ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
23 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

1

 

*

Regolamento (UE) n. 398/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

44

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

57

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

59

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

62

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

65

 

 

2014/223/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2014) 2474]

67

 

 

2014/224/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia [notificata con il numero C(2014) 2475]

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio (3) laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 North Drilling Co. v Council, non ancora inserita nella Raccolta.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 16).


ALLEGATO

I.

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

118.

North Drilling Company (NDC)

N. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Tehran

Iran

Tel. + 98 21887850838

North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.4.2014

II.

L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/3


REGOLAMENTO (UE) N. 398/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze ciazofamid, cialofop butile, pimetrozina e siltiofam, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bentiavalicarb e forclorfenuron gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

È opportuno apportare un adattamento tecnico e sostituire il nome della sostanza attiva "florclorfenuron" con "forclorfenuron".

(3)

Riguardo alla sostanza bentiavalicarb, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di abbassare l'LMR per le patate. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per i cetrioli mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questi prodotti va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Riguardo alla sostanza ciazofamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per le patate, i pomodori, le cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Riguardo alla sostanza cialofop butile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda l'LMR per il riso, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questo prodotto va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)

Riguardo alla sostanza forclorfenuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le uve da tavola, le uve da vino e i kiwi.

(7)

Riguardo alla sostanza pimetrozina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Per quanto riguarda l'LMR per la cicoria, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È quindi opportuno fissare tale LMR al livello determinato dall'Autorità. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di colza e di cotone. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, patate, sedani-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, granturco dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli a foglia, cavoli rapa, dolcetta, lattuga, crescione, crescione inglese, rucola, senape nera, foglie e germogli di Brassica spp., spinaci, portulaca, bietole da foglia, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), sedano, finocchi, carciofi, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, foglie), luppolo (essiccato), latte vaccino, latte di pecora e di capra, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dai responsabili della gestione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli), l'Autorità ha concluso che mancavano informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli) vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Riguardo alla sostanza siltiofam, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Per quanto riguarda gli LMR per orzo in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(9)

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate, a livello dell'Unione, autorizzazioni o tolleranze all'importazione e non era disponibile un LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda diverse sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare limiti di determinazione inferiori.

(11)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme vigenti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(15)

Prima di applicare gli LMR modificati è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima del 13 novembre 2014:

1)

per quanto riguarda le sostanze attive bentiavalicarb, cialofop butile, ciazofamid, forclorfenuron e siltiofam in e su tutti i prodotti;

2)

per quanto riguarda la sostanza attiva pimetrozina in e su tutti i prodotti tranne la scarola (indivia a foglie larghe).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benthiavalicarb (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bentiavalicarb) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(8):2872. [31 pagg.].

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyazofamid (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciazofamid) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(12):3065. [38 pagg.].

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyhalofop-butyl (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza cialofop butile) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2013; 11(2):3115. [25 pagg.].

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for forclorfenuron (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza forclorfenuron) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(8):2862. [26 pagg.].

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pymetrozine (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza pimetrozina) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(10):2919. [67 pagg] versione riveduta del 10 gennaio 2013.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for silthiofam (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza siltiofam) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2013; 11(1):3088. [25 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative alle sostanze ciazofamid, cialofopbutile, pimetrozina e siltiofam sono sostituite dalleseguenti:

Residui e livelli massimi diresidui (mg/kg) di antiparassitari

Numero dicodice

Gruppi ed esempi disingoli prodotti ai quali si applicano gliLMR (2)

Ciazofamid

Cialofop butile

Pimetrozina (A)(R)

Siltiofam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATAFRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

i)

Agrumi

0,01 (1)

0,02 (1)

0,3 (+)

0,01 (1)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli,sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli ealtri ibridi)

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare,chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano diBuddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini,mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata xsinensis))

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0120010

Mandorle

 

 

0,02 (1)

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0,02 (1)

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0,02 (1)

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0,05

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0,02 (1)

 

0120060

Nocciole (Nocciola diDalmazia)

 

 

0,05

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0,02 (1)

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0,02 (1)

 

0120090

Pinoli

 

 

0,02 (1)

 

0120100

Pistacchi

 

 

0,02 (1)

 

0120110

Noci comuni

 

 

0,05

 

0120990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Pomacee

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

(+)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

(+)

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0140010

Albicocche

 

 

0,03 (+)

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci,amarene)

 

 

0,02 (1)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridisimili)

 

 

0,03 (+)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia,mirabolano, prugnole, dattero rosso, datterocinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,02 (1)

 

0140990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0150000

v)

Bacche e piccolafrutta

 

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0151000

a)

Uve da tavola e davino

0,9

 

0,02 (1)

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,01 (1)

 

0,3 (+)

 

0153000

c)

Frutti di piantearbustive

0,01 (1)

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

3 (+)

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry,boysenberry, camemori e altri ibridi diRubus)

 

 

0,02 (1)

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lamponeartico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico(Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

3 (+)

 

0153990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta ebacche

0,01 (1)

 

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

0,7 (+)

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V.Vitis-idaea))

 

 

0,02 (1)

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero ebianco)

 

 

0,7 (+)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuticon altre specie di ribes)

 

 

0,7 (+)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

0,02 (1)

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

0,02 (1)

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidiaarguta))

 

 

0,02 (1)

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuconero/aronia, sorbo selvatico, spincervino,biancospino, sorbe e altre bacche diarbusti)

 

 

0,02 (1)

 

0154990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0160000

vi)

Frutta varia

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0161000

a)

Bucciacommestibile

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

0,02 (1)

 

0161020

Fichi

 

 

0,02 (1)

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0,05 (1)

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquatnagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunellaspp.))

 

 

0,02 (1)

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0,02 (1)

 

0161060

Kaki

 

 

0,02 (1)

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Javaapple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa,ciliegia del Brasile, ciliegia delSuriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0,02 (1)

 

0161990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia noncommestibile

 

 

0,02 (1)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan,mangostano langsat, salak)

 

 

 

 

0162030

Passiflore

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi dicactus)

 

 

 

 

0162050

Melastelle

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero,zapote bianco, zapote verde, canistel/zapotegiallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia noncommestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

0,05 (1)

 

0163020

Banane (Banana nana, banana dacuocere, banana comune)

 

 

0,02 (1)

 

0163030

Manghi

 

 

0,02 (1)

 

0163040

Papaie

 

 

0,02 (1)

 

0163050

Melagrane

 

 

0,02 (1)

 

0163060

Cirimoie (Annona, melacannella/sweetsop, ilama e altre annonacee dimedia grandezza)

 

 

0,02 (1)

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya(Hylocereus undatus))

 

 

0,02 (1)

 

0163080

Ananas

 

 

0,02 (1)

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0,02 (1)

 

0163100

Durian

 

 

0,02 (1)

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0,02 (1)

 

0163990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI OCONGELATI

 

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice etubero

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0211000

a)

Patate

0,01 (1) (+)

 

(+)

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tuberotropicali

0,01 (1)

 

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro,tannia)

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama delMessico)

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice etubero, esclusa la barbabietola dazucchero

 

 

 

 

0213010

Bietole rosse

0,01 (1)

 

 

 

0213020

Carote

0,01 (1)

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

0,01 (1)

 

(+)

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice diangelica, radice di levistico, radice digenziana)

0,1

 

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

0,01 (1)

 

 

 

0213060

Pastinaca

0,01 (1)

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,01 (1)

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero,ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili,zigolo dolce (Cyperus esculentus))

0,01 (1)

 

(+)

