ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
9 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 473/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandone l'allegato III con nuove mappe indicative ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene ( 1 )

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

 

2014/258/PESC

 

*

Decisione EUBAM Libia/3/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 30 aprile 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

25

 

 

2014/259/PESC

 

*

Decisione EUCAP Sahel Niger/2/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 6 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

26

 

 

2014/260/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013 [notificata con il numero C(2014) 2792]

27

 

 

2014/261/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 maggio 2014, relativa all'istituzione dell'infrastruttura di ricerca euro-Argo come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

35

 

 

2014/262/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2014, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in una dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima regione

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


DECISIONE (UE) N. 472/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 210, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, come previsto dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La lotta alla povertà nel mondo contribuisce a creare un mondo più stabile, più pacifico, più prospero e più equo, che rispecchi l'interdipendenza tra i paesi più ricchi e quelli più poveri.

(2)

Come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 dal titolo «Un programma per il cambiamento: il futuro della politica di sviluppo dell'UE», la cooperazione allo sviluppo consiste inoltre nel promuovere lo sviluppo umano e la valorizzazione dell'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella culturale.

(3)

L'Unione fornisce assistenza per la cooperazione allo sviluppo dal 1957 ed è attualmente il principale donatore di aiuti pubblici allo sviluppo a livello mondiale.

(4)

Il trattato di Lisbona ha iscritto la politica di sviluppo nell'azione esterna dell'Unione a sostegno dell'interesse dell'Unione in un mondo stabile e prospero. La politica di sviluppo contribuisce inoltre ad affrontare altre sfide globali e ad attuare la Strategia Europa 2020 definita nella Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

(5)

L'Unione svolge un ruolo di primo piano nel formulare e attuare il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a rafforzare le sinergie tra le politiche diverse da quelle di aiuto e gli obiettivi di sviluppo, in modo da garantire che le politiche dell'Unione rispondano alle esigenze di sviluppo dei paesi in via di sviluppo o, per lo meno, non siano contrarie all'obiettivo di eliminazione della povertà.

(6)

Nel 2000 la comunità internazionale si è impegnata a prendere misure concrete per combattere la povertà entro il 2015, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), che sono stati accettati dall'Unione e dagli Stati membri.

(7)

La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» (3), che rimane la base più completa per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, contiene l'invito all'Unione a contribuire al rafforzamento del ruolo dei nuovi Stati membri quali nuovi donatori.

(8)

Il mondo ha subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, tra cui spostamenti rilevanti nell'equilibrio politico ed economico mondiale. Sulla scena mondiale sono andati affermandosi nuovi attori, tra cui soggetti privati e non governativi. Sebbene buona parte del prodotto interno lordo mondiale sia generata nelle economie sviluppate e in quelle emergenti, la crescita mondiale è già fortemente trainata da queste ultime, le quali incidono in misura notevole sull'economia internazionale.

(9)

Un sostegno costante alla cooperazione allo sviluppo è indispensabile in un mondo in rapido cambiamento. Ancora oggi la povertà di reddito estrema colpisce circa un miliardo e trecento milioni di persone e per un numero ancora maggiore i bisogni di sviluppo umano rimangono insoddisfatti e le disparità tra paesi sono aumentate nella maggior parte del mondo. L'ambiente naturale subisce una crescente pressione e i paesi in via di sviluppo sono particolarmente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. Tali sfide, universali e interconnesse, vanno affrontate con un'azione comune a tutti i paesi.

(10)

Le discussioni sul quadro post-2015 sono state avviate: sulla base della comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» e delle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 sul Programma di cambiamento, che hanno già determinato un importante riposizionamento delle politiche di sviluppo dell'Unione, la Commissione ha definito la propria posizione nella comunicazione, del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» e nelle conclusioni del 25 giugno 2013 il Consiglio ha adottato l'«Agenda globale post 2015», al fine di colmare le lacune del quadro di sviluppo attuale e di definire un'impostazione comune per riunire i temi dell'eliminazione della povertà e della sostenibilità in un contesto internazionale più vasto.

(11)

L'anno 2015 dovrebbe essere un anno emblematico e cruciale, l'ultimo anno per conseguire gli OSM concordati in comune, offrendo in tal modo un'opportunità unica per fare il punto degli impegni internazionali. L'anno 2015 sarà anche l'anno in cui devono essere prese importanti decisioni internazionali sul quadro di sviluppo che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio nei prossimi decenni.

(12)

L'anno 2015 è anche l'anno in cui presentare i risultati della politica di sviluppo dell'Unione a seguito dell'applicazione dei principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul programma di cambiamento.

(13)

L'anno 2015 sarà altresì l'anno in cui si svolgeranno importanti eventi internazionali in alcuni Stati membri, come l'Esposizione universale «Nutrire il pianeta, energia per la vita», che si terrà a Milano e fornirà un'opportunità particolare per discutere le politiche di sviluppo a livello globale e svolgere attività di sensibilizzazione del pubblico sullo sviluppo sostenibile e sulle questioni correlate.

(14)

Nella risoluzione sul programma di cambiamento il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proclamare il 2015 Anno europeo per lo sviluppo, esprimendo l'auspicio di innalzare in questo modo il profilo della cooperazione allo sviluppo.

(15)

L'anno 2015 dovrebbe essere pertanto designato come l'Anno europeo per lo sviluppo («Anno europeo») al fine di fornire la giusta opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'orientamento attuale della politica di sviluppo dell'Unione. Occorre fornire informazioni su come un'Unione che guarda all'esterno possa contribuire a garantire la sostenibilità su scala mondiale. Occorre quindi accrescere anche la consapevolezza dell'interdipendenza globale e chiarire che lo sviluppo è qualcosa di più del semplice aiuto.

(16)

La chiave del successo dell'azione dell'Unione per lo sviluppo è l'ampiezza del sostegno da parte dei responsabili politici e dei cittadini e la sua capacità di dimostrare l'utilizzo efficace ed efficiente dei fondi pubblici per il conseguimento di risultati in materia di sviluppo. L'Anno europeo dovrebbe pertanto fungere da catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, anche attraverso i dibattiti politici pubblici e l'educazione allo sviluppo, dare impulso all'iniziativa e favorire lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, la società civile, il settore privato, le parti sociali e gli enti internazionali e le organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo. Dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati per promuovere e sostenere ulteriori azioni e iniziative a livello dell'Unione e degli Stati membri, in associazione con i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo e i loro rappresentanti.

(17)

L'Anno europeo dovrebbe contribuire alla sensibilizzazione su tutte le forme di discriminazione di genere cui sono confrontate le donne e le ragazze in diverse regioni, in particolare in termini di accesso all'istruzione, al lavoro e ai sistemi sanitari, nonché in relazione al matrimonio forzato, allo sfruttamento sessuale, alla mutilazione genitale e ad altre pratiche irregolari.

(18)

Il sondaggio speciale Eurobarometro 392, dal titolo «Solidarity that spans the globe: Europeans and development aid», pubblicato nell'ottobre 2012, ha indicato che l'85 % dei cittadini dell'Unione erano a favore di aiutare le popolazioni nei paesi partner. Come affermato in tale sondaggio, malgrado l'attuale contesto economico, più di sei cittadini su dieci ritengono che gli aiuti umanitari a favore della popolazione nei paesi partner debbano essere aumentati. Allo stesso tempo, dal sondaggio è emerso chiaramente che vi è una scarsa conoscenza della cooperazione allo sviluppo dell'Unione, il che richiede una migliore comunicazione.

(19)

Un coordinamento efficiente tra tutte le parti coinvolte a livello unionale, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per l'efficacia dell'Anno europeo. I partner regionali e locali hanno, in questo caso, un ruolo particolare da svolgere nel promuovere la politica di sviluppo dell'Unione.

(20)

I diversi contesti culturali e socioeconomici nazionali e le diverse sensibilità richiedono un decentramento di alcune delle attività dell'Anno europeo a livello nazionale, conformemente all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere coordinata con la Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici dell'Anno europeo. Per creare sinergie e assicurare il successo dell'Anno europeo per lo sviluppo, è di primaria importanza lo stretto coordinamento tra le attività della Commissione e quelle degli Stati membri.

(21)

È opportuno che, oltre agli Stati membri, la partecipazione alle attività da finanziare nell'ambito dell'Anno europeo sia aperta ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione. Si dovrebbe incoraggiare il coordinamento con le misure nazionali, in particolare con i programmi nazionali di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Il livello e la forma di partecipazione all'Anno europeo dovrebbero restare a discrezione di ciascuno Stato membro.

(22)

Si dovrebbero assicurare la coerenza e la complementarità con la legislazione e azioni dell'Unione, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compreso il programma DEAR e il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione per l'azione esterna, se attinenti alla politica di sviluppo.

(23)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(24)

Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle attività previste per l'Anno europeo, è importante svolgere una serie di azioni preparatorie nel 2014.

(25)

La Commissione ha già adottato varie misure per promuovere le politiche di sviluppo e informare i cittadini circa la sua cooperazione allo sviluppo. Tali misure in corso dovrebbero essere per quanto possibile utilizzate per l'Anno europeo.

(26)

La responsabilità primaria di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle questioni relative allo sviluppo è di competenza degli Stati membri. L'azione a livello dell'Unione integra e completa le iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e locale a questo riguardo, come sottolineato nella dichiarazione politica firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dal titolo «Insieme per comunicare l'Europa».

(27)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali d'informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone prassi a livello dell'Unione, ma, a motivo della portata dell'Anno europeo, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Il 2015 è proclamato «Anno europeo per lo sviluppo» («Anno europeo»).

Il motto dell'Anno europeo è «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro».

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Anno europeo sono i seguenti:

a)

informare i cittadini dell'Unione circa la cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri, sottolineando i risultati che l'Unione, di concerto con gli Stati membri, ha conseguito come attore mondiale e che continuerà a conseguire in linea con le ultime discussioni sul quadro globale post-2015;

b)

promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini dell'Unione e delle parti interessate in materia di cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e attuazione delle politiche; nonché

c)

aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo dell'Unione, non solo per i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo ma anche per i cittadini dell'Unione, e giungere a una più vasta comprensione della coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché promuovere un senso di responsabilità, solidarietà e opportunità tra i cittadini dell'Europa e dei paesi in via di sviluppo in un mondo sempre più mutevole e interdipendente.

