ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 maggio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda le condizioni di importazione e l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

 

2014/275/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

16

 

 

2014/276/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3400-3800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2014) 2798]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 492/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire norme supplementari per il rinnovo delle autorizzazioni nazionali oggetto di riconoscimento reciproco a norma dell'articolo 4 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, sia negli Stati membri che hanno rilasciato la prima autorizzazione, sia negli Stati membri che hanno concesso un'autorizzazione ricorrendo al riconoscimento reciproco di tale prima autorizzazione.

(2)

Al fine di evitare inutili duplicazioni di lavoro e garantire coerenza, il rinnovo delle autorizzazioni oggetto di riconoscimento reciproco dovrebbe in primo luogo essere gestito dall'autorità competente di un unico Stato membro di riferimento. Per garantire la flessibilità ai richiedenti e alle autorità competenti, è opportuno che il richiedente abbia la possibilità di scegliere lo Stato membro di riferimento, previo accordo di quest'ultimo.

(3)

Al fine di agevolare il corretto svolgimento della procedura e i compiti che spettano alle autorità competenti, è auspicabile che, fatto salvo un numero limitato di eccezioni, l'ambito di applicazione del presente regolamento sia circoscritto alle autorizzazioni subordinate agli stessi termini e alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri al momento della presentazione della domanda di rinnovo. Per le altre autorizzazioni nazionali la domanda di rinnovo dovrebbe essere trasmessa allo Stato membro in questione, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il contenuto di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione nazionale è indicato all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, per le domande di rinnovo delle autorizzazioni nazionali concesse sulla base del riconoscimento reciproco, il contenuto della domanda dovrebbe essere ulteriormente specificato, in particolare per agevolare il lavoro degli Stati membri che si occupano del rinnovo di tali autorizzazioni.

(5)

Al fine di tenere conto del carico di lavoro associato alla valutazione, il tempo previsto per il trattamento di una domanda dovrebbe dipendere dalla necessità o meno di eseguire una valutazione completa.

(6)

Al fine di garantire lo stesso livello di protezione sia per il rinnovo, sia per la prima concessione dell'autorizzazione, la validità massima di un'autorizzazione rinnovata non dovrebbe superare quella dell'autorizzazione iniziale. Inoltre è opportuno prevedere una graduale eliminazione dal mercato dei prodotti disponibili sui mercati degli Stati membri per cui non è presentata o è stata respinta una domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

(7)

È opportuno sottoporre ogni disaccordo circa la valutazione delle domande di rinnovo al gruppo di coordinamento istituito a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di esaminare gli elementi di dissenso relativi all'autorizzazione del prodotto e di consentire la concessione di deroghe al riconoscimento reciproco sulla base dei motivi generali che le giustificano, di cui all'articolo 37 del suddetto regolamento.

(8)

Ai fini di una maggiore prevedibilità, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito denominata «l'Agenzia») dovrebbe elaborare orientamenti relativi a elementi particolari della gestione dei rinnovi e aggiornarli regolarmente alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per il rinnovo di un'autorizzazione nazionale di un biocida o di una famiglia di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco a norma dell'articolo 4 della direttiva 98/8/CE o degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 528/2012 oppure di un'autorizzazione nazionale concessa per mezzo di tale riconoscimento reciproco (di seguito denominata «autorizzazione»).

2.   Il presente regolamento si applica alle autorizzazioni i cui termini e condizioni coincidono nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo in tutti gli Stati membri in cui è richiesto.

3.   Il presente regolamento si applica anche alle autorizzazioni i cui termini e condizioni differiscono in relazione a uno o più dei seguenti aspetti:

a)

differenze che riguardano meramente informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (3);

b)

differenze derivanti da un adeguamento dell'autorizzazione iniziale sulla base del secondo e terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE;

c)

differenze stabilite da una decisione della Commissione adottata in base all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE, o in base all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012;

d)

differenze derivanti da un accordo con il richiedente di cui all'articolo 37, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 o da accordi equivalenti raggiunti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Contenuto della domanda

1.   La domanda di rinnovo di un'autorizzazione è effettuata per mezzo dell'apposito modulo disponibile nel registro per i biocidi e contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome dello Stato membro che ha valutato la domanda di autorizzazione iniziale o, se del caso, il nome dello Stato membro scelto dal richiedente unitamente a una conferma scritta del fatto che lo Stato membro accetta di essere responsabile della valutazione della domanda di rinnovo (in seguito denominato «Stato membro di riferimento»);

b)

un elenco di tutti gli altri Stati membri in cui si richiede il rinnovo di un'autorizzazione (di seguito denominati «Stati membri interessati»), che comprende anche il numero di autorizzazioni concesse dallo Stato membro di riferimento e dagli Stati membri interessati;

c)

la conferma da parte del richiedente del fatto che tali autorizzazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, come previsto dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3;

d)

tutte le informazioni pertinenti, richieste a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, che il richiedente ha prodotto a partire dall'autorizzazione iniziale o, se del caso, dai precedenti rinnovi, a meno che tali informazioni non siano già state trasmesse all'Agenzia nel formato richiesto;

e)

un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida contenente le informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, nelle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati, che, se del caso, può presentare differenze tra i diversi Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento;

f)

la valutazione con cui il richiedente conferma o meno la validità delle conclusioni della valutazione iniziale o della precedente valutazione del biocida o della famiglia di biocidi, e quindi anche una revisione critica di tutte le informazioni notificate in conformità dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 528/2012, compresi gli eventuali elementi a sostegno di tale valutazione, qualora non siano già disponibili nel registro per i biocidi.

