|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 478/2014 del Consiglio
del 12 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale riguardante la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo nella Somalia. |
|
(2) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU (UNSCR) 2142 (2014), che conferma l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnova, fino al 25 ottobre 2014, la decisione secondo cui l'embargo sulle armi non si applica né alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari, né alla fornitura di consulenza, assistenza o formazione destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di determinati articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013) per cui è necessaria un'approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni istituito ai sensi dell'UNSCR 751 (1992). |
|
(3) |
L'UNSCR 2142 (2014) modifica gli obblighi di notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013). |
|
(4) |
Il 12 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/270/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all'UNSCR 2142 (2014). Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattatoe la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
all'articolo 2 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
«e) |
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell'allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).
(3) Decisione 2014/270/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica la decisione 2010/231/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 106 della presente Gazzetta ufficiale
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 479/2014 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2014
che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005. |
|
(2) |
Il Consiglio ha effettuato un riesame dell'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005, in conformità all'articolo 11bis, paragrafo 6 di tale regolamento. |
|
(3) |
Il Consiglio ha stabilito che non vi è più motivo di mantenere una persona nell'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005. |
|
(4) |
Inoltre, le informazioni relative a due persone figuranti nell'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 dovrebbero essere aggiornate. |
|
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 560/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IA del regolamento (UE) n. 560/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
L'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 è così modificato:
|
I. |
La voce relativa alla persona seguente è sostituita dalla seguente:
|
|
II. |
La voce relativa alla persona seguente è modificata come segue: «Justin Koné Katina» è sostituito da «Justin Koné Katinan»; |
|
III. |
La voce relativa alla persona seguente è soppressa: Oulaï Delafosse. |
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 37, paragrafo 13, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafi 1 e 6, l'articolo 61, paragrafo 3, l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 101, l'articolo 125, paragrafi 8 e 9, l'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 144, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nella parte II, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano ora nell'ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei» o «fondi SIE»). Inoltre la parte III dello stesso regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano al FEASR e al FEAMP, mentre la parte IV dello stesso regolamento reca disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Il presente regolamento stabilisce pertanto disposizioni applicabili a tutti i fondi SIE, nonché disposizioni applicabili esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione o al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP. |
|
(2) |
È necessario stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità compresa nei programmi finanziati dai fondi SIE. |
|
(3) |
Dette rettifiche finanziarie possono essere applicate soltanto se è contemporaneamente soddisfatta una serie di condizioni. Il livello di rettifica finanziaria dovrebbe essere definito sulla base di tassi forfettari correlati a un coefficiente calcolato in rapporto al livello di completamento materiale dell'operazione e di assorbimento finanziario. I fattori esterni — diversi dai fattori che escludono la rettifica finanziaria — che abbiano contribuito a carenze gravi nel raggiungimento entro il 2023 dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero essere valutati caso per caso e potrebbero giustificare un tasso di rettifica più basso di quello altrimenti applicabile sulla base del coefficiente. |
|
(4) |
Nelle disposizioni sui criteri di determinazione del livello delle rettifiche finanziarie da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dovrebbe essere trattata separatamente la dotazione speciale riservata all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. |
|
(5) |
Norme specifiche dovrebbero chiarire le disposizioni relative all'acquisto di terreni con il supporto di strumenti finanziari. |
|
(6) |
Un quadro coerente che associ in un'unica operazione le sovvenzioni di supporto tecnico e uno strumento finanziario impone che ciò sia consentito unicamente ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale. |
|
(7) |
Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire i criteri di selezione di detti organismi e il loro ruolo, le loro competenze e le loro responsabilità. |
|
(8) |
Per garantire una sana gestione finanziaria degli strumenti finanziari che forniscono garanzie, i contributi erogati dai programmi dovrebbero essere calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, tenendo conto di un opportuno coefficiente di moltiplicazione. |
|
(9) |
Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari avvenga in conformità al diritto applicabile, è opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla gestione e al controllo, audit compreso, di tali strumenti. |
|
(10) |
Per garantire una sana gestione finanziaria dei contributi del programma agli strumenti finanziari, le eventuali revoche di tali contributi dovrebbero opportunamente riflettersi nelle pertinenti domande di pagamento. |
|
(11) |
Per garantire un calcolo coerente degli abbuoni di interesse e degli abbuoni delle commissioni di garanzia capitalizzati ammissibili, è opportuno stabilire norme specifiche per tale calcolo. |
|
(12) |
Per promuovere un'assegnazione rapida ed efficiente dei fondi all'economia reale e una sana gestione finanziaria, garantendo nel contempo una remunerazione ragionevole degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è opportuno stabilire i criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito. |
|
(13) |
In conformità al principio di sana gestione finanziaria, nel calcolo del contributo pubblico si dovrebbe tener conto delle entrate generate dalle operazioni. |
|
(14) |
È necessario stabilire il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di un'operazione tenendo conto dei periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, della redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati. |
|
(15) |
È opportuno fissare i periodi di riferimento per settore sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013. |
|
(16) |
È necessario definire i costi e le entrate da considerare nel calcolo delle entrate nette attualizzate e le condizioni per determinare un valore residuo e il tasso di attualizzazione finanziaria. |
|
(17) |
La proposta di un tasso di attualizzazione del 4 % come parametro indicativo di riferimento dovrebbe basarsi sull'attuale tasso di rendimento a lungo termine di un portafoglio internazionale di investimenti, calcolato come rendimento medio delle attività del 3 % aumentato dell'1 %, percentuale quest'ultima che corrisponde al calo subito dal rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine nel territorio dell'Unione successivamente alla fissazione del tasso di attualizzazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013. |
|
(18) |
Il principio «chi inquina paga» impone che i costi ambientali dell'inquinamento e della prevenzione siano sostenuti dai responsabili dell'inquinamento e che i metodi di addebito riflettano tutti i costi, compresi quelli di capitale e dei servizi ambientali, i costi ambientali dell'inquinamento e delle misure preventive attuate e i costi legati alla scarsità delle risorse utilizzate. |
|
(19) |
Per ridurre gli oneri amministrativi, si dovrebbe consentire ai beneficiari, per il calcolo dei costi indiretti, di utilizzare i metodi esistenti e i tassi corrispondenti stabiliti nell'ambito di altre politiche dell'Unione, laddove si tratti di operazioni e beneficiari di tipo simile. |
|
(20) |
Per garantire che le operazioni sostenute dai fondi SIE per le quali è ammessa, relativamente ai costi indiretti, l'applicazione di un tasso forfettario stabilito nell'ambito di altre politiche dell'Unione siano simili alle operazioni finanziate nell'ambito di tali altre politiche, occorre definire le categorie di intervento e le priorità o misure d'investimento in cui esse rientrano. |
|
(21) |
È opportuno stabilire la metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti. L'analisi della qualità a cura di esperti indipendenti costituisce un requisito preliminare per la presentazione di un grande progetto alla Commissione da parte di uno Stato membro secondo la procedura di notifica di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. |
|
(22) |
Lo Stato membro che decida di ricorrere alla procedura di notifica dovrebbe stabilire se il grande progetto debba essere valutato da esperti indipendenti, supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, oppure da altri esperti indipendenti d'intesa con la Commissione. |
|
(23) |
La capacità, la competenza e l'imparzialità degli esperti indipendenti incaricati dell'analisi della qualità dei grandi progetti sono alcuni dei principali fattori da cui dipendono la buona qualità e l'affidabilità dell'esito dell'analisi. È quindi opportuno fissare alcuni criteri relativi agli esperti indipendenti in modo da garantire che la loro attività di analisi della qualità sia affidabile e di elevato livello qualitativo. Tutti gli esperti indipendenti dovrebbero soddisfare questi requisiti, indipendentemente dal fatto che nella loro attività siano supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o dall'assistenza tecnica di uno Stato membro. Prima di ricercare l'intesa della Commissione sulla scelta degli esperti indipendenti lo Stato membro dovrebbe farsi carico di verificare che gli esperti indipendenti soddisfino questi requisiti. |
|
(24) |
Considerato che soltanto i grandi progetti giudicati positivamente dagli esperti indipendenti possono essere selezionati per essere presentati alla Commissione mediante la procedura di notifica, occorre fissare criteri chiari al riguardo. È necessario inoltre delineare le fasi del processo di analisi e i relativi parametri di valutazione della qualità, al fine di garantire che l'analisi della qualità di tutti i grandi progetti si fondi sullo stesso approccio metodologico e sia eseguita in modo da contribuire al miglioramento della qualità dei grandi progetti sottoposti ad analisi. |
|
(25) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 impone all'autorità di gestione di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale sistema. |
|
(26) |
Alcuni dati sono pertinenti soltanto per determinati tipi di operazioni o per alcuni fondi SIE; è pertanto opportuno specificare l'applicabilità delle prescrizioni in materia di dati. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono prescrizioni specifiche da prendere in considerazione per quanto riguarda la registrazione e la conservazione dei dati su singoli partecipanti a operazioni finanziate dal FSE. |
|
(27) |
L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla predisposizione di relazioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere agevolmente alla loro aggregazione e riconciliazione. Nella compilazione dell'elenco si dovrebbe tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il rispetto dell'obbligo di pubblicare informazioni di base relative alle operazioni. Per programmare e svolgere efficacemente le verifiche e l'attività di audit sono necessari alcuni altri dati. |
|
(28) |
L'elenco dei dati da registrare e conservare dovrebbe lasciare impregiudicate le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di gestione e non dovrebbe predeterminare il formato dei dati registrati e conservati, salvo espresse indicazioni contenute nel presente regolamento. L'elenco dei dati dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati gli strumenti attraverso i quali i dati vengono inseriti o generati all'interno del sistema; in alcuni casi i dati compresi nell'elenco possono comportare l'inserimento di valori multipli. È tuttavia necessario stabilire alcune norme sulla natura di questi dati, per garantire che l'autorità di gestione possa adempiere le proprie funzioni in materia di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, anche laddove ciò imponga il trattamento dei dati su singoli partecipanti. |
|
(29) |
Per consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito dei programmi operativi è necessario stabilire i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata. |
|
(30) |
In relazione all'attività di audit condotta a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire che la Commissione e gli Stati membri devono impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzati a dati personali e occorre precisare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati. |
|
(31) |
L'autorità di audit ha la responsabilità degli audit delle operazioni. Per garantire che l'ambito e l'efficacia degli audit siano adeguati e che essi vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit dovrebbero rispettare. |
|
(32) |
È necessario fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni. |
|
(33) |
L'autorità di audit dovrebbe redigere il parere di audit sui conti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che gli audit sui conti abbiano un ambito e contenuti adeguati e vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che detti audit dovrebbero soddisfare. |
|
(34) |
Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione delle rettifiche finanziarie nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario stabilire i criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate. |
|
(35) |
Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le seguenti disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013:
|
a) |
disposizioni che integrano la parte II di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP (di seguito «fondi SIE»), per quanto riguarda:
|
|
b) |
disposizioni che integrano la parte III di tale regolamento, applicabili al FESR e al Fondo di coesione, riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti; |
|
c) |
disposizioni che integrano la parte IV di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, per quanto riguarda:
|
CAPO II
DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AI FONDI SIE
SEZIONE I
Criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Articolo 2
Determinazione del livello di rettifica finanziaria
[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento («coefficiente di realizzazione/assorbimento»).
