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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/252/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base Equisetum arvense L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2014/253/UE |
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2014/254/UE |
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2014/255/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia
(2014/252/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2012/499/UE del Consiglio (1), in data 16.12.2013 è stato firmato l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo»), con riserva della sua conclusione. |
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(2) |
L'accordo ha lo scopo di istituire un comitato misto per la riammissione che adotterà il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione in questo caso. |
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(3) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(4) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo (2).
Articolo 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.
Articolo 4
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno come previsto all'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU L 244, dell'8.9.2012, pag. 4.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/3 |
ACCORDO
di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione»,
e
LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in prosieguo «Turchia»,
DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare;
DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure efficaci e rapide per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell'Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli Stati membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e le garanzie procedurali delle persone che sono oggetto di procedure di rimpatrio o che chiedono asilo in uno Stato membro, come previsto dai corrispondenti strumenti giuridici dell'Unione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio di associazione e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
SOTTOLINEANDO che coloro che possiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo accordato in virtù della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo godono di una tutela rafforzata contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo si basa sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Turchia e l'Unione e che in tale contesto l'Unione è disposta a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nella sua attuazione;
TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi paesi non decidano di aderire conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «parti contraenti»: la Turchia e l'Unione;
b) «cittadino della Turchia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza turca conformemente alla legislazione di tale paese;
c) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione;
d) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca;
e) «cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Turchia o di uno degli Stati membri;
f) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
g) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Turchia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
h) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Turchia o da uno Stato membro per consentire l'ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
i) «Stato richiedente»: lo Stato (Turchia o uno degli Stati membri) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;
j) «Stato richiesto»: lo Stato (Turchia o uno degli Stati membri) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;
k) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Turchia o di uno degli Stati membri incaricata dell'attuazione del presente accordo, quale designata nel protocollo d'attuazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a);
l) «persona in posizione irregolare»: qualsiasi persona che, conformemente alle pertinenti procedure stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri;
m) «transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;
n) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l'ammissione, da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;
o) «valico di frontiera»: qualsiasi punto designato per il passaggio delle rispettive frontiere da parte degli Stati membri o della Turchia;
p) «zona di frontiera» dello Stato richiedente: un perimetro all'interno del territorio dello Stato membro richiedente che si estende, all'interno, fino a 20 chilometri dalle frontiere esterne di tale Stato, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una frontiera comune fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, nonché i porti marittimi, incluse le zone doganali, e gli aeroporti internazionali dello Stato richiedente.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell'Unione.
2. L'applicazione del presente accordo, compreso il paragrafo 1 del presente articolo, lascia impregiudicati gli strumenti elencati all'articolo 18.
3. Il presente accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui agli articoli 4 e 6 che abbiano lasciato il territorio dello Stato richiesto più di cinque anni prima che le autorità competenti dello Stato richiedente abbiano preso conoscenza di tali persone, a meno che le condizioni necessarie alla loro riammissione nello Stato richiesto, quali definite agli articoli 4 e 6, non possano essere accertate in base ai documenti elencati all'allegato 3.
SEZIONE I
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA TURCHIA
Articolo 3
Riammissione dei propri cittadini
1. La Turchia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultimo rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente vigenti ai sensi della legislazione di tale Stato membro o ai sensi della legislazione dell'Unione, purché, conformemente all'articolo 9, sia comprovato che si tratti di cittadini della Turchia.
2. La Turchia riammette inoltre:
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i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall'altro genitore che ha l'affidamento del minore in questione; |
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il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Turchia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o se la Turchia dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio in questione non è legalmente riconosciuto. |
3. La Turchia riammette inoltre coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della cittadinanza turca, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.
4. Dopo che la Turchia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la rappresentanza consolare competente della Turchia, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.
5. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza consolare competente della Turchia rilascia, entro tre giorni lavorativi, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.
