ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione dello Stato di Israele al programma dell'Unione Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 645/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

52

 

 

DECISIONI

 

 

2014/361/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2014, sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE con riguardo alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

54

 

 

2014/362/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 3788]  ( 1 )

58

 

 

2014/363/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2014) 3838]  ( 1 )

60

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010)

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


ACCORDO

tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione dello Stato di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)»

La COMMISSIONE EUROPEA, in appresso «la Commissione», a nome dell'Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, in appresso «Israele»,

dall'altra, in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo (1) all'accordo euromediterraneo (2) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, in appresso denominato il «protocollo», stabilisce i principi generali della partecipazione di Israele ai programmi dell'Unione, lasciando alla Commissione e alle autorità competenti di Israele l'incarico di stabilire le modalità e le condizioni specifiche, compresi i contributi finanziari, per quanto riguarda tale partecipazione a ciascun programma specifico.

(2)

Il programma Orizzonte 2020 è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Orizzonte 2020 deve contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(4)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di un accordo internazionale fra l'Unione e il paese associato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Israele partecipa a «Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (in appresso il «programma»), conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente accordo.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma

1.   Israele partecipa alle attività del programma conformemente agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ivi compresi gli atti delegati e altre regole successive, e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio (5) e qualsiasi altra regola relativa all'attuazione del programma.

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si applica alla partecipazione di soggetti giuridici israeliani alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Qualora l'Unione fissi delle disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Israele sarà autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità con le decisioni ed i regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture.

2.   I soggetti giuridici israeliani ammissibili partecipano alle azioni dirette del Centro comune di ricerca e alle azioni indirette del programma alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea.

3.   In relazione ai soggetti israeliani ammissibili i termini e le condizioni applicabili per la valutazione delle proposte, per la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e la notifica delle decisioni di sovvenzione sono identici a quelli applicabili per le convenzioni e decisioni di sovvenzione riguardanti gli organismi di ricerca stabiliti nell'Unione.

4.   Per le procedure relative alle domande, alla conclusione delle convenzioni di sovvenzione e alle relazioni, nonché per altri aspetti giuridici e amministrativi del programma, sarà utilizzata una delle lingue ufficiali dell'Unione, in questo caso l'inglese.

5.   I rappresentanti di Israele sono autorizzati a partecipare, in qualità di osservatori, ai comitati incaricati di monitorare le misure del programma cui Israele contribuisce finanziariamente e in relazione ai punti all'ordine del giorno riguardanti misure cui Israele partecipa.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

6.   I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti israeliani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2013/743/UE che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma Orizzonte 2020 o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3

Contributo finanziario

Per partecipare al programma, Israele versa ogni anno un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea, in conformità dell'allegato I del presente accordo.

Il contributo finanziario di Israele in relazione alla sua partecipazione e attuazione del programma viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie misure necessarie ai fini dell'attuazione, della gestione e dell'esecuzione del programma.

Articolo 4

Relazioni e valutazione

Le norme che disciplinano le relazioni e le valutazioni concernenti la partecipazione di Israele al programma sono stabilite nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 5

Comitato comune UE-Israele

1.   Il comitato comune UE-Israele composto da rappresentanti della Commissione europea e Israele è istituito dalla presente decisione.

2.   Il comitato espleta, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a)

garantisce, valuta e controlla l'attuazione del presente accordo;

b)

garantisce e agevola la tempestiva e continua comunicazione di informazioni sull'attuazione delle attività nell'ambito del programma Orizzonte 2020.

3.   I lavori del comitato sono complementari e coerenti con i lavori dei pertinenti organi incaricati del dialogo e della cooperazione bilaterali istituiti dal consiglio di associazione UE-Israele.

4.   Il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione. Esso adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   In linea con la politica UE, il presente accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione della Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di principio di Israele in materia. Di conseguenza, le parti convengono che l'applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone.

2.   L'accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo è applicabile dal 1o gennaio 2014. La partecipazione di Israele al prossimo programma pluriennale di ricerca dell'Unione, se Israele lo richiede, può essere oggetto di un nuovo accordo che sarà concordato tra le parti.

3.   Il presente accordo può essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento nel corso della durata del programma, mediante notifica scritta che informa dell'intenzione di porre fine alla partecipazione al programma.

In deroga a quanto precede, qualora il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari cessi di applicarsi, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno stesso, senza l'obbligo di un preavviso scritto.

4.   Fatte salve le disposizioni elencate qui di seguito, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve il preavviso scritto.

La scadenza e/o la risoluzione e/o la cessazione dell'applicazione del presente accordo non pregiudica:

a)

i progetti o le attività in corso;

b)

l'attuazione degli accordi contrattuali applicabili a tali progetti e attività di cui al precedente paragrafo 4, lettera a).

5.   Se l'accordo viene denunciato o cessa di applicarsi:

a)

per l'anno nel corso del quale l'accordo cessa di applicarsi, Israele versa il corrispettivo finanziario proporzionalmente al numero di mesi della sua partecipazione al programma nel corso di quell'anno. Ai fini del calcolo di tale contributo, il mese in corso alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, prima frase, o il mese in cui l'accordo cessa di applicarsi a norma del paragrafo 3, seconda frase, è computato come un mese intero;

b)

l'Unione rimborsa a Israele la parte del suo contributo, già versato al bilancio generale dell'Unione europea, che non sarà speso vista la denuncia e/o la cessazione dell'applicazione del presente accordo.

6.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

7.   Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 2 del presente articolo.

Fatto a Gerusalemme l'8 giugno dell'anno duemilaquattordici, che corrisponde al giorno 10 di Sivan dell'anno cinquemilasettecentosettantaquattro del calendario ebraico in due originali, in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il governo di Israele

Yaakov PERRY

Per la Commissione,

a nome dell'Unione europea

Lars FAABORG-ANDERSEN


(1)  GU L 129 del 17.5.2008, pag. 40.

(2)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(6)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag 174).


ALLEGATO I

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ISRAELE A FAVORE DI «ORIZZONTE 2020 — PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020)»

I.   Calcolo del contributo finanziario di Israele

1.

Il contributo finanziario di Israele al programma è stabilito su base annua in proporzione o in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del programma.

2.

Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardanti lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea.

3.

La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea corrispondenti al programma,

l'importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio corrispondente alla partecipazione di Israele al programma conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo trattino.

4.

Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di proporzionalità che regola il contributo finanziario di Israele, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni dirette e indirette nell'ambito del programma nel periodo 2014-2016.

II.   Versamento del contributo finanziario di Israele

1.

Entro al più tardi gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste di contributi hanno per oggetto, rispettivamente, il pagamento dei sei dodicesimi del contributo di Israele entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di contributi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 90 giorni dalla richiesta inviata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio dell'importo versato avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta inviata al più tardi in giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 90 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate di bilancio.

2.

Il contributo israeliano è espresso e versato in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi dell'Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alla voce di bilancio adeguata nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Alla gestione degli stanziamenti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio (1), in appresso definito «regolamento finanziario» applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

3.

Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei tempi di cui al punto 1. Ogni eventuale ritardo nel pagamento del contributo dà origine, a partire dalla data di scadenza, al pagamento di interessi di mora sull'importo restante, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che incombono all'Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4.

Entro il 30 giugno dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a Israele, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma per il precedente esercizio finanziario, compilato secondo il modello del conto di gestione della Commissione.

5.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Il conguaglio avviene al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario successivo, e in luglio 2021 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI ISRAELIANI AI PROGRAMMI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Israele e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Audit

1.

In osservanza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (in appresso il «regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione (1), (in appresso «modalità di applicazione») nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Israele possono contenere disposizioni per consentire ai funzionari della Commissione, o a qualsiasi altra persona incaricata all'uopo dalla Commissione, di eseguire in ogni momento audit di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altro tipo nelle sedi dei partecipanti o dei loro subcontraenti.

