ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
27 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE

23

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/300/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

31

 

 

2014/301/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

33

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 566/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES

35

 

*

Regolamento (UE) n. 567/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o Fondo europeo di sviluppo all'11o Fondo europeo di sviluppo fino all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11o Fondo europeo di sviluppo

52

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

80

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

85

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

96

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 572/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

101

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


DIRETTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure nel settore dell'immigrazione che siano eque nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il TFUE prevede che l'Unione deve sviluppare una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, e la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

(3)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» fissa l'obiettivo per l'Unione di diventare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione tramite la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro. Le misure volte a facilitare l'ingresso nell'Unione di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio provenienti da paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari devono collocarsi in tale contesto più ampio.

(4)

Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009, riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro e, di conseguenza, di una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a lungo termine. Il programma di Stoccolma invita pertanto la Commissione e il Consiglio a portare avanti l'attuazione del Piano d'azione sull'immigrazione legale di cui alla comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005.

(5)

La globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali hanno intensificato negli ultimi anni gli spostamenti di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio di succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società.

(6)

Tali trasferimenti intra-societari di personale di punta apportano alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche maggiori, facendo in tal modo progredire l'economia basata sulla conoscenza nell'Unione, incoraggiando nel contempo i flussi di investimenti nella stessa. I trasferimenti intra-societari da paesi terzi possono anche facilitare i trasferimenti intra-societari da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle relazioni con i suoi partner internazionali. L'agevolazione dei trasferimenti intra-societari consente ai gruppi multinazionali di ottimizzare l'assegnazione delle loro risorse umane.

(7)

Il complesso di norme stabilite dalla presente direttiva può anche beneficiare i paesi di origine dei migranti quanto la migrazione temporanea, a condizioni ben definite, può favorire il trasferimento di competenze, conoscenze, tecnologie e know-how.

(8)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei relativi atti di adesione.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi diversi dai permessi di trasferimento intra-societari a fini occupazionali ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(10)

La presente direttiva dovrebbe stabilire una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano effettuati controlli appropriati e ispezioni efficaci onde garantire la corretta applicazione della presente direttiva. Il rilascio del permesso per trasferimento intra-societario non dovrebbe pregiudicare o impedire da parte degli Stati membri, durante il trasferimento intra-societario, l'applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro nazionali miranti, conformemente al diritto dell'Unione, a controllare il rispetto delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

(12)

Dovrebbe rimanere impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di imporre, sulla base del diritto nazionale, sanzioni nei confronti di un datore di lavoro di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario stabilito in un paese terzo.

(13)

Ai fini della presente direttiva, dovrebbero essere considerati lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario i dirigenti, il personale specializzato e i dipendenti in tirocinio. La loro definizione dovrebbe tener conto degli specifici impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e degli accordi commerciali bilaterali. Poiché tali impegni assunti nell'ambito del GATS non riguardano le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro, la presente direttiva dovrebbe integrarli e facilitarne l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei trasferimenti intra-societari cui si applica la presente direttiva dovrebbe essere più ampio di quello risultante dagli impegni commerciali, in quanto tali trasferimenti non hanno luogo necessariamente nel settore dei servizi e possono avere origine in un paese terzo che non è parte di un accordo commerciale.

(14)

Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework — EQF) per l'apprendimento permanente, a seconda dei casi, per effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente. I punti di coordinamento nazionali previsti dall'EQF possono fornire informazioni e orientamenti circa la relazione tra i livelli delle qualifiche nazionali e l'EQF.

(15)

I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario dovrebbero beneficiare almeno delle stesse condizioni di occupazione dei lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è stabilito nel territorio dell'Unione, quali definite dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero esigere che i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario beneficino di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini che occupano posizioni comparabili per quanto riguarda la retribuzione che sarà loro corrisposta durante il trasferimento. Ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile del controllo della retribuzione corrisposta ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario durante il soggiorno di questi ultimi nel suo territorio. Ciò ha lo scopo di tutelare i lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra le imprese stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite in un paese terzo, in quanto garantisce che queste ultime non possano beneficiare di norme meno restrittive in materia di occupazione per ottenere vantaggi concorrenziali.

(16)

Per garantire che le competenze del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario siano specifiche all'entità ospitante, l'interessato dovrebbe aver lavorato nello stesso gruppo di imprese almeno da 3 a 12 mesi ininterrotti immediatamente prima del trasferimento nel caso di dirigenti e personale specializzato e almeno da 3 a 6 mesi ininterrotti nel caso di dipendenti in tirocinio.

(17)

Poiché i trasferimenti intra-societari sono migrazioni temporanee, la durata massima di un trasferimento nell'Unione, compresa la mobilità tra Stati membri, non dovrebbe essere superiore a tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e a un anno per i dipendenti in tirocinio, al termine dei quali gli interessati dovrebbero partire per un paese terzo a meno che non ottengano un permesso di soggiorno ad altro titolo conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. La durata massima del trasferimento dovrebbe comprendere il cumulo delle durate dei permessi per trasferimento intra-societario rilasciati consecutivamente. Un successivo trasferimento verso l'Unione potrebbe aver luogo dopo che il cittadino del paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri.

(18)

Per garantire il carattere temporaneo del trasferimento intra-societario ed evitare abusi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prescrivere che trascorra un certo lasso di tempo tra la fine della durata massima di un trasferimento e una successiva domanda riguardante il medesimo cittadino di un paese terzo ai fini della presente direttiva, nello stesso Stato membro.

(19)

Poiché i trasferimenti intra-societari sono distacchi temporanei, il richiedente dovrebbe dimostrare, nell'ambito del contratto di lavoro o della lettera di incarico, che alla fine dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un paese terzo. Il richiedente dovrebbe inoltre fornire la prova che il dirigente o il personale specializzato di un paese terzo possiede le qualifiche professionali e l'adeguata esperienza professionale richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito.

(20)

I cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di dipendenti in tirocinio dovrebbero dimostrare di essere in possesso di un diploma universitario. Inoltre essi dovrebbero, se richiesto, presentare una convenzione di tirocinio, contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione dei dipendenti in tirocinio, da cui risulti che svolgeranno un vero e proprio tirocinio e non saranno impiegati come normali lavoratori.

(21)

Salvo che sia in contrasto con il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle disposizioni pertinenti dei relativi atti di adesione, non dovrebbe essere richiesta un'analisi del mercato del lavoro.

(22)

Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale riconoscimento non dovrebbe pregiudicare alcuna restrizione all'accesso a una professione regolamentata derivante da riserve rispetto agli impegni esistenti in materia di professioni regolamentate assunti dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito di accordi commerciali. La presente direttiva non dovrebbe prevedere comunque un trattamento più favorevole per i lavoratori trasferiti all'interno della società, rispetto ai cittadini dell'Unione o dello Spazio economico europeo, per quanto riguarda l'accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro.

(23)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di uno Stato membro di determinare il volume d'ingresso conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

(24)

Al fine di combattere eventuali abusi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario qualora l'entità ospitante sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario e/o non svolga un'attività effettiva.

(25)

La presente direttiva mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») e a ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri. A tal fine, la presente direttiva stabilisce un programma specifico di mobilità intra-unionale in base al quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla presente direttiva. La mobilità di breve durata ai fini della presente direttiva dovrebbe contemplare i soggiorni negli Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario per un periodo massimo di 90 giorni per Stato membro. La mobilità di lunga durata ai fini della presente direttiva dovrebbe contemplare i soggiorni negli Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario per più di 90 giorni per Stato membro. Per evitare che sia elusa la distinzione tra mobilità di breve e di lunga durata, la mobilità di breve durata in relazione a un dato Stato membro dovrebbe essere limitata a un massimo di 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni e non dovrebbe essere possibile presentare una notifica di mobilità di breve durata contemporaneamente a una domanda di mobilità di lunga durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del lavoratore trasferito all'interno della società, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda sia presentata almeno 20 giorni prima del termine del periodo di mobilità di breve durata.

(26)

Mentre il programma specifico di mobilità istituito dalla presente direttiva dovrebbe fissare norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno a fini lavorativi di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario, continuano invece ad applicarsi tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone stabilite alle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen.

(27)

Qualora il trasferimento riguardi più destinazioni in Stati membri diversi, è opportuno, al fine di agevolare i controlli, comunicare, se del caso, le informazioni pertinenti alle autorità competenti del secondo Stato membro.

(28)

Quando un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario ha esercitato il suo diritto alla mobilità, il secondo Stato membro dovrebbe avere la facoltà, a determinate condizioni, di adottare provvedimenti in modo che le attività di detto lavoratore non violino le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ad esempio di tipo finanziario, da irrogare in caso di inosservanza della presente direttiva. Tali sanzioni potrebbero consistere, tra l'altro, nelle misure previste all'articolo 7 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali sanzioni potrebbero essere comminate all'entità ospitante stabilita nello Stato membro interessato.

(30)

L'istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro («permesso unico») dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri.

(31)

Dovrebbe essere possibile istituire una procedura semplificata per le entità o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine. Il riconoscimento dovrebbe essere valutato periodicamente.

(32)

Non appena uno Stato membro abbia deciso di ammettere un cittadino di un paese terzo che soddisfa i criteri previsti dalla presente direttiva, quest'ultimo dovrebbe ricevere un permesso per trasferimento intra-societario che lo autorizzi a svolgere l'incarico, a determinate condizioni, in diverse entità appartenenti alla stessa società transnazionale, comprese le entità situate in altri Stati membri.

(33)

Ove sia richiesto un visto e il cittadino del paese terzo soddisfi i criteri per ottenere il rilascio di un permesso per trasferimento intra-societario, lo Stato membro dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell'ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.

(34)

Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rilasciato da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il lavoratore trasferito all'interno della società, nell'ambito della mobilità intra-unionale, attraversi una frontiera esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di chiedere una prova del fatto che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario si trasferisce nel suo territorio ai fini di un trasferimento intra-societario. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 526/2006, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(35)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di indicare informazioni supplementari in formato cartaceo o di archiviare tali informazioni in formato elettronico di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (9) e al punto 16, lettera a), del relativo allegato, per dare informazioni più precise sull'attività lavorativa durante il trasferimento intra-societario. L'indicazione di tali informazioni supplementari dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri e non dovrebbe costituire un requisito aggiuntivo che comprometta il permesso unico e la procedura unica di domanda.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe impedire ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario di esercitare attività specifiche nelle sedi dei clienti all'interno dello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante conformemente alle disposizioni che si applicano in detto Stato membro in relazione a tali attività.

(37)

La presente direttiva non incide sulle condizioni relative alla prestazione di servizi nell'ambito dell'articolo 56 TFUE. In particolare, essa non incide sulle condizioni di occupazione che, conformemente alla direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi conformemente alla direttiva 96/71/CE. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva non dovrebbe concedere alle imprese stabilite in un paese terzo un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE.

(38)

Per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose durante il soggiorno nell'Unione è importante assicurare un'adeguata copertura di sicurezza sociale ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario e, se del caso, ai loro familiari. Dovrebbe pertanto essere assicurata la parità di trattamento, conformemente al diritto nazionale, nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La presente direttiva non armonizza la legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo ambito d'applicazione. Il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale si applica ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni oggettive e non discriminatorie previste dal diritto dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa con riguardo al trattamento e al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale.

In vari Stati membri il diritto alle prestazioni familiari è subordinato alla sussistenza di un certo collegamento con lo Stato membro in questione poiché le prestazioni sono destinate a sostenerne uno sviluppo demografico positivo al fine di garantirne in futuro la forza lavoro. La presente direttiva non dovrebbe pertanto incidere sul diritto di uno Stato membro di limitare, a determinate condizioni, la parità di trattamento con riguardo alle prestazioni familiari, dato che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e i familiari che lo accompagnano soggiornano temporaneamente in tale Stato membro. I diritti di sicurezza sociale dovrebbero essere concessi fatte salve le disposizioni del diritto nazionale e/o di accordi bilaterali relative all'applicazione della legislazione in materia di sicurezza sociale del paese di origine. Tuttavia, gli accordi bilaterali o il diritto nazionale in materia di diritti di sicurezza sociale dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario adottati dopo l'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbero prevedere un trattamento meno favorevole di quello riservato ai cittadini dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro. In virtù del diritto nazionale o degli accordi summenzionati potrebbe essere, ad esempio, nell'interesse dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario rimanere sottoposti al sistema di sicurezza sociale del loro paese di origine qualora l'interruzione di tale legame rechi pregiudizio ai loro diritti o comporti l'assunzione dell'onere della doppia copertura. Gli Stati membri dovrebbero sempre conservare la facoltà di concedere diritti di sicurezza sociale più favorevoli ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dei superstiti aventi diritto del lavoratore soggetti a trasferimento intra-societario, a beneficiare della pensione di reversibilità, qualora soggiornino in un paese terzo.

(39)

Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si dovrebbe applicare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.

(40)

Per accrescere l'attrattività delle norme specifiche istituite dalla presente direttiva e generare il complesso dei vantaggi attesi relativamente alla competitività delle imprese nell'Unione, è opportuno concedere ai lavoratori cittadini di paesi terzi soggetti a trasferimento intra-societario condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare nello Stato membro che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario e negli Stati membri che autorizzano il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a soggiornare e lavorare nel loro territorio ai sensi delle disposizioni della presente direttiva sulla mobilità a lungo termine. Tale diritto rimuoverebbe infatti un importante ostacolo all'accettazione dell'incarico da parte del potenziale lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario. A salvaguardia dell'unità familiare, i familiari dovrebbero poter raggiungere il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in un altro Stato membro e dovrebbe esserne agevolato l'accesso al mercato del lavoro.

(41)

Per agevolare la rapida trattazione delle domande, gli Stati membri dovrebbero dare la preferenza allo scambio di informazioni e alla trasmissione di documenti pertinenti per via elettronica, a meno che non sopravvengano difficoltà tecniche ovvero interessi essenziali non richiedano di procedere diversamente.

(42)

La raccolta e la trasmissione di pratiche e dati dovrebbero effettuarsi conformemente alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e sicurezza.

(43)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai fini di un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (12).

(44)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una speciale procedura di ammissione e di adozione di condizioni di ingresso e soggiorno da applicare ai cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che a sua volta si basa sui diritti derivanti dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa.

