ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 635/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero industriale fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dalla Cina

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 638/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

 

2014/351/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2014, relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

24

 

 

2014/352/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2014, che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2018 nei Paesi Bassi

26

 

 

2014/353/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2014, relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di tre esperti della giuria di selezione e monitoraggio per l'azione Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina di un membro del Comitato scientifico e tecnico

31

 

 

2014/355/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 3772] ( 1 )

32

 

 

2014/356/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'Anoplophora chinensis (Forster) [notificata con il numero C(2014) 3798]

38

 

 

2014/357/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  ( 1 )

40

 

 

2014/358/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità della norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  ( 1 )

43

 

 

2014/359/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  ( 1 )

45

 

 

2014/360/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2014/16)

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il flubendiamide le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/927/CE della Commissione (3).

(2)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 30 marzo 2006 la Grecia ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una richiesta per ottenere l'inserimento della sostanza attiva flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/927/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli usi proposti dal richiedente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 1o settembre 2008 la Grecia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4), il 14 luglio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. La valutazione dei dati supplementari da parte della Grecia è stata presentata nell'aprile 2012 sotto forma di progetto aggiornato di relazione di valutazione.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 1o luglio 2013 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva flubendiamide come antiparassitario (5). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 marzo 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul flubendiamide.

(5)

In base agli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flubendiamide soddisfino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il flubendiamide.

(6)

Prima dell'approvazione è auspicabile lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'approvazione, e tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero essere comunque applicate le seguenti disposizioni. È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti flubendiamide. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ciascun uso cui è destinato, conformemente ai principi uniformi.

(8)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari delle autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(9)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva flubendiamide, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti flubendiamide come sostanza attiva entro il 28 febbraio 2015.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flubendiamide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 agosto 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente flubendiamide come unica sostanza attiva, modificano o revocano all'occorrenza l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente flubendiamide come una di più sostanze attive, modificano o revocano all'occorrenza l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016 o entro il termine, se successivo, fissato rispettivamente per la modifica o la revoca dall'atto o dagli atti d'iscrizione della sostanza o delle sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/927/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 54).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3270. Disponibile on line all'indirizzo: WWW.EFSA.EUROPA.EU.

(6)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Flubendiamide

N. CAS 272451-65-7

N. CIPAC 788

3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1o settembre 2014

31 agosto 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il flubendiamide si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per gli invertebrati acquatici;

b)

alla potenziale presenza di residui nelle colture a rotazione.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«74

Flubendiamide

N. CAS 272451-65-7

N. CIPAC 788

3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1o settembre 2014

31 agosto 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il flubendiamide si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per gli invertebrati acquatici;

b)

alla potenziale presenza di residui nelle colture a rotazione.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/6


REGOLAMENTO (UE) N. 633/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni vengano commercializzate soltanto se prodotte in conformità dell'allegato III, sezione IV di detto regolamento.

(2)

La direttiva 89/662/CEE del Consiglio (3) dispone l'obbligo per gli Stati membri di garantire che su prodotti di origine animale oggetto di scambi all'interno dell'Unione vengano eseguiti controlli veterinari all'origine e a destinazione.

(3)

Dai controlli eseguiti a livello di Unione dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea presso gli Stati membri è risultato che la vendita di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia a un centro di lavorazione della selvaggina abilitato, situato nel territorio di un altro Stato membro, costituisce una prassi diffusa che interessa una parte considerevole della produzione di carne di selvaggina selvatica nell'Unione.

(4)

Detta prassi ha generato incertezze sull'applicazione pratica delle disposizioni in vigore del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché la necessità di ottemperare alle disposizioni della direttiva 89/662/CEE, in particolare per quanto concerne le modalità di rispetto dell'obbligo di garantire il livello adeguato di controlli ufficiali all'origine.

(5)

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e della direttiva 89/662/CEE occorre pertanto integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relative al trasporto e al commercio di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, mediante una certificazione di conformità alle disposizioni UE nel luogo di origine. Laddove il centro di lavorazione della selvaggina più vicino alla zona di caccia sia situato in un altro Stato membro occorre consentire il ricorso a un metodo alternativo basato sulla dichiarazione fornita da una persona formata, così da evitare l'imposizione di un onere amministrativo sproporzionato.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004.

(7)

L'allegato I, sezione IV, capo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004 definisce le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali su carni di selvaggina selvatica. A norma delle disposizioni di cui al capo precedente, nel corso dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale del centro di lavorazione della selvaggina deve tener conto della dichiarazione o delle informazioni che la persona formata che ha preso parte alla caccia dell'animale ha fornito in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004. In caso di trasporto di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia situato in un altro Stato membro occorre che i veterinari ufficiali verifichino che la partita sia accompagnata dal pertinente certificato e tengano conto delle informazioni in esso contenute.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 854/2004.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014 per tutte le partite in arrivo negli Stati membri di destinazione a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).


ALLEGATO I

All'allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Inoltre, la selvaggina grossa non scuoiata può:

a)

essere scuoiata e commercializzata solo a condizione che:

i)

prima dello scuoiamento sia immagazzinata e lavorata separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sia congelata;

ii)

dopo lo scuoiamento sia sottoposta ad un'ispezione finale presso un centro di lavorazione della selvaggina a norma del regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

essere spedita a un centro di lavorazione della selvaggina situato in un altro Stato membro soltanto se accompagnata nel corso del trasporto da un certificato conforme al modello che figura all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (1), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale, che attesti la conformità alle prescrizioni di cui al punto 4 per quanto riguarda ove del caso la disponibilità di una dichiarazione e l'accompagnamento delle relative parti della carcassa.