2.

Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e altro personale incaricato dalla Commissione deve avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che in formato cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli in loco, a condizione che tale diritto di accesso sia stato concordato e sia indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. Il fatto di non accordare questo accesso sarebbe considerato come una violazione dell'obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione.

3.

I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. Gli audit effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo si svolgono conformemente ai termini stabiliti nel presente allegato.

III.   Controlli in loco da parte dell'OLAF

1.

Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti israeliani, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2).

2.

I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con l'autorità competente israeliana designata dal governo di Israele.

Ai fini del presente paragrafo di questo allegato II, per quanto concerne le questioni di natura civile o amministrativa, l'autorità israeliana designata è l'«Office of the Chief Scientist» presso il ministero dell'Economia. Tuttavia le richieste per l'esecuzione di investigazioni ispezioni e l'ottenimento di documenti in connessione con una questione o un indagine di carattere penale sono effettuate conformemente alle disposizioni della legge 5758-1998 relativa all'assistenza giuridica internazionale. Per le questioni relative a tali richieste, l'autorità israeliana designata è il dipartimento degli Affari internazionali dell'avvocatura dello Stato presso il ministero israeliano della Giustizia. L'autorità designata deve essere informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

3.

Se le autorità israeliane interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Qualora i soggetti partecipanti al programma oppongano resistenza ai controlli o alle ispezioni in loco, le autorità israeliane, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine i controlli o le ispezioni in loco.

5.

La Commissione informa prima possibile le autorità competenti israeliane di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti di Israele e della Comunità si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

2.

Le autorità competenti israeliane informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge israeliana e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri o di Israele, le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti (3).

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (4).

VII.   Riscossione e esecuzione

Le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l'autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliane. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione e per l'eventuale sospensione dell'esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


REGOLAMENTI

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/9


REGOLAMENTO (UE) N. 642/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2014

che istituisce l'impresa comune Shift2Rail

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La strategia Europa 2020: nuova strategia europea per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione, compresa l'ecoinnovazione, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.

(2)

Il Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti», del 28 marzo 2011 («Libro bianco»), sottolineava la necessità di creare nell'Unione un sistema dei trasporti più competitivo ed efficace sotto il profilo delle risorse e di affrontare i principali aspetti che toccano la società, quali l'aumento della domanda di trasporti, la congestione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e i cambiamenti climatici. Esso aggiungeva che l'innovazione sarà cruciale ai fini di tale strategia e che la ricerca nell'Unione deve prendere in considerazione l'intero ciclo di ricerca, innovazione e applicazione in modo integrato, puntando sulle tecnologie più promettenti e coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

(3)

Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 («Orizzonte 2020») istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) intende conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, combinando i fondi dell'Unione e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere responsabili del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(4)

In conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE del Consiglio (4) è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite conformemente a Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa», individuava gli specifici partenariati pubblico-privato da sostenere, comprese le cinque imprese comuni dell'iniziativa tecnologica congiunta e l'impresa comune SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo). Essa esortava inoltre a istituire un'impresa comune nel settore ferroviario, viste la portata degli interventi nel campo della ricerca e dell'innovazione necessari per garantire all'Unione una posizione di punta nelle tecnologie ferroviarie e la necessità strategica di completare lo spazio ferroviario europeo unico.

(6)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Quarto pacchetto ferroviario — completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee» («Quarto pacchetto ferroviario») evidenziava la necessità di istituire un'impresa comune nel settore ferroviario per dare impulso al trasporto ferroviario, promuovendo innovazioni radicali per il materiale rotabile destinato al trasporto passeggeri, per il trasporto merci, per i sistemi di gestione del traffico e per l'infrastruttura ferroviaria. La comunicazione sottolineava l'importanza di realizzare un miglior rapporto costi-benefici nel settore ferroviario, data la scarsità di fondi pubblici disponibili, come risultato della creazione di un mercato unico, ed esortava ad adottare un approccio maggiormente europeo per agevolare il trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario.

(7)

L'impresa comune Shift2Rail («impresa comune S2R») dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l'impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco e nel Quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l'efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità del sistema ferroviario e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. I progressi compiuti dall'impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi dovrebbero essere misurati sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.

(8)

È opportuno che le modalità organizzative e operative dell'impresa comune S2R siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.

(9)

I membri fondatori dell'impresa comune S2R dovrebbero essere l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e i membri fondatori diversi dall'Unione elencati nell'allegato II del presente regolamento, a condizione che ne accettino lo statuto dell'impresa comune S2R. Tali membri fondatori diversi dall'Unione sono soggetti giuridici individuali finanziariamente affidabili, che hanno espresso per iscritto, dopo estesa consultazione con le parti interessate, il proprio consenso a garantire un cospicuo contributo finanziario per il proseguimento delle attività di ricerca nel settore dell'impresa comune S2R (e che dispongono della capacità economica necessaria a tal fine), nell'ambito di una struttura adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato.

(10)

La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale dell'iniziativa Shift2Rail («iniziativa S2R»). È pertanto essenziale che ai fondi pubblici destinati all'iniziativa S2R siano affiancati contributi del mondo industriale quantomeno di pari entità. L'adesione all'impresa comune sarà pertanto aperta ad altri soggetti pubblici e privati disposti a impegnare le risorse necessarie per svolgere attività di ricerca e innovazione nel settore dell'impresa comune S2R.

(11)

L'impresa comune S2R dovrebbe avere l'obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell'iniziativa S2R, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa dovrebbe creare nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra soggetti dell'intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell'esperienza e delle competenze dell'Agenzia ferroviaria europea per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all'interoperabilità.

(12)

Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l'impresa comune S2R garantisca un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.

(13)

L'impresa comune S2R dovrebbe operare in modo aperto e trasparente, fornendo tempestivamente ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo le proprie attività, compreso tramite attività di informazione e diffusione al pubblico. Il regolamento degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

(14)

In considerazione dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di conseguire maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte lanciati dall'impresa comune S2R dovrebbero in linea di principio tener conto della durata di Orizzonte 2020.

(15)

Le attività dell'impresa comune S2R riguardano principalmente la ricerca e l'innovazione. È opportuno, pertanto, che il finanziamento dell'Unione provenga da Orizzonte 2020. Per ottenere il massimo impatto l'impresa comune S2R dovrebbe sviluppare strette sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e in particolare con il meccanismo per collegare l'Europa o il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi al fine di sostenere azioni per lo sviluppo di soluzioni innovative dell'impresa comune S2R. Orizzonte 2020 dovrebbe inoltre contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune S2R dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune S2R e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(16)

È necessario che i contributi dei membri diversi dall'Unione siano definiti in un accordo di partenariato con l'impresa comune S2R e che non siano limitati a coprire esclusivamente i costi amministrativi dell'impresa comune S2R e al cofinanziamento necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune S2R. Detti contributi dovrebbero essere destinati anche ad ulteriori attività intraprese dagli stessi al fine di garantire un cospicuo effetto leva. Tali attività ulteriori dovrebbero garantire un contributo all'iniziativa S2R nel suo complesso.

(17)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune S2R dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre assicurare un'applicazione coerente delle norme stabilite dal presente regolamento basate sulle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(18)

L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune S2R ai fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi in materia di comunicazione della Commissione.

(19)

Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R dovrebbe essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e delle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione. (7)

(20)

È necessario che i controlli sui beneficiari dei fondi dell'Unione previsti dal presente regolamento siano realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013.

(21)

Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune S2R dovrebbero essere tutelati mediante misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(22)

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull'impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(23)

In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni S2R dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo dell'Unione per l'impresa comune S2R ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi ai sensi dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La revisione contabile e l'esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

(24)

Per agevolare la costituzione dell'impresa comune S2R, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione mediante l'attuazione dell'iniziativa S2R ad opera dell'impresa comune S2R, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare sovrapposizioni, mantenendo una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

1.   Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune («impresa comune S2R») a norma dell'articolo 187 TFUE. Al fine di tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021.