2.   Ai fini delle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), ove applicabile la domanda di rinnovo dell'autorizzazione contiene inoltre:

a)

un elenco delle azioni che competono al titolare dell'autorizzazione per soddisfare le condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione in qualsiasi Stato membro, nonché la conferma che tali azioni siano state eseguite;

b)

un elenco delle decisioni relative a modifiche concesse da qualsiasi Stato membro prima del 1o settembre 2013;

c)

un elenco delle decisioni relative a modifiche concesse da qualsiasi Stato membro in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013;

d)

un elenco delle notifiche o domande di modifica presentate in qualsiasi Stato membro in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 che sono ancora in sospeso al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

L'autorità competente dello Stato membro di riferimento può, ai fini della valutazione della domanda, chiedere la presentazione di una copia delle decisioni di cui alle lettere b) e c).

Articolo 3

Presentazione e convalida delle domande

1.   Al fine di rinnovare un'autorizzazione di o per conto del titolare di un'autorizzazione (di seguito denominato «il richiedente»), il richiedente presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro di riferimento almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione.

2.   Il richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda allo Stato membro di riferimento, presenta alle autorità competenti degli Stati membri interessati una domanda di rinnovo delle autorizzazioni concesse in tali Stati membri.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati informano il richiedente delle tariffe da pagare a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, qualora il richiedente non paghi le tariffe entro 30 giorni, respingono la domanda e ne informano il richiedente e le altre autorità competenti.

4.   Quando ricevono il pagamento delle tariffe di cui sopra, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati accettano la domanda e ne informano il richiedente, indicando le date dell'accettazione.

5.   Entro 30 giorni dall'accettazione nello Stato membro di riferimento, quest'ultimo convalida la domanda se questa contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 2 e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.

Nel convalidare la domanda, lo Stato membro di riferimento non valuta la qualità o l'idoneità dei dati o delle motivazioni trasmesse.

6.   Entro 30 giorni dall'accettazione da parte di uno Stato membro interessato, quest'ultimo verifica se l'autorizzazione rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, come previsto dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Se l'autorizzazione non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'autorità competente nello Stato membro interessato esamina la domanda come una domanda presentata a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e ne informa il richiedente e le autorità competenti di altri Stati membri.

7.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al richiedente quali sono le informazioni supplementari necessarie per la convalida della domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a 90 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento convalida la domanda se tali informazioni sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2.

Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.

Articolo 4

Valutazione della domanda

1.   Entro 90 giorni dalla convalida di una domanda, sulla base di una valutazione delle informazioni disponibili e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento decide se è necessaria una valutazione completa della domanda di rinnovo.

2.   Qualora sia necessaria una valutazione completa, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento redige una relazione di valutazione conformemente alla procedura e alla tempistica stabilite all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 528/2012. Dalla relazione di valutazione si evince se le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 di tale regolamento sono ancora soddisfatte. Se del caso, tale relazione tiene conto dei risultati della valutazione comparativa effettuata in conformità dell'articolo 23 di detto regolamento.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida sono trasmessi agli Stati membri interessati e al richiedente entro 365 giorni dalla convalida della domanda.

3.   Qualora non sia necessaria una valutazione completa, lo Stato membro di riferimento redige una relazione di valutazione secondo la procedura di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Da tale relazione si evince se le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 di tale regolamento sono soddisfatte. Se del caso, tale relazione tiene conto dei risultati della valutazione comparativa effettuata in conformità dell'articolo 23 di detto regolamento.

La relazione di valutazione e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida sono inviati agli Stati membri interessati e al richiedente entro 180 giorni dalla convalida della domanda.

Articolo 5

Decisione in merito al rinnovo

1.   Entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e del progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, e fatto salvo l'articolo 6, gli Stati membri interessati si accordano sul sommario delle caratteristiche del biocida, ad eccezione, se del caso, delle differenze di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e registrano il loro accordo nel registro per i biocidi.

Lo Stato membro di riferimento registra il sommario concordato delle caratteristiche del biocida nonché la valutazione finale nel registro per i biocidi, assieme ai termini e alle condizioni concordati imposti in merito alla messa a disposizione sul mercato o all'uso del biocida o della famiglia di biocidi.

2.   Entro 30 giorni dal raggiungimento dell'accordo, lo Stato membro di riferimento e ciascuno Stato membro interessato rinnovano l'autorizzazione del biocida in conformità del sommario concordato delle caratteristiche del biocida.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorizzazione può essere rinnovata per un periodo massimo di 10 anni.

