ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
8 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 352/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)]

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

(2014/190/UE)

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 2082]

13

 

 

(2014/191/UE)

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 2008]

43

 

 

(2014/192/UE)

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 24febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misurepreparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte delSistema europeo di banche centrali (BCE/2014/6)

72

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

(2014/193/UE)

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari ( 1 )

80

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ( GU L 325 del 5.12.2013 )

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm × 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia.

(Cfr. fotografie A e B) (1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia.

La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].

Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti letterecci ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto lettereccio.

Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307.

La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC 6307 90 10) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice 6307 90 98) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98.


Image

Image

A

B


(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo costituito da una scatola di legno ricoperta, all'interno come all'esterno, di tessuto. La scatola presenta un'apertura sulla parte anteriore che consente a un gatto di entrarvi ed è di dimensioni tali da consentire a un gatto di dormirvi.

Sulla parte superiore della scatola è fissato, in posizione verticale, un tubo di cartone ricoperto da una corda in sisal ad esso fissata. La corda è costituita di filati in fibre di sisal con titolo superiore a 20 000 decitex.

Il tubo sostiene una piattaforma in legno ricoperta di tessuto. La piattaforma è di dimensioni tali da consentire a un gatto di sdraiarvisi.

Sulla parte inferiore della piattaforma è fissato un cilindro in legno ricoperto di tessuto all'interno e all'esterno. Il cilindro presenta una larghezza tale da consentire a un gatto di strisciarvi all'interno.

Il tessuto utilizzato è in felpa (peluche di poliestere).

La superficie totale del tessuto è superiore a quella del sisal.

(Si veda la fotografia) (1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), dalla nota 7f) della sezione XI e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo inteso ad attirare i gatti e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendervisi.

La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].

La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa perché l'articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95.

Il materiale tessile (tessuto di felpa e corda di sisal) è essenziale per consentire al prodotto di essere utilizzato come previsto in quanto attira i gatti che possono, ad esempio, utilizzarlo per affilarsi gli artigli, sedervisi sopra, dormirci e giocarci. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno o il cartone) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).

Non è possibile determinare se sia il sisal o il tessuto ad attirare maggiormente i gatti. Poiché la quantità di tessuto è superiore e consente al gatto di praticare molteplici attività, si ritiene che sia il tessuto a conferire all'articolo il carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b) [si veda anche la nota esplicativa del SA relativa alla RGI 3 b) (VIII)].

Ai sensi della nota 7f) della sezione XI, il tessuto è assemblato mediante cucitura e, di conseguenza, si tratta di un manufatto tessile confezionato in tessuto.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98, come «altri manufatti tessili confezionati».

Image

(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia al vino (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia al vino», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 25.6.2002, pag. 8.

(3)  GU C 326 del 12.11.2013, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. Formaggi

SPAGNA

Queso de Murcia al vino (DOP)


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 352/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso de Murcia (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso de Murcia», registrata con il regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 25.6.2002, pag. 8.

(3)  GU C 329 del 13.11.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. Formaggi

SPAGNA

Queso de Murcia (DOP)


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

59,6

TN

95,8

TR

90,1

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

170,1

MA

44,0

TR

127,5

ZZ

113,9

0709 93 10

MA

23,1

TR

120,5

ZZ

71,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

67,4

MA

48,4

TN

51,7

TR

57,7

ZZ

54,0

0805 50 10

MA

63,6

TR

80,0

ZZ

71,8

0808 10 80

AR

87,4

BR

96,6

CL

100,7

CN

106,3

MK

32,3

US

172,0

ZA

108,1

ZZ

100,5

0808 30 90

AR

99,8

CL

118,0

CN

81,0

US

211,1

ZA

105,6

ZZ

123,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020

[notificata con il numero C(2014) 2082]

(2014/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, paragrafo 2, e l'articolo 92, paragrafi 6 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i fondi, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione dovrebbe stabilire l'elenco delle regioni ammissibili per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(3)

È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche assegnate in base alle diverse categorie di regioni come precisato nell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa la dotazione supplementare a favore di Cipro per gli anni 2014 e 2015, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra.

(4)

È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche per il Fondo di coesione, ridotta degli importi che gli Stati membri trasferiscono al meccanismo per collegare l'Europa conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento di cui sopra.

(5)

È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

(6)

È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche assegnate a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(7)

È necessario stabilire l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

È necessario stabilire l'importo da trasferire dai pagamenti effettuati a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti. Questi trasferimenti si basano sulla dotazione per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (4).

(9)

È necessario fissare la ripartizione annuale delle risorse specifiche destinate ad azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

(10)

È necessario fissare la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea e delle risorse specifiche per le tre componenti di tale obiettivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

Per motivi di trasparenza, le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011.

(12)

Per motivi di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione del 2 % l'anno in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per stabilire le risorse effettivamente disponibili previa deduzione del sostegno al meccanismo per collegare l'Europa, degli aiuti agli indigenti, dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e della dotazione per le azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è fissata nell'allegato I.

Articolo 2

La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è fissata nell'allegato II.

Articolo 3

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è fissata nell'allegato III.

Articolo 4

Le regioni ammesse a beneficiare dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono elencate nell'allegato IV.

Articolo 5

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato V.

Articolo 6

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VI.

Articolo 7

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VII.

Articolo 8

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato VIII.

Articolo 9

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche e le regioni NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato IX.

Articolo 10

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato X.

Articolo 11

La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa è fissata nell'allegato XI.

Articolo 12

La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione globale di ciascuno Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione agli aiuti agli indigenti è fissata nell'allegato XII.

Articolo 13

La ripartizione annuale delle risorse destinate ad azioni innovative sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile è fissata nell'allegato XIII.

Articolo 14

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XIV.

Articolo 15

La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione transnazionale» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XV.

Articolo 16

La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell'ambito della componente «cooperazione interregionale» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e disponibili per la programmazione è fissata nell'allegato XVI.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(3)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(4)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).


ALLEGATO I

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE (1)

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

1 829 651 978

BG

912 762 146

947 228 200

1 014 366 429

1 007 708 820

1 026 095 991

1 042 512 985

1 056 852 478

7 007 527 049

CZ

2 851 489 616

2 870 654 228

2 972 186 108

2 898 109 985

2 898 109 985

2 898 109 985

2 898 109 985

20 286 769 892

DK

42 089 254

42 089 254

42 089 253

42 089 253

42 089 253

42 089 253

42 089 253

294 624 773

DE

2 337 022 885

2 337 022 886

2 337 022 886

2 337 022 887

2 337 022 887

2 337 022 887

2 337 022 887

16 359 160 205

EE

433 537 403

449 274 687

477 288 395

475 072 039

485 308 474

495 303 575

505 033 588

3 320 818 161

IE

124 110 169

124 110 169

124 110 168

124 110 168

124 110 168

124 110 168

124 110 168

868 771 178

EL

2 010 040 733

2 019 992 868

2 072 718 115

2 034 250 571

2 034 250 571

2 034 250 571

2 034 250 571

14 239 754 000

ES

3 510 544 367

3 510 544 367

3 510 544 366

3 510 544 365

3 510 544 365

3 510 544 365

3 510 544 365

24 573 810 560

FR

1 904 468 486

1 904 468 486

1 904 468 486

1 904 468 487

1 904 468 487

1 904 468 487

1 904 468 487

13 331 279 406

HR

949 391 909

1 085 502 792

1 151 664 937

1 143 131 912

1 166 371 618

1 190 350 242

1 214 578 925

7 900 992 335

IT

4 048 995 922

4 048 995 922

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

28 342 971 444

CY

90 820 315

80 630 167

74 050 504

62 816 061

61 294 653

59 773 245

57 871 485

487 256 430

LV

541 715 222

560 523 015

597 833 612

594 548 714

607 178 912

619 783 233

632 349 365

4 153 932 073

LT

834 050 133

860 933 351

915 187 536

907 522 575

923 519 831

938 945 581

953 761 971

6 333 920 978

LU

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

38 786 979

HU

2 779 353 657

2 816 939 222

2 936 542 585

2 876 670 184

2 895 273 472

2 921 232 173

2 954 735 042

20 180 746 335

MT

93 933 717

94 600 435

98 132 633

95 555 596

95 555 596

95 555 596

95 555 596

668 889 169

NL

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

908 154 114

AT

126 908 831

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

888 361 811

PL

9 235 708 019

9 641 873 437

10 357 214 526

10 361 961 089

10 626 661 156

10 876 066 847

11 108 766 572

72 208 251 646

PT

2 763 230 589

2 771 993 145

2 818 416 136

2 784 546 623

2 784 546 623

2 784 546 623

2 784 546 623

19 491 826 362

RO

2 678 849 819

2 830 059 481

3 083 034 088

3 093 864 383

3 177 357 712

3 251 023 808

3 314 210 156

21 428 399 447

SI

398 448 372

401 189 965

415 714 605

405 117 648

405 117 648

405 117 648

405 117 648

2 835 823 534

SK

1 674 054 231

1 735 678 794

1 850 512 640

1 845 096 181

1 891 897 721

1 941 890 825

1 950 418 815

12 889 549 207

FI

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

1 183 134 295

SE

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

1 539 982 976

UK

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

9 604 289 072

Totale

42 499 239 997

43 418 927 903

45 086 716 960

44 837 826 493

45 330 394 075

45 806 317 049

46 218 012 932

313 197 435 409


(1)  Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92 del regolamento (UE) n. 1303/2013, Cipro beneficia di una dotazione supplementare di 94,2 milioni di euro nel 2014 e di 92,4 milioni nel 2015 da aggiungere alla dotazione dei fondi strutturali di tale paese.