(46)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(47)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(48)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

a)

le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

b)

le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)

chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;

b)

in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;

c)

sono distaccati nell'ambito della direttiva 96/71/CE;

d)

svolgono attività di lavoro autonomo;

e)

ricevono l'incarico da agenzie di collocamento, agenzie di lavoro interinale o qualsiasi altra impresa che si occupa di mettere a disposizione lavoratori destinati a lavorare sotto la supervisione e la direzione di un'altra impresa;

f)

sono ammessi come studenti a tempo pieno o che, nell'ambito dei loro studi, effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione.

3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dal permesso per trasferimento intra-societario disciplinato dalla presente direttiva per motivi di lavoro a cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

b)

«trasferimento intra-societario», il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi secondi Stati membri;

c)

«lavoratore trasferito all'interno della società», il cittadino di un paese terzo che soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di permesso per trasferimento intra-societario e che è oggetto di un trasferimento intra-societario;

d)

«entità ospitante», l'entità presso la quale è trasferito il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, qualunque sia la sua forma giuridica, stabilita, conformemente al diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro;

e)

«dirigente», la persona che ricopre una carica elevata preposta essenzialmente alla gestione dell'entità ospitante, principalmente sotto la supervisione generale o la guida del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; tale carica include: la direzione dell'entità ospitante oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; la supervisione e il controllo dell'attività degli altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o dirigenziali; l'autorità di proporre assunzioni, licenziamenti o altre iniziative inerenti al personale;

f)

«personale specializzato», una persona che lavora all'interno del gruppo di imprese ed è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale;

g)

«dipendente in tirocinio», il titolare di un diploma universitario trasferito a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuito durante il trasferimento;

h)

«familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (14);

i)

«permesso per trasferimento intra-societario», l'autorizzazione recante l'acronimo «ICT» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio del primo Stato membro e, se del caso, del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;

j)

«permesso di mobilità di lunga durata», l'autorizzazione recante l'acronimo «mobile ICT» che consente al titolare di un permesso per trasferimento intra-societario di soggiornare e lavorare nel territorio del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;

k)

«procedura unica di domanda», la procedura che conduce alla decisione in merito a una domanda di autorizzazione di un cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;

l)

«gruppo di imprese», due o più imprese che sono riconosciute collegate ai sensi del diritto nazionale nei seguenti modi: un'impresa, nei confronti di un'altra impresa, direttamente o indirettamente detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; controlla la maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; ha diritto di designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; ovvero le imprese sono gestite su base unificata dall'impresa madre;

m)

«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario;

n)

«secondo Stato membro», lo Stato membro in cui il lavoratore trasferito all'interno della società intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva, diverso dal primo Stato membro;

o)

«professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi ai quali si applica, disposizioni più favorevoli rispetto all'articolo 3, lettera h), e agli articoli 15, 18 e 19.

CAPO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Criteri di ammissione

1.   Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva o l'entità ospitante:

a)

dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

b)

dimostra di aver lavorato nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese per un periodo minimo da tre a dodici mesi ininterrotti immediatamente precedente la data del trasferimento intra-societario nel caso dei dirigenti e degli specialisti del personale specializzato, e per un periodo minimo da tre a sei mesi ininterrotti nel caso dei dipendenti in tirocinio;

c)

presenta un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico del datore di lavoro che contengano quanto segue:

i)

la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;

ii)

la prova che il cittadino di un paese terzo ricoprirà un posto di dirigente, personale specializzato o dipendente in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

iii)

la retribuzione nonché le altre condizioni di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

iv)

la prova che, alla fine del trasferimento intra-societario, il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente a tale impresa o gruppo di imprese e stabilita in un paese terzo;

d)

fornisce la prova che il cittadino di un paese terzo possiede le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito in qualità di dirigente o specialista o, nel caso di un dipendente in tirocinio, il diploma universitario richiesto;

e)

se del caso, presenta la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda;

f)

esibisce un documento di viaggio valido del cittadino di un paese terzo, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, e, se richiesto, la domanda di visto o il visto; gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario;

g)

fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, fornisce la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso.

2.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) e g), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso per trasferimento intra-societario, l'indirizzo del cittadino di un paese terzo interessato nel territorio dello Stato membro.

4.   Gli Stati membri dispongono che:

a)

durante il trasferimento intra-societario siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali per quanto riguarda le condizioni di occupazione diverse dalla retribuzione.

In mancanza di un sistema di dichiarazione dell'applicabilità generale dei contratti collettivi, gli Stati membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il loro territorio nazionale;

b)

la retribuzione corrisposta al cittadino di un paese terzo durante l'intera durata del trasferimento intra-societario non sia meno favorevole della retribuzione corrisposta a cittadini dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa che occupano posizioni equiparabili conformemente al diritto applicabile, ai contratti collettivi o alle pratiche in vigore nello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante.

5.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che il lavoratore trasferito all'interno della società disponga di risorse sufficienti durante il suo soggiorno per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere ai sistemi di assistenza sociale degli Stati membri.

6.   Oltre alla prova richiesta ai sensi del paragrafo 1, al cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di dipendente in tirocinio può essere fatto obbligo di presentare una convenzione di tirocinio relativa alla preparazione per la sua futura posizione all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese, contenente una descrizione del programma di tirocinio, che dimostri che lo scopo del soggiorno è di formare il dipendente in tirocinio ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, la sua durata e le condizioni di supervisione del dipendente in tirocinio durante il programma.

7.   Qualunque modifica durante la procedura di richiesta che incida sui criteri di ammissione di cui al presente articolo è notificata dal richiedente alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

8.   Ai fini della presente direttiva non sono ammessi cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Articolo 6

Volumi di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare i volumi d'ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE. Su tale base, una domanda di permesso per trasferimento intra-societario può essere considerata inammissibile o essere respinta.

Articolo 7

Motivi del rifiuto

1.   Gli Stati membri rifiutano una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a)

mancato rispetto dell'articolo 5;

b)

ove i documenti presentati siano stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero siano stati falsificati o alterati;

c)

qualora l'entità ospitante sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

d)

ove sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno definita nell'articolo 12, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri, se del caso, rifiutano una domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a)

se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

b)

se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

c)

se la finalità o l'effetto della presenza temporanea del lavoratore trasferito all'interno della società sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso per trasferimento intra-societario per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 8

Revoca o mancato rinnovo del permesso per trasferimento intra-societario

1.   Gli Stati membri revocano il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a)

se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;

b)

se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;

c)

se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.

2.   Gli Stati membri, se del caso, revocano il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

3.   Gli Stati membri rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a)

se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;

b)

se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;

c)

se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

d)

al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri, se del caso, rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

5.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a)

se non è o non è più rispettato l'articolo 5,

b)

se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

c)

se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

d)

se il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non ha rispettato le norme in materia di mobilità di cui agli articoli 21 e 22.

6.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare di rinnovare un permesso per trasferimento intra-societario tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 9

Sanzioni

1.   Gli Stati membri possono considerare responsabile l'entità ospitante per inosservanza delle condizioni di ingresso, di soggiorno e di mobilità previste dalla presente direttiva.

2.   Lo Stato membro interessato prevede sanzioni se l'entità ospitante è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

CAPO III

PROCEDURA E PERMESSO

Articolo 10

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali del lavoratore trasferito all'interno della società e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano facilmente accessibili le informazioni sulle procedure applicabili alla mobilità di breve durata di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e alla mobilità di lunga durata di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri interessati rendono disponibili all'entità ospitante le informazioni sul diritto degli Stati membri di imporre sanzioni a norma degli articoli 9 e 23.

Articolo 11

Domande di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata

1.   Gli Stati membri stabiliscono se una domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'entità ospitante. Gli Stati membri possono anche decidere di consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.

2.   La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata quando il cittadino di un paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui è chiesta l'ammissione.

3.   La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata alle autorità dello Stato membro in cui ha luogo il primo soggiorno. Qualora il primo soggiorno non sia il più lungo, la domanda è presentata alle autorità dello Stato membro in cui si deve soggiornare per un periodo complessivamente più lungo durante il trasferimento.

4.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata.

5.   Il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell'ambito di una procedura unica.

6.   Possono essere introdotte procedure semplificate ai fini del rilascio di permessi per trasferimento intra-societario, permessi di mobilità di lunga durata e permessi accordati ai familiari di un lavoratore trasferito all'interno della società, nonché di visti per le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine dagli Stati membri ai sensi del diritto o delle prassi amministrative nazionali.

Il riconoscimento è valutato periodicamente.

7.   Le procedure semplificate di cui al paragrafo 6 comprendono almeno:

a)

l'esenzione del richiedente dalla presentazione di alcune delle prove di cui all'articolo 5 o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a);

b)

una procedura di ammissione accelerata che permette il rilascio di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata in tempi più brevi rispetto a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b); e/o

c)

procedure agevolate e/o accelerate relative al rilascio dei visti necessari.

8.   Le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti ai sensi del paragrafo 6 notificano all'autorità competente qualunque modifica che incida sulle condizioni del riconoscimento senza indugio e, in ogni caso, entro 30 giorni.

9.   Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate, compresa la revoca del riconoscimento, in caso di mancata notifica all'autorità competente.

Articolo 12

Durata del trasferimento intra-societario

1.   La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e di un anno per i dipendenti in tirocinio, al termine dei quali essi lasciano il territorio degli Stati membri, a meno che non ottengano un permesso di soggiorno ad altro titolo conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

2.   Fatti salvi i loro obblighi derivanti da accordi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che intercorra un periodo fino a sei mesi tra la fine della durata massima del trasferimento di cui al paragrafo 1 e la presentazione di un'altra domanda riguardante il medesimo cittadino di un paese terzo, ai fini della presente direttiva, nello stesso Stato membro.

Articolo 13

Permesso per trasferimento intra-societario

1.   Al lavoratore trasferito all'interno della società che rispetta i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e per il quale l'autorità competente ha preso una decisione favorevole è rilasciato un permesso per trasferimento intra-societario.

2.   Il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario è almeno di un anno ovvero è pari alla durata del trasferimento nel territorio dello Stato membro interessato se inferiore, e può essere prorogato fino a un massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e fino a un massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio.

3.   Il permesso per trasferimento intra-societario è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

4.   Nel campo «tipo di permesso», conformemente alla lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri inseriscono: «ICT».

Gli Stati membri possono aggiungere anche un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

5.   Gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi, in particolare permessi di lavoro di qualunque tipo.

6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante il trasferimento intra-societario del cittadino di un paese terzo in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e del punto 16, lettera a), del relativo allegato.

7.   Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di ammissione è stata accettata, nell'ottenimento del visto necessario.

Articolo 14

Modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione durante il soggiorno

Qualunque modifica durante il soggiorno che incida sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 è notificata dal richiedente alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda per un permesso per trasferimento intra-societario o per il relativo rinnovo e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica conformemente al diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è presentata la domanda completa.

2.   Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

3.   I motivi di una decisione che dichiari inammissibile o che respinga una domanda o che ne rifiuti il rinnovo, sono forniti al richiedente per iscritto. I motivi di una decisione che revochi un permesso per trasferimento intra-societario sono forniti per iscritto al lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e all'entità ospitante.

4.   Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, o che rifiuti il rinnovo o revochi un permesso per trasferimento intra-societario è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui un ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.

5.   Entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, il richiedente può presentare domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario. Gli Stati membri possono fissare un termine massimo di 90 giorni prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario per la presentazione di una domanda di rinnovo.

6.   Ove la validità del permesso per trasferimento intra-societario scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al lavoratore trasferito all'interno della società di restare nel loro territorio fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda. In tal caso, queste ultime possono rilasciare, ove richiesto dal diritto nazionale, un permesso di soggiorno provvisorio nazionale o un'autorizzazione equivalente.

Articolo 16

Tasse

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 17

Diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario

Durante il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario, il titolare gode almeno dei seguenti diritti:

a)

il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio del primo Stato membro;

b)

il libero accesso a tutto il territorio del primo Stato membro, conformemente al suo diritto nazionale.

c)

il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso conformemente al diritto nazionale in qualsiasi entità ospitante appartenente all'impresa o al gruppo di imprese nel primo Stato membro.

I diritti di cui alle lettere da a) a c) del primo comma del presente articolo sono goduti nel secondo Stato membro a norma dell'articolo 20.

Articolo 18

Diritto alla parità di trattamento

1.   Qualunque sia il diritto applicabile al rapporto di lavoro, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ammessi a norma della presente direttiva beneficiano almeno di un trattamento uguale a quello riservato alle persone cui si applica la direttiva 96/71/CE con riguardo alle condizioni di occupazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro.

2.   I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per quanto concerne:

a)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

b)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

c)

le disposizioni del diritto nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, a meno che non si applichi il diritto del paese di origine in forza di accordi bilaterali o del diritto nazionale dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per assicurare che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dalla legislazione in materia di sicurezza sociale in uno di questi paesi. In caso di mobilità intra-unionale e fatti salvi gli accordi bilaterali che garantiscono che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dal diritto nazionale del paese di origine, si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 1231/2010;

d)

fatti salvi il regolamento (CE) n. 1231/2010 e gli accordi bilaterali, il pagamento delle pensioni legali, di vecchiaia, invalidità e reversibilità, basate sull'impiego precedente del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e acquisite dal lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario che si trasferisce in un paese terzo, o dai suoi superstiti aventi diritto che soggiornano in un paese terzo del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini dello Stato membro interessato che si trasferiscono in un paese terzo;

e)

l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione delle procedure per l'ottenimento di un alloggio previste dal diritto nazionale, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, e dei servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego.

Gli accordi bilaterali o il diritto nazionale di cui al presente paragrafo costituiscono accordi internazionali o disposizioni degli Stati membri nel senso di cui all'articolo 4.

3.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 2, lettera c), con riferimento alle prestazioni familiari, non si applichi ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario che sono stati autorizzati a risiedere e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a nove mesi.

4.   Il presente articolo fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'articolo 8.

Articolo 19

Familiari

1.   La direttiva 2003/86/CE si applica nel primo Stato membro e nel secondo Stato membro che autorizzano il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel loro territorio ai sensi dell'articolo 22 della presente direttiva, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo.

2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare negli Stati membri non è subordinato alla condizione che il titolare del permesso rilasciato da tali Stati membri ai sensi della presente direttiva abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, e che abbia un periodo minimo di soggiorno.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le misure di integrazione di cui agli stessi articoli possono essere applicate dagli Stati membri solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate.

4.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi da uno Stato membro, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro tratta la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società contemporaneamente alla domanda di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata, nei casi in cui la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società viene presentata nello stesso momento. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 15.

5.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, la durata di validità del permesso di soggiorno di familiari in uno Stato membro termina, in linea di massima, alla data di scadenza del permesso per trasferimento intra-societario o del permesso di mobilità di lunga durata rilasciato da tale Stato membro.