Articolo 3

Misure

1.   Le misure adottate per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo comprendono le seguenti misure, che possono essere organizzate a livello unionale, nazionale, regionale o locale, come specificato nell'allegato, e nei paesi partner, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5:

a)

campagne di comunicazione per diffondere messaggi chiave indirizzati al grande pubblico e a gruppi più specifici, in particolare i giovani e altri gruppi destinatari chiave, anche attraverso i media sociali;

b)

l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative con tutte le parti interessate, per promuovere la partecipazione attiva e il dibattito, e per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli;

c)

misure concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e di buone prassi tra amministrazioni nazionali, regionali o locali e altre organizzazioni; e

d)

lo svolgimento di studi e indagini e la diffusione dei loro risultati.

2.   La Commissione può individuare altre misure che contribuiscano agli obiettivi dell'Anno europeo e può consentire l'uso di riferimenti all'Anno europeo e al motto per promuovere tali misure, purché contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.

Articolo 4

Coordinamento con gli Stati membri

1.   La Commissione invita gli Stati membri a nominare, ciascuno, un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione di tale Stato membro all'Anno europeo. Gli Stati membri informano la Commissione di tale nomina.

2.   I coordinatori nazionali, in stretto coordinamento con la Commissione, si consultano e collaborano con un'ampia gamma di parti interessate, compresa la società civile e il settore privato, i parlamenti nazionali, le parti sociali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali e, all'occorrenza, i paesi e territori d'oltremare (PTOM) o i punti di contatto per i pertinenti programmi dell'Unione.

3.   La Commissione invita gli Stati membri a trasmetterle, entro il 1o settembre 2014, il programma di lavoro che specifica in dettaglio le attività nazionali previste per l'Anno europeo, in base agli obiettivi dell'Anno europeo e i dettagli delle misure indicati nell'allegato.

4.   Prima di approvare i programmi di lavoro, la Commissione verifica che tali attività siano conformi, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 (7), agli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 5

Partecipazione

La partecipazione alle attività dell'Anno europeo da finanziare tramite il bilancio dell'Unione è aperta agli Stati membri e ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi istituiti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione.

Articolo 6

Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione

1.   La Commissione applica la presente decisione a livello dell'Unione, in particolare adottando le necessarie decisioni di finanziamento conformemente ai regolamenti che istituiscono gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna relativi alle azioni in questione, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento europeo di vicinato, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), lo strumento di assistenza preadesione, istituito dal regolamento (UE) n. 31/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («strumenti per finanziare l'azione esterna»).

2.   La Commissione, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), collabora strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e con gli organismi e le associazioni attive nel settore dello sviluppo a livello dell'Unione.

3.   La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare l'attuazione dell'Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua realizzazione concreta a livello nazionale e unionale. La Commissione può invitare a tali riunioni in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e delle autorità regionali e locali nonché deputati del Parlamento europeo.

4.   La Commissione convoca riunioni di tutte le parti interessate coinvolte nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione perché la assistano in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello dell'Unione. I coordinatori nazionali sono invitati a tali riunioni.

5.   La Commissione dà precedenza all'Anno europeo nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle delegazioni dell'UE nei paesi partner. I partner di sviluppo dei paesi terzi sono sostenuti dalle delegazioni dell'UE, mentre i PTOM sono sostenuti mediante adeguati canali istituzionali affinché partecipino alle attività connesse all'Anno europeo, indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano nell'Unione o nei paesi terzi.

6.   Il SEAE e le delegazioni dell'UE integrano appieno l'Anno europeo nelle rispettive attività di informazione e comunicazione in corso.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

Conformemente ai regolamenti che istituiscono gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna pertinenti alle azioni interessate, la Commissione si accerta che le misure previste dalla presente decisione siano coerenti con altre eventuali misure nazionali e regionali o dell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo e che integrino pienamente le attuali misure unionali, nazionali e regionali.

Articolo 8

Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario

1.   Le misure a livello di Unione menzionate nella parte A dell'allegato danno luogo a una procedura di appalto o alla concessione di sovvenzioni finanziate dall'Unione conformemente ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Le misure a livello dell'Unione, di cui alla parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dall'Unione.

3.   La Commissione può concedere il cofinanziamento a ciascun coordinatore nazionale secondo la procedura di cui alla parte C dell'allegato.

4.   Se del caso, e fatti salvi i rispettivi obiettivi e bilanci, i programmi esistenti che contribuiscono alla promozione dello sviluppo possono sostenere l'Anno europeo. Inoltre, nei programmi di lavoro nazionali è possibile tenere conto degli sforzi eccezionali degli Stati membri nella gestione di eventi internazionali legati allo sviluppo o di filoni operativi internazionali sullo sviluppo.

5.   La Commissione può concedere un sostegno non finanziario alle attività che sono intraprese da organizzazioni pubbliche e private e che sono conformi all'articolo 3, paragrafo 2.

6.   Per essere considerate ammissibili al finanziamento nell'ambito della presente decisione, le misure devono obbligatoriamente fare un uso efficiente della spesa pubblica, apportare un valore aggiunto ed essere orientate ai risultati.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e ispezioni efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito della presente decisione.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a norma della presente decisione.

Articolo 10

Relazioni e valutazione

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle misure previste dalla presente decisione al fine di valutare un'adeguata azione di verifica.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(6)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

(9)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(11)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PARTICOLARI DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

L'attuazione dell'Anno europeo è focalizzata su un'ampia campagna d'informazione e comunicazione a livello dell'Unione, integrata da iniziative intraprese dagli Stati membri. A livello sia nazionale che dell'Unione le iniziative possono anche coinvolgere la società civile, le organizzazioni giovanili, le parti sociali, il settore privato, i parlamenti nazionali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali e altri soggetti interessati al fine di creare un senso di appartenenza fra i principali soggetti.

L'Unione concede un sostegno finanziario nonché l'autorizzazione a utilizzare un logo elaborato dalla Commissione, e altri materiali associati all'Anno europeo, per misure di organismi pubblici o privati, laddove tali organizzazioni garantiscano alla Commissione che tali misure sono attuate nel corso del 2015 e sono suscettibili di contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

A.   MISURE DIRETTE DELL'UNIONE

Il finanziamento assume la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell'ambito di contratti quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni fino all'80 % dei costi definitivi delle attività. Le misure possono consistere in:

a)

campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

i)

la produzione e diffusione di materiale stampato e di audiovisivi che riflettano gli obiettivi dell'Anno europeo;

ii)

manifestazioni ad alta visibilità finalizzate a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'Anno europeo e forum di particolare risonanza finalizzati allo scambio di esperienze e di buone prassi;

iii)

misure volte a rendere pubblici i risultati e a innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziative dell'Unione, nonché misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

iv)

la creazione di un sito web interattivo di informazione su Europa (http://europa.eu/index_en.htm) dedicato all'azione intrapresa nel quadro dell'Anno europeo nonché un uso adeguato dei media sociali;

v)

un premio per concetti e campagne di comunicazione innovativi ed efficaci che contribuiscono, o hanno contribuito, a sensibilizzare e a promuovere la riflessione sui problemi dello sviluppo in modi insoliti e originali, in particolare quelli intesi a raggiungere destinatari che in precedenza sono stati esposti ai problemi globali dello sviluppo in misura minima o nulla;

b)

altre iniziative:

i)

fornitura di servizi linguistici (traduzione, interpretazione, informazioni multilingue);

ii)

indagini di monitoraggio e audit a livello dell'Unione per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto dell'Anno europeo.

B.   MISURE DELL'UNIONE IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO

Gli eventi ad alta visibilità su scala unionale, finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'Anno europeo che possono essere organizzati in collaborazione con gli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio nel 2015, possono ricevere una sovvenzione dell'Unione fino a un massimo dell'80 % dei costi definitivi delle attività.

C.   COFINANZIAMENTO DELLE MISURE DEGLI STATI MEMBRI

Ciascun coordinatore nazionale può presentare una domanda per il cofinanziamento dell'Unione di misure o di un programma di lavoro per promuovere l'Anno europeo. Il programma di lavoro descrive le attività specifiche nazionali che dovranno essere finanziate. In tale ambito, gli Stati membri hanno la facoltà di definire le proprie priorità e iniziative conformemente all'articolo 2 e, se del caso, possono coinvolgere i PTOM.

La domanda di cofinanziamento è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle misure o del programma di lavoro proposti, nonché l'importo e le fonti dell'eventuale cofinanziamento. Il contributo dell'Unione può coprire fino all'80 % dei costi definitivi delle attività. La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per il cofinanziamento a ciascun coordinatore nazionale, nonché il termine per la presentazione delle domande sulla base di criteri che tengono conto della popolazione e del costo della vita nello Stato membro interessato. Un importo forfettario per Stato membro garantisce un minimo di attività.

Nel determinare tale importo, la Commissione tiene conto dell'esperienza di cooperazione allo sviluppo relativamente breve degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o gennaio 2004. La Commissione tiene conto altresì delle misure presentate congiuntamente o condivise da parecchi Stati membri.

La Commissione assicura una procedura di approvazione trasparente, tempestiva ed efficiente, basata sui principi della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 473/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandone l'allegato III con nuove mappe indicative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di aggiungere mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estese a specifici paesi limitrofi, in base ad accordi di alto livello in materia di reti delle infrastrutture di trasporto conclusi tra l'Unione e i paesi limitrofi interessati.

(2)

Un accordo di alto livello tra l'Unione europea, la Russia e la Bielorussia è stato concluso il 21 novembre 2012 nell'ambito del partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica (NDPTL). Il 9 ottobre 2013, nell'ambito del partenariato orientale, è stato concluso un accordo di alto livello fra l'Unione europea, la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian.