2. Il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato secondo le seguenti modalità:
|
a) |
il valore finale ottenuto per ciascun indicatore di output e per ciascuna fase di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale; |
|
b) |
si calcola la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %; |
|
c) |
il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %; |
|
d) |
la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. |
3. Se una priorità ricade in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato separatamente per ciascun fondo SIE e/o per ciascuna categoria di regioni.
Articolo 3
Livello di rettifica finanziaria
[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue:
|
a) |
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %; |
|
b) |
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma pari o superiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 10 %; |
|
c) |
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %. |
2. Il tasso forfettario è applicato al contributo del fondo SIE determinato sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa applicazione di eventuali altre rettifiche finanziarie.
Per le priorità che ricadono in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.
3. I fattori esterni, diversi da quelli citati all'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica forfettaria di cui al paragrafo 1 può essere ridotta nella misura massima del 50 % tenendo conto dell'incidenza attribuita a tali fattori sulla carenza grave.
4. Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.
SEZIONE II
Strumenti finanziari
Articolo 4
Norme specifiche in materia di acquisto di terreni
[Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del contributo del programma erogato al destinatario finale. Nel caso delle garanzie, tale percentuale si applica all'importo del prestito sottostante o degli altri strumenti di rischio.
2. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano, il limite di cui al paragrafo 1 è del 20 %.
3. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità di gestione può derogare ai limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per operazioni a tutela dell'ambiente.
Articolo 5
Combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari
[Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Le sovvenzioni di supporto tecnico possono essere associate a strumenti finanziari in una singola operazione a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 soltanto ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale che sarà sostenuto attraverso tale operazione.
Articolo 6
Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Essi provvedono a che:
|
a) |
i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse; |
|
b) |
i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il FEASR e da un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 per il FEAMP (di seguito «regolamento FEAMP»); |
|
c) |
gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza; |
|
d) |
la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionata ai rischi assunti da tali investitori e limitata al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali. |
2. Dato che la responsabilità finanziaria diretta dell'autorità di gestione nei confronti degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o dei destinatari finali e la sua responsabilità per qualsiasi altro debito od obbligazione dello strumento finanziario non può superare l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario a norma dei pertinenti accordi di finanziamento, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari garantiscono che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
3. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non sono tuttavia responsabili del rimborso degli importi di cui al primo comma a condizione che dimostrino che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di fondi, al livello degli intermediari finanziari o dei destinatari finali; |
|
b) |
gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno rispettato il paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità; |
|
c) |
gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza. |
Articolo 7
Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
|
a) |
diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione; |
|
b) |
adeguata solidità economica e finanziaria; |
|
c) |
adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione; |
|
d) |
esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace; |
|
e) |
uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili; |
|
f) |
accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea. |
2. Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:
|
a) |
validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi; |
|
b) |
livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo; |
|
c) |
termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa; |
|
d) |
capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma; |
|
e) |
capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente; |
|
f) |
nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse. |
3. Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.
Articolo 8
[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Norme specifiche sulle garanzie offerte mediante strumenti finanziari
Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
|
a) |
deve essere ottenuto un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del programma accantonato a copertura di perdite previste e impreviste su nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione dei rischi coperti dalle garanzie e il valore dei corrispondenti nuovi prestiti erogati o altri strumenti di condivisione del rischio; |
|
b) |
il coefficiente di moltiplicazione è stabilito attraverso una prudente valutazione ex ante dei rischi concernente lo specifico prodotto di garanzia offerto, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, della strategia di investimento dello strumento finanziario e dei principi di economia e di efficienza. La valutazione ex ante dei rischi può essere oggetto di riesame qualora ciò sia giustificato da successive condizioni di mercato; |
|
c) |
il contributo del programma impegnato per onorare le garanzie riflette tale valutazione ex ante dei rischi; |
|
d) |
se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale. |
Articolo 9
Gestione e controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero
[Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione garantisce che:
|
a) |
l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario; |
|
b) |
gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
|
c) |
le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR; |
|
d) |
i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
|
|
e) |
i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
|
2. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP, le autorità di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
3. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano attuati dalla BEI a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013:
|
a) |
l'autorità di gestione conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di procedere alle verifiche sul posto delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
|
b) |
l'autorità di audit conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di effettuare gli audit dell'operazione. |
L'autorità di audit redige il proprio parere di audit sulla base delle informazioni fornite dall'impresa incaricata.
4. In assenza di un quadro comune istituito dalla Commissione, quale richiamato al paragrafo 3, l'autorità di gestione e l'autorità di audit presentano alla Commissione, per approvazione, rispettivamente il metodo proposto per l'esecuzione delle verifiche sul posto e il metodo proposto per gli audit.
Articolo 10
Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento
[Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.
Articolo 11
Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia
[Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale degli obblighi di pagamento attualizzati per le finalità e i periodi previsti da tale articolo e in conformità ai pertinenti accordi di finanziamento.
2. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.
Articolo 12
Criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni
[Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. L'autorità di gestione calcola i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai seguenti criteri basati sui risultati di cui all'articolo 42, paragrafo 5, di tale regolamento:
|
a) |
l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE; |
|
b) |
le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia; |
|
c) |
la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento, e |
|
d) |
il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma. |
2. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Il comitato di sorveglianza riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati nell'anno di calendario precedente.
Articolo 13
Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione
[Articolo 42, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare:
|
a) |
il 3 % per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1 % per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, e |
|
b) |
lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo. |
2. Per gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari che forniscono capitale azionario, prestiti, garanzie e microcredito, anche associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare:
|
a) |
una remunerazione di base da calcolarsi secondo le seguenti modalità:
|
|
b) |
una remunerazione basata sui risultati da calcolarsi secondo le seguenti modalità:
|
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a un organismo che attua uno strumento finanziario che fornisce garanzie ancorché lo stesso organismo attui un fondo di fondi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.
3. L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non può superare i seguenti limiti:
|
a) |
per un fondo di fondi, il 7 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi; |
|
b) |
per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 20 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; |
|
c) |
per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'8 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; |
|
d) |
per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; |
|
e) |
per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario; |
|
f) |
per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 6 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario. |
4. Se lo stesso organismo attua un fondo di fondi e uno strumento finanziario, gli importi dei costi e delle commissioni di gestione ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, e i limiti di cui al paragrafo 3 non possono essere cumulati in relazione agli stessi contributi del programma o alle stesse risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma.
5. Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori privati o da investitori pubblici che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con gli investitori privati, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.
6. Le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere superate se a riscuoterle sia un organismo che attua lo strumento finanziario associando, se del caso, tale attuazione a quella di un fondo di fondi, ove l'organismo sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.
Articolo 14
Rimborso di costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito
[Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come spese ammissibili in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale dei costi e delle commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento.
2. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce microcredito non possono superare l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.
3. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario non possono superare l'1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.
4. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.
SEZIONE III
Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette
Articolo 15
Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate nette attualizzate dell'operazione sono calcolate detraendo i costi attualizzati dalle entrate attualizzate e, se del caso, aggiungendo il valore residuo dell'investimento.
2. Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione.
3. Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento.
Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.
4. Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 16
Determinazione delle entrate
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue:
|
a) |
ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica; |
|
b) |
le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica; |
|
c) |
se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati. |
Articolo 17
Determinazione dei costi
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2:
|
a) |
costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione; |
|
b) |
costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione; |
|
c) |
costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione. |
Articolo 18
Valore residuo dell'investimento
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.
2. Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17.
Articolo 19
Attualizzazione dei flussi di cassa
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2. Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.
3. I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4 % in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.
4. Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.
5. Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base:
|
a) |
delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure |
|
b) |
della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure |
|
c) |
della natura del settore interessato. |
6. Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.
SEZIONE IV
Definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione
Articolo 20
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013
[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di operazioni:
|
a) |
operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (5) e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
|
b) |
operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 04 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013; |
|
c) |
operazioni sostenute dal FEASR a norma degli articoli 17, 26 o 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che contribuiscono alla priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. Qualora l'operazione sia programmata in conformità agli articoli 17 e 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono prese in considerazione soltanto le operazioni attuate da un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione finanziato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento; |
|
d) |
operazioni sostenute dal FEAMP e programmate in conformità agli articoli 28, 37 o all'articolo 41, paragrafo 5, del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020. |
Articolo 21
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione del tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) [regolamento finanziario] per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di un'operazione:
|
a) |
operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 085, 086 o 087 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013; |
|
b) |
operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 01 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1304/2013; |
|
c) |
operazioni sostenute dal FEASR a norma degli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento; |
|
d) |
l'operazione sostenuta dal FEAMP e programmata in conformità agli articoli 36, 38, all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 46, paragrafo 1, lettere e) e i), all'articolo 54, all'articolo 79 quater, paragrafo 1, lettera b), del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020. |
CAPO III
DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR E AL FONDO DI COESIONE RELATIVE ALLA METODOLOGIA DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DELL'ANALISI DELLA QUALITÀ DEI GRANDI PROGETTI
Articolo 22
Requisiti relativi agli esperti indipendenti che eseguono l'analisi della qualità
[Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. L'analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è eseguita da esperti indipendenti che:
|
a) |
possiedono una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto; |
|
b) |
possiedono una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati; |
|
c) |
possiedono competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici; |
|
d) |
possiedono una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione; |
|
e) |
sono indipendenti da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione, attuazione o conduzione del grande progetto interessato; |
|
f) |
non hanno conflitti di interesse ad alcun livello in rapporto al grande progetto; |
|
g) |
non hanno alcun interesse commerciale in rapporto al grande progetto; |
|
h) |
possiedono la competenza linguistica necessaria. |
2. Lo Stato membro che intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 presenta una richiesta a norma dell'articolo 101, terzo comma, di tale regolamento per ottenere il consenso della Commissione. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica allo Stato membro se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.
Articolo 23
Analisi della qualità dei grandi progetti
[Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità.
Lo Stato membro e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite in loco.
Ai fini della valutazione gli esperti indipendenti possono, d'intesa con gli Stati membri, consultare la Commissione su questioni relative agli aiuti di Stato.
2. Gli esperti indipendenti seguono il seguente iter nell'analisi della qualità:
|
a) |
verificano che l'operazione sia un grande progetto ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che il grande progetto non sia un'operazione completata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, e dell'articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento, e che il grande progetto sia compreso nel pertinente programma operativo; |
|
b) |
verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'articolo 101, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
|
c) |
valutano la qualità del grande progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II del presente regolamento; |
|
d) |
redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'articolo 102, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella relazione indipendente di analisi della qualità gli esperti indipendenti formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nel presente paragrafo. |
3. La valutazione di un grande progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE IV DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR, AL FSE, AL FONDO DI COESIONE E AL FEAMP
SEZIONE I
Dati da registrare e conservare in formato elettronico
Articolo 24
Dati da registrare e conservare in formato elettronico
[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è illustrato nell'allegato III del presente regolamento.
