ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
11 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

*

Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

*

Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 — 2014, per tener conto della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo

1

 

*

Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo

2

 

 

2014/343/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi

3

 

 

Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati

5

 

 

2014/344/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

49

 

 

Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

50

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 618/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)]

58

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 619/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

60

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ( 1 )

62

 

 

DECISIONI

 

 

2014/345/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 giugno 2014, recante modifica della decisione 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata [notificata con il numero C(2014) 3590]  ( 1 )

64

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ( GU L 158 del 27.5.2014 )

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

A seguito dell'espletamento, in data 23 maggio 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2014.


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

A seguito dell'espletamento, in data 15 maggio 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2014.


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 — 2014, per tener conto della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo

A seguito dell'espletamento, in data 11 aprile 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 — 2014, per tener conto della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applica in via provvisoria a decorrere dal 12 aprile 2014.


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/2


Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo

A seguito dell'espletamento, in data 11 aprile 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, l'accordo suddetto si applica in via provvisoria a decorrere dal 12 aprile 2014.


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi

(2014/343/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (1) («l'accordo SEE») è stato firmato a Porto il 2 maggio 1992.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A seguito dell'adesione all'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha richiesto di divenire parte contraente dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 128 dello stesso.

(4)

A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («l'accordo») e di tre relativi protocolli aggiuntivi, ossia: a) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, b) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l' Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e c) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («i relativi protocolli»).

(5)

L'accordo e i relativi protocolli dovrebbero essere firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e dei relativi protocolli, con riserva della loro conclusione.

I testi dell'accordo e dei relativi protocolli, nonché dell'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria, sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e i relativi protocolli, nonché l'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009—2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo sono applicati in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere, in attesa che siano espletate le procedure per tale accordo e protocollo.

Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea sono applicati in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica rigurdante l'applicazione porvvisoria, a norma dell'articolo 4 di entrambi i protocolli aggiuntivi.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/5


ACCORDO

sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati

 


ACCORDI

in forma di scambio di lettere relativi all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

Signor …,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che l'Islanda sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo dall'Islanda in merito a tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Gjört í Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo dell'Islanda sul contenuto della stessa, così redatta:

«Con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che l'Islanda sia disposta a fare altrettanto.»

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Gjört í Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Fyrir hönd Íslands

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Image

Signor …,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Principato del Liechtenstein in merito a tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Principato del Liechtenstein sul contenuto della stessa, così redatta:

«Con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto.»

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Geschehen zu Brüssel am

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

Signor …,

con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo collegato seguente:

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Regno di Norvegia in merito a tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della stessa, così redatta:

«con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo collegato seguente:

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto.»

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


ACCORDO

sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo

L'UNIONE EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «gli Stati membri dell'Unione europea»,

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA?

di seguito «gli Stati EFTA»,

dis eguito denominati congiuntamente «le attuali parti contraenti»,

e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso «il trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»);

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare parte contraente dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali parti contraenti e lo Stato richiedente,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

Articolo 1

1.   La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata «nuova parte contraente».

2.   Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

1.   ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

a)

Preambolo

i)

Nell'elenco delle parti contraenti, dopo la Repubblica francese è aggiunto quanto segue:

«LA REPUBBLICA DI CROAZIA,»

ii)

prima di UNGHERIA sono soppressi i termini «LA REPUBBLICA DI»;

iii)

prima di «MALTA» sono aggiunti i termini «LA REPUBBLICA DI»;

b)

articolo 2:

i)

la lettera f) è soppressa.

ii)

dopo la lettera e), è aggiunto il testo seguente:

«f)

con “atto di adesione del 9 dicembre 2011” si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.»;

c)

articolo 117:

il testo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum al protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter e nell'addendum al protocollo 38 ter.»;

d)

articolo 129:

i)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.»;

ii)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».