ALLEGATO II

RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

12 344 048

17 670 573

24 739 899

44 070 834

44 070 834

44 070 834

44 070 834

231 037 856

BG

7 768 204

11 120 225

15 569 006

27 734 109

27 734 109

27 734 109

27 734 109

145 393 871

CZ

15 931 824

22 806 495

31 930 508

56 879 946

56 879 946

56 879 946

56 879 946

298 188 611

DK

10 640 814

15 232 385

21 326 285

37 989 935

37 989 935

37 989 935

37 989 935

199 159 224

DE

45 280 810

64 819 722

90 751 637

161 661 948

161 661 948

161 661 948

161 661 948

847 499 961

EE

2 598 963

3 720 427

5 208 828

9 278 832

9 278 832

9 278 832

9 278 832

48 643 546

IE

7 915 956

11 331 736

15 865 137

28 261 629

28 261 629

28 261 629

28 261 629

148 159 345

EL

10 864 605

15 552 740

21 774 801

38 788 907

38 788 907

38 788 907

38 788 907

203 347 774

ES

28 965 526

41 464 305

58 052 601

103 412 972

103 412 972

103 412 972

103 412 972

542 134 320

FR

51 094 488

73 142 032

102 403 386

182 417 988

182 417 988

182 417 988

182 417 988

956 311 858

HR

6 852 729

9 809 717

13 734 212

24 465 669

24 465 669

24 465 669

24 465 669

128 259 334

IT

53 319 438

76 327 061

106 862 627

190 361 531

190 361 531

190 361 531

190 361 531

997 955 250

CY

1 535 466

2 198 027

3 077 374

5 481 931

5 481 931

5 481 931

5 481 931

28 738 591

LV

4 390 272

6 284 698

8 798 968

15 674 188

15 674 188

15 674 188

15 674 188

82 170 690

LT

5 334 218

7 635 964

10 690 821

19 044 273

19 044 273

19 044 273

19 044 273

99 838 095

LU

946 393

1 354 768

1 896 756

3 378 817

3 378 817

3 378 817

3 378 817

17 713 185

HU

16 969 487

24 291 912

34 010 186

60 584 614

60 584 614

60 584 614

60 584 614

317 610 041

MT

797 794

1 142 046

1 598 935

2 848 289

2 848 289

2 848 289

2 848 289

14 931 931

NL

18 277 388

26 164 179

36 631 476

65 254 094

65 254 094

65 254 094

65 254 094

342 089 419

AT

12 068 424

17 276 012

24 187 495

43 086 799

43 086 799

43 086 799

43 086 799

225 879 127

PL

32 857 257

47 035 337

65 852 394

117 307 266

117 307 266

117 307 266

117 307 266

614 974 052

PT

5 743 913

8 222 442

11 511 929

20 506 967

20 506 967

20 506 967

20 506 967

107 506 152

RO

21 232 900

30 395 005

42 554 895

75 805 874

75 805 874

75 805 874

75 805 874

397 406 296

SI

2 949 658

4 222 452

5 911 695

10 530 898

10 530 898

10 530 898

10 530 898

55 207 397

SK

10 476 837

14 997 647

20 997 636

37 404 489

37 404 489

37 404 489

37 404 489

196 090 076

FI

7 567 969

10 833 589

15 167 699

27 019 235

27 019 235

27 019 235

27 019 235

141 646 197

SE

16 053 443

22 980 591

32 174 257

57 314 152

57 314 152

57 314 152

57 314 152

300 464 899

UK

40 600 579

58 119 943

81 371 534

144 952 544

144 952 544

144 952 544

144 952 544

759 902 232

Cooperazione interregionale

26 714 345

38 241 727

53 540 792

95 375 784

95 375 784

95 375 784

95 375 784

500 000 000

Totale

478 093 748

684 393 757

958 193 769

1 706 894 514

1 706 894 514

1 706 894 514

1 706 894 514

8 948 259 330


ALLEGATO III

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Ripartizione annuale della dotazione speciale

