ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 542/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 febbraio 2013 il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno firmato l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti (3) («accordo TUB»). L’accordo TUB prevede la sua entrata in vigore non anteriormente al primo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relative alle relazioni di detto regolamento con l’accordo TUB. |
(2) |
Il 15 ottobre 2012, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, parti contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux («trattato della Corte di giustizia del Benelux»), hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato. Tale protocollo rende possibile il trasferimento della competenza alla Corte di giustizia del Benelux in materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012. |
(3) |
È necessario disciplinare il rapporto del regolamento (UE) n. 1215/2012 con l’accordo TUB e il trattato della Corte di giustizia del Benelux mediante modifiche di tale regolamento. |
(4) |
Il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere considerati quali autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti che potrebbero essere convenuti dinanzi a tali tribunali in un luogo situato in uno Stato membro diverso da quello individuato in base alle norme del regolamento (UE) n. 1215/2012. |
(5) |
Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l’assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso, né il regime stabilito nell’accordo TUB relativamente all’esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo. |
(6) |
In quanto autorità giurisdizionali comuni a diversi Stati membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non possono, diversamente da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, esercitare la loro competenza in base al diritto nazionale nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Affinché queste due autorità giurisdizionali possano esercitare la competenza nei confronti di tali convenuti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero pertanto applicarsi, per quanto riguarda le materie rientranti nella competenza, rispettivamente, del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi. Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto regolamento e il territorio degli Stati membri. È pertanto opportuno estendere tali norme ai procedimenti contro tutti i convenuti, indipendentemente dal loro domicilio. Nell’applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux (nel prosieguo, indicati ciascuno come «autorità giurisdizionale comune») dovrebbero applicare esclusivamente le norme appropriate alle materie per le quali è stata loro attribuita la competenza. |
(7) |
Un’autorità giurisdizionale comune dovrebbe poter conoscere in via sussidiaria delle controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi nei procedimenti relativi alla violazione di un brevetto europeo che provochi danni sia all’interno che all’esterno dell’Unione. Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata qualora i beni appartenenti al convenuto si trovino in un qualsiasi Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune e qualora la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza, è opportuno che l’autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabili e dovrebbe essere tale da rendere possibile l’esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune. |
(8) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione, intese a impedire procedimenti paralleli e decisioni tra loro incompatibili, dovrebbero applicarsi nei casi in cui siano proposti procedimenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale comune e dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui l’accordo TUB oppure, a seconda del caso, il trattato della Corte di giustizia del Benelux non si applicano. |
(9) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione dovrebbero analogamente applicarsi laddove, durante il periodo transitorio previsto nell’accordo TUB, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversie siano proposti, da un lato, dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e, dall’altro, dinanzi all’autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro parte dell’accordo TUB. |
(10) |
Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere riconosciute ed eseguite ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 in uno Stato membro che non è parte, a seconda dei casi, dell’accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux. |
(11) |
Le decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che non è parte, a seconda dei casi, dell’accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux, dovrebbero essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n 1215/2012. |
(13) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(14) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolata né soggetta alla relativa applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capo VII del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 71 bis
1. Ai fini del presente regolamento, un’autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 («autorità giurisdizionale comune») è un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un’autorità giurisdizionale comune:
a) |
il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 («accordo TUB»); e |
b) |
la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux («trattato della Corte di giustizia del Benelux»). |
Articolo 71 ter
La competenza di un’autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:
1) |
l’autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento; |
2) |
se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto. Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un’autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo; |
3) |
se un’autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all’interno dell’Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all’esterno dell’Unione. Questa competenza può sussistere unicamente se, all’interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro. |
Articolo 71 quater
1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell’accordo TUB.
