ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
16 maggio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/278/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione

1

 

 

2014/279/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

5

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 500/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione per quanto riguarda la concessione di aiuti a favore di misure di accompagnamento nel quadro del programma Frutta nelle scuole

12

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 501/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto all'ammasso privato

14

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 502/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni da applicare agli agricoltori dagli Stati membri in seguito alla riduzione lineare dei pagamenti nel 2014 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2014

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Muscat du Ventoux (DOP)]

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella ( 1 )

28

 

*

Regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto ( 1 )

32

 

*

Regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente ( 1 )

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 507/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2014/280/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-I/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

40

 

 

2014/281/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi [notificata con il numero C(2014) 3014]  ( 1 )

43

 

 

2014/282/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 maggio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2012/44/UE sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi [notificato con il numero C(2014) 3053]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione

(2014/278/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100, l'articolo 191, paragrafo 4, e gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2013/40/UE del Consiglio (2), l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Alcune disposizioni dell'accordo riguardano la riammissione e pertanto rientrano nell'ambito della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Parallelamente alla presente decisione sarà adottata una decisione distinta (3) relativa a dette disposizioni, che figurano nell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo.

(3)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione dell'articolo 33, paragrafo 2, è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 44 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Approvazione del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2013/40/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/279/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione

(2014/279/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2013/40/UE del Consiglio (2), l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

Le disposizioni dell'accordo diverse dall'articolo 33, paragrafo 2, connesse alla riammissione, saranno oggetto di una decisione distinta (3) adottata parallelamente alla presente decisione.

(5)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'articolo 33, paragrafo 2, è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 44 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Approvazione del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2013/40/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/278/UE del Consiglio, del 12 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera c), punto iv) e lettera d), punto xiii), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l'articolo 181, paragrafo 2 e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (3) è stato adottato in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende alcune nuove disposizioni nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Tali disposizioni devono essere completate per quanto riguarda il contributo finanziario dei soci delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo («organizzazione di produttori»), la commercializzazione dell'intera produzione attraverso l'organizzazione di produttori, l'esternalizzazione delle attività, le modalità di rendicontazione democratica, la fissazione di massimali per le spese di gestione e prevenzione delle crisi, le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi, alcuni elementi della procedura in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento e l'applicazione del regime del prezzo di entrata, nonché le condizioni per la costituzione della cauzione.

(3)

A norma dell'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione. Al fine di consentire una certa flessibilità nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno consentire ai produttori, a determinate condizioni, di commercializzare la loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori.

(4)

A norma dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 l'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. È necessario chiarire in che modo si svolge tale attività, in particolare in caso di esternalizzazione. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare i necessari controlli, l'organizzazione di produttori deve tenere registri che permettano allo Stato membro di verificare che l'organizzazione stessa adempie ai propri compiti.

(5)

A norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori devono rimanere responsabili delle attività esternalizzate. È opportuno precisare in modo più dettagliato i mezzi per garantire che tali attività restino sotto il controllo dell'organizzazione di produttori che ha proceduto ad esternalizzarle.

(6)

A norma dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci di un'organizzazione di produttori. Le organizzazioni di produttori dovrebbero fornire agli Stati membri la prova della rendicontazione democratica che esercitano nei confronti dei soci produttori. A tal fine, la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori dovrebbe essere limitata.

(7)

A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione stessa. Al fine di garantire che i soci dell'organizzazione di produttori versino i contributi finanziari necessari alla costituzione e al finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del suddetto regolamento, è necessario prevedere l'inclusione di tale obbligo nello statuto dell'organizzazione di produttori.

(8)

Al fine di evitare situazioni in cui le misure di prevenzione e gestione delle crisi diano luogo a squilibri di finanziamento nell'ambito di un'associazione di organizzazioni di produttori, i massimali di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero essere calcolati a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata. Occorre inoltre stabilire le condizioni per il reimpianto di frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi. Per evitare squilibri nel finanziamento dei programmi operativi, occorre fissare la percentuale massima delle spese che possono essere assegnate al reimpianto di frutteti.

(9)

L'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento. A norma dell'articolo 154, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri svolgono controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori rispettino i criteri di riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di inosservanza o irregolarità e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento. Un sistema che distingua tra inosservanza sostanziale o lieve dei criteri di riconoscimento sarebbe più efficiente ed eviterebbe interpretazioni divergenti tra Stati membri. È pertanto opportuno istituire una procedura semplificata e un'applicazione graduale delle sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare che le organizzazioni di produttori che cessano di soddisfare i criteri di riconoscimento fruiscano indebitamente dei finanziamenti dell'Unione.

(10)

L'articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'applicazione del codice doganale per lo sdoganamento delle merci soggette al regime del prezzo di entrata. Poiché le merci in questione sono deperibili e il loro valore al momento dello sdoganamento non è sempre stabilito, è necessario consentire alla Commissione di adottare norme volte ad accertare la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita a fronte di un valore forfettario di importazione, in modo da accelerare le procedure di sdoganamento. Inoltre, l'esperienza acquisita nell'applicazione del regime del prezzo di entrata ha dimostrato l'opportunità di chiedere il deposito di una cauzione quando il valore in dogana, determinato secondo il valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), è superiore di oltre l'8 % al valore forfettario all'importazione calcolato dalla Commissione.

(11)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(12)

Per garantire il passaggio ordinato dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla nuova regolamentazione nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013, si dovrebbero prevedere disposizioni transitorie.