2. I dati, compresi, se del caso, quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit. I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. Per il FSE i dati sono registrati e conservati in modo da consentire alle autorità di gestione di svolgere i compiti di sorveglianza e valutazione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e agli allegati I e II di detto regolamento.
3. Se un'operazione è sostenuta da più di un programma operativo, da più di una priorità o da più di un fondo oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, i dati di cui ai campi da 23 a 113 dell'allegato III sono registrati in modo tale da consentire l'estrazione dei dati disaggregati per programma operativo, priorità, fondo o categoria di regioni. Deve essere inoltre possibile l'estrazione dei dati sugli indicatori di cui ai campi da 31 a 40 dell'allegato III disaggregati per priorità di investimento e per sesso, se del caso.
SEZIONE II
Pista di controllo e uso dei dati raccolti durante gli audit
Articolo 25
Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo
[Articolo 125, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:
|
a) |
la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del programma operativo; |
|
b) |
per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; |
|
c) |
per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; |
|
d) |
per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario; |
|
e) |
per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario; |
|
f) |
la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario; |
|
g) |
per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati; |
|
h) |
la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione; |
|
i) |
fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma; |
|
j) |
per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. |
Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.
Articolo 26
Uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione
[Articolo 127, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi divulgazione illecita dei dati da essa raccolti nel corso degli audit o qualsiasi accesso non autorizzato ai medesimi.
2. La Commissione utilizza i dati raccolti nel corso dei propri audit al solo scopo di adempiere le responsabilità che ad essa incombono in forza dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode hanno accesso ai dati raccolti.
3. I dati raccolti non possono, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che li ha forniti, essere inviati a soggetti diversi da quelli che negli Stati membri o all'interno delle istituzioni dell'Unione devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni conformemente alle norme applicabili.
SEZIONE III
Ambito e contenuti degli audit delle operazioni e dei conti e metodologia per la selezione del campione di operazioni
Articolo 27
Audit delle operazioni
[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 28 del presente regolamento.
2. Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:
|
a) |
l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere; |
|
b) |
le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento; |
|
c) |
per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento. |
Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.
4. Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.
5. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.
6. Ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. A tale fine viene utilizzato il modello di relazione di controllo stabilito sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 28
Metodologia per la selezione del campione di operazioni
[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione del campione («metodo di campionamento») in conformità alle prescrizioni del presente articolo, tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA.
2. Oltre alle spiegazioni fornite nella strategia di audit, l'autorità di audit tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.
3. Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. La popolazione comprende le spese di un programma operativo o di un gruppo di programmi operativi rientranti in un sistema comune di gestione e controllo, incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce:
|
i) |
una selezione casuale degli elementi del campione; |
|
ii) |
l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita. |
5. Il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi.
6. L'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo.
7. Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al paragrafo 3 ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata.
8. Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale.
9. Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit.
Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sottocampionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale.
In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento.
10. L'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato.
11. L'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 %. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese di cui al paragrafo 3.
12. Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati.
13. L'autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale.
14. Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.
Articolo 29
Audit dei conti
[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile.
2. L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni.
4. L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.
5. Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che:
|
a) |
l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione; |
|
b) |
gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile; |
|
c) |
le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione; |
|
d) |
i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione. |
Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su base campionaria.
SEZIONE IV
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione a carenze sistemiche
Articolo 30
Criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo
[Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. La Commissione fonda la valutazione relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit dei sistemi a disposizione, test sui controlli compresi, e degli audit delle operazioni.
La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del programma, le attività di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di gestione e di certificazione e le attività di controllo delle autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato IV.
Il soddisfacimento di tali requisiti fondamentali è valutato sulla base delle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.
2. Le principali fattispecie di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sono date dai casi in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui alla tabella 1, punti 2, 4, 5, 13, 15, 16 e 18, dell'allegato IV, o due o più degli altri requisiti fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV sono valutati come rientranti nelle categorie 3 o 4 di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.
Articolo 31
Criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate e criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria
[Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Le rettifiche finanziarie sono applicate alla totalità o a una parte di un programma operativo qualora la Commissione rilevi una o più carenze gravi nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Nonostante il primo comma, laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche in un campione rappresentativo di operazioni, si applicano rettifiche finanziarie estrapolate alla totalità o ad una parte di un programma operativo, consentendo ciò una quantificazione più accurata del rischio per il bilancio dell'Unione. In questo caso i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.
2. Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti elementi:
|
a) |
l'importanza relativa della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso; |
|
b) |
la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi; |
|
c) |
l'entità del rischio di perdite per il bilancio dell'Unione. |
3. Tenendo conto di questi elementi, il livello di rettifica finanziaria è così stabilito:
|
a) |
si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate; |
|
b) |
si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate; |
|
c) |
si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate; |
|
d) |
si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate. |
4. Laddove l'applicazione di un tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 3 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.
5. Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.
Articolo 32
Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014 per quanto riguarda il dettaglio dei dati registrati e conservati di cui all'allegato III, ad eccezione dei campi di dati da 23 a 40, da 71 a 78 e da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).
(6) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2
|
Settore |
Periodo di riferimento (anni) |
|
Ferrovie |
30 |
|
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque |
30 |
|
Strade |
25-30 |
|
Gestione dei rifiuti |
25-30 |
|
Porti e aeroporti |
25 |
|
Trasporto urbano |
25-30 |
|
Energia |
15-25 |
|
Ricerca e innovazione |
15-25 |
|
Banda larga |
15-20 |
|
Infrastrutture d'impresa |
10-15 |
|
Altri settori |
10-15 |
ALLEGATO II
Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 23
1. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
Prove di una capacità tecnica, giuridica, finanziaria e amministrativa sufficiente ai fini della gestione del progetto nella fase attuativa e in quella operativa.
2. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013
Prove del fatto che il progetto è ammissibile al finanziamento sulla base di requisiti correlati all'ubicazione o all'area interessata dal progetto.
3. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013
3.1. Correttezza del calcolo dei costi totali e del costo ammissibile totale, tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, livello di dettaglio sufficiente, adeguatezza della logica applicata al calcolo dei costi sia in termini di costo complessivo per il conseguimento degli obiettivi previsti sia in termini di costi unitari, se del caso.
3.2. Prove del fatto che il progetto è ammissibile al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo di coesione, a seconda dei casi, e che il finanziamento è previsto solo per quegli elementi che sono conformi alle norme in materia di ammissibilità di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alle norme in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro.
3.3. Prove del fatto che il sostegno pubblico al progetto non costituisce un aiuto di Stato o, nel caso di un aiuto di Stato, dimostrazione del fatto che l'aiuto di Stato è stato preso opportunamente in considerazione nel calcolo del contributo pubblico totale al progetto.
4. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013
4.1. Affidabilità dell'analisi della domanda (o del piano aziendale in caso di investimenti produttivi), fondata su stime realistiche e in linea con le principali tendenze demografiche e gli sviluppi del settore interessato, tale da motivare la necessità del progetto e la capacità complessiva delle sue strutture.
4.2. Adeguatezza della qualità dell'analisi delle opzioni su cui si è basato lo Stato membro per concludere che l'analisi ha riguardato le principali alternative e che per l'attuazione è stata scelta, in modo motivato, l'opzione migliore.
4.3. Adeguatezza della tecnologia proposta per il progetto e della capacità del beneficiario finale di garantirne la sostenibilità o, in caso di insufficiente capacità del beneficiario finale, previsione di misure sufficienti all'innalzamento di tale capacità ai livelli necessari.
4.4. Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è fattibile e può essere attuato nel periodo previsto per il progetto o, al più tardi, entro la fine del periodo di ammissibilità quale definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013
5.1. Per quanto concerne l'analisi costi-benefici, corretto rispetto della prescritta metodologia di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e corretta applicazione del metodo di calcolo delle entrate nette di cui all'articolo 61 di tale regolamento e agli articoli da 15 a 19 del presente regolamento.
5.2. Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è economicamente e finanziariamente sostenibile e ha effetti socioeconomici positivi tali da giustificare il livello di sostegno nella misura prevista nell'ambito del FESR o del Fondo di coesione.
6. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013
6.1. Contributo acclarato agli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare agli obiettivi legati alla strategia Europa 2020; prove del fatto che siano stati presi in considerazione i rischi legati ai cambiamenti climatici, le esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi e prove dell'attuazione o della previsione di misure adeguate a garantire la resilienza del progetto alla variabilità dei cambiamenti climatici.
6.2. Prove della corretta applicazione del principio «chi inquina paga» e del principio dell'azione preventiva.
6.3. Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i progetti elencati nell'allegato I di tale direttiva e per i progetti elencati nell'allegato II della medesima direttiva per i quali le autorità competenti abbiano concluso, attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che è necessaria una procedura VIA come per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE:
|
a) |
la sintesi non tecnica della valutazione dell'impatto ambientale è conforme all'articolo 5 e all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE ed è stata oggetto di consultazioni pubbliche; |
|
b) |
si sono tenute le consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri nel rispetto degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE e |
|
c) |
la decisione dell'autorità competente è stata adottata conformemente agli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, oppure |
|
d) |
nei casi in cui la procedura VIA si sia conclusa con una decisione giuridicamente vincolante, nelle more della concessione dell'autorizzazione in conformità agli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, è disponibile un impegno scritto degli Stati membri ad agire tempestivamente per garantire la concessione dell'autorizzazione al più tardi prima dell'inizio dei lavori. |
6.4. Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE per i progetti elencati nell'allegato II di tale direttiva per i quali le autorità competenti abbiano concluso, attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che non fosse necessaria una procedura VIA:
|
a) |
le autorità competenti hanno adottato e messo a disposizione del pubblico la decisione di screening, e |
|
b) |
nel caso in cui la decisione di screening non faccia riferimento ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, sono state fornite le informazioni pertinenti di cui all'articolo 4 e all'allegato III di tale direttiva. |
6.5. Se del caso, dimostrata non applicabilità della direttiva 2011/92/UE.
6.6. In caso di progetto che tragga origine da un piano o da un programma (soggetto alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) diverso dal programma operativo, dimostrata coerenza del progetto con il piano o il programma.
6.7. In caso di mancato adempimento delle condizionalità ex ante generali relative alla legislazione in materia di ambiente e, a seconda dei casi, delle eventuali pertinenti condizionalità ex ante tematiche relative ai settori dei rifiuti e dell'acqua e al settore dei trasporti (requisiti della VAS) di cui all'articolo 19 e all'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere dimostrato il collegamento con il piano d'azione concordato.
