ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)(2)(3)(4)(5) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio (3) laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 North Drilling Co. v Council, non ancora inserita nella Raccolta.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 16).
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:
|
II. |
L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company». |
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 398/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze ciazofamid, cialofop butile, pimetrozina e siltiofam, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bentiavalicarb e forclorfenuron gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
È opportuno apportare un adattamento tecnico e sostituire il nome della sostanza attiva "florclorfenuron" con "forclorfenuron". |
(3) |
Riguardo alla sostanza bentiavalicarb, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di abbassare l'LMR per le patate. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per i cetrioli mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questi prodotti va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Riguardo alla sostanza ciazofamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per le patate, i pomodori, le cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Riguardo alla sostanza cialofop butile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda l'LMR per il riso, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, l'LMR per questo prodotto va fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Riguardo alla sostanza forclorfenuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le uve da tavola, le uve da vino e i kiwi. |
(7) |
Riguardo alla sostanza pimetrozina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Per quanto riguarda l'LMR per la cicoria, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È quindi opportuno fissare tale LMR al livello determinato dall'Autorità. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di colza e di cotone. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, patate, sedani-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, granturco dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli a foglia, cavoli rapa, dolcetta, lattuga, crescione, crescione inglese, rucola, senape nera, foglie e germogli di Brassica spp., spinaci, portulaca, bietole da foglia, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), sedano, finocchi, carciofi, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, foglie), luppolo (essiccato), latte vaccino, latte di pecora e di capra, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dai responsabili della gestione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli), l'Autorità ha concluso che mancavano informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR per il gombo e i fagioli (freschi, senza baccelli) vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Riguardo alla sostanza siltiofam, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli attuali LMR, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Per quanto riguarda gli LMR per orzo in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate, a livello dell'Unione, autorizzazioni o tolleranze all'importazione e non era disponibile un LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti vanno fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda diverse sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare limiti di determinazione inferiori. |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme vigenti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
Prima di applicare gli LMR modificati è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima del 13 novembre 2014:
1) |
per quanto riguarda le sostanze attive bentiavalicarb, cialofop butile, ciazofamid, forclorfenuron e siltiofam in e su tutti i prodotti; |
2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva pimetrozina in e su tutti i prodotti tranne la scarola (indivia a foglie larghe). |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benthiavalicarb (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bentiavalicarb) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(8):2872. [31 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyazofamid (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciazofamid) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(12):3065. [38 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyhalofop-butyl (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza cialofop butile) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2013; 11(2):3115. [25 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for forclorfenuron (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza forclorfenuron) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(8):2862. [26 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pymetrozine (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza pimetrozina) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2012; 10(10):2919. [67 pagg] versione riveduta del 10 gennaio 2013.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for silthiofam (Riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza siltiofam) in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. The EFSA Journal 2013; 11(1):3088. [25 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
l'allegato III è così modificato:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazioneanalitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codicealla quale si applica l'LMR fissato nella parte Bdell'allegato III. |
Ciazofamid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
|
Cialofop butile
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
|
Pimetrozina (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento per la6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato difosfato non sono disponibili sul mercato. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto della disponibilità sul mercato delle normedi riferimento indicate nella prima frase entro il23 aprile 2015, o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro tale termine, dellaloro mancanza. |
(R)= La definizione di residui è diversaper le seguenti combinazioni di antiparassitari enumeri di codice:
pimetrozina — codice1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina eil suo coniugato di fosfato, espressi inpimetrozina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2015, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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Siltiofam
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di originevegetale e animale ai quali si applicano gli LMRoccorre fare riferimento all'allegato I.