(13)

Le disposizioni sulla prevenzione e la gestione delle crisi dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2014, ossia dalla data di applicazione delle corrispondenti nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Al fine di permettere alle organizzazioni di produttori di adeguarsi alle nuove norme relative all'esternalizzazione delle attività e alla rendicontazione democratica, le disposizioni pertinenti si dovrebbero applicare soltanto a partire dal 1o gennaio 2015. L'articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014, pertanto le nuove disposizioni corrispondenti del presente regolamento sul controllo della veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita e sulle condizioni di deposito di una cauzione si dovrebbero applicare a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 26, paragrafo 1, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

«La commercializzazione è effettuata dall'organizzazione di produttori, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 27. Essa comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.»;

2)

è inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori

Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

1)

vendere al consumatore per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, non più di una determinata percentuale della produzione e/o dei prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

2)

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

3)

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.»;

3)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Esternalizzazione

1.   Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) riguardano gli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

2.   L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale con contratto scritto con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

3.   La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che il contratto di esternalizzazione:

a)

contenga disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;

b)

stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione e i termini che consentono all'organizzazione di produttori di valutare le attività esternalizzate e di esercitare un effettivo controllo sulle stesse.

I contratti di esternalizzazione, nonché le comunicazioni di cui alla lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno 5 anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.

(6)  Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

4)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Rendicontazione democratica delle organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

2.   In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.

3.   Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.»;

5)

all'articolo 53, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

6)

all'articolo 62, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata.»;

7)

è inserito il seguente articolo 89 bis:

«Articolo 89 bis

Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione

Gli Stati membri, se includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti, in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie come misura di crisi, stabiliscono le specie e, se necessario, le varietà ammissibili e le condizioni relative all'applicazione di tale misura. In caso di estirpazione per motivi fitosanitari, le misure adottate dagli Stati membri per il reimpianto di frutteti si conformano alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (7).

Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.

(7)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"

8)

l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connesso ai requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 31, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.

2.   Se i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 non sono rispettati entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che non supera 12 mesi dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile iniziato durante il quale il riconoscimento è stato sospeso.

La sospensione cessa il giorno in cui il controllo dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

3.   Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

4.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta altri criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.

5.   La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile iniziato che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

6.   Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.

7.   Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70, se necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»;

9)

l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

«Articolo 137

Base del prezzo di entrata

1.   L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI.

2.   Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione;

Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8), e se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la cauzione.

3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.

4.   Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore.

5.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.

Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.

6.   Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

(8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»"

Articolo 2

Norme transitorie

Qualora uno Stato membro abbia approvato un programma operativo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 anteriormente al 20 gennaio 2014, tale programma è considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Fatti salvi gli articoli 65 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, a richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 può:

a)

proseguire fino alla scadenza;

b)

essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure

c)

essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2013.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 6 e 7 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il punto 9 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

I punti 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 500/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione per quanto riguarda la concessione di aiuti a favore di misure di accompagnamento nel quadro del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 1234/2007 (2) del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che l'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» può essere concesso anche per le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma. Occorre pertanto definire tali misure in termini di obiettivi e di costi ad esse associati e determinare quali di questi costi possano essere ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 288/2009 (3) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del programma «Frutta nelle scuole» e, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di descrivere nella loro strategia le misure di accompagnamento che intendono adottare per garantire l'attuazione efficace del programma. Esso prevede inoltre norme relative ai costi ammessi a beneficiare degli aiuti dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 288/2009 al fine di includervi le norme relative alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede che gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono presentare domanda di aiuti dell'Unione per uno o più periodi che vanno dal 1o agosto al 31 luglio. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme riguardanti le misure di accompagnamento si applichino a decorrere dal 1o agosto 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri stabiliscono, nella loro strategia, le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le misure di accompagnamento sostengono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e sono direttamente legate agli obiettivi del programma «Frutta nelle scuole» di aumentare il consumo di frutta e verdura a breve e a lungo termine e di creare abitudini alimentari sane. Queste misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, lettera b), è aggiunto il punto iv) seguente:

«iv)

i costi per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:

i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,

i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo di prodotti ortofrutticoli,

i costi delle misure attuate al fine di sostenere la distribuzione dei prodotti, che siano in linea con gli obiettivi del programma “Frutta nelle scuole”.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I costi per la comunicazione e per le misure di accompagnamento di cui rispettivamente al primo comma, lettera b), punti iii) e iv), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L'importo complessivo dei fondi dell'Unione utilizzati per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), non supera il 15 % dell'importo annuale dell'aiuto dell'Unione assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).


16.5.2014   

IT

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L 145/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto all'ammasso privato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) reca norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli. I prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato erano elencati negli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3).

(2)

Dal 1o gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1308/2013. La parte II, titolo I, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene disposizioni relative agli aiuti all'ammasso privato.

(3)

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato. Rispetto ai prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende tre prodotti in più, ossia le fibre di lino, i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino.

(4)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere concessi aiuti all'ammasso privato se i prodotti in questione soddisfano le condizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo I, sezione 3 di detto regolamento e le disposizioni supplementari per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del prodotto che devono essere adottate dalla Commissione.

(5)

Le condizioni di ammissibilità per il burro di cui all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state modificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)

Le disposizioni riguardanti la qualità e le caratteristiche del prodotto e i criteri di ammissibilità esistono già nel regolamento (CE) n. 826/2008 per i prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato a norma degli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(7)

È opportuno adottare i requisiti di qualità e i criteri di ammissibilità relativamente alle quantità per le fibre di lino, il latte scremato in polvere e i formaggi DOP o IGP, adattare quelli per il burro e integrarli nel regolamento (CE) n. 826/2008.