3.   Fatto salvo l'articolo 7, qualora non si raggiunga un accordo entro 90 giorni, ciascuno Stato membro che conviene sul sommario delle caratteristiche del biocida di cui al paragrafo 1, può rinnovare l'autorizzazione di conseguenza.

4.   Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione.

Articolo 6

Periodo di tolleranza

L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica alle giacenze di biocidi messe a disposizione sui seguenti mercati:

a)

sul mercato di uno Stato membro in cui non è stata presentata una domanda di rinnovo o che ha respinto una domanda a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

b)

sul mercato dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati, qualora lo Stato membro di riferimento respinga la domanda di rinnovo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 3, paragrafo 7, terzo comma, del presente regolamento.

Articolo 7

Gruppo di coordinamento, arbitrato e deroga al principio del riconoscimento reciproco

1.   Uno Stato membro interessato può proporre di rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione o di adeguare i termini e le condizioni dell'autorizzazione a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   Se, su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati non raggiungono un accordo sulle conclusioni della relazione di valutazione o, se del caso, sul sommario delle caratteristiche del biocida proposto dallo Stato membro di riferimento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro di riferimento sottopone la questione al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 528/2012.

In caso di dissenso con lo Stato membro di riferimento, lo Stato membro interessato fornisce una dichiarazione dettagliata degli elementi che motivano la sua posizione a tutti gli altri Stati membri interessati e al richiedente.

3.   Gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applicano ai casi di disaccordo di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Orientamenti per la gestione dei rinnovi nell'ambito delle procedure di riconoscimento reciproco

1.   L'Agenzia, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate, redige orientamenti concernenti la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli orientamenti vengono aggiornati periodicamente, tenendo conto dei contributi degli Stati membri e dei contributi dei portatori d'interesse relativi all'applicazione e al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 nel 19.4.2013, pag. 4).


14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 493/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Tali misure sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (4).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (5) il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tale prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (6) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, quale modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2014 della Commissione (7) («le misure in vigore»).

B.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(4)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. La richiesta è stata presentata da Goodwire MFG. Co. Ltd («Goodwire»), un produttore della Repubblica di Corea, e riguarda unicamente l'esame della possibilità di concedere a Goodwire un'esenzione dalle misure in vigore ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

Esaminati gli elementi di prova presentati da Goodwire e dopo consultazione degli Stati membri, nonché dopo aver dato la possibilità all'industria dell'Unione di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame il 27 agosto 2013 pubblicando un avviso di apertura del procedimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8).

2.   Prodotto oggetto del riesame

(6)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13).

3.   Periodo di segnalazione

(7)

Il periodo di segnalazione va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Sono stati raccolti dati dal 2008 fino alla fine del periodo di segnalazione in modo da esaminare ogni cambiamento dei flussi commerciali.

4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame a Goodwire e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(9)

La Commissione ha inviato un questionario a Goodwire e ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede di Goodwire.

C.   CONCLUSIONI

(10)

L'inchiesta ha confermato che Goodwire è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame e che non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping vigenti. L'inchiesta ha inoltre confermato che Goodwire non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(11)

Le attività di lavorazione di Goodwire possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Goodwire acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio che viene successivamente trafilata, formata e avvolta nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato negli Stati Uniti e nell'Unione.

(12)

Durante l'inchiesta è stato stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese era notevolmente inferiore alla soglia del 60 %. Non è pertanto stato necessario verificare il raggiungimento della soglia del 25 % del valore aggiunto, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base. Di conseguenza le attività di produzione di Goodwire non costituiscono elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13)

L'inchiesta ha confermato che Goodwire non praticava l'acquisto dalla Repubblica popolare cinese del prodotto finito oggetto del riesame al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di segnalazione.

(14)

Visti i risultati di cui ai considerando da 10 a 13, la Commissione conclude che Goodwire non è coinvolta in pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore applicabili a cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, ed estese, tra l'altro, alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea.

(15)

Le risultanze di cui sopra sono state comunicate a Goodwire e all'industria dell'Unione, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE

(16)

Coerentemente con i risultati suesposti la società Goodwire andrebbe aggiunta all'elenco di società esenti dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

(17)

Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, è opportuno continuare ad applicare il dazio antidumping.

(18)

Inoltre l'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Goodwire, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, resta in vigore a condizione che i fatti, così come risultano dagli ultimi accertamenti, giustifichino l'esenzione. Qualora nuovi elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia o no giustificata.

(19)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Goodwire viene decisa in base ai risultati del presente riesame. La presente esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate con la denominazione sociale all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(20)

È opportuno chiudere il riesame intermedio parziale e modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche ai fini dell'inserimento di Goodwire nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(21)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2014, è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

 

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(7)   GU L 138 del 13.5.2014, pag. 80.

(8)   GU C 246 del 27.8.2013, pag. 5.


14.5.2014   

IT

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L 139/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda le condizioni di importazione e l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione.