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

Totale

BE

22 464 896

17 179 038

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

51 558 745

CZ

7 199 758

5 505 697

12 705 455

IE

36 075 815

27 587 388

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

881 438 516

FR

164 197 762

125 562 994

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

61 824 390

IT

300 437 373

229 746 226

530 183 599

CY

6 126 207

4 684 747

10 810 954

LV

15 358 075

11 744 410

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

29 692 153

HU

26 345 509

20 146 566

46 492 075

PL

133 639 212

102 194 692

235 833 904

PT

85 111 913

65 085 581

150 197 494

RO

56 112 815

42 909 800

99 022 615

SI

4 876 537

3 729 117

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

67 427 983

SE

23 379 703

17 878 597

41 258 300

UK

109 107 228

83 434 939

192 542 167

Totale

1 700 000 000

1 300 000 000

3 000 000 000


ALLEGATO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG31

Severozapaden

BG34

Yugoiztochen

BG42

Yuzhen tsentralen

CZ04

Severozápad

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

EL11

Anatoliki Makedonia, Thraki

EL30

Attiki

EL23

Dytiki Ellada

EL13

Dytiki Makedonia

EL21

Ipeiros

EL12

Kentriki Makedonia

EL43

Kriti

EL42

Notio Aigaio

EL25

Peloponnisos

EL24

Sterea Ellada

EL14

Thessalia

EL41

Voreio Aigaio

ES61

Andalucía

ES24

Aragón

ES70

Canarias

ES13

Cantabria

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES51

Cataluña

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ES30

Comunidad de Madrid

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES52

Comunidad Valenciana

ES43

Extremadura

ES11

Galicia

ES53

Illes Balears

ES23

La Rioja

ES21

País Vasco

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

FR61

Aquitaine

FR72

Auvergne

FR24

Centre

FR21

Champagne-Ardenne

FR91

Guadeloupe

FR93

Guyane

FR23

Haute-Normandie

FR81

Languedoc-Roussillon

FR92

Martinique

FR30

Nord — Pas-de-Calais

FR22

Picardie

FR94

Réunion

FR--

Mayotte

HR03

Jadranska Hrvatska

HR04

Kontinentalna Hrvatska

ITF1

Abruzzo

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITF3

Campania

ITH5

Emilia-Romagna

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

ITI4

Lazio

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITI3

Marche

ITF2

Molise

ITC1

Piemonte

ITF4

Puglia

ITG2

Sardegna

ITG1

Sicilia

ITI1

Toscana

ITI2

Umbria

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

CY00

Kýpros

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU33

Dél-Alföld

HU23

Dél-Dunántúl

HU32

Észak-Alföld

HU31

Észak-Magyarország

PL51

Dolnośląskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL11

Łódzkie

PL31

Lubelskie

PL43

Lubuskie

PL21

Małopolskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL42

Zachodniopomorskie

PT18

Alentejo

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT11

Norte

PT30

Região Autónoma da Madeira

PT20

Região Autónoma dos Açores

RO12

Centru

RO31

Sud — Muntenia

RO22

Sud-Est

SI01

Vzhodna Slovenija

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

SK02

Západné Slovensko

SE32

Mellersta Norrland

SE31

Norra Mellansverige

SE22

Sydsverige

UKI1

Inner London

UKD7

Merseyside

UKM3

South Western Scotland

UKC1

Tees Valley and Durham

UKG3

West Midlands


ALLEGATO V

REGIONI MENO SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BG

633 107 036

665 535 598

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

2 055 579 259

2 096 732 366

2 138 703 523

2 181 505 936

2 225 163 656

2 269 693 644

2 315 110 737

15 282 489 121

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

351 209 670

366 039 479

381 134 351

396 475 911

2 461 238 403

EL

946 139 585

965 081 911

984 400 726

1 004 102 073

1 024 197 101

1 044 693 611

1 065 598 408

7 034 213 415

ES

274 447 229

279 941 827

285 545 634

291 260 403

297 089 368

303 034 793

309 098 650

2 040 417 904

FR

458 367 330

467 544 252

476 903 556

486 448 164

496 183 491

506 113 321

516 240 941

3 407 801 055

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

3 002 773 680

3 062 891 023

3 124 203 241

3 186 729 537

3 250 505 253

3 315 555 164

3 381 900 862

22 324 558 760

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

HU

1 975 765 543

2 029 071 762

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

PL

6 227 440 517

6 592 819 519

6 973 798 076

7 321 390 124

7 669 566 356

8 016 859 544

8 361 727 625

51 163 601 761

PT

2 242 374 103

2 287 267 253

2 333 052 752

2 379 744 976

2 427 370 232

2 475 947 017

2 525 491 493

16 671 247 826

RO

1 787 364 135

1 916 453 789

2 057 935 244

2 168 251 033

2 275 226 299

2 377 982 008

2 475 632 825

15 058 845 333

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

179 862 391

183 461 933

187 133 393

190 877 991

1 260 021 776

SK

1 177 223 569

1 235 904 150

1 295 365 024

1 353 998 647

1 416 762 246

1 483 975 692

1 520 432 158

9 483 661 486

UK

320 548 422

326 965 858

333 510 861

340 185 493

346 993 502

353 937 533

361 019 901

2 383 161 570

EU28

23 209 585 920

24 203 316 917

25 165 650 836

26 048 563 006

26 946 287 919

27 856 569 828

28 741 832 960

182 171 807 386


ALLEGATO VI

REGIONI IN TRANSIZIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

DK

9 604 017

9 796 294

9 992 391

10 192 372

10 396 351

10 604 403

10 816 601

71 402 429

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EL

310 185 498

316 395 613

322 729 156

329 188 111

335 776 130

342 495 772

349 349 270

2 306 119 550

ES

1 802 304 820

1 838 388 039

1 875 188 441

1 912 717 548

1 950 996 576

1 990 040 392

2 029 861 960

13 399 497 776

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

IT

148 222 763

151 190 273

154 216 762

157 303 182

160 451 275

163 662 266

166 937 219

1 101 983 740

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PT

34 646 906

35 340 550

36 047 980

36 769 421

37 505 279

38 255 838

39 021 350

257 587 324

UK

352 059 899

359 108 201

366 296 611

373 627 391

381 104 661

388 731 324

396 509 923

2 617 438 010

EU28

4 758 943 317

4 854 219 812

4 951 390 044

5 050 484 478

5 151 559 065

5 254 653 054

5 359 800 710

35 381 050 480


ALLEGATO VII

REGIONI PIÙ SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

133 983 737

136 665 167

139 400 171

142 189 652

938 619 886

CZ

11 863 892

12 101 409

12 343 648

12 590 685

12 842 657

13 099 665

13 361 792

88 203 748

DK

34 312 691

34 999 645

35 700 254

36 414 737

37 143 497

37 886 818

38 644 946

255 102 588

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

135 842 737

138 561 348

141 334 276

144 162 438

951 643 090

EL

340 050 187

346 858 212

353 801 549

360 882 370

368 104 685

375 471 296

382 984 650

2 528 152 949

ES

1 489 566 360

1 519 388 368

1 549 803 112

1 580 820 118

1 612 456 915

1 644 725 794

1 677 637 467

11 074 398 134

FR

853 913 028

871 009 126

888 444 992

906 226 067

924 362 445

942 861 169

961 728 366

6 348 545 193

IT

1 034 642 477

1 055 356 644

1 076 482 520

1 098 026 722

1 120 001 427

1 142 415 171

1 165 275 395

7 692 200 356

CY

29 834 028

30 431 320

31 040 483

31 661 711

32 295 353

32 941 654

33 600 830

221 805 379

CY

(dotazione supplementare)

99 965 794

100 016 732

 

 

 

 

 

199 982 526

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

144 834 749

147 733 280

150 689 723

153 705 063

1 014 636 456

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

301 362 222

307 499 247

313 754 629

320 112 440

326 590 984

333 192 864

339 920 326

2 242 432 712

PT

171 563 216

174 997 974

178 501 004

182 073 410

185 717 200

189 433 791

193 224 421

1 275 511 016

RO

59 149 276

60 422 343

61 721 122

63 011 662

64 320 717

65 649 018

66 997 146

441 271 284

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

120 947 673

123 368 169

125 837 025

128 355 063

847 296 093

SK

5 946 274

6 066 389

6 188 821

6 313 575

6 440 854

6 570 710

6 702 353

44 228 976

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

142 620 533

145 474 786

148 386 065

151 355 338

999 124 788

SE

203 429 558

207 502 274

211 655 946

215 891 880

220 212 459

224 619 362

229 114 055

1 512 425 534

UK

775 771 218

791 302 294

807 142 102

823 295 628

839 771 946

856 577 455

873 717 757

5 767 578 400

EU28

7 383 027 793

7 529 085 455

7 577 974 625

7 729 772 316

7 884 590 746

8 042 490 408

8 203 523 165

54 350 464 508


ALLEGATO VIII

FONDO DI COESIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BG

282 457 774

297 696 283

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

835 710 590

856 022 660

876 417 385

895 408 841

913 115 268

932 834 732

949 416 246

6 258 925 722

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

153 479 713

159 838 549

166 605 941

172 852 416

1 073 321 882

EL

433 982 385

444 530 393

455 121 321

464 983 536

474 178 437

484 418 706

493 029 443

3 250 244 221

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

369 817 264

384 676 335

400 937 858

416 244 629

2 559 545 971

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

32 537 256

31 698 643

30 869 169

29 491 699

269 541 702

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

s269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

HU

786 549 322

811 496 495

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

825 196 830

884 842 501

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

128 092 675

130 625 667

133 446 635

135 818 702

895 370 363

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

EU28

7 939 304 699

8 346 548 261

8 738 484 012

9 081 899 076

9 420 441 963

9 780 746 616

10 092 313 430

63 399 738 057


ALLEGATO IX

REGIONI ULTRAPERIFERICHE E REGIONI SETTENTRIONALI A BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

ES

65 119 389

66 423 091

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

EU28

209 212 876

213 401 352

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035


ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIALE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

