ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
9 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore, tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen

1

 

 

(2014/194/UE)

 

*

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

2

 

 

(2014/195/UE)

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014, che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca ( 1 )

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria ( GU L 125 del 21.5.2010 )

43

 

*

Rettifica della decisione 2010/283/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio ( GU L 125 del 21.5.2010 )

43

 

*

Rettifica della decisione 2010/284/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca ( GU L 125 del 21.5.2010 )

44

 

*

Rettifica della decisione 2010/285/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania ( GU L 125 del 21.5.2010 )

44

 

*

Rettifica della decisione 2010/286/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia ( GU L 125 del 21.5.2010 )

45

 

*

Rettifica della decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi ( GU L 125 del 21.5.2010 )

45

 

*

Rettifica della decisione 2010/288/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo ( GU L 125 del 21.5.2010 )

46

 

*

Rettifica della decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia ( GU L 125 del 21.5.2010 )

47

 

*

Rettifica della decisione 2010/290/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia ( GU L 125 del 21.5.2010 )

48

 

*

Rettifica della decisione 2010/291/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia ( GU L 125 del 21.5.2010 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.4.2014   

IT

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L 106/1


Informazione relativa all'entrata in vigore, tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen

La suddetta convenzione (1) è stata firmata a Bruxelles il 22 settembre 2011. Poiché le procedure necessarie all'entrata in vigore della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sono state espletate il 24 marzo 2014, l'accordo entrerà in vigore per la Repubblica d'Islanda il 1o maggio 2014, conformemente all'articolo 7 della convenzione stessa.


(1)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 4.


9.4.2014   

IT

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L 106/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(2014/194/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per specificare, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

(2)

Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«Accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.

(3)

È opportuno che l'accordo sia firmato.

(4)

Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

(5)

Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica D'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


9.4.2014   

IT

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L 106/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2014

che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/195/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che l'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo miri a migliorare la sicurezza marittima.

(2)

Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («protocollo di Torremolinos»).

(3)

La direttiva 97/70/CE (1) del Consiglio stabilisce norme di sicurezza basate sul protocollo di Torremolinos per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tenendo pienamente conto, per quanto necessario, delle circostanze regionali e locali.

(4)

Il protocollo di Torremolinos non è entrato in vigore, poiché i requisiti minimi necessari in termini di ratifica non sono mai stati raggiunti.

(5)

Al fine di stabilire, di comune accordo e sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), norme quanto più rigorose possibili per la sicurezza delle navi da pesca, che possano essere attuate da tutti gli Stati interessati, l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («accordo»), è stato adottato l'11 ottobre 2012. L'accordo è aperto alla firma dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2014 e resterà successivamente aperto all'adesione.

(6)

Le disposizioni dell'accordo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di sicurezza delle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri.

(7)

L'Unione non può divenire parte contraente dell'accordo, poiché solo gli Stati possono farne parte.

(8)

È nell'interesse della sicurezza marittima e della concorrenza leale che gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, ratifichino l'accordo o vi aderiscano, in modo da garantire l'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo di Torremolinos. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, sarà possibile aggiornare, mediante proposte trasmesse all'IMO, una serie di disposizioni del protocollo di Torremolinos divenute obsolete in seguito all'adozione della direttiva 97/70/CE.

(9)

È quindi opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, a firmare e ratificare l'accordo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 97/70/CE, è opportuno che, al momento della firma dell'accordo e del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati membri rilascino una dichiarazione attestante che le esenzioni previste dall'accordo nelle regole 1(6) e 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo, in relazione alle ispezioni annuali e a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, rispettivamente, sono escluse dall'applicazione. Inoltre, è opportuno che tale dichiarazione stabilisca che le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nelle acque territoriali o interne degli Stati membri, o che sbarcano le catture nei loro porti siano soggette alle norme di sicurezza previste dalla direttiva 97/70/CE e che le esenzioni previste dall'accordo ai sensi della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo non saranno accettate in relazione alle suddette navi da pesca di paesi terzi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare, firmare e ratificare o aderire, come opportuno, all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