2.   L'impresa comune S2R costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'impresa comune S2R è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

3.   L'impresa comune S2R è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato, può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

4.   L'impresa comune S2R ha sede a Bruxelles (Belgio).

5.   Lo statuto dell'impresa comune S2R («statuto») è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi

1.   L'impresa comune S2R persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013, in particolare per quanto riguarda la sfida «Trasporto intelligente, verde e integrato», parte integrante del pilastro «Sfide per la società» di cui alla decisione 2013/743/UE;

b)

contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida e meno costosa verso un sistema ferroviario europeo più attraente, di più facile uso (compreso per le persone a mobilità ridotta), competitivo, efficiente e sostenibile, e allo sviluppo di un'industria ferroviaria europea forte e globalmente competitiva. Ciò sarà realizzato mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti agevolando fra l'altro il trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario. Tale approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell'infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia — da un sostegno per le transazioni all'assistenza in viaggio;

c)

elaborare e mettere a punto un piano strategico generale («piano generale di S2R»), quale indicato all'articolo 1, paragrafo 4, dello statuto, e garantirne un'applicazione efficace ed efficiente;

d)

svolgere un ruolo importante nella ricerca e innovazione in campo ferroviario, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti e disponibili a tutti i soggetti interessati sui progetti finanziati in tutta Europa. Gestisce inoltre tutte le azioni di ricerca e innovazione incentrate sul settore ferroviario cofinanziate dall'Unione;

e)

promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all'interno dell'intera catena di valore del settore ferroviario sia all'esterno dell'industria ferroviaria tradizionale, in particolare i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie (sia passeggeri che merci), gli operatori di metropolitane, tram e di trasporto leggero su rotaie, le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di valutazione di conformità notificati e designati, le associazioni del personale (inclusi i rappresentanti dei lavoratori) e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. In particolare, è assicurata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8);

f)

sviluppare progetti di dimostrazione negli Stati membri interessati, compresi quelli che non dispongono attualmente di un sistema ferroviario istituito all'interno del loro territorio.

2.   L'impresa comune S2R mira, più nello specifico, a sviluppare, integrare, dimostrare e convalidare soluzioni e tecnologie innovative che permettano di mantenere rigorosi standard di sicurezza e il cui valore può essere misurato, fra l'altro, sulla base dei seguenti indicatori fondamentali di prestazione:

a)

una riduzione del 50 % dei costi del ciclo di vita del sistema di trasporto ferroviario da conseguire grazie alla riduzione dei costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e ammodernamento dell'infrastruttura e del materiale rotabile nonché grazie a una maggiore efficienza energetica;

b)

un aumento del 100 % della capacità del sistema di trasporto ferroviario per soddisfare la crescente domanda di servizi ferroviari per il trasporto di merci e passeggeri;

c)

un aumento del 50 % dell'affidabilità e della puntualità dei servizi ferroviari (misurato come riduzione del 50 % dell'inaffidabilità e dei ritardi);

d)

l'eliminazione dei residui ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità e l'efficienza del settore ferroviario, in particolare cercando di definire i punti ancora in sospeso nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) a causa dell'assenza di soluzioni tecnologiche e assicurandosi che tutti i sistemi pertinenti e le soluzioni messi a punto dall'impresa comune S2R siano pienamente interoperabili;

e)

la riduzione delle esternalità negative connesse con il trasporto ferroviario, in particolare rumore, vibrazioni, emissioni e altri impatti sull'ambiente.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1.   Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 000 000 EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnato al programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. Nel contributo finanziario massimo dell'Unione rientrano:

a)

un contributo massimo di 398 000 000 EUR all'impresa comune S2R a copertura dei costi amministrativi e operativi. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è pari a 13 500 000 EUR;

b)

un contributo supplementare massimo pari a 52 000 000 EUR a titolo del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020. La gestione di tale contributo supplementare può essere assunta dall'impresa comune S2R non appena quest'ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio.

2.   Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate allo sviluppo di soluzioni innovative dell'impresa comune S2R.

3.   Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che sono essere concluse tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune S2R.

4.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 3 riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a)

i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;

c)

gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune S2R;

d)

le modalità di messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune S2R, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f)

l'impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione apportano, o fanno in modo che le loro entità affiliate apportino, il relativo contributo. Il contributo totale dei membri diversi dall'Unione è di almeno 470 000 000 EUR nel periodo stabilito all'articolo 1.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:

a)

contributi all'impresa comune S2R di almeno 350 000 000 EUR, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, compresi almeno 200 000 000 EUR versati dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 150 000 000 EUR versati dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate;

b)

contributi in natura pari ad almeno 120 000 000 EUR, di cui almeno 70 000 000 EUR provenienti dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 50 000 000 EUR dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di ulteriori attività non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune S2R ma che sono complementari a tale piano e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri diversi dall'Unione e delle loro entità affiliate.

I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune S2R. Le attività corrispondenti sono riportate nell'accordo di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto, che indica anche il valore stimato di tali contributi.

3.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune S2R il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è anch'esso informato tempestivamente.

4.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi può essere verificata dall'impresa comune S2R qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività complementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organo dell'Unione.

5.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione che vengano meno al proprio impegno di erogare i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine fissato nell'accordo di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto perdono il diritto di voto in seno al consiglio di direzione fino a quando non adempiano ai loro obblighi. Qualora tali membri non abbiano regolarizzato la loro posizione al termine di un ulteriore periodo di sei mesi, la loro appartenenza all'impresa comune è revocata.

6.   In aggiunta a quanto sancito al presente articolo, paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da parte dei membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune S2R.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (9).

Articolo 6

Personale

1.   Al personale dell'impresa comune S2R si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (10), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell'impresa comune S2R i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune S2R diverso dal direttore esecutivo.

3.   Il consiglio di direzione adotta le opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune S2R che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.

5.   Il personale dell'impresa comune S2R è costituito da personale temporaneo e a contratto.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune S2R.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.   L'impresa comune S2R può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune S2R. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.

2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune S2R e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune S2R

1.   La responsabilità contrattuale dell'impresa comune S2R è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune S2R destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4.   L'impresa comune S2R è la sola responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento;

b)

in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni e contratti conclusi dall'impresa comune S2R;

c)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune S2R nell'esercizio delle sue funzioni;

d)

sulle controversie tra l'impresa comune S2R e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune S2R.

Articolo 11

Valutazione

1.   La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R entro il 30 giugno 2017. La Commissione prepara una relazione su tale valutazione, che comprende le conclusioni sulla valutazione e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune S2R sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.

3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune S2R, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune S2R. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

Articolo 13

Revisioni contabili ex post

1.   Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall'impresa comune S2R conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2.   La Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo 1. In tali casi, procede in conformità delle norme applicabili, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento (UE) n. 1290/2013 e il regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.   L'impresa comune S2R autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati o dalla Commissione, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare le revisioni contabili.

2.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o un appalto finanziato a norma del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune S2R, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali revisioni contabili e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.   L'impresa comune S2R garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5.   L'impresa comune S2R aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). L'impresa comune S2R adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune S2R protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune S2R.

2.   L'impresa comune S2R adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune S2R a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.

4.   Il consiglio di direzione può adottare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 17

Regole di partecipazione e diffusione

Alle azioni finanziate dall'impresa comune S2R si applica il regolamento (UE) n. 1290/2013. In conformità a tale regolamento l'impresa comune S2R è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito all'articolo 2 dello statuto.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune S2R e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato membro deve concedere all'impresa comune S2R.

Articolo 19

Azioni iniziali

1.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune S2R.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assuma le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell'articolo 9 dello statuto, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo che può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

b)

in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;

c)

la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune S2R previa approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune S2R.