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera,scorzobianca, bardana maggiore)

0,01 (1)

 

 

 

0213100

Rutabaga

0,01 (1)

 

 

 

0213110

Rape

0,01 (1)

 

 

 

0213990

Altri

0,01 (1)

 

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0220010

Aglio

 

 

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo,cipolle argentate)

 

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi evarietà simili)

 

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia,alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lyciumbarbarum e L. chinense), tamarillo)

0,6 (+)

 

0,5 (+)

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0,01 (1)

 

3 (+)

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino,melanzana africana, melanzana bianca (S.macrocarpon))

0,01 (1)

 

0,5 (+)

 

0231040

Okra, gombo

0,01 (1)

 

0,02 (1) (+)

 

0231990

Altri

0,01 (1)

 

0,02 (1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0,2 (+)

 

1 (+)

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchinida fiore (patisson), cucuzza (Lagenariasiceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0,15 (+)

 

0,3 (+)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Babycorn)

0,01 (1)

 

0,02 (1) (+)

 

0239000

e)

Altri ortaggi afrutto

0,01 (1)

 

0,02 (1)

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0241000

a)

Cavoli ainfiorescenza

 

 

0,03 (+)

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccolicalabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0,08 (+)

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccioappuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavolibianchi)

 

 

0,05 (+)

 

0242990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0,2 (+)

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pakchoi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi,choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate)(Cavolo nero (a foglie increspate), cavoloportoghese, cavolo riccio)

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0,02 (1) (+)

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbefresche

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate,comprese le brassicacee

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0251010

Dolcetta (Gallinellacarenata)

 

 

3 (+)

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollorosso (lattughina), lattuga iceberg, lattugaromana)

 

 

3 (+)

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoriaselvatica, radicchio rosso, radicchio, indiviariccia, indivia scarola (C. endivia L. var.crispum/C. intybus var. foliosum),tarassaco)

 

 

0,6 (+)

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung,alfalfa)

 

 

0,6 (+)

 

0251050

Crescione inglese

 

 

3 (+)

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxisspp.))

 

 

3 (+)

 

0251070

Senape nera

 

 

0,6 (+)

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp.,comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie dipisello e ravanello e altre colture di baby leaf,comprese quelle del genere brassica (compresiprodotti baby leaf raccolti fino allo stadiofogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

3 (+)

 

0251990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0252000

b)

Spinaci e simili(foglie)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda,foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia,vernonia/bitawiri)

 

 

0,6 (+)

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactucaindica), porcellana, romice acetosa, salicornia,agretti (Salsola soda))

 

 

0,4 (+)

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Fogliedi bietole rosse)

 

 

0,6 (+)

 

0252990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basellabianca, foglie di banano, acaciapennata)

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patataacquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglioacquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomeaaquatica))

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02 (1)

0,05 (1)

3

0,02 (1)

0256010

Cerfoglio

 

 

(+)

 

0256020

Erba cipollina

 

 

(+)

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie difinocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto,foglie di carvi, levistico, angelica,finocchiella, e altre foglie di apiaceae,coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

(+)

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo aradice)

 

 

(+)

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba diS. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

(+)

 

0256060

Rosmarino

 

 

(+)

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

(+)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta,menta piperita, basilico sacro, basilico, basilicoamericano, fiori commestibili (calendula e altrifiori), centella asiatica, foglie di betelselvatico, albero del curry/murraya)

 

 

(+)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)(Citronella)

 

 

(+)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

(+)

 

0256990

Altri

 

 

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagioloverde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo diSpagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi disoia, semi di guar)

 

 

2 (+)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave,flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolodall'occhio)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisellomangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Pisellicoltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

0,02 (1)

 

0260050

Lenticchie

 

 

0,02 (1)

 

0260990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo(freschi)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0270010

Asparagi

 

 

0,02 (1)

 

0270020

Cardi (Gambi di Boragoofficinalis)

 

 

0,02 (1)

 

0270030

Sedani

 

 

0,04 (+)

 

0270040

Finocchi

 

 

0,04 (+)

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0270060

Porri

 

 

0,02 (1)

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0,02 (1)

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0,02 (1)

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0,02 (1)

 

0270990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0280000

viii)

Funghi

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli,orecchioni, shitake, micelio fungino (partivegetative))

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle,tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni,flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini,cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia,lupini)

 

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTIOLEAGINOSI

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0,02 (1)

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0,02 (1)

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0,02 (1)

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0,02 (1)

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0,02 (1)

 

0401060

Semi di colza (Colza,ravizzone)

 

 

0,02 (1)

 

0401070

Semi di soia

 

 

0,02 (1)

 

0401080

Semi di senape

 

 

0,02 (1)

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0,03

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi dicucurbitacee)

 

 

0,02 (1)

 

0401110

Cartamo

 

 

0,02 (1)

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea(Echium plantagineum), erba-perla minore(Buglossoides arvensis))

 

 

0,02 (1)

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0,02 (1)

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0,02 (1)

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0,02 (1)

 

0401990

Altri

 

 

0,02 (1)

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

0,05 (1)

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi dipalma)

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0500010

Orzo

 

 

 

(+)

0500020

Grano saraceno (Amaranto,quinoa)

 

 

 

 

0500030

Granturco

 

 

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglioafricano, miglio perlato)

 

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/risod'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora(Zizania aquatica))

 

(+)

 

 

0500070

Segale

 

 

 

(+)

0500080

Sorgo

 

 

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

 

(+)

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalariscanarienis))

 

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBEE CACAO

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0610000

i)

 

 

0,1 (1)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

0,1 (1)

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe(essiccate)

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

5 (+)

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco(Sambucus nigra))

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

5 (+)

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie diginkgo)

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0,1 (1)

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

0639000

d)

Altre infusioni dierbe

 

 

0,1 (1)

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati oessiccati)

 

 

0,1 (1)

 

0650000

v)

Carruba

 

 

0,1 (1)

 

0700000

7.

LUPPOLO(essiccato)

0,05 (1)

0,1 (1)

15 (+)

0,05 (1)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

i)

Semi

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0820010

Pimenti

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepelungo, pepe rosa)

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Zenzero

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Curcuma

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Germogli

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE —ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

 

 

1011020

Grasso

 

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

 

1011040

Rene

 

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1011990

Altri

 

 

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

 

1012040

Rene

 

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1012990

Altri

 

 

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

 

1013040

Rene

 

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1013990

Altri

 

 

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

 

1014040

Rene

 

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1014990

Altri

 

 

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli ebardotti

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

 

1015040

Rene

 

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1015990

Altri

 

 

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre,oche, tacchini e faraone, struzzi,piccioni

 

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento(Conigli, canguri, cervi)

 

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

 

1017040

Rene

 

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1017990

Altri

 

 

 

 

1020000

ii)

Latte

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline,miele in favo)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce dirana, coccodrilli)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1070000

vii)

Altri prodotti a base dianimali terrestri (Selvaggina)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

b)

per le sostanze bentiavalicarb e forclorfenuron sonoaggiunte le seguenti colonne:

Residui e livelli massimi diresidui (mg/kg) di antiparassitari

Numero dicodice

Gruppi ed esempi disingoli prodotti ai quali si applicano gliLMR (4)

Bentiavalicarb(Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) erelativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 R-D), espressi inbentiavalicarb-isopropile) (A)

Forclorfenuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATAFRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

i)

Agrumi

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli,sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli ealtri ibridi)

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare,chinotto e altri ibridi)

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano diBuddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

0110040

Limette

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini,mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata xsinensis))

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

0,02 (3)

0,02 (3)

0120010

Mandorle

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola diDalmazia)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

iii)

Pomacee

0,01 (3)

0,01 (3)

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

iv)

Drupacee

0,01 (3)

0,01 (3)

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci,amarene)

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridisimili)

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia,mirabolano, prugnole, dattero rosso, datterocinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Altri

 

 

0150000

v)

Bacche e piccolafrutta

 

0,01 (3)

0151000

a)

Uve da tavola e davino

0,3

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

0,01 (3)

 

0153000

c)

Frutti di piantearbustive

0,01 (3)

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry,boysenberry, camemori e altri ibridi diRubus)

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lamponeartico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico(Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta ebacche

0,01 (3)

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V.Vitis-idaea))

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero ebianco)

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuticon altre specie di ribes)

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidiaarguta))

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuconero/aronia, sorbo selvatico, spincervino,biancospino, sorbe e altre bacche diarbusti)

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

0,01 (3)

0,01 (3)

0161000

a)

Bucciacommestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquatnagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunellaspp.))