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, nel caso di trasporto verso un centro di lavorazione della selvaggina vicino alla zona di caccia situato in un altro Stato membro non è necessario un certificato di accompagnamento, bensì la dichiarazione della persona formata di cui al punto 2, tenendo conto dello status di polizia veterinaria di cui gode lo Stato membro d'origine in fatto.



ALLEGATO II

All'allegato I, sezione IV, capo VIII, parte A del regolamento (CE) n. 854/2004 è aggiunto il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

A norma dell'allegato III, sezione IV, capo II, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 il veterinario ufficiale deve accertare che la selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, sia accompagnata nel corso del trasporto dal territorio di un altro Stato membro al centro di lavorazione della selvaggina da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (1), o dalle apposite dichiarazioni. Il veterinario ufficiale è tenuto a prendere in considerazione il contenuto del certificato o delle dichiarazioni di cui sopra.



14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/9


REGOLAMENTO (UE) N. 634/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 20 maggio 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Tributi.

(3)

In applicazione del principio contabile internazionale IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, le varie pratiche relative alla tempistica di contabilizzazione quando un'entità rileva una passività per il pagamento di un tributo sono cambiate.

(4)

L'obiettivo dell'interpretazione 21 dell'IFRIC è quello di fornire una guida per il trattamento contabile appropriato dei tributi che rientrano nel campo di applicazione del principio contabile internazionale IAS 37, al fine di migliorare la comparabilità dei bilanci per gli utenti.

(5)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'interpretazione 21 dell'IFRIC soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserito il testo dell'interpretazione 21 dell'IFRIC Tributi come esso figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'interpretazione 21 dell'IFRIC Tributi al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 17 giugno 2014 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 21   Interpretazione dell'IFRIC n. 21 Tributi  (1)

RIFERIMENTI

IAS 1

Presentazione del bilancio

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 12

Imposte sul reddito

IAS 20

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

IAS 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 34

Bilanci intermedi

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico—Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PREMESSA

1.

Un'amministrazione pubblica può imporre un tributo a carico di una entità. L'IFRS Interpretations Committee ha ricevuto richieste di fornire linee guida circa la contabilizzazione di tributi nel bilancio dell'entità che li sta pagando. La questione fa riferimento al momento in cui va rilevata una passività per il pagamento di un tributo contabilizzato in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37. Essa tratta anche la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti.

3.

La presente Interpretazione non tratta la contabilizzazione dei costi legati alla rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo. Le entità dovrebbero applicare altri Principi per decidere se la rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo genera un'attività o un costo.

4.

Ai fini della presente Interpretazione, un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazione pubbliche alle entità in conformità alla legislazione (ossia, leggi e/o regolamenti), diverso da:

a)

quegli impieghi di risorse che rientrano nell'ambito di applicazione di altri Principi (come le imposte sul reddito che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 12 Imposte sul reddito); e

b)

multe o altre sanzioni imposte per la violazione di leggi.

Con il termine amministrazione pubblica si fa riferimento all'amministrazione centrale, agli enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

5.

Un pagamento effettuato da un'entità per l'acquisizione di un'attività, ovvero per la prestazione di servizi ai sensi di un accordo contrattuale con un'amministrazione pubblica non soddisfa la definizione di tributo.

6.

Un'entità non deve applicare la presente Interpretazione alle passività che insorgono da piani di assegnazione di certificati ambientali.

PROBLEMI

7.

Al fine di chiarire la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:

a)

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo?

b)

l'obbligo economico di continuare a operare in un esercizio futuro crea un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in tale esercizio futuro?

c)

l'assunto di base relativo alla continuità aziendale implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in un esercizio futuro?

d)

la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sorge in un determinato istante o, in alcune circostanze, progressivamente nel corso del tempo?

e)

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo che scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima?

f)

i principi per la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sono uguali per un bilancio annuale e per un bilancio intermedio?

INTERPRETAZIONE

8.

Il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo è l'attività che genera il pagamento dello stesso, come definito dalla legislazione. Per esempio, se l'attività da cui scaturisce il pagamento di un tributo è la generazione di ricavi nell'esercizio corrente e il calcolo di tale tributo è basato sui ricavi generati in un esercizio precedente, il fatto vincolante che dà origine al tributo è rappresentato dalla generazione di ricavi nell'esercizio corrente. La generazione di ricavi nell'esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a creare un'obbligazione attuale.

9.

Un'entità non ha un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro in conseguenza del fatto che l'entità è economicamente obbligata a continuare a operare in tale esercizio futuro.

10.

La preparazione del bilancio secondo l'assunto di base relativo alla continuità aziendale non implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro.

11.

La passività relativa al pagamento di un tributo è rilevata progressivamente se il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo (ossia, se l'attività da cui scaturisce il pagamento del tributo, come definito dalla legislazione, si verifica in un determinato arco temporale). Per esempio, se il fatto vincolante è rappresentato dalla generazione di ricavi in un determinato arco temporale, la passività corrispondente è rilevata a mano a mano che l'entità genera tali ricavi.

12.

