ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 maggio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

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Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 470/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 28 novembre 2013 la Commissione europea (la Commissione) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese in forza del regolamento (UE) n. 1205/2013 (il regolamento provvisorio) (2).

(2)

Il procedimento è stato avviato il 28 febbraio 2013 a seguito di una denuncia presentata per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione (3).

(3)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 (il periodo dell’inchiesta o: PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta (il periodo in esame).

2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio (divulgazione delle conclusioni provvisorie), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(6)

Successivamente, la Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (RPC) e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (divulgazione delle conclusioni definitive). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(7)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

3.   Campionamento

(8)

Un produttore esportatore ha affermato che il numero totale di produttori dell’Unione non era presentato in modo chiaro nei considerando 7, 11 e 75 del regolamento provvisorio. A tale riguardo, la Commissione conferma che erano otto i produttori dell’Unione che si erano manifestati e che erano attivi durante il PI. L’identità di tutti i produttori dell’Unione, tranne che di uno, è stata tenuta riservata. Nella sua risposta al documento generale di divulgazione il denunciante ha indicato il nome di tre produttori dell’Unione che avevano cessato le loro attività (Guardian, AGC e Centrosolar Glass) e di una quarta società che aveva notevolmente ridotto la sua produzione (Saint Gobain).

(9)

In assenza di altre osservazioni in merito al metodo di campionamento dei produttori esportatori della RPC e dei produttori dell’Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 24 del regolamento provvisorio.

4.   Risposte al questionario e visite di verifica

(10)

Dopo l’adozione del regolamento provvisorio è stata effettuata una visita di verifica presso i locali di un secondo utilizzatore che ha collaborato, Viessmann Faulquemont SAS, Francia.

5.   Diritti procedurali

(11)

Un produttore esportatore ha affermato che la comunicazione delle conclusioni provvisorie era stata inadeguata, in particolare per quanto riguarda i calcoli relativi al dumping, all’undercutting e al margine di pregiudizio. In assenza di una divulgazione adeguata tale produttore esportatore era stato privato dei suoi diritti fondamentali di difesa, garantiti dal regolamento (CE) n. 1225/2009 (il regolamento di base), dall’accordo antidumping dell’OMC e dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

(12)

Per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, il produttore esportatore ha affermato che nella divulgazione delle conclusioni provvisorie non erano stati forniti particolari riguardo all’importo dell’adeguamento applicato ai costi del rivestimento e del processo produttivo «float» (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) né in merito alla percentuale delle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto.

(13)

Tale asserzione è stata accolta e la Commissione ha divulgato informazioni supplementari. Nei casi in cui non è stato possibile fornire dati precisi per motivi di riservatezza, sono stati divulgati intervalli di valori.

(14)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore in questione ha affermato che i dati divulgati continuavano ad essere insufficienti, sostenendo in particolare che non era chiaro se l’adeguamento applicato al costo del rivestimento tenesse conto del costo del rivestimento su un lato, di quello su due lati o di entrambi.

(15)

Come spiegato sotto nel considerando 68, le parti interessate non hanno fornito elementi di prova che dimostrino l’esistenza di una differenza sistematica tra i costi di produzione del vetro solare rivestito su un lato e quelli del vetro solare rivestito su due lati. Nel calcolare il livello dell’adeguamento, la Commissione non ha quindi operato una distinzione tra vetro solare rivestito su un lato e vetro solare rivestito su due lati.

(16)

Per quanto riguarda il pregiudizio, lo stesso produttore esportatore ha contestato il fatto che, nel documento specifico di divulgazione che gli era stato trasmesso, i prezzi di vendita e i prezzi indicativi dei produttori dell’Unione per due dei cinque tipi complessivi di prodotto erano contrassegnati come «a diffusione limitata» (Limited) o erano forniti sotto forma di intervalli per motivi di riservatezza.

(17)

La società ha inoltre affermato che nella fattispecie esiste un grado elevato di riservatezza, per cui si è a conoscenza del nome di un solo produttore dell’Unione inserito nel campione. La società ritiene pertanto che, anche se per alcuni tipi di prodotto le informazioni si riferissero ai dati solamente di uno o due produttori dell’Unione, non sarebbe in alcun modo possibile identificare tali società e conferire così un vantaggio concorrenziale significativo al produttore esportatore rispetto ai suoi concorrenti nell’Unione, a titolo individuale o collettivo.

(18)

A norma dell’articolo 20 del regolamento di base la Commissione, dopo aver istituito misure provvisorie, è effettivamente tenuta a divulgare gli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali tali misure sono state istituite. Tuttavia, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, la Commissione è anche tenuta a trattare come riservate le informazioni di natura riservata o comunicate a titolo riservato.

(19)

Nel caso specifico i prezzi di vendita effettivi e i prezzi indicativi dei produttori dell’Unione per due tipi di prodotto sono stati cancellati o sostituiti da intervalli poiché le informazione relative a un tipo provengono esclusivamente solo da uno o due produttori dell’Unione. Nel settore è inoltre ampiamente risaputo che nessun altro produttore dell’Unione fabbrica questo tipo particolare di prodotto. La Commissione ritiene pertanto che si tratti di informazioni di natura riservata poiché la loro divulgazione avvantaggerebbe considerevolmente i concorrenti e/o danneggerebbe in misura significativa la o le società che hanno fornito le informazioni. Lo stesso genere di informazioni è stato inoltre cancellato per un secondo tipo di prodotto al fine di evitare che le cifre relative al primo tipo potessero essere dedotte a partire dalle cifre totali disponibili.

(20)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la società ha ribadito di ritenere il livello di divulgazione dei calcoli relativi al margine di pregiudizio insufficiente e inadeguato. In particolare, ha contestato la scarsa chiarezza del modo in cui era avvenuta la selezione del secondo tipo di prodotto, le cui cifre erano state cancellate. La Commissione precisa che la selezione è stata effettuata su base puramente casuale.

(21)

Come soluzione alla presunta insufficiente divulgazione la società ha proposto che i suoi legali incontrino il personale della Commissione e discutano in dettaglio i calcoli del dumping e del margine di pregiudizio, senza prendere copie di documenti riservati o, in alternativa, che abbiano accesso a una sala dati presso i locali della Commissione in cui sia possibile prendere appunti.

(22)

La Commissione non ha potuto accogliere tale richiesta. Affinché i legali della società siano in grado di verificare i calcoli, sarebbe necessario fornire le cifre esatte indicate da una o due società. Ciò non è possibile in quanto la Commissione è tenuta a garantire la riservatezza di tali dati conformemente all’articolo 19 del regolamento di base.

(23)

Nelle conclusioni definitive la Commissione ha inoltre espressamente indicato che, per tutte le questioni relative ai suoi diritti di difesa, come l’accesso al fascicolo, la società può rivolgersi al consigliere-auditore nell’ambito del suo mandato (4). La società non ha però chiesto l’intervento del consigliere-auditore entro il termine per la presentazione delle osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(24)

In considerazione di quanto precede, la Commissione respinge le asserzioni relative a una possibile violazione dei diritti procedurali del produttore esportatore in questione.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(25)

Come indicato nel considerando 26 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) (il prodotto in esame, comunemente noto come vetro solare). Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80.

2.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(26)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nel considerando 32 del regolamento provvisorio, il vetro «da orticoltura» conforme alle caratteristiche tecniche del vetro solare, quale definito nel considerando 26 del regolamento provvisorio, dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto. In primo luogo, secondo tale esportatore, le caratteristiche fisiche del vetro «da orticoltura» sono alquanto diverse da quelle del vetro solare: i) il vetro «da orticoltura» presenta dimensioni diverse in funzione delle esigenze dei clienti, mentre il vetro solare è prodotto in determinate dimensioni prestabilite; ii) il vetro «da orticoltura» può essere rivestito su due lati, mentre il vetro solare per moduli fotovoltaici (moduli FV) non è rivestito su due lati. In secondo luogo, secondo quanto asserito, il vetro «da orticoltura» è utilizzato per scopi diversi e non può essere impiegato per fabbricare moduli FV né collettori termici.

(27)

La Commissione respinge tale asserzione per i motivi di seguito indicati. In primo luogo, il fatto che il vetro solare utilizzato per la costruzione di serre presenti dimensioni diverse rispetto al vetro solare utilizzato per i moduli FV o per i collettori termici non è pertinente poiché le esigenze in materia di dimensioni possono variare sia per i moduli FV che per le serre. Inoltre, qualsiasi esclusione di un prodotto su tale base può comportare la possibile elusione delle misure antidumping. In secondo luogo, il vetro «da orticoltura» venduto sul mercato non è solo vetro solare rivestito su due lati, ma può essere anche vetro rivestito su un lato o vetro non rivestito. Inoltre, come illustrato sotto nel considerando 68, il vetro rivestito su due lati è utilizzato anche per i moduli FV e per i collettori termici. Tale caratteristica fisica non può pertanto servire a distinguere il vetro solare utilizzato per l’orticoltura da quello destinato a qualsiasi altro uso. Da ultimo, non si può escludere che il vetro solare destinato alla costruzione di serre sia impiegato per fabbricare moduli fotovoltaici e/o collettori termici.

(28)

Dopo la divulgazione delle conclusioni un importatore ha affermato che la mancata esclusione dall’ambito dell’inchiesta del vetro solare che può anche essere utilizzato per l’arredamento comporta oneri amministrativi e ritardi per le società; questo sarebbe dovuto al fatto che le società sono tenute a inviare relazioni di prova alle autorità doganali dell’Unione ogni volta che tali autorità chiedono se i beni importati sono soggetti alle misure.

(29)

La Commissione è dell’avviso che tali tipi di vetro non dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta in quanto il vetro solare può potenzialmente essere utilizzato per orticoltura e per arredamento. Per garantire una protezione adeguata dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è opportuno evitare ogni scappatoia che potrebbe permettere l’elusione. Gli effetti positivi di una protezione adeguata superano gli effetti negativi dell’onere amministrativo supplementare presumibilmente subito dall’importatore in questione.

(30)

Un altro produttore esportatore ha affermato che il vetro flottato dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto dato che il vetro da lui prodotto è utilizzato nel mercato dell’edilizia e in quello delle serre. Egli ha inoltre sostenuto che il vetro flottato non è utilizzato per la fabbricazione di moduli fotovoltaici. Tuttavia, in base alle argomentazioni presentate dalla Commissione nel considerando 33 del regolamento provvisorio, la Commissione ribadisce che il vetro flottato possiede chiaramente tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare, quali indicate nel considerando 26 del regolamento provvisorio. Il vetro flottato è inoltre prodotto sia dall’industria dell’Unione che dai produttori esportatori, come confermato dalle informazioni disponibili al pubblico su Internet (5). Questa asserzione è quindi respinta.

3.   Conclusioni

(31)

In mancanza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 26 a 33 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione, nel respingere la sua richiesta di TEM, aveva commesso un errore. Questa stessa argomentazione relativa all’accertamento ai fini del TEM era già stata presentata nella fase provvisoria e respinta dalla Commissione nei considerando 43 e 47 del regolamento provvisorio.

(33)

Il produttore esportatore ha affermato che i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni non rappresentano una quota significativa del suo fatturato. A tale proposito, va ricordato che questo argomento, insieme ad altri, era già stato trattato nella lettera inviata dalla Commissione all’esportatore, datata 13 settembre 2013, nella quale la Commissione aveva informato la parte in merito all’accertamento ai fini del TEM. In particolare è stato sottolineato che il vantaggio assoluto ottenuto durante il PI è per sua stessa natura irrilevante per valutare se la distorsione sia «significativa». Pertanto, quest’argomentazione è stata respinta.

(34)

Considerato quanto detto in precedenza, è confermata la conclusione secondo cui tutte le richieste di TEM dovrebbero essere respinte, come stabilito nei considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio.

2.   Valore normale

2.1.   Selezione del paese di riferimento

(35)

Nel regolamento provvisorio la Turchia è stata scelta come paese di riferimento appropriato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Un produttore esportatore ha affermato che la Turchia non è un paese di riferimento adeguato per stabilire il valore normale dato che in Turchia è presente un solo produttore di vetro solare e sul mercato turco non esistono praticamente importazioni di vetro solare. Tale produttore esportatore ha inoltre affermato che il margine di profitto sul mercato interno turco del vetro solare era particolarmente elevato, il che aveva gonfiato artificiosamente il livello del valore normale. Lo stesso produttore esportatore ha anche ricordato che per la produzione di vetro solare in Turchia non sono utilizzate tecniche di rivestimento né processi produttivi «float». Di conseguenza, elementi fondamentali per la determinazione del valore normale non potevano essere ottenuti dal mercato interno turco del prodotto simile. Il produttore esportatore ha quindi affermato che come base per la determinazione del valore normale si sarebbero dovuti utilizzare i prezzi dell’Unione.

(36)

In primo luogo, la Commissione ricorda che in Turchia non esistono ostacoli commerciali di rilievo riguardanti il prodotto simile. Non si può pertanto concludere che il mercato turco del vetro solare sia precluso al commercio internazionale. Si tratta, al contrario, di un mercato aperto in cui il prezzo del prodotto simile è determinato liberamente dall’interazione fra la domanda e l’offerta.

(37)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserzione relativa ai profitti particolarmente elevati sul mercato interno turco, la Commissione precisa di non aver rilevato un margine di profitto eccessivo sul mercato del prodotto simile in Turchia durante il PI rispetto a quelli realizzati dai produttori dell’Unione nel corso del periodo in esame.

(38)

In terzo luogo, l’assenza di determinati tipi di prodotto in un paese terzo non lo rende inadatto come paese di riferimento. L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce al contrario che, quando nel mercato interno non vi sono vendite di determinati tipi di prodotto, la Commissione costruisce il valore normale in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. I costi associati al rivestimento e al processo produttivo «float» sono stati calcolati in base a dati verificati forniti dall’industria dell’Unione.

(39)

In considerazione di quanto precede, l’affermazione secondo cui la Turchia non è un paese di riferimento adeguato è respinta.

(40)

La Commissione non può inoltre accettare la tesi che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati nell’Unione. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione può ricorrere ai prezzi dell’Unione per la determinazione del valore normale solo qualora non sia possibile determinare tale valore sulla base dei dati relativi a un paese di riferimento appropriato. Poiché è risultato esistere un paese di riferimento appropriato, con un grado sufficiente di collaborazione da parte di un produttore, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati relativi a questo paese di riferimento e non ha potuto utilizzare i prezzi dell’Unione (6).

(41)

La Commissione conferma la scelta della Turchia come paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.2.   Valore normale

(42)

Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel determinare il valore normale unicamente sulla base delle vendite remunerative nel paese di riferimento con l’aggiunta di un ipotetico margine di profitto alle vendite non remunerative.

(43)

La Commissione conferma che per la determinazione del valore normale, come spiegato nei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio e come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, ha verificato che almeno l’80 % delle vendite di tutti i tipi di prodotto simile sul mercato interno della Turchia fosse remunerativo. Di conseguenza, tutte le vendite sul mercato interno turco, remunerative o meno, sono state prese in considerazione per determinare il valore normale. L’affermazione risulta pertanto infondata ed è stata quindi respinta.

(44)

In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 58 a 64 del regolamento provvisorio.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(45)

In assenza di osservazioni sui prezzi all’esportazione, si conferma il considerando 65 del regolamento provvisorio.

2.4.   Confronto

(46)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive un produttore esportatore ha obiettato che la Commissione ha erroneamente adeguato il suo prezzo all’esportazione in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. A suo avviso il produttore e l’operatore commerciale collegato costituiscono un’entità economica unica e tale adeguamento è quindi da escludere. Il livello dell’adeguamento sarebbe comunque troppo elevato in quanto la Commissione si è basata sul rialzo effettivo, il quale non è stato determinato nelle condizioni prevalenti di mercato (arm’s length) ma è il risultato di un accordo sui prezzi di trasferimento. La Commissione avrebbe dovuto invece applicare l’adeguamento, se necessario, basandosi su una stima del margine di rialzo tra un produttore e un importatore indipendente nelle condizioni prevalenti di mercato.

(47)

Dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore disponeva di un servizio addetto alle esportazioni pienamente operativo che negoziava le condizioni di vendita con i clienti dell’Unione, passava gli ordini di produzione, organizzava ed effettuava le operazioni di spedizione del prodotto finale ai clienti dell’Unione, anche per quanto riguarda tutti i relativi documenti, gestiva le procedure di sdoganamento all’esportazione e redigeva i documenti di vendita. Tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato non vi era, in effetti, alcuna duplicazione dei compiti connessi all’esportazione. Il produttore esportatore emetteva tuttavia fatture di vendita all’operatore, il quale emetteva a sua volta una fattura di vendita al cliente dell’Unione al prezzo contrattuale. L’operatore commerciale collegato riscuoteva il pagamento, deduceva un margine di rialzo e versava il rimanente importo al produttore esportatore.

(48)

La Commissione ritiene quindi che, anche qualora le due società siano considerate un’unica entità economica, l’operatore commerciale collegato non possa essere considerato un servizio vendite interno e che l’adeguamento in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sia pienamente giustificato. Inoltre, poiché l’adeguamento effettuato riflette il rialzo effettivamente applicato tra le società collegate, non vi è motivo di sostituirlo con un altro importo teorico. Tale argomentazione è quindi respinta.

(49)

Un produttore esportatore ha sostenuto che, essendo la sua capacità produttiva assai più elevata di quella dell’industria dell’Unione, egli disponeva di un vantaggio in termini di costi inferiori nel processo di produzione del prodotto in esame. La Commissione doveva pertanto tenere conto di questo presunto vantaggio in termini di costi di produzione più bassi e applicare l’adeguamento necessario.

(50)

La Commissione non può accogliere tale argomentazione. In primo luogo, il produttore esportatore non indica la disposizione legislativa pertinente in base alla quale sarebbe possibile effettuare tale adeguamento. In secondo luogo, non è dimostrato che costi inferiori dovuti a capacità produttive più elevate incidano sui prezzi o sulla loro comparabilità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Del resto, anche se si potesse dimostrare una differenza di costi, non sarebbe chiaro come questa possa riflettersi sul prezzo finale e se non sia compensata da una differenza in altri costi.

(51)

Inoltre, il presunto vantaggio dichiarato dal produttore esportatore riguarda i costi di produzione che, secondo quanto asserito, sarebbero inferiori ai costi sostenuti dall’industria dell’Unione. A tale riguardo si ricorda che al produttore esportatore non è stato concesso il TEM e che i suoi costi non sono stati pertanto verificati. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi e/o dei costi effettivi del produttore del paese di riferimento in quanto i prezzi e i costi nei paesi non retti da un’economia di mercato non sono il risultato delle forze di mercato e, in quanto tali, non costituiscono un’approssimazione attendibile dei prezzi o dei costi di mercato.

(52)

Un produttore esportatore della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all’esportazione franco fabbrica di uno dei suoi concorrenti deducendo da questo prezzo gli importi che tale concorrente, secondo quanto asserito, avrebbe versato a terzi come diritti per servizi e diritti di licenza.

(53)

La Commissione respinge tale affermazione. In primo luogo, il produttore esportatore non indica la disposizione pertinente del regolamento di base a norma della quale sarebbe possibile effettuare tale adeguamento. In secondo luogo, anche qualora si potesse interpretare tale affermazione in modo da farla rientrare nell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, che prevede adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e per i costi accessori, tale disposizione non si riferisce a diritti per servizi o a costi connessi a un accordo di licenza. Si tratta di costi aziendali normalmente sostenuti da un produttore che utilizza una licenza di tecnologia acquisita da terzi, indipendentemente dal fatto che i suoi prodotti siano esportati o venduti sul mercato interno. Tali costi dovrebbero pertanto riflettersi nel prezzo finale sia delle esportazioni che delle vendite sul mercato interno. Questi costi non possono pertanto incidere sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, non è pertanto giustificato e l’argomentazione è quindi respinta.

(54)

Come indicato nei considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie a opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(55)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le singole società per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, dazi all’esportazione e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha tuttavia notato un’omissione materiale in relazione all’adeguamento dell’IVA. Tale errore è stato di conseguenza rettificato per i calcoli del dumping quali figurano nella relativa tabella di cui al considerando 169.

(56)

Due produttori esportatori hanno sostenuto che il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale non è stato effettuato correttamente per un tipo di prodotto. Tale asserzione è trattata sotto nei considerando 67 e 68.

2.5.   Margini di dumping

(57)

In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping, quale descritta nei considerando da 69 a 73 del regolamento provvisorio.

(58)

Un produttore esportatore ha affermato di avere erroneamente inserito nel questionario antidumping valori di costo, assicurazione e nolo (valori CIF) inesatti per una serie di vendite all’esportazione del prodotto in esame verso l’UE. I valori CIF dichiarati erano troppo bassi, il che aveva gonfiato il margine di dumping della società come pure il suo margine di pregiudizio.

(59)

La Commissione ha esaminato approfonditamente tale richiesta. Dopo avere ricontrollato e verificato in loco i prezzi CIF delle rispettive operazioni con l’importatore UE, la Commissione ha potuto accertare la validità di questa argomentazione, che è stata quindi accettata.

(60)

Tenuto conto degli adeguamenti operati sul valore normale e sul prezzo all’esportazione e in assenza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

83,1 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

78,4 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

90,1 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

41,6 %

Altre società che hanno collaborato

84,7 %

Tutte le altre società

90,1 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(61)

Non sono pervenute osservazioni in merito alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione. La Commissione conferma pertanto i considerando da 75 a 79 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo nell’Unione

(62)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie i dati forniti dal denunciante relativamente al volume delle vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati aggiornati con i dati forniti da tali produttori. La tabella 1 è stata rettificata di conseguenza (cfr. sotto). Questa rettifica non modifica né invalida la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni relative al consumo nell’Unione, la tendenza del consumo nell’Unione indicata nei considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio è confermata.

Tabella 1

Consumo nell’Unione (1 000 m2)

 

2009

2010

2011

PI

Consumo totale Unione

16 596

28 239

33 993

27 412

Indice

100

170

205

165

Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

3.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

(63)

A causa della rettifica apportata alle vendite dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 62), anche la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha dovuto essere rettificata (cfr. tabella 2). Questa rettifica non modifica la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio.

(64)

La Commissione conferma pertanto i considerando da 83 a 87 del regolamento provvisorio.

Tabella 2

Volume delle importazioni (1 000 m2) e quota di mercato

 

2009

2010

2011

PI

Quota di mercato

7,2 %

7,3 %

18,1 %

30,5 %

Indice

100

100

250

421

Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

4.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(65)

I considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio illustrano la modalità con cui è stata determinata la sottoquotazione dei prezzi durante il PI. La media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato. Le importazioni considerate sono quelle relative al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabilite su base CIF, con adeguamenti al rialzo per tenere conto dei costi per sdoganamento, dazi, movimentazione e carico. Tali adeguamenti comportano un aumento del prezzo tra il 7 % e il 15 % a seconda del numero di controllo del prodotto.

(66)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base al numero del tipo di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati i debiti adeguamenti di cui al considerando precedente e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il PI, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione compresa fra il 10,6 % e il 26,7 % dei prezzi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per le importazioni oggetto di dumping.

(67)

Due produttori esportatori hanno affermato che il confronto dei prezzi non è stato effettuato correttamente per un tipo di prodotto. Essi hanno in particolare sostenuto che il confronto avrebbe dovuto essere effettuato separatamente per il vetro solare rivestito su due lati rispetto al vetro solare rivestito su un lato. Secondo quanto asserito, il costo e il prezzo del vetro solare rivestito su due lati sono assai più elevati del costo e del prezzo del vetro solare rivestito su un lato. Il vetro solare rivestito su due lati presenterebbe inoltre un coefficiente di trasmittanza solare normalmente molto più elevato di quello del vetro solare rivestito su un lato. Un esportatore ha infine dichiarato che il vetro solare rivestito su due lati non è mai utilizzato nei moduli FV a causa del prezzo molto più elevato di quello del vetro solare rivestito su un lato, ma che il coefficiente di trasmittanza solare del primo è identico a quello del secondo quando è utilizzato nella produzione di moduli FV. Nelle applicazioni termiche dell’energia solare la trasmittanza più elevata del vetro solare rivestito su due lati sarebbe invece importante poiché migliorerebbe notevolmente l’efficienza.

(68)

La Commissione respinge le argomentazioni dei produttori esportatori per le seguenti ragioni. In primo luogo, a parte affermazioni di natura generale, non sono stati forniti elementi di prova che dimostrino l’esistenza di una differenza sistematica tra i costi di produzione del vetro solare rivestito su un lato e quelli del vetro solare rivestito su due lati. L’industria dell’Unione ha sostenuto il contrario, affermando che i costi di produzione variano in funzione della tecnica di rivestimento utilizzata e che il vetro rivestito su due lati non è necessariamente più caro di quello rivestito su un lato e viceversa. In secondo luogo, è vero che il vetro rivestito su due lati può raggiungere un livello di trasmittanza solare più elevato del vetro rivestito su un lato (il primo può raggiungere una trasmittanza solare massima del 98 %, mentre il secondo può arrivare al 95 %) e che tale caratteristica tecnica è utile solo ai fini delle applicazioni termiche dell’energia solare, mentre risulta irrilevante per i moduli FV. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal produttore esportatore, il vetro solare rivestito su due lati è venduto anche ai produttori di moduli FV e costituisce addirittura il mercato principale. Durante il PI le vendite dell’industria dell’Unione di vetro rivestito su due lati destinato a collettori termici sono state infatti trascurabili (meno dell’1 % delle vendite complessive di questo tipo di vetro, tutte le altre vendite erano destinate a moduli FV).

(69)

Per quanto riguarda i costi successivi all’importazione, sono pervenute due osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Nella prima il denunciante ha sostenuto che gli adeguamenti dei costi per tenere conto dei dazi e dei costi per sdoganamento, movimentazione e carico dovrebbero essere effettuati a un tasso molto più ridotto, ossia un importo di 0,26 EUR/m2 per i costi di sdoganamento, movimentazione e carico, maggiorato di un dazio del 3 %, anziché 0,40 EUR/m2, maggiorato di un dazio del 3 %, come era avvenuto.

(70)

La seconda osservazione è stata formulata da un produttore esportatore il quale ha affermato che non erano stati comunicati particolari riguardo alla ripartizione dei costi, oltre all’importo generale di 0,40 EUR/m2 per costi di movimentazione, diritti di sdoganamento e magazzinaggio temporaneo dei prodotti importati presso il punto di importazione. Egli ha altresì sostenuto che non erano stati illustrati i criteri applicati per determinare se l’adeguamento fosse ritenuto ragionevole o meno.

(71)

Gli adeguamenti applicati dalla Commissione si basano sui dati verificati trasmessi dagli importatori di vetro solare prodotto nella RPC e riflettono la media ponderata dei costi effettivi sostenuti per l’importazione del prodotto in esame durante il PI. Il denunciante ha invece fornito una dichiarazione relativa alle normali tariffe standard applicate da uno spedizioniere indipendente alle importazioni dalla Cina in container marittimi standard. Tale dichiarazione non costituisce una prova valida delle tariffe effettivamente applicate dagli spedizionieri alle importazioni del prodotto in esame durante il PI. L’affermazione del denunciante è quindi respinta.