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Javaapple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa,ciliegia del Brasile, ciliegia delSuriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia noncommestibile

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan,mangostano langsat, salak)

 

 

0162030

Passiflore

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi dicactus)

 

 

0162050

Melastelle

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero,zapote bianco, zapote verde, canistel/zapotegiallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia noncommestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana dacuocere, banana comune)

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melagrane

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, melacannella/sweetsop, ilama e altre annonacee dimedia grandezza)

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya(Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI OCONGELATI

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice etubero

 

0,01 (3)

0211000

a)

Patate

0,02 (3)

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tuberotropicali

0,01 (3)

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro,tannia)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama delMessico)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice etubero, esclusa la barbabietola dazucchero

0,01 (3)

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice diangelica, radice di levistico, radice digenziana)

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero,ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili,zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera,scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

0,01 (3)

0220010

Aglio

0,02 (3)

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo,cipolle argentate)

0,02 (3)

 

0220030

Scalogni

0,02 (3)

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi evarietà simili)

0,01 (3)

 

0220990

Altri

0,01 (3)

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia,alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lyciumbarbarum e L. chinense), tamarillo)

0,3

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0,01 (3)

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino,melanzana africana, melanzana bianca (S.macrocarpon))

0,01 (3)

 

0231040

Okra, gombo

0,01 (3)

 

0231990

Altri

0,01 (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0,01 (3)

 

0232010

Cetrioli

(+)

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchinida fiore (patisson), cucuzza (Lagenariasiceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0,01 (3)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Babycorn)

0,01 (3)

 

0239000

e)

Altri ortaggi afrutto

0,01 (3)

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01 (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Cavoli ainfiorescenza

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccolicalabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccioappuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavolibianchi)

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pakchoi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi,choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate)(Cavolo nero (a foglie increspate), cavoloportoghese, cavolo riccio)

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbefresche

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate,comprese le brassicacee

0,01 (3)

0,01 (3)

0251010

Dolcetta (Gallinellacarenata)

 

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollorosso (lattughina), lattuga iceberg, lattugaromana)

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoriaselvatica, radichio rosso, radicchio, indiviariccia, indivia scarola (C. endivia L. var.crispum/C. intybus var. foliosum),tarassaco)

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung,alfalfa)

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxisspp.))

 

 

0251070

Senape nera

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp.,comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie dipisello e ravanello e altre colture di baby leaf,comprese quelle del genere brassica (compresiprodotti baby leaf raccolti fino allo stadiofogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili(foglie)

0,01 (3)

0,01 (3)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda,foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia,vernonia/bitawiri)

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactucaindica), porcellana, romice acetosa, salicornia,agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Fogliedi bietole rosse)

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basellabianca, foglie di banano, acaciapennata)

0,01 (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patataacquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglioacquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomeaaquatica))

0,01 (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01 (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02 (3)

0,02 (3)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie difinocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto,foglie di carvi, levistico, angelica,finocchiella, e altre foglie di apiaceae,coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo aradice)

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba diS. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta,menta piperita, basilico sacro, basilico, basilicoamericano, fiori commestibili (calendula e altrifiori), centella asiatica, foglie di betelselvatico, albero del curry/murraya)

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)(Citronella)

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (3)

0,01 (3)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagioloverde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo diSpagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi disoia, semi di guar)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave,flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolodall'occhio)

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisellomangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Pisellicoltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo(freschi)

0,01 (3)

0,01 (3)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi (Gambi di Boragoofficinalis)

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi

 

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

viii)

Funghi

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli,orecchioni, shitake, micelio fungino (partivegetative))

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle,tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0280990

Altri

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,02 (3)

0,02 (3)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni,flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini,cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia,lupini)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTIOLEAGINOSI

0,02 (3)

0,02 (3)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza (Colza,ravizzone)

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi dicucurbitacee)

 

 

0401110

Cartamo

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea(Echium plantagineum), erba-perla minore(Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi dipalma)

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,02 (3)

0,02 (3)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto,quinoa)

 

 

0500030

Granturco

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglioafricano, miglio perlato)

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/risod'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora(Zizania aquatica))

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalariscanarienis))

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBEE CACAO

0,05 (3)

0,05 (3)

0610000

i)

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe(essiccate)

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco(Sambucus nigra))

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie diginkgo)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre infusioni dierbe

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati oessiccati)

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

0700000

7.

LUPPOLO(essiccato)

0,05 (3)

0,05 (3)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

0810000

i)

Semi

0,05 (3)

0,05 (3)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05 (3)

0,05 (3)

0820010

Pimenti

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepelungo, pepe rosa)

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05 (3)

0,05 (3)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (3)

0,05 (3)

0840020

Zenzero

0,05 (3)

0,05 (3)

0840030

Curcuma

0,05 (3)

0,05 (3)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05 (3)

0,05 (3)

0850000

v)

Germogli

0,05 (3)

0,05 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05 (3)

0,05 (3)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,05 (3)

0,05 (3)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (3)

0,01 (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE —ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,01 (3)

0,01 (3)

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli ebardotti

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

1015990

Altri

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre,oche, tacchini e faraone, struzzi,piccioni

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

g)

Altri animali d'allevamento(Conigli, canguri, cervi)

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

1017990

Altri

 

 

1020000

ii)

Latte

0,01 (3)

0,01 (3)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,01 (3)

0,01 (3)

1030010

Galli e galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline,miele in favo)

0,05 (3)

0,05 (3)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce dirana, coccodrilli)

0,01 (3)

0,01 (3)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01 (3)

0,01 (3)

1070000

vii)

Altri prodotti a base dianimali terrestri (Selvaggina)

0,01 (3)

0,01 (3)

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A le colonne relative alle sostanzebentiavalicarb e forclorfenuron sono soppresse;

b)

nella parte B le colonne relative alle sostanze ciazofamid,cialofop butile, pimetrozina e siltiofam sonosoppresse.


(1)  Indica il limite inferiore di determinazioneanalitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codicealla quale si applica l'LMR fissato nella parte Bdell'allegato III.

Ciazofamid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

0231010

Pomodori (Pomodoriciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry(Lycium barbarum e L. chinense),tamarillo)

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchinadolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza(Lagenaria siceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0233010

Meloni(Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zuccagigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Cialofop butile

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0500060

Riso (Risoselvatico/riso d'acqua/riso d'America/risoindiano/tuscarora (Zizania aquatica))

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Pimetrozina (A) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento per la6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato difosfato non sono disponibili sul mercato. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto della disponibilità sul mercato delle normedi riferimento indicate nella prima frase entro il23 aprile 2015, o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro tale termine, dellaloro mancanza.