6.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione, i familiari del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario cui sia stato accordato il ricongiungimento familiare hanno diritto all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno dei familiari.

CAPO V

MOBILITÀ INTRA-UNIONALE

Articolo 20

Mobilità

I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro possono, in virtù di tale permesso e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite agli articoli 21 e 22 e fatto salvo l'articolo 23, entrare, soggiornare e lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri.

Articolo 21

Mobilità di breve durata

1.   I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro sono autorizzati a soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in un'altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese per un periodo massimo di 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni per Stato membro, alle condizioni previste dal presente articolo.

2.   Il secondo Stato membro può fare obbligo all'entità ospitante nel primo Stato membro di notificare al primo Stato membro e al secondo Stato membro che il lavoratore trasferito all'interno della società intende lavorare in un'entità stabilita nel secondo Stato membro.

In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:

a)

al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure

b)

dopo che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.

3.   Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:

a)

prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

b)

il contratto di lavoro e, se necessario, la lettera d'incarico, già trasmessi al primo Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

c)

se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda;

d)

un documento di viaggio valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f); e

e)

qualora non sia specificata in nessuno dei documenti precedenti, la durata prevista e le date della mobilità.

Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro.

4.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario.

5.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario.

6.   Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso il suo territorio entro 20 giorni dalla ricezione della notifica nei seguenti casi:

a)

non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), o al paragrafo 3, lettera a), c) o d), del presente articolo;

b)

i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati o alterati;

c)

è stata raggiunta la durata massima del soggiorno a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o del paragrafo 1 del presente articolo.

Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e l'entità ospitante nel primo Stato membro circa la loro opposizione alla mobilità.

7.   Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità a norma del paragrafo 6 del presente articolo e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro quale parte del trasferimento intra-societario. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo, si applica l'articolo 23, paragrafi 4 e 5.

8.   Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rinnovato dal primo Stato membro entro la durata massima di cui all'articolo 12, paragrafo 1, il permesso per trasferimento intra-societario rinnovato continua ad autorizzare il titolare a lavorare nel secondo Stato membro, fatta salva la durata massima di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

9.   I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.

Articolo 22

Mobilità di lunga durata

1.   In relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro e che intendono soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in qualsiasi altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenenti alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese, per più di 90 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro può decidere:

a)

di applicare l'articolo 21 e autorizzare il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel suo territorio in virtù del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro e durante il periodo di validità del permesso; oppure

b)

di applicare la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:

a)

il secondo Stato membro può esigere che il richiedente trasmetta tutti o una parte dei seguenti documenti, qualora siano richiesti dal secondo Stato membro per una domanda iniziale:

i)

prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

ii)

un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

iii)

se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata cui si riferisce la domanda;

iv)

un documento di viaggio valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

v)

prove che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di assicurazione sanitaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).

Il secondo Stato membro può chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso di mobilità di lunga durata, l'indirizzo del lavoratore trasferito all'interno della società interessato nel territorio del secondo Stato membro.

Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro;

b)

il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda e i documenti di cui alla lettera a) alle autorità competenti del secondo Stato membro;

c)

il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto;

d)

il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro sino a che le autorità competenti abbiano adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, purché:

i)

il periodo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro non siano scaduti; e

ii)

se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 20 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del lavoratore trasferito all'interno della società;

e)

una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 20 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.

3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata nei seguenti casi:

a)

le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo o i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5 o 8, non sono rispettati;

b)

si applica uno dei motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d), o all'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4; oppure

c)

il permesso per trasferimento intra-societario scade nel corso della procedura.

4.   Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di cui al paragrafo 2, al lavoratore trasferito all'interno della società è rilasciato un permesso di mobilità di lunga durata che gli consente di soggiornare e lavorare nel territorio di detto Stato membro. Tale permesso è rilasciato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Nel campo «tipo di permesso», a norma della lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri inseriscono: «mobile ICT». Gli Stati membri possono aggiungere anche un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante la mobilità di lunga durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 16, del relativo allegato.

5.   Il rinnovo di un permesso di mobilità di lunga durata lascia impregiudicato l'articolo 11, paragrafo 3.

6.   In caso di rilascio di un permesso di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa le autorità competenti del primo Stato membro.

7.   Quando uno Stato membro prende una decisione in merito a una domanda di mobilità di lunga durata, si applicano di conseguenza l'articolo 8, l'articolo 15, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 16.

Articolo 23

Garanzie e sanzioni

1.   Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rilasciato da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario attraversi una frontiera esterna, il secondo Stato membro ha la facoltà di chiedere come prova del fatto che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario si trasferisce nel secondo Stato membro ai fini di un trasferimento intra-societario:

a)

una copia della notifica inviata dall'entità ospitante nel primo Stato membro conformemente all'articolo 21, paragrafo 2; oppure

b)

una lettera dell'entità ospitante nel secondo Stato membro in cui siano specificati almeno la durata della mobilità intra-unionale e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti nel secondo Stato membro.

2.   Qualora il primo Stato membro revochi il permesso per trasferimento intra-societario, ne informa immediatamente le autorità del secondo Stato membro.

3.   L'entità ospitante del secondo Stato membro informa le autorità competenti del secondo Stato membro di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.

4.   Il secondo Stato membro può chiedere che il lavoratore trasferito all'interno della società cessi immediatamente ogni attività lavorativa sul suo territorio e lo lasci nel caso in cui:

a)

non abbia ricevuto la notifica di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e la richieda;

b)

si sia opposto alla mobilità a norma dell'articolo 21, paragrafo 6;

c)

abbia rifiutato una domanda di mobilità di lunga durata a norma dell'articolo 22, paragrafo 3;

d)

il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata sia utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;

e)

non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 4 il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e, se del caso, dei suoi familiari. Ciò si applica anche se il permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro è scaduto o è stato revocato durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro.

6.   Qualora il titolare di un permesso per trasferimento intra-societario attraversi le frontiere esterne dello Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema di informazione Schengen è stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.

7.   Gli Stati membri possono imporre sanzioni nei confronti dell'entità ospitante stabilita nel loro territorio a norma dell'articolo 9, qualora:

a)

l'entità ospitante non abbia notificato la mobilità del lavoratore trasferito all'interno della società a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3;

b)

il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata è utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;

c)

la domanda di permesso di trasferimento intra-societario è stata presentata a uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo il soggiorno complessivamente più lungo;

d)

il lavoratore trasferito all'interno della società non soddisfa più i criteri e le condizioni in base ai quali è stata autorizzata la mobilità e l'entità ospitante non comunica tale modifica alle autorità competenti del secondo Stato membro;

e)

il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario ha cominciato a lavorare nel secondo Stato membro sebbene non fossero soddisfatte le condizioni per la mobilità, nel caso in cui si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, o l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Statistiche

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata rilasciati per la prima volta e, se del caso, sulle notifiche ricevute a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché, per quanto possibile, sul numero di lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario il cui permesso è stato rinnovato o revocato. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza e per periodo di validità del permesso e, nella misura del possibile, per settore economico e posizione del lavoratore trasferito.

2.   Le statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017.

3.   Le statistiche sono comunicate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 25

Relazioni

Ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 29 novembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le modifiche eventualmente necessarie. La relazione verte in particolare sulla valutazione del corretto funzionamento del programma di mobilità all'interno intra-unionale e su eventuali usi impropri del programma stesso, nonché sulla sua interazione con l'acquis di Schengen. In particolare, la Commissione valuta l'applicazione pratica degli articoli 20, 21, 22, 23 e 26.

Articolo 26

Cooperazione tra punti di contatto

1.   Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono responsabili di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie per attuare gli articoli 21, 22 e 23. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.

2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1, circa le autorità designate di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e circa la procedura applicata alla mobilità di cui agli articoli 21 e 22.

Articolo 27

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 novembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il president

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)   GU C 218 del 23.7.2011, pag. 101.

(2)   GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(4)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(5)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(7)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(9)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(12)  Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

(13)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(14)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(15)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).


DECISIONI

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/23


DECISIONE N. 565/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011, la Croazia, che ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano alla Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per la Croazia tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione.

(3)

La Croazia è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania, che non lo attuano ancora integralmente.

(4)

I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania non costituiscono un rischio per la Croazia, poiché sono stati sottoposti da tali Stati membri a tutti i controlli necessari. Al fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle sue frontiere esterne.

(5)

È opportuno abrogare le norme comuni introdotte dalla decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito dalla decisione n. 895/2006/CE e la Bulgaria e la Romania, che attuano dal 18 luglio 2008 il regime comune istituito dalla decisione n. 582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare la Bulgaria, Cipro e la Romania, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle loro frontiere esterne. La presente decisione fa salvo l'obiettivo perseguito dalla Bulgaria e dalla Romania di divenire quanto prima Stati membri Schengen.

(6)

Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo transitorio, fino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.

(7)

La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione del 2003, nell'atto di adesione del 2005 o nell'atto di adesione del 2011.

(8)

Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità territoriale limitata ad un richiedente che è in possesso di un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, ai sensi del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («codice dei visti») e dai paesi associati all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania. Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato al periodo di validità dello stesso.

(9)

Le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri ha una durata di non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, come stabilito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(10)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati da altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (13); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (14); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito, o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3 della presente decisione, rilasciati ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

L'attuazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen:

a)

il «visto uniforme» quale definito all'articolo 2, punto 3, del codice dei visti, valido per due o molteplici ingressi;

b)

il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (15);

c)

il «permesso di soggiorno» quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006.

2.   La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono inoltre considerare equipollente al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti.

3.   Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania riconoscono tutti i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati, a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche.

Articolo 3

1.   Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti, oltre ai documenti di cui a tale articolo, al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:

a)

i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (16);

b)

i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro o dalla Romania secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 (17),

a meno che i visti e permessi di soggiorno non siano apposti su documenti di viaggio che essi non riconoscano o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengano relazioni diplomatiche.

2.   I documenti rilasciati dalla Bulgaria che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato I.

I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato II.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato III.

I documenti rilasciati dalla Romania che possono essere riconosciuti sono elencati all'allegato IV.

Articolo 4

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito o del soggiorno.

Articolo 5

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tali notifiche specificano, se del caso, i paesi terzi in relazione ai quali la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, in assenza di relazioni diplomatiche, non applicano la presente decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

Le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE sono abrogate.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 8

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1).

(4)  Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(7)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(13)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(14)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(15)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(16)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA BULGARIA

Visti

La Bulgaria rilascia i seguenti tipi di visti in conformità della «Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria»:

Виза за летищен транзит (виза вид А) — Visto di transito aeroportuale (tipo A);

Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид С) — Visto per soggiorni di breve durata (tipo C);

Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид D) — Visto per soggiorni di lunga durata (tipo D).

Permessi di soggiorno

La Bulgaria rilascia i seguenti permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15), del regolamento (CE) n. 562/2006:

1.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец — Soggiorno prolungato;

2.

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец — Soggiornante di lungo periodo — CE;

3.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — Permesso di soggiorno.

4

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — Soggiorno prolungato — familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

5.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване «член на семейство» — Permesso di soggiorno — familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE;

6.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — Soggiorno prolungato — beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

7.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване «бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО» — Permesso di soggiorno — beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

8.

Разрешение за пребиваване тип «синя карта на ЕС» — Permesso di soggiorno — Carta blu UE;

9.

Единно разрешение за пребиваване и работа — Permesso unico;

10.

Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава — членка на ЕС — Permesso di soggiorno temporaneo;

11.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на чужденец с предоставено убежище — Soggiorno prolungato — familiare di un rifugiato o di uno staniero a cui è stato concesso l'asilo;

12.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с хуманитарен статут — Soggiorno prolungato — familiare di un beneficiario di protezione sussidiaria;

13.

Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с предоставена временна закрила — Soggiorno prolungato — familiare di un beneficiario di protezione temporanea;

14.

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване «научен работник» — Soggiorno prolungato — ricercatore;

15.

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — Passaporto provvisorio di uno straniero per il rientro nella Repubblica di Bulgaria;

16.

«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione– soggiorno di lungo periodo;

17.

«Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза» на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС — Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione — permesso di soggiorno.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).


ALLEGATO II

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA CROAZIA

Visti

Kratkotrajna viza (C) — Visto per soggiorni di breve durata (C)

Permessi di soggiorno

Odobrenje boravka — Autorizzazione di soggiorno

Osobna iskaznica za stranca — Carta d'identità per stranieri


ALLEGATO III

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DA CIPRO

Θεωρήσεις (Visti)

Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visto di transito — tipo B);

Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visto per soggiorni di breve durata — tipo C);

Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visto collettivo — tipi B e C).

Άδειες παραμονής (Permessi di soggiorno)

Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) — Permesso di soggiorno temporaneo (lavoro, visitatore, studente);

Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) — Autorizzazione di ingresso (lavoro, studente);

Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) — Permesso d'immigrazione (permesso permanente).


ALLEGATO IV

ELENCO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA ROMANIA

Visti

viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, simbolo B);

viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorni di breve durata, simbolo C);

viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată (visto per soggiorni di lunga durata, identificato mediante uno dei seguenti simboli, sulla base dell'attività che il titolare del visto svolgerà in Romania):

i)

desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE (attività economiche, simbolo D/AE);

ii)

desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP (attività professionali, simbolo D/AP);

iii)

desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC (attività commerciali, simbolo D/AC);

iv)

angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM (impiego, simbolo D/AM);

v)

detașare, identificată prin simbolul D/DT (distaccamento, simbolo D/DT);

vi)

studii, identificată prin simbolul D/SD (studi, simbolo D/SD);

vii)

reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF (ricongiungimento familiare, simbolo D/VF);

viii)

activități religioase, identificată prin simbolul D/AR (attività religiose, simbolo D/AR);

ix)

activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS (attività di ricerca, simbolo D/CS);

x)

viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS (visti diplomatici e di servizio, simbolo DS);

(xi)

alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS (altri scopi, simbolo D/AS).

Permessi di soggiorno

permis de ședere (permesso di soggiorno);

carte albastra a UE (carta blu UE);

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione);

carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carta di soggiorno di un familiare di un cittadino della Confederazione svizzera);

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii (carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino dell'Unione);

carte de rezidență permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene (carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino della Confederazione svizzera).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

relativa alla conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

(2014/300/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (1) («accordo») su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 27 settembre 2012, in conformità alla decisione 2013/100/UE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 49 del 22.2.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(2)   GU L 49 del 22.2.2013, pag. 1.

