ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/343/UE |
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2014/344/UE |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2014/345/UE |
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Decisione della Commissione, del 6 giugno 2014, recante modifica della decisione 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata [notificata con il numero C(2014) 3590] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
A seguito dell'espletamento, in data 23 maggio 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2014.
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
A seguito dell'espletamento, in data 15 maggio 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2014.
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 — 2014, per tener conto della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo
A seguito dell'espletamento, in data 11 aprile 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 — 2014, per tener conto della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, il protocollo suddetto si applica in via provvisoria a decorrere dal 12 aprile 2014.
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/2 |
Informazione relativa all'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo
A seguito dell'espletamento, in data 11 aprile 2014, delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo (1), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, l'accordo suddetto si applica in via provvisoria a decorrere dal 12 aprile 2014.
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta Ufficiale.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi
(2014/343/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (1) («l'accordo SEE») è stato firmato a Porto il 2 maggio 1992. |
(2) |
La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013. |
(3) |
A seguito dell'adesione all'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha richiesto di divenire parte contraente dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 128 dello stesso. |
(4) |
A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («l'accordo») e di tre relativi protocolli aggiuntivi, ossia: a) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, b) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l' Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e c) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («i relativi protocolli»). |
(5) |
L'accordo e i relativi protocolli dovrebbero essere firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure per la loro conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e dei relativi protocolli, con riserva della loro conclusione.
I testi dell'accordo e dei relativi protocolli, nonché dell'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria, sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e i relativi protocolli, nonché l'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009—2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo sono applicati in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere, in attesa che siano espletate le procedure per tale accordo e protocollo.
Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea sono applicati in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica rigurdante l'applicazione porvvisoria, a norma dell'articolo 4 di entrambi i protocolli aggiuntivi.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/5 |
ACCORDO
sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati
ACCORDI
in forma di scambio di lettere relativi all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014
Signor …,
con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che l'Islanda sia disposta a fare altrettanto.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo dall'Islanda in merito a tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Gjört í Brussel
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd Evrópusambandsins
Signor …,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo dell'Islanda sul contenuto della stessa, così redatta:
«Con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che l'Islanda sia disposta a fare altrettanto.»
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Gjört í Brussel
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Fyrir hönd Íslands
За Исландия
Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία
For Iceland
Pour l'Islande
Za Island
Per l'Islanda
Islandes vārdā –
Islandijos vardu
Izland részéről
Għar-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
Signor …,
con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Principato del Liechtenstein in merito a tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Signor …,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Principato del Liechtenstein sul contenuto della stessa, così redatta:
«Con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Principato del Liechtenstein sia disposto a fare altrettanto.»
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Geschehen zu Brüssel am
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Für das Fürstentum Liechtenstein
За Княжество Лихтенщайн
Por el principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Za Kneževinu Lihtenštajn
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā –
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Lichtensteinu
Pelo Principado do Listenstaine
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
Signor …,
con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo collegato seguente:
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protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, |
a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Regno di Norvegia in merito a tale applicazione provvisoria.
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
Signor …,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna e Le confermo l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della stessa, così redatta:
«con riferimento all'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (“accordo sull'allargamento del SEE”) e ai tre accordi collegati, mi pregio informarLa che l'Unione europea è disposta ad applicare, in via provvisoria, l'accordo sull'allargamento del SEE e il protocollo collegato seguente:
— |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, |
a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, a condizione che il Regno di Norvegia sia disposto a fare altrettanto.»
Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Utferdiget i Brussel
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For Kongeriket Norge
За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveģja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
ACCORDO
sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo
L'UNIONE EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri dell'Unione europea»,
L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA?
di seguito «gli Stati EFTA»,
dis eguito denominati congiuntamente «le attuali parti contraenti»,
e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso «il trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»);
CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare parte contraente dell'accordo SEE;
CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali parti contraenti e lo Stato richiedente,
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
Articolo 1
1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata «nuova parte contraente».