Se un'obbligazione a pagare un tributo scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima, la contabilizzazione della passività che nasce da tale obbligazione deve essere coerente con i principi stabiliti nei paragrafi 8–14 della presente Interpretazione (in particolare, i paragrafi 8 e 11). Per esempio, se il fatto vincolante è il raggiungimento di una soglia minima di attività (come un ammontare minimo di ricavi o di vendite generati o di produzione prodotta), la passività corrispondente è rilevata nel momento in cui tale soglia minima di attività è conseguita.

13.

Un'entità deve applicare nel bilancio intermedio gli stessi principi di rilevazione che applica nel bilancio annuale. Di conseguenza, nel bilancio intermedio, una passività relativa al pagamento di un tributo:

a)

non deve essere rilevata se non esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio; e

b)

deve essere rilevata se esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio.

14.

Un'entità deve rilevare un'attività se ha pagato anticipatamente un tributo ma non ha ancora un'obbligazione attuale a pagarlo.


(1)  «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione.

A1

L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2

I cambiamenti dei principi contabili risultanti dall'applicazione iniziale della presente Interpretazione devono essere contabilizzati retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 635/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

recante apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero industriale fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 193,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere fabbricati utilizzando lo zucchero prodotto in eccesso rispetto alle quote di cui all'articolo 136 del regolamento. Tuttavia, tali prodotti possono essere fabbricati anche utilizzando lo zucchero importato nell'Unione. Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per tale produzione è opportuno sospendere i dazi all'importazione applicabili a determinati quantitativi di zucchero industriale.

(2)

L'esperienza maturata nel corso delle ultime campagne di commercializzazione dimostra che la sospensione dei dazi all'importazione per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero per campagna, destinato alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è sufficiente a garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione di detti prodotti nell'Unione durante la campagna di commercializzazione in questione.

(3)

Per dare alle parti interessate la certezza che l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sarà costantemente disponibile in ogni campagna di commercializzazione fino al termine del regime delle quote, è opportuno prevedere la sospensione dei dazi all'importazione per un determinato quantitativo di zucchero per ciascuna delle tre campagne di commercializzazione seguenti, ossia dalla campagna 2014-2015 alla campagna 2016-2017.

(4)

Inoltre, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) disciplina la gestione del contingente tariffario per lo zucchero di importazione industriale recante il numero d'ordine 09.4390.

(5)

Occorre pertanto fissare il quantitativo di zucchero industriale al quale non dovrebbero applicarsi dazi all'importazione per le campagne di commercializzazione dal 2014-2015 al 2016-2017.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione applicabili allo zucchero industriale del codice NC 1701 recante il numero d'ordine 09.4390 sono sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate per ciascuna delle tre campagne di commercializzazione dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).


14.6.2014   

IT

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L 175/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 636/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso disciplina, fra l'altro, la produzione e l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni siano immesse sul mercato soltanto se prodotte in conformità all'allegato III, sezione IV, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede inoltre l'introduzione di modelli di certificati che accompagnano le partite di prodotti di origine animale.

(3)

Il regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione (2) che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che la selvaggina selvatica grossa non scuoiata possa essere inviata ad uno stabilimento di lavorazione della selvaggina in un altro Stato membro, se durante il trasporto a tale stabilimento è accompagnata da un certificato che ne garantisca la conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)

Al fine di agevolare gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata, è opportuno predisporre un modello di certificato per gli scambi commerciali tra gli Stati membri.

(5)

Dal momento che le carcasse di selvaggina selvatica grossa non scuoiata possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie degli animali, la selvaggina grossa non dovrebbe essere stata catturata in aree soggette, per motivi sanitari, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù di norme nazionali o dell'Unione. Gli scambi commerciali di carcasse di cinghiali selvatici non scuoiati sono ammessi solo a condizione che resti impregiudicata la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione. (3)

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le partite di selvaggina selvatica grossa non scuoiata spedite verso gli Stati membri sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato.

Il certificato attesta che una dichiarazione scritta sull'esame effettuato da una persona formata, se del caso, e le parti pertinenti della carcassa accompagnano la partita in conformità all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti specifici per la manipolazione della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post-mortem della selvaggina selvatica (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).


ALLEGATO

Modello di certificato sanitario per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata

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14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dalla Cina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione (2) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (3), approvato con decisione del Consiglio 2014/116/UE (4), prevede un aumento di 800 tonnellate (peso netto sgocciolato) alla dotazione della Repubblica popolare cinese nell'ambito del contingente tariffario dell'UE per le conserve di funghi della specie Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(3)

L'aumento del contingente tariffario deve riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1979/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006 è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi da paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.).

(3)  GU L 64 del 4.3.2014, pag. 2.

(4)  Decisione del Consiglio 2014/116/UE, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 64 del 4.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Volume, numeri d'ordine e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1), in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paese d'origine

Numeri d'ordine

1o gennaio — 31 dicembre di ogni anno

Cina

Importatori tradizionali: 09.4157

29 750

 

Nuovi importatori: 09.4193

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali: 09.4158

5 030»

Nuovi importatori: 09.4194


14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 638/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

62,3

TR

59,5

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

27,9

TR

97,7

ZZ

62,8

0709 93 10

TR

111,5

ZA

27,3

ZZ

69,4

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

116,3

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

102,2

BR

85,3

CL

99,7

CN

98,7

NZ

133,8

US

183,9

UY

168,2

ZA

128,5

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

254,4

ZZ

254,4

0809 29 00

TR

363,9

ZZ

363,9

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.6.2014   

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L 175/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2014

relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2014/351/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo di partenariato»).