(R)= La definizione di residui è diversaper le seguenti combinazioni di antiparassitari enumeri di codice:

pimetrozina — codice1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina eil suo coniugato di fosfato, espressi inpimetrozina

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2015, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0110000

i)

Agrumi

0110010

Pompelmi (Shaddocks,pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola),ugli e altri ibridi)

0110020

Arance (Bergamotto,arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030

Limoni (Cedro,limone, mano di Buddha (Citrus medica var.sarcodactylus))

0110040

Limette

0110050

Mandarini(Clementine, tangerini, mineola e altri ibriditangor (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0130010

Mele (Melaselvatica)

0130020

Pere(Nashi)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0140010

Albicocche

0140030

Pesche (Nettarine eibridi simili)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0153010

More dirovo

0153030

Lamponi (Uvagiapponese, lampone artico (Rubus arcticus),ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubusidaeus))

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0154010

Mirtilli(Mirtilli)

0154030

Ribes a grappoli(rosso, nero e bianco)

0154040

Uva spina (Compresiibridi ottenuti con altre specie diribes)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

0213030

Sedani-rapa

0213080

Ravanelli(Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanellie varietà simili, zigolo dolce (Cyperusesculentus))

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0231010

Pomodori (Pomodoriciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry(Lycium barbarum e L. chinense),tamarillo)

0231020

Peperoni (Peperonipiccanti)

0231030

Melanzane Solanummelongena (Pepino, melanzana africana, melanzanabianca (S. macrocarpon))

0231040

Okra,gombo

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchinadolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza(Lagenaria siceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0233010

Meloni(Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zuccagigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0234000

d)

Granturco dolce (Babycorn)

0241000

a)

Cavoli ainfiorescenza

0241010

Broccoli calabresi(Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolocinese)

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0242010

Cavoletti diBruxelles

0242020

Cavoli cappucci(Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoliverza, cavoli bianchi)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavolo cinese(Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglialiscia/tai goo choi, choi sum, cavolocinese/pe-tsai)

0243020

Cavolo nero (afoglie increspate), cavolo portoghese, cavoloriccio)

0243990

Altri

0244000

d)

Cavoli rapa

0251010

Dolcetta (Gallinellacarenata)

0251020

Lattuga (Lattugacappuccia, lollo rosso (lattughina), lattugaiceberg, lattuga romana)

0251030

Cicoria pan dizucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso,radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C.endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum),tarassaco)

0251040

Crescione (Germoglidi fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Crescioneinglese

0251060

Rucola (Rucolaselvatica (Diplotaxis spp.))

0251070

Senapenera

0251080

Foglie e germogli diBrassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna,foglie di pisello e ravanello e altre colture dibaby leaf, comprese quelle del genere brassica(compresi prodotti baby leaf raccolti fino allostadio fogliare 8), foglie di cavolorapa)

0252010

Spinaci (Spinacio diNuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom,tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

0252020

Portulaca (Claitonia(Lactuca indica), porcellana, romice acetosa,salicornia, agretti (Salsola soda))

0252030

Bietole da foglia eda costa (Foglie di bietole rosse)

0256010

Cerfoglio

0256020

Erbacipollina

0256030

Foglie di sedano(Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, fogliedi aneto, foglie di carvi, levistico, angelica,finocchiella, e altre foglie di apiaceae,coriandolo messicano (Eryngiumfoetidum))

0256040

Prezzemolo (fogliedi prezzemolo a radice)

0256050

Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano, foglie di Boragoofficinalis)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana,origano)

0256080

Basilico (Foglie dimelissa, menta, menta piperita, basilico sacro,basilico, basilico americano, fiori commestibili(calendula e altri fiori), centella asiatica,foglie di betel selvatico, albero delcurry/murraya)

0256090

Foglie di alloro(lauro) (Citronella)

0256100

Dragoncello(Issopo)

0260010

Fagioli (conbaccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senzafilo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagioloasparago, semi di soia, semi di guar)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0260020

Fagioli (senzabaccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo diLima, fagiolo dall'occhio)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0260030

Piselli (conbaccello) (Pisello mangiatutto/pisellodolce/taccole)

0270030

Sedani

0270040

Finocchi

0270050

Carciofi (Fiore dibanana)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0631000

a)

Fiori

0631010

Fiori dicamomilla

0631020

Fiori diibisco

0631030

Petali dirosa

0631040

Fiori di gelsomino(Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

b)

Foglie

0632010

Foglie difragola

0632020

Foglie di rooibos(Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0700000

7.

LUPPOLO(essiccato)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

Siltiofam

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0500010

Orzo

0500070

Segale

0500090

Frumento (Spelta,triticale)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di originevegetale e animale ai quali si applicano gli LMRoccorre fare riferimento all'allegato I.

Ciazofamid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

0231010

Pomodori (Pomodoriciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry(Lycium barbarum e L. chinense),tamarillo)

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchinadolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza(Lagenaria siceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0233010

Meloni(Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zuccagigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Cialofop butile

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0500060

Riso (Risoselvatico/riso d'acqua/riso d'America/risoindiano/tuscarora (Zizania aquatica))

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Pimetrozina (A) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento per la6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato difosfato non sono disponibili sul mercato. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto della disponibilità sul mercato delle normedi riferimento indicate nella prima frase entro il23 aprile 2015, o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro tale termine, dellaloro mancanza.

(R)= La definizione di residui è diversaper le seguenti combinazioni di antiparassitari enumeri di codice:

pimetrozina — codice1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina eil suo coniugato di fosfato, espressi inpimetrozina

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2015, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0110000

i)

Agrumi

0110010

Pompelmi (Shaddocks,pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola),ugli e altri ibridi)

0110020

Arance (Bergamotto,arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030

Limoni (Cedro,limone, mano di Buddha (Citrus medica var.sarcodactylus))

0110040

Limette

0110050

Mandarini(Clementine, tangerini, mineola e altri ibriditangor (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0130010

Mele (Melaselvatica)

0130020

Pere(Nashi)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0140010

Albicocche

0140030

Pesche (Nettarine eibridi simili)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0153010

More dirovo

0153030

Lamponi (Uvagiapponese, lampone artico (Rubus arcticus),ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubusidaeus))

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0154010

Mirtilli(Mirtilli)

0154030

Ribes a grappoli(rosso, nero e bianco)

0154040

Uva spina (Compresiibridi ottenuti con altre specie diribes)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0211000

a)

Patate

0213030

Sedani-rapa

0213080

Ravanelli(Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanellie varietà simili, zigolo dolce (Cyperusesculentus))

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0231010

Pomodori (Pomodoriciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry(Lycium barbarum e L. chinense),tamarillo)

0231020

Peperoni (Peperonipiccanti)

0231030

Melanzane Solanummelongena (Pepino, melanzana africana, melanzanabianca (S. macrocarpon))

0231040

Okra,gombo

0232000

b)

Cucurbitacee (con bucciacommestibile)

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine (Zucchinadolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza(Lagenaria siceraria), chayote, balsaminilunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffaacutangola/teroi)

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia noncommestibile)

0233010

Meloni(Kiwano)

0233020

Zucche (Zucca, zuccagigante)

0233030

Cocomeri

0233990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0234000

d)

Granturco dolce (Babycorn)

0241000

a)

Cavoli ainfiorescenza

0241010

Broccoli calabresi(Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolocinese)

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0242010

Cavoletti diBruxelles

0242020

Cavoli cappucci(Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoliverza, cavoli bianchi)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavolo cinese(Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglialiscia/tai goo choi, choi sum, cavolocinese/pe-tsai)

0243020

Cavolo nero (afoglie increspate), cavolo portoghese, cavoloriccio)

0243990

Altri

0244000

d)

Cavoli rapa

0251010

Dolcetta (Gallinellacarenata)

0251020

Lattuga (Lattugacappuccia, lollo rosso (lattughina), lattugaiceberg, lattuga romana)

0251030

Cicoria pan dizucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso,radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C.endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum),tarassaco)

0251040

Crescione (Germoglidi fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Crescioneinglese

0251060

Rucola (Rucolaselvatica (Diplotaxis spp.))