2.   ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

a)

Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i)

l'allegato IV bis (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

aa)

prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.»;

ii)

l'allegato IV ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

aa)

prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.»

cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

no cumulation applied (3).

b)

Al protocollo 38 ter è aggiunto il testo seguente:

«ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA

Articolo 1

1.

Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.

3.

Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.»

c)

Il testo del protocollo 44 è sostituito dal seguente:

«SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1.   Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

a)

all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e

b)

nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci “Periodo transitorio” dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2.   Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.».

Articolo 3

1.   Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso «l'atto di adesione del 9 dicembre 2011»), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2.   A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:

«—

1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).».

3.   Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», a seconda dei casi.

4.   Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Articolo 4

1.   Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2.   A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Articolo 5

Ogni parte del presente accordo può sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 6

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali parti contraenti e dalla nuova parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una parte contraente attuale o della nuova parte contraente, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:

a)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

b)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e

c)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO DALL'ATTO DI ADESIONE DEL 9 DICEMBRE 2011

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XX (Ambiente):

Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):

alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione):

al punto 5 cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XIII (Trasporti):

al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XV (Aiuti di Stato):

alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

nell'allegato XX (Ambiente):

al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;

al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi.

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono così modificati:

 

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

1.

Nel capitolo I, parte 1.1, punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione IV).»

2.

Nel capitolo I, parte 6.1, punto 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione II).»

3.

Nel capitolo I, parte 6.1, punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione II).»

4.

Nel capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione I).»

5.

Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione III).»

6.

Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 5, Sezione III).»

 

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

1.

Nel capitolo XII, punto 54zr (Direttiva 2001/113/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 4, Sezione I, Punto 1).»

2.

Nel capitolo XIII, punto 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 1).»

3.

Nel capitolo XV, punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione VI).»

 

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).»

 

Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).»

 

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

Dopo i paragrafi della voce «PERIODO TRANSITORIO» è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3).»

 

Allegato XIII (Trasporti)

Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1).»

«Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO».

 

Allegato XV (Aiuti di Stato)

Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» è aggiunto il testo seguente:

«Tra le parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.»

 

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» è aggiunto il testo seguente:

«Tra le parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprietà intellettuale) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.»

 

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).»

 

Allegato XX (Ambiente)

1.

Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 2).»

2.

Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 1).»

3.

Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 2).»

4.

Al punto 21ab (Direttiva 1999/13/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 1).»

5.

Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione I, Punto 1).»

6.

Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, Capitolo 10, Sezione III).»


ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione europea»,

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELL'UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso «gli Stati membri dell'UE»,

i plenipotenziari

L'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso «gli Stati EFTA»,

insieme parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso «l'accordo SEE»), in appresso denominate congiuntamente «le attuali parti contraenti», e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

in appresso «la nuova parte contraente»,

riuniti a Bruxelles il […] […] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I.

Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo»).

II.

I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo.

Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali parti contraenti e i plenipotenziari della nuova parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1.

dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

2.

dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;

3.

dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

4.

dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;

5.

dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter;

6.

dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali parti contraenti e i plenipotenziari della nuova parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del Comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali parti contraenti e della nuova parte contraente.

Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto altresì del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLA NUOVA PARTE CONTRAENTE DELL'ACCORDO

 

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1o luglio 2013.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1.

Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

a)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova parte contraente all'Unione europea;

b)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova parte contraente verso, rispettivamente, la nuova parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova parte contraente purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2.

Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3.

Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e della nuova parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente,

facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del Comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,

constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali,

considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI AL PROTOCOLLO 38 TER

Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 ter devono essere coperti nel caso della Croazia.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.


ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

 

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali parti contraenti e della nuova parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,

HANNO DECISO di includere la Repubblica di Croazia nell'attuale meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

1.   L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in appresso «l'accordo», si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'accordo non si applica.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 dell'accordo non si applica. I fondi non impegnati per la Repubblica di Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 4,6 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.

Articolo 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché sia stato depositato anche lo strumento di ratifica o di approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo.