(2)

L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca («nuovo protocollo»).

(3)

Tale nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione 2012/826/UE del Consiglio (2) ed è applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 novembre 2012.

(4)

È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») (3) è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

(2)  Decisione 2012/826/UE del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 11).

(3)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 361 del 31.12.2012, pag. 12, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


14.6.2014   

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L 175/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2014

che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2018 nei Paesi Bassi

(2014/352/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

vista la relazione della giuria del settembre 2013 riguardante la procedura di selezione della capitale europea della cultura nei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

I criteri di cui all'articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE sono pienamente soddisfatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Leeuwarden è nominata «Capitale europea della cultura 2018» nei Paesi Bassi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. KYRIAZIS


(1)  GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.


14.6.2014   

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L 175/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2014

relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di tre esperti della giuria di selezione e monitoraggio per l'azione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033

(2014/353/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell'articolo 6 della decisione n. 445/2014/UE dovrebbe essere istituita una giuria di esperti indipendenti («giuria»), incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio. La giuria deve essere costituita da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, tre dei quali dovrebbero essere nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni. Tuttavia per quanto riguarda la costituzione della prima giuria, il Consiglio dovrebbe nominare i suoi esperti per un anno al fine di permettere la sostituzione scaglionata degli esperti ed evitare così la perdita di esperienza e conoscenze.

(2)

Ogni istituzione e organo è autorizzato a scegliere gli esperti conformemente alle proprie procedure. Tuttavia a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma della decisione n. 445/2014/UE, gli esperti dovrebbero essere scelti fra un gruppo di potenziali esperti europei proposti dalla Commissione.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma della decisione n. 445/2014/UE, nel nominare i propri esperti, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.

(4)

È opportuno che il Consiglio decida in merito alle modalità pratiche e procedurali per la nomina dei suoi tre esperti della giuria.

(5)

Tali modalità dovrebbero essere eque, non discriminatorie, trasparenti e facili da attuare,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È organizzato un sorteggio fra gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri al sorteggio è volontaria. Tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi, è escluso dal sorteggio lo Stato membro una cui città deve essere selezionata o monitorata durante il mandato degli esperti della giuria. Nell'allegato della presente decisione figura l'elenco degli Stati membri esclusi redatto in conformità di detto principio.

2.   Per garantire un'ampia copertura geografica sono esclusi dal sorteggio anche gli Stati membri che hanno raccomandato gli esperti per la nomina da parte del Consiglio nel mandato precedente.

Articolo 2

1.   I primi tre Stati membri sorteggiati hanno diritto a raccomandare un esperto ciascuno.

2.   A tale proposito ciascuno dei tre Stati membri sceglie un esperto dal gruppo di potenziali esperti europei istituito dalla Commissione e raccomanda che tale esperto sia nominato nella giuria.

3.   Alla luce di tali raccomandazioni e previa debita valutazione degli esperti raccomandati dal pertinente organo preparatorio del Consiglio, il Consiglio nomina i tre esperti che devono far parte della giuria di selezione e monitoraggio per un periodo di tre anni.

4.   In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

a)

il Consiglio nomina i suoi esperti per la giuria 2015 per un periodo di un anno;

b)

gli esperti nominati per il 2015 sono tuttavia considerati nominati anche per il periodo 2016-2018.

Pertanto, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri con città che devono essere selezionate o monitorate dalla giuria 2015 e dalla giuria 2016-2018 sono esclusi dal sorteggio per la nomina degli esperti nella giuria 2015.

5.   In caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di un esperto della giuria, lo Stato membro che ha raccomandato tale esperto raccomanda la nomina di un sostituto per la restante durata del mandato di quell'esperto. A tal fine si applica la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. KYRIAZIS


(1)  GU L 132 del 3.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri esclusi dal sorteggio  (1)  (2)

Mandato degli esperti del Consiglio nella giuria

Stati membri con città che sono oggetto della procedura di selezione o monitoraggio svolta dalla giuria di esperti

GIURIA 2015

Croazia (2020)

Irlanda (2020)

Grecia (2021)

Romania(2021)

GIURIA 2016-2018

Croazia (2020)

Irlanda (2020)

Grecia (2021)

Romania(2021)

Lituania (2022)

Lussemburgo (2022)

Ungheria (2023)

Regno Unito (2023)

Estonia (2024)

Austria (2024)

GIURIA 2019-2021

Croazia (2020)

Irlanda (2020)

Grecia (2021)

Romania(2021)

Lituania (2022)

Lussemburgo (2022)

Ungheria (2023)

Regno Unito (2023)

Estonia (2024)

Austria (2024)

Slovenia (2025)

Germania (2025)

Slovacchia (2026)

Finlandia (2026)

Lettonia (2027)

Portogallo (2027)

GIURIA 2022-2024

Ungheria (2023)

Regno Unito (2023)

Estonia (2024)

Austria (2024)

Slovenia (2025)

Germania (2025)

Slovacchia (2026)

Finlandia (2026)

Lettonia (2027)

Portogallo (2027)

Repubblica ceca (2028)

Francia (2028)

Polonia (2029)

Svezia (2029)

Cipro (2030)

