

D-pantenolo

C9H19NO4

Numero CAS: 81-13-0

D-pantenolo, in forma liquida, prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza:

1.

Min. 98 % su base anidra (acqua < 1 %)

2.

Max. 0.5 % 3-amminopropanolo.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del D-pantenolo nell'additivo per mangimi: titolazione con acido perclorico e idrogenoftalato di potassio e identificazione per potere rotatorio specifico e spettroscopia infrarossa (Farmacopea europea, monografia 0761).

Per la determinazione del D-pantenolo nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa, associata a un rilevatore UV (RP-HPLC-UV).

Tutte le specie animali

 

1.

Da somministrare solo nell'acqua da bere.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di magazzinaggio.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

19 giugno 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

70,1

TR

88,1

ZZ

79,1

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,9

ZZ

68,3

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

96,3

TR

125,4

ZA

114,6

ZZ

112,1

0808 10 80

AR

104,0

BR

81,9

CA

102,6

CL

103,9

CN

130,3

NZ

139,0

US

223,4

ZA

130,2

ZZ

126,9

0809 10 00

TR

253,2

ZZ

253,2

0809 29 00

TR

314,0

ZZ

314,0

0809 30

MA

135,6

MK

87,8

ZZ

111,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 671/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014-30.9.2014

(in %)

P1

09.4067

1,988088

P3

09.4069

0,296969


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 672/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014

(%)

1

09.4410

0,231268

2

09.4411

0,233646

3

09.4412

0,245581

4

09.4420

0,269544

6

09.4422

0,270493


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/72


REGOLAMENTO (UE) N. 673/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 giugno 2014

relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno

(BCE/2014/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, la Banca centrale europea istituisce un gruppo di esperti di mediazione per risolvere le divergenze tra le autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza istituito ai sensi del predetto regolamento.

(2)

Ai sensi del considerando 73 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'istituzione del gruppo di esperti di mediazione e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

(3)

Il regolamento interno del gruppo di mediazione fa salva la procedura con la quale uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro notifica alla BCE il suo disaccordo motivato in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Poiché il vicepresidente del Consiglio di vigilanza è membro sia del Consiglio direttivo che del Consiglio di vigilanza, questi si trova nella posizione ottimale per presiedere il gruppo di mediazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento integra il regolamento interno della Banca centrale europea (2). I termini utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

IL GRUPPO DI MEDIAZIONE

Articolo 2

Istituzione

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, è istituto un gruppo di mediazione.

Articolo 3

Composizione

1.   Il gruppo di mediazione è composto da un membro per ciascuno Stato membro partecipante.

2.   Il vicepresidente del Consiglio di vigilanza, che non è un membro del gruppo di mediazione, presiede il gruppo di mediazione.

Articolo 4

Nomina dei membri

1.   Ciascuno Stato membro partecipante nomina un membro del gruppo di mediazione tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il presidente agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza.

2.   Il mandato del gruppo di mediazione cessa con la cessazione dei suoi membri dalla carica ricoperta nell'organo all'interno del quale sono nominati.

3.   Quando opera in veste di membro del gruppo di mediazione, ciascun membro agisce nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione

1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione è limitata ai suoi membri, al presidente e al segretario.

2.   Su invito del gruppo di mediazione, è consentito a esperti di partecipare a specifiche riunioni quando si renda necessaria la loro competenza.

Articolo 6

Riunioni del gruppo di mediazione

1.   Il presidente può convocare una riunione del gruppo di mediazione ogni qual volta lo ritenga necessario.

2.   Il gruppo di mediazione tiene le proprie riunioni nei locali della BCE.

3.   Su richiesta del presidente, le riunioni del gruppo di mediazione possono tenersi in teleconferenza, salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.

4.   Il resoconto dei lavori del gruppo di mediazione è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente una volta approvato. Esso è messo a disposizione del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza.

5.   Il segretario del Consiglio di vigilanza funge da segretario del gruppo di mediazione. Nell'esercizio di tale funzione, il segretario assiste il presidente del gruppo di mediazione nella preparazione delle riunioni del gruppo di mediazione e del Comitato per la trattazione del caso ed è responsabile della stesura del resoconto dei lavori di tali riunioni. Questi assiste altresì il segretario del Consiglio direttivo nella preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo in relazione alle questioni nelle quali il gruppo di mediazione è coinvolto ed è responsabile della stesura della relativa parte dei verbali dei lavori.