(72)

Per quanto riguarda l’affermazione del produttore esportatore, non è stato possibile fornire una ripartizione più dettagliata dell’importo di 0,40 EUR/m2 in quanto si tratta di una media ponderata calcolata sulla base di numerose fatture reali emesse durante il PI per le importazioni di vetro solare cinese in vari porti dell’UE. I costi successivi all’importazione effettivamente sostenuti variano pertanto in funzione del porto di entrata nel territorio dell’UE, del tipo di prodotto, dell’eventuale magazzinaggio temporaneo presso il punto di importazione ecc.

(73)

L’adeguamento dei costi successivi all’importazione applicato dalla Commissione nel regolamento provvisorio è inoltre considerato ragionevole in quanto si basa su fatture reali verificate relative alle importazioni di vetro solare cinese effettuate da importatori indipendenti.

(74)

In assenza di altre osservazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare l’undercutting, è confermato il metodo di confronto dei prezzi descritto ai considerando 89 e 90 del regolamento provvisorio.

5.   Indicatori macroeconomici

(75)

Come indicato nel considerando 92 del regolamento provvisorio, ai fini dell’analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati analizzati sulla base dei dati forniti dall’industria dell’Unione riguardanti tutti i produttori dell’Unione che si sono manifestati nel corso dell’inchiesta.

(76)

Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha realizzato l’analisi del pregiudizio conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base in quanto ha condotto tale analisi in base a due insiemi di dati distinti e, secondo quanto asserito, incoerenti tra di loro, vale a dire gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Egli ha inoltre asserito che la presunta incoerenza dell’analisi basata su questi due insiemi di dati fa sorgere seri dubbi sull’adeguatezza, l’equità e l’obiettività del quadro generale relativo al pregiudizio.

(77)

La stessa società ha ribadito la sua argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, citando anche alcune inchieste precedenti in cui le istituzioni dell’Unione avrebbero definito in modo incoerente insiemi diversi di dati classificandoli tra quelli di tipo macroeconomico o tra quelli di tipo microeconomico.

(78)

La Commissione non può accogliere tale argomentazione. Si tratta di una metodologia applicabile nei casi di campionamento al fine di analizzare la situazione dell’industria dell’Unione e di prendere in considerazione non solo le tendenze presentate dal campione, ma anche quelle dell’industria dell’Unione nel suo insieme. Nell’analisi sono stati considerati tutti i fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Anche la conclusione sull’esistenza del pregiudizio è stata stabilita sulla base di tutti questi fattori. Ne consegue che l’analisi del pregiudizio è stata effettuata conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base.

(79)

In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma i considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

(80)

Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici analizzati dalla Commissione nei considerando da 95 a 103 del regolamento provvisorio, a causa della rettifica delle vendite dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 62 sopra) la quota di mercato dei produttori dell’Unione è leggermente cambiata (cfr. tabella 5). Questa rettifica non modifica però la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. La Commissione conferma pertanto i considerando da 95 a 105 del regolamento provvisorio.

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2009

2010

2011

PI

Volume delle vendite (1 000 m2)

14 696

25 303

26 556

18 039

Indice

100

172

181

123

Quota di mercato

88,6 %

89,6 %

78,1 %

65,8 %

Indice

100

101

88

74

Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

6.   Indicatori microeconomici

(81)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è stato aggiornato. La tabella 7 è stata leggermente modificata di conseguenza (cfr. sotto). Questa rettifica non modifica né invalida la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma quindi i considerando da 106 a 123 del regolamento provvisorio.

Tabella 7

Prezzi di vendita medi nell’Unione

 

2009

2010

2011

PI

Costo unitario di produzione (EUR/m2)

13,13

8,38

8,44

9,34

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(82)

In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio, cioè che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(83)

Nei considerando 131, 132 e 133 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che esiste un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Questa conclusione è stata contestata da varie parti interessate secondo cui non esiste una correlazione temporale ragionevole e coerente tra il pregiudizio subito e l’aumento delle importazioni dal paese interessato. Ciò si deve al fatto che tra il 2009 e il 2011 le importazioni cinesi sono notevolmente aumentate. Inoltre il prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2011 era 4,96 EUR/m2, non lontano da quello del 2012 (4,38 EUR/m2).

(84)

Le stesse parti hanno obiettato che la conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione doveva essere attribuito alle importazioni cinesi del 2012 contrasta con la loro constatazione secondo cui le importazioni cinesi non avrebbero avuto alcun impatto negativo l’anno precedente, soprattutto per quanto riguarda il margine di profitto dell’industria dell’Unione, sebbene il prezzo medio all’importazione fosse molto simile.

(85)

Tra l’inizio del periodo in esame e la fine del PI le importazioni sono aumentate del 596 %, con un incremento del 321 % della loro quota di mercato. I prezzi all’importazione sono diminuiti del 27,2 % nel periodo in esame.

(86)

È vero che il margine di profitto dell’industria dell’Unione nel 2011 è stato solo leggermente inferiore a quello del 2010, nonostante il forte aumento delle importazioni dalla RPC già nel 2011. Tuttavia nel corso del 2011 il consumo di vetro solare nell’Unione è aumentato considerevolmente (del 20,4 % tra il 2010 e il 2011), mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 150 % nello stesso periodo. Nel periodo dell’inchiesta, laddove il consumo si è ridotto di poco più del 19 %, il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (oltre il 35 %) rispetto al 2011. Ciò dimostra in modo evidente la correlazione temporale tra il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI e il forte aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping. È inoltre logicamente necessario che trascorra un certo tempo prima che i produttori dell’Unione risentano di alcuni degli effetti negativi dell’aumento delle importazioni in dumping (ad esempio, perdita di clienti, perdite operative, riduzione dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa ecc.). L’argomentazione è quindi respinta.

(87)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le stesse parti hanno asserito che la correlazione temporale tra il notevole pregiudizio subito e le importazioni cinesi in dumping non può essere valutata sulla base dell’intero periodo in esame (dal 2009 alla fine del PI) senza tenere conto delle altre tendenze osservate nel medesimo periodo.

(88)

La Commissione ha analizzato anche le altre tendenze che si sono manifestate nel periodo in esame. Il fatto che nel 2011 l’industria dell’Unione fosse ancora redditizia, benché le importazioni cinesi fossero già notevolmente aumentate in tale anno, non modifica la conclusione in merito all’esistenza nel PI di una correlazione temporale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

(89)

Nel periodo dell’inchiesta, quando il consumo si è ridotto di poco più del 19 %, i produttori esportatori cinesi:

hanno aumentato la propria quota di mercato di 12,4 punti percentuali rispetto al 2011, mentre la quota dell’industria dell’Unione è scesa di 12,3 punti percentuali;

hanno aumentato il volume delle importazioni cinesi di oltre il 35 % a fronte di un calo del 32 % delle vendite dell’industria dell’Unione;

hanno ulteriormente ridotto di più del 10 % i propri prezzi all’esportazione, già molto bassi, risultati così inferiori a quelli dell’industria dell’Unione di una percentuale fino al 26,7 %, contribuendo così alle perdite subite dall’industria dell’Unione durante il PI.

(90)

In base all’analisi di cui sopra, la Commissione conclude che la presenza di importazioni oggetto di dumping e il forte aumento della loro quota di mercato a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(91)

In assenza di altre osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione conferma i considerando 131, 132 e 133 del regolamento provvisorio.

2.   Effetti di altri fattori

2.1.   Importazioni da paesi terzi

(92)

A causa della rettifica apportata ai dati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 62), la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è leggermente cambiata (cfr. la tabella 11 rettificata). Questa rettifica non modifica però la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio.

(93)

In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma i considerando da 134 a 137 del regolamento provvisorio.

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi (1 000 m2)

Paesi terzi

2009

2010

2011

PI

Quota di mercato

4,2 %

3,1 %

3,8 %

3,7 %

Indice

100

74

90

88

Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione

2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(94)

Una parte ha contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio secondo cui il calo delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il PI era molto probabilmente dovuto ai prezzi molto bassi delle esportazioni cinesi nei principali mercati di destinazione delle esportazioni dell’industria dell’Unione (vale a dire Stati Uniti e Canada). La parte in questione ha sostenuto che tale conclusione non è giustificata: le esportazioni cinesi erano infatti presenti anche nel 2011 e non vi è quindi alcuna ragione perché il loro impatto dovesse manifestarsi solo nel 2012. A suo avviso il vero motivo delle scarse vendite all’esportazione è rappresentato dal fatto che l’industria dell’Unione non era competitiva e che, quando i prezzi sul mercato mondiale sono diminuiti, non è stata in grado di mantenere la propria competitività. La parte in questione ha affermato, di conseguenza, che il calo delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione durante il PI aveva ulteriormente contribuito al pregiudizio subito.

(95)

Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione costituivano nel 2009 (fase di avviamento) il 20 % del volume totale delle loro vendite, nel 2010 l’11 % e nel 2011, anno in cui è stato raggiunto il picco, solo il 14 %. Nel 2012 si è verificato un ulteriore calo fino al 5 %.

(96)

La Commissione respinge tali asserzioni per i motivi di seguito indicati. Il mercato dell’Unione, essendo uno dei maggiori al mondo, è sempre stato e continua ad essere il mercato principale per l’industria dell’Unione, e non i mercati dei paesi terzi. Inoltre, il fatto che il vetro solare sia relativamente pesante e fragile comporta costi aggiuntivi in caso di trasporto su lunghe distanze (a causa delle rotture e della corrosione). Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione grazie alle risposte fornite al questionario dai produttori esportatori inseriti nel campione, i prezzi delle esportazioni cinesi verso le principali destinazioni delle esportazioni dell’industria dell’Unione erano effettivamente molto bassi e sono ulteriormente diminuiti durante il PI rispetto al 2011. Ciò dimostra che il peggioramento dei risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione è dovuto principalmente alle esportazioni cinesi a prezzi sempre più bassi, anche sui mercati dei paesi terzi, come confermato durante l’inchiesta.

(97)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte ha obiettato che l’inchiesta riguardava il mercato dell’Unione e non ha valutato alcun presunto caso di pratiche tariffarie sleali sui mercati dei paesi terzi.

(98)

Secondo quanto asserito, le conclusioni delle istituzioni dell’UE, anche supponendo che fossero corrette, avrebbero inoltre attribuito il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni in dumping nell’Unione. Le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, assertivamente a basso prezzo o sovvenzionate, erano distinte dalle importazioni in dumping nell’UE e, in quanto tali, dovevano essere considerate come un altro fattore, gli effetti pregiudizievoli del quale non potevano essere attribuiti alle importazioni in dumping.

(99)

La Commissione respinge tale argomentazione. La sua inchiesta non ha esaminato se i prezzi delle importazioni dalla RPC nei paesi terzi fossero o meno oggetto di dumping e/o di sovvenzioni, ma ha semplicemente stabilito, sulla base dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione, che tali prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni.

(100)

Nella stessa ottica la Commissione ha analizzato il calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC nei paesi terzi come un fattore distinto, senza attribuirlo alle importazioni in dumping nell’Unione. Questo fatto è stato utilizzato solo come possibile spiegazione della riduzione delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso le sue principali destinazioni nei paesi terzi, tenendo presente che tali mercati non erano e non sono mai stati i mercati principali dell’industria dell’Unione. Anche negli anni di picco, ossia nel 2010 e nel 2011, le vendite dell’industria dell’Unione sono state effettuate per più dell’85 % sul mercato dell’Unione.

(101)

È quindi confermata la conclusione esposta nel considerando 140 del regolamento provvisorio secondo cui il peggioramento dei risultati delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione non spezza il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

2.3.   Andamento del consumo, della capacità e dell’utilizzo degli impianti

(102)

Una parte ha affermato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto al calo del consumo nell’Unione. Secondo quanto asserito, questo sarebbe l’unico fattore che è diminuito per la prima volta nel 2012 e al quale il pregiudizio potrebbe essere ragionevolmente collegato, mentre le importazioni cinesi erano già cominciate nel 2011 a prezzi paragonabili a quelli del 2012. La stessa parte ha ribadito la sua argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(103)

Nel 2012 il consumo è effettivamente calato rispetto agli anni precedenti. L’analisi della Commissione, tuttavia, decorre dall’inizio del periodo in esame, nel 2009, fino alla fine del PI e nel corso di tale periodo il consumo nell’Unione è aumentato complessivamente del 65 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente e significativamente (del 25,7 % in totale), mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 321 %. L’aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stato del 596 %.

(104)

Inoltre durante il PI il consumo nell’Unione si è mantenuto ad un livello paragonabile a quello del 2010, mentre, come indicato nella tabella 10 del regolamento provvisorio, il 2010 è stato l’anno in cui l’industria dell’Unione ha ottenuto un profitto ragionevole. Il calo del consumo nell’Unione nel periodo dell’inchiesta non può quindi aver determinato, di per sé, le perdite subite dall’industria dell’Unione nel medesimo periodo. Inoltre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata del 26,6 % tra il 2010 e il 2012, mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 318 % durante il medesimo periodo. Infine, se il calo del consumo durante il periodo dell’inchiesta fosse la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tale calo avrebbe dovuto ripercuotersi anche sulle importazioni cinesi, come invece chiaramente non è stato. Durante il PI le importazioni cinesi sono al contrario aumentate considerevolmente in termini sia di volume che di quota di mercato.

(105)

Di conseguenza, la Commissione respinge questa argomentazione e conferma le conclusioni di cui ai considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio.

(106)

Per quanto riguarda la capacità produttiva dell’industria dell’Unione che figura nella tabella 4 del regolamento provvisorio, la Commissione è del parere che il suo aumento abbia seguito chiaramente la tendenza all’aumento del consumo nell’Unione fino al 2011.

(107)

La Commissione ha inoltre stabilito che il motivo principale dell’aumento del 12,5 % della capacità produttiva tra il 2011 e la fine del PI è stato l’ingresso di una società sul mercato del vetro solare, mentre nello stesso periodo la capacità produttiva di tutte le altre società presenti sul mercato è leggermente diminuita.

(108)

Di conseguenza la Commissione ritiene che, nel complesso, l’andamento della capacità dell’industria dell’Unione abbia seguito quello del consumo nell’Unione. La Commissione è quindi del parere che l’alta capacità produttiva dell’industria dell’Unione, che era già elevata all’inizio del periodo in esame e si è mantenuta tale nel periodo dell’inchiesta, non infici il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(109)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno affermato che la Commissione non ha tenuto conto della presunta sovraccapacità come causa importante del pregiudizio. Secondo quanto asserito, l’aumento della capacità nel periodo in esame non sarebbe giustificato dall’aumento del consumo dato che l’industria dell’Unione presentava costantemente un forte scarto tra capacità produttiva e consumo, il che, secondo tali parti, non sarebbe economicamente valido. Una parte ha altresì sostenuto che la presenza sul mercato di un nuovo soggetto tra il 2011 e la fine del PI, aumentando la concorrenza sul mercato interno, ha contribuito al pregiudizio subito.

(110)

È stato inoltre sostenuto che il calo del consumo nell’Unione e l’aumento della capacità produttiva, associati a una diminuzione delle vendite all’esportazione, si sono tradotti in un tasso contenuto di utilizzo degli impianti. Questo fattore avrebbe comportato costi fissi elevati, il che avrebbe avuto gravi ripercussioni sull’industria del vetro solare dell’Unione.

(111)

La Commissione osserva che il livello di capacità dell’industria dell’Unione nel suo insieme è stato costantemente superiore al consumo totale nell’Unione durante l’intero periodo in esame. Ciò non ha tuttavia impedito alle società dell’Unione inserite nel campione di realizzare profitti nei due anni precedenti il PI, mentre è solo durante il PI che essi hanno subito perdite significative (-14,5 %).

(112)

La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è inoltre aumentata solo del 4 % tra il 2010 e il 2011 e del 2,6 % tra il 2011 e il PI, il che corrisponde a un modesto aumento complessivo del 6,7 % tra il 2010 e il PI.

(113)

Di conseguenza, lo scarto tra consumo e capacità era presente durante l’intero periodo in esame e, sebbene leggermente più marcato nel periodo dell’inchiesta, non può spiegare le pesanti perdite subite dalle società inserite nel campione durante il PI. La Commissione respinge pertanto l’asserzione che il livello di capacità dell’industria dell’Unione non sarebbe economicamente valido.

(114)

Per quanto riguarda l’argomento che l’ingresso di un nuovo soggetto sul mercato nel 2012 avrebbe contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione osserva che questa nuova società, pur avendo installato una capacità elevata, ha registrato livelli di produzione e vendita assai limitati (dell’ordine del 2 % delle vendite totali dell’UE) durante il PI. Di conseguenza, l’ingresso di tale società ha avuto un impatto pressoché nullo sui risultati dell’industria dell’Unione nel suo insieme, se si eccettua che ha fatto aumentare notevolmente i dati relativi alla capacità e al tasso di utilizzo degli impianti. Infatti, se non si considerano i dati relativi a tale società, la capacità di tutti gli altri produttori dell’Unione è di fatto diminuita tra il 2011 e il 2012.

(115)

L’inchiesta non ha peraltro confermato che i costi fissi incidano pesantemente sull’industria del vetro solare. I costi fissi medi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione erano compresi tra il 25 % e il 35 % dei costi totali di produzione durante il PI. Negli anni precedenti (2010 e 2011) la percentuale dei costi fissi era leggermente inferiore, ma rientrava comunque nella stessa fascia. Questo indica in modo chiaro che la capacità elevata nel periodo dell’inchiesta ha evidentemente avuto un impatto sui costi di produzione, ma che tale impatto non è stato significativo e non spiega le forti perdite subite nel PI in particolare rispetto ai profitti degli anni precedenti. Inoltre nel periodo dell’inchiesta il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, pur registrando un calo rispetto agli anni precedenti, si è comunque mantenuto al livello del 65 %.

(116)

Da ultimo, nella sua analisi la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che la capacità installata può essere adattata alla produzione di altri tipi di vetro, che esulano dall’ambito della presente inchiesta. Anche a causa di questo elemento la Commissione non concorda quindi con l’affermazione della parte interessata secondo cui la capacità elevata installata non sarebbe economicamente valida.

(117)

Alla luce di quanto esposto sopra la Commissione respinge le argomentazioni avanzate dalla parte in questione e ribadisce che gli andamenti del consumo, della capacità e dell’utilizzo degli impianti nel corso del periodo in esame, analizzati sia separatamente che cumulativamente, non sono tali da inficiare il nesso di causalità accertato tra il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping.

2.4.   Tendenze nel settore dei moduli solari

(118)

Due parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato, oltre che dall’andamento del consumo del prodotto in esame, anche dalla diminuzione del consumo di moduli solari e dalle perdite subite da questa industria tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. Gli effetti delle difficoltà finanziarie dei produttori di pannelli solari sul mercato del vetro solare avrebbero cominciato a manifestarsi, secondo quanto asserito, alla fine del 2011 e nel 2012 a causa del necessario scarto temporale tra i due eventi.

(119)

Gli stessi argomenti sono stati ripresi da una delle parti dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(120)

Nel considerando 143 del regolamento provvisorio la Commissione constatava in effetti che le tendenze osservate nel settore dei moduli solari hanno un notevole impatto sul consumo di vetro solare in quanto l’80-85 % delle vendite di vetro solare è realizzato con i produttori di moduli solari (moduli fotovoltaici in silicio cristallino e moduli fotovoltaici a film sottile). Tuttavia, come indicato nei considerando 143 e 144 del regolamento provvisorio, il consumo di moduli solari è aumentato costantemente durante il periodo in esame, vale a dire 2009-2012, e nonostante un calo nel 2012, il livello del consumo è risultato superiore del 221 % rispetto al 2009 e del 44 % rispetto al 2010 (7). Si è inoltre stabilito che i tagli alle tariffe di immissione (FIT) alla fine del 2011 e all’inizio del 2012 non avevano spezzato il nesso di causalità tra le importazioni di moduli solari oggetto di dumping e il notevole pregiudizio riscontrato (8) poiché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata nel periodo 2009-2012.

(121)

Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che il calo del consumo di moduli solari nel 2012 non può essere considerato di per sé un fattore tale da infrangere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni di vetro solare dalla RPC oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(122)

Analogamente, poiché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata durante il periodo 2009-2012 e la domanda di vetro solare è aumentata del 65 % nello stesso periodo, l’impatto sul consumo di vetro solare del deteriorarsi della situazione finanziaria dei produttori di moduli solari alla fine del 2011 e all’inizio del 2012 non può essere considerato di per sé come un fattore tale da infrangere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni di vetro solare dalla RPC oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(123)

In assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

2.5.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(124)

Considerato quanto sopra, la Commissione conferma le conclusioni dei considerando da 130 a 133 del regolamento provvisorio secondo cui le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono state oggetto di dumping durante il PI e sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto alle vendite dell’industria dell’Unione. Esiste inoltre una chiara correlazione temporale tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping e il peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni oggetto di dumping erano in concorrenza diretta con la produzione dell’industria dell’Unione che, di conseguenza, ha perso redditività e quote di mercato durante il periodo in esame. Altre possibili cause del pregiudizio sono state analizzate sopra e nessuna di esse, analizzata sia singolarmente sia cumulativamente, è tale da infrangere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(125)

Non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da modificare questa conclusione e in assenza di altre osservazioni sulla conclusione relativa al nesso di causalità, la Commissione conferma i considerando 145 e 146 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(126)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione, la Commissione conferma i considerando da 148 a 151 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(127)

In assenza di osservazioni relative all’interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, la Commissione conferma i considerando 152, 153 e 154 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse dei fornitori di materie prime

(128)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dei fornitori di materie prime, la Commissione conferma il considerando 155 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

(129)

Un utilizzatore si è manifestato e ha dichiarato che le misure antidumping non lo riguardano dal momento che non ha utilizzato vetro solare prodotto nella RPC e non intende farlo.

(130)

Un produttore esportatore ha sostenuto che l’istituzione di un dazio antidumping sul vetro solare cinese potrebbe comportare un certo beneficio per l’industria del vetro solare dell’Unione, ma danneggiare considerevolmente l’industria dei moduli FV e del solare termico dell’Unione che sarebbe costretta a pagare di più per il prodotto in esame. Questo sarebbe inoltre in contrasto con l’obiettivo di protezione dell’ambiente dell’Unione in quanto comporterebbe un aumento dei prezzi dei moduli FV e delle applicazioni termiche dell’energia solare e favorirebbe l’industria del vetro solare, che il produttore esportatore in questione ritiene ad alta intensità energetica.

(131)

Come indicato nel considerando 157 del regolamento provvisorio, l’istituzione di dazi antidumping avrà solo un’incidenza assai limitata (meno dell’1 %) sui costi totali dei moduli solari. Non essendo stati presentati elementi che mettano in discussione l’esattezza di tale analisi, l’argomentazione è respinta.

(132)

In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’Unione, la Commissione conferma i considerando da 155 a 159 del regolamento provvisorio.

5.   Aspetti relativi alla concorrenza

(133)

In assenza di osservazioni sugli aspetti relativi alla concorrenza evidenziati nei considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio, la Commissione conferma i considerando in questione.

6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(134)

Non sono pervenute osservazioni tali da modificare l’analisi dell’interesse dell’Unione esposta nel regolamento provvisorio. La Commissione conferma pertanto il considerando 164 del regolamento provvisorio.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(135)

Varie parti interessate hanno contestato l’uso dell’8,3 % come profitto di riferimento dell’industria dell’Unione indicato nel considerando 167 del regolamento provvisorio, affermando che tale valore era inverosimilmente elevato. Essi hanno sostenuto che il margine di profitto dell’8,3 % realizzato nel 2010 è stato il più elevato durante il periodo in esame, poiché il 2010 è stato l’anno migliore per l’industria mondiale del fotovoltaico. A loro avviso, è impossibile per l’industria del vetro solare dell’Unione realizzare lo stesso margine di profitto nel 2012 in assenza di pratiche di dumping, visto che appunto nel 2012 l’industria mondiale dei moduli fotovoltaici, compresa quella dell’Unione, sarebbe entrata, a quanto asserito, in una fase di grave recessione.

(136)

La Commissione respinge tale obiezione. La Commissione ha utilizzato come profitto di riferimento l’utile medio realizzato dai produttori dell’Unione inseriti nel campione nel 2010, quando le importazioni del prodotto in esame erano ancora di scarsa entità e non avevano ancora potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza. Il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio corrisponde quindi a un periodo in cui l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente attendersi un profitto realizzato in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping (9).

(137)

Da ultimo, per quanto riguarda l’industria del vetro solare, l’anno in cui è stato raggiunto il picco non è il 2010, come asserito dalle parti, bensì il 2011, quando sono stati raggiunti i livelli più elevati di consumo nell’Unione e i maggiori volumi di vendite dell’industria dell’Unione.

(138)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti ha ribadito la sua argomentazione, contestando il margine di profitto utilizzato come profitto di riferimento e sostenendo che la Commissione dovrebbe tener conto di tutti gli altri fattori che hanno influenzato la redditività durante il PI. Tale parte ha sostenuto che un profitto di riferimento ragionevole non potrebbe essere superiore al 5 %.

(139)

La Commissione respinge tale asserzione per i motivi seguenti. Il profitto di riferimento adottato non si basa su stime ma su un profitto effettivamente ottenuto dall’industria dell’Unione prima della distorsione della concorrenza provocata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La Commissione considera tale livello ragionevole ed ha tenuto conto del fatto che la situazione di mercato non era notevolmente diversa da quella durante il PI, tranne per l’impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping. L’affermazione di tale parte secondo cui il consumo nel 2010 sarebbe stato molto superiore a quello del 2012 è inesatta come dato di fatto. Come indicato nella precedente sezione E.2.3, il consumo nel 2010 era ad un livello simile a quello del 2012. Inoltre nel 2010 l’industria dell’Unione stava aumentando la propria capacità in quanto si prevedeva un forte aumento della domanda, cosa che ha avuto ripercussioni negative sul suo profitto nello stesso anno. Da ultimo, il profitto di riferimento proposto del 5 % è arbitrario poiché non si basa su alcun dato o calcolo reale ed è di conseguenza respinto.

(140)

Il denunciante ha per contro sostenuto che il margine di profitto è troppo basso e che la Commissione dovrebbe innalzarlo al 15 % in quanto gli utili realizzati dal gruppo di denuncianti nel 2010 sono stati superiori al 10 %. I margini di profitto più bassi che altri produttori dell’UE inseriti nel campione sembrano aver realizzato nel 2010 non sarebbero, a quanto asserito, rappresentativi degli utili che si possono ragionevolmente prevedere in assenza di importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali. Esisterebbero molto probabilmente ragioni associate a politiche di gestione o a problematiche di tali società, tra cui forse politiche di fissazione dei prezzi a breve termine volte ad acquisire quote di mercato, che spiegherebbero perché queste società abbiano ottenuto un margine di profitto inferiore in quell’anno e perché siano state tra le prime a subire un pregiudizio causato delle importazioni oggetto di dumping.

(141)

La Commissione non accetta questa asserzione. Come spiegato sopra nella presente sezione, essa ritiene che l’utile medio realizzato nel 2010 dall’industria dell’Unione nel suo insieme rispecchi correttamente il livello medio di profitto in normali condizioni di concorrenza. Tale conclusione non è invalidata dal fatto che alcuni membri dell’industria dell’Unione, a causa di determinate decisioni di gestione, abbiano realizzato margini di profitto inferiori o superiori a quelli di altri membri dello stesso settore. L’esistenza di tali differenze è anzi una caratteristica intrinseca del comportamento delle società in un’economia di mercato.