(2)

L'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che la Commissione redige un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (2) elenca il fieno e la paglia come prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V, parte I, di detto regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia.

(4)

L'Ucraina ha chiesto recentemente l'autorizzazione di esportare paglia in pellets nell'Unione e l'inserimento nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004.

(5)

La Bielorussia è già inserita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 ed è autorizzata ad esportare nell'Unione fieno e paglia di qualsiasi tipo. Alcuni Stati membri hanno tuttavia avanzato riserve sull'evoluzione della situazione zoosanitaria in Bielorussia, riferendosi ai focolai di peste suina africana. Essi temono che l'esportazione da questo paese terzo di fieno e paglia non lavorati possa comportare un rischio elevato per la salute degli animali nell'Unione. È stata quindi chiesta l'adozione di misure precauzionali con la fissazione di condizioni d'importazione più restrittive per il fieno e la paglia provenienti dalla Bielorussia.

(6)

In base alle analisi, la situazione zoosanitaria in Bielorussia e in Ucraina non comporta il rischio di diffusione di malattie animali infettive o contagiose nell'Unione, se si permette unicamente l'importazione di paglia in pellets destinata alla combustione, purché venga trasportata direttamente dal posto d'ispezione frontaliero (PIF) di entrata nell'Unione all'impianto di destinazione in cui è effettuata la combustione. Per garantire che non costituiscano un rischio per la salute degli animali in caso di deviazione dalla loro destinazione prevista, queste partite devono essere trasportate in regime di transito doganale, come indicato al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3), ed essere monitorate tramite il sistema informatico veterinario integrato TRACES dal PIF di entrata fino all'impianto di destinazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 136/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Codice ISO

Paese

AU

Australia

BY

Bielorussia (1)

CA

Canada

CH

Svizzera

CL

Cile

GL

Groenlandia

IS

Islanda

NZ

Nuova Zelanda

RS

Serbia (2)

UA

Ucraina (1)

US

Stati Uniti d'America

ZA

Sudafrica (eccetto le zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana a est della longitudine di 28°).


(1)  Unicamente paglia in pellets destinata alla combustione, trasportata direttamente in regime di transito doganale, come indicato all'articolo 4, paragrafo 16, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), e monitorata tramite il sistema TRACES dal posto d'ispezione frontaliero (PIF) d'entrata nell'Unione fino all'impianto di destinazione nell'Unione in cui è effettuata la combustione.

(2)  Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).


14.5.2014   

IT

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L 139/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

48,3

MK

62,8

TN

49,2

TR

67,4

ZZ

56,9

0707 00 05

AL

32,3

MK

38,7

TR

125,0

ZZ

65,3

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 10 20

EG

54,2

IL

74,0

MA

47,6

TN

68,6

TR

41,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

93,7

ZZ

93,7

0808 10 80

AR

98,2

BR

88,4

CL

102,9

CN

98,7

MK

33,9

NZ

134,6

US

191,6

ZA

108,2

ZZ

107,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.5.2014   

IT

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L 139/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

(2014/275/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/51 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2013, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg è scaduto dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2013. È pertanto necessario nominare revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018.

(3)

La Banque centrale du Luxembourg ha selezionato DELOITTE AUDIT SARL quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018.

(4)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 7, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«7.   DELOITTE AUDIT SARL è accettata come revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)   GU C 378 del 24.12.2013, pag. 15.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


14.5.2014   

IT

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L 139/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2014

che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

[notificata con il numero C(2014) 2798]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/276/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/411/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro nella banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per la fornitura terrestre di servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione, essenzialmente servizi a banda larga senza fili destinati all'utenza finale.

(2)

La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio e fissa l'obiettivo di promuovere una maggior disponibilità di servizi a banda larga senza fili a beneficio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione. Tale programma dispone che gli Stati membri favoriscano il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

(3)

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE impone agli Stati membri di garantire la disponibilità della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz ai termini e condizioni della decisione 2008/411/CE e, subordinatamente alla domanda di mercato, di autorizzare l'uso di tale banda entro il 31 dicembre 2012 senza pregiudicare la diffusione in corso dei servizi e a condizione di consentire ai consumatori un accesso agevole ai servizi di banda larga senza fili.

(4)

La banda di frequenze 3 400-3 800 MHz è dotata di un significativo potenziale di diffusione per le reti capillari e senza fili ad alta velocità al fine di fornire servizi innovativi di comunicazioni elettroniche a utilizzatori finali. L'uso di tale frequenza per la banda larga senza fili è suscettibile di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici economici e sociali dell'Agenda digitale europea.

(5)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 23 marzo 2012 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche per l'uso dello spettro nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz al fine di favorire gli sviluppi della tecnologia di accesso alla banda larga senza fili, in particolare le larghezze di banda ad ampio canale, garantendo nel contempo un uso efficiente dello spettro.