(3)

L'aggiunta di mappe indicative delle reti di trasporto, collegate alle reti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, consentirà di definire meglio la cooperazione dell'Unione con i paesi terzi in questione.

(4)

Gli accordi di alto livello con i paesi limitrofi riguardano le linee delle reti stradali e ferroviarie, nonché i porti, gli aeroporti e i terminali ferroviari-stradali. Lo stato delle ferrovie e delle strade in termini di completamento dell'infrastruttura non faceva parte degli accordi. Pertanto, nel contesto degli accordi di alto livello, le ferrovie e le strade sono state presentate come «completate»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento delegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato III al regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato come segue:

1)

la mappa al paragrafo «Quadro d'insieme delle mappe dei paesi confinanti» è sostituita dalla seguente:

« Image » ;

2)

vengono aggiunte le seguenti mappe da 15.1 a 17.2:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/19


REGOLAMENTO (UE) N. 474/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2014

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Una valutazione del rischio connesso alla sostanza 1,4-diclorobenzene (nel prosieguo DCB) è stata effettuata dalle autorità francesi in conformità al regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93 (2) relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, riportate nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. La relazione definitiva è stata pubblicata nel 2004 sul sito Internet dell'European Chemicals Bureau (Commissione europea, 2004) (3).

(2)

Nel febbraio 2008 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la comunicazione della Commissione (4) sui risultati della valutazione dei rischi e delle strategie per la riduzione dei rischi relativi al DCB. Tale comunicazione raccomandava, al fine di limitare i rischi per i consumatori, di valutare eventuali restrizioni, nel quadro della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (5), alla commercializzazione e all'uso del DCB in deodoranti per ambienti, antitarme e tavolette per WC. Le limitazioni all'uso del DCB come antitarme, secondo quanto raccomandato dalla comunicazione nel 2008, sono già previste dalla decisione 2007/565/CE (6) della Commissione (tipo di prodotto 19 — Repellenti e attrattivi) e quindi in rapporto a tale uso non sono necessarie restrizioni a norma del regolamento (CE) 1907/2006.

(3)

Nel novembre 2011, in conformità all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento principale, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel prosieguo «l'Agenzia») di predisporre il fascicolo riguardante eventuali restrizioni per il DCB in conformità a quanto prescritto dall'allegato XV del regolamento (nel prosieguo il «fascicolo di cui all'allegato XV»).

(4)

La richiesta della Commissione incaricava specificamente l'Agenzia di esaminare l'esposizione dei consumatori negli ambienti domestici e nei servizi igienici pubblici, inclusa l'esposizione degli addetti al servizio e alla pulizia di tali servizi igienici, tenendo presente le informazioni più aggiornate e pertinenti della letteratura scientifica e la riduzione dell'uso di DCB in Europa. Tale valutazione doveva anche tener conto della relazione (7) sulle ripercussioni socioeconomiche di eventuali restrizioni all'uso del DCB fatta eseguire dalla Commissione.

(5)

Il DCB è elencato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), come sostanza cancerogena appartenente alla categoria di pericolo 2, nonché fonte di irritazione oculare e avente tossicità elevata a danno degli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Si ritiene che il suo impiego nell'Unione si aggiri intorno alle 800 tonnellate all'anno per la produzione di deodoranti per ambienti e tavolette per WC, di cui il 10 % destinato a usi domestici e il resto a usi professionali (essenzialmente come deodorante nei servizi igienici pubblici).

(6)

Il 19 aprile 2012 l'Agenzia ha presentato al Comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo RAC) e al Comitato per l'analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis, nel prosieguo SEAC) il fascicolo di cui all'allegato XV. In tale fascicolo (9) si dimostrava la necessità di imporre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di deodoranti per ambienti e tavolette per WC a base di DCB per usi sia domestici sia professionali, in quanto i rischi ad essi associati non sono adeguatamente controllati e i benefici di tale restrizione superano i costi. Il fascicolo ha inoltre dimostrato che è opportuno un intervento a livello dell'Unione.

(7)

L'8 marzo 2013 il RAC ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo di cui all'allegato XV. In base a tale parere l'imposizione di restrizioni costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione, in termini sia di efficacia sia di fattibilità, per affrontare i rischi individuati rappresentati dal DCB usato in deodoranti per ambienti o in tavolette per WC in servizi igienici, case, uffici o altri ambienti chiusi pubblici. Il RAC ha però proposto di modificare le restrizioni in base a considerazioni di applicabilità, specificando un limite di concentrazione di DCB dell'1 % in peso per i prodotti in questione, in modo da non colpire indebitamente i prodotti che contengano DCB solo a titolo di impurità. Tale concentrazione corrisponde al valore limite il cui superamento fa scattare la classificazione di una miscela come sostanza cancerogena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)

Come indicato nel documento di riferimento che accompagna il parere del RAC, sono disponibili sul mercato dell'Unione metodi analitici affidabili per determinare il tenore di DCB.

(9)

Il RAC ha ritenuto nella propria valutazione che la cancerogenicità (sostanza mitogena, cancerogena con livello soglia) costituisca l'end-point di maggiore significato per la salute umana. Sulla scorta di dati sull'esposizione per via inalatoria ai vapori di DCB il RAC ha proposto di ridurre i rischi individuati per i consumatori dovuti all'uso domestico continuativo di deodoranti per ambienti e tavolette per WC contenenti DCB. Tale scenario è stato ritenuto rappresentativo delle peggiori condizioni di esposizione ragionevolmente possibili. Il RAC ha inoltre affermato nel suo parere che è opportuno ridurre l'esposizione degli addetti al servizio e alla pulizia dei servizi igienici, in quanto si è individuato un rischio nel caso di servizi igienici dotati di ventilazione insufficiente.

(10)

Nella propria analisi dell'entità delle restrizioni il RAC ha preso in considerazione l'esposizione dei consumatori a deodoranti per ambienti e tavolette per WC sia in ambienti domestici sia nei servizi igienici pubblici, come anche quella di coloro che lavorano in tali servizi, compresi gli addetti al servizio e alla pulizia, ma anche altri gruppi quali gli addetti alla manutenzione. Sono stati presi in esame altresì i consumatori e gli operatori professionali che si recano o lavorano in ambienti chiusi (diversi dai servizi igienici) dove sono in uso deodoranti per ambienti contenenti DCB. Non sono stati inclusi nell'indagine altri usi professionali o industriali.

(11)

Il 5 giugno 2013 il SEAC ha adottato per consenso il parere sulla restrizione proposta nel fascicolo di cui all'allegato XV. Secondo il parere del comitato la restrizione, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra vantaggi e costi socioeconomici. Poiché il RAC ha concluso che occorre ridurre l'esposizione al DCB degli utenti domestici e professionali e dato che si ha motivo di ritenere che l'uso di tavolette per WC e deodoranti per ambienti contenenti DCB persisterebbe in assenza di un intervento, il SEAC ha convenuto che l'imposizione di restrizioni costituisce una misura adeguata ed efficiente. In merito alla proporzionalità della restrizione per gli usi domestici il SEAC ha concluso che la misura è proporzionata. In merito alla proporzionalità di una restrizione che riguardi tanto gli usi domestici quanto quelli professionali il SEAC, tenendo presenti i vantaggi attesi in termine di salute e l'ordine di grandezza dei costi in gioco, ha concluso che la misura può ritenersi proporzionata.

(12)

Il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato durante il processo di definizione delle restrizioni e le sue osservazioni in merito alla formulazione delle condizioni delle restrizioni e al periodo transitorio sono state tenute presenti dal RAC e dal SEAC.

(13)

Il 17 giugno 2013 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC, sulla cui base la Commissione ha concluso che l'immissione sul mercato e l'uso del DCB, come sostanza o componente di miscela in concentrazione pari o superiore all'1 % in peso, usato come deodorante ambientale o tavoletta per WC in servizi igienici, case, uffici o altri ambienti chiusi pubblici, comportano un rischio inaccettabile per la salute umana. La Commissione ritiene altresì che tali rischi vadano affrontati a livello dell'Unione. L'impatto socioeconomico di tale restrizione, disponibilità di alternative compresa, è stato preso in considerazione.

(14)

È opportuno prevedere un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi, anche per quanto riguarda i deodoranti ambientali e le tavolette per WC già presenti nella catena di approvvigionamento o in magazzino.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

(3)  EU Risk Assessment Report on 1,4-dichlorobenzene. European Chemicals Bureau, Existing substances, Volume 48.

(4)  Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenildiisocianato, but-2-in-1,4-diolo, metilossirano, anilina, acrilato di 2-etilesile, 1,4-diclorobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-ter-butilacetofenone, di-(2-etilesil)ftalato, fenolo, 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (GU C 34 del 7.2.2008, pag. 1).

(5)  Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201).

(6)  Decisione 2007/565/CE della Commissione, del 14 agosto 2007, riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 17).

(7)  RPA — Risk & Policy Analysts Limited (2010) Socio-Economic Evaluation arising from a Proposal for Risk Reduction Measures related to Restrictions on 1,4-Dichlorobenzene, Final Report (giugno 2010).

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/studies/index_en.htm

(8)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(9)  http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«64.

1,4-diclorobenzene

N. CAS 106-46-7

N. CE 203-400-5

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso, come sostanza o come componente di miscele, in una concentrazione pari o superiore all'1 % in peso, qualora la sostanza o miscela sia commercializzata per l'uso o utilizzata come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni, uffici o altri ambienti pubblici chiusi».


9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

48,0

MK

125,4

TN

49,2

TR

99,8

ZZ

80,6

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

111,3

ZZ

111,3

0805 10 20

EG

42,9

IL

74,6

MA

43,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

91,3

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

96,6

BR

86,5

CL

97,3

CN

126,4

MK

27,7

NZ

145,9

US

202,1

ZA

102,1

ZZ

110,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/25


DECISIONE EUBAM LIBIA/3/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 aprile 2014

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

(2014/258/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), compresa la decisione di nominare un capomissione, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

(2)

Il 24 maggio 2013 il CPS ha adottato la decisione EUBAM Libia/1/2013 (2) relativa alla nomina del sig. Antti Juhani Hartikainen quale capo della missione EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 fino al 21 maggio 2014.