Articolo 4
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. La Turchia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultimo rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché, conformemente all'articolo 10, sia comprovato che tali persone:
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a) |
possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Turchia ai fini dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro direttamente dal territorio della Turchia, o |
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b) |
possiedono un permesso di soggiorno rilasciato dalla Turchia, o |
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c) |
sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Turchia o esservi transitate. |
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:
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a) |
il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Turchia, o |
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b) |
lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto che l'interessato ha utilizzato per l'ingresso nel suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l'interessato è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Turchia, o |
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c) |
il cittadino di paesi terzi o l'apolide gode dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'accesso nel territorio dello Stato membro richiedente. |
3. Dopo che la Turchia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le autorità turche, se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla persona la cui riammissione è stata accettata, il «documento di viaggio provvisorio per stranieri» necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (1)
4. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del «documento di viaggio provvisorio per stranieri» rilasciato inizialmente, le autorità turche ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la validità o ne rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (2)
SEZIONE II
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE
Articolo 5
Riammissione dei propri cittadini
1. Uno Stato membro riammette, su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultima rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia, purché, conformemente all'articolo 9, sia comprovato che si tratti di cittadini di tale Stato membro.
2. Uno Stato membro riammette inoltre:
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i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Turchia o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall'altro genitore che ha l'affidamento del minore in questione; |
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il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Turchia o se lo Stato membro richiesto dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio in questione non è legalmente riconosciuto. |
3. Uno Stato membro riammette inoltre coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Turchia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da quest'ultima, la promessa di essere naturalizzati.
4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di tale Stato membro, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.
5. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto rilascia, entro tre giorni lavorativi, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.
Articolo 6
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Uno Stato membro riammette, su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultima rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia, purché, conformemente all'articolo 10, sia comprovato che tali persone:
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a) |
possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto ai fini dell'ingresso nel territorio della Turchia direttamente dal territorio dello Stato membro richiesto, o |
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b) |
possiedono un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiesto, o |
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c) |
sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Turchia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate. |
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:
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a) |
il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, o |
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b) |
la Turchia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto che l'interessato ha utilizzato per l'ingresso nel suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l'interessato è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, o |
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c) |
il cittadino di paesi terzi o l'apolide gode dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'accesso nel territorio della Turchia. |
3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione.
4. Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le autorità dello Stato membro, se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla persona la cui riammissione è stata accettata, il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (3)
5. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, le autorità dello Stato membro ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la validità o ne rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (4)
SEZIONE III
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Articolo 7
Principi
1. Gli Stati membri e la Turchia si adoperano al massimo per trasferire direttamente nel loro paese d'origine le persone di cui agli articoli 4 e 6. A tal fine, le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b). Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nei casi in cui è applicabile la procedura accelerata conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.
3. Ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto valido usato dall'interessato ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato richiesto o di un permesso di soggiorno dello Stato richiesto, lo Stato richiedente procede al trasferimento senza presentare all'autorità competente dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una notificazione scritta, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1.
Il comma precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l'identità delle persone riammesse.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, se una persona viene fermata dallo Stato richiedente nella zona di frontiera dopo essere entrata irregolarmente e direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro tre giorni lavorativi dal fermo di tale persona (procedura accelerata).
Articolo 8
Contenuto della domanda di riammissione
1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:
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a) |
gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati; |
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b) |
nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, come indicato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2; |
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c) |
nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, come indicato, rispettivamente, negli allegati 3 e 4; |
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d) |
una fotografia della persona da riammettere. |
2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:
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a) |
una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure; |
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b) |
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento. |
3. Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 3, le domande di riammissione sono presentate per iscritto usando il modulo comune figurante all'allegato 5 del presente accordo.
4. La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).
5. Fermo restando l'articolo 11, paragrafo 2, una risposta alla domanda di riammissione è fornita per iscritto.
Articolo 9
Prove della cittadinanza
1. La cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri o la Turchia, rispettivamente, riconoscono la cittadinanza ai fini del presente accordo. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.
2. La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, è fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Turchia riterranno accertata la cittadinanza ai fini del presente accordo, a meno che, per mezzo di un'indagine ed entro i termini di cui all'articolo 11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.
3. Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su richiesta dello Stato richiedente, indicata nella domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde accertarne la cittadinanza. Qualora nello Stato richiedente non vi siano rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato richiesto, quest'ultimo prende le disposizioni necessarie per sentire senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 20 del presente accordo.
Articolo 10
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
1. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo. La prova delle condizioni per la riammissione non può essere basata su documenti falsi.
2. La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e la Turchia ritengono accertate le condizioni, a meno che, per mezzo di un'indagine ed entro i termini di cui all'articolo 11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario.
3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato che non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione scritta dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.
Articolo 11
Termini
1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di sei mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno.