(142)

In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma la metodologia descritta nei considerando da 166 a 169 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(143)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l’aliquota del dazio dovrebbe quindi essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(144)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante ha sostenuto che i dazi ad valorem provvisori non erano efficaci e ha quindi chiesto alla Commissione di istituire misure definitive sotto forma di un prezzo minimo all’importazione. Il denunciante ha affermato che questo prezzo minimo all’importazione renderebbe le misure più efficaci, soprattutto se fossero istituti due diversi prezzi minimi all’importazione, uno per il vetro solare rivestito e l’altro per quello non rivestito. I motivi addotti dal denunciante sono illustrati sotto.

(145)

In primo luogo, il denunciante ha sostenuto che dopo il PI i produttori esportatori hanno venduto sul mercato dell’UE il vetro solare rivestito allo stesso prezzo al quale avevano venduto quello non rivestito durante il PI. Inoltre, a suo avviso, il vetro rivestito presenta costi di produzione superiori a quelli del vetro non rivestito ed è quindi venduto, in genere, a prezzi dal 20 % al 25 % più elevati di quelli del vetro non rivestito.

(146)

In secondo luogo, il denunciante ha affermato che dopo il PI la domanda nell’Unione si è spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito. Gli utilizzatori hanno acquistato vetro solare rivestito in quantità sempre maggiori rispetto a quello non rivestito. Di conseguenza, nella seconda metà del 2013 la quasi totalità delle importazioni dalla RPC nell’UE era costituita da vetro solare rivestito, mentre durante il PI si era verificato l’opposto.

(147)

Esistono in effetti varie forme di misure antidumping. Se la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per scegliere la forma delle misure, l’obiettivo resta quello di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

(148)

L’inchiesta ha confermato che esiste una differenza significativa in termini di costi e prezzi tra vetro solare rivestito e non rivestito a causa delle diverse caratteristiche tecniche dei due prodotti. Il vetro solare rivestito, che in funzione della tecnica utilizzata può essere rivestito su uno o due lati, aumenta infatti la trasmittanza rispetto a quello non rivestito e può presentare proprietà aggiuntive di autopulitura, antisporco o durezza. Un vetro solare non rivestito di qualità elevata può arrivare a una trasmittanza solare del 92 %. Il rivestimento può ridurre la riflessione del 3 % circa (per lato) e quindi aumentare la trasmittanza del vetro solare rivestito su un lato fino al 95 % e di quello rivestito su due lati sino al 98 %.

(149)

Durante il periodo dell’inchiesta l’81 % del vetro solare importato dalla RPC e venduto nell’UE non era rivestito, mentre solo il 19 % lo era. Le differenze tra vetro solare rivestito e non rivestito sia a livello di prezzi che di costi erano dell’ordine del 30 % durante il PI.

(150)

La Commissione ritiene tuttavia che gli elementi di prova forniti dal denunciante non siano sufficienti. Inoltre la Commissione non dispone di prove sufficienti o di dati provenienti da altre fonti che le permettano di concludere che, dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie, la domanda si sia spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito e che i prezzi, soprattutto del vetro rivestito, siano diminuiti considerevolmente, come asserito dal denunciante.

(151)

La Commissione non può quindi accettare questa affermazione e ritiene adeguato imporre dazi ad valorem invece di prezzi minimi all’importazione. Per rispondere alle preoccupazioni esposte sopra saranno tuttavia creati due diversi codici della tariffa integrata comunitaria («codici TARIC»), uno per il vetro solare rivestito e l’altro per il vetro solare non rivestito. In questo modo la Commissione potrà monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e decidere, in tempo utile, se siano necessarie ulteriori misure.

(152)

La Commissione ricorda anche che, in passato, ha utilizzato prezzi minimi all’importazione in circostanze specifiche, in particolare nei seguenti casi:

un prezzo all’esportazione particolarmente elevato per un tipo di prodotto, il che significa che non esistevano pratiche di dumping in relazione ad esso (10);

considerazioni legate al potere di mercato e alla quota di mercato dei produttori dell’Unione, che hanno imposto la necessità di garantire, per ragioni di interesse dell’Unione, che i prezzi delle importazioni non superassero un certo livello (11).

(153)

I prezzi minimi all’importazione sono stati inoltre utilizzati principalmente per prodotti omogenei e non per prodotti come quello in esame, che esiste in una varietà di tipi di prodotto.

(154)

Anche per questi motivi la Commissione ritiene che prezzi minimi all’importazione non siano adatti per il presente procedimento.

(155)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha ribadito la sua richiesta di istituzione di un prezzo minimo all’importazione e ha formulato le seguenti osservazioni sui considerando da 152 a 156 di cui sopra.

(156)

In primo luogo, egli sostiene che tali considerando non contengono considerazioni sull’efficacia della forma delle misure per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni, che è anche un valido motivo per utilizzare prezzi minimi all’importazione.

(157)

In secondo luogo, il denunciante ritiene che la Commissione non abbia spiegato per quale motivo queste considerazioni siano pertinenti per il caso in esame e come possano sovrapporsi all’interesse dell’industria dell’UE.

(158)

In terzo luogo, il prodotto in esame è a suo avviso sufficientemente omogeneo da consentire la gestione pratica di un prezzo minimo all’importazione: i due tipi principali di prodotto presentano infatti chiare caratteristiche distintive che permettono un’adeguata differenziazione dei prezzi come pure una gestione e un controllo agevoli, soprattutto dal momento che quasi tutte le importazioni sono attualmente costituite da vetro solare rivestito.

(159)

Per quanto riguarda la prima affermazione, è possibile che la domanda si sia effettivamente spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito. Non essendo stati forniti ulteriori elementi di prova al riguardo, la Commissione non può tuttavia concludere che i prezzi siano notevolmente diminuiti, soprattutto per quanto riguarda il vetro solare rivestito. Di conseguenza, non ha motivo di modificare la sua precedente conclusione secondo cui i dazi ad valorem sono lo strumento più adeguato per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(160)

Quanto alla seconda osservazione, l’obiettivo dei considerando in questione era mostrare che la Commissione, in assenza di ulteriori elementi di prova a sostegno delle asserzioni del denunciante, non ritiene che questo caso si presti all’istituzione di un prezzo minimo all’importazione. Non essendo stati forniti ulteriori elementi di prova, la Commissione non ritiene necessario analizzare ulteriormente i vantaggi di un possibile prezzo minimo all’importazione per l’interesse dell’industria dell’Unione.

(161)

Quanto alla terza osservazione, il denunciante non ha messo in discussione i diversi tipi di prodotto definiti dalla Commissione nell’inchiesta e non ha dimostrato che non esista una differenza di prezzo. Anche l’offerta di impegno dei produttori esportatori, che prevede diversi prezzi minimi all’importazione, indica che tali differenze sono reali. L’argomentazione è quindi respinta. In ogni caso, anche se la Commissione concordasse sul fatto che il prodotto in esame può essere abbastanza omogeneo, essa considera la questione irrilevante in quanto respinge la richiesta di un prezzo minimo all’importazione anche per gli altri due motivi esposti sopra. Si ricorda inoltre che la Commissione può prendere in considerazione le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta solo in casi eccezionali (cfr. articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base). I denuncianti non hanno dimostrato che la situazione sia a tal punto eccezionale e che altri strumenti disponibili, quali il monitoraggio attraverso la creazione di un codice TARIC supplementare, non sarebbero sufficienti.

(162)

In conclusione, la Commissione respinge tali affermazioni.

(163)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive anche vari produttori di moduli solari hanno chiesto un prezzo minimo all’importazione. Le questioni principali da essi sollevate sono state le seguenti:

dopo il periodo dell’inchiesta la capacità di produzione di vetro solare è diminuita drasticamente e molti fabbricanti dell’Unione sono usciti definitivamente dal mercato. Gli unici tre produttori dell’Unione rimasti sul mercato non sono più in grado di soddisfare più del 50 % della domanda europea. I fabbricanti di moduli solari devono quindi coprire il proprio fabbisogno con forniture provenienti dalla RPC. Un utilizzatore ha affermato che sarebbe costretto ad approvvigionarsi presso solo uno o due produttori dell’Unione, che sarebbero gli unici in grado di soddisfare le specifiche tecniche del prodotto richieste;

l’istituzione di dazi, come attualmente proposta, comporterebbe un notevole aumento dei costi di produzione dei moduli solari (di circa 3 centesimi per watt, il che corrisponderebbe al 5 % del prezzo minimo all’importazione stabilito nel caso dei pannelli solari);

il prezzo minimo all’importazione dovrebbe essere stabilito in modo da non comportare costi più elevati per i moduli solari nell’UE.

(164)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione non ha alcun motivo di ritenere che i produttori dell’Unione che hanno ridotto o temporaneamente cessato la loro attività non la riprenderanno a pieno regime una volta che le importazioni ricominceranno ad essere effettuate a prezzi equi. Come precisato sopra nei considerando da 106 a 112, l’industria dell’Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare l’intero consumo nell’Unione. L’argomentazione è quindi respinta. La Commissione respinge anche l’affermazione dell’utilizzatore secondo cui egli sarebbe costretto ad approvvigionarsi presso solo uno o due produttori dell’Unione. I produttori esportatori cinesi sarebbero in realtà ancora in grado di rifornire il mercato dell’Unione. Le misure antidumping, indipendentemente dalla loro forma, dovrebbero garantire che le importazioni avvengano a prezzi equi e non hanno lo scopo di far cessare del tutto le importazioni dalla RPC.

(165)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, gli utilizzatori non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione della loro tesi. Per contro, nel considerando 157 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che l’incidenza delle misure sui costi totali dei moduli solari prodotti dalle società che hanno collaborato all’inchiesta sarebbe inferiore all’1 %. Pertanto quest’argomentazione è respinta.

(166)

Non è quindi necessario prendere posizione in merito al terzo punto sollevato dai produttori di moduli solari.

(167)

Parallelamente all’inchiesta antidumping è stata effettuata un’inchiesta antisovvenzioni. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e considerato il fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe istituire il dazio compensativo definitivo al livello dei margini di sovvenzione definitivi stabiliti e poi istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. In base a quanto precede, le aliquote alle quale tali dazi saranno introdotti sono fissate come segue:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di dumping

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

83,1 %

39,3 %

3,2 %

36,1 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

78,4 %

26,2 %

17,1 %

9,1 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

90,1 %

42,1 %

12,8 %

29,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

41,6 %

17,1 %

16,7 %

0,4 %

Altre società che hanno collaborato

12,4 %

84,7 %

36,5 %

12,4 %

24,1 %

Tutte le altre società

17,1 %

90,1 %

42,1 %

17,1 %

25,0 %

(168)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Poiché il livello di collaborazione dei produttori esportatori è stato elevato (superiore all’80 %, cfr. il considerando 15 del regolamento provvisorio), per tale aliquota del dazio si è fatto riferimento al margine di pregiudizio individuale più alto stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione. Il dazio applicabile alle «altre società che hanno collaborato» è stato determinato sulla base della media ponderata degli esportatori inseriti nel campione e si applica a tutte le società non inserite nel campione che hanno collaborato ad eccezione della Henan Yuhua, per la quale vige un dazio fissato individualmente a seguito della richiesta della stessa società di un esame individuale (cfr. il considerando 48 del regolamento provvisorio).

(169)

Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate alla Commissione (12) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all’esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento può essere modificato di conseguenza aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3.   Impegni

(170)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i tre produttori esportatori inseriti nel campione e la Henan Yuhua hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi prevedono diversi prezzi minimi all’importazione corrispondenti ai diversi gruppi di tipi di prodotto.

(171)

La Commissione osserva che i prezzi minimi all’importazione proposti da tutte le società sono nettamente inferiori ai prezzi non pregiudizievoli da essa stabiliti nel corso dell’inchiesta. La Commissione non ritiene quindi che siano stati fissati al livello di eliminazione del pregiudizio, in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(172)

Anche se questi prezzi minimi all’importazione fossero stati fissati al livello di eliminazione del pregiudizio, le società inserite nel campione hanno proposto solamente un adeguamento trimestrale del prezzo del vetro solare rivestito in funzione della variazione dei prezzi sul mercato dei moduli solari. La Commissione non può accettare questo metodo di indicizzazione per i seguenti motivi.

(173)

In primo luogo, i prezzi di tutti i tipi di prodotto dovrebbero essere adeguati periodicamente per evitare il rischio che si crei artificiosamente un divario fra i livelli dei prezzi del vetro solare rivestito e di quello non rivestito. In secondo luogo, la Commissione non ritiene opportuno adeguare i prezzi del vetro solare sulla base dei prezzi degli utilizzatori finali (ossia dei prezzi dei moduli solari). Questo potrebbe comportare una compressione ingiustificata dei margini di profitto dell’industria del vetro solare se, ad esempio, i prezzi dei moduli solari diminuissero in seguito al calo dei prezzi di altri componenti dei moduli.

(174)

In linea generale, la Commissione ritiene opportuno indicizzare i prezzi minimi all’importazione al prezzo delle materie prime. Tuttavia, nel caso specifico nessuna materia prima rappresenta una quota significativamente elevata dei costi complessivi di fabbricazione.

(175)

La Commissione ha anche stabilito che durante il PI i prezzi del vetro solare nella RPC e in Turchia sono stati notevolmente instabili.

(176)

Vi è inoltre un forte rischio di compensazione incrociata in quanto alcune delle società in questione vendono il prodotto in esame, come pure altri prodotti, agli stessi clienti. Da ultimo, i prezzi minimi all’importazione proposti dalle società inserite nel campione non sembrano coprire tutti i tipi di prodotto fabbricati dai rispettivi produttori esportatori. Questi fattori rendono impraticabile e difficile da controllare l’attuazione effettiva degli impegni.

(177)

Di conseguenza, per le ragioni esposte sopra, la Commissione respinge le offerte d’impegno.

4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(178)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive combinate del dazio antidumping e del dazio compensativo.

5.   Esecutività delle misure

(179)

Qualora le condizioni del mercato mutassero in modo significativo dopo l’istituzione delle misure definitive, la Commissione può, di propria iniziativa, riesaminare la forma delle misure per valutare se esse permettano di ottenere i risultati voluti per quanto riguarda l’eliminazione del pregiudizio e se sia giustificato un cambiamento della forma delle misure.

(180)

Per prevenire al meglio un eventuale assorbimento delle misure, la Commissione intende avviare immediatamente un riesame a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e può sottoporre a registrazione le importazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base l’importo del dazio può essere aumentato fino al doppio dell’importo del dazio inizialmente istituito.

(181)

La Commissione si baserà anche sulle informazioni relative al controllo delle importazioni fornite dalle autorità doganali nazionali e sulle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(182)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare rivestito (con rivestimento su uno o due lati) è classificato al codice TARIC 7007198019 e il vetro solare non rivestito è classificato al codice TARIC 7007198011.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

36,1 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

9,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

29,3 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0,4 %

B946

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

24,1 %

 

Tutte le altre società

25,0 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione (13) sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (14).

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012);

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione;

l’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 24,1 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 28.2.2013, pag. 6).

(4)  Decisione 2012/199/UE del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5).

(5)  http://www.fsolar.de/cms/fileadmin/user_upload/Bilder/PVSEC_2013/Presse_Information_EU_PVSEC_2013_Paris_ENG.pdf

(6)  Causa 338/10 Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(7)  Tabelle 1-a e 1-b a pagina 16 del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013, che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5) («regolamento provvisorio sui pannelli solari»). Conformemente alle sezione B del regolamento provvisorio sui pannelli solari, il prodotto oggetto di tale inchiesta è rappresentato da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. I moduli fotovoltaici a film sottile non sono quindi oggetto dell’inchiesta e il loro consumo non è considerato.

(8)  Le conclusioni esposte nei considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio sui pannelli solari sono state confermate nei considerando da 245 a 265 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(9)  Cfr. causa T-462/04 HEG e Graphite India contro Consiglio, sentenza del 17 dicembre 2008 (punti 161-162).

(10)  Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1, considerando 70).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2, considerando 76).

(12)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(13)  Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (Cfr. pag 23 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale

Denominazione

Codice addizionale TARIC

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

B953

Novatech Glass Co., Ltd

B954


ALLEGATO II

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve essere rilasciata con le seguenti indicazioni:

1.

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

2.

La seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [superficie in m2] di vetro solare venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [denominazione e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3.

Data e firma del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.


14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 27 aprile 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione europea di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avviso di apertura) (2).

(2)

La Commissione ha aperto il procedimento in seguito a una denuncia presentata il 14 marzo 2013 da EU ProSun Glass (il denunciante) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione. La denuncia conteneva prove non manifestamente infondate dell’esistenza di sovvenzioni a favore del vetro solare e di un conseguente pregiudizio grave, considerate dalla Commissione sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 (il regolamento di base), la Commissione ha notificato al governo della Repubblica popolare cinese prima dell’apertura del procedimento di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di vetro solare originarie della RPC arrecavano un pregiudizio grave all’industria dell’Unione. La Commissione ha invitato il governo della RPC a una serie di consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione di comune accordo.

(4)

Il governo della RPC ha accettato l’offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute. In tale sede non è stato possibile pervenire a una soluzione di comune accordo. La Commissione ha comunque preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito alle formule di sovvenzionamento elencate nella denuncia. Dopo le consultazioni sono pervenuti commenti del governo della RPC.

2.   Procedimento antidumping parallelo

(5)

Il 28 febbraio 2013 la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di vetro solare originario della RPC mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(6)

Il 27 novembre 2013 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla RPC mediante il regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione (4).

(7)

Le analisi del pregiudizio condotte nella presente inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell’industria dell’Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell’Unione e sullo stesso periodo dell’inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l’analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambi i procedimenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

3.   Parti interessate al procedimento

(8)

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura del procedimento ai denuncianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della RPC, agli importatori, ai fornitori, ai distributori, agli utilizzatori noti e alle associazioni notoriamente interessate nonché alle autorità della RPC. Nell’avviso di apertura tutte le parti interessate all’inchiesta sono state invitate a contattare la Commissione e a manifestarsi.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(10)

Sono pervenute osservazioni dai denuncianti, da produttori esportatori della RPC, da importatori e dalle autorità della RPC. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

3.1.   Campionamento

(11)

La Commissione aveva annunciato nell’avviso di apertura che avrebbe potuto limitare ad un numero ragionevole i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante la selezione di un campione in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

3.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(12)

Tra gli otto produttori che si sono manifestati la Commissione ha selezionato un campione di cinque società in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta (PI).

(13)

Successivamente alle visite di verifica la Commissione ha deciso di escludere una delle cinque società incluse nel campione, ritenuta non rappresentativa dell’industria dell’Unione, in quanto si trattava dell’unico tra gli otto produttori manifestatisi a trovarsi in una fase di avviamento. La Commissione ha quindi ravvisato il rischio che, in caso di inclusione, gli indicatori del pregiudizio subito, in particolare la redditività, fornissero una rappresentazione non corretta dello stato dell’industria dell’Unione.

(14)

Il campione finale è risultato pertanto composto di quattro produttori dell’Unione, la cui produzione rappresentava il 79 % delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il PI. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(15)

Tre dei produttori dell’Unione hanno chiesto, come da articolo 29 del regolamento di base, che la loro identità non fosse divulgata, sostenendo che l’indicazione della loro identità avrebbe comportato il rischio di effetti negativi rilevanti per le loro attività imprenditoriali. La Commissione, esaminate le ragioni addotte, ha accettato tale richiesta. In considerazione del numero limitato di produttori nell’Unione, nel documento di informazione generale non sono stati divulgati altri nomi, in quanto ciò avrebbe reso possibile l’identificazione delle imprese che hanno chiesto l’anonimato.

(16)

L’identità della società Interfloat Corporation/GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (GMB/IF) era tuttavia già nota pubblicamente, in quanto tale società ha dichiarato di essere una delle società che sostengono la denuncia. Tale società è stata quindi indicata per nome nel documento di informazione generale.

(17)

Nella versione consultabile dei commenti in risposta al documento di informazione il denunciante ha inoltre indicato i nomi di tre produttori dell’Unione che avevano cessato l’attività (Guardian, AGC e Centrosolar Glass) e di una quarta società che aveva ridotto fortemente la produzione (Saint Gobain).

3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(18)

L’avviso di apertura invitava tutti i produttori esportatori della RPC a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura entro una scadenza definita.

(19)

Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Le società che hanno collaborato rappresentavano quasi il 100 % delle esportazioni note di vetro solare nell’Unione durante il 2012.

(20)

Conformemente all’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato costituiva il 76 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(21)

In conformità all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito al campione selezionato e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

3.4.   Esame individuale

(22)

Nessun produttore esportatore della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.5.   Campionamento di importatori indipendenti e di utilizzatori

(23)

Quattro importatori indipendenti hanno risposto al modulo di campionamento allegato all’avviso di apertura, mentre due importatori e dodici utilizzatori hanno risposto al questionario. In considerazione dello scarso numero di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato necessario.

4.   Risposte al questionario e visite di verifica

(24)

Sono stati inviati questionari al governo della RPC e ai produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, a tutti gli importatori che si erano manifestati e a tutti gli utilizzatori manifestatisi. Al governo della RPC è stata inoltre inviata un’appendice al questionario con la richiesta di inoltrarla alle banche commerciali di Stato della RPC («SOCB») che avevano concesso crediti alle società incluse nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Il governo della RPC ha dichiarato di aver inoltrato l’appendice alle banche ma di non aver ricevuto alcuna risposta.

(25)

Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, da tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, da due importatori indipendenti dell’Unione e da 12 utilizzatori.

(26)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie per determinare in via definitiva la sovvenzione, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso:

a)

Produttori esportatori della RPC:

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd («Flat Solar Group»)

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd. («Xinyi PV»)

b)

Governo della RPC:

Ministero del commercio, Pechino

China Banking Regulatory Commission (Commissione cinese di regolamentazione bancaria), Pechino

c)

Produttori dell’Unione:

GMB/IF, Germania

[Riservato]

[Riservato]

[Riservato]

[Riservato]

d)

Importatori indipendenti:

Vetrad NV, Paesi Bassi

e)

Utilizzatori:

Sunerg Solar SRL, Italia

Viessmann Faulquemont SAS, Francia

(27)

A tutte le parti interessate è stato inviato un documento di informazione contenente l’esposizione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione ha proposto di imporre dazi compensativi sul vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. Tutte le parti sono state informate della scadenza entro cui potevano presentare commenti a tale documento.

(28)

I commenti presentati dalle parti interessate sono stati esaminati e presi in considerazione se ritenuti pertinenti.

(29)

Il governo della RPC ha affermato che tale documento di informazione non rispettava le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 5, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’Organizzazione mondiale del commercio, in quanto non esponeva con sufficiente dovizia di particolari i risultati e le conclusioni dell’autorità incaricata dell’inchiesta. Il governo della RPC non ha però indicato alcun esempio specifico di tale presunta carenza. Dopo attento riesame del documento la Commissione ritiene che esso contenga sufficienti informazioni per consentire al governo della RPC di esercitare il proprio diritto alla difesa.

(30)

Alcune informazioni non potevano essere riportate nel documento in quanto costituivano informazioni commerciali riservate e sono state quindi comunicate solo ai produttori esportatori inclusi nel campione direttamente interessati. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto uno specifico documento di informazione riservato, comprendente i calcoli e le informazioni su ogni regime e su ogni agevolazione compensata; essi disponevano di 25 giorni per inviare commenti in merito.

5.   Periodo dell’inchiesta

(31)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(32)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto in esame», comunemente denominato «vetro solare»). Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80.

2.   Prodotto simile

(33)

Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e usi simili. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   Definizione del prodotto

(34)

Un importatore indipendente ha chiesto l’esclusione dall’ambito dell’inchiesta del vetro detto «da orticoltura» impiegato per la costruzione delle serre, sostenendo che per tale scopo si utilizzano lastre di vetro di molte dimensioni diverse, mentre il vetro solare è prodotto unicamente in determinate dimensioni prestabilite. Lo stesso importatore ha inoltre presentato un certificato da cui risulta che le sue importazioni riguardavano in parte vetro con un tenore di ferro superiore a 300 ppm. Tali importazioni pertanto non rientrano nella definizione del prodotto. Per quanto riguarda la parte residua delle importazioni in oggetto, la Commissione ritiene che, nonostante le differenze di dimensioni, tali lastre di vetro potrebbero venire utilizzate anche come vetro solare. Ad esempio, allo scopo di eludere il dazio, gli importatori potrebbero ordinare lastre di vetro di dimensioni superiori a quanto necessario e procedere al taglio all’interno dell’Unione. Quindi il vetro «da orticoltura» con tenore di ferro inferiore a 300 ppm rientra nella definizione del prodotto in esame.

(35)

Un altro importatore indipendente ha affermato che il vetro per arredamento da lui importato (utilizzato per ripiani in vetro, pannelli su telaio, piani di tavoli, pannelli per porte scorrevoli, pannelli superiori ecc.), pur possedendo caratteristiche tecniche identiche o molto simili a quelle del vetro solare, è destinato ad un uso finale diverso ed ha perciò chiesto di escluderlo dall’ambito dell’inchiesta.

(36)

Tuttavia, in base alle prove fornite, sembra che la maggior parte del vetro importato da tale importatore indipendente non presenti tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare quali descritte sopra. In particolare, sei tipi di tale vetro importato hanno un contenuto di ferro molto superiore a 300 ppm, mentre un tipo ha un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, ma il fattore di trasmittanza della luce solare è significativamente inferiore all’88 % minimo indispensabile per essere definito vetro solare.

(37)

L’importatore ha sostenuto che, anche se tali tipi di vetro non soddisfano una delle caratteristiche tecniche del vetro solare sopra descritte, essi sono conformi alla classificazione primaria per il vetro solare, ovvero «vetro piatto soda-calcico temprato». La Commissione ritiene però che rientrino nell’ambito dell’inchiesta solo i tipi di vetro che soddisfano tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare. Di conseguenza, nessuno dei tipi di vetro di cui sopra, importati dall’importatore in questione, rientra nell’ambito dell’inchiesta.

(38)

Per considerazioni di certezza del diritto si esplicita che qualunque tipo di vetro da orticoltura e per arredamento che possieda le caratteristiche tecniche esposte nel considerando 32 rientra nella definizione del prodotto in esame in quanto può essere usato come vetro solare.

(39)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, lo stesso importatore ha sostenuto che la mancata esclusione dall’inchiesta del vetro solare che può anche essere utilizzato per l’arredamento comporta oneri amministrativi e ritardi per le società. Questo perché le società sono tenute a inviare rapporti di prova alle autorità doganali dell’Unione ogni volta che le autorità doganali chiedono se i beni importati sono soggetti alle misure.

(40)

La Commissione è dell’avviso che tali tipi di vetro non dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta in quanto il vetro solare può potenzialmente essere utilizzato per orticoltura e per arredamento. Per garantire una protezione adeguata dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni che vengono compensate è opportuno evitare ogni lacuna che potrebbe permettere casi di elusione. Gli effetti positivi di una protezione adeguata superano gli effetti negativi dell’onere amministrativo supplementare presumibilmente subito dall’importatore in questione.