Ciazofamid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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Cialofop butile
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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Pimetrozina (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento per la6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato difosfato non sono disponibili sul mercato. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto della disponibilità sul mercato delle normedi riferimento indicate nella prima frase entro il23 aprile 2015, o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro tale termine, dellaloro mancanza. |
(R)= La definizione di residui è diversaper le seguenti combinazioni di antiparassitari enumeri di codice:
pimetrozina — codice1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina eil suo coniugato di fosfato, espressi inpimetrozina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2015, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui e alla stabilità al magazzinaggio. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alla stabilità almagazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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Siltiofam
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative ai metodi analitici. Almomento del riesame degli LMR la Commissione terràconto delle informazioni indicate nella primafrase se tali informazioni saranno presentateentro il 23 aprile2016, o, qualora tali informazioni nonsiano presentate entro tale termine, dellamancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazioneanalitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alquale si applica l'LMR fissato nella parte Bdell'allegato III. |
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile(KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D)e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D),espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento perl'enantiomero (KIF-230 S-D) e i diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 R-D) non sono disponibilisul mercato. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto della disponibilità sulmercato delle norme di riferimento indicate nellaprima frase entro il [Office of Publication:please insert date 1 year after publication], o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro detto termine, dellaloro mancanza. |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 22 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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Forclorfenuron
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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(4) Per l'elenco completo dei prodotti di originevegetale e animale ai quali si applicano gli LMRoccorre fare riferimento all'allegato I.
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile(KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D)e diastereomeri (KIF-230 S-L e KIF-230 R-D),espressi in bentiavalicarb-isopropile) (A)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hannorilevato che le norme di riferimento perl'enantiomero (KIF-230 S-D) e i diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 R-D) non sono disponibilisul mercato. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto della disponibilità sulmercato delle norme di riferimento indicate nellaprima frase entro il [Office of Publication:please insert date 1 year after publication], o,qualora tali norme di riferimento non sianodisponibili sul mercato entro detto termine, dellaloro mancanza. |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezzaalimentare ha riscontrato la mancanza di alcuneinformazioni relative alle sperimentazioni suiresidui. Al momento del riesame degli LMR laCommissione terrà conto delle informazioniindicate nella prima frase se tali informazionisaranno presentate entro il 22 aprile 2016, o, qualora taliinformazioni non siano presentate entro taletermine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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Forclorfenuron
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile albarbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppodelle spezie (codice 0840040) è quello fissato peril barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nellacategoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi aradice e tubero (codice 0213040), tenendo contodelle variazioni del tenore di residui conseguentialla trasformazione (essiccatura) a normadell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 396/2005.
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23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
relativo all'autorizzazione di preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione in quanto additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 i preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi quali prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate nonché dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nei pareri del 4 dicembre 2013 (2) e del 5 dicembre 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, su quella umana o sull'ambiente, nelle condizioni di impiego proposte. L'Autorità ha inoltre concluso che i preparati di Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 possono incrementare la produzione di insilati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti destinati ad animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dei preparati in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
In assenza di motivi di sicurezza tali da richiedere l'applicazione immediata delle modifiche relative alle condizioni di autorizzazione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
I preparati di cui all'allegato appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio» sono autorizzati quali additivi destinati all'alimentazione animale secondo le condizioni stabilite nell'allegato in questione.
Articolo 2
Misure transitorie
I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 13 novembre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 maggio 2014, possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2014; 12(1):3530.
(3) The EFSA Journal 2014; 12(1):3534, EFSA Journal 2014; 12(1):3533 ed EFSA Journal 2014; 12(1):3535.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio |
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1k20736 |
— |
Lactobacillus brevis DSM 23231 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 UFC/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus brevis DSM 23231. Metodo analitico (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo con piastra di diffusione utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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13 maggio 2024 |
||||||
1k20737 |
— |
Lactobacillus brevis DSMZ 16680 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactobacillus brevis DSM 16680 contenente almeno 2,5 × 1010 UFC/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus brevis DSMZ 16680. Metodo analitico (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Tutte le specie animali |
|
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13 maggio 2024 |
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1k20738 |
— |
Lactobacillus plantarum CECT 4528 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactobacillus plantarum CECT 4528 contenente almeno 2,5 × 1011 CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus plantarum CECT 4528. Metodo analitico (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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13 maggio 2024 |
||||||
1k20739 |
— |
Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 |
Composizione dell'additivo: Preparato di Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenente almeno 2,5 × 1010 CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactobacillus fermentum NCIMB 30169. Metodo analitico (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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13 maggio 2024 |
(1) (1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 788/2012 (3). |
(2) |
Nell'Unione, i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione. |
(3) |
Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto. |
(4) |
Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa per gli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione. |
(5) |
Orientamenti sulle «procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» sono pubblicati sul sito web della Commissione (5). |
(6) |
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali componenti dovrebbero essere comunicati separatamente, se sono misurati individualmente. |
(7) |
Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la Standard Sample Description (SSD) (6) (7) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari. |
(8) |
Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius. |
(9) |
È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (9) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti. |
(11) |
È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente. |
(12) |
Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, occorre abrogare il regolamento (UE) n. 788/2012 nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2013 e nel 2014. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicate nell'allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).
Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.
Articolo 4
Il regolamento (UE) n. 788/2012 è abrogato.
Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2013 e 2014.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).
(4) Codex Alimentarius, «Pesticide Residues in Food», Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.
(5) Documento n. SANCO/12571/2013.
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf
(6) Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).
(7) Utilizzo della Standard Sample Description dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076).
(8) Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
(9) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(10) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
ALLEGATO I
Parte A: prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017
2015 |
2016 |
2017 |
(b) |
(c) |
(a) |
Banane |
Cavoli cappucci |
Arance |
Broccoli |
Fragole |
Carote |
Fagioli senza baccello (freschi o congelati) |
Lattuga |
Cetrioli |
Frumento |
Mele |
Fagioli con baccello (freschi o congelati) |
Melanzane |
Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili |
Mandarini |
Olio d'oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, il fattore di trasformazione dell'olio = 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta di olive. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale) |
Pomodori |
Patate |
Peperoni (dolci) |
Porri |
Pere |
Succo di arancia |
Segala o avena |
Riso |
Uve da tavola |
Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione per il vino, può essere applicato un fattore standard 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale) |
Spinaci |
Parte B: prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017
2015 |
2016 |
2017 |
(d) |
(e) |
(f) |
Burro |
Latte vaccino |
Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame) |
Uova di gallina |
Muscolo e grasso di suini |
Muscolo e grasso di pollame |
Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale
|
2015 |
2016 |
2017 |
Osservazioni |
2-Fenilfenolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Abamectina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Acefato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Acetamiprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Acrinatrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Aldicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Aldrin e dieldrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Azinfos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Azossistrobina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bifentrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bifenil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bitertanolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Boscalid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ione bromuro |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo sui peperoni dolci; nel 2016 sulla lattuga e sui pomodori; nel 2017 solo sul riso. |
Bromopropilato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bupirimato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Buprofezin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Captano |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbaril |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbendazim e benomil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbofuran |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbosulfan |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorantraniliprole |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorfenapir |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clormequat |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 su melanzane, uve da tavola e frumento; nel 2016 su segala o avena, pomodori e vino; nel 2017 su carote, pere e riso. |
Clorotalonil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorprofam |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorpirifos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorpirifos metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clofentezina |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Clotianidin |
(b) |
(c) |
(a) |
Cfr. anche tiametoxam. |
Ciflutrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Cipermetrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciproconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciprodinil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Deltametrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diazinone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diclorvos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dicloran |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dicofol |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Dietofencarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Difenoconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diflubenzurone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dimetoato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dimetomorf |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Diniconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Difenilammina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ditianon |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ditiocarbammati |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto il succo d'arancia e l'olio di oliva. |
Dodina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Endosulfan |
(b) |
(c) |
(a) |
|
EPN |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Epossiconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etefon |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo su succo d'arancia, peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2016 su mele, segale o avena, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e riso. |
Etion |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etirimol |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Etofenprox |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Famoxadone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenamidone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenamifos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenarimol |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Fenazaquin |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Fenbuconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenbutatin ossido |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2016 su mele e pomodori; nel 2017 su arance, mandarini e pere. |
Fenexamid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenitrotion |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenoxicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropatrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropidin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropimorf |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpirossimato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fention |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenvalerate ed Esfenvalerate |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fipronil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fludioxonil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flufenoxuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluopyram |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluquinconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flusilazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flutriafol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Folpet |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Formentanato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fostiazato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Glifosato |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segale o avena e nel 2017 sul riso. |
Esaconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Exitiazox |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Imazalil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Imidacloprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Indoxacarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Iprodione |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Iprovalicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Isocarbofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Isoprotiolano |
|
|
(a) |
Da analizzare nel 2017 solo sul riso; non riguarda i prodotti da analizzare nel 2015 e nel 2016. |
Kresoxim-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Lambda-cialotrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Linuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Lufenuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Malation |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Mandipropamid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Mepanipirim |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Mepiquat |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo sul frumento; nel 2016 su segala o avena e pomodori; nel 2017 su pere e riso. |