Articolo 2

Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie per depositare, entro un tempo ragionevole e, se possibile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione all'accordo, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DA DEPOSITARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI ALL'ATTO DELLA FIRMA, DELLA RATIFICA O DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2012 SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA

Nell'ambito di un'intesa regionale, autorizzata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo di Torremolinos del 1993, [inserire il nome dello Stato membro] è vincolato dalla pertinente legislazione dell'Unione europea, vale a dire la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (1).Di conseguenza,[inserire il nome dello Stato membro] applicherà le disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos alle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri di paesi terzi che operano nelle sue acque territoriali o interne o che sbarcano le loro catture in uno dei suoi porti, nei termini previsti dalla citata direttiva.

Nell'ambito di detta intesa regionale, sono esclusi dall'applicazione delle esenzioni contemplate nella regola 1(6) del Capitolo I dell'allegato dell'accordo di Città del Capo, in relazione alle ispezioni annuali, e nella regola 3(3) del citato CapitoloI dell'allegato, in relazione a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, lo Stato membro depositario e le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nella zona di pesca comune o nella zona economica esclusiva dello Stato membro depositario o sbarcano catture nei suoi porti. Non sono accettate le esenzioni concesse a norma della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo relative a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, per le navi da pesca che rientrano nel campo di applicazione della regola 1 del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo.


(1)   GU UE L 34 del 9.2.1998, pag. 1.


REGOLAMENTI

9.4.2014   

IT

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L 106/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo III, capo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base per quanto riguarda la produzione agricola. Il regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione di tali requisiti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 12, ammette l'uso di fattori di produzione agricoli quali concimi, ammendanti del terreno e prodotti fitosanitari a determinate condizioni e solo se ne è stato autorizzato l'impiego nella produzione biologica. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del suddetto regolamento, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli al fine di poter inserire determinati prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (di seguito «EGTOP»).

(3)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP (3), il quale ha concluso, riguardo ai concimi e agli ammendanti del terreno, che le sostanze digestato da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e sapropel sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica, tali sostanze dovrebbero essere incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

(4)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP, il limite «0» per il cromo VI relativo a determinate sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere sostituito da «non rilevabile».

(5)

In merito ai prodotti fitosanitari, nelle raccomandazioni (4) l'EGTOP ha concluso che le sostanze grasso di pecora, laminarina e silicato d'alluminio (caolino) sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

(6)

Per quanto riguarda la legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) ha stabilito un elenco a livello UE delle sostanze attive precedentemente incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) e delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). È opportuno allineare le parti pertinenti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 a tale elenco. In particolare la gelatina, il rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp., il fosfato di diammonio, l'ottanoato di rame, l'allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite), gli oli minerali e il permanganato di potassio dovrebbero essere eliminati dall'allegato.

(7)

Per quanto riguarda le sostanze attive lecitina, quassia estratta da Quassia amara e idrossido di calcio le cui richieste di approvazione sono state già trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno in questa fase mantenerle in via eccezionale nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 fino alla conclusione della loro valutazione. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotterà le misure del caso in merito alla presenza delle tre sostanze in questione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Alla luce della succitata legislazione orizzontale, è anche opportuno adattare denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l'uso di talune sostanze e microrganismi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente riguardo a oli vegetali, microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie, feromoni, rame, etilene, olio di paraffina e bicarbonato di potassio.

(9)

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione (8) per aggiornare i riferimenti agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008, che è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012. Nel testo modificato dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 i prodotti omeopatici sono stati omessi per errore. Questi prodotti, poiché figuravano in tale articolo prima della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, devono esservi reinseriti.

(10)

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, le precedenti voci fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato sono state per errore sostituite da una descrizione generica, ossia fosfato defluorato. Tuttavia, il fosfato defluorato non equivale ai prodotti fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato. Questi due prodotti dovrebbero pertanto essere reinseriti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008, sopprimendo il fosfato defluorato.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione (9) ha soppresso la precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento(CE) n. 1810/2005 della Commissione (10), ne ha ampliato l'uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne ha cambiato il codice, ora 1g568. Pertanto, al fine di consentire un uso continuativo della clinoptilolite nella produzione biologica, occorre adattare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013.