(8)

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha definito i criteri di cui occorre tener conto nella decisione della Commissione di concedere un aiuto all'ammasso privato. Tali criteri comprendono i prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, le soglie di riferimento e i costi di produzione dei rispettivi prodotti e la necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

(9)

A norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008 la decisione di concedere un aiuto all'ammasso privato di zucchero bianco e, rispettivamente, di carni bovine può essere presa in base ai prezzi medi rilevati nell'Unione. Tali articoli sono basati sul regolamento (CE) n. 1234/2007, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013. È dunque opportuno sopprimere gli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008.

(10)

Il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale dovrebbe essere uguale al quantitativo contrattuale. Tuttavia, ai fini degli articoli 15, 18 e 34 del regolamento (CE) n. 826/2008, per taluni prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato è consentito un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo immagazzinato. Date le caratteristiche dei prodotti, dovrebbe essere fissata una tolleranza anche per il latte scremato in polvere in grandi sacchi e per le fibre lunghe di lino.

(11)

Per quanto riguarda le caratteristiche di qualità da stabilire per le fibre di lino, le fibre lunghe di lino sono considerate prodotti di alta qualità, che dovrebbero essere ammissibili all'aiuto all'ammasso privato.

(12)

Poiché non è più necessario che il burro sia prodotto in un'impresa riconosciuta, le disposizioni per la certificazione della conformità ai requisiti specifici relativi all'origine in caso di magazzinaggio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione del burro, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 826/2008, non sono più applicabili. Dovrebbero essere stabilite nuove norme semplificate per quanto riguarda la prova che il burro immagazzinato soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9 e all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le stesse norme dovrebbero applicarsi anche al latte scremato in polvere.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 826/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il burro e il latte scremato in polvere soddisfano i requisiti supplementari stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.»;

2)

gli articoli 3 e 5 sono soppressi;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato di burro, di latte scremato in polvere e di formaggi si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso, se non altrimenti specificato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione dell'importo anticipato dell'aiuto.»;

4)

all'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”) e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;

5)

all'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”) e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;

6)

all'articolo 34, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”), l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.

Per le fibre lunghe di lino, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.»;

7)

l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

8)

l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1)

la parte II e la parte III sono sostituite dalle seguenti:

«II.   Formaggi DOP/IGP

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale deve corrispondere al periodo di maturazione previsto dal relativo disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio deve avere un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

a)

ciascun lotto pesa almeno una tonnellata;

b)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

c)

recano la data di entrata all'ammasso;

d)

sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012; e

e)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al secondo comma, lettera b).

III.   Burro

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per il burro:

a)

prodotto con crema ottenuta esclusivamente da latte vaccino con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara; e

c)

nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 10 tonnellate.

L'imballaggio del burro reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all'ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione;

e)

il peso netto.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sull'imballaggio non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al secondo comma.

(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).»;"

2)

sono aggiunte le parti V e VI:

«V.   Latte scremato in polvere

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino:

a)

con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c)

confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in “big bags” del peso massimo di 1 500 kg, recanti almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

i)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

ii)

la data di fabbricazione;

iii)

la data di entrata all'ammasso;

iv)

il numero della partita di fabbricazione;

v)

il peso netto; e

d)

nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 10 tonnellate.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.

VI.   Fibre lunghe di lino

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di entrata all'ammasso;

c)

il peso netto.»



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Il burro deve essere prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino prodotto nell'Unione. Il latte scremato in polvere deve essere ottenuto da latte vaccino prodotto nell'Unione.

Il rispetto del primo comma può essere documentato dalla prova che il burro, o il latte scremato in polvere, è prodotto in un'impresa riconosciuta conformemente al punto 1, lettere a), b) e c) dell'allegato IV, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (1), soggetta a controlli intesi a verificare i requisiti di cui al primo comma, o da altra prova adeguata che certifichi il rispetto del primo comma.»


(1)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 502/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni da applicare agli agricoltori dagli Stati membri in seguito alla riduzione lineare dei pagamenti nel 2014 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 140 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall'articolo 6, punto 2, del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede una riduzione lineare dei pagamenti diretti per il 2014. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un adattamento dei pagamenti diretti per motivi di disciplina finanziaria. È opportuno prevedere disposizioni atte a garantire un'applicazione ottimale di tali riduzioni nel 2014.

(2)

Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, è opportuno che il metodo di calcolo delle due riduzioni adoperato per calcolare l'importo dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il 2014 corrisponda al metodo di calcolo della riduzione lineare dei pagamenti diretti dovuta all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e alla riduzione per motivi di disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, come previsto all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (4) e dal regolamento delegato (UE) n. 635/2013 della Commissione (5).

(3)

L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall'articolo 6, punto 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri possano versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. A fini di coerenza con le norme vigenti nel 2013 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione (6) in base al quale si possono versare anticipi senza tener conto dell'adattamento dovuto alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno disporre che anche nel 2014 sia possibile versare anticipi senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria previste all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento a saldo a partire dal 1o dicembre 2014 dovrebbe tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento.

(4)

Il presente regolamento, poiché si applica alle domande di aiuto relative al 2014, deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le riduzioni dovute alla riduzione lineare dei pagamenti diretti nel 2014 di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2014 si applicano alla somma dei pagamenti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l'applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Tali riduzioni sono applicate prima delle riduzioni previste all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 2

Gli anticipi di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre 2014 tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti per l'esercizio 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto per il 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(3)  Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

(4)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 635/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013, che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2013 (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 25).