Articolo 71 quinquies
Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione:
a) |
delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune; e |
b) |
delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo. |
Tuttavia, qualora il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l’esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(3) GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(5) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 543/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio (2) la CEPOL ha sede a Bramshill, Regno Unito. |
(2) |
Nonostante l’articolo 4 della decisione 2005/681/GAI, con lettere del 12 dicembre 2012 e dell’8 febbraio 2013 il Regno Unito ha informato la CEPOL di aver deciso unilateralmente che non desidera più ospitare la sede sul suo territorio. Oltre ad ospitare la CEPOL, Bramshill ospita anche un sito di addestramento di polizia nazionale della National Policing Improvement Agency, che il Regno Unito aveva deciso di sostituire con un nuovo College of Policing da ubicare altrove. Il Regno Unito ha pertanto deciso di chiudere il sito di addestramento di polizia nazionale di Bramshill e di venderlo, indicando che le spese corrispondenti sono elevate e che non sono emersi modelli aziendali alternativi per gestire il sito. Alla luce dell’obbligo di leale cooperazione previsto dal trattato sull’Unione europea (TUE) e, in particolare, degli obblighi derivanti dall’articolo 4 TUE, occorre che l’Unione e i suoi Stati membri si assistano reciprocamente nel mantenimento delle attività operative della CEPOL. A tale scopo, si chiede al Regno Unito in particolare di assicurare un’agevole transizione della CEPOL nella sua nuova sede, senza pregiudicare il bilancio ordinario della stessa. |
(3) |
In considerazione dell’accordo comune raggiunto l’8 ottobre 2013 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della necessità di mantenere lo status della CEPOL come agenzia dell’Unione a sé stante, è opportuno disporre che la CEPOL sia ospitata a Budapest subito dopo il trasferimento da Bramshill. Tali disposizioni dovrebbero essere incorporate nella decisione 2005/681/GAI. |
(4) |
In considerazione del quadro giuridico instauratosi con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario riesaminare la decisione 2005/681/GAI, assicurando al contempo lo status della CEPOL come agenzia dell’Unione a sé stante. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/681/GAI. |
(6) |
Prima che la CEPOL dia inizio alla sua fase operativa nella nuova sede, è opportuno concludere un accordo sulla sede, conformemente alle procedure consolidate. |
(7) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Data l’urgente necessità di stabilire la nuova sede della CEPOL, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione 2005/681/GAI è così modificata:
1) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Sede La CEPOL ha sede a Budapest, Ungheria.»; |
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Riesame Entro il 30 novembre 2015, la Commissione presenta una relazione sull’efficacia della presente decisione, tenendo conto della necessità di assicurare lo status della CEPOL come agenzia dell’Unione a sé stante. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare la presente decisione, a seguito di un’analisi costi-benefici e di una valutazione d’impatto approfondite.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(2) Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63).
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 544/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3) («convenzione»). |
(2) |
Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (4) è stato adottato al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali a livello dell’Unione. |
(3) |
Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali rivedute a livello dell’Unione. |
(4) |
Nella sua diciottesima riunione straordinaria del 2012, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03, che modifica ulteriormente il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Ai fini di un migliore adeguamento delle campagne di pesca all’attività delle flotte, la raccomandazione 12-03 prevede una modifica delle campagne di pesca, che sono ora definite come periodi di autorizzazione della pesca in contrapposizione ai periodi di divieto della pesca indicati nelle precedenti raccomandazioni dell’ICCAT. È stata inoltre apportata una modifica delle date in cui è autorizzata la pesca con pescherecci con reti a circuizione, tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate. Infine, per evitare ogni incertezza con riguardo agli attrezzi non soggetti a norme specifiche sulle campagne di pesca, era necessario includere una disposizione che autorizzasse esplicitamente tutti gli altri attrezzi, ad eccezione di tutti i tipi di reti da posta derivanti, a pescare tutto l’anno. I periodi e le date relativi alle campagne di pesca nell’Atlantico possono essere riesaminati dall’ICCAT nel 2015, sulla base del parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT (SCRS). |
(5) |
Nella sua 23a riunione ordinaria del novembre 2013, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 13-08, che integra la raccomandazione 12-03, al fine di consentire talune modifiche delle campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale che non incidono sulla protezione delle zone di riproduzione del tonno rosso nel Mediterraneo. Tale raccomandazione ICCAT indica che le parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti possono fissare una data di inizio diversa per le campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale, pur mantenendo la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca. Tale raccomandazione ICCAT stabilisce inoltre le modalità di utilizzo di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento. L’obiettivo è che tutte le specifiche tecniche, tra cui l’intensità di campionamento, il metodo di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto tra lunghezza e peso) siano riviste dall’SCRS alla riunione del 2014 e, se necessario, modificate dall’ICCAT alla riunione del 2014 sulla base delle raccomandazioni formulate dall’SCRS. |
(6) |