6.8. Conformità del progetto alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6):
|
a) |
nel caso di un progetto che possa avere incidenze significative su siti Natura 2000 (conformemente all'articolo 6, paragrafo 3), è stata effettuata e completata l'opportuna valutazione prima della concessione dell'autorizzazione per il progetto; |
|
b) |
nel caso di un progetto con incidenze negative significative su siti Natura 2000, sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, compresi l'informazione o il parere della Commissione. |
6.9. Adeguatezza delle informazioni su altre misure di integrazione della dimensione ambientale, quali audit ambientale, gestione ambientale e sorveglianza ambientale specifica, tale da dimostrare l'idoneità delle misure rispetto alle esigenze individuate.
6.10. Adeguatezza della stima del costo delle misure adottate per correggere gli impatti negativi sull'ambiente.
6.11. Conformità del progetto alle pertinenti direttive ambientali settoriali se applicabili, in particolare alla:
|
a) |
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per i progetti che interessano corpi idrici (se del caso, verifica della valutazione per i progetti soggetti alle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva); |
|
b) |
direttiva 91/271/CEE del Consiglio (8) per progetti nel settore delle acque reflue urbane; |
|
c) |
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e direttive pertinenti applicabili, come la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (10) per progetti nel settore dei rifiuti solidi, e |
|
d) |
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per i progetti che richiedono la concessione di un'autorizzazione a norma di tale direttiva. |
7. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013
7.1. Coerenza e adeguatezza degli obiettivi del progetto rispetto agli obiettivi specifici definiti nell'ambito dei pertinenti assi prioritari dei programmi operativi interessati.
7.2. Adeguatezza del contributo previsto del progetto rispetto agli indicatori di risultato e di output dell'asse prioritario.
7.3. Adeguatezza del contributo previsto del progetto allo sviluppo socioeconomico.
7.4. Prove del fatto che un beneficiario ha adottato misure idonee a garantire l'utilizzo ottimale dell'infrastruttura nella fase operativa.
8. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013
8.1. Corretta presentazione nel piano di finanziamento della motivazione alla base delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto ad opera dei fondi.
8.2. Adeguatezza del piano di finanziamento del progetto che ne dimostri la sostenibilità finanziaria rispetto al fabbisogno finanziario annuale necessario per l'attuazione del progetto medesimo.
8.3. Idoneità e verificabilità degli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio dei progressi compiuti tenendo conto dei rischi individuati.
9. Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.1. Validità e realizzabilità del calendario proposto per l'attuazione del grande progetto tenendo conto dei rischi individuati.
9.2. Qualora la durata di attuazione del progetto sia superiore a quella del periodo di programmazione, idoneità delle fasi individuate e articolazione ottimale dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza.
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(2) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(3) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).
(4) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(5) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(6) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(7) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(9) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(10) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(11) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
ALLEGATO III
Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza (di cui all'articolo 24)
I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal FSE, dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, salvo diversa indicazione nella seconda colonna.
|
Campi di dati |
Indicazione dei fondi per i quali i dati non sono richiesti |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi all'operazione |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Non applicabile al FSE e al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
|
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Non applicabile al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
Dati sulle categorie di intervento |
|||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FSE e al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FEAMP |
||
|
Dati sugli indicatori |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Non applicabile al FSE |
||
|
Non applicabile al FESR e al Fondo di coesione |
||
|
|
||
|
Non applicabile al FESR e al Fondo di coesione |
||
|
Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all'operazione) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al FEAMP |
||
|
Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR) |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dati relativi a particolari tipi di spese soggette a massimali |
|||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
|
||
|
Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
|
|
||
|
|
||
|
Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP |
||
(1) Nel caso della CTE i beneficiari comprendono il beneficiario capofila e gli altri beneficiari.
(2) Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell'ambito dell'operazione sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.
(3) Per il FSE gli indicatori comuni di risultato comprendono gli indicatori di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013.
(4) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
(5) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(6) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
ALLEGATO IV
Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento di cui all'articolo 30
Tabella 1:
Requisiti fondamentali
|
Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo |
Organismi/autorità interessati |
Campo di applicazione |
|
|
1 |
Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo |
Autorità di gestione |
Ambiente di controllo interno |
|
2 |
Selezione appropriata delle operazioni |
Autorità di gestione |
Attività di gestione e di controllo |
|
3 |
Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle operazioni selezionate |
Autorità di gestione |
|
|
4 |
Verifiche di gestione adeguate |
Autorità di gestione |
|
|
5 |
Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo |
Autorità di gestione |
Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza |
|
6 |
Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari |
Autorità di gestione |
|
|
7 |
Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate |
Autorità di gestione |
Attività di gestione e di controllo |
|
8 |
Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati |
Autorità di gestione |
|
|
9 |
Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo |
Autorità di certificazione |
Ambiente di controllo interno |
|
10 |
Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento |
Autorità di certificazione |
Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza |
|
11 |
Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico |
Autorità di certificazione |
Attività di gestione e di controllo |
|
12 |
Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati |
Autorità di certificazione |
|
|
13 |
Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti annuali |
Autorità di certificazione |
|
|
14 |
Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia |
Autorità di audit |
Ambiente di controllo interno |
|
15 |
Audit adeguati dei sistemi |
Autorità di audit |
Attività di controllo |
|
16 |
Audit adeguati delle operazioni |
Autorità di audit |
|
|
17 |
Audit adeguati dei conti |
Autorità di audit |
|
|
18 |
Procedure adeguate per la fornitura di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo |
Autorità di audit |
|
Tabella 2:
Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento
|
Categoria 1 |
Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti. |
|
Categoria 2 |
Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti. |
|
Categoria 3 |
Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali. |
|
Categoria 4 |
Sostanzialmente non funziona. |
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/45 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 481/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 è necessario stabilire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione ai costi del personale, alle spese d'ufficio e amministrative, alle spese di viaggio e soggiorno, ai costi per consulenze e servizi esterni nonché alle spese per attrezzature (di seguito «categorie di spese»). |
|
(2) |
Per consentire flessibilità nell'applicazione delle norme in materia di ammissibilità per i programmi di cooperazione, è opportuno che agli Stati membri che partecipano a un determinato programma di cooperazione sia consentito di decidere che a uno specifico asse prioritario di un dato programma di cooperazione non si applichi una determinata categoria di spese. |
|
(3) |
Si dovrebbe precisare come le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione fissate dal presente regolamento si inseriscano nel quadro giuridico generale delle norme in materia di ammissibilità applicabili a tutti i fondi SIE, stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(4) |
Per ciascuna categoria di spese è opportuno stabilire un elenco di vari elementi di spesa. |
|
(5) |
Occorre precisare che, di norma, i regali non sono ammissibili. Dovrebbe tuttavia essere ammissibile la distribuzione di piccoli articoli che attengono ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione. |
|
(6) |
Dovrebbero esseri definiti i diversi elementi dei costi del personale e stabilite allo stesso tempo le norme per il calcolo, la contabilizzazione e il rimborso dei costi del personale in generale e, in particolare, per gli incarichi a tempo parziale o i contratti di servizio sulla base di una tariffa oraria. |
|
(7) |
È opportuno elencare i diversi elementi delle spese d'ufficio e amministrative unitamente alle norme per il calcolo, la contabilizzazione e il rimborso di questi elementi di costo come costi diretti oppure come costi indiretti, in particolare qualora esse siano associate ai tassi forfettari di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. |
|
(8) |
È opportuno elencare i diversi elementi delle spese di viaggio e soggiorno unitamente alle norme per il calcolo, la contabilizzazione e il rimborso indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute dal beneficiario o direttamente dal suo personale. Dovrebbero altresì essere precisate le condizioni di contabilizzazione delle spese di viaggio e soggiorno qualora siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013. |
|
(9) |
È opportuno elencare i diversi elementi dei costi per consulenze e servizi esterni. |
|
(10) |
È opportuno elencare i diversi elementi delle spese per attrezzature unitamente alle norme in materia di ammissibilità delle attrezzature di seconda mano, |
|
(11) |
Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o stabilite sulla base di tali articoli, il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione alle seguenti categorie di spese:
|
a) |
costi del personale; |
|
b) |
spese d'ufficio e amministrative; |
|
c) |
spese di viaggio e soggiorno; |
|
d) |
costi per consulenze e servizi esterni; e |
|
e) |
spese per attrezzature. |
2. Gli Stati membri che partecipano al comitato di sorveglianza di un programma di cooperazione possono stabilire di comune accordo la non ammissibilità, nell'ambito di uno o più assi prioritari, delle spese rientranti in una o più categorie tra quelle elencate al paragrafo 1.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate dal beneficiario o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
2. Non sono ammissibili i seguenti costi:
|
a) |
le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso; |
|
b) |
i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione; |
|
c) |
i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio. |
Articolo 3
Costi del personale
1. Le spese relative ai costi del personale sono date dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del beneficiario secondo le seguenti modalità:
|
a) |
a tempo pieno; |
|
b) |
a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile; |
|
c) |
a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; oppure |
|
d) |
su base oraria. |
2. Le spese relative ai costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:
|
a) |
spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego/di lavoro, in una decisione di nomina (di seguito denominati «atto di impiego») o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni; |
|
b) |
ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a condizione che tali costi:
|
In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il beneficiario in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego/di lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.
3. I costi del personale possono essere rimborsati:
|
i) |
sulla base del costo effettivo (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); oppure |
|
ii) |
sulla base delle opzioni relative ai costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013; oppure |
|
iii) |
su base forfettaria in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013. |
4. I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:
|
a) |
una percentuale fissa del costo del lavoro lordo, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro nell'ambito dell'operazione, senza l'obbligo di istituzione di un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro; oppure |
|
b) |
una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100 % dell'orario di lavoro del dipendente. |
5. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera a), il datore di lavoro rilascia per ciascun dipendente un documento che stabilisce la percentuale del tempo di lavoro da riservare all'operazione.
6. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:
|
i) |
dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto di impiego, espresso in ore; oppure |
|
ii) |
dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore, in conformità all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione.
7. I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.
Articolo 4
Spese d'ufficio e amministrative
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:
|
a) |
canone di locazione degli uffici; |
|
b) |
assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto); |
|
c) |
consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua); |
|
d) |
forniture per ufficio; |
|
e) |
contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria; |
|
f) |
archivi; |
|
g) |
manutenzione, pulizie e riparazioni; |
|
h) |
sicurezza; |
|
i) |
sistemi informatici; |
|
j) |
comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita); |
|
k) |
spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; |
|
l) |
oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali. |
Articolo 5
Spese di viaggio e soggiorno
1. Le spese relative ai costi di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:
|
a) |
spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio); |
|
b) |
spese di vitto; |
|
c) |
spese di soggiorno; |
|
d) |
spese per i visti; |
|
e) |
indennità giornaliere. |
2. Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 6.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
5. Per le operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità, le spese sostenute al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma sono ammissibili se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
6. L'autorità di gestione può accettare come ammissibili le spese di vitto e soggiorno sostenute presso esercizi situati al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013. La stessa disposizione si applica alle spese di trasporto locali nel luogo di svolgimento di un evento o un'azione al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma.