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(2014/301/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2014/204/UE (1), l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«acordo») è stato firmato il 19 marzo 2014, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l'accordo.

(3)

Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

(4)

Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Decisione 2014/204/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità della partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 109, del 12.4.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(3)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 109, del 12.4.2014, pag. 3, assieme alla decisione relativa alla firma dello stesso.

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/35


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) (l'«accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2013/759/UE del Consiglio (3) ha stabilito misure transitorie di gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) («meccanismo di transizione») volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e a coprire le spese di sostegno dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o FES.

(2)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 617/2007del Consiglio (4) per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria, da parte della Commissione, del meccanismo di transizione nel periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

(3)

È opportuno modificare nello stesso modo le regole di esecuzione della gestione operativa e finanziaria del Fondo investimenti durante tale periodo di passaggio.

(4)

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio (5).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 617/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES, gli articoli da 1 a 16 del regolamento (CE) n. 617/2007 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

(4)   GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).


ALLEGATO

«TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES) si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) (“accordo di partenariato ACP-UE”).

2.   In particolare, e nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:

a)

la cooperazione a norma del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;

b)

la cooperazione a norma del presente regolamento contribuisce anche a:

i)

promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo,

ii)

consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, e

iii)

applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.

La realizzazione di tali obiettivi è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dai suoi Stati membri in ambito internazionale.

3.   La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.

4.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (2) e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.

Articolo 2

Principi generali

1.   L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate a norma del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di documenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

2.   L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

4.   Le relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.

5.   L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile, l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:

a)

un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

b)

un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c)

l'empowerment della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

d)

modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

e)

la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f)

un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

g)

approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

6.   L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

7.   Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.

8.   L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 3

Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1.   La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (“accordo interno”).

2.   Nella determinazione delle assegnazioni indicative nazionali, è perseguito un approccio differenziato in modo da garantire che i paesi partner siano dotati di una cooperazione specifica e su misura che tenga conto:

a)

delle loro esigenze;

b)

della loro capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

c)

dei loro impegni e delle loro prestazioni;

d)

dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.

3.   Il comitato del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'articolo 8 dell'accordo interno (“comitato FES”) tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione

1.   Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2.   La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, è realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare a una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta si basa sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione del FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.

Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3.   In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.

4.   L'Unione concentrerà la sua assistenza bilaterale su un massimo di tre settori, che devono essere concordati con i paesi partner.

Articolo 5

Documenti di programmazione

1.   I documenti di strategia sono documenti elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati intesi a definire un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione è, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

2.   Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:

a)

quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

b)

nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

c)

nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua un approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;

d)

per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;

e)

per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.

3.   I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In tali casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per quei paesi o quelle regioni.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono accettabili per il paese o la regione partner.

4.   Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e che rispetti i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda un'assegnazione indicativa di fondi, può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, essere considerato come il programma indicativo pluriennale in accordo con il paese o la regione partner.

5.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Essi spiegheranno inoltre in che modo i programmi proposti contribuiranno alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e alla realizzazione del programma di cambiamento.

Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi nazionali e regionali.

6.   Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli da 12 a 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

7.   Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.

L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il “New Deal” per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, anche concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del “New Deal”.

Verrà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppando le capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2.   Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Tale revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Articolo 7

Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1.   I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale di cui al titolo IV del presente regolamento.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, sono messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.

3.   La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4.   I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 8

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata a norma del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno (“regolamento finanziario del FES”).

Articolo 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2.   I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente sono informati circa gli interventi organizzati nel settore.

I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.

La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornisce spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e agli indici di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.

La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, nel caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. Essa precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.

Ove opportuno, la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

4.   I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie e alle relative modifiche non sostanziali. Sono modifiche non sostanziali gli adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In tali casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dalla loro adozione.

Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.

6.   Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Tale analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Articolo 10

Contributi supplementari degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito del FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.

2.   La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3.   I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.

4.   La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali a norma dell'articolo 9.

5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato del Fondo investimenti circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 11

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione in virtù del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (5), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 13

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione

Le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione sono definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 14

Competenze del comitato FES

1.   Il comitato FES esprime pareri secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la BEI.

2.   I compiti del comitato FES riguardano le competenze di cui ai titoli II e III del presente regolamento:

a)

programmazione degli aiuti dell'Unione nell'ambito del FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; e

b)

monitoraggio dell'attuazione e valutazione degli aiuti dell'Unione, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 2.

Per i programmi di sostegno di bilancio sui quali il comitato FES ha espresso parere positivo, ma che sono sospesi durante l'attuazione, la Commissione informa preventivamente il comitato circa la sospensione e la successiva decisione di ripristinare i pagamenti.

Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a fornire informazioni al comitato FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al presente paragrafo. Tale scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.

3.   Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ma che non supera i 30 giorni. La BEI partecipa allo scambio di opinioni. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Dopo che il comitato FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non supera i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato FES.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione adotta le misure che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dalla loro adozione.

Se il comitato FES formula parere negativo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 15

Fondo per la pace in Africa

I programmi indicativi intra-ACP assegnano determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Tale finanziamento può essere completato dai programmi indicativi regionali. Si applica la procedura specifica illustrata di seguito:

a)

su richiesta dell'Unione africana, approvata dal comitato degli ambasciatori ACP, la Commissione elabora i programmi d'azione pluriennali precisando gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione. È precisata, a livello d'intervento, una struttura comune dell'elaborazione delle relazioni. Le procedure decisionali specifiche per ciascun tipo di intervento possibile in funzione della natura, del volume e dell'urgenza dell'intervento sono descritte in un allegato di ciascun programma d'azione;

b)

prima di essere adottati dalla Commissione, i programmi d'azione, compresi l'allegato di cui alla lettera a) e eventuali modifiche, sono discussi dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal comitato politico e di sicurezza e approvati dal Coreper a maggioranza qualificata, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno;

c)

i programmi d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituiscono la base dell'accordo di finanziamento che è concluso tra la Commissione e l'Unione africana;

d)

ciascun intervento da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto alla previa approvazione del comitato politico e di sicurezza; i competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio sono informati o, almeno quando devono essere finanziate nuove operazioni di pace, consultati in tempo utile prima della trasmissione delle misure previste al comitato politico e di sicurezza, secondo le specifiche procedure decisionali di cui alla lettera a), in modo da garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, siano prese in considerazione anche le questioni connesse allo sviluppo e ai finanziamenti. Fatto salvo il finanziamento alle operazioni di pace, particolare attenzione è accordata alle attività riconosciute come APS;

e)

ogni anno, su richiesta del Consiglio o del comitato FES, la Commissione redige una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato FES, nella quale distingue tra impegni e pagamenti collegati o meno all'APS.

Al termine del primo programma d'azione pluriennale, l'Unione e i suoi Stati membri esamineranno i risultati e le procedure del Fondo per la pace in Africa e discuteranno le opzioni praticabili per le future possibilità di finanziamento. In questo contesto, e al fine di consolidare le basi del Fondo per la pace in Africa, l'Unione e i suoi Stati membri avvieranno discussioni sui finanziamenti alle operazioni di pace, comprese quelle finanziate dal FES, e sulla questione del sostegno sostenibile dell'Unione alle operazioni di pace condotte dall'Africa dopo il 2020. La Commissione procede inoltre a una valutazione del Fondo non oltre il 2018.

Articolo 16

Il comitato del Fondo investimenti

1.   Il comitato del Fondo investimenti istituito sotto l'egida della BEI dall'articolo 9 dell'accordo interno (“comitato FI”), è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del segretariato generale del Consiglio e un osservatore del servizio europeo per l'azione esterna. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato e eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.

Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all'articolo 8 dell'accordo interno.

Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato FI conformemente al suo regolamento interno. Il comitato FI può inoltre esprimere un parere con procedura scritta, conformemente al suo regolamento interno.

2.   Il comitato FI approva:

a)

gli orientamenti operativi sull'attuazione del Fondo investimenti (FI);

b)

le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, compresi gli indicatori di rendimento, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;

c)

le relazioni annuali del FI;

d)

qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.

3.   Il comitato FI esprime inoltre un parere sulle:

a)

proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-UE. In tal caso il comitato FI esprime anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;

b)

proposte di intervento del FI in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

c)

altre proposte riguardanti il FI e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del FI;

d)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della BEI, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può esprimere un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.

Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di esprimere un parere su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

4.   La BEI sottopone in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.

5.   La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare, la BEI:

a)

prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del FI di cui al paragrafo 2, lettera a). La BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;

b)

chiede il parere della Commissione nella preparazione delle strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;

c)

informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell'articolo 18, paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del FI;

d)

salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto chiede l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.

Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

6.   La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), senza il parere favorevole del comitato FI sulla stessa.

Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito alla proposta.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del FI, conformemente agli orientamenti operativi del FI e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi del FI e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del FI rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del FI su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20 % dell'importo del prestito o dell'investimento del FI.

Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di esprimere un parere prima di concederlo.

7.   La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi del FI in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal FI e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi del FI.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possono beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, articolo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE. I paesi e territori d'oltremare (“PTOM”) ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione 2013/755/UE del Consiglio (6) e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Dovrebbe essere tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, creare meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento possono contenere disposizioni sui fondi corrispondenti e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio (7).

Articolo 18

Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES

1.   La Commissione e la BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e le misure finanziate e riesaminano i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi. La Commissione eseguirà inoltre valutazioni d'impatto e valuterà l'efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, eventualmente tramite valutazioni esterne indipendenti. Si terrà debitamente conto delle proposte del Consiglio in merito a valutazioni esterne indipendenti. Le valutazioni, basate sui principi delle buone pratiche dell'OCSE/DAC, verificano la realizzazione degli obiettivi specifici, in termini di uguaglianza di genere, formulano raccomandazioni e forniscono elementi di prova per meglio trarre insegnamenti, allo scopo di migliorare gli interventi futuri. Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

La BEI informa periodicamente la Commissione e gli Stati membri circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del FI.

2.   La Commissione trasmette per informazione le relazioni di valutazione, unitamente alla risposta dei servizi alle principali raccomandazioni, agli Stati membri, tramite il comitato FES, e alla BEI. Le valutazioni, comprese le raccomandazioni e le azioni di follow-up, potranno essere discusse in seno al comitato FES su richiesta di uno Stato membro. In questi casi la Commissione riferisce al comitato FES, un anno dopo, circa l'attuazione delle azioni di follow-up concordate. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

3.   Nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento, la Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati e, se del caso, può effettuare valutazioni congiunte con Stati membri, altri donatori e partner dello sviluppo.

4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione del FES, compresi i programmi indicativi pluriennali, e a partire dal 2016 presenta al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione. La relazione includerà un'analisi dei principali risultati e realizzazioni e, ove possibile, il contributo dell'assistenza finanziaria dell'Unione sulle ripercussioni. A tal fine sarà creato un quadro di riferimento dei risultati. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   La relazione annuale rende conto inoltre, per l'esercizio precedente, delle misure finanziate, dei risultati di verifiche e valutazioni, del coinvolgimento dei partner dello sviluppo interessati e dell'esecuzione degli impegni e stanziamenti di pagamento suddivisi per paese, regione e settore di cooperazione. La relazione contiene altresì un'analisi qualitativa dei risultati inizialmente previsti e di quelli raggiunti sulla base, tra le altre cose, dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio, nonché un seguito degli insegnamenti tratti.

6.   La relazione si avvale, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili che rendono conto del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP/UE. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti. La relazione valuta inoltre, ove possibile e opportuno, il rispetto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

7.   L'Unione e gli Stati membri procedono, entro la fine del 2018, a un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito mediante indicatori di risultati, realizzazioni e ripercussioni che misurino l'efficienza dell'uso delle risorse come pure l'efficacia del FES. Esso valuta inoltre il contributo delle misure finanziate al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP/UE e alle priorità dell'Unione, come previsto dal programma di cambiamento. L'esame è effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione.

8.   La BEI informa il comitato FI dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del FI. Conformemente all'allegato II, articolo 6 ter, dell'accordo di partenariato ACP-UE, a metà e al termine del periodo di applicazione del FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del FI. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI, e messa a disposizione del comitato FI.

Articolo 19

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nell'ambito del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE (“marcatori di Ri”), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 9, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e delle relazioni annuali.

Articolo 20

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (8)


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(3)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(6)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (“Decisione sull'associazione d'oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/52


REGOLAMENTO (UE) N. 567/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o Fondo europeo di sviluppo all'11o Fondo europeo di sviluppo fino all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 — 2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) («accordo interno sul 10o FES»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2013/759/UE del Consiglio (3) ha stabilito misure transitorie di gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) («meccanismo di transizione») volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e con i paesi e territori d'oltremare (PTOM), nonché a coprire le spese di sostegno nel periodo tra il 1o gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES.

(2)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 215/2008 (4) per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria, da parte della Commissione, del meccanismo di transizione nel periodo di passaggio dal 10o all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

(3)

È opportuno modificare allo stesso modo le norme d'attuazione per la gestione operativa e finanziaria del Fondo investimenti attuato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) durante tale periodo di passaggio e fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo di passaggio dal 10o all'11o FES, gli articoli 1 e 159 del regolamento (CE) n. 215/2008 sono sostituiti da quelli contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino all'entrata in applicazione del regolamento finanziario dell'11o FES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

(4)  Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al rendimento e alla verifica dei suoi conti.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

1.   Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (2).

2.   I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti al FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.

3.   I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili al FES.

4.   I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si intende per:

a)   “bilancio”: il FES;

b)   “impegno di bilancio”: impegno finanziario;

c)   “istituzione”: la Commissione;

d)   “stanziamenti” o “stanziamenti operativi”: le risorse del FES;

e)   “linea di bilancio”: stanziamento;

f)   “atto di base”: in funzione del contesto, l'accordo interno sul 10o FES, la decisione 2013/755/UE del Consiglio (3) (“decisione sull'associazione d'oltremare”) o il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio (4) (“regolamento di esecuzione”);

g)   “paese terzo”: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientra nel campo di applicazione geografico del FES.

5.   L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità del FES, quali previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno sul 10o FES, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.

Articolo 3

Periodi, date e termini

Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5).

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

TITOLO II

Principi finanziari

Articolo 5

Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse del FES rispetta i seguenti principi:

a)

l'unità e la verità del bilancio;

b)

l'unità di conto;

c)

l'universalità;

d)

la specializzazione;

e)

la sana gestione finanziaria;

f)

la trasparenza.

L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 6

Principi di unità e verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.

Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 7

Principio dell'unità di conto

Si applica mutatis mutandis l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro.

Articolo 8

Principio dell'universalità

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.

Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro del FES.

Articolo 9

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.

2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica:

a)

i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche; i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;

b)

le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;

d)

le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

f)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.

Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.

4.   L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica mutatis mutandis.

5.   L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.

6.   Le risorse del FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando tali entrate sono state riscosse dalla Commissione. Tuttavia, le risorse del FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.

Articolo 10

Principio della specializzazione

Le risorse del FES sono stanziate per scopi specifici, per ciascuno Stato ACP o PTOM e in conformità dei principali strumenti di cooperazione.

Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno sul 10o FES e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interno sul 10o FES.

Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Articolo 11

Principio della sana gestione finanziaria

1.   Si applica l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.

3.   Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all'articolo 21 del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:

a)

l'impiego delle risorse del FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

b)

l'operazione è sottoposta ad una valutazione ex post al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.

4.   I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento e i metodi di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Articolo 12

Controllo interno

Si applica l'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 13

Principio della trasparenza

1.   Il FES è eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo interno sul 10o FES sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano l'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, per “ubicazione” si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

4.   Le azioni finanziate a titolo del FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione dev'essere scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di sovvenzioni e contratti d'appalto, richiesta dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, deve rispettare le norme dell'eventuale entità delegata.

5.   Nel fornire assistenza finanziaria, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, comprese misure che impongono requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, salvo in casi debitamente giustificati. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.

TITOLO III

Risorse ed esecuzione del FES

Articolo 14

Fonti delle risorse FES

Le risorse del FES sono costituite dai fondi di cui all'articolo 1 della decisione 2013/759/UE e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Le risorse FES gestite dalla BEI si compongono inoltre di quelle del Fondo investimenti gestito come fondo rotativo.

Articolo 15

Struttura del FES

Le entrate e le spese del FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.

Articolo 16

Esecuzione del FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1.   La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese del FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse del FES.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse del FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 17

Metodi di esecuzione

1.   Si applicano gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, si applicano le norme relative ai metodi di esecuzione di cui alla parte prima, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e gli articoli 188 e 193 del medesimo regolamento. Tuttavia non sono applicabili l'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 59 di detto regolamento, riguardanti la gestione concorrente con gli Stati membri.

3.   Le entità delegate garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare funzioni di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento che sono stati incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì affidare compiti di esecuzione del bilancio ai loro servizi e ad organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.

4.   Se il FES è eseguito nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:

a)

procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del trattato;

b)

può, qualora le circostanze lo richiedano, imporre sanzioni amministrative e/o finanziarie alle stesse condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La convenzione di finanziamento prevede a tal fine disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e lo Stato ACP o il PTOM.

5.   L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri, paesi e regioni partner o organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

TITOLO IV

Agenti finanziari

Articolo 18

Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità

1.   La Commissione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

2.   Si applica l'articolo 64 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante la separazione delle funzioni.

3.   La parte prima, titolo IV, capo IV, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante la responsabilità degli agenti finanziari si applica mutatis mutandis.

Articolo 19

L'ordinatore

1.   Si applicano gli articoli 65, 66 e 67 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, l'ordinatore, i suoi poteri e funzioni, e i poteri e le funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Alle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 vengono accluse tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.

2.   L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo; in tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.

Articolo 20

Il contabile

1.   Il contabile del FES è il contabile della Commissione.

2.   Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l'articolo 54, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO V

Operazioni di entrata

Articolo 21

Contributo annuo e frazioni annue

1.   In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno sul 10o FES, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre quote sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Le quote dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo al FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno sul 10o FES.

2.   Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno n + 2;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;

c)

l'importo della prima quota del contributo per l'anno n + 1;

d)

una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.

Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1.

3.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

l'importo della seconda quota del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10o FES, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

4.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d'interessi effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.

5.   Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

la terza quota del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10o FES, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

6.   La somma delle quote relative a un determinato anno non può superare l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non può superare il massimale stabilito per tale anno. Il massimale può essere aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno sul 10o FES. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7.   Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le quote dei contributi precisano:

a)

l'importo gestito dalla Commissione; e

b)

l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d'interessi gestiti dalla stessa.

Articolo 22

Versamento delle quote

1.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo.

2.   I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3.   Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato “Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo”, aperto presso la banca centrale dello Stato membro pertinente o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno sul 10o FES.

Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 23

Interessi sui contributi non versati

1.   Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:

a)

il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo;

b)

gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

2.   Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), gli importi degli interessi sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES.

Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 24

Richiesta dei contributi non versati

Allo scadere del protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 21 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 25

Altre operazioni di entrata

1.   Si applicano gli articoli da 77 a 79, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 81 e 82 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la previsione dei crediti, l'accertamento dei crediti, gli ordini di riscossione, le disposizioni in materia di recupero, la prescrizione e il trattamento nazionale dei crediti dell'Unione. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato.

2.   Per quanto riguarda l'articolo 77, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riferimento alle risorse proprie deve intendersi fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

3.   Ai recuperi in euro si applica l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012. Per i recuperi in valuta locale si applica lo stesso articolo utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta in vigore il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.

4.   Per quanto riguarda l'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE n. 1268/2012, l'elenco dei crediti è redatto separatamente per il FES ed è aggiunto alla relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Non si applicano gli articoli 85 e 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO VI

Operazioni di spesa

Articolo 26

Decisioni di finanziamento

L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.

Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto il paragrafo 2.

Articolo 27

Disposizioni relative agli impegni

1.   Si applicano l'articolo 85, eccetto il paragrafo 3, lettera c), gli articoli 86, 87, 185 e l'articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardanti gli impegni e l'esecuzione delle azioni esterne. Non si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il termine per concludere i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento nel caso in cui gli Stati ACP e i PTOM affidino funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   Se le risorse del FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può accettare, se giustificato, di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il termine di tre anni di cui all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma.

4.   Alla scadenza dei termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o dei termini di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.

5.   Per le misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere sospesi.

6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la regolarità e la conformità devono essere verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno sul 10o FES, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.

7.   Ciascun impegno giuridico prevede espressamente il potere della Commissione e della Corte dei conti di svolgere controlli e revisioni contabili e il potere dell'OLAF di effettuare indagini, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi del FES.

Articolo 28

Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Si applicano gli articoli 88 e 89, l'articolo 90, eccetto il paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 91 e l'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 29

Termini di pagamento

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Se le risorse del FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3.   I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile sono imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES.

TITOLO VII

Disposizioni varie in materia di esecuzione

Articolo 30

Controllo interno

Il revisore interno del FES è il revisore interno della Commissione. Si applicano gli articoli 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 31

Sistemi informatici, trasmissione elettronica di documenti e amministrazione elettronica

Si applicano mutatis mutandis gli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardanti la gestione elettronica delle operazioni e dei documenti.

Articolo 32

Buona amministrazione e ricorso

Si applicano gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 33

Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione

La banca dati centrale sull'esclusione istituita a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che contiene informazioni sui candidati, offerenti, richiedenti e beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, è utilizzata ai fini dell'esecuzione del FES.

L'articolo 108, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli articoli 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti l'utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione e l'accesso ad essa si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono l'esecuzione del FES.

Articolo 34

Accordi amministrativi con il SEAE

I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) possono concordare modalità volte a facilitare l'esecuzione da parte delle delegazioni dell'Unione delle risorse previste per le spese di supporto associate al FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno sul 10o FES.

TITOLO VIII

Tipi di finanziamento

Articolo 35

Disposizioni generali sui tipi di finanziamento

1.   Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:

a)

accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;

c)

meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governanza e riforma nel settore pubblico;

d)

contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

e)

programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o

f)

abbuoni di interesse ai sensi dell'articolo 37.

2.   Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 36 a 42, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

a)

sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

b)

in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

programmi settoriali d'importazione in natura,

programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali, o

programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

3.   L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, dalle regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

4.   Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvarrà delle esperienze degli Stati membri e dell'esperienza acquisita e li condividerà.

Articolo 36

Appalti

1.   Si applica l'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che definisce gli appalti pubblici.

2.   Ai fini del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici sono:

a)

la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP o PTOM;

b)

le entità e le persone di cui all'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e incaricate delle corrispondenti funzioni d'esecuzione del bilancio.

3.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o per loro conto, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, e della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto:

a)

l'articolo 103, l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

l'articolo 127, paragrafi 3 e 4, l'articolo 128, gli articoli da 134 a 137, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 2, gli articoli 160 e 164, l'articolo 260, seconda frase, e l'articolo 262 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Agli appalti immobiliari si applica l'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo quando, eseguiti i controlli di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le proprie procedure d'aggiudicazione di appalti.

4.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalla Commissione per proprio conto, nonché per l'attuazione delle azioni relative agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   In caso d'inosservanza delle procedure previste al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento del FES.

6.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 3 sono stabilite nella convenzione di finanziamento.

7.   Riguardo all'articolo 263, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si intende per:

a)

“avviso di preinformazione”: l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l'oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara;

b)

“bando di gara”: il mezzo con il quale le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione d'iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d'istituire un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 131 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

c)

“avviso di aggiudicazione dell'appalto”: l'avviso che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro o appalti basati su un sistema dinamico d'acquisizione.

Articolo 37

Sovvenzioni

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano la parte prima, titolo VI, e l'articolo 192 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare:

a)

le azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o progetto adottati conformemente a detti atti; o

b)

il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo di cui alla lettera a).

Una sovvenzione ai sensi della lettera a) può essere concessa ad un organismo di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Quando lavora con soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, per definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni allo scopo di raggiungere la più ampia varietà possibile di soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, rispondere meglio alle loro esigenze e conseguire nel modo più efficace gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare. Sono incoraggiate modalità specifiche, quali accordi di partenariato, sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.

4.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente regolamento:

a)

gli strumenti di cui all'articolo 121, paragrafo 2, lettere da b) a f) e lettere h) e i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Non si applicano gli articoli 175 e 177 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 38

Premi

Si applica la parte prima, titolo VII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione dell'articolo 138, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 39

Sostegno di bilancio

Si applica l'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.

Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.

Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, è opportuno tenere conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

Articolo 40

Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nelle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 26. Essi devono fare capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o a un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, e possibilmente devono essere associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.

La Commissione può attuare gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione sia diretta sia indiretta, affidando funzioni di esecuzione alle entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali entità devono essere conformi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispettare gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori pratiche relative all'impiego dei fondi dell'Unione e alla rendicontazione.

Si ritiene che le entità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. Si applica la parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto l'articolo 139, paragrafo 1, l'articolo 139, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 139, paragrafo 5.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontazione.

Articolo 41

Esperti

Si applicano l'articolo 204, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e l'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti gli esperti esterni retribuiti.

Articolo 42

Fondi fiduciari dell'Unione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Riguardo all'articolo 187, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il comitato competente è il comitato di cui all'articolo 8 dell'accordo interno sul 10o FES.

TITOLO IX

Rendiconto e contabilità

Articolo 43

Conti del FES

1.   I conti del FES, che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre di un dato esercizio, comprendono:

a)

i rendiconti finanziari;

b)

la relazione sull'esecuzione finanziaria.

I rendiconti finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 57.

2.   Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

3.   La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse del FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

4.   La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   Non si applica l'articolo 148, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 49, entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

7.   La trasmissione dei conti provvisori e definitivi a norma dei paragrafi 2 e 4 può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 44

Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

1.   Si applica l'articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti del FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni del FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende:

a)

il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

3.   Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:

a)

una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio precedente;

b)

una tabella che indica per stanziamento l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES.

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

1.   La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzazione dell'assistenza del FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM o di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.

2.   La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

3.   La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse del FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento sull'esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, dell'accordo interno sul 10o FES.

Articolo 46

Contabilità

Le norme contabili di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano alle risorse del FES gestite dalla Commissione, tenendo conto della natura specifica delle attività del fondo.

I principi contabili di cui all'articolo 144 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano ai rendiconti finanziari di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Si applicano gli articoli 151, 153, 154 e 155 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni del FES.

Articolo 47

Contabilità di bilancio

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse del FES.

2.   La contabilità di bilancio illustra, integralmente, i seguenti aspetti:

a)

gli stanziamenti e le risorse corrispondenti del FES;

b)

gli impegni finanziari;

c)

i pagamenti, e

d)

i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.

3.   Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.

4.   Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a)

un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b)

un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;

c)

un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

5.   L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse del FES, di cui all'articolo 50, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO X

Revisione contabile esterna e discarico

Article 48

Revisione contabile

1.   Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse del FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 49.

2.   Si applicano gli articoli 159 e 160, l'articolo 161, eccetto il paragrafo 6, l'articolo 162, eccetto il paragrafo 3, prima frase, ed eccetto il paragrafo 5, e l'articolo 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Ai fini dell'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno sul 10o FES, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.

4.   Ai fini dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la data di cui alla prima frase è il 15 giugno.

5.   La Corte dei conti è informata delle regole interne di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   Le autorità nazionali di revisione contabile degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.

7.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti il FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Articolo 49

Dichiarazione di affidabilità

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 162 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 50

Discarico relativamente alla Commissione

1.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 43, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 57, ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse del FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n.

2.   La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

PARTE SECONDA

FONDO INVESTIMENTI

Articolo 51

Ruolo della Banca europea per gli investimenti

La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interessi e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento.

Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle altre operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno sul 10o FES, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.

Articolo 52

Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, prima del 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno sul 10o FES, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità sono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 53

Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

1.   I contributi di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

2.   Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno sul 10o FES, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 sono integrati nel Fondo investimenti e sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 21.

3.   La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

4.   Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno sul 10o FES e dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 54

Remunerazione della BEI

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno sul 10o FES. Le modalità d'applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 55

Esecuzione del Fondo investimenti

1.   Per gli strumenti finanziati con le risorse del FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

2.   Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento sull'esecuzione e previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno sul 10o FES e dall'articolo 83 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare funzioni di esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.

3.   I nomi dei beneficiari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei beneficiari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.

4.   Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.

Articolo 56

Relazioni sul Fondo investimenti

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 57

Contabilità, rendiconti finanziari e relazione annuale del Fondo investimenti

1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.

2.   La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite, compresi i rendiconti finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 43, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.

Articolo 58

Revisione contabile esterna e discarico delle operazioni della BEI

Le operazioni finanziate a valere sulle risorse del FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità dettagliate del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 59

Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dell'8o, 9o e 10o FES

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dell'8o, 9o e 10o FES sono trasferite al FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri all'8o, 9o e 10o FES. Gli interessi maturati sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono integrati nel Fondo investimenti.