Al fine di recepire nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 12-03, garantire una conservazione efficace dello stock di tonno rosso, fornire certezza giuridica con riguardo alle campagne di pesca interessate e, infine, consentire agli Stati membri di definire in modo adeguato i propri piani di pesca, di capacità e di ispezione nonché di adempiere ai propri obblighi in materia di relazioni, e al fine di recepire nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 13-08 per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento e l’eventuale fissazione di una data di inizio diversa per le campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale, è necessario modificare quanto prima le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato:
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Campagne di pesca 1. La pesca del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è autorizzata durante il periodo dal 1° agosto al 31 gennaio. 2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno. 3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 ottobre. In deroga al primo comma, per gli anni 2014 e 2015, e poiché ciò non incide sulla protezione delle zone di riproduzione, gli Stati membri possono fissare, nei loro piani di pesca annuali, una data d’inizio diversa per le tonniere con lenze a canna e le imbarcazioni con lenze trainate battenti la loro bandiera che operano nell’Atlantico orientale, purché la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca continui ad essere conforme al primo comma. Il piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso all’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno specifica se le date d’inizio relative a tali tipi di pesca sono state modificate, come pure le coordinate delle zone interessate. 4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è autorizzata nell’Atlantico orientale durante il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 5. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 6. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l’anno. Ciononostante è vietata la pesca del tonno rosso con tutti i tipi di reti da posta derivanti.»; |
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 24 bis Utilizzo di fotocamere stereoscopiche durante le operazioni di ingabbiamento L’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento deve essere conforme alle condizioni seguenti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 157.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.
(3) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(4) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1).
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 545/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Per lottare in modo efficace contro le discriminazioni, conformemente all’articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e contribuire ad assicurare il rispetto dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché per puntare alla piena occupazione e al progresso sociale, ai sensi dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), e per monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione, fra cui gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, occorre disporre di statistiche comparabili, affidabili e oggettive sulla situazione delle persone occupate, delle persone disoccupate e di quelle che si trovano al di fuori del mercato del lavoro, rispettando al contempo la riservatezza statistica, la vita privata e la protezione dei dati personali. |
(2) |
A seguito dell’entrata in vigore del TFUE è necessario allineare i poteri conferiti alla Commissione all’articolo 290 TFUE e al nuovo quadro giuridico derivante dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
La Commissione si è impegnata, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011, a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (3) contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo; è opportuno pertanto riesaminarlo alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE. |
(5) |
Per tenere conto, in particolare, degli sviluppi economici, sociali e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento dell’elenco delle variabili dell’indagine, specificate nell’elenco dei quattordici gruppi di caratteristiche dell’indagine di cui al regolamento (CE) n. 577/98, al fine di istituire un programma triennale di moduli ad hoc che precisi, per ciascun modulo ad hoc, il tema, l’elenco e la descrizione del settore di informazioni specialistiche («sottomoduli ad hoc») ed il periodo di riferimento. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di decidere l’elenco delle variabili strutturali e la frequenza di indagine. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti. |
(6) |
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(7) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 577/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
(8) |
Dato il ruolo importante che i moduli ad hoc dell’indagine sulle forze di lavoro rivestono per le politiche dell’Unione, occorre concedere un contributo dell’Unione al finanziamento della loro attuazione, secondo il principio di una ragionevole ripartizione degli oneri finanziari tra il bilancio dell’Unione e i bilanci degli Stati membri. Le sovvenzioni dovrebbero essere fornite, senza inviti a presentare proposte, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le sovvenzioni dovrebbero essere concesse, subordinatamente all’attuazione effettiva dei moduli ad hoc, agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le sovvenzioni previste per la realizzazione delle indagini sulle forze di lavoro possono essere concesse nella forma di somme forfettarie. In tale contesto, l’impiego di somme forfettarie dovrebbe costituire uno degli strumenti principali per semplificare la gestione delle sovvenzioni. |
(9) |
In deroga al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e tenuto conto dei maggiori oneri legati alla raccolta di informazioni supplementari ai fini dei moduli ad hoc dell’indagine sulle forze di lavoro da cui è possibile ricavare gli indicatori per gli obiettivi delle politiche dell’Unione, è necessario cofinanziare i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, anche se l’autorità pubblica interessata avrebbe realizzato l’azione sostenuta anche senza una sovvenzione dell’Unione, e altri costi ammissibili pertinenti. |
(10) |
Per quanto riguarda il conferimento di poteri alla Commissione, il presente regolamento si limita ad allineare l’attuale conferimento di poteri alla Commissione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 all’articolo 290 TFUE e al nuovo quadro giuridico derivante dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011, nonché a riesaminare, ove opportuno, la portata di tali poteri. Poiché gli obiettivi del regolamento (CE) n. 577/98 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(11) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 577/98, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 577/98 è così modificato:
1) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Moduli ad hoc 1. Può essere aggiunto un ulteriore insieme di caratteristiche (“modulo ad hoc”) per completare le informazioni richieste all’articolo 4, paragrafo 1. 2. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc fornisce altresì informazioni sulle variabili strutturali. 3. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc soddisfa una delle seguenti condizioni:
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater al fine di istituire un programma di moduli ad hoc della durata di tre anni. Tale programma definisce per ciascun modulo ad hoc il tema, l’elenco e la descrizione del settore di informazioni specialistiche (“sottomoduli ad hoc”) che costituiscono il quadro al cui interno sono determinate le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché il periodo di riferimento. Il programma è adottato al più tardi ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento del programma. 5. Per garantire l’applicazione uniforme del programma di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc per ciascun sottomodulo ad hoc conformemente al settore di informazioni specialistiche di cui a detto paragrafo, come pure i filtri e i codici da usare per la trasmissione dei dati e i termini di trasmissione dei risultati, eventualmente diversi da quelli di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2. 6. L’elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere in un modulo ad hoc è stabilito entro dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento previsto per tale modulo. La dimensione di un modulo ad hoc non supera undici caratteristiche tecniche. Articolo 7 ter Disposizioni relative al finanziamento L’Unione concede un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per l’attuazione dei moduli ad hoc di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). In conformità dell’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’Unione può concedere sovvenzioni, senza inviti a presentare proposte, a tali istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali. Le sovvenzioni possono assumere la forma di pagamenti forfettari e sono concesse a condizione che gli Stati membri partecipino effettivamente all’attuazione dei moduli ad hoc. Articolo 7 quater Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell’esercizio del potere delegato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti. Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi sociali ed economici. Tali atti delegati non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste. La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009. 3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 4. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 7 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (6) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)." (7) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238)." (8) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" |
3) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»" |
Articolo 2
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 577/98 che sono state avviate ma non completate anteriormente al 18 giugno 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 546/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio (4) stabilisce la politica di capacità della flotta dell’Unione per i battelli adibiti al trasporto di merci sulle vie navigabili degli Stati membri. |
(2) |
Nell’ambito dell’ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere, preferibilmente in una fase iniziale, misure sociali a favore di tutti i membri dell’equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli addetti del settore della navigazione interna e a promuovere l’adeguamento tecnico dei battelli, anche per quanto riguarda i battelli ecologici. I fondi di riserva istituiti in ciascuno Stato membro le cui vie navigabili interne sono collegate a quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate, come previsto dal regolamento (CE) n. 718/1999 dovrebbero essere utilizzati per misure riguardanti gli operatori-proprietari. Altri fondi specifici già esistenti a livello di Unione potrebbero essere utilizzati a sostegno delle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. |
(3) |
A tal fine i fondi di riserva potrebbero essere utilizzati, a condizione che vi sia una richiesta unanime delle organizzazioni rappresentative del trasporto nella navigazione interna. |
(4) |
I fondi di riserva, costituiti unicamente dai contributi finanziari degli operatori del settore, non sono mai stati utilizzati finora. |
(5) |
Le misure relative all’ammodernamento della flotta dell’Unione, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999, riguardano esclusivamente aspetti sociali e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Non sono previsti altri tipi di misure di sostegno per creare un contesto favorevole all’innovazione e all’ambiente. |
(6) |
Le misure di cui al regolamento (CE) n. 718/1999 relative alla formazione o alla riqualificazione professionale riguardano tutti i membri dell’equipaggio che lasciano il settore, compresi gli operatori-proprietari, e non solo a coloro che sono qualificati come lavoratori. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede misure per promuovere il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative ma nessuna misura per rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione, nonostante il fatto che tali organizzazioni, se rafforzate a livello dell’Unione, potrebbero contribuire a ridurre la frammentazione del settore. |
(8) |
È opportuno integrare il regolamento (CE) n. 718/1999 con misure intese a definire programmi di formazione o riqualificazione professionale per i membri dell’equipaggio, diversi da quelli qualificati come «lavoratori», che lasciano l’attività, incoraggiando gli operatori-proprietari a raggrupparsi in cooperative, rafforzando le organizzazioni professionali del settore e incoraggiando l’ammodernamento dei battelli e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali. |
(9) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero potenziare la ricerca e l’innovazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne e nelle infrastrutture portuali multimodali avvalendosi degli strumenti finanziari disponibili, inclusi, se del caso, quelli nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 («Orizzonte 2020») (5) e quelli del meccanismo per collegare l’Europa (6), garantendo in tal modo l’integrazione di questo settore nel trasporto multimodale. |