Totale

BE

23 839 927

18 595 143

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

55 188 745

CZ

7 640 441

5 959 543

13 599 984

IE

38 283 943

29 861 476

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

31 782 633

HU

27 958 065

21 807 291

49 765 356

PL

141 819 001

110 618 821

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

72 175 259

SE

24 810 728

19 352 368

44 163 096

UK

115 785 463

90 312 661

206 098 124

EU28

1 804 053 600

1 407 161 806

3 211 215 406


ALLEGATO XI

IMPORTI TRASFERITI DALLE DOTAZIONI DEL FONDO DI COESIONE AL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BG

32 791 216

40 028 814

77 375 649

51 015 116

51 992 778

52 336 240

53 709 790

359 249 603

CZ

100 483 893

116 312 965

214 868 820

139 488 935

139 665 187

138 417 148

140 159 665

989 396 613

EE

15 485 089

18 868 114

36 279 755

23 909 438

24 448 043

24 721 549

25 517 719

169 229 707

EL

52 181 030

60 401 027

111 580 832

72 436 249

72 527 777

71 879 673

72 784 558

513 791 146

HR

32 622 228

45 818 875

87 244 081

57 611 019

58 838 018

59 492 505

61 449 030

403 075 756

CY

8 017 347

6 937 543

9 562 851

5 068 732

4 848 454

4 580 471

4 353 777

43 369 175

LV

19 450 890

23 654 430

45 650 289

30 073 351

30 738 631

31 084 354

32 101 980

212 753 925

LT

29 944 881

36 234 602

69 517 608

45 722 820

46 575 099

46 918 183

48 247 294

323 160 487

HU

93 609 146

109 882 364

205 817 862

133 886 285

134 979 393

135 050 948

138 420 904

951 646 902

MT

3 495 740

4 046 418

7 475 083

4 852 688

4 858 820

4 815 402

4 876 022

34 420 173

PL

324 426 623

401 138 681

783 018 706

518 336 602

532 137 916

539 658 846

558 050 530

3 656 767 904

PT

45 943 826

53 181 286

98 243 563

63 777 936

63 858 523

63 287 888

64 084 611

452 377 633

RO

93 792 333

118 302 338

234 355 026

155 767 218

160 110 747

162 305 951

167 498 471

1 092 132 084

SI

14 374 719

16 639 146

30 738 050

19 954 584

19 979 798

19 801 259

20 050 535

141 538 091

SK

59 681 039

72 853 397

140 771 825

92 899 027

95 340 816

96 949 583

98 595 114

657 090 801

Totale

926 300 000

1 124 300 000

2 152 500 000

1 414 800 000

1 440 900 000

1 451 300 000

1 489 900 000

10 000 000 000


IMPORTI TRASFERITI DALLE DOTAZIONI DEL FONDO DI COESIONE AL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BG

34 798 301

43 328 476

85 428 969

57 451 306

59 723 359

61 320 247

64 188 171

406 238 829

CZ

106 634 311

125 900 894

237 232 539

157 087 197

160 431 399

162 177 750

167 503 774

1 116 967 864

EE

16 432 900

20 423 453

40 055 781

26 925 911

28 083 117

28 965 235

30 496 036

191 382 433

EL

55 374 926

65 380 014

123 194 255

81 574 981

83 311 618

84 218 493

86 984 284

580 038 571

HR

34 618 969

49 595 824

96 324 515

64 879 365

67 586 388

69 704 952

73 437 279

456 147 292

CY

8 508 073

7 509 420

10 558 160

5 708 215

5 569 350

5 366 752

5 203 167

48 423 137

LV

20 641 440

25 604 316

50 401 608

33 867 478

35 309 025

36 420 275

38 364 838

240 608 980

LT

31 777 747

39 221 499

76 753 056

51 491 322

53 500 149

54 972 129

57 659 983

365 375 885

HU

99 338 775

118 940 205

227 239 550

150 777 703

155 048 894

158 233 710

165 425 794

1 075 004 631

MT

3 709 707

4 379 973

8 253 096

5 464 915

5 581 257

5 642 011

5 827 298

38 858 257

PL

344 284 128

434 205 409

864 515 922

583 731 202

611 259 197

632 296 349

666 922 041

4 137 214 248

PT

48 755 956

57 565 134

108 468 832

71 824 315

73 353 370

74 151 848

76 587 042

510 706 497

RO

99 533 174

128 054 255

258 746 885

175 419 187

183 916 920

190 167 290

200 176 178

1 236 013 889

SI

15 254 567

18 010 747

33 937 291

22 472 103

22 950 508

23 200 331

23 962 245

159 787 792

SK

63 333 996

78 858 860

155 423 470

104 619 393

109 516 629

113 591 888

117 830 288

743 174 524

Totale

982 996 970

1 216 978 479

2 376 533 929

1 593 294 593

1 655 141 180

1 700 429 260

1 780 568 418

11 305 942 829


ALLEGATO XII

IMPORTI TRASFERITI DALL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE AGLI AIUTI AGLI INDIGENTI

EUR, prezzi 2011

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 007

65 730 055

BG

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 379

93 326 641

CZ

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 528

20 772 702

DK

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

DE

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

70 245 861

EE

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 846

7 124 934

IE

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 851

20 270 945

EL

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 372

250 175 616

ES

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 112

501 655 796

FR

63 507 993

63 507 993

63 507 992

63 507 992

63 507 992

63 507 992

63 507 992

444 555 946

HR

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 165

32 614 149

IT

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

597 089 815

CY

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

LV

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

36 527 848

LT

9 820 084

9 820 084

9 820 085

9 820 084

9 820 084

9 820 084

9 820 085

68 740 590

LU

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

HU

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

83 592 572

MT

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

NL

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

AT

2 293 742

2 293 742

2 293 742

2 293 743

2 293 742

2 293 742

2 293 743

16 056 196

PL

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

421 475 166

PT

22 507 347

22 507 347

22 507 347

22 507 347

22 507 348

22 507 348

22 507 348

157 551 432

RO

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

392 674 359

SI

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

18 263 924

SK

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 252

49 071 752

FI

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 177

20 070 245

SE

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

7 024 584

UK

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

Totale

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

3 395 684 880


IMPORTI TRASFERITI DALL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE AGLI AIUTI AGLI INDIGENTI

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

9 964 752

10 164 047

10 367 328

10 574 674

10 786 168

11 001 891

11 221 928

74 080 788

BG

14 148 425

14 431 394

14 720 022

15 014 422

15 314 710

15 621 004

15 933 427

105 183 404

CZ

3 149 166

3 212 149

3 276 392

3 341 919

3 408 758

3 476 933

3 546 470

23 411 787

DK

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

DE

10 649 353

10 862 340

11 079 587

11 301 178

11 527 202

11 757 746

11 992 901

79 170 307

EE

1 080 148

1 101 752

1 123 787

1 146 262

1 169 188

1 192 571

1 216 420

8 030 128

IE

3 073 098

3 134 560

3 197 251

3 261 197

3 326 420

3 392 949

3 460 810

22 846 285

EL

37 926 909

38 685 448

39 459 156

40 248 339

41 053 307

41 874 373

42 711 858

281 959 390

ES

76 051 593

77 572 624

79 124 076

80 706 558

82 320 690

83 967 103

85 646 443

565 389 087

FR

67 395 190

68 743 094

70 117 955

71 520 314

72 950 721

74 409 734

75 897 930

501 034 938

HR

4 944 342

5 043 229

5 144 093

5 246 975

5 351 915

5 458 953

5 568 133

36 757 640

IT

90 519 498

92 329 889

94 176 486

96 060 016

97 981 216

99 940 840

101 939 657

672 947 602

CY

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

LV

5 537 664

5 648 417

5 761 385

5 876 613

5 994 145

6 114 028

6 236 308

41 168 560

LT

10 421 152

10 629 575

10 842 167

11 059 009

11 280 189

11 505 794

11 735 910

77 473 796

LU

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

HU

12 672 729

12 926 184

13 184 708

13 448 402

13 717 369

13 991 718

14 271 552

94 212 662

MT

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

NL

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

AT

2 434 137

2 482 820

2 532 477

2 583 127

2 634 789

2 687 484

2 741 235

18 096 069

PL

63 896 117

65 174 040

66 477 520

67 807 070

69 163 212

70 546 476

71 957 405

475 021 840

PT

23 884 977

24 362 677

24 849 930

25 346 929

25 853 868

26 370 946

26 898 365

177 567 692

RO

59 529 881

60 720 479

61 934 889

63 173 586

64 437 058

65 725 799

67 040 316

442 562 008

SI

2 768 832

2 824 209

2 880 692

2 938 306

2 997 073

3 057 014

3 118 155

20 584 281

SK

7 439 334

7 588 120

7 739 883

7 894 681

8 052 574

8 213 625

8 377 900

55 306 117

FI

3 042 672

3 103 525

3 165 596

3 228 908

3 293 486

3 359 356

3 426 542

22 620 085

SE

1 064 935

1 086 234

1 107 959

1 130 117

1 152 720

1 175 774

1 199 290

7 917 029

UK

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

Totale

514 789 706

525 085 508

535 587 213

546 298 956

557 224 938

568 369 433

579 736 825

3 827 092 579


ALLEGATO XIII

AZIONI INNOVATIVE URBANE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

EU28

50 028 377

51 028 945

52 049 523

53 090 514

54 152 324

55 235 371

56 340 079

371 925 133


ALLEGATO XIV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

10 862 615

15 860 889

22 650 355

41 155 561

41 978 672

42 818 245

43 674 610

219 000 947

BG

6 654 813

9 716 930

13 876 392

25 213 320

25 717 587

26 231 939

26 756 577

134 167 558

CZ

14 716 434

21 487 988

30 686 207

55 756 657

56 871 790

58 009 226

59 169 411

296 697 713

DK

10 128 783

14 789 396

21 120 196

38 375 271

39 142 776

39 925 631

40 724 144

204 206 197

DE

31 085 118

45 388 483

64 817 628

117 773 246

120 128 711

122 531 285

124 981 911

626 706 382

EE

2 473 900

3 612 228

5 158 491

9 372 946

9 560 405

9 751 613

9 946 646

49 876 229

IE

7 465 395

10 900 491

15 566 595

28 284 410

28 850 099

29 427 101

30 015 643

150 509 734

EL

9 189 465

13 417 864

19 161 558

34 816 437

35 512 766

36 223 021

36 947 482

185 268 593

ES

21 326 332

31 139 333

44 468 939

80 799 798

82 415 794

84 064 109

85 745 392

429 959 697

FR

40 905 699

59 727 861

85 295 171

154 980 820

158 080 436

161 242 045

164 466 886

824 698 918

HR

6 339 456

9 256 464

13 218 817

24 018 514

24 498 884

24 988 862

25 488 639

127 809 636

IT

44 146 777

64 460 273

92 053 355

167 260 402

170 605 610

174 017 722

177 498 076

890 042 215

CY

1 461 578

2 134 103

3 047 634

5 537 532

5 648 283

5 761 248

5 876 473

29 466 851

LV

4 179 014

6 101 923

8 713 935

15 833 167

16 149 830

16 472 827

16 802 283

84 252 979

LT

4 953 742

7 233 136

10 329 376

18 768 416

19 143 784

19 526 660

19 917 193

99 872 307

LU

900 851

1 315 367

1 878 426

3 413 087

3 481 349

3 550 976

3 621 996

18 162 052

HU

15 890 653

23 202 505