(3)

Il 14 aprile 2014 l'AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Antti Juhani Hartikainen quale capo della missione EUBAM Libia fino al 21 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Antti Juhani Hartikainen quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato fino al 21 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

(2)  Decisione EUBAM LIBIA/1/2013 del comitato politico e di sicurezza, del 24 maggio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 13).


9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/26


DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 maggio 2014

relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2014/259/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di politica estera e di sicurezza comune in Niger (EUCAP Sahel Niger), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 12 novembre 2013 il comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/2/2013 (2), che nomina il signor Filip DE CEUNINCK quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger, ad interim, dal 1o novembre 2013 al 31 dicembre 2013. Il 14 gennaio 2014 il suo mandato è stato prolungato sino alla nomina del nuovo capomissione dell'EUCAP Sahel Niger (3).

(3)

L'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il signor Filip DE CEUNINCK quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger per il periodo sino al 15 luglio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il signor Filip DE CEUNINCK è nominato capo della missione EUCAP Sahel Niger per il periodo sino al 15 luglio 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.

(2)  GU L 305 del 15.11.2013, pag. 18.

(3)  Decisione EUCAP Sahel Niger/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 14 del 18.1.2014, pag. 16).


9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013

[notificata con il numero C(2014) 2792]

(2014/260/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (3), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (5), prevede che l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 si applichi alla liquidazione delle spese e dei pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.

(2)

A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

(3)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, per l'esercizio finanziario 2013 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2012 al 15 ottobre 2013.

(4)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2013, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge al pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti.

(5)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2014, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(6)

I conti annuali e la documentazione a corredo presentati da taluni organismi pagatori permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli stessi per i quali è stata accertata la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti.

(7)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(8)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione annuale di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2013 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti degli importi da liquidare.

(9)

La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 per superamento dei massimali o per inosservanza dei termini di pagamento. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi nel rimborso degli importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, nell'ambito della procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(10)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la decisione di liquidazione dei conti dovrebbe fissare gli importi da imputare all'UE e allo Stato membro interessato ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 continua ad applicarsi alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013, durante il quale gli articoli 32 e 33 erano in vigore, e pertanto gli importi risultanti dalla loro applicazione dovrebbero essere presi in considerazione nella decisione di liquidazione dei conti relativa all'esercizio finanziario agricolo 2013.

(11)

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero degli importi corrispondenti a irregolarità non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa dagli Stati membri nel 2014. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(12)

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 885/2006, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non avviare il procedimento di recupero e le relative ragioni figurano nella tabella riepilogativa che lo Stato membro in questione ha trasmesso a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Commissione non dovrebbe imputare tali importi a seguito della presente decisione agli Stati membri interessati e le rispettive conseguenze finanziarie dovrebbero pertanto essere a carico del bilancio dell'Unione. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(13)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite non in conformità alle norme dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013.

Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2013 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865.


ALLEGATO I

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2013

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2013 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del reg. (CE) n. 1290/2005 in virtù dell'articolo 10 del reg. (CE) n. 885/2006

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2)

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Articolo 32 (= e)

Totale (= h)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

05 07 01 06

6701

6702

 

 

a = A (col.i)

b = A (col.h)

c = a + b

d = C1 (col. e)

e = ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j

k

l = i + j + k

BE

EUR

624 341 919,71

11 319 476,12

635 661 395,83

– 346 540,21

– 35 296,55

635 279 559,07

635 401 707,01

– 122 147,94

0,00

– 86 851,39

– 35 296,55

– 122 147,94

BG

EUR

520 706 425,07

0,00

520 706 425,07

0,00

0,00

520 706 425,07

520 718 516,78

– 12 091,71

0,00

– 12 091,71

0,00

– 12 091,71

CZ

EUR

832 289 934,09

0,00

832 289 934,09

– 52 994,62

0,00

832 236 939,47

832 283 338,41

– 46 398,94

0,00

– 46 398,94

0,00

– 46 398,94

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 602 013,75

– 602 013,75

0,00

– 602 013,75

0,00

0,00

– 602 013,75

– 602 013,75

DK

EUR

932 522 034,47

0,00

932 522 034,47

– 57 570,12

0,00

932 464 464,35

931 438 063,06

1 026 401,29

1 026 401,29

0,00

0,00

1 026 401,29

DE

EUR

5 325 975 685,14

0,00

5 325 975 685,14

0,00

– 221 111,26

5 325 754.573,88

5 325 926 033,61

–171 459,73

49 651,53

0,00

– 221 111,26

– 171 459,73

EE

EUR

95 207 738,39

0,00

95 207 738,39

0,00

– 938,45

95 206 799,94

95 207 334,70

– 534,76

403,69

0,00

– 938,45

– 534,76

IE

EUR

1 228 632 812,85

0,00

1 228 632 812,85

– 29 356,01

– 55 560,00

1 228 547 896,84

1 228 618 692,08

– 70 795,24

77 921,30

– 93 156,54

– 55 560,00

– 70 795,24

EL

EUR

0,00

2 341 140 772,14

2 341 140 772,14

0,00

0,00

2 341 140 772,14

2 341 140 772,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

5 811 567 412,30

0,00

5 811 567 412,30

– 958 284,14

– 3 544 385,72

5 807 064 742,44

5 810 943 310,90

– 3 878 568,46

0,00

– 334 182,74

– 3 544 385,72

– 3 878 568,46

FR

EUR

8 578 532 362,85

0,00

8 578 532 362,85

396 882,37

– 1 371 083,99

8 577 558 161,23

8 577 517 764,73

40 396,50

1 411 480,49

0,00

– 1 371 083,99

40 396,50

HR

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

EUR

4 541 302 573,75

0,00

4 541 302 573,75

– 1 726 750,06

– 8 219 427,12

4 531 356 396,57

4 530 939 670,86

416 725,71

8 636 152,83

0,00

– 8 219 427,12

416 725,71

CY

EUR

48 819 358,52

0,00

48 819 358,52

0,00

0,00

48 819 358,52

48 819 358,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

147 614 049,52

0,00

147 614 049,52

0,00

0,00

147 614 049,52

147 614 049,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 21,34

– 21,34

0,00

– 21,34

0,00

0,00

– 21,34

– 21,34

LT

EUR

352 722 805,82

0,00

352 722 805,82

0,00

0,00

352 722 805,82

346 930 504,98

5 792 300,84

5 792 300,84

0,00

0,00

5 792 300,84

LU

EUR

33 784 052,94

0,00

33 784 052,94

0,00

– 2 287,96

33 781 764,98

33 682 953,52

98 811,46

101 099,42

0,00

– 2 287,96

98 811,46

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 14 562 539,00

– 14 562 539,00

0,00

– 14 562 539,00

0,00

0,00

– 14 562 539,00

– 14 562 539,00

HU

EUR

1 249 214 884,54

0,00

1 249 214 884,54

0,00

0,00

1 249 214 884,54

1 249 217 888,57

– 3 004,03

0,00

– 3 004,03

0,00

– 3 004,03

MT

EUR

5 558 718,60

0,00

5 558 718,60

0,00

0,00

5 558 718,60

5 558 505,37

213,23

213,23

0,00

0,00

213,23

NL

EUR

884 672 765,83

0,00

884 672 765,83

0,00

0,00

884 672 765,83

883 449 825,44

1 222 940,39

1 222 940,39

0,00

0,00

1 222 940,39

AT

EUR

691 591 241,19

0,00

691 591 241,19

0,00

0,00

691 591 241,19

691 591 241,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 639 717,42

– 639 717,42

0,00

– 639 717,42

0,00

0,00

– 639 717,42

– 639 717,42

PL

EUR

3 147 739 014,75

0,00

3 147 739 014,75

0,00

0,00

3 147 739 014,75

3 147 935 629,19

– 196 614,44

0,00

– 196 614,44

0,00

– 196 614,44

PT

EUR

762 827 603,78

0,00

762 827 603,78

– 226 040,22

– 1 067 365,09

761 534 198,47

762 462 063,84

– 927 865,37

139 499,72

0,00

– 1 067 365,09

– 927 865,37

RO

RON

0,00

0,00

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0,00

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RO

EUR

0,00

1 174 835 753,20

1 174 835 753,20

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1 174 835 753,20

1 174 835 753,20

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0,00

0,00

0,00

SI

EUR

133 999 797,83

0,00

133 999 797,83

0,00

– 468,80

133 999 329,03

134 000 855,36

– 1 526,33

0,00

– 1 057,53

– 468,80

– 1 526,33

SK

EUR

361 277 778,15

0,00

361 277 778,15

0,00

0,00

361 277 778,15

361 265 716,53

12 061,62

12 061,62

0,00

0,00

12 061,62

FI

EUR

535 729 245,61

0,00

535 729 245,61

– 2 563,40

– 3 262,59

535 723 419,62

535 738 480,77

– 15 061,15

0,00

– 11 798,56

– 3 262,59

– 15 061,15

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 643 347,92

– 643 347,92

0,00

– 643 347,92

0,00

0,00

– 643 347,92

– 643 347,92

SE

EUR

676 877 998,55

0,00

676 877 998,55

0,00

0,00

676 877 998,55

676 905 013,98

– 27 015,43

0,00

– 27 015,43

0,00

– 27 015,43

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 67 175,63

– 67 175,63

0,00

– 67 175,63

0,00

0,00

– 67 175,63

– 67 175,63

UK

EUR

3 104 971 517,71

0,00

3 104 971 517,71

– 1 285 694,03

0,00

3 103 685 823,68

3 102 951 204,38

734 619,30

734 619,30

0,00

0,00

734 619,30


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2013, e le rettifiche per i prelievi sul latte.