Belgio (2030)

GIURIA 2025-2027

Slovacchia (2026)

Finlandia (2026)

Lettonia (2027)

Portogallo (2027)

Repubblica ceca (2028)

Francia (2028)

Polonia (2029)

Svezia (2029)

Cipro (2030)

Belgio (2030)

Malta (2031)

Spagna (2031)

Bulgaria (2032)

Danimarca (2032)

Paesi Bassi (2033)

Italia (2033)

GIURIA 2028-2030

Polonia (2029)

Svezia (2029)

Cipro (2030)

Belgio (2030)

Malta (2031)

Spagna (2031)

Bulgaria (2032)

Danimarca (2032)

Paesi Bassi (2033)

Italia (2033)

GIURIA 2031-2033

Bulgaria (2032)

Danimarca (2032)

Paesi Bassi (2033)

Italia (2033)


(1)  Elenco basato sull'ordine di nomina per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura stabilito nel calendario allegato alla decisione n. 445/2014/UE.

(2)  In conformità all'articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione sono esclusi dal sorteggio anche gli Stati membri che hanno raccomandato gli esperti per la nomina da parte del Consiglio nel mandato precedente.


14.6.2014   

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L 175/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

relativa alla nomina di un membro del Comitato scientifico e tecnico

(2014/354/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 134,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/412/Euratom (1) il Consiglio ha nominato i membri del Comitato scientifico e tecnico («Comitato») per il periodo compreso tra il 25 luglio 2013 e il 24 luglio 2018.

(2)

A seguito delle dimissioni del sig. Edouard SINNER, un seggio nel Comitato è divenuto vacante. È opportuno pertanto nominare un nuovo membro per la restante durata del mandato del sig. Edouard SINNER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Roland ZEYEN è nominato membro del Comitato scientifico e tecnico fino al 24 luglio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Decisione 2013/412/Euratom del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa al rinnovo dei membri del comitato scientifico e tecnico e che abroga la decisione del 13 novembre 2012 relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e tecnico (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 11).


14.6.2014   

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L 175/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 3772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/355/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che fornisca le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencati in detto allegato I.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale indicati in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l'elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

(4)

Le Isole Pitcairn hanno presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alle Isole Pitcairn per il miele.

(5)

Il Ruanda ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Ruanda per il miele.

(6)

L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per i bovini e i suini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco voci relative all'Ucraina per i bovini e i suini.

(7)

Gli Emirati arabi uniti sono attualmente inclusi nell'elenco per l'acquacoltura e il latte (solo latte di cammello). Gli Emirati arabi uniti non hanno tuttavia presentato un piano come disposto dall'articolo 29 della direttiva 96/23/CE per l'acquacoltura. È quindi opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa agli Emirati arabi uniti per l'acquacoltura.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO 2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Færøer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

Kg

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»


14.6.2014   

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L 175/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2014) 3798]

(2014/356/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (2) permette l'introduzione nell'Unione di piante coltivate, per un periodo di almeno due anni antecedenti all'esportazione, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster), ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (nel seguito «l'organismo specificato»).

(2)

In base a informazioni fornite dalla Cina risulta che le piante di età inferiore a due anni coltivate per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato, ma non situato in una zona indenne da organismi nocivi, non presentano alcun ulteriore rischio in rapporto all'introduzione di tale organismo. È pertanto opportuno permettere l'importazione di tali piante.

(3)

È inoltre opportuno autorizzare l'introduzione di tali piante provenienti da altri paesi terzi e consentirne il movimento all'interno dell'Unione.

(4)

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/138/UE è così modificato:

1)

la sezione 1 è modificata come segue:

a)

alla parte A, paragrafo 1, punto b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:»;

b)

alla parte B, paragrafo 1, punto b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:»;

2)

alla sezione 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.

Le piante specificate originarie (1) di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (2) e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:».


14.6.2014   

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L 175/40


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/357/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/506 per l'elaborazione di norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento al fine di affrontare i principali rischi associati a tali attrezzature in base al principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia. Il mandato chiedeva inoltre di tenere conto dei seguenti aspetti: stabilità delle attrezzature a posizionamento libero, bordi taglienti e bave, estremità delle strutture tubolari, punti di compressione, taglio, rotazione e moto alternativo nell'area accessibile, pesi, accesso e uscita dall'attrezzatura, meccanismi di regolazione e chiusura, corde, cinture e catene, funi metalliche e pulegge, guide di cinture e corde, punti di trazione, posizioni di presa, maniglie integrate, applicate e girevoli, sicurezza elettrica e meccanismo di immobilizzazione con interruzione della corrente.

(7)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 957, parti 2 e da 4 a 10) e una norma europea [EN ISO 20957 (parte 1)] relative all'attrezzatura fissa di allenamento, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.

(8)

La serie di norme europee EN 957, parti 2 e da 4 a 10, e la norma europea EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento soddisfano il mandato M/506 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/507 per l'elaborazione di norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica al fine di affrontare i principali rischi associati a tale attrezzatura, vale a dire i rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell'attrezzatura di sostenere carichi, dalla perdita di stabilità dell'attrezzatura, dall'utilizzo di energia elettrica e dall'azionamento di circuiti elettrici, dall'applicazione di energia meccanica o idraulica, dall'utilizzo dell'attrezzatura stessa, compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo, dall'accessibilità dell'attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza, da eventuali interazioni fra l'attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico), da manutenzione insufficiente, dall'assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell'attrezzatura, e dall'esposizione a sostanze chimiche.