33 134 647

60 205 458

61 409 567

62 637 759

63 890 514

320 371 103

MT

759 405

1 108 833

1 583 483

2 877 178

2 934 722

2 993 416

3 053 285

15 310 322

NL

15 962 042

23 306 743

33 283 506

60 475 933

61 685 452

62 919 161

64 177 544

321 810 381

AT

11 056 814

16 144 445

23 055 295

41 891 334

42 729 161

43 583 744

44 455 419

222 916 212

PL

26 943 308

39 340 878

56 181 268

102 081 030

104 122 650

106 205 103

108 329 205

543 203 442

PT

3 900 527

5 695 299

8 133 249

14 778 064

15 073 625

15 375 098

15 682 600

78 638 462

RO

18 052 826

26 359 569

37 643 134

68 397 351

69 765 298

71 160 604

72 583 816

363 962 598

SI

2 704 313

3 948 664

5 638 943

10 245 927

10 450 846

10 659 862

10 873 060

54 521 615

SK

9 972 692

14 561 480

20 794 715

37 783 873

38 539 551

39 310 342

40 096 548

201 059 201

FI

6 915 628

10 097 755

14 420 235

26 201 482

26 725 511

27 260 022

27 805 222

139 425 855

SE

15 088 981

22 031 956

31 463 031

57 168 142

58 311 505

59 477 735

60 667 290

304 208 640

UK

30 370 870

44 345 582

63 328 302

115 067 148

117 368 492

119 715 861

122 110 179

612 306 434

EU28

374 408 031

546 686 438

780 702 883

1 418 532 504

1 446 903 156

1 475 841 217

1 505 358 044

7 548 432 273


ALLEGATO XV

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

2 191 139

3 199 362

4 568 891

8 301 648

8 467 681

8 637 035

8 809 775

44 175 531

BG

1 560 014

2 277 830

3 252 886

5 910 474

6 028 684

6 149 257

6 272 243

31 451 388

CZ

2 131 372

3 112 093

4 444 265

8 075 204

8 236 708

8 401 442

8 569 471

42 970 555

DK

1 123 813

1 640 920

2 343 335

4 257 828

4 342 984

4 429 844

4 518 441

22 657 165

DE

16 799 056

24 528 899

35 028 823

63 647 163

64 920 106

66 218 508

67 542 878

338 685 433

EE

274 488

400 788

572 348

1 039 954

1 060 753

1 081 968

1 103 607

5 533 906

IE

905 677

1 322 414

1 888 492

3 431 379

3 500 006

3 570 006

3 641 406

18 259 380

EL

2 299 787

3 358 001

4 795 438

8 713 283

8 887 549

9 065 300

9 246 606

46 365 964

ES

9 304 532

13 585 877

19 401 492

35 252 395

35 957 443

36 676 592

37 410 124

187 588 455

FR

13 126 403

19 166 328

27 370 726

49 732 450

50 727 099

51 741 641

52 776 473

264 641 120

HR

907 262

1 324 725

1 891 789

3 437 370

3 506 117

3 576 240

3 647 764

18 291 267

IT

12 238 197

17 869 427

25 518 673

46 367 278

47 294 624

48 240 516

49 205 326

246 734 041

CY

162 167

236 785

338 144

614 405

626 693

639 227

652 011

3 269 432

LV

463 671

677 026

966 835

1 756 733

1 791 868

1 827 705

1 864 260

9 348 098

LT

687 161

1 003 348

1 432 842

2 603 465

2 655 534

2 708 645

2 762 817

13 853 812

LU

99 953

145 944

208 416

378 691

386 265

393 990

401 870

2 015 129

HU

2 054 474

2 999 811

4 283 921

7 783 859

7 939 536

8 098 327

8 260 293

41 420 221

MT

84 258

123 028

175 692

319 231

325 616

332 128

338 771

1 698 724

NL

3 366 181

4 915 082

7 019 049

12 753 572

13 008 643

13 268 816

13 534 193

67 865 536

AT

1 705 468

2 490 215

3 556 187

6 461 571

6 590 802

6 722 618

6 857 071

34 383 932

PL

7 803 036

11 393 489

16 270 625

29 563 630

30 154 902

30 758 000

31 373 160

157 316 842

PT

2 173 625

3 173 786

4 532 367

8 235 282

8 399 988

8 567 988

8 739 347

43 822 383

RO

4 400 834

6 425 810

9 176 465

16 673 581

17 007 053

17 347 194

17 694 138

88 725 075

SI

414 932

605 857

865 202

1 572 066

1 603 508

1 635 578

1 668 289

8 365 432

SK

1 106 498

1 615 637

2 307 231

4 192 224

4 276 069

4 361 590

4 448 822

22 308 071

FI

1 087 452

1 587 827

2 267 518

4 120 066

4 202 468

4 286 517

4 372 247

21 924 095

SE

1 887 435

2 755 912

3 935 617

7 150 994

7 294 014

7 439 894

7 588 692

38 052 558

UK

12 563 990

18 345 125

26 198 004

47 601 617

48 553 650

49 524 723

50 515 217

253 302 326

EU28

102 922 875

150 281 346

214 611 273

389 947 413

397 746 363

405 701 289

413 815 312

2 075 025 871


ALLEGATO XVI

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE INTERREGIONALE

EUR, prezzi correnti

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

EU28

28 349 477

41 394 075

59 113 361

107 408 624

109 556 796

111 747 932

113 982 891

571 553 156


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2014

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2014) 2008]

(I testi in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/191/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha inviato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione europea.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia relative a cause pendenti alla data del 1o dicembre 2013 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

VOCE DI BILANCIO: 6701

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Organizzazione di produttori non ammissibile

UNA TANTUM

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Organizzazione di produttori non ammissibile

UNA TANTUM

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici

UNA TANTUM

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Lacune gravi nel controllo di svariati criteri di riconoscimento e carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Organizzazione di produttori non ammissibile

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Costi inammissibili di prodotti fitosanitari biologici

UNA TANTUM

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Condizionalità

2009

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Condizionalità

2010

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Condizionalità

2010

Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Condizionalità

2011

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Condizionalità

2011

Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

TOTALE DK

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Irregolarità

2007

Rimborso per errata applicazione della regola 50/50 in 4 casi

UNA TANTUM

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Irregolarità

2007

Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III dell'esercizio 2006

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Irregolarità

2008

Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III dell'esercizio 2007

UNA TANTUM

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Irregolarità

2011

Mancato rispetto dell'articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005

UNA TANTUM

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Irregolarità

2011

Mancato rispetto dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005

UNA TANTUM

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Irregolarità

2011

Data non corretta del primo verbale amministrativo o giudiziario nella tabella dell'allegato III (caso 02220090118)

UNA TANTUM

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Irregolarità

2011

Negligenza nel recupero di un caso di debiti

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

TOTALE ES

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Condizionalità

2007

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Condizionalità

2007

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Condizionalità

2007

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Condizionalità

2007

Uso della sanzione allo 0 %, anno di domanda 2006

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Condizionalità

2010

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Condizionalità

2010

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Condizionalità

2010

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

TOTALE FI

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Molti pagamenti di aiuti non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Molti pagamenti di aiuti non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Molti pagamenti di aiuti non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Molti pagamenti di aiuti non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Molti pagamenti di aiuti non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Diritti all'aiuto

2007

Errata assegnazione della riserva nazionale

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Diritti all'aiuto

2007

Errata assegnazione della riserva nazionale

UNA TANTUM

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Diritti all'aiuto

2008

Errata assegnazione della riserva nazionale

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Diritti all'aiuto

2008

Errata assegnazione della riserva nazionale

UNA TANTUM

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Diritti all'aiuto

2009

Errata assegnazione della riserva nazionale

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Diritti all'aiuto

2009

Errata assegnazione della riserva nazionale

UNA TANTUM

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Diritti all'aiuto

2010

Errata assegnazione della riserva nazionale

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Diritti all'aiuto

2010

Errata assegnazione della riserva nazionale

UNA TANTUM

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Condizionalità

2009

Rimborso per rettifica incluso nella decisione 43 connessa all'audit XC/2009/003/FR

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Condizionalità

2010

Rimborso per rettifica incluso nella decisione 43 connessa all'audit XC/2009/003/FR

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

TOTALE FR

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

_Recuperi

2009

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

_Recuperi

2010

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

_Recuperi

2011

Errori nella contabilità e nei registri

UNA TANTUM

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Mancata applicazione di riduzioni/esclusioni e pagamenti indebiti per animali non identificati

UNA TANTUM

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Condizionalità

2008

Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Condizionalità

2008

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007

UNA TANTUM

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Condizionalità

2009

Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Condizionalità

2009

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Condizionalità

2010

Controllo non effettivo del CGO 8 bis, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Condizionalità

2010

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Condizionalità

2010

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Condizionalità

2010

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

TOTALE GB

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione di pesche e pere

2008

Controlli fisici lacunosi sul 5 % delle superfici e informazione incompleta sui prodotti venduti sul mercato del fresco nei registri dell'OP