(41)

Lo stesso importatore ha inoltre affermato che il vetro flottato andasse escluso dalla definizione del prodotto, in quanto ha un processo di produzione diverso da quello del vetro cilindrato, da lui considerato l’unico tipo di vetro solare. L’importatore ha dichiarato che i prodotti per arredamento in vetro flottato non possono essere utilizzati come vetro solare e dovrebbero quindi essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Il vetro flottato non può però essere escluso dall’ambito dell’inchiesta in quanto esso rispetta tutte le caratteristiche tecniche descritte sopra. Documenti riservati presentati dalle parti interessate nel corso dell’inchiesta hanno inoltre dimostrato che il vetro flottato può essere utilizzato come vetro solare ed è prodotto sia dall’industria dell’Unione sia dagli esportatori cinesi. Ciò è confermato da informazioni pubbliche disponibili su Internet (5). Il vetro flottante resta quindi incluso nell’ambito dell’inchiesta.

C.   SOVVENZIONE

1.   Introduzione

(42)

Il denunciante ha sostenuto che la RPC sovvenziona la propria industria del vetro solare. La denuncia contiene prove non manifestamente infondate di diverse pratiche di sovvenzioni previste sia dalla legislazione, sia da diversi documenti in materia di interventi e di pianificazione, che costituiscono la base del sostegno di Stato a tale settore.

(43)

La Commissione ha preso in esame e ha analizzato i documenti citati nella denuncia, nonché i documenti aggiuntivi presentati dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione nel corso dell’inchiesta, riscontrando come molti di tali documenti dimostrino che il settore del vetro solare della RPC beneficia di un trattamento di favore sotto diversi aspetti.

(44)

Il governo della RPC ha incluso il settore del vetro solare tra i settori industriali «chiave» del dodicesimo piano quinquennale (6). Il governo della RPC ha inoltre pubblicato un documento programmatico specifico, The 12th Five Year Plan for the Solar Photovoltaic Industry (Dodicesimo piano quinquennale per l’industria solare fotovoltaica), che indica nel vetro solare un materiale intermedio fondamentale per il settore fotovoltaico (FV), che deve essere prodotto all’interno del paese. Il piano impegna il governo a sostenere lo sviluppo del settore e l’innovazione tecnologica e a convogliare fondi in tale settore.

(45)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la citazione addotta dalla Commissione del dodicesimo piano quinquennale in rapporto al vetro solare. Tale obiezione è stata respinta in quanto il piano menziona specificamente il vetro solare al capitolo 9, colonna 6, nel contesto dei «Settori chiave dello sviluppo della produzione industriale». Il dodicesimo piano quinquennale espone chiaramente le priorità del governo della RPC per il periodo indicato e una di tali priorità è la produzione di vetro solare.

(46)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’interpretazione della Commissione del «Dodicesimo piano quinquennale per l’industria solare FV», affermando che esso non corroborava le conclusioni della Commissione. Tale contestazione è stata però respinta in quanto essa contraddice esplicitamente le informazioni ricevute da altri settori del governo della PRC. Durante la visita al governo della RPC, il ministero dell’industria e della tecnologia dell’informazione aveva spiegato che il vetro solare rientrava nell’ambito del piano citato, dedicato in gran misura al miglioramento della qualità, in quanto il vetro solare di buona qualità era essenziale per promuovere il settore del solare FV.

(47)

L’importanza dell’innovazione e dei nuovi materiali viene sottolineata in generale nel 12th Five Year Industrial Technology Innovation Programme  (7) (Dodicesimo programma quinquennale di innovazione della tecnologia industriale), documento di attuazione del piano quinquennale, e nel Long term Science and Technology Development Plan  (8) (Piano a lungo termine di sviluppo della scienza e della tecnologia). La grande attenzione prestata all’innovazione tecnologia comprende lo sviluppo di materiali nuovi. In tale contesto esiste anche un riferimento specifico al vetro solare.

(48)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato le conclusioni della Commissione, affermando che il vetro solare non era menzionato in nessuno di tali documenti. La Commissione osserva che entrambi i documenti hanno lo scopo di dare assistenza speciale alle società ad alta tecnologia, come indicato nei considerando 401 e 402 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (9) («regolamento sui pannelli solari»), per il quale il governo della RPC aveva avanzato le stesse obiezioni. Entrambi i documenti danno attuazione al dodicesimo piano quinquennale e al piano per il settore solare FV e forniscono assistenza alle imprese di nuova e alta tecnologia, che comprendono molti produttori di vetro solare.

(49)

Il documento Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and Implementing the ‘Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment’ (Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale») (indicato di seguito, in congiunzione con le allegate «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale», come «Decisione n. 40») afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo delle nuove industrie del settore energetico e agevolerà lo sviluppo dell’energia solare (10); dà indicazione a tutti gli istituti finanziari di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati (categoria alla quale appartengono i progetti relativi al vetro solare); e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incentivati» (11).

(50)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’interpretazione della Commissione degli articoli 5 e 17 delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale». Il governo ha affermato che l’articolo 5 non cita il vetro solare. Poiché però esso cita l’incentivazione dell’energia solare, per la quale è indispensabile il vetro solare, la Commissione ritiene che ciò indichi l’inclusione del vetro solare nell’ambito delle Disposizioni temporanee.

(51)

Il governo della RPC ha quindi contestato l’interpretazione data dalla Commissione all’articolo 17 nel quale, se da un lato si afferma che solo i settori incentivati devono ricevere sostegno creditizio, si impone dall’altro che ciò sia fatto «secondo i principi di concessione del credito» invece che su base preferenziale.

(52)

Non si è riscontrata alcuna prova, durante l’ispezione delle società incluse nel campione o durante la visita al governo della RPC, che tale disposizione sia stata rispettata. Le banche coinvolte non hanno collaborato con l’inchiesta, cosa che avrebbe consentito di verificare l’applicazione di tale disposizione. L’inchiesta ha invece dimostrato che alcune società sono state avvantaggiate da pratiche di concessione del credito su base preferenziale. La Commissione pertanto respinge l’affermazione del governo della RPC che i crediti al settore del vetro solare siano stati concessi «secondo i principi di concessione del credito». Si conferma come dato principale che tutti gli istituti finanziari devono concedere crediti ai settori incentivati, tra i quali rientra la produzione di vetro solare, e che tale sostegno viene di fatto prestato a condizioni preferenziali.

(53)

Nel 2011 la Commissione nazionale sullo sviluppo e sulla riforma («NDRC») ha raccomandato al Consiglio di Stato di rivedere il programma della decisione n. 40. Il Consiglio di Stato ha emesso la Decision No. 9 of the State Council on Promulgating and Implementing the Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment (Decisione n. 9 del Consiglio di Stato che promulga e attua il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale) («Decisione n. 9»). Tale documento «esorta attivamente» il governo della RPC e le agenzie pubbliche a «guidare lo sviluppo dei settori rilevanti e ottimizzare l’adeguamento della struttura industriale». Il punto 12.2 della decisione n. 9 menziona specificamente l’incentivazione della produzione di «vetro flottato ultrachiaro per il settore dell’energia solare».

(54)

Il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) adottato dal governo della RPC si impegna a «mettere al primo posto il finanziamento degli interventi», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere sostegno creditizio preferenziale ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «stimolare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e ad «attuare le politiche fiscali preferenziali per promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia».

(55)

La produzione di vetro solare corrisponde alla descrizione di una impresa ad alta tecnologia, come indicato dal numero di produttori che godono dello status di «impresa di nuova e alta tecnologia», e costituisce un settore all’avanguardia sia in Cina sia nell’Unione. In questo contesto la Commissione vorrebbe precisare anche che una delle società incluse nel campione ha ricevuto una specifica sovvenzione dalla Commissione nazionale sullo sviluppo e sulla riforma (NDRC) a titolo di premio per l’innovazione nel campo del vetro solare, cosa che indica chiaramente l’interesse del governo della RPC per questo settore ad alta tecnologia.

(56)

Il denunciante ha affermato che le presunte sovvenzioni sono costituite dai regimi elencati nella sezione C.2 più oltre. Successivamente all’ispezione delle società incluse nel campione nella RPC e ad una visita al governo della RPC la Commissione ha analizzato tali regimi, che durante il periodo dell’inchiesta hanno assicurato vantaggi alle società incluse nel campione.

2.   Altri regimi di sovvenzioni individuati

(57)

Durante l’ispezione delle società incluse nel campione l’esame della loro documentazione interna ha rivelato sovvenzioni elargite da autorità a livello di provincia, di città, di regione o di distretto. Tali sovvenzioni non erano state elencate specificamente nella denuncia. Non è chiaro dalle informazioni a disposizione della Commissione se si tratti di sovvenzioni ad hoc o di sistemi locali di sovvenzioni. Il carattere locale di tali regimi però significa che i denuncianti non potevano ragionevolmente conoscere i particolari di tali sovvenzioni e che per tale motivo non ve ne è alcuna menzione diretta nella denuncia.

(58)

La Commissione ha proposto al governo della RPC consultazioni aggiuntive in merito a tali altre sovvenzioni che riguardano specificamente un’impresa o un’ubicazione, riscontrate nella documentazione delle società incluse nel campione durante le visite di verifica, e che non sono indicate nella denuncia. La Commissione ha offerto tali consultazioni per assicurare la correttezza del procedimento durante l’inchiesta. Il governo della RPC ha rifiutato sostenendo che tale proposta non sarebbe stata conforme all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM).

(59)

La Commissione ritiene che tali altre sovvenzioni siano strettamente connesse ai tipi di misure e pratiche indicate nella denuncia e nell’avviso di apertura del procedimento, in quanto le misure riguardano lo stesso tipo di contributo finanziario e di vantaggio in rapporto al prodotto in esame e quindi rientrano nella definizione di «pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta» che, a norma dell’articolo 22 paragrafo 2, punto iii) dell’ASCM, devono essere specificate nell’avviso di apertura del procedimento. I regimi indicati nell’avviso di apertura del procedimento non costituiscono un elenco esaustivo, come dimostrato dalla formulazione «le sovvenzioni consistevano, tra l’altro, in …» al punto 3. La Commissione ha quindi concluso che tali sovvenzioni aggiuntive rientrano nell’ambito del presente procedimento.

(60)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’interpretazione dell’ASCM data dalla Commissione e sostenuto che la compensazione da parte della Commissione di una sovvenzione specifica ad un produttore esportatore incluso nel campione era priva di fondamento giuridico, anche se tale sovvenzione era correlata direttamente alla pratica di sovvenzione indicata dai denuncianti. La Commissione non condivide l’interpretazione data dal governo della RPC del punto citato dell’ASCM. La Commissione ritiene di avere il diritto di compensare tutti i benefici riscontrati in ogni caso in cui i denuncianti hanno individuato una pratica di sovvenzione e in cui, insieme ad esempi di regimi nazionali, si riscontrano vantaggi a livello locale nell’ambito della stessa pratica di sovvenzione. Ciò si applica in particolare laddove il meccanismo, la natura e gli effetti dei benefici riscontrati sono identici ad altri regimi già individuati nella denuncia e nell’avviso di apertura.

3.   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(61)

La Commissione ha notificato al governo della RPC il 18 dicembre 2013 che si sarebbe avvalsa dei dati disponibili, data l’assenza di risposta dalle SOCB, alle quali il governo aveva inviato l’appendice ricevuta.

(62)

Il 26 dicembre 2013 il governo della RPC ha risposto esprimendo disaccordo sul previsto uso dell’articolo 28 contro le «banche assertivamente di Stato», ma non ha contestato il fatto che le banche non avessero presentato risposte al questionario. Il governo della RPC non ha inoltre contestato il fatto che tali banche fossero di proprietà dello Stato. Di conseguenza alla Commissione non è rimasta altra opzione che avvalersi dei migliori dati disponibili per quanto riguarda le informazioni che avrebbero dovuto essere fornite dalle SOCB.

(63)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’uso dell’articolo 28 in sostituzione delle informazioni richieste nell’appendice inviata alle SOCB. La Commissione non contesta il fatto che il governo della RPC abbia fornito delle informazioni durante la presente inchiesta; la Commissione le ha esaminate e tenute presenti ove necessario. Tuttavia nei casi in cui né il governo della RPC né le SOCB né le società hanno fornito informazioni, ad esempio sull’affidabilità creditizia, la Commissione ha dovuto utilizzare i «dati disponibili» in forza dell’articolo 28 del regolamento di base.

(64)

Per quanto riguarda le altre sovvenzioni non citate specificamente nell’avviso di apertura in riferimento ad uno specifico programma, ma riscontrate nel corso delle visite di verifica ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha fatto ricorso a tutti gli elementi disponibili per giungere alle proprie conclusioni. Tali sovvenzioni sono state considerate appartenere ai tipi di misure e pratiche descritte nell’avviso di apertura; la Commissione ha proposto al governo della RPC ulteriori consultazioni in merito a tali sovvenzioni, ma la proposta non è stata accettata. La Commissione ritiene che tali sovvenzioni siano in stretto rapporto con i tipi di misure e pratiche indicate nella denuncia e nell’avviso.

(65)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda le sovvenzioni riscontrate durante l’ispezione delle società incluse nel campione e altri punti relativi ai regimi di sovvenzionamento. La Commissione intende precisare di non aver applicato l’articolo 28 in questi casi. Nei casi in cui la collaborazione è stata positiva ma non è stato possibile fornire le informazioni, ad esempio l’esatto fondamento giuridico di una sovvenzione una tantum, sono state usate le prove fornite dalla società interessata per decidere se si era di fronte ad una sovvenzione compensabile o no.

(66)

Il governo della RPC sostiene altresì che la Commissione non ha fornito sufficienti informazioni in merito a quando essa ha utilizzato i dati disponibili in forza dell’articolo 28 del regolamento di base. Tale affermazione si riferisce in realtà all’uso delle conclusioni di inchieste precedenti, nelle quali erano state indagate le stesse sovvenzioni. In tali casi la Commissione ha citato puntualmente i considerando del regolamento pertinente e riassunto le argomentazioni.

(67)

Il governo della RPC osserva che il documento di informazione non descrive particolareggiatamente le specifiche sovvenzioni una tantum riscontrate presso le società incluse nel campione. Ciò è stato fatto intenzionalmente per proteggere le informazioni commerciali riservate fornite alla Commissione dalle società incluse nel campione e non è più possibile chiedere un riassunto non riservato. Sono state fornite informazioni complete in forma riservata ad ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione. Quando è stato lo stesso produttore esportatore a indicare il fondamento giuridico, ciò è stato menzionato nel documento inviato alla stessa società. In ogni caso quando al governo della RPC era stato offerto di tenere ulteriori consultazioni in merito a tali sovvenzioni gli era stata data anche l’occasione di fornire ulteriori informazioni pertinenti, cosa che il governo ha omesso di fare.

4.   Regimi esaminati

(68)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC e ai produttori esportatori inclusi nel campione per richiedere informazioni sui seguenti regimi che presumibilmente comportavano la concessione di sovvenzioni al settore del vetro solare:

prestiti preferenziali al settore del vetro solare:

linee di credito e prestiti a interessi ridotti concessi dalle SOCB e dalle banche pubbliche di sviluppo (12),

regimi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione,

garanzie dei crediti all’esportazione,

finanziamenti statali per le assicurazioni per le tecnologie verdi («Green express»),

vantaggi finanziari assicurati dalla concessione dell’accesso a società holding offshore,

rimborso di prestiti da parte del governo;

regimi di concessione di sovvenzioni:

per i «marchi famosi» («Famous Brands») e per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali («China World Top Brands»),

fondi per l’espansione verso l’estero delle industrie della provincia di Guangdong,

fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato:

fornitura di antimonio,

fornitura di energia elettrica,

concessione di diritti d’uso di terreni,

regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:

esenzione e riduzioni dell’imposta sul reddito nell’ambito del programma «due zero/tre metà»,

riduzioni dell’imposta sul reddito per le società a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — FIE) sulla base dell’ubicazione,

esenzione e riduzione dell’imposta locale sul reddito per le «FIE produttive»,

riduzioni dell’imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese,

crediti d’imposta per ricerca e sviluppo nelle FIE,

regime preferenziale dell’imposta sul reddito per le FIE riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia,

riduzioni fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti,

regime agevolato per le imposte sul reddito per le società aventi sede nella regione nordorientale,

regimi fiscali per la provincia di Guangdong,

esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate,

agevolazioni riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

esenzioni IVA per l’utilizzo di apparecchiature importate,

riduzioni IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese,

esenzioni IVA e dai dazi doganali per l’acquisto di immobilizzazioni nel contesto del programma per lo sviluppo del commercio estero,

altre sovvenzioni e altri regimi di sovvenzionamento (compresi i regimi adottati dalle autorità a livello di provincia, città, regione o distretto).

5.   Prestiti preferenziali, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

5.1.   Prestiti preferenziali

a)   Introduzione

(69)

La Commissione ha inviato al governo della RPC un’appendice da inoltrare alle SOCB, alle banche pubbliche di sviluppo e agli istituti finanziari a proprietà privata che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Il governo della RPC ha informato la Commissione di aver provveduto ma di non aver ricevuto risposte. Come già enunciato, la Commissione ha di conseguenza avvertito il governo della RPC che, a causa di tale omessa collaborazione, essa avrebbe applicato l’articolo 28 e utilizzato i dati disponibili per trarre le proprie conclusioni in merito.

b)   Base giuridica

(70)

Le seguenti disposizioni giuridiche prevedono forme di credito preferenziale in Cina: la «Legge della RPC sulle banche commerciali» (legge bancaria), le «Norme generali sui prestiti» promulgate dalla People’s Bank of China (PBOC) il 28 giugno 1996 e la già ricordata decisione n. 40 del Consiglio di Stato.

c)   Risultati dell’inchiesta

(71)

Precedenti inchieste antisovvenzioni nei confronti della RPC sono giunte alla conclusione che il sistema bancario in Cina è dominato dalle banche statali o da banche nelle quali lo Stato in quanto azionista detiene una partecipazione di controllo. Entrambi i tipi sono qui indicati dall’abbreviazione «SOCB». La Commissione ha riscontrato inoltre che le SOCB esercitano poteri pubblici. La Commissione non ha reperito alcuna prova che la situazione sia cambiata. Come osservato nel considerando 161 del regolamento sui pannelli solari, che rappresenta la più recente inchiesta su tale argomento, le cinque SOCB maggiori (Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e ICBC) rappresentano oltre il 50 % del settore bancario in termini di bilancio.

(72)

In base ai dati disponibili, compresi quelli accertati ai fini del regolamento sui pannelli solari, si ribadisce la conclusione che le SOCB sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, come indicato particolareggiatamente nei considerando da 158 a 168 del regolamento sui pannelli solari.

(73)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha obiettato sostenendo che la Commissione non aveva esposto i motivi per i quali essa ha ritenuto le SOBC enti pubblici. La Commissione respinge tale asserzione in quanto i motivi per i quali le SOBC sono considerate enti pubblici sono esposti nei considerando da 158 a 168 del regolamento sui pannelli solari e il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione tale da contraddire questi dati che sono i migliori dati disponibili. Riepilogando:

a)

le SOBC detengono la quota maggiore del mercato e sono gli operatori predominanti sul mercato nella RPC;

b)

in base ai dati disponibili le SOBC risultano controllate dal governo mediante quote di proprietà e controllo amministrativo del loro operato commerciale, compresi i limiti sui tassi di interesse che esse possono praticare;

c)

la legge bancaria e altri leggi e regolamenti impongono alle banche di concedere credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale, prestare sostegno creditizio ai progetti incentivati e accordare priorità alle imprese di nuova e alta tecnologia.

(74)

Le conclusioni esposte nei considerando citati sono recenti, in quanto pubblicate solo alla fine del 2013, e sono state pubblicate nella piena consapevolezza del cambiamento di politica intervenuto a luglio del 2013 in fatto di limiti sui tassi d’interesse in Cina.

(75)

Come in inchieste precedenti, la Commissione ha cercato di verificare il ruolo svolto dal governo della RPC e in particolare dalla banca centrale, la People’s Bank of China (PBOC), nei mercati finanziari e nel settore bancario in relazione alla concessione di prestiti ai produttori di vetro solare. Se da un lato la cooperazione con il governo della RPC e la PBOC è stata nell’insieme soddisfacente, dall’altro la PBOC non ha fornito il testo completo della «Circular on the issues about adjusting interest rates on deposits and loans» (Circolare su argomenti relativi all’adeguamento dei tassi d’interesse sui depositi e sui prestiti) «YinFa (2004) 251» che stabilisce le soglie minime e massime dei tassi d’interesse per prestiti e depositi. Per la concessione di crediti da parte delle banche commerciali (sia SOCB sia banche commerciali private) e delle banche pubbliche di sviluppo la circolare stabilisce solo una soglia minima. Per i prestiti preferenziali e i prestiti disciplinati da specifiche normative del governo della PRC la circolare stabilisce che non sono consentite fluttuazioni verso l’alto dei tassi di interesse. La soglia superiore precisa è stabilita nel regolamento specifico applicabile al prestito in questione.

(76)

Durante la visita di verifica della Commissione, la PBOC ha affermato che il documento non poteva essere fornito in quanto non era disponibile al pubblico sul sito della banca. Con una ricerca su Internet si è però reperita una copia della Circolare, con una traduzione in inglese, in un pacchetto di documenti consegnato alle autorità australiane dal governo della RPC alcuni anni fa (13). In assenza di una copia ufficiale proveniente direttamente dal governo la Commissione postula che tale versione costituisca una copia fedele e completa della Circolare in questione.

(77)

La Circolare dimostra che la PBOC ha influenzato la determinazione dei tassi d’interesse per i prestiti concessi durante il PI dalle SOCB nella RPC. Il governo della RPC ha spiegato che nel luglio del 2013 la PBOC ha abolito sia la soglia minima sia quella massima dei tassi d’interesse relativi a prestiti. Di ciò è stato debitamente preso nota, ma trattandosi di un evento successivo alla fine del periodo d’inchiesta esso non ha effetto sulle conclusioni esposte nel presente documento. In ogni modo la soglia dei tassi d’interesse in vigore durante il periodo dell’inchiesta non è il solo motivo per il quale la Commissione considera le SOCB enti pubblici. Le conclusioni espresse nei considerando da 158 a 168 del regolamento sui moduli fotovoltaici sono quindi confermate.

(78)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha presentato diversi commenti sulla circolare «YinFa (2004) 251» senza spiegare perché il testo integrale di tale documento non è stato fornito alla Commissione e senza confermare se il testo fornito alle autorità australiane e reperito dalla Commissione fosse esatto. Come già riscontrato durante l’inchiesta relativa ai pannelli solari, la circolare espone con chiarezza le istruzioni della PBOC alle banche in materia di credito. Come affermato a proposito di inchieste precedenti, il contenuto di tale circolare è importante per capire il ruolo svolto dal governo della RPC e dalla PBOC nell’indirizzare le banche e nella concessione di crediti.

(79)

La conclusione della Commissione resta immutata rispetto a quanto riscontrato nel regolamento sui pannelli solari e cioè che l’articolo 34 della legge bancaria impone alle banche della RPC di esercitare l’attività di concessione del credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale. Le esigenze dell’economia nazionale sono esposte nel dodicesimo piano quinquennale.

(80)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’interpretazione della Commissione dell’articolo 34 della legge bancaria, sostenendo che «tale frase è ambigua e non fornisce alcuna istruzione esplicita alle banche di tenere un determinato comportamento. Nessun documento, che si tratti del dodicesimo piano quinquennale o di qualsiasi altro regolamento o decisione, descrive le esigenze dell’economia nazionale».

(81)

Tale affermazione contrasta con l’interpretazione data dal governo della RPC dell’articolo 34 in occasione dell’inchiesta sui pannelli solari, quando esso lo aveva definito «neutro». La Commissione non condivide la valutazione del governo della RPC. La Commissione ritiene, e il governo della RPC non ha dimostrato il contrario, che le politiche relative all’economia nazionale siano esposte nel dodicesimo piano quinquennale e nel piano specifico per il settore FV, e che gli istituti finanziari siano incoraggiati a concedere credito ai settori incentivati quali quello del vetro solare.

(82)

Il governo della RPC ha segnalato all’attenzione della Commissione altri articoli della legge bancaria, specificamente gli articoli 4, 5 e 7, che dovrebbero garantire che i prestiti vengano concessi senza interferenze e dopo una valutazione del credito. La Commissione riconosce l’esistenza di tali articoli ma osserva che il governo della RPC, le banche e le società incluse nel campione non hanno dimostrato che i prestiti sono stati concessi senza interferenze, dato che esiste un credito preferenziale per il settore del vetro solare, e in base a una valutazione del credito, dato che malgrado le richieste non sono stati prodotti come prova contratti di prestito né valutazioni del rischio, inclusi rating di credito, né sono stati reperiti documenti di questo tipo in rapporto a qualsiasi prestito concesso a qualsiasi produttore esportatore.

(83)

In secondo luogo le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio alle industrie incentivate in forza della decisione n. 40 e della decisione n. 9 che hanno valore di legge. Il governo della RPC ha confermato durante l’ispezione del ministero del commercio che il vetro solare è un settore incentivato. Ciò è coerente con il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale del 2011, fornito dal governo della RPC nella propria risposta al questionario, che classifica il vetro solare tra le categorie incentivate.

(84)

La decisione n. 40 fornisce orientamenti a tutti gli istituti finanziari sotto forma di istruzioni vincolanti in materia di promozione e sostegno ai settori incentivati, e quello del vetro solare costituisce un settore incentivato.

(85)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la valutazione data dalla Commissione dell’impatto della decisione n. 40 e delle norme allegate, nonché della decisione n. 9. La Commissione ribadisce che secondo la sua valutazione la decisione n. 40 e le norme allegate definiscono le esigenze dell’economia nazionale. Tali documenti stabiliscono la strategia del governo e del settore finanziario e in particolare la concessione diretta di prestiti dagli istituti finanziari ai settori incentivati, quali quello del vetro solare.

(86)

Il governo della RPC è stato invitato a chiarire lo status legale di una decisione del Consiglio di Stato quale la decisione n. 40. La risposta si è limitata ad affermare che si tratta di un regolamento emesso dal Consiglio di Stato che non fa parte della legislazione cinese. Non è stata però presentata alcuna prova di tale argomentazione. L’opinione espressa dal governo della RPC è in contraddizione con le informazioni di dominio pubblico, che descrivono il Consiglio di Stato come la massima autorità amministrativa con poteri legislativi in ambito amministrativo. Secondo quanto asserito da tali fonti le decisioni del Consiglio di Stato sono norme giuridicamente vincolanti (14). In base ai dati disponibili la Commissione esprime quindi il parere che la decisione n. 40 e le decisioni di esecuzione allegate alla stessa, quali la decisione n. 9, siano regolamenti amministrativi e quindi facciano parte della legislazione cinese.

(87)

La Commissione conferma pertanto l’analisi esposta nel considerando 191 del regolamento sui pannelli solari e la conclusione che le decisioni n. 40 e n. 9 sono giuridicamente vincolanti per gli altri enti pubblici e gli operatori economici.