(12)

Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(13)

Ai fini della certezza del diritto, la rettifica dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati conformemente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è rettificato come segue:

1)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

2)

l'allegato V è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica dal 16 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014l

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 (GU L 189 del 10.7.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

la riga relativa a «Rifiuti domestici compostati o fermentati» è sostituita dalla seguente:

«B

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.

Solo rifiuti domestici vegetali e animali.

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile».

b)

dopo la riga relativa a «Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata» è inserita la riga seguente:

«B

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] (1) non devono provenire da allevamenti industriali.

I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).

Non applicabili alle parti commestibili della coltura.

c)

la riga relativa a «Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati» è sostituita dalla seguente:

«B

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

 

farina di sangue

 

farina di zoccoli

 

farina di corna

 

farina di ossa, anche degelatinata

 

farina di pesce

 

farina di carne

 

pennone

 

lana

 

pellami (1)

 

peli e crini

 

prodotti lattiero-caseari

 

proteine idrolizzate (2)

(1)

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): non rilevabile.

(2)

Non applicabili alle parti commestibili della coltura.»

d)

sono aggiunte le righe seguenti:

«B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive.

B

Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3), o da acquacoltura biologica.

B

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce.

Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico.

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

Insetticida

A

Cera d'api

Protezione potatura

B

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco

A

Lecitina

Fungicida

B

Oli vegetali

Insetticida, acaricida, fungicida, battericida e inibitore della germogliazione

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4)

A

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium

Insetticida

A

Quassia estratta da Quassia amara

Insetticida, repellente

2.   Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Microrganismi

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione non provenienti da OGM»

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Feromoni

Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (numeri 255, 258 e 259).

A

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied.»

c)

I punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

B

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico

Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno.

Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Devono essere adottate misure di mitigazione del rischio, come la creazione di fasce tampone, per proteggere gli organismi acquatici e non bersaglio.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 277).

A

Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle.

È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.

A

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)

Insetticida

A

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Fungicida

A

Olio di paraffina

Insetticida, acaricida

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numeri 294 e 295).

A

Sabbia di quarzo

Repellente

A

Zolfo

Fungicida, acaricida

B

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Repellente

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 249).

7.   Altre sostanze

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

B

Silicato d'alluminio (caolino)

Repellente

A

Idrossido di calcio

Fungicida solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

B

Laminarina

Elicitore delle difese naturali delle piante.

L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater.

B

Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)

Fungicida e insetticida»

3)

nell'allegato V, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE:

A

Conchiglie marine calcaree

 

A

Maërl

 

A

Litotamnio

 

A

Gluconato di calcio

 

A

Carbonato di calcio

 

A

Fosfato monocalcico defluorato

 

A

Fosfato bicalcico defluorato

 

A

Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

A

Solfato di magnesio

 

A

Cloruro di magnesio

 

A

Carbonato di magnesio

 

A

Fosfato di calcio e di magnesio

 

A

Fosfato di magnesio

 

A

Mono sodio fosfato

 

A

Fosfato di calcio e di sodio

 

A

Cloruro di sodio

 

A

Bicarbonato di sodio

 

A

Carbonato di sodio

 

A

Solfato di sodio

 

A

Cloruro di potassio»

 

4)

Nell'allegato VI, punto 1, lettera d) «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» la voce relativa alla clinoptilolite è sostituita dalla seguente:

Autorizza-zione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

«B

1

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria, [tutte le specie]»

 


(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del26.2.2011, pag. 1).»

(3)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2012, pag. 59).»;

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


9.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all'elenco.