Se il cittadino di paesi terzi o l'apolide sono entrati nel territorio dello Stato richiedente prima della data a cui gli articoli 4 e 6 diventano applicabili ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, il termine di cui alla frase precedente comincia a decorrere il giorno in cui gli articoli 4 e 6 prendono effetto.
Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:
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— |
entro cinque giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 4); |
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— |
senza indugio e in ogni caso entro un massimo di venticinque giorni di calendario in tutti gli altri casi, tranne per quelli in cui la legislazione nazionale dello Stato richiedente prevede un periodo di trattenimento iniziale più breve. In tal caso si applicherà tale periodo più corto. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a sessanta giorni di calendario, a meno che la legislazione nazionale dello Stato richiedente non fissi per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a sessanta giorni. |
Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).
3. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare gli ostacoli giuridici o pratici.
4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.
Articolo 12
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno quarantotto ore, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
2. Il trasporto può essere aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è limitato all'uso di vettori nazionali della Turchia o degli Stati membri e può essere effettuato sia tramite voli di linea che tramite voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Turchia o da uno Stato membro.
Articolo 13
Riammissione indebita
Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di tre mesi dal trasferimento dell'interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6 del presente accordo.
In tali casi, e ad eccezione di tutti i costi di trasporto dell'interessato, che sono sostenuti dallo Stato richiedente come indicato al paragrafo precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.
SEZIONE IV
OPERAZIONI DI TRANSITO
Articolo 14
Principi riguardanti il transito
1. Gli Stati membri e la Turchia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.
2. La Turchia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Turchia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
3. La Turchia o uno Stato membro possono opporsi al transito:
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a) |
se il cittadino di paesi terzi o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, o |
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b) |
se il cittadino di paesi terzi o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, o |
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c) |
per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. |
4. La Turchia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l'apolide.
Articolo 15
Procedura di transito
1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e deve contenere le seguenti informazioni:
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a) |
tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; |
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b) |
gli estremi dell'interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio); |
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c) |
valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte; |
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d) |
una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3. |
Un modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6 del presente accordo.
La domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc).
2. Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l'orario previsti, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In assenza di risposta entro cinque giorni lavorativi il transito si considera approvato.
La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ad esempio fax, e-mail, ecc.
3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
SEZIONE V
COSTI
Articolo 16
Costi di trasporto e di transito
Fermo restando l'articolo 23, e fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione degli interessati, comprese le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, o di terzi, tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo, fino al valico di frontiera dello Stato richiesto per le domande di cui alle sezioni I e II dell'accordo, o fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale per le domande di cui alla sezione IV dell'accordo, sono a carico dello Stato richiedente.
SEZIONE VI
PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA
Articolo 17
Protezione dei dati
I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Turchia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Turchia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:
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a) |
i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente; |
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b) |
i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; |
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c) |
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
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d) |
i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; |
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e) |
i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati; |
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f) |
sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; |
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g) |
su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti; |
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h) |
i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica; |
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i) |
l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. |
Articolo 18
Clausola di non incidenza
1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale incluse le convenzioni internazionali di cui sono parti, in particolare:
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— |
la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati; |
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— |
la convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; |
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— |
le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo; |
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— |
la convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; |
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— |
ove applicabile, la convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955; |
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— |
le convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito; |
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— |
le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri. |
2. Il presente accordo rispetta pienamente i diritti e gli obblighi, compresi quelli di coloro che risiedono e lavorano legalmente o che hanno risieduto e lavorato legalmente sul territorio di una delle parti, previsti dalle disposizioni dell'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio di associazione e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone oggetto di procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5), in particolare per quanto riguarda l'accesso alla consulenza legale, le informazioni, la sospensione temporanea dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio e l'accesso ai mezzi di ricorso.
4. L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali dei richiedenti asilo, quali stabiliti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (6) e dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (7), in particolare per quanto riguarda il diritto di permanere nello Stato membro durante l'esame della domanda.
5. L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
6. L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone titolari di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
7. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.
SEZIONE VII
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 19
Comitato misto per la riammissione
1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «il comitato») incaricato in particolare di:
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a) |
controllare l'applicazione del presente accordo; |
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b) |
stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo; |
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c) |
procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Turchia a norma dell'articolo 20; |
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d) |
suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati. |
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti a seguito della conclusione di eventuali procedure interne richieste dalla loro legislazione.