0251070

Senapenera

0251080

Foglie e germogli diBrassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna,foglie di pisello e ravanello e altre colture dibaby leaf, comprese quelle del genere brassica(compresi prodotti baby leaf raccolti fino allostadio fogliare 8), foglie di cavolorapa)

0252010

Spinaci (Spinacio diNuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom,tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

0252020

Portulaca (Claitonia(Lactuca indica), porcellana, romice acetosa,salicornia, agretti (Salsola soda))

0252030

Bietole da foglia eda costa (Foglie di bietole rosse)

0256010

Cerfoglio

0256020

Erbacipollina

0256030

Foglie di sedano(Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, fogliedi aneto, foglie di carvi, levistico, angelica,finocchiella, e altre foglie di apiaceae,coriandolo messicano (Eryngiumfoetidum))

0256040

Prezzemolo (fogliedi prezzemolo a radice)

0256050

Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano, foglie di Boragoofficinalis)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana,origano)

0256080

Basilico (Foglie dimelissa, menta, menta piperita, basilico sacro,basilico, basilico americano, fiori commestibili(calendula e altri fiori), centella asiatica,foglie di betel selvatico, albero delcurry/murraya)

0256090

Foglie di alloro(lauro) (Citronella)

0256100

Dragoncello(Issopo)

0260010

Fagioli (conbaccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senzafilo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagioloasparago, semi di soia, semi di guar)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0260020

Fagioli (senzabaccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo diLima, fagiolo dall'occhio)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0260030

Piselli (conbaccello) (Pisello mangiatutto/pisellodolce/taccole)

0270030

Sedani

0270040

Finocchi

0270050

Carciofi (Fiore dibanana)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0631000

a)

Fiori

0631010

Fiori dicamomilla

0631020

Fiori diibisco

0631030

Petali dirosa

0631040

Fiori di gelsomino(Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

b)

Foglie

0632010

Foglie difragola

0632020

Foglie di rooibos(Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0700000

7.

LUPPOLO(essiccato)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

1020000

ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

Siltiofam

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.

0500010

Orzo

0500070

Segale

0500090

Frumento (Spelta,triticale)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

(3)  Indica il limite inferiore di determinazioneanalitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alquale si applica l'LMR fissato nella parte Bdell'allegato III.

Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile(KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D)e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D),espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento perl'enantiomero (KIF-230 S-D) e i diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 R-D) non sono disponibilisul mercato. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto della disponibilità sulmercato delle norme di riferimento indicate nellaprima frase entro il [Office of Publication:please insert date 1 year after publication], o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro detto termine, dellaloro mancanza.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 22 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0232010

Cetrioli

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Forclorfenuron

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di originevegetale e animale ai quali si applicano gli LMRoccorre fare riferimento all'allegato I.

Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile(KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D)e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D),espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento perl'enantiomero (KIF-230 S-D) e i diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 R-D) non sono disponibilisul mercato. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto della disponibilità sulmercato delle norme di riferimento indicate nellaprima frase entro il [Office of Publication:please insert date 1 year after publication], o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro detto termine, dellaloro mancanza.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 22 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.

0232010

Cetrioli

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren

Forclorfenuron

(+)

Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte ocren


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

relativo all'autorizzazione di preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione in quanto additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 i preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate nonché dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 4 dicembre 2013 (2) e del 5 dicembre 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, su quella umana o sull'ambiente, nelle condizioni di impiego proposte. L'Autorità ha inoltre concluso che i preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 possono incrementare la produzione di insilati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti destinati ad animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dei preparati in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

In assenza di motivi di sicurezza tali da richiedere l'applicazione immediata delle modifiche relative alle condizioni di autorizzazione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio» sono autorizzati quali additivi destinati all'alimentazione animale secondo le condizioni stabilite nell'allegato in questione.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 13 novembre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 maggio 2014, possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3530.

(3)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3534, EFSA Journal 2014; 12(1):3533 ed EFSA Journal 2014; 12(1):3535.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio

1k20736

Lactobacillus brevis

DSM 23231

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 UFC/g di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus brevis DSM 23231.

Metodo analitico (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo con piastra di diffusione utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 5 × 107 UFC/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti.

13 maggio 2024

1k20737

Lactobacillus brevis

DSMZ 16680

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus brevis DSM 16680 contenente almeno 2,5 × 1010 UFC/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus brevis DSMZ 16680.

Metodo analitico (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

 

 

 

1.

Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 108 UFC/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti.

13 maggio 2024

1k20738

Lactobacillus plantarum

CECT 4528

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum CECT 4528 contenente almeno 2,5 × 1011 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus plantarum CECT 4528.

Metodo analitico (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 109 UFC/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti.

13 maggio 2024

1k20739

Lactobacillus fermentum

NCIMB 30169

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenente almeno 2,5 × 1010 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactobacillus fermentum NCIMB 30169.

Metodo analitico (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni sull'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 108 UFC/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi nonché guanti.

13 maggio 2024


(1)  (1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 788/2012 (3).

(2)

Nell'Unione, i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.

(3)

Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa per gli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione.

(5)

Orientamenti sulle «procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali componenti dovrebbero essere comunicati separatamente, se sono misurati individualmente.

(7)

Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la Standard Sample Description (SSD) (6)  (7) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)

Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (9) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

(12)

Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, occorre abrogare il regolamento (UE) n. 788/2012 nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2013 e nel 2014.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicate nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 788/2012 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2013 e 2014.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

(4)  Codex Alimentarius, «Pesticide Residues in Food», Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.

(5)  Documento n. SANCO/12571/2013.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf

(6)  Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7)  Utilizzo della Standard Sample Description dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076).

(8)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(9)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017

2015

2016

2017

(b)

(c)

(a)

Banane

Cavoli cappucci

Arance

Broccoli

Fragole

Carote

Fagioli senza baccello (freschi o congelati)

Lattuga

Cetrioli

Frumento

Mele

Fagioli con baccello (freschi o congelati)

Melanzane

Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili

Mandarini

Olio d'oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, il fattore di trasformazione dell'olio = 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta di olive. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale)

Pomodori

Patate

Peperoni (dolci)

Porri

Pere

Succo di arancia

Segala o avena

Riso

Uve da tavola

Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione per il vino, può essere applicato un fattore standard 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale)

Spinaci


Parte B: prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017

2015

2016

2017

(d)

(e)

(f)

Burro

Latte vaccino

Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)

Uova di gallina

Muscolo e grasso di suini

Muscolo e grasso di pollame


Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2015

2016

2017

Osservazioni

2-Fenilfenolo

(b)

(c)

(a)

 

Abamectina

(b)

(c)

(a)

 

Acefato

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Acrinatrin

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin e dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Azossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanolo

(b)

(c)

(a)

 

Boscalid

(b)

(c)

(a)

 

Ione bromuro

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo sui peperoni dolci; nel 2016 sulla lattuga e sui pomodori; nel 2017 solo sul riso.