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
a) |
Preambolo
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b) |
articolo 2:
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c) |
articolo 117: il testo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum al protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter e nell'addendum al protocollo 38 ter.»; |
d) |
articolo 129:
|
2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
a) |
Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:
|
b) |
Al protocollo 38 ter è aggiunto il testo seguente: «ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA Articolo 1
Articolo 2 Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.» |
c) |
Il testo del protocollo 44 è sostituito dal seguente: «SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.». |
Articolo 3
1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso «l'atto di adesione del 9 dicembre 2011»), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:
«— |
1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).». |
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», a seconda dei casi.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
Articolo 4
1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
Articolo 5
Ogni parte del presente accordo può sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.
Articolo 6
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali parti contraenti e dalla nuova parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una parte contraente attuale o della nuova parte contraente, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:
a) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
b) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e |
c) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
Articolo 7
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle parti dell'accordo.
Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.
Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd Íslands
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
Za Republiku Hrvatsku
ALLEGATO A
Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo
PARTE I
ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO DALL'ATTO DI ADESIONE DEL 9 DICEMBRE 2011
Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:
nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
— |
Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio); |
nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):
Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):
Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato IX (Servizi finanziari):
Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato XX (Ambiente):
Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
PARTE II
ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE
Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato IX (Servizi finanziari):
al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione):
al punto 5 cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XIII (Trasporti):
al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XV (Aiuti di Stato):
alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):
alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):
al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XX (Ambiente):
al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi.
ALLEGATO B
Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo
Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono così modificati:
|
Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
|
|
Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
|
|
Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente: «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» |
|
Allegato VIII (Diritto di stabilimento) Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente: «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» |
|
Allegato XII (Libera circolazione dei capitali) Dopo i paragrafi della voce «PERIODO TRANSITORIO» è inserito il testo seguente: «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3).» |
|
Allegato XIII (Trasporti) Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente: «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1).» «Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO». |
|
Allegato XV (Aiuti di Stato) Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» è aggiunto il testo seguente: «Tra le parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.» |
|
Allegato XVII (Proprietà intellettuale) Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» è aggiunto il testo seguente: «Tra le parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprietà intellettuale) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.» |
|
Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente: «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» |
|
Allegato XX (Ambiente)
|
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione europea»,
e
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELL'UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso «gli Stati membri dell'UE»,
i plenipotenziari
L'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
in appresso «gli Stati EFTA»,
insieme parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso «l'accordo SEE»), in appresso denominate congiuntamente «le attuali parti contraenti», e
i plenipotenziari
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
in appresso «la nuova parte contraente»,
riuniti a Bruxelles il […] […] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:
I. |
Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo»). |
II. |
I testi elencati in appresso, allegati all'accordo: Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo. Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo. |
I plenipotenziari delle attuali parti contraenti e i plenipotenziari della nuova parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:
1. |
dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
2. |
dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie; |
3. |
dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
4. |
dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone; |
5. |
dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter; |
6. |
dichiarazione comune sui contributi finanziari. |
I plenipotenziari delle attuali parti contraenti e i plenipotenziari della nuova parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:
dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.
Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del Comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali parti contraenti e della nuova parte contraente.
Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.
Prendono atto altresì del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.
Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.
Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.
Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.
Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
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Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
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DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLA NUOVA PARTE CONTRAENTE DELL'ACCORDO
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Le parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1o luglio 2013.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
1. |
Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova parte contraente verso, rispettivamente, la nuova parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova parte contraente purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo. |
2. |
Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. |
3. |
Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e della nuova parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine. |
DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente,
— |
facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del Comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003, |
— |
constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali, |
— |
considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE, |
decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI AL PROTOCOLLO 38 TER
Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 ter devono essere coperti nel caso della Croazia.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI
Le attuali parti contraenti e la nuova parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.
ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO
DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA
Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali parti contraenti e della nuova parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo
L'UNIONE EUROPEA
e
IL REGNO DI NORVEGIA
VISTO l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,
VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,
HANNO DECISO di includere la Repubblica di Croazia nell'attuale meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014
E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
1. L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in appresso «l'accordo», si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'accordo non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 dell'accordo non si applica. I fondi non impegnati per la Repubblica di Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
Articolo 2
Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 4,6 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.
Articolo 3
Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché sia stato depositato anche lo strumento di ratifica o di approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo.
Articolo 4
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.
Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.
Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveģja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriket Norge
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA
e
L'ISLANDA
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,
VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,
VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra l'Islanda e la Repubblica di Croazia,
HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.
Articolo 2
1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo.
2. I volumi dei contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applicano ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'Unione europea fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1o luglio 2013 — 30 aprile 2014). I volumi contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
3. I contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e devono essere disponibili per dodici mesi a partire da tale data.
Articolo 3
L'Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per prodotti originari dell'Islanda:
— |
scampi (Nephrops norvegicus), congelati (codice NC 0306 15 90) 60 tonnellate di peso netto; |
— |
filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati (codice NC 0304 49 50) 100 tonnellate di peso netto. |
Articolo 4
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:
i) |
accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
ii) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
iii) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.
Articolo 5
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.
Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.
Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd Evrópusambandsins
За Исландия
Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία
For Iceland
Pour l'Islande
Za Island
Per l'Islanda
Islandes vārdā –
Islandijos vardu
Izland részéről
Għar-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
Fyrir hönd Íslands
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA
e
IL REGNO DI NORVEGIA
VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,
VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in particolare l'articolo 1,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,
VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Croazia,
HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.
Articolo 2
1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.
2. Il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applica ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'Unione europea fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1o luglio 2013 — 30 aprile 2014). Il volume contingentale è riveduto entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
3. Il contingente tariffario si applica dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e deve essere disponibile per dodici mesi a partire da tale data.
4. Al contingente tariffario di cui al paragrafo 3 si applicano le norme d'origine indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo.
Articolo 3
L'Unione apre il seguente contingente tariffario annuale supplementare esente da dazio:
— |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia (codici NC ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) 1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato. |
Articolo 4
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:
i) |
accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
ii) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; |
iii) |
protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.
Articolo 5
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.
Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.
Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
За Княжество Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveģja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriket Norge
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/49 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2014
relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(2014/344/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2014/186/UE del Consiglio (1), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo («accordo») è stato firmato in data 3 marzo 2014, con riserva della sua conclusione. |
(2) |
È opportuno approvare l'accordo. |
(3) |
Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
(4) |
Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) Decisione 2014/186/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europeo e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2012, pag. 11).
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/50 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
L'UNIONE EUROPEA, di seguito «UE»,
da un lato, e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito «Liechtenstein»,
dall'altro,
visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (1), di seguito «il regolamento»,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito «Ufficio di sostegno» dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati». |
(2) |
Il Liechtenstein ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare il Principato del Liechtenstein ha aderito all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2), |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Portata della partecipazione
Il Liechtenstein partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.
Articolo 2
Consiglio di amministrazione
Il Liechtenstein è rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.
Articolo 3
Contributo finanziario
1. Il Liechtenstein contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato I.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 4
Protezione dei dati
1. Nell'applicazione del presente accordo il Liechtenstein procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).
2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, il Liechtenstein rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.
Articolo 5
Status giuridico
L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto del Liechtenstein e gode nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
Articolo 6
Responsabilità
La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.
Articolo 7
Corte di giustizia dell'Unione europea
Il Liechtenstein riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno
1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'UE, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e le norme attuative adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini del Liechtenstein assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini del Liechtenstein che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.
3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini del Liechtenstein.
4. I cittadini del Liechtenstein, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.
Articolo 9
Privilegi e immunità
Il Liechtenstein applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (5), riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.
Articolo 10
Lotta contro la frode
Le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.
Articolo 11
Comitato
1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e del Liechtenstein, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta del Liechtenstein o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.
Articolo 12
Allegati
Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 13
Entrata in vigore
1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Denuncia e validità dell'accordo
1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (6).
4. Il presente accordo è redatto in duplicato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.
V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.
V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Княжество Лихтенщайн
Por el principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Za Kneževinu Lihtenštajn
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā –
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Lichtensteinu
Pelo Principado do Listenstaine
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.
(2) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266.
(6) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.