(7)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


16.5.2014   

IT

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L 145/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 503/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2014

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Muscat du Ventoux (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Muscat du Ventoux», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la descrizione del prodotto, la zona geografica, la prova dell'origine, il metodo di ottenimento, l'etichettatura, i requisiti nazionali, i dati relativi alle strutture di controllo e all'associazione e la soppressione dell'obbligo di condizionamento nella zona.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Muscat du Ventoux» è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Muscat du Ventoux» è approvata la seguente modifica:

1.   Rubrica «Descrizione del prodotto»

La descrizione del prodotto è stata integrata con le disposizioni previste dai testi nazionali che definiscono la denominazione di origine controllata «Muscat du Ventoux», in particolare le caratteristiche analitiche relative a tale denominazione (indice refrattometrico, rapporto zuccheri/acidità) e le caratteristiche relative al grappolo (forma, peso minimo). Tali elementi già figuravano nel disciplinare registrato a livello dell'Unione nella rubrica «Metodo di ottenimento».

2.   Rubrica «Delimitazione della zona geografica»

Vengono elencate le fasi di produzione che devono essere svolte obbligatoriamente nella zona geografica; tale elenco deriva dall'applicazione delle disposizioni previste nel metodo di ottenimento.

L'elenco dei comuni che costituiscono la zona geografica è integrato al disciplinare sulla base dell'elenco che figurava nel decreto del 22 agosto 1997 recante definizione della DOC. Poiché il numero dei comuni della zona geografica presentava un errore di calcolo, tale numero viene corretto.

Nel disciplinare vengono precisate le modalità di identificazione delle parcelle idonee a produrre il prodotto oggetto della denominazione.

3.   Rubrica «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»

La rubrica riguardante gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica è stata consolidata per tener conto degli sviluppi nella legislazione e nella regolamentazione nazionale e riunisce in particolare gli obblighi in materia di dichiarazioni e di compilazione di registri relativi alla tracciabilità del prodotto e alla sorveglianza delle condizioni di produzione.

Le presenti modifiche sono legate alla riforma del sistema di controllo delle denominazioni d'origine introdotta dalla Loi d'ordonnance n. 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Gli elementi relativi alla storia del prodotto sono invece trasferiti nella rubrica «Legame con la zona geografica».

4.   Rubrica «Metodo di ottenimento»

La rubrica «Metodo di ottenimento» è stata inoltre completata con le disposizioni figuranti nel decreto iniziale di riconoscimento della denominazione d'origine controllata «Muscat de Ventoux» allegato alla domanda iniziale di riconoscimento della denominazione come DOP, che riguardano in particolare:

l'età minima di entrata in produzione delle vigne,

la densità di impianto,

i metodi di potatura,

il carico per pianta e l'altezza di vegetazione autorizzate,

le modalità di inizio della raccolta e gli obblighi in materia di rendimento,

le disposizioni specifiche applicabili alle uve poste in celle frigorifere e destinate a una lunga conservazione.

Infine, le disposizioni che consentono di derogare, in caso di circostanze climatiche eccezionali, alle norme relative all'indice refrattometrico, alla data di inizio della raccolta e al rendimento sono ritirate dal disciplinare in quanto risultano ormai inadeguate.

5.   Rubrica «Elementi specifici dell'etichettatura»

Le disposizioni in materia di etichettatura sono modificate al fine di

introdurre l'obbligo di apposizione del simbolo DOP dell'Unione europea,

rendere tali norme coerenti con la soppressione dell'obbligo di condizionamento nella zona geografica e con la modifica delle modalità di identificazione dei prodotti. Attualmente, l'identificazione dei prodotti è garantita tramite una striscia-etichetta apposta sugli imballaggi, che funge da supporto di tracciabilità. Tenuto conto della domanda di soppressione dell'obbligo di condizionamento nella zona geografica, la striscia-etichetta è apposta sui ripiani di raccolta, o all'uscita dalle celle frigorifere per le uve a lunga conservazione. In caso di ulteriore manipolazione del prodotto in vista del suo condizionamento finale, l'etichettatura dei prodotti conserva solo il numero della striscia-etichetta al fine di garantirne la tracciabilità.

6.   Rubrica «Requisiti nazionali»

Conformemente alla riforma nazionale del sistema di controllo, il disciplinare è stato completato con l'aggiunta di una tabella che presenta i principali elementi da controllare e il relativo metodo di valutazione.

7.   Altro

L'obbligo di condizionamento nella zona geografica è soppresso, poiché tale disposizione non risulta più necessaria.

Rubriche «Riferimenti relativi alle strutture di controllo» e «Associazione richiedente»: il nome e le coordinate delle strutture ufficiali di controllo nonché quelli dell'associazione sono stati aggiornati, in particolare al fine di tener conto del cambiamento introdotto nelle modalità di controllo.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«MUSCAT DU VENTOUX»

Numero CE: FR-PDO-0105-0996-24.4.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Muscat du Ventoux»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Muscat de Ventoux» è un'uva nera da tavola prodotta a partire dalla varietà «Muscat de Hambourg». È caratterizzata da acini di grosse dimensioni, senza chicchi rossi, generalmente molto colorati, croccanti e che sprigionano un aroma moscato intenso ed elegante. I grappoli sono omogenei, di un peso minimo di 250 grammi, con acini liberi disposti regolarmente sul grappolo. L'intensa colorazione bluastra della varietà è tipica della denominazione. La pruina dell'uva non deve essere alterata. Il graspo deve essere turgido.