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

TOTALE GR

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2007

Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Diritti all'aiuto

2007

Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2008

Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Diritti all'aiuto

2008

Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2009

Qualità insufficiente e tempistica inadeguata dei controlli in loco, lacune nel controllo dell'ammissibilità degli animali oggetto di domanda, errata applicazione delle sanzioni per i bovini

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Diritti all'aiuto

2009

Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Diritti all'aiuto

2010

Errata applicazione del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2010

Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEAGA (debitori)

FORFETTARIA

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2010

Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEAGA

FORFETTARIA

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Liquidazione dei conti — Regola 50/50

2006

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-267/07

UNA TANTUM

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

TOTALE IT

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I

2009

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Restituzioni all'esportazione — altre

2009

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Restituzioni all'esportazione — zucchero e isoglucosio

2009

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I

2010

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Restituzioni all'esportazione — altre

2010

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Restituzioni all'esportazione — zucchero e isoglucosio

2010

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I

2011

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Restituzioni all'esportazione — altre

2011

Carenze nella qualità dei controlli fisici e nelle relative comunicazioni; mancato controllo dei sigilli e delle sostituzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Altri aiuti diretti — Pecore e capre

2007

Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Altri aiuti diretti — Pecore e capre

2008

Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Altri aiuti diretti — Pecore e capre

2009

Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Altri aiuti diretti — Pecore e capre

2010

Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Altri aiuti diretti — Pecore e capre

2011

Qualità insoddisfacente dei controlli in loco per gli anni di domanda 2006, 2007 e 2008; inizio tardivo dei controlli in loco per gli anni di domanda 2007 e 2008; pagamento per animali non identificati per gli anni di domanda 2006 e 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Condizionalità

2007

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Condizionalità

2007

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Condizionalità

2008

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Condizionalità

2008

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Condizionalità

2009

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Condizionalità

2010

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

TOTALE PT

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Condizionalità

2008

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Condizionalità

2009

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Condizionalità

2009

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Condizionalità

2010

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Condizionalità

2010

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Condizionalità

2010

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Condizionalità

2010

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Condizionalità

2010

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Condizionalità

2011

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Condizionalità

2011

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Condizionalità

2011

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

TOTALE RO

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Condizionalità

2006

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005

FORFETTARIA

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Condizionalità

2007

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Condizionalità

2007

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2005

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, mancano 4 BCAA, anno di domanda 2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Condizionalità

2012

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Condizionalità

2012

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

TOTALE SI

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTALE SI

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

TOTALE 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTALE 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

VOCE DI BILANCIO: 6711

DE

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2008

Lacune nella selezione dei progetti

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2009

Lacune nella selezione dei progetti

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Lacune nella selezione dei progetti

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Lacune nella selezione dei progetti

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

TOTALE DE

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Condizionalità

2009

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Condizionalità

2010

Mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Condizionalità

2010

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Condizionalità

2010

Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Condizionalità

2011

Mancano 6 BCAA, mancato controllo dei requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Condizionalità

2011

Mancata applicazione di sanzioni sui requisiti minimi dei prodotti fitosanitari, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

TOTALE DK

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Condizionalità

2007

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Condizionalità

2008

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Condizionalità

2009

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Condizionalità

2010

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Condizionalità

2010

Manca 1 BCAA, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

TOTALE FI

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2007

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2008

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2009

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2010

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

EXTRAPOLATED

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2010

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Controllo non sufficiente della realizzazione delle tappe e degli obiettivi del piano aziendale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

TOTALE FR

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Condizionalità

2007

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Condizionalità

2008

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Condizionalità

2008

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Condizionalità

2009

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Condizionalità

2009

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Condizionalità

2009

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Condizionalità

2010

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Condizionalità

2010

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Condizionalità

2010

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Condizionalità

2011

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Condizionalità

2011

Mancata o scorretta applicazione di sanzioni regolamentari, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Condizionalità

2009

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Condizionalità

2010

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Condizionalità

2010

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Condizionalità

2011

Controllo non effettivo di BCAA e CGO 2, 4 e 8, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso per i CGO 7 e 8, nessun seguito dato a non conformità minori, controllo non effettivo di BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancanza di metodi di controllo alternativi alla verifica visiva

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Scoperta di irregolarità in seguito ai controlli retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancanza di metodi di controllo alternativi alla verifica visiva

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Non è dato seguito alla mancata presentazione delle domande di pagamento per gli svantaggi naturali

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Scoperta di irregolarità in seguito ai controlli retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

TOTALE GB

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2010

Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEASR

FORFETTARIA

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Riconoscimento organismo pagatore

2010

Lacune nei criteri di riconoscimento per il FEASR (debitori)

FORFETTARIA

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

TOTALE IT

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Condizionalità

2008

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Condizionalità

2008

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Condizionalità

2008

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11, controlli non effettivi sui CGO 6-8 e 16-18 e regime sanzionatorio poco rigoroso, agricoltori senza animali, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Condizionalità

2009

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Condizionalità

2010

Varie BCAA non definite, assenza di controlli per i CGO 1, 2, 5 e 11 e regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

TOTALE PT

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Condizionalità

2009

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Condizionalità

2009

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Condizionalità

2009

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Condizionalità

2010

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Condizionalità

2010

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Condizionalità

2010

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Condizionalità

2011

Controlli eseguiti parzialmente e campionamento delle parcelle non basato sul rischio, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Condizionalità

2011

Mancata definizione e mancato controllo di BCAA, mancata definizione dei criteri di valutazione, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

TOTALE RO

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Condizionalità

2008

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Condizionalità

2010

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Condizionalità

2011

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Condizionalità

2012

Regime sanzionatorio poco rigoroso, carenze nel controllo di 5 BCAA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

TOTALE SI

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

TOTALE 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57


8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/72


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 febbraio 2014

relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2014/6)

(2014/192/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5;

visto il contributo del consiglio generale,

Considerando quanto segue:

1.

I dati granulari sul credito includono informazioni specifiche relative all'esposizione creditizia degli enti creditizi e di altre istituzioni finanziarie che erogano credito in favore di mutuatari. Dati non aggregati di questo tipo possono essere raccolti, nel rispetto di misure adeguate a tutela della riservatezza, mutuatario per mutuatario o prestito per prestito, dalle centrali dei rischi gestite dalle banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (di seguito, «centrali dei rischi») o da altre fonti di dati granulari, compresi i registri dei crediti o altre raccolte statistiche. Una serie di BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono tra loro i dati granulari sul credito, al fine di trasmettere tali dati agli enti segnalanti e agevolare una visione più completa dell'indebitamento dei mutuatari (2).

2.

L'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») specifica che la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle BCN del SEBC, raccoglie le informazioni statistiche necessarie al fine di svolgere i compiti del SEBC presso le autorità nazionali competenti o direttamente presso gli operatori economici. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 2533/98 consente alla BCE di decidere in merito alla raccolta e alla trasmissione all'interno del SEBC, nei limiti e al livello di dettaglio necessario, di informazioni riservate originariamente raccolte a fini diversi da quelli di cui all'articolo 5 dello Statuto del SEBC), a condizione che ciò sia necessario per l'efficiente sviluppo ed elaborazione di statistiche o il miglioramento della loro qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC di cui al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.

I dati granulari sul credito, ottenuti dalle centrali dei rischi o da altre fonti di dati sul credito disponibili, sono necessari per: (a) lo sviluppo e l'elaborazione di nuove statistiche del SEBC in aree quali statistiche sulle attività deteriorate, sulle riserve per attività deteriorate, sulle riserve di rivalutazione e statistiche sui prestiti alle società non finanziarie, disaggregate in relazione alle dimensioni delle società considerate; (b) il miglioramento della qualità delle statistiche del SEBC in aree, quali le statistiche sulle linee di credito disaggregate per settore di controparte, sui prestiti alle società non finanziarie disaggregate per attività economica e sui prestiti coperti da garanzia immobiliare. Tali nuove o migliorate statistiche da produrre sul lungo termine sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza e la ricerca in materia di stabilità finanziaria, così come per il contributo dell'Eurosistema alla buona conduzione delle politiche intraprese dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e stabilità del sistema finanziario.

4.