(2)  Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (col.a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (col.b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(3)  LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2014: 05 07 01 06, 6701, 6702


ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2013 — FEAGA.

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva

Stato membro

Organismo pagatore

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Grecia

Agenzia di controllo e di pagamento degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E.)

Romania

Agenzia d'intervento e sostentamento all'agricoltura (APIA)


9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2014

relativa all'istituzione dell'infrastruttura di ricerca euro-Argo come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

(2014/261/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire un'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Il Regno di Norvegia e la Repubblica di Polonia hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo momento all'ERIC euro-Argo in qualità di osservatori.

(2)

La Repubblica francese è stata scelta dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica italiana, dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per fungere da Stato membro ospitante dell'ERIC euro-Argo.

(3)

Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituita l'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC euro-Argo).

2.   Lo statuto dell'ERIC euro-Argo è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC euro-Argo e presso la relativa sede legale.

3.   Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC euro-Argo per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 3, 4, 13, e da 23 a 31.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DELL'ERIC EURO-ARGO

La Repubblica federale di Germania,

la Repubblica ellenica,

la Repubblica francese,

la Repubblica italiana,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

in appresso denominati individualmente «membro fondatore» e collettivamente «i membri fondatori»

e

il Regno di Norvegia,

la Repubblica di Polonia,

in appresso denominati individualmente «osservatore fondatore» e collettivamente «osservatori fondatori»

CONSIDERANDO CHE i cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più pressanti del nostro secolo, comprendere e prevedere i cambiamenti nell'atmosfera e negli oceani è indispensabile per orientare le iniziative internazionali e ottimizzare le politiche degli Stati in materia di cambiamenti climatici, e per acquisire questa conoscenza sono indispensabili insiemi di dati della massima qualità;

CONSIDERANDO CHE le osservazioni oceaniche in situ necessarie, che devono essere effettuate per lunghi periodi di tempo, non sono alla portata di singoli gruppi di ricerca o di singoli paesi, il sistema internazionale Argo di osservazione degli oceani è stato concepito per far fronte a questa sfida e costituisce la prima rete mondiale di osservazione oceanica in situ della storia oceanografica e, nello stesso tempo, un complemento essenziale ai sistemi satellitari;

CONSIDERANDO CHE il successo di un'impresa di questa portata presuppone una cooperazione internazionale di alto livello, euro-Argo svilupperà e consoliderà la componente europea della rete globale. Degli specifici interessi europei richiedono una maggiore frequenza dei campionamenti in alcuni mari regionali. Nel complesso, l'infrastruttura euro-Argo dovrebbe comprendere almeno 800 profilatori costantemente attivi. Per mantenere un tale array l'Europa dovrebbe installare circa 250 profilatori l'anno;

CONSIDERANDO CHE l'infrastruttura di ricerca euro-Argo rafforzerà l'eccellenza e le competenze europee nel settore della ricerca sul clima e istituirà una cooperazione di elevato livello tra i partner europei su tutti gli aspetti attuativi: funzionamento in mare, monitoraggio e evoluzione dell'array, sviluppi tecnologici e scientifici, miglioramento dell'accesso ai dati per la ricerca e il servizio marino GMES/Copernicus, coordinamento del contributo europeo alla gestione internazionale del programma Argo;

DESIDERANDO CHE i meccanismi di cooperazione vigenti confluiscano in un organismo dotato di personalità giuridica distinta dai suoi membri per intensificare la cooperazione e la collaborazione, consentire ad euro-Argo di concludere contratti a suo nome, anche per l'acquisto di profilatori e altri beni o servizi, e integrare e rafforzare la governance multilaterale istituita dal programma internazionale Argo;

INVITANDO la Commissione europea a costituire l'infrastruttura euro-Argo sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC euro-Argo),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede legale

1.

Il nome del consorzio sarà ERIC euro-Argo, costituito come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito «ERIC euro-Argo»).

2.

La sede legale dell'ERIC euro-Argo è stabilita a Plouzané, Francia («sede legale»)

3.

Il consiglio valuta, almeno una volta ogni cinque anni, se la sede legale deve restare in Francia o essere trasferita nel territorio di un altro membro.

4.

Le prescrizioni e le procedure per la fissazione o il trasferimento della sede legale sono stabilite in un documento separato dal titolo «procedure interne di lavoro».

Articolo 2

Descrizione dell'infrastruttura

1.

L'euro-Argo è costituito da un'infrastruttura centrale che è detenuta e controllata dall'ERIC euro-Argo («infrastruttura centrale»). L'infrastruttura centrale coordina le attività dell'euro-Argo in virtù di accordi con soggetti giuridici e impianti nazionali indipendenti distribuiti.

2.

Lo statuto si applica esclusivamente all'infrastruttura centrale.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1.

L'obiettivo dell'ERIC euro-Argo è mettere a punto un sistema globale di monitoraggio a lungo termine degli oceani per comprendere meglio e prevedere la loro evoluzione e il loro ruolo nel sistema climatico.

2.

L'ERIC euro-Argo coordina e consolida il contributo europeo al programma internazionale Argo avallato dalla Commissione oceanografica intergovernativa (COI) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM). Gli obiettivi specifici dell'ERIC euro-Argo sono:

a)

fornire, installare e far funzionare una serie (array) di circa 800 profilatori autonomi (float) che contribuiscono all'insieme globale dei profilatori (un contributo europeo pari ad

Formula

dell'insieme dei profilatori);

b)

garantire una copertura supplementare nei mari regionali europei;

c)

sviluppare ulteriormente l'infrastruttura (per esempio migliorando la tecnologia dei profilatori e aggiungendo nuovi sensori, migliorando il sistema di elaborazione e distribuzione di dati); e

d)

fornire dati di qualità controllata e garantire l'accesso ai set di dati e ai prodotti di dati alle comunità di ricerca (clima e oceanografia) e operative (ad esempio, monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES)/Servizio marino Copernicus).

Articolo 4

Attività

1.

L'ERIC euro-Argo provvederà a

a)

controllare il funzionamento dell'infrastruttura e garantire che evolva conformemente alle prescrizioni stabilite dalle comunità di ricerca e operative;

b)

coordinare e monitorare il dispiegamento dei profilatori per garantire che gli obiettivi di Argo internazionale e euro-Argo siano conseguiti (contributo all'array globale di Argo internazionale, eliminazione delle lacune, miglioramento della copertura regionale nei mari regionali e marginali europei, libero accesso ai dati);

c)

controllare e organizzare il trattamento dei dati, il controllo della qualità e l'accesso per assicurare l'agevole e tempestiva disponibilità per tutti gli utenti;

d)

monitorare il funzionamento dell'infrastruttura (monitoraggio della prestazione dell'array);

e)

decidere in merito all'evoluzione dell'infrastruttura dell'euro-Argo (ad esempio sistema di dati, prodotti, tecnologie e nuovi sensori, numero di profilatori predisposti per anno);

f)

condividere le conoscenze su tutti gli sviluppi scientifici/tecnologici e l'utilizzo dei dati di Argo internazionale;

g)

organizzare a livello europeo gli appalti relativi ai profilatori;

h)

svolgere continue attività di ricerca e sviluppo necessarie per l'evoluzione dell'array di osservazione (tecnologia dei profilatori) e del sistema di trasmissione di dati;

i)

mantenere i collegamenti con le comunità di utilizzatori scientifici e operativi (ivi compreso GMES/servizio marino di Copernicus); e

j)

assicurare il collegamento con l'infrastruttura di Argo internazionale (Ufficio progetti Argo, gruppo direttivo di Argo internazionale, centro informativo di Argo). L'infrastruttura europea completerà e rafforzerà quella internazionale; consoliderà e renderà più efficienti i contributi europei ad Argo internazionale e garantirà all'Europa un ruolo di leadership in seno ad Argo internazionale anche in una prospettiva futura.

2.

Nell'ambito delle sue attività, l'ERIC euro-Argo:

a)

favorirà l'accesso delle comunità operative e scientifiche europee e internazionali all'ERIC euro-Argo;

b)

contribuirà allo sviluppo della ricerca scientifica; e

c)

tratterà tematiche scientifiche di interesse per Argo internazionale.

3.

L'ERIC euro-Argo può effettuare determinate attività economiche purché queste siano strettamente connesse ai suoi compiti e alle attività elencati nel presente articolo e che non ne compromettano la realizzazione.

4.

L'ERIC euro-Argo può delegare le sue attività ai membri, agli osservatori o a terzi.

5.

Le attività dell'ERIC euro-Argo non pregiudicano le attività e le missioni dei suoi membri e osservatori; i suoi compiti ed attività non ostano a che attività analoghe vengano effettuate da un membro o un osservatore, a titolo individuale o nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale.

CAPO 2

MEMBRI E OSSERVATORI

Articolo 5

Membri e osservatori

1.

L'ERIC euro-Argo è composto da membri e osservatori. Essi sono vincolati dalle procedure interne di lavoro, approvate dal consiglio. L'elenco dei membri fondatori e degli osservatori fondatori dell'ERIC euro-Argo al momento dell'entrata in vigore del presente statuto è riportato in allegato.

2.

L'allegato è aggiornato dal gestore del programma dell'ERIC euro-Argo dopo la revoca o il ritiro di un membro o di un osservatore o dopo l'ammissione di membri o osservatori da parte del consiglio. Le eventuali modifiche dell'elenco dei membri e degli osservatori dell'ERIC euro-Argo non richiedono una modifica ufficiale dello statuto.

Articolo 6

Membri

1.

I membri sono Stati e organizzazioni intergovernative. Possono essere rappresentati da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o da enti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERIC euro-Argo. Ogni membro si esprime con una sola voce.

2.

Un membro informa il consiglio nel caso della nomina di un soggetto che lo rappresenta, precisando i diritti di cui godrà e gli obblighi a lui incombenti. Il membro informa immediatamente il consiglio di qualsiasi cambiamento intervenuto.

Articolo 7

Osservatori

1.

Gli osservatori sono Stati e organizzazioni intergovernative. Possono essere rappresentati da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di osservatore dell'ERIC euro-Argo.