(6)

In conseguenza di tale mandato, l'8 novembre 2013 la CEPT ha pubblicato una relazione (CEPT Report 49) sulle condizioni tecniche dell'armonizzazione dello spettro per i sistemi terrestri senza fili nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz. In essa sono contenuti i risultati di studi sulle condizioni tecniche meno restrittive (come la block edge mask), l'assetto delle frequenze e i principi di coesistenza e coordinamento fra la banda larga senza fili e gli usi correnti dello spettro. I risultati relativi a una block edge mask e ai principi di coordinamento contenuti nella relazione CEPT 49 sono stati sviluppati sulla base della relazione 203 del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC).

(7)

È opportuno che i risultati del mandato della Commissione alla CEPT siano applicati a livello unionale e attuati dagli Stati membri senza indugi, considerata la crescente domanda di mercato per i servizi a banda larga senza fili e l'attuale basso livello di utilizzo della banda di frequenze 3 400-3 800MHz per i servizi a banda larga senza fili.

(8)

Gli utilizzatori dello spettro che forniscono servizi a banda larga senza fili sarebbero avvantaggiati dall'uniformità delle condizioni tecniche su tutta la gamma di frequenza, per garantire la disponibilità di attrezzature e l'esistenza di un coordinamento coerente fra le reti di diversi operatori. A tal fine è auspicabile stabilire un accordo di ripartizione del canale per la banda di frequenze 3 400-3 600 MHz sulla scorta dei risultati della relazione CEPT 49, mantenendo il principio di neutralità tecnologica e dei servizi.

(9)

È necessario che il quadro giuridico di riferimento relativo all'uso della banda di frequenze 3 400-3 800MHz istituito dalla decisione n. 2008/411/CE resti immutato per continuare ad assicurare la protezione degli altri servizi sulla stessa banda. Nella fattispecie i sistemi satellitari fissi (FSS), comprese le stazioni terrestri, necessitano di una protezione continua da parte della autorità nazionali su base individuale per mezzo di un coordinamento ad hoc fra tali sistemi e le reti e i servizi a banda larga senza fili.

(10)

È necessario coordinare l'uso dello spettro da parte dei fornitori di servizi a banda larga senza fili e di altri servizi esistenti che fruiscono della banda 3 400-3 800MHz, in particolare le stazioni terrestri FSS, in base a orientamenti, migliori prassi e ai principi di coordinamento della relazione CEPT 49. Tali principi riguardano i processi di coordinamento, lo scambio di informazioni, la riduzione al minimo delle restrizioni reciproche e gli accordi bilaterali per un coordinamento transfrontaliero rapido, se le stazioni di base delle reti a banda larga senza fili e le stazioni terrestri FSS sono ubicate sui territori di più Stati membri.

(11)

Tenuto conto delle caratteristiche di propagazione della frequenza della banda di frequenze 3 400-3 800MHz e delle condizioni tecniche armonizzate vigenti, la protezione degli usi esistenti sarebbe avvantaggiata da talune configurazioni privilegiate per la diffusione delle reti e dei servizi a banda larga senza fili. Tali configurazioni comprendono, ma non esclusivamente, piccole celle, accesso fisso senza fili, collegamenti di backhaul nelle reti di accesso a banda larga senza fili o loro combinazioni.

(12)

Anche se è opportuno che la presente decisione non pregiudichi la protezione e il funzionamento ininterrotto degli altri usi delle bande, è necessario applicare le nuove condizioni tecniche armonizzate ai diritti d'uso dello spettro esistenti nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz, onde garantire la compatibilità tecnica fra gli utilizzatori della banda nuovi ed esistenti, un uso efficiente dello spettro e l'assenza di interferenze dannose, anche di ordine transfrontaliero fra Stati membri dell'Unione.

(13)

Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, al fine di evitare interferenze perniciose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro.

(14)

Le condizioni tecniche di armonizzazione dello spettro per i sistemi terrestri senza fili nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz contenute nella relazione CEPT 49 non garantiscono la compatibilità con alcuni diritti d'uso esistenti nell'Unione per tali sistemi in questa banda. Di conseguenza, è necessario conferire agli utilizzatori dello spettro esistenti un tempo congruo per applicare le condizioni tecniche della relazione CEPT 49 senza limitare l'accesso allo spettro in questa banda agli utilizzatori che soddisfano le condizioni tecniche della predetta relazione, lasciando alle amministrazioni nazionali la flessibilità di posporre l'attuazione delle condizioni tecniche della presente decisione subordinatamente alla domanda di mercato.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/411/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/411/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri designano e successivamente mettono la banda 3 400-3 800MHz a disposizione, in modo non esclusivo, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri non sono inoltre tenuti ad applicare i parametri stabiliti nell'allegato per quanto attiene ai diritti d'uso per le reti di comunicazioni elettroniche terrestri della banda di frequenze 3 400-3 800MHz in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui l'esercizio di tali diritti non pregiudichi l'uso di detta banda a norma dell'allegato.

2.   Gli Stati membri si accertano che le reti di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

3.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui alla presente decisione nelle aeree geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi impone di discostarsi dai parametri di cui all'allegato.

Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti che notificano alla Commissione, insieme alle aree geografiche interessate, e pubblicano le informazioni pertinenti conformemente alla decisione n. 676/2002/CE.»;

2)

all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero, allo scopo di permettere il funzionamento di tali reti tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.»;

3)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite nell'allegato entro il 30 giugno 2015.

La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2015.»;

4)

l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A.   PARAMETRI GENERALI

1.

La modalità di funzionamento duplex privilegiata nella sottobanda 3 400-3 600 MHz è la modalità duplex a divisione temporale (TDD).

2.

In alternativa per la sottobanda 3 400-3 600 MHz gli Stati membri hanno la facoltà di attuare la modalità di funzionamento duplex a divisione in frequenza (FDD) al fine di:

a)

garantire una maggior efficienza nell'uso dello spettro, per esempio in caso di condivisione di diritti d'uso esistenti durante un periodo di coesistenza o nell'attuazione di una gestione dello spettro basata sul mercato; o

b)

proteggere gli usi esistenti o evitare le interferenze; o

c)

attuare un coordinamento con paesi non UE.

In caso di attuazione della modalità di funzionamento FDD, la spaziatura duplex è 100 MHz, con trasmissione della stazione terminale (uplink FDD) nella semibanda inferiore che va da 3 410 MHz a 3 490 MHz e trasmissione della stazione di base (downlink FDD) nella semibanda superiore che va da 3 510 MHz a 3 590 MHz.

3.

La modalità di funzionamento duplex nella sottobanda 3 600-3 800 MHz è la modalità duplex a divisione temporale.

4.

I blocchi sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dalla rispettiva estremità del blocco (1). A seconda della modalità di funzionamento duplex, le corrispondenti estremità di sottobanda sono: 3 400 MHz e 3 600 MHz per la TDD; 3 410 MHz e 3 510 MHz per la FDD.

5.

La trasmissione della stazione di base e della stazione terminale all'interno della banda 3 400-3 800 MHz rispetta le block edge mask indicate nel presente allegato.

B.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — “BLOCK EDGE MASK”

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti block edge mask (BEM), sono un elemento essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza tra reti vicine in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Previo accordo tra gli operatori di queste reti, si possono applicare parametri meno rigidi.

La BEM consiste nei diversi elementi riportati alla tabella 1 per entrambe le sottobande 3 400-3 600 MHz e 3 600-3 800 MHz. Il limite di potenza di base, inteso a proteggere lo spettro di altri operatori e i limiti di potenza regionali transitori, che consentono la ripresa del filtro dal limite di potenza di base della banda al limite di potenza di base, rappresentano elementi fuori banda. Le bande di rispetto si applicano solo in caso di uso di FDD nella sottobanda 3 400-3 600 MHz. La BEM è applicabile alle stazioni di base aventi diversi livelli di potenza, di norma definite come stazioni di base macro, micro, pico e femto (2).

Le tabelle da 2 a 6 presentano i limiti di potenza relativi ai diversi elementi delle BEM. Il limite di potenza in banda si applica a un blocco assegnato a un operatore. Sono indicati i limiti di potenza anche per le bande di rispetto e per la protezione del funzionamento radar sotto i 3 400 MHz.

Le gamme di frequenza delle tabelle da 1 a 6 dipendono dalla modalità duplex prescelta per la sottobanda 3 400-3 600 MHz (TDD o, in alternativa, FDD). PMax è la potenza portante massima per la stazione di base in questione, misurata come EIRP (3). Il funzionamento sincronizzato significa il funzionamento della TDD in due reti distinte in cui non avvengono trasmissioni uplink e downlink simultanee, quali definite dalle norme applicabili.

Per ottenere una BEM per un blocco specifico, gli elementi di BEM definiti alla tabella 1 sono combinati nelle fasi in appresso:

1)

si usa il limite della potenza in banda per il blocco assegnato all'operatore;

2)

si determinano le regioni transitorie e si usano i corrispondenti limiti di potenza. Le regioni transitorie possono sovrapporsi alle bande di rispetto, nel qual caso si usano i limiti di potenza delle regioni transitorie;

3)

per la parte restante di spettro assegnata alla FDD o alla TDD, si usano i limiti di potenza di base;

4)

per la parte restante di spettro della banda di rispetto, si usano i limiti di potenza della banda di rispetto;

5)

per lo spettro inferiore a 3 400 MHz, si usa uno dei limiti di potenza di base supplementari.

La figura offre un esempio di combinazione di diversi elementi di BEM.

Nel caso di reti TDD non sincronizzate, la conformità ai requisiti BEM di due operatori contigui è realizzabile spaziando le frequenze (per esempio mediante il processo di autorizzazione a livello nazionale) fra le estremità dei blocchi di entrambi gli operatori. L'opzione alternativa consiste nell'introdurre i cosiddetti blocchi soggetti a restrizioni per due operatori contigui, il che imporrebbe loro di limitare il livello di potenza usato nelle porzioni superiore e inferiore dei blocchi di spettro assegnati (4).