Metalaxil e metalaxil-M |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metamidofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metidation |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metiocarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metomil e tiodicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metossifenozide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Monocrotofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Miclobutanil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Oxadixil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Oxamil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ossidemeton-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Paclobutrazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Paration |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Paration-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Penconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pencicuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pendimetalin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Permetrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fosmet |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimifos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Procimidone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Profenofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propamocarb |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo su melanzane, broccoli, piselli senza baccello e peperoni dolci; nel 2016 su mele, cavoli cappucci, lattuga, pomodori e vino; nel 2017 su fagioli, carote, cetrioli, arance, mandarini, patate, spinaci e fragole. |
Propargite |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propiconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propizamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pimetrozina |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2015 solo su melanzane e peperoni dolci; nel 2016 su cavoli cappucci, lattuga, fragole e pomodori; nel 2017 su cetrioli. |
Pyraclostrobin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Piridaben |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimetanil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Piriproxifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Quinoxifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spinosad |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spirodiclofen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spiromesifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spiroxamina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tau-fluvalinato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebuconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebufenozide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebufenpirad |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Teflubenzuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Teflutrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Terbutilazina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tetraconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tetradifon |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Tiabendazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiacloprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiametoxam |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiofanato metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tolclofos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tolilfluanide |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali. |
Triadimefon e triadimenol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triazofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triflossistrobina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triflumuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale
|
2015 |
2016 |
2017 |
Osservazioni |
Aldrin e dieldrin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Bifentrin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clordano |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clorpirifos |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clorpirifos metile |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Cipermetrina |
(d) |
(e) |
(f) |
|
DDT |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Deltametrina |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Diazinone |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Endosulfan |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Famoxadone |
(d) |
(e) |
(f) |
Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte; nel 2017 sul fegato. |
Fenvalerate ed Esfenvalerate |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Glifosato |
|
(e) |
(f) |
Da analizzare nel 2016 solo sul latte; nel 2017 su fegato e su muscolo e grasso di pollame. |
Eptacloro |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorobenzene |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Indoxacarb |
(d) |
(e) |
|
Da analizzare nel 2015 solo sul burro; nel 2016 sul latte. |
Lindano |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Metossicloro |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Paratione |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Permetrin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Pirimifos-metile |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Spinosad |
|
|
(f) |
Da analizzare nel 2017 solo sul fegato. |
ALLEGATO II
Numero dei campioni di cui all'articolo 1
1) |
Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5. |
2) |
Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5, nel 2015 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti trattati per lattanti a base di cereali. Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2016 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e bambini. Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. |
3) |
In conformità alla tabella riportata al punto 5, i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1. |
4) |
Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in base alla tabella riportata al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo. Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati. |
5) |
Numero di campioni per Stato membro:
|
(1) Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.
(2) Numero minimo di campioni per ciascun metodo multiresiduo applicato.
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 401/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
IL |
210,1 |
MA |
75,5 |
|
MK |
112,5 |
|
TN |
100,9 |
|
TR |
83,4 |
|
ZZ |
116,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
71,7 |
MA |
39,8 |
|
MK |
59,4 |
|
TR |
126,8 |
|
ZZ |
74,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
35,6 |
TR |
95,8 |
|
ZZ |
65,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,2 |
IL |
67,9 |
|
MA |
63,9 |
|
TN |
50,0 |
|
TR |
51,1 |
|
ZZ |
57,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
95,2 |
ZZ |
95,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,6 |
BR |
87,0 |
|
CL |
105,3 |
|
CN |
98,5 |
|
MK |
25,2 |
|
NZ |
141,4 |
|
US |
177,3 |
|
ZA |
130,1 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
95,8 |
CL |
144,5 |
|
ZA |
104,0 |
|
ZZ |
114,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre e, relative ai gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(3) |
Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2014 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, e, per quanto concerne i gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014 (%) |
1 |
09.4211 |
0,41894 |
2 |
09.4212 |
53,376701 |
4A |
09.4214 |
0,56052 |
09.4251 |
1,006036 |
|
09.4252 |
77,541947 |
|
6A |
09.4216 |
0,475923 |
09.4260 |
1,091703 |
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dall'1.7.2014 al 30.6.2015 (%) |
6B |
09.4263 |
0,057372 |
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2014 al 30.9.2014 (%) |
5A |
09.4215 |
0,637375 |
09.4254 |
0,903342 |
|
09.4255 |
3,424657 |
|
09.4256 |
77,735124 |
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2014
che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 aprile 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (4) superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321. |
(2) |
Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1o al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
(4) GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014
Numero d'ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
09.4317 |
Australia |
— |
Sospese |
09.4318 |
Brasile |
— |
|
09.4319 |
Cuba |
— |
Sospese |
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
Sospese |
09.4321 |
India |
15,8701 |
Sospese |
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014
Numero d'ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
09.4324 |
Albania |
— |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
(1) |
|
09.4326 |
Serbia |
(1) |
|
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
Disposizioni transitorie, zucchero di importazione «eccezionale» e «industriale»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1o al 7 aprile 2014
Numero d'ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
09.4367 |
Transitorio (Croazia) |
— |
Sospese |
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
09.4390 |
Industriale |
— |
|
—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
DECISIONI
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/65 |
DECISIONE 2014/222/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/635/PESC (3) del Consiglio volta a inserire North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013, nella causa T-552/12 North Drilling Co. v. Council, non ancora inserita nella Raccolta.