Articolo 60

Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo dell'8o, 9o e 10o FES

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad operazioni finanziate dall'8o, 9o e 10o FES, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Tale norma non si applica al Fondo investimenti.

Articolo 61

Inizio della procedura relativa ai contributi

La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta in relazione ai contributi dell'anno 2016. Gli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 215/2008 si applicano mutatis mutandis fino a tale data.».


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (“Decisione sull'associazione d'oltremare”) (GU L 344 del 19/12/2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13/06/2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/76


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2014

recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011 la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali vanno effettuate conformemente ai sistemi di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

(2)

L'allegato V dovrebbe venire adeguato in seguito ai progressi tecnici, al fine di regolamentare il caso specifico dei prodotti per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, nonché allo scopo di migliorare la chiarezza, la precisione e la coerenza delle descrizioni e dei termini ivi usati, tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita nel corso dell'applicazione dell'allegato V.

(3)

Tale adeguamento faciliterebbe l'attività dei fabbricanti e degli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, ridurrebbe gli oneri amministrativi e migliorerebbe la chiarezza in merito all'interpretazione del regolamento (UE) n. 305/2011, esercitando quindi un impatto positivo sulla competitività del settore delle costruzioni nell'insieme.

(4)

Il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce implicitamente che spetta al fabbricante la responsabilità di determinare il prodotto-tipo per qualsiasi prodotto che egli intenda immettere sul mercato. Nello stesso contesto la logica sottostante al regolamento (UE) n. 305/2011 non implica l'esistenza della certificazione del prodotto, in quanto gli organismi notificati sono responsabili solo di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione, la costanza della quale va successivamente certificata. Tale ripartizione delle competenze tra il fabbricante e gli organismi notificati dovrebbe trovare migliore espressione nell'allegato V, senza comportare alcuna modifica della responsabilità degli operatori indicati.

(5)

Poiché una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica ad opera degli organismi notificati non è in realtà possibile e non viene esercitata nella pratica, si dovrebbe piuttosto fare menzione della natura continuativa della sorveglianza.

(6)

Per i prodotti da costruzione che non rientrano o non rientrano pienamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la valutazione tecnica europea (ETA) può essere rilasciata da un organismo di valutazione tecnica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 305/2011 tale ETA contiene già una valutazione della prestazione del prodotto in questione in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Ulteriori controlli successivi della correttezza di tale processo di valutazione non apporterebbero alcun valore aggiunto ma comporterebbero unicamente costi inutili a carico dei fabbricanti. Le imprese hanno già presentato richieste di ETA e necessitano di certezza del diritto in rapporto ai compiti di parte terza da eseguire nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione di tali prodotti da costruzione.

(7)

Allo scopo di rispecchiare più accuratamente le pratiche vigenti, andrebbero adeguati i nomi dei tipi di organismi notificati e la descrizione dei rispettivi compiti.

(8)

È necessario un adeguamento tecnico in relazione al termine «assorbimento del rumore» che figura nell'allegato V, sezione 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, per conseguire una descrizione più accurata delle caratteristiche essenziali da valutare e maggiore coerenza con la terminologia usata nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(9)

Al fine di assicurare ai fabbricanti una transizione graduale, dovrebbe essere loro consentito continuare ad usare certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.   SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:

1.1.   Sistema 1+

a)

Il fabbricante effettua:

i)

il controllo della produzione in fabbrica;

ii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;

iv)

prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

1.2.   Sistema 1

a)

Il fabbricante effettua:

i)

il controllo della produzione in fabbrica;

ii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

1.3.   Sistema 2+

a)

Il fabbricante effettua:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

iii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

1.4.   Sistema 3

a)

Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;

b)

il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5.   Sistema 4

a)

Il fabbricante effettua:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

b)

nessuno di tali compiti richiede l'intervento di organismi notificati.

1.6.   Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione tecnica europea

Gli organismi certificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4., lettera b), e 1.5, lettera a), punto i).

2.   ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

1)

organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato ai sensi del capo VII per certificare la costanza della prestazione;

2)

organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato ai sensi del Capo VII per certificare il controllo della produzione in fabbrica;

3)

laboratorio: un organismo notificato ai sensi del capo VII incaricato di misurare, esaminare, sottoporre a prove e a calcoli o valutare in altro modo la prestazione dei prodotti da costruzione.

3.   NOTIFICHE ORIZZONTALI: CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

1.

reazione al fuoco;

2.

resistenza al fuoco;

3.

comportamento in caso di incendio esterno;

4.

prestazioni acustiche;

5.

emissioni di sostanze pericolose.»


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 569/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) (nel seguito «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid — «TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio antidumping erano comprese tra 7,3 % e 42,6 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento originario e ha ridotto al 3,2 % l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore.

(3)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 (4), misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(4)

Il 3 maggio 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. (nel seguito «il richiedente»), un produttore esportatore della RPC.

(5)

Il richiedente affermava di non avere esportato il TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, cioè dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

(6)

Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(7)

Il richiedente affermava infine di avere iniziato ad esportare il TCCA nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2.   Avvio del riesame relativo a un «nuovo esportatore»

(8)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 809/2013 (5), un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione al richiedente.

(9)

A norma del regolamento (UE) n. 809/2013, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni di TCCA fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso descritto nel regolamento originario, ossia acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, noto anche sotto la denominazione comune internazionale (DCI) «simclosene», attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 94 20 e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame» o «TCCA»).

(11)

Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua delle piscine. È venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (composizione chimica) e proprietà (disinfettante), sono tutti destinati ad usi analoghi e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

4.   Parti interessate

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, l'industria dell'Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(13)

Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato al richiedente un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del margine di dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente nella RPC.

5.   Periodo dell'inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping è avvenuta nel periodo compreso fra il 1o agosto 2012 e il 31 luglio 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(15)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.

(16)

Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di «nuovo esportatore», il richiedente ha potuto dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore cinese soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(17)

È quindi confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base; di conseguenza occorre determinare un margine individuale.

2.   Dumping

Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(18)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ossia quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

(19)

I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, ed i costi riflettano i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(20)

L'inchiesta ha accertato che i documenti contabili del richiedente non erano in linea con le norme contabili internazionali e che, di conseguenza, la prassi contabile della società non soddisfaceva le condizioni del secondo criterio. In particolare, il richiedente non aveva indicato nella sua contabilità l'applicazione di un regime di incentivi per i quadri dirigenti, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

(21)

Di conseguenza il bilancio non rappresentava fedelmente la posizione finanziaria della società mentre nel conto economico e nel rendiconto finanziario figuravano oneri finanziari per i quali non era esposta alcuna giustificazione.

(22)

In base a tali considerazioni, il richiedente non ha potuto ottenere il TEM.

(23)

Il richiedente e altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(24)

Il richiedente ha precisato che il regime di incentivi avrebbe dovuto essere contabilizzato nel 2013, che esso non ha alcuna relazione con il bilancio del 2012 e che nel 2012 la natura dell'anzidetto regime non era ancora stata determinata. Secondo il richiedente, tale determinazione sarebbe stata effettuata in base alle raccomandazioni risultanti della revisione contabile dei conti finanziari del 2013, e avrebbe potuto assumere la forma di remunerazione, interessi su prestiti o apporti.

(25)

Il regime era stato contrattualmente stipulato tra la società e i dirigenti nel 2012. Tuttavia, non vi era alcuna traccia di esso nella contabilità del 2012 sottoposta a revisione, nemmeno nella nota integrativa. Non sono nemmeno state rilevate iscrizioni contabili, che identificassero il regime di incentivi, effettuate nel corso dell'esercizio 2013 fino al periodo dell'inchiesta (novembre 2013).

(26)

L'assenza di tale iscrizione nei conti costituisce una mancanza grave. In effetti, le passività totali risultanti nella situazione contabile generale alla fine del periodo dell'inchiesta, ossia al 31 luglio 2013, erano fortemente sottostimate poiché l'importo totale del prestito messo a disposizione dai dirigenti avrebbe aumentato il valore delle passività del 14 %. Il conto economico del 2013, in aggiunta, conterrà oneri finanziari privi di base giuridica, dal momento che pur non essendoci alcun flusso di cassa in entrata corrispondente al regime di incentivi gli interessi dovrebbero essere effettivamente pagati nel 2013. Di conseguenza, gli oneri finanziari per il 2013 saranno 9 volte più elevati rispetto a quelli indicati per il 2012. Per tali motivi le informazioni finanziarie fornite nella contabilità non costituiscono una rappresentazione affidabile e fedele della posizione finanziaria della società.

(27)

Va inoltre osservato che la natura del regime e la relativa contabilità non possono dipendere dalle indicazioni date in sede di revisione e la loro contabilizzazione dovrebbe essere correttamente effettuata in modo tempestivo e non a posteriori. Pertanto l'omissione nel fornire con precisione la posizione finanziaria e i flussi connessi al regime non consente di considerare i documenti contabili della società in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

(28)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, il richiedente ha reiterato la sua richiesta di TEM, senza tuttavia apportare alcun nuovo argomento. Le conclusioni relative al TEM sono pertanto confermate.

Valore normale

(29)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(30)

Come indicato nel regolamento (UE) n. 809/2013, nel caso in cui non fosse stato accordato il trattamento di economia di mercato, la Commissione intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per il richiedente, come era avvenuto per l'inchiesta che aveva portato all'istituzione delle misure con il regolamento originario.

(31)

Le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone come paese di riferimento, ma nessuna si è manifestata. La Commissione ha altresì contattato i produttori negli Stati Uniti d'America, senza tuttavia ottenere alcuna collaborazione. Di conseguenza, il Giappone è considerato un paese di riferimento appropriato. Un produttore giapponese ha accettato di collaborare e ha fornito le informazioni richieste.

(32)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima determinato se le vendite di TCCA sul mercato interno da parte del produttore giapponese ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. A tale riguardo è emerso che il volume totale di queste vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione.

(33)

La Commissione ha quindi verificato se esistevano tipi di TCCA venduti sul mercato interno dal produttore giapponese che ha collaborato che fossero sufficientemente comparabili ai tipi venduti all'esportazione nell'Unione dal richiedente. La Commissione ha stabilito che i tipi di TCCA erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all'esportazione nell'Unione dal richiedente. È stato altresì stabilito che la società giapponese vendeva questi tipi di prodotti con profitto e nel corso di normali operazioni commerciali e che i prezzi di vendita sul mercato interno avrebbero potuto essere presi in considerazione per la determinazione del valore normale.

(34)

Il valore normale è stato quindi determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata, per i tipi di TCCA ritenuti comparabili.

Prezzo all'esportazione

(35)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nell'Unione.

Confronto

(36)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. A tal fine, i costi di trasporto e le spese di imballaggio sono stati dedotti dai prezzi all'esportazione cinesi e dai prezzi di vendita sul mercato interno praticati dal produttore giapponese che ha collaborato.

Margine di dumping

(37)

Come disposto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(38)

Il margine di dumping del richiedente espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è stato constatato al 32,8 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(39)

Alla luce delle risultanze dell'inchiesta e in applicazione della regola del dazio inferiore, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato, che in questo caso è più basso del margine di pregiudizio dell'inchiesta iniziale.

E.   REGISTRAZIONE

(40)

Alla luce delle risultanze sopraesposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2013.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(41)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di TCCA provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione. Il richiedente, come affermato in precedenza, ha presentato le proprie osservazioni che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

(42)

Il presente riesame non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

G.   PARERE DEL COMITATO

(43)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, nella tabella è inserita la riga seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

«Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd

32,8 %

A998 »

2.   Come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del succitato regolamento. Qualora tale fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping fissato per «tutte le altre società» citato nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2. del regolamento di esecuzione (UE) n. 1398/2011.

Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2013. Tali importazioni non sono soggette alla condizione della presentazione di una fattura commerciale poiché sono state registrate.

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

3.   Salvo altrimenti disposto si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)   GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1.

(4)   GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(5)   GU L 229 del 28.8.2013, pag. 2.


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («il regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo è stato preceduto dal regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione (3), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («il regolamento provvisorio»). Le conclusioni che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping definitivi saranno denominate «i risultati dell'inchiesta iniziale».

(2)

Il 21 gennaio 2012 PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd ed Ecogreen Oleochemicals GmbH (nel seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l'adeguamento del suo prezzo all'esportazione, effettuato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all'esportazione e il valore normale della società.

(3)

Nella causa T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell'Unione europea], il Tribunale ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 per la parte relativa ad Interpipe NTRP VAT, a causa tra l'altro di un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa ad Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi. Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio e dalla Commissione (cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P).

(4)

Dato che le circostanze di fatto relative a Ecogreen erano analoghe a quelle relative a Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, è stato ritenuto opportuno ricalcolare il margine di dumping di Ecogreen senza operare un adeguamento in forza di detto articolo.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia, è stato quindi pubblicato il 21 dicembre 2012 (4), con applicazione retroattiva dal 12 novembre 2011 («il regolamento di modifica»).

(6)

Il margine di dumping ivi stabilito per Ecogreen era un margine irrilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta su Ecogreen è stata pertanto chiusa senza l'istituzione di misure. Successivamente, il Tribunale ha deciso, in data 9 aprile 2013, che non occorreva statuire sul ricorso proposto nella causa T-28/12.

(7)

Sebbene tutti gli altri produttori esportatori in India, Indonesia e Malaysia siano rimasti soggetti a dazi antidumping, le conclusioni dell'inchiesta iniziale, in particolare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conclusioni relative al dumping contenute nel regolamento di modifica.

B.   REVISIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA INIZIALE

1.   Ambito della revisione

(8)

Il 28 febbraio 2013 è stato pubblicato un avviso di riapertura parziale («la riapertura») di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (5) («i paesi interessati»). L'avviso precisava che la riapertura si limitava all'esame dell'impatto che i nuovi margini di dumping potevano avere sulle conclusioni relative in particolare al pregiudizio e alla causalità stabiliti nell'inchiesta iniziale («la nuova inchiesta»).

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché l'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso.

(10)

Diverse parti hanno sostenuto che non era chiaro su quale base giuridica si fosse fondata la Commissione per riaprire l'inchiesta iniziale, né quali dati la Commissione avrebbe raccolto per accertare i fatti e giungere a conclusioni nel corso dell'attuale nuova inchiesta.

(11)

Alcune parti hanno inoltre affermato che non era chiaro quale tipo di inchiesta fosse stato avviato e quale potesse essere il risultato finale nel contesto del livello delle misure definitive, a quale periodo si riferisse la nuova inchiesta e quali aspetti dell'inchiesta iniziale fossero sottoposti alla revisione.