7. Per quanto riguarda il personale di beneficiari situati al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, l'autorità di gestione può accettare come ammissibili i costi di cui al paragrafo 1, comprese le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento o di un'azione all'interno o al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
8. Per quanto riguarda il personale di beneficiari situati all'interno della parte dell'Unione nell'area di programma, i costi di cui al paragrafo 1, comprese le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento o di un'azione all'interno o al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, sono considerate ammissibili in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Articolo 6
Costi per consulenze e servizi esterni
Le spese relative ai costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:
|
a) |
studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali); |
|
b) |
formazione; |
|
c) |
traduzioni; |
|
d) |
sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web; |
|
e) |
attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali; |
|
f) |
gestione finanziaria; |
|
g) |
servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione); |
|
h) |
partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione); |
|
i) |
servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili; |
|
j) |
diritti di proprietà intellettuale; |
|
k) |
verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013; |
|
l) |
costi di certificazione e di audit a livello del programma, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
|
m) |
garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza; |
|
n) |
spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; |
|
o) |
altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni. |
Articolo 7
Spese per attrezzature
1. Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 4, si limitano alle seguenti voci:
|
a) |
attrezzature per ufficio; |
|
b) |
hardware e software; |
|
c) |
mobilio e accessori; |
|
d) |
apparecchiature di laboratorio; |
|
e) |
strumenti e macchinari; |
|
f) |
attrezzi o dispositivi; |
|
g) |
veicoli; |
|
h) |
altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni. |
2. L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
|
a) |
non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE; |
|
b) |
il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; |
|
c) |
possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/51 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 482/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2014
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 per quanto riguarda le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010 indicate per il fabbricante Great Wall Motor Company Limited
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il costruttore di veicoli commerciali leggeri Great Wall Motor Company Limited ha informato la Commissione che le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010 indicate per tale produttore nel regolamento delegato (UE) n. 114/2013 (2) della Commissione sono inesatte. Il costruttore ha fornito dettagliati elementi di prova atti a dimostrare che le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010 erano notevolmente più elevate rispetto al valore indicato nel regolamento. |
|
(2) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti da Great Wall Motor Company Limited e ritiene che sia opportuno procedere alla correzione del valore |
|
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 114/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'elenco dell'allegato III del regolamento (UE) n. 114/2013, il testo della seconda colonna, con il titolo «Emissioni medie [g/km]», per la marca Great Wall è sostituito da «225,00».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 483/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2014
concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE prevede che, qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per la salute degli animali, oppure qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, deve adottare misure immediate, comprese condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (2) reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena dei mangimi. Esso classifica inoltre tali prodotti in categorie specifiche che rispecchiano il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali. |
|
(3) |
L'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le norme relative all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati da materiali di categoria 3. |
|
(4) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3) reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni specifiche per il trattamento o la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia. |
|
(5) |
I prodotti sanguigni destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento, ivi compresi il sangue e il plasma di origine suina essiccati atomizzati, devono essere stati prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. Secondo quanto stabilito alla lettera B) di tale sezione i prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7 di cui all'allegato IV, capo III, di tale regolamento, o ad un altro metodo che garantisca la conformità dei prodotti sanguigni alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui all'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011. L'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, prevede inoltre, specificamente nella colonna 6 della riga 2, che i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come mangimi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 4, lettera B). |
|
(6) |
La diarrea suina provocata da un delta coronavirus si sviluppa in Asia e in Nord America. Questo virus non è mai stato rilevato nell'Unione. Il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati sono un ingrediente tradizionale del mangime per i lattonzoli. Un trattamento termico inadeguato o una contaminazione posteriore al trattamento termico possono portare alla diffusione del virus in tali prodotti. |
|
(7) |
È quindi necessario rivedere le prescrizioni relative all'importazione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina. |
|
(8) |
L'osservazione scientifica indica che i coronavirus suini vengono inattivati nelle feci suine se riscaldati e mantenuti a una temperatura di 71 °C per 10 minuti oppure se vengono lasciati per sette giorni a una temperatura ambiente di 20 °C. Il virus non è sopravvissuto in un mangime secco infettato in via sperimentale immagazzinato per più di due settimane a una temperatura di 24 °C. Nei paesi terzi la temperatura comunemente applicata per l'essiccazione a spruzzo del sangue e del plasma sanguigno in tutte le loro parti è di 80 °C. |
|
(9) |
Sulla base di tali informazioni, risulta opportuno prescrivere che il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati provenienti da paesi terzi e destinati all'alimentazione di animali della specie suina siano stati sottoposti a un trattamento ad alta temperatura e successivamente immagazzinati per un certo periodo di tempo a temperatura ambiente al fine di attenuare i rischi di contaminazione dopo il trattamento. |
|
(10) |
Data la necessità di proteggere la salute degli animali nell'Unione, e considerando la gravità della minaccia derivante dai prodotti sanguigni in questione, è opportuno che la Commissione adotti misure di salvaguardia provvisorie. Di conseguenza, l'introduzione di tali prodotti nell'Unione dovrebbe essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento. |
|
(11) |
Le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento e rimanere in vigore per un periodo di 12 mesi. Esse possono essere modificate sulla base di una valutazione dei rischi fondata su nuove informazioni scientifiche. |
|
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 2, colonna 6, e all'allegato XV, capo 4, lettera B), del regolamento (UE) n. 142/2011, i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi, destinati alla spedizione o al transito nell'Unione, sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle spedizioni certificate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 484/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 50 bis, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 50 quater, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attualmente gli enti stabiliti nell'Unione segnalano la loro conformità ai requisiti di fondi propri su base trimestrale. Al fine di ridurre al minimo le incoerenze tra le date di riferimento stabilite per gli enti e le date stabilite per le controparti centrali (in appresso, CCP) per il calcolo e la segnalazione delle informazioni relative al capitale ipotetico, le date di riferimento stabilite per le CCP dovrebbero perlomeno includere le date di riferimento già stabilite per gli enti. Tuttavia, una frequenza più elevata di segnalazione delle informazioni relative al capitale ipotetico terrebbe conto anche del fatto che i partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi abbiano date di segnalazione diverse. Inoltre, potrebbero esservi significative variazioni dei requisiti di fondi propri; per avere una visione aggiornata di tali requisiti, i partecipanti diretti e le loro autorità competenti potrebbero voler controllare tali esposizioni con una frequenza maggiore di quella trimestrale. |
|
(2) |
In situazioni normali le date di segnalazione per le CCP non dovrebbero essere rinviate di oltre una settimana rispetto alla data di calcolo. Una settimana di tempo è sufficiente affinché le CCP possano eseguire tutti i controlli interni e completare il necessario processo di approvazione prima di segnalare i dati richiesti. Se una CCP elabora un sistema totalmente automatizzato, la data di segnalazione può approssimarsi alla data di calcolo. Attualmente però le CCP potrebbero non essere in grado di completare l'intero processo in questo periodo di tempo e pertanto è possibile che debbano sviluppare processi e infrastrutture interni per agire in tal senso. Alla luce di ciò occorrerebbe adottare una disposizione transitoria per concedere alle CCP il tempo sufficiente per sviluppare i processi e le infrastrutture interni necessari e, allo stesso tempo, per cominciare a segnalare ai loro partecipanti diretti le informazioni relative al capitale ipotetico. |
|
(3) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012, le perdite dovute a inadempimento di un partecipante diretto dovrebbero essere coperte innanzi tutto dal margine iniziale e dal contributo dello stesso membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Qualora tali coperture si rivelino insufficienti, le perdite sono coperte dalle risorse finanziarie prefinanziate apportate dalle CCP nelle rispettive linee di difesa in caso di inadempimento e dai contributi dei membri non inadempienti al fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento. Durante questo periodo, la frequenza di segnalazione dovrebbe essere aumentata al fine di tenere aggiornati gli altri partecipanti diretti non inadempienti e le autorità competenti su tutte le informazioni relative al capitale ipotetico necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti. Le CCP dovrebbero disporre delle capacità tecniche e dei processi interni necessari per calcolare e trasmettere le informazioni relative al capitale ipotetico in tali situazioni di stress. |
|
(4) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, una CCP deve reintegrare entro un mese le risorse finanziarie proprie prefinanziate nelle linee di difesa in caso di inadempimento. Per tale motivo, in queste situazioni le frequenze di calcolo e segnalazione dovrebbero essere superiori alla norma. La segnalazione giornaliera delle informazioni relative al capitale ipotetico potrebbe essere meno significativa poiché la definizione dell'entità totale delle perdite dovute all'inadempimento del partecipante diretto potrebbe richiedere tempo. Data la possibilità di trovarsi di fronte a un ampio ventaglio di scenari, le autorità competenti dovrebbero anche avere la possibilità di richiedere una frequenza più elevata in periodi di stress, sulla base di una valutazione della situazione che dovrebbe tener conto del grado di esaurimento effettivo o previsto delle risorse finanziarie prefinanziate disponibili per la CCP (sia quelle apportate dalla stessa controparte centrale che quelle apportate dai partecipanti diretti). La frequenza più elevata dovrebbe applicarsi fino a quando tali risorse non sono ripristinate ai livelli previsti dalla legislazione pertinente. |
|
(5) |
L'elevata frequenza di segnalazione in periodi di stress può costituire un compito molto impegnativo, dato il requisito di segnalazione di recente introduzione. Questo può comportare difficoltà sotto il profilo dell'attuazione tecnica almeno per alcune CCP. Per attenuare questo problema è opportuno prevedere una data di applicazione successiva per i requisiti di una frequenza più elevata di segnalazione. Ciò consentirebbe alle CCP di migliorare i loro processi interni e di aggiornare i loro sistemi. |
|
(6) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano il calcolo e la segnalazione del capitale ipotetico di una CCP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
|
(8) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Frequenza e date del calcolo conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. La frequenza del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera.
2. Se la frequenza del calcolo di cui al paragrafo 1 è mensile, la CCP applica quanto segue:
|
a) |
i giorni di riferimento per il calcolo sono il: 31 gennaio, 28 febbraio (o 29 febbraio negli anni bisestili), 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre; e |
|
b) |
il giorno in cui la CCP effettua il calcolo (giorno di calcolo) è rispettivamente il: 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio, 1o giugno, 1o luglio, 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre, 1o dicembre, 1o gennaio. |
3. Se la frequenza di cui al paragrafo 1 è settimanale o giornaliera, il giorno del primo calcolo cade il giorno successivo a quello della richiesta dell'autorità competente. Il primo giorno di riferimento è il giorno della richiesta dell'autorità competente. Per i calcoli successivi, il giorno di riferimento è il giorno precedente a quello di calcolo. In caso di calcolo con frequenza settimanale, il lasso di tempo tra i giorni di calcolo è di cinque giorni lavorativi.
4. Se il giorno di calcolo coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, il calcolo è eseguito il giorno lavorativo successivo.
Articolo 2
Frequenza, date e formato uniforme di segnalazione conformemente all'articolo 50 quater, paragrafo 2, e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. La frequenza di segnalazione prevista all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e, se applicabile, all'articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera.
2. Se la frequenza di segnalazione è mensile conformemente al paragrafo 1, la data di segnalazione deve essere compresa entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di calcolo stabilita all'articolo 1 o prima, se possibile.