3. Il comitato è composto da rappresentanti della Turchia e dell'Unione. L'Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 20
Protocolli d'attuazione
1. Su istanza di uno Stato membro o della Turchia, la Turchia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:
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a) |
la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; |
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b) |
le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; |
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c) |
i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; |
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d) |
le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata; |
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e) |
la procedura applicabile alle audizioni. |
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 19.
3. La Turchia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi e con riserva dell'applicabilità pratica alla Turchia.
Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso fra la Turchia e qualsiasi altro Stato membro anche nelle loro relazioni con la Turchia, su istanza di quest'ultima e con riserva dell'applicabilità pratica per tali Stati membri.
Articolo 21
Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri
Fermo restando l'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi strumento giuridicamente vincolante di riammissione delle persone in posizione irregolare concluso tra i singoli Stati membri e la Turchia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell'articolo 20, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo.
SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Applicazione territoriale
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato sull'Unione europea quale definito all'articolo 52 di detto trattato e all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio della Repubblica di Turchia.
2. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.
Articolo 23
Assistenza tecnica
Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Turchia e l'Unione.
In questo contesto, l'Unione si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nell'attuazione del presente accordo, conformemente all'acclusa dichiarazione comune sull'assistenza tecnica, accordando attenzione, in particolare, al rafforzamento delle istituzioni e delle capacità. Tale sostegno è fornito nel contesto delle priorità esistenti e future definite congiuntamente dall'Unione e dalla Turchia.
Articolo 24
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del presente accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di tre anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Turchia ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. Durante tale periodo di tre anni continuano ad applicarsi le parti pertinenti degli accordi bilaterali di riammissione in vigore fra i singoli Stati membri e la Turchia.
4. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.
Articolo 25
Allegati
Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Fatto ad Ankara, il sedici dicembre duemilatredici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Avrupa Birliği Adına
За Република Турция
Por la República de Turquía
Za Tureckou republiku
For Republikken Tyrkiet
Für die Republik Türkei
Türgi Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας
For the Republic of Turkey
Pour la république de Turquie
Per la Repubblica di Turchia
Turcijas Republikas vārdā –
Turkijos Respublikos vardu
A Török Köztársaság részeről
Għat-Turkija
Voor de Republiek Turkije
W imieniu Republiki Turcji
Pela República da Turquia
Pentru Republica Turcia
Za Tureckú republiku
Za Republiko Turčijo
Turkin tasavallan puolesta
För Republiken Turkiet
Türkiye Cumhuriyeti Adına
(1) Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
ALLEGATO 1
Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza
(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1)
Se lo Stato richiesto è uno Stato membro o la Turchia:
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— |
passaporti di qualsiasi tipo; |
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— |
lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto; |
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— |
carte di identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie); |
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— |
fogli matricolari e carte d'identità militari; |
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— |
registri navali e licenze di skipper; |
|
— |
certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza. |
Se lo Stato richiesto è la Turchia:
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— |
conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti (1); |
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— |
se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato. |
(1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
ALLEGATO 2
Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie della cittadinanza
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)
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— |
Fotocopie di qualsiasi documento tra quelli elencati nell'allegato 1 del presente accordo; |
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— |
patente di guida o relativa fotocopia; |
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— |
certificato di nascita o relativa fotocopia; |
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— |
tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia; |
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— |
resoconto scritto di dichiarazioni di testimoni; |
|
— |
resoconto scritto di dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; |
|
— |
qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato, inclusi documenti con foto rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto; |
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— |
documenti di cui all'allegato 1 scaduti; |
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— |
informazioni precise fornite da autorità ufficiali e confermate dall'altra parte. |
ALLEGATO 3
Elenco comune dei documenti comprovanti le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 1)
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— |
Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto; |
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— |
timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio, anche falsificato, dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche); |
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— |
documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; |
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— |
biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto; |
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— |
informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi; |
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— |
resoconto scritto ufficiale di dichiarazioni, rese, in particolare, da personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato; |
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— |
resoconto scritto ufficiale di una dichiarazione fatta dall'interessato nel contesto di un procedimento giudiziario o amministrativo. |
ALLEGATO 4
Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 2)
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— |
Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; |
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— |
informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR); |
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— |
informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.; |
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resoconto scritto di dichiarazioni dell'interessato. |
Dichiarazione comune sulla cooperazione nel settore della politica in materia di visti
Le parti contraenti rafforzano la cooperazione nel settore della politica in materia di visti e negli ambiti correlati per promuovere ulteriormente i contatti fra i popoli, cominciando col garantire l'efficace esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 19 febbraio 2009 nella causa C-228/06, Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Germania, e di altre sentenze pertinenti sui diritti dei prestatori di servizi turchi conformemente al protocollo addizionale del 23 novembre 1970 accluso all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 1
Le parti convengono che, per dimostrare che «si adoperano al massimo per trasferire direttamente nel loro paese d'origine le persone di cui agli articoli 4 e 6», lo Stato richiedente, nel presentare una domanda di riammissione allo Stato richiesto, dovrebbe al tempo stesso presentarne una anche al paese d'origine. Lo Stato richiesto deve rispondere entro i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Se nel frattempo lo Stato richiedente riceve dal paese d'origine una risposta positiva alla domanda di riammissione, ne informa lo Stato richiesto. Nel caso in cui non sia stato possibile determinare il paese d'origine dell'interessato, e quindi non si sia potuta inviare a tale paese una domanda di riammissione, le ragioni di tale situazione dovrebbero essere indicate nella domanda di riammissione che sarà presentata allo Stato richiesto.