Tabella 1

Definizione degli elementi BEM

Elemento BEM

Definizione

In banda

Si riferisce a un blocco per il quale si deriva la BEM.

Linea di base

Spettro usato per la TDD, l'uplink FDD o il downlink FDD, fatta eccezione per il blocco assegnato all'operatore e le rispettive regioni transitorie.

Regione transitoria

Per i blocchi downlink FDD la regione transitoria applica 0-10 MHz al di sotto e 0-10 MHz al di sopra del blocco assegnato all'operatore.

Per i blocchi TDD la regione transitoria applica 0-10 MHz al di sotto e 0-10 MHz al di sopra del blocco assegnato all'operatore. La regione transitoria si applica ai blocchi TDD contigui assegnati ad altri operatori se le reti sono sincronizzate o allo spettro fra blocchi TDD contigui separati da 5 o 10 MHz. Le regioni transitorie non si applicano ai blocchi TDD contigui assegnati ad altri operatori se le reti non sono sincronizzate.

La regione transitoria non si applica al di sotto di 3 400  MHz o al di sopra di 3 800  MHz.

Bande di rispetto

Nel caso di un'assegnazione FDD si applicano le seguenti bande di rispetto:

3 400 -3 410 , 3 490 -3 510 (intervallo duplex) e 3 590 -3 600  MHz

In caso di sovrapposizione fra regioni transitorie e bande di rispetto, si usano i limiti di potenza transitori.

Linea di base supplementare

Spettro inferiore al di sotto di 3 400  MHz


Tabella 2

Limite di potenza in banda

Elemento BEM

Gamma di frequenza

Limite di potenza

In banda

Blocco assegnato all'operatore

Non obbligatorio.

Se un'amministrazione desidera un limite superiore, si applica un valore non superiore a 68 dBm/5 MHz per antenna.

Nota esplicativa per la tabella 2

Per le stazioni di base femto, il controllo della potenza è applicato per ridurre al minimo le interferenze con i canali contigui. Il requisito relativo al controllo della potenza per le stazioni di base femto deriva dall'esigenza di ridurre le interferenze provenienti da apparecchiature suscettibili di essere impiegate dai consumatori e quindi non coordinate con le reti circostanti.

Tabella 3

Limiti di potenza di base

Elemento BEM

Gamma di frequenza

Limite di potenza

Linea di base

Downlink FDD (3 510 -3 590  MHz).

Blocchi TDD sincronizzati (3 400 3 800  MHz o 3 600 -3 800  MHz).

Min(PMax — 43, 13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

Linea di base

Uplink FDD (3 410 -3 490  MHz).

Blocchi TDD non sincronizzati (3 400 -3 800  MHz o 3 600 -3 800  MHz).

– 34 dBm/5 MHz EIRP per cellula (*1)

Nota esplicativa per la tabella 3

La linea di base per il downlink FDD e la TDD sincronizzata è espressa combinando l'attenuazione relativa alla potenza portante massima con un limite superiore fisso. Si applica il requisito più rigoroso. Il livello fisso costituisce un limite superiore alle interferenze provenienti da una stazione di base. In caso di due blocchi TDD sincronizzati non vi sono interferenze fra le stazioni di base. In tal caso si usa la stessa linea di base usata per la regione downlink FDD.

Il limite di potenza della linea di base per l'uplink FDD e la TDD non sincronizzata è espresso unicamente come limite fisso.

Tabella 4

Limiti di potenza della regione transitoria

Elemento BEM

Gamma di frequenza

Limite di potenza

Regione transitoria

Offset da – 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco o

Offset da 0 a 5 MHz dall'estremità superiore del blocco

Min(PMax — 40,21) dBm/5 MHz EIRP per antenna

Regione transitoria

Offset da – 10 a – 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco o

Offset da 5 a 10 MHz dall'estremità superiore del blocco

Min(PMax — 43,15) dBm/5 MHz EIRP per antenna

Nota esplicativa per la tabella 4

I limiti di potenza della regione transitoria sono definiti per consentire di ridurre la potenza dal livello in banda alla linea di base o ai livelli delle bande di rispetto. I requisiti sono espressi come attenuazione relativa alla potenza portante massima combinata con un limite superiore fisso. Si applica il requisito più rigoroso.

Tabella 5

Limiti di potenza della banda di rispetto per FDD

Elemento BEM

Gamma di frequenza

Limite di potenza

Banda di rispetto

3 400 -3 410  MHz

– 34 dBm/5 MHz EIRP per cellula

Banda di rispetto

3 490 -3 500  MHz

– 23 dBm/5 MHz per porta antenna

Banda di rispetto

3 500 -3 510  MHz

Min(PMax — 43,13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

Banda di rispetto

3 590 -3 600  MHz

Min(PMax — 43,13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

Nota esplicativa per la tabella 5

Per la banda di rispetto 3 400-3 410 MHz, il limite di potenza deve essere uguale alla linea di base dell'uplink FDD contiguo (3 410-3 490 MHz). Per le bande di rispetto 3 500-3 510 MHz e 3 590-3 600 MHz, il limite di potenza deve essere uguale alla linea di base del downlink FDD contiguo (3 510-3 590 MHz). Per la banda di rispetto 3 490-3 500 MHz, il limite di potenza è basato sul requisito di emissione spuria di – 30 dBm/MHz alla porta antenna convertita in larghezza di banda di 5 MHz.