Articolo 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra l'Islanda e la Repubblica di Croazia,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.

Articolo 2

1.   Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo.

2.   I volumi dei contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applicano ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'Unione europea fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1o luglio 2013 — 30 aprile 2014). I volumi contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

3.   I contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e devono essere disponibili per dodici mesi a partire da tale data.

Articolo 3

L'Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per prodotti originari dell'Islanda:

scampi (Nephrops norvegicus), congelati (codice NC 0306 15 90) 60 tonnellate di peso netto;

filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati (codice NC 0304 49 50) 100 tonnellate di peso netto.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i)

accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

ii)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

iii)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

3.   In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Fyrir hönd Íslands

Image


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Croazia,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.

Articolo 2

1.   Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.

2.   Il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applica ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'Unione europea fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1o luglio 2013 — 30 aprile 2014). Il volume contingentale è riveduto entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

3.   Il contingente tariffario si applica dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e deve essere disponibile per dodici mesi a partire da tale data.

4.   Al contingente tariffario di cui al paragrafo 3 si applicano le norme d'origine indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

L'Unione apre il seguente contingente tariffario annuale supplementare esente da dazio:

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia (codici NC ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) 1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i)

accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

ii)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

iii)

protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

3.   In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(2014/344/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2014/186/UE del Consiglio (1), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo («accordo») è stato firmato in data 3 marzo 2014, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l'accordo.

(3)

Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

(4)

Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2014/186/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europeo e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2012, pag. 11).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/50


ACCORDO

tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «UE»,

da un lato, e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito «Liechtenstein»,

dall'altro,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (1), di seguito «il regolamento»,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito «Ufficio di sostegno» dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati».

(2)

Il Liechtenstein ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare il Principato del Liechtenstein ha aderito all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata della partecipazione

Il Liechtenstein partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Consiglio di amministrazione

Il Liechtenstein è rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   Il Liechtenstein contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato I.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 4

Protezione dei dati

1.   Nell'applicazione del presente accordo il Liechtenstein procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

2.   Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

3.   Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, il Liechtenstein rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto del Liechtenstein e gode nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.

Articolo 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Liechtenstein riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Articolo 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1.   Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'UE, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e le norme attuative adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini del Liechtenstein assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini del Liechtenstein che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3.   L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini del Liechtenstein.

4.   I cittadini del Liechtenstein, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Articolo 9

Privilegi e immunità

Il Liechtenstein applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (5), riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

Articolo 10

Lotta contro la frode

Le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 11

Comitato

1.   Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e del Liechtenstein, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta del Liechtenstein o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2.   In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Denuncia e validità dell'accordo

1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.   Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

3.   Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (6).

4.   Il presente accordo è redatto in duplicato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.

V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(2)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

(6)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.


ALLEGATO I

Formula applicabile al calcolo del contributo

1.

L'importo del contributo finanziario del Liechtenstein alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente.

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) del Liechtenstein disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario del Liechtenstein.

2.

Il contributo finanziario è versato in euro.

3.

Il Liechtenstein è tenuto a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per il Liechtenstein la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4.

Il contributo finanziario del Liechtenstein è adattato conformemente al presente allegato qualora il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5.

Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno N, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o all'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dal Liechtenstein è trasferita al bilancio dell'anno N + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno N + 1, sarà ridotto di conseguenza.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO II

Controllo finanziario dei partecipanti del Liechtenstein alle attività dell'ufficio di sostegno

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, subcontraenti, partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.   Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.

5.   L'istituto di controllo finanziario nazionale del Liechtenstein è informato anticipatamente degli audit che verranno svolti sul territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio del Liechtenstein alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con L'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein o con le altre autorità del Liechtenstein competenti designate dall' istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità del Liechtenstein competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità del Liechtenstein interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione europea comunica quanto prima all'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2.   Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o del Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (5), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72, come modificato da ultimo con regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


REGOLAMENTI

11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu de Gex Haut-Jura»/«Bleu de Septmoncel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 937/2008 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 8.