4.   Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune S2R e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune S2R avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune S2R.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. KARASMANIS


(1)  Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(5)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(10)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

Articolo 1

Definizioni

1)   «Membro associato»: un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

2)   «membro fondatore diverso dall'Unione»: i soggetti giuridici individuali che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 000 000 EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R, sulla base di una visione condivisa, e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione. L'elenco dei membri fondatori diversi dall'Unione è riportato all'allegato II;

3)   «programmi di innovazione»: le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario orientato al cliente. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:

a)

treni affidabili ed efficienti in termini di costi, inclusi treni ad alta capacità e treni ad alta velocità;

b)

sistemi avanzati di gestione e controllo del traffico;

c)

infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;

d)

soluzioni IT per migliorare l'attrattiva dei servizi ferroviari;

e)

tecnologie per un trasporto merci europeo sostenibile e attraente;

4)   «piano generale di S2R»: una tabella di marcia strategica comune e lungimirante che dovrà essere stabilita e sviluppata dall'impresa comune S2R in collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), e dovrà guidare l'innovazione nel settore ferroviario a lungo termine. Il piano individua le priorità fondamentali e le innovazioni operative e tecnologiche essenziali richieste da tutti i portatori d'interesse per raggiungere gli obiettivi dell'impresa comune S2R di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Deve essere orientato alle prestazioni e imperniato su un numero limitato di settori tematici principali, o programmi di innovazione. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il piano generale e le eventuali successive modifiche sono approvati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, e comunicati al Parlamento europeo. In seguito a tale processo, il piano generale e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di direzione.

Articolo 2

Compiti

L'impresa comune S2R svolge i seguenti compiti:

a)

definire, nel piano generale di S2R, le attività di ricerca e di innovazione prioritarie, comprese le attività di dimostrazione su vasta scala, utili ad accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate necessarie a sostenere lo spazio ferroviario europeo unico e a raggiungere l'eccellenza operativa del sistema ferroviario, aumentando al contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

b)

mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare le attività in ciascuno dei programmi di innovazione definiti nel piano generale di S2R;

c)

tradurre il piano generale di S2R in piani di lavoro annuali dettagliati e orientati ai risultati, accompagnati da piani di investimento dettagliati che consentano continuità, sincronismo e investimenti a lungo termine e garantirne un'applicazione efficace ed efficiente;

d)

garantire la supervisione delle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale di S2R;

e)

sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione, soprattutto mediante sovvenzioni ai membri e ai partecipanti attraverso le misure più appropriate, quali gli appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013;

f)

organizzare il lavoro tecnico di ricerca, sviluppo, convalida e studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;

g)

garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di ricerca e innovazione in ambito ferroviario e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R attraverso procedure di monitoraggio e valutazione adeguate;

h)

riunire le esigenze degli utilizzatori e proporre le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;

i)

sviluppare una stretta collaborazione e garantire il coordinamento con le attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e transnazionali correlate nel settore ferroviario, in particolare nell'ambito dei precedenti programmi quadro e di Orizzonte 2020, consentendo in tal modo all'impresa comune S2R di svolgere un ruolo di primo piano in materia di ricerca e innovazione nel settore ferroviario. Gestire inoltre tutte le azioni di ricerca e innovazione incentrate sul settore ferroviario cofinanziate dall'Unione;

j)

istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria, i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi pubblici e privati del settore cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi gli organismi di rappresentanza dei clienti (passeggeri e merci), nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;

k)

assicurare il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università e stabilire contatti con le attività nazionali e internazionali di ricerca e innovazione nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica dell'ERRAC e con quelle in altri settori come il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali (ERTRAC), il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica e l'innovazione in Europa (ACARE), la piattaforma tecnologica europea delle vie navigabili, la piattaforma tecnologica europea per la costruzione (ECTP), la piattaforma per le tecnologie di produzione del futuro (Manufuture), l'alleanza per l'innovazione della logistica (ALICE), la piattaforma sui materiali e le tecnologie di punta (EuMaT) e altri;

l)

incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020;

m)

garantire una partecipazione geograficamente equilibrata dei membri e dei partner nelle proprie attività;

n)

condurre attività di informazione, comunicazione e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

o)

svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Membri

1.   I seguenti soggetti sono membri dell'impresa comune S2R:

a)

l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

b)

previa accettazione del presente statuto mediante lettera di approvazione, i membri fondatori dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione, elencati all'allegato II del presente regolamento, e i membri associati da selezionare in conformità dell'articolo 4. Tali membri sono congiuntamente definiti come membri diversi dall'Unione.

2.   Il ruolo e il contributo dei membri diversi dall'Unione sono definiti in un accordo associativo con l'impresa comune S2R. L'accordo è negoziato con il direttore esecutivo e trasmesso al consiglio di direzione per approvazione. L'accordo fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa del contributo del membro all'impresa comune S2R, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché il piano delle attività complementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, e comprende le disposizioni relative alla rappresentanza dei membri in seno al consiglio di direzione.

Articolo 4

Modifiche nella composizione dei membri

1.   Qualunque soggetto giuridico, gruppo o consorzio di soggetti giuridici stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 può chiedere di diventare membro associato dell'impresa comune S2R, a condizione che accetti il presente statuto e si impegni a contribuire al finanziamento di cui al paragrafo 6 per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2.   I membri associati dell'impresa comune S2R sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo bandito dalla Commissione e soggetto a una valutazione trasparente da parte del consiglio di direzione. La valutazione tiene conto, tra l'altro, della rilevanza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato e dei conflitti di interessi riguardo agli obiettivi dell'iniziativa S2R.

3.   Tenendo conto dei risultati della valutazione, la Commissione prende la decisione finale al fine di assicurare l'equilibrio geografico, nonché una partecipazione equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario.

4.   Il primo invito per i membri associati è presentato al più tardi entro tre mesi dalla costituzione dell'impresa comune S2R. Eventuali altri inviti sono giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito Internet dell'impresa comune S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R.

5.   Il contributo minimo necessario per diventare un membro associato è pari al 2,5 % del bilancio totale del programma di innovazione a cui il membro partecipa. In alternativa, le imprese ferroviarie in forma di soggetto giuridico individuale possono diventare membro associato con un contributo minimo di 12 000 000 EUR nell'insieme dei programmi di innovazione. Inoltre, i consorzi composti da imprese ferroviarie e/o gestori dell'infrastruttura possono diventare membro associato con un contributo minimo di 15 000 000 EUR nell'insieme dei programmi di innovazione.

6.   Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.

7.   La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.

8.   Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente articolo, l'impresa comune S2R pubblica sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data da cui decorre tale modifica.

Articolo 5

Organizzazione dell'impresa comune

1.   Gli organi dell'impresa comune S2R sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il comitato scientifico;

d)

il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2.   Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune S2R.

Articolo 6

Composizione del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da un massimo di ventidue membri, tra cui:

a)

due rappresentanti della Commissione;

b)

un rappresentante di ciascuno dei membri fondatori dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione;

c)

un rappresentante di ciascun membro associato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che soddisfa anche, in quanto soggetto giuridico individuale, i criteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

d)

un massimo di nove rappresentanti dei membri associati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di cui almeno uno per programma di innovazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, selezionati conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

2.   La composizione finale del consiglio di direzione assicura, per quanto possibile, una rappresentanza equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario. A tal fine include almeno tre rappresentanti delle imprese ferroviarie.

Articolo 7

Funzionamento del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione.

2.   I membri dell'impresa comune S2R che fanno parte del consiglio di direzione dispongono di un numero di voti proporzionale al contributo al capitale dell'impresa comune dei membri che rappresentano. La Commissione dispone del 50 % dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile e riflette la posizione dell'Unione in seno al consiglio di direzione.