Le uve hanno un indice rifrattometrico (IR) superiore a 18 (corrispondente a 169,3 g/l di zucchero) e un rapporto zuccheri totali/acidità (Z/A) superiore a 25 (lo zucchero è espresso in g/l di zuccheri totali, l'acidità in g/l di acido tartrico).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L'intera produzione delle uve deve essere realizzata nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il magazzinaggio delle uve a lunga conservazione è realizzato all'interno della zona geografica per consentire un ingresso molto rapido nella cella frigorifera, al fine di preservare il prodotto e di evitarne ogni alterazione. Il rapido abbassamento della temperatura all'interno dell'uva è infatti una condizione indispensabile per consentire una conservazione di diversi mesi. Esami analitici e organolettici dell'uva vengono effettuati sistematicamente all'uscita delle celle frigorifere per garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichettatura delle uve con denominazione d'origine «Muscat du Ventoux» comporta il nome della denominazione d'origine, il simbolo DOP dell'Unione europea e il numero della striscia-etichetta.

4.   Descrizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica del «Muscat de Ventoux» è situata fra tre massicci montuosi: a nord, il monte Ventoux, a est, i monti del Vaucluse e a sud il massiccio del Luberon. La zona si estende sul dipartimento del Vaucluse e include il territorio dei seguenti comuni:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lacoste, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Ménerbes, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Oppède, Pernes-les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Vaison-la-Romaine, Venasque, Viens, Villars e Villes-sur-Auzon.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

5.1.1.   I fattori naturali

La regione del Ventoux si distingue per caratteristiche geologiche e climatiche specifiche.

I suoli sono di natura sabbiosa-limosa-argillosa. Queste caratteristiche edafiche hanno favorito la produzione di vino e uve da tavola di qualità in questa zona.

Il clima della zona, di tipo mediterraneo, è caratterizzato da un forte soleggiamento estivo e da una scarsa pluviometria. Tuttavia, l'influenza del monte Ventoux, che culmina a oltre 1900 m di altitudine, dà luogo a temperature notturne più fresche. Il rilievo ha inoltre un effetto protettivo contro il Mistral, vento dominante talvolta violento della valle del Rodano.

Il debole tasso igrometrico dell'aria, conseguenza della scarsa pluviometria annuale, ha un effetto profilattico particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

5.1.2.   I fattori umani

La coltivazione del «Muscat de Ventoux» nella regione del Vaucluse risale agli inizi del XX secolo. A partire dal 1914 risultano registrate nel dipartimento del Vaucluse piantagioni di «Muscat de Hambourg», varietà utilizzata per la produzione del «Muscat de Ventoux».

I produttori della zona di produzione hanno elaborato conoscenze specifiche nella cura destinata alla coltivazione della vigna per ottenere uve sane e colorate. Durante tutto il corso dell'anno, grazie alla potatura dei sarmenti in inverno e alla gestione del fogliame nel periodo vegetativo, il produttore ottimizza il vigore delle piante e la maturazione dei grappoli. La raccolta manuale, unita alla mondatura e alla cernita sulla parcella, viene a completare una serie di tecniche frutto di una lunga esperienza trasmessa di generazione in generazione.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Muscat de Ventoux» è un'uva nera da tavola prodotta a partire dalla varietà «Muscat de Hambourg». È caratterizzata da acini di grosse dimensioni, senza chicchi rossi, generalmente molto colorati, croccanti e che sprigionano un aroma e un sapore moscati caratteristici della varietà «Muscat de Hambourg». L'intensa colorazione bluastra della varietà al momento della maturazione è tipica della denominazione. La pruina dell'uva non deve essere alterata. I grappoli sono omogenei, con una buona ricchezza zuccherina.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il clima mediterraneo della zona, in particolare grazie al soleggiamento, consente una maturazione ottimale delle uve. Inoltre, grazie all'influenza del monte Ventoux, responsabile della forte escursione termica tra il giorno e la notte nel corso del periodo di maturazione, il moscato trova in questa regione le condizioni ideali per l'ottenimento della sua pigmentazione bluastra e per la concentrazione degli aromi a livello degli acini. La freschezza notturna contribuisce in particolare alla preservazione degli aromi.

La potatura della vigna, limitandone il rendimento, consente una maturazione ottimale degli acini. Una cura particolare è inoltre riservata alla gestione del fogliame. Questo lavoro consente di ottenere una superficie ottimale di foglie, che costituisce uno degli elementi necessari per una buona fotosintesi degli zuccheri, dei composti organolettici delle uve e degli antociani responsabili della colorazione degli acini.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMuscatDuVentoux.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3), in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

Il 16 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato alla Commissione il proprio parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella (6), in conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. La Commissione ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato nella sua versione definitiva il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(6)

È auspicabile concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di citronella come sostanza attiva entro il 5 dicembre 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 5 dicembre 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come antiparassitario). EFSA Journal 2012; 10(2):2518. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2518, disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 240 relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«240

Oli vegetali/olio di citronella

N. CAS 8000-29-1

N. CIPAC 905

L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

I componenti principali sono i seguenti:

 

Citronellale (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

Geraniolo [(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

 

Citronellolo (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

 

Acetato di geranile (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

La somma delle seguenti impurezze non deve superare lo 0,1 % del materiale tecnico: metil eugenolo e metil-isoeugenolo.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

al rischio per gli organismi non bersaglio.

Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

a)

alle specifiche tecniche;

b)

ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione del fondo naturale alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo e l'esposizione dovuta all'uso della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come prodotto fitosanitario. Tali dati riguardano l'esposizione degli esseri umani e quella degli organismi non bersaglio;

c)

alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, con particolare riguardo al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 aprile 2016.»


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/32


REGOLAMENTO (UE) N. 505/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

I coloranti caramello sono coloranti alimentari attualmente approvati per l'uso ed elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale approvazione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) fissate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 1987, 1990 e 1996.