Bromopropilato

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimato

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Captano

(b)

(c)

(a)

 

Carbaril

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazim e benomil

(b)

(c)

(a)

 

Carbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Carbosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Clorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Clorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Clormequat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 su melanzane, uve da tavola e frumento; nel 2016 su segala o avena, pomodori e vino; nel 2017 su carote, pere e riso.

Clorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Clorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos metile

(b)

(c)

(a)

 

Clofentezina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Clotianidin

(b)

(c)

(a)

Cfr. anche tiametoxam.

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrina

(b)

(c)

(a)

 

Ciproconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Deltametrina

(b)

(c)

(a)

 

Diazinone

(b)

(c)

(a)

 

Diclorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Dietofencarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenoconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoato

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Diniconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Difenilammina

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

 

Ditiocarbammati

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto il succo d'arancia e l'olio di oliva.

Dodina

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

EPN

(b)

(c)

(a)

 

Epossiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo su succo d'arancia, peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2016 su mele, segale o avena, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e riso.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenazaquin

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenbuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin ossido

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2016 su mele e pomodori; nel 2017 su arance, mandarini e pere.

Fenexamid

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoxicarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirossimato

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerate ed Esfenvalerate

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formentanato

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazato

(b)

(c)

(a)

 

Glifosato

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segale o avena e nel 2017 sul riso.

Esaconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Exitiazox

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarb

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprotiolano

 

 

(a)

Da analizzare nel 2017 solo sul riso; non riguarda i prodotti da analizzare nel 2015 e nel 2016.

Kresoxim-metile

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cialotrina

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenuron

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamid

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepiquat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segala o avena e pomodori; nel 2017 su pere e riso.

Metalaxil e metalaxil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiocarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil e tiodicarb

(b)

(c)

(a)

 

Metossifenozide

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixil

(b)

(c)

(a)

 

Oxamil

(b)

(c)

(a)

 

Ossidemeton-metile

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazolo

(b)

(c)

(a)

 

Paration

(b)

(c)

(a)

 

Paration-metile

(b)

(c)

(a)

 

Penconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Pencicuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrin

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Procimidone

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarb

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, broccoli, piselli senza baccello e peperoni dolci; nel 2016 su mele, cavoli cappucci, lattuga, pomodori e vino; nel 2017 su fagioli, carote, cetrioli, arance, mandarini, patate, spinaci e fragole.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Propizamide

(b)

(c)

(a)

 

Pimetrozina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2015 solo su melanzane e peperoni dolci; nel 2016 su cavoli cappucci, lattuga, fragole e pomodori; nel 2017 su cetrioli.

Pyraclostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproxifen

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamina

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinato

(b)

(c)

(a)

 

Tebuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozide

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazina

(b)

(c)

(a)

 

Tetraconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Tiabendazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tiacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Tiametoxam

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanato metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolilfluanide

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Triadimefon e triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triflossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 


Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2015

2016

2017

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Clordano

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos metile

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrina

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrina

(d)

(e)

(f)

 

Diazinone

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte; nel 2017 sul fegato.

Fenvalerate ed Esfenvalerate

(d)

(e)

(f)

 

Glifosato

 

(e)

(f)

Da analizzare nel 2016 solo sul latte; nel 2017 su fegato e su muscolo e grasso di pollame.

Eptacloro

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorobenzene

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarb

(d)

(e)

 

Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte.

Lindano

(d)

(e)

(f)

 

Metossicloro

(d)

(e)

(f)

 

Paratione

(d)

(e)

(f)

 

Permetrin

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metile

(d)

(e)

(f)

 

Spinosad

 

 

(f)

Da analizzare nel 2017 solo sul fegato.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1)

Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5.

2)

Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5, nel 2015 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti trattati per lattanti a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2016 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e bambini.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

3)

In conformità alla tabella riportata al punto 5, i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in base alla tabella riportata al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati.

5)

Numero di campioni per Stato membro:

Stato membro

Campioni

 

Stato membro

Campioni

BE

12 (1)

 

LU

12 (1)

15 (2)

15 (2)

BG

12 (1)

HU

12 (1)

15 (2)

15 (2)

CZ

12 (1)

MT

12 (1)

15 (2)

15 (2)

DK

12 (1)

NL

17

15 (2)

 

DE

93

AT

12 (1)

 

15 (2)

EE

12 (1)

PL

45

15 (2)

 

EL

12 (1)

PT

12 (1)

15 (2)

15 (2)

ES

45

RO

17

 

 

FR

66

SI

12 (1)

 

15 (2)

IE

12 (1)

 

SK

12 (1)

15 (2)

15 (2)

IT

65

FI

12 (1)

 

15 (2)

CY

12 (1)

SE

12 (1)

15 (2)

15 (2)

LV

12 (1)

UK

66

15 (2)

 

LT

12 (1)

HR

12 (1)

15 (2)

15 (2)

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 654


(1)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(2)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo multiresiduo applicato.


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 401/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

IL

210,1

MA

75,5

MK

112,5

TN

100,9

TR

83,4

ZZ

116,5

0707 00 05

AL

71,7

MA

39,8

MK

59,4

TR

126,8

ZZ

74,4

0709 93 10

MA

35,6

TR

95,8

ZZ

65,7

0805 10 20

EG

56,2

IL

67,9

MA

63,9

TN

50,0

TR

51,1

ZZ

57,8

0805 50 10

TR

95,2

ZZ

95,2

0808 10 80

AR

87,6

BR

87,0

CL

105,3

CN

98,5

MK

25,2

NZ

141,4

US

177,3

ZA

130,1

ZZ

106,6

0808 30 90

AR

95,8

CL

144,5

ZA

104,0

ZZ

114,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre e, relative ai gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, e, per quanto concerne i gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014

(%)

1

09.4211

0,41894

2

09.4212

53,376701

4A

09.4214

0,56052

09.4251

1,006036

09.4252

77,541947

6A

09.4216

0,475923

09.4260

1,091703


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dall'1.7.2014 al 30.6.2015

(%)

6B

09.4263

0,057372


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014

(%)

5A

09.4215

0,637375

09.4254

0,903342

09.4255

3,424657

09.4256

77,735124


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 aprile 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (4) superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.

(2)

Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1o al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(4)  GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

Sospese

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

Sospese

09.4321

India

15,8701

Sospese


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

(1)

 

09.4326

Serbia

(1)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 


Disposizioni transitorie, zucchero di importazione «eccezionale» e «industriale»

Campagna di commercializzazione 2013/2014

Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014

Numero d'ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4367

Transitorio (Croazia)

Sospese

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 

: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


DECISIONI

23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/65


DECISIONE 2014/222/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/635/PESC (3) del Consiglio volta a inserire North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(3)

È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013, nella causa T-552/12 North Drilling Co. v. Council, non ancora inserita nella Raccolta.

(3)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58).


ALLEGATO

I.

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

148.

North Drilling Company (NDC)

N. 8 35th St. Alvand St.

Argentine Sq. Tehran

Iran

Tel. + 98 21887850838

North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.4.2014

II.

L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/67


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2014) 2474]

(2014/223/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») («il dazio esteso»). La più recente decisione della Commissione concernente l'esenzione dal dazio esteso a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 19 dicembre 2011 (4).

(2)

La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso per quanto riguarda le importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. Sono stati inoltre pubblicati elenchi delle imprese di assemblaggio di biciclette esentate di recente ed elenchi delle esenzioni che sono state revocate.