Dichiarazione comune sull'assistenza tecnica
La Turchia e l'Unione convengono di intensificare la cooperazione per affrontare la sfida comune della gestione dei flussi migratori e per contrastare in particolare l'immigrazione irregolare. La Turchia e l'Unione esprimono così il proprio impegno verso la ripartizione degli oneri a livello internazionale, la solidarietà, la responsabilità condivisa e la comunanza di vedute.
Questa cooperazione terrà conto delle realtà geografiche e si baserà sugli sforzi compiuti dalla Turchia quale paese candidato in fase di negoziazione. Terrà anche conto della decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia e del programma nazionale della Turchia del 2008 per l'adozione dell'acquis UE, con il quale la Turchia accetta e si dichiara disposta ad attuare l'intero acquis UE in questo settore al momento dell'adesione all'Unione.
In questo contesto l'Unione si impegna a mettere a disposizione un'assistenza finanziaria rafforzata per sostenere la Turchia nell'attuazione del presente accordo.
In tale contesto sarà accordata attenzione, in particolare, al potenziamento delle istituzioni e delle capacità, affinché la Turchia sia maggiormente in grado di impedire l'ingresso, il soggiorno e l'uscita di migranti irregolari nel e dal suo territorio, così come di accogliere i migranti irregolari intercettati. A tal fine potrebbero giovare, fra l'altro, l'acquisto di attrezzature per la sorveglianza delle frontiere, la creazione di centri d'accoglienza e di strutture per la polizia di frontiera, e il sostegno alle attività di formazione, nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano l'assistenza esterna dell'UE.
Per sostenere la piena, efficace e continuativa attuazione del presente accordo sarà predisposta — secondo modalità da definire insieme alle autorità turche e, dopo il 2013, nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie dell'UE e conformemente ad esse — un'assistenza finanziaria da parte dell'UE, compreso un programma di sostegno settoriale per la gestione integrata delle frontiere e l'emigrazione.
Dichiarazione comune relativa alla Danimarca
Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Turchia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa alla Svizzera
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e la Svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o maggio 2008. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
REGOLAMENTI
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 462/2014 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2014
che approva la sostanza di base Equisetum arvense L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto, in data 28 dicembre 2011, dall'Institut Technique de l'agriculture biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Equiseto arvense L. quale sostanza di base. Tale domanda è corredata delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
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(2) |
La Commissione ha chiesto l'assistenza scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»). Il 24 maggio 2013 l'Autorità ha sottoposto all'attenzione della Commissione una relazione tecnica (2) sulla sostanza in questione. Il 20 marzo 2014 la Commissione ha presentato la relazione di riesame e il presente progetto di regolamento relativo all'approvazione dell'Equisetum arvense L. al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
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(3) |
La documentazione fornita dal richiedente e i risultati dell'esame svolto dall'Autorità (3) conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mostrano che l'Equisetum arvense L. soddisfa i criteri della definizione di «prodotto alimentare» stabiliti nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per quanto inoltre l'impiego principale dell'Equisetum arvense L. non abbia scopi fitosanitari, esso è nondimeno utile in tale ambito se adoperato in un prodotto composto dalla sostanza in questione e acqua. L'Equisetum va dunque considerato sostanza di base. |
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(4) |
La sostanza di base in questione è un prodotto alimentare per cui non è richiesta una specifica autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 178/2002. Si ritiene quindi che essa non abbia effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana o animale, né effetti inaccettabili sull'ambiente. |
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(5) |
In base agli esami effettuati risulta che l'Equisetum arvense L. può essere in generale considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento, e considerate altresì le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre introdurre determinate condizioni di approvazione specificate nell'allegato I del presente regolamento. |
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(6) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze di base devono essere elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. È quindi opportuno integrare una parte C nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). Occorre pertanto modificare di conseguenza tale regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza di base Equisetum arvense L., quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
1. All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 540/2011, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento.»