3. Se la frequenza di segnalazione di cui al paragrafo 1 è giornaliera o settimanale, la data di segnalazione viene fissata al giorno successivo a quello di calcolo.
4. Se la data di segnalazione coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detta data viene fissata al giorno lavorativo successivo.
5. Le CCP segnalano le informazioni indicate al paragrafo 1 utilizzando il modello di cui all'allegato 1 (Informazioni relative al capitale ipotetico), compilato conformemente alle istruzioni dell'allegato II (Istruzioni per la segnalazione di informazioni relative al capitale ipotetico).
Articolo 3
Condizioni per frequenze più elevate di calcolo e segnalazione conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, e all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. Le autorità competenti di un ente che agisce come partecipante diretto possono richiedere a qualsiasi CCP in cui detto ente agisce come partecipante diretto di effettuare il calcolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e le segnalazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con frequenza giornaliera o settimanale in una delle seguenti situazioni:
|
a) |
qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare una quota delle risorse finanziarie prefinanziate da essa apportata nelle linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
|
b) |
qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare i contributi dei partecipanti diretti non inadempienti al fondo di garanzia in caso di inadempimento conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
2. La autorità competenti scelgono tra frequenza giornaliera e quella settimanale ai sensi del paragrafo 1 basandosi sul grado di esaurimento effettivo o previsto delle risorse finanziarie prefinanziate.
3. Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera a), tale frequenza più elevata si applica finché le risorse finanziarie prefinanziate apportate dalla CCP nelle linee di difesa in caso di inadempimento non sono ripristinate ai livelli previsti dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (4).
4. Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera b), tale frequenza più elevata si applica finché i contributi dei partecipanti non inadempienti della CCP al fondo di garanzia in caso di inadempimento non sono ripristinati ai livelli stabiliti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, nel periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2014, le CCP segnalano le informazioni di cui al predetto paragrafo al massimo entro quindici giorni lavorativi dalla data di riferimento o prima, se possibile.
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).
ALLEGATO I
Informazioni relative al capitale ipotetico
|
ID |
Voce |
Riferimenti giuridici |
Importo |
|
10 |
Controparte centrale |
— |
|
|
20 |
Identificativo del fondo di garanzia in caso di inadempimento |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
30 |
Data di calcolo |
Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione |
|
|
40 |
Capitale ipotetico (KCCP) |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
50 |
Somma dei contributi prefinanziati (DFCM) |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
60 |
Importo delle risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia in caso di inadempimento (DFCCP) |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
70 |
Numero totale dei partecipanti diretti (N) |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
80 |
Fattore di concentrazione (β) |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
90 |
Importo totale del margine iniziale |
Articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE IPOTETICO
1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per la tabella di cui all'allegato I.
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
2. Frequenza.
2.1. Le segnalazioni del modello sono trasmesse con la frequenza stabilita all'articolo 1 del presente regolamento.
3. Date d'invio.
3.1. Le date d'invio sono stabilite all'articolo 2.
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO
4. Convenzione dei segni.
4.1. Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive.
4.2. Per la compilazione dei modelli si tiene conto dei seguenti formati e riferimenti giuridici:
|
ID del modello |
Istruzioni |
|
|
10 |
Nome della controparte centrale (CCP) |
|
|
Formato |
Testo, numero qualsiasi di caratteri |
|
|
20 |
Identificativo del fondo di garanzia in caso di inadempimento |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Istruzione |
Ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, se la CCP ha più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento, notifica le informazioni di cui al primo comma di detto articolo separatamente per ciascun fondo di garanzia |
|
|
Formato |
Testo, numero qualsiasi di caratteri |
|
|
Calcolo |
Nessuno |
|
|
30 |
Data di calcolo |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
|
Nota |
Data di calcolo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento a seconda della frequenza richiesta |
|
|
Formato |
GG-MM-AAAA Due cifre per il giorno — due cifre per il mese — quattro cifre per l'anno |
|
|
Calcolo |
Nessuno |
|
|
40 |
Capitale ipotetico (KCCP) |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Istruzioni |
La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 % |
|
|
Formato |
Codice ISO — importo |
|
|
Calcolo |
Il capitale ipotetico è calcolato conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
50 |
Somma dei contributi prefinanziati (DFCM) |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Calcolo |
I contributi prefinanziati sono calcolati come la somma del contributo prefinanziato dei partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 308, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
|
Istruzioni |
La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 % |
|
|
Formato |
Codice ISO — importo |
|
|
60 |
Importo delle risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia in caso di inadempimento (DFCCP) |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Calcolo |
La somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della CCP è calcolata ai sensi dell'articolo 308, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
|
|
Istruzioni |
La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 % |
|
|
Formato |
Codice ISO — importo |
|
|
70 |
Numero totale dei partecipanti diretti (N) |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Calcolo |
Il numero dei partecipanti diretti della CCP |
|
|
Formato |
Numero intero |
|
|
80 |
Fattore di concentrazione (β) |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Calcolo |
Il fattore di concentrazione è calcolato conformemente all'articolo 50 quinquies, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Istruzioni |
La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 % |
|
|
Formato |
Codice ISO — importo |
|
|
90 |
Importo totale del margine iniziale |
|
|
Riferimenti giuridici |
Articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 |
|
|
Calcolo |
Il margine iniziale totale ricevuto dalla CCP da parte dei suoi partecipanti diretti è calcolato conformemente agli articoli da 24 a 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione |
|
|
Istruzioni |
Queste informazioni sono segnalate solo se pertinenti. La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 % |
|
|
Formato |
Codice ISO — importo |
|
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che approva la sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il Bacillus pumilus QST 2808 le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2011/253/UE della Commissione (3). |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 3 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno ricevuto da AgraQuest Inc., ora Bayer CropScience, una domanda di iscrizione della sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/253/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
|
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione l'8 maggio 2012. |
|
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 26 luglio 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 negli antiparassitari. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 marzo 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul Bacillus pumilus QST 2808. |
|
(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti Bacillus pumilus QST 2808 possono in generale considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il Bacillus pumilus QST 2808. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
|
(7) |
Prima dell'approvazione è opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione. |
|
(8) |
Fermi restando gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero tuttavia applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Bacillus pumilus QST 2808. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ciascun impiego cui è destinato, in conformità dei principi uniformi. |
|
(9) |
L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari delle autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
|
(10) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 di cui all'allegato I è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, secondo i casi, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Bacillus pumilus QST 2808 come sostanza attiva entro il 28 febbraio 2015.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente Bacillus pumilus QST 2808 come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 agosto 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri in conformità dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito gli Stati membri:
|
a) |
nel caso di un prodotto contenente Bacillus pumilus QST 2808 come unica sostanza attiva, modificano o revocano all'occorrenza l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016; oppure |
|
b) |
nel caso di un prodotto contenente Bacillus pumilus QST 2808 come una di più sostanze attive, modificano o revocano all'occorrenza l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2016 oppure entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente nell'atto o negli atti di approvazione della sostanza o delle sostanze in questione o della loro inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell'acido S-Abscissico, del Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747, del Bacillus pumilus QST 2808 e dello Streptomyces lydicus WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 13).
(4) EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
(5) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
|
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
Bacillus pumilus QST 2808 Centro di raccolta di colture brevettate dell'Agricultural Research Service (NRRL) dell'USDA, Peoria, Illinois, Stati Uniti d'America, con il numero di riferimento B-30087. |
Non pertinente |
≥ 1 × 1012 UFC/kg |
1o settembre 2014 |
31 agosto 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus pumilus QST 2808, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus pumilus QST 2808 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
|
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
«75 |
Bacillus pumilus QST 2808 Centro di raccolta di colture brevettate dell'Agricultural Research Service (NRRL) dell'USDA, Peoria, Illinois, Stati Uniti d'America, con il numero di riferimento B-30087. |
Non pertinente |
≥ 1 × 1012 UFC/kg |
1o settembre 2014 |
31 agosto 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus pumilus QST 2808, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus pumilus QST 2808 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016.» |
(*1) Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 486/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che revoca l'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa dell'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/30/UE della Commissione (2) ha iscritto il fenbutatin ossido come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente che ha chiesto l'iscrizione del fenbutatin ossido presenti entro il 31 maggio 2013 ulteriori informazioni di conferma sul potenziale genotossicologico e sulla rilevanza ecotossicologica dell'impurità SD 31723 nonché su spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione. |
|
(2) |
Le sostanze attive inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
|
(3) |
Il richiedente su richiesta del quale il fenbutatin ossido è stato approvato non ha presentato le informazioni di conferma entro il termine del 31 maggio 2013. Con un messaggio e-mail del 27 giugno 2013 egli ha confermato alla Commissione la sua intenzione di non presentare tali informazioni. |
|
(4) |
Di conseguenza è opportuno revocare l'approvazione del fenbutatin ossido. |
|
(5) |
Occorre pertanto abrogare la direttiva 2011/30/UE della Commissione. |
|
(6) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
|
(7) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido. |
|
(8) |
Qualora gli Stati membri concedano, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido, tale periodo dovrebbe scadere entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Revoca dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido è revocata.
Articolo 2
Abrogazione della direttiva 2011/30/UE
La direttiva 2011/30/UE è abrogata.
Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 331 relativa al fenbutatin ossido.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido entro il 2 dicembre 2014.