3.   I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso e in deroga al paragrafo 4, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, compresi i voti dei membri non presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4.   Sulle decisioni relative alla rappresentanza dei membri associati nel consiglio di direzione, la Commissione esprime il voto decisivo se la maggioranza dei due terzi non può essere raggiunta.

5.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno che garantisce il corretto ed efficace svolgimento delle procedure. Le norme del regolamento includono procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Il consiglio di direzione si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni straordinarie si svolgono su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di direzione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o su richiesta della Commissione o del direttore esecutivo.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune S2R.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori. In particolare il presidente del comitato scientifico è invitato, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Articolo 8

Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune S2R e supervisiona lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il consiglio di direzione ha i compiti seguenti:

a)

adottare il piano generale di S2R e le eventuali proposte di modifica;

b)

approvare il piano di lavoro annuale dell'impresa comune S2R e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

c)

definire l'elenco dettagliato dei criteri di selezione dei membri associati in conformità dell'articolo 4 e valutare, accettare o respingere le domande di nuove adesioni su tale base;

d)

decidere in merito alla composizione finale del consiglio di direzione, in particolare selezionando i rappresentanti dei membri associati, diversi da quelli che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base di una proposta di ciascun comitato direttivo;

e)

decidere di porre fine all'adesione all'impresa comune S2R di qualsiasi membro inadempiente e le condizioni di tale cessazione della partecipazione;

f)

approvare gli accordi di adesione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dopo aver consultato, se del caso, un gruppo consultivo ad hoc;

g)

adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

h)

adottare il bilancio annuale dell'impresa comune S2R, in base alla proposta del direttore esecutivo, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

i)

esercitare i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

j)

nominare, destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne le prestazioni;

k)

sviluppare un modello comune di regolamento interno dei comitati direttivi;

l)

approvare l'organigramma su raccomandazione del direttore esecutivo;

m)

approvare il rapporto annuale d'attività e le voci di spesa corrispondenti;

n)

se del caso, provvedere all'istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune S2R;

o)

sviluppare procedure per definire inviti a presentare proposte aperti e trasparenti, approvare gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

p)

approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

q)

se del caso, costituire gruppi di lavoro di cui all'articolo 14 che affiancano gli organi dell'impresa comune S2R;

r)

se del caso, adottare disposizioni di attuazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, nonché regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e per il ricorso a tirocinanti a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;

s)

se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune S2R;

t)

decidere in merito alle proposte della Commissione sulla proroga e sullo scioglimento dell'impresa comune;

u)

esercitare qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune S2R e assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 9

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

2.   Il direttore esecutivo fa parte dell'organico ed è assunto in qualità di agente temporaneo dell'impresa comune S2R ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

3.   Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune S2R è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

4.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune S2R.

5.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di direzione presa su proposta della Commissione.

Articolo 10

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune S2R, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune S2R. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

3.   Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

4.   In particolare il direttore esecutivo:

a)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

b)

predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione i piani di lavoro annuali e le previsioni di spesa corrispondenti dell'impresa comune;

c)

presenta per approvazione al consiglio di direzione la contabilità annuale;

d)

prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal comitato direttivo;

e)

gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei programmi di innovazione;

f)

gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i programmi di innovazione;

g)

gestisce gli inviti e presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

h)

firma singoli accordi o decisioni;

i)

firma i contratti di appalto;

j)

provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;

k)

assicura il coordinamento fra i diversi programmi di innovazione e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i programmi di innovazione;

l)

propone al consiglio di direzione adeguamenti di contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i programmi di innovazione;

m)

assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei programmi di innovazione e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune variazioni degli obiettivi e del relativo calendario;

n)

monitora i progressi realizzati dai programmi di innovazione verso il conseguimento degli obiettivi;

o)

elabora e attua la politica di comunicazione dell'impresa comune S2R;

p)

presenta al consiglio di direzione le proposte relative all'organigramma;

q)

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune S2R nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

r)

provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;

s)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;

t)

garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;

u)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune S2R nel perseguimento dei suoi obiettivi;

v)

informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e l'Agenzia ferroviaria europea di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo. Al riguardo il direttore esecutivo dell'impresa comune partecipa una volta all'anno, per la durata dell'impresa comune, alla riunione del comitato del programma nella configurazione specifica «Trasporti intelligenti, verdi e integrati» di Orizzonte 2020, su richiesta del comitato, al fine di illustrare i progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa Shift2Rail;

w)

svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione.

5.   Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune S2R e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

coadiuva alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità del regolamento finanziario dell'impresa comune S2R;

b)

gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale e amministra gli accordi o le decisioni e il relativo coordinamento;

c)

fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune S2R tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

d)

funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune S2R e fornisce sostegno ai gruppi di lavoro eventualmente creati dal consiglio di direzione.

Articolo 11

Comitati direttivi dei programmi di innovazione

1.   Sono istituiti comitati direttivi per ciascuno dei programmi di innovazione.

2.   Ciascun comitato direttivo è composto da:

a)

un rappresentante di ciascun membro fondatore e membro associato che soddisfa i criteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2 o, per le imprese ferroviarie, i criteri elencati all'articolo 4, paragrafo 5;

b)

un rappresentante di ciascun membro associato che partecipa al programma di innovazione;

c)

uno o più rappresentanti dell'ufficio di programma, quali designati dal direttore esecutivo.

3.   Ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune approvato dal consiglio di direzione. Esso elegge un presidente fra i suoi membri. Un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Possono essere invitati a partecipare altri membri che hanno interesse per i risultati del programma di innovazione.

4.   Ciascun comitato direttivo è investito fra l'altro dei seguenti compiti:

a)

proporre al consiglio di direzione un elenco ristretto di almeno due candidati tra i quali sarà selezionato il rappresentante del programma di innovazione nel consiglio di direzione e, se del caso, stabilire l'ordine di rotazione. Per quanto possibile, l'elenco ristretto dovrebbe rispecchiare una rappresentanza equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario;

b)

apportare il pertinente contributo tecnico al suo programma di innovazione, in particolare per l'elaborazione degli inviti a presentare proposte in vista della loro approvazione da parte del consiglio di direzione;

c)

redigere i piani di attuazione annuali dettagliati del programma di innovazione in linea con i piani di lavoro annuali adottati dal consiglio di direzione in conformità dell'articolo 2, lettera c);

d)

riferire al direttore esecutivo sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Agenzia ferroviaria europea

L'Agenzia ferroviaria europea contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

a)

proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;

b)

proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, linee guida per le attività di ricerca e sviluppo in vista della definizione di norme tecniche, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;

c)

esaminare gli sviluppi comuni del futuro sistema e contribuire alla definizione di sistemi definitivi nei requisiti normativi;

d)

riesaminare le attività e i risultati del progetto, al fine di accertarne la pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati della ricerca.

Articolo 13

Comitato scientifico

1.   Il comitato scientifico è composto da dodici membri al massimo ed elegge un presidente tra i suoi membri.

2.   I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di scienziati e ingegneri di fama mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria, da PMI, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune S2R.

3.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati, dall'ERRAC e dall'Agenzia ferroviaria europea.

4.   Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a)

dà il proprio parere circa le priorità scientifiche e tecnologiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

b)

dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche e tecnologiche descritte nel rapporto annuale di attività;

c)

suggerisce possibili ambiti di ricerca avanzata che potrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi;

d)

suggerisce possibili sinergie con le attività di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica dell'ERRAC, nonché con quelle di altri settori, come individuato all'articolo 2, lettera k).

5.   Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6.   Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7.   Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.

2.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

3.   I membri del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o i loro rappresentanti, e i membri del comitato sull'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), possono partecipare alle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati.