(88)

La Commissione ha poi cercato di verificare se il governo della RPC incarichi e/o dia ordine alle banche private di tale paese di erogare prestiti preferenziali ai produttori di vetro solare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(89)

L’articolo 34 della legge bancaria si applica in Cina anche alle banche private. Il governo della RPC e le parti interessate non hanno presentato alcuna prova che abbiano perso validità le conclusioni in merito alla situazione giuridica esposte nel considerando 174 del regolamento sui pannelli solari, ossia che il governo della RPC dà loro istruzioni così come avviene per le banche statali. L’articolo 34 della legge bancaria afferma che le banche ricevono istruzioni di «esercitare la propria attività di concessione di credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e nello spirito delle politiche industriali statali» (15). In tali circostanze, come esposto nel considerando 188 del regolamento sui pannelli solari, la strategia di concessione dei prestiti sia delle SOCB sia delle banche private è decisa dal governo della RPC.

(90)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la conclusione secondo cui esso darebbe incarichi o ordini alle banche private del paese e in particolare l’importanza attribuita dalla Commissione all’articolo 34 della legge bancaria, affermando che «la natura delle “esigenze dell’economia nazionale” consente diverse interpretazioni e ovviamente dipende dalla persona o dall’organismo che esamina la disposizione».

(91)

Va osservato che il governo della RPC, esprimendo il proprio dissenso dall’interpretazione della Commissione, non ha presentato una propria interpretazione della sua stessa legge.

(92)

La Commissione tuttavia si limita a citare le risultanze di inchieste precedenti e i dati disponibili nel caso in esame e ribadisce la conclusione che le esigenze dell’economia nazionale sono esposte nei piani e nelle norme pubblicate nella RPC e che l’articolo 34 impone alle banche di concedere prestiti coerentemente con tali descrizioni dell’economia nazionale, il che comprende l’incentivazione della produzione di vetro solare.

(93)

Si conferma quindi la constatazione che il governo della RPC incarica e dà ordini alle banche private di concedere prestiti ai settori incentivati, coerentemente con l’articolo 34 della legge bancaria.

(94)

La Commissione conclude pertanto che nel caso di prestiti concessi dalle SOCB nella RPC si configura un contributo finanziario ai produttori di vetro solare sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(95)

Le stesse prove dimostrano che le SOCB (come anche le banche private) ricevono incarichi o ordini dal governo e ciò significa pertanto che esiste un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(96)

In merito alla specificità, la Commissione osserva che il governo della RPC indirizza i prestiti preferenziali verso un numero limitato di settori, tra i quali il settore del vetro solare in quanto facente parte del settore FV, come esposto nel considerando 172 del regolamento sui pannelli solari. Il governo della RPC ha incluso il settore del vetro solare tra i settori industriali «chiave» del dodicesimo piano quinquennale. La decisione n. 40 afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo delle nuove industrie energetiche e agevolerà lo sviluppo dell’energia solare. A tutti gli istituti finanziari vengono date istruzioni di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, categoria alla quale appartengono i progetti relativi al vetro solare. Tale decisione promette inoltre l’attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incentivati».

(97)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la valutazione di specificità e in particolare l’interpretazione della Commissione del dodicesimo piano quinquennale, sostenendo che esso «non ha valore legale in quanto non è un documento vincolante». La Commissione è in disaccordo con questa affermazione e osserva che il governo della RPC ha avanzato la stessa tesi in inchieste precedenti con lo stesso esito negativo. Si legge nel testo del dodicesimo piano quinquennale che esso è stato «deliberato e approvato dal Congresso nazionale del popolo e ha valore di legge».

(98)

La Commissione conclude quindi che le sovvenzioni, sotto forma di prestiti preferenziali, non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(99)

Si configura un vantaggio nella misura in cui i prestiti concessi da una pubblica amministrazione, o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione, sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato.

(100)

Analogamente alle inchieste precedenti, la Commissione ha cercato di verificare le valutazioni del rischio di credito effettuate dalle banche che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione durante il PI. Le società non hanno presentato alcuna prova relativa al loro rating creditizio e le banche non hanno collaborato con l’inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto reperire alcuna prova che i prestiti alle società del settore del vetro solare fossero basati su una valutazione del rischio in base alla quale sarebbero stati fissati i tassi d’interesse.

(101)

In assenza di qualsivoglia informazione proveniente dal governo della RPC, dai produttori esportatori o dalle banche, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire se l’erogazione di prestiti preferenziali ha di fatto conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno ricevuto prestiti da banche della RPC.

(102)

Analogamente a quanto avvenuto nell’inchiesta sui pannelli solari la Commissione ha preso le mosse dai tassi d’interesse della banca centrale pubblicati ufficialmente dalla PBOC e relativi a prestiti nella valuta cinese renminbi-yuan (CNY). Il tasso d’interesse medio per il periodo dell’inchiesta è stato pari al 6,26 %.

(103)

La Commissione ha quindi adeguato il tasso d’interesse della PBOC per tenere conto del rischio di credito delle società interessate. Queste però non hanno fornito alcuna valutazione indipendente del loro credito, né informazioni simili che avrebbero permesso alla Commissione di calcolare un rating creditizio. In ogni modo la Commissione ha accertato nel corso di inchieste precedenti che i rating creditizi delle società cinesi sono distorti dal sostegno governativo e che non vi sono prove di alcuna valutazione concreta del rischio di credito dei mutuatari. La Commissione ha quindi adottato la stessa metodologia applicata nell’inchiesta sui pannelli solari e ha postulato che tutte le società avessero un rating «BB» pari ad un grado «non da investimento», come definito dalla società di rating del credito Bloomberg.

(104)

Si è successivamente aggiunto al tasso medio sui prestiti della BPOC durante il PI il premio per le obbligazioni emesse da società con rating BB rispetto alle obbligazioni emesse da società con rating AAA (quale è quello delle obbligazioni della RPC), come rilevato da Bloomberg. Si è ottenuto come risultato un tasso d’interesse di riferimento per il PI, relativo a prestiti in CNY alle società incluse nel campione, pari al 10,37 %.

(105)

Confrontando tale tasso d’interesse di riferimento con il tasso d’interesse effettivamente addebitato durante il PI alle società interessate, la Commissione è giunta alla conclusione che al settore del vetro solare vengono concessi prestiti a condizioni migliori di quelle di mercato.

(106)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la scelta del parametro effettuata dalla Commissione e le conclusioni tratte dal confronto tra il parametro di riferimento e il tasso d’interesse effettivamente addebitato.

(107)

Tale confronto indica con chiarezza che i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno ottenuto prestiti in CNY da banche cinesi hanno pagato meno del tasso d’interesse commerciale normale per società in analoga situazione finanziaria.

(108)

In secondo luogo la Commissione era a conoscenza del fatto che la PBOC ha eliminato la soglia minima per i prestiti a luglio del 2013 e ha indicato questo dato nel documento di informazione. Ciò però non modifica la conclusione che il governo della PRC interferisca nella pratica di concessione di prestiti delle banche in Cina, in particolare mediante l’applicazione della decisione n. 40 e delle norme allegate e mediante le disposizioni dell’articolo 34 della legge bancaria.

(109)

In terzo luogo la Commissione ha calcolato un parametro di riferimento solo per i prestiti concessi in CNY in quanto i produttori esportatori inclusi nel campione non avevano ricevuto prestiti in EUR o USD da banche cinesi.

(110)

Da ultimo, il governo della RPC ha richiesto maggiori informazioni sul perché la Commissione ritenesse che i produttori esportatori inclusi nel campione avrebbero ricevuto un rating creditizio di grado BB. Tale grado era stato scelto in quanto la Commissione non ha ricevuto alcuna prova che fosse stato calcolato un rating creditizio per qualsiasi produttore esportatore, a causa dell’omessa collaborazione delle banche coinvolte. Il rating BB non rappresenta inoltre una conclusione sfavorevole ed è in realtà vantaggioso per i produttori esportatori perché rappresenta il livello più alto sui mercati finanziari al di sotto del livello di investimento.

(111)

Come prescritto dall’articolo 28 la Commissione ha dovuto utilizzare i migliori dati disponibili, che sono stati desunti dalle conclusioni del regolamento sui pannelli solari, nel quale si è usato un rating di grado BB per le società inserite nel relativo campione. Tale scelta è stata considerata ragionevole nel caso attuale e non è pervenuto dopo la comunicazione delle informazioni alcun elemento a prova che le imprese avessero ricevuto un rating diverso dalle rispettive banche.

d)   Conclusioni

(112)

In base ai risultati emersi dall’inchiesta la Commissione conclude che il settore del vetro solare in Cina ha goduto di prestiti preferenziali durante il PI, erogati sia da banche statali sia da banche private. Il finanziamento del settore del vetro solare costituisce una sovvenzione ai sensi del regolamento di base in quanto

a)

è presente una sovvenzione da parte di un’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

è presente l’affidamento di incarichi e l’emissione di ordini da parte di un’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e

c)

viene in tal modo conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

(113)

Preso atto dell’esistenza di una sovvenzione, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

(114)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’uso dei risultati di inchieste precedenti per trarre conclusioni sull’esistenza di sovvenzioni nel caso presente e ha sostenuto in particolare che la Commissione si è fondata in misura eccessiva sui risultati esposti nel regolamento sui pannelli solari.

(115)

Tale obiezione è stata respinta. Come già osservato, data l’omessa collaborazione delle banche della RPC la Commissione ha dovuto utilizzare i migliori dati disponibili come da articolo 28. L’inchiesta sui pannelli solari è la più recente e comprende i risultati più aggiornati sulle sovvenzioni in Cina. I pannelli solari sono un prodotto diverso dal vetro solare ma entrambe le categorie rientrano nell’identico settore delle nuove energie e sono oggetto degli stessi documenti in fatto di pianificazione governativa. In assenza di altre informazioni pertanto l’uso dei risultati dell’inchiesta sui pannelli solari a titolo di «migliori dati disponibili» è opportuno. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che vi erano stati cambiamenti importanti tra l’inchiesta sui pannelli solari e l’inchiesta in oggetto, in particolare l’eliminazione della soglia minima sui tassi d’interesse a luglio del 2013 da parte della PBOC. Tale affermazione è stata respinta in quanto le conclusioni dell’inchiesta sui pannelli solari si riferiscono al periodo specifico di quell’inchiesta, proprio come l’inchiesta presente ha ad oggetto un proprio periodo d’inchiesta. In entrambi i casi l’eliminazione della soglia minima sui tassi d’interesse ha avuto luogo dopo la fine del periodo d’inchiesta e quindi non incide sull’applicazione dell’articolo 28 e sull’uso dei risultati dell’inchiesta sui pannelli solari a titolo di migliori dati disponibili.

(116)

Tutte le società incluse nel campione, tranne una, hanno ricevuto prestiti dalle SOCB e da banche private. Una società è stata finanziata unicamente tramite la casa madre sita all’estero e non ha ricevuto prestiti da banche site nella RPC.

(117)

In seguito alla divulgazione delle informazioni una delle società incluse nel campione ha contestato le conclusioni sostenendo che la Commissione non le aveva chiesto di fornire un rating creditizio indipendente. La Commissione aveva invece chiesto alla società di fornire tutte le informazioni relative ai prestiti ricevuti, ma la società non aveva fornito un rating creditizio indipendente. Se la società disponeva di tali informazioni, in considerazione di quanto affermato nella denuncia e delle informazioni richieste nel questionario avrebbe dovuto fornirle. In particolare, dato quanto esposto nel documento di informazione, se la società fosse stata in possesso di un rating creditizio indipendente avrebbe dovuto fornirlo immediatamente. L’obiezione è pertanto respinta.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(118)

L’articolo 6, lettera b), del regolamento di base stabilisce che il vantaggio conferito dai prestiti preferenziali va calcolato come la differenza tra l’importo pagato per interessi e l’importo che sarebbe stato pagato nel caso di un analogo prestito commerciale effettivamente ottenuto sul mercato. Come indicato, in assenza di qualsiasi valutazione significativa del rischio, la Commissione ha stabilito un parametro di mercato per i prestiti commerciali paragonabili.

(119)

Il vantaggio è stato calcolato per il PI come la differenza tra gli interessi effettivamente pagati durante il PI e gli interessi che sarebbero stati pagati applicando il parametro di riferimento.

(120)

I margini di sovvenzione calcolati con tale metodologia per i produttori esportatori inclusi nel campione sono i seguenti:

Prestiti preferenziali

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

0 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

6,2 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

2,5 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

4,8 %

5.2.   Altri regimi di credito preferenziali

(121)

I produttori esportatori inclusi nel campione non avevano ricevuto alcun vantaggio durante il PI da regimi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, linee di credito, garanzie all’esportazione, programma «Green express» o vantaggi assicurati dalla concessione dell’accesso a società holding offshore.

6.   Regimi di sovvenzioni

(122)

Le società incluse nel campione non hanno ricevuto durante il PI alcun vantaggio dalle disposizioni per i «marchi famosi» («Famous Brands») né dalle disposizioni per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali («China World Top Brands»).

6.1.   Regimi di sovvenzioni e sussidi specifici

a)   Introduzione

(123)

Le società incluse nel campione hanno ricevuto importanti sovvenzioni una tantum da diverse autorità a diversi livelli di governo, il che ha comportato l’ottenimento di un vantaggio durante il PI. Tali sovvenzioni sono state riscontrate durante la verifica delle imprese in questione e non erano state dichiarate nelle risposte al questionario delle stesse società né dichiarate, malgrado ciò fosse stato richiesto, nella risposta al questionario del governo della RPC. La denuncia sosteneva che i produttori di vetro solare ricevevano tali sovvenzioni una tantum dalle autorità a livello provinciale e locale e che esse conferivano un vantaggio in quanto tali importi venivano ricevuti senza contropartita adeguata (16). Anche nell’avviso di apertura si afferma chiaramente che i «programmi di sovvenzioni» sono una pratica di sovvenzione impiegata per sostenere il settore del vetro solare.

b)   Base giuridica

(124)

Tali sovvenzioni sono state versate alle società da autorità a livello nazionale, di provincia, di città, di regione o di distretto e sono risultate tutte specifiche per la società in questione o specifiche in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alle precise leggi che hanno permesso la concessione di tali sovvenzioni, quando una base giuridica esisteva, non sono stati di solito comunicati, anche se la Commissione ha ricevuto, spesso ma non in tutti i casi, una copia del documento, rilasciato dall’autorità, che accompagnava la concessione dei fondi.

c)   Risultati dell’inchiesta

(125)

Una società tra quelle incluse nel campione ha ricevuto sovvenzioni durante il PI dalla Zona di sviluppo economico ove essa è sita. Tali sovvenzioni sono state calcolate dalla Zona di sviluppo economico nella misura del 20 % di tutte le imposte versate dalla società alle autorità fiscali locali e comprendevano tra l’altro l’imposta sul reddito delle società, la tassa sull’uso di terreni e la tassa sul reddito da dividendi.

(126)

Un’altra società inclusa nel campione ha ricevuto durante il PI una sovvenzione dal governo locale a copertura delle spese per l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica, che sarebbero state altrimenti sostenute dalla società stessa. Tale importo è stato concesso «a sostegno delle grandi società stabilite nella regione».

(127)

Un’altra società inclusa nel campione ha ricevuto una sovvenzione diretta di 25 milioni di CNY dal fondo della Commissione nazionale sullo sviluppo e sulla riforma («NDRC») dedicato all’adeguamento industriale per la produzione di vetro solare ad alta tecnologia. Tale sovvenzione diretta a carico dello Stato è stata ricevuta nel 2006 e la società ha imputato il 10 % dell’importo a ciascuno dei dieci anni successivi. Il vantaggio durante il PI è stato quindi considerato pari a 2,5 milioni di CNY.

(128)

La stessa società aveva inoltre iscritto a bilancio per il 2012 altre sovvenzioni erogate dagli uffici fiscali locali e da altri organi del governo locale. La società ha dichiarato che la maggior parte di tali sovvenzioni non erano in realtà trasferimenti in denaro alla società bensì rimborsi di importi precedentemente pagati dalla società alle autorità. Poiché non è stata fornita alcuna prova soddisfacente, la Commissione non può accettare tale spiegazione.

(129)

Un’altra società inclusa nel campione ha ricevuto una sovvenzione diretta di 15 milioni di CNY prima del PI dal governo locale e la società ha imputato il 10 % dell’importo a ciascuno dei dieci anni successivi. La sovvenzione è stata versata alla società per lo sviluppo del settore fotovoltaico (che comprende il settore del vetro solare), per la costruzione accelerata di una base manifatturiera avanzata nella zona industriale locale e per la positiva esecuzione di importanti progetti.

(130)

La stessa società ha ricevuto altresì diverse altre sovvenzioni prima del PI e ne ha imputato una parte al PI. Tuttavia la società non ha fornito alcun particolare in merito alla natura di tali sovvenzioni e in assenza di tali informazioni sono stati utilizzati i dati disponibili per trarre le conclusioni. La Commissione ha concluso, in assenza di altri dati, che tali sovvenzioni erano specifiche per tale società e che l’importo della sovvenzione imputato al PI va considerato un vantaggio.

d)   Conclusioni

(131)

Il governo della RPC è stato invitato a fornire ulteriori informazioni e a partecipare a consultazioni in merito a tali sovvenzioni, ma ha declinato la proposta. In base alle prove raccolte sull’ottenimento di tali sovvenzioni da parte delle società incluse nel campione e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha ritenuto che tali importi costituissero sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), nonché dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto sono avvenuti trasferimenti di fondi dal governo sotto forma di sovvenzioni ai produttori del prodotto in esame ed è stato in tal modo conferito un vantaggio.

(132)

Le sovvenzioni sono inoltre specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto risultano circoscritte a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e concesse per soddisfare esigenze una tantum delle società incluse nel campione. Tali sovvenzioni non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto criteri e condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. Non esiste inoltre alcuna prova che le sovvenzioni rientrino in un programma di natura più generale.

(133)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato la competenza della Commissione a indagare su tali sovvenzioni e l’analisi della Commissione delle informazioni parziali ad essa disponibili. La Commissione ha però analizzato accuratamente le informazioni commerciali riservate fornite dalle società interessate e sono state decise compensazioni delle sovvenzioni nei casi in cui esistevano prove tanto di un vantaggio quanto della specificità della sovvenzione.

(134)

In tutti i casi le società hanno fornito informazioni sull’importo della sovvenzione e sulla sua fonte, anche se non sempre esse disponevano di documenti atti a dimostrare la base giuridica della concessione della sovvenzione. Le società interessate avevano inoltre iscritto a bilancio tale provento per la maggior parte come «provento da sovvenzione» e avevano fatto verificare da revisori indipendenti la propria contabilità. Ciò è stato interpretato come prova evidente di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile.

(135)

Una società tra quelle incluse nel campione ha contestato per gli stessi motivi la competenza della Commissione a svolgere un’inchiesta e a decidere la compensazione di tali sovvenzioni specifiche alle società. Per gli stessi motivi la Commissione ha rigettato tale obiezione e ribadisce la propria posizione secondo cui essa è competente a svolgere inchieste su tali sovvenzioni e stabilire compensazioni ove opportuno.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(136)

La tabella sotto riportata indica il calcolo del vantaggio costituito dalle sovvenzioni indicate in precedenza, ipotizzando come vantaggio l’importo ricevuto durante il periodo dell’inchiesta o imputato al periodo dell’inchiesta, se l’importo è stato così contabilizzato dalla società interessata.

Altri regimi di sovvenzioni

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

1,1 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

2,9 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

1,1 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

3,0 %

7.   Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

7.1.   Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera

a)   Introduzione

(137)

Il regime «due zero/tre metà» dà il diritto alle imprese a partecipazione estera (FIE) di non versare l’imposta sul reddito nei primi due anni e di versare solo il 12,5 % invece del 25 % nei tre anni successivi.

b)   Base giuridica

(138)

La base giuridica del regime è costituita dall’articolo 8 della legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera e le imprese straniere («legge fiscale sulle FIE») e dall’articolo 72 delle disposizioni di esecuzione della stessa legge. A quanto sostiene il governo della RPC questo regime ha avuto fine in forza dell’articolo 57 della legge sull’imposta sul reddito delle società (legge EIT) del 2008, con un periodo di transizione fino alla fine del 2012. La legge afferma quindi esplicitamente che tale regime prevedeva un vantaggio nell’anno fiscale 2012.

c)   Risultati dell’inchiesta

(139)

Tale regime «due zero/tre metà» ha conferito vantaggi alle società nell’anno finanziario 2012, dopo il quale, a dire del governo della RPC, il programma è stato abrogato.

(140)

Una delle società incluse nel campione era una società a proprietà straniera che si è avvalsa di tale regime durante il PI. L’aliquota dell’imposta sul reddito applicata è stata pari al 12,5 % invece dell’aliquota piena del 25 %, come affermato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 e nel bilancio societario.

(141)

La Commissione ha informato le parti interessate di tali risultati e ha ricevuto dal governo della RPC il commento che, secondo l’Avviso di transizione (17), tutti i vantaggi previsti da tale regime sarebbero cessati nel 2012. Il governo ha sostenuto quindi che, nel caso di imposizione di compensazioni, non poteva essere imposto alcun dazio in rapporto al vantaggio ricevuto durante il PI grazie a tale regime da un’unica società inclusa nel campione. Tale argomentazione viene accettata in quanto per tale società inclusa nel campione, nelle circostanze particolari del caso in oggetto, la Commissione non ha prove di un vantaggio continuativo.

d)   Conclusioni

(142)

Sebbene il regime «due zero/tre metà» sia stato compensato da regolamenti precedenti, per questa unica società inclusa nel campione la Commissione non imporrà un dazio a compensazione del vantaggio riscontrato durante il PI in quanto la Commissione non ha prove che per questa unica società inclusa nel campione tale regime, o versioni dello stesso, sarebbe ancora in vigore alla data di imposizione del dazio.

7.2.   Imprese di nuova e alta tecnologia

a)   Introduzione

(143)

Questo regime permette alle società che possono dimostrare di rispettare certi criteri di ottenere la designazione di «Imprese di alta e nuova tecnologia» e di ricevere una riduzione al 15 % dell’imposta sul reddito rispetto all’aliquota standard del 25 %.

b)   Base giuridica

(144)

La base giuridica di tale regime è costituita dall’articolo 28, paragrafo 2, della legge sull’imposta sul reddito delle società del 2008 (legge EIT), unitamente alle «Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises» (Misure amministrative per la definizione delle imprese di alta e nuova tecnologia) [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172] e dall’articolo 93 del Regolamento d’attuazione della legge sull’imposta sul reddito delle società unitamente all’Avviso dell’Amministrazione statale delle imposte su questioni che riguardano il pagamento dell’imposta sul reddito per le imprese di alta e nuova tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985].

c)   Risultati dell’inchiesta

(145)

Tale regime si applica alle imprese di nuova e alta tecnologia che hanno ottenuto tale specifica designazione dal governo della RPC. Per poter beneficiare di tale regime le società devono detenere diritti di proprietà intellettuali indipendenti e soddisfare i criteri seguenti, esposti nella base giuridica e riassumibili come segue:

a)

i loro prodotti devono figurare tra i prodotti dei «Settori ad alta tecnologia con importante sostegno dello Stato»;

b)

la loro spesa totale in ricerca e sviluppo deve ammontare al 3-6 % del fatturato totale;

c)

gli introiti da prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare oltre il 60 % del fatturato totale;

d)

il personale addetto a ricerca e sviluppo deve costituire il 10 % del personale totale;

e)

devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dalle «Misure amministrative per la definizione delle imprese di nuova e alta tecnologia del 2008».

(146)

Si è riscontrato che alcune delle società incluse nel campione, ma non tutte, si sono avvalse di tale regime e quindi hanno versato un’imposta sul reddito pari solo al 15 % invece del 25 %. Tali società avevano richiesto la designazione di imprese di nuova e alta tecnologia e avevano ricevuto una comunicazione ufficiale che esse erano risultate conformi ai criteri e avrebbero quindi avuto il diritto di redigere le proprie dichiarazioni dei redditi di conseguenza.

d)   Conclusioni

(147)

Come nei considerando da 322 a 326 dell’inchiesta precedente relativa ai pannelli solari, la Commissione ritiene che il regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

(148)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitata alle società certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e che soddisfano i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Le società interessate incluse nel campione hanno ottenuto tale certificazione. L’ammissibilità non è automatica e non sono stati stabiliti criteri oggettivi dalla legislazione o dall’autorità responsabile.

(149)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato le conclusioni della Commissione sostenendo che i criteri di ammissibilità erano oggettivi e parimenti validi per tutte le società della RPC. La Commissione non condivide l’interpretazione data dal governo della RPC delle leggi e delle misure di attuazione, da cui si evince che il regime è circoscritto a determinati settori e società sostenuti dal governo in base a criteri che non sembrano obiettivi né imparziali, quali il criterio che il prodotto figuri tra i prodotti dei «Settori ad alta tecnologia con importante sostegno dello Stato».

(150)

L’ammissibilità non è quindi automatica ma dipende dalla concessione di un certificato di «impresa di alta e nuova tecnologia» che viene emesso al termine di una procedura discrezionale dall’autorità competente.

(151)

La Commissione pertanto ritiene che questa sovvenzione sia compensabile.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(152)

La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile come la differenza tra l’importo dell’imposta normalmente dovuto durante il PI e l’importo dell’imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

Imprese di nuova e alta tecnologia

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

0 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

0 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

0,4 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

1,8 %

7.3.   Esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate

a)   Introduzione

(153)

La denuncia sosteneva che i produttori esportatori di vetro solare ricevevano sovvenzioni mediante un altro regime di esenzione fiscale diretta, ovvero l’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate (18). Questo caso rientra nella pratica generale di sovvenzioni mediante esenzioni e/o riduzioni delle imposte dirette come indicato nell’avviso di apertura dell’inchiesta.

b)   Base giuridica

(154)

Le basi giuridiche di tale esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi sono gli articoli 25 e 26 delle legge EIT e l’articolo 83 del regolamento d’attuazione della legge sull’imposta sul reddito delle società.

c)   Risultati dell’inchiesta

(155)

La Commissione ha riscontrato che una società inclusa nel campione ha ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate. Tale società ha presentato domanda direttamente all’ufficio locale delle imposte per ottenere la deduzione dall’imponibile dei dividendi ottenuti da investimenti in partecipazioni.

d)   Conclusioni

(156)

La Commissione ritiene che ciò si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale.

(157)

Nel documento d’informazione la Commissione ha dichiarato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione limita l’accesso a tale regime solo alle imprese residenti nella Repubblica popolare cinese e che hanno effettuato investimenti in altre imprese residenti.

(158)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato le conclusioni sostenendo che l’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate non può essere considerata specifica, in quanto l’articolo 26, paragrafo 3, della legge EIT dispone che tale esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi possa essere concessa anche alle imprese non residenti. Il governo della RPC sostiene inoltre che i criteri di ammissibilità sono obiettivi e si applicano a tutte le imprese residenti indipendentemente dal settore, dal prodotto o dall’ubicazione geografica.

(159)

Per quanto effettivamente la legge EIT presentata dal governo nella presente inchiesta affermi all’articolo 26, paragrafo 3, che tale esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi possa essere concessa anche a imprese non residenti, la Commissione rimane comunque del parere che tale regime di sovvenzione sia specifico. Infatti l’articolo 25 della legge EIT conferma che tale esenzione fiscale è riservata ai settori e ai progetti incentivati dallo Stato. Quindi solo i settori e i progetti incentivati possono accedere a tale regime. Come già spiegato nella precedente sezione 5.1, lettera c), il settore del vetro solare è un settore incentivato.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(160)

La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione come la differenza tra l’importo dell’imposta normalmente dovuto durante il PI e l’importo dell’imposta effettivamente versato dalla società interessata.