(12)

Si ricorda che tale riapertura è la conseguenza necessaria dell'adozione del regolamento di modifica, che a sua volta era il risultato delle conclusioni del Tribunale nella causa T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell'Unione europea].

(13)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale il cosiddetto periodo dell'inchiesta (PI) riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010. La valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PI, denominato «il periodo in esame».

(14)

L'attuale nuova inchiesta si concentra sul medesimo PI e sullo stesso periodo in esame. Le conclusioni raggiunte per tali periodi nel corso dell'inchiesta iniziale relativamente al pregiudizio e alla causalità vengono rivedute alla luce dei nuovi margini di dumping stabiliti per gli esportatori indonesiani nel regolamento di modifica.

(15)

Più specificamente, e come citato nell'avviso di riapertura, l'obiettivo dell'attuale nuova inchiesta è stabilire se il margine di dumping irrilevante stabilito per un produttore esportatore in Indonesia e il cambiamento del livello dei margini di dumping delle altre società indonesiane, stabilito con il regolamento di modifica, possano influire sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale relative al pregiudizio e alla causalità.

(16)

I risultati della nuova inchiesta sono riportati di seguito. Come nell'inchiesta iniziale, determinati dati e informazioni sono indicati in forma indicizzata al fine in particolare di garantire la riservatezza dei dati inizialmente presentati.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(17)

Si ricorda che il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, ossia alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 («alcoli grassi»).

(18)

Le conclusioni del regolamento di modifica non cambiano i risultati esposti nell'inchiesta iniziale per quanto riguarda il prodotto in esame e il prodotto simile.

3.   Dumping

(19)

Come indicato al considerando 7 del regolamento di modifica, i margini di dumping per tutte le società in Indonesia, ad eccezione dell'altro produttore esportatore per il quale è stato stabilito un margine individuale calcolato in base al margine di dumping più elevato fra i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, sono stati modificati per tener conto del nuovo margine di dumping calcolato per Ecogreen.

(20)

I margini di dumping stabiliti nel considerando 23 del regolamento definitivo per i produttori esportatori indiani e quelli stabiliti nel considerando 55 per i produttori esportatori malesi non sono stati interessati dal regolamento di modifica.

(21)

Come indicato al considerando 6 del regolamento di modifica, il margine di dumping per Ecogreen era stato individuato a meno del 2 % ed era pertanto inferiore alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Le importazioni nell'Unione effettuate da questo produttore esportatore dovrebbero quindi essere considerate importazioni non oggetto di dumping nella nuova inchiesta.

(22)

Il volume, il prezzo e la quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping effettuate da tale esportatore indonesiano hanno registrato gli andamenti indicati nella tabella seguente durante il periodo in esame. Come precisato al considerando 16, i dati presentati sono indicizzati.

Importazioni

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

110

107

115

Δ % annuale

 

9,6

– 2,3

7,5

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

107

110

113

Δ % annuale

 

6,8 %

2,9 %

2,8 %

Prezzo medio in EUR/t

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

110

91

91

Δ % annuale

 

9,9

– 17,0

0,2

Fonte: risposte al questionario.

(23)

Con riferimento alla tabella riportata al considerando 70 del regolamento provvisorio, confermata dal considerando 64 del regolamento definitivo, e alla tabella di cui sopra, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano una quota limitata del totale delle importazioni dai paesi interessati e che sono aumentate in misura proporzionalmente inferiore rispetto alle importazioni in dumping nel corso del periodo in esame. In effetti le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano, nel 2007, circa il 15 — 18 % del volume totale delle importazioni dai paesi interessati e soltanto il 10 — 13 % circa durante il PI.

(24)

La nuova inchiesta rivela che i prezzi medi delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame, ma sono rimasti stabili tra il 2009 e il PI.

4.   Pregiudizio

4.1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(25)

Le conclusioni di cui ai considerando da 57 a 61 del regolamento definitivo concernenti la produzione dell'Unione e l'industria dell'Unione non sono interessate dalla nuova inchiesta e vengono quindi confermate.

4.2.   Consumo dell'Unione

(26)

Le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio, confermate dal considerando 62 del regolamento definitivo, rimangono invariate. Si conferma che, come indicato nella tabella di seguito riportata, il consumo dell'Unione di alcoli grassi è stato piuttosto stabile ed è aumentato solo leggermente (del 2 %) durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, le informazioni relative al consumo sono state fornite in forma indicizzata per garantire la riservatezza dei dati.

Consumo

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

102

97

102

Δ % annuale

 

2,2

– 4,8

4,6

4.3.   Importazioni nell'Unione dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

4.3.1.   Valutazione cumulativa delle importazioni in dumping

(27)

Come nell'inchiesta iniziale, si è esaminato se la valutazione cumulativa delle importazioni in dumping per i tre paesi in esame fosse ancora giustificata in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, alla luce della revisione dei margini di dumping per i produttori esportatori indonesiani di cui ai considerando 19 e 21.

(28)

Si ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.

(29)

Le conclusioni riguardanti i volumi e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati sono state valutate nuovamente per il periodo in esame. Le informazioni relative al volume delle importazioni utilizzato per determinare i prezzi medi indicati nella tabella di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo rimangono invariate per quanto riguarda la Malaysia e l'India. I dati relativi all'Indonesia sono stati riveduti per tenere conto del fatto che, come indicato al considerando 21, si ritiene ora che un produttore esportatore non abbia praticato dumping sul mercato dell'Unione. Le importazioni ricalcolate oggetto di dumping hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Con riferimento al considerando 16, le informazioni riguardanti il volume delle importazioni sono fornite in forma indicizzata per ciascuno dei paesi interessati.

Volume delle importazioni oggetto di dumping

2007

2008

2009

PI

Malaysia

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

161

141

137

Δ % annuale

 

61,4

– 12,5

– 2,9

India

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

118

104

143

Δ % annuale

 

18,2

– 11,8

37,5

Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

142

168

Δ % annuale

 

 

42,1

17,9

(30)

L'inchiesta ha rivelato che il volume delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile durante il PI e che la presenza di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione è rimasta significativa durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI. Il fatto che uno dei produttori esportatori indonesiani, come accertato dal regolamento di modifica, non praticasse dumping non cambia tale conclusione.

(31)

Le conclusioni relative ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati sono state valutate nuovamente per il periodo in esame e sono riportate nella tabella che segue. I prezzi indicati nella tabella di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo rimangono invariati per quanto riguarda la Malaysia e l'India. I dati relativi all'Indonesia sono stati riveduti per tener conto del fatto che, come indicato al considerando 21, si ritiene ora che un produttore esportatore non abbia praticato dumping sul mercato dell'Unione. Con riferimento al considerando 16, le informazioni riguardanti il prezzo dell'esportatore indonesiano per il quale sono state accertate pratiche di dumping sono fornite in forma indicizzata.

Importazioni basate su dati Eurostat (adeguati per coprire il prodotto in esame e le importazioni oggetto di dumping)

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio in EUR/t Malaysia

911

944

799

857

Indice: 2007 = 100

100

104

88

94

Δ % annuale

 

3,6

– 15,4

7,3

Prezzo medio in EUR/t India

997

1 141

897

915

Indice: 2007 = 100

100

114

90

92

Δ % annuale

 

14,4 %

– 21,4 %

2,1 %

Prezzo medio in EUR/t Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

70

72

Δ % annuale

 

 

– 30,0 %

2,6 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(32)

L'inchiesta ha rilevato che, fatta eccezione per il 2007, anno in cui non vi sono state importazioni dall'Indonesia, i prezzi dei produttori esportatori indonesiani sono rimasti pressoché invariati rispetto all'inchiesta iniziale. Si può pertanto confermare la conclusione di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo secondo cui la fissazione dei prezzi e i prezzi praticati dai paesi interessati sono risultati in gran parte analoghi, in particolare durante il PI. Il fatto che uno dei produttori esportatori indonesiani, come accertato dal regolamento di modifica, non praticasse dumping non cambia tale conclusione.

(33)

Inoltre le conclusioni di cui al considerando 127 del regolamento provvisorio, confermate dal considerando 122 del regolamento definitivo, nonché in particolare il fatto che i livelli di eliminazione del pregiudizio fissati per i paesi interessati fossero notevolmente superiori alla soglia minima del 2 % rimangono anch'essi validi. Sono stati inoltre esaminati i canali di vendita e le tendenze dei prezzi per ciascuno dei paesi interessati e sono risultati analoghi, come illustrato nella tabella che segue. I prezzi all'importazione dai paesi interessati hanno seguito una tendenza al ribasso dopo un picco nel 2008 ed erano particolarmente bassi a livello mondiale rispetto alla media dei prezzi dell'industria dell'Unione, come rivelato dall'inchiesta.

(34)

La tabella seguente indica che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei paesi interessati è aumentata nel complesso durante il periodo in esame. Con riferimento al considerando 16, le informazioni sono fornite in forma indicizzata.

Quota di mercato delle importazioni in dumping

2007

2008

2009

PI

Malaysia

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

157

145

135

Δ % annuale

 

57

– 8

– 7

India

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

115

107

141

Δ % annuale

 

15

– 7

31

Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

142

168

Δ % annuale

 

 

50 %

13 %

(35)

Sulla scorta dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la nuova inchiesta indica che le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e concernenti la valutazione cumulativa rimangono invariate. Si ritiene pertanto che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base relative alla valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati continuino ad essere soddisfatte. Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati possono quindi essere valutati congiuntamente ai fini della nuova inchiesta per l'accertamento del pregiudizio e della causalità.

4.3.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(36)

Al fine di stabilire il livello cumulativo delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, si tiene conto del fatto che il regolamento di modifica ha confermato le conclusioni positive in merito al dumping per tutti i produttori esportatori in Indonesia, ad eccezione di Ecogreen. Le loro esportazioni sono considerate oggetto di dumping e rimangono pertanto soggette ai dazi antidumping.

(37)

Analogamente, la nuova inchiesta tiene conto del fatto che i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta iniziale per tutti i produttori esportatori di India e Malaysia rimangono invariati e che le loro importazioni sono considerate oggetto di dumping e restano soggette ai dazi antidumping.

(38)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è stato adeguato detraendo il volume delle importazioni non in dumping di un produttore esportatore indonesiano, come indicato nel considerando 29.

(39)

Sulla base di quanto precede, i dati menzionati nel considerando 70 del regolamento provvisorio, confermati dal considerando 64 del regolamento definitivo, e le conclusioni di cui ai considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la valutazione delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, come confermato dal considerando 65 del regolamento definitivo, sono riveduti come indicato appresso. Con riferimento al considerando 16, le informazioni concernenti i volumi totali delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono fornite in forma indicizzata.

Importazioni in dumping dai paesi interessati

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

167

155

165

Δ % annuale

 

67,0

– 7,3

6,5

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

163

159

162

Δ % annuale

 

62,7

– 2,3

1,8

Prezzo medio in EUR/t importazioni oggetto di dumping

931

1 007

827

878

Indice: 2007 = 100

100

108

89

94

Δ % annuale

 

8,2

– 17,9

6,1

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(40)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, accertato nel corso dell'attuale nuova inchiesta, è fortemente aumentato (+ 65 %) nel periodo in esame. L'aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni sono aumentate del 67 %. Le importazioni sono poi diminuite leggermente nel 2009 per aumentare nuovamente sino quasi al livello del 2008 durante il PI.

(41)

I prezzi medi riveduti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno subito forti fluttuazioni durante il periodo in esame, riflettendo un calo generale del 6 %. È comunque degno di nota il fatto che, tra il 2008 e il PI, il tasso di riduzione è stato del 14 %. Nel corso di tutto il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono sempre stati inferiori a quelli fissati nel resto del mondo e rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione: essi hanno quindi portato a un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

(42)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è fortemente aumentata (+ 62 %) durante periodo in esame. L'aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008. Durante la crisi economica si è constatato un leggero calo delle importazioni che, tra il 2008 e il 2009, ha ridotto del 4 % la quota di mercato dei paesi interessati, i quali hanno però recuperato nuovamente la loro quota di mercato alla fine del periodo in esame.

(43)

L'esclusione delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen non altera pertanto in alcun modo le conclusioni dell'inchiesta iniziale riguardo al volume, al prezzo e alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, che vengono quindi confermate.

4.3.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(44)

Si ricorda che gli intervalli di valori per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi accertata durante l'inchiesta iniziale sono stati illustrati nei considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio e confermati nel considerando 67 del regolamento definitivo. I calcoli individuali stabiliti per ciascuno degli esportatori interessati non sono stati alterati dal regolamento di modifica. Tali conclusioni sono pertanto confermate.

(45)

La sottoquotazione media riscontrata per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente per i tre paesi, escluse le importazioni non oggetto di dumping, è pari al 2 %. Tale sottoquotazione apparentemente modesta va considerata alla luce del fatto che l'industria dell'Unione si è vista costretta a ridurre i suoi prezzi a causa della presenza delle importazioni a basso prezzo sul mercato dell'UE. Tali prezzi non coprivano tuttavia i costi di produzione, in particolare durante il PI. La vendita sottocosto per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente, con l'esclusione di Ecogreen, è stata pari in media al 22 %.

(46)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, un importatore di FOH originari dell'Indonesia ha affermato che il prezzo medio delle importazioni non oggetto di dumping sarebbe inferiore al prezzo medio delle importazioni prodotte dal produttore esportatore indonesiano ancora soggetto alle misure. Tale argomento non inficia però la constatazione della sottoquotazione del prezzo per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(47)

Le conclusioni di cui ai considerando da 76 a 91 del regolamento provvisorio, confermate nei considerando da 71 a 84 del regolamento definitivo, concernenti la situazione economica dell'industria dell'Unione non sono interessate dal regolamento di modifica e possono dunque essere confermate.

(48)

Si ricorda che dall'inchiesta iniziale è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, come la produzione (–17 %), l'utilizzo della capacità produttiva (–15 %), il volume delle vendite (–18 %), la quota di mercato (–12 %) e l'occupazione (–13 %) sono peggiorati durante il periodo in esame. In particolare hanno subito gravi conseguenze gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come il flusso di cassa e la redditività. Ciò significa che la capacità dell'industria dell'Unione di raccogliere capitali è stata compromessa, in particolare durante il PI.

(49)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   Causalità

(50)

A seguito della conferma dell'esistenza di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, è stato esaminato se vi sia ancora un nesso di causalità tra detto pregiudizio alla luce delle conclusioni rivedute sul dumping, come stabilito nel regolamento di modifica, e le importazioni ricalcolate oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(51)

Come indicato nel considerando 26, il consumo dell'Unione è stato piuttosto stabile, registrando un incremento del 2 % soltanto durante il periodo in esame.