4.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene coinvolto ed esamina, in particolare, le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a)

aggiornamento dell'orientamento strategico e del piano generale di S2R e progressi compiuti per il conseguimento dei suoi obiettivi;

b)

piani di lavoro annuali dell'impresa comune S2R;

c)

collegamenti con Orizzonte 2020 e con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri, compreso il meccanismo per collegare l'Europa e i fondi SIE;

d)

collegamenti con la normativa dell'Unione sul trasporto ferroviario e con l'obiettivo di realizzare uno spazio ferroviario europeo unico;

e)

coinvolgimento delle PMI e dei pertinenti attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

5.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni all'impresa comune S2R e agisce da interfaccia con essa in merito ai seguenti aspetti:

a)

stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b)

misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

6.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni e proposte al consiglio di direzione in merito a questioni tecniche, gestionali e finanziarie nonché in merito a piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. Il consiglio di direzione tiene conto di dette proposte e informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, ivi compresi i motivi dell'eventuale mancata accoglienza.

7.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune S2R, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R.

8.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Gruppi di lavoro

1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2, il consiglio di direzione dell'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essi delegate dallo stesso consiglio di direzione. I gruppi sono composti da esperti e operano in modo trasparente.

2.   Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune S2R.

3.   Al fine di garantire la più ampia gamma di competenze, l'impresa comune S2R incoraggia e agevola la partecipazione ai gruppi di lavoro di PMI, organizzazioni di ricerca e attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

4.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune S2R. La Commissione e l'Agenzia ferroviaria europea prestano assistenza nei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

Articolo 16

Fonti di finanziamento

1.   L'impresa comune S2R è finanziata congiuntamente dall'Unione, dai membri diversi dall'Unione e dalle loro entità affiliate mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune S2R.

2.   Le spese amministrative dell'impresa comune S2R non superano i 27 000 000 EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione che non siano centri di ricerca e università. Il contributo dei membri diversi dall'Unione deve essere determinato in modo proporzionale al loro rispettivo impegno di bilancio. Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune S2R.

3.   I costi operativi dell'impresa comune S2R sono coperti mediante:

a)

un contributo finanziario dell'Unione;

b)

contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità affiliate, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune S2R e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.

4.   Le risorse dell'impresa comune S2R iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;

b)

il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

c)

eventuali entrate generate dall'impresa comune S2R;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

5.   Gli interessi maturati dai contributi versati dai membri dell'impresa comune S2R sono considerati un reddito di questa.

6.   Tutte le risorse dell'impresa comune S2R sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

7.   L'impresa comune S2R è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

8.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune S2R.

Articolo 17

Ripartizione del contributo dell'Unione

1.   Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R destinato ai costi operativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e il contributo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sono assegnati come segue:

a)

fino al 40 % è assegnato ai membri fondatori diversi dall'Unione e alle loro entità affiliate;

b)

fino al 30 % è assegnato ai membri associati e alle loro entità affiliate;

c)

almeno il 30 % è assegnato mediante inviti a presentare proposte su base concorrenziale e bandi di gara.

2.   Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.

3.   Gli impegni finanziari dell'impresa comune S2R non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

1.   Il direttore esecutivo redige e sottopone per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, sulla base del piano generale di S2R, composto da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi da apportare in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

2.   Il piano di lavoro annuale di un dato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3.   Il direttore esecutivo elabora il progetto di bilancio annuale per l'anno successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

4.   Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.

5.   Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

1.   Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

2.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:

a)

ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;

b)

le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c)

le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

d)

i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi enunciati all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e le proposte di ulteriori lavori necessari per conseguirli. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo di rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3.   L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'impresa comune S2R comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, l'impresa comune S2R trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune S2R, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune S2R e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune S2R.

Entro il 1o luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

5.   A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

Articolo 21

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune S2R si limita al contributo da essi già versato per le spese amministrative.

2.   L'impresa comune S2R sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 23

Conflitti di interessi

1.   L'impresa comune S2R, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.   Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi, il personale e il personale distaccato della stessa. Tali norme contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

Articolo 24

Scioglimento

1.   L'impresa comune S2R è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.

2.   La procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri diversi dall'Unione recedano dall'impresa comune S2R.

3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni da esso stabilite.

4.   Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune S2R. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

5.   È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune S2R, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(2)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO II

MEMBRI FONDATORI DELL'IMPRESA COMUNE S2R DIVERSI DALL'UNIONE

1.

ALSTOM TRANSPORT

2.

ANSALDO STS

3.

BOMBARDIER TRANSPORTATION

4.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5.

NETWORK RAIL

6.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7.

THALES

8.

TRAFIKVERKET


17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/41/CE prescrive che gli Stati membri comunichino all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito «EIOPA») le loro disposizioni prudenziali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali ma non rientranti nell'ambito della legislazione nazionale sulla sicurezza sociale e sul lavoro, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della stessa direttiva (di seguito «disposizioni prudenziali nazionali»). Gli obblighi di cui al presente regolamento non incidono sulle competenze riconosciute agli Stati membri dalla direttiva 2003/41/CE relativamente alle norme nazionali in materia di sicurezza sociale e di lavoro che si applicano agli enti pensionistici aziendali e professionali.

(2)

È opportuno che l'EIOPA pubblichi le informazioni comunicate in forza del presente regolamento sul suo sito web al fine di costituire, a livello dell'Unione, una fonte centralizzata di informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali.

(3)

Negli Stati membri possono esistere, in settori quali il diritto societario, il diritto dei «trust» e il diritto fallimentare, norme sugli schemi pensionistici aziendali o professionali che vanno al di là delle disposizioni prudenziali. L'obbligo di comunicazione di cui al presente regolamento non è inteso alla costituzione di un elenco esaustivo di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano gli schemi pensionistici aziendali o professionali.

(4)

In base all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 e 18, 19 e 20 della medesima direttiva alle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. Gli Stati membri che si sono avvalsi di tale facoltà applicano alle imprese di assicurazione una serie di disposizioni prudenziali nazionali differenti da quelle applicabili agli schemi pensionistici aziendali e professionali. Per gli Stati membri che esercitano tale facoltà, l'obbligo di comunicazione deve riguardare anche gli attivi e le passività di cui all'articolo 7, secondo comma, della direttiva 2003/41/CE.

(5)

Al fine di garantire l'uniformità delle comunicazioni, è opportuno fornire alle autorità competenti un modello per la trasmissione all'EIOPA delle informazioni richieste. Per consentire un accesso agevole alle informazioni trasmesse e la possibilità di confrontarle, il modello di elenco deve corrispondere alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/41/CE. Il modello deve inoltre facilitare la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali che, non essendo direttamente collegate al recepimento della direttiva 2003/41/CE, non sono in esso elencate in modo esplicito.

(6)

Poiché la legislazione dell'Unione non armonizza le strutture degli enti pensionistici aziendali o professionali, le pensioni sono organizzate negli Stati membri secondo strutture diverse. Le autorità competenti devono comunicare la denominazione di tali strutture e indicare, se del caso, le disposizioni prudenziali nazionali applicabili ai vari tipi strutturali.

(7)

L'obbligo di comunicazione imposto alle autorità competenti in ordine ai margini di solvibilità e al fondo di garanzia di cui agli articoli da 17 bis a 17 quinquies della direttiva 2003/41/CE è contemplato dal modello di elenco mediante un riferimento all'articolo 17, paragrafo 2 della stessa direttiva.

(8)

In alcuni Stati membri le disposizioni prudenziali nazionali non si applicano a tutto il territorio nazionale. Le autorità competenti devono pertanto indicare nel modello se le disposizioni prudenziali nazionali di cui trattasi si applicano a singoli territori all'interno dello Stato membro, specificando l'ambito territoriale delle disposizioni comunicate.

(9)

È necessario tenere aggiornate le informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali senza tuttavia imporre un onere sproporzionato alle autorità competenti. La comunicazione delle informazioni deve quindi avvenire una volta l'anno. Al fine di aumentare la coerenza delle comunicazioni è opportuno fissare la data di riferimento e di trasmissione delle informazioni. Tra una data di comunicazione e l'altra le autorità competenti devono poter aggiornare le informazioni a titolo facoltativo.