(11)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.

(12)

Queste dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica soddisfano il mandato M/507 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

a)

EN ISO 20957-1:2013 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)»;

b)

EN 957-2:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

c)

EN 957-4:2006+A1:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

d)

EN 957-5:2009 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

e)

EN 957-6:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

f)

EN 957-7:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

g)

EN 957-8:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

h)

EN 957-9:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

i)

EN 957-10:2005 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»;

j)

EN 913:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»;

k)

EN 914:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza»;

l)

EN 915:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»;

m)

EN 916:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»;

n)

EN 12196:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;

o)

EN 12197:1997 «Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

p)

EN 12346:1998 «Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

q)

EN 12432:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;

r)

EN 12655:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;

s)

EN 13219:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova».

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 e EN 13219:2008 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16.

(3)  GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13.


14.6.2014   

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L 175/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

concernente la conformità della norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/358/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/11/UE relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE (2).

(6)

Il 10 maggio 2010 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/465 per l'elaborazione di una norma europea relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore, al fine di affrontare il rischio di soffocamento dovuto alla presenza di piccole parti, il rischio di lesioni dovute ad angoli taglienti e parti sporgenti e il rischio di intrappolamento delle dita. Il mandato chiedeva inoltre di identificare prove adeguate di resistenza dei dispositivi di bloccaggio ai bambini, al fine di garantire l'integrità strutturale di tali dispositivi per tutto il periodo di funzionamento previsto come pure la loro resistenza all'usura e all'esposizione ai fattori meteorologici.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore.

(8)

La norma europea EN 16281:2013 soddisfa il mandato M/465 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe essere pubblicato di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La norma europea EN 16281:2013 «Prodotti a protezione dei bambini — Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che copre.

Articolo 2

Il riferimento della norma EN 16281:2013 è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 4 dell'8.1.2010, pag. 91.


14.6.2014   

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L 175/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/359/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento e altri rischi legati alla concezione del prodotto, come l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero; il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), che dichiara che le norme europee EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i riferimenti di tali norme nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

Da allora il CEN ha rivisto le seguenti norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua: EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Le norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 soddisfano il mandato M/372 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova»,

b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D».

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.

(3)  GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22.


14.6.2014   

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L 175/47


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 aprile 2014

relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento

(BCE/2014/16)

(2014/360/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE istituisce una Commissione amministrativa del riesame che effettua un riesame amministrativo interno delle decisioni assunte dalla Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito di una richiesta di riesame presentata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5.

(2)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE adotterà norme di funzionamento della Commissione amministrativa del riesame che saranno rese pubbliche.

(3)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'istituzione della Commissione amministrativa del riesame fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

(4)

Il riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame prima della proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è facoltativo per coloro nei cui confronti è presa la decisione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero che siano direttamente e individualmente toccati dal provvedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Articolo 2

Istituzione

È istituita la Commissione amministrativa del riesame (di seguito la «Commissione amministrativa»).

Articolo 3

Composizione

1.   La Commissione amministrativa è composta da cinque membri, sostituiti da due supplenti nei casi indicati al paragrafo 3.

2.   I membri della Commissione amministrativa e i due supplenti sono persone di indubbio prestigio, cittadini di Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari. Sono esclusi il personale in servizio della BCE, delle autorità nazionali competenti o di altre istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   I due supplenti sostituiscono temporaneamente i membri della Commissione amministrativa in caso di incapacità temporanea, morte, dimissioni o revoca dell'incarico di questi ultimi ovvero quando, nel contesto di una determinata richiesta di riesame, sussistano giustificati motivi per nutrire gravi preoccupazioni in merito all'esistenza di un conflitto di interessi. Sussiste un conflitto di interessi quando un membro della Commissione amministrativa sia portatore di un interesse privato o personale che, effettivamente o in apparenza, possa influenzare l'adempimento dei suoi doveri in modo imparziale e obiettivo.

Articolo 4

Nomina

1.   La nomina dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti è effettuata dal Consiglio direttivo con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere rispetto agli Stati membri.

2.   A seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio di vigilanza, sottopone le designazioni dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti al Consiglio direttivo almeno un mese prima dell'inizio della riunione del Consiglio direttivo nel corso della quale saranno effettuate le nomine.

3.   Il mandato dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti è di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

4.   I membri della Commissione amministrativa e i due supplenti operano in modo indipendente e nel pubblico interesse. Essi non sono soggetti a istruzioni e rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi indicando eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

5.   I termini e le condizioni relativi alla nomina dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

Presidente e vicepresidente

1.   Il presidente e il vicepresidente sono designati dalla Commissione amministrativa.

2.   Il presidente assicura il funzionamento della Commissione amministrativa, l'efficiente trattazione dei riesami e l'osservanza delle sue norme di funzionamento.

3.   Il vicepresidente assiste il presidente nell'esecuzione dei suoi compiti e lo sostituisce quando quest'ultimo è impossibilitato a operare ovvero su sua richiesta, per assicurare il funzionamento della Commissione amministrativa.

Articolo 6

Segretario della Commissione amministrativa

1.   Il segretario del Consiglio di vigilanza funge da segretario della Commissione amministrativa (di seguito il «segretario»).