(4)  GU C 5 del 9.1.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

FRANCIA

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)


11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 619/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

46,1

MK

80,0

TR

60,1

ZZ

62,1

0707 00 05

MK

34,3

TR

106,0

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,0

ZZ

91,1

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

128,5

ZZ

122,3

0808 10 80

AR

96,9

BR

84,9

CL

99,1

CN

120,6

NZ

137,1

US

175,3

UY

164,7

ZA

91,9

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

231,1

ZZ

231,1

0809 29 00

TR

371,5

ZZ

371,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/62


DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2014

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.

La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio.

2.

Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.

3.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

b)

il testo della nota 6 è sostituito dal seguente:

«Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.»;

2)

all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.


DECISIONI

11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2014

recante modifica della decisione 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata

[notificata con il numero C(2014) 3590]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/345/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerato quanto segue:

(1)

la decisione 2012/481/UE (2) della Commissione esclude dall'ambito di applicazione i substrati di cartone aventi una grammatura superiore a 400 g/m2, poiché detta decisione stabilisce che i prodotti di carta stampata siano stampati solo su carta recante l'Ecolabel UE, come stabilito dalle decisioni 2011/333/UE (3) o 2012/448/UE (4) della Commissione. Tuttavia talune categorie di prodotti, quali blocchi per annotazioni, taccuini, quaderni, quaderni a spirale e calendari con copertine, che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2012/481/UE, richiedono l'uso di substrati di cartone di grammatura superiore a 400 g/m2. L'applicazione dei criteri ad alcuni prodotti si è pertanto rivelata impossibile.

(2)

L'ambito di applicazione della decisione 2014/256/UE (5) della Commissione comprende i prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o substrati di cartone e stabilisce i requisiti relativi ai substrati di cartone aventi una grammatura di base superiore a 400 g/m2.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(4)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2012/481/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/481/UE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gruppo di prodotti “carta stampata” comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l'80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.»;

2)

all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

cartelline, buste, raccoglitori ad anelli e prodotti di cartoleria.»;

3)

all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“libri”, i prodotti di carta stampata rilegati a filo e/o a colla con copertina rigida o morbida, come libri scolastici, libri di narrativa e saggistica, relazioni, manuali e libri in brossura. Sono esclusi i periodici, i fascicoli, le riviste, i cataloghi pubblicati a cadenza regolare e le relazioni annuali;»;

4)

all'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

“prodotto di carta stampata”, un prodotto ottenuto dal trattamento di un materiale per la stampa. Il trattamento consiste nella stampa su carta. Oltre alla stampa, il trattamento può includere la finitura, ad esempio la piegatura, l'impressione, il taglio o l'assemblaggio, mediante colla, rilegatura, rilegatura a filo. I prodotti di carta stampata comprendono giornali, materiale pubblicitario e bollettini, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, fascicoli, manifesti, biglietti da visita ed etichette;»;

5)

all'allegato della decisione 2012/481/UE, il criterio 3 è così modificato:

«Criterio 3 — Riciclabilità

Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di riciclaggio.

a)

Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.

b)

Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di rimuoverli.

c)

Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri, riviste e cataloghi.

d)

La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la “Deinking Scorecard” (6) dell'European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove sono svolte su tre tipi di carta: non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.

(6)  Valutazione della riciclabilità dei prodotti di carta stampata — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, “Publications”.»"

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

(3)  Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

(4)  Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26).

(5)  Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135, dell'8.5.2014, pag. 24).


Rettifiche

11.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/66


Rettifica del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 158 del 27 maggio 2014 )

A pagina 86, articolo 5, paragrafo 1, punto b):

anziché:

«l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera g), secondo comma»,

leggi:

«l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera e), secondo comma».