Agevolazione fiscale relativa al reddito da dividendi

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

0 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

0 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

5,8 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0 %

7.4.   Altri regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

a)   Introduzione

(161)

Esclusi i programmi esaminati nelle precedenti sezioni da 7.1 a 7.3, la Commissione non ha trovato prove di vantaggi conferiti alle società incluse nel campione da altri regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette elencati nella precedente sezione C.4. Essa ha però riscontrato durante le sue ispezioni altre due agevolazioni fiscali per le società nei conti di una delle società incluse nel campione: un credito d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo nonché rimborsi dell’imposta sulla proprietà residenziale e della tassa sull’uso di terreni. Si tratta anche in tal caso di «programmi di riduzione delle imposte dirette o di esenzione da esse» come accennato nell’avviso di apertura del procedimento, in quanto sono misure in base alle quali l’importo dell’imposta sul reddito versato è stato ridotto dall’autorità fiscale oppure l’autorità fiscale ha restituito l’imposta sul reddito già versata. Il credito d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo è correlato anche al regime dei «crediti d’imposta per R&S nelle FIE» indicato nella precedente sezione C.4.

b)   Base giuridica

(162)

La base giuridica del credito d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo è l’articolo 30 della legge EIT della RPC.

(163)

Quanto ai rimborsi relativi all’imposta sulla proprietà residenziale e alla tassa sull’uso di terreni, non è stata indicata la precisa norma che ha permesso di concedere tali agevolazioni, anche se la Commissione ha ricevuto una copia di una circolare, emessa dall’autorità di governo provinciale, che accompagnava l’agevolazione.

c)   Risultati dell’inchiesta

(164)

La Commissione ha riscontrato che una società inclusa nel campione ha ricevuto crediti d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo e rimborsi dell’imposta sulla proprietà residenziale e della tassa sull’uso di terreni. Il documento emesso dall’autorità di governo provinciale limita i rimborsi alle imprese di nuova e alta tecnologia di recente costituzione.

d)   Conclusioni

(165)

In merito ai crediti d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo la Commissione ritiene che tale sovvenzione sia specifica, in quanto l’articolo 30 va letto unitamente all’articolo 25 della legge EIT, ove si afferma che tale agevolazione fiscale è riservata ai settori e ai progetti incentivati dallo Stato. Quindi solo i settori e i progetti incentivati possono accedere a tale regime. Come già spiegato nella precedente sezione 5.1, lettera c), il settore del vetro solare è un settore incentivato.

(166)

I rimborsi relativi all’imposta sulla proprietà residenziale e alla tassa sull’uso di terreni erano specifici in termini di ubicazione e tipo di settore. Il governo della RPC è stato invitato a fornire ulteriori informazioni su tali forme di agevolazione fiscale nella richiesta di ulteriori consultazioni, ma ha declinato la proposta. La Commissione ha pertanto proceduto in base alle prove raccolte per quanto riguarda l’applicazione di tali regimi fiscali alle società incluse nel campione, in assenza di altre informazioni.

(167)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha contestato le affermazioni della Commissione, dichiarando che la Commissione non aveva addotto alcuna prova chiara della specificità di tali regimi. Le informazioni particolareggiate relative alla specificità di tali regimi sono state comunicate solo a tale società, dalla quale non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha inoltre aggiunto informazioni sulla specificità di tali regimi nei considerando precedenti.

(168)

La Commissione ritiene che tali agevolazioni si configurino come sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(169)

La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione come la differenza tra l’importo dell’imposta normalmente dovuto durante il PI e l’importo dell’imposta effettivamente versato dalla società interessata.

Agevolazioni fiscali per le società

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

0 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

0 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

0,7 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0 %

8.   Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

(170)

La Commissione non ha riscontrato casi in cui le società incluse nel campione abbiano ricevuto vantaggi dai regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni elencati nella precedente sezione C.4.

9.   Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

9.1.   Fornitura di antimonio; fornitura di energia elettrica

(171)

Non sono stati riscontrati vantaggi correlati all’acquisto di antimonio o di energia elettrica da parte delle imprese incluse nel campione durante il PI.

9.2.   Concessione di diritti d’uso di terreni

a)   Introduzione

(172)

Come esposto nei considerando da 354 a 370 del regolamento sui pannelli solari le società nella RPC non possono acquistare direttamente terreno ma possono unicamente comprare il diritto d’uso di un terreno dalle autorità locali.

b)   Base giuridica

(173)

La legge fondiaria della Repubblica popolare cinese stabilisce che tutta la terra appartiene al popolo e non può essere comprata o venduta; essa espone a quali condizioni i diritti d’uso di terreni possono essere venduti alle società attraverso gara d’appalto, offerta o asta.

c)   Risultati dell’inchiesta

(174)

In teoria un sistema di aste permetterebbe al mercato di valutare il prezzo dell’uso di uno specifico lotto di terreno e quindi il prezzo verrebbe stabilito autonomamente. Durante la visita della Commissione però il governo della RPC ha dichiarato che esso determina in ogni caso le soglie inferiori di prezzo per ogni categoria di terreno (i terreni sono classificati in categorie che vanno da 1 a 15 secondo la qualità dell’appezzamento), al di sotto delle quali i prezzi per l’uso di terreni non possono scendere.

(175)

Il governo della RPC controlla inoltre l’offerta di terreni, limitando con un sistema di quote la superficie il cui diritto d’uso può essere venduto per usi industriali o residenziali, per provincia e per anno.

(176)

In ogni caso per ogni acquisto di diritto d’uso di terreni effettuato dai produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione non ha trovato prove dello svolgimento di un’asta che abbia stabilito autonomamente il prezzo del diritto d’uso di terreni. La società a cui viene aggiudicato il terreno è quella che ha presentato l’offerta di partenza oppure 5 CNY per metro quadrato in aggiunta al prezzo di partenza, e il diritto d’uso del terreno le è assegnato in quanto è l’unica offerente.

(177)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato i risultati della Commissione e dichiarato che nel paese per la vendita dei diritti d’uso di terreni all’industria veniva applicata un’autentica procedura d’asta.

(178)

Dapprima il governo ha sostenuto che il sistema costituiva un’asta autentica in quanto il governo si limitava a stabilire il prezzo di partenza come un normale banditore. Tale argomentazione è respinta poiché nello svolgimento normale di un’asta il prezzo di partenza viene stabilito da un banditore autonomo dopo una valutazione autonoma, cosa che non si verifica in questo caso in quanto il proprietario del diritto di uso di terreni coincide con il banditore.

(179)

Il governo della RPC afferma poi che le soglie minime di prezzo esistono per assicurare che il prezzo finale non sia inferiore al «valore di mercato di base» del diritto di uso del terreno. Non sono state fornite prove a convalida di tale affermazione, che è intrinsecamente tautologica, in quanto si postula che l’importo pagato per il diritto d’uso del terreno (stabilito dal governo) sia pari al prezzo di mercato (sul quale è basata la soglia minima).

(180)

Il governo della RPC ha successivamente dichiarato che l’assenza di altri offerenti all’asta «non può far ritenere che il diritto d’uso del terreno non sia stato effettivamente offerto all’asta». Di fatto le conclusioni tratte da tali elementi sono diametralmente opposte. Malgrado le richieste, il governo non ha fornito prove di nessun caso in cui al diritto d’uso del terreno sia stato attribuito un prezzo in seguito a un’asta competitiva; pertanto l’effetto dell’intero processo è che il governo determina il prezzo e la società versa tale prezzo. Se da un lato l’esistenza di una pluralità di offerenti può non essere una condizione assoluta in ogni caso per verificare l’esistenza di un sistema di mercato, l’assenza completa di una pluralità di offerenti, come riscontrato per tutte le società incluse nel campione, è un forte indizio dell’assenza di veri prezzi di mercato.

(181)

Nel caso in cui una società inclusa nel campione ha versato 5 CNY al metro quadro in più del prezzo stabilito dal governo, essa ha dichiarato alla Commissione di aver agito secondo istruzioni delle autorità competenti al fine di creare l’apparenza di un’asta. Pertanto la Commissione non può accettare tale fatto come prova incontrovertibile dell’esistenza di un mercato per i diritti d’uso di terreni nella RPC.

(182)

Quindi di fatto le società incluse nel campione hanno pagato il prezzo stabilito dal governo della PRC. Come indicato anche nel regolamento sui pannelli solari (considerando da 361 a 370) il diritto di uso di terreni viene concesso per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato se comparato ad un parametro di riferimento di mercato, come indicato nella successiva sezione e).

d)   Conclusioni

(183)

La Commissione conclude che la concessione di diritti d’uso di terreni da parte del governo della RPC va considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società. Poiché l’inchiesta non ha riscontrato l’esistenza di un mercato funzionante per la vendita dei diritti d’uso di terreni nella RPC, l’uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. la successiva sezione e) dimostra che l’importo pagato per i diritti d’uso di terreni dagli esportatori inclusi nel campione è inferiore al valore di mercato.

(184)

Tale sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incentivati, ai quali appartiene il settore del vetro solare. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti d’uso di terreni.

(185)

La situazione in fatto di terreni nella RPC è un tema trattato anche nel documento di lavoro dell’FMI che conferma che l’assegnazione di diritti d’uso di terreni alle industrie cinesi non rispetta le condizioni di mercato (19).

(186)

Il governo della RPC ha contestato la valutazione di specificità affermando che le limitazioni indicate nella decisione n. 40 non possono essere usate per dimostrare la specifica concessione di un vantaggio. Tale argomentazione è respinta in quanto l’effetto della decisione n. 40 è concedere diritti d’uso di terreni ai settori incentivati. La produzione di vetro solare costituisce un settore incentivato e quindi la fornitura di diritti di uso di terreni ai produttori di vetro solare rientra nelle disposizioni della decisione n. 40.

(187)

Anche una delle società incluse nel campione ha contestato i risultati della Commissione sostenendo che in Cina esiste un mercato funzionante per i diritti d’uso di terreni. Tuttavia tale affermazione sul processo di aggiudicazione dei diritti d’uso di terreni in Cina non pare confermata da quanto asserito dalla società stessa: questa non ha potuto dimostrare che esista una valutazione indipendente dei diritti, che essi vengano venduti nel corso di un’asta indipendente né che il prezzo sia stabilito dal mercato in base a offerte competitive e che i prezzi non risentano del sostegno del governo.

(188)

La società inclusa nel campione ha quindi dichiarato che, fermo restando che la Commissione avrebbe dovuto affermare l’esistenza di un mercato funzionante escludendo ogni sovvenzione, la Commissione avrebbe dovuto confrontare il prezzo dei diritti d’uso di terreni di tale società con un parametro di riferimento costituito dai prezzi dei diritti d’uso nella provincia in cui era sita la stessa società. Poiché la Commissione aveva accertato che non esiste un parametro di mercato adeguato in tale provincia l’argomentazione è stata respinta.

e)   Calcolo del margine di sovvenzione

(189)

Il vantaggio consiste nella differenza tra il prezzo pagato per il diritto d’uso del terreno e un opportuno parametro esterno di riferimento. Analogamente al regolamento sui pannelli solari, tale parametro di riferimento è il prezzo di mercato del terreno nel Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («Taipei cinese»).

(190)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha contestato l’uso di Taiwan come riferimento e ha chiesto maggiori informazioni su perché esso sia stato ritenuto adeguato. Come spiegato nel considerando 467 del regolamento sui pannelli solari la Commissione considera Taiwan un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:

a)

il livello comparabile di sviluppo economico, PIL e infrastruttura economica di tale zona e della maggioranza delle province e delle città cinesi ove hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato,

b)

la vicinanza fisica della RPC e di Taiwan,

c)

l’elevato grado di infrastruttura industriale sia a Taiwan sia in molte province della RPC,

d)

le forti relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC,

e)

l’elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e di Taiwan,

f)

le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento a Taiwan e quelli nella RPC, nonché

g)

le caratteristiche comuni a Taiwan e alla RPC sotto l’aspetto demografico, linguistico e culturale.

(191)

Tenuti presenti tutti questi fattori la Commissione ha concluso che i prezzi dei diritti di uso di terreni nella RPC, se prevalessero le condizioni di mercato, per i produttori esportatori inclusi nel campione sarebbero molto simili ai prezzi dei terreni a Taiwan.

(192)

Una società inclusa nel campione ha suggerito che, qualora fosse indispensabile usare un riferimento esterno, si sarebbe dovuto tener conto del PIL della provincia in cui è sita la società e il parametro avrebbe dovuto essere «i prezzi attuali del terreno in Egitto, Armenia, Guatemala, Congo, Mongolia o Indonesia», in quanto tali paesi si trovano «in uno stadio analogo di sviluppo». L’argomentazione è stata respinta per i seguenti motivi:

a)

il livello di sviluppo economico non è l’unico tra i fattori elencati a motivare la scelta di Taiwan come riferimento adeguato,

b)

la società ha menzionato la provincia in cui essa ha sede invece della città capoluogo, nella quale il PIL pro capite è molto più alto che nella provincia circostante, nonché

c)

oltre al PIL non sono stati prodotti altri argomenti per sostenere che un altro riferimento esterno sarebbe stato più adeguato rispetto a Taiwan.

(193)

Un’altra delle società incluse nel campione, in seguito alla divulgazione delle informazioni, ha obiettato che l’uso di Taiwan non era adatto alle condizioni economiche della specifica provincia in cui essa aveva sede, ma non ha suggerito un’alternativa. Data l’assenza di suggerimenti alternativi in merito al riferimento si conferma l’uso di Taiwan.

(194)

I prezzi dei terreni medi a Taiwan nel 2012 sono stati ottenuti dall’ufficio industriale del ministero degli Affari economici e adeguati ad anni precedenti, sottraendo gli effetti dell’inflazione e della crescita del PIL, in modo da stabilire un prezzo fondiario di riferimento per ogni anno di calendario. Poiché i diritti d’uso di terreni valgono 50 anni e sono ammortizzati in base a tale durata, il vantaggio durante il PI costituirà 1/50 della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivamente pagato.

(195)

Il tasso di sovvenzione accertato per la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato è:

Diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

2,1 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

8,0 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

2,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

7,1 %

10.   Conclusioni relative alle sovvenzioni

(196)

La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni compensabili in conformità a quanto stabilito dal regolamento di base per le società soggette a inchiesta in relazione ad ogni regime e ha addizionato tali cifre per calcolare l’importo totale della sovvenzione per ogni società durante il PI.

(197)

Per calcolare i margini totali di sovvenzione indicati più oltre la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, rappresentata dall’incidenza delle sovvenzioni sul fatturato totale della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare le sovvenzioni assegnate alle esportazioni del prodotto in esame durante il PI.

(198)

È stato poi calcolato l’importo delle sovvenzioni per metro quadrato di prodotto in esame esportato nell’Unione durante il PI e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per metro quadrato.

(199)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha osservato che la Commissione non aveva tenuto presenti i margini di dumping calcolati nel procedimento antidumping parallelo quando aveva pubblicato i margini di sovvenzione in occasione della divulgazione delle informazioni, e che la Commissione si poneva il problema del doppio conteggio solo nel calcolo del dazio da imporre.

(200)

Il governo della RPC ha chiesto che, quando si riscontra che le sovvenzioni causano dumping, i calcoli del margine riflettano questa situazione, e così i calcoli del dazio.

(201)

Poiché nel caso presente le misure sono limitate dal margine di pregiudizio, tali operazioni non modificherebbero i dazi effettivamente imposti. La Commissione non ha ritenuto pertanto necessario analizzare nella loro sostanza tali argomentazioni.

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(202)

Dopo l’apertura del procedimento si sono manifestati otto produttori del prodotto simile nell’Unione durante il PI. Alla Commissione non risultano altri produttori dell’Unione del prodotto simile. La Commissione ritiene quindi che tali otto produttori dell’Unione costituiscano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base ed essi sono di seguito denominati «l’industria dell’Unione».

(203)

Per determinare la produzione totale dell’Unione durante il PI sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese quelle fornite dal denunciante, i dati macroeconomici forniti dall’associazione dell’industria dell’Unione (Glass for Europe) e le risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per i produttori dell’Unione inclusi nel campione i dati sono stati oggetto di controlli incrociati con le risposte ai questionari. Su tale base la produzione totale dell’Unione durante il PI è stata stimata a circa 21 734 000 metri quadrati.

(204)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha osservato discrepanze tra i dati sull’industria dell’Unione riportati in tale documento e quelli contenuti nella denuncia. Esso ha di conseguenza sostenuto che ciò indica l’assenza di prove obiettive e credibili e rende opinabili le conclusioni della Commissione.

(205)

Le differenze rilevate dal governo della RPC tra i dati della denuncia e quelli del documento d’informazione sono dovuti al fatto che tutti i dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati verificati in loco e ove necessario sono stati aggiornati. Poiché il campione rappresenta il 79 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione non può accettare la tesi che le prove utilizzate non costituiscano una base obiettiva e credibile sulla quale la Commissione si è fondata per trarre le proprie conclusioni.

2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(206)

Nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione produceva per uso vincolato. Non è stato pertanto necessario effettuare un’analisi distintiva delle vendite vincolate.

3.   Consumo dell’Unione

(207)

Il consumo dell’Unione è stato accertato a partire dal volume delle vendite totali sul mercato dell’Unione di tutti i produttori dell’Unione, sottratte le loro esportazioni e aggiunte le importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi. Per definire il consumo dell’Unione ci si è basati sui dati forniti dal denunciante e da Glass for Europe che, laddove possibile, sono stati oggetto di controlli incrociati con le risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(208)

Il consumo dell’Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (1 000 m2)

 

2009

2010

2011

PI

Consumo totale UE

16 596

28 239

33 993

27 412

Indice

100

170

205

165

Fonte: Glass for Europe, denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(209)

Nel periodo in esame, il consumo totale dell’Unione è aumentato del 65 % tra il 2009 e il 2011, ma durante il PI è diminuito rispetto al 2011. Nel 2012 il consumo è comunque rimasto ampiamente superiore al livello del 2009. Ciò si deve principalmente all’aumento del consumo di prodotti finali, in particolare moduli solari (cfr. la successiva sezione E.2.3).

4.   Importazioni dal paese interessato

4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato

(210)

Poiché il vetro solare è importato nell’Unione con il codice NC 7007 19 80 – Altri - Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti tra loro, che comprende anche altri prodotti non oggetto della presente inchiesta, non è stato possibile ricorrere ai dati di Eurostat per determinare i volumi e i valori delle importazioni, per i quali ci si è basati sui dati forniti dal denunciante e da Glass for Europe. Le importazioni sovvenzionate nell’Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni ( 1 000 m2) e quota di mercato

 

2009

2010

2011

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (1 000 m2)

1 200

2 050

6 150

8 350

Indice

100

171

513

696

Quota di mercato

7,2 %

7,3 %

18,1 %

30,5 %

Indice

100

100

250

421

Fonte: Glass for Europe e la denuncia

(211)

Nel corso del periodo in esame, i volumi delle importazioni sovvenzionate nell’Unione del prodotto in esame sono aumentati in misura notevole, del 596 %. Ciò ha comportato un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame nel mercato dell’Unione dalla RPC (un aumento dal 7,2 % al 30,5 %).

(212)

Anche il consumo dell’Unione è aumentato fino al 2012. Nel 2012, quando il mercato dell’Unione si è contratto, i produttori esportatori cinesi sono stati comunque in grado di aumentare il volume totale delle proprie importazioni.

(213)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato dati molto superiori al reale, laddove le statistiche cinesi sulle esportazioni indicavano per il PI esportazioni molto inferiori al volume menzionato nel documento d’informazione, e ha chiesto una spiegazione su come sono stati calcolati tali volumi.

(214)

La Commissione osserva in primo luogo che le statistiche sulle esportazioni presentate dal governo della RPC, che comprendono tutti i tipi di vetro temprato, sono inferiori di 2,5 volte e più a quanto riportato nelle statistiche Eurostat per tutte le voci del codice NC ex 7007 19 80 per il 2012. Esse non possono quindi ragionevolmente essere considerate affidabili.

(215)

La Commissione si è basata per i propri calcoli sulle informazioni fornite dal denunciante e da Glass for Europe, che sono riportate nel documento consultabile. La Commissione ha effettuato controlli incrociati di tali informazioni con i dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione e dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Come riportato nella precedente sezione A.3.3, i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano quasi il 100 % delle esportazioni note di vetro solare nell’Unione durante il 2012. La Commissione non ha pertanto motivo di credere che le informazioni sulle quali essa fonda i propri risultati siano erronee. Il governo della RPC non ha inoltre fornito alcuna prova a sostegno di quanto asserito.

4.2.   Prezzi delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(216)

Il prezzo medio delle importazioni sovvenzionate nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/m2)

 

2009

2010

2011

PI

RPC

6,02

6,10

4,96

4,38

Indice

100

101

82

73

Fonte: denunciante e risposte al questionario dei produttori esportatori cinesi

(217)

Il prezzo medio all’importazione del prodotto in esame è diminuito nel periodo in esame. Il prezzo medio all’importazione si è ridotto del 27,2 %, passando da 6,02 EUR/m2 del 2009 a 4,38 EUR/m2 durante il PI.

(218)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stata confrontata la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, con la media ponderata dei corrispondenti prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, su base cif, con adeguamenti al rialzo che consistono in 0,40 EUR/m2 per tenere conto dei costi di sdoganamento, movimentazione e carico, e in un dazio all’importazione del 3 %. Tali adeguamenti comportano un aumento del prezzo tra il 7 e il 15 %, a seconda del numero di controllo del prodotto, il che corrisponde a una media ponderata dell’11 %.

(219)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato paragonando tipi identici di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati i debiti adeguamenti di cui al considerando precedente e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in percentuale sul fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI, ha indicato per le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame un margine di sottoquotazione medio ponderato per società compreso fra il 10,6 % e il 26,7 % dei prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(220)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici rilevanti per la situazione di tale industria nel periodo in esame.

(221)

Come detto nella precedente sezione A.3.2, per esaminare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto uso del campionamento.

(222)

Per la valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame in base ai dati forniti da Glass for Europe e dal denunciante relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici in base alle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(223)

Ai fini della presente inchiesta, sono stati valutati i seguenti indicatori macroeconomici: produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(224)

Sono stati valutati i seguenti indicatori microeconomici: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(225)

Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che la Commissione non si è attenuta, nell’analisi del pregiudizio, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, in quanto ha effettuato l’analisi del pregiudizio in base a due insiemi di dati distinti e, a quanto asserito, incoerenti, cioè gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Tale produttore ha affermato altresì che la presunta incoerenza dell’analisi fondata su questi due insiemi di dati getta seri dubbi sull’adeguatezza, l’equità e l’obiettività della descrizione generale del pregiudizio.

(226)

Lo stesso produttore ha citato alcune inchieste precedenti nelle quali, a quanto asserito, le istituzioni dell’Unione hanno attribuito in modo incoerente diversi insiemi di dati al livello macroeconomico e a quello microeconomico.

(227)

La Commissione non può accettare tale affermazione. Esiste una metodologia da applicare al campionamento al fine di analizzare la situazione dell’industria dell’Unione e di prendere in considerazione non solo le tendenze rivelate dal campione ma anche quelle del settore nell’insieme. Tutti i fattori prescritti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base sono stati presi in considerazione nella presente analisi. Anche la conclusione in merito al pregiudizio si fonda su tutti i fattori citati. Ne consegue che l’analisi del pregiudizio è stata condotta nel rispetto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base.

6.   Indicatori macroeconomici

6.1.   Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

(228)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

 

2009

2010

2011

PI

Capacità produttiva (1 000 m2)

39 000

44 611

48 511

54 615

Indice 2009

100

114

124

140

Volume di produzione (1 000 m2)

17 540

29 245

31 245

21 734

Indice

100

167

178

124

Tasso di utilizzo degli impianti

45 %

66 %

64 %

40 %

Indice

100

146

143

88

Fonte: denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(229)

Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata parallelamente all’aumento del consumo. Già all’inizio del periodo in esame l’industria dell’Unione disponeva di capacità produttiva eccedentaria. A causa della rapida crescita del consumo dell’Unione tale eccedenza è diminuita fino al 2011, in quanto la capacità produttiva dell’Unione, per quanto in aumento, cresceva meno velocemente del consumo dell’Unione. La capacità produttiva ha continuato a crescere nel 2012 mentre il consumo dell’Unione diminuiva. La produzione è aumentata dal 2009 al 2011 per poi diminuire del 30 % nel corso del PI. Disponendo di impianti già esistenti, l’industria dell’Unione ha potuto ampliare velocemente la produzione per soddisfare la forte crescita della domanda dell’Unione fino al 2011. Al contempo però, in risposta alla crescita riscontrata dal 2009 al 2011, l’industria dell’Unione ha aggiunto ulteriori impianti che sono solo parzialmente entrati in attività durante il PI. L’esito è stato un netto calo dell’utilizzo degli impianti durante il PI rispetto agli anni precedenti.

(230)

Sebbene durante il periodo in esame l’industria dell’Unione abbia ampliato la propria capacità produttiva in risposta all’aumento del consumo, i livelli di produzione dell’industria sono cresciuti più lentamente del consumo e il tasso di utilizzo degli impianti, dopo un considerevole aumento nei primi tre anni del periodo in esame, è diminuito durante il periodo dell’inchiesta, che ha coinciso con un’accresciuta quota di mercato delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato e con la concorrenza sleale subita dai principali acquirenti utilizzatori dell’industria dell’Unione nel settore dei pannelli solari a causa di dumping e sovvenzioni da parte della RPC accertati anche in tale settore.

6.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(231)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2009

2010

2011

PI

Volume delle vendite (1 000 m2)

14 696

25 303

26 556

18 039

Indice

100

172

181

123

Quota di mercato

88,6 %

89,6 %

78,1 %

65,8 %

Indice

100

101

88

74

Fonte: Glass for Europe, denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(232)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 22,7 %. Essendo tuttavia il consumo nell’Unione aumentato del 65 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dall’88,6 % del 2009 al 65,8 % durante il PI, facendo segnare un calo del 25,7 % nel periodo in esame. Le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate in misura nettamente inferiore rispetto alle importazioni sovvenzionate dal paese interessato. Di conseguenza, i produttori dell’Unione non hanno potuto beneficiare pienamente dell’aumento del consumo e la loro quota di mercato si è ridotta nel periodo in esame.

6.3.   Crescita

(233)

La crescita dell’industria dell’Unione si riflette negli indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite e la quota di mercato, al confronto con l’andamento del consumo. Nonostante un aumento del consumo nel corso del periodo in esame, la quota di mercato dei produttori dell’Unione non è cresciuta in misura corrispondente al consumo. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta durante il periodo in esame. Nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata del 321 %. L’impossibilità per l’industria dell’Unione di crescere in parallelo alla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica.