Articolo 7

Votazioni

1.   Affinché il gruppo di mediazione possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri possono votare a prescindere dal raggiungimento del quorum.

2.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il gruppo di mediazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri. A parità di voti, è decisivo, in primo luogo, il voto del membro del gruppo di mediazione con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, il voto del membro con maggiore anzianità anagrafica.

3.   Il gruppo di mediazione procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del gruppo di mediazione.

4.   Su richiesta del presidente, le decisioni possono essere altresì adottate con procedura scritta.

CAPO II

MEDIAZIONE

Articolo 8

Richiesta di mediazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri partecipanti che vi hanno interesse e hanno opinioni divergenti in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza possono chiedere al Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione completa delle sue motivazioni, di fare richiesta di mediazione per comporre tali divergenze, nell'ottica di assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza. La richiesta è formulata da ciascuna autorità competente interessata mediante la presentazione di una nota con la quale si richiede al Consiglio di vigilanza di dare corso alla mediazione, indicando l'obiezione del Consiglio direttivo e precisando le ragioni della richiesta. Il segretariato notifica tale richiesta di mediazione ai membri del Consiglio di vigilanza.

2.   Ogni altra autorità competente di uno Stato membro partecipante che vi ha interesse e ha un parere divergente in merito alla medesima obiezione può presentare una nota separata con cui chiede di dare corso a una mediazione o di aderire ad una richiesta di mediazione già formulata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della prima richiesta di mediazione e esprime la propria divergenza di opinione.

3.   Un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza può costituire oggetto di un'unica mediazione.

4.   Un'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies.4 del regolamento interno della Banca centrale europea non può richiedere una mediazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione alla medesima obiezione del Consiglio direttivo.

5.   Se un'autorità competente di uno Stato membro partecipante chiede al Consiglio di vigilanza di richiedere la mediazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione, il Consiglio di vigilanza presenta al segretariato del Consiglio direttivo una nota con cui si chiede di dare corso alla mediazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione da parte del Consiglio direttivo. Il relativo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza e la relativa obiezione del Consiglio direttivo sono allegati alla nota con cui si richiede la mediazione. La nota con cui si richiede la mediazione è comunicata al Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza.

6.   Se l'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che ha richiesto una mediazione in relazione a un obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto alla medesima obiezione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la richiesta di mediazione si intende revocata.

Articolo 9

Comitato per la trattazione del caso

1.   Quando è presentata una nota con la quale si richiede una mediazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, il presidente del gruppo di mediazione la inoltra immediatamente ai membri del gruppo di mediazione.

2.   Per ciascuna nota con cui si richiede una mediazione depositata in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, il gruppo di mediazione costituisce, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della nota con cui si richiede la mediazione, un Comitato per la trattazione del caso e informa i membri del gruppo di mediazione della sua composizione.

3.   Un Comitato per la trattazione del caso è composto dal presidente del gruppo di mediazione in veste di presidente e da altri quattro membri nominati dal gruppo di mediazione tra i propri membri. Il gruppo di mediazione mira ad agevolare il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza. Il Comitato per la trattazione del caso non include il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha espresso un'opinione divergente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, o il membro nominato dallo Stato membro partecipante la cui autorità competente ha aderito a una richiesta di mediazione già formulata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione da parte del gruppo di mediazione, il Comitato per la trattazione del caso presenta al presidente del gruppo di mediazione un progetto di parere che comprende un'analisi in merito all'ammissibilità della richiesta di mediazione e alla sua fondatezza giuridica. In caso di urgenza il Comitato per la trattazione del caso formula il progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente.

5.   Il presidente sottopone immediatamente il progetto di parere al gruppo di mediazione e convoca una riunione.

CAPO III

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 10

Mediazione

1.   Il gruppo di mediazione esamina il progetto di parere predisposto dal Comitato per la trattazione del caso e sottopone un parere al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo entro 20giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione. In caso di urgenza il gruppo di mediazione formula il proprio progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente.

2.   Il parere è redatto in forma scritta e include le motivazioni su cui è fondato.

3.   Il parere del gruppo di mediazione non vincola né il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

Articolo 11

Preparazione di un nuovo progetto di decisione

1.   Quando è stato formulato un parere dal gruppo in mediazione, il Consiglio di vigilanza, preso in considerazione il parere, può sottoporre un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dalla formulazione del parere del gruppo di mediazione.