(2)

La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti contenga tutte le informazioni necessarie per ogni organismo di controllo e autorità di controllo per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell'Unione sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, l'«Institut für Marktökologie (IMO)» ha notificato alla Commissione la modifica della sua ragione sociale in «IMO Swiss AG», a partire dal 1o gennaio 2013. È necessario includere tale modifica nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4)

Come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione (3), il 30 aprile 2013 era la data limite per l'invio delle relazioni annuali inerenti al 2012 da parte degli organismi e delle autorità di controllo. Il «Center of Organic Agriculture in Egypt» non ha trasmesso la sua relazione annuale entro tale data. La Commissione, pur avendo concesso una proroga per l'invio della relazione annuale al suddetto «Center of Organic Agriculture in Egypt», non ha comunque ricevuto la relazione entro il 4 novembre 2013. In considerazione di ciò, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 occorre ritirare il «Center of Organic Agriculture in Egypt» dall'elenco di cui all'allegato IV.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

(1)

Nel testo relativo a «Abcert AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-137

x

x

Bielorussia

BY-BIO-137

x

x

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Russia

RU-BIO-137

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-137

x

x

—»

(2)

Il testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC» è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sud Africa»

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambico

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Sud Africa

ZA-BIO-155

x

x

Swaziland

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

—»

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

(3)

Nel testo relativo a «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-151

x

x

Camerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Marocco

MA-BIO-151

x

x

Ucraina

UA-BIO-151

x

x

—»

(4)

Il testo relativo a «Australian Certified Organic» è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia»

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Indirizzo Internet: http://www.aco.net.au»

c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-107

x

x

Cina

CN-BIO-107

x

x

Isole Cook

CK-BIO-107

x

Figi

FJ-BIO-107

x

x

Isole Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Indonesia

ID-BIO-107

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-107

x

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailandia

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—»

(5)

Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania»

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-141

x

x

Bielorussia

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasile

BR-BIO-141

x

x

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-141

x

x

x

Cambogia

KH-BIO-141

x

x

Ciad

TD-BIO-141

x

x

Cile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-141

x

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egitto

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-141

x

x

India

IN-BIO-141

x

Indonesia

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Giappone

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malaysia

MY-BIO-141

x

x

Messico

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mozambico

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-141

x

x

x

Filippine

PH-BIO-141

x

x

x

Russia

RU-BIO-141

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Thailandia

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ucraina

UA-BIO-141

x

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III»

(6)

Nel testo relativo a «Balkan Biocert Skopje», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

(7)

Nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l»,

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasile

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Myanmar/Bir-mania

MM-BIO-132

x

x

Cambogia

KH-BIO-132

x

x

Cina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Polinesia francese

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Messico

MX-BIO-132

x

x

x

Marocco

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-132

x

x

Thailandia

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turchia

TR-BIO-132

x

x

Ucraina

UA-BIO-132-

x

x

—»

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato IIÌ»

(8)

Nel testo relativo a «BioGro New Zealand Limited», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Figi

FJ-BIO-130

x

x

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—»

(9)

Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasile

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirghizistan

KZ-BIO-161

x

x

Libano

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filippine

PH-BIO-161

x

x

Russia

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-161

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-161

x

x

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turchia

TR-BIO-161

x

x

Ucraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(10)

Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Cina

CN-BIO-102

x

x

Egitto

EG-BIO-102

x

x

Iraq

IQ-BIO-102

x

Libano

LB-BIO-102

x

x

Marocco

MA-BIO-102

x

x

Filippine

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Siria

SY-BIO-102

x

Turchia

TR-BIO-102

x

x

—»

(11)

Il testo relativo a «Center of Organic Agriculture in Egypt» è soppresso.

(12)

Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Cile

CL-BIO-140

x

x

x

Cina

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egitto

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Giamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-140

x

x

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Messico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marocco

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Perù

PE-BIO-140

x

x

x

Filippine

PH-BIO-140

x

x

x

Russia

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-140

x

x

x

Santa Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-140

x

x

x

Turchia

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—»

(13)

Nel testo relativo a «Certisys», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—»

(14)

Dopo il testo relativo a «Certisys», è inserito il seguente testo relativo a «Company of Organic Agriculture in Palestine»:

«Company of Organic Agriculture in Palestine

1.