(4)

Il 3 febbraio 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha emesso un parere sulla rivalutazione della sicurezza dei coloranti caramello come additivi alimentari (3). In tale parere l'Autorità ha stabilito una DGA globale di 300 mg/kg di peso corporeo/giorno. All'interno di questa DGA globale è stata stabilita una DGA individuale di 100 mg/kg di peso corporeo/giorno per il colorante caramello ammoniacale E 150c. L'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare prevista per i bambini e gli adulti può superare la DGA per il caramello semplice (E 150a), il caramello ammoniacale (E 150c) e il caramello solfito ammoniacale (E 150d).

(5)

Il 3 dicembre 2012 l'Autorità ha emesso una comunicazione che conteneva una valutazione approfondita dell'esposizione ai coloranti caramello E 150a, E 150c ed E 150d e concludeva che l'esposizione alimentare prevista era notevolmente inferiore a quella stimata nel parere precedente (4). L'Autorità ha concluso tuttavia che i bambini e gli adulti potevano anche superare la DGA per il caramello ammoniacale (E 150c). Mentre per i bambini la DGA è stata superata solo lievemente (6 %) in uno Stato membro, per quanto riguarda gli adulti essa è stata superata del 5-51 % in cinque Stati membri. Dopo aver preso in considerazione dati nazionali più dettagliati relativi all'impiego effettivo del caramello ammoniacale (E 150c), gli Stati membri interessati hanno dimostrato che l'assunzione effettiva è notevolmente inferiore. Tuttavia, visto che la birra contribuisce in misura prioritaria all'esposizione degli adulti, è opportuno modificare le condizioni d'impiego e stabilire livelli massimi di utilizzo del caramello ammoniacale (E 150c) nella sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(6)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, le quantità massime di coloranti si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti. Tuttavia, la natura complessa e le conoscenze limitate sulla composizione chimica dei coloranti caramello rendono difficoltosa la loro identificazione nei prodotti alimentari. Le autorità competenti potrebbero quindi prevedere anche la possibilità che durante i controlli ufficiali venga verificato il livello di 2-acetil- 4-tetraidrossi-butilimmidazolo, vale a dire l'impurità che può essere stabilita analiticamente e che è stata presa in considerazione per fissare una DGA individuale per il caramello ammoniacale (E 150c).

(7)

Una domanda di autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto è stata presentata il 4 giugno 2013 e resa accessibile agli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(8)

La birra non è definita nella normativa dell'Unione e le definizioni nazionali variano a seconda degli Stati membri. Di conseguenza un dato prodotto classificato come birra in uno Stato membro potrebbe essere classificato come bevanda a base di malto in un altro. Dato che esiste una necessità tecnologica di coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto e l'impiego di coloranti caramello è autorizzato solo nella birra, la situazione attuale ha effetti negativi sul mercato interno e ostacola la libera circolazione di questi prodotti. È pertanto opportuno rimediare a questa situazione.

(9)

La caratteristica comune delle bevande a base di malto è l'assenza del malto stesso nel prodotto finale e la similitudine con la birra per quanto riguarda la tecnologia e la necessità di additivi alimentari. I coloranti caramello sono necessari per ridare un determinato colore che si è alterato nel processo di produzione e/o per rendere visivamente più attraenti le bevande a base di malto prodotte con malto pallido. Il malto torrefatto non può essere utilizzato per ottenere il colore scuro, poiché conferisce un sapore intenso non adeguato a tali prodotti.

(10)

Le bevande a base di malto sono prodotti di nicchia che costituiscono un'alternativa ai prodotti in cui l'impiego dei coloranti caramello è attualmente autorizzato (ad esempio birre e bevande aromatizzate). L'autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello nelle bevande a base di malto non dovrebbe quindi avere un impatto significativo sull'esposizione totale ai coloranti caramello.

(11)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) alle bevande a base di malto costituisce un aggiornamento di detto elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2004.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(12):3030.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, per la sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», la voce relativa a E 150a-d è sostituita dalla seguente:

 

«E 150a, b, d

Caramello semplice, caramello solfito caustico e caramello solfito ammoniacale

quanto basta

 

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

6 000

 

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

9 500

 

Solo» Bière de table/Tafelbier/Table beer «(contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %); brown ale, porter, stout e old ale»


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/35


REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 5 maggio 2006 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'etil lauroil arginato come conservante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Successivamente, nell'aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha sottoposto a valutazione la sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare e ne ha fissato la dose giornaliera ammissibile (ADI) a 0,5 mg/kg di peso corporeo (4). Secondo stime prudenti dell'esposizione alla sostanza, negli adulti e nei bambini, è probabile che l'ADI sia superata ai livelli massimi d'uso proposti per varie categorie di alimenti.

(6)

A seguito di tali conclusioni, il richiedente ha riveduto i suoi usi e livelli d'uso e ha chiesto un'autorizzazione all'uso della summenzionata sostanza in prodotti a base di carne trattati termicamente. Nel luglio 2013 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione su una valutazione approfondita dell'esposizione all'etil lauroil arginato, basata sugli usi proposti riveduti come additivo alimentare (5), e ha concluso che l'esposizione per tutti i gruppi di popolazione è al di sotto della dose giornaliera ammissibile (ADI) pari a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno.

(7)

La necessità di usare l'etil lauroil arginato come conservante nei prodotti a base di carne trattati termicamente allo scopo di migliorarne la qualità microbiologica, compresa l'inibizione della proliferazione di microorganismi nocivi come il Listeria monocytogenes, è giustificata da ragioni tecniche. Poiché l'uso dell'etil lauroil arginato nei prodotti a base di carne trattati termicamente contribuirà a mantenere la loro qualità e sicurezza, è opportuno autorizzarne l'uso nei prodotti a base di carne trattati termicamente e assegnare il numero E 243 a tale additivo alimentare.