Articolo 5
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 2 dicembre 2015.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 14).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(2) |
Le approvazioni delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo scadranno il 31 gennaio 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché a tali sostanze attive si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere ai richiedenti tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare il loro periodo di approvazione. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
|
(4) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile. |
|
(5) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
La parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificata:
|
1) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 123, clodinafop, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
2) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 124, pirimicarb, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
3) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 125, rimsulfuron, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
4) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 126, tolclofos-metile, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
5) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 127, triticonazolo, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
6) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 137, metrafenone, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
7) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
8) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 139, spinosad, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»; |
|
9) |
nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 140, tiametoxam, è sostituita dalla data «30 aprile 2018». |
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/75 |
REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi per il cadmio in diversi prodotti alimentari. |
|
(2) |
Il 30 gennaio 2009 il gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo di esperti scientifici CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul cadmio negli alimenti (3). In tale parere l'EFSA ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo per il cadmio. Nel proprio documento «Statement on tolerable weekly intake for cadmium» (4) l'EFSA ha tenuto conto della valutazione del rischio svolta recentemente dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA) (5) e ha confermato per la TWI il valore di 2,5 μg/kg di peso corporeo. |
|
(3) |
Nel proprio parere scientifico sul cadmio negli alimenti, il gruppo di esperti CONTAM ha concluso che l'esposizione alimentare media al cadmio nei paesi europei è prossima o leggermente superiore alla TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo. Alcuni sottogruppi della popolazione possono presentare un valore superiore alla TWI e pari a circa il doppio della stessa. Il gruppo di esperti CONTAM ha inoltre concluso che, sebbene sia improbabile il verificarsi di effetti negativi sulla funzionalità renale in un individuo esposto a tale livello, l'esposizione al cadmio tra la popolazione andrebbe comunque ridotta. |
|
(4) |
Secondo il parere scientifico sul cadmio negli alimenti del gruppo di esperti CONTAM, i gruppi di alimenti che contribuiscono in modo prevalente all'esposizione alimentare al cadmio, principalmente a seguito del consumo elevato, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amilacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le maggiori concentrazioni di cadmio si sono riscontrate in prodotti quali le alghe marine, il pesce e i frutti di mare, il cioccolato e gli alimenti per usi dietetici speciali, nonché in funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili. |
|
(5) |
In una valutazione riveduta dell'esposizione, svolta dall'EFSA nella propria relazione scientifica «Cadmium dietary exposure in the European population» (6) con l'ausilio della nuova banca dati sintetica sui consumi alimentari, che contiene dati quantitativi aggiornati sui consumi alimentari nei diversi Stati membri e nelle diverse fasce di età della popolazione, sono presentate informazioni più particolareggiate per fascia di età sui prodotti alimentari specifici che contribuiscono all'esposizione. Per gli adulti l'esposizione è riconducibile soprattutto a radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali, ortaggi e derivati. Per i bambini e gli adolescenti le fonti principali di esposizione sono radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali e zuccheri e dolciumi, mentre per i lattanti e i bambini in tenera età l'apporto proviene in prevalenza da radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali, ortaggi e derivati, latte e prodotti caseari e alimenti per lattanti e bambini piccoli. La valutazione riveduta dell'esposizione indica che l'esposizione totale è il risultato non di pochi alimenti di grande impatto ma dell'effetto cumulativo di molteplici gruppi di cibi. |
|
(6) |
Sono stati stabiliti tenori massimi per il cadmio in un ampio numero di alimenti. compresi i cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. Per alcuni alimenti che hanno un ruolo importante nell'esposizione di determinati gruppi di popolazione (cioccolato e prodotti a base di cacao, alimenti per lattanti e bambini) non sono ancora stati stabiliti tenori massimi. Risulta quindi necessario stabilire tenori massimi di cadmio per tali alimenti. |
|
(7) |
I tenori massimi dei contaminanti vengono stabiliti sulla base del principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) sia per i prodotti per i quali sono già stati stabiliti tenori massimi per il cadmio (quali gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari), sia per i prodotti per i quali i tenori massimi vengono introdotti (quali i prodotti a base di cacao e cioccolato) con l'ausilio dei dati di occorrenza e dei modelli di consumo alimentare dei cittadini dell'Unione europea. |
|
(8) |
Il cioccolato e il cacao in polvere venduti al consumatore finale possono contenere alti tenori di cadmio e costituiscono una fonte importante di esposizione umana. Sono consumati frequentemente dai bambini, ad esempio sotto forma di cioccolato o di cacao zuccherato in polvere impiegato nelle bevande a base di cacao. Nel definire i tenori massimi per il cadmio andrebbero considerati i dati di occorrenza per i diversi tipi di cioccolato e di cacao in polvere venduti al consumatore finale. Poiché nei prodotti a base di cacao il tenore di cadmio è correlato al contenuto di cacao, è opportuno stabilire tenori massimi di cadmio differenti per prodotti che contengono percentuali diverse di cacao. Tale approccio dovrebbe garantire che i tenori massimi possano essere rispettati anche da tipi di cioccolato che contengono una maggiore percentuale di cacao. |
|
(9) |
In alcune regioni di paesi produttori di cacao i tenori di cadmio nel suolo possono essere elevati per motivi naturali. Di conseguenza, nello stabilire i tenori massimi per il cadmio andrebbero tenuti presenti i dati di occorrenza per i prodotti a base di cacao e cioccolato provenienti da paesi con tenori elevati di cadmio nel suolo. |
|
(10) |
Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contribuiscono in misura notevole all'esposizione al cadmio di neonati e bambini in tenera età. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento prodotti a partire da isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino, possono contenere tenori di cadmio superiori a quelli dei prodotti ricavati dal latte, in quanto i semi di soia assorbono naturalmente il cadmio dal suolo. Gli alimenti per lattanti a base di soia costituiscono però un'alternativa importante per i lattanti affetti da intolleranza al lattosio; occorre quindi assicurarne la disponibilità sul mercato in quantità sufficiente. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo superiore per i prodotti a base di soia. |
|
(11) |
Gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia costituiscono una fonte importante di esposizione al cadmio per i lattanti e i bambini in tenera età. Occorre quindi stabilire un tenore massimo particolare per il cadmio per gli alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e per la prima infanzia. |
|
(12) |
Si potrebbe conseguire la riduzione dell'esposizione di un gruppo di consumatori molto vulnerabile mediante l'istituzione di un tenore massimo per certe categorie di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare (ad esempio, alimenti per lattanti destinati a fini medici speciali). In assenza tuttavia di dati atti a giustificare tale tenore massimo, andrebbero raccolti dati di occorrenza in previsione della possibile istituzione di un tenore massimo specifico in futuro. |
|
(13) |
Per determinati ortaggi (salsefrica, pastinaca, sedano, rafano) il rispetto dei tenori massimi attuali è difficile e i dati di occorrenza forniti dagli Stati membri indicano che i livelli di fondo naturali sono più elevati e paragonabili a quelli del sedano rapa. Dato che tali alimenti sono consumati in quantità limitate e gli effetti sull'esposizione umana sono trascurabili, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio per pastinaca, salsefrica, sedano e rafano portandoli al livello vigente per il sedano rapa. |
|
(14) |
Determinate specie ittiche sono attualmente esenti dal tenore massimo predefinito per il pesce, pari a 0,05 mg/kg. Per le specie palamita bianca (Sarda sarda), sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris), anguilla (Anguilla anguilla), cefalo (Mugil labrosus labrosus), suro o sugarello (Trachurus species), luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis), sardine del genere Sardinops (Sardinops species) e sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata), i nuovi dati di occorrenza indicano che l'esenzione non è più necessaria e che il tenore massimo predefinito può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca. Non sono quindi più necessari tenori massimi specifici per tali specie ittiche. |
|
(15) |
Per le specie tombarello (Auxis species), acciuga (Engraulis species) e pesce spada (Xiphias gladius) i nuovi dati di occorrenza indicano che un tenore massimo inferiore può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca. I tenori massimi per tali specie ittiche andrebbero quindi corretti. |
|
(16) |
Per le specie sardina (Sardina pilchardus) e Sicyopterus lagocephalus i dati di occorrenza indicano che il rispetto dei tenori massimi attuali è difficile in quanto i livelli di fondo naturali possono essere superiori. Per entrambe le specie il consumo è basso e ha effetti trascurabili sull'esposizione umana. È quindi opportuno stabilire per queste due specie ittiche tenori massimi più elevati per assicurare l'approvvigionamento del mercato. |
|
(17) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
|
(18) |
È opportuno concedere agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare il tempo per adattarsi ai nuovi tenori massimi stabiliti dal presente regolamento per i prodotti a base di cacao e per gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia. La data di applicazione dei tenori massimi di cadmio per tali prodotti alimentari andrebbe pertanto differita. |
|
(19) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. I tenori massimi di cadmio di cui ai punti 3.2.19 e 3.2.20 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2015 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
2. I tenori massimi di cadmio di cui al punto 3.2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2019 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food (Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti). EFSA Journal (2009) 980, 1-139.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium (Parere scientifico sulla dose settimanale tollerabile per il cadmio). EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(5) WHO Food Additives Series 64, 73a riunione del comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2011.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Cadmium dietary exposure in the European population (L'esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea). EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
|
1) |
La parte 3.2 (Cadmio) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
nella nota (26) è aggiunta la seguente frase: «Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade». |
|
3) |
È aggiunta la nota seguente:
|
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Tali misure sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (4). |
|
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (5) è stato esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tale prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure. |
|
(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono di un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (6) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio (7) («le misure in vigore»). |
B. PROCEDIMENTO
1. Apertura
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure in vigore a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata da Line Metal Co. Ltd. («Line Metal»), un produttore della Repubblica di Corea, e riguardava la possibilità di esentare Line Metal dalle misure in vigore. |
|
(5) |
Esaminati gli elementi di prova presentati da Line Metal e dopo consultazione degli Stati membri, nonché dopo aver dato la possibilità all'industria dell'Unione di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame il 28 agosto 2013 con il regolamento (UE) n. 806/2013 della Commissione (8) (il «regolamento di apertura»). |
|
(6) |
Con il regolamento di apertura è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Repubblica di Corea e fabbricato da Line Metal. L'articolo 3 del regolamento di apertura ha inoltre richiesto alle autorità doganali di prendere le disposizioni del caso per registrare tali importazioni in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
2. Prodotto oggetto del riesame
|
(7) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13). |
3. Periodo di segnalazione
|
(8) |
Il periodo di segnalazione va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 fino alla fine del periodo di segnalazione in modo da esaminare ogni cambiamento dei flussi commerciali. |
4. Inchiesta
|
(9) |
La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame a Line Metal e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso. |
|
(10) |
La Commissione ha inviato un questionario a Line Metal e ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. La sede di Line Metal è stata oggetto di visite di verifica. |
C. CONCLUSIONI
|
(11) |
L'inchiesta ha confermato che Line Metal non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping vigenti e che non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. Le prime esportazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di Line Metal hanno avuto luogo successivamente all'estensione delle misure alla Repubblica di Corea. |
|
(12) |
Le attività di lavorazione di Line Metal possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Line Metal acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio che viene successivamente trafilata, formata e avvolta nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato nell'Unione. |
|
(13) |
Durante il periodo di segnalazione le materie prime di origine cinese hanno costituito oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Per tale motivo si è dovuto verificare il valore aggiunto come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. È stato verificato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese originato nell'operazione di assemblaggio e di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione. Di conseguenza le attività di produzione di Line Metal non costituiscono elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(14) |
L'inchiesta ha confermato che Line Metal non praticava l'acquisto dalla Repubblica popolare cinese del prodotto finito oggetto del riesame al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di segnalazione. |
|
(15) |
Visti i risultati di cui ai considerando da 11 a 14, la Commissione conclude che Line Metal non è coinvolta in pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore applicabili a cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, ed estese, tra l'altro, alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea. |
|
(16) |
Le risultanze di cui sopra sono state comunicate a Line Metal e all'industria dell'Unione, a cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. |
D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE
|
(17) |
Coerentemente con i risultati suesposti la società Line Metal andrebbe aggiunta all'elenco di società esenti dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. |
|
(18) |
Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, è opportuno continuare ad applicare il dazio antidumping. |
|
(19) |
L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Line Metal viene decisa in base ai risultati del presente riesame. L'esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero soggette all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento. |
|
(20) |
È opportuno chiudere l'esame relativo ai nuovi esportatori e il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche andrebbe modificato ai fini dell'inserimento di Line Metal nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012, è sostituita dalla tabella seguente:
|
«Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
|
Repubblica di Corea |
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 |
A969 |
|
Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan |
A969 |
|
|
CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam |
A969 |
|
|
Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan |
A969 |
|
|
Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam |
A969 |
|
|
DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
|
|
Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul |
A969 |
|
|
Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam |
B926 |
|
|
Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan |
A969 |
|
|
Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo |
A994 |
|
|
Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
|
|
Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
|
|
Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam |
A969 » |
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2013. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 3).