Indirizzo: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2.

Indirizzo Internet: http://coap.org.ps

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-163

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(15)

Nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brasile

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-149

x

x

Cambogia

KH-BIO-149

x

x

Cina

CN-BIO-149

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-149

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egitto

EG-BIO-149

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-149

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-149

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Maurizio

MU-BIO-149

x

x

Messico

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mozambico

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Perù

PE-BIO-149

x

x

Filippine

PH-BIO-149

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Siria

SY-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailandia

TH-BIO-149

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

Turchia

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

—»

(16)

Nel testo relativo a «Ecoglobe», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-112

x

x

Bielorussia

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Russia

RU-BIO-112

x

x

Ucraina

UA-BIO-112

x

x

—»

(17)

Dopo il testo relativo a «Ecoglobe», è inserito il seguente testo relativo a «Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)»:

«“Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Indirizzo: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egitto

2.

Indirizzo Internet: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-164

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(18)

Nel testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonù», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-109

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-109

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-109

x

x

Russia

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turchia

TR-BIO-109

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—»

(19)

Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamas

BS-BIO-144

x

x

Cina

CN-BIO-144

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-144

x

x

Messico

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Perù

PE-BIO-144

x

x

Filippine

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Turchia

TR-BIO-144

x

x

—»

(20)

Nel testo relativo a «IMO Control Private Limited»,

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonesia

ID-BIO-147

x

x

India

IN-BIO-147

-

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Malaysia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filippine

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thailandia

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—»

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato IIÌ»

(21)

Nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazakhstan

KZ-BIO-158

x

Kirghizistan

KG-BIO-158

x

x

Russia

RU-BIO-158

x

Tagikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turchia

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ucraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—»

(22)

Nel testo relativo a «IMO Institut für Marktökologie GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-146

x

Azerbaigian

AZ-BIO-146

x

—»

(23)

Il testo relativo a «Institute for Marketecology (IMO)» è modificato come segue:

a)

il nome «Institute for Marketecology (IMO)» è sostituito da «IMO Swiss AG»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Armenia

AM-BIO-143

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasile

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Camerun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Cile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Cina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-143

x

x

Repubblica democratica del Congo

CD-BIO-143

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-143

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indonesia

ID-BIO-143

x

x

Giappone

JP-BIO-143

x

x

Giordania

JO-BIO-143

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Messico

MX-BIO-143

x

x

Marocco

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Perù

PE-BIO-143

x

x

x

Filippine

PH-BIO-143

x

x

Russia

RU-BIO-143

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapore

SG-BIO-143

x

 

 

Sud Africa

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Suriname

SR-BIO-143

x

x

Siria

SY-BIO-143

x

Tagikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzania

TZ-BIO-143

x

x

Thailandia

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-143

x

Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—»

(24)

Nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-115

x

x

Armenia

AM-BIO-115

x

x

Ecuador

EC-BIO-115

x

x

Etiopia

ET-BIO-115

x

Iran

IR-BIO-115

x

x

Giappone

JP-BIO-115

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-115

x

Libano

LB-BIO-115

x

Madagascar

MG-BIO-115

x

x

Malaysia

MY-BIO-115

x

Messico

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Russia

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-115

x

x

Siria

SY-BIO-115

x

x

Thailandia

TH-BIO-115

x

Turchia

TR-BIO-115

x

x

Ucraina

UA-BIO-115

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

—»

(25)

Nel testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Egitto

EG-BIO-136

x

x

x

Libano

LB-BIO-136

x

x

x

Marocco

MA-BIO-136

x

x

Filippine

PH-BIO-136

x

x

Siria

SY-BIO-136

x

Tunisia

TN-BIO-136

x

Turchia

TR-BIO-136

x

x

x

—»

(26)

Il testo relativo a «LACON GmbH» è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania»

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Brasile

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

India

IN-BIO-134

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-134

x

Madagascar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Messico

MX-BIO-134

x

x

Marocco

MA-BIO-134

x

x

Namibia

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Russia

RU-BIO-134

x

Serbia

RS-BIO-134

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-134

x

x

Tanzania

TZ-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turchia

TR-BIO-134

x

x

Ucraina

UA-BIO-134

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-134

x

—»