2.   Il segretario ha il compito di preparare l'efficiente trattazione dei riesami, di organizzare le pre-udienze e le udienze della Commissione amministrativa, di provvedere alla stesura dei relativi resoconti dei lavori, di aggiornare un registro dei riesami e di prestare altrimenti assistenza in relazione ad essi.

3.   La BCE fornisce alla Commissione amministrativa adeguato supporto, ivi comprese le competenze giuridiche necessarie a prestare assistenza nella valutazione dell'esercizio dei poteri della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

CAPO II

RICHIESTA DI RIESAME

Articolo 7

Istanza di riesame

1.   Qualunque persona fisica o giuridica può richiedere il riesame amministrativo interno di una decisione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente (di seguito il «richiedente») sottoponendo al segretario un'istanza scritta di riesame che specifica la decisione contestata. L'istanza di riesame è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Il segretario conferma senza ritardo al richiedente il ricevimento dell'istanza di riesame.

3.   L'istanza di riesame è proposta entro un mese dalla notifica della decisione al richiedente, ovvero, in mancanza di notifica, dal giorno in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza.

4.   La decisione contestata è allegata all'istanza di riesame, la quale: a) enuncia i motivi su cui si fonda; b) ove richieda la sospensione in conseguenza del riesame, ne precisa le ragioni; c) reca in allegato le copie di eventuali documenti sui quali il richiedente intende basarsi; e d) se l'istanza di riesame superale 10 pagine, include un indice delle voci da a) a c).

5.   L'istanza di riesame indica chiaramente il recapito completo del richiedente per consentire al segretario di inviare comunicazioni al richiedente o al suo rappresentante, secondo i casi. Il segretario conferma il ricevimento precisando se l'istanza di riesame è completa.

6.   Il richiedente può in ogni momento revocare l'istanza di riesame comunicando al segretario la revoca.

7.   Una volta presentata al segretario, l'istanza di riesame, unitamente all'allegata documentazione, è trasmessa senza ritardo per vie interne per consentire alla BCE di essere rappresentata nell'ambito del procedimento.

Articolo 8

Relatore

Ricevuta l'istanza di riesame, il presidente designa un relatore per il riesame tra i membri della Commissione amministrativa incluso lo stesso presidente. Nella designazione del relatore, il presidente tiene conto delle specifiche competenze di ciascun membro della Commissione amministrativa.

Articolo 9

Effetto sospensivo

1.   La presentazione dell'istanza di riesame non sospende l'applicazione della decisione contestata, salvo quanto disposto al paragrafo 2.

2.   Salvo quanto disposto al paragrafo 1, il Consiglio direttivo, su proposta della Commissione amministrativa, può decidere di sospendere l'applicazione della decisione contestata ove ritenga che la richiesta di riesame sia ammissibile e non manifestamente infondata e che l'immediata applicazione della decisione contestata possa causare danni irreparabili. Il Consiglio direttivo decide di sospendere l'applicazione della decisione contestata, sentito il parere della Consiglio di vigilanza laddove opportuno.

3.   Le procedure stabilite nelle presenti norme interne, incluse quelle disciplinate agli articoli 12 e 14 in merito ad istruzioni e udienze, si applicano secondo la necessità alla definizione di ogni questione relativa alla sospensione.

CAPO III

RIESAME

Articolo 10

Ambito del riesame della Commissione amministrativa

1.   Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il riesame amministrativo ha ad oggetto la conformità procedurale e sostanziale della decisione al regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.   Il riesame della Commissione amministrativa è limitato all'esame dei motivi dedotti dal richiedente su cui si fonda l'istanza di riesame.

Articolo 11

Ammissibilità dell'istanza di riesame

1.   Prima di esaminarne la fondatezza, la Commissione amministrativa stabilisce se e in che misura l'istanza di riesame è ammissibile. Se la Commissione amministrativa ritiene la richiesta di riesame in tutto o in parte inammissibile, tale valutazione è riportata nel parere della Commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 17.

2.   È inammissibile un'istanza di riesame presentata in relazione a nuova decisione del Consiglio direttivo di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 12

Istruzioni

Il presidente, per conto della Commissione amministrativa, può impartire istruzioni per l'efficiente conduzione del riesame, anche in merito alla produzione di documenti o alla comunicazione di informazioni. Tali istruzioni sono trasmesse dal segretario alle parti interessate. A tal fine il presidente può consultarsi con altri membri.

Articolo 13

Inadempienze

1.   Ove i richiedenti, senza ragionevoli giustificazioni, omettano di ottemperare alle istruzioni impartite dalla Commissione amministrativa o alle disposizioni delle presenti norme interne, la Commissione amministrativa può ordinare loro il pagamento delle spese del procedimento derivate dal ritardo.

2.   Prima di impartire l'ordine di cui al paragrafo 1, la Commissione amministrativa ne dà avviso al richiedente cui è concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'adozione di un ordine in tal senso.

Articolo 14

Udienze

1.   La Commissione ammnistrativa può fissare un'udienza ove lo ritenga necessario per valutare secondo giustizia il riesame. A tale udienza è richiesto sia al richiedente sia alla BCE di formulare deduzioni orali.

2.   Il presidente impartisce istruzioni in merito all'ordine, alle modalità di svolgimento e alla data dell'udienza.

3.   Le riunioni hanno luogo presso la sede della BCE. Il segretario presenzia alle udienze. All'udienza non sono ammessi terzi.