1.   AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

(3)

La Commissione ha ricevuto dal soggetto di cui alla tabella 1 tutte le le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità della sua domanda. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che la domanda era ammissibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento il soggetto in questione ha ottenuto la sospensione a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgio

B294

(4)

Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, esse non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(5)

Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto in questione dovrebbe essere esentato dal dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; a decorrere dalla stessa data la sua obbligazione doganale riguardo al dazio esteso dovrebbe inoltre essere considerata nulla.

(6)

Poiché l'esenzione si applicherà soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo, è necessario che il soggetto esentato notifichi immediatamente alla Commissione (6) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

2.   SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(7)

La Commissione ha ricevuto dai soggetti sotto esame elencati nella tabella 2 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle loro domande di esenzione. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che le domande erano ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(8)

In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti sotto esame elencati nella tabella 2, i pagamenti del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti dovrebbero essere sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione.

(9)

Poiché la sospensione si applicherà soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo, è necessario che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

c2 g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27, 10997 Berlin

Germania

B934

Solo International Oy

Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo

Finlandia

B940

Planet X Ltd.

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD

Regno Unito

A995

S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.,

Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita

Romania

B941

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Polonia

B935

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten

Germania

B936

3.   RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE

(10)

Il soggetto di cui alla tabella 3 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. I pagamenti dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di estensione sono stati sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tale soggetto a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

IBEROSELLE, LDA

Vale Domingos 3750 — 321 Águeda

Portogallo

B292

(11)

Il soggetto in questione ha limitato le sue operazioni di assemblaggio a quantitativi modesti e continua ad importare parti di biciclette dalla RPC solamente in quantitativi inferiori alla soglia di 300 unità per tipo su base mensile. Tale soggetto ha quindi ritirato la sua domanda di esenzione dal dazio antidumping sulle parti di biciclette.

(12)

Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione. Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere.

(13)

Quanto affermato nel considerando precedente non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione.

4.   REVOCA DELL'ESENZIONE

(14)

L'esenzione dovrebbe essere revocata per il soggetto di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S

Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev

Danimarca

A166

(15)

Il soggetto in questione è stato esentato dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Tale soggetto ha informato i servizi della Commissione di aver cessato le sue operazioni di assemblaggio. Per motivi di chiarezza, l'esenzione dovrebbe pertanto essere revocata.

5.   AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI AD ALCUNI SOGGETTI ESENTATI

(16)

I soggetti esentati elencati nella tabella 5 si sono manifestati e hanno informato la Commissione che il loro nome, la loro forma giuridica o il loro indirizzo sono cambiati. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.

(17)

Sebbene le esenzioni di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione restino inalterate, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali soggetti.

Tabella 5

Riferimento precedente

Modifica

Codice addizionale TARIC

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27,

NL-7575 DB Oldenzaal

Il nome è stato modificato in «Cycling Sports Group Europe B.V.»

A686

4Ever s.r.o.

2. Května 267,

CZ-742 13 Studénka

L'indirizzo è stato modificato in «Moravská 842, 742 13 Studénka, Repubblica ceca»

A558

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

DE-56073 Koblenz

L'indirizzo è stato modificato in «Karl-Tesche-Str. 12, 56073 Koblenz, Germania»

A856

Kellys Bicycles

sro Krajinská 1

SK-92101 Piešt'any

L'indirizzo è stato modificato in «Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, Repubblica slovacca»

A551

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

RO-300748 Timișoara, Timiș

Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «S.C. Madirom Prod S.R.L., Strada Stefan Procopiu Nr. 1, 300647 Timisoara, Judet Timis, Romania»

A896

Intercycles SA,

F-85000 La Roche sur Yon, France

Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Arcade Cycles S.A.S.»

8065

Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco

Via Umberto I, 508

I-45023 Costa di Rovigo — IT

Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.»

A402

Cobran snc di Perrino Agostino & C.,

Via Zingarina, 6

I-47900 Rimini — IT

Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cobran S.R.L.»

A246

Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.

Duna Lejáró 7

H-1211 Budapest

Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD., Duna Lejáró 7, H-1211 Budapest, Ungheria»

A555

MICMO/Gitane,

F-44270 Machecoul

Il nome è stato modificato in «Manufacture Française Du Cycle»

8963

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68

IT-25030 Trenzano (BS)

Il nome è stato modificato in «Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.»

A979

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b,

SL-1370 Logatec

L'indirizzo è stato modificato in «Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, Slovenia»

A630

euro Bike Products

ul. Starolecka 18

PL-61-361 Poznan

L'indirizzo è stato modificato in «ul. Ostrowska 498, 498 A, 61-324 Poznań, Polonia»

A849

Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia

Il nome è stato modificato in «Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.»

A163

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie

Il nome è stato modificato in «Skilledbike Sp. z o.o.»

A966

Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena

La forma giuridica è stata modificata in «Gruppo Bici S.p.A.»

8005

Bohemia Bike

Okružní 110, Hlincova Hora

CZ-373 71 Rudolfov

L'indirizzo è stato modificato in «Okružní 697, 370 01 České Budějovice, Repubblica ceca»

A605

Novus Bike s.r.o.

Hlavní 266

CZ-747 81 Otice

L'indirizzo è stato modificato in «Vančurova 2985/20, 746 01 Opava 1, Repubblica ceca»

A553

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

Il soggetto di cui alla tabella 1 è esentato dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Per questo soggetto, l'esenzione decorre dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

L'esenzione si applica soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo. Il soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

Soggetto esentato

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgio

Articolo 7

29.5.2012

B294

Articolo 3

I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto».

Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 2

Soggetti sotto esame

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

c2 g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27, 10997 Berlin

Germania

Articolo 5

16.12.2013

B934

Solo International Oy

Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo

Finlandia

Articolo 5

26.7.2013

B940

Planet X Ltd.

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD

Regno Unito

Articolo 5

7.2.2013

A995

S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.

Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita

Romania

Articolo 5

26.7.2013

B941

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Polonia

Articolo 5

16.12.2013

B935

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten

Germania

Articolo 5

14.1.2014

B936

Articolo 4

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 3

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

IBEROSELLE, LDA

Vale Domingos 3750 — 321 Águeda

Portogallo

Articolo 5

20.4.2012

B292

Articolo 5

L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 4

Soggetto per il quale l'esenzione è revocata

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S

Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev

Danimarca

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

A166

Articolo 6

I riferimenti aggiornati ai soggetti esentati elencati nella tabella 5 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 5

Soggetti esentati per i quali i riferimenti sono aggiornati

Riferimento precedente

Nuovo riferimento

Paese

Codice addizionale TARIC

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27,

NL-7575 DB Oldenzaal

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27

7575 DB Oldenzaal, Paesi Bassi

Paesi Bassi

A686

4Ever s.r.o.

2. Května 267,

CZ-742 13 Studénka

4Ever s.r.o.

Moravská 842

742 13 Studénka, Repubblica ceca

Repubblica ceca

A558

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

DE-56073 Koblenz

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12

56073 Koblenz, Germania

Germania

A856

Kellys Bicycles

sro Krajinská 1

SK-92101 Piešt'any

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374

922 01 Veľké Orvište, Repubblics slovacca

Repubblica slovacca

A551

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

RO-300748 Timișoara, Timiș

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Stefan Procopiu Nr. 1

300647 Timisoara, Judet Timis, Romania

Romania

A896

Intercycles SA,

F-85000 La Roche sur Yon, France

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe-Gozola

ZA Acti Est Parc Eco 85-1

85000 La Roche-sur-Yon, France

Francia

8065

Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco

Via Umberto I, 508

I-45023 Costa di Rovigo — IT

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n. 508

45023 Costa Di Rovigo, Italia

Italia

A402

Cobran snc di Perrino Agostino & C.,

Via Zingarina, 6

I-47900 Rimini — IT

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6

47900 Rimini (RN), Italia

Italia

A246

Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.