(27)

Nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesia

ID-BIO-119

x

x

Malaysia

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapore

SG-BIO-119

x

x

Isole Salomone

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor Leste

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—»

(28)

Nel testo relativo a «Onecert, Inc.»,

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Nepal

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

India

IN-BIO-152

x

Thailandia

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Emirati arabi uniti

AE-BIO-152

x

Vietnam

VN-BIO-152

x

 

 

 

 

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

(29)

Nel testo relativo a «Oregon Tilth», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-116

x

Canada

CA-BIO-116

x

Cile

CL-BIO-116

x

x

Cina

CN-BIO-116

x

Honduras

HN-BIO-116

x

Messico

MX-BIO-116

x

x

Panama

PN-BIO-116

x

x

—»

(30)

Nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brasile

BR-BIO-110

x

Messico

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

—»

(31)

Nel testo relativo a «TÜV Nord Integra», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-160

x

x

Camerun

CM-BIO-160

x

x

Egitto

EG-BIO-160

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-160

x

x

Giordania

JO-BIO-160

x

x

Madagascar

MG-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Marocco

MA-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

—»


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo».


9.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

62,5

TN

103,1

TR

86,3

ZZ

84,0

0707 00 05

EG

170,1

MA

44,0

TR

125,6

ZZ

113,2

0709 93 10

MA

39,8

TR

99,3

ZZ

69,6

0805 10 20

EG

40,9

IL

67,4

MA

49,0

TN

44,8

TR

65,9

ZZ

53,6

0805 50 10

MA

63,6

TR

78,8

ZZ

71,2

0808 10 80

AR

87,4

BR

88,4

CL

108,1

CN

62,5

MK

23,6

NZ

130,3

US

162,8

ZA

108,1

ZZ

96,4

0808 30 90

AR

101,1

CL

132,2

CN

81,0

US

211,1

ZA

94,5

ZZ

124,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

9.4.2014   

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L 106/43


Rettifica della decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario e a pagina 32, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (2010/282/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (2010/282/UE)»;

a pagina 33, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/43


Rettifica della decisione 2010/283/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario e a pagina 34, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (2010/283/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (2010/283/UE)»;

a pagina 35, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/44


Rettifica della decisione 2010/284/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario e a pagina 36, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca (2010/284/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca (2010/284/UE)»;

a pagina 37, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/44


Rettifica della decisione 2010/285/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario e a pagina 38, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania (2010/285/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania (2010/285/UE)»;

a pagina 39, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/45


Rettifica della decisione 2010/286/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario e a pagina 40, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (2010/286/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (2010/286/UE)»;

a pagina 41, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/45


Rettifica della decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario:

anziché:

«2010/287/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi»,

leggi:

«2010/287/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi»;

a pagina 42,il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (2010/287/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (2010/287/UE)»;

a pagina 43, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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L 106/46


Rettifica della decisione 2010/288/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario:

anziché:

«2010/288/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo»,

leggi:

«2010/288/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo»;

a pagina 44, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (2010/288/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (2010/288/UE)»;

a pagina 45, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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L 106/47


Rettifica della decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario:

anziché:

«2010/289/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia»,

leggi:

«2010/289/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia»;

a pagina 46, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (2010/289/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (2010/289/UE)»;

a pagina 47, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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L 106/48


Rettifica della decisione 2010/290/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario:

anziché:

«2010/290/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia»,

leggi:

«2010/290/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia»;

a pagina 48, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (2010/290/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (2010/290/UE)»;

a pagina 49, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».


9.4.2014   

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L 106/49


Rettifica della decisione 2010/291/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010 )

Nel sommario:

anziché:

«2010/291/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009»,

leggi:

«2010/291/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009»;

a pagina 50, il titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 (2010/291/UE)»,

leggi:

«Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 (2010/291/UE)»;

a pagina 51, la formula conclusiva:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».