6.4.   Occupazione e produttività

(234)

L’occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2009

2010

2011

PI

Occupazione in equivalenti a tempo pieno (ETP)

565

792

932

857

Indice

100

140

165

152

Produttività (1 000 m2/ETP)

31

37

34

25

Indice

100

119

108

82

Fonte: denunciante e risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(235)

Tra il 2009 e il PI l’occupazione è cresciuta complessivamente del 52 %. Tale aumento si è tuttavia verificato nel periodo fino al 2011, quando è stato raggiunto il picco di 932 equivalenti a tempo pieno (ETP), successivamente scesi a 857 ETP durante il PI. La produttività è aumentata solo di poco nel 2010 e nel 2011 rispetto al 2009. Ciò è dipeso in parte dal fatto che la produzione del prodotto simile è altamente automatizzata e non richiede molto personale. Durante il PI però la produttività è diminuita del 24,4 % rispetto al 2011. Ciò è stato dovuto alla diminuzione della produzione di circa il 30 % nello stesso periodo, cosa che ha avuto ripercussioni negative sul tasso di utilizzo degli impianti.

(236)

L’occupazione è pertanto diminuita durante il PI, coerentemente con la tendenza della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

6.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(237)

Tutti i margini di sovvenzione sono notevolmente superiori al livello de minimis. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’incidenza dell’entità dei margini di sovvenzione effettivi sull’industria dell’Unione può essere considerata ragguardevole.

(238)

Trattandosi della prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame, la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione non è oggetto di valutazione.

7.   Indicatori microeconomici

(239)

Come indicato in precedenza, gli indicatori microeconomici sono analizzati in base alle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per la maggior parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione il 2009 è stato l’anno in cui hanno fatto gli investimenti iniziali e hanno avviato la produzione del prodotto simile. Sebbene la maggior parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione fossero già attivi nel settore del vetro, tutte le società hanno dovuto investire in impianti speciali per il vetro solare, completamente differenti da quelli per la produzione di vetro comune in quanto sono estremamente diversi la purezza e il tenore di ferro di tale vetro, come anche la sua qualità generale. Il vetro deve inoltre essere temprato, diversamente dal vetro comune. Da ultimo, si applica anche un rivestimento. Pertanto tutti gli indicatori analizzati di seguito risentono notevolmente di tale fase di avviamento verificatasi nel 2009. Al fine di evidenziare le tendenze senza l’effetto distorsivo della fase di avviamento delle società incluse nel campione, sono indicati anche indici basati sull’anno 2010.

7.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(240)

I prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti dell’UE hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame.

Tabella 7

Prezzi di vendita medi nell’Unione

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato dell’Unione (EUR/m2)

10,64

9,07

8,91

8,20

Indice 2009

100

85

84

77

Indice 2010

117

100

98

90

Costo unitario di produzione (EUR/m2)

13,13

8,38

8,44

9,34

Indice 2009

100

64

64

71

Indice 2010

157

100

101

112

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(241)

I prezzi unitari di vendita sono scesi continuamente durante il periodo in esame, ma il calo è stato particolarmente pronunciato nel corso del PI, quando si è registrata una flessione del 7,9 % rispetto al 2011, del 9,5 % rispetto al 2010 e del 23 % rispetto al 2009. La diminuzione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione è stata inferiore alla tendenza rilevata per i prezzi di vendita dei prodotti importati originari del paese interessato. Ad esempio, il calo dei prezzi cinesi è stato dell’11 % tra il 2011 e il 2012, mentre nello stesso periodo i prezzi dell’Unione sono diminuiti dell’8 %.

(242)

Nonostante la grande differenza esistente fra il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi, come illustrato nella precedente sezione D.4.2, la sottoquotazione effettiva, basata su un confronto per tipo di prodotto, è risultata molto inferiore, fra il 10,6 % e il 26,7 %, nel periodo dell’inchiesta. Ciò si deve al fatto che non tutti i tipi di prodotto fabbricati dall’industria dell’Unione venivano esportati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(243)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha obiettato che la Commissione, nel valutare i prezzi cinesi medi, non aveva tenuto presente la differenza tra i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi e i tipi venduti dai produttori dell’Unione. La semplice menzione dell’esistenza di un’ampia differenza tra il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione e il prezzo medio di vendita dei produttori esportatori cinesi avrebbe offerto, a quanto asserito, una rappresentazione ingannevole dei fatti, a causa del divario esistente tra i prezzi di vendita nell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi.

(244)

Come già indicato, la Commissione ha effettuato un confronto dettagliato per tipo di prodotto allo scopo di accertare la sottoquotazione dei prezzi, che rientra incontestabilmente nell’analisi del pregiudizio. Inoltre essa ha indicato chiaramente la causa delle differenze: il fatto che non tutti i tipi di prodotti realizzati dall’industria dell’Unione venivano fabbricati da produttori esportatori cinesi. Non si può quindi sostenere che la Commissione abbia offerto una rappresentazione fuorviante e ingannevole dei fatti.

(245)

Il costo unitario di produzione è aumentato di oltre il 10 % tra il 2011 e il PI, mentre è rimasto relativamente stabile tra il 2010 e il 2011. Il costo di produzione ha generalmente seguito l’andamento del prezzo di vendita tra il 2009 e il 2011. L’aumento del costo unitario di produzione nel 2012 è stato dovuto alla riduzione dei volumi prodotti.

(246)

Il governo della PRC ha sostenuto altresì che la diminuzione del prezzo medio unitario di vendita durante il periodo in esame è stata causata tra l’altro da una maggiore efficienza ottenuta nella produzione. Inoltre l’aumento del costo di produzione unitario nel 2012 si dovrebbe, a quanto sostenuto, non alla diminuzione del volume di produzione ma all’aumento della capacità produttiva.

(247)

In effetti la maggiore efficienza ottenuta nel periodo 2009-2011 ha ridotto il costo unitario di produzione e quindi contribuito alla riduzione del prezzo unitario di vendita. La Commissione ha però accertato che durante il PI il livello del prezzo medio di vendita era diminuito fino ad essere inferiore al costo medio unitario di produzione, di cui costituiva solo l’88 %. Allo stesso tempo l’aumento della capacità produttiva delle società incluse nel campione non avrebbe potuto causare l’aumento del loro costo di produzione unitario. Infatti la loro capacità produttiva era aumentata solo del 2,6 % tra il 2011 e il 2012 mentre il costo medio unitario di produzione era aumentato del 10,6 % nello stesso periodo. Di conseguenza tali affermazioni sono state respinte.

7.2.   Costo del lavoro

(248)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha riportato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2009

2010

2011

PI

Costo medio per addetto (EUR)

45 232

44 503

48 288

50 615

Indice 2009

100

98

107

112

Indice 2010

102

100

109

114

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(249)

Tra il 2009 e il PI, il costo medio del lavoro per addetto è aumentato in modo costante e complessivamente del 12 %. Però un aumento notevole, pari al 4,8 %, si è verificato tra il 2011 e il PI. L’aumento generale del costo del lavoro si può spiegare parzialmente con i costi subiti da alcuni produttori dell’Unione per il fermo degli impianti tra il 2011 e il PI, cioè con la necessità di retribuire gli addetti sebbene questi non fossero effettivamente impegnati nel lavoro.

7.3.   Scorte

(250)

I livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 9

Scorte

 

2009

2010

2011

PI

Scorte finali (1 000 m2)

1 540

1 875

1 657

1 778

Indice 2009

100

122

108

115

Indice 2010

82

100

88

95

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(251)

Le scorte sono aumentate del 7,3 % tra il 2011 e il PI e del 15 % tra il 2009 e il PI, mentre sono diminuite dell’11,6 % tra il 2010 e il 2011.

(252)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’andamento delle scorte era irrilevante in quanto il loro aumento in termini assoluti e relativi era molto modesto.

(253)

Considerato l’andamento del prezzo, non è razionale per un produttore tenere scorte ingenti, in quanto il loro valore si deprezza rapidamente. Sarebbe stato quindi logico che i produttori dell’Unione tenessero scorte limitate del prodotto simile. Quindi l’aumento delle scorte del prodotto simile tra il 2011 e il PI, sebbene limitato, costituisce un indicatore rilevante per stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave. L’alto volume in termini assoluti delle scorte nel 2010 va rapportato al dato generale che in tale anno le vendite sono state molto superiori a quelle durante il PI.

7.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(254)

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno avuto, nel periodo in esame, il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2009

2010

2011

PI

Redditività

–20,3 %

8,3 %

8,2 %

–14,5 %

Indice 2009

100

241

240

129

Indice 2010

– 244

100

99

– 174

Flusso di cassa (1 000 EUR)

–21 550

29 574

33 425

6 200

Indice 2009

100

337

355

229

Indice 2010

–73

100

113

21

Investimenti (1 000 EUR)

46 087

18 230

7 633

10 712

Indice 2009

100

40

17

23

Indice 2010

253

100

42

59

Utile sul capitale investito

–6,9 %

9,6 %

13,3 %

–11,5 %

Indice 2009

100

339

393

66

Indice 2010

–72

100

139

– 120

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(255)

La redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata determinata indicando il profitto netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale sul fatturato generato da tali vendite.

(256)

Nel 2009, la maggior parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato perdite dovute essenzialmente, come si è detto nella sezione D.7, all’aver avviato in quel periodo la produzione del prodotto simile. Già nel 2010 l’utile medio si era attestato all’8,31 %. La redditività ha subito quindi una lieve flessione nel 2011, quando sono cominciate ad aumentare le importazioni sovvenzionate. Da ultimo l’industria ha subito perdite considerevoli durante il PI, quando il calo è stato del 276,6 % rispetto al 2011.

(257)

Tra il 2011 e il PI il flusso di cassa netto, cioè la capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di autofinanziarsi, ha subito un forte calo, pari all’81 %. A partire dal 2010 esso aveva registrato un aumento progressivo e nel complesso è aumentato durante il periodo in esame.

(258)

L’utile sul capitale investito è stato espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti.

(259)

La tabella 10 mostra che dopo la fase di avviamento del 2009, in cui l’industria ha fortemente investito nel prodotto simile, gli investimenti sono diminuiti costantemente tra il 2009 e il 2011 per poi aumentare nel PI. Tuttavia durante il PI gli investimenti sono rimasti modesti rispetto al livello del 2009. Gli investimenti effettuati nel corso del PI si sono concentrati soprattutto su ricerca e sviluppo e sul miglioramento e sul mantenimento delle tecnologie e dei processi produttivi per incrementare l’efficienza. In particolare, l’industria ha investito in nuovi tipi di prodotto non importati dalla RPC durante lo stesso periodo e ad alta densità di ricerca e di innovazione.

(260)

Per contro, l’utile sul capitale investito è sceso del 34 % tra il 2009 e il 2012. Era aumentato costantemente prima del PI, crescendo del 293 % tra il 2009 e il 2011, ma è poi calato del 186 % in confronto al 2011 durante il PI. Il calo nel 2012 è una logica conseguenza del fatto che l’industria dell’Unione ha subito perdite durante il PI.

(261)

Per quanto concerne la capacità di reperire capitali, si è riscontrato un costante deterioramento della capacità dell’industria dell’Unione di generare liquidità per il prodotto simile, con il conseguente indebolimento della sua situazione finanziaria.

8.   Conclusioni relative al pregiudizio

(262)

L’analisi della situazione dell’industria dell’Unione evidenzia chiaramente una tendenza negativa per la maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Sullo sfondo di un aumento generale del consumo, nel corso del periodo in esame è aumentata la produzione complessiva. Nonostante l’aumento del volume delle vendite, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita durante il periodo in esame in quanto nello stesso periodo il consumo ha avuto una crescita superiore. I prezzi medi di vendita sono nettamente calati nel corso del periodo in esame, producendo effetti negativi su tutti gli indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(263)

Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato. A tale aumento è tuttavia corrisposto un notevole calo dei prezzi medi di vendita e della quota di mercato dell’industria dell’Unione.

(264)

Considerato quanto sopra, l’inchiesta ha confermato in particolare che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono stati inferiori ai costi di produzione durante il PI, con effetti nocivi sulla redditività dell’industria dell’Unione, la quale ha raggiunto livelli molto negativi durante il PI.

(265)

La capacità produttiva ha avuto invece un andamento positivo tra il 2009 e il PI. Inoltre gli investimenti, sebbene diminuiti tra il 2009 e il PI, sono aumentati tra il 2011 e il PI. Ciò è stato dovuto al fatto che, come precisato nella precedente sezione D.7.4, le società incluse nel campione hanno continuato a investire nel prodotto simile, concentrandosi tra l’altro su tipi di prodotto destinati a nicchie di mercato non toccate dalle esportazioni di tali tipi di prodotto dal paese interessato e ad alta intensità di ricerca e di innovazione. Al tempo stesso è evidente che l’industria dell’Unione ha bisogno anche di poter produrre e vendere volumi elevati dei tipi più basilari di prodotto (che attualmente sono in concorrenza con le importazioni sovvenzionate dalla RPC) al fine di ripartire i costi fissi e di realizzare economie di scala.

(266)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la valutazione della Commissione non è coerente, in quanto essa ha dichiarato che gli investimenti riguardavano soprattutto ricerca e sviluppo, ma che allo stesso tempo durante il PI veniva aumentata la capacità produttiva in previsione di un aumento della domanda. Tali affermazioni non sono incoerenti ma complementari: gli investimenti in nuovi tipi di prodotto durante lo stesso periodo hanno inevitabilmente anche causato un aumento della capacità. Inoltre, sebbene tali investimenti abbiano effettivamente fatto lievitare i costi dell’industria dell’Unione, essi costituiscono anche un importante segnale che l’industria sta facendo del suo meglio per rimanere concorrenziale.

(267)

Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione non solo ha subito un pregiudizio grave durante il PI, ma ha anche cercato attivamente di ridurre la propria esposizione alle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame sviluppando prodotti innovativi non ancora importati dal paese in questione.

(268)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio grave secondo quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

(269)

Conformemente all’articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato abbiano arrecato all’industria dell’Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono stati esaminati anche altri fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che avrebbero potuto danneggiare l’industria dell’Unione nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni sovvenzionate l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(270)

L’indagine ha rivelato che le importazioni sovvenzionate sono aumentate durante il periodo in esame, con un incremento del 596 % in termini di volume e del 366 % in termini di quota di mercato. Si conferma quindi che tanto il volume quanto la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame hanno registrato un incremento considerevole durante il periodo in esame. Esiste una chiara coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni sovvenzionate e la perdita di quote di mercato dell’industria dell’Unione. In altre parole, le importazioni sono aumentate molto più velocemente del consumo sul mercato dell’Unione e i produttori dell’Unione hanno perduto quote di mercato a favore delle importazioni sovvenzionate dalla Cina. L’inchiesta ha anche accertato che, come indicato nella precedente sezione D.4.2, le importazioni sovvenzionate hanno avuto livelli di prezzo molto inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante il PI.

(271)

L’inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni sovvenzionate sono diminuiti del 27,2 % durante il periodo in esame, il che ha comportato differenze ancora maggiori tra i prezzi dei produttori dell’Unione e quelli dei produttori esportatori. A fronte di questa notevole pressione sui prezzi, l’industria dell’Unione ha fatto grandi sforzi per ridurre i propri costi di produzione. Ciononostante, il livello eccezionalmente basso dei prezzi delle importazioni cinesi ha costretto l’industria dell’Unione ad abbassare ulteriormente i propri prezzi di vendita fino a livelli non redditizi. Dopo la fase di avviamento dell’anno 2009 i produttori dell’Unione hanno raggiunto livelli stabili di profitto nel 2010 e 2011. Durante il PI però i produttori dell’Unione hanno registrato perdite significative.

(272)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione che vi sia un nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e le importazioni sovvenzionate dalla RPC, sostenendo che non vi è contemporaneità tra il pregiudizio e l’aumento delle importazioni dal paese in questione. Ciò si deve al fatto che tra il 2009 e il 2011 le importazioni cinesi sono aumentate in misura considerevole. Inoltre il prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2011 era 4,96 EUR/m2, quindi non lontano da quello del 2012 (4,38 EUR/m2).

(273)

Le stesse parti interessate hanno inoltre obiettato che attribuire la responsabilità del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione alle importazioni cinesi del 2012 contrasta con la constatazione che le importazioni cinesi non avevano avuto nessun impatto negativo l’anno precedente, sebbene il prezzo medio delle importazioni fosse molto simile.

(274)

Le parti hanno anche osservato che la coincidenza temporale tra il pregiudizio grave subito e le importazioni cinesi sovvenzionate non può essere valutata in base all’intero periodo in esame, dal 2009 alla fine del PI, senza che siano prese in considerazione le tendenze sopravvenute in tale periodo.

(275)

Dall’inizio del periodo in esame fino alla fine del PI le importazioni sono aumentate del 596 % con un aumento della quota di mercato del 321 %. I prezzi delle importazioni nel periodo in esame si sono ridotti del 27,2 %.

(276)

È esatto che il margine di profitto dell’industria dell’Unione nel 2011 fosse di poco inferiore a quello del 2010 malgrado il notevole aumento delle importazioni dalla RPC già nel 2011. Tuttavia durante il 2011 il consumo di vetro solare nell’Unione è aumentato in misura significativa, ovvero del 20,4 % tra il 2010 e il 2011, mentre le importazioni dalla RPC aumentavano nello stesso periodo del 150 %. Durante il PI, mentre il consumo si è ridotto di un po’ più del 19 %, il volume delle importazioni cinesi è ulteriormente aumentato di oltre il 35 %. Ciò mostra chiaramente la coincidenza temporale tra il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione durante il PI e il forte aumento delle importazioni cinesi sovvenzionate. È inoltre logicamente necessario che trascorra un certo tempo prima che i produttori dell’Unione risentano di alcuni effetti negativi dell’aumento delle importazioni sovvenzionate (ad esempio perdita di clienti, perdite operative, riduzione dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa ecc.). L’osservazione è stata pertanto respinta.

(277)

La Commissione ha inoltre analizzato le tendenze sopravvenute durante il periodo in esame. Il fatto che effettivamente nel 2011 l’industria dell’Unione fosse ancora redditizia, sebbene in quell’anno le importazioni cinesi fossero già aumentate, non influisce sulla conclusione che durante il PI vi sia stata una coincidenza temporale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e il continuo aumento delle importazioni cinesi sovvenzionate.

(278)

Durante il PI, quando il consumo si è ridotto di poco più del 19 %, i produttori esportatori cinesi:

a)

hanno aumentato la propria quota di mercato di 12,4 punti percentuali rispetto al 2011, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 12,3 punti percentuali;

b)

hanno aumentato il volume delle importazioni cinesi di oltre il 35 % mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 32 %; nonché

c)

hanno ulteriormente ridotto di oltre il 10 % i propri prezzi all’esportazione, già molto bassi, con una sottoquotazione fino al 26,7 % dei prezzi dell’industria dell’Unione, contribuendo in tal modo alle perdite subite dall’industria dell’Unione durante il PI.

(279)

In base all’analisi precedente la Commissione conclude che la presenza di importazioni sovvenzionate e il notevole aumento della loro quota di mercato a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione hanno causato il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

2.   Effetti di altri fattori

2.1.   Importazioni da paesi terzi

(280)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi (1 000 m2)

Paesi terzi

2009

2010

2011

PI

Volume (m2)

700

886

1 287

1 023

Indice

100

127

184

146

Quota di mercato

4,2 %

3,1 %

3,8 %

3,7 %

Indice

100

74

90

88

Prezzo medio EUR/m2

10,50

10,09

9,60

8,40

Indice

100

96

91

80

Fonte: Glass for Europe e la denuncia

(281)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato nel periodo in esame del 46 %, coerentemente con l’aumento del consumo nell’Unione. Durante il PI la quota di mercato di tali importazioni è leggermente diminuita rispetto al 2011 (3,7 %), ma è rimasta complessivamente stabile nel periodo in esame. La Turchia è il secondo maggior esportatore dopo la RPC, seguita dall’India.

(282)

In base alle informazioni disponibili sulle importazioni da tutti i paesi terzi il corrispondente prezzo medio è stato superiore al prezzo medio delle importazioni cinesi. Ciò vale anche per il prezzo unitario di particolari tipi del prodotto in esame. Dall’altro lato, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato simile o superiore al prezzo medio praticato dall’industria dell’Unione.

(283)

Visti i bassi volumi totali delle importazioni e delle quote di mercato dei paesi terzi nonché i loro livelli di prezzo, la Commissione conclude che le importazioni dai paesi terzi non potevano infrangere il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(284)

Il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha avuto, nel periodo in esame, il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2009

2010

2011

PI

Valore delle vendite all’esportazione (1 000 EUR)

19 313

19 814

27 419

7 001

Indice

100

103

142

36

Volume delle vendite all’esportazione (1 000 m2)

1 460

1 713

2 708

760

Indice

100

117

185

52

Prezzo medio (EUR/m2)

13,22

11,56

10,12

9,21

Indice

100

87

77

70

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione

(285)

Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentate tra il 2009 e il 2011, per poi diminuire improvvisamente durante il PI del 74 % in termini di valore e del 71,9 % in termini di volume. Dalle risposte degli esportatori cinesi inclusi nel campione pare che la causa risieda nei prezzi molto bassi delle esportazioni cinesi verso i principali mercati di esportazione dell’industria dell’Unione (ovvero Stati Uniti e Canada).

(286)

Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione costituivano nel 2009 (nella fase di avviamento) il 20 % del volume totale delle loro vendite, l’11 % nel 2010, e nel 2011, anno in cui è stato raggiunto il picco, solo il 14 %. Il 2012 ha riportato un’ulteriore diminuzione fino al 5 %.

(287)

Per l’industria dell’Unione il mercato principale è costituito da quello dell’Unione stessa, che è uno dei maggiori al mondo, e non dai mercati nei paesi terzi. Essendo inoltre il vetro solare relativamente pesante e fragile, il suo trasporto comporta costi aggiuntivi per compensare i casi di rottura e corrosione. L’inchiesta ha inoltre confermato che il calo delle esportazioni si deve principalmente alla concorrenza con esportazioni cinesi a basso prezzo anche sui mercati dei paesi terzi. La Commissione conclude pertanto che la diminuzione delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione non infrange il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(288)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la conclusione della Commissione, ovvero che il calo delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dipendesse molto probabilmente dai prezzi molto bassi delle esportazioni cinesi verso i principali mercati di esportazione dell’industria dell’Unione (Stati Uniti e Canada), è stata contestata da diverse parti interessate, che hanno definito tale conclusione infondata in quanto erano presenti esportazioni cinesi anche nel 2011 e quindi non vi è motivo per cui il loro impatto dovesse manifestarsi solo nel 2012. Secondo tali parti interessate il vero motivo delle scarse vendite all’esportazione era il fatto che l’industria dell’Unione non era concorrenziale e quando i prezzi sul mercato mondiale sono diminuiti l’industria dell’Unione non poteva rimanere concorrenziale. Pertanto le parti interessate ritengono che la diminuzione delle esportazioni dell’industria dell’Unione durante il PI abbia aggravato ulteriormente il pregiudizio subito.

(289)

La Commissione respinge tali affermazioni per i motivi seguenti. Il mercato principale per l’industria dell’Unione è ancora il mercato dell’Unione, non i mercati dei paesi terzi. Inoltre i costi aggiuntivi del trasporto, per compensare i casi di rottura e corrosione, sono sopportabili solo se il livello dei prezzi nei paesi terzi è sufficientemente elevato. Ciò non pare essersi verificato. In realtà in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tratte dalle risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione, i prezzi delle esportazioni cinesi verso le principali destinazioni delle esportazioni dell’industria dell’Unione erano effettivamente molto bassi e sono diminuiti ulteriormente durante il PI rispetto al 2011. Ciò indica che il peggioramento delle esportazioni dell’industria dell’Unione si deve principalmente ai prezzi sempre più bassi delle esportazioni cinesi anche sui mercati dei paesi terzi, come confermato durante l’inchiesta.

(290)

Le stesse parti interessate hanno obiettato altresì che l’inchiesta riguardava il mercato dell’Unione e non ha valutato alcun presunto caso di politica dei prezzi sleale sui mercati dei paesi terzi.

(291)

Inoltre i risultati presentati dalle istituzioni dell’UE, ammesso che fossero corretti, avevano, a quanto asserito, attribuito alle esportazioni sovvenzionate verso l’Unione un pregiudizio causato da altri fattori. Analogamente, le presunte esportazioni cinesi a basso prezzo o sovvenzionate verso paesi terzi erano distinte dalle importazioni sovvenzionate verso l’UE e in quanto tali da considerare come un fattore diverso, i cui effetti pregiudizievoli non potevano essere attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

(292)

La Commissione respinge tale argomentazione: essa non ha indagato se i prezzi delle importazioni originarie della RPC verso paesi terzi fossero oggetto di dumping e/o sovvenzioni, limitandosi invece ad accertare, in base ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi comunicati dai produttori esportatori inclusi nel campione, che tali prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni.

(293)

Analogamente, la Commissione ha analizzato la riduzione di prezzo delle importazioni originarie della RPC verso i paesi terzi come fattore separato e non l’ha attribuita alle importazioni sovvenzionate verso l’Unione. Tale fatto era in realtà stato invocato solo come possibile spiegazione del calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso i suoi principali paesi terzi di destinazione, fermo restando che tali mercati non costituivano, né avevano mai costituito, i mercati principali dell’industria dell’Unione. Anche negli anni di picco 2010 e 2011 oltre l’85 % delle vendite dell’industria dell’Unione era stato concluso sul mercato dell’Unione.

(294)

La Commissione conclude quindi che la diminuzione delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione non infrange il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

2.3.   Andamento del consumo e della capacità produttiva

(295)

Come indicato nella precedente sezione D.3, il consumo dell’Unione è cresciuto del 65 % tra il 2009 e il PI, raggiungendo il picco nel 2011, quando è aumentato del 105 % rispetto al 2009. L’industria dell’Unione non è stata tuttavia in grado di trarre il massimo beneficio da tale aumento del consumo. Le sue vendite totali sono aumentate in modo significativo fino al 2011, ma a un ritmo inferiore all’ampliamento del mercato, per poi diminuire anche in termini generali durante il PI. La sua quota di mercato è scesa costantemente nel corso del periodo in esame, fino a contrarsi del 25,7 % durante il PI rispetto al 2009 (-15,8 % a confronto con il 2011). Si è invece registrato un forte incremento sia della quota di mercato sia del volume delle vendite cinesi, anche quando il consumo è sceso tra il 2011 e il PI, con un aumento del 68,4 % tra il 2011 e il PI ed una crescita complessiva del 321 % durante l’intero periodo. L’aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stato del 596 %.

(296)

Poiché il consumo dell’Unione è aumentato durante il periodo in esame, il suo andamento è tale da rafforzare il nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non costituisce di per sé una causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Inoltre anche durante il PI, quando il consumo è diminuito, le importazioni cinesi sovvenzionate hanno aumentato ancora la propria quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione.

(297)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto al calo del consumo dell’Unione, in quanto questo sarebbe, a quanto asserito, l’unico fattore che è diminuito per la prima volta nel 2012 e al quale si potrebbe ragionevolmente collegare il pregiudizio, mentre le importazioni cinesi erano iniziate già nel 2011 a prezzi paragonabili a quelli del 2012.

(298)

È vero che nel 2012 il consumo è diminuito rispetto agli anni precedenti. Però l’analisi della Commissione parte dall’inizio del periodo in esame nel 2009 per giungere fino al termine del PI e in tale lasso di tempo il consumo dell’Unione è aumentato complessivamente del 65 %. Durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente e notevolmente, nella misura del 25,7 % complessivo, mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 321 %. L’aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stato del 596 %.