Tabella 6

Limiti di potenza supplementari della linea di base per la stazione di base in casi nazionali specifici

Caso

Elemento BEM

Gamma di frequenza

Limite di potenza

A

Stati dell'Unione con sistemi militari di radiolocazione al di sotto di 3 400  MHz

Linea di base supplementare

Al di sotto di 3 400  MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD. (*2)

– 59 dBm/MHz EIRP (*3)

B

Stati dell'Unione con sistemi militari di radiolocazione al di sotto di 3 400  MHz

Linea di base supplementare

Al di sotto di 3 400  MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD (*2).

– 50 dBm/MHz EIRP (*3)

C

Stati dell'Unione senza utilizzo di banda contigua o con un utilizzo che non richiede una protezione rafforzata.

Linea di base supplementare

Al di sotto di 3 400  MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD.

Non applicabile

Nota esplicativa per la tabella 6

I limiti di potenza supplementari della linea di base rispecchiano la necessità di protezione della radiolocazione militare in alcuni paesi. I casi A, B e C possono essere applicati su base regionale o nazionale in modo che la banda contigua possa avere diversi livelli di protezione in zone geografiche o paesi diversi, secondo la diffusione dei sistemi di banda contigua. Per una modalità di funzionamento TDD può essere necessario ricorrere ad altre misure di attenuazione quali la separazione geografica, il coordinamento su base individuale o l'aggiunta di una banda di rispetto. I limiti di potenza della linea di base supplementari di cui alla tabella 6 sono applicabili solo alle cellule collocate all'esterno. Per le cellule collocate al chiuso è consentito alleggerire i limiti di potenza caso per caso. Per le stazioni terminali possono essere necessarie altre misure di attenuazione, quali la separazione geografica o una banda di rispetto supplementare per entrambe le modalità di funzionamento FDD e TDD.

Figura

Esempio di combinazione di elementi BEM per stazioni di base per un blocco FDD che inizia a 3 510  MHz (*4)

Image 1

C.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI TERMINALI

Tabella 7

Requisito in banda — Limite di potenza in banda della BEM della stazione terminale

Potenza massima in banda (*5)

25 dBm

Gli Stati membri hanno la facoltà di allentare il limite di cui alla tabella 7 in talune circostanze, per esempio le stazioni terminali fisse, a condizione di non pregiudicare la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti nella banda 3 400-3 800 MHz e di adempiere gli obblighi transfrontalieri.»


(1)  Se i blocchi assegnati devono essere messi in offset per fare spazio ad altri utilizzatori esistenti, si usa un'ampiezza di banda di 100 kHz. Per consentire un uso efficiente dello spettro è possibile definire blocchi più stretti contigui ad altri utilizzatori.

(2)  Questi termini non sono definiti in modo univoco e fanno riferimento alle stazioni di base cellulari aventi diversi livelli di potenza, decrescenti nell'ordine seguente: macro, micro, pico e femto. In particolare le cellule femto sono piccole stazioni aventi la potenza minima, di norma utilizzate in ambienti chiusi.

(3)  Potenza isotropica irradiata equivalente

(4)  Un valore raccomandato per tale livello di potenza limitato è pari a 4 dBm/5 MHz EIRP per cellula applicato ai 5 MHz superiori o inferiori di un blocco di spettro assegnato a un operatore.

(*1)  Esiste la facoltà di negoziare un'eccezione per questa linea di base fra operatori contigui per le stazioni di base femto qualora non esistano rischi di interferenza per le stazioni di base macro. In questo caso si può applicare un valore pari a – 25 dBm/5 MHz EIRP per cellula.

(*2)  Le amministrazioni possono scegliere di disporre di una banda di rispetto al di sotto di 3 400 MHz. In tal caso il limite di potenza si applica solo al di sotto della banda di rispetto.

(*3)  Le amministrazioni possono scegliere il limite A o B secondo il livello di protezione richiesto per il radar nella regione in questione.

(*4)  Va osservato in particolare che sono definiti diversi livelli di linee di base per diverse parti dello spettro e che il limite di potenza della regione transitoria inferiore è usato in una porzione della banda di rispetto compresa fra 3 490 e 3 510 MHz. Nella figura 1 non è stato inserito lo spettro inferiore a 3 400 MHz anche se l'elemento BEM “linea di base supplementare” può essere applicato per proteggere la radiolocazione militare.

(*5)  Questo limite di potenza è specificato come EIRP per stazioni terminali progettate per essere fisse o installate e come potenza totale irradiata (TRP) per stazioni terminali progettate per essere mobili o nomadi. Per le antenne isotropiche EIRP e TRP sono equivalenti. Si riconosce che questo valore può essere soggetto a una tolleranza (fino a 2 dB) stabilita nelle norme armonizzate per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.