(3) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58).
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:
|
II. |
L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company». |
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/67 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2014
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
[notificata con il numero C(2014) 2474]
(2014/223/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») («il dazio esteso»). La più recente decisione della Commissione concernente l'esenzione dal dazio esteso a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 19 dicembre 2011 (4). |
(2) |
La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso per quanto riguarda le importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. Sono stati inoltre pubblicati elenchi delle imprese di assemblaggio di biciclette esentate di recente ed elenchi delle esenzioni che sono state revocate. |
1. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE
(3) |
La Commissione ha ricevuto dal soggetto di cui alla tabella 1 tutte le le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità della sua domanda. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che la domanda era ammissibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento il soggetto in questione ha ottenuto la sospensione a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda. Tabella 1
|
(4) |
Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, esse non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. |
(5) |
Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto in questione dovrebbe essere esentato dal dazio esteso. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; a decorrere dalla stessa data la sua obbligazione doganale riguardo al dazio esteso dovrebbe inoltre essere considerata nulla. |
(6) |
Poiché l'esenzione si applicherà soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo, è necessario che il soggetto esentato notifichi immediatamente alla Commissione (6) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto. |
2. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(7) |
La Commissione ha ricevuto dai soggetti sotto esame elencati nella tabella 2 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle loro domande di esenzione. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che le domande erano ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(8) |
In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti sotto esame elencati nella tabella 2, i pagamenti del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti dovrebbero essere sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione. |
(9) |
Poiché la sospensione si applicherà soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo, è necessario che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto. Tabella 2
|
3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE
(10) |
Il soggetto di cui alla tabella 3 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. I pagamenti dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di estensione sono stati sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tale soggetto a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda. Tabella 3
|
(11) |
Il soggetto in questione ha limitato le sue operazioni di assemblaggio a quantitativi modesti e continua ad importare parti di biciclette dalla RPC solamente in quantitativi inferiori alla soglia di 300 unità per tipo su base mensile. Tale soggetto ha quindi ritirato la sua domanda di esenzione dal dazio antidumping sulle parti di biciclette. |
(12) |
Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione. Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere. |
(13) |
Quanto affermato nel considerando precedente non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione. |
4. REVOCA DELL'ESENZIONE
(14) |
L'esenzione dovrebbe essere revocata per il soggetto di cui alla tabella 4. Tabella 4
|
(15) |
Il soggetto in questione è stato esentato dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Tale soggetto ha informato i servizi della Commissione di aver cessato le sue operazioni di assemblaggio. Per motivi di chiarezza, l'esenzione dovrebbe pertanto essere revocata. |
5. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI AD ALCUNI SOGGETTI ESENTATI
(16) |
I soggetti esentati elencati nella tabella 5 si sono manifestati e hanno informato la Commissione che il loro nome, la loro forma giuridica o il loro indirizzo sono cambiati. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione. |
(17) |
Sebbene le esenzioni di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione restino inalterate, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali soggetti. Tabella 5
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
Articolo 2
Il soggetto di cui alla tabella 1 è esentato dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Per questo soggetto, l'esenzione decorre dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
L'esenzione si applica soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo. Il soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetto esentato
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
Ets Th Brasseur SA |
Rue des Steppes 13, 4000 Liège |
Belgio |
Articolo 7 |
29.5.2012 |
B294 |
Articolo 3
I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto».
Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 2
Soggetti sotto esame
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
c2 g-engineering GmbH |
Schlesische Straße 27, 10997 Berlin |
Germania |
Articolo 5 |
16.12.2013 |
B934 |
Solo International Oy |
Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo |
Finlandia |
Articolo 5 |
26.7.2013 |
B940 |
Planet X Ltd. |
Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD |
Regno Unito |
Articolo 5 |
7.2.2013 |
A995 |
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. |
Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita |
Romania |
Articolo 5 |
26.7.2013 |
B941 |
Longway Poland Sp. z o.o. |
ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki |
Polonia |
Articolo 5 |
16.12.2013 |
B935 |
BBF Bike GmbH |
Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten |
Germania |
Articolo 5 |
14.1.2014 |
B936 |
Articolo 4
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
Tabella 3
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
IBEROSELLE, LDA |
Vale Domingos 3750 — 321 Águeda |
Portogallo |
Articolo 5 |
20.4.2012 |
B292 |
Articolo 5
L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
Tabella 4
Soggetto per il quale l'esenzione è revocata
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S |
Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev |
Danimarca |
Articolo 7 |
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione |
A166 |
Articolo 6
I riferimenti aggiornati ai soggetti esentati elencati nella tabella 5 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Tabella 5
Soggetti esentati per i quali i riferimenti sono aggiornati
Riferimento precedente |
Nuovo riferimento |
Paese |
Codice addizionale TARIC |
||||||
|
|
Paesi Bassi |
A686 |
||||||
|
|
Repubblica ceca |
A558 |
||||||
|
|
Germania |
A856 |
||||||
|
|
Repubblica slovacca |
A551 |
||||||
|
|
Romania |
A896 |
||||||
|
|
Francia |
8065 |
||||||
|
|
Italia |
A402 |
||||||
|
|
Italia |
A246 |
||||||
|
|
Ungheria |
A555 |
||||||
|
|
Francia |
8963 |
||||||
|
|
Italia |
A979 |
||||||
|
|
Slovenia |
A630 |
||||||
|
|
Polonia |
A849 |
||||||
Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia |
|
Italia |
A163 |
||||||
|
|
Polonia |
A966 |
||||||
Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena |
|
Italia |
8005 |
||||||
|
|
Repubblica ceca |
A605 |
||||||
|
|
Repubblica ceca |
A553 |
Articolo 7
Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014
Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86.
(6) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(7) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(8) GU L 228, del 9.9.1993, pag. 1.
23.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2014
relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia
[notificata con il numero C(2014) 2475]
(2014/224/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/944/CE (2) della Commissione stabilisce i livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e a ciascuno dei suoi Stati membri per il primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. |
(2) |
La decisione 2010/778/UE (3) della Commissione modifica la decisione 2006/944/CE in quanto stabilisce i rispettivi livelli finali di emissione assegnati all'Unione e a ciascuno Stato membro e dispone che la differenza aritmetica finale di 19 357 532 tonnellate di equivalente di diossido di carbonio fra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri sia rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione. Detta decisione dispone inoltre il trasferimento di cinque milioni di tali unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca. |
(3) |
In occasione dell'adozione della decisione 2010/778/UE è stato riconosciuto che il trasferimento delle unità di quantità assegnate alla Danimarca non pregiudica la proprietà del restante surplus aritmetico dell'Unione. |
(4) |
Nel dicembre 2011 la 17a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso «UNFCCC») svoltasi a Durban, ha adottato la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (in appresso la «decisione di Durban»). Tale decisione stabilisce le norme di contabilizzazione relative all'uso dei suoli, alla modifica di destinazione delle terre e alla forestazione (in appresso «LULUCF», land use, land-use change and forestry) per un secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto dell'UNFCCC. |
(5) |
La decisione di Durban si scosta notevolmente dalle precedenti norme di contabilizzazione convenute nell'ambito del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11a conferenza delle parti della riunione UNFCCC di Montreal nel dicembre 2005, fissa le soglie conformemente all'allegato a detta decisione ai fini dell'impegno delle parti nell'ambito del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La decisione 16/CMP.1 conferisce inoltre alle parti la facoltà di superare tali soglie compensando le emissioni nette («debiti») generate dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto con gli assorbimenti netti («crediti») generati dalle attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. Tale norma di contabilizzazione è denominata «norma di compensazione». La decisione di Durban non stabilisce una norma di compensazione di questo tipo per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. |
(6) |