È opportuno istituire, mediante uno strumento della BCE da adottare ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto del SEBC, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE, da presentare in tempo debito al Consiglio direttivo, al fine di garantire che, per la fine del 2016: a) tutte le BCN dell'Eurosistema gestiscano le banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito, in conformità a requisiti minimi specificati nel corso della fase preparatoria, e b) sia istituita, sulla base di tali banche dati, una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di garantire, in maniera graduale, la disponibilità delle statistiche sul credito necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Eurosistema, contribuendo in particolare alla regolare conduzione delle politiche delle autorità competenti relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. Tale quadro a lungo termine dovrebbe definire la data, non successiva a quella sopra menzionata, a partire dalla quale dovrebbe avere inizio la raccolta di dati granulari sul credito basata su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Sebbene una struttura di base inerente al contenuto dei futuri dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi di tale obblighi armonizzati sia delineata nello schema di segnalazione di riferimento allegato alla presente decisione, la precisa portata e il contenuto dei dati da raccogliere nel contesto del quadro a lungo termine deve ancora essere definita. La preparazione per l'istituzione di tale quadro a lungo termine si realizzerà attraverso attività preparatorie da attuare ai sensi della presente decisione con i seguenti obiettivi: a) la definizione di un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine, b) l'identificazione e la valutazione delle esigenze degli utenti interessati in ordine all'applicazione dei dati granulari sul credito nell'ambito del SEBC nel lungo termine, c) la stima dei costi legati alla raccolta, alla garanzia di qualità e alle procedure di condivisione dei dati, d) la graduale eliminazione di lacune collegate all'incompletezza o all'assenza di banche dati relative a dati granulari sul credito in alcuni Stati membri, e) la definizione della governance e degli aspetti organizzativi più appropriati per il funzionamento del quadro a lungo termine, e f) la garanzia di una migliore interoperatività e riutilizzo dei dati fra le centrali di rischio, i registri dei crediti e altre banche dati sul credito rilevanti che soddisfano i criteri di qualità.

5.

È opportuno che il Consiglio direttivo conferisca al Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») del SEBC il compito di assistere il Consiglio direttivo nell'attuazione di tali misure preparatorie. In particolare, il CST dovrebbe organizzare la trasmissione annuale dei dati granulari sul credito disponibili dalle BCN alla BCE, quale parte del processo di realizzazione di un appropriato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo alle esigenze dei futuri utenti del SEBC. A tal fine, agli utenti del SEBC che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione, può essere consentito l'accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da qualsiasi dato granulare sul credito trasmesso alla BCE, fino all'attuazione di un quadro a lungo termine, in conformità alle garanzie in materia di riservatezza applicabili.

6.

La parità di trattamento delle singole BCN dovrebbe costituire il principio guida sotteso alle misure preparatorie per il quadro a lungo termine. Nel corso della fase preparatoria, il Consiglio direttivo dovrebbe proporre, per tutte le BCN dell'Eurosistema, i criteri minimi necessari relativi al campo di applicazione, ai limiti superiori e inferiori di fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti. Saranno identificate e progressivamente ridotte eventuali difformità tra le serie di dati forniti dalle singole BCN, attraverso l'introduzione di rettifiche a seguito delle successive trasmissioni di dati effettuate ai sensi della presente decisione. Al contempo, alcune BCN dell'Eurosistema potrebbero necessitare, nella fase preparatoria, di un periodo di adattamento più lungo al fine di sviluppare o ottenere accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito. È opportuno garantire a tali BCN, nel corso della fase preparatoria, di poter beneficiare di deroghe temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie sviluppate dal CST, purché la durata di ciascuna specifica deroga sia strettamente limitata al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per garantire l'adempimento, nel corso della fase preparatoria, delle misure preparatorie oggetto della deroga, e a condizione che tale periodo sia, in ogni caso, fissato in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema.

7.

In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri, alle condizioni stabilite da tale giurisprudenza (3). Di conseguenza, l'attuazione della presente decisione non comporta una violazione delle norme del diritto nazionale che impongano particolari obblighi di riservatezza o reciprocità relativamente alla condivisione transfrontaliera dei dati raccolti tramite le centrali dei rischi.

8.

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sull'onere di segnalazione. Le BCN hanno facoltà di proporre, attraverso il CST, modifiche di natura tecnica all'allegato, delle quali si terrà conto nel corso di tale procedura.

9.

L'applicazione delle disposizioni della presente decisione può essere estesa alle BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro attraverso l'istituzione di una cooperazione tra tali BCN e le banche centrali dell'Eurosistema, sulla base di una raccomandazione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

La presente decisione definisce le misure preparatorie necessarie a istituire, in maniera graduale, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito fondato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Entro la fine del 2016, tale quadro a lungo termine comprende: a) banche dati relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «centrale dei rischi» si intende un registro dei crediti gestito da una BCN del SEBC;

2)

per «registro dei crediti» si intende un registro che raccoglie dati granulari sul credito provenienti da istituzioni segnalanti;

3)

per «dati granulari sul credito» si intendono informazioni relative all'esposizione creditizia di enti creditizi o altre istituzioni finanziarie che erogano credito nei confronti dei mutuatari, fornite mutuatario per mutuatario o prestito per prestito.

Articolo 3

Organizzazione delle misure preparatorie

1.   Le misure preparatorie da adottare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, comprendono:

a)

l'identificazione delle esigenze degli utenti pertinenti e la stima dei costi legati alle proposte per la raccolta, la garanzia di qualità e le procedure per la condivisione dei dati da applicare nel lungo termine;

b)

la definizione e il miglioramento delle serie di dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi del quadro a lungo termine, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione, i limiti delle fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti;

c)

l'organizzazione della trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria, in conformità all'articolo 4, e la definizione di requisiti di qualità ai quali i dati granulari sul credito ottenuti dalle centrali dei rischi o da altri registri dei crediti devono uniformarsi prima dell'avvio di tale trasmissione;

d)

lo sviluppo di misure operative dettagliate specificanti le modalità di trasmissione, compilazione, conservazione e utilizzo dei dati granulari sul credito da testare e modulare nella fase preparatoria al fine della loro successiva incorporazione nel quadro a lungo termine;

e)

la fissazione di un calendario per specifiche iniziative e risultati che le singole BCN e la BCE sono tenute a completare, incluse le iniziative che devono essere intraprese dalle BCN ancora prive di accesso a banche dati complete relative ai dati granulari sul credito, al fine di ottenere tale accesso attraverso lo sviluppo di una propria centrale dei rischi o mediante altri mezzi;

f)

il monitoraggio dei progressi realizzati in riferimento alle misure elencate alle lettere da a) a e) e l'identificazione, ove necessario, delle necessarie rettifiche.

2.   Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN.

3.   In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Nel corso di ogni periodo di deroga, la BCN interessata riferisce due volte all'anno al CST in merito ai progressi compiuti nell'adempimento delle misure preparatorie oggetto della deroga. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.

Articolo 4

Trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria e garanzie di riservatezza

1.   Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione annuale dalle BCN alla BCE dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili, riferiti al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione successiva è organizzata dal CST sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicura che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.

2.   Le singole BCN trasmettono i dati granulari sul credito richiesti sulla base delle centrali di rischio o di altre banche dati disponibili relative a dati granulari sul credito. Le BCN che beneficiano di una deroga, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, relativa alle misure preparatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) in riferimento alla trasmissione di dati specifici includono nelle loro segnalazioni al CST informazioni in ordine ai progressi compiuti nell'uniformarsi alle trasmissioni di dati richieste nella fase preparatoria.

3.   I dati forniti alla BCE ai sensi del primo paragrafo sono trasmessi in forma elettronica attraverso un accesso remoto sicuro e sono conservate in un'area sicura. L'accesso a tali dati è limitato agli esperti in materia di statistica inclusi nella lista comunicata dal CST al Consiglio direttivo prima dell'avvio della trasmissione. Nel rapporto annuale sulla riservatezza, la BCE include informazioni concernenti le misure di sicurezza adottate.

Articolo 5

Uso delle informazioni statistiche derivanti da dati granulari sul credito nella fase preparatoria

1.   I dati forniti alla BCE ai sensi dell'articolo 4 sono utilizzati per a) definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) definire e produrre informazioni statistiche aggregate ai fini di soddisfare le esigenze statistiche degli utenti del SEBC nella fase preparatoria.

2.   In aggiunta all'accesso e all'uso delle informazioni statistiche aggregate, gli utenti interni al SEBC che non beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 possono richiedere il permesso di accedere e utilizzare informazioni statistiche riservate disaggregate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi ai sensi dell'articolo 4, purché tale accesso a informazioni statistiche riservate: a) soddisfi l'obiettivo di definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) non implichi un accesso diretto a dati granulari sul credito originali raccolti dalle BCN o dalla BCE. Ogni richiesta degli utenti deve essere corredata di un elenco delle persone che avranno accesso alle informazioni in questione.

3.   Le richieste degli utenti avanzate ai sensi del paragrafo 2 sono sottoposte a valutazione e approvazione da parte del Consiglio direttivo, in conformità alla procedura adottata dalla BCE. Il CST assiste il Consiglio direttivo nella valutazione di tali richieste.

Articolo 6

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   La presente decisione ha effetto a partire dal giorno della sua notificazione.