(10)

Affinché le informazioni sulle norme prudenziali nazionali siano rapidamente disponibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno che la prima trasmissione delle informazioni avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore stessa.

(11)

Come precisato nel considerando 32 della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme tecniche redatte dall'EIOPA devono far salve le competenze degli Stati membri riguardanti le norme prudenziali relative agli enti contemplati dalla direttiva 2003/41/CE.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.

(13)

L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche riguardo al progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i costi e benefici previsti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure di comunicazione

1.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali all'EIOPA, per la prima volta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno civile posteriore all'anno in cui scade tale termine di sei mesi.

2.   La prima trasmissione riguarda le disposizioni prudenziali nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le trasmissioni annuali successive riguardano le disposizioni prudenziali nazionali vigenti il 1o marzo dell'anno civile di cui trattasi.

3.   Le autorità competenti possono trasmettere in qualsiasi momento all'EIOPA, a titolo facoltativo, informazioni aggiornate sulle loro disposizioni prudenziali nazionali.

Articolo 2

Formato e modelli per la comunicazione

1.   Per la comunicazione e l'aggiornamento delle disposizioni prudenziali nazionali, le autorità competenti si avvalgono del modello riportato in allegato, indicando:

a)

la denominazione dell'autorità competente, la denominazione dello Stato membro e la data di trasmissione all'EIOPA;

b)

se si tratta della prima trasmissione, di una trasmissione a titolo facoltativo o della trasmissione annuale;

c)

se la trasmissione riguarda le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, e il tipo di compagnia di assicurazione;

d)

se esistono diversi tipi strutturali di ente pensionistico aziendale o professionale nello Stato membro e, in caso affermativo, le denominazioni dei tipi strutturali e le disposizioni prudenziali nazionali ad esse applicabili;

e)

se le disposizioni comunicate si applicano a singoli territori all'interno dello Stato membro e, in caso affermativo, l'ambito territoriale di tali disposizioni;

f)

la designazione ufficiale e il numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché il titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati;

g)

un collegamento ipertestuale alla pertinente sezione del sito web contenente il testo integrale degli atti, se disponibile.

2.   Le eventuali disposizioni prudenziali nazionali non elencate nel modello riportato in allegato sono indicate dall'autorità competente, in tale modello, nella categoria «altro».

3.   Le autorità competenti presentano all'EIOPA i modelli compilati in formato elettronico.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(2)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(3)  Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO

Modello su riguardante le disposizioni nazionali prudenziali pertinenti al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali

Denominazione dell'autorità competente

Denominazione dello Stato membro

Data di trasmissione all'EIOPA

 

 

 

La comunicazione si riferisce alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

(Contrassegnare con una X)

 

Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di struttura di ente pensionistico aziendale o professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

(Contrassegnare con una X)

 

No

 

No

 

 

 

 

 

In caso affermativo, si prega di indicare la tipologia di impresa di assicurazione di cui alla normativa nazionale:

In caso affermativo, si prega di indicare le loro denominazioni e chiarire se ai diversi tipi strutturali di enti pensionistici aziendali o professionali si applicano disposizioni prudenziali nazionali diverse.

Tipo di comunicazione

(Contrassegnare con una X)

a)

prima trasmissione — articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Diverso ambito territoriale delle disposizioni comunicate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

(Contrassegnare con una X)

 

b)

trasmissione su base volontaria — articolo 1, paragrafo 3

 

No

 

c)

trasmissione annuale — articolo 2 paragrafo 1

 

 

 

In caso affermativo, si prega di indicare l'ambito territoriale di ciascuna delle disposizioni comunicate.


Codice

Voce

Disposizioni corrispondenti della direttiva 2003/41/CE

10

Attività degli enti

Articolo 7

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

20

Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali

Articolo 8

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

30

Condizioni per l'esercizio dell'attività

Articolo 9

31

 

Articolo 9, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

32

 

Articolo 9, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

33

 

Articolo 9, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

34

 

Articolo 9, paragrafo 4

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

35

 

Articolo 9, paragrafo 5

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

40

Conti e relazioni annuali

Articolo 10

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

50

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Articolo 12

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

60

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Articolo 13

61

 

Articolo 13, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

62

 

Articolo 13, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

70

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

Articolo 14

71

 

Articolo 14, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

72

 

Articolo 14, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

73

 

Articolo 14, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

74

 

Articolo 14, paragrafo 4

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

75

 

Articolo 14, paragrafo 5

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

80

Riserve tecniche

Articolo 15

81

 

Articolo 15, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

82

 

Articolo 15, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

83

 

Articolo 15, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

84

 

Articolo 15, paragrafo 4

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

85

 

Articolo 15, paragrafo 5

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

86

 

Articolo 15, paragrafo 6

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

90

Finanziamento delle riserve tecniche

Articolo 16

91

 

Articolo 16, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

92

 

Articolo 16, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

93

 

Articolo 16, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

100

Fondi propri obbligatori

Articolo 17

101

 

Articolo 17, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

102

 

Articolo 17, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

103

 

Articolo 17, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

110

Norme relative agli investimenti

Articolo 18

111

 

Articolo 18, paragrafo 1

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

112

 

Articolo 18, paragrafo 2

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

113

 

Articolo 18, paragrafo 3

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

114

 

Articolo 18, paragrafo 4

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

115

 

Articolo 18, paragrafo 5

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

116

 

Articolo 18, paragrafo 6

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

117

 

Articolo 18, paragrafo 7

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:

120

Gestione e deposito

Articolo 19

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:


Altro di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Disposizioni prudenziali nazionali che non sono contemplate nell'elenco di cui sopra.

Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso:

Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale:


17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. L'allegato IV del medesimo regolamento contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni ricevute dalla Commissione, è opportuno apportare alcune modifiche agli elenchi figuranti nei suddetti allegati.

(2)

La data di scadenza dell'inclusione del Canada nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Poiché il Canada continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogare l'inclusione per un periodo illimitato.

(3)

Il regolamento (UE) n. 586/2013 della Commissione (3) ha soppresso l'organismo di controllo NOCA Pvt. Ltd, Pune, dal testo relativo all'India nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito ad informazioni trasmesse dall'India relative alla sospensione di tale organismo di controllo. L'autorità competente dell'India ha notificato alla Commissione la fine di tale sospensione, nonché il riconoscimento di un nuovo organismo di controllo, M/S. Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Tali organismi di controllo devono pertanto essere inseriti nel testo relativo all'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4)

In base a informazioni ricevute dalla Commissione, da cui risulta che l'organismo di controllo SGS India Pvt. Ltd non rispetta la portata del riconoscimento dell'India relativamente ai prodotti che possono essere importati, tale organismo di controllo dovrebbe essere soppresso dal testo riguardante l'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

L'autorità competente del Giappone ha notificato alla Commissione le modifiche relative a due organismi di controllo riconosciuti, nonché il riconoscimento di cinque nuovi organismi di controllo; è opportuno inserire tali modifiche nel testo relativo al Giappone dell'allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008.

(6)

La data di scadenza dell'inclusione della Tunisia nell'elenco figurante all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Gli esiti dell'accertamento svolto dalla Commissione indicano la necessità di migliorare la sorveglianza del sistema di controllo da parte delle autorità tunisine competenti. La Tunisia ha adottato azioni correttive e sono stati compiuti progressi. È opportuno prorogare l'inclusione fino al 30 giugno 2015, al fine di verificare l'attuazione delle misure annunciate.

(7)

La Commissione ha esaminato le richieste d'inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

Nel testo relativo al Canada, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Data di scadenza dell'inclusione: indeterminata.»