(8) Regolamento (UE) n. 806/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 1).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 490/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
48,3 |
|
MK |
88,4 |
|
|
TN |
49,2 |
|
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
62,7 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
59,9 |
|
TR |
124,2 |
|
|
ZZ |
92,1 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
108,9 |
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
44,3 |
|
IL |
74,6 |
|
|
MA |
45,2 |
|
|
TN |
68,6 |
|
|
TR |
51,4 |
|
|
ZZ |
56,8 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
96,6 |
|
ZZ |
96,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
131,2 |
|
BR |
101,5 |
|
|
CL |
101,7 |
|
|
CN |
98,4 |
|
|
MK |
27,7 |
|
|
NZ |
140,1 |
|
|
US |
191,6 |
|
|
ZA |
101,4 |
|
|
ZZ |
111,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/86 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2014
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 in merito all'adeguamento del protocollo 3 all'accordo (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea
(2014/266/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa sono stabiliti nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 (l'«accordo») (1). |
|
(2) |
Con l'adesione della Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013, gli scambi commerciali tra la Croazia e la Confederazione svizzera («Svizzera») sono oggetto dell'accordo e l'applicazione degli accordi commerciali stipulati tra la Croazia e la Svizzera cessano da tale data. |
|
(3) |
Per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e al fine di facilitare il lavoro degli operatori economici e delle amministrazioni doganali, è opportuno modificare di conseguenza il protocollo 3. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, le sue disposizioni possono essere modificate dal Comitato misto. |
|
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto UE-Svizzera si dovrebbe pertanto basare sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto UE-Svizzera in merito ad una modifica del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 si basa sul progetto di decisione del Comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2014 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del … 2014
che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 11,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, di seguito denominato «il protocollo n. 3», in particolare l'articolo 39,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 1o luglio 2013 la Repubblica di Croazia, di seguito denominata «Croazia», ha aderito all'Unione europea. |
|
(2) |
Con l'adesione della Croazia, gli scambi commerciali tra la Croazia e la Confederazione svizzera («Svizzera») fanno parte dell'accordo e cessa, a decorrere da tale data, l'applicazione degli accordi commerciali stipulati tra la Svizzera e la Croazia. |
|
(3) |
A partire dalla data di adesione della Croazia, le merci originarie della Corazia importate in Svizzera nel quadro dell'accordo devono essere considerate come originarie dell'Unione. |
|
(4) |
A decorrere dal 1o luglio 2013 gli scambi tra la Croazia e la Svizzera devono pertanto essere soggetti all'accordo quale modificato dal presente atto. |
|
(5) |
Per garantire un processo di transizione agevole e assicurare la certezza del diritto è necessario apportare alcune modifiche tecniche al protocollo n. 3 e adottare misure transitorie. |
|
(6) |
L'allegato IV, punto 5 dell'atto di adesione del 2012 contiene analoghe misure e procedure transitorie. |
|
(7) |
Il protocollo n. 3, fatte salve le seguenti disposizioni transitorie, dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE I
MODIFICHE TECNICHE AL TESTO DEL PROTOCOLLO
Articolo 1
Norme d'origine
Il protocollo n. 3 è così modificato:
|
a) |
l'allegato IVa è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; |
|
b) |
l'allegato IVb è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. |
SEZIONE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 2
Prova dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Croazia o dalla Svizzera o compilate nel quadro di accordi preferenziali applicati da tali paesi sono reciprocamente accettate, a condizione che:
|
a) |
l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo; |
|
b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione; nonché |
|
c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Croazia, oppure per l'importazione in Svizzera, in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali applicabili in quel momento tra la Croazia e la Svizzera, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
2. La Croazia può mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra Croazia e Svizzera prima della data di adesione, purché:
|
a) |
una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data di adesione tra la Svizzera e la Comunità; nonché |
|
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.
3. Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali, della Svizzera o della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova d'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 3
Merci in transito
1. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera.
2. In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione, sia presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova d'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a, il
Per il comitato misto
Il presidente
ALLEGATO I
«ALLEGATO IVa
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolliameti kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ….
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas [muitinės liudi-jimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no.… (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
(3).
(Luogo e data)
(4).
(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
(2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IVb
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED
La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione tedesca
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolliameti kinnitus nr … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
|
— |
cumulation applied with … (name of the country/countries) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n. o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
|
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
|
— |
no cumulation applied (3) |
(4).
(Luogo e data)
(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
(2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.
(3) Completare e cancellare all'occorrenza.
(4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/98 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(2014/267/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3 e l'articolo 182, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE. |
|
(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
|
(4) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(5) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014. |
|
(7) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(4) Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
PROGETTO
DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE per quanto riguarda la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente:
|
|
2) |
al paragrafo 11, lettera a), è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
|
3) |
il testo del paragrafo 11, lettera b), è soppresso. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/102 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(2014/268/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE. |
|
(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
|
(4) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014. |
|
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
dopo il paragrafo 2 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:
|
|
2) |
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinqies, 2 sexies, 2 septies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies, 2 quindecies e 2 sexdecies.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2014
che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi
(2014/269/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/935/GAI (3). |
|
(2) |
Dal momento che la determinazione dell'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi, cui fa riferimento l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/371/GAI (l'«elenco»), è legata alle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri, tale lettera conferisce al Consiglio competenze di esecuzione per stabilire detto elenco. Ai sensi delle decisioni 2009/371/GAI e 2009/935/GAI, l'elenco è quello che figura nell'allegato della decisione 2009/935/GAI. |
|
(3) |
Compete al consiglio di amministrazione di Europol riesaminare l'elenco, ove necessario, e decidere se proporre al Consiglio modifiche dello stesso. |
|
(4) |
Nella riunione del : 3-4 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione di Europol ha deciso di raccomandare al Consiglio di aggiungere taluni paesi terzi all'elenco, illustrando la necessità operativa di concludere accordi di cooperazione con tali paesi terzi. |
|
(5) |
Tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito del partenariato orientale istituito nel 2009, della siglatura dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Georgia nel novembre 2013, del programma di associazione UE-Georgia, nonché del piano sulla liberalizzazione dei visti UE-Georgia, è di fondamentale importanza che Europol avvii la procedura per la conclusione di un accordo di cooperazione dando priorità alla Georgia. |
|
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/935/GAI. |
|
(7) |
Il 19 dicembre 2012 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo e, a seguito di tale consultazione, il Parlamento europeo ha espresso un parere (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1 dell'allegato della decisione 2009/935/GAI sono inserite le seguenti voci:
|
— |
Brasile |
|
— |
Georgia |
|
— |
Messico |
|
— |
Emirati arabi uniti. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12).
(4) Parere del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/106 |
DECISIONE 2014/270/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2014
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
|
(2) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU (UNSCR) 2142 (2014) sulla situazione in Somalia, riconfermando l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnovando, fino al 25 ottobre 2014, la decisione secondo cui l'embargo sulle armi non si applica né alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari, né alla fornitura di consulenza, assistenza o formazione destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e intese ad assicurare la sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di taluni articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013) per cui è necessaria un'approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni istituito ai sensi dell'UNSCR 751 (1992). |
|
(3) |
L'UNSCR 2142 (2014) modifica gli obblighi notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013). |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC. |
|
(5) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
|
1) |
all'articolo 1, paragrafo 3, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
|
|
2) |
all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al Comitato delle sanzioni prima di qualsiasi fornitura di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle sue forze di sicurezza, ai sensi del paragrafo 3, lettera f). In alternativa, gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al Comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni di anticipo, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al Comitato delle sanzioni, tale notifica contiene gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi e delle munizioni, una descrizione delle armi e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto. Uno Stato membro che fornisce armi o munizioni può, in cooperazione con il governo federale della Somalia, entro 30 giorni dalla fornitura di tali articoli, presentare al Comitato delle sanzioni una conferma scritta del completamento della fornitura, inclusi i numeri di matricola delle armi e delle munizioni fornite, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»; |
|
3) |
all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «4 bis) Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni per qualsiasi fornitura di articoli di cui all'allegato II, come figura al paragrafo 3, lettera g). In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi del paragrafo 3 dell'UNSCR 2142 (2014).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/108 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/271/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2014
che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC. |
|
(2) |
Il Consiglio ha effettuato un riesame delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, di tale decisione. |
|
(3) |
Il Consiglio ha stabilito che non vi è più motivo di mantenere una persona nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/656/PESC. |
|
(4) |
Inoltre, le informazioni relative a due persone figuranti nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbero essere aggiornate. |
|
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea..
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è così modificato:
|
I. |
La voce relativa alla persona seguente è sostituita dalla seguente:
|
|
II. |
La voce relativa alla persona seguente è modificata come segue: «Justin Koné Katina» è sostituito da «Justin Koné Katinan»; |
|
III. |
La voce relativa alla persona seguente è soppressa: Oulaï Delafosse. |
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/110 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2014
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese
(2014/272/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
APERTURA
|
(1) |
Nel giugno 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 14 maggio 2013 da A.St.A Europe («il denunziante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di agglomerati lapidei dell'Unione. |
|
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura. |
|
(4) |
La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, l'associazione dei produttori dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («RPC»), i rappresentanti della RPC, gli importatori noti, i produttori noti di materie prime e di attrezzature per la produzione di agglomerati lapidei dell'Unione, gli utilizzatori noti, l'associazione dei produttori di materie prime e le associazioni di utilizzatori e di consumatori ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
|
(5) |
Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
|
(6) |
In data 18 febbraio 2014 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. |
|
(7) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. |
|
(8) |
Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni. |
|
(9) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della RPC debba essere chiuso. |
|
(10) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di tegole ed altri oggetti di superficie piana, blocchi e lastre di pietra artificiale legati da resine o un agglomerato di pietre e/o vetro e/o specchio legati da resine originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati ai codici NC ex 6810 11 90 , ex 6810 19 00 , ex 6810 91 00 , ex 6810 99 00 , ex 7016 10 00 , ex 7016 90 40 , ex 7016 90 70 ed ex 7020 00 80 è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Rettifiche
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/112 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 432/2014 del Consiglio, del 22 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126 del 29 aprile 2014 )
A pagina 24:
anziché:
|
«40) |
la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leggi:
|
«40) |
la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):
247
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
74 500
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):
3 000 »,
(4) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):
247
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(5) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
(6) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
74 500
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):
3 000 ».
|
13.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/114 |
Rettifica della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014 )
A pagina 50, articolo 12, primo capoverso:
anziché:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2015. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»,
leggi:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2016. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»;
a pagina 50, articolo 13, primo capoverso:
anziché:
«Entro il 4 ottobre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, corredata, ove necessario, da opportune proposte.»,
leggi:
«Entro il 4 ottobre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, corredata, ove necessario, da opportune proposte.»