2.   In casi urgenti il Consiglio di vigilanza può sottoporre un nuovo progetto di decisione entro un termine più breve stabilito dal presidente del Consiglio di vigilanza.

3.   Non è ammessa una richiesta di mediazione relativa a un'obiezione formulata dal Consiglio direttivo nei confronti di un nuovo progetto di decisione presentato ai sensi del paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Riservatezza e segreto professionale

1.   I lavori del gruppo di mediazione sono riservati. Tuttavia il Consiglio direttivo può autorizzare il presidente della BCE a renderne pubblico l'esito.

2.   I documenti redatti dal gruppo di mediazione o in suo possesso sono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.13, pag. 63.

(2)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/77


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 20/14/COL

del 29 gennaio 2014

che modifica per la novantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Il capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo alla costruzione navale (3) è scaduto il 31 dicembre 2013 (4).

Il succitato capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale (5), scaduto anch'esso il 31 dicembre 2013 (6).

Il 6 dicembre 2013, la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato una comunicazione relativa alla proroga dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale fino al 30 giugno 2014 (7).

Secondo quanto stabilito al punto 10 della disciplina comunitaria, la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all'innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020. Anche l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020. Tuttavia, entrambi gli orientamenti saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2014.

La Commissione, inoltre, sta attualmente riesaminando la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La data di adozione della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione non è ancora nota. È tuttavia intenzione della Commissione concludere tale procedura entro il 30 giugno 2014.

Tenuto conto del fatto che anche l'Autorità prevede di estendere alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale, come stabilito al punto 10 degli orientamenti relativi al medesimo settore, e al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, il vigente capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato relativo alla costruzione navale deve essere prorogato.

La Commissione e gli Stati EFTA sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La prima frase del punto 35 del capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo alla costruzione navale è sostituita dalla seguente:

«(35)

L'Autorità applicherà i principi indicati nei presenti orientamenti fino al 30 giugno 2014».

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Il presidente

Frank BÜCHEL

Membro del Collegio


(1)  «Accordo SEE».

(2)  «Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  GU L 31 del 31.1.2013, pag. 77, supplemento SEE n. 7 del 31.1.2013, pag. 1.

(4)  Cfr. il punto 35 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale.

(5)  GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9.

(6)  Cfr. il punto 35 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale.

(7)  GU C 357 del 6.12.2013, pag. 1.


19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/79


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 21/14/COL

del 29 gennaio 2014

che modifica per la novantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Il capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo a ricerca, sviluppo e innovazione (3) (orientamenti RSI) è scaduto il 31 dicembre 2013 (4).

Il succitato capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (5), scaduto anch'esso il 31 dicembre 2013 (6).

Il 10 dicembre 2013, la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato una comunicazione relativa alla proroga dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione fino al 30 giugno 2014 (7).

La proroga è stata adottata dalla Commissione alla luce dell'attuale proposta di revisione degli orientamenti RSI (8) e nel contesto del processo generale di modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato (9), ed è caratterizzata da una stretta interconnessione con l'evoluzione parallela del regolamento generale di esenzione per categoria (10).

Al fine di garantire un approccio coerente fra tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, considerata la necessità di assicurare la continuità e la certezza del diritto nell'approccio agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, il vigente capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato relativo a ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) deve essere prorogato.

La Commissione e gli Stati EFTA sono stati consultati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La prima frase del punto 178 del capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo a ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) è sostituita dalla seguente:

«(178)

Il capitolo sarà in vigore fino al 30 giugno 2014».

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Il presidente

Frank BÜCHEL

Membro del Collegio


(1)  «Accordo SEE».

(2)  «Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1, supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1.

(4)  Si veda il punto 178 degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(5)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  Si veda il punto 10.3, secondo capoverso, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(7)  GU C 360 del 10.12.2013, pag. 1.

(8)  La consultazione del progetto di disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è stata avviata il 20 dicembre. 2013. Il progetto è consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», COM(2012) 209 final.

(10)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3). La consultazione sul progetto di regolamento generale di esenzione per categoria dell'UE è stata avviata il 18 dicembre 2013. Il progetto è consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html