Le norme di rendicontazione stabilite nella decisione di Durban stabiliscono un limite all'uso dei crediti generati dalle attività di gestione forestale per tener conto di un impegno di mitigazione nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Conformemente a tale decisione, una parte non può utilizzare crediti derivati da attività di gestione forestale in misura superiore al 3,5 % delle proprie emissioni, attività LULUCF escluse, nell'anno o periodo di riferimento per adempiere l'impegno di mitigazione. |
(7) |
Le modifiche alle norme di rendicontazione delle attività LULUCF stabilite nella decisione di Durban incidono significativamente sulle modalità di rendicontazione delle attività LULUCF delle parti per il secondo periodo di impegno. A causa delle variazioni geografiche dei suoli e della grande diversità delle peculiarità nazionali a tal proposito, l'incidenza varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'esclusione della norma di compensazione dalle norme di rendicontazione stabilite dalla decisione di Durban incide sull'adempimento degli impegni delle parti nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La situazione assume particolare rilevanza per i paesi ad alta densità forestale, considerato che le condizioni del settore LULUCF differiscono da un paese all'altro. |
(8) |
Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio prende atto dell'impatto dei cambiamenti della norma di rendicontazione relativa alla compensazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, riconoscendo «le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale». Nel contempo il Consiglio invita la Commissione a «esplorare varie opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente garantendo nel contempo l'integrità ambientale». |
(9) |
La situazione specifica dei paesi ad alta densità forestale era stata riconosciuta anche nel 2012 dal Consiglio nel corso del processo che è sfociato nell'adozione della decisione n. 529/2013/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, come lo dimostra il riferimento alle condizioni ambientali dei paesi ad elevata densità forestale inclusi nel preambolo a detta decisione. |
(10) |
La Finlandia ha più volte ribadito la propria preoccupazione in merito ai debiti generati dalla deforestazione per il settore LULUCF in conseguenza del cambiamento della norma di compensazione introdotta dalla decisione di Durban. La Finlandia sembra essere particolarmente colpita dall'applicazione della decisione di Durban. Le attuali valutazioni mostrano che la Finlandia è l'unico Stato membro per il quale la soglia annua del 3,5 % si traduce nell'impossibilità di coprire i propri debiti derivati dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione con i crediti generati dalle attività di gestione forestale nella rendicontazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. |
(11) |
Per tener conto della specificità finlandese, è opportuno che l'Unione trasferisca alla Finlandia una quantità totale non superiore a dieci milioni di unità di quantità assegnate dal surplus aritmetico stabilito dalla decisione 2006/944/CE modificata dalla decisione 2010/778/UE. Tale quantità totale dovrebbe fungere unicamente da compensazione una tantum a favore della Finlandia per l'impatto del cambiamento apportato alla norma di compensazione, nella misura in cui sia necessario consentirle di adempiere gli impegni del secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. |
(12) |
È necessario che tale trasferimento avvenga il più rapidamente possibile ed entro la fine del periodo detto «true up» (periodo di 100 giorni successivo alla pubblicazione della relazione di riesame dell'inventario dei gas serra dell'UNFCCC) del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, subordinatamente alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione e dopo aver affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (5). |
(13) |
L'utilizzo di tali unità di quantità assegnate da parte della Finlandia non può superare i crediti generati dalle attività di gestione forestale non più consentiti a norma del paragrafo 13 dell'allegato della decisione di Durban. La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l'impegno della Finlandia a cancellare le eventuali quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del secondo periodo di impegno. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono messi a disposizione non più di 10 milioni (10 000 000) delle unità di quantità assegnate di cui all'articolo 2 della decisione 2006/944/CE al fine di consentire alla Finlandia di adempiere i propri impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.
Il più rapidamente possibile ed entro la fine del primo periodo di impegno effettivo del protocollo di Kyoto, l'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce una quantità totale non superiore a dieci milioni (10 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1 è subordinato alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione, dopo che sarà affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(2) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87.
(3) GU L 332 del 16.12.2010, pag. 41.
(4) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80.
(5) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 92.