(2)

Il punto 5 del testo relativo all'India è sostituito dal seguente:

a)

La riga IN-ORG-013 è soppressa.

b)

Dopo la riga IN-ORG-010 è inserito quanto segue:

«IN-ORG- 011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com»

c)

È aggiunta la riga seguente:

«IN-ORG- 023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com»

(3)

Il punto 5 del testo relativo al Giappone è modificato come segue:

a)

La riga JP-BIO-006 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO- 006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp»

b)

La riga JP-BIO-023 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO- 023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv»

c)

Dopo la riga JP-BIO-030 sono inserite le righe seguenti:

«JP-BIO- 031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO- 032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO- 033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO- 034

International Nature Farming Research Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO- 035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp»

(4)

Il testo relativo alla Tunisia è modificato come segue:

a)

Al punto 5, la riga TN-BIO-006 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO- 006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn»

b)

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Data di scadenza dell'inclusione:30 giugno 2015».


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

(1)

Nel testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(2)

Nel testo relativo a «ARGENCERT SA», i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti testi:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Cile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(3)

Il testo relativo a «Caucacert Ltd» è modificato come segue:

a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5a flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia».

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(4)

Nel testo relativo a «Ceres Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(5)

Nel testo relativo a «Control Union Certifications», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brasile

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Myanmar/Birma-nia

MM-BIO-149

x

x

x

x

Cambogia

KH-BIO-149

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Cina

CN-BIO-149

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-149

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-149

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

Egitto

EG-BIO-149

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

Israele

IL-BIO-149

x

x

Giappone

JP-BIO-149

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-149

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Maurizio

MU-BIO-149

x

x

x

x

Messico

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mozambico

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-149

x

x

x

x

Filippine

PH-BIO-149

x

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Svizzera

CH-BIO-149

x

Siria

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-149

x

x

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-149

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-149

x

x

x

x

Stati Uniti

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(6)

Nel testo relativo a «Ecoglobe», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 1, Aram khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia».

(7)

Nel testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-109

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-109

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-109

x

x

Russia

RU-BIO-109

x

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turchia

TR-BIO-109

x

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-109

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—»

(8)

Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamas

BS-BIO-144

x

x

x

Cina

CN-BIO-144

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-144

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-144

x

x

x

Messico

MX-BIO-144

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-144

x

x

x

Filippine

PH-BIO-144

x

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-144

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-144

x

x

(9)

Nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic.Ltd. Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazakhstan

KZ-BIO-158

x

x

Repubblica del Kirghizistan

KG-BIO-158

x

x

Russia

RU-BIO-158

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turchia

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ucraina

UA-BIO-158

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-158

x

—»

(10)

Nel testo relativo a «Indocert», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

India

IN-BIO-148

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-148

x

Cambogia

KH-BIO-148

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(11)

Nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-119

x

Indonesia

ID-BIO-119

x

x

Malaysia

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapore

SG-BIO-119

x

x

Isole Salomone

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor Leste

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III».

(12)

Nel testo relativo a «SGS Austria Controll-Co. GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(13)

Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

x

Giappone

JP-BIO-120

x

x

x

Messico

MX-BIO-120

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-120

x

x

x

Perù

PE-BIO-120

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-120

x

x

x

—»

(14)

Nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Camerun

CM-BIO-142

x

x

Colombia

CO-BIO-142

x

Egitto

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Iran

IR-BIO-142

x

x

Kenya

KE-BIO-142

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-142

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

—»


17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 645/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

76,2

TR

55,3

ZZ

65,8

0707 00 05

MK

39,0

TR

97,7

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

110,3

ZA

27,3

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

122,2

TR

71,0

ZA

111,6

ZZ

101,6

0808 10 80

AR

101,4

BR

83,1

CA

102,6

CL

99,4

CN

98,4

NZ

135,2

US

183,9

UY

168,2

ZA

126,2

ZZ

122,0

0809 10 00

TR

257,3

ZZ

257,3

0809 29 00

TR

345,8

ZZ

345,8

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2014

sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE con riguardo alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2014/361/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-CE»),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3)

Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con tali impegni internazionali.

(4)

Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE con riguardo alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE in allegato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

N. DENDIAS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del

relativamente alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3)

Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.

(4)

Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

1)

all'articolo 19 quater, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.»;

2)

l'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:

a)

uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, beneficiari dello Strumento di assistenza preadesione della Comunità europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo e paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (4);

b)

paesi e territori in via di sviluppo compresi nell'elenco del DAC dell'OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sud Africa di cui al protocollo 3;

c)

paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna di concerto con i paesi ACP;

L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

d)

uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato (PMS) o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal DAC dell'OCSE.

3)

all'articolo 20, il paragrafo 1 bis è soppresso;

4)

l'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 1.

In questo contesto la definizione della nozione di “prodotti originari” è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.»;

5)

l'articolo 20, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

6)

l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

7)

l'articolo 20, paragrafo 7. è sostituito dal seguente:

«7.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

8)

all'articolo 20 sono aggiunti i nuovi paragrafi seguenti:

«8.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

9.   L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.»;

9)

l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

a)

paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o

b)

urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.»;

10)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10 %, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;»;

11)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP, singolarmente o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15 %;»;

12)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di appalti di servizi diversi dai contratti quadro della Commissione europea, nel valutare le offerte tecniche, viene concessa una preferenza alle offerte presentate da una persona giuridica o fisica di Stati ACP, singolarmente o in consorzio fra di essi.»;

13)

l'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:

a)

all'offerta presentata da uno Stato ACP oppure

b)

in mancanza di una siffatta offerta, all'offerente che:

i)

permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii)

propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure

iii)

è un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GUUE L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(4)  GUUE L 344 del 19.12.2013, pag. 1.»;


17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/58


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 3788]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/362/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 13, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/109/CE della Commissione (2) stabilisce l'organizzazione, fino al 31 maggio 2014, di un esperimento temporaneo che consente la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere, comprendenti anche alcune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE (3), 2002/55/CE (4) o 2002/57/CE del Consiglio (5), al fine di determinare se tali specie soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.

(2)

Le informazioni relative alla produzione, alle condizioni di certificazione e all'accettazione per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati all'alimentazione degli animali sono ancora insufficienti e vanno completate e consolidate. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo.

(3)

Dall'inizio dell'esperimento temporaneo e a seguito di progetti di ricerca e sviluppo, sono attualmente all'esame alcune altre specie ritenute interessanti per miscugli futuri. Le specie Lathyrus cicera, Medicago doliata e Trifolium isthmocarpum dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito dell'esperimento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/109/CE è così modificata:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione per valutare se le seguenti specie: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis (di seguito, le specie di cui all'articolo 1) possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi, al fine di determinare se alcune o tutte le specie in questione debbano essere incluse nell'elenco di piante foraggere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.»

2.

All'articolo 9, la data «31 maggio 2014» è sostituita dalla data «31 maggio 2016».

3.

All'allegato I sono aggiunte alla tabella le seguenti voci:

1

2

3

4

5

6

7

«Lathyrus cicera

80

95

1,0

(c) (d) (e)

25

1 000

Medicago doliata

70

98

2,0

(c) (d) (e)

10

100

Trifolium isthmocarpum

70 (incluse sementi dure)

98

1,0

(c) (d) (e)

10

100»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 26).

(3)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

(4)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(5)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

[notificata con il numero C(2014) 3838]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/363/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (2).

(2)

La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 ottobre 2014.

(3)

È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/742/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

destinate a fornire calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua»;

2)

all'articolo 4, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83.

(3)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.


Rettifiche

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/62


Rettifica del regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010 )

A pagina 45, articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«per “accordo di specializzazione unilaterale” s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;»,

leggi:

«per “accordo di specializzazione unilaterale” s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso mercato del prodotto, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;»;

a pagina 45, articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«per “accordo di specializzazione reciproca” s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti questione stessi; o»,

leggi:

«per “accordo di specializzazione reciproca” s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso mercato del prodotto, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti, o ad astenersi dalla loro fabbricazione, e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione stessi;».