(52)

Dalla tabella di cui al considerando 39, ove sono escluse le importazioni provenienti dall'esportatore indonesiano che, in base al regolamento di modifica, non ha praticato dumping sui suoi prodotti sul mercato dell'Unione, emerge che il volume riveduto delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati è rimasto considerevole ed è fortemente aumentato di oltre 60 000 tonnellate in termini assoluti e di oltre il 60 % in termini relativi durante il periodo in esame. Analogamente, la quota di mercato rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata notevolmente e ha guadagnato oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo.

(53)

Queste tendenze sono molto simili a quelle accertate dall'inchiesta iniziale, in particolare nei considerando da 86 a 94 del regolamento definitivo. L'aumento della quota di mercato, pari al 57 % secondo gli accertamenti dell'inchiesta iniziale, equivale ora, con i dati riveduti, a più del 60 % per il periodo in esame.

(54)

La nuova inchiesta ha in effetti confermato che le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sull'industria dell'Unione a cominciare dal 2008, quando sono aumentate del 67 %. Durante tale anno i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, come indicato nel considerando 39, erano molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Ciò ha determinato una significativa diminuzione del volume delle vendite (– 5,4 %) e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che non è mai riuscita a recuperare il terreno perduto durante il resto del periodo in esame. Al tempo stesso le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno aumentato la loro quota di mercato di oltre 9 punti percentuali.

(55)

Secondo quanto indicato al considerando 72 del regolamento definitivo, per rispondere a tale pressione l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre sensibilmente i propri prezzi di vendita del 16,9 % nel 2009 e di un ulteriore 5,3 % durante il PI. Anche se questa politica dei prezzi ha permesso all'industria dell'Unione di limitare la perdita di quote di mercato, essa ha provocato notevoli perdite accumulatesi durante il periodo in esame, come illustrato al considerando 86 del regolamento provvisorio e confermato nel considerando 78 del regolamento definitivo. Questa situazione ha coinciso con la presenza di ingenti volumi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, in particolare durante il PI.

(56)

Nel 2009, benché in termini assoluti il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati si sia ridotto del 7,3 %, in concomitanza della crisi economica e della contrazione del mercato dell'UE, si osserva un calo del prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping del 17,9 %, superiore quindi alla riduzione del 16,9 % dei prezzi dell'industria dell'Unione. Durante il PI l'industria dell'Unione ha dovuto diminuire i suoi prezzi e ha accumulato perdite finanziarie.

(57)

Le considerazioni che precedono illustrano le gravi conseguenze che la presenza di ingenti volumi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell'Unione ha avuto sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul suo mercato principale e l'impatto negativo sulla sua situazione economica, in particolare durante il PI.

(58)

Il suddetto importatore ha sostenuto che, nell'analisi della causalità, le restanti importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia si sarebbero dovute disabbinare dalle importazioni originarie dell'India e della Malaysia, sulla base di fattori quali la stabilità della quota di mercato, il livello più elevato dei prezzi, l'assenza di sottoquotazione, il margine inferiore di vendite sottocosto di tali importazioni indonesiane e l'evoluzione parallela delle quote di mercato dell'Indonesia e dell'industria dell'Unione. L'importatore ha inoltre sostenuto che non esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, una volta scorporate.

(59)

L'argomentazione è stata respinta poiché i fattori citati dall'importatore, talvolta su base selettiva, non sono quelli considerati pertinenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base per accertare se debba essere applicato il cumulo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e i prodotti simili dell'Unione. L'inchiesta iniziale aveva in effetti concluso che il prodotto in esame è un prodotto intermedio di base utilizzato principalmente per la produzione di solfati, etossilati ed etersolfati di alcoli grassi, e che il prodotto importato è in concorrenza diretta con il prodotto fabbricato nell'Unione, indipendentemente dal paese di origine. L'omogeneità dei prodotti concorrenti nel mercato dell'Unione giustifica pertanto la valutazione cumulativa delle importazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base. Le argomentazioni dell'importatore non tengono conto di questa conclusione e potrebbero rivelarsi pertinenti soltanto una volta applicato lo scorporo. Non sussistendo alcun motivo di modificare le conclusioni dell'inchiesta iniziale in materia di cumulo, l'analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è confermata.

(60)

È inoltre opportuno tenere presente che le restanti importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi di dumping, hanno aumentato fortemente la propria quota di mercato nel corso del periodo in esame e venivano vendute sottocosto rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(61)

L'importatore ha infine indicato che Ecogreen praticava vendite sottocosto in misura superiore rispetto all'altro produttore esportatore indonesiano: di conseguenza, poiché si è ritenuto che le importazioni di Ecogreen abbiano prodotto un impatto trascurabile, la medesima conclusione dovrebbe applicarsi a maggior ragione alle restanti importazioni provenienti dall'Indonesia.

(62)

Tale conclusione si basa su una premessa errata. La sentenza della Corte ha comportato un cambiamento nel calcolo del dumping di Ecogreen, riclassificato successivamente come irrilevante. È soltanto per tale ragione che si è dovuto considerare trascurabile l'impatto delle importazioni di Ecogreen. L'argomentazione è dunque respinta.

(63)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra, si è concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

(64)

Nel contesto della causalità sono stati esaminati nuovamente gli effetti di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.2.1.   Importazioni non oggetto di dumping dall'Indonesia

(65)

Come indicato al considerando 23, le importazioni non oggetto di dumping sono aumentate in misura proporzionalmente inferiore rispetto alle importazioni in dumping e hanno rappresentato soltanto una quota limitata del totale delle importazioni dai paesi interessati durante il PI. Dall'inchiesta è inoltre emerso che le importazioni non oggetto di dumping detenevano una quota di mercato modesta durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI.

(66)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 6,5 % tra il 2009 e il PI, vale a dire in misura maggiore rispetto alla ripresa del mercato illustrata dall'aumento del 4,6 % del consumo dell'Unione: la loro quota di mercato è conseguentemente aumentata.

(67)

Si ritiene quindi che l'eventuale impatto delle importazioni non oggetto di dumping sul mercato dell'Unione durante il PI non possa controbilanciare i significativi effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping descritti in dettaglio nei considerando da 51 a 57.

(68)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra, si ritiene che la presenza delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen sul mercato dell'Unione durante il PI non sia stata tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

5.2.2.   Altri fattori esaminati nell'inchiesta iniziale

(69)

Nel corso dell'inchiesta iniziale sono stati esaminati altri fattori nel contesto delle potenziali cause del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, segnatamente: le importazioni nell'Unione dal resto del mondo, l'evoluzione delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'impatto della crisi economica e le vendite degli isomeri ramificati che non rientrano nella definizione del prodotto.

(70)

Dal momento che questi fattori non sono interessati dalla revisione dei margini di dumping stabilita per i produttori esportatori indonesiani, sono confermate le risultanze e la conclusione di cui ai considerando da 95 a 100 del regolamento definitivo in relazione a questi fattori. L'impatto di tali fattori non è tale da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3.   Conclusioni relative alla causalità

(71)

L'attuale nuova inchiesta conferma il permanere di un nesso evidente e diretto tra l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e le relative conseguenze negative sui prezzi e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

(72)

L'analisi di cui sopra dimostra che il volume delle importazioni non oggetto di dumping era limitato rispetto al volume delle importazioni di prodotti in dumping dai paesi interessati. In un contesto di consumi alquanto stabili, le importazioni oggetto di dumping sono aumentate significativamente sia in termini assoluti che in termini relativi durante il periodo in esame, e la loro presenza ha avuto un considerevole impatto negativo sul mercato dell'Unione. È stato del resto osservato che, a causa della distorsione introdotta sul mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre considerevolmente i suoi prezzi, del 22,2 % a partire dal 2008, e non ha potuto coprire i suoi costi e realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

(73)

La nuova inchiesta ha anche confermato che le conseguenze di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping non hanno potuto inficiare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(74)

Di conseguenza, dall'indagine risulta l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Malaysia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Sono pertanto confermate le conclusioni enunciate nei considerando da 101 a 102 del regolamento definitivo.

6.   Interesse dell'Unione

(75)

Non è stato dimostrato che la conclusione di cui al considerando 118 del regolamento definitivo per quanto riguarda l'interesse dell'Unione sia stata alterata dal regolamento di modifica: tale conclusione è pertanto confermata.

C.   REVISIONE DELLE MISURE DEFINITIVE

(76)

Come precedentemente illustrato, la nuova inchiesta sui fatti pertinenti e sulle conclusioni raggiunte dall'inchiesta iniziale tenendo conto dei nuovi margini di dumping fissati nel regolamento di modifica dimostra che le restanti importazioni in dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Malaysia nel mercato dell'Unione hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione durante il PI.

(77)

Alla luce delle conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale riguardo al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione, e in considerazione del fatto che l'attuale nuova inchiesta ha confermato l'esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le restanti importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, le misure definitive istituite con il regolamento di modifica dovrebbero essere confermate allo stesso livello. Si conclude di conseguenza che la presente nuova inchiesta debba essere chiusa senza modificare le misure definitive istituite dal regolamento definitivo.

(78)

Le misure antidumping in vigore istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, rimangono valide e dovrebbero pertanto restare in vigore. Si ricorda che le misure imposte consistevano in dazi specifici e stabiliti per ciascuno dei produttori esportatori interessati, secondo le seguenti modalità:

Paese

Società

Dazio AD specifico definitivo

(EUR/t netti)

India

VVF (India) Ltd

46,98

Tutte le altre società

86,99

Indonesia

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Tutte le altre società

45,63

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Tutte le altre società

61,01

(79)

Le autorità dei paesi interessati, gli esportatori e le loro associazioni, tutte le parti interessate dell'UE, in particolare l'industria dell'Unione, gli importatori nonché le associazioni degli utilizzatori e degli operatori sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcoli grassi dai paesi in esame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentiti. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate ma non hanno alterato le conclusioni esposte nel presente regolamento.

(80)

Un produttore esportatore ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81)

Si è riscontrato in particolare che il produttore esportatore in questione produce una serie di prodotti oltre al prodotto in esame e vende questi altri prodotti ai medesimi clienti. Ciò potrebbe comportare un rischio elevato di compensazione incrociata e renderebbe estremamente difficile l'effettiva verifica del rispetto dell'impegno, minando l'efficacia di un impegno sui prezzi per il caso in esame. Su tale base la Commissione ha concluso che l'offerta d'impegno non può essere accolta.

(82)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85 , 2905 17 00 , ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 e 3823 70 00 91) e originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia è pertanto chiusa senza modificare i dazi in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1.

(3)   GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 47.

(4)   GU L 352 del 21.12.2012, pag. 1.

(5)   GU C 58 del 28.2.2013, pag. 24.


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/96


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per l'ipconazolo le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/20/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 30 marzo 2007 il Regno Unito ha ricevuto dalla Kureha GmbH una domanda di iscrizione della sostanza attiva ipconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli usi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 22 maggio 2008 lo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) il 20 maggio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. La valutazione dei dati supplementari a cura del Regno Unito è stata presentata sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornata nel novembre 2011.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»), che il 2 aprile 2013 ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva ipconazolo come antiparassitario (5). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 marzo 2014 sotto forma di relazione di riesame della Commissione relativa all'ipconazolo.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo possono essere considerati, in generale, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'ipconazolo.

(6)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Prima dell'approvazione dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, contemplati nel regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica determinata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero comunque applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo. Gli Stati membri dovrebbero, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni uso cui è destinato in conformità ai principi uniformi.

(9)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento, tuttavia, non impone agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva ipconazolo, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 28 febbraio 2015 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente ipconazolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 agosto 2014 nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente ipconazolo come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente ipconazolo come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/20/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ipconazolo e della maltodestrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ipconazole (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva ipconazolo come antiparassitario). EFSA Journal 2013;11(4):3181. [76 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3181. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(6)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approva-zione

Disposizioni specifiche

Ipconazolo

N. CAS

125225-28-7 (miscela di diastereoisomeri)

115850-69-6 (ipconazolo cc, isomero cis)

115937-89-8 (ipconazolo ct, isomero trans)

N. CIPAC 798

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 955 g/kg

Ipconazolo cc: 875-930 g/kg

Ipconazolo ct: 65-95 g/kg

1o settembre 2014

31 agosto 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'ipconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

1.

al rischio per i volatili granivori;

2.

alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

3.

al rischio per i pesci.Se del caso, le condizioni di utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)

l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili granivori;

b)

l'accettabilità del rischio per i macroorganismi terricoli;

c)

il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva;

d)

i potenziali effetti di alterazione del sistema endocrino dell'ipconazolo nei volatili e nei pesci.Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 31 agosto 2016, le informazioni di cui alla lettera c) entro due anni dall'adozione del pertinente documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee direttrici per i test concordate a livello di UE.


(1)  Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenute nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Nu-mero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approva-zione

Disposizioni specifiche

«73

Ipconazolo

N. CAS

125225-28-7 (miscela di diastereoisomeri)

115850-69-6 (ipconazolo cc, isomero cis)

115937-89-8 (ipconazolo ct, isomero trans)

N. CIPAC 798

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 955 g/kg

Ipconazolo cc: 875-930 g/kg

Ipconazolo ct: 65-95 g/kg

1o settembre 2014

31 agosto 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'ipconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

1.

al rischio per i volatili granivori;

2.

alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

3.

al rischio per i pesci.Se del caso, le condizioni di utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)

l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili granivori;

b)

l'accettabilità del rischio per i macroorganismi terricoli;

c)

il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva;

d)

i potenziali effetti di alterazione del sistema endocrino dell'ipconazolo nei volatili e nei pesci.Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 31 agosto 2016, le informazioni di cui alla lettera c) entro due anni dall'adozione del pertinente documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee direttrici per i test concordate a livello di UE.»


(*1)  Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenute nella relazione di riesame.


27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 572/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

45,8

MA

33,4

MK

77,8

TR

65,0

ZZ

55,5

0707 00 05

AL

36,9

MK

43,4

TR

122,8

ZZ

67,7

0709 93 10

MA

29,9

TR

114,9

ZZ

72,4

0805 10 20

EG

50,8

MA

43,2

TR

49,7

ZZ

47,9

0805 50 10

TR

100,4

ZA

139,4

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

103,2

BR

90,7

CL

107,3

CN

98,7

MK

26,7

NZ

131,4

US

185,3

ZA

110,0

ZZ

106,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».