Duna Lejáró 7

H-1211 Budapest

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD.

Duna Lejáró 7

1211 Budapest, Ungheria

Ungheria

A555

MICMO/Gitane,

F-44270 Machecoul

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière

44270 Machecoul, France

Francia

8963

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68

IT-25030 Trenzano (BS)

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68

25030 Trenzano (BS), Italia

Italia

A979

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b,

SL-1370 Logatec

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77

1370 Logatec, Slovenia

Slovenia

A630

euro Bike Products

ul. Starolecka 18

PL-61-361 Poznan

euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A

61-324 Poznań, Polonia

Polonia

A849

Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c., Corso Italia 20,

20020 Vanzaghello (MI), Italia

Italia

A163

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109

33-386 Podegrodzie, Polonia

Polonia

A966

Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15

47521 Cesena, Italia

Italia

8005

Bohemia Bike

Okružní 110, Hlincova Hora

CZ-373 71 Rudolfov

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697

370 01 České Budějovice, Repubblica ceca

Repubblica ceca

A605

Novus Bike s.r.o.

Hlavní 266

CZ-747 81 Otice

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20

746 01 Opava 1, Repubblica ceca

Repubblica ceca

A553

Articolo 7

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86.

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86.

(6)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  GU L 228, del 9.9.1993, pag. 1.


23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/75


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia

[notificata con il numero C(2014) 2475]

(2014/224/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/944/CE (2) della Commissione stabilisce i livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e a ciascuno dei suoi Stati membri per il primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(2)

La decisione 2010/778/UE (3) della Commissione modifica la decisione 2006/944/CE in quanto stabilisce i rispettivi livelli finali di emissione assegnati all'Unione e a ciascuno Stato membro e dispone che la differenza aritmetica finale di 19 357 532 tonnellate di equivalente di diossido di carbonio fra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri sia rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione. Detta decisione dispone inoltre il trasferimento di cinque milioni di tali unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca.

(3)

In occasione dell'adozione della decisione 2010/778/UE è stato riconosciuto che il trasferimento delle unità di quantità assegnate alla Danimarca non pregiudica la proprietà del restante surplus aritmetico dell'Unione.

(4)

Nel dicembre 2011 la 17a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso «UNFCCC») svoltasi a Durban, ha adottato la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (in appresso la «decisione di Durban»). Tale decisione stabilisce le norme di contabilizzazione relative all'uso dei suoli, alla modifica di destinazione delle terre e alla forestazione (in appresso «LULUCF», land use, land-use change and forestry) per un secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto dell'UNFCCC.

(5)

La decisione di Durban si scosta notevolmente dalle precedenti norme di contabilizzazione convenute nell'ambito del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11a conferenza delle parti della riunione UNFCCC di Montreal nel dicembre 2005, fissa le soglie conformemente all'allegato a detta decisione ai fini dell'impegno delle parti nell'ambito del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La decisione 16/CMP.1 conferisce inoltre alle parti la facoltà di superare tali soglie compensando le emissioni nette («debiti») generate dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto con gli assorbimenti netti («crediti») generati dalle attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. Tale norma di contabilizzazione è denominata «norma di compensazione». La decisione di Durban non stabilisce una norma di compensazione di questo tipo per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(6)

Le norme di rendicontazione stabilite nella decisione di Durban stabiliscono un limite all'uso dei crediti generati dalle attività di gestione forestale per tener conto di un impegno di mitigazione nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Conformemente a tale decisione, una parte non può utilizzare crediti derivati da attività di gestione forestale in misura superiore al 3,5 % delle proprie emissioni, attività LULUCF escluse, nell'anno o periodo di riferimento per adempiere l'impegno di mitigazione.

(7)

Le modifiche alle norme di rendicontazione delle attività LULUCF stabilite nella decisione di Durban incidono significativamente sulle modalità di rendicontazione delle attività LULUCF delle parti per il secondo periodo di impegno. A causa delle variazioni geografiche dei suoli e della grande diversità delle peculiarità nazionali a tal proposito, l'incidenza varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'esclusione della norma di compensazione dalle norme di rendicontazione stabilite dalla decisione di Durban incide sull'adempimento degli impegni delle parti nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La situazione assume particolare rilevanza per i paesi ad alta densità forestale, considerato che le condizioni del settore LULUCF differiscono da un paese all'altro.

(8)

Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio prende atto dell'impatto dei cambiamenti della norma di rendicontazione relativa alla compensazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, riconoscendo «le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale». Nel contempo il Consiglio invita la Commissione a «esplorare varie opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente garantendo nel contempo l'integrità ambientale».

(9)

La situazione specifica dei paesi ad alta densità forestale era stata riconosciuta anche nel 2012 dal Consiglio nel corso del processo che è sfociato nell'adozione della decisione n. 529/2013/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, come lo dimostra il riferimento alle condizioni ambientali dei paesi ad elevata densità forestale inclusi nel preambolo a detta decisione.

(10)

La Finlandia ha più volte ribadito la propria preoccupazione in merito ai debiti generati dalla deforestazione per il settore LULUCF in conseguenza del cambiamento della norma di compensazione introdotta dalla decisione di Durban. La Finlandia sembra essere particolarmente colpita dall'applicazione della decisione di Durban. Le attuali valutazioni mostrano che la Finlandia è l'unico Stato membro per il quale la soglia annua del 3,5 % si traduce nell'impossibilità di coprire i propri debiti derivati dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione con i crediti generati dalle attività di gestione forestale nella rendicontazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

(11)

Per tener conto della specificità finlandese, è opportuno che l'Unione trasferisca alla Finlandia una quantità totale non superiore a dieci milioni di unità di quantità assegnate dal surplus aritmetico stabilito dalla decisione 2006/944/CE modificata dalla decisione 2010/778/UE. Tale quantità totale dovrebbe fungere unicamente da compensazione una tantum a favore della Finlandia per l'impatto del cambiamento apportato alla norma di compensazione, nella misura in cui sia necessario consentirle di adempiere gli impegni del secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(12)

È necessario che tale trasferimento avvenga il più rapidamente possibile ed entro la fine del periodo detto «true up» (periodo di 100 giorni successivo alla pubblicazione della relazione di riesame dell'inventario dei gas serra dell'UNFCCC) del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, subordinatamente alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione e dopo aver affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (5).

(13)

L'utilizzo di tali unità di quantità assegnate da parte della Finlandia non può superare i crediti generati dalle attività di gestione forestale non più consentiti a norma del paragrafo 13 dell'allegato della decisione di Durban. La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l'impegno della Finlandia a cancellare le eventuali quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del secondo periodo di impegno.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono messi a disposizione non più di 10 milioni (10 000 000) delle unità di quantità assegnate di cui all'articolo 2 della decisione 2006/944/CE al fine di consentire alla Finlandia di adempiere i propri impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Il più rapidamente possibile ed entro la fine del primo periodo di impegno effettivo del protocollo di Kyoto, l'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce una quantità totale non superiore a dieci milioni (10 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia.

2.   Il trasferimento di cui al paragrafo 1 è subordinato alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione, dopo che sarà affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87.

(3)  GU L 332 del 16.12.2010, pag. 41.

(4)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80.

(5)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 92.