(8)

È auspicabile includere le specifiche per l'etil lauroil arginato (E 243) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal (2007) 511, pag. 1.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3294.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 242 Dimetilcarbonato è inserita la nuova voce seguente

«E 243

Etil lauroil arginato»

2)

Nella parte E, nella categoria di alimenti 08.2.2, «Carne trasformata trattata termicamente», è inserita la nuova voce seguente

 

«E 243

Etil lauroil arginato

160

 

Eccetto salsicce emulsionate, salsicce affumicate e pasta di fegato»


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 242 è inserita la nuova voce seguente:

«E 243 ETIL LAUROIL ARGINATO

Sinonimi

Etil estere lauroil arginato; laurammide arginina etil estere; etil-Να-lauroil-L-arginato·HCl; LAE;

Definizione

L'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato.

ELINCS

434-630-6

Denominazione chimica

Etil-Να-dodecanoil-L-arginato·HCl

Formula chimica

C20H41N4O3Cl

Peso molecolare

421,02

Tenore

Non meno dell'85 % e non più del 95 %

Descrizione

Polvere bianca

Identificazione

 

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, etanolo, propilenglicole e glicerolo

Purezza

 

Να-lauroil-L-arginina

Non più di 3 %

Acido laurico

Non più di 5 %

Laurato di etile

Non più di 3 %

L-arginina· HCl

Non più di 1 %

Etil arginato· 2HCl

Non più di 1 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 507/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

43,7

MK

84,5

TR

69,9

ZZ

66,0

0707 00 05

AL

41,5

MK

40,5

TR

124,2

ZZ

68,7

0709 93 10

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

74,1

MA

55,6

TN

68,6

TR

41,5

ZZ

56,5

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0808 10 80

AR

98,0

BR

68,0

CL

100,0

CN

98,7

MK

32,3

NZ

135,1

US

183,2

UY

78,1

ZA

96,5

ZZ

98,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2014

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-I/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

(2014/280/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima. Il principale quadro di riferimento per le norme di sicurezza dovrebbe essere la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, che comprende norme concordate a livello internazionale per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi internazionali.

(2)

Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 92a sessione, ha approvato, tra l'altro, emendamenti alle regole SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 93a sessione dell'MSC, che si terrà nel maggio 2014.

(3)

Gli emendamenti alle regole SOLAS II- 2/3 e II-2/9.7, relative alla resistenza al fuoco delle condotte di ventilazione delle nuove navi, introdurranno nuovi requisiti per i sistemi di ventilazione delle navi, comprese le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri. Le disposizioni della regola 12, di cui alla parte A, e della regola 9, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda le disposizioni in materia di passaggio delle condotte di ventilazione e di sistemi di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri, trattano tali aspetti e derivano dalle disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate.

(4)

Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/13.4 introdurranno mezzi di sfuggita supplementari dai locali macchine per le nuove navi passeggeri e merci. Le disposizioni della regola 6, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE (mezzi di sfuggita), trattano tali aspetti e derivano dalle disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate.

(5)

Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/18, relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle navi ro/ro da passeggeri per le nuove navi, introdurranno un requisito relativo agli impianti antincendio schiumogeni, in virtù del quale tali impianti dovranno essere conformi alla circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO del 31 maggio 2012 — Orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per elicotteri. La regola 18, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE, stabilisce che le navi dotate di eliponti devono essere conformi ai requisiti della regola di SOLAS, quale modificata con decorrenza 1o gennaio 2003, che è in procinto di essere modificata.

(6)

Gli emendamenti alla regola 20 del capitolo III della Convenzione SOLAS e requisiti associati relativi ai controlli e alla manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di battelli di emergenza per tutte le navi mirano a rendere obbligatori tali requisiti particolareggiati. Il capitolo III dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE stabilisce che la manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di salvataggio devono essere effettuate conformemente alle stesse disposizioni della regola SOLAS III/20 che è in procinto di essere modificata.

(7)

Gli emendamenti al codice relativo ai mezzi di salvataggio (LSA), in relazione ai dispositivi di prova di riferimento per le cinture di salvataggio (RTD), introdurranno nuovi requisiti in materia di RTD. La regola 2.2, di cui al capitolo III della direttiva 2009/45/CE, prevede che tutti i siffatti mezzi individuali di salvataggio siano conformi al codice LSA. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE del Consiglio (2) stabilisce che l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 sistemato a bordo di una nave comunitaria sia conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato. Il punto A.1.1.4 nella tabella dell'allegato A.1 indica che la norma applicabile alle cinture di salvataggio è la risoluzione MSC 48(66) dell'IMO — il codice LSA, che è in procinto di essere modificato.

(8)

Gli emendamenti alla regola SOLAS II-1/29, relativa ai requisiti per le prove delle macchine di comando, introdurranno ulteriori requisiti per dimostrare la conformità durante prove in mare. Le regole 6 e 7, di cui alla parte C, capitolo II-1 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE, derivano dalle (e riproducono le) stesse disposizioni SOLAS di cui alla regola 29, parte C, del capitolo II-1, relativa a requisiti per la macchina di comando principale o ausiliaria, che è in procinto di essere modificata.

(9)

I suddetti emendamenti alle regole SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 e al codice relativo ai mezzi di salvataggio si applicheranno alle navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, a norma degli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/45/CE. Pertanto, nella misura in cui essi influenzano le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali emendamenti rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(10)

Gli emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) mirano ad allinearlo alle pratiche delle società di classificazione. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita — ESP) indica come vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.