2.   Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio direttivo riceve, a fini di valutazione, una relazione che analizza: a) lo stato delle misure preparatorie stabilite dalla presente decisione e b) l'opportunità di sostituire la presente decisione con uno strumento giuridico della BCE che istituisca obblighi di segnalazione statistica armonizzati e che assicuri l'istituzione di una banca dati relativa ai dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e include una valutazione dell'opportunità di stabilire un cronoprogramma per l'adozione di tali misure, come specificato all'articolo 1, in considerazione dei progressi realizzati.

Articolo 8

Destinatari

Destinatarie della presente decisione sono le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra registri centrali nazionali dei crediti al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), reperibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Dichiarazione n. 17 relativa al primato allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, (GU C 115, 9.5.2005, pag. 344).


ALLEGATO

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI RIFERIMENTO

Dati granulari sul credito segnalati su base individuale, come nella tabella di seguito e comprensivi delle seguenti informazioni:

«attributi del prestatore», descrittivi dell'ente creditizio o della diversa altra istituzione finanziaria che ha accordato il prestito;

«attributi del mutuatario», descrittivi della società non finanziaria o del diverso mutuatario che ha ricevuto il prestito;

«variabili dei dati del credito», descrittive del contratto di credito e della natura del prestito sotto il profilo qualitativo;

«misure dei dati del credito», che forniscono valori numerici suscettibili di ulteriore aggregazione (indicatori quantitativi) e segnalati come dati di fine periodo.

Tipo

Attributi

Sintesi

Livello di anonimizzazione

Attributi del prestatore

Identificativo del prestatore

Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (1).

Non anonimizzato

Attributi del mutuatario

Identificativo del mutuatario

Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili

Anonimizzato

Paese di residenza

Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (2)

Settore istituzionale

Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 95 Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori:

Autorità bancarie centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Fondi comuni monetari

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Società non finanziarie

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Settore di attività economica

Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari), in base all'attività economica, in conformità alla classificazione statistica di cui alla NACE rev. 2 (3) I codici NACE sono indicati al livello 2 di dettaglio (per «divisioni»)

Dimensioni

Classificazione dei mutuatari in base alle loro dimensioni: micro, piccoli, medi e grandi.

Variabili dei dati del credito

Identificativo del prestito

Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale.

Valuta

Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (4)

Tipo di prestito

Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia:

prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti)

debiti da carta di credito

crediti commerciali

leasing finanziari

prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

altri prestiti a termine

Tipo di garanzia

Tipo di garanzia che assiste il prestito concesso; garanzia immobiliare; altre garanzie (compresi titoli e oro), nessuna garanzia.

Scadenza originaria

Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale ad un anno, superiore a un anno.

Durata residua

Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno.

Deterioramento

Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente.

Prestiti sindacati

Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori.

Debiti subordinati

Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni.

Misure dei dati del credito

Credito concesso

Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali.

Linee di credito

Importo del credito accordato, ma non utilizzato.

Arretrati

Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni.

Valore delle garanzie

Valore delle garanzie al momento della segnalazione.

Rettifiche per il rischio di credito specifico

Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati.

Attività ponderate per il rischio

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o atti successivi.

Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/47/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Tasso di interesse

Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (6) o atti successivi. In relazione alle segnalazioni mutuatario per mutuatario, è segnalata una media ponderata per il volume.


(1)  Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(2)  Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

(3)  Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat.

(4)  Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

(5)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).


RACCOMANDAZIONI

8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/80


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2014

relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/193/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1), che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fissa i tenori massimi del cadmio in una serie di prodotti alimentari.

(2)

Il 30 gennaio 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di cadmio negli alimenti (2). In tale parere l'EFSA ha stabilito una nuova dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo. Nella sua dichiarazione relativa alla nuova valutazione della dose settimanale tollerabile di cadmio stabilita dal gruppo CONTAM nel 2009 (3) l'EFSA ha preso in considerazione la recente valutazione del rischio realizzata dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA) (4) e ha confermato la TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo.

(3)

Nel suo parere scientifico il gruppo CONTAM ha concluso che nei paesi europei le esposizioni alimentari medie sono vicine o leggermente superiori alla TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo. Alcuni sottogruppi della popolazione possono superare la TWI di circa il doppio. Il gruppo CONTAM ha inoltre concluso che, sebbene siano improbabili effetti avversi per la funzionalità renale degli individui esposti a questa dose, l'esposizione al cadmio a livello della popolazione dovrebbe essere ridotta.

(4)

Secondo il parere scientifico del gruppo CONTAM, i gruppi alimentari che più contribuiscono all'esposizione alimentare al cadmio, soprattutto a causa dei consumi elevati, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amidacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le concentrazioni più elevate di cadmio sono state riscontrate nei seguenti prodotti alimentari: alghe marine, pesce e frutti di mare, cioccolato e alimenti dietetici, funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili.

(5)

Nel 2001 sono stati stabiliti i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari, fra cui i cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. Sulla base delle recenti conclusioni dell'EFSA sono stati presi in considerazione nuovi tenori massimi negli alimenti per bambini e nei prodotti a base di cioccolato/cacao, che si prevede saranno adottati a breve.

(6)

A seguito dei pareri scientifici sul cadmio formulati dal gruppo CONTAM, la Commissione ha inoltre esaminato la possibilità di ridurre alcuni degli attuali tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari che sono fra le principali fonti di esposizione (ad es. cereali, ortaggi, patate).

(7)

La Commissione ritiene difficile conseguire una riduzione immediata dei tenori massimi. La presenza di cadmio nei prodotti alimenti non è uniforme, ma varia considerevolmente in funzione, ad esempio, della localizzazione geografica della zona di coltivazione (livelli differenti di presenza naturale di cadmio nel suolo dovuti alla diversa distribuzione nella crosta terrestre), della disponibilità del cadmio a partire dal suolo (trasferimento in misura diversa dal suolo alle piante a seconda del pH e di altri componenti del terreno), delle diverse varietà vegetali che presentano modelli differenti di accumulo del cadmio, ma anche in funzione di fattori antropici (utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dai liquami, letame o concimi a base di fosfati) e di altri fattori. Per quanto riguarda la presenza di cadmio nei fertilizzanti a base di fosfati, in merito alla quale sono in corso lavori, la Commissione riconosce la necessità di intervenire conformemente alla sua strategia per la riduzione dei rischi del cadmio e dell'ossido di cadmio, adottata nel 2008 (5).

(8)

Alcuni metodi di attenuazione per ridurre la presenza di cadmio negli alimenti sono tuttavia già disponibili, ma occorre tempo affinché siano pienamente messi in pratica dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. In alcuni casi, per conseguire riduzioni a medio/lungo termine dei tenori di cadmio negli alimenti, i metodi esistenti devono essere adattati in modo specifico alle colture e alle zone geografiche per le quali saranno applicati e devono essere comunicati e promossi in maniera più efficace presso gli agricoltori. È pertanto opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i metodi di attenuazione già disponibili siano comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominci o continui l'applicazione allo scopo di ridurre i tenori di cadmio negli alimenti. Se necessario, è opportuno procedere a ulteriori ricerche e indagini per colmare ogni eventuale lacuna nelle conoscenze sui metodi di attenuazione.

(9)

I progressi degli effetti delle misure adottate dovrebbero essere regolarmente monitorati e comunicati alla Commissione. Ulteriori dati sull'occorrenza del cadmio dovrebbero essere raccolti e comunicati regolarmente all'EFSA per consentire alla Commissione di riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 2018 al fine di decidere in merito ad altre misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

(1)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di attenuazione esistenti per ridurre i tenori di cadmio negli alimenti, in particolare nei cereali, negli ortaggi e nelle patate, siano progressivamente applicate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. Ciò comprende l'uso di mezzi efficaci di comunicazione e di promozione dei metodi noti di attenuazione presso gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare.

(2)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora siano necessarie maggiori conoscenze per individuare le misure di attenuazione appropriate, ad esempio per una determinata coltura o in una particolare zona geografica, siano svolte indagini/ricerche per colmare queste lacune nelle conoscenze.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione applicate grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio negli alimenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire:

1.

che i risultati delle analisi siano trasmessi regolarmente all'EFSA, che li raccoglierà in un'unica base di dati e

2

che nel dicembre 2015 sia presentata alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione, seguita da una relazione finale al più tardi nel febbraio 2018. Tali relazioni dovrebbero prestare un'attenzione particolare ai tenori di cadmio vicini o superiore ai tenori massimi.

(4)

La campionatura e l'analisi dovrebbero essere effettuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (6).

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(2)  The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(3)  The EFSA Journal (2011);9(2):1975.

(4)  WHO Food Additives Series 64, 73a riunione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2011.

(5)  Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio (GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6).

(6)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.


Rettifiche

8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/82


Rettifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 5 dicembre 2013 )

A pagina 219:

anziché:

«Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824»

leggi:

«Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824»