2.

Un osservatore informa il consiglio della nomina di un soggetto che lo rappresenta e dei diritti e dei doveri che incomberanno a tale soggetto. L'osservatore informa immediatamente il consiglio di eventuali cambiamenti intervenuti.

3.

Gli osservatori hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'ERIC euro-Argo.

4.

Gli osservatori hanno il diritto di partecipare e contribuire all'ERIC euro-Argo. Essi hanno accesso ai servizi e alle competenze dell'ERIC euro-Argo e possono beneficiare del loro supporto.

5.

Uno Stato membro, un paese associato, un paese terzo e un'organizzazione intergovernativa che desideri essere ammesso in qualità di osservatore deve aderire allo statuto sottoscrivendo un accordo di adesione scritto.

6.

L'ammissione e l'espulsione di osservatori è oggetto di una decisione del consiglio.

7.

Ai sensi dell'articolo 20, un osservatore può ritirarsi dall'ERIC euro-Argo al termine di ciascun esercizio finanziario, mediante notifica scritta inviata al gestore del programma almeno un anno prima della data di recesso proposta. Il consiglio registra ufficialmente il recesso e le sue conseguenze per l'ERIC euro-Argo.

Articolo 8

Ammissione di un membro

I membri dell'ERIC euro-Argo devono essere Stati membri dell'Unione europea, Stati extra-UE (paesi associati o paesi terzi) o organizzazioni intergovernative, e in qualsiasi momento devono essere presenti, in qualità di membri, almeno uno Stato membro dell'Unione europea e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Uno Stato membro, un paese associato, un paese terzo e un'organizzazione intergovernativa che desideri essere ammesso in qualità di membro deve aderire allo statuto sottoscrivendo un accordo di adesione scritto. L'ammissione di nuovi membri è subordinata a una decisione del consiglio.

Articolo 9

Recesso di un membro

1.

Dopo i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore dello statuto, un membro dell'ERIC euro-Argo può inviare al gestore di programma una notifica scritta con la quale annuncia la sua intenzione di recedere dall'ERIC euro-Argo. A norma dell'articolo 20, la data di recesso deve coincidere con la fine di un esercizio finanziario e la comunicazione scritta deve pervenire al gestore di programma almeno un anno prima della data di recesso proposta.

2.

Il consiglio registra ufficialmente il recesso e le sue conseguenze per l'ERIC euro-Argo.

3.

Il consiglio stabilisce se il membro in questione ha diritto alla restituzione di eventuali somme al momento del recesso. In caso affermativo, il consiglio determina il valore dei diritti e degli obblighi del membro in questione tenendo conto delle attività e delle passività dell'ERIC euro-Argo nel momento in cui tale membro cessa di farne parte.

4.

In nessun caso l'importo dovuto al membro che si ritira può superare il contributo che ha versato nei cinque anni precedenti, ad esclusione dei diritti di sottoscrizione.

5.

I membri che recedono dall'ERIC euro-Argo non possono reclamare alcun importo a titolo di diritti di sottoscrizione e di avviamento.

Articolo 10

Espulsione di un membro

1.

Un membro dell'ERIC euro-Argo può essere espulso se ha commesso una grave violazione degli obblighi previsti dallo statuto, o provoca o rischia di provocare una grave perturbazione al funzionamento dell'ERIC euro-Argo come stabilito dal consiglio. La decisione di espellere un membro è adottata dal consiglio solo dopo aver dato la possibilità al membro in questione di reagire alla proposta di decisione e di illustrare la sua posizione al consiglio.

2.

Il consiglio stabilisce, in conformità dell'articolo 9, l'importo dovuto al membro fino alla data in cui cessa di essere membro dell'ERIC euro-Argo.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

Articolo 11

Diritti di voto

1.

Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun membro dispone di almeno sei voti. Dispone inoltre di un voto supplementare per ogni singolo profilatore acquistato e installato, da egli stesso o a suo nome, nell'arco dei tre anni civili precedenti l'esercizio nel corso del quale si tiene la riunione, a prescindere dal suo statuto in seno all'ERIC euro-Argo. Il numero di profilatori è determinato dalle notifiche ufficiali effettuate dal centro di informazione Argo della COI, tenendo conto dell'acquisizione e dell'installazione di profilatori nei tre esercizi precedenti alla costituzione dell'ERIC euro-Argo. Durante i primi tre esercizi dell'attività dell'ERIC euro-Argo, i tre anni che precedono l'esercizio finanziario durante il quale si svolge la riunione comprendono gli anni civili antecedenti all'istituzione dell'ERIC euro-Argo.

2.

Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio. Il consiglio decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché l'ERIC euro-Argo si conformi a tale prescrizione.

Articolo 12

Contributi

1.

Le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi dell'ERIC euro-Argo e per garantirne la sostenibilità sono fornite dai membri e dagli osservatori conformemente alle disposizioni del presente statuto e come stabilito dal consiglio. I contributi per i primi cinque anni dell'ERIC euro-Argo dopo l'entrata in vigore dello statuto sono stabiliti in una «descrizione tecnica e scientifica» dell'ERIC euro-Argo che è allegata al presente statuto ma non ne fa parte integrante.

2.

Il consiglio decide annualmente il contributo minimo richiesto ai membri e agli osservatori, mediante un preavviso di due anni (cioè le decisioni adottate nel corso dell'anno n valgono per l'anno n + 2). Tutti i contributi sono versati in euro.

3.

I contributi dei membri e degli osservatori relativi ai costi di esercizio non sono soggetti ad IVA.

4.

Qualora constati uno squilibrio duraturo e significativo tra le percentuali di utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di un membro e il contributo di tale membro, il consiglio è autorizzato a limitare l'utilizzo, a meno che il membro accetti un adeguamento del contributo come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 13

Responsabilità dei membri

1.

La responsabilità dei membri per i debiti e gli impegni dell'ERIC euro-Argo di qualsivoglia natura è limitata ai loro contributi annuali individuali.

2.

L'ERIC euro-Argo sottoscrive le assicurazioni necessarie alla copertura dei rischi connessi al suo funzionamento.

CAPO 4

GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ERIC euro-Argo

Articolo 14

Governance

La struttura di governance dell'ERIC euro-Argo consta dei seguenti organi, dotati dei poteri di cui alle lettere da a) a d):

a)

il consiglio, l'organo che ha il potere di prendere le decisioni finali;

b)

il consiglio di amministrazione destinato a controllare il funzionamento dell'ERIC euro-Argo e a garantire che operi ed evolva conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio e alle prescrizioni stabilite dalle comunità scientifiche ed operative;

c)

il gestore del programma nominato dal consiglio, in quanto direttore esecutivo e rappresentante legale dell'ERIC euro-Argo; e

d)

il gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG) incaricato di fornire pareri al consiglio su questioni scientifiche e tecniche.

Articolo 15

Il consiglio

1.

Il Consiglio è l'unico organismo dell'ERIC euro-Argo che ha la facoltà di porre fine all'ERIC euro-Argo.

2.

Il consiglio definisce i grandi orientamenti strategici per l'ERIC euro-Argo, e la sua evoluzione. Esamina e approva il programma di lavoro annuale e le proposte, da parte del consiglio di amministrazione, in merito all'assegnazione dei fondi ricevuti dall'Unione europea e dai membri, gli osservatori e i terzi. Adotta tutte le decisioni relative agli investimenti importanti, riguardanti ad esempio edifici e apparecchiature di grandi dimensioni a livello europeo. Il consiglio decide in merito all'apertura di posti vacanti o alla designazione del personale distaccato presso l'ufficio del programma.

3.

Decide inoltre sulle adesioni all'ERIC euro-Argo, sull'ammissione, il recesso o l'esclusione di membri.

4.

Il consiglio nomina il gestore del programma su proposta del consiglio di amministrazione.

5.

Il consiglio nomina i membri del gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG), e stabilisce le condizioni per le loro attività su proposta del consiglio di amministrazione.

6.

Il presidente può invitare le principali parti interessate a partecipare alle riunioni del consiglio.

7.

Ogni membro è rappresentato da un delegato. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni del consiglio e sono rappresentati da un delegato. Ciascun delegato può essere accompagnato da esperti.

8.

Il consiglio elegge, a maggioranza qualificata dei membri, il proprio presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di tre anni. Il vicepresidente del consiglio è eletto a maggioranza qualificata ed è chiamato a svolgere le funzioni di presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

9.

Il consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità come segue:

a)

decisione presa a maggioranza semplice dei presenti:

i)

approvazione dei conti annuali;

ii)

approvazione della relazione annuale di attività del gestore del programma;

iii)

nomina dei revisori contabili;

iv)

nomina del consiglio di amministrazione;

v)

nomina dello STAG; e

vi)

tutte le altre decisioni che non devono essere espressamente adottate a maggioranza qualificata o all'unanimità;

b)

decisione presa a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti o rappresentati, e che rappresentano due terzi dei diritti di voto (maggioranza qualificata):

i)

approvazione del bilancio annuale;

ii)

proposta di modifica dello statuto;

iii)

elezione del presidente del consiglio;

iv)

nomina del gestore del programma;

v)

fissazione delle condizioni e della procedura di adesione per i nuovi membri e osservatori;

vi)

ammissione di membri;

vii)

ammissione di osservatori;

viii)

elaborazione, modifica e approvazione delle procedure interne di lavoro;

ix)

fissazione e modifica dei contributi minimi che i membri e gli osservatori sono tenuti a versare;

x)

decisione sulla modifica dei diritti di voto necessaria per garantire che l'ERIC euro-Argo sia conforme all'articolo 11, paragrafo 2;

xi)

fissazione e modifica dei metodi e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale;

xii)

trasferimento dell'indirizzo ufficiale e della sede legale e sociale dell'ERIC euro-Argo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese associato;

xiii)

scioglimento dell'ERIC euro-Argo; e

xiv)

proroga o scioglimento dell'ERIC euro-Argo;

c)

decisione all'unanimità (ad esclusione del voto del membro interessato) per quanto riguarda l'espulsione di un membro.