ALLEGATO I
Formula applicabile al calcolo del contributo
1. |
L'importo del contributo finanziario del Liechtenstein alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente. Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) del Liechtenstein disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario del Liechtenstein. |
2. |
Il contributo finanziario è versato in euro. |
3. |
Il Liechtenstein è tenuto a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per il Liechtenstein la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. |
4. |
Il contributo finanziario del Liechtenstein è adattato conformemente al presente allegato qualora il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito. |
5. |
Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno N, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o all'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dal Liechtenstein è trasferita al bilancio dell'anno N + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno N + 1, sarà ridotto di conseguenza. |
ALLEGATO II
Controllo finanziario dei partecipanti del Liechtenstein alle attività dell'ufficio di sostegno
Articolo 1
Comunicazione diretta
L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, subcontraenti, partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Articolo 2
Audit
1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.
5. L'istituto di controllo finanziario nazionale del Liechtenstein è informato anticipatamente degli audit che verranno svolti sul territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.
Articolo 3
Controlli sul posto
1. In base al presente accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio del Liechtenstein alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con L'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein o con le altre autorità del Liechtenstein competenti designate dall' istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità del Liechtenstein competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità del Liechtenstein interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione europea comunica quanto prima all'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.
2. Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
Articolo 5
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o del Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l'applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (5), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72, come modificato da ultimo con regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).
(3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
REGOLAMENTI
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu de Gex Haut-Jura»/«Bleu de Septmoncel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 937/2008 (3). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 8.
(4) GU C 5 del 9.1.2014, pag. 6.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
FRANCIA
Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 619/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
AL |
46,1 |
MK |
80,0 |
|
TR |
60,1 |
|
ZZ |
62,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
34,3 |
TR |
106,0 |
|
ZZ |
70,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
68,1 |
TR |
114,0 |
|
ZZ |
91,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
120,1 |
TR |
118,2 |
|
ZA |
128,5 |
|
ZZ |
122,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
96,9 |
BR |
84,9 |
|
CL |
99,1 |
|
CN |
120,6 |
|
NZ |
137,1 |
|
US |
175,3 |
|
UY |
164,7 |
|
ZA |
91,9 |
|
ZZ |
121,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
231,1 |
ZZ |
231,1 |
|
0809 29 00 |
TR |
371,5 |
ZZ |
371,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/62 |
DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2014
recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. |
La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio. |
2. |
Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE. |
3. |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: «I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
DECISIONI
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/64 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2014
recante modifica della decisione 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata
[notificata con il numero C(2014) 3590]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/345/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerato quanto segue:
(1) |
la decisione 2012/481/UE (2) della Commissione esclude dall'ambito di applicazione i substrati di cartone aventi una grammatura superiore a 400 g/m2, poiché detta decisione stabilisce che i prodotti di carta stampata siano stampati solo su carta recante l'Ecolabel UE, come stabilito dalle decisioni 2011/333/UE (3) o 2012/448/UE (4) della Commissione. Tuttavia talune categorie di prodotti, quali blocchi per annotazioni, taccuini, quaderni, quaderni a spirale e calendari con copertine, che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2012/481/UE, richiedono l'uso di substrati di cartone di grammatura superiore a 400 g/m2. L'applicazione dei criteri ad alcuni prodotti si è pertanto rivelata impossibile. |
(2) |
L'ambito di applicazione della decisione 2014/256/UE (5) della Commissione comprende i prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o substrati di cartone e stabilisce i requisiti relativi ai substrati di cartone aventi una grammatura di base superiore a 400 g/m2. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010. |
(4) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2012/481/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/481/UE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il gruppo di prodotti “carta stampata” comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l'80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.»; |
2) |
all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
4) |
all'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
5) |
all'allegato della decisione 2012/481/UE, il criterio 3 è così modificato: «Criterio 3 — Riciclabilità Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di riciclaggio.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la “Deinking Scorecard” (6) dell'European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove sono svolte su tre tipi di carta: non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti. (6) Valutazione della riciclabilità dei prodotti di carta stampata — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, “Publications”.»" |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).
(3) Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).
(4) Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26).
(5) Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135, dell'8.5.2014, pag. 24).
Rettifiche
11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/66 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione
( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 158 del 27 maggio 2014 )
A pagina 86, articolo 5, paragrafo 1, punto b):
anziché:
«l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera g), secondo comma»,
leggi:
«l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera e), secondo comma».