4.   In casi eccezionali, su richiesta del richiedente o della BCE o di propria iniziativa, il presidente può aggiornare l'udienza.

5.   Ove la parte che abbia ricevuto comunicazione dell'udienza non compaia, la Commissione amministrativa può procedere in sua assenza.

Articolo 15

Regime probatorio

1.   Il richiedente può richiedere alla Commissione amministrativa di essere autorizzato a produrre testimonianze o perizie in forma di dichiarazione scritta.

2.   Il richiedente può richiedere alla Commissione amministrativa l'autorizzazione a convocare un testimone o un perito che abbia reso una dichiarazione scritta affinché deponga in udienza. Anche la BCE può richiedere di essere autorizzata a convocare testimoni o periti affinché depongano in udienza.

3.   L'autorizzazione è concessa solo se la Commissione amministrativa la ritenga necessaria per la decisione secondo giustizia del riesame.

4.   I testimoni o i periti sono esaminati dalla Commissione amministrativa. La prova è assunta nel tempo concesso a tale scopo. Il richiedente ha il diritto di controesaminare testimoni o periti convocati dalla BCE ove necessario per la decisione secondo giustizia del riesame.

CAPO IV

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 16

Parere sul riesame

1.   La Commissione ammnistrativa, entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione dell'istanza di riesame, esprime un parere in merito al riesame.

2.   Il parere può proporre l'annullamento della decisione iniziale, la sua sostituzione con una decisione di contenuto identico o con una diversa. In tale ultimo caso, il parere indica le modifiche necessarie.

3.   Il parere è adottato a maggioranza di almeno tre membri della Commissione amministrativa.

4.   Il parere, redatto in forma scritta e motivato, è inviato senza indugio al Consiglio di vigilanza.

5.   Il parere non vincola il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

Articolo 17

Preparazione di un nuovo progetto di decisione

1.   Il Consiglio di vigilanza, valutato il parere della Commissione amministrativa, propone al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. La valutazione del Consiglio di vigilanza non si limita all'esame dei motivi dedotti dal richiedente nell'istanza di riesame, ma nella formulazione la proposta può tenersi conto di altri elementi.

2.   Un nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza che sostituisca la decisione iniziale con una di contenuto identico è presentato al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione amministrativa. Un nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza che abroghi o modifichi la decisione iniziale è presentato al Consiglio direttivo entro venti giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione amministrativa.

Articolo 18

Notifica

Il parere della Commissione amministrativa, il nuovo progetto di decisione presentato da parte del Consiglio di vigilanza e la nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo è notificata alle parti dal segretario del Consiglio direttivo unitamente ai motivi rilevanti.

CAPO V

RICORSO ALLA CORTE

Articolo 19

Ricorso alla Corte di giustizia

La presente decisione fa salvo il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Accesso ai fascicoli

1.   È pienamente garantito il diritto di difesa del richiedente. A tal fine, presentata dal richiedente un'istanza scritta di riesame, il richiedente ha diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dal richiedente alla tutela del segreto commerciale.

2.   I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione.

3.   Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

4.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere i documenti interni della BCE o di un'autorità nazionale competente e la corrispondenza intercorsa tra la BCE e un'autorità nazionale competente o tra autorità nazionali competenti.

5.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE divulghi e faccia uso delle informazioni necessarie per provare la sussistenza di una violazione.

6.   La BCE può decidere che l'accesso al fascicolo sia concesso con una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti: a) mediante CD-ROM o altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati compresi quelli che possano rendersi disponibili in futuro; b) mediante copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate alle parti per posta; c) mediante invito a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE.

Articolo 21

Ordini relativi ai costi

1.   I costi del riesame comprendono tutti i costi ragionevolmente sostenuti per il riesame.

2.   Dopo la notifica della nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo ovvero dopo la revoca dell'istanza di riesame, il Consiglio di vigilanza formula una proposta relativa alla parte delle spese da porre a carico del richiedente. Il richiedente ha diritto presentare osservazioni al riguardo.

3.   Costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale sono a carico del richiedente.

4.   Ove il Consiglio direttivo, per effetto dell'istanza di revoca, abroghi o modifichi la decisione iniziale il richiedente non sostiene alcun costo. Ciò non vale per i costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale che restano a carico del richiedente.

5.   Il Consiglio direttivo decide sulla ripartizione dei costi in conformità alla procedura stabilita all'articolo 13 octies.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.

6.   Ove sia ordinato il pagamento dei costi, esso deve essere effettuato entro 20 giorni lavorativi.

Articolo 22

Riservatezza e segreto professionale

1.   I membri della Commissione amministrativa e i supplenti sono soggetti all'obbligo del segreto professionale stabilito dall'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea anche dopo aver cessato le loro funzioni.

2.   I lavori della Commissione amministrativa sono riservati a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere noto il loro esito.

3.   I documenti redatti dalla Commissione amministrativa o in suo possesso sono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea (2).

Articolo 23

Norme suppletive

1.   La Commissione amministrativa può adottare norme integrative per disciplinare i propri procedimenti e attività.

2.   La Commissione amministrativa può adottare formulari e guide.

3.   Norme suppletive, formulari e guide adottate dalla Commissione amministrativa sono comunicate al Consiglio di vigilanza e pubblicate sul sito Internet della BCE.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 aprile 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.