10.

I membri accettano di essere vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro riguardanti il voto per procura, la rappresentanza alle riunioni e le regole in materia di quorum.

11.

Il consiglio è di norma convocato una volta l'anno dal presidente nella sede dell'ERIC euro-Argo o in altro luogo stabilito dal presidente.

12.

Il consiglio non si riunisce più di due mesi dopo la trasmissione ai membri dei conti annuali dell'esercizio precedente.

13.

Il presidente può decidere, se necessario, di convocare riunioni straordinarie in qualsiasi altro momento, o se riceve per iscritto la richiesta da parte del gestore del programma o di almeno un terzo dei membri.

14.

I membri accettano di essere vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro in materia di notifica e organizzazione di riunioni, ordini del giorno e verbali e da altre disposizioni ivi contenute.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

1.

Il consiglio di amministrazione controlla il funzionamento dell'ERIC euro-Argo e si adopera affinché funzioni ed evolva conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle comunità scientifiche ed operative.

2.

Il consiglio di amministrazione convalida il piano di lavoro annuale elaborato dal gestore del programma e lo sottopone all'approvazione del consiglio. Prepara e trasmette al consiglio le proposte per il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e dei fondi o sottoscrizioni ricevuti dai membri, dagli osservatori o dai terzi.

3.

Il consiglio di amministrazione convalida tutte le misure necessarie adottate dal gestore del programma relative all'attuazione del piano di lavoro annuale e al funzionamento dell'ERIC euro-Argo, in particolare la sua strategia di acquisizione e installazione dei profilatori e le sue relazioni con il programma internazionale Argo e le istituzioni europee competenti.

4.

Il consiglio di amministrazione è composto da delegati designati dai membri. Ciascun membro ha il diritto di designare un delegato e un supplente.

5.

Il gestore del programma e il presidente dello STAG hanno il diritto di partecipare in veste consultiva alle riunioni del consiglio di amministrazione.

6.

Gli osservatori hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati nel consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

7.

Il presidente può invitare esperti e altre persone particolarmente qualificate nelle materie da discutere, senza diritto di voto.

8.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza qualificata, il proprio presidente per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di tre anni. Il vicepresidente è eletto a maggioranza qualificata per svolgere le funzioni di presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

9.

Ciascun membro ha i diritti di voto di cui all'articolo 11.

10.

I membri sono vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro riguardanti il voto per procura, la rappresentanza alle riunioni e le regole in materia di quorum.

11.

Il presidente convoca di norma il consiglio di amministrazione in riunione ordinaria una volta l'anno nella sede dell'ERIC euro-Argo o in un altro luogo stabilito dal presidente.

12.

Il presidente può decidere, se necessario, di convocare riunioni straordinarie in qualunque momento; o su richiesta del gestore del programma, o di almeno un terzo dei membri.

13.

Il consiglio di amministrazione si riunisce entro i due mesi successivi all'invio ai membri della contabilità annuale dell'esercizio precedente.

14.

I membri sono vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro in materia di notifica e organizzazione di riunioni, ordini del giorno e verbali e da altre disposizioni ivi contenute.

Articolo 17

Gestore del programma

1.

Il gestore del programma è responsabile dell'attuazione delle decisioni e dei programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e accettati dal consiglio. Il gestore del programma è nominato e riferisce al consiglio.

2.

Il gestore del programma adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione del programma di lavoro annuale e l'amministrazione e gestione quotidiane dell'ERIC euro-Argo. Tali attività comprendono in particolare:

a)

l'agevolazione dell'accesso all'ERIC euro-Argo e ai relativi dati da parte delle comunità scientifiche e operative;

b)

la pianificazione, il coordinamento e la supervisione dell'installazione dei profilatori;

c)

l'organizzazione dell'acquisizione dei profilatori a livello europeo;

d)

la gestione corrente dell'ERIC euro-Argo;

e)

la preparazione di una relazione annuale di attività e di una relazione annuale di gestione;

f)

la supervisione di tutte le questioni di bilancio e l'approvazione delle spese;

g)

la preparazione della relazione annuale di bilancio e la proposta di piani di bilancio;

h)

il coordinamento delle attività del personale dell'ERIC euro-Argo e del personale distaccato presso l'ERIC euro-Argo;

i)

la supervisione dell'ufficio del programma; e

j)

l'istituzione e il mantenimento di legami con le comunità di utilizzatori scientifiche e operative (GMES/Copernicus).

3.

Il gestore del programma rappresenta l'ERIC euro-Argo in seno alla struttura di governance del programma internazionale Argo (gruppo direttivo Argo) senza precludere la rappresentanza nazionale dei membri.

4.

Il gestore del programma ha il diritto di firmare, a nome dell'ERIC euro-Argo, contratti giuridicamente vincolanti con terzi.

5.

Il gestore del programma assiste il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

6.

È istituito un ufficio del programma che assiste il gestore del programma e contribuisce alla gestione quotidiana dell'ERIC euro-Argo, occupandosi tra l'altro della classificazione della posta e della corrispondenza, dell'archiviazione dei documenti, dell'organizzazione di viaggi, dell'organizzazione di riunioni, della preparazione di relazioni e di documenti finanziari.

Articolo 18

Gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG)

1.

Lo STAG, in qualità di organo consultivo composto da esperti indipendenti, è istituito per fornire consulenze al consiglio su eventuali questioni scientifiche o tecniche, compresa la gestione e la strumentazione dei dati in relazione alla gestione, allo sviluppo e all'evoluzione dell'ERIC euro-Argo e l'accesso ai suoi dati da parte degli utilizzatori scientifici e operativi. Il consiglio di amministrazione può, tramite il consiglio, chiedere allo STAG di esaminare e formulare raccomandazioni sulle questioni che deve trattare. Il mandato dello STAG, proposto dal consiglio direttivo ed accettato dal consiglio, è definito nelle procedure interne di lavoro.

2.

Lo STAG formula raccomandazioni al consiglio su aspetti scientifici e tecnici e sull'orientamento dell'ERIC euro-Argo, tenendo conto del contesto europeo e internazionale.

CAPO 5

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 19

Risorse

Le risorse dell'ERIC euro-Argo sono stabilite dal consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e possono comprendere:

a)

le sottoscrizioni annuali dei membri e degli osservatori;

b)

i contributi aggiuntivi da parte dei membri o degli osservatori;

c)

la remunerazione per servizi forniti dall'ERIC euro-Argo a terzi e derivanti da canoni o entrate legati allo sfruttamento da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale detenuti e/o concessi dall'ERIC euro-Argo;

d)

le sovvenzioni concesse per attività specifiche dell'ERIC euro-Argo, in conformità del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

altre sovvenzioni; e

f)

le risorse aggiuntive ricevute in natura o in contanti entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dal consiglio (1).

Articolo 20

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1.

L'esercizio dell'ERIC euro-Argo inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno («anno finanziario»).

2.

Tutte le voci di entrata e spesa dell'ERIC euro-Argo sono presentate nelle stime che devono essere stilate per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio.

3.

L'ERIC euro-Argo tiene i conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

4.

Il consiglio assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

5.

Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

6.

I conti dell'ERIC euro-Argo sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario precedente.

7.

L'ERIC euro-Argo è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Articolo 21

Imposizione fiscale

L'esenzione dall'IVA basata sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio si applica agli acquisti effettuati dall'ERIC euro-Argo per le sue attività non economiche, e non alle attività economiche svolte. L'esenzione dall'IVA si applica agli acquisti effettuati per le operazioni scientifiche, tecniche e amministrative effettuate dall'ERIC euro-Argo conformemente ai suoi obiettivi. Ciò comprende le spese sostenute per ospitare l'ERIC euro-Argo a titolo ufficiale e le spese per le conferenze, i seminari e le riunioni organizzate dall'ERIC euro-Argo e direttamente legate alle sue attività non economiche. Le spese di viaggio e di soggiorno, tuttavia, non beneficiano dell'esenzione IVA, e gli acquisti di importo inferiore a 300 EUR non saranno presi in considerazione per l'esenzione dall'IVA.

CAPO 6

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 22

Presentazione di relazioni alla Commissione

1.

L'ERIC euro-Argo elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate entro sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.

L'ERIC euro-Argo e gli Stati membri interessati informano la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei compiti dell'ERIC euro-Argo o di impedirgli di soddisfare le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

3.

Se in qualunque momento durante la sua esistenza, l'ERIC euro-Argo non è in grado di pagare i propri debiti ne informa immediatamente la Commissione europea.

Articolo 23

Modifiche dello statuto

1.

Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio.

2.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento, il consiglio presenta alla Commissione europea una proposta di modifica dello statuto.

3.

Lo statuto deve essere sempre conforme al regolamento e ad altri atti pertinenti del diritto dell'Unione.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 24

Diritti di proprietà intellettuale

1.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dall'ERIC euro-Argo nel corso delle sue attività sono di proprietà dell'ERIC euro-Argo.

2.

Fatti salvi i termini di eventuali contratti o subcontratti tra l'ERIC euro-Argo e membri o osservatori o soggetti che li rappresentano, tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o un osservatore o un soggetto che li rappresenta sono di proprietà di tale membro o osservatore o soggetto rappresentante.

3.

L'ERIC euro-Argo concede ai suoi membri un diritto mondiale, perpetuo, irrevocabile, non esclusivo, a titolo gratuito e totalmente libero e una licenza di utilizzo, pubblicazione, sviluppo, riproduzione o adattamento di tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'ERIC euro-Argo per qualsiasi scopo per l'intera durata di tali diritti; il diritto e la licenza in questione comprendono il diritto di concedere sublicenze o di trasferire in qualunque modo tutti i diritti citati ad un terzo.

4.

I diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'ERIC euro-Argo sono definiti, protetti, gestiti e conservati dal gestore del programma.

5.

Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei membri e dagli accordi internazionali di cui sono parti.

Articolo 25

Politica in materia di dati e di accesso degli utilizzatori

1.