2. L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Equisetum arvense L. and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised. 2013:EN-427.23 pp.
(3) Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA) nell'ambito EFSA, EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289.
(4) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
(5) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Equisetum arvense L. N. CAS non assegnato N. CIPAC non assegnato |
Non applicabile |
Farmacopea europea |
1 luglio 2014 |
L' Equisetum arvense L.può essere utilizzato in conformità delle condizioni specifiche presenti nelle conclusioni della relazione di riesame relativa a tale sostanza (SANCO/12386/2013), in particolare nelle relative appendici I e II quali aggiornate il 20 marzo 2014 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:
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1) |
Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente: «ALLEGATO SOSTANZE ATTIVE» |
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2) |
Si aggiunge la seguente parte C: «PARTE C Sostanze di base Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione mette a disposizione tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.
|
(*1) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.»
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 463/2014 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2014
che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi. |
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(2) |
Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio. |
|
(3) |
È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti. |
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(4) |
Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema. |
|
(5) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre avere la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi. |
|
(6) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni. Pertanto è opportuno stabilire norme in materia di sicurezza. |
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(7) |
Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato in conformità di tali diritti e principi. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(8) |
Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 223/2014 RELATIVO AL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (FEAD)
SISTEMA DI SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI
[a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014]
Articolo 1
Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati
La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
Articolo 2
Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati
Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 223/2014. Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non possono essere sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.
Articolo 3
Funzionamento di SFC2014
1. La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.
2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.
3. Gli Stati membri nominano a livello nazionale una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:
|
a) |
identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione; |
|
b) |
informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema; |
|
c) |
verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica; |
|
d) |
chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati; |
|
e) |
segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema; |
|
f) |
garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche; |
|
g) |
prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali; |
|
h) |
informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g). |
4. Gli scambi di dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
Le informazioni trattate mediante SFC2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), della direttiva 1995/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 4
Caratteristiche di SFC2014
Al fine di garantire l'efficiente ed efficace scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:
|
a) |
moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema; |
|
b) |
calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti; |
|
c) |
controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili; |
|
d) |
segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni; |
|
e) |
verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema; |
|
f) |
disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma operativo. |
Articolo 5
Trasmissione di dati tramite SFC2014
1. SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.
2. La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.
3. In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.
Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea anche in SFC2014.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.
Articolo 6
Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014
1. La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione C(2006) 3602 (8) della Commissione e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.
2. Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.
4. Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.
5. Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:
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a) |
gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, in caso di applicazione di uso diretto; |
|
b) |
in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2014. |
Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti, a seconda dei casi:
|
a) |
sicurezza fisica; |
|
b) |
supporti di dati e controllo degli accessi; |
|
c) |
controllo della conservazione; |
|
d) |
accesso e controllo delle password; |
|
e) |
monitoraggio; |
|
f) |
interconnessione con SFC2014; |
|
g) |
infrastrutture di comunicazione; |
|
h) |
gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante l'impiego e dopo la cessazione del rapporto di lavoro; |
|
i) |
gestione degli incidenti. |
6. Tali politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.
7. I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.
8. Gli Stati membri designano a livello nazionale una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la persona o le persone designate dalla Commissione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.
9. Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.
CAPO II
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(5) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
(6) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(7) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (UE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).
(8) Decisione C(2006) 3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006) 3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR, DE].