(299)

Per di più, durante il PI il consumo dell’Unione era ancora ad un livello paragonabile a quello del 2010 e, come indicato nella precedente tabella 10, il 2010 era stato l’anno in cui l’industria dell’Unione aveva ottenuto un profitto ragionevole. Di conseguenza il calo del consumo dell’Unione non può di per sé aver comportato le perdite subite dall’industria dell’Unione durante il PI. Inoltre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 26,6 % tra il 2010 e il 2012, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è cresciuta del 318 %. Infine, se il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione fosse stato dovuto al calo del consumo durante il PI, tale calo avrebbe dovuto colpire anche le importazioni dalla Cina. Cosa che evidentemente non si è verificata. Al contrario durante il PI le importazioni cinesi sono aumentate significativamente in termini sia di volume sia di quota di mercato.

(300)

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione respinge tale affermazione. La Commissione conclude quindi che la diminuzione del consumo durante il PI non poteva infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(301)

Per quanto riguarda la capacità produttiva dell’industria dell’Unione come esposta nella precedente tabella 4, il suo aumento ha chiaramente seguito la tendenza all’aumento del consumo dell’Unione fino alla fine del 2011. L’inchiesta ha rivelato che il motivo principale dell’aumento della capacità produttiva tra il 2011 e il PI, pari al 12,5 %, è stato l’ingresso sul mercato del vetro solare di una società. La capacità produttiva di tutte le altre società sul mercato è diminuita leggermente nello stesso periodo. Quindi l’andamento complessivo della capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha seguito quello del consumo dell’Unione. La Commissione ritiene pertanto che l’alta capacità produttiva dell’industria dell’Unione, che era già elevata all’inizio del periodo in esame e che lo è rimasta durante il PI, non poteva infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(302)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del presunto eccesso di capacità produttiva quale causa importante del pregiudizio. A quanto asserito, durante il periodo in esame l’aumento della capacità non sarebbe stato giustificato dall’aumento del consumo, in quanto l’industria dell’Unione avrebbe presentato un forte divario costante tra la capacità produttiva e il consumo, che secondo le obiezioni non sarebbe economicamente valido. Si è sostenuto inoltre che l’ingresso sul mercato di una nuova società tra il 2011 e la fine del PI aveva aggravato il pregiudizio subito in quanto aveva aumentato la concorrenza interna.

(303)

Tali parti hanno altresì sostenuto che la diminuzione del consumo dell’Unione e l’aumento della capacità produttiva, associati al calo delle esportazioni, avevano comportato un basso tasso di utilizzo degli impianti. Questo fattore aveva causato elevati costi fissi che secondo le obiezioni avrebbero avuto gravi ripercussioni sull’industria del vetro solare dell’Unione.

(304)

La Commissione osserva che il livello di capacità produttiva dell’intera industria dell’Unione è stato costantemente superiore al consumo totale dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Ciò non ha comunque impedito alle società dell’Unione incluse nel campione di ottenere profitti durante i due anni precedenti il PI, mentre esse hanno subito perdite notevoli, pari a – 14,5 %, solo durante il PI.

(305)

Inoltre la capacità produttiva dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentata solo del 4 % tra il 2010 e il 2011 e del 2,6 % tra il 2011 e il PI, riportando un aumento complessivo modesto del 6,7 % tra il 2010 e il PI.

(306)

Di conseguenza la differenza tra il consumo e la capacità produttiva era presente durante l’intero periodo in esame e, sebbene leggermente superiore durante il PI, non può spiegare le forti perdite subite durante il PI dalle società incluse nel campione. Pertanto la Commissione respinge l’affermazione che il livello di capacità produttiva dell’industria dell’Unione non fosse economicamente valido.

(307)

Quanto all’argomento che l’ingresso nel 2012 del nuovo produttore abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione osserva che tale nuovo produttore, sebbene avesse installato un’elevata capacità produttiva, ha registrato durante il PI livelli di produzione e di vendita molto limitati, pari al 2 % delle vendite totali nell’UE. Di conseguenza la sua apparizione ha potuto esercitare solo un effetto minimo sui risultati dell’industria nell’insieme, a parte aver fatto aumentare notevolmente i dati relativi alla capacità produttiva e all’utilizzazione degli impianti. Infatti escludendo i dati relativi a tale produttore la capacità di tutti gli altri produttori dell’Unione è di fatto diminuita tra il 2011 e il 2012.

(308)

L’inchiesta non ha peraltro confermato che l’industria del vetro solare risenta in misura notevole dei costi fissi. Di fatto i costi fissi medi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione rientravano in una fascia da 25 a 35 % dei costi totali di produzione durante il PI. Negli anni precedenti, 2010 e 2011, la percentuale di costi fissi era stata leggermente inferiore ma comunque compresa nella stessa fascia. Ciò indica chiaramente che la capacità produttiva elevata durante il PI ha evidentemente avuto ripercussioni sul costo della produzione, ma si è trattato di ripercussioni non significative e che non possono spiegare le forti perdite subite durante il PI, in particolare in confronto ai profitti ottenuti negli anni precedenti. Inoltre il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione era diminuito rispetto agli anni precedenti ma era ancora prossimo al 65 % durante il PI.

(309)

Da ultimo, nella propria analisi la Commissione ha anche tenuto presente che la capacità installata può essere adattata alla produzione di altri tipi di vetro che esulano dall’ambito della presente inchiesta. Anche a causa di tale elemento la Commissione non accoglie la tesi della parte interessata che l’elevata capacità produttiva installata non fosse economicamente valida.

(310)

Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione respinge le argomentazioni avanzate dalle parti e ribadisce che gli andamenti del consumo, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame, analizzati tanto separatamente quanto cumulativamente, non sono tali da infrangere il nesso causale riscontrato tra il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e le importazioni sovvenzionate.

2.4.   Tendenze nel settore dei moduli solari

(311)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione (20), l’80-85 % circa delle vendite di vetro solare sono effettuate a produttori di moduli solari (moduli fotovoltaici in silicio cristallino e moduli fotovoltaici a film sottile), mentre il 15-20 % delle vendite ha per acquirenti i produttori di collettori a pannelli piani per il solare termico, che producono acqua calda. Le tendenze osservate nel settore dei moduli solari hanno pertanto un notevole impatto sul consumo di vetro solare.

(312)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, due parti interessate hanno obiettato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era stato causato, oltre che dall’andamento del consumo del prodotto in esame, dal calo del consumo dei moduli solari e dalle perdite subite da tale settore tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. L’impatto della sofferenza finanziaria dei produttori di pannelli solari sul mercato del vetro solare avrebbe cominciato a manifestarsi, secondo quanto asserito, alla fine del 2011 e nel 2012, a causa del necessario scarto temporale tra i due eventi.

(313)

Il consumo di moduli solari è aumentato costantemente durante lo stesso periodo, cioè 2009-2012, e nonostante un calo nel 2012 il livello del consumo è rimasto più elevato, del 221 % rispetto al 2009 e del 44 % rispetto al 2010 (21). Si è inoltre accertato che, sebbene nell’Unione la domanda di moduli fosse stata inizialmente generata da programmi di sostegno finanziario, principalmente tariffe di immissione (FIT), non si può concludere che i tagli alle FIT (fine 2011, inizio 2012) abbiano infranto il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio (22). Questo perché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata nello stesso periodo 2009-2012.

(314)

Il livello del consumo di moduli solari, e di conseguenza la domanda di vetro solare, si sono pertanto mantenuti a livelli elevati durante il periodo in esame. La lieve diminuzione del 2012 non può essere considerata di per sé un fattore tale da infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

(315)

Analogamente, poiché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata durante il periodo 2009-2012 e la domanda di vetro solare è aumentata del 65 % nello stesso periodo, l’impatto sul consumo di vetro solare del deteriorarsi della situazione finanziaria dei produttori di moduli solari a fine del 2011/inizio del 2012 non può essere considerato di per sé un fattore tale da infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

(316)

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione conferma che l’andamento del consumo di moduli solari non può essere considerato di per sé un fattore tale da infrangere il nesso di causalità accertato tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

3.   Conclusioni

(317)

L’inchiesta ha accertato la presenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e le importazioni sovvenzionate dalla RPC. La Commissione ha analizzato altre possibili cause del pregiudizio, quali importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, variazioni del consumo e della capacità produttiva o della situazione di mercato di alcuni degli utilizzatori del prodotto in esame. Nessuna di esse, analizzata sia individualmente sia cumulativamente, è tale da infrangere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

(318)

In base all’analisi di cui sopra, che ha correttamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, si conclude che le importazioni sovvenzionate dal paese interessato hanno causato un pregiudizio grave all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

(319)

Dopo il PI diversi produttori di vetro solare dell’Unione hanno annunciato pubblicamente la fine della produzione, il che ha inevitabilmente trasformato un notevole volume di capacità operativa in capacità inutilizzata. Ciò rafforza ulteriormente il nesso di causalità accertato in precedenza e dimostra l’effetto devastante delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

(320)

In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se, nonostante la conclusione relativa al pregiudizio causato dalle sovvenzioni, fosse manifestamente pregiudizievole all’interesse dell’Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.

1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(321)

Durante il PI l’industria dell’Unione impiegava direttamente 860 persone circa nella produzione e nella vendita del prodotto simile. L’inchiesta ha accertato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio grave a causa delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato durante il PI. Alcuni produttori dell’Unione sono già stati costretti a chiudere impianti di produzione, mentre altri rischiano di essere dichiarati insolventi (23). Se non verranno prese misure è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(322)

Si prevede che l’istituzione di dazi antisovvenzioni eliminerà gli effetti distorsivi degli scambi dovuti alle sovvenzioni pregiudizievoli e ristabilirà un’effettiva competizione nel mercato dell’Unione, consentendo all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto simile in modo da riflettere i costi di produzione, migliorando in tal modo la propria redditività. Si può inoltre prevedere che l’istituzione di misure consentirà all’industria dell’Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta durante il periodo in esame, con ripercussioni positive sulla sua situazione finanziaria complessiva.

(323)

L’industria dell’Unione sarà altresì in grado di reperire capitali più agevolmente e di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo e nell’innovazione sul mercato del vetro solare.

(324)

È infine probabile che i produttori dell’Unione che sono stati costretti a cessare la produzione a causa della pressione delle importazioni cinesi sovvenzionate possano riprendere l’attività. In questo scenario complessivo non solo i posti di lavoro attuali sarebbero garantiti, ma sarebbe anche ragionevole attendersi un’ulteriore espansione della produzione e un aumento dell’occupazione.

(325)

Se non verranno prese misure sono previste ulteriori perdite di quote di mercato e un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Si tratta di una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Oltre all’alto numero di produttori dell’Unione già costretti a uscire dal mercato, anche altri produttori potrebbero quindi rischiare di essere dichiarati insolventi, il che porterebbe probabilmente, nel breve e medio periodo, alla scomparsa dell’industria dell’Unione, con forti effetti negativi sui livelli occupazionali.

(326)

Si è concluso pertanto che l’imposizione di dazi antisovvenzioni sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

2.   Interesse degli importatori e operatori commerciali indipendenti

(327)

Nel caso dei due importatori che hanno collaborato, la principale attività consisteva nel commercio del prodotto in esame. Entrambi disponevano di fonti diversificate per l’approvvigionamento del prodotto in esame, ovvero non si rifornivano solo nella RPC, ma anche nell’Unione e in paesi terzi.

(328)

È stato obiettato che l’istituzione di misure sul prodotto in esame si sarebbe ripercossa negativamente sull’attività degli importatori. In primo luogo, con l’istituzione dei dazi non verranno eliminate tutte le importazioni dalla RPC. In secondo luogo, sebbene sia prevedibile che l’istituzione di misure possa avere effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori che importano esclusivamente o principalmente dalla RPC, si presume che, data la possibilità di approvvigionarsi in paesi terzi, gli importatori saranno flessibili e rivedranno se necessario le proprie fonti di approvvigionamento.

(329)

Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antisovvenzioni al livello proposto può avere un certo impatto negativo sulla situazione degli importatori indipendenti del prodotto in esame, ma che tale impatto sarà attenuato dal fatto che gli importatori e gli operatori commerciali possono utilizzare altre fonti di approvvigionamento, rivolgendosi sia a paesi terzi sia all’industria dell’Unione, la quale è in grado di aumentare la produzione, e che l’incidenza non sarebbe comunque superiore all’effetto positivo esercitato su altre parti interessate.

3.   Interesse dei fornitori di materie prime

(330)

Nessun fornitore di materie prime ha collaborato all’inchiesta. In mancanza di dati provenienti da tali fornitori, non vi sono prove del fatto che l’istituzione di misure sarebbe contraria ai loro interessi.

4.   Interesse degli utilizzatori

(331)

Tutti gli utilizzatori che hanno risposto sono produttori di moduli solari e/o di collettori termici. Tre utilizzatori si sono dichiarati a favore dell’istituzione di dazi antisovvenzioni, sostenendo che l’industria dell’Unione produce vetro solare di migliore qualità, che le società cinesi non sempre possono fornire. Per contro, altri tre utilizzatori si sono detti contrari all’istituzione di misure antisovvenzioni. Tali utilizzatori ritengono che l’istituzione di dazi antisovvenzioni avrebbe ripercussioni negative sulla loro attività. Essi ritengono che non potranno trasferire ai consumatori finali l’aumento dei prezzi, vista la grave situazione del settore dei moduli solari.

(332)

In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori, il vetro solare incide soltanto nella misura del 6-8 % circa sul costo totale dei moduli solari. Il vetro solare rappresenta pertanto solo una piccola parte dei costi e del valore finale dei moduli fotovoltaici. Si può inoltre stimare che, se verranno istituiti dazi antisovvenzioni sul vetro solare importato dalla RPC, l’incidenza sui costi totali dei moduli solari sarà inferiore all’1 %. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli utilizzatori che hanno collaborato acquistano notevoli quantità di vetro solare dai produttori dell’Unione.

(333)

Di conseguenza, se pure un’eventuale imposizione di dazi antisovvenzioni farebbe probabilmente aumentare leggermente i prezzi dei fattori di produzione dei moduli solari rispetto allo scenario alternativo senza dazi, ciò non dovrebbe avere un impatto negativo significativo sui costi e sui prezzi finali del settore dei moduli solari dell’Unione.

(334)

Alcuni utilizzatori inoltre dispongono già di altre fonti di approvvigionamento, ad esempio in Turchia e in India, che non subirebbero ripercussioni negative dall’istituzione dei dazi antisovvenzioni. Altri utilizzatori possono cambiare le proprie fonti di approvvigionamento, rivolgendosi a paesi terzi o all’industria dell’Unione.

(335)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge le argomentazioni addotte da alcuni degli utilizzatori contro l’istituzione di misure.

5.   Aspetti relativi alla concorrenza

(336)

Un importatore ha sostenuto che alcuni produttori dell’Unione, che hanno fatto parte di un cartello mondiale del vetro piano (che comprende il vetro solare) e sono stati sanzionati dalla Commissione europea nel 2007, utilizzano lo strumento antisovvenzioni come mezzo per recuperare le perdite loro derivate dalle sanzioni per il cartello e dalla diminuzione della loro quota di mercato nell’Unione. Se l’accesso al mercato dell’Unione fosse inoltre limitato da dazi antisovvenzioni, i produttori dell’Unione sarebbero maggiormente incentivati ad associarsi in cartello o adottare altri comportamenti anticoncorrenziali per prodotti per i quali esistono poche possibilità di beneficiare dell’effetto leva del volume nell’Unione, quali quelli per l’arredamento.

(337)

Tali argomentazioni vanno respinte. In primo luogo la Commissione osserva che il cartello ha cessato la propria attività nel 2007. Gli effetti del cartello nel passato non hanno pertanto provocato ripercussioni sull’industria nel periodo in esame. In secondo luogo, nessuno tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha fatto parte del cartello, così come nessuno degli attuali produttori dell’Unione con i maggiori volumi di vendite. In terzo luogo, si prevede che l’eventuale istituzione di dazi antisovvenzioni non avrà alcun impatto sul comportamento dell’industria dell’Unione in fatto di concorrenza, dato che, da un lato, non modificherà la struttura del mercato dell’Unione e, dall’altro, le imprese sono comunque generalmente tenute a rispettare le norme applicabili dell’Unione e nazionali sulla concorrenza, indipendentemente dall’imposizione o meno di dazi.

(338)

È stato anche sostenuto da parte di un importatore che l’imposizione di dazi avrebbe un impatto negativo sul mercato dell’Unione dei rivestimenti antiriflesso per il vetro solare. Tale mercato, ritenuto dall’importatore un mercato collegato, sarebbe, a quanto asserito, dominato dai produttori dell’Unione e l’istituzione di misure ne rafforzerebbe la posizione a scapito dei fornitori concorrenti di rivestimenti antiriflesso. È stato inoltre affermato che gli importatori avrebbero difficoltà a ottenere ordini dai produttori dell’Unione o a ricevere le relative consegne entro un periodo di tempo ragionevole e a prezzi ragionevoli.

(339)

Il mercato dei rivestimenti antiriflesso rientra nell’ambito dell’inchiesta e non costituisce un mercato collegato. Dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione sono rimasti comunque competitivi in tale mercato di nicchia durante il PI, nonostante i prezzi relativamente più elevati da loro praticati, in quanto il mercato sembra attribuire un vantaggio qualitativo ai loro prodotti rivestiti. Non è stata però fornita alcuna prova del fatto che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di far fronte a un eventuale aumento della domanda di vetro solare con rivestimento antiriflesso. Tale argomentazione va quindi respinta.

(340)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui i produttori dell’Unione hanno rifiutato di accettare ordini o di effettuare le loro consegne puntualmente a prezzi ragionevoli, spetta esclusivamente al singolo produttore scegliere la propria strategia commerciale, fintanto che, individualmente o con altri produttori, non viene a trovarsi in una posizione dominante sul relativo mercato. La concorrenza sul mercato dell’Unione è abbastanza ampia da consentire di cambiare e/o diversificare i fornitori. Pertanto, anche tale argomentazione va respinta.

6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(341)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che, in base alla valutazione complessiva dei vari interessi, l’interesse dell’Unione impone l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di vetro solare originarie della RPC.

G.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(342)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in fatto di sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione, si ritiene opportuno istituire misure compensative definitive per evitare che le importazioni sovvenzionate causino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(343)

Per determinare il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione riscontrati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, senza superare i margini di sovvenzione rilevati.

(344)

Nel calcolare l’importo del dazio necessario a eliminare gli effetti della sovvenzione pregiudizievole, si è tenuto presente che la misura dovrebbe permettere all’industria dell’Unione di coprire i propri costi di produzione e di realizzare il profitto al lordo delle imposte che un’industria di questo tipo può ragionevolmente ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè senza importazioni sovvenzionate, vendendo il prodotto simile nell’Unione.

(345)

Un margine di profitto dell’8,3 % sul fatturato è stato considerato un appropriato livello minimo, che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni sovvenzionate pregiudizievoli. Tale margine di profitto si fonda sul profitto medio realizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2010, quando le importazioni del prodotto in esame erano ancora modeste e non avevano ancora potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza.

(346)

Su questa base è stato calcolato per l’industria dell’Unione un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato aggiungendo il suddetto margine di profitto dell’8,3 % al costo di produzione durante il PI dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(347)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato comparando il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo e debitamente adeguato per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, al prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai fabbricanti dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’UE durante il PI. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio ponderato all’importazione su base cif.

(348)

In seguito alla divulgazione delle informazioni una delle parti ha contestato l’uso del margine di profitto come margine di riferimento, sostenendo che la Commissione dovrebbe tener conto di tutti gli altri fattori che hanno influenzato la redditività durante il PI. Tale parte ha sostenuto che un profitto di riferimento ragionevole non potrebbe essere superiore al 5 %.

(349)

La Commissione respinge tale asserzione per i motivi seguenti. Il margine di riferimento adottato non si basa su stime ma sul profitto effettivamente ottenuto dall’industria dell’Unione prima della distorsione della concorrenza a causa delle importazioni cinesi sovvenzionate. La Commissione considera tale profitto ragionevole ed ha altresì tenuto conto del fatto che la situazione di mercato non era notevolmente diversa da quella durante il PI, eccezion fatta per l’impatto delle importazioni cinesi sovvenzionate. L’affermazione della parte interessata secondo cui il consumo nel 2010 era molto superiore a quello del 2012 è inesatta come dato di fatto. Come indicato nella precedente sezione E.2.3 il consumo nel 2010 era ad un livello simile a quello del 2012. Inoltre nel 2010 l’industria dell’Unione stava aumentando la propria capacità produttiva in previsione di un forte aumento della domanda, cosa che ha avuto ripercussioni negative sul profitto nello stesso anno. Da ultimo, il margine proposto del 5 % è arbitrario e non si basa su alcun dato o calcolo reale, ed è di conseguenza respinto.

2.   Misure

(350)

Alla luce delle considerazioni precedenti e in conformità all’articolo 15 del regolamento di base è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della RPC a un livello che corrisponda al più basso margine di sovvenzione o di pregiudizio riscontrati, nel rispetto del principio del dazio inferiore. Nel presente caso l’aliquota del dazio dovrebbe pertanto essere fissata al livello dei margini di sovvenzione riscontrati.

(351)

Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo applicabile alle società incluse nel campione o che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all’inchiesta.

(352)

Per le società cinesi, indicate nell’allegato, che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione, l’aliquota del dazio definitivo è fissata come la media ponderata delle aliquote per le società inserite nel campione.

(353)

Sulla base di quanto precede, le aliquote ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissate come segue:

Denominazione della società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Dazio compensativo

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

39,3 %

3,2 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

26,2 %

17,1 %

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

42,1 %

12,8 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

17,1 %

16,7 %

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

12,4 %

33,2 %

12,4 %

Tutte le altre società

17,1 %

42,1 %

17,1 %

(354)

Le misure compensative di cui sopra sono istituite sotto forma di dazi ad valorem, ossia in proporzione al valore dell’importazione.

(355)

Le aliquote del dazio compensativo per le singole società specificate nel presente regolamento sono state fissate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse quindi riflettono la situazione constatata durante l’inchiesta per quanto riguarda le società incluse nel campione, mentre alle società che hanno collaborato ma non incluse nel campione viene applicata la media dei dazi imposti alle società del campione.

(356)

Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata all’articolo 1, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(357)

Eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) andrebbero inoltrate senza indugio alla Commissione, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(358)

Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, il livello del dazio residuo va applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI, tranne quelli che hanno collaborato all’inchiesta.

(359)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il denunciante ha sostenuto che i dazi ad valorem antidumping e compensativo non erano efficaci e ha chiesto alla Commissione di istituire misure sotto forma di un prezzo minimo all’importazione. Anche diversi utilizzatori hanno proposto un prezzo minimo all’importazione. Le ragioni proposte dalle parti e le motivazioni con cui la Commissione ha respinto tali richieste sono esposte nei considerando da 144 a 168 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 470/2014 (24) (regolamento antidumping definitivo).

(360)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i tre produttori esportatori inclusi nel campione, nonché Henan Yuhua, hanno offerto impegni di prezzo sotto forma di prezzo minimo all’importazione. La Commissione ha respinto gli impegni offerti per i motivi esposti nei considerando da 172 a 179 del regolamento antidumping definitivo.

(361)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare rivestito (con rivestimento su uno o due lati) viene classificato al codice TARIC 7007198019, il vetro solare senza rivestimento al codice TARIC 7007198011.

2.   Le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

B946

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

12,4 %

 

Tutte le altre società

17,1 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell’Unione,

l’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 12,4 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 122 del 27.4.2013, pag. 24.

(3)  GU C 58 del 28.2.2013, pag. 6 e rettifica pubblicata nella GU C 94 del 3.4.2013, pag. 11.

(4)  Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

(5)  http://www.fsolar.de/cms/fileadmin/user_upload/Bilder/PVSEC_2013/Presse_Information_EU_PVSEC_2013_Paris_ENG.pdf

(6)  Capitolo 9 del dodicesimo piano quinquennale: Focalizzazione sullo sviluppo del vetro fotovoltaico, del vetro ultrasottile per sostrato … e di altri materiali nuovi.

(7)  Emesso dal ministero dell’industria e della tecnologia dell’informazione e relativo al periodo 2011-2015.

(8)  Emesso dal Consiglio di Stato e relativo al periodo 2006-2020.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(10)  Capitolo II, articolo 5 delle Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale.

(11)  Capitolo III, articolo 17 delle Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale.

(12)  Le banche pubbliche di sviluppo sono banche che non hanno scopi commerciali ma sono gli organismi pubblici ai quali lo Stato affida il finanziamento di progetti attuati in base a considerazioni di politica pubblica.

(13)  http://www.adcommission.gov.au/cases/documents/141-AttachmentstoPreliminaryReportonExistenceofCVSubsisides-GovofthePeoplesRepublicofChina-N.pdf

(14)  http://www.china.org.cn/english/kuaixun/76340.htm

(15)  Articolo 34 della legge sulle banche commerciali.

(16)  La pag. 37 della versione consultabile della denuncia riguarda altre sovvenzioni governative indicate come sovvenzioni.

(17)  Notice by the PRC State Council on the Implementation of the Grandfathering Preferential Policies under the PRC Enterprise Tax Law [Decree no. [2007]39] — Avviso del Consiglio di Stato della RPC sull’attuazione delle politiche preferenziali di esenzione nel contesto della legge della RPC sulla tassazione delle imprese [decreto n. (2007)39].

(18)  Tale programma viene trattato alle pagine 52 e 53 della versione consultabile della denuncia.

(19)  Documento di lavoro dell’FMI (WP/12/100), «An End to Chinàs Imbalances» (Fine degli squilibri in Cina), aprile 2012, pag. 12.

(20)  Dati forniti dal denunciante, oggetto di controllo incrociato con le risposte al questionario dei produttori dell’Unione.

(21)  Cfr. tabelle 1-a e 1-b nel considerando 108 del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5 («regolamento provvisorio sui pannelli solari»). Come indicato nel considerando 20 e seguenti del regolamento provvisorio sui pannelli solari, il prodotto oggetto di tale inchiesta è rappresentato da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. I moduli fotovoltaici a film sottile non sono quindi oggetto dell’inchiesta e il loro consumo non è considerato.

(22)  Cfr. considerando 107 e seguenti del regolamento provvisorio sui pannelli solari. I risultati esposti nel regolamento provvisorio sui pannelli solari ai considerando da 107 a 109 sono stati confermati dai considerando da 245 a 265 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(23)  Cfr. ad esempio: http://www.lesoir.be/421477/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2014-02-07/agc-confirme-l-arret-du-verre-solaire-roux del 7 febbraio 2014; http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/centrosolar-glas-must-declare-insolvency_100013055/#axzz2tDr5dhxV del 16 ottobre 2013.

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Denominazione

Codice addizionale TARIC

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang Limited

B952

Novatech Glass Co., Ltd

B954


ALLEGATO II

Va esibita una fattura commerciale valida secondo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 3, che contenga le seguenti informazioni:

1)

nome e cognome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo [superficie in m2] di vetro solare venduto per l’esportazione verso l’Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3)

data e firma del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.