Conformemente alla politica in materia di dati del programma internazionale Argo, l'accesso ai dati dell'ERIC euro-Argo è libero e gratuito per qualsiasi persona o agenzia.

2.

Le agenzie degli Stati membri fanno del loro meglio per ospitare i ricercatori, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente interessate dalle attività dell'ERIC euro-Argo nei loro laboratori.

Articolo 26

Politica di valutazione scientifica

1.

La valutazione scientifica delle attività annuali spetta allo STAG.

2.

Lo STAG effettua ogni cinque anni un esame delle attività e del funzionamento dell'ERIC euro-Argo, ricorrendo se del caso ad altri esperti indipendenti e ne riferisce al consiglio.

Articolo 27

Politica di diffusione

1.

La diffusione dei dati avviene in modalità pull (quando i dati sono messi a disposizione per essere scaricati dai siti Web dei centri dati); o in modalità push, quando dei file di dati normali sono forniti su richiesta al sistema mondiale di telecomunicazioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMN), ai centri di dati del programma internazionale Argo, alla rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet), al servizio Copernicus di sorveglianza dell'ambiente marino e a utilizzatori specifici.

2.

Tutti gli utilizzatori sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati in pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi, tra l'altro, il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e di insegnanti.

3.

Il gestore del programma dell'ERIC euro-Argo mette a punto un piano di comunicazione al fine di diffondere le informazioni presso destinatari specifici.

4.

L'uso e la raccolta dei dati dell'ERIC euro-Argo è oggetto di disposizioni legislative dell'Unione europea e nazionali in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 28

Politica in materia di occupazione

La politica in materia di occupazione è disciplinata dalla legislazione dello Stato dove l'ERIC euro-Argo ha la sua sede legale. Tutti i rapporti di lavoro e le assunzioni avvengono in un'ottica di non discriminazione.

Articolo 29

Politica in materia di appalti

1.

La politica in materia di appalti dell'ERIC euro-Argo è trasparente, non discriminatoria e aperta alla concorrenza.

2.

La politica in materia di appalti è stabilita dettagliatamente nelle procedure interne di lavoro, approvate dal consiglio.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE

Articolo 30

Durata

L'ERIC euro-Argo è istituito per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2020 e il proseguimento delle sue attività dopo tale data è subordinato alle decisioni del consiglio

Articolo 31

Scioglimento

1.

Il consiglio può decidere in qualsiasi momento di interrompere le attività dell'ERIC euro-Argo o di procedere al suo scioglimento, o di trasferire la sua attività verso un altro soggetto giuridico.

2.

Dopo l'adozione della decisione di scioglimento da parte del consiglio, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di tale decisione, l'ERIC euro-Argo la notifica alla Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.

Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura di tale procedura, l' ERIC euro-Argo la notifica alla Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

4.

In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l'ERIC euro-Argo ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

5.

Le attività e le passività restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC euro-Argo sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai loro diritti di voto al momento dello scioglimento.

6.

I membri si impegnano a provvedere allo smantellamento dell'ERIC euro-Argo e a finanziare tali costi in proporzione ai loro diritti di voto al momento della dissoluzione, fatto salvo l'articolo 13.

7.

L'ERIC euro-Argo cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Lingua

1.

La lingua di lavoro dell'ERIC euro-Argo è l'inglese.

2.

Se necessario, una delle lingue ufficiali del paese ospitante dell'ERIC euro-Argo sarà utilizzata per i rapporti con le autorità del paese ospitante.

3.

Il presente statuto fa fede in inglese, in francese e in tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Non prevale alcuna versione linguistica.

Articolo 33

Legge applicabile

L'ERIC Argo-euro è disciplinato in ordine di priorità:

a)

dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 723/2009 («regolamento ERIC»);

b)

dal diritto dello Stato ospitante per quanto riguarda le materie non disciplinate (o parzialmente disciplinate) dal diritto dell'Unione europea;

c)

dal presente statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto di cui sopra; nonché

d)

dalle disposizioni di applicazione conformi al suo statuto.

Articolo 34

Controversie

1.

Fatto salvo quanto indicato negli altri articoli dello statuto, in caso di contestazione o controversia tra i membri in relazione o derivante dallo statuto, ivi compreso il funzionamento o le prestazioni dell'ERIC euro-Argo o l'osservanza da parte dei membri degli obblighi statutari, il consiglio si riunisce non appena ragionevolmente possibile per avviare delle consultazioni in buona fede e si adopera per comporre la controversia.

2.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all'ERIC euro-Argo o tra questi e l'ERIC euro-Argo, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

3.

Nei casi non coperti dalla legislazione dell'Unione europea, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC euro-argo ha sede legale.

Articolo 35

Versione consolidata dello statuto

Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC euro-Argo e presso la relativa sede legale. Eventuali modifiche dello statuto sono chiaramente indicate per mezzo di una nota che specifica se la modifica riguarda un elemento essenziale o non essenziale dello statuto a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009 e le procedure seguite per la relativa adozione.

Allegato — Elenco dei membri e degli osservatori

I membri e i loro soggetti rappresentanti sono:

1)

la Repubblica federale di Germania è rappresentata dall'Agenzia federale marittima e idrografica (in prosieguo «BSH») con sede in Bernhard-Nocht-Strasse 78; 20359 Amburgo, Germania.

2)

la Repubblica ellenica è rappresentata dal Centro ellenico di ricerca marina la cui sede sociale si trova in: 46,7 km Athens-Sounio Ave., casella postale 712 Anavyssos, Attica GR-190 13, Grecia;

3)

la Repubblica francese è rappresentata dall'Istituto di ricerca per lo sfruttamento del mare — (Ifremer), con sede sociale in 155, Rue Jean Jacques Rousseau, 92138 Issy-les-Moulineaux, Francia;

4)

la Repubblica italiana è rappresentata dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) con sede a Borgo Grotta Gigante, 42/c 34010 Sgonico (Trieste), Italia;

5)

i Paesi Bassi sono rappresentati dall'Istituto meteorologico reale neerlandese (KNMI), con sede a Wilhelminalaan 10, NL-3732 GK De Bilt, Paesi Bassi;

6)

la Repubblica di Finlandia è rappresentata dal ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, con sede sociale presso casella postale 31, FI-00023 governo, Finlandia;

7)

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è rappresentato dall'ufficio meteorologico, per e a nome del segretario di Stato del ministero delle imprese, dell'innovazione e delle competenze, la cui sede principale è in Fitzroy Road, Exeter EX1 3PB.

Gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono i seguenti:

1)

il Regno di Norvegia è rappresentato dall'istituto di ricerca marina la cui sede sociale è a Nordnesgaten 50, 5005 Bergen, Norvegia;

2)

la Repubblica di Polonia è rappresentata dal ministero delle Scienze e dell'istruzione superiore, la cui sede è in 20 ul. Hoża 1/3 ul. Wspólna 00-529 Varsavia, Polonia.

GLOSSARIO

Consiglio

Il consiglio è composto dai membri o da un (1) soggetto rappresentante o un delegato debitamente designato per ciascun membro.

Maggioranza qualificata

Si può adottare una decisione solo se 2/3 dei presenti è favorevole e se questi rappresentano 2/3 dei diritti di voto.

AEA

Agenzia europea dell'ambiente.

ERIC

Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, conformemente alla definizione del regolamento.

ERIC euro-Argo

Il soggetto giuridico, oggetto dello statuto di ERIC, istituito per coordinare il programma euro-Argo.

Infrastruttura euro-Argo

Gli impianti europei che contribuiscono alla realizzazione del programma euro-Argo.

Programma euro-Argo

Le attività svolte dai membri e dagli osservatori conformemente agli obiettivi di Argo e alle decisioni e ai programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio di euro-Argo.

GMES/Copernicus

Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, un programma dell'UE.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i brevetti, i diritti d'invenzione, i modelli di utilità, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali e di servizio, i nomi commerciali, le ragioni sociali e i nomi di dominio, i diritti di «trade dress» o «get-up», i diritti in materia di reputazione o di intentare un'azione per commercializzazione ingannevole o concorrenza sleale, diritti sui disegni e i modelli, diritti sul software, sulle basi di dati e la topografia, i diritti morali, i diritti sulle informazioni riservate (compresi il know-how e i segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, che sia registrato o no, ivi compresi le domande, i rinnovi e l'estensione di questi diritti, e tutti i diritti o mezzi di protezione analoghi o equivalenti in qualsiasi parte del mondo.

Procedure di lavoro interne

Un documento approvato dal consiglio che definisce le regole di lavoro interne dell'ERIC euro-Argo.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione designato dal consiglio e incaricato di controllare il funzionamento dell'ERIC euro-Argo.

Stati membri

Stati membri dell'Unione europea.

Membri

I membri dell'ERIC euro-Argo alle condizioni di cui all'articolo 6.

Osservatori

Osservatori dell'ERIC euro-Argo alle condizioni di cui all'articolo 7.

Gestore del programma

Persona, in seno all'ERIC euro-Argo, nominata dal consiglio e incaricata di preparare e applicare in modo corretto le decisioni e i programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio ai sensi dell'articolo 15.

Ufficio del programma

Ufficio istituito per assistere il gestore del programma e contribuire alla gestione quotidiana dell'ERIC euro-Argo.

Regolamento

Il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

Maggioranza semplice

La maggioranza dei soggetti con diritti di voto presenti o rappresentati.

STAG

Il gruppo tecnico e scientifico consultivo dell'ERIC euro-Argo. Esso formula raccomandazioni su aspetti scientifici e tecnici e di orientamento dell'ERIC euro-Argo.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1


9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/51


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2014

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in una dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima regione

(2014/262/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione (2), la dodicesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; la tredicesima regione comprende: Canada, Messico e Stati Uniti; la quattordicesima regione comprende: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname e Trinidad e Tobago; la quindicesima regione comprende: Australia, Figi, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima regione.

(4)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l'attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(11)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(12)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(13)

Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 15 maggio 2014 nella dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima regione determinate con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/493/UE, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).