(10) |
La Commissione dovrebbe sostenere misure a favore dell’innovazione e dell’adeguamento delle flotte della navigazione interna al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, promuovendo l’utilizzo degli strumenti finanziari disponibili nell’ambito dei fondi dell’Unione esistenti, come il meccanismo per collegare l’Europa e Orizzonte 2020, nonché proporre modalità con cui ottenere un effetto leva dei fondi di riserva mediante tali fondi esistenti e gli strumenti di finanziamento della Banca europea degli investimenti. |
(11) |
Poiché i fondi di riserva sono stati creati grazie ai contributi dell’industria, essi dovrebbero poter essere utilizzati per l’adeguamento dei battelli ai requisiti tecnici e ambientali adottati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, incluso il loro adeguamento all’ulteriore sviluppo delle norme europee in materia di emissioni dei motori, per la promozione dell’efficienza dei combustibili nei motori, dell’utilizzo di combustibili alternativi e di qualsiasi altra misura al fine di migliorare la qualità dell’aria e a favore di battelli ecologici, inclusi i battelli adattati alla navigazione fluviale. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 718/1999, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, ogni Stato membro può adottare misure intese in particolare a:
— |
facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un’altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall’attività, tra l’altro fornendo informazioni esaurienti, |
— |
organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i membri dell’equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che lasciano l’attività e fornire informazioni appropriate su tali corsi; |
— |
migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna e le loro conoscenze in materia di logistica, per garantire lo sviluppo e il futuro della professione; |
— |
incoraggiare il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative e rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione; |
— |
incoraggiare l’adeguamento dei battelli al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro, inclusa la tutela della salute, e promuovere la sicurezza; |
— |
incoraggiare l’ammodernamento dei battelli e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, inclusi i battelli ecologici; |
— |
incoraggiare opzioni volte a creare un effetto leva dei fondi di riserva in combinazione con gli strumenti finanziari disponibili, inclusi, se del caso, quelli nell’ambito di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l’Europa, nonché con gli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Parere del 21 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 31 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.
(4) Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(6) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/18 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 547/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottato il 25 ottobre 2012, era corredato di una dichiarazione congiunta in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convenivano di rivedere tale regolamento per tener conto dell’esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020. |
(2) |
In seguito all’adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in linea con la dichiarazione congiunta, è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per includervi le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa. |
(3) |
Gli stanziamenti corrispondenti alla riserva per aiuti d’urgenza sono iscritti al titolo «Riserve» del bilancio generale dell’Unione. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per disporre il riporto all’anno n+1 degli stanziamenti iscritti in riserva e non utilizzati nell’anno n. |
(4) |
Per loro natura, i progetti finanziati nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Di conseguenza, anche ritardi contenuti nel completamento di tali progetti possono determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e minare la fattibilità dei progetti e, quindi, la volontà politica dell’Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe prevedere il riporto all’esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario 2014, 2015 e 2016 per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa. Il riporto dovrebbe essere presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(5) |
In seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al fine di rendere nuovamente disponibili gli stanziamenti disimpegnati ai fini dell’attuazione della riserva di efficacia e degli strumenti finanziari di garanzia illimitata e di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:
1) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
2) |
nella parte seconda, il titolo del titolo II è sostituito dal seguente: «TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE E MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA»; |
3) |
all’articolo 178 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli stanziamenti disimpegnati sono nuovamente ricostituiti se:
(7) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" |
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 178 bis Riporto di stanziamenti di impegno per il meccanismo per collegare l’Europa 1. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, gli stanziamenti di impegno per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e non ancora impegnati alla fine dell’esercizio possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo. 2. La Commissione presenta proposte di riporto relativamente all’esercizio precedente al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di riporto entro il 31 marzo dell’esercizio in corso. 4. La proposta di riporto è approvata se, entro il termine di cui al paragrafo 3, si verifica una delle situazioni seguenti:
(8) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).»." |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 4 dell’8.1.2014, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
Dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario
1. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Tuttavia, hanno convenuto altresì che:
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2. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:
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