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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 464/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2014
che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
|
(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
|
(3) |
Il 17 ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle acque territoriali della Spagna nella regione della Catalogna. |
|
(4) |
La Spagna ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano la deroga. |
|
(5) |
Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 4 all'8 novembre 2013. |
|
(6) |
La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(7) |
Sussistono vincoli geografici specifici in quanto i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio. |
|
(8) |
Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
|
(9) |
La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (26). |
|
(10) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che, per la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche e il tipo di maglia utilizzato, sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio. |
|
(11) |
Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 26 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1106,35 kW. |
|
(12) |
La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna il 27 marzo 2014 (2), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(13) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(14) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il relativo piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
|
(15) |
Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino. |
|
(16) |
Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(17) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3). |
|
(18) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
|
(19) |
Il piano spagnolo di gestione della pesca regolamenta l'attività delle sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III siano minime. |
|
(20) |
L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi. |
|
(21) |
Il piano di gestione spagnolo include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(22) |
È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta. |
|
(23) |
È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
|
(24) |
Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato, è opportuno limitare la durata della deroga. |
|
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da pescherecci dotati di sciabiche da natante:
|
a) |
registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna; |
|
b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e |
|
c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino all'8 maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Diari Oficiale la Generalitat de Catalunya n. 6591 del 27.3.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
|
7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 465/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
37,5 |
|
MK |
101,4 |
|
|
TN |
109,1 |
|
|
TR |
97,3 |
|
|
ZZ |
86,3 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
35,6 |
|
MK |
51,1 |
|
|
TR |
125,0 |
|
|
ZZ |
70,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
70,8 |
|
TR |
113,5 |
|
|
ZA |
31,4 |
|
|
ZZ |
71,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,3 |
|
IL |
73,9 |
|
|
MA |
45,0 |
|
|
TN |
68,6 |
|
|
TR |
63,3 |
|
|
ZZ |
59,6 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
|
TR |
96,3 |
|
|
ZZ |
66,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
109,1 |
|
BR |
87,6 |
|
|
CL |
115,7 |
|
|
CN |
98,6 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
NZ |
135,5 |
|
|
US |
158,7 |
|
|
ZA |
111,3 |
|
|
ZZ |
105,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/42 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, presentata dalla Spagna)
(2014/253/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). |
|
(3) |
Il 16 maggio 2012 la Spagna ha presentato una domanda di intervento del FEG relativamente agli esuberi nel Grupo Santana e nei suoi 15 fornitori e produttori a valle, e ha fornito ulteriori informazioni in merito fino al 28 novembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 1 964 407 EUR. |
|
(4) |
In deroga all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1927/2006, esso continua ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013 a norma dell'articolo 23, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
|
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire un importo pari a 1 964 407 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
|
7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/44 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)
(2014/254/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
Il FEG non deve superare il massimale annuo di EUR 150 milioni (prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. |
|
(3) |
Il 31 agosto 2012 l'Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa VDC Technologies SpA e di un suo fornitore, e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 settembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 010 985 EUR. |
|
(4) |
Per quanto abrogato, il regolamento (CE) 1927/2006 continuerà ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 23 secondo comma, del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
|
(5) |
Occorre pertanto prevedere l'intervento del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 3 010 985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
|
7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione
(2014/255/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,
considerando quanto segue:
|
(1) |
l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici. Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del calendario per i casi in cui i sistemi non siano ancora operativi alla data di applicazione del codice, vale a dire il 1o maggio 2016. |
|
(2) |
Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice. |
|
(3) |
Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare in stretta collaborazione affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco si basa sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità a quanto stabilito nel piano strategico pluriennale. |
|
(4) |
Il programma di lavoro dovrebbe definire e descrivere i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per iniziare le operazioni. È opportuno denominare tali date come «date di inizio previste per l'tilizzazione». La data di inizio di utilizzazione dei sistemi elettronici dovrebbe costituire la data di scadenza prevista del periodo transitorio. |
|
(5) |
I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del loro possibile impatto relativamente alle priorità definite nel codice. Una delle principali priorità a questo proposito consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione dei progetti come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. In quanto tale, il programma di lavoro mira a pianificare e gestire lo sviluppo dei sistemi elettronici in un modo corretto e graduale. |
|
(6) |
Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano prese le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo. |
|
(7) |
Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente al primo. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce il programma di lavoro a norma dell'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice»).
Il programma di lavoro è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Attuazione
1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro.
2. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro.
3. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Articolo 3
Aggiornamenti
1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
2. Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro è aggiornato almeno una volta all'anno.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
ALLEGATO
PROGRAMMA DI LAVORO PER IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
I. Introduzione al programma di lavoro
L'obiettivo del programma di lavoro è fornire uno strumento per sostenere l'applicazione del codice relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
Il programma di lavoro supporta lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e disciplina l'istituzione dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del codice. Esso riguarda la collaborazione necessaria tra la Commissione e gli Stati membri relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici secondo quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Il programma di lavoro è inteso come segue:
|
1. |
si riferisce allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice; |
|
2. |
prende in considerazione le priorità definite all'articolo 280, paragrafo 2, del codice; |
|
3. |
elenca i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice e per i quali deve essere previsto un periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del codice, ma non oltre il 31 dicembre 2020; |
|
4. |
specifica per ciascun progetto:
|
La descrizione dei sistemi elettronici nel programma di lavoro si basa sui requisiti stabiliti per tali sistemi, che possono essere ricavati dalle descrizioni del codice al momento dell'elaborazione del programma di lavoro.
Al fine di attuare il programma di lavoro la Commissione avvierà i progetti specifici relativi ai sistemi elettronici mediante attività di analisi aziendali in stretta collaborazione con gli Stati membri. In vista dell'ulteriore elaborazione della parte tecnica dei progetti nel settore informatico, la Commissione definirà, in stretta cooperazione con gli Stati membri, specifiche comuni per i sistemi elettronici previsti. Gli Stati membri e la Commissione garantiranno lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi, comprese le attività di verifica e migrazione, in linea con la definizione dell'architettura e delle specifiche di sistema. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno anche con altre parti interessate quali gli operatori economici.
I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dell'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico.
Gli Stati membri e la Commissione parteciperanno allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi, compresa l'attuazione di attività di supporto come la formazione e le attività di comunicazione. Le attività saranno effettuate sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. Gli operatori economici adotteranno le misure necessarie per essere in grado di avvalersi dei sistemi una volta che questi ultimi saranno operativi.
II. Programma di lavoro relativo al codice doganale dell'Unione (CDU)
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«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice |
Base giuridica |
Tappa fondamentale |
Data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico (1) |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2015 |
1.1.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2015 (fase 1) = 3o trimestre 2016 (fase 2) |
1.3.2017 (fase 1) 1.10.2018 (fase 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2016 |
1.3.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.10.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 226-236 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.10.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 179, e 263-276 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.3.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
1.10.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2017 |
1.10.2019 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 133-152 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
2.3.2020 |
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Articolo 6, paragrafo1, e articoli 16 e 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2017 |
1.10.2020 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 89-100 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2018 |
2.3.2020 |
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Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 46 e 127-132, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro basato sulla tabella di marcia (2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Da definire nella prossima versione del programma di lavoro |
Figura
Grafico
Progetti relativi ai sistemi elettronici nell’ambito del CDU
Data prevista di realizzazione
S1 2017
S2 2017
S1 2018
S2 2018
S1 2019
S2 2019
S1 2020
S2 2020
1. Sistema di esportatori registrati (REX) nell’ambito del CDU
1.1.2017
2. Aggiornamento del sistema di informazione tariffaria vincolante nell’ambito del CDU
Fase 1
1.3.2017
Fase 2
1.10.2018
3. Decisioni doganali nell’ambito del CDU
2.10.2017
4. Accesso diretto degli operatori commerciali ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)
2.10.2017
5. Prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU
2.10.2017
6. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU
1.3.2018
8. Sorveglianza 3 nell’ambito del CDU
2.10.2018
7. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU
1.10.2018
9. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU
1.3.2019
10. Bollettini di informazione per i regimi speciali (INF) nell’ambito del CDU
1.10.2019
11. Regimi speciali nell’ambito del CDU
1.10.2019
12. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU
2.3.2020
13. Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU
2.10.2020
14. Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU
2.10.2020
15. Sicurezza e gestione dei rischi nell’ambito del CDU
da definire
16. Classificazione (CLASS) nell’ambito del CDU
da definire
(1) La data prevista per avviare l'utilizzazione dei sistemi elettronici coincide con la data finale del periodo transitorio.
(2) Il calendario di progetti connessi agli sviluppi nel settore della gestione dei rischi deve essere considerato un aggiornamento del programma di lavoro in linea con i lavori della Commissione in corso sulla strategia e sul piano d'azione in seguito alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento e della gestione dei rischi doganali (8761/3/13, REV 3 del 18 giugno 2013).