(11)

L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione e ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da tali emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nella 93a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 e 2/18, di cui all'allegato 13 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 1 e all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-1/29 e III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011, di cui, rispettivamente, agli allegati 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 2.

2.   La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

3.   Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. MITARACHI


(1)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25).

(3)  Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2014

che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

[notificata con il numero C(2014) 3014]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/281/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

viste le lettere del 23 luglio 2010 e del 25 febbraio 2014 con cui le autorità della Croazia chiedevano alla Commissione di concedere il riconoscimento dell'UE al registro navale croato,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento.

(2)

Il 23 luglio 2010 la Repubblica di Croazia ha fornito informazioni e prove circa la conformità del registro navale croato alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. Tenendo conto del fatto che la procedura di riconoscimento può protrarsi per un periodo di tempo più lungo successivo alla richiesta e che dall'adesione alla conclusione della procedura il governo croato non è autorizzato a delegare funzioni legali al registro navale croato, la Commissione ha avviato le fasi preparatorie della valutazione del registro navale croato prima che la Croazia diventasse uno Stato membro dell'Unione.

(3)

Il 25 febbraio 2014 la Croazia ha reiterato alla Commissione la richiesta di riconoscimento dell'UE del registro navale croato in seguito dell'adesione della Croazia all'Unione.

(4)

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ha verificato che il registro navale croato soddisfa tutti i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009.

(5)

La valutazione si è basata sull'esame della documentazione presentata dalle autorità croate, nonché sui risultati delle due ispezioni degli uffici del registro navale croato effettuate dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nell'ottobre 2011 e di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2013 per verificare l'attuazione degli interventi correttivi intrapresi dal registro navale croato per colmare le carenze individuate dalla Commissione nel corso della valutazione.

(6)

In tutti i casi in cui sono state individuate carenze, il registro navale croato ha intrapreso azioni correttive adeguate e sufficienti. Il registro navale croato ha collaborato efficacemente durante la procedura di valutazione e ha dimostrato di essere in grado di migliorare proattivamente la propria organizzazione e le proprie procedure.

(7)

L'attuazione di una serie di azioni correttive è ancora in corso e sarà monitorata, in particolare l'apertura di una succursale a Shanghai (Cina). Ciò tuttavia non mette in discussione la qualità generale dei sistemi e dei meccanismi di controllo dell'organismo.

(8)

La Commissione ha verificato inoltre che il registro navale croato si è impegnato a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 391/2009.

(9)

Sebbene leggermente inferiori alla media degli altri organismi riconosciuti dall'UE, le prestazioni del registro navale croato in materia di sicurezza e inquinamento sono soddisfacenti. In particolare, esse mostrano una tendenza positiva nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo, con un tasso medio di fermi dello 0,51 % nel periodo 2010-2012, a fronte dello 0,89 % nel periodo 2009-2011 e dell'1,44 % nel periodo 2008-2010. Inoltre, il registro navale croato non ha registrato alcun fermo «in relazione a un organismo riconosciuto» nel 2010, nel 2011 e nel 2012 nell'ambito del controllo da parte dello Stato di approdo esercitato dalla guardia costiera degli Stati Uniti.

(10)

Al fine di garantire che l'organismo possa continuare a operare in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e date le dimensioni relativamente ridotte della flotta attualmente certificata dal registro navale croato, la Commissione ritiene che un aumento sostanziale delle attività dell'organismo debba coincidere con un adeguato incremento delle sue capacità tecniche e gestionali, se necessario anche per quanto riguarda l'ampliamento della rete di uffici.

(11)

Il soggetto giuridico «Registro navale croato» ha sede a Spalato (Croazia) ed è un ente pubblico a norma della legge sul registro navale croato, del 20 settembre 1996, (Gazzetta ufficiale n. 81/96) e della «Carta relativa al registro navale croato» del 1o giugno 1997. Il nome dell'ente è «Registro navale croatof» («Hrvatski registar brodova»).

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il registro navale croato è riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).


16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2012/44/UE sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi

[notificato con il numero C(2014) 3053]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/282/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione (3) stabilisce norme sui controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi, compreso un «elenco dei punti di entrata autorizzati».

(2)

La Francia ha presentato alla Commissione un piano per un punto di entrata autorizzato situato nel dipartimento francese d'oltremare di Mayotte. Tale piano descrive le strutture, le attrezzature e il personale qualificato necessari ad effettuare i controlli veterinari per verificare il rispetto dei requisiti sanitari e di polizia sanitaria dell'Unione per i prodotti di origine animale.

(3)

Il piano suddetto dimostra inoltre che tutte le partite di prodotti di origine animale devono essere presentate per l'importazione al punto di entrata autorizzato e che il loro invio in altre parti del territorio dell'Unione viene impedito efficacemente. Esso dimostra anche che sono rispettate le prescrizioni specifiche stabilite agli articoli 3, 4 e 5 della decisione di esecuzione 2012/44/UE.

(4)

Il punto di entrata del dipartimento d'oltremare francese di Mayotte dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dei punti di entrata autorizzati, per quanto riguarda alcuni prodotti di origine animale.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 e l'allegato della decisione di esecuzione 2012/44/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/44/UE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte sono elencati nell'allegato della presente decisione.»;

2)

nell'elenco dei punti di entrata autorizzati figurante nell'allegato, dopo la voce relativa alla Guyana francese — St Georges de l'Oyapock, è aggiunta le seguente voce relativa a Mayotte:

«Mayotte — Longoni

FR09900

P

HC, NHC-NT»

 

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d'oltremare e provenienti da paesi terzi (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 14).